ECLI:EU:T:2024:633•Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 18 settembre 2024.#Belaruskali AAT contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in ragione della situazione in Bielorussia e dell’implicazione della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Iscrizione del nome della parte ricorrente sull’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Impresa di proprietà dello Stato – Profitto del regime – Repressione della società civile – Errore di valutazione.#Causa T-528/22.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 18 settembre 2024.#Belaruskali AAT contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in ragione della situazione in Bielorussia e dell’implicazione della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Iscrizione del nome della parte ricorrente sull’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Impresa di proprietà dello Stato – Profitto del regime – Repressione della società civile – Errore di valutazione.#Causa T-528/22.
ECLI:EU:T:2024:633Eu Chamb Extd 04 T18 set 2024
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
18 settembre 2024 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in ragione della situazione in Bielorussia e dell’implicazione della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Iscrizione del nome della parte ricorrente sull’elenco – Sostegno al regime – Sostegno finanziario – Impresa di proprietà dello Stato – Profitto del regime – Repressione della società civile – Errore di valutazione»
Nella causa T‑528/22,
Belaruskali AAT, con sede in Soligorsk (Bielorussia), rappresentata da V. Ostrovskis e E. Anevlavi, avocats,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Rurarz, B. Driessen e A. Boggio-Tomasaz, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Van Regemorter, in qualità di agenti,
e da
Repubblica di Lettonia, rappresentata da K. Pommere e J. Davidoviča, in qualità di agenti,
intervenienti
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),
composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni, N. Półtorak (relatrice), I. Reine e T. Pynnä, giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista l’ordinanza dell’11 novembre 2022, Belaruskali/Consiglio (T‑528/22 R, non pubblicata, EU:T:2022:709), con la quale il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese,
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 10 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Belaruskali AAT, ricorrente, chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua la decisione 012/642/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 77), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), e, in secondo luogo, della decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che modifica la decisione 2012/642 (GU 2023, L61, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 20) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento»), nella parte in cui tali atti la riguardano. |
Contesto della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso
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2 |
La ricorrente è l’unico produttore di concimi potassici in Bielorussia e uno dei maggiori produttori mondiali di concimi potassici. |
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3 |
La presente causa si inserisce nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione europea dal 2004 a causa della situazione in Bielorussia per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo, nonché il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. |
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4 |
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2006, sul fondamento degli articoli [75 e 215 TFUE], il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente [Lukashenko] e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1) e, il 15 ottobre 2012, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1). |
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5 |
Nelle versioni applicabili alla data di adozione degli atti iniziali, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642 e l’articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 765/2006, prevedono il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati, tra l’altro, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime del Presidente Lukashenko o lo sostengono. |
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6 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642 e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 765/2006, sono parimenti congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati, segnatamente, dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia. |
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7 |
Il 24 giugno 2021, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031, che modifica la decisione 2014/642 (GU 2021, LI 224, pag. 15), e il regolamento (UE) 2021/1030, che modifica il regolamento n. 765/2014 (GU 2021, LI 224, pag. 1). |
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8 |
Infatti, ai sensi dell’articolo 2 octies della decisione 2012/642, come modificato dalla decisione 2021/1031, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di prodotti a base di cloruro di potassio (o potassa) dalla Bielorussia sono vietati. Ai sensi dell’articolo 1 decies del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento 2021/1030, è vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti a base di cloruro di potassio elencati nell’allegato VIII di detto regolamento dalla Bielorussia, indipendentemente dal fatto che siano originari o meno di tale paese (in prosieguo, congiuntamente: le «misure restrittive settoriali»). |
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9 |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e, lo stesso giorno, le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina in diverse località del paese. |
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10 |
Il 24 febbraio 2022, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione che condanna, a nome dell’Unione, l’«invasione non provocata» dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e ha affermato che «il prezzo da pagare per il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare non provocata e ingiustificata [all’epoca] in atto nei confronti dell’Ucraina [sarebbe stato] elevato. Con [misure restrittive], saranno presi in considerazione coloro che, in Bielorussia, collabora[va]no a tali attacchi contro l’Ucraina e [sarà limitato] il commercio in una serie di settori chiave». |
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11 |
Come risulta dal secondo considerando e dai visti degli atti iniziali, questi ultimi sono stati adottati a causa della gravità della situazione in Bielorussia nonché in risposta alle persistenti violazioni dei diritti dell’uomo e alla repressione sistematica della società civile e dell’opposizione democratica. I visti degli atti iniziali si riferiscono anche al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. |
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12 |
Con gli atti iniziali, la ricorrente è stata inclusa nella riga 28 della tabella B dell’elenco di persone, delle entità e degli organismi interessati dalle misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2012/642 e all’allegato I del regolamento n. 765/2006 (di seguito, congiuntamente, gli «elenchi in questione»). |
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13 |
Negli atti iniziali, il Consiglio ha giustificato l’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi in questione con i seguenti motivi: «La società per azioni aperta Belaruskali è un’impresa di proprietà dello Stato e uno dei maggiori produttori di potassa del mondo, che fornisce il 20% delle esportazioni mondiali di potassa. In quanto tale rappresenta un’importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di [Lukashenko]. Al[es]sandr[o] [Lukashenko] l’ha descritta come “un tesoro e un motivo di orgoglio nazionale, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse”. La Belaruskali trae pertanto vantaggio dal regime di [Lukashenko], cui fornisce sostegno. I dipendenti della Belaruskali che hanno partecipato a scioperi e manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari dell’agosto 2020 in Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla direzione dell’impresa. Lo stesso [Lukashenko] ha minacciato di sostituire gli scioperanti con minatori provenienti dall’Ucraina. La Belaruskali è pertanto responsabile della repressione della società civile in Bielorussia e fornisce sostegno al regime di [Lukashenko]». |
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14 |
Il 7 giugno 2022, il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste [dagli atti iniziali] (GU 2022, C 221, pag. 2). Le persone fisiche e giuridiche interessate da tale avviso potevano, secondo quest’ultimo, presentare al Consiglio, entro il 30 novembre 2022, una richiesta di riesame della decisione con cui erano state inserite negli elenchi in questione. |
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15 |
Con lettera del 22 giugno 2022, la ricorrente ha chiesto di avere accesso alle informazioni e alle prove a sostegno di detta iscrizione. |
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16 |
Il 22 luglio 2022 il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente i documenti di lavoro recanti i riferimenti WK 5532/2022 INIT, WK 5532/2022 ADD 1 e WK 6656/2022 INIT, contenenti gli elementi di fatto presi in considerazione al momento della sua iscrizione negli elenchi in questione. |
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17 |
Con lettera del 30 novembre 2022, la ricorrente ha depositato presso il Consiglio una domanda di riesame della sua iscrizione negli elenchi in questione con gli atti iniziali (in prosieguo: la «domanda di riesame»). |
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18 |
Con lettera del 21 dicembre 2022, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti e le ha trasmesso il documento di lavoro supplementare recante il riferimento 17500/2022 INIT e datato 13 dicembre 2022. |
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19 |
Il 12 gennaio 2023, la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni al Consiglio. |
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20 |
Il 24 febbraio 2023, in risposta alla richiesta di riesame, il Consiglio ha inviato alla ricorrente una lettera ufficiale nella quale ribadiva le affermazioni formulate nell’esposizione iniziale dei motivi. Nella stessa lettera, il Consiglio ha comunicato di aver deciso di mantenere l’iscrizione della ricorrente negli elenchi in questione. |
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21 |
Con gli atti di mantenimento, le misure adottate nei confronti della ricorrente sono state prorogate fino al 28 febbraio 2024, per gli stessi motivi indicati negli atti iniziali (v. supra, punto 13). |
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22 |
Le misure restrittive settoriali sono state modificate dalla decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642 (GU 2022, L 67, pag. 103) e dal regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento n. 765/2006 (GU 2022, L 67, pag. 1) ed estese dagli atti di mantenimento. |
Conclusioni delle parti
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23 |
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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24 |
Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
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25 |
Il Regno del Belgio e la Repubblica di Lettonia chiedono il rigetto del ricorso. |
In diritto
Sulla ricevibilità dei documenti prodotti dopo la chiusura della fase scritta del procedimento
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26 |
Con un documento separato, depositato l’8 aprile 2024, la ricorrente ha prodotto nuovi elementi di prova, che riprendono le sue osservazioni del 29 novembre 2023 sulla proroga degli atti di mantenimento diretti, in sostanza, a contestare gli argomenti del Consiglio presentati nella sua controreplica. |
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27 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta la ricevibilità di detti nuovi elementi di prova menzionati supra al punto 26, a causa del loro deposito tardivo alla luce dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. |
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28 |
Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del medesimo regolamento, le parti principali possono ancora produrre prove o presentare offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. In forza dell’articolo 85, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato. |
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29 |
Secondo la giurisprudenza, da un lato, il Tribunale ha il potere di respingere le prove prodotte tardivamente qualora ritenga che tale produzione tardiva non sia sufficientemente giustificata o infondata e, dall’altro, l’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura presuppone che sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali (sentenza del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services, C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 49). Nella specie, la ricorrente non apporta elementi tali da giustificare la tardività della produzione, l’8 aprile 2024, vale a dire due giorni prima dell’udienza, delle prove supplementari in parola (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2021, Ryanair e a./Commissione, T‑448/18, non pubblicata, EU:T:2021:626, punto 58). |
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30 |
In tali circostanze, si deve ritenere che la ricorrente non abbia sufficientemente giustificato, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la tardività della produzione degli elementi di prova depositati l’8 aprile 2024. Pertanto, essi sono irricevibili e non saranno presi in considerazione dal Tribunale nell’esame del presente ricorso (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2021, Ryanair e a./Commissione, T‑448/18, non pubblicata, EU:T:2021:626, punto 63). |
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31 |
Occorre esaminare, in primo luogo, la domanda di annullamento parziale degli atti iniziali e, in secondo luogo, la domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento. |
Sulla domanda di annullamento parziale degli atti iniziali
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32 |
A sostegno della sua domanda di annullamento parziale degli atti iniziali, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo verte su una violazione del principio di legalità ed è suddiviso in cinque parti vertenti, la prima, su una violazione di diritti fondamentali dell’uomo, la seconda, su una violazione di atti di diritto internazionale, la terza, su una violazione degli obiettivi fissati dai fondamenti giuridici dell’Unione, la quarta, su una violazione del principio secondo cui le misure devono essere mirate e la quinta, su una violazione del principio di certezza del diritto. Il secondo motivo verte su un errore di valutazione. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di non discriminazione. Il quarto motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
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33 |
Occorre analizzare inizialmente il quinto motivo, quindi la quinta parte del primo motivo, poi il secondo motivo, la seconda parte del primo motivo, la prima, la terza e la quarta parte del primo motivo e il quarto motivo congiuntamente e, infine, il terzo motivo. |
Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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34 |
La ricorrente fa valere che i motivi addotti dal Consiglio in allegato alla decisione 2022/881 si limitano a riprendere i criteri applicati per giustificare l’iscrizione nell’elenco e non precisano affatto il modo in cui essa sostiene il regime di Lukashenko, trae vantaggio da tale regime, o è responsabile della repressione esercitata contro la società civile in Bielorussia. Orbene, dalla giurisprudenza risulterebbe che una siffatta affermazione, senza informazioni che consentano di confermarla, non può costituire una motivazione sufficiente da parte del Consiglio. |
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35 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia, contesta tale argomento. |
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36 |
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità di tale atto (v. sentenza del 23 settembre 2014, Ipatau/Consiglio, T‑646/11, non pubblicata, EU:T:2014:800, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). |
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37 |
La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo (v. sentenza del 23 settembre 2014, Ipatau/Consiglio, T‑646/11 P, non pubblicata, EU:T:2014:800, punto 93 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
La motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva deve identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere oggetto di una misura siffatta (v. sentenza del 24 maggio 2023, Lyubetskaya/Consiglio, T‑556/21, non pubblicata, EU:T:2023:283, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Tuttavia, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 23 settembre 2014, Ipatau/Consiglio, T‑646/11, non pubblicata, EU:T:2014:800, punto 95 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 23 settembre 2014, Ipatau/Consiglio, T‑646/11, non pubblicata, EU:T:2014:800, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). |
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41 |
A tal riguardo, la menzione, in detta esposizione, delle formule «trae profitto dal regime di [Lukashenko] e lo sostiene» e «repressione contro la società civile» rinvia esplicitamente ai criteri di iscrizione controversi menzionati ai precedenti punti 5 e 6, dai quali risulta che devono essere iscritte negli elenchi in questione le persone, le entità o gli organismi che sono stati identificati come beneficiari del regime di Lukashenko o che lo sostengono, o sono responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività arrecano grave pregiudizio, in altro modo, alla democrazia o allo Stato di diritto in Bielorussia. Pertanto, la ricorrente poteva facilmente comprendere su quali criteri si basasse la sua iscrizione negli elenchi in questione. |
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42 |
Come si evince dai motivi esposti supra, al punto 13, che giustificano l’iscrizione della ricorrente negli elenchi in questione, essa è stata iscritta in tali elenchi perché è un’impresa pubblica e uno dei maggiori produttori di potassa al mondo, che fornisce il 20% delle esportazioni mondiali di potassa. In quanto tale, essa è una delle principali fonti di reddito e di valuta estera per il regime di Lukashenko che l’ha descritta come «un tesoro nazionale, un orgoglio, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse». La ricorrente trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. Inoltre, i suoi dipendenti, che avevano partecipato a scioperi e manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari dell’agosto 2020 in Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla direzione dell’impresa. Lo stesso presidente Lukashenko ha minacciato di sostituire gli scioperanti con minatori provenienti dall’Ucraina. Pertanto, gli atti iniziali si riferiscono alle «ragioni specifiche e concrete», ai sensi della giurisprudenza citatasupra al punto 38, per le quali la ricorrente è considerata responsabile della repressione della società civile in Bielorussia e del sostegno al regime di Lukashenko, ossia i motivi per i quali essa è oggetto di misure restrittive. |
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43 |
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che gli atti iniziali sono sufficientemente motivati in diritto e respingere in quanto infondato il quinto motivo. |
Sulla quinta parte del primo motivo, relativa ad una violazione del principio di certezza del diritto
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44 |
La ricorrente fa valere che il riferimento al requisito di legalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea presuppone l’esistenza di norme di diritto precise e prevedibili. Orbene, i termini utilizzati nei criteri pertinenti sulla base dei quali essa è stata iscritta nell’elenco non sarebbero chiari. Più precisamente, non sarebbero chiari i seguenti termini: il «regime Lukashenko», il «sostegno», l’azione di «trarre vantaggio», la «società civile» e la «repressione». |
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45 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta tale argomento. |
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46 |
Occorre ricordare che i criteri di iscrizione negli elenchi in questione riguardano «persone, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione della società civile» e che «traggono vantaggio dal regime di [Lukashenko] o lo sostengono», ove tali criteri sono previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642. L’affermazione della ricorrente verte quindi essenzialmente su tale disposizione della decisione 2012/642. |
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47 |
A tal riguardo, la giurisprudenza consente di ritenere che un’eccezione di illegittimità sia stata sollevata implicitamente, nei limiti in cui risulta con sufficiente chiarezza dal ricorso che la ricorrente ha inteso formulare una tale censura [v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio,T‑346/14, EU:T:2016:497, punto 56; del 15 settembre 2016, Yanukovych/Consiglio,T‑348/14, EU:T:2016:508, punto 57, e del 22 settembre 2021, Al-Imam/Consiglio,T‑203/20, EU:T:2021:605, punto 39 (non pubblicata)]. |
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48 |
Orbene, dall’analisi del ricorso, in particolare dal suo punto 104, risulta che la ricorrente, senza sollevare formalmente un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, invoca l’illegittimità dei criteri summenzionati, previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642, nell’ambito delle conclusioni dirette all’annullamento degli atti iniziali. |
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49 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di certezza del diritto, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, esige segnatamente che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese. Una sanzione, anche a carattere non penale, può essere inflitta solo se ha un fondamento giuridico chiaro ed inequivoco. Il principio di certezza del diritto implica, segnatamente, che ogni normativa dell’Unione, in particolare quando impone o consente di imporre sanzioni, sia chiara e precisa, affinché le persone interessate possano conoscere senza ambiguità i diritti e gli obblighi che ne derivano e regolarsi di conseguenza. Tale esigenza di una base giuridica chiara e precisa è stata parimenti sancita nell’ambito delle misure restrittive (v. sentenza del 4 settembre 2015, NIOC e a./Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punti 131 e 132 e giurisprudenza ivi citata). |
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50 |
In conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM,C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). |
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51 |
Inoltre, spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito del suo controllo giurisdizionale delle misure restrittive, riconoscere al Consiglio un ampio margine discrezionale per la definizione dei criteri generali che delimitano la cerchia delle persone che possono essere oggetto delle misure restrittive (sentenza del 13 settembre 2018, Vnesheconombank/Consiglio, T‑737/14, non pubblicata, EU:T:2018:543, punto 94). |
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52 |
L’esistenza di termini vaghi in una disposizione non comporta necessariamente una violazione delle libertà fondamentali, e il fatto che una legge conferisca un potere discrezionale non contrasta di per sé con l’esigenza di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un siffatto potere siano definite con chiarezza sufficiente, tenuto conto del legittimo scopo in gioco, per fornire all’individuo una protezione adeguata contro l’arbitrio. Inoltre, l’esigenza di prevedibilità che accompagna il principio di legalità delle pene – il quale impone che la legge definisca chiaramente i reati e le pene – non osta a che la legge attribuisca un potere discrezionale la cui portata e le cui modalità di esercizio siano definite con sufficiente chiarezza. Tali principi giurisprudenziali sono parimenti applicabili per quanto riguarda le misure restrittive che, anche se in linea di principio non sono intese a sanzionare delle infrazioni, ma costituiscono misure preventive, limitano pesantemente i diritti e le libertà delle persone interessate (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/ConsiglioT‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punti 116 e 117, e del 4 settembre 2015, NIOC e a. /Consiglio, T‑577/12, non pubblicata, EU:T:2015:596, punti 135 e 136 e giurisprudenza ivi citata). |
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53 |
Alla luce di quanto precede, occorre rilevare, in primo luogo, che la formulazione ampia di criteri controversi che conferiscono un potere discrezionale al Consiglio può essere compatibile con i principi di proporzionalità e di certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Tose’e Ta’avon Bank/Consiglio, T‑435/14, non pubblicata, EU:T:2016:531, punto 39). |
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54 |
In secondo luogo, occorre rilevare che il significato e la portata dei termini di cui trattasi devono essere stabiliti conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte, fermo restando che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione (sentenza del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 52). |
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55 |
Occorre parimenti ricordare che un regolamento che prevede misure restrittive dev’essere interpretato alla luce non solo della decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ma anche del contesto storico in cui si iscrivono le disposizioni adottate dall’Unione e in cui tale regolamento s’inserisce. Lo stesso vale per una decisione adottata nel settore della politica estera e di sicurezza comune, che deve essere interpretata prendendo in considerazione il contesto nel quale essa si inserisce (sentenza del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 53). |
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56 |
Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 55, occorre osservare che, nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia dal 2004, i criteri del «profitto» derivante dal regime di Lukashenko e del «sostegno» a detto regime sono stati introdotti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione n. 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 19, pag. 31). |
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57 |
Dai considerando 3 e 4 della decisione 2012/36 risultava che, tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, avrebbero dovuto essere adottate misure restrittive supplementari nei confronti di tale paese, segnatamente nei confronti delle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, in particolare le persone e le entità che lo sostengono finanziariamente o materialmente. |
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58 |
L’articolo 2 del regolamento n. 765/2006 è stato modificato di conseguenza dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 114/2012 del Consiglio, del 10 febbraio 2012, che modifica il regolamento n. 765/2006 (GU 2012, L 38, pag. 3). |
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59 |
Il 1o novembre 2012, la decisione n. 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2010, L 280, pag. 18) è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2012/642. |
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60 |
Come risulta dai considerando da 1 a 5 e 8 della decisione 2012/642, le misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono state adottate e prorogate a causa del persistente mancato rispetto, in tale paese, dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto e sono state, pertanto, dirette in particolare contro le persone responsabili di frodi e violazioni delle norme internazionali in materia elettorale in occasione di talune procedure elettorali o referendarie in Bielorussia, nonché nei confronti delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo e della repressione dei manifestanti pacifici dopo dette procedure. |
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61 |
Peraltro, a tal riguardo, occorre ricordare che dal considerando 6 della decisione 2012/642 risulta che, per quanto riguarda le persone e le entità che traggono profitto dal regime di Lukashenko o lo sostengono, l’obiettivo è quello di colpire qualsiasi persona o entità che lo sostenga, in particolare, ma non esclusivamente, le persone ed entità che lo sostengono finanziariamente o materialmente. |
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62 |
Da quanto precede risulta che, istituendo l’azione di trarre vantaggio dal regime di Lukashenko nonché il sostegno a detto regime quali criteri che giustificano l’iscrizione di un nome negli elenchi in questione, il Consiglio, alla luce della gravità e della persistenza della violazione dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto nonché della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, ha inteso aumentare la pressione esercitata su detto regime ampliando la cerchia delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive dell’Unione. In tal senso, il Consiglio ha previsto la possibilità di applicare misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, segnatamente, alle persone e alle entità che traggono profitto dal regime di Lukashenko e lo sostengono, in particolare, ma non esclusivamente, quelle che lo sostengono finanziariamente (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 60). |
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63 |
Per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica, dal contesto nel quale i termini «responsabili della repressione» sono utilizzati, e in particolare dall’uso, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642 e all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 765/2006, dalla formulazione «persone, entità o organismi responsabili della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia», risulta che l’intenzione normativa era quella di includere nel criterio generale controverso, in modo generale, qualsiasi persona, entità o organismo le cui attività costituiscano una seria minaccia per la democrazia o per lo Stato di diritto in Bielorussia. Inoltre, l’uso del sintagma «altrimenti» nella seconda parte di dette disposizioni dimostra l’intenzione normativa di considerare la repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica come un tipo di attività che nuoce gravemente alla democrazia o allo Stato di diritto in Bielorussia. Infine, l’uso del termine «attività» è un’indicazione dell’intenzione normativa di riferirsi alle persone, alle entità o agli organismi le cui attività costituiscono una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia per il fatto che dette attività contribuiscono a dette minacce, indipendentemente dall’esistenza o meno di un elemento intenzionale al tal riguardo (sentenza del 15 febbraio 2023, Belaeronavigatsia/Consiglio,T‑536/21, EU:T:2023:66, punto 27). |
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64 |
In terzo luogo, le affermazioni della ricorrente sulla comprensione delle formulazioni utilizzate nei criteri di iscrizione, vale a dire, nel caso di specie, dell’espressione «regime di Lukashenko», del termine «sostegno», dell’azione di «trarre profitto», dell’espressione «società civile» e del termine «repressione» non si ricollegano al rispetto del principio della certezza del diritto, bensì all’applicazione di tali criteri da parte del Consiglio, il che costituisce l’oggetto del secondo motivo. |
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65 |
Pertanto, gli argomenti sollevati dalla ricorrente non rimettono in discussione la legittimità dei criteri istituiti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642, che sono sufficientemente chiari e precisi. Pertanto, essi rispettano il principio della certezza del diritto. |
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66 |
La quinta parte del primo motivo dev’essere quindi respinta. |
Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione
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67 |
Il secondo motivo è suddiviso in due parti. La prima parte verte sulla mancata dimostrazione del fatto che la ricorrente tragga vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostenga. La seconda parte verte sulla mancata dimostrazione del fatto che la ricorrente è responsabile della repressione della società civile in Bielorussia. |
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68 |
Occorre, anzitutto, rilevare che questo motivo dev’essere considerato come vertente su un errore di valutazione e non su un errore manifesto di valutazione. Infatti, se è certamente vero che il Consiglio ha una certa discrezionalità nel determinare caso per caso se i criteri giuridici su cui si basano le misure restrittive in questione sono soddisfatti, resta il fatto che i giudici dell’Unione devono garantire un controllo in linea di principio completo della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v. sentenza del 6 settembre 2023, Pumpyanskiy/Consiglio, T‑291/22, non pubblicata, EU:T:2023:499, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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69 |
Occorre peraltro ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali postula in particolare che, nello svolgere il controllo di legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o di mantenere il nominativo di una persona o di un’entità negli elenchi delle persone oggetto di misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste una portata individuale per detta persona o detta entità, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenza del 13 settembre 2023, Synesis/Consiglio, T‑97/21 e T‑215/22, non pubblicata, EU:T:2023:531, punto 35). |
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70 |
In caso di contestazione, infatti, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a queste ultime di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (v. sentenza del 13 settembre 2023, Synesis/Consiglio, T‑97/21 e T‑215/22, non pubblicata, EU:T:2023:531, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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71 |
Se l’autorità competente dell’Unione fornisce informazioni o elementi probatori pertinenti, il giudice dell’Unione deve verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti in giudizio alla luce di tali informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi in funzione delle circostanze del caso e alla luce delle eventuali osservazioni presentate in proposito, in particolare, dalla persona o dell’entità interessata (v. sentenza del 13 settembre 2023, Synesis/Consiglio, T‑97/21 e T‑215/22, non pubblicata, EU:T:2023:531, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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72 |
Va ricordato che l’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi in questione era giustificata dai motivi esposti supra al punto 13. Occorre quindi esaminare, in un primo tempo, se i fatti dedotti nell’esposizione dei motivi della decisione di iscrizione della ricorrente negli elenchi in questione siano dimostrati e, in un secondo tempo, se essi rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642. |
– Sulla prima parte, vertente sulla mancata dimostrazione del fatto che la ricorrente trae profitto dal regime di Lukashenko o lo sostiene
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73 |
La ricorrente contesta il motivo della sua iscrizione negli elenchi in questione secondo cui essa trae profitto dal regime di Lukashenko o lo sostiene. |
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74 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la ricorrente «è un’impresa pubblica», la ricorrente conferma che il suo capitale è detenuto dalla Repubblica di Bielorussia. Orbene, il governo della Repubblica di Bielorussia non sarebbe oggetto di alcuna misura restrittiva e non sembrerebbe rientrare nel regime di Lukashenko. Peraltro, il semplice fatto che le azioni della ricorrente siano detenute dalla Repubblica di Bielorussia non indicherebbe che essa abbia sostenuto il regime di Lukashenko o ne abbia tratto vantaggio. |
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75 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la ricorrente «è uno dei maggiori produttori di potassa al mondo, che fornisce il 20% delle esportazioni mondiali di potassa» e «[i]n quanto tale, è una fonte importante di reddito e di valuta estera per il regime di Lukashenko», essa confermerebbe semplicemente che la ricorrente sarebbe uno dei maggiori produttori di potassa al mondo. |
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76 |
La ricorrente precisa che, al pari di tutte le altre società bielorusse, essa è tenuta a contribuire finanziariamente al bilancio dello Stato, come richiesto dalla legislazione bielorussa, in conseguenza delle sue attività economiche. Le imposte versate non costituirebbero tuttavia una forma di finanziamento del regime, come risulta dalla giurisprudenza. La stessa conclusione si applicherebbe ai contributi della società al fondo di bilancio obiettivo dello Stato per lo sviluppo nazionale e alle distribuzioni di dividendi. |
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77 |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui «Lukashenko l’ha descritta come “un tesoro nazionale, un orgoglio, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse”», la ricorrente osserva che si tratta soltanto di una figura di stile che non indica che la società abbia uno status speciale. |
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78 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta tale argomento. |
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79 |
In primo luogo, anzitutto, è pacifico che la ricorrente appartiene allo Stato, in quanto la totalità del suo capitale è detenuta dalla Repubblica di Bielorussia. La ricorrente ha peraltro precisato che la Commissione dei beni dello Stato è il suo beneficiario effettivo ultimo. |
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80 |
Inoltre, da un lato, la stessa ricorrente riconosce, come risulta anche dal fascicolo, di essere «effettivamente uno dei maggiori produttori di potassa al mondo [che] ha prodotto 12 045 920 tonnellate di potassa nel 2019, 12479064 tonnellate nel 2020 e 13798250,39 tonnellate nel 2021», che «la quota di fertilizzanti di potassa prodotti da [essa] sul mercato mondiale è di circa il 20%», che «[i] fertilizzanti di potassio bielorussi sono stati esportati in più di 110 Paesi in tutto il mondo» e che è «uno dei maggiori datori di lavoro del Paese [che] impiega 17622 lavoratori». Dall’altro, essa non contesta il fatto, riferito dal Consiglio, che il presidente Lukashenko l’ha descritta come «un tesoro nazionale, un orgoglio, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse». |
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81 |
Inoltre, la ricorrente non contesta che il suo direttore generale sia nominato dal presidente Lukashenko e che il Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia abbia nominato il primo viceprimo ministro e il Ministro delle finanze come rappresentanti dello Stato in seno alla ricorrente. |
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82 |
Infine, la ricorrente non contesta nemmeno le informazioni riportate dal Consiglio secondo cui, nel 2019, ha realizzato un utile netto di oltre 4,797 miliardi di rubli bielorussi (BYN) (circa 1,8 miliardi di euro). Inoltre, conferma, in primo luogo, di pagare i dividendi allo Stato, in quanto suo azionista e, in secondo luogo, di aver versato, oltre alle imposte, i contributi obbligatori al fondo di bilancio obiettivo dello Stato per lo sviluppo nazionale. |
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83 |
Pertanto, il Consiglio non è incorso in errore nel considerare che la ricorrente era un’impresa pubblica e uno dei maggiori produttori di potassa al mondo, che forniva il 20% delle esportazioni mondiali di potassa e che, in quanto tale, era una delle principali fonti di reddito e di valuta estera per il regime di Lukashenko. |
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84 |
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che gli elementi sopra esposti non rivelano un «sostegno al regime», né che essa trarrebbe vantaggio da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
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85 |
Conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 54, il significato e la portata dei termini in questione devono essere stabiliti in base al loro significato ordinario nel linguaggio comune, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fanno parte e della necessità di preservare l’effetto utile della loro formulazione chiara e precisa. |
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86 |
In limine, occorre rilevare che sia dalla formulazione chiara e precisa dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, che si riferisce a persone ed entità che «traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono», sia dall’obiettivo perseguito da tale disposizione, che è quello di aumentare la pressione esercitata su tale regime, si evince che è la relazione che determinate persone ed entità intrattengono con tale regime a giustificare l’adozione di misure restrittive, nei limiti in cui assume la forma di un sostegno, in particolare finanziario (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2023, MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Consiglio, T‑532/21, non pubblicata, EU:T:2023:656, punto 65). |
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87 |
Da una parte, per quanto riguarda il sostegno al regime, il Consiglio fa valere che la ricorrente fornisce un sostegno sotto forma di entrate, in particolare di dividendi, di imposte sugli utili, di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di accise pagate sui suoi prodotti dai consumatori finali, nonché di imposte sul reddito e di contributi previdenziali dei suoi dipendenti. |
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88 |
Infatti, dal fascicolo risulta che il sostegno finanziario delle imposte e dei dazi all’esportazione della ricorrente rappresenta dall’8 al 10% del bilancio totale della Bielorussia. Le sue entrate hanno raggiunto 4,797 miliardi di BYN (circa 1,8 miliardi di euro) nel 2019. I dividendi percepiti dalla Bielorussia nello stesso anno sono stati stimati a 64,03 BYN (circa EUR 24) per azione. |
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89 |
Il Consiglio ha altresì ritenuto, in particolare, che la ricorrente fosse uno dei maggiori produttori di potassa al mondo, che forniva il 20% delle esportazioni mondiali di potassa, che essa rappresentasse una delle principali fonti di reddito e di valuta estere per il regime di Lukashenko e che il presidente Lukashenko avesse dichiarato che il governo avrebbe sempre sostenuto tale impresa, che aveva descritto come «un tesoro nazionale, un orgoglio, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse», circostanza che la ricorrente non contesta. |
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90 |
La ricorrente fa poi valere che, conformemente alla normativa bielorussa, essa deve contribuire finanziariamente al bilancio dello Stato in ragione delle sue attività economiche, e che i fondi percepiti sono così utilizzati nel rigoroso rispetto delle leggi bielorusse. |
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91 |
A tal riguardo, ai sensi della risoluzione n. 772, del 18 novembre 2019, del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia, la ricorrente, per il primo semestre del 2019, ha dovuto trasferire più di 46 milioni di BYN (circa 17,6 milioni di euro) al fondo di bilancio statale target per lo sviluppo nazionale dalla quota eccedente dei suoi profitti, in conformità al paragrafo 3-2 dell’Editto del Presidente della Repubblica di Bielorussia n. 637 del 28 dicembre 2005, sulla procedura per l’iscrizione in bilancio di parte dei profitti delle imprese statali, delle associazioni statali che sono organizzazioni commerciali, nonché dei redditi da dividendi (da quote del capitale sociale) delle società economiche statali o municipali, e sulla formazione di un fondo speciale del bilancio statale per lo sviluppo nazionale (Registro nazionale degli atti giuridici della Repubblica di Bielorussia n. 1/7075, del 29 dicembre 2005, in prosieguo l’«Editto n. 637»). |
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92 |
Occorre rilevare che la formulazione stessa dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, a cui fa riferimento l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006, fa riferimento al «sostegno» al regime di Lukashenko. Pertanto, la mera circostanza che la ricorrente versi dividendi allo Stato bielorusso, che sono quindi a disposizione del regime di Lukashenko, nonché contributi obbligatori al fondo di bilancio obiettivo dello Stato per lo sviluppo nazionale, è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un sostegno finanziario. |
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93 |
È vero che il Tribunale ha dichiarato, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 ottobre 2015, Chyzh e a./Consiglio (T‑276/12, non pubblicata, EU:T:2015:748, punto 169), che il Consiglio non può dedurre dal mero pagamento delle imposte un «sostegno al regime», in quanto un siffatto pagamento costituisce un obbligo legale applicabile a tutti i contribuenti bielorussi. |
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94 |
Tuttavia, nel caso in questione, l’argomentazione della ricorrente secondo cui i dividendi sono assimilati alle imposte ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 93 non può essere accettata. |
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95 |
Infatti, dal paragrafo 1-1 dell’Editto n. 637 risulta che le società su cui grava l’obbligo di pagare una quota di profitti allo Stato o a enti sub-statali sono quelle le cui decisioni sono determinate dallo Stato o da tali enti. Pertanto, tale obbligo riguarda solo una categoria delimitata di operatori economici e non l’insieme dei contribuenti bielorussi. |
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96 |
Inoltre, ai sensi del paragrafo 1-2 dell’Editto n. 637, la quota dell’utile delle società interessate che deve essere obbligatoriamente versata alle autorità pubbliche bielorusse è calcolata sulla base della differenza tra l’utile percepito e, in particolare, gli oneri per imposte e tasse. Di conseguenza, il versamento di cui trattasi è formalmente distinto dalle imposte e si aggiunge a queste ultime. Il fatto che, come risulta dal paragrafo 3-1 dell’Editto n. 637, la riscossione di tale parte del beneficio rientri nella competenza dell’amministrazione tributaria, secondo le procedure tributarie pertinenti, non può rimettere in discussione tale constatazione. |
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97 |
Pertanto, si deve osservare che la circostanza secondo la quale la ricorrente è tenuta a versare una parte dei suoi utili allo Stato in forza dell’Editto n. 637 conferma la valutazione secondo cui essa sostiene finanziariamente il regime di Lukashenko dal momento che, con questo stesso Editto, detto regime ha accresciuto il controllo che esercitava già, in quanto unico azionista, sulle risorse della ricorrente assicurandosi di disporre regolarmente di una parte degli utili che essa realizzava. |
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98 |
Inoltre, la ricorrente fa valere che le parole del presidente Lukashenko, secondo le quali essa è «un tesoro nazionale, un orgoglio, uno dei pilastri delle esportazioni bielorusse», non indicano che la società disponga di uno status speciale. |
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99 |
A tal riguardo, da un lato, occorre osservare che la ricorrente non contesta il fatto che le parole menzionate supra al punto 98 siano state pronunciate dal presidente Lukashenko. Dall’altro lato, anche se non dimostrano, di per sé, il sostegno della ricorrente al regime del presidente Lukashenko, esse costituiscono un indizio del ruolo chiave che essa occupa nell’economia bielorussa. |
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100 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’azione di «trarre profitto» dal regime di Lukashenko, è pacifico che la ricorrente è l’unico produttore di concimi potassici in Bielorussia. |
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101 |
Per quanto riguarda il settore dei concimi potassici, oltre al fatto che esso è un settore fortemente regolamentato in Bielorussia, come ammesso dalla stessa ricorrente, dagli elementi di prova presentati dal Consiglio risulta che costituisce una fonte di reddito significativa. A questo proposito, è sufficiente sottolineare che, nel 2019, la ricorrente ha realizzato un utile netto di oltre 4,797 miliardi di BYN (circa 1,8 miliardi di euro) (v. supra, punto 88). |
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102 |
Infatti, diversi elementi di prova presentati dal Consiglio relativi alla situazione economica in Bielorussia; in particolare l’articolo pubblicato sul sito Internet «cepa.org» l’8 dicembre 2021, l’articolo pubblicato sul sito Internet «naviny.belsat.eu» il 15 ottobre 2015, l’articolo pubblicato sul sito Internet «news.tut.by» il 13 dicembre 2016, l’articolo pubblicato sul sito Internet «en.belapan.by» il 9 luglio 2020 e l’articolo pubblicato sul sito Internet «russian.rt.com» il 22 marzo 2016 dimostrano che, sotto il regime del presidente Lukashenko, l’economia bielorussa è caratterizzata dal controllo esercitato dal regime sia sul settore pubblico sia sul settore privato e da un sistema che premia la lealtà nei confronti del regime. |
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103 |
Pertanto, gli elementi di prova menzionati supra al punto 102 nonché l’esistenza di un monopolio esercitato dalla ricorrente, in quanto impresa di Stato, su un mercato così importante dal punto di vista dell’intera economia bielorussa come quello dei concimi potassici ha consentito al Consiglio di concludere che la ricorrente traeva vantaggio dal regime di Lukashenko. |
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104 |
Da quanto precede risulta che il Consiglio non è incorso in errore nel ritenere, al momento dell’adozione degli atti iniziali, che la ricorrente sostenesse il regime e ne traesse profitto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642. |
– Sulla seconda parte, relativa alla mancata dimostrazione del fatto che la ricorrente è responsabile della repressione della società civile
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105 |
La ricorrente contesta i motivi della sua iscrizione negli elenchi in questione nella parte in cui indicano che essa è responsabile della repressione della società civile in Bielorussia e sostiene il regime di Lukashenko. |
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106 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui «[i] dipendenti della [ricorrente] che avevano partecipato agli scioperi e alle manifestazioni pacifiche all’indomani delle elezioni presidenziali fraudolente dell’agosto 2020 in Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla direzione dell’impresa», la ricorrente fa valere che il diritto di sciopero non è un diritto assoluto. Esso potrebbe essere limitato a determinate condizioni di legge. In particolare, il codice del lavoro bielorusso prevedrebbe che l’appello allo sciopero debba rispettare talune condizioni procedurali. Orbene, per quanto riguarda lo sciopero intervenuto in seno alla ricorrente nell’agosto 2021, nessuna di tali condizioni sarebbe stata soddisfatta. |
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107 |
Peraltro, le domande presentate dallo «stachcom» (sciopero) autoproclamato da quattordici membri sarebbero, nella loro schiacciante maggioranza, di natura politica. |
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108 |
Inoltre, la maggior parte delle sanzioni inflitte ai dipendenti sarebbero state sanzioni per assenteismo, e non licenziamenti. Sarebbe altresì importante notare che tra il 30 novembre 2020 e il 20 gennaio 2021 la ricorrente avrebbe annullato tutte le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti interessati. Di conseguenza, l’affermazione secondo cui alcuni dipendenti sarebbero stati licenziati «perché avevano preso parte a manifestazioni» sarebbe falsa. |
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109 |
Infine, l’affermazione del Consiglio secondo cui i lavoratori che avrebbero partecipato allo «sciopero» sono stati «intimiditi» non sarebbe suffragata da alcun elemento di prova. |
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110 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui «Lukashenko personalmente ha minacciato di sostituire gli scioperanti con minatori originari dell’Ucraina», la ricorrente constata che essa sembra essere tratta parola per parola da un articolo della BBC. Orbene, a tal riguardo, il Tribunale avrebbe confermato che la produzione di un solo documento non sarebbe sufficiente a dimostrare un fatto. |
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111 |
Peraltro, detta dichiarazione del presidente Lukashenko non comporterebbe alcuna minaccia. |
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112 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta tale argomento. |
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113 |
Nel caso di specie, occorre constatare che le parti concordano sul fatto che gli scioperi e le manifestazioni pacifiche hanno avuto luogo all’indomani delle elezioni presidenziali dell’agosto 2020 in Bielorussia. |
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114 |
A tal riguardo, sebbene la ricorrente non contesti la materialità dei fatti relativi agli scioperi e alle manifestazioni all’indomani delle elezioni presidenziali dell’agosto 2020, essa ne dà un’interpretazione diversa da quella del Consiglio. Essa contesta, infatti, l’affermazione secondo cui tali eventi avrebbero comportato intimidazioni nei confronti dei suoi dipendenti o il loro licenziamento, come riferito dal Consiglio. |
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115 |
Dagli elementi di prova presentati dal Consiglio risulta che, il 17 e 18 agosto 2020, 6300 persone si sono riunite pacificamente presso la casa della ricorrente per protestare contro la violenza della polizia. La ricorrente ha reagito licenziando i dipendenti in sciopero, esigendo spiegazioni e privandoli di gratifiche, spesso per un intero anno. A seguito delle elezioni presidenziali del 9 settembre 2020, i dipendenti di numerose imprese di Stato, compresa la ricorrente, hanno organizzato uno sciopero a sostegno delle rivendicazioni dei manifestanti, chiedendo le dimissioni di Lukashenko, lo svolgimento di nuove elezioni eque e giustizia per le vittime della violenza di polizia. Lo sciopero è durato due giorni prima di essere dichiarato illegale, con conseguente immediata repressione. Secondo i rappresentanti del comitato di sciopero, costituitosi sin dall’inizio dello sciopero, la direzione della ricorrente e le forze di sicurezza hanno attuato una «repressione senza precedenti» nei confronti di coloro che si opponevano al presidente Lukashenko: questi ultimi sarebbero stati torturati, picchiati, imprigionati per un giorno e minacciati di vedersi sottrarre i figli. Alcuni membri del comitato di sciopero sarebbero stati soggetti a pesanti pene detentive. La maggioranza dei membri del comitato di sciopero sarebbe stata licenziata. |
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116 |
Tali elementi di prova non possono essere rimessi in discussione dagli argomenti della ricorrente relativi, in primo luogo, all’irrilevanza e al carattere soggettivo del modo in cui le autorità bielorusse hanno trattato i suoi dipendenti scioperanti, in secondo luogo, al fatto che l’affermazione secondo cui il suo direttore generale sarebbe il padrino del figlio di una figura politica non è dimostrato, in terzo luogo, al fatto che taluni articoli menzionano casi di contrabbando di sigarette che coinvolgono vagoni ad essa appartenenti, in quarto luogo, al fatto che taluni articoli descrivono le condizioni di lavoro in seno alla ricorrente in modo troppo negativo e, in quinto luogo, al fatto che le accuse di frode elettorale sono inconferenti e non provate. Infatti, le affermazioni della ricorrente non costituiscono motivi che hanno fondato la sua iscrizione negli elenchi in questione, cosicché esse non sono pertinenti ai fini dell’esame della fondatezza di detti motivi, ma sono relative a quello di altre persone ed entità. |
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117 |
In primo luogo, per quanto riguarda le intimidazioni dei suoi dipendenti, la ricorrente fa valere di essersi limitata ad applicare il diritto del lavoro bielorusso quando ha negato loro il diritto di sciopero. Peraltro, la presunta «intimidazione» dei suoi dipendenti si sarebbe manifestata, dal punto di vista di questi ultimi, in comunicazioni della sua direzione con cui venivano avvertiti i lavoratori che lo sciopero era illegittimo e che partecipare a quest’ultimo avrebbe potuto comportare il licenziamento per assenteismo sul lavoro. |
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118 |
A tal riguardo, va osservato che le asserite misure intimidatorie si sono manifestate sia da parte della ricorrente stessa sia da parte delle autorità pubbliche. Da un lato, per quanto riguarda le misure intimidatorie perpetrate dalla ricorrente, l’entità dei licenziamenti, connessi alla partecipazione dei dipendenti a uno sciopero pacifico, ha ragionevolmente generato un clima di paura tra questi ultimi. In tal senso, la ricorrente ha utilizzato il licenziamento come uno strumento per dissuadere i suoi dipendenti dal partecipare a qualsiasi forma di contestazione. |
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119 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’intimidazione esercitata dalle autorità pubbliche, occorre osservare che la partecipazione allo sciopero ha comportato numerosi casi di violenza e di detenzione di dipendenti della ricorrente. Le testimonianze e le relazioni provenienti da elementi di prova presentati dal Consiglio menzionano arresti arbitrari, atti di violenza fisica e psicologica e altre forme di intimidazione sistematica. In tale contesto, dati gli stretti legami della ricorrente con il regime del presidente Lukashenko, accertati in precedenza (v. supra, punto 104), non vi è alcun dubbio che essi siano stati coinvolti congiuntamente in tali atti repressivi. |
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120 |
La dichiarazione del presidente Lukashenko, secondo cui i manifestanti avrebbero potuto essere sostituiti da minatori ucraini, assume una dimensione pertinente in tale contesto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente. Tale dichiarazione si inserisce in una dinamica di minaccia e intimidazione da parte delle autorità pubbliche. Infatti, essa rivela un atteggiamento di disprezzo del presidente Lukashenko nei confronti del diritto di sciopero e delle preoccupazioni dei dipendenti della ricorrente. |
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121 |
In secondo luogo, per quanto riguarda i licenziamenti dei dipendenti a seguito dell’inizio dello sciopero, da un lato, la ricorrente sostiene di essersi semplicemente conformata alla normativa sul lavoro bielorussa, sostenendo che, dopo aver giudicato lo sciopero illegittimo, ha proceduto ai licenziamenti unicamente in ragione dell’assenteismo dei dipendenti. Tuttavia, la rigorosa applicazione della legge bielorussa non può giustificare tutte le forme di repressione contro dipendenti che esprimono le loro opinioni politiche. Infatti, l’ipotesi secondo cui la conformità con una legge nazionale di un’azione specifica consentirebbe di escludere, per questo solo motivo, la possibilità di un’iscrizione negli elenchi in questione implicherebbe che i criteri di iscrizione siano svuotati di significato, poiché ciò vanificherebbe l’ampio potere discrezionale del Consiglio al riguardo. |
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122 |
Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che, dopo aver constatato l’illegittimità dello sciopero, ha proceduto ai licenziamenti dei dipendenti unicamente in ragione del loro assenteismo. |
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123 |
A tale riguardo, anche se il fascicolo non fornisce informazioni che indichino direttamente che il vero motivo del licenziamento dei dipendenti era legato al loro assenteismo, tali azioni, considerate nel loro insieme, testimoniano manifestamente una volontà deliberata di sanzionare i dipendenti per la loro partecipazione ad attività che esprimono la loro opposizione al presidente Lukashenko. |
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124 |
Da quanto precede risulta che il Consiglio non è incorso in errore nel ritenere, al momento dell’adozione degli atti iniziali, che le misure intimidatorie e i licenziamenti dei dipendenti della ricorrente che avevano partecipato agli scioperi e alle manifestazioni pacifiche in seguito alle elezioni presidenziali dell’agosto 2020 costituissero elementi sufficienti per ritenere che la ricorrente reprimesse la società civile in Bielorussia e sostenesse il regime del presidente Lukashenko ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642. |
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125 |
Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo insieme. |
– Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su una violazione degli atti di diritto internazionale
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126 |
La ricorrente fa valere che gli atti iniziali hanno violato diversi trattati multilaterali internazionali e norme internazionali, quali l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»), l’accordo sull’agevolazione degli scambi (in prosieguo: l’«AFE») e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1833, 1834 e 1835, pag. 3; in prosieguo: la «UNCLOS»), tenuto conto in particolare dell’effetto extraterritoriale delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente. |
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127 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta l’argomento della ricorrente. |
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128 |
In primo luogo, l’argomento fondato su un’asserita violazione del principio di territorialità deve essere respinto in quanto infondato, dal momento che gli atti iniziali si applicano solo ai fondi e alle risorse economiche situati nel territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 31 gennaio 2007, Minin/Commissione, T‑362/04, EU:T:2007:25, punto 106, e del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto111). |
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129 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la compatibilità delle restrizioni imposte dagli atti iniziali con il GATT e l’AFE, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro ratio, gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non figurano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali il giudice dell’Unione controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione. Solamente nell’ipotesi in cui l’Unione avesse inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC o nel caso in cui l’atto dell’Unione rinviasse espressamente a specifiche disposizioni degli accordi dell’OMC spetta alla Corte il controllo di legittimità di tale atto alla luce delle norme dell’OMC (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 107 e giurisprudenza ivi citata). |
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130 |
Da un lato, gli atti iniziali non contengono alcun riferimento a tali accordi (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 105). |
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131 |
Dall’altro lato, la ricorrente non ha indicato con quali atti, né in quale occasione, l’Unione avrebbe inteso dare esecuzione, mediante atti iniziali, ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC (sentenza del 13 settembre 2023, Venezuela/Consiglio, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, punto 106). |
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132 |
In ogni caso, occorre constatare che la Bielorussia non è parte né del GATT né dell’AFE. Pertanto, l’Unione non è soggetta ad alcun obbligo contrattuale nei confronti della Bielorussia in forza di tali accordi. |
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133 |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’UNCLOS, occorre rilevare che, sebbene i suoi articoli 89 e 125 concedano il diritto di accesso al mare per un paese privo di litorale, essi non garantiscono l’accesso a un determinato mare o a un porto scelto, in ogni situazione. In ogni caso, non sono gli atti iniziali, nella parte in cui riguardano il congelamento dei capitali della ricorrente, bensì le misure restrittive settoriali che potrebbero eventualmente pregiudicare il diritto di accesso al mare della Bielorussia. |
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134 |
Occorre pertanto respingere la seconda parte del primo motivo. |
Sulla prima, la terza e la quarta parte del primo motivo, che riguardano, rispettivamente, la violazione dei diritti fondamentali, la violazione degli obiettivi stabiliti dai fondamenti giuridici dell’Unione e la violazione del principio secondo cui le misure devono essere mirate, e il quarto motivo, che riguarda la violazione del principio di proporzionalità
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135 |
Con la prima, la terza e la quarta parte del primo motivo e il quarto motivo, che devono essere analizzati congiuntamente, la ricorrente fa valere, in sostanza, che gli atti iniziali violano il principio di legalità e di proporzionalità in quanto avrebbero un impatto estremamente negativo sui diritti fondamentali della ricorrente e dei terzi. |
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136 |
Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che gli atti iniziali violano il diritto all’alimentazione, il diritto alla vita e il diritto all’istruzione, previsti in numerosi atti di diritto internazionale, segnatamente l’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, pag. 3), l’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il preambolo della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1249, n. I 20378, pag. 13), gli articoli 25 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata in nome dell’Unione europea con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35), e l’articolo 31 della dichiarazione e del programma d’azione di Vienna, adottati alla Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo del 25 giugno 1993. |
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137 |
I diritti dell’uomo sarebbero interdipendenti, inscindibili e strettamente connessi. Ciò significherebbe che una violazione del diritto all’alimentazione potrebbe compromettere la realizzazione di altri diritti dell’uomo, in particolare il diritto alla salute, all’istruzione o alla vita, e viceversa. In particolare, qualora le persone non riuscissero a nutrirsi e rischiassero di morire di fame, di malnutrizione o di malattie connesse, il loro diritto alla vita sarebbe anch’esso minacciato. |
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138 |
Orbene, a causa delle misure restrittive adottate nei suoi confronti, le capacità della ricorrente di commercializzare «un prodotto socialmente importante con funzioni umanitarie» sarebbero state ostacolate. |
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139 |
A sostegno del suo argomento, la ricorrente ricorda che la sua quota sul mercato mondiale della potassa è del 20%. Questo prodotto verrebbe fornito in più di 130 paesi. Taluni paesi sarebbero fortemente, se non totalmente, dipendenti dalla potassa prodotta dalla ricorrente. |
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140 |
Inoltre, non esisterebbe attualmente alcun porto in grado di sostituire il porto di Klaipeda (Lituania) per esportare siffatti volumi di concimi potassici bielorussi. |
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141 |
Pertanto, le misure restrittive imposte dal Consiglio alla ricorrente, a causa del loro effetto extraterritoriale, violerebbero i diritti nutrizionali di milioni, se non di miliardi, di persone nel mondo. |
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142 |
Nell’ambito della sua competenza, il Consiglio potrebbe introdurre misure restrittive temporanee, che dovrebbero avere carattere preventivo. Orbene, le misure restrittive nei confronti della ricorrente sarebbero per loro natura punitive. |
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143 |
Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente fa valere che gli atti iniziali violano gli obiettivi sanciti agli articoli 3 e 21 TUE in quanto hanno conseguenze drammatiche che si ripercuoteranno non solo all’interno dell’Unione, ma anche nel mondo intero. |
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144 |
Con la quarta parte del suo primo motivo, la ricorrente fa valere che gli atti iniziali violano il principio secondo cui le misure devono essere mirate in quanto arrecano pregiudizio alla popolazione civile non solo in Bielorussia, ma in tutto il mondo. |
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145 |
Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere che gli atti iniziali hanno avuto l’effetto di restringere la sua libertà di transito, in flagrante violazione delle norme internazionali. Inoltre, la sua libertà d’impresa, diritto fondamentale tutelato dal diritto europeo e internazionale, sarebbe stata anch’essa violata in modo flagrante. |
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146 |
Pertanto, gli atti iniziali avrebbero totalmente impedito alla ricorrente di esportare potassa in tutto il mondo. |
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147 |
La ricorrente aggiunge che le misure restrittive di cui trattasi violano i diritti di terzi, e sono quindi sproporzionate, in quanto avrebbero colpito un gran numero di paesi terzi e i loro cittadini. |
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148 |
Nella sua domanda di riesame al Consiglio, la ricorrente avrebbe proposto misure alternative meno restrittive che potevano essere considerate una soluzione alternativa o essere prese in considerazione per attenuare l’impatto dell’iscrizione. |
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149 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta tale argomento. |
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150 |
In limine, occorre osservare che, senza eccepire formalmente l’irricevibilità del quarto motivo, il Consiglio sostiene che quest’ultimo è troppo vago e troppo generico per consentire di comprendere la portata dell’asserita violazione del principio di proporzionalità. |
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151 |
La ricorrente non commenta tale affermazione del Consiglio. |
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152 |
A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia e un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Dalla giurisprudenza risulta che tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso. L’atto introduttivo deve pertanto chiarire il motivo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (ordinanza del 18 settembre 2018, eSlovensko//Commissione, T‑664/17, non pubblicata, EU:T:2018:559, punto 29). |
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153 |
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il ricorso deve essere interpretato in modo che abbia un effetto utile, effettuandone una valutazione complessiva (v., in tal senso, ordinanza del 28 giugno 2011, Verein Deutsche Sprache/Consiglio, C‑93/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:429, punti 20 e 21). |
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154 |
Nella specie, come risulta dalla presentazione degli argomenti sollevati dalla ricorrente nel contesto del quarto motivo (v. supra, punto 145), si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il quarto motivo è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. |
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155 |
Pertanto, occorre respingere le affermazioni del Consiglio relative alla mancanza di chiarezza del quarto motivo. |
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156 |
Quanto alla fondatezza, il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione e che è ripreso all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (sentenze del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 122, e del 1o giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 133). |
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157 |
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, la giurisprudenza precisa che si deve riconoscere un ampio potere discrezionale al legislatore dell’Unione nei settori che richiedono da parte di quest’ultimo scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto ai quali è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Pertanto, solo la manifesta inidoneità, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, di un provvedimento adottato in tali settori può inficiare la legittimità di detto provvedimento (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio,T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). |
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158 |
In terzo luogo, per quanto concerne gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2012/642 e dal regolamento n. 765/2006, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell’uomo e dei principi del diritto internazionale sulla scena internazionale costituiscono uno degli obiettivi dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC). |
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159 |
Nel caso di specie, le misure restrittive nei confronti della Bielorussia sono state adottate a causa della gravità della situazione in Bielorussia e delle persistenti violazioni dei diritti dell’uomo, della repressione sistematica della società civile e dell’opposizione democratica e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. |
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160 |
A tal riguardo, l’argomento della ricorrente secondo cui gli atti iniziali violano gli obiettivi sanciti agli articoli 3 e 21 TUE non può essere accolto. |
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161 |
Secondo l’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’Unione «[c]ontribuisce alla pace, alla sicurezza, (…) alla tutela dei diritti dell’uomo (…) e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite». |
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162 |
Dagli articoli 24 e 29 TUE emerge che, in via generale, il Consiglio, statuendo all’unanimità, può definire l’oggetto delle misure restrittive che l’Unione adotta nell’ambito della PESC. Tenuto conto della vasta portata degli scopi ed obiettivi della PESC, quali espressi all’articolo 3, paragrafo 5, TUE e all’articolo 21 TUE nonché nelle disposizioni specifiche relative alla PESC, segnatamente agli articoli 23 e 24 TUE, il Consiglio dispone di un ampio margine nel definire tale oggetto (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 88). |
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163 |
Nel caso di specie, come risulta dal considerando 1 della decisione 2012/642, le misure restrittive contro la Bielorussia sono state adottate a causa della persistente violazione dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello Stato di diritto in tale paese. Dette misure mirano a fare pressione sul regime di Lukashenko affinché ponga fine alle violazioni dei diritti dell’uomo e alla repressione esercitata nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica. Peraltro, come risulta dal secondo considerando e dai visti degli atti iniziali, questi ultimi sono stati adottati a causa della gravità della situazione in Bielorussia nonché in risposta alle persistenti violazioni dei diritti dell’uomo e alla repressione sistematica nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica. I motivi degli atti iniziali si riferiscono anche al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. |
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164 |
Orbene, è giocoforza constatare che l’approccio consistente nel prendere di mira persone, entità e organismi i cui atti o le cui attività contribuiscono alla repressione esercitata nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica risponde, in modo coerente, all’obiettivo menzionato al precedente punto 61 e, in ogni caso, non può essere considerato illegittimo rispetto all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2023, Belaeronavigatsia/Consiglio,T‑536/21, EU:T:2023:66, punto 30). |
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165 |
Per quanto riguarda l’adeguatezza degli atti iniziali, la ricorrente sostiene anzitutto che essi le hanno totalmente impedito di esportare potassa. |
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166 |
Tale argomento non può essere accolto. |
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167 |
Infatti, gli atti iniziali, contrariamente alle misure restrittive settoriali, non contestate nella presente causa, non riguardano il divieto di importare potassa da parte dell’Unione. Pertanto, né gli atti iniziali né le misure restrittive settoriali vietano l’esportazione di potassa bielorussa verso paesi terzi. |
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168 |
Inoltre, sono gli articoli 2 octies della decisione 2012/642 e 1 octies del regolamento n. 765/2006, introdotti dalla decisione 2021/1031 e dal regolamento 2021/1030, il 24 luglio 2021, a prevedere espressamente che l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di prodotti a base di potassa dalla Bielorussia siano vietati. Di conseguenza, la ricorrente sbaglia nell’affermare che gli atti iniziali, adottati successivamente alle misure restrittive settoriali e consistenti nel congelamento dei suoi capitali, hanno impedito l’esportazione o il trasferimento di potassa all’interno dell’Unione. Peraltro, interrogata al riguardo in udienza, essa ha ammesso che, tra l’introduzione delle misure restrittive settoriali e l’adozione degli atti iniziali, non poteva già né esportare potassa verso l’Unione, né far transitare i suoi prodotti attraverso quest’ultima. |
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169 |
La ricorrente fa poi valere che l’adozione degli atti iniziali ha arrecato un pregiudizio sproporzionato alla sua libertà d’impresa, alla società bielorussa e alla sicurezza alimentare mondiale. |
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170 |
Da un lato, per quanto riguarda l’argomento relativo alle potenziali violazioni della libertà d’impresa e della società bielorussa, la ricorrente non presenta argomenti specifici o elementi di prova idonei a suffragare tale affermazione. Ne consegue che essa non dimostra che gli atti iniziali abbiano arrecato un pregiudizio sproporzionato alla sua libertà d’impresa e alla società bielorussa. |
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171 |
D’altra parte, per quanto riguarda l’argomento relativo alle potenziali violazioni della sicurezza alimentare mondiale, la ricorrente, a sostegno della sua argomentazione, menziona un certo numero di circostanze che suggerirebbero, a suo parere, che la sua iscrizione negli elenchi di cui trattasi avrebbe un’incidenza negativa sui prezzi dei concimi potassici nel mondo, il che potrebbe aggravare la crisi alimentare. |
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172 |
A tal riguardo, il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, eccepisce l’irricevibilità di tale argomento in quanto la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un interesse ad agire personale e sufficientemente diretto dal momento che essa invoca un’asserita violazione non dei propri diritti, bensì dei diritti dell’uomo di gruppi non specificati che contano milioni di persone, in termini generali ed astratti. |
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173 |
Nel caso di specie, indipendentemente dalla questione relativa all’interesse della ricorrente a far valere diritti fondamentali di terzi, occorre rilevare, come ha giustamente sottolineato il Consiglio in udienza, che gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente non riguardano gli atti iniziali, che impongono il congelamento dei fondi, ma si riferiscono principalmente agli scambi di concimi, compresi i concimi potassici, sul mercato mondiale. Si tratta quindi di elementi di prova relativi al potenziale impatto delle misure restrittive settoriali sul mercato mondiale dei concimi potassici, il che non è oggetto della presente causa. Peraltro, interrogata in udienza, la ricorrente ha omesso di individuare quali elementi di prova che essa avrebbe allegato al fascicolo sarebbero idonei a dimostrare che la crisi alimentare mondiale è stata aggravata dagli atti iniziali. |
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174 |
Da un lato, l’analisi intitolata «Potassa: valutazione d’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento» della Commissione dell’aprile 2022 si riferisce direttamente alle potenziali implicazioni dell’introduzione di misure restrittive settoriali. |
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175 |
Dall’altro lato, in primo luogo, gli elementi di prova presentati dalla ricorrente includono, in particolare, articoli, relazioni e dichiarazioni politiche sugli impatti della guerra in Ucraina sulla crisi alimentare mondiale. In secondo luogo, essi contengono informazioni generali sulla sicurezza alimentare globale. In terzo luogo, vi sono articoli e relazioni sulle politiche agricole e sulle imprese attive nel mercato dei concimi. In quarto luogo, essi comprendono analisi del mercato dei concimi e della potassa. |
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176 |
Pertanto, sebbene tali documenti facciano riferimento alla crisi alimentare mondiale, essi non riguardano l’incidenza degli atti iniziali su tale crisi alimentare mondiale. |
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177 |
Inoltre, alcuni degli elementi di prova invocati dalla ricorrente vertono su fatti non contestati riguardanti le sue attività. Infatti, da un lato, secondo la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Preparare la sicurezza alimentare e rafforzare i sistemi alimentari» del 23 marzo 2022, (COM/2022/133 final), le esportazioni di potassa dalla Russia e dalla Bielorussia rappresentano il 40% del commercio mondiale di potassa. Dall’altro lato, la ricorrente presenta informazioni del maggio 2022 sulla sua produzione ed esportazione per gli anni dal 2018 al 2021, ivi compresa la relazione statistica dell’Associazione nazionale dell’industria dei fertilizzanti (IFA) del 2021. |
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178 |
Di conseguenza, alla luce dell’analisi degli elementi di prova presentati dalla ricorrente e a prescindere dalla questione dell’interesse di quest’ultima a far valere diritti fondamentali di terzi (v. supra, punto 173), si deve concludere che la ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova in grado di dimostrare che gli atti iniziali compromettevano la sicurezza alimentare globale. |
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179 |
Inoltre, la ricorrente fa valere che il Consiglio avrebbe dovuto ricorrere alla misura meno restrittiva e menziona esempi di misure alternative meno restrittive che potevano essere prese in considerazione per attenuare l’impatto dell’iscrizione negli elenchi in questione. Infatti, essa ha proposto, da un lato, che fossero stabilite condizioni affinché le autorità nazionali degli Stati membri possano concedere autorizzazioni a persone e operatori dell’Unione, al fine di poter effettuare transazioni con la ricorrente riguardanti l’importazione, l’acquisto, il trasferimento di concimi potassici e la prestazione di servizi finanziari associati e, dall’altro, la fissazione di quote di fornitura di tali concimi all’Unione. |
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180 |
A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente si basa su elementi di prova che indicano che il trasporto dei concimi potassici richiede carichi pesanti, nonché un accesso marittimo. A tal riguardo, essa indica che gli atti iniziali, privandola dell’accesso al porto di Klaipėda, la privano della possibilità di esportare i suoi prodotti mentre erano ipotizzabili altre misure meno restrittive. |
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181 |
Occorre innanzitutto notare che tale argomentazione non si riferisce in realtà agli atti iniziali di portata individuale, ma alle misure restrittive settoriali di portata generale, come risulta dal precedente punto 167, nella misura in cui queste ultime vietano l’importazione, l’acquisto o il trasferimento, diretto o indiretto, di prodotti a base di cloruro di potassa. |
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182 |
In ogni caso, da un lato, tale argomento non dimostra che alla ricorrente sia totalmente impedito di esportare i suoi prodotti. Infatti, non è escluso che essa possa trasportare i suoi prodotti verso i porti di altri paesi al di fuori dell’Unione. |
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183 |
Dall’altro lato, le misure alternative proposte dalla ricorrente riguardano le possibilità di esportazione di concimi potassici nell’Unione e, pertanto, non consentirebbero di raggiungere efficacemente gli obiettivi perseguiti, ossia colpire le persone o le entità che sostengono il regime, e quindi, in particolare, le persone e le entità che sostengono finanziariamente o materialmente il regime di Lukashenko (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 settembre 2023, Mordashov/Consiglio, T‑248/22, non pubblicata, EU:T:2023:573, punto 165 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il Consiglio ha giustamente considerato che la necessità di aumentare il costo economico della partecipazione all’aggressione russa contro l’Ucraina per la Bielorussia, al punto che le divenga impossibile perseguirla, costituisce anch’essa un interesse che prevale sugli interessi privati della ricorrente. |
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184 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il quarto motivo e la prima, la terza e la quarta parte del primo motivo. |
Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di non discriminazione
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185 |
In primo luogo, la ricorrente fa valere, in sostanza, di essere stata trattata diversamente dalla società A, che le è tuttavia comparabile in termini di produzione e di esportazione di potassa, e che avrebbe dovuto essere oggetto di misure restrittive. |
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186 |
Infatti, una delle ragioni invocate a sostegno dell’imposizione di misure restrittive alla ricorrente consisterebbe nel fatto che essa sarebbe una fonte importante di entrate per il bilancio della Bielorussia. La ricorrente e A si troverebbero quindi in situazioni analoghe. Orbene, situazioni analoghe, nella fattispecie quelle dei produttori di potassa in Russia e in Bielorussia, dovrebbero essere trattate allo stesso modo. |
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187 |
A tal riguardo, la ricorrente fa valere che le decisioni del Consiglio non devono comportare conseguenze più gravi per i bielorussi che per i russi. |
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188 |
In secondo luogo, la ricorrente fa valere, in sostanza, di essere stata trattata diversamente dalla società B il cui nome è stato cancellato dagli elenchi in questione per il motivo che le misure restrittive avevano prodotto l’effetto auspicato nei confronti di tale entità. Orbene, ciò sarebbe avvenuto anche nel caso della ricorrente. |
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189 |
Infatti, la ricorrente sarebbe sanzionata per un comportamento che, oltre ad essere legittimo, sarebbe in ogni caso cessato nel marzo 2021, di modo che la sanzione sarebbe intervenuta più di un anno dopo il termine di tale comportamento. |
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190 |
Peraltro, il Consiglio non sembrerebbe ritenere necessario sanzionare le imprese europee che hanno licenziato lavoratori che partecipano a scioperi illegali. |
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191 |
Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica di Lettonia, contesta tale argomento. |
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192 |
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale disparità di trattamento non sia oggettivamente giustificata (v. sentenza del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio,T‑461/16, EU:T:2018:316, punto 152 e giurisprudenza ivi menzionata). |
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193 |
Per quanto riguarda la differenza di trattamento asserita dalla ricorrente rispetto alla società A, occorre osservare, al pari del Consiglio, che la ricorrente e le entità russe sono soggette a regimi diversi di misure restrittive. |
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194 |
In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642 e l’articolo 2 del regolamento n. 765/2006 prevedono il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche, da una parte, di persone, entità o organismi che sono stati identificati come responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività minano in altro modo gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, o qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo a loro associato, o qualsiasi persona giuridica, entità o organismo da loro posseduto o controllato, e, dall’altra, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono stati identificati come beneficiari o sostenitori del regime di Lukashenko, nonché qualsiasi persona giuridica, entità o organismo da loro posseduto o controllato. |
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195 |
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati, elencati nell’allegato a detta decisione. |
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196 |
La ricorrente si trova quindi in una situazione diversa da quella della società alla quale essa fa riferimento, poiché è soggetta a un regime di misure restrittive che si basa su criteri di iscrizione diversi da quelli del regime di misure restrittive in cui rientrerebbe detta società. |
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197 |
Infine, anche supponendo che il Consiglio abbia omesso di adottare misure restrittive nei confronti di altre imprese o di altri settori economici, tale circostanza non potrebbe essere utilmente invocata dalla ricorrente, in quanto il principio della parità di trattamento deve essere conciliato con l’ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio nel definire l’oggetto delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,С‑72/15, EU:C:2017:236, punto 132; del 6 marzo 2024, BSW – management company ofBMC holding/Consiglio, T‑258/22, non pubblicata, EU:T:2024:150, punto 90, e del 6 marzo 2024, Mostovdrev/Consiglio, T‑259/22, non pubblicata, EU:T:2024:151, punto 81). |
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198 |
Per quanto riguarda la differenza di trattamento asserita dalla ricorrente rispetto a B, occorre rilevare che, sebbene quest’ultima sia stata iscritta in elenchi fondati sulla decisione 2012/642, vale a dire quella che costituiva la base giuridica dell’iscrizione della ricorrente, i criteri di queste due iscrizioni erano diversi. In tal senso, il criterio d’iscrizione di B riguardava l’agevolazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, il quale è diverso dai criteri di iscrizione della ricorrente negli elenchi in questione. |
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199 |
Pertanto, si deve constatare che la ricorrente si trova in una situazione diversa da quella di B. |
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200 |
Occorre ricordare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico delle misure restrittive, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’iscrizione iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate nell’elenco controverso o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio,T‑163/18, EU:T:2020:57, punti 58 e 59). |
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201 |
Inoltre, occorre osservare che l’iscrizione di B era fondata su un’attività specifica, ossia il trasporto in Bielorussia di migranti intenzionati ad attraversare illegalmente le frontiere esterne dell’Unione. Tale attività non si è ripetuta, comportando la possibilità di cancellare detta società dall’elenco. |
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202 |
Orbene, come risulta dal fascicolo e dagli elementi di prova forniti dal Consiglio, il sostegno del regime di Lukashenko da parte della ricorrente corrisponde ad un’attività continua che non è cessata, poiché si tratta di versamenti regolari di fondi al bilancio dello Stato. |
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203 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la differenza di trattamento asserita dalla ricorrente rispetto agli imprenditori dei paesi dell’Unione, occorre osservare che l’iscrizione della ricorrente negli elenchi in questione perseguiva un obiettivo specifico, ossia aumentare la pressione esercitata sul regime di Lukashenko, in particolare nel contesto del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina nonché della repressione esercitata nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia. |
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204 |
Sebbene tale argomento non sia pertinente nell’ambito di una causa concernente misure restrittive nel settore della PESC, la quale si riferisce quindi alla politica estera dell’Unione, occorre rilevare che la situazione dei lavoratori licenziati da datori di lavoro all’interno dell’Unione non può, in alcun modo, essere paragonata a quella dei dipendenti licenziati dalla ricorrente per aver partecipato a uno sciopero contro il regime di Lukashenko. |
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205 |
Pertanto, il terzo motivo dev’essere integralmente respinto. |
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206 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la domanda di annullamento parziale degli atti iniziali. |
Sulla domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento
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207 |
Con una memoria di adattamento, la ricorrente chiede, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, l’annullamento degli atti di mantenimento nella parte in cui la riguardano reiterando i motivi e gli argomenti dedotti nel ricorso. |
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208 |
Il Consiglio ritiene di aver già dimostrato nel controricorso e nella controreplica che la ricorrente sosteneva il regime di Lukashenko e traeva vantaggio da quest’ultimo, e fa valere che gli elementi di prova di cui dispone giustificano il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione. |
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209 |
Nell’ambito del terzo e del quinto motivo, vertenti, rispettivamente, su una violazione del principio di non discriminazione e su una violazione dell’obbligo di motivazione da parte degli atti di mantenimento, la ricorrente non presenta alcun argomento supplementare rispetto a quelli dedotti contro gli atti iniziali. |
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210 |
Di conseguenza, poiché il terzo e il quinto motivo sono già stati analizzati e respinti nell’ambito degli atti iniziali (v., rispettivamente, punti 206 e 43 supra), essi devono essere respinti per gli stessi motivi nella parte in cui riguardano gli atti di mantenimento. |
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211 |
Nell’ambito del primo motivo, vertente su una violazione del principio di legalità, la ricorrente fa valere che l’accordo concluso il 3 aprile 2000 tra il governo della Repubblica di Bielorussia e il governo della Repubblica di Lituania sulle condizioni di transito dei carichi provenienti dalla Repubblica di Bielorussia che utilizzano porti e altre infrastrutture di trasporto della Repubblica di Lituania le garantisce un diritto di transito delle merci attraverso il territorio lituano verso i porti della Bielorussia, conformemente all’articolo 125 dell’UNCLOS. Essa sostiene che tale accordo è minacciato dalle misure restrittive, il che costituirebbe una violazione degli accordi internazionali in vigore. Essa menziona inoltre un investimento in un terminale portuale in Lituania, coperto da un accordo sulla promozione e la tutela degli investimenti del 5 marzo 1999, che dovrebbe garantirle una tutela giuridica e una piena sicurezza. Tuttavia, conformemente all’articolo 351, paragrafo 1, TFUE, i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi non dovrebbero essere pregiudicati dalle disposizioni dei trattati dell’Unione. |
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212 |
Per quanto riguarda tale argomento, occorre anzitutto osservare che, in caso di eventuale violazione degli accordi bilaterali da parte di uno Stato contraente, il giudice nazionale o il giudice indicato sulla base di tale accordo è competente a conoscere dei ricorsi in violazione di detti accordi. |
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213 |
Anche supponendo che, nel caso di specie, la ricorrente possa invocare i due accordi bilaterali menzionati supra al punto 211 e che l’Unione sia tenuta a rispettarli, in forza dell’articolo 351, paragrafo 1, TFUE, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato, e che non risulta dal fascicolo, se e in qual misura gli atti di mantenimento pregiudicassero gli accordi summenzionati. A tal riguardo, la ricorrente si limita a formulare affermazioni generiche riguardanti la violazione degli accordi bilaterali summenzionati, senza precisare in che modo e con quali modalità le clausole degli accordi bilaterali siano state asseritamente violate dagli atti di mantenimento. Peraltro, occorre osservare che tali accordi non prevedono obblighi incondizionati, ma offrono diverse opzioni per discostarsene. |
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214 |
Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto per tale ragione e per quelle menzionate nelle considerazioni dedicate all’esame di detto motivo per quanto riguarda la legittimità degli atti iniziali. |
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215 |
Nell’ambito del quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente sostiene che il Consiglio, oltre ad aver proceduto ad un esame inadeguato della sua decisione iniziale, ha ignorato le osservazioni da essa presentate e le informazioni che essa gli aveva fornito prima dell’adozione degli atti impugnati. |
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216 |
A questo proposito, occorre ricordare, come indicato supra al punto 200, che le misure restrittive hanno una natura cautelativa e, per definizione, provvisoria, la cui validità è sempre soggetta alla continuazione delle circostanze di fatto e di diritto che hanno portato alla loro adozione. Inoltre, per giustificare il mantenimento del nome di una persona negli elenchi in questione, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’iscrizione iniziale, la rinnovata iscrizione o il precedente mantenimento del nome della persona interessata negli elenchi in questione, fintantoché, da un lato, i motivi di iscrizione siano rimasti inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti. Questo contesto comprende non solo la situazione del Paese in cui è stato istituito il sistema di misure restrittive, ma anche la situazione particolare della persona interessata (v. sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). |
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217 |
Nel caso di specie, l’affermazione della ricorrente presentata nella sua memoria di adattamento relativa alla violazione dell’obbligo del Consiglio di procedere ad un riesame periodico è infondata. |
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218 |
Infatti, da un lato, con lettera del 21 dicembre 2022, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua intenzione di prorogare l’applicazione delle misure restrittive nei suoi confronti e ha allegato elementi di prova supplementari invocati dal Consiglio nell’ambito del riesame annuale delle misure, e la ricorrente ha presentato osservazioni sulla proroga delle misure e sui nuovi elementi di prova con lettera del 12 gennaio 2023. |
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219 |
Dall’altro lato, con lettera del 24 febbraio 2023, il Consiglio ha risposto alle osservazioni della ricorrente. Tale lettera conteneva argomenti dettagliati che spiegavano le ragioni per le quali il Consiglio riteneva che gli argomenti della ricorrente non fossero sufficienti per modificare la sua valutazione, e che fosse opportuno continuare ad applicare misure restrittive nei suoi confronti. |
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220 |
La ricorrente ha quindi potuto formulare i suoi commenti prima dell’adozione degli atti di mantenimento e le sue osservazioni sono state prese in considerazione dal Consiglio. |
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221 |
Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente riprende, in sostanza, gli argomenti già respinti nell’ambito dell’analisi del quarto motivo nel contesto degli atti iniziali, senza fornire nuovi argomenti riguardanti gli atti di mantenimento, occorre respingere tali argomenti anche nel contesto degli atti di mantenimento. |
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222 |
Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto. |
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223 |
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere un errore di valutazione dei fatti e una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2012/642. |
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224 |
A tal riguardo, in primo luogo, occorre osservare che, nella parte in cui riguarda la ricorrente, la motivazione degli atti di mantenimento è identica alla motivazione degli atti iniziali. Inoltre, a sostegno della domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento, la ricorrente reitera gli argomenti già dedotti contro gli atti iniziali. Nel controricorso, il Consiglio reitera gli stessi argomenti già dedotti per giustificare la fondatezza degli atti iniziali. |
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225 |
Ne consegue che, per le ragioni esposte supra ai punti da 79 a 104 e da 113 a 124, la ricorrente non dimostra che i motivi delle misure di mantenimento sono viziati da un errore di valutazione in merito al fatto che essa sostenga il regime di Lukashenko, ne tragga vantaggio e sia responsabile della repressione della società civile. Infatti, la stessa ricorrente riconosce che la maggior parte degli elementi di prova presentati dal Consiglio il 21 dicembre 2022 sono gli stessi utilizzati per giustificare la sua iscrizione iniziale negli elenchi in questione. Quanto agli altri elementi di prova, occorre osservare che la ricorrente non deduce alcun argomento idoneo a rimettere in discussione i motivi del mantenimento della sua iscrizione negli elenchi in questione. A questo proposito, le informazioni disponibili sul sito Internet della ricorrente, presentate dal Consiglio come prove nel documento di lavoro 17500/22 INIT, rivelano che essa stessa si descrive sempre come «uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali di concimi potassici», che rappresenta «un quinto della produzione mondiale di cloruro di potassio» che «ogni anno aumenta i suoi volumi di produzione, mantiene le sue posizioni sui mercati tradizionali, entra e rafforza le sue posizioni su altri, sviluppa e produce nuovi tipi di concimi». Di conseguenza, il contesto dell’iscrizione della ricorrente in relazione alla sua iscrizione iniziale negli elenchi in questione non è evoluto in modo tale da rendere obsolete le altre prove, per cui il Consiglio poteva validamente basarsi sui motivi dell’iscrizione (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio,T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 99). |
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226 |
In secondo luogo, i motivi alla base della valutazione secondo cui la ricorrente sostiene il regime di Lukashenko, ne trae profitto ed è responsabile della repressione contro la società civile sono sufficientemente precisi e concreti, sono esenti da errori di valutazione dei fatti o da errori di diritto e costituiscono di per sé un fondamento sufficiente per giustificare il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi controversi. |
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227 |
Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato e, quindi, la domanda di annullamento parziale degli atti di mantenimento. |
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228 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il presente ricorso nel suo insieme senza che sia necessario ricorrere alla misura istruttoria, richiesta dalla ricorrente e consistente in una perizia, della quale spetta al Tribunale, conformemente all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ordinarla qualora la ritenga utile. |
Sulle spese
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229 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni di quest’ultimo. |
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230 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, il Regno del Belgio e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Gervasoni Półtorak Reine Pynnä Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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