Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) dell'11 settembre 2024.#TU contro Parlamento europeo.#Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Cessazione dal servizio – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Status di informatore – Articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto – Misure di protezione – Riservatezza – Danno morale.#Causa T-793/22.

ECLI:EU:T:2024:614Eu Chamb Extd 04 T11 set 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

11 settembre 2024 ( *1 )

«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Cessazione dal servizio – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Status di informatore – Articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto – Misure di protezione – Riservatezza – Danno morale»

Nella causa T‑793/22,

TU, rappresentato da N. de Montigny, avvocata,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da C. González Argüelles, I. Lázaro Betancor e L. Darie, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni, N. Półtorak, I. Reine e T. Pynnä (relatrice), giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

–

la produzione, da parte del ricorrente, di nuove prove depositate presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2023,

–

le osservazioni del Parlamento europeo del 21 dicembre 2023 in merito a tali prove,

–

le risposte delle parti ai quesiti scritti del Tribunale del 27 novembre 2023 depositate presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2023,

in seguito all’udienza del 18 gennaio 2024,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, TU, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 22 febbraio 2022 di non rinnovare il suo contratto di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: «APA») (in prosieguo: la «decisione del 22 febbraio 2022») e della decisione implicita con la quale, in risposta alla sua domanda presentata il 10 gennaio 2022 e diretta a ottenere il riconoscimento dello status di informatore e la relativa protezione a norma degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») gli sono stati negati il riconoscimento dello status di informatore e l’adozione di misure di protezione ulteriori rispetto alla misura di dispensa dalle funzioni (in prosieguo: la «decisione implicita») e, dall’altro, il risarcimento del danno, valutato in EUR 200000, che avrebbe subito a causa dell’inosservanza degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto e delle regole interne di attuazione dell’articolo 22 quater dello Statuto (in prosieguo: le «regole interne»).

Fatti

2

Il ricorrente è stato assunto come APA dal raggruppamento di deputati [riservato] ( 1 ) (in prosieguo: il «raggruppamento») per assistere la deputata [riservato] (in prosieguo: la «deputata in questione») nel periodo dal 26 agosto 2019 al 28 febbraio 2022.

3

Sebbene gli fosse affidato l’incarico di assistere, presso tale raggruppamento, la deputata in questione, la sua superiore gerarchica e deputata referente all’interno del raggruppamento era la sig.ra A (in prosieguo: la «deputata referente»), scelta come rappresentante dai membri del raggruppamento ai sensi dell’articolo 1, punto 5, delle misure di applicazione del titolo VII del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, adottate con decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 14 aprile 2014 e modificate dalle decisioni dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 2 ottobre 2017 e del 5 luglio 2021 (in prosieguo: le «misure di applicazione del titolo VII del RAA»).

4

Con messaggio di posta elettronica del 12 luglio 2021, il ricorrente presentava domanda di assistenza e di protezione ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, in relazione ad episodi di molestie che avrebbe subito da parte della deputata in questione. In tale messaggio di posta elettronica, inoltre, il ricorrente affermava che intendeva tutelare gli interessi finanziari dell’Unione fornendo, in tale domanda, informazioni su asserite irregolarità finanziarie commesse dalla deputata in questione.

5

Il 20 luglio 2021, il direttore generale della Direzione generale del personale (in prosieguo: il «direttore generale»), autorità competente per le domande di assistenza presentate in seno al Parlamento in base all’articolo 24 dello Statuto, adottava una misura di protezione provvisoria, al fine di porre il ricorrente sotto la responsabilità del sig. B, presidente della delegazione [riservato] e membro del raggruppamento (in prosieguo, rispettivamente: il «presidente della delegazione» e la «delegazione»), a decorrere dal 22 luglio 2021 (in prosieguo: la «misura di trasferimento»).

6

Il 23 agosto 2021, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) informava il Parlamento di aver ricevuto alcune informazioni nell’ambito di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto presentata dal ricorrente, che era prevista l’apertura di un’indagine e che tale indagine rivestiva carattere riservato.

7

Con messaggio di posta elettronica del 3 settembre 2021, l’OLAF informava il Parlamento di avere ricevuto, da parte del ricorrente, segnalazioni di irregolarità finanziarie.

8

Il 4 novembre 2021, il ricorrente presentava la sua domanda di assistenza completata con l’aggiunta, l’8 novembre 2021, di un nuovo elenco di allegati corredato di materiale probatorio. Tale documentazione comprendeva altresì un aggiornamento delle denunce delle asserite irregolarità finanziarie commesse dalla deputata in questione e il relativo materiale probatorio.

9

Il 10 gennaio 2022, il ricorrente segnalava al direttore generale le pretese ritorsioni da lui subite da parte della direzione della delegazione a seguito delle sue segnalazioni di irregolarità finanziarie e di molestie e chiedeva di ricevere protezione sulla base del suo status di informatore. In tale lettera, il ricorrente chiedeva di essere dispensato dalle sue funzioni presso la delegazione e trasferito su qualsiasi altro posto all’interno del Parlamento. Riferiva inoltre di non aver ricevuto alcun incarico e di essere stato sostituito da un nuovo dipendente mentre stava preparando la domanda di rinnovo del contratto, e chiedeva al Parlamento di valutare la possibilità di prorogare il suo contratto al fine di consentirgli di cooperare con tale istituzione e con l’OLAF nelle indagini in corso godendo al contempo di piena protezione.

10

Con messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, il direttore generale informava il ricorrente che lo dispensava dalle sue funzioni fino alla fine del contratto (in prosieguo: la «misura di dispensa»). Il presidente della delegazione era in copia di tale messaggio.

11

Il 24 gennaio 2022, il ricorrente inviava una domanda di rinnovo del suo contratto alla deputata referente, la quale gli rispondeva, il 4 febbraio 2022, che la deputata in questione non aveva chiesto tale rinnovo e che nessun altro deputato del raggruppamento aveva manifestato l’intenzione di assumerlo come APA.

12

Il 27 gennaio 2022, il ricorrente reiterava la sua domanda di rinnovo del contratto presso una capo unità della direzione generale del personale, autorità competente per l’assunzione degli APA, esponendole la propria particolare situazione.

13

Il 3 febbraio 2022, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento (in prosieguo: l’«AACC») ascoltava il ricorrente, che il 17 febbraio 2022 sottoponeva alla medesima osservazioni scritte supplementari.

14

Il 22 febbraio 2022, l’AACC adottava la decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente in quanto gli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto non consentirebbero deroghe alle disposizioni dello stesso o del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), ma imporrebbero o la proroga del contratto di APA oltre il suo termine o la conclusione di un nuovo contratto di altra natura all’interno del Parlamento.

15

Il 28 febbraio 2022, il ricorrente denunciava all’OLAF gli atti di ritorsione che sosteneva di aver subito. Lo stesso giorno, chiedeva inoltre al segretario generale e al sig. C, responsabile del suo fascicolo nel gabinetto del segretario generale, di contattarlo nuovamente in merito alla sua domanda del 10 gennaio 2022 diretta a ottenere il riconoscimento dello status di informatore e la relativa protezione a norma degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto, e il risarcimento del danno subito a causa della divulgazione del suo status di informatore.

16

Il 13 aprile 2022, l’OLAF concludeva la propria indagine sulle irregolarità finanziarie, ritenendo che essa rientrasse nelle competenze della Procura europea. Il 4 giugno 2022, quest’ultima avviava un’indagine al riguardo, ancora in corso alla data della proposizione del presente ricorso e alla data dell’udienza.

17

Con messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2022, l’avvocato del ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, chiedendo l’annullamento della decisione del 22 febbraio 2022 e della decisione implicita, nonché un risarcimento di EUR 200000.

18

Con decisione del 13 settembre 2022, il reclamo del ricorrente era respinto dal segretario generale. Per quanto riguarda la domanda del ricorrente del 10 gennaio 2022, il segretario generale esponeva che lo status di informatore era acquisito una volta soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto, senza che l’amministrazione fosse tenuta ad adottare una decisione esplicita in tal senso. Egli sottolineava che il ricorrente era stato assistito dal sig. C e che il direttore generale aveva adottato una misura di protezione sotto forma di dispensa dalle funzioni. Per quanto riguarda la decisione del 22 febbraio 2022, il segretario generale confermava la posizione dell’AACC secondo cui né la protezione accordata agli informatori ai sensi degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto né il dovere di sollecitudine «potrebbero imporre all’AACC di agire in violazione delle norme applicabili», ossia, nel caso di specie, quelle disciplinanti l’assunzione degli APA. Egli considerava, pertanto, corretta l’indicazione fornita dall’AACC al ricorrente secondo la quale la protezione offertagli da tali articoli non faceva sorgere in capo allo stesso un diritto a «un rinnovo o a un qualsiasi impiego in seno al Parlamento».

19

Per quanto riguarda le domande risarcitorie del ricorrente, il Parlamento riteneva che esse dovessero essere respinte in quanto infondate, in particolare a causa dell’insussistenza di un comportamento illecito in relazione sia alla decisione del 22 febbraio 2022 sia alla misura di dispensa e alla pretesa violazione dell’obbligo di riservatezza. Inoltre, il Parlamento contestava l’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultima e il preteso pregiudizio subito dal ricorrente.

Conclusioni delle parti

20

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione del 22 febbraio 2022;

–

annullare la decisione implicita;

–

se necessario, annullare la decisione del 13 settembre 2022 di rigetto del suo reclamo;

–

dichiarare il Parlamento colpevole di violazione delle norme applicabili allo status di informatore e del diritto alla protezione connesso a tale status;

–

condannare il Parlamento a versargli la somma di EUR 200000, a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto e delle regole interne;

–

condannare il Parlamento alle spese o, in subordine, in caso di rigetto del ricorso, a farsi carico delle proprie spese.

21

Il ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia, se necessario, interrogare l’OLAF, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni applicabili agli informatori.

22

Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato e, in ogni caso, in quanto infondato;

–

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di declaratoria

23

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il Parlamento colpevole di violazione delle norme applicabili allo status di informatore e del diritto alla protezione connesso a tale status. Tuttavia, come risulta da giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale, nel contesto del suo controllo di legittimità, formulare dichiarazioni in diritto (ordinanze del 9 novembre 2011, ClientEarth e a./Commissione, T‑449/10, non pubblicata, EU:T:2011:647, punto 26, e del 5 luglio 2017, EEB/Commissione, T‑448/15, non pubblicata, EU:T:2017:503, punto 40). Ne consegue che tale motivo, diretto a ottenere una dichiarazione in diritto, deve essere respinto.

Sulla domanda di annullamento

Sull’oggetto della domanda di annullamento

24

Nel ricorso, in primo luogo, il ricorrente solleva un motivo autonomo relativo alla procedura precontenziosa e al mancato rispetto dell’articolo 22 quater dello Statuto.

25

In secondo luogo, il ricorrente solleva diversi motivi distinti contro la decisione implicita.

26

In terzo luogo, il ricorrente deduce due motivi distinti contro la decisione del 22 febbraio 2022.

27

Ne consegue che la domanda di annullamento si riferisce, in primo luogo, alla decisione implicita, in secondo luogo, alla decisione del 22 febbraio 2022 e, in terzo luogo, per quanto necessario, alla decisione del 13 settembre 2022 di rigetto del suo reclamo. Con quest’ultimo, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della decisione implicita e della decisione del 22 febbraio 2022, nonché un risarcimento.

28

Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v. sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63 e giurisprudenza citata). Infatti, la pura e semplice decisione di rigetto di un reclamo, implicita o esplicita, non ha altro scopo che quello di confermare l’atto o l’omissione di cui l’autore del reclamo si duole e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile (v. sentenza del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza citata).

29

D’altro canto, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo dovrà essere presa in considerazione per l’esame della legittimità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti da 55 a 59).

30

Nel caso di specie, dato che la decisione del 13 settembre 2022 di rigetto del reclamo del ricorrente si limita a confermare la decisione implicita e la decisione del 22 febbraio 2022, indicando i motivi a sostegno delle stesse, va constatato che la domanda di annullamento formulata avverso la decisione del 13 settembre 2022 di rigetto del reclamo del ricorrente è priva di contenuto autonomo e che pertanto una pronuncia specifica al riguardo non è necessaria. Tuttavia, nell’esaminare la legittimità della decisione implicita e della decisione del 22 febbraio 2022, occorre tener conto della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

31

È necessario esaminare, innanzitutto, le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno del suo terzo capo di domanda, con il quale è chiesto l’annullamento della decisione implicita.

Sulla legittimità della decisione implicita

32

Nella sua domanda del 10 gennaio 2022, il ricorrente ha chiesto, da un lato, il riconoscimento del suo status di informatore e, dall’altro, la concessione della protezione e dell’assistenza a esso connesse.

33

Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno di tale capo di domanda. Con il primo motivo, egli lamenta una violazione delle norme di protezione connesse alla sua qualità di informatore. Con il secondo motivo, egli lamenta una violazione delle regole interne, l’illegittimità dell’interpretazione di tali regole operata dal Parlamento e, per il caso che esse debbano essere interpretate come propone il Parlamento, l’inadeguatezza e l’insufficienza di tali regole, che impediscono agli APA di beneficiare di detta protezione. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli obblighi di riservatezza e di protezione della sua identità di informatore.

–  Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle norme di protezione connesse alla qualità di informatore del ricorrente

34

Il motivo del ricorrente si articola in due parti, la prima vertente sulla presentazione di una domanda, ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, volta a ottenere il riconoscimento del suo status di informatore e la relativa protezione, e la seconda relativa all’irregolare svolgimento del procedimento di cui agli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto sulla protezione dell’informatore, e alla violazione dell’articolo 3 delle regole interne.

1) Sugli argomenti delle parti relativi alla prima parte del primo motivo, vertente sulla presentazione, da parte del ricorrente, di una domanda, ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, volta a ottenere il riconoscimento del suo status di informatore e la relativa protezione

35

Il ricorrente fa valere di aver presentato al direttore generale, il 10 gennaio 2022, una domanda ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, con la quale chiedeva che gli venisse riconosciuto lo status di informatore e di beneficiare della protezione che ne deriva. Egli denunciava di aver subito ritorsioni da parte della direzione della delegazione per aver presentato una domanda di assistenza e protezione contro la deputata in questione. Inoltre, chiedeva l’assistenza del Parlamento nella procedura di rinnovo del suo contratto.

36

Lo stesso giorno, gli era riferito che la persona competente per trattare la sua domanda era il sig. C, membro del gabinetto del segretario generale. Gli veniva proposto di essere dispensato dalle sue funzioni, misura alla quale non si opponeva. Seguiva, il 17 febbraio 2022, un colloquio con il sig. C, senza che, peraltro, fosse presa alcuna decisione sulla sua domanda. Egli sostiene di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione dall’AACC riguardo al suo status di informatore, né riguardo all’avvio di un’indagine sulle sue accuse di ritorsione. Tutto ciò corroborerebbe la sua affermazione secondo cui il Parlamento non avrebbe risposto in tempo utile alla sua domanda ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto.

37

Nella replica, il ricorrente precisa che la misura di dispensa non era conforme all’articolo 4 delle regole interne e che gli ha cagionato un pregiudizio nel contesto della sua domanda di rinnovo del contratto. Non avrebbe contestato tale misura poiché, se accompagnata da un’effettiva protezione, egli non avrebbe avuto alcun interesse a contestarla. Per questo, nel suo reclamo, egli rimarcava che si trattava dell’unica misura adottata in seguito alla presentazione della sua domanda di assistenza il 10 gennaio 2022, che era giustificata nel contesto della gestione della sua denuncia per molestie e che non esauriva gli obblighi di protezione derivanti dal suo status di informatore. Il fatto che, il 28 febbraio 2022, il ricorrente abbia denunciato di non essere stato protetto contro la principale misura di ritorsione adottata nei suoi confronti dal raggruppamento, vale a dire il mancato rinnovo del suo contratto, dimostrerebbe che il suo status di informatore non è stato preso in debita considerazione.

38

Il Parlamento ritiene che la distinzione operata dal ricorrente tra, da un lato, la messa in atto di una protezione contro le ritorsioni ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto e, dall’altro, la messa in atto di una protezione in ragione del suo status di informatore ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto non meriti accoglimento.

39

Il Parlamento ritiene che la domanda del ricorrente del 10 gennaio 2022 debba essere considerata una nuova domanda di assistenza in relazione alle asserite ritorsioni da parte della direzione della delegazione. Orbene, l’adozione delle misure di protezione degli informatori di cui all’articolo 4 delle regole interne rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, che sancisce l’obbligo generale di assistenza in capo all’istituzione e la cui attuazione è di competenza del direttore generale del personale.

40

Pertanto, quando il direttore generale ha ricevuto una domanda di assistenza per asserite ritorsioni conseguenti a denunce ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, egli ha adottato, alla luce delle misure di cui all’articolo 4 delle regole interne, la misura di dispensa, con il consenso del ricorrente, al fine di proteggerlo a motivo del suo status di informatore.

41

Infine, la competenza per rispondere alla domanda di protezione del ricorrente apparterrebbe al direttore generale e non al membro del gabinetto del segretario generale, responsabile delle relazioni con l’OLAF e competente unicamente a fornire consulenza e assistenza nella denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’articolo 3 delle regole interne. Inoltre, detto membro del gabinetto avrebbe collaborato con i consiglieri del direttore generale per trovare il modo migliore di proteggere il ricorrente in considerazione del suo status di informatore.

42

Di conseguenza, il Parlamento ritiene che, in realtà, la domanda di protezione presentata dal ricorrente a titolo dello status di informatore il 10 gennaio 2022 abbia ottenuto risposta dall’autorità competente, e, quindi, non sia intervenuta alcuna decisione implicita di rigetto.

43

Nella controreplica, il Parlamento precisa che la misura di dispensa era intesa a proteggere il ricorrente da possibili ritorsioni da parte della direzione della delegazione, sia a causa delle sue segnalazioni di irregolarità finanziarie ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto sia a causa delle sue denunce di molestie.

44

Secondo il Parlamento, il ricorrente non può asserire di aver ignorato che la misura di dispensa fosse stata l’unica misura adottata a titolo del suo status di informatore. Egli, infatti, sarebbe stato informato che non era possibile adottare nessun’altra misura per proteggerlo a tale titolo e che il rinnovo del suo contratto, su iniziativa dell’AACC, non era possibile. Inoltre, anche ammettendo che sia venuto a conoscenza del carattere pregiudizievole della misura di dispensa solo quando gli è stata notificata la decisione di non rinnovare il suo contratto, egli avrebbe potuto comunque contestare tale misura entro il termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

2) Sugli argomenti delle parti relativi alla seconda parte del primo motivo, vertente sull’irregolare svolgimento del procedimento di cui agli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto e sulla violazione dell’articolo 3 delle regole interne

45

Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente lamenta l’irregolare svolgimento del procedimento di cui agli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto, riguardanti la protezione dell’informatore, e la violazione dell’articolo 3 delle regole interne.

46

In primo luogo, il ricorrente lamenta che il Parlamento non abbia reagito conformemente a quanto previsto dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, ai sensi del quale l’informatore non può essere penalizzato dall’istituzione. Egli ritiene di avere illustrato un nesso causale tra il mancato rinnovo del suo contratto e la sua denuncia delle malversazioni finanziarie e degli episodi di molestie.

47

Egli contesta al Parlamento di non aver riconosciuto ufficialmente il suo status di informatore, non aver rinnovato il suo contratto e aver rivelato la sua identità a più persone di quanto fosse necessario. Le uniche misure di protezione adottate in seguito alla sua denuncia di molestie sarebbero state, dapprima, quella di emarginarlo, e, poi, quella di rimuoverlo dalle sue funzioni. D’altro canto, il Parlamento non gli avrebbe mai riconosciuto il suo status di informatore e non avrebbe reagito in modo adeguato e diligente dopo aver esaminato la sua denuncia ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto.

48

Gli investigatori dell’OLAF avrebbero anche indicato che il Parlamento non li aveva ancora contattati in merito. Egli avrebbe ricevuto una risposta dalla persona presumibilmente competente ad analizzare la sua domanda a tale titolo, per la prima volta, soltanto il 4 luglio 2022. Orbene, spetterebbe all’AACC dimostrare di aver rispettato la protezione conferita all’informatore e di aver comunicato all’interessato un termine per la gestione della sua domanda ai sensi dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, ciò che non sarebbe accaduto nel caso di specie.

49

In secondo luogo, il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né consulenza né assistenza nell’affrontare le misure di ritorsione adottate nei suoi confronti, in violazione dell’articolo 3 delle regole interne. Inoltre, il fatto che un nuovo APA sia stato assunto prima della scadenza del suo contratto avrebbe reso inevitabile il mancato rinnovo del contratto medesimo. Al momento del deposito del presente ricorso non era stata data ancora alcuna risposta alla sua domanda di assistenza. Ciò comporterebbe una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 3 delle regole interne e dallo Statuto.

50

Nella replica, il ricorrente sostiene che, anche se lo status di informatore è automaticamente riconosciuto non appena siano soddisfatte le condizioni previste dallo Statuto, il Parlamento avrebbe dovuto almeno confermare tale status di informatore a partire dal luglio 2021 e comunicargli se e in che modo esso intendesse dare seguito alla sua denuncia e assisterlo in tal senso.

51

In primo luogo, il Parlamento contesta la censura sull’assenza di una reazione conforme all’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

52

A tal riguardo, innanzitutto, esso nega qualsiasi omissione nell’adozione delle misure di protezione connesse allo status di informatore del ricorrente. Esso precisa che, mentre il trasferimento è stato disposto per proteggere il ricorrente nell’ambito della sua domanda di assistenza per molestie, la misura di dispensa è stata adottata per proteggerlo a titolo del suo status di informatore. Orbene, il ricorrente non avrebbe contestato tale misura entro il termine previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e, di conseguenza, la censura relativa alla lesività della misura di dispensa sarebbe irricevibile.

53

In ogni caso, tale misura di dispensa sarebbe stata adottata con il consenso del ricorrente. Quest’ultimo non potrebbe sostenere che tale misura ha ostacolato il rinnovo del suo contratto, in quanto un eventuale rinnovo avrebbe potuto essere richiesto solo dai membri del suo raggruppamento, con i quali aveva dichiarato di non voler più lavorare.

54

Per quanto riguarda, poi, il riconoscimento dello status di informatore del ricorrente, il Parlamento sostiene, anzitutto, che tale status non necessita di un riconoscimento formale da parte dell’amministrazione, ma è acquisito dall’interessato nel momento in cui i requisiti di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto sono soddisfatti.

55

Nella fattispecie, secondo il Parlamento, il ricorrente avrebbe acquisito lo status di informatore nel momento in cui l’amministrazione del Parlamento o l’OLAF hanno constatato di aver avuto conoscenza dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello Statuto. Ebbene, il ricorrente sarebbe stato effettivamente trattato come un informatore dall’amministrazione del Parlamento e avrebbe ricevuto protezione a tale titolo.

56

Infine, il Parlamento sottolinea che il ricorrente ha contattato l’OLAF nell’agosto 2021, quando i consiglieri del direttore generale stavano esaminando i documenti forniti con la sua domanda del 12 luglio 2021 contenente le segnalazioni di irregolarità finanziarie. In tali circostanze, il Parlamento ritiene che l’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, che stabilisce che l’istituzione alla quale l’informatore ha segnalato presunte attività illecite deve fissare un termine per adottare le misure necessarie e deve informare l’informatore circa tale termine entro 60 giorni, sia divenuto inapplicabile.

57

In secondo luogo, il Parlamento nega di aver violato l’articolo 3 delle regole interne, relativo al suo dovere di consulenza e di assistenza. Sarebbe proprio in ossequio a tale dovere che il membro del gabinetto del segretario generale ha risposto al ricorrente in data 11 gennaio 2022 e ha poi discusso con lui le opzioni possibili per proteggerlo a titolo del suo status di informatore. Inoltre, il 17 febbraio 2022, il membro del gabinetto gli avrebbe comunicato che non era possibile adottare nessun’altra misura di protezione se non la dispensa dalle funzioni e che il rinnovo del suo contratto non costituiva una misura di protezione da poter considerare a titolo di tale status.

58

Nella controreplica, il Parlamento constata che dall’articolo 6, paragrafo 2, delle regole interne risulta che l’amministrazione deve informare gli informatori, entro due mesi, del seguito che intende dare alle loro domande di assistenza. Esso osserva, tuttavia, che l’amministrazione ha effettivamente dato seguito alla domanda di assistenza del 10 gennaio 2022, adottando la misura di dispensa.

59

Con il presente motivo, le cui due parti devono essere esaminate congiuntamente, il ricorrente avanza essenzialmente tre censure distinte, relative, la prima, al mancato riconoscimento formale del suo status di informatore, la seconda all’omessa sua informazione quanto al seguito dato alle sue denunce, e la terza all’insufficienza delle misure di protezione adottate dal Parlamento a tale titolo.

60

In via preliminare, occorre esaminare la ricevibilità di alcuni allegati, in quanto contestata dal Parlamento.

3) Sulla ricevibilità di alcuni allegati

i) Sulla ricevibilità degli allegati C.6 e C.7

61

Il ricorrente ha prodotto, quale allegato C.7 alla replica, la registrazione di un colloquio ch’egli ha avuto con il direttore generale, il 15 febbraio 2023, dalla quale risulterebbe, anzitutto, che non era stata avviata alcuna indagine in merito alla gestione delle sue denunce quale informatore, poi, che la misura di dispensa aveva sostituito la misura del trasferimento, insufficiente a proteggere il ricorrente, e, infine, che il direttore generale non si era mai ritenuto competente riguardo alla protezione da offrirgli a seguito degli asseriti atti di ritorsione.

62

Il resoconto scritto di tale riunione è stato prodotto come allegato C.6 della replica.

63

Il Parlamento sostiene che gli allegati C.6 e C.7 sono stati ottenuti in modo irregolare. Di conseguenza, chiede che siano espunti dal fascicolo di causa.

64

Va osservato che, secondo la giurisprudenza, non esiste alcuna disposizione che preveda espressamente il divieto di tenere conto di prove illegittimamente ottenute. In tali situazioni, effettuando una ponderazione degli interessi da tutelare, occorre valutare se circostanze particolari, quali il carattere decisivo della produzione del documento allo scopo di garantire il controllo della regolarità della procedura di adozione dell’atto impugnato, giustifichino il fatto di non procedere al ritiro di un documento (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2015, Dalli/Commissione, T‑562/12, EU:T:2015:270, punti 47 e 48 e giurisprudenza citata).

65

Gli allegati C.6 e C.7 si riferiscono a una riunione svoltasi nel febbraio 2023, ossia dopo l’introduzione del presente ricorso il 22 dicembre 2022. Non è necessario mantenerle nel fascicolo, in quanto, da un lato, il ricorrente non ha addotto alcuna circostanza particolare ai sensi della giurisprudenza di cui al paragrafo 64 supra e, dall’altro, il loro contenuto, relativo a fatti successivi all’introduzione del ricorso, non è decisivo per l’esame delle censure da lui formulate.

ii) Sulla ricevibilità dell’allegato E.1 e della relativa lettera

66

Il 5 dicembre 2023, il ricorrente ha prodotto, come allegato E.1, estratti della relazione d’indagine amministrativa adottata il 17 giugno 2022 dal comitato consultivo incaricato di esaminare le denunce di molestie riguardanti deputati del Parlamento, corredati di una lettera di osservazioni.

67

Il Parlamento sostiene che l’allegato E.1 è irricevibile in quanto prodotto tardivamente. Esso osserva inoltre che tale allegato è stato ottenuto in modo irregolare.

68

In primo luogo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura:

«1.   Le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie.

2.   Le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato».

69

Nella fattispecie, la tardività della produzione dell’allegato E.1 non può essere opposta al ricorrente, poiché, com’è emerso in udienza, si tratta di un documento che il ricorrente ha ottenuto per altre vie dopo averne chiesto, senza esito, la trasmissione da parte del Parlamento. In secondo luogo, dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 64 risulta che né l’eventuale riservatezza di un documento né il fatto che esso abbia potuto essere ottenuto in modo irregolare ne impongono l’espunzione dal fascicolo di causa.

70

Non è tuttavia necessario mantenere l’allegato E.1 e la lettera che lo accompagna nel fascicolo di causa, dal momento che il loro contenuto non è decisivo per l’esame delle censure formulate dal ricorrente. Infatti, la relazione d’indagine amministrativa del 17 giugno 2022 riguarda la gestione della denuncia di molestie del ricorrente, mentre il presente ricorso riguarda il trattamento del suo status di informatore.

iii) Sulla ricevibilità degli allegati F.1 e F.2

71

Nell’allegato F.1 della risposta del ricorrente del 19 dicembre 2023 ai quesiti del Tribunale del 27 novembre 2023, egli ha fornito alcuni scambi, datati novembre e dicembre 2023, intervenuti tra la direzione generale del personale e altri APA che avevano presentato domanda di assistenza. Nell’allegato F.2, egli ha prodotto le regole interne relative all’attuazione dell’articolo 22 ter dello Statuto, adottate dal Parlamento europeo il 20 novembre 2023.

72

In udienza, il Parlamento ha sostenuto che gli allegati F.1 e F.2 sono irricevibili in quanto forniti in risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale relativa a una questione diversa.

73

A norma dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, l’istruzione delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

74

Dalla formulazione stessa dell’articolo 88 del regolamento di procedura si evince che la decisione di porre quesiti alle parti è rimessa al libero apprezzamento del Tribunale e che quest’ultimo resta libero di valutare autonomamente il valore da attribuire ai vari elementi di fatto e di diritto che gli sono sottoposti (v., in tal senso, ordinanza del 31 gennaio 2017, Universal Protein Supplements/EUIPO, C‑485/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:72, punto 15 e giurisprudenza citata).

75

Nel caso di specie, sebbene la loro produzione non sia stata formalmente richiesta dal Tribunale, gli allegati F.1 e F.2 rappresentano la risposta del ricorrente al quesito n. 3 del Tribunale, posto nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento, con il quale esso ha invitato le parti a presentare osservazioni sulle conseguenze da trarre, per la presente causa, della sentenza del 15 novembre 2023, PL/Commissione (T‑790/21, EU:T:2023:724). Di conseguenza, il deposito degli allegati F.1 e F.2, forniti a completamento delle risposte alle misure di organizzazione del procedimento, può essere considerato giustificato e tali allegati devono essere considerati ricevibili.

4) Sul mancato riconoscimento formale dello status di informatore del ricorrente

76

Il ricorrente contesta al Parlamento di non aver formalmente riconosciuto il suo status di informatore.

77

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafi da 1 a 3, dello Statuto, applicabile per analogia agli APA ai sensi dell’articolo 127 del RAA:

«1.   Il funzionario che, nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell’Unione, o una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.

Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un’istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un’istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un’istituzione.

2.   Il funzionario che riceve un’informazione di cui al paragrafo 1 comunica immediatamente all’OLAF ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l’esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.

3.   Il funzionario non può essere penalizzato dall’istituzione per aver comunicato l’informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente».

78

Risulta pertanto dall’articolo 22 bis, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto, applicabile per analogia agli APA ai sensi dell’articolo 127 del RAA, che tale paragrafo si applica a un funzionario che sia a conoscenza di fatti «che possano lasciar presumere» un’attività illecita o una grave mancanza agli obblighi dei funzionari.

79

Tale condizione è soddisfatta se il funzionario interessato comunica fatti concreti autentici o, quanto meno, plausibili, una prima valutazione dei quali abbia potuto condurlo a presumere ragionevolmente l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave (v. sentenza del 20 ottobre 2021, ZU/Commissione, T‑671/18 e T‑140/19, non pubblicata, EU:T:2021:715, punto 267 e giurisprudenza citata).

80

Ne consegue che la divulgazione deve riferirsi a fatti concreti. Inoltre, l’uso dei termini «lasciar presumere» e la condizione enunciata all’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, secondo cui il funzionario informatore deve agire «ragionevolmente e onestamente», ovvero, secondo le versioni spagnola, inglese, neerlandese e portoghese [dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera a)], in modo da ritenere «ragionevolmente e onestamente» che le sue denunce siano «sostanzialmente fondate», implica l’obbligo di quest’ultimo, prima di qualsiasi divulgazione, di effettuare una valutazione minima tale da fondare il suo ragionevole convincimento della pertinenza degli elementi di fatto in questione rispetto a possibili irregolarità o mancanze gravi (v., in tal senso, sentenza del 13 gennaio 2011, Nijs/Corte dei conti, F‑77/09, EU:F:2011:2, punto 65).

81

Ne consegue che il Parlamento non era tenuto ad adottare una decisione con la quale riconoscesse al ricorrente lo status di informatore. Infatti, la protezione di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto è concessa, senza formalità alcuna, ai funzionari che hanno fornito informazioni su fatti che lasciano presumere l’esistenza di un’attività illecita, per il solo fatto di aver fornito tali informazioni (sentenza del 12 dicembre 2014, AN/Commissione, T‑512/13 P, EU:T:2014:1073, punto 31).

82

Nel caso di specie, come il Parlamento ha riconosciuto in udienza, il ricorrente ha acquisito lo status di informatore nel momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza, per iscritto, dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello Statuto, che il ricorrente aveva peraltro comunicato all’OLAF, ossia il 23 agosto 2021 (v. punto 6 supra) o, al più tardi, il 3 settembre 2021, quando l’OLAF ha comunicato al Parlamento che il ricorrente l’aveva informato delle irregolarità di cui articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto.

83

Risulta da quanto precede che il ricorrente non può validamente sostenere che la sua domanda del 10 gennaio 2022 volta ad ottenere il riconoscimento del suo status di informatore sia stata implicitamente respinta, in quanto il Parlamento non era tenuto ad adottare un atto giuridico che concedesse o rifiutasse al ricorrente tale status. Pertanto, in quanto riferita a un atto non adottato, la domanda di annullamento della decisione implicita, quale recante rigetto della domanda del ricorrente del 10 marzo 2022, diretta a ottenere il riconoscimento dello status di informatore, deve essere respinta poiché irricevibile.

84

Tale constatazione fa salva la necessità che il Parlamento rispetti i diritti derivanti dallo status di informatore del ricorrente, esaminati in appresso.

5) Sull’omessa informazione del ricorrente quanto al seguito dato alle sue denunce

85

Il ricorrente afferma che l’AACC dovrebbe dimostrare di aver comunicato un termine per il trattamento della sua domanda ai sensi dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, ciò che non sarebbe accaduto nel caso di specie. Inoltre, egli rileva che il Parlamento non avrebbe reagito in modo adeguato e diligente dopo aver esaminato la sua denuncia ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto. Nella replica, basandosi sull’articolo 5, paragrafo 3, delle regole interne, egli sostiene che il Parlamento avrebbe dovuto comunicargli se e in che modo esso intendesse dare seguito alla sua denuncia.

86

Ai sensi dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile per analogia agli APA ai sensi dell’articolo 127 del RAA:

«Il funzionario che comunica le informazioni di cui all’articolo 22 bis anche al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall’istituzione alla quale appartiene, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

a)

il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

b)

il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all’OLAF o alla sua istituzione e ha lasciato all’OLAF o all’istituzione il termine fissato dall’OLAF o dall’istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine».

87

Ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, primo e secondo comma, dello Statuto, il funzionario «che venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere» una possibile attività illecita pregiudizievole per gli interessi dell’Unione o una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari ne informa immediatamente e per iscritto «il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l’[OLAF]». In caso di inerzia dell’istituzione o dell’OLAF, dopo un certo periodo di tempo, il funzionario può, a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, dello Statuto, trasmettere tali informazioni al presidente della Commissione, della Corte dei conti, del Consiglio o del Parlamento o ancora al Mediatore (sentenza del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, EU:F:2012:171, punto 250).

88

L’articolo 22 quater dello Statuto, anch’esso applicabile per analogia agli APA ai sensi dell’articolo 127 del RAA, prevede inoltre quanto segue:

«Ai sensi degli articoli 24 e 90, ogni istituzione pone in essere una procedura per la gestione dei reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell’adempimento dei propri doveri ai sensi dell’articolo 22 bis o 22 ter. L’istituzione interessata garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all’articolo 90.

L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione stabilisce norme interne concernenti fra l’altro:

–

la comunicazione ai funzionari di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, o all’articolo 22 ter di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,

–

la tutela degli interessi legittimi di tali funzionari e della loro sfera privata, e

–

la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo».

89

In applicazione dell’articolo 22 quater dello Statuto, l’articolo 5 delle regole interne, intitolato «Diritto all’informazione», prevede quanto segue:

«1.   Il superiore gerarchico conferma la ricezione delle denunce presentate dall’informatore entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento.

2.   Ai sensi dell’articolo 22 ter dello Statuto, l’informatore è informato entro 60 giorni del termine necessario per adottare le azioni dovute. In caso di adizione dell’OLAF, egli ne è informato il prima possibile.

3.   Alla scadenza del termine necessario fissato dall’amministrazione, l’informatore è informato, in misura adeguata e tenuto conto delle circostanze del caso di specie e del rispetto dei diritti dei terzi, del seguito dato dall’istituzione alle sue denunce, in particolare delle conclusioni delle indagini svolte e/o della natura delle azioni previste e/o adottate».

90

Nel caso di specie, come indicato al precedente punto 82, il Parlamento ritiene di aver ricevuto informazioni su fatti concreti, ai sensi della giurisprudenza e dell’articolo 22 bis dello Statuto, il 23 agosto 2021 o, al più tardi, il 3 settembre 2021.

91

In ogni caso, indipendentemente dalla data, non risulta né dal fascicolo né da quanto dichiarato in udienza che il Parlamento abbia confermato la ricezione delle denunce del ricorrente nel termine di 5 giorni lavorativi, che lo abbia informato entro 60 giorni del termine necessario per adottare le azioni necessarie o che lo abbia informato del seguito dato dall’istituzione alle sue denunce, come previsto all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, delle regole interne, citato al punto 89 supra.

92

Il Parlamento ritiene che tali norme fossero divenute «prive di effetto» nel momento in cui il ricorrente aveva segnalato le irregolarità finanziarie all’OLAF, rivolgendosi direttamente a quest’ultimo.

93

Orbene, non consta né dagli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto né dall’articolo 5 delle regole interne che l’obbligo d’informazione del Parlamento venga meno qualora l’informatore si sia rivolto, parallelamente, all’OLAF.

94

Al contrario, l’articolo 22 bis, paragrafo 1, dello Statuto dispone che un funzionario o un agente che venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere un’attività illecita pregiudizievole per gli interessi finanziari dell’Unione ne informa immediatamente il proprio superiore diretto o il suo direttore generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l’OLAF. Un informatore in possesso di informazioni di cui a tale disposizione può pertanto informarne direttamente l’OLAF, se lo ritiene utile, senza che ciò comporti una protezione minore o l’applicazione di un diverso regime giuridico.

95

Ciò è confermato dal fatto che, come risulta dall’articolo 22 bis, paragrafo 2, dello Statuto, se non è l’informatore stesso a trasmettere le informazioni di cui è a conoscenza direttamente all’OLAF, è dovere del funzionario che riceve un’informazione di cui al paragrafo 1 di tale disposizione comunicare immediatamente all’OLAF ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza che possa lasciar presumere l’esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.

96

Dall’articolo 22 ter, paragrafo 1, dello Statuto risulta inoltre che le informazioni di cui all’articolo 22 bis dello Statuto devono essere comunicate precedentemente, dal funzionario o dall’agente che ne è in possesso, all’OLAF o alla sua istituzione, affinché questi possa beneficiare di una protezione contro eventuali ritorsioni. L’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto prevede inoltre che il funzionario o l’agente sia debitamente informato circa il termine necessario all’OLAF o all’istituzione per adottare le misure necessarie.

97

Certamente, come rileva il Parlamento, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), prevede quanto segue:

«Finché il direttore generale [dell’OLAF] valuta se avviare o no un’indagine interna a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso un’indagine interna dell’[OLAF], le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un’indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l’[OLAF]».

98

Inoltre, secondo l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 883/2013, se un funzionario, un altro agente, un membro di un’istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale, che agisca conformemente all’articolo 22 bis dello Statuto, fornisce informazioni all’OLAF relative a un sospetto di frode o di irregolarità, l’OLAF informa tale persona della decisione di avviare o no un’indagine in relazione ai fatti in questione.

99

Il Parlamento ne deduce che, dal momento che l’OLAF era stato adito, spettasse a quest’ultimo indicare al ricorrente il termine entro il quale esso avrebbe adottato le azioni necessarie.

100

Tuttavia, indipendentemente dagli obblighi di informazione dell’OLAF nei confronti del ricorrente, spettava altresì al Parlamento, in quanto autorità competente a garantire la protezione degli agenti dell’istituzione che abbiano denunciato gravi irregolarità ai sensi degli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto, dopo essere stato edotto dei fatti di cui all’articolo 22 bis dello Statuto, dapprima confermare la ricezione di tale denuncia, e in un secondo momento informare il ricorrente, entro 60 giorni, del termine necessario per adottare le misure dovute, come previsto dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, delle regole interne.

101

Certamente, ai sensi del regolamento n. 883/2013, dal momento in cui il Parlamento era stato informato, il 23 agosto 2021 o, al più tardi, il 3 settembre 2021, che il ricorrente si era rivolto direttamente all’OLAF (v. punti 6 e 82 supra), esso non poteva condurre un’indagine parallela sugli stessi fatti. Tuttavia, il Parlamento avrebbe dovuto informarne il ricorrente, sia in conformità al suo dovere di sollecitudine sia in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, delle regole interne, dal quale risulta che esso è tenuto a informare l’informatore del seguito dato dall’istituzione alle sue denunce.

102

Alla luce di quanto precede, il Parlamento ha violato l’articolo 5 delle proprie regole interne.

6) Sull’insufficienza delle misure di protezione adottate a norma degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto

103

Con tale doglianza, il ricorrente, in sostanza, contesta al Parlamento di non aver adottato misure di protezione sufficienti conseguenti al suo status di informatore, limitandosi a dispensarlo dalle sue funzioni.

i) Sull’onere della prova del carattere sufficiente delle misure di protezione

104

Il ricorrente sostiene che incombe sul Parlamento l’onere di dimostrare di aver adottato le misure di protezione necessarie per proteggerlo quale informatore.

105

È necessario pertanto determinare, in via preliminare, su quale parte ricada l’onere della prova del carattere sufficiente delle misure di protezione nel caso di specie.

106

Il ricorrente invoca la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU 2019, L 305, pag. 17). Lo scopo di tale direttiva è rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

107

L’articolo 21 della direttiva 2019/1937, dal titolo «Misure di protezione dalle ritorsioni», prevede, al paragrafo 5:

«Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati».

108

Il considerando 93 della direttiva 2019/1937 espone la logica di tale disposizione nei seguenti termini:

«È possibile che per giustificare la ritorsione siano addotti motivi diversi dalla segnalazione, nel qual caso può essere molto difficile per le persone segnalanti dimostrare il nesso tra la segnalazione e la ritorsione, mentre gli autori delle ritorsioni possono disporre di maggiori poteri e risorse per documentare le loro azioni e le loro ragioni. Pertanto, una volta che la persona segnalante abbia dimostrato, prima facie, di avere effettuato una segnalazione o divulgazione pubblica a norma della presente direttiva e di aver subito un danno, l’onere della prova dovrebbe spostarsi sulla persona che ha compiuto l’azione pregiudizievole, che dovrebbe quindi essere tenuta a dimostrare che l’azione intrapresa non era in alcun modo connessa alla segnalazione o alla divulgazione pubblica».

109

È vero che la direttiva 2019/1937 è destinata agli Stati membri e, in quanto tale, non vincola le istituzioni dell’Unione.

110

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto che una direttiva non sia vincolante, in quanto tale, per le istituzioni non vale a escludere che essa, in ipotesi particolari, possa imporsi indirettamente alle istituzioni nei loro rapporti con i propri funzionari e agenti (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack, T‑268/11 P, EU:T:2012:588, punti da 42 a 44 e giurisprudenza citata).

111

In una situazione in cui, come nel caso di specie, il Parlamento è obbligato ad attuare le disposizioni di cui agli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto, dirette in particolare a garantire la protezione degli informatori contro eventuali ritorsioni, il Parlamento non può prevedere norme che conferiscano una protezione minore di quelle specificamente adottate, al riguardo, dal legislatore dell’Unione in materia di protezione degli informatori da parte degli Stati membri.

112

Nel caso di specie, il ricorrente descrive una situazione di isolamento e un sentimento di disistima sul lavoro, non avendo ricevuto riscontro su un compito assegnatogli e senza che i risultati del suo lavoro siano stati presi in considerazione. Infine, il ricorrente produce un messaggio di posta elettronica datato 7 gennaio 2022, dal quale risulta che, anche prima della misura di dispensa e anche prima della scadenza del suo contratto, un’altra persona era già stata assunta come APA per svolgere i compiti che, precedentemente, erano stati assegnati a lui.

113

Peraltro, oltre due anni dopo i fatti denunciati dal ricorrente, le sue denunce sulle asserite ritorsioni messe in atto dalla direzione della delegazione sono ancora in corso di esame, sicché il Parlamento, in udienza, non è stato in grado di pronunciarsi sulla questione.

114

Inoltre, dalla descrizione degli eventi operata dal ricorrente nell’allegato alla sua domanda di assistenza del 10 gennaio 2022 risulta, tra le altre cose, che, dopo essere stato posto sotto l’autorità del presidente della delegazione, quest’ultimo rispondeva ai suoi messaggi di posta elettronica con risposte secche, senza mai informarsi sulla sua situazione successiva alle molestie subite.

115

In tali circostanze, il ricorrente sostiene plausibilmente di aver subito un pregiudizio, non solo da parte della deputata in questione, ma anche da parte del presidente della delegazione.

116

In una situazione come la presente, in cui il ricorrente fornisce elementi credibili a supporto della propria allegazione di aver subito un pregiudizio a seguito dell’adozione della misura di trasferimento, e in cui le sue denunce sulle presunte ritorsioni da parte della direzione della delegazione sono ancora in esame, spetta al Parlamento dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere di proteggere l’informatore adottando misure sufficienti a tal fine.

ii) Sul carattere sufficiente delle misure di protezione

117

L’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, la cui formulazione è richiamata al punto 77 supra, stabilisce che, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente, il funzionario che abbia informato il proprio superiore gerarchico di fatti di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni e che possano lasciar presumere una possibile attività illecita o una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione, non può essere penalizzato dall’istituzione.

– Sulla misura di dispensa

118

Nel caso di specie, il Parlamento ha adottato due misure di protezione. La prima misura – la misura del trasferimento – faceva direttamente seguito alla denuncia di molestie del ricorrente e alla relativa domanda di assistenza. Nella domanda del 12 luglio 2021, il ricorrente aveva infatti sostenuto di aver bisogno di una protezione immediata e di non poter più lavorare per la deputata in questione. La seconda misura – la misura di dispensa – faceva seguito alla sua denuncia del 10 gennaio 2022, riguardante le ritorsioni che avrebbe subito da parte della direzione della delegazione in seguito alle sue denunce. In tale ultima denuncia, il ricorrente chiedeva di cessare di lavorare per la delegazione e di essere riassegnato a un altro posto.

119

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Parlamento ha effettivamente adottato una misura di protezione in risposta alla sua domanda del 10 gennaio 2022, nel momento in cui, il 13 gennaio 2022, ha adottato la misura di dispensa.

120

Occorre tuttavia stabilire se tale misura costituisse una misura di protezione sufficiente per la protezione del ricorrente a titolo del suo status di informatore.

121

È in questo modo, infatti, che l’argomento del ricorrente va inteso, non essendo diretto a contestare la misura di dispensa in quanto tale. Gli argomenti del Parlamento secondo cui tale misura sarebbe divenuta definitiva poiché non tempestivamente reclamata, vanno pertanto respinti in quanto inoperanti (v. punto 52 supra).

122

Per valutare se la misura di dispensa fosse una misura di protezione sufficiente, va ricordato che il contesto presentava le seguenti caratteristiche.

123

In primo luogo, il Parlamento non contesta che, al momento della presentazione della domanda di rinnovo del suo contratto di APA, il ricorrente avesse trasmesso informazioni ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, né che avesse agito ragionevolmente e onestamente, tanto da beneficiare, per ciò solo, dello status di informatore e alla protezione contro eventuali misure di ritorsione a tale titolo (v. punti 55 e 82 supra).

124

In secondo luogo, il Parlamento, in udienza, ha affermato che le denunce del ricorrente relative alle asserite ritorsioni poste in essere dalla direzione della delegazione erano ancora in esame.

125

In terzo luogo, il ricorrente occupava un posto di APA, caratterizzato dall’esistenza di norme specifiche che limitano la durata dei contratti, in base all’articolo 130, paragrafo 1, del RAA, e dalla libertà di scelta dei deputati nonché dalla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale tra questi e i loro APA, in base, rispettivamente, all’articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «statuto dei deputati») e all’articolo 127 del RAA, (v. infra, punti da 129 a 132).

126

In quarto luogo, il contratto del ricorrente aveva termine ed è effettivamente venuto meno il 22 febbraio 2022, non essendo intervenuta domanda di rinnovo dello stesso da parte di uno o più membri del raggruppamento.

127

Infine, il ricorrente aveva espresso il desiderio di continuare a lavorare presso il Parlamento. Infatti, nella sua denuncia del 10 gennaio 2022, egli chiedeva non soltanto di essere dispensato dalle sue funzioni presso la delegazione, ma altresì di essere trasferito su qualsiasi altro posto in seno al Parlamento (v. punto 9 supra).

128

Dall’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, si evince che il Parlamento deve adottare tutte le misure necessarie per garantire una protezione equilibrata ed efficace degli informatori contro qualsiasi forma di ritorsione, comprese le minacce e i tentativi di ritorsione. In caso di gravi irregolarità segnalate dagli agenti dell’istituzione, conformemente agli articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto, spetta al Parlamento tutelare i loro interessi legittimi.

– Sulla possibilità di rinnovare il contratto di APA del ricorrente

129

Per quanto riguarda la possibilità di trasferire un APA presso un altro deputato su iniziativa dell’amministrazione, al fine di proteggerlo a titolo del suo status di informatore, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del RAA:

«Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l’assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo disposizioni contrarie derivanti dal contratto stesso ed impregiudicate le disposizioni dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera c), il contratto si estingue al termine della legislatura durante la quale è stato concluso».

130

L’articolo 18, paragrafo 3, delle misure di applicazione del titolo VII del RAA prevede a tale riguardo che le domande di proroga del contratto di un APA siano trasmesse all’AACC almeno un mese prima della scadenza del contratto.

131

L’articolo 21, paragrafo 1, dello statuto dei deputati stabilisce inoltre che «[i] deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti».

132

L’articolo 127 del RAA dispone:

«Gli articoli da 11 a 26 bis dello Statuto si applicano per analogia. Facendo stretto riferimento, in particolare, alla natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale fra questi ed il deputato o i deputati al Parlamento cui prestano assistenza, le misure di applicazione relative a tali profili, ed adottate a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, tengono conto della specifica natura del rapporto professionale tra il deputato e i loro assistenti parlamentari accreditati».

133

Da queste disposizioni risulta quindi che l’iniziativa di rinnovare un contratto di APA appartiene esclusivamente a uno o più deputati, ai quali non può essere richiesto di collaborare o continuare a collaborare con APA che non avrebbero liberamente scelto. Infatti, un APA mantiene, con il deputato o i deputati che assiste, un rapporto di lavoro caratterizzato dall’esistenza di un rapporto di fiducia.

134

Nel caso di specie, da tali disposizioni risulta che, come giustamente sottolineato dal Parlamento, in assenza di espressa domanda da parte di uno o più membri del raggruppamento, ad esso non era consentito rinnovare il contratto di APA del ricorrente.

135

Il Parlamento ha pertanto giustificato correttamente il mancato rinnovo del contratto del ricorrente con l’assenza di una domanda in tal senso da parte di un deputato del raggruppamento. Tale constatazione lascia impregiudicato il dovere, in capo al Parlamento, di adottare tutte le misure necessarie per garantire al ricorrente una protezione equilibrata ed efficace contro qualsiasi forma di ritorsione.

– Sulla possibilità di assegnare il ricorrente a un altro posto all’interno del Parlamento

136

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne:

«L’amministrazione adotta misure ragionevoli per aiutare l’informatore, se lo desidera, a cambiare assegnazione (…)».

137

Nel controricorso, il Parlamento ha indicato di aver informato il ricorrente che la misura di dispensa era l’unica misura di protezione da considerare possibile. Tuttavia, in udienza, il Parlamento ha ammesso che l’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne era applicabile agli APA e che una misura di protezione consistente nel collocamento di un APA con lo status di informatore presso un altro servizio del Parlamento potrebbe, in linea di principio, essere adottata, a condizione che lo status di APA sia mantenuto e che il termine del contratto sia rispettato. A tale riguardo, gli scambi intercorsi tra il novembre e il dicembre 2023 tra la direzione generale del personale e altri APA che avevano presentato una domanda di assistenza, forniti dal ricorrente nell’allegato F.1 della sua risposta del 19 dicembre 2023 ai quesiti del Tribunale del 27 novembre 2023, dimostrano l’effettiva possibilità di un trasferimento presso altri servizi del Parlamento per gli APA che hanno presentato denunce di molestie.

138

In considerazione dello status di informatore del ricorrente e in applicazione dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto, il Parlamento avrebbe dovuto sostenere il ricorrente, cercando di aiutarlo a trovare una soluzione, in aggiunta alla misura di dispensa.

– Sul dovere di consulenza e di assistenza

139

Il ricorrente sostiene, inoltre, di non aver ricevuto né consulenza né assistenza nell’affrontare le misure di ritorsione che sarebbero state adottate nei suoi confronti, in violazione di quanto previsto dall’articolo 3 delle regole interne (v. punto 49 supra).

140

L’articolo 3 delle regole interne, intitolato «Consulenza e assistenza», prevede quanto segue:

«1.   L’informatore che lo desideri può beneficiare in modo riservato di consulenza e assistenza riguardo alla denuncia di gravi irregolarità.

2.   La consulenza e l’assistenza sono assicurate dal superiore gerarchico e/o dal membro del Gabinetto del Segretario generale responsabile delle relazioni con l’OLAF».

141

A tale riguardo, il Parlamento rileva solamente che il membro del gabinetto del segretario generale avrebbe indicato al ricorrente che non era possibile considerare nessun’altra misura rispetto alla dispensa per proteggerlo a titolo del suo status di informatore e che il rinnovo del suo contratto non era una misura di protezione da poter considerare a tale titolo (v. punto 57).

142

Limitandosi a fornirgli tali informazioni, il Parlamento non ha dimostrato di aver fornito al ricorrente la consulenza e l’assistenza previste dall’articolo 3 delle regole interne.

iii) Conclusioni sulla censura vertente sull’insufficienza delle misure di protezione adottate dal Parlamento

143

Da quanto precede, emerge che il Parlamento non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire che il ricorrente non subisse alcun pregiudizio da parte dell’istituzione a causa del suo status di informatore, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

144

A tal proposito, va notato che non spetta al Tribunale, ma al Parlamento, determinare, nelle circostanze del caso di specie, quali misure di protezione specifiche avrebbero potuto essere adottate.

145

Di conseguenza, può dirsi accertata, nel caso di specie, la violazione dell’articolo 22 bis dello Statuto nonché dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 3 delle regole interne.

146

La censura vertente sull’insufficienza delle misure di protezione adottate dal Parlamento a norma degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto deve pertanto essere parzialmente accolta.

147

Ne consegue che le censure vertenti, rispettivamente, sull’omessa informazione del ricorrente quanto al seguito dato alle sue denunce (v. punto 102 supra), e sull’insufficienza delle misure di protezione adottate a norma degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto devono essere parzialmente accolte. Il primo motivo, relativo alla violazione delle norme di protezione connesse alla qualità di informatore del ricorrente, deve essere respinto per il resto.

–  Sul secondo motivo, relativo, in sostanza, da un lato, alla violazione dell’articolo 22 quater dello Statuto e delle regole interne e, dall’altro, all’inadeguatezza e all’insufficienza di tali regole

148

In primo luogo, il ricorrente rileva di essere stato informato, dopo aver presentato il proprio reclamo, che quest’ultimo sarebbe stato gestito dal servizio giuridico. A suo avviso, ciò sarebbe contrario all’articolo 22 quater dello Statuto, che stabilisce norme specifiche per la gestione dei reclami presentati dagli informatori.

149

In secondo luogo, il ricorrente contesta al Parlamento di aver violato l’obbligo di protezione degli informatori di cui all’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne, che prevede che il Parlamento deve adottare misure ragionevoli per aiutare l’informatore, se lo desidera, a cambiare assegnazione. Il Parlamento avrebbe erroneamente ritenuto tale disposizione non applicabile agli APA.

150

Escludendo il ricorrente dal beneficio di tale protezione a causa del suo status di APA, il Parlamento ammetterebbe di non aver adottato misure di protezione specifiche nei confronti del ricorrente, in violazione dell’articolo 22 quater dello Statuto.

151

Infine, secondo il ricorrente, se l’argomento del Parlamento relativo all’impossibilità di proteggere il ricorrente in quanto informatore a causa del suo status di APA fosse corretto, ciò significherebbe che non sarebbe stata adottata alcuna misura di protezione oltre a quella di cui all’articolo 24 dello Statuto. Il Parlamento non avrebbe nemmeno previsto di risarcire il ricorrente per le conseguenze, da lui subite, dell’adempimento dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, e non avrebbe mai adattato le proprie regole per rispettare i propri obblighi.

152

Il Parlamento ritiene che l’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne sia difficilmente applicabile agli APA e debba essere conciliato con il rispetto delle norme in vigore. Infatti, l’articolo 4 delle regole interne non consentirebbe all’amministrazione di trasferire un APA su un posto presso il segretariato generale senza eludere le norme applicabili all’assunzione di agenti e funzionari stabilite dallo Statuto e dal RAA.

153

Analogamente, sarebbe escluso il trasferimento di un APA, su iniziativa dell’amministrazione, presso un altro deputato. A tale riguardo, il Parlamento invoca la natura particolare dei contratti conclusi tra un APA e un deputato o un raggruppamento di deputati, che vincolano personalmente l’APA al deputato o al raggruppamento di deputati da lui assistiti. In virtù di tale rapporto di fiducia tra l’APA e il suo deputato e della libertà di scelta dei deputati, di cui all’articolo 21, paragrafo 1, dello statuto dei deputati, i trasferimenti sarebbero possibili solo su iniziativa di uno o più deputati.

154

Riguardo alla situazione del ricorrente, l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne sarebbe stata limitata dal fatto che egli era stato posto, all’interno del raggruppamento, sotto la responsabilità del presidente della delegazione e che aveva espresso il desiderio di non lavorare più con i deputati del suo raggruppamento e di essere assegnato a un altro posto. È in tale contesto che, dopo aver consultato il ricorrente, il direttore generale avrebbe deciso che la misura migliore per proteggerlo in quanto informatore era quella di dispensarlo dalle sue funzioni.

155

Per quanto riguarda la possibilità di trasferire un APA in un altro servizio del Parlamento al fine di proteggerlo a titolo del suo status di informatore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne, tale censura si sovrappone, essenzialmente, alla terza censura analizzata nell’ambito del primo motivo di cui sopra. Occorre pertanto rinviare, al riguardo, all’analisi svolta ai punti da 136 a 138.

156

Per quanto concerne la possibilità di trasferire un APA presso un altro deputato su iniziativa dell’amministrazione, al fine di proteggerlo a titolo del suo status di informatore, essa è già stata oggetto di esame ai punti da 129 a 135.

157

Il ricorrente lamenta altresì l’inadeguatezza e l’insufficienza delle regole interne applicabili agli APA.

158

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, delle regole interne, il Parlamento deve adottare misure ragionevoli per aiutare l’informatore, se lo desidera, a cambiare assegnazione. Va osservato che tale disposizione non specifica quali misure debbano o possano essere adottate, ma lascia al Parlamento un certo margine di manovra. Dai precedenti punti da 136 a 138 si evince, da un lato, che tale disposizione è applicabile agli APA e, dall’altro, che il Parlamento non ha adottato misure sufficienti e, pertanto, non ha applicato correttamente tale disposizione nel caso di specie. Pertanto, l’insufficienza delle misure di protezione adottate dal Parlamento non è dovuta alle regole interne, bensì alla loro applicazione da parte del Parlamento nel caso di specie.

159

Per quanto concerne la pretesa violazione dell’articolo 22 quater dello Statuto, per non avere il ricorrente beneficiato della protezione specifica applicabile agli informatori nella gestione del loro reclamo, tanto dal punto di vista della riservatezza quanto da quello del termine per la gestione, è opportuno ricordare che tale disposizione prevede che l’istituzione interessata deve garantire che i reclami dei funzionari concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito dell’adempimento dei propri doveri ai sensi dell’articolo 22 bis o 22 ter dello Statuto siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all’articolo 90 dello Statuto.

160

Nel caso di specie, in primo luogo, il richiedente non indica in che modo l’istruzione del suo reclamo da parte del servizio giuridico non sarebbe stata atta a garantire la riservatezza del trattamento. Inoltre, contrariamente a quanto egli suggerisce, il fatto che l’articolo 22 quater dello Statuto preveda che ogni istituzione ponga in essere una procedura per la gestione di tali reclami non esclude che essi possano essere gestiti dallo stesso servizio che tratta gli altri reclami.

161

In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 3, delle regole interne prevede che il termine per rispondere a tali reclami «sia ridotto a due mesi, salvo in casi debitamente giustificati». Nel caso di specie, il Parlamento ha esaminato il reclamo del ricorrente in un termine di 3 mesi e 24 giorni (v. punti 17 e 18 supra). Ciò appare giustificato dalla complessità del caso, caratterizzato dal fatto che il ricorrente aveva denunziato, da un lato, irregolarità finanziarie ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto e, dall’altro, episodi di molestie, e dalla particolare voluminosità del reclamo, accompagnato da quasi 120 pagine di allegati.

162

Ne consegue che il secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 22 quater dello Statuto e delle regole interne e sull’inadeguatezza e insufficienza di tali regole, deve essere respinto.

–  Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della riservatezza e delle regole di protezione dell’identità del ricorrente in quanto informatore.

163

Il ricorrente ritiene che la sua domanda di assistenza e le denunce da lui presentate non siano state gestite in modo atto a garantire la riservatezza dei suoi dati e a proteggere la sua identità.

164

Nel caso di specie, non sarebbe stato necessario che il presidente della delegazione fosse a conoscenza dei motivi del trasferimento del ricorrente presso di lui. Inoltre, l’AACC non avrebbe chiesto il consenso del ricorrente per rivelare il suo status di informatore al deputato. Ebbene, una volta rivelata la sua identità, nessun deputato avrebbe più voluto chiedere il rinnovo del suo contratto.

165

Nella replica, il ricorrente sostiene che grava sul Parlamento l’onere di dimostrare di aver rispettato la riservatezza e le regole di protezione necessarie per proteggerlo in quanto informatore. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, non vi sarebbe stato bisogno che il presidente della delegazione conoscesse i motivi per i quali il ricorrente era stato dispensato dalle sue funzioni, tanto più che le denunce del ricorrente in merito alle ritorsioni subite erano rivolte anche nei suoi confronti.

166

Inoltre, il ricorrente afferma che il Parlamento non possa sostenere che non vi siano prove delle misure di ritorsione che hanno fatto seguito alla divulgazione del suo status di informatore, posto che l’OLAF ha avviato un’indagine specifica in merito. Allo stato attuale, si potrebbe quindi almeno presumere il nesso di causalità e spetterebbe al Parlamento dimostrare il contrario.

167

Infine, il ricorrente ritiene che si debba distinguere, da un lato, il fatto che egli abbia richiamato l’attenzione del presidente della delegazione sulle irregolarità e le molestie commesse dalla deputata in questione nel maggio 2021 e, dall’altro, il fatto che detto presidente abbia appreso dal direttore generale che il ricorrente aveva presentato tali denunce al di fuori del raggruppamento, al direttore generale e all’OLAF, sulla base dell’articolo 22 bis dello Statuto. Non avrebbe pregio, quindi, l’affermazione del Parlamento secondo cui il ricorrente stesso avrebbe reso noto il proprio status di informatore all’interno della delegazione.

168

Il Parlamento prende atto, in primo luogo, del fatto che il ricorrente lo accusa di aver informato il presidente della delegazione dei motivi per cui egli era stato trasferito presso quest’ultimo. Tuttavia, dal fascicolo non risulterebbe che il suo status di informatore sia stato comunicato al presidente della delegazione dall’amministrazione.

169

In secondo luogo, il Parlamento osserva che il messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022 è stato inviato al presidente della delegazione per informarlo della situazione, in quanto il ricorrente sarebbe stato dispensato dalle funzioni che svolgeva presso di lui. Poiché, poi, la misura di protezione in questione è stata adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, delle regole interne, il presidente della delegazione sarebbe stato vincolato dall’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di tali regole.

170

In ogni caso, il Parlamento contesta, ritenendola indimostrata, l’asserzione del ricorrente secondo cui, una volta rivelato il suo status di informatore, nessun deputato avrebbe più voluto chiedere il rinnovo del suo contratto. Il Parlamento osserva che oltretutto, in occasione di una riunione, in data 31 maggio 2021, il ricorrente stesso avrebbe informato alcuni deputati, ivi compreso il presidente della delegazione, delle asserite molestie e irregolarità finanziarie commesse dalla deputata in questione.

171

Il Parlamento nega che si possa presumere la sussistenza di un nesso causale tra il mancato rinnovo del contratto del ricorrente e la comunicazione, da parte del Parlamento, del suo status di informatore al presidente della delegazione.

172

Esso contesta, inoltre, che il presidente della delegazione abbia appreso dal messaggio di posta elettronica del direttore generale del 13 gennaio 2022 che il ricorrente aveva sporto denunce al di fuori del suo raggruppamento. Infatti, risulterebbe espressamente dal messaggio di posta elettronica del ricorrente del 10 gennaio 2022 che egli denunciava le ritorsioni subite non solo a causa delle denunce fatte all’interno del suo raggruppamento, ma anche a causa delle denunce fatte presso la direzione generale del personale e presso l’OLAF.

173

L’articolo 4, paragrafo 1, delle regole interne stabilisce quanto segue:

«L’informatore non può agire in modo anonimo. È garantita la riservatezza della sua identità. L’informatore può autorizzare la divulgazione della sua identità a persone o autorità specifiche».

174

In primo luogo, nel ricorso, il ricorrente sostiene che il presidente della delegazione non avrebbe dovuto essere informato dei motivi del suo trasferimento presso di lui. Tuttavia, nella replica, egli afferma che «la riservatezza del suo status di informatore non è stata violata immediatamente, poiché, nel luglio 2021, il suo trasferimento a titolo di misura provvisoria è avvenuto, “ufficialmente”, solamente a causa del suo status di vittima di potenziali molestie da parte della [deputata in questione]».

175

A tale riguardo, va osservato che, al momento dell’adozione della misura di trasferimento, adottata in seguito alla denuncia di molestie, il richiedente non aveva ancora lo status di informatore. L’informazione del presidente della delegazione circa i motivi per cui il ricorrente veniva assegnato presso di lui non può quindi aver violato le regole interne di protezione degli informatori. Ne consegue che tale censura deve essere respinta.

176

In secondo luogo, il ricorrente lamenta che, con il messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, il presidente della delegazione è stato informato dei motivi per i quali egli era stato dispensato dalle sue funzioni, tanto più che le denunce del ricorrente in merito alle ritorsioni subite erano rivolte anche nei confronti del presidente della delegazione.

177

Va ricordato che, nella sua decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, il segretario generale ha considerato quanto segue a tale proposito:

«(…) per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, noto che esso era destinato, a parte gli amministratori della DG PERS, [al presidente della delegazione], presso il quale il Suo cliente era stato temporaneamente trasferito. Se Lei basa la sua argomentazione sull’articolo 4, paragrafo 1, delle regole interne che garantiscono la riservatezza dell’identità del Suo cliente, osservo che era importante che [il presidente della delegazione] fosse informato della situazione, in quanto il Suo cliente sarebbe stato dispensato dalle funzioni che svolgeva presso di lui. Tali informazioni erano tanto più necessarie in quanto [il presidente della delegazione] non era interessato dalle denunce di irregolarità del ricorrente ed era a sua volta vincolato dall’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di tali regole (…)».

178

Tuttavia, l’affermazione del Parlamento secondo la quale le denunce contenute nel messaggio di posta elettronica del ricorrente del 10 gennaio 2022 non sarebbero state rivolte nei confronti del presidente della delegazione, non è corretta.

179

Infatti, sebbene inizialmente le denunce del ricorrente fossero dirette contro la deputata in questione, la misura di dispensa era stata presa in seguito alle denunce del ricorrente del 10 gennaio 2022, che riguardavano asserite misure di ritorsione da lui subite a opera della direzione della delegazione, ivi compreso il presidente della delegazione. È vero che queste nuove denunce del ricorrente riguardavano le ritorsioni di cui egli si considerava vittima e non erano legate alle irregolarità finanziarie da lui precedentemente segnalate. Nondimeno, il Parlamento non poteva limitarsi a rilevare, nella decisione di rigetto del reclamo, che le denunce di irregolarità del ricorrente non erano rivolte nei confronti del presidente della delegazione, dal momento che il presidente era interessato dalle denunce di ritorsione contenute nel messaggio di posta elettronica del ricorrente del 10 gennaio 2022.

180

Pertanto, informando il presidente della delegazione, con il messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, che il ricorrente sarebbe stato dispensato dalle funzioni svolte presso di lui a causa della sua domanda di assistenza, ma anche del suo status di informatore, senza che il ricorrente avesse autorizzato la divulgazione di tale status, il Parlamento ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, delle regole interne.

181

Alla luce di quanto precede, il terzo motivo, vertente sulla violazione della riservatezza e dello status di informatore del ricorrente, deve essere accolto.

182

Da quanto precede risulta che il Parlamento ha violato gli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto, in quanto si è limitato ad adottare la misura di dispensa senza garantire al ricorrente una protezione sufficiente ai sensi di tali disposizioni.

183

Ne consegue che la domanda di annullamento rivolta contro la decisione implicita per essersi il Parlamento rifiutato, con tale decisione, di adottare, in risposta alla domanda del ricorrente del 10 gennaio 2022, misure di protezione ai sensi degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto ulteriori rispetto alla sola misura di dispensa, deve essere accolta.

Sulla legittimità della decisione del 22 febbraio 2022

184

Con il suo primo motivo di ricorso avverso la decisione del 22 febbraio 2022, il ricorrente invoca una «violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, [una] discriminazione positiva illecita tra APA e [una] discriminazione negativa illecita rispetto agli altri informatori, [una] violazione degli articol[i] da 22 bis a [22] quater dello Statuto, [una] violazione dell’articolo 24 dello Statuto e del dovere di sollecitudine, [una] violazione della protezione conferita agli informatori e del diritto di beneficiare di un procedimento che abbia almeno un’apparenza di obiettività». Con tale motivo, il ricorrente solleva sostanzialmente censure vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli da 22 bis a 22 quater e 24 dello Statuto, del principio della parità di trattamento e del dovere di sollecitudine.

185

Con il secondo motivo di ricorso avverso la decisione del 22 febbraio 2022, il ricorrente invoca uno «sviamento procedurale per consentire all’amministrazione di sottrarsi ai propri obblighi».

–  Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli da 22 bis a 22 quater e 24 dello Statuto e del dovere di sollecitudine

186

Il ricorrente afferma che non contesta di per sé la legittimità delle norme che disciplinano i rapporti tra gli APA e i deputati, ma imputa al Parlamento di non avere adottato norme che consentano la protezione degli APA allo stesso titolo degli altri agenti e funzionari che lavorando in seno al Parlamento denunciano comportamenti illeciti. Contesta, inoltre, al Parlamento di averlo trattato come altri APA che non hanno denunciato irregolarità. Ciò costituirebbe una disparità di trattamento in contrasto con l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e spetterebbe al Parlamento dimostrare che il ricorrente non abbia subito una discriminazione o giustificare la stessa.

187

In ogni caso, il Parlamento non potrebbe giustificare la totale assenza di protezione derivante dallo status di informatore del ricorrente e dovrebbe, in particolare, prevedere la messa in atto di un altro tipo di protezione o, quanto meno, l’intervento di meccanismi compensativi, risultando altrimenti affievolita l’efficacia della protezione conferita agli informatori dallo Statuto. Egli osserva che la sola misura di protezione adottata contro le molestie di cui è stato vittima non ha avuto altro effetto che quello di danneggiarlo, poiché il presidente della delegazione, presso il quale era stato trasferito, non ha collaborato attivamente con lui.

188

Secondo il ricorrente, una protezione adeguata sarebbe dovuta consistere nel suo trasferimento su un altro posto, in modo tale da non privarlo del diritto di richiedere il rinnovo del suo contratto come qualsiasi altro APA o, in alternativa, nel farlo beneficiare di una speciale procedura di rinnovo che tutelasse maggiormente gli interessi legati al suo status di informatore. Tale mancanza di un quadro adeguato per gli APA avrebbe implicato che, non essendo rimasto sotto la supervisione di alcun deputato per un periodo di tempo sufficiente, nessun deputato ha chiesto il rinnovo del suo contratto.

189

Nella replica, il ricorrente precisa di non affermare di aver diritto al rinnovo del contratto né di aver chiesto la conclusione di un nuovo contratto di natura diversa all’interno del Parlamento. Egli ritiene, semplicemente, che avrebbe dovuto essere attuata una procedura che consentisse di esaminare la sua situazione e l’eventuale rinnovo del suo contratto.

190

Il Parlamento contesta le argomentazioni del ricorrente.

191

Il ricorrente sostiene, in sostanza, che se il suo contratto non è stato rinnovato, ciò è avvenuto a causa delle misure di ritorsione adottate dalla direzione della delegazione a seguito della sua denuncia di molestie e delle denunce di irregolarità da lui presentate a norma dell’articolo 22 bis dello Statuto. Adottando la posizione secondo cui il suo contratto non poteva essere rinnovato in assenza di domanda da parte di uno o più deputati, il Parlamento avrebbe violato il principio della parità di trattamento, gli articoli da 22 bis a 22 quater e 24 dello Statuto e il suo dovere di sollecitudine.

192

In via preliminare, va ricordato che il ricorrente ha concluso con il raggruppamento un contratto di APA per il periodo intercorrente tra il 26 agosto 2019 e il 28 febbraio 2022.

193

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, delle misure di attuazione del titolo VII del RAA, «[i] deputati possono costituire un raggruppamento di fatto al fine di condividere i servizi di uno o più assistenti». Alla luce delle conclusioni di cui ai punti 133 e 134 precedenti, il diritto dell’Unione non prevede il rinnovo di un contratto di APA in assenza di domanda da parte del raggruppamento o di uno dei suoi membri.

194

Nel caso di specie, poiché il contratto di APA del ricorrente era stato concluso su richiesta del raggruppamento e non esclusivamente su richiesta della deputata in questione, nulla impediva, in linea di principio, che tale contratto fosse rinnovato su richiesta del raggruppamento o di uno dei suoi membri e che il ricorrente proseguisse l’espletamento delle sue funzioni di APA presso un altro membro del raggruppamento.

195

Tuttavia, come sottolinea il Parlamento, l’AACC non ha ricevuto alcuna richiesta in tal senso dal raggruppamento o da uno dei suoi membri, cosicché il contratto del ricorrente non avrebbe potuto essere rinnovato senza violare l’articolo 21 dello statuto dei deputati.

196

Poiché nessun deputato aveva presentato una richiesta di rinnovo del contratto di APA del ricorrente, l’AACC ha giustamente ritenuto di non poterlo rinnovare senza violare le norme applicabili, in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, dello statuto dei deputati (punti da 129 a 134 supra).

197

Tale constatazione non pregiudica il dovere del Parlamento di adottare tutte le misure necessarie per garantire che il ricorrente non subisca alcun pregiudizio da parte dell’istituzione a causa del suo status di informatore, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto (v. punto 143 supra).

198

Per quanto riguarda la censura vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, il ricorrente contesta al Parlamento di averlo trattato come altri APA che non hanno denunciato irregolarità.

199

Occorre ricordare che il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (v. sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata).

200

A tale riguardo, è vero che il ricorrente e gli APA che non hanno denunciato irregolarità finanziarie, pur trovandosi in situazioni diverse, sono trattati allo stesso modo per quanto riguarda il rinnovo dei loro contratti. Tuttavia, il fatto che tali diverse situazioni siano trattate allo stesso modo è giustificato dal rapporto di fiducia che deve esistere tra l’APA e il deputato per il quale lavora, nonché dall’indipendenza di cui dispongono i raggruppamenti politici nella loro organizzazione interna (v. punti da 131 a 133, 153 e 193 supra).

201

Tale censura va pertanto respinta.

202

Per quanto riguarda la censura vertente su una violazione del dovere di sollecitudine, tale dovere non può implicare che il Parlamento, in violazione della norma contenuta nell’articolo 21 dello statuto dei deputati, secondo cui i deputati scelgono liberamente i propri collaboratori personali, rinnovi il contratto di un APA, anche se quest’ultimo ha acquisito lo status di informatore.

203

Il primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli da 22 bis a 22 quater e 24 dello Statuto e del dovere di sollecitudine, va pertanto respinto.

–  Sul secondo motivo, vertente su uno sviamento di procedura

204

Il ricorrente ritiene che, nel considerare ch’egli non avesse dimostrato il nesso di causalità tra gli atti di ritorsione e la decisione di non rinnovare il suo contratto, il Parlamento non si sia espresso sull’argomento esposto al punto 118 del suo reclamo, secondo cui l’informatore non deve fornire elementi di prova a dimostrazione dello sviamento di procedura, ma spetta all’amministrazione dimostrare l’assenza di un nesso tra la decisione di non rinnovo e tale status di informatore. Il Parlamento avrebbe preferito applicare al ricorrente la consueta procedura di rinnovo.

205

Nella replica, il ricorrente precisa che il Parlamento non ha dimostrato l’avvio di un’indagine interna sulle irregolarità denunciate e sulle misure di ritorsione da lui subite. Inoltre, spetterebbe al Parlamento dimostrare l’insussistenza di un nesso tra la decisione di non rinnovare il suo contratto e il suo status di informatore, tanto più che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe addotto elementi di prova sufficienti e che le misure di ritorsione da lui subite sarebbero oggetto di un’indagine da parte dell’OLAF.

206

Il Parlamento contesta gli argomenti del ricorrente.

207

Con essi il ricorrente censura, in sostanza, il fatto che il Parlamento non abbia dimostrato che il mancato rinnovo del contratto non sia stato condizionato da uno sviamento di procedura a seguito delle denunce da lui formulate in qualità di informatore, ai sensi degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto.

208

Tuttavia, tale censura si sovrappone, essenzialmente, a quella già esaminata in rapporto al primo motivo diretto avverso la decisione del 22 febbraio 2022.

209

Supponendo che, con essa, il ricorrente rilevi effettivamente uno sviamento di procedura, tale censura deve essere respinta.

210

Infatti, secondo giurisprudenza costante, lo sviamento di procedura rappresenta un’espressione particolare della nozione di «sviamento di potere», che ha una portata precisa riferendosi all’esercizio da parte di un’autorità amministrativa dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dallo Statuto per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle regioni, T‑355/19, EU:T:2021:369, punto 59 e giurisprudenza citata).

211

Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente non specifica in che modo la decisione del 22 febbraio 2022, adottata conformemente all’articolo 21 dello statuto dei deputati e nel rispetto della procedura di rinnovo del contratto, sarebbe stata adottata per uno scopo diverso da quello previsto da tale procedura.

212

Ne consegue che il secondo motivo, vertente su uno sviamento di procedura, anche supponendo che possa essere trattato separatamente dal primo motivo, diretto contro la decisione del 22 febbraio 2022, deve essere respinto.

213

La domanda di annullamento della decisione del 22 febbraio 2022 deve pertanto essere respinta.

Sulla domanda di risarcimento

214

Il ricorrente rileva che la sua domanda di risarcimento si fonda sull’insieme degli illeciti commessi dal Parlamento a causa della violazione degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto, derivanti dall’insufficienza delle misure di protezione, dall’insufficienza delle misure di accompagnamento e di assistenza nell’ambito della procedura di rinnovo del suo contratto, nonché dalla violazione della riservatezza del suo reclamo.

215

In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto della domanda risarcitoria in relazione alla misura di dispensa, il ricorrente precisa di non aver contestato quest’ultima, avendo perso interesse a una reintegrazione nelle funzioni dal momento che la persona presso la quale era stato assegnato era indicata nel suo messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2022. Piuttosto, egli avrebbe denunciato al direttore generale e al segretario generale l’insufficienza della misura adottata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. La misura di dispensa non potrebbe essere considerata retrospettivamente come misura di protezione a beneficio di un informatore, anche se la fondatezza delle sue accuse non era ancora stata verificata (v. punto 37 supra).

216

In secondo luogo, il ricorrente rinvia agli elementi relativi alla domanda di annullamento per quanto riguarda la violazione della riservatezza legata alla sua qualità di informatore, che avrebbe avuto come conseguenza il mancato rinnovo del suo contratto e avrebbe altresì pregiudicato le sue prospettive di carriera nel suo Stato d’origine.

217

A tal proposito, il ricorrente chiede un risarcimento di EUR 200000ex æquo et bono, per le relative conseguenze irreversibili sulla sua salute mentale, reputazione professionale, relazione di coppia e sulla carriera da lui perseguita.

218

In terzo luogo, per quanto riguarda le conseguenze della decisione del 22 febbraio 2022, il ricorrente si sarebbe riservato il diritto, nel suo reclamo, di chiedere in un momento successivo il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimità di tale decisione, danno che non sarebbe stato sufficientemente riparato dall’annullamento della medesima. Il ricorrente ricorda, a tale riguardo, di non aver chiesto il rinnovo automatico del suo contratto, ma di aver affermato di essere stato privato del diritto di chiedere tale rinnovo.

219

Il Parlamento rinvia alle considerazioni effettuate, relativamente alla domanda di annullamento, quanto all’infondatezza delle allegazioni del ricorrente sulla pretesa mancata attuazione effettiva dell’obbligo di protezione e violazione dell’obbligo di riservatezza. Difetterebbe, quindi, la prima condizione per il sorgere della responsabilità dell’Unione, ovvero l’illiceità del comportamento del Parlamento.

220

In ogni caso, da un lato, il ricorrente non avrebbe prodotto alcuna prova del pregiudizio alla salute mentale, alla reputazione professionale, alla relazione di coppia e alla carriera che egli allega di aver subito. Inoltre, facendo riferimento all’insieme dei danni descritti nel reclamo, il ricorrente non rispetterebbe i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

221

Il Parlamento aggiunge che gli elementi prodotti al riguardo dal ricorrente in sede di replica sono irricevibili, in quanto il ritardo nella loro presentazione non è giustificato, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

222

D’altro lato, il ricorrente non fornirebbe alcuna indicazione sul nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e un eventuale comportamento illecito dell’amministrazione. Per quanto riguarda, in particolare, l’asserita violazione dell’obbligo di riservatezza, il ricorrente stesso avrebbe condiviso informazioni sulle irregolarità finanziarie con diverse persone. Inoltre, tale asserita violazione si sarebbe verificata dopo la domanda con la quale il ricorrente aveva denunciato le pretese ritorsioni volte a impedire il rinnovo del suo contratto.

223

Infine, per quanto riguarda il danno dedotto dal ricorrente quale derivante dal mancato rinnovo del suo contratto, il Parlamento interpreta la domanda risarcitoria nel senso che essa non riguarda tale decisione nell’ambito del presente ricorso.

224

Occorre ricordare che l’insorgere della responsabilità di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione è subordinato al concorso di un insieme di condizioni, e cioè l’illiceità del comportamento ad esso addebitato, l’effettiva esistenza del danno asserito e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato, condizioni – queste tre – cumulative (v. sentenza del 3 ottobre 2019, DQ e a./Parlamento, T‑730/18, EU:T:T:2019:725, punto 47 e giurisprudenza citata).

Sulla ricevibilità della domanda risarcitoria

225

Il Parlamento sostiene che la domanda risarcitoria del ricorrente, relativa ad asseriti illeciti comportamenti non decisionali, è irricevibile, in quanto il ricorrente non ha precedentemente presentato una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, seguita da un eventuale reclamo in caso di rigetto della stessa.

226

Dalla giurisprudenza risulta che, qualora sussista un nesso diretto tra un ricorso d’annullamento ed un’azione di risarcimento danni, quest’ultima è ricevibile in quanto domanda accessoria rispetto al ricorso d’annullamento, senza dover essere necessariamente preceduta da una domanda con cui si inviti l’amministrazione a risarcire i danni assertivamente subiti e da un reclamo con cui si contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda [v. sentenza del 22 novembre 2018, Brahma/Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑603/16, EU:T:2018:820, punto 227 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

227

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per i motivi esposti nel punto 214 supra. Orbene, i comportamenti irregolari del Parlamento invocati dal ricorrente a sostegno della sua domanda risarcitoria sono direttamente collegati alla decisione implicita e alla decisione del 22 febbraio 2022. Inoltre, il ricorrente ha presentato reclamo contro la decisione implicita e contro la decisione del 22 febbraio 2022 (v. punto 17 supra).

228

L’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, pertanto, deve essere respinta.

Sull’illiceità del comportamento del Parlamento

229

Per quanto riguarda la prima condizione, relativa all’illiceità del comportamento del Parlamento, il ricorrente invoca, in sostanza, l’insieme degli illeciti commessi dal Parlamento a causa della violazione degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto.

230

Ebbene, dall’esame della domanda di annullamento risulta che il Parlamento ha ignorato talune norme di protezione dello status di informatore del ricorrente, segnatamente l’articolo 5 delle regole interne, relativo al dovere di informazione (v. punti da 85 a 102 supra), l’articolo 22 bis dello Statuto e gli articoli 3 e 4, paragrafo 2, delle regole interne, relativi rispettivamente alla protezione contro le ritorsioni, al dovere di consulenza e di assistenza e al diritto di chiedere un cambio di assegnazione (v. punti da 103 a 145 supra) e, infine, l’articolo 4, paragrafo 1, delle regole interne, relativo al diritto alla riservatezza (v. punti da 173 a 181 supra).

231

La prima condizione, relativa all’illiceità del comportamento del Parlamento, è quindi soddisfatta.

Sul danno

232

Il ricorrente lamenta un danno alla salute mentale, alla reputazione professionale, alla vita di coppia e alla carriera da lui perseguita, per un importo, stimato ex æquo et bono, di EUR 200000.

233

Occorre osservare, tuttavia, al pari del Parlamento, che nel ricorso il ricorrente non ha fornito elementi di prova che permettano di determinare la realtà o l’entità del danno materiale da lui lamentato. In particolare, tale danno materiale, come il danno alla carriera allegato dal ricorrente, non è sufficientemente dimostrato. L’esame del Tribunale sarà quindi limitato al danno morale. Inoltre, facendo riferimento all’insieme dei danni descritti nel reclamo, il ricorrente non rispetta i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

234

Nella replica, il richiedente ha presentato nuovi elementi a dimostrazione dell’effettivo danno invocato. Tuttavia, come sostiene il Parlamento, egli non ha fornito giustificazioni per la presentazione tardiva di tali elementi di prova, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 85 del regolamento di procedura (v. punto 68 supra). Tali elementi di prova vanno pertanto respinti in quanto irricevibili.

235

Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale che non possa essere integralmente risarcito mediante tale annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2019, FV/Consiglio, C‑188/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:690, punto 26, e sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, punto 86).

236

Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che, allo scopo di garantire un effetto utile alla sentenza di annullamento, nell’interesse del ricorrente, il giudice dell’Unione può avvalersi della competenza anche di merito attribuitagli nelle controversie di carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno causato dal suo illecito. In tal caso, spetta al Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, valutare equitativamente il danno subito dall’interessato (v. sentenza del 28 maggio 2020, Cerafogli/BCE, T‑483/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2020:225, punto 447 e giurisprudenza citata).

237

A questo proposito, la giurisprudenza riconosce che il senso di ingiustizia e le sofferenze che provoca ad una persona il fatto di dover esperire un procedimento, prima precontenzioso e successivamente contenzioso, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, sono suscettibili di costituire un danno che può essere dedotto dal semplice fatto che l’amministrazione ha commesso degli illeciti. Tali danno è risarcibile quando non è compensato dalla soddisfazione derivante dall’annullamento dell’atto in questione (v. sentenza del 28 maggio 2020, Cerafogli/BCE, T‑483/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2020:225, punto 448 e giurisprudenza citata).

238

Nel caso di specie, per quanto riguarda il danno morale subito dal ricorrente, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi.

239

In primo luogo, il Parlamento non contesta che il ricorrente possa aver sofferto notevole ansia a causa delle denunce da lui effettuate.

240

In secondo luogo, l’annullamento della decisione implicita, poiché con essa il Parlamento ha rifiutato di concedere al ricorrente, in risposta alla sua domanda del 10 gennaio 2022, un’altra misura di protezione oltre alla misura di dispensa, non può costituire, di per sé, un risarcimento sufficiente. Infatti, le conseguenze dei vari illeciti commessi dal Parlamento a causa della mancata adozione di misure di protezione sufficienti relative allo status di informatore del ricorrente, in particolare sulla sua salute, sulla sua reputazione professionale e sul suo futuro professionale nell’ambiente politico europeo, non saranno facilmente rimediabili (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2020, VP/Cedefop, T‑187/18, non pubblicata, EU:T:2020:613, punto 205 e giurisprudenza citata).

241

È pertanto necessario concludere nel senso dell’esistenza di un danno morale subito dal ricorrente che non può essere risarcito con il solo annullamento della decisione implicita, in quanto con essa il Parlamento ha rifiutato di concedergli, in risposta alla sua domanda del 10 gennaio 2022, un’altra misura di protezione oltre alla misura di dispensa.

Sul nesso di causalità

242

Per quanto riguarda l’esistenza di un nesso causale, nel caso di specie è pacifico che i vari illeciti commessi dal Parlamento sono la causa principale del danno morale subito dal ricorrente. Infatti, il Parlamento non contesta che il ricorrente possa aver sofferto notevole ansia a causa delle denunce da lui effettuate.

243

Per quanto concerne, più in particolare, la violazione dell’obbligo di riservatezza derivante dal messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022, il Parlamento afferma che essa non potrebbe essere all’origine del danno arrecato al ricorrente, in quanto questi avrebbe condiviso informazioni sulle irregolarità finanziarie con persone non soggette all’articolo 22 bis dello Statuto, in particolare durante la riunione del 31 maggio 2021.

244

Occorre tuttavia distinguere, al pari del ricorrente, da un lato, il fatto che egli abbia richiamato l’attenzione del presidente della delegazione sulle irregolarità e le molestie commesse dalla deputata in questione nel maggio 2021 e, dall’altro, il fatto che il presidente abbia appreso dal messaggio di posta elettronica del direttore generale del 13 gennaio 2022 che il ricorrente aveva presentato denunce al di fuori del raggruppamento, al direttore generale e all’OLAF (v. punto 167 supra). Non avrebbe pregio, quindi, l’affermazione del Parlamento secondo cui il ricorrente avrebbe reso noto il proprio status di informatore all’interno del raggruppamento.

245

Certamente, come sottolinea il Parlamento, dal messaggio di posta elettronica del ricorrente del 10 gennaio 2022 risulta che questi denunciava le ritorsioni subite a causa delle denunce da lui fatte non solo all’interno del suo raggruppamento, ma anche presso la direzione generale del personale e presso l’OLAF. Da ciò si può dedurre che le misure di ritorsione denunciate dal ricorrente hanno preceduto l’invio del messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022.

246

Ciò non toglie, però, come rilevato al punto 180 supra, che l’invio del messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2022 al presidente della delegazione senza il consenso del ricorrente fosse contrario all’articolo 4, paragrafo 1, delle regole interne.

247

Alla luce di quanto precede, il nesso di causalità tra il danno morale subito dal ricorrente e gli illeciti commessi dal Parlamento è sufficientemente provato.

248

Nelle circostanze di specie, il danno morale subito dal ricorrente a causa dei vari illeciti commessi dal Parlamento può stimarsi ex æquo et bono in EUR 10000.

249

Tutto quanto sopra considerato, occorre annullare la decisione implicita in quanto, con tale decisione, il Parlamento ha rifiutato, in risposta alla domanda del ricorrente del 10 gennaio 2022, di adottare un’altra misura di protezione oltre alla misura di dispensa, accogliere parzialmente la domanda risarcitoria, nei limiti di EUR 10000, e, per il resto, respingere il ricorso.

Sulla richiesta di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori

250

Il ricorrente chiede al Tribunale, qualora non sia convinto dell’illegittimità dell’interpretazione restrittiva degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto operata dal Parlamento, di invitare l’OLAF, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, a precisare le modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la conferma di ricezione di una domanda presentata sulla base dell’articolo 22 bis, il contatto da prendere con l’OLAF e le modalità di protezione dell’agente che abbia presentato tali informazioni.

251

Il ricorrente propone, inoltre, di adottare le seguenti misure a titolo di mezzi istruttori in base all’articolo 88 e all’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, al fine di inserire nel fascicolo:

–

le risposte del Parlamento alla richiesta di informazioni dell’OLAF e alle comunicazioni dell’OLAF sul caso relativo alle irregolarità denunciate così come su ogni altra indagine riguardante il ricorrente;

–

la prova dell’asserito esame, da parte dei consulenti del direttore generale, delle informazioni fornite dal ricorrente in qualità di informatore nella sua domanda del 12 luglio 2021;

–

la prova della data in cui i verbali della riunione del ricorrente con l’AACC del 3 febbraio 2022 sono stati redatti e sono stati inseriti nel sistema di gestione elettronica dei documenti amministrativi del Parlamento;

–

la relazione d’indagine amministrativa redatta precedentemente all’irrogazione della sanzione alla deputata in questione da parte della presidente del Parlamento.

252

Il Parlamento ritiene che la domanda del ricorrente debba essere respinta.

253

Va ricordato che spetta al Tribunale decidere sulla necessità di avvalersi del potere di adottare misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori al fine di integrare gli elementi informativi a sua disposizione, fermo restando che il valore probatorio o meno degli atti di causa rientra nella sua insindacabile valutazione dei fatti (v. sentenza del 7 settembre 2022, WT/Commissione, T‑91/20, non pubblicata, EU:T:2022:510, punto 183 e giurisprudenza citata).

254

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 250 supra, non è necessario accoglierla, in quanto non spetta all’OLAF precisare le modalità di applicazione delle norme di protezione degli informatori, ma al Tribunale o alla Corte, che interpretano le pertinenti disposizioni dello Statuto.

255

Inoltre, nessuno dei documenti menzionati al punto 251 supra è necessario per pronunciarsi sulla presente controversia.

256

Occorre quindi respingere le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori formulate dal ricorrente.

Sulle spese

257

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

258

Nel caso di specie, tenuto conto del contesto particolare del caso e in particolare delle violazioni delle norme sulla protezione dello status di informatore commesse dal Parlamento, un’equa valutazione della causa conduce alla decisione che quest’ultimo si faccia carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal ricorrente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione implicita con cui il Parlamento europeo ha rifiutato, in risposta alla domanda di TU del 10 gennaio 2022 diretta a ottenere protezione ai sensi degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, di adottare misure di protezione complementari alla misura di dispensa dalle funzioni, è annullata.

 

2)

Il Parlamento è condannato a versare a TU un importo di EUR 10000.

 

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

 

4)

Il Parlamento è condannato alle spese.

 

da Silva Passos

Gervasoni

Półtorak

Reine

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2024.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sulla domanda di declaratoria

 

Sulla domanda di annullamento

 

Sull’oggetto della domanda di annullamento

 

Sulla legittimità della decisione implicita

 

– Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle norme di protezione connesse alla qualità di informatore del ricorrente

 

1) Sugli argomenti delle parti relativi alla prima parte del primo motivo, vertente sulla presentazione, da parte del ricorrente, di una domanda, ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, volta a ottenere il riconoscimento del suo status di informatore e la relativa protezione

 

2) Sugli argomenti delle parti relativi alla seconda parte del primo motivo, vertente sull’irregolare svolgimento del procedimento di cui agli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto e sulla violazione dell’articolo 3 delle regole interne

 

3) Sulla ricevibilità di alcuni allegati

 

i) Sulla ricevibilità degli allegati C.6 e C.7

 

ii) Sulla ricevibilità dell’allegato E.1 e della relativa lettera

 

iii) Sulla ricevibilità degli allegati F.1 e F.2

 

4) Sul mancato riconoscimento formale dello status di informatore del ricorrente

 

5) Sull’omessa informazione del ricorrente quanto al seguito dato alle sue denunce

 

6) Sull’insufficienza delle misure di protezione adottate a norma degli articoli da 22 bis a 22 quater dello Statuto

 

i) Sull’onere della prova del carattere sufficiente delle misure di protezione

 

ii) Sul carattere sufficiente delle misure di protezione

 

– Sulla misura di dispensa

 

– Sulla possibilità di rinnovare il contratto di APA del ricorrente

 

– Sulla possibilità di assegnare il ricorrente a un altro posto all’interno del Parlamento

 

– Sul dovere di consulenza e di assistenza

 

iii) Conclusioni sulla censura vertente sull’insufficienza delle misure di protezione adottate dal Parlamento

 

– Sul secondo motivo, relativo, in sostanza, da un lato, alla violazione dell’articolo 22 quater dello Statuto e delle regole interne e, dall’altro, all’inadeguatezza e all’insufficienza di tali regole

 

– Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della riservatezza e delle regole di protezione dell’identità del ricorrente in quanto informatore.

 

Sulla legittimità della decisione del 22 febbraio 2022

 

– Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli da 22 bis a 22 quater e 24 dello Statuto e del dovere di sollecitudine

 

– Sul secondo motivo, vertente su uno sviamento di procedura

 

Sulla domanda di risarcimento

 

Sulla ricevibilità della domanda risarcitoria

 

Sull’illiceità del comportamento del Parlamento

 

Sul danno

 

Sul nesso di causalità

 

Sulla richiesta di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

( 1 ) Dati riservati omessi.

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