Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 ottobre 2024 (Estratti).#IP contro Commissione europea.#Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Indagine dell’OLAF – Rimborso di spese mediche – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Autorità della cosa giudicata – Vizio di procedura – Articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto – Consultazione della commissione di disciplina – Diritti della difesa – Responsabilità – Danno materiale e morale.#Causa T-669/22.

ECLI:EU:T:2024:669Eu Chamb 09 T2 ott 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

2 ottobre 2024 ( *1 )

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Risoluzione del contratto senza preavviso – Indagine dell’OLAF – Rimborso di spese mediche – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Autorità della cosa giudicata – Vizio di procedura – Articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto – Consultazione della commissione di disciplina – Diritti della difesa – Responsabilità – Danno materiale e morale»

Nella causa T‑669/22,

IP, rappresentato da J. Martins, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, in qualità di agente,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot (relatore), presidente, H. Kanninen e R. Frendo, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane decorrente dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

1

Con ricorso basato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, IP, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 18 gennaio 2022 che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tale decisione.

I. Fatti

[omissis]

C. Sulla sentenza iniziale

13

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2020, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 21 agosto 2019.

14

Con sentenza del 6 ottobre 2021, IP/Commissione (T‑121/20; in prosieguo: la sentenza iniziale, EU:T:2021:665), il Tribunale ha annullato tale decisione dopo aver accolto il sesto motivo del ricorrente, basato sulla violazione dell’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, relativo alla presa in considerazione, per determinare la gravità della mancanza e decidere in merito alla sanzione disciplinare da infliggere al ricorrente, del «carattere di recidiva dell’atto o del comportamento scorretto», senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

15

A tal fine, il Tribunale ha considerato che l’articolo 26 dello Statuto prevede un insieme di garanzie intese a tutelare il funzionario evitando che decisioni adottate dall’amministrazione e relative alla sua posizione amministrativa siano fondate su fatti la cui esistenza risulta da documenti di cui non vi è traccia nel suo fascicolo personale. Esso ha inoltre dichiarato, considerato il ruolo fondamentale del fascicolo personale ai fini della tutela e dell’informazione del funzionario, che una decisione di sanzione, pur se precedentemente versata al fascicolo personale di un funzionario, non può essere opposta a quest’ultimo o invocata contro di lui se non ne risulta più alcuna menzione in detto fascicolo.

16

Il Tribunale ha aggiunto che il conferimento all’amministrazione del diritto di fondarsi su una decisione di sanzione cancellata dal fascicolo personale di un funzionario per affermare l’esistenza di una recidiva ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto priverebbe di effetto utile, su tale punto, l’articolo 27 di detto allegato.

17

Il Tribunale ne ha dedotto che la decisione del 21 agosto 2019, basandosi, per fondare la recidiva, su una sanzione disciplinare della quale non sussisteva alcuna menzione nel fascicolo personale del funzionario interessato, dopo che era stata accolta una domanda di ritiro di una decisione sanzionatoria da detto fascicolo presentata dal ricorrente in forza delle disposizioni dell’articolo 27 dell’allegato IX dello Statuto, aveva violato i diritti che lo Statuto garantisce ai funzionari.

D. Sulla riapertura del procedimento disciplinare dopo la sentenza iniziale e sul procedimento precontenzioso

18

Ai fini dell’esecuzione della sentenza iniziale, l’AACC tripartita composta dalla direttrice generale della direzione generale «Risorse umane e sicurezza», dal direttore generale della direzione generale «Affari economici e finanziari» e dal vicedirettore generale della direzione generale «Politica regionale» (in prosieguo: l’«AACC tripartita») ha convocato il ricorrente per una nuova audizione.

19

Il 3 dicembre 2021 l’audizione si è svolta in videoconferenza. Il ricorrente è stato rappresentato dal suo avvocato.

20

Il 18 gennaio 2022 l’AACC tripartita ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione.

21

Nella decisione impugnata l’AACC tripartita ha precisato che al ricorrente veniva addebitato di aver sottoposto al PMO due domande di rimborso di spese mediche non corrispondenti alle effettive spese sostenute o alle reali cure ricevute (punto 16 della decisione impugnata). Detta autorità ha qualificato tali fatti come un «tentativo di frode al bilancio dell’Unione europea», costituente, a suo avviso, una mancanza particolarmente grave (punto 41 della decisione impugnata). Infine, essa ha determinato la sanzione da adottare alla luce dei criteri definiti all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto (punti da 39 a 52 della decisione impugnata).

[omissis]

II. Conclusioni delle parti

24

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto del reclamo;

–

condannare la Commissione a versargli un risarcimento il cui importo sarà determinato dal Tribunale;

–

condannare la Commissione alle spese.

25

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare il ricorrente alle spese.

III. In diritto

A. Sulla domanda di annullamento

[omissis]

3.   Nel merito

[omissis]

a)   Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’autorità della cosa giudicata, dei principi di buona amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e del ne bis in idem, previsto all’articolo 50 della Carta, del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di motivazione

[omissis]

2) Sulla violazione dell’autorità della cosa giudicata, del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio del ne bis in idem

[omissis]

i) Sulla violazione dell’autorità della cosa giudicata

53

Occorre rilevare che il ricorrente sostiene che l’errore di diritto che ha giustificato l’annullamento della decisione del 21 agosto 2019 da parte della sentenza iniziale implicava l’annullamento dell’intero procedimento disciplinare. In sostanza, egli sostiene che l’AACC tripartita ha violato l’autorità della cosa giudicata di cui è rivestita la sentenza originale, riprendendo il procedimento disciplinare sulla base degli stessi fatti e motivi del procedimento disciplinare che ha portato all’adozione della decisione del 21 agosto 2019. La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto, nell’esecuzione della sentenza iniziale, interpretandola nel senso che il procedimento disciplinare poteva essere riaperto, mentre tale riapertura sarebbe stata impossibile in assenza di nuovi elementi di fatto.

54

La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente.

55

In via preliminare, occorre rilevare che la questione se la totalità o solo una parte del procedimento fosse inficiata dall’illegittimità all’origine dell’annullamento della decisione del 21 agosto 2019 è indipendente da quella, sulla quale si basa la presente parte del primo motivo, di determinare se il procedimento disciplinare potesse essere riaperto. Nella misura in cui l’esame del secondo motivo, relativo alla mancata nuova consultazione della commissione di disciplina, comporterà la determinazione, supponendo che il procedimento disciplinare possa essere riaperto, della fase della sua possibile riapertura, tale esame consentirà di rispondere alla prima di tali questioni. Pertanto, quest’ultima sarà esaminata nell’ambito di tale motivo.

56

Secondo una giurisprudenza costante, le sentenze di annullamento pronunciate dai giudici dell’Unione godono, una volta divenute definitive, dell’autorità della cosa giudicata. Quest’ultima riguarda non solo il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche la motivazione che costituisce il necessario fondamento del dispositivo e ne è pertanto inscindibile (v. sentenza del 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Consiglio,C‑600/16 P, EU:C:2018:966, punto 42 e giurisprudenza citata; sentenza del 13 dicembre 2018, Kakol/Commissione, T‑641/16 RENV e T‑137/17, non pubblicata, EU:T:2018:958, punto 74).

57

L’autorità della cosa giudicata di una sentenza riguarda tuttavia solo i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi (v. sentenza del 13 dicembre 2018, Kakol/Commissione, T‑641/16 RENV e T‑137/17, non pubblicata, EU:T:2018:958, punto 74 e giurisprudenza citata).

58

Quando il Tribunale annulla un atto di un’istituzione, quest’ultima è tenuta, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ad adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 56).

59

L’articolo 266 TFUE non precisa, tuttavia, la natura dei provvedimenti che l’istituzione interessata deve prendere ai fini di siffatta esecuzione, cosicché spetta a tale istituzione identificarli (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 57 e giurisprudenza citata).

60

Per adempiere all’obbligo impostole dall’articolo 266 TFUE, spetta quindi all’istituzione da cui proviene un atto annullato dal giudice dell’Unione determinare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza di annullamento, esercitando il potere discrezionale di cui dispone a tal fine nel rispetto delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione e del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa è tenuta a rispettare. In particolare, l’istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti la motivazione che evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v. sentenza del 10 novembre 2021, Di Bernardo/Commissione, T‑41/20, non pubblicata, EU:T:2021:778, punto 61 e giurisprudenza citata).

61

Inoltre, l’articolo 266 TFUE obbliga l’istituzione da cui emana l’atto annullato solo nei limiti di quanto è necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento (v. sentenza dell’8 settembre 2020, Commissione e Consiglio/Carreras Sequeros e a., C‑119/19 P e C‑126/19 P, EU:C:2020:676, punto 57 e giurisprudenza citata).

62

Nel caso di specie, nella sentenza iniziale, il Tribunale ha dichiarato che l’AACC tripartita ha commesso un errore di diritto nel basarsi, nella decisione del 21 agosto 2019, a titolo di recidiva, su una nota di biasimo inflitta al ricorrente prima dei fatti oggetto di detta decisione, sebbene fosse stata accolta la domanda del ricorrente diretta ad ottenere che nel suo fascicolo personale non risultasse alcuna menzione di tale sanzione. Il Tribunale ha dichiarato che tale errore di diritto aveva indotto l’AACC tripartita a prendere illegittimamente in considerazione tale sanzione quale circostanza aggravante in base al criterio della recidiva, previsto all’articolo 10, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, circostanza che aveva avuto un peso decisivo nella scelta della sanzione applicata. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’errore di diritto in questione fosse idoneo a comportare l’annullamento della decisione del 21 agosto 2019.

63

Dalla sentenza iniziale risulta che il Tribunale ha annullato la decisione del 21 agosto 2019 a causa di un errore di diritto caratterizzato dalla presa in considerazione, da parte dell’AACC tripartita, ai fini della recidiva, di fatti anteriori ai fatti contestati, la cui conoscenza risultava da un documento contenuto nel fascicolo personale del ricorrente, che tuttavia non avrebbe dovuto figurarvi. La presa in considerazione di tali fatti ha influito sulla scelta, da parte di tale autorità, della sanzione inflitta al ricorrente. Il Tribunale non si è invece pronunciato sui fatti materiali contestati al ricorrente oggetto delle due sanzioni disciplinari successive né sulla legittimità degli altri motivi di tale decisione.

64

Pertanto, il Tribunale si è limitato a constatare l’illegittimità della motivazione di detta decisione per il fatto che la Commissione si era basata sul criterio della recidiva.

65

Ne consegue che il dispositivo di tale sentenza e la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, muniti dell’autorità della cosa giudicata, non ostavano alla riapertura del procedimento disciplinare e all’irrogazione di una nuova sanzione sulla base dei fatti contestati che non sono stati messi in discussione dalla stessa sentenza.

66

Tuttavia, in caso di adozione di una nuova decisione, la sentenza iniziale imponeva all’AACC tripartita di non fondare quest’ultima sulla stessa motivazione, ricordata al precedente punto 63, per la quale era stato applicato il criterio della recidiva.

67

Orbene, dalla decisione impugnata non risulta che l’AACC tripartita si sia basata su tale motivazione. Come risulta dal precedente punto 21, nella decisione impugnata, quest’ultima ha indicato che al ricorrente veniva addebitato di aver sottoposto al PMO due domande di rimborso di spese mediche non corrispondenti alle effettive somme pagate o alle cure ricevute. Essa ha qualificato tali fatti come «tentativo di frode al bilancio dell’Unione europea», il che costituiva, a suo avviso, una mancanza particolarmente grave. Infine, essa ha fissato la sanzione da adottare alla luce dei criteri definiti all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto escludendo esplicitamente la presa in considerazione del criterio della recidiva e basandosi, a tale titolo, sul fatto che la decisione del 19 novembre 2010 non figurava più nel fascicolo personale del ricorrente.

68

L’AACC tripartita non ha quindi tenuto conto della sanzione disciplinare della nota di biasimo inflitta al ricorrente anteriormente ai fatti contestati.

69

Pertanto, si può constatare che l’AACC tripartita non ha violato l’autorità della cosa giudicata di cui gode la sentenza iniziale procedendo alla riapertura del procedimento disciplinare. Occorre quindi respingere la censura del ricorrente relativa alla violazione da parte dell’AACC tripartita della sentenza iniziale.

[omissis]

b)   Sul secondo motivo, relativo alla mancata nuova consultazione della commissione di disciplina

93

Con il suo secondo motivo il ricorrente contesta alla Commissione di non aver adito la commissione di disciplina, con la trasmissione di un nuovo rapporto, a seguito della pronuncia della sentenza iniziale e della riapertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti. Adottando la decisione impugnata sulla base del parere adottato dalla commissione di disciplina il 27 aprile 2018, che teneva conto della decisione del 19 novembre 2010 con cui gli era stata inflitta una nota di biasimo, decisione che sarebbe nulla, l’AACC tripartita avrebbe mal eseguito la sentenza iniziale e violato varie disposizioni della Carta e del Trattato UE.

94

In subordine, il ricorrente sostiene in sostanza che, anche supponendo che l’AACC tripartita abbia deciso di riaprire il procedimento disciplinare di cui trattasi sul fondamento dell’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto, che non richiede la consultazione di tale organo, essa non poteva infliggergli la sanzione della risoluzione del rapporto di lavoro, ma unicamente formulare un ammonimento scritto o una nota di biasimo.

95

La Commissione replica che una nuova consultazione della commissione di disciplina non era necessaria. Anzitutto, quest’ultima si era già pronunciata sulla realtà dei fatti senza che questi ultimi fossero stati messi in discussione dalla sentenza iniziale. Inoltre, nessun fatto nuovo sarebbe intervenuto in seguito all’adozione della decisione del 21 agosto 2019. Infine, l’unica conseguenza da trarre dalla sentenza iniziale ai fini della scelta della sanzione adeguata sarebbe la necessità di non tener conto della sanzione della nota di biasimo inflitta al ricorrente.

[omissis]

2) Sull’esecuzione carente della sentenza iniziale

99

Come risulta dal precedente punto 93, il ricorrente contesta alla Commissione di aver mal eseguito la sentenza iniziale a causa della mancata nuova consultazione della commissione di disciplina. Occorre considerare che, con tale censura, egli invoca in sostanza la violazione dell’articolo 266 TFUE per essersi l’AACC tripartita resa responsabile di un vizio di procedura.

100

In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto, relativo al procedimento disciplinare senza previo ricorso alla commissione di disciplina:

«L’autorità che ha il potere di nomina può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione. In tal caso, l’interessato deve essere sentito prima che l’autorità che ha il potere di nomina intraprenda tale azione».

101

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, relativo all’obbligo dell’autorità competente di sottoporre alla commissione di disciplina un rapporto, «[a]lla commissione viene sottoposto il rapporto dell’autorità che ha il potere di nomina, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti».

102

Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, sul quale la sanzione inflitta al ricorrente è parzialmente fondata, «[p]revio espletamento del procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX dello statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l’agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza».

103

Occorre rilevare che, nella decisione impugnata, l’AACC tripartita ha deciso di infliggere la sanzione della risoluzione senza preavviso del contratto del ricorrente, che non figura tra quelle che l’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto le consente di pronunciare senza consultazione della commissione di disciplina. Inoltre, il parere della commissione di disciplina figura tra i visti della decisione impugnata.

104

Va pertanto constatato che, adottando la decisione impugnata, l’AACC tripartita si è basata sull’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto e non sull’articolo 11 del medesimo allegato.

105

Occorre, di conseguenza, esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE in quanto l’AACC tripartita avrebbe omesso di consultare la commissione di disciplina ai sensi dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto.

106

Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato deve riprendere dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata, e l’annullamento di un atto non incide necessariamente sugli atti preparatori. L’annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato indipendentemente dai motivi, di merito o procedurali, della sentenza di annullamento. L’autore dell’atto deve quindi collocarsi alla data in cui aveva adottato l’atto annullato per adottare l’atto sostitutivo (v. sentenza del 10 novembre 2021, Di Bernardo/Commissione, T‑41/20, non pubblicata, EU:T:2021:778, punti 89 e 90 e giurisprudenza citata).

107

Poiché il ricorrente sostiene che il procedimento diretto a sostituire la decisione del 21 agosto 2019 non è stato riaperto nel momento preciso in cui l’illegittimità è intervenuta, è necessario determinare in quale momento si sia verificata l’illegittimità e valutare se il procedimento sia stato riaperto in quel momento. A tal fine, occorre verificare se il parere della commissione di disciplina e il rapporto sottopostole quando è stata adita siano stati inficiati dall’illegittimità che ha giustificato l’annullamento di detta decisione.

108

(...) il 25 luglio 2017, l’AACC ha adito la commissione di disciplina trasmettendole un rapporto, in applicazione dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto. Con parere adottato il 16 aprile 2018 la commissione di disciplina ha raccomandato la sanzione della risoluzione senza preavviso del contratto di lavoro del ricorrente. Il 21 maggio 2019 il ricorrente è stato convocato per un’audizione dinanzi all’AACC tripartita, prima che il 21 agosto fosse pronunciata la prima sanzione disciplinare (...).

109

A seguito della pronuncia, il 6 ottobre 2021, della sentenza iniziale e al fine di garantirne l’esecuzione, come ricordato ai precedenti punti da 18 a 20, l’AACC tripartita ha convocato il ricorrente per una nuova audizione. Il 24 novembre 2021 quest’ultimo ha presentato una lettera di osservazioni, poi, il 3 dicembre 2021, ha avuto luogo in videoconferenza l’audizione del ricorrente, rappresentato dal suo avvocato. Infine, il 18 gennaio 2022, l’AACC ha adottato la decisione impugnata.

110

Al punto 6 di quest’ultima, l’AACC tripartita si riferisce al parere della commissione di disciplina, adottato il 16 aprile 2018, che in tale punto risulta erroneamente datato al giorno 27 dello stesso mese. Tuttavia, al punto 49 della decisione impugnata, l’AACC esclude il criterio, considerato dalla commissione di disciplina, della recidiva, previsto all’allegato IX dello Statuto, in quanto «la decisione si infliggere la nota di biasimo del 19 novembre 2010 non figura più nel fascicolo personale [del ricorrente]».

111

Da quanto precede risulta che, a seguito della pronuncia della sentenza iniziale, l’AACC tripartita ha riaperto il procedimento disciplinare nella fase dell’audizione del ricorrente, senza consultare nuovamente la commissione di disciplina.

112

Come risulta dal precedente punto 62, nella sentenza iniziale, il Tribunale ha dichiarato che l’AACC tripartita era incorsa in un errore di diritto nel basarsi, nella decisione del 21 agosto 2019, a titolo di recidiva, su una nota di biasimo inflitta al ricorrente anteriormente ai fatti oggetto di detta decisione, nonostante fosse stata accolta la sua domanda affinché non comparisse menzione di tale sanzione nel suo fascicolo personale. Tale errore di diritto aveva indotto l’AACC tripartita a tenere illegittimamente conto di tale sanzione quale circostanza aggravante.

113

Dalla sentenza iniziale risulta che l’errore di diritto che inficia la decisione del 21 agosto 2019 e che ne giustifica l’annullamento è stato commesso dall’AACC tripartita.

114

Tuttavia, da ciò non può dedursi che l’illegittimità in parola si sia verificata soltanto nella fase finale del procedimento, nella quale è coinvolta la AACC tripartita, ossia in sede di adozione della decisione del 21 agosto 2019 (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2008, Tzirani/Commissione, F‑46/07, EU:F:2008:129, punto 68).

115

A tale titolo, da un lato, occorre rilevare che il rapporto trasmesso dall’AACC alla commissione di disciplina ai fini della sua adizione menzionava la nota di biasimo inflitta al ricorrente con la decisione del 19 novembre 2010. Tale decisione era allegata al rapporto, nel quale l’AACC tripartita dedicava cinque paragrafi a detta questione poiché, a suo avviso, essa costituiva il passato disciplinare del ricorrente. Essa vi indicava che la circostanza che, nei fatti del caso di specie, il ricorrente avesse agito in modo analogo dimostrava che egli non aveva tratto insegnamenti da tale precedente sanzione e continuava a preporre i suoi interessi personali a quelli dell’istituzione. L’AACC tripartita ne ha dedotto che tale fatto costituiva una circostanza aggravante.

116

Tale rapporto concludeva che il ricorrente, presentando due domande di rimborso che non corrispondevano alle cure effettivamente ricevute, aveva violato gravemente gli articoli 11 e 12 dello Statuto, cosicché questo comportamento, valutato alla luce di una violazione disciplinare precedentemente contestatagli, aveva definitivamente infranto il legame di fiducia personale che doveva esistere tra lui e la sua istituzione. Pertanto, la conclusione del rapporto era fondata non solo sulla gravità dei fatti, ma anche sulla constatazione di una recidiva.

117

Inoltre, dal parere della commissione di disciplina emerge che essa ha tenuto conto della sanzione inflitta al ricorrente con la decisione del 19 novembre 2010. Infatti, ai punti 94 e 95 di detto parere, la commissione di disciplina ha rilevato che detta decisione aveva inflitto una nota di biasimo al ricorrente a causa di una frode simile ai fatti del caso di specie e ha qualificato detti fatti come costitutivi di una recidiva. Come risulta dai punti 97 e 98 del parere della commissione di disciplina, quest’ultima ha considerato che il ricorrente aveva interrotto il rapporto di fiducia che lo legava alla Commissione e ha concluso che la sanzione adeguata nel caso di specie consisteva nella risoluzione, senza preavviso, del suo contratto di assunzione.

118

Il rapporto con cui è stata adita la commissione di disciplina e il parere di quest’ultima sono quindi inficiati dall’illegittimità che ha giustificato l’annullamento della decisione del 21 agosto 2019.

119

Di conseguenza, l’illegittimità si è verificata nella fase di trasmissione del rapporto dell’AACC alla commissione di disciplina.

120

La Commissione fa tuttavia valere che il parere della commissione di disciplina non è vincolante nei confronti dell’AACC tripartita. Pertanto, essa sostiene, in sostanza, che il fatto che detto parere tenga conto del criterio della recidiva non incide sulla legittimità della decisione impugnata. Inoltre, essa sostiene che l’AACC tripartita dispone di un margine di discrezionalità quanto all’utilità di una nuova consultazione della commissione di disciplina in circostanze come quelle del caso di specie, in cui nessun fatto nuovo è intervenuto dopo l’adozione della decisione del 21 agosto 2019 e in cui la sola conseguenza dell’annullamento di quest’ultima sarebbe l’impossibilità di prendere in considerazione il criterio della recidiva. L’AACC tripartita sarebbe in grado, in tale contesto, di determinare da sola la sanzione adeguata.

121

Come risulta da un’interpretazione sistematica dello Statuto, e in particolare degli articoli 18, 22 e 25 del suo allegato IX, il parere della commissione di disciplina, che è un organo consultivo, non vincola l’autorità disciplinare quanto alla realtà dei fatti contestati (sentenze del 3 giugno 2015, Bedin/Commissione, F‑128/14, EU:F:2015:51, punti da 23 a 29, e del 10 giugno 2016, HI/Commissione, F‑133/15, EU:F:2016:127, punti 147 e 148; v., anche, sentenza del 29 gennaio 1985, F./Commissione, 228/83, EU:C:1985:28, punto 16).

122

Inoltre, occorre rilevare che l’AACC ha il potere di procedere ad una valutazione della responsabilità del funzionario diversa da quella effettuata dalla commissione di disciplina, nonché di scegliere, successivamente, la sanzione disciplinare che ritiene adeguata per sanzionare gli illeciti disciplinari accertati (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, DK/SEAE, T‑217/18, non pubblicata, EU:T:2019:571, punto 71 e giurisprudenza citata).

123

Di conseguenza, il parere della commissione di disciplina non vincola l’AACC tripartita.

124

Tuttavia, la consultazione della commissione di disciplina costituisce nondimeno un obbligo procedurale che si impone all’AACC.

125

In primo luogo, occorre ricordare che, quando il procedimento disciplinare comporta l’intervento della commissione di disciplina, vale a dire, alla luce delle disposizioni degli articoli 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto, quando l’AACC dà avvio a un procedimento disciplinare prevedendo che esso possa condurre all’inflizione di una sanzione più grave dell’ammonimento scritto o della nota di biasimo, tale intervento costituisce un elemento essenziale del procedimento, poiché, da un lato, rappresenta la fase di dibattito in contraddittorio approfondito accompagnata, se del caso, dallo svolgimento di un’indagine complementare e, dall’altro, l’AACC si pronuncia in seguito tenendo conto dei lavori di detta commissione di disciplina, vale a dire del suo parere motivato adottato a maggioranza e di eventuali opinioni divergenti espresse da taluni dei suoi membri, come risulta dagli articoli da 12 a 18 dello stesso allegato. Pertanto, qualora l’AACC si discosti dal parere della commissione di disciplina, essa deve esporne i motivi in modo circostanziato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione, T‑693/16 P RENV-RX, EU:T:2021:895, punto 170 e giurisprudenza citata). Occorre aggiungere che la Corte ha dichiarato che il parere stesso della commissione di disciplina può essere oggetto di una domanda di annullamento ricevibile (sentenza del 29 gennaio 1985, F./Commissione, 228/83, EU:C:1985:28, punto 16).

126

Pertanto, l’intervento della commissione di disciplina costituisce, nei casi in cui essa deve essere adita, come quello di specie, una formalità sostanziale del procedimento e il funzionario sanzionato all’esito di detto procedimento deve, in linea di principio, poterne contestare il parere quando l’autorità che ha il potere di nomina (APN) riprenda, dal canto suo, la valutazione dei fatti da essa compiuta (sentenza del 15 dicembre 2021, HG/Commissione, T‑693/16 P RENV-RX, EU:T:2021:895, punto 170).

127

In secondo luogo, occorre ricordare che il diritto di ciascun agente a che il suo fascicolo disciplinare sia esaminato dalla commissione di disciplina e quest’ultima venga a conoscenza dell’insieme dei fatti contestati e delle circostanze in cui essi sono stati commessi costituisce una garanzia essenziale del rispetto dei diritti della difesa (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 1995, D/Commissione, T‑549/93, EU:T:1995:15, punto 48).

128

L’esistenza di un siffatto diritto è corroborata da diverse garanzie, previste dallo Statuto, di cui beneficia un agente nell’ambito del procedimento disciplinare.

129

Anzitutto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, la commissione di disciplina è un organo a composizione paritetica (sentenza del 26 gennaio 1995, D/Commissione, T‑549/93, EU:T:1995:15, punto 48). Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, dell’allegato IX dello Statuto, poi, «il funzionario interessato può ricusare uno dei membri della commissione».

130

Inoltre, la commissione di disciplina è un organo dinanzi al quale l’agente può difendersi (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 1995, D/Commissione, T‑549/93, EU:T:1995:15, punto 48). Egli dispone a tal fine di garanzie procedurali. Infatti, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto, l’agente interessato «è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta» e «può far citare testimoni».

131

Inoltre, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto, l’agente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare, previsto all’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto, per preparare la sua difesa. In tale contesto, quest’ultimo ha il diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale (articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto) e di essere assistito da una persona di sua scelta (articolo 13, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto).

132

Nel caso di specie, l’AACC tripartita non ha consultato nuovamente la commissione di disciplina, pur avendola inizialmente adita trasmettendole un rapporto viziato dall’illegittimità rilevata dal Tribunale nella sentenza iniziale. Limitandosi a ignorare il contenuto di tale parere, mentre poteva dedurre da detta sentenza che quest’ultimo era anch’esso viziato dall’illegittimità che aveva giustificato l’annullamento della decisione del 21 agosto 2019, l’AACC tripartita non ha consentito alla commissione di disciplina di tener conto, ai fini della formulazione del suo parere, dello stralcio dal fascicolo personale del ricorrente della decisione del 19 novembre 2010. Procedendo in tal modo, l’AACC tripartita ha quindi privato la commissione di disciplina della possibilità di tener conto delle sole circostanze in cui i fatti addebitati al ricorrente erano stati commessi e di valutarne la gravità.

133

Di conseguenza, da un lato, l’AACC tripartita non ha consentito che l’approfondita discussione in contraddittorio alla quale dà diritto il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina si svolgesse con piena cognizione degli elementi a disposizione di quest’ultima e ha privato il ricorrente del beneficio delle garanzie che gli consentissero di assicurare il rispetto dei suoi diritti della difesa.

134

Dall’altro lato, l’AACC tripartita ha privato la commissione di disciplina della possibilità di raccomandare una sanzione sulla base di una valutazione delle esatte circostanze di fatto che giustificavano la sua adizione. L’AACC tripartita non ha quindi ricevuto dalla commissione di disciplina la raccomandazione di una sanzione che tenesse conto della motivazione della sentenza originale e di dette circostanze.

135

Tenuto conto del fatto che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica ad ogni persona e dev’essere garantito in ogni procedimento che possa sfociare in un atto lesivo (v. sentenza del 14 ottobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commissione, C‑583/19 P, EU:C:2021:844, punto 60 e giurisprudenza citata) e del carattere di forma sostanziale della consultazione della commissione di disciplina, la natura non vincolante del parere nei confronti dell’AACC tripartita, rilevata al precedente punto 123, non incide sull’obbligo di quest’ultima, al fine di garantire l’esecuzione della sentenza iniziale e in forza delle disposizioni dell’allegato IX dello Statuto, di sottoporre a detta commissione un nuovo rapporto, il cui contenuto tenesse conto della motivazione della sentenza iniziale. L’AACC tripartita non disponeva di alcun margine di discrezionalità al riguardo.

136

Da quanto precede risulta che, al momento dell’esecuzione della sentenza iniziale, l’AACC era tenuta a riaprire il procedimento nella fase dell’adizione della commissione di disciplina. Essa non poteva quindi, come ha fatto nel caso di specie, riprendere tale procedimento in una fase successiva.

137

Ne consegue che l’AACC tripartita, non procedendo a una nuova adizione della commissione di disciplina, ha violato una forma sostanziale alla luce dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto. Pertanto, con detta violazione, essa non ha garantito l’esecuzione della sentenza iniziale cui era obbligata in forza dell’articolo 266 TFUE e, di conseguenza, ha violato tale disposizione.

138

La Commissione tuttavia rileva che, in forza della giurisprudenza, un’irregolarità procedurale può giustificare l’annullamento di una decisione solo qualora il procedimento amministrativo di cui trattasi avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso se detta irregolarità non fosse stata commessa. Orbene, secondo la stessa, il ricorrente non ha dimostrato che una nuova consultazione della Commissione di disciplina avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento disciplinare in questione.

139

Tuttavia, come risulta dal precedente punto 126, l’intervento della commissione di disciplina nel corso del procedimento disciplinare riveste il carattere di una forma sostanziale.

140

Ebbene, dalla giurisprudenza risulta che la violazione di una forma sostanziale comporta l’annullamento dell’atto viziato, indipendentemente dal fatto che tale violazione abbia causato un danno a colui che la invoca o che il procedimento amministrativo avrebbe potuto avere un esito diverso [v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Gordon/Commissione, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, punti 73 e 74; del 23 marzo 2000, Gogos/Commissione, T‑95/98, EU:T:2000:85, punti 53 e 54, e dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F‑52/11, EU:F:2014:243, punto 145; v. anche, per analogia, sentenza del 6 aprile 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e a./Commissione, T‑508/19, EU:T:2022:217, punto 290].

141

Pertanto, il ricorrente non era tenuto a dimostrare che una nuova consultazione della commissione di disciplina avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento disciplinare di cui trattasi.

142

Di conseguenza, l’AACC tripartita ha violato l’articolo 266 TFUE e l’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto. Si deve accogliere il secondo motivo e annullare la decisione impugnata, senza necessità di esaminare il terzo motivo.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della Commissione europea del 18 gennaio 2022, di infliggere a IP la sanzione disciplinare della risoluzione senza preavviso del suo contratto di assunzione, è annullata.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

 

Truchot

Kanninen

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2024.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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