ECLI:EU:C:2025:271•Conclusioni dell’avvocato generale D. Spielmann, presentate il 10 aprile 2025.#KI e FA contro Mercedes-Benz Bank AG e Volkswagen Bank GmbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2, lettera l) – Obblighi relativi alle informazioni che devono essere inserite nel contratto – Obbligo di specificare il tasso d’interesse di mora – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso – Inizio del periodo di recesso in caso di mancata indicazione relativa al tasso d’interesse di mora – Carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso – Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo – Obblighi del consumatore nei confronti del creditore – Metodo di calcolo dell’indennità compensativa per perdita di valore della merce finanziata – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Pagamento degli interessi a seguito del recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci.#Causa C-143/23.
Conclusioni dell’avvocato generale D. Spielmann, presentate il 10 aprile 2025.#KI e FA contro Mercedes-Benz Bank AG e Volkswagen Bank GmbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2, lettera l) – Obblighi relativi alle informazioni che devono essere inserite nel contratto – Obbligo di specificare il tasso d’interesse di mora – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso – Inizio del periodo di recesso in caso di mancata indicazione relativa al tasso d’interesse di mora – Carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso – Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo – Obblighi del consumatore nei confronti del creditore – Metodo di calcolo dell’indennità compensativa per perdita di valore della merce finanziata – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Pagamento degli interessi a seguito del recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci.#Causa C-143/23.
ECLI:EU:C:2025:271Eu Cjeu10 apr 2025
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DEAN SPIELMANN
presentate il 10 aprile 2025 ( 1 )
Causa C‑143/23
KI,
FA,
contro
Mercedes‑Benz Bank AG,
Volkswagen Bank GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso – Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del contratto di credito collegato a un contratto di vendita – Obblighi del consumatore verso il creditore – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Pagamento degli interessi in seguito al recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci»
Introduzione
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1. |
La presente causa vede il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania) deferire alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE ( 2 ), nell’ambito di due controversie sorte tra consumatori e società di finanziamento dell’acquisto di autoveicoli, in relazione all’esercizio del diritto di recesso da contratti di credito collegati a contratti di vendita di veicoli. |
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2. |
La presente causa offre alla Corte la possibilità di approfondire la propria giurisprudenza riguardo alle conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sul contratto di credito collegato. In particolare, per rispondere alla seconda e alla terza questione sarà necessario stabilire, da un lato, se l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48 operi una piena armonizzazione dei contratti di credito collegati e, dall’altro, se sia compatibile con il diritto dell’Unione prevedere che il mutuatario debba, a seguito del recesso da un contratto di credito collegato, corrispondere per il periodo compreso tra la liquidazione dell’importo del prestito al venditore del veicolo finanziato e il momento della restituzione del veicolo al creditore o al venditore il tasso debitore contrattualmente pattuito. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3. |
I considerando da 7 a 10, 31, 34 e 35 della direttiva 2008/48 recitano come segue:
(…)
(…)
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4. |
L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», dispone: «La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori». |
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5. |
L’articolo 3 della direttiva, intitolato «Definizioni», prevede: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (…)
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6. |
L’articolo 10 della medesima direttiva, dal titolo «Informazioni da inserire nei contratti di credito», al paragrafo 2 così prevede: «Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti: (…)
(…)». |
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7. |
L’articolo 14 della direttiva 2008/48, intitolato «Diritto di recesso», prevede: «1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio:
(…) 3. Se il consumatore esercita il diritto di recesso:
(…)». |
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8. |
L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, rubricato «Contratti di credito collegati», dispone quanto segue: «1. Il consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non è più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato. 2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi». |
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9. |
L’articolo 22 della direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», prevede, al paragrafo 1: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite». |
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10. |
L’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni», così prevede: «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive». |
Diritto tedesco
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11. |
L’articolo 357 a, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Effetti giuridici del recesso da contratti relativi a servizi finanziari», nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale, disponeva quanto segue: «(1) Le prestazioni ricevute devono essere restituite entro 30 giorni. (…) (3) Quando un mutuatario recede da un contratto di credito al consumo, deve pagare gli interessi pattuiti per il periodo compreso tra l’erogazione e il rimborso del prestito. (…)». |
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12. |
L’articolo 358 della BGB, nella versione vigente all’epoca dei fatti del procedimento principale, era così formulato: «(1) Il consumatore, qualora abbia validamente revocato la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto per la fornitura di beni o la prestazione di altri servizi, cessa altresì di essere vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto di credito al consumo collegato al contratto di cui trattasi. (2) Il consumatore, qualora abbia validamente revocato la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di credito al consumo sulla base dell’articolo 495, paragrafo 1, o 514, paragrafo 2, prima frase, cessa altresì di essere vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto per la fornitura di beni o la prestazione di altri servizi collegato al contratto di credito al consumo di cui trattasi. (3) Un contratto per la fornitura di beni o la prestazione di altri servizi e un contratto di credito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono collegati laddove il credito sia volto a finanziare in tutto o in parte l’altro contratto e i due contratti costituiscano un’unica operazione economica. Si ritiene che esista un’unità economica, in particolare, qualora il professionista stesso finanzi la controprestazione del consumatore oppure, nel caso in cui il credito sia finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra a un professionista ai fini della predisposizione o della conclusione del contratto di credito. (4) Il ripristino dello status quo ante relativo al contratto collegato è disciplinato, mutatis mutandis, (...) [dall’articolo 357]. (...) Il mutuante assume, nei rapporti con il consumatore, i diritti e gli obblighi del professionista derivanti dal contratto collegato relativi agli effetti giuridici del recesso o della restituzione qualora, al momento in cui il recesso o la restituzione prende effetto, la somma mutuata sia già stata versata al professionista». |
Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
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13. |
Il 1o marzo 2019 e il 30 novembre 2017, KI e FA concludevano, rispettivamente, con la Mercedes‑Benz Bank AG e con la Volkswagen Bank GmbH, contratti di credito finalizzati all’acquisto di un’autovettura per uso privato. Gli importi netti di tali contratti di credito ammontavano, rispettivamente, a EUR 29500 e a EUR 35300 e sono stati versati direttamente ai venditori dei veicoli. |
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14. |
Questi ultimi fungevano da intermediari per la Mercedes‑Benz Bank e la Volkswagen Bank per la conclusione dei contratti di credito. |
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15. |
In tali contratti di credito non era menzionato, con quantificazione percentuale, il tasso di interesse moratorio in vigore al momento della conclusione del contratto. |
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16. |
Sulla base dei due contratti di credito, KI e FA versavano, rispettivamente e in totale, EUR 8924,48 ed EUR 24800 in mensilità, acconti compresi. |
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17. |
Con lettere del 31 ottobre 2019 e del 20 luglio 2020, KI e FA revocavano le proprie dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione dei contratti di credito. |
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18. |
KI e FA sostengono la validità del recesso, dato che il termine per esercitare tale diritto non ha iniziato a decorrere a causa delle irregolarità relative agli obblighi informativi del loro contratto. |
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19. |
Entrambi hanno presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro, rispettivamente, la Mercedes‑Benz Bank e la Volkswagen Bank. |
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20. |
Da un lato, KI chiede, in sostanza, il rimborso delle rate già pagate sino al momento del recesso e dell’acconto versato al venditore, per un importo totale di EUR 8924,48. Chiede inoltre che sia accertato che, in seguito al recesso, egli non è più tenuto al pagamento né degli interessi né del capitale sul prestito. |
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21. |
Dall’altro lato, FA chiede, in sostanza, il rimborso delle rate mensili già versate sino al momento del recesso e dell’acconto versato al venditore, per un importo totale di EUR 24800. Parimenti, chiede che sia dichiarata la non debenza, a far data dal suo recesso, di interessi sul capitale né di rate mensili a tale titolo. |
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22. |
La Mercedes‑Benz Bank e la Volkswagen Bank chiedono il rigetto dei ricorsi avversari. Esse ne eccepiscono, in sostanza, l’irricevibilità e sollevano un’eccezione di decadenza dal diritto di recesso. La Mercedes‑Benz Bank fa valere, inoltre, che il diritto di recesso è stato esercitato in modo abusivo e chiede, in via riconvenzionale, che KI sia condannato a pagarle un’indennità per la perdita di valore subita dal veicolo fino alla data della sua restituzione nonché un’indennità di godimento del 3,92% annuo sul saldo del mutuo per il periodo compreso tra la liquidazione del prestito al venditore e la restituzione del veicolo. |
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23. |
In tali circostanze, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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24. |
Con decisione del 18 aprile 2023, il presente procedimento è stato sospeso in attesa della sentenza nelle cause riunite C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21. |
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25. |
Con lettera del 21 dicembre 2023, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice del rinvio la sentenza pronunciata in tali cause ( 3 ), invitandolo a indicare se, alla luce di tale sentenza, egli intendesse mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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26. |
Mediante deposito in e-Curia del 10 aprile 2024, il giudice del rinvio ha risposto alla Corte di voler mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale e di ritenere necessario aggiungere le seguenti nuove questioni:
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Analisi
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27. |
Come richiesto dalla Corte, tali conclusioni si concentreranno esclusivamente sulla seconda e sulla terza questione. |
Sulla seconda questione
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28. |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso opera una piena armonizzazione dei contratti di credito ai consumatori collegati a contratti di acquisto di autoveicoli. |
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29. |
In altre parole, la Corte è chiamata a stabilire se, con l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, la direttiva 2008/48 abbia pienamente armonizzato l’obbligo del mutuatario di pagare gli interessi sul capitale, anche qualora il credito finanziato sia collegato a un contratto di acquisto di merci o di servizi. |
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30. |
In primo luogo, noto che la direttiva 2008/48, adottata per promuovere un mercato interno efficiente e un elevato livello di tutela dei consumatori nel settore del credito ( 4 ), opera una piena armonizzazione di tutti i contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione. |
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31. |
A tale riguardo, la Corte ha ammesso che dall’articolo 22, paragrafo 1, letto alla luce dei considerando 9 e 10 di tale direttiva, risulta che, per quanto attiene ai contratti di credito rientranti nella sua sfera di applicazione, detta direttiva dispiega carattere obbligatorio e mira a garantire un’applicazione uniforme delle norme ivi contenute in tutti gli Stati membri. Pertanto, nella misura in cui essa fissa obblighi precisi, non è possibile, per gli Stati membri, discostarsene con disposizioni nazionali derogatorie o più rigorose ( 5 ). Tale armonizzazione è motivata dalla volontà di consentire a tutti i consumatori europei di beneficiare dello stesso grado di protezione nell’accesso al credito e di facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, peraltro, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali ( 6 ). |
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32. |
In secondo luogo, la direttiva 2008/48 definisce, all’articolo 3, lettera n), il «contratto di credito collegato» come un contratto di credito che serve esclusivamente a finanziare l’acquisto di merci o servizi determinati e che forma, insieme al corrispondente contratto di fornitura, un’unica operazione commerciale. In pratica, i prestiti concessi per finanziare l’acquisto di autoveicoli privati corrispondono pienamente a questa definizione, quando non rientrino nel novero dei contratti esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva ( 7 ). L’unità commerciale tra il prestito e l’acquisto del bene si esplica, spesso, nella conclusione congiunta dei due contratti o nella loro stretta interdipendenza economica. Pertanto, a mio avviso, il legislatore dell’Unione ha inteso regolamentare questa categoria di credito in modo tale che il consumatore, vincolato da due contratti interdipendenti, possa comunque godere di una tutela efficace, tenuto conto dei rischi specifici connessi alla contemporanea accensione di un prestito e acquisizione di un bene. |
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33. |
In terzo luogo, per attuare tale tutela, l’articolo 14 della direttiva 2008/48 accorda un diritto di recesso, che consente ai consumatori, entro un termine prestabilito, di ritornare sulla propria decisione di concludere il contratto, senza alcun obbligo di motivazione. L’esercizio di tale diritto, che mira sia a mitigare eventuali impulsività nella decisione di accendere un prestito sia a garantire informazioni sufficienti sulle condizioni del credito, dà luogo a obblighi accessori. L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, di tale direttiva impone al consumatore, in caso di recesso, di rimborsare il capitale e gli interessi maturati tra la data in cui i fondi sono stati messi a disposizione e la data della loro restituzione. |
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34. |
Ciò nondimeno, tale disposizione non precisa né quale sia la sorte delle merci finanziate né le eventuali interazioni tra il contratto di credito collegato e il contratto di acquisto del veicolo. A mio avviso, lo spirito della direttiva 2008/48 è quello di garantire l’effettività del diritto di recesso, lasciando un margine di discrezionalità agli Stati membri in merito all’attuazione di tale diritto nel contesto specifico del credito collegato, con la conseguenza che con tale direttiva non si è inteso armonizzare integralmente tutte le conseguenze giuridiche che possano derivarne. |
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35. |
Il considerando 35 della direttiva è coerente con tale approccio, affermando che essa dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci finanziate o ogni altra questione correlata ( 8 ). Il considerando 9 della stessa direttiva prevede inoltre che, in assenza di disposizioni armonizzate, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali, in particolare in caso di annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto di credito. |
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36. |
Orbene, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, la Corte ha ritenuto che le modalità di attuazione della tutela dei consumatori, prevista dalla direttiva 2008/48, rientrino nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 9 ). |
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37. |
Al riguardo, è significativo che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sia l’unica disposizione specificamente dedicata alla fattispecie in cui un consumatore eserciti il diritto di recesso riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi, ciò che implica, a contrario, che tale direttiva contiene una lacuna quanto all’ipotesi inversa, in cui il recesso sia esercitato inizialmente nei confronti del contratto di credito ( 10 ). |
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38. |
In conclusione, ritengo che, sebbene la direttiva 2008/48 operi una piena armonizzazione dei contratti di credito, attraverso l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, essa non regoli in modo esaustivo le conseguenze del recesso quando il credito sia collegato all’acquisto di un veicolo. Gli Stati membri sono pertanto autorizzati, conformemente ai principi di effettività e di equivalenza, a conformare le modalità di esercizio del diritto di recesso a tali contratti di credito collegati. |
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39. |
Alla luce dei suesposti rilievi, propongo alla Corte di rispondere dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48 non opera una piena armonizzazione per i contratti di credito ai consumatori collegati con contratto di acquisto di un veicolo. |
Sulla terza questione
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40. |
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prevedere che il mutuatario debba, a seguito del recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato con un contratto di vendita di un veicolo, corrispondere per il periodo compreso tra la liquidazione dell’importo del prestito al venditore del veicolo finanziato e il momento della restituzione del veicolo al creditore (o al venditore) il tasso debitore contrattualmente pattuito. |
Sulla ratio dell’articolo 14 della direttiva 2008/48
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41. |
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ricordo, accorda ai consumatori un diritto di recesso, che può essere esercitato entro un termine di quattordici giorni di calendario e senza alcun obbligo di motivazione. |
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42. |
Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 14 della direttiva 2008/48, da un lato esso è quello di consentire al consumatore di scegliere il contratto più consono alle sue esigenze e, quindi, di rinunciare agli effetti di un contratto che, dopo la sua conclusione, si riveli, entro il termine di riflessione previsto per l’esercizio del diritto di recesso, inadeguato. Dall’altro lato, l’obiettivo dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), di tale direttiva consiste nel garantire che il consumatore riceva tutte le informazioni necessarie per valutare la portata del proprio impegno contrattuale e di sanzionare il creditore che non gli comunichi le informazioni di cui all’articolo 10 di detta direttiva ( 11 ). A mio avviso, questa disposizione è quindi volta, principalmente, a fornire ai consumatori un termine di riflessione sufficiente per verificare che il credito corrisponda effettivamente alle loro esigenze e capacità, di modo da potersi sottrarre a un impegno inadeguato. |
Sulle conseguenze del diritto di recesso dal contratto di credito collegato
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43. |
Dall’analisi della seconda questione sollevata dal giudice del rinvio ( 12 ) risulta che l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48 non armonizza pienamente le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso quando il credito è collegato a un contratto di fornitura di merci, come quello di acquisto di un autoveicolo. |
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44. |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, il consumatore che recede da un contratto di credito «classico» rimane obbligato, oltre al rimborso del capitale, a pagare gli interessi debitori calcolati sul tasso pattuito per il periodo compreso tra la messa a disposizione dei fondi e il loro rimborso integrale. Per analogia, ritengo logico, quando il credito sia destinato a finanziare l’acquisto di merci e il consumatore receda dal contratto, prevedere un obbligo di corresponsione degli interessi per il periodo intercorrente tra la data in cui i fondi sono stati messi effettivamente a disposizione e la data di restituzione delle merci o di estinzione del credito. |
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45. |
Reputo che ciò risponda a un’esigenza facilmente identificabile: mobilitando risorse finanziarie, il creditore assume il rischio di svalutazione della moneta e si priva dell’uso immediato dei fondi. Da questo punto di vista, gli interessi costituiscono la normale remunerazione del capitale prestato. Privare sistematicamente il creditore del diritto agli interessi equivarrebbe, in sostanza, a creare un «credito gratuito» per il mutuatario, che beneficerebbe di un vantaggio ingiustificato senza esser tenuto ad alcuna controprestazione ( 13 ). A mio avviso, tale ipotesi altererebbe il sinallagma contrattuale e corrisponde alla figura dell’arricchimento senza causa prevista dai principi comuni del diritto civile. |
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46. |
A questo proposito, è importante ricordare che il principio del divieto di arricchimento senza causa, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte e presente nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, impone che nessuna parte si arricchisca indebitamente a danno di un’altra. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che, secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un soggetto che abbia subito una perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto ad una restituzione equivalente a tale perdita da parte del soggetto che si è arricchito. |
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47. |
Infatti, per quanto riguarda l’arricchimento senza causa dell’Unione, la Corte ha ritenuto che, sebbene il Trattato FUE non preveda espressamente un mezzo di ricorso per questo tipo di domanda giudiziale, un’interpretazione dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE che escludesse tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva. Un ricorso basato sull’arricchimento senza causa dell’Unione, proposto ai sensi di questi articoli, richiede la prova dell’arricchimento, senza una valida base giuridica ( 14 ), del convenuto, e dell’impoverimento del ricorrente correlato all’arricchimento stesso ( 15 ). |
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48. |
Applicando tale principio ( 16 ) alla fattispecie di cui al procedimento principale ( 17 ), si potrebbe affermare che consentire al mutuatario di beneficiare gratuitamente dei fondi prestati durante il periodo precedente la restituzione del bene equivarrebbe di fatto a conferirgli un vantaggio economico «in assenza di causa, di motivo o, quantomeno, di giustificazione» ( 18 ). Infatti, durante questo periodo, il creditore ha trasferito irrevocabilmente risorse finanziarie a favore del mutuatario, privandosi della possibilità di disporre di tali fondi e di destinarli ad altre operazioni potenzialmente remunerative, assumendosi al contempo i rischi inerenti alla loro messa a disposizione (in particolare, la svalutazione monetaria e il costo-opportunità legato all’immobilizzo del capitale). |
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49. |
Pertanto, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi debitori in rapporto alla durata effettiva di messa a disposizione dei fondi mi sembra rappresentare un meccanismo correttivo necessario. Esso consente di ristabilire il sinallagma contrattuale impedendo a una parte, con l’esercizio del diritto di recesso, di ricavare un profitto indebito a danno dell’altra e, in tal modo, garantisce un’equa ripartizione degli oneri e dei benefici derivanti dall’esecuzione, ancorché parziale e temporanea, del contratto di credito. |
Sul sinallagma contrattuale e sul principio di proporzionalità
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50. |
La giustificazione di tale obbligo – ossia il pagamento degli interessi debitori in caso di recesso da un contratto di credito collegato all’acquisto di un veicolo – mi sembra compatibile con le posizioni della Corte in materia, la quale nella propria giurisprudenza sottolinea che, nel complesso, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48 consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori fondamentali, ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, nell’ottica di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo ( 19 ). |
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51. |
La preoccupazione di mantenere un equilibrio contrattuale conciliando l’effettiva tutela degli interessi dei consumatori con il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo, nel rispetto del principio di proporzionalità, si rinviene nell’insieme della giurisprudenza sul diritto di recesso, con riferimento anche ad ambiti diversi da quello disciplinato dalla direttiva 2008/48. Ad esempio, la Corte ha ritenuto che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 osti a una normativa nazionale la quale imponga al consumatore di restituire il bene finanziato dal credito o di intimare al creditore di recuperare tale bene senza che quest’ultimo sia contemporaneamente tenuto a rimborsare le rate mensili del credito già versate dal consumatore ( 20 ). |
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52. |
Inoltre, in tema di contratti a distanza, la Corte ha ritenuto che, se anche la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 21 ), mira a tutelare il consumatore nella particolare situazione di un tale contratto, essa non è intesa a concedergli diritti che vadano oltre quanto necessario a consentirgli di esercitare effettivamente il suo diritto di recesso. Ciò vale, in particolare, nel caso in cui il consumatore abbia fatto uso del bene in un modo incompatibile con i principi generali del diritto civile, quali la buona fede o il divieto di arricchimento senza causa ( 22 ). |
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53. |
La medesima preoccupazione di mantenere l’equilibrio contrattuale, in conformità al principio di proporzionalità, caratterizza l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 23 della direttiva 2008/48, che autorizza gli Stati membri a comminare sanzioni per assicurare il rispetto degli obblighi di informazione gravanti sul creditore. Tali sanzioni, che devono essere effettive e proporzionate, possono giungere sino alla decadenza dal diritto agli interessi e alle spese qualora il creditore non rispetti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, nei limiti in cui le omissioni rimettono in discussione la possibilità, per il consumatore, di valutare la portata del suo impegno ( 23 ). La Corte, peraltro, ha precisato che «non può essere considerata proporzionata l’applicazione, conformemente a tale normativa nazionale, di una siffatta sanzione, che produce gravi conseguenze nei confronti del creditore, in caso di mancata menzione di elementi, tra cui quelli previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 che, per loro natura, non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno» ( 24 ). Così, mi sembra, la Corte ammette, sulla base del principio di proporzionalità, che la facoltà prevista dall’articolo 23 della direttiva 2008/48 non debba condurre a privare sistematicamente il creditore di ogni remunerazione, a meno che le sue omissioni non siano così gravi da pregiudicare il diritto del consumatore a ricevere informazioni chiare e affidabili ( 25 ). |
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54. |
Pertanto, il consumatore, parte debole del contratto, beneficia di una maggiore tutela, in virtù della sanzione inflitta al creditore, ma tale tutela non è illimitata e si applica soltanto quando il creditore violi un obbligo di informazione di «importanza essenziale» ai sensi della direttiva 2008/48 ( 26 ). L’obiettivo è quello di non creare uno squilibrio eccessivo tra il consumatore che esercita il diritto di recesso e il creditore. Il diritto di recesso e le sue conseguenze, infatti, non devono incidere sull’efficacia del mercato nel settore del credito al consumo. |
Sull’applicazione nel caso di specie
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55. |
Nel presente caso, ritengo che la preoccupazione di garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo, sia soddisfatta nel procedimento principale ove si ammetta che la legislazione nazionale possa prevedere il rimborso degli interessi sul capitale in caso di recesso da un contratto di credito collegato. |
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56. |
Occorre tuttavia rammentare, come già indicato nella risposta alla seconda questione pregiudiziale ( 27 ), che, conformemente al principio di equivalenza, le modalità di attuazione del diritto di recesso da un contratto di credito collegato all’acquisto di un veicolo – in particolare l’obbligo per il mutuatario di versare gli interessi debitori al creditore – non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna, né, conformemente al principio di effettività, esse devono essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. |
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57. |
Ne concludo che, nei limiti in cui la direttiva 2008/48 non disciplina in modo esaustivo le conseguenze del recesso da un credito collegato all’acquisto di merci, le legislazioni nazionali possano imporre al mutuatario di pagare gli interessi debitori relativi al periodo di utilizzo dei fondi. |
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58. |
Pertanto, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non osta, a mio avviso, a prevedere che il mutuatario, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, debba corrispondere gli interessi previsti per il periodo compreso tra la messa a disposizione dei fondi e la restituzione del bene o la fine del credito. Allo stesso tempo, gli Stati membri conservano la facoltà, a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, di prevedere sanzioni nei confronti del creditore per il caso di violazione degli obblighi di informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, purché tali sanzioni non comportino un’eccessiva sproporzione nella reciprocità delle prestazioni e non compromettano l’obiettivo principale di detta direttiva, vale a dire la tutela effettiva dei consumatori. |
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59. |
In tali circostanze, propongo alla Corte di rispondere dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, non osta a che il mutuatario, a seguito del recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato con un contratto di vendita di un veicolo, debba corrispondere per il periodo compreso tra la liquidazione dell’importo del prestito al venditore del veicolo finanziato e il momento della restituzione del veicolo al creditore (o al venditore) il tasso debitore contrattualmente pattuito. |
Conclusioni
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60. |
Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania) nei seguenti termini:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).
( 3 ) Sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21; in prosieguo: la «sentenza BMW Bank, EU:C:2023:1014).
( 4 ) V., inter alia, sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group (C‑686/19, EU:C:2020:582, punto 49), secondo cui «la direttiva 2008/48 è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo».
( 5 ) V., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2021, SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443, punto 38) e del 5 settembre 2019, Pohotovost’ (C‑331/18, EU:C:2019:665, punto 49).
( 6 ) V. considerando 9 della direttiva 2008/48.
( 7 ) V. articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.
( 8 ) V. sentenza BMW Bank, punto 302.
( 9 ) V. sentenza BMW Bank (punto 303 e giurisprudenza citata).
( 10 ) V., a tale riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Hogan nelle cause riunite Volkswagen Bank e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:629, punto 126).
( 11 ) V. sentenze del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736, punti 123 e 124) e BMW Bank (punto 288).
( 12 ) V. paragrafi da 30 a 38 delle presenti conclusioni.
( 13 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Hogan nelle cause riunite Volkswagen Bank e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:629, punto 124).
( 14 ) Si deve rilevare in proposito che, in ossequio al principio di sussidiarietà, quando l’arricchimento o l’impoverimento patrimoniale trova diretta giustificazione in un qualche tipo di disciplina legale, essa funge, in ogni caso, da causa sottostante al trasferimento patrimoniale e l’actio de in rem verso resta esclusa. Così, a titolo di esempio, nel diritto civile belga, tale azione «è proponibile soltanto se la fattispecie cui si riferisce non è retta da una diversa regolamentazione derivante dalla legge, da un contratto, da un atto giuridico unilaterale o da un’azione ex delicto» [v. Van Ommeslaghe, P., De Page, Traité de droit civil belge – Tome II – Les obligations, vol. 2, Bruylant, Bruxelles, 2013, pagg. 1141 e 1151] (traduzione libera; NdT).
( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione (C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 82).
( 16 ) Sulla problematica relativa ai principi generali del diritto privato e sull’arricchimento senza causa (con particolare riferimento all’ordinamento giuridico lussemburghese), v. Kinsch, P., «Les principes généraux du droit comme éléments de l’ordre juridique luxembourgeois», Liber Amicorum Xavier Dieux, Larcier-Intersentia, Bruxelles, 2022, pagg. 883 e 884.
( 17 ) Per l’arricchimento senza causa nei negozi plurilaterali, v. Schlechtriem, P., Cohen, C. e Hornung, R., «Restitution and Unjust Enrichment in Europe», European Review of private Law, vol. 9, numero 2/3, 2001, pagg. da 408 a 415.
( 18 ) Formulazione mutuata da Londers, G., Mosselmans, S. e Bossuyt, A., «Deux principes généraux du droit issus du droit national et du droit communautaire : l’enrichissement sans cause ou l’enrichissement injustifié et l’interdiction de l’abus de droit», Actes du colloque pour le cinquantième anniversaire des traités de Rome, Lussemburgo, 26 marzo 2007, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007, pag. 97 (traduzione libera; NdT).
A tale riguardo, va osservato che, nella sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione (T‑171/99, EU:T:2001:249, punto 55), il Tribunale ha statuito, in tema di calcolo degli interessi di mora, che «il mancato pagamento di interessi di mora potrebbe condurre (…) a un arricchimento senza causa della Comunità, che è contrario ai principi generali del diritto comunitario» [citando la sentenza del 10 luglio 1990, Grecia/Commissione (C‑259/87, EU:C:1990:287, punto 26)].
( 19 ) V. sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736, punto 72 e giurisprudenza citata).
( 20 ) V. sentenza BMW Bank (punto 307).
( 21 ) GU 1997, L 144, pag. 19.
( 22 ) V. sentenza del 3 settembre 2009, Messner (C‑489/07, EU:C:2009:502, punti 25 e 26).
( 23 ) Sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15; in prosieguo: la «sentenza Home Credit Slovakia, EU:C:2016:842, punto 69).
( 24 ) Sentenza Home Credit Slovakia (punto 72).
( 25 ) L’avvocato generale Hogan sottolinea, nelle sue conclusioni nelle cause riunite Volkswagen Bank e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:629), che gli Stati membri possono prevedere, nell’ambito delle sanzioni che devono introdurre ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, che dall’omissione di talune informazioni obbligatorie nel contratto di credito derivi il venir meno degli interessi debitori. Tuttavia, prosegue, dai termini di detta disposizione risulta che le sanzioni da imporre in caso di violazione del diritto dell’Unione devono essere proporzionate. Tutto ciò significherebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, che la severità delle sanzioni debba essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo, in particolare, un effetto dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità [paragrafo 123 di tali conclusioni, con riferimento alla sentenza Home Credit Slovakia (punto 63)]. Più recentemente, nella sentenza del 13 febbraio 2025, Lexitor (C‑472/23, EU:C:2025:89, punti 56 e 57), la Corte ha ritenuto, tra l’altro, che il diritto nazionale possa prevedere una sanzione uniforme per la violazione dell’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in quanto il consumatore dovrebbe assolutamente disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la portata del proprio impegno.
( 26 ) V. sentenza Home Credit Slovakia (punto 69).
( 27 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
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