Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 29 gennaio 2025.#Danske Fragtmænd A/S contro Commissione europea.#Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore postale – Conferimento di capitale a favore della Post Danmark – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Conferimenti di capitale a favore della PostNord – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Mancanza di incidenza individuale – Mancanza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità.#Causa T-334/22.

ECLI:EU:T:2025:109Eu Chamb Extd 04 T29 gen 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

29 gennaio 2024 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore postale – Conferimento di capitale a favore della Post Danmark – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Conferimenti di capitale a favore della PostNord – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Mancanza di incidenza individuale – Mancanza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità»

Nella causa T‑334/22,

Danske Fragtmænd A/S, con sede in Åbyhøj (Danimarca), rappresentata da L. Sandberg-Mørch, avvocata,

ricorrente,

sostenuta da

UPS Europe NV/SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

nonché

Dansk Avis Omdeling A/S, con sede in Vejle (Danimarca),

rappresentate da Sandberg-Mørch,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Carpi Badía e L. Nicolae, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Maertens, in qualità di agente, assistita da R. Holdgaard, avvocato,

da:

Regno di Svezia, rappresentato da C. Meyer-Seitz, F.-L. Göransson, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti,

e da

Post Danmark A/S, con sede in Copenaghen (Danimarca),

PostNord Group AB, con sede in Solna (Svezia),

rappresentate da O. Koktvedgaard, avvocato,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, R. da Silva Passos (relatore), N. Półtorak, I. Reine e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: A. Marghelis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 20 settembre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Danske Fragtmænd A/S, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione (UE) 2022/459 della Commissione, del 10 settembre 2021, relativa agli aiuti di Stato SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) e SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) ai quali Danimarca e Svezia hanno dato esecuzione a favore di PostNord AB e Post Danmark A/S (GU 2022, L 93, pag. 146; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2

La Danske Fragtmænd A/S è una società di diritto danese attiva, in particolare, nel mercato danese dei servizi di trasporto di merci su strada e di distribuzione di pacchi.

3

La PostNord AB è una società la cui attività principale consiste nella distribuzione di posta. Essa opera principalmente sui mercati postali svedese, danese, norvegese e finlandese. Il capitale sociale della PostNord è detenuto al 40% dal Regno di Danimarca e al 60% dal Regno di Svezia. I diritti di voto sono ripartiti nella misura del 50% per ciascuno dei due Stati azionisti. La PostNord detiene al 100% la PostNord Group AB.

4

La Post Danmark A/S è una società figlia al 100% della PostNord Group che opera sul mercato danese ed estero dei servizi postali. Sin dalla liberalizzazione del mercato postale danese nel 2011, la Post Danmark è in concorrenza con gli altri operatori postali.

5

In particolare, a causa della tendenza alla digitalizzazione della corrispondenza, nel periodo 2009-2019 le entrate della Post Danmark sono diminuite del 55%. Dal 2012 in poi l’impresa ha registrato disavanzi.

6

Il 20 ottobre 2017 il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia hanno sottoscritto un accordo bilaterale intitolato «Agreement between the Kingdom of Sweden and the Kingdom of Denmark regarding [PostNord]» (in prosieguo: l’«accordo di ottobre 2017»). Esso descrive varie misure a favore della PostNord e della Post Danmark per rispondere alle sfide della digitalizzazione in Danimarca e attuare il nuovo modello di produzione elaborato dal consiglio di amministrazione della PostNord. Secondo tale accordo, il nuovo modello di produzione dovrebbe essere finanziato, in particolare, da due conferimenti di capitale a favore della PostNord, concessi dal Regno di Danimarca e dal Regno di Svezia, nonché da un contributo interno fornito dalla PostNord Group alla Post Danmark.

7

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia hanno effettuato, ciascuno separatamente, un conferimento di capitale a favore della PostNord per un importo, rispettivamente, di 267 milioni di corone svedesi (SEK) (circa EUR 23,1 milioni) e di SEK 400 milioni (circa EUR 34,6 milioni), e la PostNord Group ha effettuato un conferimento di capitale a favore della Post Danmark per un importo di 2,339 miliardi di corone danesi (DKK) (circa EUR 313,6 milioni) (in prosieguo, congiuntamente: i «conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017»).

8

Il 27 novembre 2017 un’associazione professionale che raggruppa talune società di diritto danese attive nel settore del trasporto su strada e della logistica in Danimarca (Brancheorganisation for den danske vejgodstransport – ITD) ha presentato una denuncia alla Commissione europea sostenendo che, con varie misure precedenti o future, le autorità danesi e svedesi avevano o avrebbero concesso aiuti di Stato illegali alla Post Danmark. Tra tali misure figuravano i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

9

Il 14 giugno 2019 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione ai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

10

Il 10 settembre 2021, in esito al procedimento di indagine formale, la Commissione ha adottato la decisione impugnata. In tale decisione, la Commissione ha concluso che i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017 costituivano tre misure distinte che dovevano essere valutate separatamente. La Commissione ha ritenuto che il conferimento di capitale della PostNord Group a favore della Post Danmark non comportasse la concessione di un vantaggio e, pertanto, che tale misura non costituisse un aiuto di Stato. Per contro, essa ha ritenuto che i conferimenti di capitale del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia a favore della PostNord costituissero aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno, e ne ha ordinato il recupero presso la PostNord.

Conclusioni delle parti

11

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare la Commissione, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca alle spese.

12

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

13

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

14

La Post Danmark e la PostNord Group chiedono che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

15

L’UPS Europe NV/SA chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare la Commissione alle spese.

16

La Dansk Avis Omdeling A/S non ha depositato alcuna memoria di intervento.

In diritto

17

La Commissione, sostenuta dal Regno di Danimarca, dal Regno di Svezia, dalla Post Danmark e dalla PostNord Group, fa valere che il ricorso è irricevibile per il motivo che la ricorrente non dispone della legittimazione ad agire. In particolare, la ricorrente non avrebbe dimostrato che la sua posizione sul mercato fosse stata sostanzialmente lesa dai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

18

La ricorrente sostiene di essere legittimata ad agire. I conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017 avrebbero sostanzialmente leso la sua posizione concorrenziale sul mercato dei servizi postali in Danimarca e nei paesi nordici. Essi avrebbero così consentito alla Post Danmark di praticare «un dumping dei prezzi a un livello inferiore a quello della concorrenza». La ricorrente afferma che tali conferimenti di capitale le hanno fatto perdere un numero significativo di clienti e, di conseguenza, hanno comportato una diminuzione delle sue quote di mercato del 30%, circostanza di cui essa avrebbe fornito la prova.

19

A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma del medesimo articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

20

Nella specie, in primo luogo, come risulta dall’articolo 7 della decisione impugnata, quest’ultima ha come unici destinatari il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e non la ricorrente. Il presente ricorso non può quindi essere dichiarato ricevibile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, prima parte di frase, TFUE.

21

In secondo luogo, i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017 hanno carattere individuale. Pertanto, la decisione impugnata non può essere qualificata come atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 10 ottobre 2017, Greenpeace Energy/Commissione, C‑640/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:752, punto 26, e sentenza del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione, T‑57/11, EU:T:2014:1021, punto 23). Il presente ricorso non può quindi essere dichiarato ricevibile a tale titolo.

22

Pertanto, il presente ricorso di annullamento è ricevibile solo qualora la decisione impugnata, conformemente all’articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, riguardi direttamente e individualmente la ricorrente, e queste due condizioni sono cumulative.

23

Nella specie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il requisito dell’incidenza individuale.

24

Secondo costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguardi individualmente solamente qualora detta decisione li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (v. sentenza del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

25

Per quanto riguarda, più in particolare, il settore degli aiuti di Stato, un ricorrente che metta in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione dell’aiuto adottata in esito al procedimento d’indagine formale deve provare di avere uno status particolare, ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 24. Ciò si verifica, in particolare, qualora la posizione del ricorrente sul mercato di cui trattasi sia sostanzialmente lesa dall’aiuto oggetto della decisione in questione (v. sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

26

La lesione sostanziale alla posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato di cui trattasi deriva non già da un’analisi approfondita dei diversi rapporti concorrenziali su tale mercato, che consenta di stabilire con precisione la portata della lesione alla sua posizione concorrenziale, bensì, in linea di principio, da una constatazione prima facie che la concessione della misura di cui alla decisione della Commissione conduce a una lesione sostanziale di tale posizione (sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 58).

27

Ne consegue che tale presupposto può essere soddisfatto qualora il ricorrente fornisca elementi che consentano di dimostrare che la misura di cui trattasi è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato di cui trattasi (v. sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

28

Per quanto riguarda la determinazione di una lesione sostanziale della posizione sul mercato, occorre ricordare, da un lato, che la mera circostanza che un atto possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario di tale atto non può comunque essere sufficiente a far ritenere che quest’ultimo riguardi individualmente detta impresa. Pertanto, un’impresa non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria (v. sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

29

Dall’altro lato, occorre ricordare che la prova di una lesione sostanziale arrecata alla posizione di un concorrente sul mercato non può essere limitata alla presenza di taluni elementi che indicano un peggioramento delle prestazioni commerciali o finanziarie della parte ricorrente, quali una diminuzione rilevante del fatturato, perdite finanziarie non trascurabili o ancora una riduzione significativa delle quote di mercato in seguito alla concessione dell’aiuto di cui trattasi. La concessione di un aiuto di Stato può anche ledere la situazione concorrenziale di un operatore in altri modi, in particolare provocando un mancato guadagno o un’evoluzione meno favorevole di quella che sarebbe stata registrata in mancanza di tale aiuto (v. sentenza del 15 luglio 2021, Deutsche Lufthansa/Commissione, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

30

È alla luce di tali principi che occorre esaminare se la ricorrente, su cui grava l’onere della prova come ricordato al precedente punto 27, abbia dimostrato che la decisione impugnata la riguarda individualmente.

31

Al fine di esaminare se la ricorrente abbia dimostrato che la decisione impugnata la riguarda individualmente, occorre constatare che, a suo avviso, da un lato, i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017 sono stati tutti concessi il 20 ottobre 2017 alla Post Danmark e, dall’altro, essa si trova in un rapporto di concorrenza con la Post Danmark.

32

Ciò posto, sotto un primo aspetto, per quanto riguarda il ruolo della ricorrente nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la ricorrente sostiene giustamente di aver svolto un ruolo attivo. Infatti, la ricorrente ha depositato osservazioni nell’ambito del procedimento di indagine formale in quanto parte interessata. Tuttavia, in ogni caso, non si può dedurre dalla mera partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo che la decisione impugnata la riguardi individualmente, anche qualora essa abbia avuto un ruolo importante in tale procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione, T‑492/15, EU:T:2019:252, punto 143 e giurisprudenza ivi citata).

33

Sotto un secondo aspetto, per quanto riguarda la lesione sostanziale della sua posizione sul mercato, come indicato al precedente punto 18, la ricorrente sostiene di aver perso un numero significativo di clienti e circa il 30% della quota di mercato a causa di un «dumping dei prezzi a un livello inferiore a quello della concorrenza» praticato dalla Post Danmark grazie ai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017. In fase di replica, la ricorrente ha altresì sostenuto che la concessione dei conferimenti di capitale di cui trattasi aveva comportato un cambiamento di comportamento dei clienti, i quali avevano deciso di non fare più ricorso ai suoi servizi. Pertanto, la ricorrente afferma che, prima della concessione di detti conferimenti di capitale, essa perdeva clienti a vantaggio di diversi concorrenti, mentre, dopo la concessione di tali vantaggi, ha perso clienti quasi esclusivamente a beneficio della Post Danmark.

34

A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente ha prodotto tre elenchi di clienti che l’avrebbero abbandonata per aderire alla PostNord tra gennaio 2016 e novembre 2021. A suo avviso, aderendo alla PostNord, tali clienti avrebbero in particolare fatto ricorso ai servizi offerti dalla Post Danmark. Più precisamente, il primo elenco riguarda il periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2018. Il secondo elenco, che coincide in parte con il primo, copre il periodo da gennaio 2018 a giugno 2019. Infine, il terzo elenco riguarda il periodo compreso tra ottobre 2019 e novembre 2021 (in prosieguo: gli «elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord»).

35

A tal riguardo, in primo luogo, occorre constatare che l’affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe perso circa il 30% di quote di mercato deve essere respinta, non essendo suffragata da un principio di prova.

36

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione della ricorrente, sviluppata in fase di replica, relativa all’asserito cambiamento di comportamento dei clienti che avrebbero deciso di non fare più ricorso ai suoi servizi, occorre rilevare che la ricorrente fa riferimento agli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord. Il primo di tali elenchi, che copre in parte il periodo anteriore alla concessione delle misure in questione, individua varie imprese alle quali avrebbero fatto ricorso gli ex clienti della ricorrente, a differenza degli altri due elenchi, che individuano solo la PostNord.

37

Orbene, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento e in udienza, la ricorrente ha ammesso che tutti i clienti identificati nel primo elenco erano stati persi anche a favore della PostNord, compresi quelli associati ai nomi di altre imprese concorrenti, dal momento che tali altre imprese erano in realtà i subappaltatori della PostNord.

38

Pertanto, alla luce dell’argomentazione della ricorrente, gli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord devono essere tutti intesi nel senso che identificano i clienti che hanno lasciato la ricorrente per aderire esclusivamente alla PostNord o ai suoi subappaltatori. Alla luce di tale argomentazione, essi non possono quindi essere interpretati nel senso che attestano un cambiamento di comportamento di tali clienti a seguito della concessione delle misure in questione.

39

Ne consegue che, in mancanza di altri elementi a sostegno dell’argomento della ricorrente secondo cui, prima della concessione delle misure in questione, essa perdeva clienti a beneficio di diversi concorrenti mentre, dopo la concessione di tali misure, essa perdeva clienti esclusivamente a beneficio della PostNord e, più in particolare, della Post Danmark, presunta beneficiaria di tali misure, occorre respingerlo, senza che sia necessario statuire sulla sua ricevibilità, contestata dalla Commissione.

40

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe perso un numero significativo di clienti a favore della PostNord a causa della concessione dei conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017, occorre osservare quanto segue.

41

Anche supponendo che gli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord siano sufficienti a dimostrare la plausibilità, prima facie, di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale della ricorrente ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 26, occorre valutare se la ricorrente sia riuscita a dimostrare che tale lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale poteva risultare dai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017, conformemente all’onere della prova ad essa incombente.

42

Orbene, anche ammettendo che, negli elenchi dei clienti asseritamente persi a favore della PostNord, la ricorrente avesse, da un lato, correttamente identificato i clienti che l’avevano abbandonata per aderire alla PostNord e, dall’altro, correttamente considerato che questi ultimi si avvalevano, in particolare, dei servizi offerti dalla Post Danmark, presunta beneficiaria delle misure in questione, essa non dimostra, in modo giuridicamente sufficiente, che possa esistere una correlazione tra l’asserita perdita di clienti a favore della PostNord e i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

43

Infatti, anzitutto, dai dati prodotti dalla ricorrente risulta che essa avrebbe perso, a favore della PostNord, 22 clienti nel 2016, 26 clienti nel 2017, 19 clienti nel 2018, 21 clienti nel 2019, 13 clienti nel 2020 e 14 clienti nel 2021. Pertanto, si può constatare che la perdita di clientela asseritamente subita dalla ricorrente era relativamente stabile tra il 2016 e il 2019, nonostante la concessione delle misure in questione. A partire dal 2018, la perdita di clientela asseritamente subita dalla ricorrente a favore della PostNord è persino inferiore a quella registrata nel 2016. In mancanza di altre spiegazioni che consentano, in particolare, di contestualizzare le cifre fornite, la ricorrente non ha dimostrato che queste ultime stabiliscano un plausibile nesso di causalità tra l’asserita perdita di clientela e le misure in questione.

44

Occorre poi constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun principio di prova a sostegno del suo argomento secondo cui l’asserita perdita di clienti risultava più specificamente dai prezzi di dumping o dai prezzi inferiori a quelli della concorrenza asseritamente praticati dalla Post Danmark grazie ai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

45

Infatti, da un lato, sebbene la ricorrente abbia indicato, nel corso dell’udienza, di aver denunciato presso il governo danese i prezzi praticati dalla Post Danmark, essa non ha tuttavia fornito elementi che attestino la presentazione di una siffatta denuncia. Essa non ha neppure prodotto una decisione che constatasse che la Post Danmark praticava prezzi di dumping e neppure documenti diretti a dimostrare l’esistenza di una siffatta pratica.

46

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il recupero, da parte della PostNord, dei clienti che essa perdeva dimostra di per sé l’esistenza di una pratica di prezzi di dumping o di prezzi inferiori a quelli della concorrenza, è sufficiente ricordare che, come constatato al precedente punto 43, l’asserita perdita di clienti subita dalla ricorrente a vantaggio della PostNord era relativamente stabile prima e dopo la concessione dei conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

47

Inoltre, deve essere respinto anche l’argomento della ricorrente secondo cui la perdita di un gran numero di clienti a favore della PostNord sarebbe sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra tale perdita di clientela e i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017. A sostegno di tale argomento, la ricorrente si basa sulla sentenza del 12 dicembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione (T‑146/03, non pubblicata, EU:T:2006:386). È vero che, in tale sentenza, il Tribunale ha ammesso una lesione della posizione concorrenziale dei membri delle ricorrenti per il semplice fatto che uno di essi aveva addotto una perdita di clienti per 52 delle sue stazioni di servizio, che si rifornivano a partire dall’entrata in vigore delle misure controverse presso i beneficiari di queste ultime. Tuttavia, da un lato, da tale sentenza non risulta che, come nel caso di specie, il numero di clienti persi a favore dei beneficiari delle misure in questione fosse relativamente simile prima e dopo la concessione di dette misure. Dall’altro lato, in decisioni più recenti, laddove la ricorrente faceva valere una perdita di clienti a vantaggio del beneficiario della misura in questione, il Tribunale ha constatato che quest’ultima non aveva fornito informazioni che consentissero di constatare che tale perdita derivasse da detta misura (sentenza del 12 giugno 2014, Sarc/Commissione, T‑488/11, non pubblicata, EU:T:2014:497, punto 54; ordinanze dell’11 aprile 2018, Abes/Commissione, T‑813/16, non pubblicata, EU:T:2018:189, punto 59, e del 17 maggio 2019, Deutsche Lufthansa/Commissione, T‑764/15, non pubblicata, EU:T:2019:349, punto 134). Pertanto, alla luce di tali decisioni più recenti, si deve ritenere che la mera esistenza di una perdita di clienti a favore della PostNord non possa essere sufficiente a dimostrare la possibile esistenza di una correlazione tra quest’ultima e i conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017.

48

Inoltre, occorre rilevare che l’asserita perdita di clientela potrebbe essere imputata ad altri fattori intervenuti nel 2018. Infatti, dal documento interno della ricorrente intitolato «Management Report/Annual Report 2019», prodotto dalla Post Danmark e dalla PostNord Group, risulta che la perdita di clienti subita nel 2018 dalla ricorrente potrebbe spiegarsi con due fattori, ossia l’introduzione da parte di quest’ultima di un sovrapprezzo di capacità e la qualità insoddisfacente delle consegne di pacchi. È vero che la ricorrente, da un lato, rimette in discussione la pertinenza di tale documento interno e, dall’altro, indica che la qualità delle consegne di pacchi è migliorata nel 2019. Tuttavia, essa non contesta né di aver introdotto un sovrapprezzo di capacità né la qualità insoddisfacente dei suoi servizi di consegna dei pacchi nel 2018, elementi menzionati nel proprio documento interno.

49

Pertanto, poiché elementi diversi dai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017 possono spiegare l’asserita perdita di clienti, spettava alla ricorrente, alla quale incombe l’onere della prova ricordato al precedente punto 27, fornire elementi che consentissero di dimostrare in particolare che, nonostante tali altri fattori indicati al precedente punto 48, la lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale poteva risultare da detti conferimenti di capitale. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non ha prodotto siffatti elementi.

50

Infine, in udienza, la Post Danmark e la PostNord Group hanno indicato che la diminuzione del fatturato registrato dalla ricorrente tra il 2018 e il 2019 era inferiore al 3%, il che non rifletteva un’asserita perdita di quota di mercato del 30% risultante dalle misure in questione. La ricorrente non ha contestato che il suo fatturato, tra il 2018 e il 2019, aveva subito solo una diminuzione inferiore al 3%. Tale cifra risulta peraltro dal documento da essa stessa prodotto nel corso del procedimento, intitolato «Annual Report 2019». Orbene, il fatto che la ricorrente abbia realizzato un fatturato relativamente costante nel corso del periodo considerato, nonostante la concessione delle misure in questione, tende a dimostrare che tali misure non possono aver leso sostanzialmente la sua posizione sul mercato considerato.

51

In tali circostanze, anche supponendo che la Post Danmark abbia beneficiato nell’ottobre 2017 dei conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017 e che essa fosse in concorrenza con la ricorrente sul mercato dei servizi postali in Danimarca e nei paesi nordici, la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione concorrenziale potesse essere sostanzialmente lesa dai conferimenti di capitale menzionati nell’accordo di ottobre 2017. Ne consegue che essa non ha dimostrato, come richiesto dalla giurisprudenza, che la decisione impugnata la riguardi individualmente.

52

In considerazione di quanto precede, senza che occorra pronunciarsi sull’eventuale incidenza diretta nei confronti della ricorrente, si deve respingere il ricorso in quanto irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente.

Sulle spese

53

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione, dalla Post Danmark e dalla PostNord Group, conformemente alla domanda di queste ultime.

54

Inoltre, a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia si faranno quindi carico delle proprie spese.

55

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, occorre decidere che l’UPS Europe e la Dansk Avis Omdeling, intervenute a sostegno delle conclusioni della ricorrente, si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

La Danske Fragtmænd A/S si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Post Danmark A/S e dalla PostNord Group AB.

 

3)

Il Regno di Danimarca, il Regno di Svezia, l’UPS Europe NV/SA e la Dansk Avis Omdeling A/S si faranno carico delle proprie spese.

 

Papasavvas

da Silva Passos

Półtorak

Reine

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.