ECLI:EU:T:2024:664•62022TJ0448
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
2 ottobre 2024 ( *1 )
«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Diniego di rimborso annuale delle spese di viaggio per i figli a carico – Articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Decisione che fissa definitivamente la posizione dell’amministrazione – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine»
Nella causa T‑448/22,
PW, rappresentato da S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati,
ricorrente,
contro
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da A. Ireland, S. Falek e R. Coesme, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni e T. Pynnä (relatrice), giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
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i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2024; |
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il quesito scritto rivolto dal Tribunale al SEAE e la sua risposta, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2024, nonché le osservazioni del ricorrente su tale risposta depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2024, |
vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, PW, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione implicita del 30 luglio 2021 recante rigetto della sua domanda di pagamento annuale delle spese di viaggio per l’intero 2020 per quanto riguarda i suoi figli a carico. |
Fatti
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2 |
Il 16 febbraio 2020, il ricorrente ha aderito alla delegazione dell’Unione europea con sede a Washington, DC (Stati Uniti), in qualità di agente contrattuale del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA»). La moglie del ricorrente era al servizio del Parlamento europeo a Bruxelles (Belgio). |
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3 |
Con nota del 9 marzo 2020, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea ha informato il ricorrente dei suoi diritti e delle sue indennità finanziarie in applicazione dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Per quanto riguarda gli assegni familiari, in tale nota veniva precisato che essi erano pagati alla moglie del ricorrente e, per quanto riguarda le spese di viaggio annuale, che esse erano trattate dal SEAE. Veniva aggiunto, nella nota a piè di pagina n. 6, che, «nel caso di figli di cui entrambi i genitori lavora[va]no nelle istituzioni, [questi ultimi erano] liberi di chiedere il pagamento annuale delle spese di viaggio per [i loro] figli in base al luogo di origine dell’altro genitore, se ciò [fosse stato] più vantaggioso», e che, «in tal caso, sarebbe necessaria una domanda congiunta dei due genitori». |
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4 |
Il 23 giugno 2020, il ricorrente ha contattato il SEAE al fine di chiedere il pagamento annuale delle spese di viaggio per sé stesso e per i suoi figli a carico. Il SEAE gli ha risposto, lo stesso giorno, che il pagamento annuale delle spese di viaggio era stato codificato nella sua retribuzione del mese di agosto 2020 e gli ha inviato una schermata di quanto sarebbe stato incluso in tale pagamento. A seguito di tale risposta, il ricorrente ha chiesto che fosse aggiunto il pagamento per i suoi figli a carico, domanda alla quale il SEAE ha risposto, sempre il 23 giugno 2020, che non era possibile procedere alla rettifica delle spese di viaggio annuale, poiché i figli del ricorrente non risultavano a suo carico in Sysper. Al fine di poter procedere al pagamento, il SEAE ha consigliato al ricorrente di contattare il PMO e di chiedergli di rivedere la sua composizione familiare nonché le persone a suo carico. |
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5 |
Il 26 giugno 2020, il ricorrente ha chiesto al PMO di correggere il fatto che i suoi figli non risultavano a suo carico in Sysper. Egli ha aggiunto che, fino a tale data, tutte le indennità, comprese le spese di viaggio annuale per il viaggio di andata e ritorno tra Bruxelles e Madrid (Spagna), erano versate alla moglie, ma che, a partire dal mese di febbraio 2020, avrebbero dovuto essergli versate, per un viaggio di andata e ritorno tra Washington e Madrid. In pari data, il PMO ha spiegato che la nota del 9 marzo 2020 confermava che gli assegni familiari erano versati alla moglie del ricorrente e ha impartito al ricorrente istruzioni in merito al modo di procedere affinché gli fossero versate le spese di viaggio annuale per i figli a carico della coppia. |
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6 |
Sempre il 26 giugno 2020, il ricorrente ha chiesto che il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico della coppia fosse trasferito sul suo conto, domanda che è stata confermata da sua moglie, conformemente alle istruzioni del PMO, il 29 giugno 2020. |
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7 |
Con messaggio di posta elettronica del 29 giugno 2020, il PMO ha confermato al ricorrente di aver proceduto al trasferimento del pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli della coppia sul conto del ricorrente a partire dal 1o gennaio 2021. Esso ha spiegato che il pagamento annuale delle spese di viaggio veniva effettuato ogni anno con il pagamento dello stipendio del mese di giugno e che, pertanto, le domande che lo riguardavano dovevano essere presentate entro il 2 maggio e non potevano essere retroattive. Poiché la domanda del ricorrente era stata presentata dopo il 2 maggio 2020, il trasferimento poteva avere effetto solo a partire dal 1o gennaio 2021. Il PMO ha indicato, pertanto, che le spese di viaggio annuale per i figli della coppia erano state versate alla moglie del ricorrente per l’anno 2020. |
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8 |
Con messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2020, il PMO ha confermato la sua posizione menzionando che la nota del 9 marzo 2020 spiegava chiaramente che il pagamento non era effettuato automaticamente al genitore per il quale la distanza era più vantaggiosa, bensì su richiesta. A causa del suo grado più elevato, la moglie del ricorrente riceveva gli assegni familiari e, pertanto, il pagamento annuale delle spese di viaggio. Di conseguenza, una domanda congiunta diretta ad ottenere il trasferimento delle spese di viaggio annuale per i figli a carico della coppia a beneficio del ricorrente avrebbe dovuto essere presentata prima del 2 maggio 2020. |
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9 |
Sia il messaggio di posta elettronica del 29 giugno 2020 che quello del 9 luglio 2020 contenevano la menzione secondo cui il «[corrispondente] messaggio [era] inviato a titolo informativo e non costitui[va] una decisione (…) che poteva essere oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto». |
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Il 27 luglio 2020, il ricorrente ha contestato la posizione del PMO osservando, in particolare, che il termine applicato da quest’ultimo non era stato menzionato né nella nota del 9 marzo 2020 né in altre istruzioni impartite al momento della sua entrata in servizio. |
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11 |
Con lo stipendio del mese di luglio 2020, la moglie del ricorrente ha ricevuto il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico della coppia, calcolati sulla base della distanza tra Bruxelles e Madrid. |
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12 |
Il 30 luglio 2020, il PMO ha ribadito la sua posizione come illustrata nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno e del 9 luglio 2020 e ha aggiunto che il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli della coppia era già stato effettuato a beneficio della moglie del ricorrente da parte del Parlamento. |
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13 |
Con nota del 19 novembre 2020, il PMO ha informato il ricorrente che, a seguito della domanda congiunta della coppia, gli assegni familiari per i quattro figli a carico erano stati trasferiti sul conto del ricorrente con effetto dal 1o novembre 2020, mentre l’assegno di famiglia avrebbe continuato ad essere versato alla moglie. |
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14 |
Con messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2020, il ricorrente ha comunicato al SEAE di essere riuscito ad ottenere la registrazione dei suoi figli a carico in Sysper e ha chiesto la regolarizzazione del pagamento annuale delle spese di viaggio per l’anno 2020. Egli ha reiterato tale domanda il 14 e il 18 gennaio 2021. |
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15 |
Con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021, il SEAE ha comunicato al ricorrente che, a seguito delle rettifiche intervenute nel sistema Sysper, sarebbe stato effettuato un pagamento di «2/12» per i suoi figli a carico con il suo stipendio del mese di febbraio. |
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16 |
Con messaggio di posta elettronica dell’11 febbraio 2021, il ricorrente ha comunicato al SEAE di non aver ricevuto il pagamento delle spese di viaggio con il suo stipendio del mese di febbraio, gli ha trasmesso la propria busta paga e gli ha chiesto quando sarebbe stato effettuato il pagamento annuale delle spese di viaggio. |
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17 |
Il 12 febbraio 2021, il SEAE ha confermato che il pagamento era stato correttamente codificato in Sysper e ha chiesto al PMO di verificare perché non era stato eseguito. Lo stesso giorno, il PMO ha indicato che, anche se i diritti erano stati correttamente codificati in Sysper, era troppo tardi per effettuare il pagamento con lo stipendio di febbraio e che il pagamento sarebbe stato effettuato con lo stipendio di marzo. |
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18 |
Con messaggio di posta elettronica del 15 marzo 2021, il ricorrente ha indicato sia al SEAE che al PMO che il pagamento non era stato effettuato con il suo stipendio del mese di marzo e ha chiesto che fosse fatto il più rapidamente possibile. Lo stesso giorno, il PMO, con il SEAE in copia al suo messaggio, ha confermato che il pagamento sarebbe stato effettuato in aprile. |
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19 |
Con messaggio di posta elettronica del 23 marzo 2021, il ricorrente ha chiesto sia al SEAE che al PMO di verificare che tutto fosse in ordine affinché tale pagamento fosse effettuato correttamente con il suo stipendio del mese di aprile. |
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20 |
Con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021, il PMO ha informato il ricorrente che, dopo un’analisi dettagliata della sua pratica, risultava che egli aveva già ricevuto il pagamento annuale delle spese di viaggio con i suoi stipendi dei mesi di agosto 2020 (EUR 9882,10), di dicembre 2020 (EUR 1273,32) e di febbraio 2021 (EUR 3506,26) e ha inviato al ricorrente una tabella con informazioni pertinenti al riguardo. |
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21 |
Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2021 inviato al PMO, con il SEAE in copia, il ricorrente ha contestato l’importo totale indicato dal PMO nel suo messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021. Ricordando le iniziative da lui intraprese affinché i suoi figli fossero codificati a suo carico in Sysper, egli ha spiegato di ritenere di avere il diritto di ricevere integralmente il pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico per l’anno 2020. Egli ha chiesto che la posizione dell’amministrazione fosse riesaminata e che fosse effettuato il pagamento di tutte le somme corrispondenti. Con messaggio di posta elettronica del 7 giugno 2021, il ricorrente ha reiterato tale domanda. |
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Il SEAE non ha risposto a tali messaggi di posta elettronica. |
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23 |
Il 28 ottobre 2021, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la «decisione implicita del 30 luglio 2021 recante diniego di correggere il calcolo del rimborso annuale delle spese di viaggio (…) per il 2020», facendo valere una violazione degli articoli 7 e 8 dell’allegato VII dello Statuto, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. |
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24 |
Con decisione del 14 aprile 2022, il suo reclamo è stato respinto in quanto irricevibile, poiché il SEAE ha ritenuto che l’atto che arrecava pregiudizio al ricorrente fosse il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021. |
Conclusioni delle parti
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Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Il SEAE chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
Sulla ricevibilità
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Il SEAE ha opposto al ricorso un’eccezione di irricevibilità con la quale fa valere che quest’ultimo è irricevibile, in quanto il reclamo non sarebbe stato presentato contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Il SEAE fa valere che non si può ritenere che il 30 luglio 2021 sia intervenuta una decisione implicita. Infatti, da un lato, l’atto che arreca pregiudizio sarebbe il messaggio di posta elettronica del SEAE del 18 gennaio 2021, data in cui il SEAE ha espresso la sua posizione finale riguardo al pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico della coppia per l’anno 2020. D’altra parte, il messaggio di posta elettronica del PMO del 29 marzo 2021 sarebbe di natura confermativa e non può essere considerato come contenente fatti nuovi e sostanziali che consentirebbero di considerare il messaggio di posta elettronica del ricorrente del 30 marzo 2021 come una richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. |
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28 |
In ogni caso, il SEAE ritiene che il termine di tre mesi per contestare l’atto che arreca pregiudizio mediante un reclamo presentato ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto non sia stato rispettato. Infatti, poiché l’atto che arreca pregiudizio è il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021, il termine di tre mesi sarebbe scaduto ben prima del 28 ottobre 2021, data di deposito del reclamo. |
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29 |
Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, «[q]ualsiasi persona cui si applica [detto] statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto» e «[i]l reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi». |
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30 |
L’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dispone che il ricorso dinanzi al Tribunale è irricevibile se un reclamo non è stato presentato precedentemente ed entro un termine di tre mesi. |
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31 |
Per giurisprudenza costante, costituiscono atti che arrecano pregiudizio i soli provvedimenti emanati dall’autorità competente che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi dell’interessato, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo, e che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione (sentenze del 10 gennaio 2006, Commissione/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, punto 42; del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, punto 46, e dell’8 ottobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, punto 45). |
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32 |
Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 proviene dall’unità del SEAE competente per le questioni di risorse umane «diritti, obblighi e cellula medica». Esso è firmato da un’assistente di tale unità. Al ricorrente viene ivi spiegato che in precedenza non gli era stata inviata una risposta, nonostante la sua domanda del mese di dicembre, poiché occorreva attendere un accordo da parte del SEAE e del Parlamento in merito al trasferimento dei diritti. Vi si afferma che in dicembre non era stato possibile procedere ad alcuna regolarizzazione in quanto i suoi figli erano ancora sul conto della moglie. Il ricorrente è stato ivi informato dall’autore del messaggio di posta elettronica di quanto segue: «Vedo tuttavia ora che tutto sembra essere in ordine in Sysper e procederò quindi al pagamento di 2/12 per i Suoi figli che Lei riceverà con la Sua retribuzione di febbraio». |
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33 |
Occorre esaminare se tale messaggio di posta elettronica fissi definitivamente la posizione dell’istituzione da cui essa promana, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 31, tenendo conto del fatto che la qualificazione come atto che arreca pregiudizio non dipende dalla forma o dal titolo di tale atto, ma è determinata dalla sua sostanza (v., in tal senso, ordinanza del 15 gennaio 2009, Braun -Neumann/Parlamento, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, punto 32). |
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34 |
A tal riguardo, occorre osservare, in primo luogo, che la risposta del SEAE quale espressa nel messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 non è sufficientemente precisa, come fa valere il ricorrente. Infatti, la menzione di un pagamento di «2/12» non consente di comprendere, di per sé, a cosa si riferisca tale percentuale, tenendo conto del numero di parametri (pagamenti annuali per quattro figli). Sebbene, alla luce delle informazioni disponibili successivamente, in particolare il messaggio di posta elettronica del PMO del 29 marzo 2021, la risposta del SEAE sia divenuta più esplicita e abbia consentito al ricorrente di chiedere, con il suo messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2021, il pagamento dei «12/12», le informazioni fornite dal SEAE nel messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 non erano sufficienti per essere considerate come decisione che fissa definitivamente la posizione del SEAE e per far decorrere, per tale motivo, il termine di reclamo. |
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35 |
In secondo luogo, anche supponendo che la risposta relativa ai «2/12» fosse sufficientemente precisa per comprendere che due mesi su dodici (del beneficio del pagamento annuale delle spese di viaggio) per ciascuno dei quattro figli del ricorrente sarebbero stati pagati, ciò restava una risposta parziale, in quanto non forniva alcuna indicazione quanto al trattamento riservato dall’amministrazione agli altri dieci mesi. |
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36 |
Infatti, dal fascicolo risulta che il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 costituisce una risposta al messaggio di posta elettronica del ricorrente del 7 dicembre 2020, con il quale quest’ultimo ha comunicato al SEAE di aver completato la convalida della registrazione dei suoi figli a suo carico in Sysper e ha chiesto la regolarizzazione del pagamento annuale delle spese di viaggio, domanda reiterata il 14 e il 18 gennaio 2021. |
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37 |
Orbene, sebbene la domanda del ricorrente riguardasse il pagamento annuale delle spese di viaggio per il 2020 nella sua integralità, la menzione di un pagamento di «2/12» per i figli del ricorrente non consentiva di comprendere che il pagamento della somma residua gli era stato rifiutato. Letto alla luce della domanda del ricorrente, alla quale costituiva una risposta, il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 avrebbe eventualmente potuto lasciargli intendere che sarebbe seguito il pagamento della somma residua. |
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38 |
In terzo luogo, il contesto dell’adozione dell’atto, ossia il comportamento del SEAE a seguito del messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021, mostra che il SEAE stesso non considerava la sua posizione come definitiva. |
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39 |
Infatti, l’11 febbraio 2021, il ricorrente ha indicato, con messaggio di posta elettronica inviato al SEAE, di non aver ricevuto il pagamento delle spese di viaggio per i suoi figli a carico con il suo stipendio di febbraio e gli ha comunicato la sua busta paga. In tale busta paga figurava un pagamento di EUR 3506,26 a titolo di spese di viaggio annuale. Il ricorrente ha reiterato la domanda di pagamento annuale delle spese di viaggio il 15 marzo 2021. Ogni volta, il PMO ha risposto che il pagamento sarebbe stato effettuato con lo stipendio del mese successivo. |
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40 |
Solo dopo una terza domanda da parte del ricorrente, il 25 marzo 2021, il PMO ha informato quest’ultimo, con messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021, che, dopo un’analisi dettagliata della pratica, risultava che egli aveva già ricevuto il rimborso annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico con i suoi stipendi dei mesi di agosto 2020 (EUR 9882,10), di dicembre 2020 (EUR 1273,32) e di febbraio 2021 (EUR 3506,26) e gli ha inviato una tabella con le informazioni pertinenti al riguardo. |
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41 |
Pertanto, non si può ritenere che il messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2021 fissi la posizione definitiva del SEAE quanto al pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico del ricorrente ai sensi della giurisprudenza esposta al precedente punto 31. Esso non può quindi costituire il dies a quo del termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. |
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42 |
Neppure il messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021 può costituire il dies a quo di tale termine. Infatti, da un lato, esso proviene dal PMO, e non dal SEAE, che è l’autorità competente in materia, come spiega il SEAE nelle sue memorie e nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale e come risulta dalla nota del 9 marzo 2020 (v. punto 3 supra). D’altro lato, sebbene, con tale messaggio di posta elettronica, il PMO abbia spiegato al ricorrente che egli aveva «già ricevuto il pagamento delle spese di viaggio», esso non ha preso posizione sulla domanda del ricorrente, che riguardava il pagamento annuale integrale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico per l’anno 2020. Inoltre, nessuna delle parti fa valere che il messaggio di posta elettronica del 29 marzo 2021 costituisce un atto che arreca pregiudizio. |
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43 |
Ne consegue che il ricorrente ha fondatamente presentato all’amministrazione, in data 30 marzo 2021, in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda che la invitava a prendere una decisione nei suoi confronti. |
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44 |
La mancata risposta a tale domanda entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione di detta domanda equivale, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, a una decisione implicita di rigetto ed il ricorrente ha giustamente presentato un reclamo diretto al suo annullamento il 28 ottobre 2021, rispettando il termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia, 147/79, EU:C:1980:238, punto 3). |
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45 |
Ne consegue che il ricorso è ricevibile. |
Sull’oggetto della controversia
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46 |
Conformemente ad una giurisprudenza costante, benché le conclusioni del ricorrente siano parimenti dirette all’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, il presente ricorso ha l’effetto, per quanto necessario, di sottoporre al Tribunale l’atto arrecante pregiudizio contro il quale è stato presentato il reclamo, vale a dire la decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente diretta al pagamento di tutte le somme alle quali egli riteneva di aver diritto a titolo di spese di viaggio annuale (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 5 dicembre 2000, Campogrande/Commissione, T‑136/98, EU:T:2000:281, punto 27), salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto oggetto del reclamo stesso (sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 34). |
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47 |
Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo, che dichiara l’irricevibilità del reclamo, è priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione implicita del 30 luglio 2021. |
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48 |
Ciò premesso, il ricorso deve essere considerato come diretto all’annullamento della decisione implicita del 30 luglio 2021 che respinge la domanda del ricorrente di pagamento annuale delle spese di viaggio per l’intero anno 2020 per quanto riguarda i suoi figli a carico. |
Nel merito
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49 |
A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce due motivi, vertenti:
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Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e del principio di buona amministrazione
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50 |
Il ricorrente fa valere che il SEAE ha sostenuto che i dati codificati in Sysper riguardanti i suoi figli erano errati, mentre tali dati avrebbero dovuto essere correttamente codificati nel suo profilo Sysper dal 2014. Il ricorrente avrebbe chiesto la correzione dei suoi dati in Sysper da due a tre mesi prima della data in cui tale correzione è stata effettuata, nel novembre 2020. Ciò avrebbe avuto come conseguenza che egli non ha potuto avere il pagamento annuale delle spese di viaggio nella loro integralità, ma solo per due mesi, e ciò a partire dal mese di novembre 2020. Orbene, un pagamento parziale violerebbe il suo diritto ad un pagamento per un intero anno civile. Inoltre, il servizio risorse umane del SEAE sarebbe perfettamente consapevole di tali errori, che non sarebbero di responsabilità del ricorrente e che non dovrebbero arrecargli pregiudizio. Non sarebbe necessario che i figli del ricorrente risultino come persone a carico affinché quest’ultimo benefici del pagamento annuale delle spese di viaggio per quanto li riguarda. |
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51 |
Il ricorrente aggiunge che egli non può perdere il suo diritto al pagamento annuale delle spese di viaggio per i suoi figli a carico a motivo del fatto che non aveva presentato la sua domanda prima del 2 maggio 2020. Infatti, la nota del 9 marzo 2020 indicherebbe, nella nota a piè di pagina n. 6, che, «nel caso di figli i cui due genitori lavorino per le istituzioni europee, [essi sono] liberi di chiedere il pagamento annuale delle spese di viaggio per [i loro] figli in base al luogo d’origine dell’altro genitore», senza specificare una data limite. La nota a piè di pagina n. 9 del medesimo documento menzionerebbe che la data limite interverrebbe, «in caso di entrata in servizio», «un anno dopo la fine del periodo di tirocinio» e, «in caso di mobilità o di entrata in servizio senza periodo di tirocinio», dopo «un anno», informazione che sarebbe ingannevole. Il ricorrente avrebbe potuto fare affidamento su tale informazione che gli era stata personalmente comunicata piuttosto che su un’informazione disponibile sull’Intranet del suo servizio e di cui non era neppure a conoscenza. Per ragioni di buona amministrazione, il SEAE avrebbe dovuto indicare il termine del 2 maggio nella nota del 9 marzo 2020. |
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52 |
Inoltre, secondo il ricorrente, il SEAE non può invocare il pagamento, da parte del Parlamento, delle spese di viaggio per l’anno 2020 a beneficio della moglie, poiché il comportamento di un’autorità che ha il potere di nomina non può condizionare le azioni di un’altra. |
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53 |
Il ricorrente aggiunge, nelle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, che dalle informazioni presentate dal SEAE risulta che quest’ultimo è competente a fissare le condizioni di pagamento annuale delle spese di viaggio a favore del suo personale con sede di servizio al di fuori dell’Unione. Mancherebbe una decisione formale con la quale le condizioni fissate dal PMO per tale pagamento sarebbero state riprese dal SEAE. |
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54 |
Il SEAE contesta gli argomenti del ricorrente e, da un lato, replica che la data limite fissata per il cambiamento di beneficiario del pagamento annuale delle spese di viaggio per l’anno in corso, ossia il 2 maggio, non è stata rispettata dal ricorrente e che le spese di viaggio annuale erano già state versate alla moglie. Inoltre, il pagamento delle spese di viaggio a beneficio del ricorrente per due mesi costituirebbe un errore amministrativo a favore di quest’ultimo. Infatti, non sarebbe possibile pagare, a beneficio di un agente, le spese di viaggio annuale unicamente per due mesi. |
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55 |
In via preliminare occorre constatare che, nonostante l’enunciazione, da parte del ricorrente, nel titolo del suo primo motivo, di una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, egli non adduce argomenti relativi a una siffatta violazione. |
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56 |
Occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto prevede che «il funzionario avente diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per sé stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2 [di detto allegato] al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine (…)». L’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo allegato dispone che, «[s]e due coniugi sono funzionari dell’Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico», che «ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento» e che, «[p]er quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d’origine dell’uno o dell’altro coniuge». |
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57 |
Secondo la giurisprudenza, l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto ha lo scopo di consentire al funzionario e alle persone a suo carico di recarsi, almeno una volta all’anno, nel luogo d’origine del funzionario, al fine di conservarvi legami familiari, sociali e culturali (v. sentenza del 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento, T‑354/03, EU:T:2005:54, punto 68 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 30 aprile 2019, Ardalic e a./Consiglio, T‑523/16 e T‑542/16, non pubblicata, EU:T:2019:272, punto 104). Tuttavia, è nell’ambito del suo potere discrezionale che il legislatore ha deciso che ai membri della funzione pubblica dell’Unione sarebbero state rimborsate le spese di viaggio annuale sostenute in occasione del loro congedo annuale, mentre nessuna norma superiore del diritto dell’Unione o dell’ordinamento internazionale lo obbligava a riconoscere siffatti diritti ai funzionari e ai loro familiari. Esso dispone quindi a maggior ragione di un ampio potere discrezionale nella determinazione delle condizioni e delle modalità di tale rimborso (v. sentenza del 30 aprile 2019, Ardalic e a./Consiglio, T‑523/16 e T‑542/16, non pubblicata, EU:T:2019:272, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
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58 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, il pagamento annuale delle spese di viaggio è forfettario ed effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio e il luogo d’origine del funzionario o dell’agente. |
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59 |
Dopo aver consultato il comitato dello Statuto e il comitato del personale, la Commissione ha adottato la decisione del 16 dicembre 2013 recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), applicabile al SEAE in forza della decisione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 3 febbraio 2014 recante modifica dell’allegato I della decisione dell’alto rappresentante del 22 novembre 2011 recante disposizioni generali di esecuzione che danno attuazione allo Statuto e al RAA. |
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60 |
L’articolo 1, primo comma, delle DGE prevede che l’agente che entra in servizio nel corso di un anno civile e che svolge nel corso di tale anno almeno nove mesi di servizio beneficia del pagamento integrale delle spese di viaggio annuale previsto all’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto, che è un importo forfettario. Solo se egli svolge, nel corso di tale anno, meno di nove mesi di servizio, il funzionario o l’agente ha diritto soltanto ad una parte di detto pagamento, calcolata per dodicesimo proporzionalmente al numero di mesi di servizio. |
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61 |
L’articolo 7 delle DGE dispone che i pagamenti previsti dall’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto sono effettuati, ogni anno, entro il mese di luglio, sulla base delle circostanze familiari di ciascun agente o funzionario. |
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62 |
In forza dell’accordo sul livello dei servizi concluso tra il PMO e il SEAE, adottato il 5 gennaio 2011, il PMO effettua il pagamento degli stipendi del personale del SEAE. Il SEAE ha inoltre delegato la gestione del pagamento annuale delle spese di viaggio al PMO per il personale del SEAE in servizio nell’Unione. In forza dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale accordo, il PMO ha fissato le condizioni alle quali il pagamento annuale delle spese di viaggio è concesso a un nuovo beneficiario per il personale in servizio nell’Unione, compreso il termine del 2 maggio. Viene infatti precisato sulla pagina Intranet fornita dal ricorrente che il pagamento è effettuato al genitore che percepisce le indennità quando entrambi i genitori lavorano per le istituzioni dell’Unione e che il pagamento annuale delle spese di viaggio è effettuato in base al luogo di origine di uno dei genitori, a seguito di una domanda formale firmata da entrambi i genitori. Viene altresì precisato sulla stessa pagina Intranet che tale domanda non può essere retroattiva, che il pagamento è effettuato con lo stipendio del mese di giugno e che, di conseguenza, le domande presentate dopo il 2 maggio non saranno trattate per l’anno in corso. |
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63 |
In risposta a un quesito scritto del Tribunale, il SEAE, autorità competente per la gestione delle spese di viaggio annuale per il personale in servizio al di fuori dell’Unione, ha precisato di aver deciso di allinearsi alla regola del PMO, ai fini della parità di trattamento e al fine di consentire un trattamento fluido e coerente della codificazione dei diversi diritti individuali. Pertanto, la regola sancita sulla pagina Intranet che contiene il termine del 2 maggio non distingue tra il personale in servizio nell’Unione e quello in servizio al di fuori dell’Unione. |
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64 |
Tale regola è accessibile al personale tramite l’Intranet. Essa riflette la decisione implicita del SEAE di allineare il regime applicabile alle due categorie di personale, vale a dire il personale in servizio nell’Unione e quello in servizio al di fuori dell’Unione. Essa costituisce quindi un orientamento interno volto a garantire ai funzionari interessati un trattamento identico per quanto riguarda il pagamento annuale delle spese di viaggio. Infatti, per giurisprudenza costante, la decisione di un’istituzione, comunicata a tutto il personale e che precisa la procedura applicabile nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce una direttiva interna che, in quanto tale, deve essere considerata come una regola di condotta che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi senza precisare i motivi che l’hanno indotta a farlo, a pena di violare il principio della parità di trattamento (v., per analogia, sentenze del 9 luglio 2003, Efthymiou/Commissione, T‑22/01, EU:T:2003:197, punto 54, e del 14 dicembre 2022, SU/EIOPA, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). |
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65 |
Ne consegue che, al fine di gestire il pagamento annuale delle spese di viaggio per i figli a carico entro il termine stabilito dall’articolo 7 delle DGA, il PMO aveva il diritto di fissare il termine del 2 maggio di ogni anno per presentare la domanda prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, che determina quale luogo di origine dei genitori sarà preso in considerazione come base per il pagamento. Infatti, la fissazione di un siffatto termine è tanto ragionevole quanto necessaria per garantire la gestione di numerosi fascicoli da parte dell’amministrazione e il pagamento annuale delle spese di viaggio entro il termine previsto dalle DGE. |
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66 |
Inoltre, alla luce della natura forfettaria del pagamento e del termine fissato dalle DGE per effettuarlo, il PMO non ha ecceduto il suo potere discrezionale quando ha previsto che la domanda di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello Statuto non potesse essere retroattiva. Infatti, il rispetto di tale termine non condiziona il pagamento annuale delle spese di viaggio, che è un diritto statutario, e che sarà erogato all’uno o all’altro dei genitori, ma mira soltanto a consentire all’amministrazione di disporre in tempo utile delle informazioni relative alla distanza geografica in base alla quale viene calcolato l’importo del pagamento. |
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67 |
Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che le spese di viaggio annuale erano pagate alla moglie del ricorrente sulla base della distanza tra Bruxelles e Madrid. Il ricorrente, entrato in servizio presso il SEAE il 16 febbraio 2020, disponeva di un termine sufficiente per presentare, assieme a sua moglie, la domanda prevista all’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, prima del 2 maggio 2020. |
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68 |
Peraltro, il ricorrente non può validamente sostenere di aver ignorato che, affinché le spese di viaggio annuale per i figli a suo carico fossero calcolate sulla base della sua sede di servizio, occorreva la presentazione, a tal fine, di una domanda congiunta da parte sua e di sua moglie. Da un lato, tale domanda è prevista dallo Statuto e risulta, infatti, dalla giurisprudenza che si presume che i funzionari e gli agenti conoscano lo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, EU:T:1999:102, punto 168 e giurisprudenza ivi citata). D’altro lato, la possibilità di procedere a una siffatta domanda, che doveva essere comune ai due genitori, era stata portata a conoscenza del ricorrente esplicitamente e personalmente con la nota del 9 marzo 2020 inviatagli. |
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69 |
Per quanto riguarda il termine entro il quale tale domanda deve essere presentata, il ricorrente sostiene di essere stato indotto a ritenere che il termine per presentare detta domanda fosse di un anno a causa della nota a piè di pagina n. 9 della nota del 9 marzo 2020, la quale indicava che la data limite sarebbe intervenuta, «in caso di entrata in servizio», «un anno dopo la fine del periodo di prova» e, «in caso di mobilità o di entrata in servizio senza periodo di prova», dopo «un anno». |
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70 |
Questo argomento non può essere accolto. Infatti, dalla semplice lettura della nota del 9 marzo 2020 risulta chiaramente che la nota a piè di pagina n. 9 riguarda i diritti relativi ad un trasloco successivo a un’entrata in servizio o ad una mobilità, e non le spese di viaggio annuale, che sono interessate dalla nota a piè di pagina n. 6. |
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71 |
Il ricorrente non può neppure validamente sostenere di aver ignorato il termine fissato per la presentazione della domanda congiunta prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto e di aver ritenuto di aver presentato tale domanda in tempo utile. |
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72 |
In primo luogo, tale termine è accessibile al personale del SEAE sulla pagina Intranet fornita dal ricorrente, il che è sufficiente per dimostrare la presa di conoscenza dei funzionari e degli agenti in servizio che vi hanno accesso (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 marzo 2013, Inglewood e a./Parlamento, T‑229/11 e T‑276/11, EU:T:2013:127, punti 33 e 34). In secondo luogo, alla luce dell’articolo 7 delle DGE, il quale prevede che le spese di viaggio annuale siano rimborsate entro il mese di luglio, è possibile dedurre che una domanda riguardante tale pagamento deve essere presentata in tempo utile prima di tale scadenza, al fine di consentire all’amministrazione di trattarla. In terzo luogo, il ricorrente afferma di essere stato registrato per la prima volta al servizio dell’Unione nel 2014, il che implica che egli aveva avuto occasione di familiarizzarsi con le procedure di pagamento, mentre la sua entrata in servizio presso il SEAE ha avuto luogo nel febbraio 2020, il che gli lasciava tempo sufficiente, in qualità di agente diligente, per informarsi e presentare, insieme alla moglie, la domanda prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, prima del 2 maggio 2020. |
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73 |
Ne consegue che, tenuto conto del fatto che la domanda congiunta da parte del ricorrente e di sua moglie è stata terminata solo il 29 giugno 2020, il SEAE non ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII, dello Statuto per non aver provveduto al pagamento annuale integrale delle spese di viaggio per i figli a carico del ricorrente sulla base della distanza tra Madrid e Washington. |
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74 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti del ricorrente riguardanti gli errori nel suo conto Sysper e un’asserita violazione del principio di buona amministrazione. |
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75 |
Infatti, come risulta dall’insieme del fascicolo, i presunti errori in Sysper nonché l’assenza di risposta chiara da parte del SEAE riguardo ai diritti del ricorrente non hanno inciso sul rifiuto di procedere al pagamento integrale delle spese di viaggio per i figli della coppia sulla base della distanza tra Washington e Madrid. Tale rifiuto è la conseguenza del fatto che il ricorrente ha presentato tardivamente la domanda congiunta prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, come sottolineato dal PMO, che provvede alla gestione dei pagamenti per conto del SEAE, nel messaggio di posta elettronica del 29 giugno 2020, e come ricordato dal SEAE nella decisione di rigetto del reclamo del 14 aprile 2022. È a causa di tale ritardo nella presentazione della domanda congiunta che le spese di viaggio annuale per i figli a carico della coppia sono state versate alla moglie del ricorrente, sulla base della distanza tra Bruxelles e Madrid, e non al ricorrente. |
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76 |
Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto in toto. |
Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dei doveri di sollecitudine e di diligenza
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77 |
Il ricorrente fa valere che il SEAE non ha rispettato i doveri di sollecitudine e di diligenza, in quanto non ha tenuto conto né del suo interesse, né del contesto particolare della pandemia di COVID-19, né del fatto che l’origine del problema risiedeva negli errori amministrativi commessi dall’amministrazione. |
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78 |
Per giurisprudenza costante, il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi agenti riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e gli agenti del servizio pubblico. Tale dovere, così come il principio di buona amministrazione, implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità competente prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, così facendo, essa tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato (v. sentenza del 25 giugno 2003, Pyres/Commissione, T‑72/01, EU:T:2003:176, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). |
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79 |
Orbene, anzitutto, il ricorrente non fa valere in che modo l’amministrazione non avrebbe bilanciato i suoi interessi con l’interesse del servizio quando ha semplicemente applicato al suo caso il termine per presentare la domanda congiunta prevista all’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. |
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80 |
Il ricorrente, poi, non spiega neppure in che modo la sua salute sarebbe pregiudicata ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 78. Il riferimento generale alla pandemia della COVID-19, che avrebbe avuto come conseguenza che egli è stato messo in telelavoro e che è tornato a Bruxelles, non è sufficiente al riguardo. |
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81 |
Infine, come menzionato al precedente punto 75, gli asseriti errori commessi dall’amministrazione riguardo alla gestione del suo fascicolo non incidono sul fatto che le spese di viaggio annuale per i figli della coppia sono state pagate alla moglie del ricorrente e non al ricorrente, il che è dovuto al ritardo nella presentazione della domanda congiunta prevista all’articolo 8, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Pertanto, tale situazione non può neppure configurare una violazione dei doveri di diligenza e di sollecitudine. |
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82 |
Ne consegue che gli argomenti del ricorrente non possono essere accolti e che il suo secondo motivo è respinto. |
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83 |
Pertanto, occorre respingere integralmente il ricorso. |
Sulle spese
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84 |
Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. |
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85 |
Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che il ricorrente non ha potuto ottenere, nonostante le sue molteplici domande, una risposta chiara e completa proveniente dall’autorità competente, ossia il SEAE, riguardante il merito della sua domanda di pagamento annuale delle spese di viaggio per l’intero 2020 per quanto riguarda i suoi figli. Infatti, anche nella sua decisione di rigetto del reclamo, il SEAE si è limitato a respingere il reclamo in quanto irricevibile. Il fatto che il SEAE abbia erroneamente ritenuto che il reclamo del ricorrente fosse tardivo ha favorito, almeno parzialmente, il sorgere della controversia (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione, T‑43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208, punti da 105 a 108). |
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86 |
Pertanto, il Tribunale ritiene che le circostanze del caso di specie giustifichino la condanna del SEAE a farsi carico delle proprie spese e della metà delle spese sostenute dal ricorrente. Il ricorrente, dal canto suo, si farà carico della metà delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Gervasoni Pynnä Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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