ECLI:EU:T:2025:331•Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 26 marzo 2025.#A2B Connect BV e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di radiodiffusione e sospensione delle autorizzazioni di radiodiffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Divieto temporaneo di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da taluni organi di informazione – Competenza del Consiglio – Libertà di espressione e di informazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione.#Causa T-307/22.
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 26 marzo 2025.#A2B Connect BV e a. contro Consiglio dell'Unione europea.#Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di radiodiffusione e sospensione delle autorizzazioni di radiodiffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Divieto temporaneo di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da taluni organi di informazione – Competenza del Consiglio – Libertà di espressione e di informazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione.#Causa T-307/22.
ECLI:EU:T:2025:331Eu Chamb Extd 01 T26 mar 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
26 marzo 2025 ( *1 )
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di radiodiffusione e sospensione delle autorizzazioni di radiodiffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Divieto temporaneo di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da taluni organi di informazione – Competenza del Consiglio – Libertà di espressione e di informazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑307/22,
A2B Connect BV, con sede in Purmerend (Paesi Bassi),
BIT BV, con sede in Ede (Paesi Bassi),
Freedom Internet BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),
rappresentate da L. Oranje, J. Spauwen e J. van den Brink, avvocati,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Lejeune, in qualità di agente,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica di Estonia, rappresentata da M. Kriisa, in qualità di agente,
da
Repubblica di Lettonia, rappresentata da J. Davidoviča, K. Pommere e I. Romanovska, in qualità di agenti,
da
Repubblica di Lituania, rappresentata da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti,
da
Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, C. Giolito, L. Malferrari e M. Carpus Carcea, in qualità di agenti,
e dall’
Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, rappresentato da F. Hoffmeister, L. Havas e M. De Almeida Veiga, in qualità di agenti,
intervenienti,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),
composto da M. van der Woude, presidente, R. Mastroianni (relatore), M. Brkan, I. Gâlea e T. Tóth, giudici,
cancelliere: A. Marghelis, amministratore
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:
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l’atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2022; |
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la memoria di adattamento dell’atto introduttivo depositata presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 2022; |
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le memorie di intervento della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza depositate presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2023, |
in seguito all’udienza del 10 luglio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la A2B Connect BV, la BIT BV e la Freedom Internet BV, ricorrenti, chiedono, in primo luogo, l’annullamento della decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 65, pag. 5; in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), e del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 65, pag. 1; in prosieguo: il «primo regolamento impugnato») (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 1o marzo 2022»), e, in secondo luogo, l’annullamento parziale della decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 128; in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), e del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 53; in prosieguo: il «secondo regolamento impugnato») (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti del 3 giugno 2022»), nella parte in cui tali atti (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti impugnati») riguardano le ricorrenti. |
Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso
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2 |
La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive istituite dall’Unione europea in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
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3 |
Le ricorrenti sono operatori della società dell’informazione con sede nei Paesi Bassi, che si presentano come fornitori di servizi di accesso a Internet per i privati, per quanto riguarda la Freedom Internet, o per le imprese, per quanto riguarda l’A2B Connect e la BIT. |
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4 |
Nel marzo 2014 la Federazione russa ha annesso illegalmente la Crimea e la città di Sebastopoli (Ucraina) e da allora conduce continue azioni di destabilizzazione nell’Ucraina orientale. In risposta a tali azioni, l’Unione ha istituito misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina, misure restrittive in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina nonché misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa. |
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5 |
Il 17 marzo 2014 sono stati quindi adottati dal Consiglio dell’Unione europea la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16) e il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6). |
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6 |
Successivamente, è stata adottata la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), per introdurre misure restrittive mirate nei settori dell’accesso ai mercati dei capitali, della difesa, dei beni a duplice uso e delle tecnologie sensibili, anche nel settore energetico. Ritenendo che queste ultime misure rientrassero nell’ambito di applicazione del Trattato FUE e che la loro attuazione richiedesse un’azione regolamentare a livello dell’Unione, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), che contiene disposizioni più dettagliate per conferire efficacia, sia a livello dell’Unione che a livello degli Stati membri, alle disposizioni della decisione 2014/512. |
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7 |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e, lo stesso giorno, le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina in diverse località del paese. |
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8 |
Nella stessa data l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«Alto rappresentante») ha pubblicato una dichiarazione a nome dell’Unione che condannava l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e ha indicato che la risposta dell’Unione avrebbe compreso misure restrittive sia settoriali che individuali. Nelle conclusioni adottate nella riunione straordinaria tenutasi lo stesso giorno, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza tale «aggressione militare non provocata e ingiustificata», ritenendo che, con le sue azioni militari illegali, di cui sarà chiamata a rispondere, la Federazione russa violasse palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 (in prosieguo: la «Carta delle Nazioni Unite»), e compromettesse la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. |
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9 |
In tale contesto, il 1o marzo 2022 il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la prima decisione impugnata e, sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, il primo regolamento impugnato, al fine di vietare le iniziative continue e concertate di propaganda a sostegno dell’aggressione militare all’Ucraina da parte della Federazione russa che prendono di mira la società civile dell’Unione e dei paesi limitrofi e che hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa, iniziative che rappresentano una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione. |
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10 |
L’articolo 1, punto 1, della prima decisione impugnata ha inserito nella decisione 2014/512 un nuovo articolo 4 octies, formulato nei seguenti termini: «1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi [I]nternet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su [I]nternet, siano essi nuovi o preinstallati. 2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato IX». |
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11 |
L’articolo 1, punto 1, del primo regolamento impugnato ha inserito nel regolamento n. 833/2014 un nuovo articolo 2 septies, formulato nei seguenti termini: «1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi [I]nternet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su [I]nternet, siano essi nuovi o preinstallati. 2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato XV». |
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12 |
Con gli atti del 1o marzo 2022 è stato aggiunto un elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di radiodiffusione, rispettivamente, come allegato IX alla decisione 2014/512 e come allegato XV al regolamento n. 833/2014 (in prosieguo: l’«elenco di cui trattasi»). I nomi delle ricorrenti non compaiono in tale elenco. |
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13 |
In considerazione della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti del 3 giugno 2022, ossia, sul fondamento dell’articolo 29 TUE, la seconda decisione impugnata e, sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, il secondo regolamento impugnato. |
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14 |
L’articolo 1, punto 10, della seconda decisione impugnata ha aggiunto all’articolo 4 octies della decisione 2014/512 un nuovo paragrafo 3, formulato nei seguenti termini: «3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1». |
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15 |
L’articolo 1, punto 1, del secondo regolamento impugnato ha aggiunto all’articolo 2 septies del regolamento n. 833/2014 un nuovo paragrafo 3, che è formulato, in sostanza, negli stessi termini. |
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16 |
L’articolo 1, punto 14, della seconda decisione impugnata e il punto 4 dell’allegato a tale decisione nonché l’articolo 1, punto 21, e l’allegato VI al secondo regolamento impugnato hanno modificato l’elenco di cui trattasi, aggiungendovi i nomi di tre entità supplementari, tra i quali non figurano quelli delle ricorrenti. |
Conclusioni delle parti
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17 |
A seguito all’adattamento del ricorso in applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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18 |
Nell’ultima fase delle sue memorie, il Consiglio chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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19 |
La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Commissione europea e l’Alto rappresentante chiedono, in sostanza, il rigetto del ricorso. |
In diritto
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20 |
Con il ricorso e con l’adattamento del ricorso, le ricorrenti chiedono l’annullamento, da un lato, degli atti del 1o marzo 2022, nella parte in cui l’articolo 4 octies, inserito dalla prima decisione impugnata nella decisione 2014/512, e l’articolo 2 septies, inserito dal primo regolamento impugnato nel regolamento n. 833/2014, prevedono, in termini pressoché identici, il divieto della diffusione di contenuti provenienti dagli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi e, dall’altro, degli atti del 3 giugno 2022, nei limiti in cui l’articolo 4 octies, paragrafo 3, inserito dalla seconda decisione impugnata nella decisione 2014/512, e l’articolo 2 septies, paragrafo 3, inserito dal secondo regolamento impugnato nel regolamento n. 833/2014, prevedono, in termini pressoché identici, il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi. |
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21 |
Senza sollevare formalmente un’eccezione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Consiglio eccepisce, nelle sue memorie, l’irricevibilità del ricorso, in quanto la domanda diretta all’annullamento degli atti del 1o marzo 2022 non soddisfa i criteri previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Esso sostiene altresì che la memoria di adattamento è irricevibile in quanto, da un lato, essa non soddisfa i criteri enunciati all’articolo 86 del regolamento di procedura e, dall’altro, le ricorrenti non hanno né interesse ad agire né legittimazione ad agire contro gli atti del 3 giugno 2022. |
Sulla competenza del Tribunale a conoscere del capo delle conclusioni diretto all’annullamento delle decisioni impugnate
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22 |
Occorre esaminare d’ufficio se le conclusioni dirette all’annullamento della prima e della seconda decisioni impugnate (in prosieguo: le «decisioni impugnate») siano portate dinanzi a un giudice competente a conoscerne. Infatti, quando la questione della sua competenza a conoscere di una controversia è di ordine pubblico, tale questione può essere esaminata in qualsiasi momento dal Tribunale, anche d’ufficio (v. sentenze del 7 febbraio 2024, Usmanov/Consiglio, T‑237/22, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2024:56, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 maggio 2024, Russian Direct Investment Fund/Consiglio, T‑235/22, non pubblicata, EU:T:2024:311, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Le parti sono state sentite al riguardo, in udienza, in risposta a un quesito scritto che era stato loro rivolto prima dello svolgimento di quest’ultima. |
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23 |
A tal riguardo, occorre rilevare che le decisioni impugnate sono state adottate sul fondamento dell’articolo 29 TUE, norma relativa alla politica estera e di sicurezza comune (PESC). |
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24 |
Sebbene, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE, e dell’articolo 275, primo comma, TFUE la Corte di giustizia dell’Unione europea in linea di principio non sia competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC nonché gli atti adottati sulla base di queste ultime, va tuttavia ricordato che i Trattati sanciscono esplicitamente due eccezioni a tale principio. Infatti, da una parte, tanto l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE, quanto l’articolo 275, secondo comma, TFUE prevedono la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare il rispetto dell’articolo 40 TUE. Dall’altra, l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE attribuisce alla Corte la competenza a controllare la legittimità di talune decisioni di cui all’articolo 275, secondo comma, TFUE. Dal canto suo, quest’ultima disposizione prevede la competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi sui ricorsi, proposti alle condizioni fissate all’articolo 263, quarto comma, TFUE, relative al controllo della legittimità delle decisioni del Consiglio, adottate in base alle disposizioni relative alla PESC, che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche (v. sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 60 e giurisprudenza ivi citata). |
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25 |
Per quanto riguarda gli atti adottati sulla base di disposizioni relative alla PESC, è la natura individuale degli atti che dà accesso, ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE, ai giudici dell’Unione (v. sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 103 e giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
A tal riguardo, occorre ricordare che le misure restrittive sono assimilabili ad atti di portata generale, in quanto impongono a una categoria generale e astratta di destinatari di attuare divieti relativi alle attività di talune entità elencate nei loro allegati, e, al contempo, sono assimilabili a decisioni individuali nei confronti di tali entità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). |
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27 |
Nel caso di specie, da un lato, l’articolo 4 octies, paragrafo 1, della decisione 2014/512, come inserito dall’articolo 1, punto 1, della prima decisione impugnata, prevede che è vietata agli «operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti [degli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi]». Dall’altro lato, l’articolo 4 octies, paragrafo 3, della decisione 2014/512, come inserito dall’articolo 1, punto 10, della seconda decisione impugnata, prevede il divieto di «pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso [dagli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi], anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1». |
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28 |
Si deve pertanto constatare che le decisioni impugnate fanno esplicitamente riferimento agli organi di informazione presenti nell’elenco di cui trattasi, i cui contenuti sono oggetto dei divieti imposti dalle disposizioni summenzionate. Siffatte misure riguardano quindi gli organi di informazione identificati e costituiscono, per questi ultimi, misure restrittive nei confronti di persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE. |
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29 |
Infatti, dalla giurisprudenza risulta che una decisione che prevede misure restrittive può essere considerata individuale se la persona interessata è identificata nel testo di tale decisione o in un elenco allegato a quest’ultima, in altri termini, se detta persona è nominativamente indicata da detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 15 maggio 2024, Russian Direct Investment Fund/Consiglio, T‑235/22, non pubblicata, EU:T:2024:311, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
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30 |
Orbene, poiché i nomi delle ricorrenti non figurano né nel testo della decisione 2014/512 come modificata, né nel suo allegato IX come modificato, le decisioni impugnate non costituiscono misure restrittive nei confronti delle ricorrenti (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 104, e del 15 maggio 2024, Russian Direct Investment Fund/Consiglio, T‑235/22, non pubblicata, EU:T:2024:311, punto 26). Infatti, le misure restrittive di cui trattasi, previste sia dalle decisioni impugnate sia dal primo e dal secondo regolamento impugnati (in prosieguo: i «regolamenti impugnati»), devono essere intese come aventi portata generale nei confronti delle ricorrenti (v. supra punto 27), in quanto fanno parte delle entità appartenenti alla categoria generale e astratta degli «operatori» ai quali è vietato diffondere i contenuti provenienti dalle «persone giuridiche, [dalle] entità o [dagli] organismi elencati nell’allegato IX» alla decisione 2014/512 come modificata, e una portata individuale nei confronti di questi ultimi. |
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31 |
Le ricorrenti non possono pertanto far valere la natura individuale delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti degli organi di informazione identificati nel testo della decisione 2014/512 come modificata, mediante il riferimento esplicito all’elenco in questione in cui figura il nome di questi ultimi, per fondare la competenza del Tribunale a conoscere del loro ricorso di annullamento. |
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32 |
Ne consegue che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni impugnate. |
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33 |
Per contro, la competenza del Tribunale non è affatto limitata per quanto riguarda i regolamenti impugnati che, essendo stati adottati sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, attuano le decisioni impugnate, adottate nel contesto della PESC. Invero, regolamenti del genere costituiscono atti dell’Unione, adottati in base al Trattato FUE, riguardo ai quali i giudici dell’Unione, conformemente alle competenze loro attribuite dai Trattati, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, di legittimità (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 106). |
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34 |
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre statuire solo sulla legittimità dei regolamenti impugnati. |
Sulla domanda di annullamento dei regolamenti impugnati
Sulla ricevibilità
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35 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere, in particolare, che le ricorrenti, in quanto fornitori di servizi Internet, non sono direttamente interessate dal primo regolamento impugnato, in quanto esse avrebbero solo un obbligo indiretto di bloccare l’accesso ai siti degli organi di informazione interessati dalle misure restrittive di cui trattasi. Inoltre, il Consiglio eccepisce l’irricevibilità dell’adattamento del ricorso, in quanto, da un lato, esso non soddisfa i criteri enunciati all’articolo 86 del regolamento di procedura e, dall’altro, le ricorrenti non hanno né interesse ad agire né legittimazione ad agire in un ricorso di annullamento diretto contro il secondo regolamento impugnato. Il ricorso e l’adattamento del ricorso sarebbero quindi irricevibili. |
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36 |
Le ricorrenti contestano tali argomenti. |
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37 |
A tal riguardo, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito di un ricorso, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer,C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52). |
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38 |
Nel caso di specie, poiché il ricorso, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, è infondato, occorre, per ragioni di economia processuale, esaminarne la fondatezza, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità. |
Nel merito
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39 |
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sull’assenza di competenza del Consiglio ad adottare i regolamenti impugnati; il secondo, sulla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, sancito all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, il terzo, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta. |
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40 |
Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, poi il terzo motivo e, infine, il secondo motivo. |
– Sul primo motivo, relativo all’incompetenza del Consiglio ad adottare i regolamenti impugnati
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41 |
Le ricorrenti fanno valere che, adottando i regolamenti impugnati, il Consiglio ha agito al di fuori dell’ambito delle sue competenze in materia di PESC. Più precisamente, tali regolamenti non perseguirebbero uno degli obiettivi della PESC, quali individuati nel documento intitolato «Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea», adottato dal Consiglio il 4 maggio 2018 (in prosieguo: gli «orientamenti sulle misure restrittive»). I regolamenti impugnati mirerebbero piuttosto a disciplinare direttamente taluni contenuti mediatici al fine di proteggere i cittadini dell’Unione da una disinformazione dannosa per un tempo indefinito e senza avere alcun nesso con la guerra in Ucraina. |
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42 |
Secondo le ricorrenti, la regolamentazione dei contenuti mediatici rientrerebbe piuttosto nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1), la quale, in particolare, conferisce alle sole autorità nazionali il potere di intervenire per sanzionare un media audiovisivo per un contenuto editoriale inadeguato. Infatti, ben prima dell’adozione dei regolamenti impugnati, sei Stati membri avrebbero già adottato misure sul fondamento di detta direttiva riguardanti contenuti mediatici nocivi provenienti dagli organi di informazione russi. |
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43 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, contesta gli argomenti delle ricorrenti. |
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44 |
Sebbene sia stato concluso, al precedente punto 34, che occorreva statuire solo sulla legittimità dei regolamenti impugnati, occorre tuttavia rilevare che, ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio può adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali solo quando ciò sia previsto da una decisione adottata conformemente al titolo V, capo 2, del Trattato UE. Ne consegue che la condizione preliminare alla verifica della competenza del Consiglio ad adottare i regolamenti impugnati è che quest’ultimo sia competente ad adottare le decisioni impugnate, le quali gli conferiscono tale potere. |
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45 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, TUE, nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. |
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46 |
Le decisioni impugnate si fondano sull’articolo 29 TUE. Tale disposizione, inserita nel capo 2 del titolo V del Trattato UE, recante «Disposizioni specifiche sulla [PESC]», conferisce al Consiglio il potere di «adotta[re] decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica». Conformemente all’articolo 23 TUE, l’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ai sensi del medesimo capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità alle disposizioni generali di cui al capo 1, ivi compresi, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TUE, democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo, rispetto della dignità umana e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L’articolo 24, paragrafo 1, TUE precisa che «[l]a competenza dell’Unione in materia di [PESC] riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione» (sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22; in prosieguo: la «sentenza RT France, EU:T:2022:483, punto 49). |
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47 |
Secondo la giurisprudenza, dal combinato disposto, da un lato, degli articoli 21, 23, dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’articolo 25 e dell’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, TUE, e dall’altro, dell’articolo 29 TUE, risulta che configurano «posizioni dell’Unione», ai sensi di quest’ultimo articolo, le decisioni che, innanzi tutto, si iscrivono nell’ambito della PESC, come definita dall’articolo 24, paragrafo 1, TUE, in secondo luogo, siano relative a «una questione particolare di natura geografica o tematica», e, in terzo luogo, non abbiano il carattere di «interventi operativi» ai sensi dell’articolo 28 TUE, vale a dire azioni che implicano un intervento, civile o militare, condotto da uno o più Stati membri fuori dall’Unione (v. sentenza RT France, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
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48 |
La nozione di «posizione dell’Unione» ai sensi dell’articolo 29 TUE si presta pertanto a un’interpretazione ampia, di modo che, nel rispetto delle condizioni illustrate al precedente punto 47, possono essere in particolare adottati sul fondamento di detto articolo non solo atti aventi carattere programmatico o di semplici dichiarazioni di intento, ma anche decisioni che prevedano misure atte a modificare direttamente la situazione giuridica di singoli. Del resto, ciò è confermato dal dettato dell’articolo 275, secondo comma, TFUE (v. sentenza RT France, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Considerata la vasta portata degli scopi e obiettivi della PESC, quali espressi all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 21 TUE nonché nelle disposizioni specifiche relative a quest’ultima, segnatamente agli articoli 23 e 24 TUE, il Consiglio dispone di un ampio margine nel definire l’oggetto delle misure restrittive adottate dall’Unione nel settore della PESC. Pertanto, non si può criticare il Consiglio per aver considerato che, di fronte alla crisi internazionale causata dall’aggressione nei confronti dell’Ucraina da parte della Federazione russa, le misure necessarie per rispondere alla grave minaccia alla pace alle frontiere dell’Unione e alla violazione del diritto internazionale avrebbero potuto includere un divieto di radiodiffusione dei contenuti di alcuni organi di informazione, finanziati dal bilancio dello Stato russo, con la motivazione che essi sosterrebbero tale aggressione attraverso iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell’Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 52). Analogamente, in un contesto del genere, il Consiglio poteva altresì, sulla base delle disposizioni relative alla PESC, adottare un divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione presenti nell’elenco di cui trattasi. |
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50 |
Infatti, dai considerando 8 e 19, rispettivamente, della prima e della seconda decisione impugnata risulta che, secondo la valutazione del Consiglio, le azioni menzionate al precedente punto 49 costituivano una minaccia consistente e diretta all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione, che giustificava il suo intervento nell’ambito delle competenze che il Trattato UE gli riconosce al titolo V, capo 2 (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 53). |
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51 |
Siffatti interventi sono quindi direttamente connessi alle finalità della PESC di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e c), TUE, in quanto mirerebbero, da un lato, a salvaguardare i valori dell’Unione, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità e, dall’altro, a preservare la pace, a prevenire i conflitti e a rafforzare la sicurezza internazionale (v. sentenza RT France, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). |
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52 |
Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal Consiglio, i considerando da 4 a 10 della prima decisione impugnata nonché i considerando 4 e 5 e da 17 a 20 della seconda decisione impugnata si riferiscono alla necessità di tutelare l’Unione e i suoi Stati membri contro campagne di disinformazione e di destabilizzazione condotte dagli organi di informazione posti sotto il controllo della leadership della Federazione russa e che minaccerebbero l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione, in un contesto caratterizzato da un’aggressione militare all’Ucraina. Si tratta quindi di una questione di interesse pubblico che mira a proteggere la società europea e che fa parte di una strategia globale che mira a porre fine, il più rapidamente possibile, all’aggressione subita dall’Ucraina (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 55). |
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53 |
Dal momento che la propaganda e le campagne di disinformazione sono tali da mettere in discussione i fondamenti delle società democratiche e fanno parte integrante dell’arsenale di guerra moderna, le misure restrittive di cui trattasi si inseriscono anche nel contesto del perseguimento da parte dell’Unione degli obiettivi assegnatile dall’articolo 3, paragrafi 1 e 5, TUE (sentenza RT France, punto 56). |
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54 |
Con l’adozione delle decisioni impugnate, il Consiglio ha quindi esercitato la competenza attribuita all’Unione dai Trattati ai sensi delle disposizioni relative alla PESC. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli orientamenti sulle misure restrittive, i quali, come sostiene giustamente il Consiglio, non possono, in ogni caso, essere interpretati nel senso che limitano detta competenza. |
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55 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione neppure dall’argomento secondo cui il Consiglio avrebbe ecceduto le competenze conferitegli dai Trattati, adottando misure volte a disciplinare direttamente taluni contenuti mediatici al fine di proteggere i cittadini dell’Unione dalla disinformazione dannosa per un tempo indefinito e senza avere alcun nesso con la guerra in Ucraina. Infatti, gli atti impugnati hanno lo scopo di imporre misure restrittive in risposta alle azioni e alla politica della Federazione russa dirette a destabilizzare e a ledere la sovranità e l’integrità dell’Ucraina. Le ricorrenti non possono pertanto sostenere che, con l’adozione di dette misure, il Consiglio si sarebbe basato sulle disposizioni del Trattato UE relative alla PESC al fine di disciplinare i contenuti degli organi di informazione interessati da detti atti al di là del contesto caratterizzato dalle azioni e dalle politiche di destabilizzazione dell’Ucraina da parte della Federazione russa. |
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56 |
Peraltro, lo stesso vale per quanto riguarda la circostanza, invocata dalle ricorrenti, secondo la quale il potere di sanzionare un mezzo audiovisivo per un contenuto editoriale inadeguato rientrerebbe unicamente nella competenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Infatti, da un lato, le competenze dell’Unione, comprese quelle relative alla PESC, non possono essere escluse né condizionate dall’esistenza o dall’esercizio di poteri attribuiti dal diritto nazionale a un’autorità amministrativa. Pertanto, la circostanza che un’autorità amministrativa nazionale disponga di una competenza ad adottare sanzioni non osta alla competenza riconosciuta al Consiglio di adottare, in condizioni particolari, misure restrittive dirette a vietare provvisoriamente e in modo reversibile la radiodiffusione di taluni contenuti mediatici (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 57). |
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57 |
Dall’altro lato, occorre rilevare che la competenza attribuita alle autorità amministrative nazionali dalle normative interne non persegue gli stessi obiettivi, non si fonda sugli stessi presupposti né sugli stessi valori e non può garantire gli stessi risultati di un intervento uniforme e immediato su tutto il territorio dell’Unione, come quello attuabile ai sensi della PESC. Occorre altresì osservare che, nei loro dispositivi, le decisioni impugnate si rivolgono agli operatori, vietando loro la radiodiffusione dei contenuti delle entità elencate nell’elenco di cui trattasi e di pubblicizzare in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da dette entità, tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi Internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su Internet, siano essi nuovi o preinstallati. Poiché siffatti divieti si applicano indipendentemente dallo Stato membro in cui detti operatori sono stabiliti e indipendentemente dalle modalità di diffusione dei contenuti, ne consegue che i risultati perseguiti dalle decisioni impugnate non avrebbero potuto essere conseguiti tramite le autorità nazionali di regolamentazione, la cui competenza è limitata al territorio dello Stato membro al quale esse appartengono, un qualsivoglia intervento delle quali non avrebbe quindi potuto avere la stessa efficacia di una misura di carattere generale adottata nell’ambito della PESC (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 58). |
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58 |
Infine, per quanto riguarda l’argomento sollevato dalle ricorrenti riguardante, in sostanza, la ripartizione delle competenze interne dell’Unione, occorre constatare che l’adozione di atti impugnati non può essere rimessa in discussione dalla possibilità per l’Unione di intervenire, nel settore dei servizi audiovisivi, sulla base di altre categorie di competenze disciplinate dal Trattato FUE, in particolare le competenze attribuite all’Unione per la regolamentazione del mercato interno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 59). |
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59 |
A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, conformemente all’articolo 40, secondo comma, TUE, l’attuazione delle politiche di cui agli articoli da 3 a 6 TFUE non deve pregiudicare l’applicazione delle procedure e la portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo della PESC (sentenza RT France, punto 60). |
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60 |
Ne consegue che le competenze dell’Unione nell’ambito della PESC e ai sensi di altre disposizioni del Trattato FUE rientranti nella parte terza di quest’ultimo, relativa alle politiche e alle azioni interne dell’Unione, non si escludono reciprocamente, ma si completano, in quanto ciascuna ha il proprio ambito di applicazione e mira a conseguire obiettivi diversi (v. sentenza RT France, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). |
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61 |
Per quanto riguarda la competenza del Consiglio ad adottare il primo regolamento impugnato, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, quando una decisione adottata conformemente al titolo V, capo 2, del Trattato UE, lo prevede, il Consiglio può adottare misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. |
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62 |
Nel caso di specie, dato che, come ricordato al precedente punto 44, al fine di verificare la competenza del Consiglio ad adottare i regolamenti impugnati, occorre preliminarmente verificare se quest’ultimo fosse competente ad adottare le decisioni impugnate che gli conferivano tale potere, occorre rilevare che, poiché il Consiglio poteva validamente adottare le decisioni impugnate sul fondamento dell’articolo 29 TUE, l’adozione di detti regolamenti sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE era necessaria, come risulta dai considerando 12 e 28, rispettivamente, del primo e del secondo regolamento impugnato, per garantire l’attuazione uniforme delle misure restrittive di cui trattasi nel territorio dell’Unione. Infatti, poiché dette misure possono essere attuate solo imponendo agli operatori il divieto temporaneo, da un lato, di radiodiffusione dei contenuti degli organi di informazione presenti nell’elenco di cui trattasi e, dall’altro, di pubblicizzare in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da questi ultimi, è giocoforza constatare che l’attuazione uniforme di siffatti divieti in tutto il territorio dell’Unione poteva essere realizzata meglio a livello dell’Unione che a livello nazionale (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 63). |
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63 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere in quanto infondato il motivo vertente sull’incompetenza del Consiglio. |
– Sul terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta
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64 |
Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono la violazione del diritto a una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta, a causa, in sostanza, della violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE. |
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65 |
Secondo le ricorrenti, il Consiglio non ha adempiuto al suo obbligo di fornire i motivi specifici e concreti, attinenti in particolare al contesto nonché alla gravità e all’urgenza particolare della situazione, per i quali esso ha ritenuto necessario adottare le misure restrittive di cui trattasi. Per quanto riguarda il contesto, i considerando dei regolamenti impugnati si limiterebbero a fornire motivazioni riguardanti le sole attività di radiodiffusione degli organi di informazione, senza tener conto del ruolo neutrale degli «operatori», quali le ricorrenti. Per quanto riguarda la gravità e l’urgenza della situazione, il Consiglio non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per le quali gli organi di informazione, la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi, diffonderebbero una propaganda pregiudizievole che giustifica l’adozione delle misure restrittive di cui trattasi. |
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66 |
Il Consiglio non avrebbe neppure adempiuto il suo obbligo di motivare la scelta della base giuridica adottata nei regolamenti impugnati, né il suo obbligo di includervi una giustificazione dettagliata della necessità e della proporzionalità di tali regolamenti, nonché della loro conformità ai diritti fondamentali. |
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67 |
Infine, le ricorrenti contestano al Consiglio di non aver documentato e reso pubblico il processo decisionale che ha condotto all’adozione dei regolamenti impugnati, il che avrebbe impedito loro di conoscerne l’origine e il contesto. |
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68 |
Nella replica, le ricorrenti fanno altresì valere che le considerazioni della sentenza RT France non possono essere applicate alla presente causa, dal momento che l’insufficienza della motivazione è stata valutata in tale sentenza solo in relazione a RT France. |
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69 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, contesta gli argomenti delle ricorrenti. |
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70 |
In via preliminare, occorre rilevare che, nonostante il titolo del presente motivo, nel quale le ricorrenti si riferiscono genericamente alla violazione del diritto a una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta, esse fanno valere, in realtà, solo una violazione dell’obbligo di motivazione. |
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71 |
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). |
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72 |
Occorre altresì ricordare che la motivazione richiesta all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. In particolare, non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, nei limiti in cui la sufficienza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza RT France, punto 103 e giurisprudenza ivi citata). |
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73 |
Infatti, da un lato, un atto lesivo è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Dall’altro lato, il grado di precisione della motivazione di un atto dev’essere proporzionato alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (v. sentenza RT France, punto 104 e giurisprudenza ivi citata). |
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74 |
Alla luce di tale giurisprudenza, occorre distinguere a seconda che la motivazione degli atti controversi si riferisca a disposizioni di portata generale o a disposizioni che sono simili, per i loro destinatari, a misure restrittive di portata individuale (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Consiglio,T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punto 114). |
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75 |
Infatti, per quanto riguarda le disposizioni di portata generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla loro adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esse si prefiggono (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 120 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 settembre 2020, Rosneft e a./Consiglio, C‑732/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:727, punto 68). |
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76 |
Per contro, per quanto riguarda le disposizioni che costituiscono, nei confronti dei loro destinatari, misure restrittive di portata individuale, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva doveva identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio considerava, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, che l’interessato dovesse essere assoggettato a una misura di questo tipo (v. sentenza del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Consiglio,T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). |
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77 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se il Consiglio abbia adempiuto il proprio obbligo di motivare sufficientemente le disposizioni controverse. |
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78 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che i regolamenti impugnati che impongono le misure restrittive di cui trattasi non hanno una portata individuale nei confronti delle ricorrenti (v. supra punto 30). Al contrario, tali misure mirano a introdurre un divieto di portata generale per tutti gli operatori, da un lato, di diffondere contenuti provenienti da organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa e la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi e, dall’altro, di pubblicizzare in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da questi ultimi. Pertanto, occorre valutare l’adeguatezza della motivazione con riferimento, da un lato, alla situazione complessiva che ha condotto all’adozione delle disposizioni controverse e, dall’altro, agli obiettivi generali che queste ultime si prefiggono (v. supra punto 75). |
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79 |
Occorre ricordare che, ai punti 112 e 113 della sentenza RT France, il Tribunale ha dichiarato che la motivazione del primo regolamento impugnato era sufficiente per quanto riguarda la ricorrente in tale causa nei confronti della quale tale atto costituiva un provvedimento di portata individuale. Ne consegue che il primo regolamento impugnato è necessariamente sufficientemente motivato per quanto riguarda le ricorrenti nella presente causa, dato che, nei loro confronti, tale regolamento costituisce un atto di portata generale la cui motivazione, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 75, può limitarsi a indicare la situazione complessiva che ha condotto all’adozione degli atti recanti le misure restrittive di cui trattasi e gli obiettivi generali che esse si prefiggono. |
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80 |
A tal riguardo, come già rilevato dal Tribunale al punto 107 della sentenza RT France, il contesto generale che ha indotto il Consiglio ad adottare le misure restrittive di cui trattasi è chiaramente esposto, in particolare, nei considerando del primo regolamento impugnato. Infatti, da un lato, il considerando 4 di tale regolamento fa riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo, del 24 febbraio 2022 (v. supra punto 8), in cui quest’ultimo ha condannato con la massima fermezza l’«aggressione militare non provocata e ingiustificata» dell’Ucraina da parte della Federazione russa, ha invitato a elaborare e adottare urgentemente una nuova serie di sanzioni individuali ed economiche e ha chiesto, in particolare, alla Federazione russa di porre fine alla sua campagna di disinformazione. Dall’altro, il considerando 5 di detto regolamento fa riferimento alle conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021 con cui quest’ultimo ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell’Unione e degli Stati membri, nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, in particolare di fronte alle ingerenze e alle operazioni di influenza straniera. Il primo regolamento impugnato indica quindi la situazione complessiva, nota alle ricorrenti, e gli obiettivi generali che esso si prefigge. Lo stesso vale per il secondo regolamento impugnato. Occorre rilevare che siffatte giustificazioni risultano altresì dai considerando da 7 a 11 e 13 del secondo regolamento impugnato. |
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81 |
Si deve quindi ritenere che il Consiglio abbia sufficientemente motivato i regolamenti impugnati, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 75, in forza della quale non è necessario, trattandosi di atti di portata generale, esaminare se quest’ultimo abbia fornito i «motivi specifici e concreti» che hanno condotto all’adozione di detti atti. |
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82 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti. |
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83 |
In primo luogo, non si può contestare al Consiglio di non aver sufficientemente motivato la valutazione del carattere necessario e proporzionato delle misure restrittive di cui trattasi, nonché la loro conformità ai diritti fondamentali. A tal riguardo, occorre ricordare, ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 72, che non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Peraltro, la questione se tali misure siano adeguate e necessarie per conseguire i loro obiettivi, nonché quella della loro conformità ai diritti fondamentali, rientra nell’esame nel merito delle stesse (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Gazprom Neft/Consiglio,T‑735/14 e T‑799/14, EU:T:2018:548, punto 126), esame che sarà effettuato in prosieguo nell’ambito del secondo motivo. |
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84 |
In secondo luogo, l’argomento delle ricorrenti, secondo cui la mancata divulgazione della documentazione relativa al processo decisionale costituisce di per sé una circostanza pertinente al fine di valutare se il Consiglio abbia adempiuto il suo obbligo di motivazione, non può essere accolto. Come giustamente sottolineato dal Consiglio, il diritto dell’Unione non impone alcun obbligo di divulgare detta documentazione e il fatto di non procedere a tale divulgazione non figura tra le circostanze pertinenti, ricordate al precedente punto 72, per valutare il carattere sufficiente della motivazione. |
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85 |
Del resto, occorre rilevare che le ricorrenti, da un lato, sono state in grado di comprendere i divieti controversi, esponendo le ragioni per le quali contestavano tali misure, e, dall’altro, hanno ben compreso che esse erano tenute ad agire in applicazione di dette misure, benché non fossero emittenti televisive. |
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Alla luce di tutto quanto precede, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. |
– Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della libertà di espressione e d’informazione
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87 |
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che i regolamenti impugnati violano la libertà di espressione e d’informazione garantita dall’articolo 11 della Carta, che corrisponde all’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). |
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88 |
In particolare, secondo le ricorrenti, le misure restrittive di cui trattasi sono idonee ad apportare una restrizione alla loro libertà di comunicare informazioni. |
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89 |
A tal riguardo, le ricorrenti fanno valere che sono tenute a effettuare un filtraggio estremamente ampio per riconoscere qualsiasi contenuto proveniente dagli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale appare tale contenuto, a prescindere dalla persona che è all’origine della sua pubblicazione, dallo scopo e dal contesto in cui esso è stato pubblicato, il che costituirebbe un’ingerenza di ampia portata alla luce del loro diritto alla libertà di espressione e di informazione. |
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90 |
Un divieto così ampio costituirebbe, inoltre, una restrizione al diritto di comunicare e di ricevere informazioni degli utenti dei servizi delle ricorrenti, che sarebbe parte integrante del diritto di comunicare le informazioni di cui le ricorrenti sarebbero titolari. |
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91 |
Secondo le ricorrenti, una siffatta restrizione alla libertà di espressione e di informazione non rispetta le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in particolare per quanto riguarda quelle relative al fatto che le limitazioni dell’esercizio di detto diritto siano previste dalla legge, siano proporzionate e necessarie. A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere, nella replica, che il ragionamento sviluppato nella sentenza RT France non può essere applicato, mutatis mutandis, alla presente causa, in particolare a causa della «posizione neutra» che avrebbero in qualità di fornitori di servizi Internet. |
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Più in particolare, per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito secondo cui le misure restrittive di cui trattasi devono essere previste dalla legge, le ricorrenti ritengono che queste ultime non siano sufficientemente chiare e prevedibili. |
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93 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere necessario di tali misure, le ricorrenti ritengono, anzitutto, che il Consiglio non abbia tenuto conto del fatto che il caso di specie rientra nell’ambito del discorso politico e di questioni di interesse generale, cosicché dovrebbe essere accordato un livello elevato di tutela della libertà di espressione ai contenuti degli organi di informazione interessati dal divieto di cui trattasi. |
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94 |
Inoltre, le ricorrenti contestano al Consiglio di non aver suffragato le allegazioni contenute nei regolamenti impugnati riguardanti, in sostanza, le ragioni e l’urgenza di introdurre un divieto generale di radiodiffusione dei contenuti provenienti dagli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi e di pubblicizzare in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da questi ultimi, nonché i motivi per i quali detti organi di informazione svolgerebbero un ruolo «essenziale, strumentale» nella guerra in Ucraina; motivi che precisano come questi ultimi falserebbero e manipolerebbero gravemente i fatti e quale sarebbe l’impatto o l’effetto delle loro attività all’interno dell’Unione. |
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95 |
I regolamenti impugnati si baserebbero poi su un’interpretazione erronea del diritto alla libertà di espressione e di informazione, in quanto la disinformazione e la propaganda non possono essere considerate contenuti «illeciti». |
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96 |
Oltre a ciò, il Consiglio non avrebbe neppure mirato rigorosamente ai contenuti illeciti delle entità interessate dalle misure restrittive di cui trattasi, ma avrebbe adottato restrizioni riguardanti tutti i contenuti di dette entità, senza alcuna distinzione. |
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97 |
Infine, le ricorrenti contestano l’efficacia dei regolamenti impugnati, in quanto non sarebbe dimostrato che i divieti controversi consentono di arrestare in larga misura la diffusione della disinformazione relativa all’aggressione in Ucraina. Al contrario, a loro avviso, è sempre possibile accedere ai contenuti oggetto di tale divieto. |
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98 |
In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere sproporzionato delle misure restrittive di cui trattasi, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che potevano essere previste misure diverse dal divieto totale di radiodiffusione e, in ogni caso, che tali misure potevano essere limitate ai settori della radiodiffusione e dei servizi di video «on demand», anziché essere concepite in termini così ampi che un numero potenzialmente considerevole di contenuti potrebbe essere interessato da detto divieto. Inoltre, tali misure non sarebbero limitate in modo chiaro nel tempo, ma equivarrebbero, in sostanza, a un divieto preventivo e permanente. |
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99 |
Nella replica e nelle loro osservazioni sulle memorie di intervento, le ricorrenti fanno altresì valere, in sostanza, che i regolamenti impugnati non sono conformi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 10 della CEDU, in particolare per quanto riguarda le garanzie procedurali e le restrizioni ex ante. |
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100 |
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, contesta gli argomenti delle ricorrenti. |
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101 |
In via preliminare, occorre ricordare che il rispetto dei diritti fondamentali si impone a qualsiasi azione dell’Unione, compresa l’attuazione, mediante regolamenti fondati sull’articolo 215 TFUE, di decisioni adottate nel settore della PESC. |
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102 |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della Carta, la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. |
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103 |
L’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 93, e del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI,C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 48). |
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104 |
I diritti e le libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 120 e giurisprudenza ivi citata). |
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105 |
Come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17) e conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti enunciati da quest’ultima hanno il medesimo significato e la medesima portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza tuttavia impedire che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa [sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41]. |
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106 |
Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 11 della Carta, occorre quindi tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers,C‑302/20, EU:C:2022:190, punto 67, e del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche),C‑280/21, EU:C:2023:13, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. |
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107 |
Dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che l’articolo 10 della CEDU garantisce la libertà di espressione e d’informazione a chiunque e riguarda non soltanto il contenuto delle informazioni, ma anche i mezzi della loro diffusione; qualsiasi limitazione apportata a tali mezzi incide sul diritto di ricevere e di comunicare informazioni (v. Corte EDU, 28 settembre 1999, Öztürk c. Turchia, CE:ECHR:1999:0928JUD002247993, § 49 e giurisprudenza ivi citata). |
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108 |
Nel caso di specie, occorre rilevare che le ricorrenti fanno valere, in sostanza, da un lato, una violazione del loro diritto alla libertà di comunicare informazioni e, dall’altro, del diritto degli utenti dei loro servizi alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni. |
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109 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione della libertà delle ricorrenti di comunicare informazioni, occorre rilevare, in via preliminare, che, contrariamente a quanto affermano, la circostanza che esse abbiano un ruolo neutrale nella radiodiffusione dei contenuti non impedisce che un certo numero di considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza RT France siano trasponibili al caso di specie laddove tali considerazioni si riferiscono alle misure restrittive di cui trattasi da un punto di vista oggettivo. |
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110 |
Orbene, anche supponendo che fornitori di servizi Internet, come le ricorrenti, le quali del resto definiscono sé stesse come operatori che forniscono un accesso a Internet a privati o a imprese (v. supra punto 3), possano essere considerati, nonostante l’argomentazione secondo cui svolgono un ruolo neutrale nella radiodiffusione dei contenuti, come titolari di un diritto autonomo alla libertà di comunicare informazioni, le argomentazioni delle ricorrenti non possono essere accolte. |
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111 |
Infatti, anche supponendo che il divieto temporaneo di contribuire alla radiodiffusione dei contenuti degli organi di informazione oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, imposto dal primo regolamento impugnato, e quello di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto diffuso da detti media, imposto dal secondo regolamento impugnato, possano costituire un’ingerenza nell’esercizio della libertà di comunicare informazioni delle ricorrenti, occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti da quest’ultima. Pertanto, per essere conforme al diritto dell’Unione, una violazione della libertà di espressione deve soddisfare quattro condizioni. In primo luogo, la limitazione in questione deve essere «prevista dalla legge», nel senso che l’istituzione dell’Unione che adotta misure in grado di restringere la libertà di espressione di una persona, fisica o giuridica, deve disporre di una base legale a tal fine. In secondo luogo, la limitazione in questione deve rispettare il contenuto essenziale della libertà di espressione. In terzo luogo, essa deve rispondere effettivamente a un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione. In quarto luogo, essa deve essere proporzionata. Tali condizioni corrispondono, in sostanza, a quelle previste dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale, perché sia giustificata alla luce dell’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU, un’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione deve essere «prevista dalla legge», perseguire una o più finalità legittime e risultare «necessaria in una società democratica» per conseguirle (v., in tal senso, sentenza RT France, punti da 143 a 146). |
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112 |
Per quanto riguarda la prima condizione, secondo cui ogni limitazione della libertà di espressione e di informazione deve essere prevista dalla legge, occorre rilevare che le misure restrittive di cui trattasi sono previste dalla legge, in quanto esse figurano in atti giuridici che, in particolare, sono di applicazione generale e per i quali esistono basi giuridiche chiare nel diritto dell’Unione. Infatti, i regolamenti impugnati sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 215 TFUE al fine di attuare le decisioni impugnate, le quali erano state adottate sul fondamento dell’articolo 29 TUE. |
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113 |
Occorre ricordare che una persona o un’entità deve, se del caso, facendo ricorso a consulenti esperti, essere in grado di prevedere, in misura ragionevole nelle circostanze del caso di specie, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Più in particolare, tali conseguenze non devono necessariamente essere prevedibili con assoluta certezza. Pertanto, di per sé, non viola il requisito della prevedibilità una legge che, pur conferendo un potere discrezionale, ne precisa la portata e le modalità di esercizio con chiarezza sufficiente, tenuto conto dello scopo legittimo perseguito, da fornire all’individuo una tutela adeguata contro l’arbitrio (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 150 e giurisprudenza ivi citata). |
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114 |
Era quindi prevedibile, per i fornitori di servizi Internet, grazie ai quali sono diffusi contenuti a favore dell’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, apportati nel corso di trasmissioni diffuse in televisione e su Internet da organi di informazione interamente finanziati dal bilancio dello Stato russo, essere interessati da misure restrittive consistenti nel vietare la diffusione delle attività di propaganda a favore di una siffatta aggressione e che, di conseguenza, un divieto di diffusione di contenuti provenienti da detti organi di informazione fosse imposto a qualsiasi operatore, «anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali (...) fornitori di servizi [I]nternet». Ciò vale a maggior ragione alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui gode il Consiglio nel contesto dell’adozione di misure restrittive e tenuto conto dell’importanza del ruolo che gli organi di informazione, soprattutto quelli audiovisivi, rivestono nella società contemporanea (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 151 e giurisprudenza ivi citata). |
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115 |
In tali circostanze, occorre considerare che, nel caso di specie, la condizione secondo cui le limitazioni alla libertà di espressione e di informazione devono essere previste dalla legge è soddisfatta. |
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116 |
Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa alla lesione del contenuto essenziale della libertà delle ricorrenti di comunicare informazioni, occorre rilevare che il divieto di radiodiffusione dei contenuti provenienti da taluni organi di informazione, così come il divieto di pubblicizzare in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso da questi ultimi, riguarda solo la libertà di ricevere o di comunicare i contenuti di un numero limitato di organi di informazione. Ne consegue che tali divieti non possono ledere il contenuto essenziale della libertà invocata dalle ricorrenti. |
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117 |
Inoltre, dalla formulazione dell’ultima parte dei considerando 10 e 11, rispettivamente, del primo e del secondo regolamento impugnato, letti e interpretati alla luce dell’esigenza di limitare per quanto possibile l’ingerenza nella libertà di espressione e di informazione, risulta che le misure previste da tali regolamenti potevano essere mantenute, da un lato, «fino a quando l’aggressione nei confronti dell’Ucraina non sarà cessata» e, dall’altro, fino a quando «la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati membri». Trattandosi di due condizioni cumulative, se una delle due cessasse di essere soddisfatta, non occorrerebbe più mantenere le misure restrittive di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 155). Non si può quindi sostenere che, come affermano le ricorrenti, i regolamenti impugnati sono destinati ad applicarsi senza limiti di tempo previamente definiti dal Consiglio. |
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118 |
Il fatto che le misure restrittive di cui trattasi siano state successivamente mantenute, essendo ancora soddisfatte dette condizioni, non può rimettere in discussione la loro natura temporanea e reversibile. Del resto, contrariamente a quanto sembrano sostenere le ricorrenti, una siffatta circostanza non può essere presa in considerazione, dal momento che la legittimità dei regolamenti impugnati deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui essi sono stati adottati (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio,C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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119 |
Infine, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che il filtraggio dei contenuti, che le ricorrenti sarebbero obbligate ad attuare, comporterebbe una quantità di lavoro e un costo elevato per queste ultime, anche supponendo che sia fondato su un’interpretazione corretta dell’obbligo derivante dall’articolo 2 septies del regolamento n. 833/2014, introdotto dal primo regolamento impugnato, occorre rilevare che esso non è pertinente nell’ambito della valutazione della lesione del contenuto essenziale del diritto di comunicare informazioni, ma potrebbe tutt’al più rientrare, come sottolineato dal Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Estonia, dalla Commissione e dall’Alto rappresentante, nell’eventuale violazione della libertà d’impresa, che tuttavia non è stata invocata dalle ricorrenti. |
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120 |
Quanto al divieto di pubblicizzare, imposto dall’articolo 1, punto 1, del secondo regolamento impugnato, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, esso mira, essenzialmente, a vietare alle imprese operanti nel territorio dell’Unione di acquistare spazi pubblicitari sui canali e sui siti Internet degli organi di informazione la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi. Ne consegue che un siffatto divieto, come sottolinea il Consiglio, non può creare per i fornitori di servizi Internet, come le ricorrenti, un obbligo consistente nell’impedire ai loro utenti di diffondere una pubblicità in contenuti prodotti o diffusi dagli organi di informazione interessati dalle misure restrittive o semplicemente di avervi accesso. Infatti, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dal tenore letterale dell’articolo 1, punto 1, del secondo regolamento impugnato risulta chiaramente che il divieto ivi previsto non riguarda la pubblicità dei contenuti di detti organi di informazione, ma impone di non pubblicizzare in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli stessi. |
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121 |
In tali circostanze, non si può ritenere che i divieti controversi ledano il contenuto essenziale della libertà delle ricorrenti di comunicare informazioni. |
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122 |
Per quanto riguarda la terza condizione, relativa al perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione, occorre rilevare che il Tribunale ha dichiarato che, come risulta dai considerando da 5 a 10 del primo regolamento impugnato e dai considerando da 7 a 11 del secondo regolamento impugnato, le misure restrittive di cui trattasi perseguivano l’obiettivo, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), TUE, di salvaguardia dei valori dell’Unione, dei suoi interessi fondamentali, della sua sicurezza e della sua integrità; si inserivano nell’ambito del perseguimento da parte dell’Unione degli obiettivi, segnatamente pacifici, che le sono stati assegnati all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, TUE; erano conformi all’obiettivo, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE, di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e, infine, miravano a porre fine allo stato di guerra e alle violazioni del diritto internazionale umanitario, che la guerra può generare, il che risponde anche a un obiettivo di interesse generale fondamentale per la comunità internazionale (v. sentenza RT France, punti da 161 a 166 e giurisprudenza ivi citata). |
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123 |
In tali circostanze, si deve concludere che, nel caso di specie, la condizione relativa al perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione è soddisfatta. |
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124 |
Per quanto riguarda la quarta condizione, relativa al carattere proporzionato delle misure restrittive di cui trattasi, occorre rilevare che il principio di proporzionalità richiede che le limitazioni che possono essere apportate da atti del diritto dell’Unione ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza RT France, punto 168 e giurisprudenza ivi citata). |
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125 |
Nella sentenza RT France, il Tribunale ha già dichiarato che il Consiglio non era incorso in errore nel ritenere necessario impedire, in conformità con l’articolo 11 della Carta, forme di espressione volte a giustificare e sostenere un atto di aggressione militare, perpetrata in violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e che, tenuto conto, in particolare, del contesto straordinario del caso di specie, occorreva concludere che le limitazioni alla libertà di espressione di RT France e, per definizione, degli altri organi di informazione interessati dal divieto controverso che le misure restrittive in questione potevano comportare erano proporzionate, in quanto adeguate e necessarie, agli scopi perseguiti (v. sentenza RT France, punti da 192 a 213 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, è giocoforza constatare che tale analisi concernente il carattere proporzionato dei regolamenti impugnati è stata effettuata nei confronti di RT France, che è una delle entità espressamente interessate dalle misure restrittive di cui trattasi. |
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126 |
Nel caso di specie, una siffatta analisi deve invece vertere sul carattere proporzionato dei regolamenti impugnati nei confronti delle ricorrenti, dato che esse fanno valere la violazione del proprio diritto alla libertà di espressione e di informazione, in particolare alla libertà di comunicare le informazioni. |
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127 |
Anzitutto, è opportuno verificare se le misure restrittive di cui trattasi siano idonee, riguardo alle ricorrenti, a conseguire gli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. A questo proposito, occorre ritenere che il Consiglio ha potuto legittimamente ritenere che le misure restrittive in questione, che riguardavano organi di informazione controllati dalla leadership della Federazione russa che conducevano iniziative di propaganda a favore dell’invasione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, fossero idonee a proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione e a preservare l’integrità del dibattito democratico all’interno della società europea, la pace e la sicurezza internazionale (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 193). |
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128 |
Occorre rilevare che i divieti controversi, in quanto si inseriscono nell’ambito di una serie di misure restrittive adottate a seguito dell’aggressione militare dell’Ucraina, costituiscono anch’essi misure appropriate per conseguire l’obiettivo di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché pongano fine alle loro azioni e politiche che destabilizzano l’Ucraina nonché all’aggressione militare contro tale paese. |
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129 |
Orbene, tenuto conto del fatto che le misure restrittive di cui trattasi mirano, da un lato, a vietare la diffusione di contenuti provenienti dagli organi di informazione controllati dalla leadership della Federazione russa che conducono azioni di propaganda a favore dell’invasione militare dell’Ucraina, la cui denominazione figura nell’elenco di cui trattasi, e, dall’altro, a vietare la pubblicità di prodotti e servizi in contenuti da essi diffusi, era opportuno che il Consiglio prendesse in considerazione fornitori di servizi Internet, come le ricorrenti, al pari di uno qualsiasi dei mezzi di trasmissione o di distribuzione di contenuti, in quanto operatori che dovevano garantire l’attuazione, e quindi l’efficacia, di detti divieti nel territorio dell’Unione. Peraltro, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che il divieto di pubblicità è altresì appropriato al fine di aumentare la pressione sulle autorità russe. |
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130 |
La circostanza evocata dalle ricorrenti, secondo cui le misure restrittive di cui trattasi non sarebbero adeguate, dal momento che sarebbe sempre possibile accedere al sito Internet del giornale Russia today ovunque nell’Unione, non può rimettere in discussione l’adeguatezza del divieto di radiodiffusione controverso. Infatti, le eventuali difficoltà di attuazione dei regolamenti impugnati non possono implicare il carattere inappropriato di dette misure. |
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131 |
Ne consegue che le misure restrittive di cui trattasi sono appropriate al fine di conseguire gli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. |
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132 |
Per quanto riguarda il carattere necessario delle limitazioni nei confronti delle ricorrenti, è giocoforza constatare che i divieti controversi costituiscono misure generali imposte a queste ultime, al pari di altri fornitori di servizi Internet nonché di altri operatori della società dell’informazione. Tenuto conto della particolarità di tali divieti, che devono essere applicati in modo generalizzato su tutto il territorio dell’Unione, essi erano intrinsecamente necessari per perseguire efficacemente gli obiettivi inerenti alle misure restrittive in questione. |
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133 |
Infatti, i divieti controversi, per essere sufficientemente efficaci e produrre gli effetti perseguiti dalle misure restrittive di cui trattasi, di cui sono destinatari gli organi di informazione posti sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa che ha messo in atto una campagna sistematica di propaganda a favore dell’aggressione militare dell’Ucraina (sentenza RT France, punti 161 e 162), dovevano necessariamente riguardare qualsiasi forma di radiodiffusione, anche da parte dei «fornitori di servizi [I]nternet», e non potevano essere limitati, come sostengono le ricorrenti (v. supra punto 98), ai settori della radiodiffusione e dei servizi di video «on demand». Del resto, occorre rilevare che le ricorrenti non si sono avvalse di alcuna misura alternativa meno restrittiva che avrebbe consentito di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti dalle misure di cui trattasi. |
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134 |
Infine, un bilanciamento degli interessi in gioco dimostra che gli inconvenienti causati dai divieti controversi non sono sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti A tal riguardo, l’importanza degli obiettivi perseguiti dai regolamenti impugnati, che si inseriscono nell’obiettivo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE, è tale da prevalere su conseguenze negative, anche notevoli, per taluni operatori che non avevano alcuna responsabilità quanto alla situazione che ha condotto all’adozione delle misure restrittive (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 149 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, occorre ricordare che le ricorrenti devono limitarsi a non contribuire alla diffusione dei contenuti provenienti da detti organi di informazione, che sono, del resto, in numero molto limitato. Infatti, le misure restrittive di cui trattasi non impediscono alle ricorrenti di esercitare i loro diritti fondamentali e, in particolare, la loro asserita libertà di comunicare informazioni, dato che è consentito loro di fornire l’accesso a tutti gli altri contenuti ai loro utenti della rete Internet con cui esse sono contrattualmente vincolate. Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato che i regolamenti impugnati avessero arrecato un pregiudizio sproporzionato alla loro libertà di comunicare informazioni. |
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135 |
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che, anche supponendo che le ricorrenti possano invocare una libertà di comunicare informazioni, le limitazioni a tale libertà che le misure restrittive di cui trattasi possono comportare sono proporzionate, in quanto sono adeguate, necessarie e strettamente proporzionate agli scopi perseguiti. |
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136 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti dei servizi delle ricorrenti, ai quali si impedirebbe di avere accesso ai contenuti degli organi di informazione interessati dalle misure restrittive di cui trattasi, occorre rilevare che un siffatto diritto riguarda non solo il diritto di comunicare informazioni, ma anche quello, per il pubblico, di riceverne (v., in tal senso, Corte EDU, 1o dicembre 2015, Cengiz e altri c. Turchia, CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). |
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137 |
Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno indicato in quale misura e, soprattutto, a quale titolo, tenuto conto della loro qualità di fornitori di servizi di accesso a Internet e, pertanto, del loro ruolo di «semplice trasporto» delle informazioni trasmesse, esse potrebbero avvalersi del diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti dei loro servizi. |
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138 |
Infatti, anche supponendo che tali utenti, che sono persone fisiche o giuridiche cui le ricorrenti assicurano l’accesso alla rete Internet, possano invocare la violazione di un diritto alla libertà di espressione e di informazione, e in particolare del diritto alla libertà di ricevere informazioni, resta il fatto che le ricorrenti non possono invocare, a sostegno del loro ricorso di annullamento, un diritto di cui non sono titolari (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 giugno 2022, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij Far-East/BCE, T‑797/19, EU:T:2022:389, punto 285, come confermata in seguito a impugnazione con sentenza del 12 settembre 2024, Anglo Austrian AAB/BCE e Far-East, C‑579/22 P, EU:C:2024:731). Dalla giurisprudenza risulta infatti che la violazione di un diritto soggettivo può, in linea di principio, essere invocata solo dalla persona titolare del diritto asseritamente leso, e non da terzi (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione,T‑228/17, EU:T:2019:619, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
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139 |
Nel caso di specie, le ricorrenti si sono limitate a indicare, in modo del tutto generico, che gli utenti dei loro servizi non disponevano di mezzi di ricorso dinanzi ai giudici nazionali per far valere una violazione del loro diritto di ricevere e di comunicare informazioni. Tuttavia, le ricorrenti non spiegano a quale titolo e su quale fondamento giuridico esse potrebbero, in nome e per conto di detti utenti, far valere l’asserita violazione del loro diritto in un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. |
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140 |
Peraltro, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui il loro diritto di comunicare informazioni e il diritto degli utenti di ricevere e comunicare informazioni, garantiti dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, sarebbero indissociabili. Infatti, occorre rilevare che, anche supponendo che le ricorrenti possano avvalersi di un diritto proprio a comunicare informazioni, le limitazioni che le misure restrittive di cui trattasi possono imporre a tale diritto sono conformi all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v. supra punto 135). In ogni caso, è giocoforza constatare che, se l’ingerenza nel diritto di diffondere contenuti che implicano il sostegno a un atto di aggressione è giustificata e proporzionata, lo stesso vale a maggior ragione per la limitazione del diritto del pubblico alla ricezione delle informazioni provenienti da tali contenuti (v., in tal senso, sentenza RT France, punto 214). |
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141 |
Infine, per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 2, della Carta, è giocoforza constatare che le ricorrenti si sono limitate a invocarlo per la prima volta in udienza, senza peraltro precisare a quale titolo tale disposizione, che riguarda specificamente il rispetto della libertà dei media e del loro pluralismo, sia essa la libertà dei giornalisti o degli editori e degli organi di stampa, si applicherebbe ad esse che non sono media, bensì fornitori di servizi Internet. |
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142 |
Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il secondo motivo e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità degli elementi di prova supplementari prodotti dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. |
Sulle spese
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143 |
A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
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144 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni che sono intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Commissione, che, a sua volta, aveva chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese, si fanno carico delle proprie spese. |
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145 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, si deve disporre che l’Alto rappresentante si faccia carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata), dichiara e statuisce: |
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van der Woude Mastroianni Brkan Gâlea Tóth Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 marzo 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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