ECLI:EU:C:2024:698•Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 5 settembre 2024.#Kwantum Nederland BV e Kwantum België BV contro Vitra Collections AG.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.#Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Diritti esclusivi – Protezione in forza del diritto d’autore di oggetti delle arti applicate il cui paese d’origine non è uno Stato membro – Convenzione di Berna – Articolo 2, paragrafo 7 – Criterio di reciprocità sostanziale – Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri – Applicazione da parte degli Stati membri del criterio di reciprocità sostanziale – Articolo 351, primo comma, TFUE.#Causa C-227/23.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 5 settembre 2024.#Kwantum Nederland BV e Kwantum België BV contro Vitra Collections AG.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.#Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Diritti esclusivi – Protezione in forza del diritto d’autore di oggetti delle arti applicate il cui paese d’origine non è uno Stato membro – Convenzione di Berna – Articolo 2, paragrafo 7 – Criterio di reciprocità sostanziale – Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri – Applicazione da parte degli Stati membri del criterio di reciprocità sostanziale – Articolo 351, primo comma, TFUE.#Causa C-227/23.
ECLI:EU:C:2024:698Eu Cjeu5 set 2024
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 5 settembre 2024 ( 1 )
Causa C‑227/23
Kwantum Nederland BV,
Kwantum België BV
contro
Vitra Collections AG
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli 2 e 4 – Diritti di riproduzione e di distribuzione – Protezione in forza del diritto d’autore di oggetti d’arte applicata il cui paese d’origine non è uno Stato membro – Convenzione di Berna – Articolo 2, paragrafo 7 – Criterio di reciprocità sostanziale – Ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri – Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale alla protezione della proprietà intellettuale – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Limitazioni – Articolo 351, primo comma, TFUE»
Introduzione
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1. |
È comunemente riconosciuto che il diritto d’autore trae origine da privilegi regali concessi ai tipografi editoriali. Probabilmente a causa di tale origine, radicata in privilegi personali, e contrariamente alla regola generale in diritto civile, il diritto d’autore in linea di principio tutela le opere degli autori nazionali o pubblicati per la prima volta nel territorio nazionale, escludendo dal beneficio di tale protezione gli autori delle opere straniere ( 2 ). |
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2. |
Gli autori beneficiano di detta protezione al di fuori del territorio dei loro rispettivi paesi soltanto in forza delle convenzioni internazionali. Attualmente, il principale strumento di diritto internazionale in materia di diritto d’autore, a livello mondiale, è la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ( 3 ). L’Unione europea non è parte di tale convenzione. Invece, tutti gli Stati membri lo sono e l’Unione ha l’obbligo di conformarsi alle disposizioni sostanziali di detta convenzione in forza dei suoi altri impegni internazionali ( 4 ). |
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3. |
La Convenzione di Berna si fonda sul principio del trattamento nazionale, altrimenti detto principio di assimilazione. Conformemente a tale principio, di regola, gli autori cittadini dei paesi firmatari di tale convenzione beneficiano, negli altri paesi firmatari, degli stessi diritti degli autori nazionali per quanto concerne l’ambito disciplinato da detta convenzione. |
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4. |
Nella Convenzione di Berna, tuttavia, il principio del trattamento nazionale conosce alcune rare eccezioni. Una di esse riguarda la protezione delle opere d’arte applicata. Infatti, a causa di grandi disparità concernenti gli strumenti e l’estensione della protezione di simili opere, le parti contraenti non sono riuscite a trovare un’intesa su un regime comune relativo a tale protezione. Ne deriva una normativa derogatoria, contenente la clausola di reciprocità sostanziale secondo cui le opere d’arte applicata originarie dei paesi nei quali simili opere sono protette unicamente in quanto disegni o modelli non possono rivendicare, negli altri paesi firmatari, il cumulo di tale protezione con la protezione del diritto d’autore. |
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5. |
Nel diritto dell’Unione, le opere d’arte applicata beneficiano della protezione del diritto d’autore, sebbene possa essere loro applicato anche un regime speciale di protezione in quanto disegni o modelli. Nella presente causa si pone, in sostanza, la questione se gli Stati membri siano ancora liberi di applicare la clausola di reciprocità contenuta nella Convenzione di Berna alle opere d’arte applicata originarie dei paesi terzi che proteggono tali opere soltanto in forza di un regime speciale. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Berna
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6. |
L’articolo 2, paragrafi 1 e 7, della Convenzione di Berna prevede in particolare quanto segue: «1. L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: (...) le opere delle arti applicate (...). (...) 7. È riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [istituita da tale convenzione] di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli (...). Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione [istituita da detta convenzione], soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche». |
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7. |
In forza dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della Convenzione di Berna: «1. Nei Paesi dell’Unione [istituita da tale convenzione] diversi da quello di origine dell’opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente [c]onvenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente [c]onvenzione. 2. Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente [c]onvenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta. 3. La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l’autore, allorché non appartenga al paese d’origine dell’opera per la quale è protetto dalla presente [c]onvenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali». |
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8. |
Infine, l’articolo 19 della Convenzione di Berna prevede quanto segue: «Le disposizioni della presente [c]onvenzione non impediscono di rivendicare l’applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione [istituita da tale convenzione]». |
Accordo TRIPS e Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore
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9. |
L’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ( 5 ) (in prosieguo: l’«accordo TRIPS») prevede che i membri dell’OMC si conformeranno agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna e all’allegato di tale convenzione. |
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10. |
Il 20 dicembre 1996, a Ginevra, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore ( 6 ). In forza dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale trattato, le parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’allegato della Convenzione di Berna. |
Diritto dell’Unione
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11. |
L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE ( 7 ) dispongono quanto segue: «Articolo 2 Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
(...) Articolo 3 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (...) Articolo 4 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo». |
Diritto dei Paesi Bassi
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12. |
Gli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29 sono stati recepiti, nel diritto dei Paesi Bassi, dagli articoli 1, 12 e 13 della Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet 1912) ( 8 ) (legge del 23 settembre 1912 sul diritto d’autore), come modificata. L’articolo 10, paragrafo 1, punto 11, di tale legge menziona tra le categorie di opere protette le opere d’arte applicata e i disegni e modelli industriali. Poiché nei Paesi Bassi la Convenzione di Berna è direttamente applicabile, non era necessaria alcuna misura di recepimento delle sue disposizioni nel diritto dei Paesi Bassi. |
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
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13. |
La Vitra Collections AG (in prosieguo: la «Vitra»), società di diritto svizzero, produce mobili di «design», in particolare sedie progettate dai coniugi, nel frattempo deceduti, Charles e Ray Eames, cittadini degli Stati Uniti d’America, tra cui la Dining Sidechair Wood (in prosieguo: la «sedia DSW»). Detta sedia fa parte di un gruppo di sedie progettate da tali coniugi nell’ambito di un concorso di progettazione di mobili organizzato dal Museum of Modern Art di New York (Stati Uniti) nel 1948 ed è esposta in tale museo dal 1950. La Vitra è titolare degli eventuali diritti d’autore su tali sedie. |
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14. |
La Kwantum Nederland BV e la Kwantum België BV, società di diritto dei Paesi Bassi (in prosieguo, congiuntamente: la «Kwantum») gestiscono, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di articoli per arredo interno, in particolare mobili. |
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15. |
Nel corso del 2014 la Vitra ha rilevato che, dall’8 agosto 2014, la Kwantum metteva in vendita e commercializzava con il nome «Paris» una sedia la cui forma avrebbe violato i suoi diritti d’autore sulla sedia DSW. Adito dalla Vitra, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha tuttavia statuito che la Kwantum non violava i diritti d’autore della Vitra nei Paesi Bassi e in Belgio e non agiva in maniera illecita commercializzando la sedia Paris. Tale tribunale ha dunque respinto le domande della Vitra e ha accolto in gran parte le domande della Kwantum. |
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16. |
Tale sentenza è stata annullata dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia, Paesi Bassi), il quale ha considerato che dal 22 marzo 2017 la Kwantum violava i diritti d’autore della Vitra sulla sedia DSW nei Paesi Bassi e in Belgio e che, commercializzando la sedia Paris nei Paesi Bassi e in Belgio, essa aveva agito in maniera illecita nei confronti della Vitra dall’8 agosto 2014. Tale giudice ha ritenuto in particolare che la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna non fosse applicabile nel caso di specie, in forza della giurisprudenza consolidata dell’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), per il motivo che gli Stati Uniti, paese d’origine dell’opera in questione, non escludono in generale i disegni e modelli dalla protezione del diritto d’autore. Quindi, la circostanza che, nel caso di specie, tale sedia non beneficiasse di tale protezione non comporta l’applicazione della clausola di cui trattasi. |
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17. |
Le parti della controversia hanno proposto dinanzi all’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio, un’impugnazione principale e un’impugnazione incidentale avverso la sentenza pronunciata in appello. Nell’impugnazione principale, la Kwantum contesta la maniera in cui il giudice d’appello ha interpretato e applicato la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. Nella propria impugnazione incidentale, la Vitra considera invece che tale clausola non è in alcun caso applicabile alla controversia. Il giudice del rinvio ritiene necessario esaminare in primo luogo tale impugnazione incidentale in quanto ha una portata più ampia. |
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18. |
In tali circostanze, l’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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19. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2023. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi dei Paesi Bassi, belga e francese, nonché la Commissione europea. Le parti nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione erano rappresentati all’udienza tenutasi il 20 marzo 2024. |
Analisi
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20. |
Nella presente causa, il giudice del rinvio sottopone alla Corte cinque questioni pregiudiziali. La prima questione è formulata in maniera assai generale e riguarda l’applicabilità del diritto dell’Unione nella controversia di cui al procedimento principale. La seconda, la terza e la quarta questione pregiudiziale riguardano l’interrogativo se, alla luce di talune disposizioni di detto diritto, in particolare delle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/29 nonché dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, gli Stati membri siano liberi di applicare alle opere d’arte applicata la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. Infine, la quinta questione verte sull’applicabilità dell’articolo 351, primo comma, TFUE. |
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21. |
Sebbene il giudice del rinvio subordini a una risposta affermativa alla prima questione le sue altre questioni, tuttavia, a mio avviso, proprio l’analisi delle disposizioni menzionate nella seconda, terza e quarta questione, in particolare delle disposizioni della direttiva 2001/29, permetterà di rispondere alla prima questione. Propongo dunque di passare direttamente all’analisi della seconda, terza e quarta questione pregiudiziale. Successivamente esaminerò brevemente il caso specifico sollevato nella quinta questione. |
Sulla seconda, terza e quarta questione pregiudiziale
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22. |
Rilevo anzitutto che sebbene il giudice del rinvio, nelle questioni pregiudiziali, menzioni gli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, l’articolo 3 di quest’ultima, che sancisce il diritto di comunicazione al pubblico, non sembra tuttavia venire in rilievo nella controversia di cui al procedimento principale. Infatti, negli atti di causa nulla indica che nella controversia di cui al procedimento principale si contesti una lesione di tale diritto, posto che il comportamento controverso consiste nella produzione e commercializzazione di sedie, oggetti materiali, presunte contraffazioni dei materiali protetti dal diritto d’autore di cui la Vitra è titolare. Mi sembra dunque lecito escludere il citato articolo 3 dall’analisi nella presente causa. Peraltro, nel caso di specie, per quanto attiene al diritto d’autore in senso stretto, in concreto viene in rilievo l’articolo 2, lettera a), della direttiva in parola. |
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23. |
Quindi, con la seconda, la terza e la quarta questione pregiudiziale, che propongo di analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29, nonché l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri applichino alle opere d’arte applicata originarie dei paesi terzi la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. Propongo di iniziare l’analisi di tale questione dalle disposizioni di tale direttiva. |
Sull’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29
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24. |
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 riconoscono agli autori i diritti esclusivi di autorizzare o vietare, rispettivamente, la riproduzione e la distribuzione delle proprie opere. La controversia di cui al procedimento principale riguarda un’opera d’arte applicata originaria degli Stati Uniti, paese di cui gli autori di tale opera sono altresì cittadini ( 9 ). Nel contesto della presente causa, è dunque necessario stabilire, in primo luogo, se tali disposizioni si applichino a simili opere e, in secondo luogo, se esse permettano l’applicazione a queste ultime, da parte degli Stati membri, della clausola di reciprocità di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. |
– Sull’applicabilità dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 4 della direttiva 2001/29 alle opere d’arte applicata originarie di paesi terzi
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25. |
Ricordo che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 riconoscono diritti esclusivi agli «autori» sulle loro «opere» ( 10 ). Considerato che tale direttiva non rinvia al diritto interno degli Stati membri per quanto concerne la definizione di tali nozioni, conformemente a una giurisprudenza consolidata, occorre considerarle nozioni autonome del diritto dell’Unione che devono essere interpretate e applicate in modo uniforme ( 11 ). |
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26. |
Per quanto attiene alla nozione di «opera», la Corte ha dichiarato in particolare, proprio riguardo alle opere d’arte applicata, che tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. Peraltro, la protezione del diritto d’autore riguarda unicamente l’espressione di tale creazione, identificabile con sufficiente precisione e oggettività ( 12 ). Orbene, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo ( 13 ). Quando un oggetto presenta tali caratteristiche e costituisce pertanto un’opera, esso deve beneficiare della tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29 ( 14 ). |
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27. |
Né la direttiva 2001/29, né la giurisprudenza relativa alla nozione di «opera», ai sensi di tale direttiva, prevedono invece una condizione in base alla quale la loro applicabilità sia limitata alle opere originarie degli Stati membri o dei paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE). A mio avviso, detta direttiva può dunque essere interpretata unicamente nel senso che, affinché un’opera possa beneficiare della protezione da essa attribuita, non è rilevante che il suo paese d’origine sia uno Stato membro dello SEE o un paese terzo ( 15 ). |
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28. |
La Corte ha già avuto occasione di adottare una soluzione analoga. Posta di fronte a una questione simile riguardo alla nozione di «artisti interpreti o esecutori», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE ( 16 ), ha infatti dichiarato che, poiché tale disposizione non contiene alcun requisito relativo a un collegamento con uno Stato membro dello SEE, essa non può essere applicata dagli Stati membri in modo da limitare il diritto che attribuisce agli artisti interpreti o esecutori i quali hanno un simile legame con uno Stato membro dello SEE, ad esclusione dei cittadini dei paesi terzi che non hanno un simile legame ( 17 ). Per pervenire a tale risultato, la Corte si è basata in particolare sull’obbligo, contenuto all’articolo 4 del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi ( 18 ), di garantire ai cittadini dei paesi firmatari di tale trattato il trattamento nazionale per quanto concerne, in particolare, il diritto a un’equa remunerazione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 ( 19 ). |
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29. |
Analogamente, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS e dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che impongono di conformarsi alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna, l’Unione ha l’obbligo di garantire il trattamento nazionale, vale a dire il trattamento previsto dalle disposizioni armonizzate nel settore del diritto d’autore, agli autori delle opere originarie dei paesi firmatari di tali strumenti internazionali (tra cui vi sono, in particolare, gli Stati Uniti), conformemente all’articolo 5 di tale convenzione. Tale obbligo riguarda in particolare i diritti esclusivi previsti all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 4 della direttiva 2001/29, posto che, in forza del suo considerando 15, uno degli obiettivi di tale direttiva è l’attuazione del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore ( 20 ). |
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30. |
Orbene, armonizzare il diritto d’autore per quanto concerne le opere i cui paesi d’origine sono gli Stati membri e lasciare al diritto interno di questi ultimi il compito di disciplinare la sorte delle opere originarie dei paesi terzi sarebbe contrario a detti obblighi internazionali dell’Unione. In una simile situazione, infatti, l’obiettivo di garantire a questa seconda categoria di opere il «trattamento nazionale», vale a dire il medesimo trattamento previsto dalle norme armonizzate, sarebbe facilmente compromesso. Gli obblighi internazionali dell’Unione non permettono dunque di interpretare le disposizioni della direttiva 2001/29 nel senso che esse riguardano unicamente le opere originarie degli Stati membri. |
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31. |
A mio avviso, tuttavia, in questa sede non è neppure necessario fare riferimento agli obblighi internazionali dell’Unione. Il testo della direttiva 2001/29 è di per sé sufficiente. Infatti, in forza del paragrafo 1 del suo articolo 1, intitolato «Campo d’applicazione», tale direttiva «riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno». L’ambito di applicazione di detta direttiva non è dunque definito secondo il criterio dell’origine dell’opera o della cittadinanza (o del luogo di residenza) del suo autore, ma in maniera territoriale, mediante riferimento al mercato interno che equivale all’ambito di applicazione territoriale dei trattati ( 21 ). Orbene, opere originarie di paesi terzi, oppure oggetti costituenti contraffazioni di tali opere, possono circolare nel mercato interno allo stesso titolo delle opere originarie degli Stati membri, facendo sorgere il bisogno di protezione «nell’ambito del mercato interno», come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, dei diritti d’autore relativi a tali opere. Pertanto, utilizzando in tale direttiva, senza riserve, il termine «opere» e definendo l’ambito di applicazione di detta direttiva tramite il criterio territoriale, il legislatore dell’Unione doveva necessariamente prendere in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la protezione nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal loro paese d’origine. |
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32. |
Tale conclusione è avvalorata dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 che riguarda le sue applicazioni nel tempo. Infatti, in forza di tale disposizione, la direttiva in parola si applica non soltanto alle opere che, alla data del suo recepimento, erano tutelate dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore, ma anche alle opere che, alla stessa data, «rispond[evano] ai criteri per la tutela di cui [a detta] direttiva», vale a dire, in particolare, ai criteri richiamati al paragrafo 26 delle presenti conclusioni. Sono dunque protette, in particolare, le opere, come quella oggetto del procedimento principale, che, alla data di recepimento della medesima direttiva, non erano protette nel diritto interno degli Stati membri in forza dell’applicazione della clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, ma che soddisfano nondimeno i criteri per la protezione in virtù della direttiva 2001/29, come interpretata dalla Corte. |
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33. |
Lo stesso ragionamento è applicabile alla nozione di «autore». Da un lato, gli obblighi internazionali dell’Unione non permettono di escludere gli autori cittadini di paesi terzi dal quadro armonizzato del diritto d’autore, indipendentemente dal paese d’origine delle loro opere ( 22 ). Dall’altro lato, poiché il legislatore dell’Unione ha utilizzato il termine «autori» senza alcuna precisazione relativa alla loro cittadinanza o al luogo di residenza, occorre interpretare tale termine come riferito a qualsiasi autore che intenda tutelare i propri diritti nel mercato interno. |
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34. |
Tali conclusioni non sono messe in discussione dall’articolo 17 della direttiva 98/71/CE ( 23 ) né dall’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 ( 24 ), secondo i quali i disegni e modelli protetti in forza di tali strumenti sono ammessi a beneficiare altresì della protezione del diritto d’autore degli Stati membri, posto che ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità necessario. |
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35. |
In primo luogo, infatti, tali disposizioni si applicano con riserva della successiva armonizzazione del diritto d’autore a livello del diritto dell’Unione, effettuata in particolare dalla direttiva 2001/29 ( 25 ). In proposito, la Corte, dopo un’analisi delle disposizioni in questione ( 26 ), ha dichiarato che «si deve ritenere che dei modelli siano qualificabili come “opere”, ai sensi [di tale direttiva], se soddisfano le due esigenze menzionate al [paragrafo 26 delle presenti conclusioni]» ( 27 ), vale a dire le condizioni della protezione stabilite dalla Corte sulla base di detta direttiva per tutte le categorie di opere. |
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36. |
In secondo luogo, l’articolo 17 della direttiva 98/71 e l’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, secondo la loro chiara formulazione, non si applicano alle opere d’arte applicata in generale, ma unicamente ai disegni e modelli registrati conformemente a tale direttiva o ai disegni e modelli comunitari, protetti in forza di tale regolamento ( 28 ). Per contro, le opere d’arte applicata che non hanno mai beneficiato della protezione in quanto disegni o modelli nell’Unione, come nel caso dell’opera di cui trattasi nel procedimento principale, non sono interessate da tali disposizioni e pertanto si applicano loro, in ogni caso, le norme generali sul diritto d’autore, in particolare quelle della direttiva 2001/29. Dette disposizioni, dunque, non enunciano un principio di portata generale che disciplini la protezione delle opere d’arte applicata nel diritto d’autore dell’Unione, ma una regola sul cumulo di sistemi di protezione confinata all’ambito di applicazione materiale degli atti di cui trattasi, ossia ai materiali protetti in quanto disegni o modelli in forza di tali atti. |
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37. |
Quindi, l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 si applicano alle opere d’arte applicata originarie di paesi terzi e i cui autori sono cittadini di tali paesi. Di conseguenza, la tesi della Kwantum e dei governi dei Paesi Bassi e belga, secondo la quale nel procedimento principale non è applicabile il diritto dell’Unione, ma unicamente la Convenzione di Berna, è errata. |
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38. |
Pertanto, occorre ora verificare se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 permettano agli Stati membri di applicare la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. |
– Sulla possibilità di applicare la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna
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39. |
Poiché la protezione in forza del diritto d’autore delle opere d’arte applicata originarie dei paesi terzi è armonizzata dal diritto dell’Unione, soltanto tale diritto può permettere l’applicazione della clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. Occorre dunque verificare se il diritto dell’Unione la permetta effettivamente. |
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40. |
La direttiva 2001/29 non contiene alcuna disposizione che si esprima nel senso di tale clausola né alcuna disposizione che suggerisca un trattamento differenziato delle opere d’arte applicata in base al loro paese d’origine. Una simile disposizione non compare in nessun altro atto di diritto dell’Unione. Si deve dunque constatare che il diritto dell’Unione non prevede esplicitamente l’applicazione di detta clausola. Occorre inoltre verificare se tale diritto preveda la stessa clausola implicitamente. |
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41. |
A mio avviso, la risposta è chiaramente negativa. |
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42. |
La clausola di cui trattasi, che subordina la protezione di talune opere in forza del diritto d’autore al presupposto dell’esistenza di una protezione analoga, vale a dire in forza del diritto d’autore, in quanto opere artistiche, nel paese d’origine, costituirebbe un’evidente deroga alla regola contenuta all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 4 della direttiva 2001/29, come interpretata dalla Corte, secondo la quale tutte le opere sono protette, dal momento che soddisfano i criteri per essere qualificate come opere ( 29 ). Una deroga siffatta dovrebbe essere prevista esplicitamente. |
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43. |
Altri testi del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore forniscono una conferma sistematica di tale conclusione. Infatti, altre due clausole di reciprocità relative alla durata della protezione e al diritto sulle successive vendite ( 30 ), previste nella Convenzione di Berna, sono state espressamente recepite nel diritto dell’Unione ( 31 ). A contrario, dunque, l’assenza nella direttiva 2001/29 di una clausola di reciprocità che richiami quella di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di tale convenzione indica chiaramente che detta clausola non è applicabile nel diritto dell’Unione. Una diversa interpretazione porrebbe in discussione la coerenza del sistema del diritto d’autore dell’Unione. |
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44. |
A questo proposito, non trovo convincenti gli argomenti del governo francese, secondo i quali tale differenza deriverebbe dalla formulazione di varie clausole di reciprocità nella Convenzione di Berna. Secondo tale governo, mentre le clausole contenute nell’articolo 7, paragrafo 8, e nell’articolo 14 ter, paragrafo 2, di tale convenzione richiederebbero, per la loro applicazione, un intervento positivo del legislatore nazionale (nel caso di specie, del legislatore dell’Unione), quella contenuta nell’articolo 2, paragrafo 7, di detta convenzione avrebbe natura automatica, cosicché non sarebbe l’applicazione di tale clausola, ma la rinuncia a essa a richiedere eventualmente una conferma esplicita. |
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45. |
Da questo punto di vista, le due clausole in questione non sono redatte in maniera significativamente differente dalla clausola contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 8, di tale convenzione, «[l]a durata [della protezione] è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d’origine dell’opera». Quindi, il risultato che il legislatore dell’Unione intendeva raggiungere mediante l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/116, ossia limitare la durata della protezione delle opere originarie dei paesi terzi alla durata riconosciuta in tali paesi, è qui automatico. La rinuncia a tale regola o la sua limitazione richiederebbe un intervento del legislatore, conformemente alle parole «salvo diversa disposizione legislativa del medesimo [Paese]». Analogamente, l’articolo 14 ter, paragrafo 2, di detta convenzione prevede che «[l]a protezione stabilita [dal comma] precedente [ossia il diritto sulle successive vendite] può essere invocata in ciascun Paese dell’Unione [costituita dalla medesima convenzione], ma solo ove la legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta». Orbene, si tratta, in sostanza, della medesima regola che discende dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/84 ( 32 ). Essa potrebbe essere direttamente applicabile. |
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46. |
Le due clausole menzionate al paragrafo precedente non sono dunque tali da richiedere di essere esplicitamente implementate nel diritto nazionale. Il legislatore dell’Unione ha nondimeno ritenuto necessario richiamarle negli atti di diritto derivato, perché, contrariamente alle affermazioni del governo francese, la Convenzione di Berna non ha effetto diretto nel diritto dell’Unione. |
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47. |
Ricordo che l’Unione non è parte della Convenzione di Berna, in quanto, conformemente al suo articolo 29, paragrafo 1, quest’ultima è aperta soltanto all’adesione degli Stati, ad esclusione delle organizzazioni internazionali. Per contro, l’Unione si è impegnata a conformarsi alle disposizioni sostanziali di tale convenzione in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS e dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Tuttavia, anche supponendo che, a causa di tali impegni, le disposizioni sostanziali di detta convenzione debbano essere considerate produttive degli stessi effetti prodotti da questi due strumenti internazionali ( 33 ), essi sono privi di effetto diretto ( 34 ). Tale assenza di effetto diretto riguarda tutte le clausole di reciprocità contenute nella stessa convenzione, inclusa quella di cui al suo articolo 2, paragrafo 7. |
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48. |
Di conseguenza, non condivido il parere del governo francese, espresso anche dal governo dei Paesi Bassi, secondo il quale la rinuncia all’applicazione della clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna richiederebbe una norma esplicita in tal senso, considerato che una simile norma è assente nella direttiva 2001/29. |
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49. |
In diritto, il silenzio può essere altrettanto esplicito che le parole. Nella direttiva 2001/29, l’uso dei termini «opere» e «autori» senza alcuna precisazione per quanto concerne i paesi d’origine di tali opere e la cittadinanza o il luogo di residenza di tali autori costituisce quindi una manifestazione sufficientemente esplicita della volontà del legislatore dell’Unione di rinunciare all’applicazione della clausola di reciprocità in questione. Non è necessaria alcuna ulteriore conferma. |
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50. |
Infine, per quanto attiene all’argomento del governo dei Paesi Bassi, secondo il quale dalle relazioni e dalle proposte iniziali riguardanti la direttiva 98/71 e il regolamento n. 6/2002 emergerebbe che il legislatore dell’Unione intendeva soltanto vietare il ricorso alla clausola di reciprocità di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna nell’ambito dei rapporti tra Stati membri, lasciando al contempo intatta la sua applicazione nei rapporti con i paesi terzi, è sufficiente osservare che tali documenti risalgono al 1993 e, come dimostra in particolare la relazione del regolamento in parola ( 35 ), sono stati elaborati in attesa di un’armonizzazione più completa del diritto d’autore. Attualmente, la sola cosa che eventualmente provano l’articolo 17 di tale direttiva e l’articolo 96, paragrafo 2, di detto regolamento, nelle loro versioni definitive, i quali del resto non vengono in rilievo nel caso di specie ( 36 ), è che, per quanto riguarda i materiali interessati da tali atti, ossia i modelli e disegni registrati e i disegni e modelli comunitari, poiché essi possono beneficiare anche della protezione del diritto d’autore, la clausola di reciprocità non è loro applicabile, in quanto dette disposizioni stabiliscono il principio del cumulo della protezione indipendentemente dal paese d’origine di tali materiali quali opere d’arte applicata. |
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51. |
Tali considerazioni mi inducono a concludere che né la direttiva 2001/29, né nessun altro atto del diritto dell’Unione contiene, né esplicitamente, né implicitamente, una clausola di reciprocità come quella prevista all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. |
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52. |
Peraltro, considerato che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 sono applicabili, incondizionatamente, alle opere d’arte applicata, gli Stati membri non possono applicare la clausola di reciprocità, per quanto concerne i diritti armonizzati da tali disposizioni, senza arrecare loro pregiudizio. Come la Corte ha già avuto occasione di affermare, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione, nell’adottare tale direttiva, abbia esercitato le competenze precedentemente devolute agli Stati membri in materia di proprietà intellettuale. Nell’ambito di applicazione di detta direttiva, si deve considerare che l’Unione si è sostituita agli Stati membri i quali non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna ( 37 ). |
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53. |
Si deve aggiungere che lasciare gli Stati membri liberi di applicare di loro iniziativa la clausola di reciprocità in questione non solo sarebbe contrario alla chiara formulazione dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 4 della direttiva 2001/29, ma porrebbe in discussione l’obiettivo di tale direttiva, consistente nell’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno. Infatti, ciò farebbe necessariamente sì che le opere d’arte applicata originarie di paesi terzi siano trattate in maniera differente in differenti Stati membri. Di conseguenza, soltanto il legislatore dell’Unione potrebbe eventualmente decidere di rendere tale clausola di reciprocità applicabile nell’ordinamento giuridico dell’Unione, adottando a tal fine una deroga esplicita alle disposizioni di detta direttiva. |
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54. |
La circostanza, addotta dalla Kwantum, che, nella controversia di cui al procedimento principale, la Vitra non abbia fatto valere le disposizioni della direttiva 2001/29 è priva di incidenza in questa sede. Le disposizioni di una direttiva, in linea di principio, non sono direttamente applicabili, ma devono essere recepite nel diritto interno degli Stati membri che è allora chiamato a disciplinare i diritti e gli obblighi dei singoli. Il Regno dei Paesi Bassi non fa rientrare nell’ambito di applicazione del proprio diritto d’autore interno le opere originarie dei paesi terzi, applicando direttamente le disposizioni della Convenzione di Berna. A mio avviso, ciò non costituisce una corretta misura di recepimento della direttiva 2001/29 in quanto, come dimostra la presente causa, tale convenzione può contenere norme incompatibili con tale direttiva. Resta nondimeno il fatto che, in una situazione giuridica come quella dei Paesi Bassi, detta convenzione dev’essere considerata una misura di recepimento di detta direttiva. È dunque naturale che i singoli si basino sulla stessa convenzione per chiedere la tutela dei propri diritti. Tuttavia, ciò non significa affatto che la stessa direttiva divenga così inapplicabile. |
– Sulla compatibilità della mancata applicazione della clausola di reciprocità con la Convenzione di Berna
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55. |
Devo ora sottolineare che, a mio avviso, il fatto di non applicare, nel diritto dell’Unione, la clausola di reciprocità contenuta nell’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna non contrasta affatto con gli obblighi gravanti sull’Unione o sugli Stati membri in forza di tale convenzione. Infatti, secondo la mia interpretazione di tale disposizione, contrariamente alle affermazioni della Kwantum e dei governi dei Paesi Bassi, belga e francese, tale clausola di reciprocità non è vincolante per i paesi firmatari. In proposito condivido le posizioni della Vitra e della Commissione. |
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56. |
In primo luogo, ciò discende dalla formulazione stessa dell’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. Tale disposizione prevede tre norme giuridiche. La prima (contenuta nella prima frase) enuncia il principio secondo il quale le parti di tale convenzione sono libere di proteggere le opere d’arte applicata mediante il diritto d’autore o tramite un regime speciale di protezione in quanto disegni o modelli, posto che i due sistemi di protezione non si escludono a vicenda. La seconda norma (prima parte della seconda frase) costituisce la clausola di reciprocità propriamente detta, in forza della quale, per un’opera che nel suo paese d’origine è protetta unicamente tramite un regime speciale in quanto disegno o modello, in un altro paese, nel quale esiste un cumulo di regimi di protezione per tale categoria di opere, può essere rivendicata soltanto la protezione di un siffatto regime speciale. Infine, la terza norma (seconda parte della seconda frase) stabilisce che, quando il paese nel quale è richiesta la protezione non prevede un regime speciale per i disegni e modelli, l’opera in questione deve beneficiare della protezione in forza del diritto d’autore secondo il principio generale del trattamento nazionale. |
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57. |
Le citate disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna si spiegano facilmente. Dal momento che tale convenzione, in deroga alle sue norme generali, ammette che le opere d’arte applicata, pur elencate tra i materiali protetti al suo articolo 2, paragrafo 1, possano non beneficiare della protezione in forza del diritto d’autore né del livello minimo di protezione stabilito da detta convenzione, se dovesse essere applicato il principio generale del trattamento nazionale, sussisterebbe uno squilibrio tra le opere originarie dei paesi che applicano un cumulo di protezione e quelle dei paesi che applicano unicamente una protezione speciale ( 38 ). La clausola di reciprocità permette di evitare tale squilibrio. |
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58. |
Resta nondimeno il fatto che l’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna lascia alle parti di tale convenzione il compito di disciplinare le modalità di protezione delle opere d’arte applicata, come espressamente previsto dalla prima frase di tale paragrafo. La prima parte della seconda frase, secondo la quale «può essere rivendicata» soltanto la protezione speciale, indica unicamente l’assenza dell’obbligo di concedere la protezione del diritto d’autore alle opere che, nel loro paese d’origine, sono protette unicamente dal regime speciale come disegni o modelli. Ciò non significa tuttavia che il paese nel quale è richiesta la protezione non possa concedere di sua iniziativa la duplice protezione a simili opere. Una siffatta interpretazione sarebbe infatti in contrasto con la prima frase e la libertà lasciata alle parti riguardo alla regolamentazione della protezione delle opere d’arte applicata. Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 7, di detta convenzione non esclude in assoluto che le opere le quali, nel loro paese d’origine, sono protette unicamente come disegni o modelli possano essere protette dal diritto d’autore in altri paesi. Infatti, in forza della terza norma, la protezione del diritto d’autore è obbligatoria nei paesi che non applicano un regime speciale, nonostante il tipo di protezione concessa nel paese d’origine. |
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59. |
Quindi, secondo la sua formulazione, l’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna non vieta di proteggere (anche) in forza del diritto d’autore le opere d’arte applicata che, nel loro paese d’origine, sono protette unicamente in virtù di un regime speciale come disegni o modelli. |
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60. |
In secondo luogo, la natura vincolante della clausola di reciprocità sarebbe in contrasto con l’obiettivo della Convenzione di Berna, consistente nel garantire agli autori una protezione al di fuori dei paesi d’origine delle loro opere ( 39 ), incluse le opere d’arte applicata. Tale convenzione persegue detto obiettivo con due mezzi: il principio del trattamento nazionale, pietra angolare di detta normativa, e la tutela «minima convenzionale» che discende dalle sue disposizioni sostanziali. Conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, di detta convenzione, sia il trattamento nazionale (naturalmente) sia il minimo convenzionale si applicano alle opere di cui si chiede la protezione in un paese diverso dal paese d’origine dell’opera ( 40 ). Per contro, la stessa convenzione non ha affatto l’obiettivo di confrontare i livelli di protezione tra paesi firmatari né quello di introdurre un principio generale di reciprocità sostanziale ( 41 ). L’intera disciplina di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, in sostanza contraria all’obiettivo e ai principi di tale convenzione, è una valvola di sicurezza che ha permesso di includere le opere d’arte applicata nell’elenco, del resto non esaustivo, delle categorie di opere protette ( 42 ). |
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61. |
Gli autori della Convenzione di Berna non avevano dunque alcuna ragione per rendere vincolante la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, di tale convenzione. I paesi firmatari sono liberi di farvi ricorso, ma è la piena applicazione del principio del trattamento nazionale che meglio consente di raggiungere gli obiettivi di detta convenzione. |
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62. |
Infine, in terzo luogo, anche ritenendo che la clausola di reciprocità enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna abbia natura obbligatoria, tale obbligo sarebbe del tutto relativo, in quanto l’articolo 19 della convenzione in parola consente esplicitamente ai paesi firmatari di prevedere una protezione più ampia di quella prevista da detta convenzione e agli autori di rivendicare – e, va da sé, ottenere – l’applicazione di tale protezione più ampia. L’eventuale divieto di concedere alle opere d’arte applicata una duplice protezione nonostante l’assenza di una siffatta protezione nel paese d’origine sarebbe dunque in ogni caso inefficace. |
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63. |
Del resto, l’opinione secondo la quale la clausola di reciprocità in questione è facoltativa è altresì ampiamente condivisa in dottrina ( 43 ). |
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64. |
Pertanto, a mio avviso, nella Convenzione di Berna nulla osta a che il diritto dell’Unione conceda erga omnes una protezione in forza del diritto d’autore per le opere d’arte applicata, rinunciando all’applicazione della clausola di reciprocità contenuta nell’articolo 2, paragrafo 7, di tale convenzione. |
– Sintesi di questa parte
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65. |
Le precedenti considerazioni mi inducono a concludere che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 ostano a che gli Stati membri applichino la clausola di reciprocità contenuta nell’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, per quanto concerne i diritti disciplinati da tali disposizioni. Tale constatazione è sufficiente per rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, inclusa la prima, in quanto ne discende chiaramente che il diritto dell’Unione è applicabile nella controversia di cui al procedimento principale. |
Sull’articolo 17, paragrafo 2, della Carta
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66. |
Tali considerazioni portano inoltre a concludere che non è necessario fare riferimento alla Carta per fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla risoluzione della controversia di cui al procedimento principale. |
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67. |
Infatti, se la Corte dovesse conformarsi alla mia analisi e ritenere che la situazione nel procedimento principale sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2001/29, che non prevedono una clausola di reciprocità analoga a quella contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna e non consentono agli Stati membri l’applicazione diretta di tale clausola, qualsiasi modifica di tale situazione richiederebbe ad ogni modo un intervento del legislatore dell’Unione, senza che occorra far valere l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima. Orbene, la questione se un siffatto intervento legislativo ipotetico sia conforme alla Carta esula dall’ambito della presente causa. |
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68. |
Se invece la Corte dovesse ritenere che la direttiva 2001/29 non sia applicabile alle opere d’arte applicata originarie dei paesi terzi i cui autori non sono cittadini degli Stati membri, la controversia di cui al procedimento principale si collocherebbe al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come sostengono la Kwantum nonché i governi dei Paesi Bassi e belga. Di conseguenza, la Carta non sarebbe applicabile. |
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69. |
Peraltro, poiché la Convenzione di Berna non è direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 44 ), non si pone la questione della conformità della clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, di tale convenzione alla Carta. |
Risposta alle questioni pregiudiziali e osservazione finale
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70. |
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo di rispondere alla seconda, alla terza e alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri applichino la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna. |
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71. |
Sebbene il giudice del rinvio non sollevi una questione pregiudiziale al riguardo, per completezza, mi sembra inoltre utile affrontare la questione degli effetti di una simile risposta sulla controversia di cui al procedimento principale. |
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72. |
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4 della direttiva 2001/29 riconoscono agli autori delle opere d’arte applicata originarie di paesi terzi, in maniera sufficientemente precisa e incondizionata, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi riproduzione di tali opere nonché qualsiasi distribuzione di copie di queste ultime. Tuttavia, la controversia di cui al procedimento principale è una controversia tra singoli: la Kwantum e la Vitra. Quindi, conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte ( 45 ), tali disposizioni non possono essere direttamente invocate dalla Vitra nei confronti della Kwantum. Potrebbe non essere così soltanto se lo stesso diritto dei Paesi Bassi permettesse di disapplicare una norma del diritto nazionale (nel caso di specie l’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna) contraria a una disposizione precisa e incondizionata del diritto dell’Unione, il che compete al giudice del rinvio verificare ( 46 ). |
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73. |
In caso contrario, il giudice del rinvio è nondimeno tenuto a interpretare il proprio diritto nazionale, in questa sede da intendersi come l’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, direttamente applicabile nel diritto dei Paesi Bassi, in modo da garantire al massimo l’effetto utile della direttiva 2001/29, vale a dire il riconoscimento dei diritti risultanti da tale direttiva agli autori delle opere d’arte applicata originarie di paesi terzi ( 47 ). Ciò potrebbe indurre il giudice del rinvio a minimizzare la portata della clausola di reciprocità in questione, adottando, in caso di dubbio, l’interpretazione più favorevole per la protezione delle opere di cui trattasi in base al trattamento nazionale, come previsto all’articolo 5 di tale convenzione. Pertanto, tale giudice potrebbe confermare l’interpretazione adottata dal giudice di secondo grado nel procedimento principale. |
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74. |
Nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, ciò permetterebbe di supplire provvisoriamente alle carenze del sistema giuridico dei Paesi Bassi. La piena conformità di tale sistema alla direttiva 2001/29 richiederebbe tuttavia un intervento del legislatore nazionale. Infatti, per quanto concerne i diritti armonizzati dalla direttiva in parola, il diritto d’autore interno di ogni Stato membro dovrebbe essere direttamente applicabile a tutte le opere, indipendentemente dal loro paese d’origine e dalla cittadinanza o dal luogo di residenza del loro autore. |
Sulla quinta questione pregiudiziale
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75. |
Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 351, primo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso permette a uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione, la clausola di reciprocità attualmente contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna nei confronti del titolare dei diritti d’autore su un’opera il cui paese d’origine sono gli Stati Uniti, se sono soddisfatte le condizioni temporali per la sua applicazione. Beninteso, tale questione sarà rilevante soltanto qualora la Corte accolga la mia proposta di risposta alla seconda, alla terza e alla quarta questione pregiudiziale. |
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76. |
Se il giudice del rinvio solleva detta questione riguardo al Belgio, probabilmente è perché i fatti contestati dalla Vitra alla Kwantum si sono svolti, in parte, in tale Stato membro e, secondo il giudice del rinvio, sono soggetti all’applicazione del diritto belga. Orbene, in Belgio, come nei Paesi Bassi, la Convenzione di Berna è direttamente applicabile alle opere originarie di paesi terzi. Il giudice del rinvio non solleva la stessa questione riguardo ai Paesi Bassi, in quanto la clausola di reciprocità di cui trattasi è entrata in vigore, relativamente a tale Stato membro, dopo la data enunciata all’articolo 351, primo comma, TFUE. |
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77. |
Ricordo che, in forza di tale disposizione, le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958, tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. |
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78. |
La clausola di reciprocità dell’attuale articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna è stata introdotta dall’atto di Bruxelles di detta convenzione, adottato il 26 giugno 1948. Tale atto è entrato in vigore in Belgio il 1o agosto 1951. Gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione di Berna il 1o marzo 1989 ( 48 ). |
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79. |
L’articolo 351, primo comma, TFUE è già stato oggetto di un’interpretazione della Corte. In particolare, a proposito di una disposizione della Convenzione di Berna (diversa dal suo articolo 2, paragrafo 7), la Corte ha ricordato che l’articolo 351, primo comma, TFUE ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, che l’applicazione del Trattato non pregiudica l’impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi risultanti da una convenzione anteriore alla sua adesione e di osservare i relativi obblighi. Tuttavia, allorché una simile convenzione consente a uno Stato membro di adottare un provvedimento che risulti contrario al diritto dell’Unione, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarlo ( 49 ). |
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80. |
La Corte ha aggiunto che tale giurisprudenza va applicata mutatis mutandis quando, in ragione di un’evoluzione del diritto dell’Unione, una misura normativa adottata da uno Stato membro conformemente alla facoltà riconosciuta da una convenzione internazionale anteriore risulti contraria a tale diritto. In una simile situazione, lo Stato membro in questione non può far valere detta convenzione per esonerarsi dagli obblighi del diritto dell’Unione sorti in un momento successivo ( 50 ). |
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81. |
Orbene, come risulta dalle precedenti considerazioni ( 51 ), la clausola di reciprocità contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna, a mio avviso, non è vincolante per le parti di tale convenzione, essa deroga unicamente al loro obbligo incondizionato di garantire il trattamento nazionale alle opere d’arte applicata. Quindi, nella presente causa, ricorre l’ipotesi considerata dalla giurisprudenza della Corte, in cui una convenzione internazionale permette a uno Stato membro di adottare una misura che risulta contraria al diritto dell’Unione, senza tuttavia obbligarlo a fare ciò. In una simile ipotesi, lo Stato membro interessato deve astenersi dall’adottare tale misura ( 52 ). |
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82. |
Poiché la clausola di reciprocità in questione è contraria all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 4 della direttiva 2001/29, gli Stati membri devono astenersi dal farvi ricorso, quand’anche abbiano aderito all’atto di Bruxelles della Convenzione di Berna prima del 1958. Condivido dunque il parere della Vitra secondo il quale, in sostanza, il Regno del Belgio non ha nei confronti degli Stati Uniti alcun obbligo derivante da tale convenzione di discriminare le opere d’arte applicata originarie di quest’ultimo paese. |
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83. |
Dubito invece che la data di adesione degli Stati Uniti alla Convenzione di Berna, successiva al 1o gennaio 1958, incida sull’eventuale applicazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE. |
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84. |
Certamente è vero che, nonostante la natura multilaterale della Convenzione di Berna, gli obblighi che discendono, in particolare, dalle sue disposizioni sostanziali devono piuttosto essere considerati come un insieme di obblighi bilaterali dei paesi nei quali è richiesta la protezione dei diritti d’autore nei confronti dei paesi d’origine delle opere di cui trattasi. |
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85. |
La Convenzione di Berna, tuttavia, ammette riserve soltanto in un numero assai ristretto di casi e non permette di limitare la sua applicazione nei confronti dei nuovi aderenti. Pertanto, gli impegni assunti dagli Stati membri in forza di tale convenzione prima del 1958 ( 53 ) riguardano automaticamente tutti i paesi che divengano parti di detta convenzione successivamente a tale data, senza che tali Stati membri possano opporvisi. L’articolo 351, primo comma, TFUE dovrebbe dunque essere interpretato nel senso che esso si applica a tali impegni indipendentemente dalla data di adesione del paese terzo interessato alla stessa convenzione. |
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86. |
Ciò riguarda, tuttavia, unicamente le disposizioni vincolanti della Convenzione di Berna e la clausola di reciprocità di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di tale convenzione non rientra tra esse. Il problema, del resto, è teorico in quanto, poiché l’Unione è vincolata dalle disposizioni sostanziali di detta convenzione in forza dell’accordo TRIPS e del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, non dovrebbero presentarsi casi di incompatibilità del diritto dell’Unione con la medesima convenzione. |
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87. |
Propongo dunque di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 351, primo comma, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non permette a uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione, la clausola di reciprocità attualmente contenuta all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna nei confronti del titolare dei diritti d’autore su un’opera il cui paese d’origine sono gli Stati Uniti. |
Conclusione
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88. |
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di fornire le seguenti risposte alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi):
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) V., a titolo di esempio, von Lewinski, S., International Copyright Law and Policy, Oxford University Press, Oxford, 2008, pagg. 8 e 9.
( 3 ) Convenzione firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).
( 4 ) V. paragrafi 9 e 10 delle presenti conclusioni.
( 5 ) Accordo contenuto nell’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).
( 6 ) Trattato approvato con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6) (in prosieguo: il «Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore»).
( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).
( 8 ) Stb. 1912, n. 308.
( 9 ) Il paese d’origine dell’opera di cui trattasi nel procedimento principale è individuato conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione di Berna, secondo il quale, in sostanza, per le opere pubblicate, il paese d’origine è il paese della prima pubblicazione. Ai fini dell’applicazione della clausola di reciprocità di cui all’articolo 2, paragrafo 7, di tale convenzione, il fattore decisivo è dunque il paese d’origine dell’opera. Il giudice del rinvio menziona tuttavia anche la cittadinanza degli autori di tale opera, probabilmente per il fatto che il diritto dei Paesi Bassi tutela non soltanto le opere il cui paese d’origine sono i Paesi Bassi, ma anche quelle i cui autori sono cittadini dei Paesi Bassi e, in via estensiva, quelle degli autori provenienti da altri Stati membri (v. articoli 47 e 51 della legge del 23 settembre 1912 sul diritto d’autore). La situazione nella controversia di cui al procedimento principale avrebbe dunque potuto essere differente se gli autori di detta opera fossero stati cittadini di uno Stato membro.
( 10 ) L’articolo 4 precisa che si tratta dell’originale e delle copie dell’opera.
( 11 ) V., in particolare, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721, punto 29; in prosieguo: la «sentenza Cofemel»).
( 12 ) Sentenza Cofemel (punti 29 e 32).
( 13 ) Sentenza Cofemel (punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
( 14 ) Sentenza Cofemel (punto 35).
( 15 ) La protezione è invece limitata sul piano territoriale (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni).
( 16 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).
( 17 ) V. sentenza RAAP (punti 49, 61, 68 e 71).
( 18 ) Trattato adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato in nome della Comunità europea con decisione 2000/278 (GU 2000, L 89, pag. 6).
( 19 ) V. sentenza RAAP (punti da 62 a 68).
( 20 ) Peraltro, al pari della Convenzione di Berna, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore disciplina la protezione del diritto d’autore in paesi diversi dal paese d’origine dell’opera. Logicamente, una misura di attuazione di tale trattato non può dunque escludere dal proprio ambito di applicazione le opere originarie dei paesi terzi.
( 21 ) V., per analogia, per quanto concerne l’ambito di applicazione della direttiva 2006/115, sentenza RAAP (punti 58 e 59).
( 22 ) Posto che il principale criterio per l’individuazione del paese d’origine di un’opera, secondo la Convenzione di Berna, è il luogo di pubblicazione, tale paese non coincide necessariamente con quello della cittadinanza o del luogo di residenza dell’autore.
( 23 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).
( 24 ) Regolamento del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
( 25 ) V., in particolare, le mie conclusioni nella causa Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:363, paragrafi da 33 a 48).
( 26 ) Sentenza Cofemel (punti da 44 a 47).
( 27 ) Sentenza Cofemel (punto 48). Beninteso, la Corte fa riferimento al punto pertinente di tale sentenza.
( 28 ) Che possono o meno essere registrati.
( 29 ) Vale a dire i criteri menzionati al paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
( 30 ) Previste, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 8, e all’articolo 14 ter, paragrafo 2, della Convenzione di Berna.
( 31 ) V., rispettivamente, articolo 7 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU 2006, L 372, pag. 12) e articolo 7 della direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU 2001, L 272, pag. 32).
( 32 ) Vero è che tale disposizione, secondo la quale gli Stati membri garantiscono il diritto sulle successive vendite agli autori e ai loro aventi causa dei paesi terzi a condizione che la legislazione del paese terzo in questione riconosca lo stesso diritto «per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa», risulta più precisa di quella della Convenzione di Berna («ove la legislazione nazionale dell’autore ammetta tale protezione»). Tuttavia, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, di tale convenzione esige che agli autori delle opere originarie di altri paesi firmatari venga assicurato il trattamento nazionale, l’esito di queste due disposizioni sarà lo stesso, vale a dire il reciproco riconoscimento del diritto sulle successive vendite per gli autori e i loro aventi causa cittadini degli Stati membri e del paese terzo di cui trattasi.
( 33 ) V., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C‑382/21 P, EU:C:2024:172, punto 62).
( 34 ) V., riguardo all’accordo TRIPS, sentenza del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C‑382/21 P, EU:C:2024:172, punto 63), e, riguardo al Trattato OMPI sul diritto d’autore, per analogia, sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 47 e 48). Peraltro, la mancata pubblicazione della Convenzione di Berna nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a mio avviso, costituisce un ulteriore ostacolo all’effetto diretto delle disposizioni di tale convenzione nel diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).
( 35 ) COM(93) 342 def., pagg. 54 e 55.
( 36 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
( 37 ) Sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 31).
( 38 ) Che abitualmente è meno ampia della protezione del diritto d’autore.
( 39 ) Come detto nell’introduzione delle presenti conclusioni, le normative sul diritto d’autore di numerosi paesi proteggono soltanto le opere e gli autori nazionali.
( 40 ) La protezione nei paesi d’origine è lasciata alle legislazioni di tali paesi.
( 41 ) Al contrario, l’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna prevede espressamente che il godimento e l’esercizio della protezione in forza di tale convenzione sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel paese d’origine dell’opera.
( 42 ) Sulla genesi e la storia di tale normativa, v., in particolare, Goldstein, P., Hugenholtz, P.B., International Copyright, Oxford University Press, Oxford, 2019, pagg. da 198 a 202.
( 43 ) V., esplicitamente in tal senso, Schaafsma, S.J., Intellectual Property in the Conflict of Laws: The Hidden Conflict‑of‑Law Rule in the Principle of National Treatment, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, pagg. 334 e 358. V. altresì, in tal senso, in particolare, Goldstein, P., Hugenholtz, P.B., International Copyright, Oxford University Press, Oxford, 2019, pag. 202, e von Lewinski, S., International Copyright Law and Policy, Oxford University Press, Oxford, 2008, pag. 114. Certamente, nel suo parere sulla presente causa, la European Copyright Society considera che la clausola di reciprocità enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna ha natura vincolante. Tale organizzazione ammette nondimeno che le parti di detta convenzione possono derogarvi in forza dell’articolo 19 di quest’ultima. L’esito è dunque lo stesso (v.: «Opinion of the European Copyright Society on certain selected aspects of Case C‑227/23, Kwantum Nederland and Kwantum België», 16 aprile 2024, disponibile sul sito Internet europeancopyrightsociety.org).
( 44 ) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
( 45 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile e Canavesi (C‑316/22, EU:C:2024:301, punto 22).
( 46 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile e Canavesi (C‑316/22, EU:C:2024:301, punti 23 e 24).
( 47 ) V., da ultimo, sentenza del 25 aprile 2024, Maersk e Mapfre España (da C‑345/22 a C‑347/22, EU:C:2024:349, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
( 48 ) E non il 1o maggio 1989, come indicato nella quinta questione pregiudiziale.
( 49 ) Sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, punti 61 e 62, nonché giurisprudenza ivi citata).
( 50 ) Sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 63).
( 51 ) V. paragrafi da 55 a 64 delle presenti conclusioni.
( 52 ) V. paragrafo 79 delle presenti conclusioni.
( 53 ) O, per gli Stati membri che abbiano aderito all’Unione dopo tale data, prima della data della loro adesione.
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