ECLI:EU:C:2025:233•Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 3 aprile 2025.###
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 3 aprile 2025.###
ECLI:EU:C:2025:233Eu Cjeu3 apr 2025
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 3 aprile 2025 ( 1 )
Causa C‑92/23
Commissione europea
contro
Ungheria
«Inadempimento di uno Stato – Comunicazioni elettroniche – Spettro radio – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972 – Diritti d’uso individuali – Normativa e decisioni amministrative nazionali che privano una radio commerciale della possibilità di trasmettere servizi di media su una frequenza radio – Principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e buon andamento dell’amministrazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11, paragrafo 2 – Libertà e pluralismo dei media»
I. Introduzione
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1. |
Con il suo ricorso per inadempimento, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di varie disposizioni del diritto dell’Unione europea relative al quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: il «quadro normativo dell’Unione per le comunicazione elettroniche»), dei principi di proporzionalità, non discriminazione, leale cooperazione e buon andamento dell’amministrazione nonché dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2. |
In sostanza, la Commissione sostiene che il Médiatanács (Consiglio per i media, Ungheria), in applicazione della normativa nazionale sui media e in violazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, avrebbe impedito alla stazione radio ungherese denominata «Klubrádió» di fornire servizi di media mediante l’utilizzo di frequenze radio, negandole la proroga del diritto di fornire tali servizi, escludendola dalla procedura di gara per l’attribuzione di tale diritto e vietandole di fornire detti servizi a titolo temporaneo, il che, in definitiva, avrebbe leso la libertà e il pluralismo dei media in Ungheria. |
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3. |
Il presente procedimento solleva, preliminarmente, la questione dell’applicabilità del diritto dell’Unione in una situazione nella quale si sovrappongono, da un lato, il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche ( 2 ) e, dall’altro, la normativa nazionale sui media ( 3 ) e, più in particolare, la questione se e in quale misura decisioni amministrative adottate dall’autorità nazionale responsabile dei media – riguardanti principalmente l’autorizzazione dell’attività di radiodiffusione e indirettamente il diritto d’uso di una frequenza radio – siano soggette alle norme dell’Unione in materia di assegnazione delle radiofrequenze. Nel merito, il presente procedimento verte essenzialmente sull’applicazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione nel contesto dell’attribuzione e della proroga del diritto d’uso delle frequenze radio. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva «autorizzazioni»
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4. |
L’articolo 5 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri», ai paragrafi 2 e 3 enuncia quanto segue: «2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della [direttiva “quadro”]. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della [direttiva “quadro”]. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. (...) 3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione (...) ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale delle frequenze. (...)». |
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5. |
L’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio», ai paragrafi 3 e 4 così dispone: «3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della [direttiva “quadro”] e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa direttiva. 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi. (...)». |
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6. |
L’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale dei diritti d’uso e degli obblighi specifici», al paragrafo 3 dispone quanto segue: «3. L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza. (...)». |
2. Direttiva «quadro»
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7. |
L’articolo 2 della direttiva «quadro», intitolato «Definizioni», precisa quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)
(...)». |
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8. |
L’articolo 8 della direttiva «quadro», intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», è così formulato: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi. (...) Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell’ambito delle loro competenze a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:
(...)
(...) 5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro:
(...)». |
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9. |
L’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica», al paragrafo 1 è così formulato: «Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l’attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. (...)». |
3. Direttiva «concorrenza»
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10. |
L’articolo 4 della direttiva «concorrenza», intitolato «Diritti relativi all’uso di frequenze», enuncia quanto segue: «Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l’uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario: (...)
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B. Diritto ungherese
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11. |
L’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, prevede quanto segue: «I fornitori di servizi di media devono comunicare ogni mese al Consiglio per i media dati che consentano di verificare il rispetto delle quote di trasmissione. (...)» ( 5 ). |
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12. |
L’articolo 48 di tale legge, ai paragrafi 5 e 7, dispone quanto segue: «5. Il diritto di fornire servizi di media lineari analogici avvalendosi di risorse limitate appartenenti allo Stato ha una durata di validità massima di dieci anni per quanto riguarda la radiodiffusione (...); alla scadenza, può essere prorogato per una volta senza gara, su iniziativa del fornitore di servizi di media, per un periodo massimo di sette anni, fermo restando che i contratti per la fornitura di servizi di media audiovisivi giungono a scadenza alla data prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, della legge del 2007, n. LXXIV, recante norme in materia di radiodiffusione e di passaggio al digitale (...). L’iniziativa volta alla proroga deve essere notificata al Consiglio per i media quattordici mesi prima della data di scadenza. In caso di inosservanza di tale termine, non sarà consentita alcuna proroga. Nell’ambito dell’esercizio dei diritti di proprietà a nome dello Stato, il Consiglio per i media informa il fornitore di servizi di media della proroga del diritto in questione, o del fatto che non intende prorogarlo, al più presto sei mesi e al più tardi quattro mesi prima della scadenza dei diritti. Il fornitore di servizi di media non ha diritto alla proroga del diritto di fornire servizi di media e l’iniziativa volta a tale proroga non comporta alcun obbligo a carico del Consiglio per i media di stipulare un contratto. (...) 7. Il diritto non può essere prorogato:
(...)». |
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13. |
L’articolo 55, paragrafo 1, della legge sui media enuncia quanto segue: «Può partecipare alla procedura di gara ogni impresa: (...)
(...)». |
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14. |
L’articolo 65 di tale legge, ai paragrafi 1 e 11, così dispone: «1. Su richiesta, il Consiglio per i media può stipulare, in considerazione del mercato e della politica dei media, un contratto amministrativo temporaneo della durata massima di 180 giorni per l’esercizio di una possibilità di fornitura di servizi di media: (...)
(...) 11. Qualora il diritto di fornire servizi di media radiofonici lineari scada dopo essere già stato prorogato una volta dal Consiglio per i media e sia già stata avviata la procedura di gara relativa alla possibilità di fornire servizi di media, il Consiglio per i media può stipulare, eventualmente anche più volte, con il fornitore di servizi di media precedentemente titolare del diritto, e su richiesta del medesimo, un contratto amministrativo temporaneo della durata massima di 60 giorni. Sulla base del presente paragrafo, può essere concluso un contratto amministrativo solo dopo la conclusione della procedura di gara o, qualora il provvedimento che pone fine alla procedura di gara sia stato oggetto di ricorso amministrativo, solo dopo la definitiva risoluzione del procedimento. Il contratto amministrativo temporaneo cessa alla data della stipula del contratto amministrativo con il candidato selezionato». |
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15. |
L’articolo 187, paragrafo 5, di tale legge così dispone: «Ai fini dei paragrafi da (1) a (4), un’infrazione è considerata reiterata se il trasgressore reitera, entro un periodo di 365 giorni, il medesimo comportamento illecito – rientrante nella medesima base giuridica, nella medesima disposizione giuridica e nel medesimo settore – accertato dalla decisione amministrativa definitiva, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità» ( 6 ). |
III. Fatti e procedimento precontenzioso
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16. |
Klubrádió è una radio commerciale ungherese che, a partire dal 1999, trasmetteva i suoi programmi ( 7 ) sulla frequenza analogica MHz 95,3 nell’area di trasmissione di Budapest (Ungheria). A seguito di numerose vicissitudini amministrative e giudiziarie ( 8 ), il 13 febbraio 2014 il Consiglio per i media e Klubrádió hanno posto fine al contratto di radiodiffusione che li vincolava per la frequenza MHz 95,3 e hanno concluso un nuovo contratto relativo all’utilizzo della frequenza MHz 92,9 nell’area di trasmissione di Budapest (in prosieguo: la «frequenza controversa») per il periodo compreso tra il 14 febbraio 2014 e il 14 febbraio 2021, prorogabile per una durata di cinque anni (in prosieguo: il «contratto per l’utilizzo della frequenza controversa») ( 9 ). |
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17. |
Con la decisione dell’8 settembre 2020, n. 830 (in prosieguo: la «decisione di diniego») ( 10 ), il Consiglio per i media ha negato la proroga di tale contratto ( 11 ) per il motivo che, nel periodo compreso tra il 26 settembre 2016 e il 31 maggio 2017, Klubrádió aveva violato più volte l’obbligo di informazione mensile relativo alle quote di trasmissione previsto all’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media (in prosieguo: l’«obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione») ( 12 ). |
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18. |
Il 4 novembre 2020 il Consiglio per i media ha pubblicato un nuovo bando di gara per la fornitura di servizi di media sulla frequenza controversa (in prosieguo: il «bando di gara controverso»); Klubrádió e altri due fornitori di servizi di media hanno presentato candidature, che sono state tutte considerate viziate da nullità. Secondo la decisione del 10 marzo 2021, n. 180 (in prosieguo: la «decisione di nullità» ( 13 )), la candidatura di Klubrádió è stata dichiarata nulla per tre motivi: anzitutto, la presenza nel palinsesto di un programma riepilogativo di un altro programma descritto in tale palinsesto, che non era menzionato nell’offerta; inoltre, una differenza di cinque minuti nell’indicazione della durata di un programma, come indicata in due punti diversi del modulo allegato al bando di gara; e, infine, l’esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di Klubrádió nei cinque anni precedenti alla presentazione della sua candidatura. |
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19. |
Il 30 marzo 2021 il Consiglio per i media ha concluso contratti amministrativi temporanei con uno dei fornitori di servizi di media che aveva partecipato alla gara infruttuosa, ai fini dell’utilizzo della frequenza in questione per il periodo compreso tra il 3 maggio e il 29 ottobre 2021. |
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20. |
La Commissione, ritenendo che il comportamento adottato dalle autorità ungheresi e il quadro normativo nazionale pertinente costituissero una violazione degli obblighi incombenti all’Ungheria in forza di varie disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche nonché dell’articolo 11 della Carta, ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Ungheria e, non essendo stata convinta dagli argomenti addotti, in ciascuna fase del procedimento per inadempimento, dal governo ungherese ( 14 ), ha proposto il presente ricorso per inadempimento. |
IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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21. |
Con atto introduttivo del 17 febbraio 2023, la Commissione, sostenuta dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca e dal Regno dei Paesi Bassi, chiede che la Corte voglia:
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22. |
L’Ungheria chiede che la Corte voglia:
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V. Analisi
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23. |
Le censure sollevate dalla Commissione riguardano, in primo luogo, l’incompatibilità con il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche della decisione di diniego e della sottesa normativa nazionale; in secondo luogo, l’incompatibilità della decisione di nullità (in prosieguo, congiuntamente alla decisione di diniego: le «decisioni controverse») con tale quadro normativo; in terzo luogo, l’incompatibilità con detto quadro normativo della normativa nazionale relativa alla conclusione di un contratto temporaneo per l’utilizzo di frequenze radio; e, in quarto luogo, la violazione dell’articolo 11 della Carta. |
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24. |
Prima di procedere all’analisi di tali censure, occorre preliminarmente esaminare gli argomenti sollevati dal governo ungherese relativi, da un lato, all’inapplicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche (e, di conseguenza, della Carta) a una normativa e a decisioni che riguardano servizi di media e, dall’altro, all’irricevibilità del ricorso per inadempimento nella parte concernente decisioni individuali del Consiglio per i media. |
A. Sull’applicabilità del diritto dell’Unione
1. Sull’applicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche
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25. |
Il governo ungherese afferma che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche non si applicherebbe alle decisioni e al bando di gara controverso (in prosieguo: le «misure controverse»), che riguarderebbero la fornitura di servizi di media radiofonici e non il diritto d’uso delle radiofrequenze. L’assegnazione delle frequenze radio in relazione al diritto di fornire servizi di media sarebbe disciplinata dalle norme concernenti le comunicazioni elettroniche, ma il diritto di fornire servizi di media sarebbe invece disciplinato esclusivamente dalla legge sui media ( 16 ). Peraltro, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», le procedure di autorizzazione disciplinate dalla normativa sui media costituirebbero un’eccezione all’applicazione di tale quadro normativo. Inoltre, in mancanza di applicazione del diritto dell’Unione, non sarebbe applicabile nemmeno la Carta. |
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26. |
La Commissione sostiene che detto quadro normativo è applicabile in quanto le misure controverse sono volte a determinare non soltanto la fornitura dei servizi di media, ma altresì l’uso delle frequenze radio, giacché il diritto di fornire servizi di media include quello di utilizzare le frequenze radio. |
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27. |
A tal riguardo, occorre anzitutto precisare l’ambito di applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, poi esaminare la portata delle misure controverse e, infine, trarre le conseguenze da tale analisi quanto all’applicazione del menzionato quadro normativo a dette misure. |
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28. |
Anzitutto, per quanto rileva nell’ambito della presente controversia, ricordo che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche definisce norme dettagliate e armonizzate relative alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio e stabilisce, essenzialmente, che tali diritti devono essere concessi mediante procedure pubbliche, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, fatti salvi criteri e procedure specifici definiti dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa dell’Unione ( 17 ). Inoltre, detto quadro normativo stabilisce una distinzione tra, da un lato, la disciplina relativa ai servizi di trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e, dall’altro, quella vertente sui servizi consistenti nel fornire contenuti mediante tali servizi o nell’esercitare un controllo editoriale su detti contenuti ( 18 ). |
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29. |
Rilevo poi che le decisioni controverse si riferiscono alle procedure relative all’utilizzo della frequenza controversa e si basano su una normativa nazionale (nella fattispecie, la legge sui media) che riguarda, tra l’altro, la fornitura di contenuti radiofonici attraverso radiofrequenze. |
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30. |
A tale proposito il governo ungherese sottolinea la distinzione tra, da un lato, il diritto di fornire servizi di media, oggetto delle misure controverse, adottate dal Consiglio per i media, e, dall’altro, il diritto di utilizzare le radiofrequenze, oggetto di un procedimento amministrativo e di una decisione distinti, rientranti nella competenza della NMHH. |
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31. |
Orbene, mi sembra che le misure controverse non vertano esclusivamente sulle norme relative alla fornitura dei servizi di media bensì, conformemente alla legge sui media ( 19 ), incidano anche sull’attribuzione del diritto di utilizzare lo spettro radiofonico ( 20 ). In altri termini, sono tali misure a dare attuazione alle disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, menzionate nel paragrafo 28 delle presenti conclusioni ( 21 ). |
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32. |
Infine, alla luce di tutto quanto precede, ritengo che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche sia applicabile alle misure controverse. |
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33. |
Se è vero che, come ricordato al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, detto quadro normativo opera una distinzione chiara tra i «servizi di comunicazione elettronica» e i «servizi che forniscono contenuti» (i servizi di media), ritengo che esso sia nondimeno applicabile a misure, come quelle in discussione nel procedimento principale, con le quali l’autorità nazionale responsabile per i servizi di media, nel caso in esame il Consiglio per i media, tiene conto di criteri relativi alla fornitura di tali servizi, nella fattispecie criteri concernenti il contenuto dei programmi, in sede di attribuzione del diritto di fornire servizi di media, in quanto tale diritto comprende il diritto di utilizzare una radiofrequenza ( 22 ). Inoltre, il suddetto quadro normativo è parimenti applicabile a tutte le procedure con le quali gli Stati membri concedono diritti d’uso di radiofrequenze ( 23 ), a prescindere dalla circostanza che siano essi stessi fornitori o di servizi di media o di servizi di comunicazione elettronica che trasmettono contenuti prodotti da terzi ( 24 ), e senza distinzione in base alla natura delle condizioni imposte ( 25 ). Diversamente, gli Stati membri potrebbero eludere le norme del medesimo quadro normativo relative alla concessione delle radiofrequenze e, pertanto, compromettere l’efficacia pratica di tali norme ( 26 ). |
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34. |
A tal riguardo, occorre inoltre respingere l’argomento del governo ungherese secondo cui le misure controverse rientrerebbero nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva «autorizzazioni». Infatti, come è stato specificato nell’ambito della procedura legislativa relativa all’adozione di detta direttiva, la menzionata disposizione si limita a precisare che, quando le radiofrequenze vengono assegnate ai fornitori di contenuti radiofonici o televisivi, gli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione possono prevalere sulla necessità di applicare procedure pubbliche, non discriminatorie e trasparenti ( 27 ). Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte non sembra emergere alcun elemento in tal senso ( 28 ). |
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35. |
In conclusione, ritengo che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche sia applicabile nel caso di specie. Ne consegue inoltre che, essendo applicabile il diritto dell’Unione, lo è del pari l’articolo 11 della Carta, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa. |
2. Sull’applicabilità ratione temporis del CECE
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36. |
Tra le disposizioni del diritto dell’Unione che l’Ungheria avrebbe violato, la Commissione sostiene che, mentre la decisione di diniego (adottata l’8 settembre 2020) e il bando di gara (pubblicato il 4 novembre 2020) sono soggetti alle direttive «quadro» e «autorizzazioni», la decisione di nullità (adottata il 10 marzo 2021) sarebbe invece soggetta al CECE, che ha abrogato e sostituito queste due direttive con effetto dal 20 dicembre 2020. Il governo ungherese contesta l’applicabilità del CECE alla decisione di nullità, in quanto il bando di gara che ha dato avvio al procedimento sfociato in tale decisione è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del CECE e, pertanto, l’intero procedimento, compresa la decisione di nullità, sarebbe disciplinato dalle norme vigenti al momento in cui esso stato avviato. |
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37. |
Condivido l’interpretazione suggerita dal governo ungherese, che peraltro non è stata contestata dalla Commissione nella replica, ma sottolineo che gli obblighi imposti dall’articolo 45, paragrafo 1, CECE, la cui violazione è lamentata dalla Commissione, sono equivalenti a quelli prescritti dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», giacché queste due disposizioni prevedono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché l’attribuzione dello spettro radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica sia fondata su criteri trasparenti e proporzionati ( 29 ). |
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38. |
Ne consegue, a mio avviso, che il CECE non è rilevante nell’ambito della valutazione del presente ricorso per inadempimento. |
B. Sulla ricevibilità del ricorso per inadempimento
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39. |
Il governo ungherese eccepisce l’irricevibilità del ricorso per inadempimento sulla base del rilievo che esso ha ad oggetto due decisioni amministrative individuali, peraltro confermate con decisioni giudiziali aventi autorità di cosa giudicata, e non una prassi amministrativa ( 30 ). La Commissione afferma invece che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, essa può avviare un procedimento di infrazione non solo in relazione ad una prassi amministrativa, ma anche in casi individuali di applicazione scorretta del diritto dell’Unione. |
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40. |
A questo proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento di cui all’articolo 258 TFUE si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi impostigli dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato e, nell’ambito di un procedimento del genere, la Commissione dispone, per quanto riguarda l’opportunità di avviare un tale procedimento, di un potere discrezionale sul quale la Corte non può esercitare un controllo giurisdizionale ( 31 ). Da detta giurisprudenza emerge inoltre che il ricorso per inadempimento ha carattere oggettivo e che, di conseguenza, occorre considerare sussistente l’inadempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell’Unione indipendentemente dalla portata o dalla frequenza delle situazioni censurate ( 32 ). Peraltro, la Corte ha precisato che la Commissione può domandarle di constatare un inadempimento consistente nel non aver raggiunto, in un caso determinato, il risultato previsto da una direttiva ( 33 ). |
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41. |
Pertanto, anche se la prassi della Commissione in materia di ricorsi per inadempimento riguarda generalmente situazioni in cui le decisioni hanno una portata sufficientemente ampia, nulla osta a che decisioni individuali, per le quali siano stati esauriti tutti i mezzi di ricorso di diritto nazionale, formino oggetto di un ricorso per inadempimento da parte della Commissione, in quanto gli articoli 258 e 259 TFUE non limitano il controllo della Corte alle sole disposizioni generali adottate dagli Stati membri ( 34 ). |
C. Sulla prima censura, relativa alla decisione di diniego
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42. |
Con la prima censura, la Commissione deduce quattro argomenti relativi all’incompatibilità della decisione di diniego e, in subordine, della legge sui media con il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. Tali argomenti vertono, in primo luogo, sulla proporzionalità della decisione di diniego; in secondo luogo, sulla proporzionalità dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media (il primo e il secondo argomento sono alternativi); in terzo luogo, sul carattere discriminatorio della decisione di diniego; e, in quarto luogo, sulla durata eccessiva del procedimento amministrativo. |
1. Sulla proporzionalità della decisione di diniego
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43. |
Con il primo argomento la Commissione sostiene che il Consiglio per i media, adottando la decisione di diniego, ha violato le pertinenti disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche – e, più in particolare, il principio di proporzionalità ( 35 ) –, per il motivo che il diniego di proroga del diritto di fornire servizi di media si basa unicamente sul fatto che, nel 2017, Klubrádió aveva violato due volte il proprio obbligo di comunicare i dati mensili relativi alle quote di trasmissione, violazioni che, tuttavia, non erano state qualificate, dal Consiglio per i media, come infrazioni gravi ( 36 ). La Commissione si richiama, a tale proposito, al principio di proporzionalità delle sanzioni, che impone di tenere conto, segnatamente, della natura e della gravità dell’infrazione ( 37 ). Essa sottolinea inoltre che il diritto degli Stati membri di stabilire le condizioni di proroga del diritto di fornire servizi di media non consente loro di sottrarsi agli obblighi derivanti dall’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni» e dal principio di proporzionalità ( 38 ). |
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44. |
Secondo il governo ungherese, i principi evocati dalla Commissione non sono pertinenti, in quanto il rifiuto di prorogare un’autorizzazione a fornire servizi di media non costituisce una «sanzione» ( 39 ). Nel caso di specie, il diritto di fornire servizi di media, che non costituirebbe un diritto soggettivo, non sarebbe stato revocato a Klubrádió bensì sarebbe naturalmente cessato alla scadenza del termine, quindi a causa della sua stessa natura giuridica. Gli Stati membri avrebbero pertanto il diritto di stabilire le condizioni per la proroga del diritto di fornire servizi di media ( 40 ). |
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45. |
A tale proposito, occorre esaminare anzitutto se il principio di proporzionalità si applichi nel contesto del caso di specie e, in caso affermativo, valutare se detto principio sia stato violato. |
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46. |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicazione del principio di proporzionalità, occorre rilevare che, in virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» nonché dell’articolo 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», i diritti d’uso delle radiofrequenze devono essere attribuiti sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati; quest’ultima condizione implica che tali criteri siano idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo che essi perseguono e non eccedano quanto necessario per il suo raggiungimento. Secondo la giurisprudenza della Corte, tali criteri devono essere rispettati non soltanto al momento dell’assegnazione iniziale delle radiofrequenze ma anche in occasione di qualsiasi assegnazione successiva, di una proroga o di una conversione delle radiofrequenze nel contesto della transizione verso il digitale ( 41 ). |
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47. |
Pertanto, a prescindere dalla qualificazione del diniego di proroga come «sanzione», che peraltro non è prospettata da nessuna delle parti del procedimento ( 42 ), sembra evidente che tale proroga debba essere concessa sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, principi che si applicano anche al diniego di proroga. |
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48. |
È certamente vero, come sostiene il governo ungherese, che la cessazione dell’uso delle radiofrequenze nel caso di specie non è dovuta a un atto delle autorità competenti né costituisce, a fortiori, la conseguenza di una sanzione, bensì deriva semplicemente dalla scadenza del diritto d’uso delle radiofrequenze il cui termine è previsto dal contratto per l’uso della frequenza controversa. È altresì vero che la possibilità di fornire servizi di media, che consente l’utilizzo delle radiofrequenze, non si presenta come un diritto soggettivo o un diritto di proprietà. È quindi possibile, per ipotesi, che la normativa nazionale non preveda alcuna proroga alla scadenza del diritto d’uso delle frequenze radio o che tale normativa, a partire da un certo momento, preveda regole o condizioni diverse. |
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49. |
Tuttavia, nel caso di specie è la normativa nazionale a consentire una proroga siffatta, purché siano rispettate determinate condizioni. Pertanto, se detta proroga è prevista, le relative condizioni devono rispettare i principi stabiliti dalle pertinenti disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche ( 43 ), compreso il principio di proporzionalità, invocato dalla Commissione nel caso di specie. |
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50. |
Poiché il principio di proporzionalità è applicabile, occorre verificare, in secondo luogo, se tale principio sia stato violato. |
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51. |
A tal riguardo, ricordo che il motivo che ha condotto all’esclusione della proroga del contratto per l’utilizzo della frequenza controversa era la violazione della condizione di cui all’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), della legge sui media, che imponeva di non avere commesso infrazioni gravi o reiterate alla legge sulla libertà di stampa, alla legge sui media o alle condizioni contenute in tale contratto ( 44 ). Rilevo inoltre che, conformemente all’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media, le infrazioni di lieve entità sono escluse dalla nozione di «infrazione reiterata». |
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52. |
Orbene, anche se il divieto di prorogare un contratto per l’utilizzo di una radiofrequenza a seguito di infrazioni reiterate, come previsto dalla legge sui media, non è idoneo, di per sé, a violare i principi evocati al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, l’applicazione, da parte del Consiglio per i media, di detto divieto a seguito di violazioni riguardanti l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione solleva qualche dubbio. Infatti, sebbene detto obbligo sia rilevante al fine di verificare il rispetto delle condizioni per la concessione dei diritti di trasmissione, la sua violazione, nelle circostanze del caso di specie, non sembra raggiungere una gravità tale da poter comportare il divieto in questione. Invero, come sottolinea la Commissione, l’infrazione era limitata alla violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati, cui Klubrádió si era conformata nel corso del procedimento, e non è stata accertata, sulla base di tali dati, alcuna violazione dell’obbligo relativo alle quote di trasmissione ( 45 ). |
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53. |
In conclusione, ritengo che il Consiglio per i media, con la decisione di diniego, abbia violato il principio di proporzionalità. |
2. Sulla proporzionalità dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media
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54. |
Con il secondo argomento, la Commissione sostiene che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media viola, di per sé, le disposizioni pertinenti del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche ( 46 ), in quanto tale disposizione esclude automaticamente e, in tutti i casi, la proroga del diritto d’uso delle radiofrequenze qualora il fornitore di servizi di media abbia più volte adempiuto tardivamente il proprio obbligo di informazione relativo al rispetto delle quote di trasmissione ( 47 ), senza lasciare al Consiglio per i media alcun margine discrezionale in sede di valutazione della proporzionalità al momento dell’adozione di decisioni (come la proroga del diritto d’uso delle radiofrequenze) rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni», privandolo quindi della possibilità di valutare il carattere trascurabile dell’infrazione e la proporzionalità delle conseguenze giuridiche della stessa ( 48 ). |
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55. |
Il governo ungherese sottolinea che la normativa nazionale stabilisce le condizioni in presenza delle quali è esclusa la proroga del diritto d’uso delle frequenze radio, basandosi su norme oggettive che escludono qualsiasi potere discrezionale nella loro attuazione ed impediscono tale proroga solo nel caso delle infrazioni più gravi (la gravità dell’infrazione viene valutata nell’ambito del procedimento sanzionatorio e non successivamente nella fase della procedura di proroga) o di infrazioni reiterate (che non comprendono le infrazioni di lieve entità), tenendo conto del principio di proporzionalità ( 49 ). |
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56. |
Ricordo, in via preliminare, che le disposizioni invocate dalla Commissione impongono di attribuire i diritti d’uso delle radiofrequenze sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ( 50 ). |
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57. |
Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), della legge sui media, il diritto di fornire servizi di media non può essere prorogato se, con decisione definitiva del Consiglio per i media, il fornitore di servizi di media è stato riconosciuto responsabile, in particolare, di violazioni gravi o reiterate di tale legge, senza tenere conto, conformemente all’articolo 187, paragrafo 5, di detta legge, delle infrazioni di lieve entità nell’ambito della valutazione del carattere reiterato delle infrazioni. |
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58. |
A tal riguardo non mi sembra che si possa concludere che, come affermato dalla Commissione, l’articolo 48, paragrafo 7, della medesima legge escluda automaticamente e in tutti i casi la proroga del diritto d’uso delle radiofrequenze qualora il fornitore di servizi di media abbia più volte adempiuto tardivamente il suo obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione. Infatti, l’applicazione di tale disposizione congiuntamente all’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media consente al Consiglio per i media di valutare una domanda di proroga del diritto di fornire servizi di media alla luce delle infrazioni commesse dal richiedente, imponendogli, nella valutazione del carattere reiterato di tali infrazioni, di non tenere conto delle infrazioni di lieve entità ( 51 ). |
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59. |
Pertanto, la legge sui media prevede condizioni oggettive di esclusione della proroga del diritto di fornire servizi di media, lasciando all’autorità nazionale competente la valutazione della lieve entità di un’infrazione in sede di esame del carattere reiterato delle infrazioni commesse ( 52 ). |
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60. |
In tali circostanze, non ritengo che, per il semplice fatto di vietare la proroga a seguito di infrazioni reiterate, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media violi le condizioni stabilite all’articolo 9 della direttiva «quadro», agli articoli 5, 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni» nonché all’articolo 4 della direttiva «concorrenza». Propongo quindi di respingere il secondo argomento dedotto dalla Commissione. |
3. Sul carattere discriminatorio della decisione di diniego
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61. |
Con il terzo argomento, la Commissione sostiene che l’automatismo previsto all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media viola altresì il principio di parità di trattamento, potendo infatti comportare la stessa conseguenza giuridica per infrazioni di entità molto diversa, come dimostrerebbe il fatto che il Consiglio per i media non ha prorogato il diritto di Klubrádió di fornire servizi di media, mentre lo ha fatto per altre emittenti radiofoniche, ossia Inforádió, Rádió Smile e KARCAG, nonostante le violazioni gravi e ripetute della legge sui media commesse dalle medesime. |
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62. |
A tale proposito il governo ungherese fa valere che non è stata commessa alcuna infrazione ripetuta né nel caso di Inforádió ( 53 ) né in quelli menzionati dalla Commissione, trattandosi di procedimenti basati su fatti diversi, svoltisi in un contesto giuridico diverso da quello riguardante Klubrádió ( 54 ). |
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63. |
In via preliminare ricordo che, da una giurisprudenza costante della Corte relativa all’onere della prova nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, risulta che incombe alla Commissione dimostrare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Spetta a detta istituzione fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, della sussistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una qualche presunzione ( 55 ). Occorre quindi verificare se la Commissione, tenuto conto delle informazioni comunicate dal governo ungherese durante il procedimento, abbia assolto l’onere della prova ad essa incombente. |
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64. |
A tal riguardo, la Commissione si basa sui dati contenuti in una tabella, prodotta dall’Ungheria durante il procedimento precontenzioso e allegata al ricorso, relativa ai motivi delle decisioni di diniego adottate dal Consiglio per i media, da cui risulterebbe che esso non ha mai negato, salvo nel caso di Klubrádió, la proroga di un diritto di fornire servizi di media per la sola ragione che il fornitore non aveva adempiuto il proprio obbligo di comunicazione dei dati relativi alla quote di trasmissione ( 56 ). Peraltro, dal momento che detta tabella non conterrebbe informazioni sulle decisioni di proroga del diritto di fornire servizi di media, non sarebbe escluso che tale autorità abbia proceduto, in passato, a una proroga siffatta in casi nei quali i fornitori avevano commesso infrazioni analoghe a quelle commesse da Klubrádió, o perfino più gravi ( 57 ). |
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65. |
Orbene, indipendentemente da qualsiasi eventuale violazione da parte del governo ungherese del suo obbligo di leale cooperazione, che in definitiva non è stata dedotta dalla Commissione ( 58 ), non mi sembra che gli elementi di prova forniti dalla Commissione siano sufficienti a suffragare la sussistenza di una discriminazione attuata dalle autorità ungheresi nei confronti di Klubrádió ( 59 ). Pertanto, propongo di respingere il terzo argomento sollevato dalla Commissione. |
4. Sull’adozione in tempo utile della decisione di diniego
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66. |
Con il quarto argomento la Commissione sostiene che la decisione di diniego sarebbe stata adottata al termine di un procedimento della durata di dieci mesi mentre l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» prevede un termine di sei settimane per le decisioni relative alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio, e che la concessione del diritto di fornire servizi di media sarebbe parte integrante della procedura di assegnazione delle frequenze radio. |
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67. |
Il governo ungherese replica che la procedura di proroga delle autorizzazioni prevista dalla legge sui media non è la procedura di assegnazione delle frequenze radio di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» e che né la normativa nazionale di trasposizione né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione fisserebbero un termine per la proroga del diritto di fornire servizi di media. |
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68. |
A mio avviso, tale argomento è strettamente connesso alla questione dell’applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche alla decisione di diniego. Infatti, qualora si ritenga che detta decisione, pur basandosi sulla normativa nazionale relativa al diritto di fornire servizi di media, incida anche sul diritto d’uso delle radiofrequenze per i fornitori di contenuti radiofonici, mi sembra ragionevole concludere che tali decisioni devono rispettare i criteri e i principi enunciati da detto quadro normativo, comprese le disposizioni concernenti i termini per l’adozione delle decisioni. Peraltro, come precisato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, sono le misure controverse a disciplinare l’attribuzione di risorse limitate come lo spettro radiofonico, conformemente alle pertinenti disposizioni del suddetto quadro normativo. |
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69. |
Poiché il Consiglio per i media ha adottato la decisione di diniego in un termine superiore a quello fissato dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», si deve concludere che l’Ungheria ha violato quest’ultima disposizione. |
D. Sulla seconda censura, relativa alla decisione di nullità
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70. |
Con la seconda censura la Commissione sostiene che, in esito alla gara controversa, la candidatura di Klubrádió è stata respinta in quanto viziata da nullità sulla base di tre motivi (due riguardanti errori nel palinsesto di Klubrádió e l’ultimo relativo all’esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di tale radio) basati su criteri sproporzionati, che non sarebbero stati stabiliti preliminarmente e non lascerebbero alcun margine di discrezionalità all’autorità nazionale competente. Essa contesta inoltre alle autorità ungheresi la durata eccessiva del procedimento. |
1. Sui motivi di nullità relativi al palinsesto
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71. |
I primi due motivi di nullità vertono su due irregolarità nel palinsesto settimanale di Klubrádió: da un lato, essa non avrebbe compilato la scheda per il programma, trasmesso nei fine settimana, «Reggeli Gyors ismetriés», che costituiva una selezione di estratti dei programmi «Reggeli Gyors» trasmessi durante la settimana; dall’altro, essa avrebbe inserito, in detto palinsesto, un programma intitolato «Kovátsműhely» della durata di 45 minuti, mentre la scheda relativa a tale programma indicava una durata di 50 minuti. |
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72. |
La Commissione ritiene che siffatte irregolarità costituissero meri errori amministrativi, facilmente emendabili conformemente alla legge sui media, mentre, secondo il governo ungherese, sebbene detta legge distingua tra i vizi di forma che determinano l’invalidità dell’offerta e gli altri vizi che non implicano tale conseguenza, gli errori summenzionati non potevano essere corretti, in quanto avrebbero comportato una modifica sostanziale dell’offerta proposta da Klubrádió e quindi una violazione del principio di parità delle armi con gli altri candidati ( 60 ). |
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73. |
A tal riguardo, è pacifico tra le parti che l’offerta proposta da Klubrádió era viziata da tali inesattezze nel palinsesto. Tuttavia, mi pare anche evidente che dette inesattezze siano talmente trascurabili che sembra sproporzionato farne un motivo di nullità dell’offerta. Da un lato, come sostiene la Commissione, dal bando di gara non risultava chiaramente che un programma come «Reggeli Gyors ismétlés», composto esclusivamente da estratti di un altro programma, costituisse un programma distinto per il quale fosse necessaria una descrizione individuale ( 61 ). Dall’altro, appare evidente che una differenza di cinque minuti tra due indicazioni riguardanti la durata del programma «Kovátsműhely» nell’offerta proposta da Klubrádió poteva solo essere un errore di redazione inidoneo ad incidere effettivamente sulla sostanza stessa di tale offerta. |
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74. |
Pertanto, le inesattezze di cui trattasi non paiono incidere sulla sostanza dell’offerta e sembrano rettificabili a seguito di una domanda di chiarimenti del Consiglio per i media, senza che ciò possa realmente ledere il principio di parità delle armi con gli altri candidati. |
2. Sul motivo di nullità riguardante il patrimonio netto
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75. |
Il terzo motivo di nullità riguarda il fatto che il patrimonio netto di Klubrádió era negativo negli anni precedenti alla presentazione della sua candidatura il che avrebbe comportato, secondo il Consiglio per i media, l’inadeguatezza del piano aziendale di detta radio. |
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76. |
A questo proposito, la Commissione afferma che tale conclusione si basava non su una violazione delle condizioni relative alla solidità finanziaria previste nel bado di gara, che Klubrádió soddisfaceva ( 62 ), bensì sul motivo secondo cui l’offerta era inadeguata per raggiungere l’obiettivo di contribuire alla creazione di un mercato stabile della radiodiffusione ( 63 ). Inoltre, a prescindere dal fatto che il deterioramento della situazione finanziaria di Klubrádió era dovuto alla mancata conclusione di contratti amministrativi con la stessa da parte del Consiglio per i media, che era illegittima e aveva formato oggetto di un’azione per il risarcimento del danno, dai bilanci annuali di Klubrádió relativi al 2020 e al 2021 (nonché dalle dichiarazioni di rinuncia ai crediti del suo principale creditore) risulterebbe che la situazione economica di detta radio era migliorata. Oltre a ciò, il Consiglio per i media non avrebbe tenuto conto della possibilità che Klubrádió potesse coprire i costi operativi mediante sponsorizzazioni, come aveva fatto in passato, cosa che la Commissione considera un mezzo legittimo e sempre più comune per finanziare i media ( 64 ). |
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77. |
Il governo ungherese sottolinea che Klubrádió aveva registrato un calo di fatturato per molti anni prima della gara e che, al momento della valutazione dell’offerta, essa non soddisfaceva neppure le condizioni di base per un funzionamento legale, conformemente al codice civile ungherese. Inoltre, le dichiarazioni di rinuncia al credito evocate dalla Commissione non sarebbero state sufficienti, in quanto erano condizionate, e il bilancio annuale del 2020 indicava ancora un patrimonio netto negativo (quello del 2021 non era invece pertinente, essendo successivo alla valutazione dell’offerta). |
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78. |
Preliminarmente, occorre a mio avviso sottolineare che il terzo motivo di nullità non si basa sulla violazione delle condizioni relative alla solidità finanziaria dei candidati alla gara, previste al punto 1.8.2 del bando, ma piuttosto sulla violazione delle condizioni di cui al punto 1.11.9.2, lettera c), del medesimo ( 65 ), secondo il quale una candidatura è viziata da nullità sostanziale se, a causa della sua mancanza di fondamento, l’offerta è «inidonea a raggiungere gli obiettivi» definiti dalla legge sui media o nel bando stesso. L’obiettivo in questione era quello, specificato al punto 1.2 del bando di gara, di «contribuire alla creazione di un mercato della radiodiffusione stabile e prevedibile nel suo funzionamento». |
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79. |
A tal riguardo, in primo luogo ritengo che, sebbene lo stato del patrimonio netto costituisca un elemento che, per definizione, è legato principalmente alla solidità finanziaria dell’impresa offerente, esso non faceva parte dei criteri di solidità finanziaria indicati dal bando di gara e non è stato contestato dal Consiglio per i media nell’ambito dell’esame di tali criteri. Esso è stato invece evocato in un contesto del tutto diverso, vale a dire in relazione all’obiettivo della creazione di un mercato della radiodiffusione stabile e prevedibile. Per questo motivo ritengo che l’utilizzo di tale criterio nel contesto summenzionato non fosse prevedibile, il che può costituire una violazione dell’obbligo di trasparenza, come sostenuto dalla Commissione. |
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80. |
In secondo luogo, è altresì discutibile, a mio avviso, che l’esistenza di un patrimonio netto negativo di Klubrádió, che non mi sembra avesse posto alcun problema fino ad allora, e che non era idoneo ad incidere sulla solidità finanziaria della stessa, possa nondimeno pregiudicare la creazione o il funzionamento del mercato della radiodiffusione nel suo complesso. |
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81. |
In terzo e ultimo luogo, non penso che sia ragionevole escludere qualsiasi rilevanza, nella valutazione dell’offerta proposta da Klubrádió, del ricorso a sponsor o partecipanti esterni che, come osserva la Commissione, è un mezzo frequente per finanziare i media. |
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82. |
Pertanto, ritengo che l’esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di Klubrádió non costituisca un elemento che, nelle circostanze del caso di specie, dovesse condurre al rigetto della sua offerta. |
3. Sull’adozione in tempo utile della decisione di nullità
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83. |
La Commissione sostiene che, tenuto conto del ritardo nell’adozione della decisione di diniego (che forma oggetto del quarto argomento della prima censura del ricorso), il Consiglio per i media ha concesso un termine insufficiente per concludere la gara prima della data di scadenza del contratto per l’utilizzo della frequenza controversa e ha avuto a disposizione solo un periodo di due mesi per valutare le offerte nonché per stipulare un nuovo contratto amministrativo, il che comporterebbe la violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 4, lettera e), e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», nonché del principio di buon andamento dell’amministrazione. |
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84. |
Il governo ungherese afferma che il termine di sei settimane relativo alla procedura di assegnazione delle radiofrequenze non si applicava alla procedura di gara e, in ogni caso, era stato rispettato nel caso di specie, in quanto l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva «autorizzazioni» consentirebbe di prorogare tale termine fino a otto mesi in caso di procedure di selezione, come la gara di cui al caso di specie ( 66 ). |
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85. |
A tal riguardo, tenuto conto della possibilità, prevista all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva «autorizzazioni», di prorogare il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva, mi sembra che la censura in questione non sia sufficientemente precisa ( 67 ), in quanto la Commissione non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di concludere che il lasso di tempo in cui si è svolta la procedura di gara non ha consentito a Klubrádió di presentare un’offerta adeguata o al Consiglio per i media di valutare adeguatamente le offerte. |
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86. |
Ritengo quindi che la Commissione non abbia soddisfatto l’onere della prova ad essa incombente, conformemente alla giurisprudenza della Corte esposta al paragrafo 63 delle presenti conclusioni. |
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87. |
In conclusione, propongo di accogliere la seconda censura della Commissione nella parte in cui essa lamenta che l’Ungheria, respingendo sulla base di criteri sproporzionati, al termine della gara controversa, la candidatura di Klubrádió in quanto viziata da nullità, ha violato l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni». |
E. Sulla terza censura, relativa al rifiuto di concludere un contratto amministrativo temporaneo
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88. |
Con la terza censura, la Commissione sostiene che la legge sui media comporta una disparità di trattamento in quanto, da un lato, non consente, conformemente al suo articolo 65, paragrafo 11, la conclusione di un contratto amministrativo temporaneo per la fornitura di servizi di media in caso di infrazioni di lieve entità e reiterate alle sue disposizioni, ma, dall’altro, autorizza, ai sensi del suo articolo 55, paragrafo 1, lettera c), l’assegnazione di una frequenza mediante una gara senza che siano prese in considerazione infrazioni alle sue disposizioni, trattando così in modo diverso due situazioni analoghe ( 68 ). |
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89. |
Ad avviso del governo ungherese, le condizioni relative al diritto temporaneo di fornire servizi di media non possono essere paragonate a quelle imposte ai candidati nell’ambito di una gara ( 69 ) e, in ogni caso, le condizioni per la conclusione di tale contratto amministrativo temporaneo non sarebbero più restrittive di quelle relative alla partecipazione ad una nuova gara dato che infrazioni di lieve entità, ma reiterate, osterebbero del pari alla proroga del diritto di fornire servizi di media. |
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90. |
In via preliminare ricordo che, conformemente all’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, alla scadenza del diritto di fornire servizi di media radiofonici e durante la procedura di gara per la concessione di tale diritto, il Consiglio per i media può concedere un diritto di fornire servizi di media a titolo temporaneo, mediante un contratto amministrativo temporaneo ( 70 ), se il diritto di fornire servizi di media radiofonici è già stato prorogato una volta, purché il Consiglio per i media non abbia accertato un’infrazione grave o reiterata del fornitore di servizi di media. Per contro, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), di tale legge non prevede siffatte condizioni per l’attribuzione del diritto di fornire i medesimi servizi nell’ambito di una gara. |
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91. |
La censura in questione si basa sulla premessa secondo cui la concessione di un diritto di fornire servizi di media a titolo temporaneo è paragonabile alla concessione di tali servizi mediante una nuova gara e, di conseguenza, l’imposizione di condizioni più rigorose per la concessione di un siffatto diritto a titolo temporaneo violerebbe il principio di parità di trattamento. |
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92. |
Orbene, tale premessa mi sembra errata. Infatti, sebbene le due situazioni menzionate (ossia, il contratto temporaneo e l’aggiudicazione di una gara) condividano tratti comuni, in particolare la possibilità di continuare a fornire servizi di media, esse si distinguono tuttavia per caratteristiche importanti. |
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93. |
Da un lato, la conclusione di un contratto temporaneo costituisce una situazione provvisoria giustificata da ragioni pratiche, ossia l’esigenza di garantire l’utilizzo ininterrotto delle radiofrequenze. Tale situazione transitoria e di urgenza può, a mio avviso, giustificare l’imposizione di condizioni particolarmente restrittive. Infatti, nell’impossibilità di avviare una procedura di valutazione approfondita della situazione dell’impresa in questione, come quella della gara, non è irragionevole esigere che il comportamento di detta impresa non sia stato viziato da alcuna irregolarità sostanziale ( 71 ). |
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94. |
Dall’altro lato, l’aggiudicazione di una gara richiede un’analisi approfondita della situazione dell’impresa offerente sulla base di numerosi criteri relativi, in particolare, alle sue competenze, alla sua solidità finanziaria, ecc. Tale circostanza giustifica, a mio avviso, l’imposizione di criteri diversi da quelli applicati nell’ambito della conclusione di un contratto provvisorio. Infatti, nel corso di una gara il Consiglio per i media può valutare più nel dettaglio la situazione degli offerenti e stabilire se, ed in quale misura, infrazioni eventualmente commesse in passato possano impedire a tali offerenti di partecipare utilmente alla gara. |
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95. |
In ogni caso ritengo che, tenuto conto delle importanti differenze esistenti tra queste due situazioni, gli Stati membri conservino un margine di discrezionalità significativo per quanto attiene alle condizioni da imporre al riguardo. |
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96. |
Pertanto, propongo di respingere la terza censura della Commissione. |
F. Sulla quarta censura, relativa alla violazione dell’articolo 11 della Carta
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97. |
Con la quarta censura, la Commissione sostiene che le misure e la normativa controverse hanno impedito a Klubrádió di trasmettere i suoi programmi su una frequenza radio, il che costituirebbe la violazione più grave della libertà dei media e sarebbe assimilabile alla chiusura delle attività di un’emittente da parte delle autorità nazionali ( 72 ). Sebbene la libertà di espressione e la libertà dei media non costituiscano diritti assoluti ( 73 ), da un lato, le limitazioni apportate nel caso di specie non sarebbero necessarie agli obiettivi perseguiti ( 74 ) e, dall’altro, tali limitazioni non sarebbero proporzionate, in quanto i suddetti obiettivi sarebbero raggiungibili con mezzi meno intrusivi, quali domande di chiarimenti e l’eventuale revoca del provvedimento di concessione dello spettro nel caso in cui l’impresa venga posta in liquidazione o fallisca. |
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98. |
Secondo il governo ungherese, il presente procedimento verte unicamente su una questione di regolamentazione dei media, che non è oggetto di armonizzazione nel diritto dell’Unione e, di conseguenza, non è soggetta alle disposizioni della Carta conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa. Inoltre, il mero fatto che a un operatore non sia concesso il diritto di mettere a disposizione il proprio servizio di media su una determinata piattaforma di trasmissione non implicherebbe necessariamente una violazione della libertà di espressione. |
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99. |
Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della Carta, la libertà dei media e il loro pluralismo devono essere rispettati. Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale disposizione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata, e che le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da detta disposizione devono quindi, in un simile contesto, essere limitate allo stretto necessario ( 75 ). |
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100. |
Poiché si è stabilito, nei paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche è applicabile e che alcune delle censure sollevate dalla Commissione sono fondate, occorre valutare se, e in quale misura, le violazioni constatate ledano la libertà e il pluralismo dei media in Ungheria, tenuto conto del fatto che il comportamento contestato dalla Commissione incide sui diritti di una specifica impresa. |
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101. |
La Commissione, sulla quale grava l’onere della prova conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, sembra basarsi sulla circostanza che Klubrádió è una stazione radio indipendente e critica nei confronti del governo. Tuttavia, il ricorso non è fondato su un’analisi specifica del rapporto tra l’attività di Klubrádió e la situazione più generale dei media in Ungheria, in quanto la Commissione si limita a ricordare l’esistenza di un ambiente particolarmente ostile al pluralismo dei media in tale Stato membro, a causa della forte ingerenza del governo ungherese nel settore dei media, come riconosciuto da diversi organi in seno all’Unione e al Consiglio d’Europa ( 76 ). |
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102. |
A tal riguardo, è vero che la normativa sui media in Ungheria – e in particolare la legge sui media – è stata oggetto di molte critiche negli ultimi anni, segnatamente da parte di varie istituzioni e organizzazioni internazionali, tenuto conto delle limitazioni apportate alla libertà e al pluralismo dei media. Inoltre, verosimilmente, in una situazione in cui la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono messi alla prova, l’esclusione di un fornitore di servizi di media attento alla vita politica del paese e particolarmente critico nei confronti del potere politico può incidere maggiormente su tale situazione. |
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103. |
Tuttavia, sebbene l’esame delle misure controverse non possa evidentemente ignorare le condizioni e il contesto particolare in cui esse sono state adottate ( 77 ) e, di conseguenza, non si possa escludere che tali misure abbiano effettivamente pregiudicato la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, mi sembra che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione non abbia fornito la prova dell’esistenza di un simile effetto e non abbia quindi soddisfatto l’onere della prova che le incombeva. Infatti, a parte una descrizione generale della situazione del mercato dei media in Ungheria, essa non ha fornito alcun elemento che faccia emergere le conseguenze di dette misure controverse su tale situazione ( 78 ). |
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104. |
Ciò posto, per l’ipotesi in cui la Corte rilevasse comunque che le violazioni constatate hanno l’effetto di limitare la libertà e il pluralismo dei media in Ungheria, occorre verificare se, conformemente all’articolo 52 della Carta, tale limitazione sia conforme al principio di proporzionalità, vale a dire se sia necessaria agli obiettivi di interesse generale perseguiti e non ecceda quanto necessario per perseguire tali obiettivi. |
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105. |
A questo proposito, sebbene gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale, ossia quello di rafforzare l’identità nazionale e culturale nonché quello di garantire la concorrenza sul mercato dei media e la libertà di espressione, costituiscano, in linea di principio, obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, dubito tuttavia che le limitazioni imposte dalle decisioni controverse siano necessarie e proporzionate a tale riguardo. Infatti, le mancanze addebitate a Klubrádió nel caso di specie, che le hanno impedito di proseguire la sua attività, costituiscono infrazioni o imprecisioni lievi di natura formale ( 79 ) oppure situazioni che, di per sé, non dovrebbero comportare l’impossibilità per detta radio di proseguire l’attività di radiodiffusione ( 80 ). |
VI. Sulle spese
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106. |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché propongo alla Corte di accogliere, in sostanza, le conclusioni della Commissione e la medesima ha chiesto la condanna dell’Ungheria, quest’ultima deve essere condannata alle spese. |
VII. Conclusione
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107. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Tale quadro normativo è composto, in particolare, dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva “quadro”»); dalla direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva “autorizzazioni”»); e dalla direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 249, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva “concorrenza”»).
( 3 ) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. Törvény (legge del 2010, n. CLXXXV, in materia di servizi di media e mezzi di comunicazione di massa; in prosieguo: la «legge sui media»), Magyar Közlöny 2010. évi 202. száma.
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18). Questa direttiva è stata sostituita, a partire dal 6 ottobre 2015, dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).
( 5 ) Si deve osservare che tale disposizione è stata successivamente modificata come segue: «Ogni mese, i fornitori di servizi di media lineari, entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in questione, ed i fornitori di servizi di media su richiesta, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, devono fornire al Consiglio per i media dati che consentano di verificare il rispetto delle quote di trasmissione. (...)».
( 6 ) Al momento dell’adozione delle decisioni n. 354/2017 e n. 1224/2017, la medesima disposizione era prevista all’articolo 187, paragrafo 4, della legge sui media.
( 7 ) Si trattava, essenzialmente, di programmi che trattavano tematiche relative alla vita pubblica del paese e non di programmi musicali come per la maggior parte delle radio commerciali.
( 8 ) Nel 2010, dal momento che l’Országos Rádió és Televízió Testület (Comitato nazionale per la radio e la televisione, Ungheria; in prosieguo: l’«ORTT») non aveva ancora indetto la gara per l’utilizzo della radiofrequenza usata da Klubrádió, quest’ultima ha presentato una candidatura per l’utilizzo della radiofrequenza controversa, ma ha ottenuto la conclusione di tale contratto solo mediante un procedimento giurisdizionale (l’ORTT aveva selezionato Klubrádió in occasione della gara, ma non aveva firmato il contratto di radiodiffusione). In seguito il Consiglio per i media, nel frattempo succeduto all’ORTT come regolatore dei media, ha indetto una gara per la frequenza MHz 95,3 e, il 13 marzo 2013, ha aggiudicato la gara a Klubrádió, nuovamente in seguito a un ricorso giurisdizionale (il Consiglio per i media aveva inizialmente selezionato un candidato diverso da Klubrádió e successivamente, dopo l’annullamento giudiziale di tale decisione, aveva dichiarato detta gara infruttuosa, in quanto tutte le candidature erano viziate da nullità), e ha concluso un contratto di radiodiffusione con la suddetta radio con effetto dal 3 maggio 2013 (prima di tale data, Klubrádió ha potuto trasmettere i suoi programmi per un certo periodo sulla radiofrequenza in questione sulla base di licenze temporanee della durata di 60 giorni).
( 9 ) La presente causa trae origine dal rifiuto di prorogare tale contratto e dall’esclusione di Klubrádió dalla nuova procedura di gara indetta a seguito di detto rifiuto. Per contro, come riferito dalla Commissione, i fatti sin qui esposti, che si sono verificati nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014, hanno dato luogo a un’azione di risarcimento danni intentata da Klubrádió nei confronti del Consiglio per i media nell’ambito della quale sono stati riconosciuti, da un lato, il danno materiale subito da tale radio a causa del fatto che essa ha dovuto pagare spese di utilizzo della frequenza MHz 95,3, mentre l’utilizzo della radiofrequenza controversa avrebbe dovuto essere gratuito, e, dall’altro, il danno morale derivante dal fatto che il Consiglio per i media aveva leso la sua reputazione attraverso dichiarazioni dei suoi rappresentanti sui media.
( 10 ) Tale decisione è stata contestata da Klubrádió e confermata da una sentenza della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria) del 9 febbraio 2021, confermata su impugnazione con sentenza della Kúria (Corte suprema, Ungheria) del 17 giugno 2021. Con sentenza dell’8 febbraio 2022, l’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria) ha inoltre respinto un’eccezione di incostituzionalità sollevata al riguardo da Klubrádió.
( 11 ) La domanda di proroga era stata presentata da Klubrádió l’8 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, della legge sui media.
( 12 ) Tali violazioni erano state accertate con due decisioni adottate nel 2017 (ossia le decisioni n. 354/2017 e n. 1224/2017), che non sono state contestate da Klubrádió, con le quali il Consiglio per i media, pur tenendo conto del fatto che Klubrádió si era conformata all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione prima dell’adozione di tali decisioni, le ha inflitto due ammende di importo pari, rispettivamente, a 30000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 75) e a HUF 36000 (circa EUR 90). Secondo il Consiglio per i media, l’infrazione si era verificata due volte in un periodo di 365 giorni, sicché costituiva un’«infrazione reiterata» ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media e, pertanto, in applicazione dell’articolo 48, paragrafo 7, di tale legge, il diritto di Klubrádió di fornire servizi di media non poteva essere prorogato.
( 13 ) Un ricorso avverso tale decisione è stato respinto, il 6 maggio 2021, da una sentenza della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale), confermata su impugnazione, il 28 settembre 2021, con sentenza della Kúria (Corte suprema).
( 14 ) La Commissione ha inviato al governo ungherese una lettera di diffida il 9 giugno 2021 e un parere motivato il 21 dicembre 2021, ai quali tale governo ha risposto con lettere, rispettivamente, del 9 agosto 2021 e del 2 febbraio 2022.
( 15 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU 2018, L 321, pag. 36).
( 16 ) Infatti, l’autorizzazione a fornire servizi di media rientrerebbe nella competenza dell’autorità di regolamentazione dei media, ossia il Consiglio per i media, mentre l’autorizzazione in materia di uso delle frequenze radio rientrerebbe nella competenza dell’autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, ossia la Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (Autorità nazionale per le comunicazioni e i media, Ungheria; in prosieguo: la «NMHH»). È vero che il candidato selezionato in esito alla gara per la fornitura di servizi di media avrebbe il diritto di presentare una domanda per la concessione di una licenza radio; tuttavia, il rilascio di tale licenza non sarebbe automatico, bensì soggetto a condizioni tecniche.
( 17 ) V. articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni». V., inoltre, articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» e articolo 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», i quali prevedono del pari che l’attribuzione dei diritti d’uso delle radiofrequenze sia effettuata sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
( 18 ) V., in particolare, considerando 5 e articolo 2, lettera c), della direttiva «quadro». Peraltro, la Corte ha dichiarato che detto quadro normativo stabilisce una chiara distinzione tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale, cosicché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Vivendi, C‑719/18, EU:C:2020:627, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
( 19 ) Più in particolare, è l’articolo 48 della legge sui media a disciplinare l’attribuzione dei servizi di media «che utilizzano risorse limitate detenute dallo Stato», mediante un contratto amministrativo concesso nell’ambito di una gara gestita dal Consiglio per i media ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, eventualmente prorogato senza gara conformemente ai paragrafi 5 e 7 di quest’ultimo.
( 20 ) In tale contesto, la decisione della NMHH relativa alla concessione della licenza di radiodiffusione, evocata dal governo ungherese, si limita ad attribuire la licenza radio, previa verifica delle pertinenti condizioni tecniche.
( 21 ) Contrariamente alla posizione sostenuta dal governo ungherese, il quadro normativo non si applica per il fatto che la fornitura di contenuti mediatici (che forma oggetto delle misure controverse) presuppone la trasmissione di segnali, ma piuttosto per il fatto che le misure controverse sono le uniche misure nazionali con le quali viene assegnato lo spettro, conformemente alle disposizioni citate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni. Peraltro, nella sentenza del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7 (C‑380/05, EU:C:2008:59, punti 85 e 86), la Corte ha stabilito che, nel settore delle trasmissioni televisive, la libera prestazione di servizi, come sancita all’articolo 49 CE [divenuto articolo 56 TFUE] e attuata in tale settore dal quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, esige non solo la concessione di autorizzazioni alla trasmissione, ma altresì l’assegnazione di frequenze di trasmissione e che, infatti, in mancanza di frequenze di trasmissione, un operatore non può esercitare in modo effettivo i diritti conferitigli dal diritto dell’Unione in materia di accesso al mercato della trasmissione televisiva.
( 22 ) Peraltro la Corte ha precisato che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva «quadro», gli Stati membri esercitano la loro competenza in materia di regolamentazione dei media «nel rispetto del diritto dell’Unione» (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Vivendi, C‑719/18, EU:C:2020:627, punto 47).
( 23 ) Infatti si deve ricordare che, oltre ad essere risorse limitate, le radiofrequenze sono un bene pubblico che riveste un importante valore sociale, culturale ed economico (v., in particolare, in tal senso, articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro»). Sarebbe incoerente applicare le pertinenti disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche solo quando esse riguardano esclusivamente o principalmente tali risorse.
( 24 ) A tale proposito, la Corte ha precisato che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche si applica a fornitori di servizi di comunicazione elettronica che sono nel contempo fornitori di servizi di media (v. sentenze del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, e del 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597).
( 25 ) Ad esempio, condizioni relative alla programmazione e quindi al contenuto delle trasmissioni.
( 26 ) Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri per l’applicazione di una direttiva non deve essere da essi utilizzato in modo da pregiudicare l’obiettivo di tale direttiva e l’efficacia pratica di quest’ultima o da violare il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Sagrario, C‑63/23, EU:C:2024:739, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
( 27 ) V., in tal senso, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, CE, del 18 settembre 2001, relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (SEC/2001/1411 final – COD 2000/0188).
( 28 ) La stessa considerazione si impone per quanto riguarda l’argomento basato sull’«eccezione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva «quadro», secondo cui, in sostanza, le disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche si applicano fatte salve le misure adottate a livello nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva. Infatti, come risulta dalla relazione del Parlamento europeo, del 7 febbraio 2001, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [COM(2000) 393 – C5‑0428/2000 – 2000/0184(COD)], che ha introdotto tale disposizione, quest’ultima «sottolinea la separazione tra i contenuti audiovisivi e le infrastrutture di trasmissione». Ciò precisato resta il fatto che, come risulta dalle considerazioni svolte ai paragrafi da 28 a 33 delle presenti conclusioni, detto quadro normativo resta applicabile a tutte le procedure mediante le quali gli Stati membri concedono diritti d’uso di radiofrequenze.
( 29 ) Pertanto, la risposta a tale questione non ha alcuna incidenza pratica sulla fondatezza della terza censura, tanto più che la Commissione, nelle sue conclusioni, invoca l’articolo 45 CECE in combinato disposto con le corrispondenti disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche (questa disposizione è invece invocata isolatamente nell’ambito della terza censura, che propongo, in ogni caso, di respingere).
( 30 ) Tale argomento è rilevante solo in relazione alle censure della Commissione vertenti sulle misure controverse e non in relazione a quelle riguardanti la legge sui media.
( 31 ) V. sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore) (C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
( 32 ) V. sentenza del 28 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C‑122/18, EU:C:2020:41, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
( 33 ) V., in particolare, sentenza del 14 aprile 2005, Commissione/Spagna (C‑157/03, EU:C:2005:225, punti da 42 a 46 e giurisprudenza ivi citata), nonché conclusioni dell’avvocata generale Stix‑Hackl nella causa Commissione/Germania (C‑441/02, EU:C:2005:337, paragrafi da 59 a 63 e giurisprudenza ivi citata). Solo quando una prassi amministrativa è oggetto di un ricorso per inadempimento essa deve, secondo la giurisprudenza della Corte, risultare in una certa misura costante e generale [v. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale),C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 111 e giurisprudenza ivi citata]. V., altresì, in dottrina, Lenaerts, K., Gutman, K., e Nowak, J.T., EU Procedural Law, Oxford, 2023, pag. 180.
( 34 ) È vero che, per quanto riguarda, in particolare, una censura relativa all’attuazione di una disposizione nazionale, la Corte ha statuito che la dimostrazione di un inadempimento di Stato richiede la produzione di elementi di prova di natura particolare rispetto a quelli abitualmente presi in considerazione nell’ambito di un ricorso per inadempimento avente unicamente ad oggetto il contenuto di una disposizione nazionale e che, ciò considerato, l’inadempimento può essere provato soltanto mediante una dimostrazione sufficientemente documentata e circostanziata della prassi rimproverata alle autorità amministrative o ai giudici nazionali e imputabile allo Stato membro di cui trattasi [v. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale),C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 113 e giurisprudenza ivi citata]. Tale principio è stato stabilito in relazione ad una «prassi», ma è ancor più rilevante quando si tratti, come nel caso di specie, di decisioni individuali.
( 35 ) La Commissione invoca a tal riguardo l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché l’articolo 4 della direttiva «concorrenza».
( 36 ) Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, il diritto d’uso di radiofrequenze non può essere prorogato se, in particolare, il fornitore di servizi di media è stato riconosciuto colpevole di violazioni reiterate o gravi del contratto o delle disposizioni di tale legge.
( 37 ) La Commissione precisa, anzitutto, che il principio di proporzionalità vincola gli Stati membri non soltanto nel caso delle sanzioni, ma anche nel caso delle misure che limitano le libertà garantite dal diritto dell’Unione (v. sentenza del 31 maggio 2018, Zheng, C‑190/17, EU:C:2018:357, punto 41 e giurisprudenza ivi citata); poi, che, nel caso di specie, conformemente all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, il rifiuto di prorogare il diritto di fornire servizi di media si fondava effettivamente su infrazioni commesse in passato; e, infine, che la sanzione prevista all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva «autorizzazioni» e il diniego di proroga sono comparabili sotto il profilo delle conseguenze giuridiche.
( 38 ) Il fatto che Klubrádió possa trasmettere i suoi programmi su Internet non sarebbe sufficiente a compensare la perdita delle radiofrequenze.
( 39 ) Inoltre, una procedura di proroga non diverrebbe una procedura sanzionatoria per il semplice fatto che, tra le situazioni nelle quali la proroga è esclusa, la legge prevede quella in cui il fornitore di servizi di media abbia commesso in precedenza un’infrazione grave o reiterata.
( 40 ) Klubrádió non avrebbe subito alcun danno connesso alla mancata proroga – giacché le conseguenze di tale mancata proroga erano prevedibili sulla base delle infrazioni commesse e della scadenza del contratto per l’utilizzo della radiofrequenza controversa – e poteva comunque fornire i suoi servizi mediante altri sistemi di trasmissione, compreso Internet.
( 41 ) V., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597, punti 39 e 40 e giurisprudenza ivi citata).
( 42 ) Sebbene, nel ricorso, la Commissione si richiami a più riprese alla giurisprudenza della Corte in materia di sanzioni, essa non sembra voler assimilare il caso in esame ad una sanzione ma, piuttosto, sostenere che i principi elaborati da detta giurisprudenza sono applicabili anche al caso di specie, giacché il diniego di proroga del diritto di fornire servizi di media è comparabile ad una sanzione (nella fattispecie, la revoca di tale diritto) sotto il profilo delle conseguenze giuridiche.
( 43 ) V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni.
( 44 ) Nel caso di specie, Klubrádió è stata ritenuta responsabile di violazioni reiterate dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione imposto dall’articolo 22, paragrafo 8, di tale legge.
( 45 ) Inoltre, le ammende inflitte a Klubrádió erano piuttosto lievi, il che potrebbe parimenti costituire un indizio a favore della limitata rilevanza delle infrazioni accertate. Sembra quindi che il Consiglio per i media, nel valutare la sussistenza di infrazioni reiterate imputate a Klubrádió, non abbia tenuto conto del carattere trascurabile di tali infrazioni.
( 46 ) Più in particolare, l’articolo 9 della direttiva «quadro», gli articoli 5, 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni», l’articolo 4 della direttiva «concorrenza» nonché il principio di proporzionalità.
( 47 ) Un’infrazione siffatta non costituirebbe un caso grave e flagrante che giustifichi il diniego di proroga del diritto d’uso delle radiofrequenze.
( 48 ) Tale argomento è alternativo al primo. Infatti, o il Consiglio per i media ha violato il suo margine di discrezionalità e non ha rispettato il principio di proporzionalità (primo argomento), oppure la legge sui media non gli ha concesso alcun margine di discrezionalità e viola dunque di per sé il principio di proporzionalità (secondo argomento).
( 49 ) Inoltre, in tali circostanze la proroga del diritto di Klubrádió di fornire servizi di media avrebbe comportato una discriminazione nei confronti dei suoi concorrenti.
( 50 ) Mi riferisco, più precisamente, all’articolo 9 della direttiva «quadro», agli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni» nonché all’articolo 4 della direttiva «concorrenza». Per contro, l’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni» riguarda solo le sanzioni imposte dall’autorità nazionale competente.
( 51 ) Tuttavia, poiché la formulazione dell’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media sembra chiara al riguardo, quando prevede che un’infrazione è considerata reiterata nel caso in cui il trasgressore riproduca, entro un periodo di 365 giorni, lo stesso comportamento illecito accertato con decisione amministrativa definitiva, «fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità», mi è difficile comprendere la posizione sostenuta in udienza dal governo ungherese secondo cui da tale disposizione risulta che, se le infrazioni di lieve entità sono reiterate, la somma di dette infrazioni di lieve entità deve essere considerata un’infrazione grave, il che è peraltro contestato dalla Commissione.
( 52 ) Infatti, dal fascicolo di causa e, più in particolare, dalle discussioni svoltesi in udienza emerge che la legge sui media non prevede criteri precisi quanto alla valutazione della lieve entità di un’infrazione, valutazione che è quindi affidata, verosimilmente, al Consiglio per i media nell’ambito della valutazione di una domanda di proroga del diritto di fornire servizi di media.
( 53 ) Inforádió non avrebbe violato una disposizione della legge sui media bensì una disposizione della legge sulla libertà di stampa, violazione che, all’epoca della decisione che ha accertato una siffatta infrazione, non costituiva ancora un motivo di diniego di proroga.
( 54 ) Nei casi di Rádió Smile e di KARCAG, in particolare, le stesse radiofrequenze sarebbero state utilizzate da fornitori diversi.
( 55 ) V., in particolare, sentenza del 29 luglio 2024, Commissione/Portogallo (Ingegneri civili) (C‑768/22, EU:C:2024:643, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). È vero che la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, ha menzionato una mancanza di collaborazione da parte delle autorità ungheresi, che potrebbe eventualmente costituire una violazione dell’obbligo ad esse incombenti in forza del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Tuttavia, la Commissione non ha sviluppato ulteriormente tale potenziale censura, che peraltro non compare nelle conclusioni del suo ricorso.
( 56 ) Da tale tabella risulterebbe che la maggior parte delle decisioni di diniego accertava la sussistenza di un’infrazione relativa alla classificazione delle trasmissioni nella categoria di età adeguata o ad uno scostamento dal palinsesto concordato nel contratto, il che, a parere della Commissione, costituisce un’infrazione più grave rispetto all’inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione addebitata a Klubrádió.
( 57 ) Ciò potrebbe valere per Inforádió, riguardo alla quale la Commissione avrebbe chiesto all’Ungheria, durante il procedimento precontenzioso, di fornirle informazioni dettagliate in proposito, richiesta che sarebbe rimasta senza risposta.
( 58 ) V. nota 55 delle presenti conclusioni.
( 59 ) Peraltro, mi sembra che la censura della Commissione manchi di precisione in quanto, in sede di esame di tale censura, essa afferma che l’automatismo previsto all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media viola il diritto dell’Unione mentre, nelle sue conclusioni, afferma che il diniego di proroga del diritto di fornire servizi di media nel caso di Klubrádió (unitamente alla proroga del diritto degli altri fornitori) è in contrasto con il divieto di discriminazioni.
( 60 ) La rettifica della durata di un programma avrebbe comportato una modifica degli impegni e delle dichiarazioni essenziali formulate nell’offerta (in particolare, la durata del programma), contravvenendo quindi al principio di concorrenza leale.
( 61 ) Tale programma era stato considerato dal Consiglio per i media come un programma nuovo in quanto non rientrava nella definizione di «ritrasmissione». Secondo le definizioni contenute nel bando di gara, un «programma» consiste in una serie di suoni, immagini animate, con o senza suono, o immagini fisse che forma un’unità autonoma, indipendentemente dalla sua durata, di un palinsesto o di un’offerta di programmazione stabilita da un fornitore di servizi di media, mentre costituisce una «ritrasmissione» la trasmissione, possibile senza altro intervento tecnico, di materiale sonoro registrato precedentemente trasmesso nell’ambito di un programma.
( 62 ) Il punto 1.8.2 del bando di gara, relativo alla solidità finanziaria dei candidati, imponeva, in particolare, varie condizioni relative all’assenza di debiti scaduti (in materia doganale, previdenziale, fiscale, nei confronti del Consiglio per i media), di determinati obblighi di pagamento scaduti e di procedure fallimentari, di liquidazione o volte allo scioglimento della società.
( 63 ) Conformemente al punto 1.11.9.2, lettera c), del bando di gara, la candidatura era viziata da nullità sostanziale se, a causa della sua mancanza di fondamento, l’offerta era inidonea a raggiungere gli obiettivi definiti nella legge sui media o nel bando di gara. Fra tali obiettivi, il punto 1.2 del bando di gara menzionava quello di contribuire alla creazione di un mercato della radiodiffusione stabile e prevedibile nel suo funzionamento.
( 64 ) Inoltre, il Consiglio per i media avrebbe aggiudicato una gara, nell’ambito di un’altra procedura, a un candidato che in passato aveva operato con un patrimonio netto negativo, circostanza che il governo ungherese contesta.
( 65 ) V. note 62 e 63 delle presenti conclusioni.
( 66 ) Mi sembra che il governo ungherese si basi su un’interpretazione erronea della censura della Commissione, interpretandola come se avesse ad oggetto il superamento del termine di sei settimane enunciato all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni».
( 67 ) Nelle sue conclusioni, la Commissione invita la Corte a dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 8 e 9 della direttiva «quadro», dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» nonché del principio di buon andamento dell’amministrazione, «a causa della mancata organizzazione, in relazione alla frequenza precedentemente utilizzata da Klubrádió, di una procedimento di concessione entro il termine utile che avrebbe consentito l’adozione di una decisione prima della scadenza dei diritti di uso di Klubrádió».
( 68 ) Secondo la Commissione, la concessione di un diritto d’uso temporaneo sarebbe stata conforme all’obbligo di garantire una gestione efficace dello spettro radio previsto all’articolo 45, paragrafo 1, CECE, al requisito di prevedibilità e coerenza della proroga e modifica dei diritti d’uso dello spettro radio enunciato all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), CECE, nonché al requisito di certezza, coerenza e prevedibilità della regolamentazione prevista all’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), CECE.
( 69 ) Il governo ungherese osserva inoltre che Klubrádió non ha chiesto l’autorizzazione temporanea. La Commissione precisa tuttavia che – a prescindere dalla circostanza che Klubrádió fosse consapevole di non soddisfare tali condizioni – essa contesta all’Ungheria la non conformità della legge sui media su questo aspetto e non soltanto della decisione riguardante Klubrádió.
( 70 ) Tale diritto temporaneo, della durata massima di 60 giorni, cessa, in ogni caso, alla data della stipula del contratto amministrativo con il candidato selezionato a seguito della gara.
( 71 ) Muovo dalla premessa, confermata dal governo ungherese nelle sue osservazioni scritte, che la valutazione delle condizioni di proroga è soggetta all’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media, secondo cui le infrazioni di lieve entità non sono prese in considerazione ai fini dell’accertamento della sussistenza di infrazioni reiterate.
( 72 ) La possibilità per Klubrádió di trasmettere i suoi programmi su Internet non costituisce, secondo la Commissione, un’alternativa equivalente alla radiodiffusione su frequenze radio nell’ambito del mercato ungherese dei media.
( 73 ) Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, le limitazioni a detti diritti devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e possono essere apportate, nel rispetto del principio di proporzionalità, laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
( 74 ) Secondo la Commissione, per quanto riguarda la decisione di diniego, l’obiettivo di tutelare l’identità nazionale e culturale attraverso l’utilizzo di quote di trasmissione non era minacciato dalla violazione contestata a Klubrádió, che non riguardava l’inosservanza delle quote di trasmissione, bensì la mera violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione; per quanto riguarda la decisione di nullità, l’obiettivo di garantire l’equità della concorrenza non era messo in discussione da inesattezze formali di lieve entità e l’obiettivo di garantire una presenza stabile sul mercato dei media non era minacciato dall’esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di Klubrádió, dato che la solidità finanziaria di quest’ultima poteva essere garantita con altre modalità di finanziamento.
( 75 ) V. sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti in essa contenuti hanno lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), senza che ciò impedisca al diritto dell’Unione di offrire una protezione più ampia. Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 11 della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima. A tale proposito, dalla giurisprudenza costante di detto giudice risulta che le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e che l’articolo 10, paragrafo 2, CEDU non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punti da 51 a 53 e giurisprudenza ivi citata).
( 76 ) La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, fa riferimento, in particolare, al parere del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa sulla normativa ungherese sui media del 2011; alla pubblicazione intitolata «The independence of media regulatory authorities in Europe» del 2019 dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo; alla relazione della Commissione del 2021 sullo Stato di diritto; al «Memorandum on freedom of expression and media freedom in Hungary» del 2021 del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa; alla relazione del 2022 della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione; al «Media Pluralism Monitor» del 2023, del Centro per il pluralismo e la libertà dei media; nonché a relazioni del Mérték Media Monitor. Tali critiche riguardano, in particolare, la mancanza di pluralismo nella composizione del Consiglio per i media, le cui decisioni sarebbero adottate, in sostanza, dal partito di maggioranza nel Parlamento ungherese.
( 77 ) V., in particolare, in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 139).
( 78 ) Mi riferisco, in particolare, ad eventuali dati di natura materiale o statistica dai quali emerga l’importanza di Klubrádió – la quale è peraltro una radio che trasmette solo in un’area (ancorché importante), quella di Budapest – nel panorama dei media in Ungheria, tenuto conto dell’insieme delle radio o dei media di tale paese.
( 79 ) Nella fattispecie, mi riferisco, da un lato, alla violazione dell’obbligo di comunicare i dati mensili relativi alle quote di trasmissione, oggetto della decisione di diniego, e, dall’altro, alle imprecisioni relative al palinsesto, oggetto della decisione di nullità.
( 80 ) Mi riferisco, a tal riguardo, all’esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di Klubrádió, oggetto della decisione di nullità e che, come rilevato al paragrafo 81 delle presenti conclusioni, poteva essere facilmente compensata dal ricorso al finanziamento partecipativo.
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