Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 ottobre 2024.#China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e a. contro Commissione europea.#Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Imposizione di un dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Associazione rappresentativa di esportatori – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Calcolo del valore normale – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Adeguamenti – Mancata collaborazione – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Calcolo del margine di dumping per i produttori-esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione – Definizione del prodotto in esame – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Analisi del pregiudizio per segmento – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Indicatori macroeconomici – Diritti procedurali – Trattamento riservato.#Causa T-263/22.

ECLI:EU:T:2024:663Eu Chamb 03 T2 ott 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

2 ottobre 2024 ( *1 )

«Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Imposizione di un dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Associazione rappresentativa di esportatori – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Calcolo del valore normale – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Adeguamenti – Mancata collaborazione – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Calcolo del margine di dumping per i produttori-esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione – Definizione del prodotto in esame – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Analisi del pregiudizio per segmento – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Indicatori macroeconomici – Diritti procedurali – Trattamento riservato»

Nella causa T‑263/22,

China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) con sede in Pechino (Cina), e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato ( 1 ), rappresentati da R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, L. Di Masi e J. Zieliński, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI), rappresentato da. B O’Connor e M. Hommé, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, G. Steinfatt e D. Kukovec (relatore), giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 7 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il proprio ricorso, le ricorrenti, la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e le altre persone giuridiche i cui nomi sono elencati in allegato, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2022, L 36, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato») nella parte in cui le riguarda.

I. Fatti

2

A seguito di una denuncia presentata il 6 novembre 2020 dall’interveniente, l’European Industrial Fasteners Institute, per conto dell’industria dell’Unione europea, la Commissione europea avviava un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di elementi di fissaggio originari della Cina sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).

3

Il 21 dicembre 2020, la Commissione pubblicava l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, C 442, pag. 6), ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base.

4

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo considerato»).

5

La CCCME chiedeva di essere considerata quale parte interessata, sostenendo di rappresentare l’industria cinese degli elementi di fissaggio. L’interveniente contestava la richiesta. La Commissione riteneva che la CCCME fosse stata autorizzata da taluni produttori cinesi di elementi di fissaggio ad agire per loro conto e che potesse essere parte interessata solo nei limiti dell’autorizzazione di quegli specifici produttori di elementi di fissaggio a rappresentarli.

6

Nell’avviso di apertura la Commissione indicava di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell’Unione sulla base dei volumi di produzione e di vendita nell’Unione, tenendo parimenti conto della loro ubicazione geografica e assicurando la rappresentanza delle piccole e medie imprese (PMI). Il campione era composto da sei produttori dell’Unione situati in quattro diversi Stati membri. Uno dei produttori dell’Unione provvisoriamente inclusi nel campione, una PMI, informava la Commissione di non essere in grado di rispondere al questionario completo. La Commissione decideva, quindi, di rivedere il campione dei produttori dell’Unione sostituendo tale società con la successiva maggiore PMI dello stesso Stato membro. Nel considerando 34 del regolamento impugnato, la Commissione precisava che il metodo di selezione del campione era stato debitamente comunicato alle parti interessate e che non erano pervenute osservazioni sul metodo in quanto tale.

7

Nel corso dell’inchiesta, uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione informava la Commissione che non sarebbe stato in grado di rispondere per intero al questionario. Un altro produttore dell’Unione incluso nel campione non era in grado di fornire sufficienti garanzie sui dati comunicati ai fini della verifica. Detti produttori venivano quindi sostituiti con i due successivi maggiori produttori in termini di volumi e di vendite, tenendo al tempo stesso in considerazione la distribuzione geografica e l’ampiezza della gamma di prodotti.

8

Ai fini del campionamento dei produttori-esportatori, la Commissione selezionava i tre produttori-esportatori, o gruppi di produttori-esportatori, con i maggiori volumi di esportazione che potessero essere ragionevolmente oggetto dell’inchiesta in considerazione del periodo di tempo disponibile, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, vale a dire la Jiangsu Yongyi Fastener Co. Ltd (in prosieguo: la «Jiangsu»), la Ningbo Jinding Fastening Piece Co, Ltd (in prosieguo: la «Ningbo Jinding») e la Wenzhou Junhao Industry Co. Ltd (in prosieguo: la «Wenzhou»). La Commissione precisava che gli specifici tipi di prodotto fabbricati dalle società selezionate non costituivano un criterio, in quanto tutti gli elementi di fissaggio erano stati considerati, ai fini dell’inchiesta, come un unico prodotto.

9

Il prodotto in esame consiste in determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, distinto dall’acciaio inossidabile, ossia essenzialmente viti, bulloni o rondelle, originari della Cina.

10

Gli elementi di fissaggio possono essere standard (in prosieguo: gli «elementi di fissaggio standard») o essere prodotti su disegno del cliente (in prosieguo: gli «elementi di fissaggio non standard»). Nell’ambito degli stessi standard nazionali o internazionali, gli elementi di fissaggio devono rispondere alle stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali, tra le quali la resistenza, le tolleranze, la finitura e il rivestimento. Sulla base delle loro caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e dei loro usi finali, tutti gli elementi di fissaggio sono stati considerati come un unico prodotto ai fini del procedimento sfociato nel regolamento impugnato.

11

La Commissione ha peraltro ritenuto che il processo di produzione degli elementi di fissaggio non fosse di per sé rilevante ai fini della definizione del prodotto in esame. Di conseguenza, venivano inclusi nell’inchiesta tutti i tipi di prodotto interessati, fabbricati con forgiatura a caldo o a freddo.

12

La Commissione riteneva che gli elementi di prova all’atto dell’apertura dell’inchiesta rivelassero l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

13

Sentite le parti sul punto, la Commissione sceglieva la Thailandia come paese rappresentativo appropriato, i cui prezzi e costi esenti da distorsioni sarebbero serviti come base ai fini della determinazione del valore normale dei prodotti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

14

Con il regolamento impugnato, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 22,1% e l’86,5% sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.

II. Conclusioni delle parti

15

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui esso si applica nei loro confronti;

–

condannare la Commissione e l’interveniente alle spese.

16

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto infondato;

–

condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità

17

L’interveniente sostiene che la CCCME non è un’associazione rappresentativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base e che la Commissione non avrebbe dovuto considerarla tale nel corso del procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione del regolamento impugnato, atteso che la CCCME non rappresenterebbe gli interessi dei propri membri, bensì quelli dello Stato cinese. Il mandato conferito alla CCCME dai singoli produttori-esportatori non cambierebbe, quindi, il fatto che il suo obiettivo consisterebbe nell’impedire la concorrenza tra i suoi membri laddove esportino i loro prodotti nell’Unione. Di conseguenza, la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE potrebbe fondarsi unicamente sull’errore in cui è incorsa la Commissione durante l’inchiesta amministrativa e non su diritti sanciti dal regolamento di base. L’interveniente invita, pertanto, il Tribunale ad esaminare d’ufficio tale questione.

18

Le ricorrenti contestano tale argomento.

19

Occorre ricordare, in limine, che, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’intervento può avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti principali. Nel caso di specie, gli argomenti dell’interveniente relativi alla ricevibilità del ricorso non trovano sostegno nelle conclusioni della Commissione.

20

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, il giudice dell’Unione può pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sul motivo di ordine pubblico relativo all’inosservanza delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263 TFUE [v. sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su di uno Stato terzo), C‑872/19 P, EU:C:2021:507, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata].

21

Secondo costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari della decisione (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

22

Tra i soggetti che possono essere contraddistinti da un atto dell’Unione allo stesso titolo dei destinatari di una decisione figurano quelli che hanno partecipato al processo di adozione di tale atto. Tuttavia, il fatto che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto del genere è tale da contraddistinguerlo rispetto all’atto di cui trattasi solo nel caso in cui siano state previste garanzie procedurali a favore di tale soggetto dalla normativa dell’Unione. L’esatta portata del diritto di ricorso di un singolo contro un atto dell’Unione dipende infatti dalla posizione giuridica definita a suo favore dal diritto dell’Unione, volta a tutelare i legittimi interessi così riconosciuti (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

23

Nella specie, nella parte introduttiva del ricorso viene precisato che il presente ricorso è proposto, in primo luogo, dalla CCCME, da un lato, per conto dei suoi membri di cui all’allegato A.2 (in prosieguo: i «membri della CCCME interessati») e, dall’altro, per conto proprio con riguardo a talune censure, in secondo luogo, dai tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione della Commissione e, in terzo luogo, da altri cinque produttori-esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, i cui nomi figurano nell’allegato del regolamento impugnato. Né i nomi dei tre produttori-esportatori inclusi nel campione né quelli degli altri cinque produttori-esportatori cinesi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione sono elencati nell’allegato A.2 fornito dalle ricorrenti come membri della CCCME e non hanno fornito alcun documento che comprovi la loro affiliazione alla CCCME.

24

Si deve rilevare, anzitutto, che, a seguito di un quesito del Tribunale in merito alle conseguenze da trarre dalla sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (C‑478/21 P, EU:C:2023:685), pronunciata successivamente alla fase scritta del procedimento, la CCCME ha riconosciuto l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui era stato proposto a nome proprio. Interrogata al riguardo all’udienza, la CCCME ha dichiarato che tutte le censure formulate nel ricorso erano state sollevate tanto a nome proprio quanto nell’interesse dei propri membri. Conseguentemente, nessuna censura verrebbe sollevata dalla CCCME per conto proprio isolatamente.

25

Per quanto riguarda poi la rappresentanza in giudizio dei membri della CCCME da parte di quest’ultima, dal precedente punto 23 risulta che la CCCME intende rappresentare, nell’ambito del presente ricorso, le trentuno società elencate nell’allegato A.2 del ricorso e per le quali ha prodotto documenti che ne dimostrano l’affiliazione alla medesima. Da tale allegato emerge che le trentuno società sono produttori-esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione.

26

Affinché un’associazione possa validamente proporre un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione a nome dei suoi membri, occorre, in primo luogo, che le persone fisiche o giuridiche a nome delle quali essa agisce facciano parte dei suoi membri, in secondo luogo, che essa possa agire in giudizio a loro nome, in terzo luogo, che tale ricorso sia proposto a loro nome, in quarto luogo, che almeno uno dei membri a nome dei quali essa agisce avrebbe potuto esso stesso proporre un ricorso ricevibile e, in quinto luogo, che i membri a nome dei quali essa agisce non abbiano proposto ricorsi paralleli dinanzi ai giudici dell’Unione (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 83).

27

Nella specie, in primo luogo, la CCCME ha fornito la prova, non contestata, dell’appartenenza dei membri interessati.

28

In secondo luogo, lo statuto prodotto dalla CCCME in allegato indica l’oggetto sociale che essa persegue in termini che consentono di ricomprendere le azioni giudiziarie per difendere gli interessi dei propri membri contro le misure di difesa commerciale (sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 88).

29

In terzo luogo, il ricorso, come ivi precisato, è stato proposto anche per conto dei membri interessati.

30

In quarto luogo, i membri interessati avrebbero potuto proporre un ricorso contro il regolamento impugnato. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma della stessa disposizione, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

31

Nella specie, la condizione relativa all’essere direttamente interessati è soddisfatta in quanto il regolamento impugnato produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei membri della CCCME e le autorità doganali degli Stati membri, senza godere di alcun margine di discrezionalità, sono obbligate a riscuotere i dazi imposti dal regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 118 e la giurisprudenza ivi citata).

32

Per quanto riguarda l’incidenza individuale, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, i regolamenti istitutivi di dazi antidumping hanno, per loro natura e portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati (v. sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Marquis Energy, C‑466/16 P, EU:C:2019:156, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, tale carattere normativo non osta a che detti regolamenti possano riguardare individualmente quelli fra i produttori ed esportatori del prodotto in esame ai quali vengono attribuite le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale, come le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy and Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 79).

33

A tal riguardo, va rilevato che i membri interessati della CCCME sono produttori-esportatori del prodotto in esame che hanno collaborato con la Commissione durante l’inchiesta e i cui nomi figurano nell’allegato al quale rinvia l’articolo 1, paragrafo 2, del dispositivo del regolamento impugnato. In quanto altre società che hanno collaborato e identificate in tale allegato, i membri della CCCME interessati, per conto dei quali è stato presentato il presente ricorso, si vedono applicare un dazio antidumping specifico, diverso nel quantum da quello applicabile a tutte le altre società non identificate cui si applica il regolamento impugnato. Tali membri sono quindi direttamente e individualmente interessati.

34

In quinto luogo, nessuno dei membri della CCCME interessati ha presentato un’azione parallela a quella esaminata nel presente caso.

35

Di conseguenza, le condizioni di ricevibilità richiamate al precedente punto 26 sono soddisfatte.

36

Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che un ricorso di annullamento diretto contro un regolamento che impone dazi antidumping, se accolto, comporta l’annullamento del regolamento stesso nella parte in cui impone un dazio antidumping al ricorrente e detto annullamento non inficia la validità degli altri elementi di detto regolamento, in particolare del dazio antidumping applicabile agli altri operatori. Ne consegue che, per quanto riguarda la rappresentanza dei membri della CCCME da parte di quest’ultima dinanzi al Tribunale nell’ambito del presente ricorso, solo i membri interessati della CCCME per conto dei quali il presente ricorso è stato proposto potrebbero beneficiare di un annullamento se il ricorso proposto in loro nome dalla CCCME venisse accolto dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punti 110 e 112). Tali membri sono Haining Hisener Trade Co, Ltd, Changshu City Standard Parts Factory Co, Ltd, Ningbo Nanjubaoge Fastener Manufacturing Co. Ltd, Jinan Star Fastener Co, Ltd, Haiyan Xinglong Fastener Co, Ltd, Zhejiang Excellent Industries Co, Ltd, Zhejiang Channov Auto Parts Co, Ltd, Zhejiang New Shengda Fastener Co, Ltd., Shanghai East Best Foreign Trade Co, Shanghai East Best Foreign Trade Co. Ltd, Lianyungang Suli Hardware Technology Co. Ltd, Yuyao Alfirste Hardware Co. Ltd, Zhejiang Chaoboer Hardware Co. Ltd, Haiyan Shangxin Standarf Parts Co, Ltd, Jiaxing Shangxiang Import and Export Co, Ltd, Zhejiang Tianyuan Metal Products Co, Ltd, Jiashan Xiaohai Metal Products Factory, Jia Xing Tai Cheng Aoto Parts Co, Ltd, Haiyan Yousun Entreprise Co, Ltd, Haiyan Wancheng Fasteners Co, Ltd, EC International (Nantong) Co, Ltd, Jiaxing Zhengying Hardware Co, Ltd, SSF Industrial Co. Ltd, Zhe Jiang World Win Fastener Co, Ltd, Haiyan Tianqi Standard Parts Co, Ltd, Jiashan Sanxin Fastener Company Limited, Jiaxing Huanhuan Tong Plastic Industry Co, Ltd, Yuyao Zhenrui Metal Co, Beijing Jinzhaobo High Strength Fastener Co, Ltd, Jiashan Yongxin Fastener Co, Ltd, Haiyan Yihui Hardware Technology Co, Ltd e Shanghai Moregood Hardware Co, Ltd.

37

Ne consegue che il presente ricorso è ricevibile nella parte in cui è stato proposto dalla CCCME per conto dei suoi trentuno membri indicati al precedente punto 36, che sono produttori-esportatori che hanno collaborato con la Commissione nell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato, dai tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione e dagli altri cinque produttori-esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e che non hanno fornito attestati di appartenenza alla CCCME.

B. Sul merito

38

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi, il primo relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e del principio di buona amministrazione nella determinazione del valore normale, il secondo relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nei limiti in cui la Commissione non ha proceduto ai necessari adeguamenti dei dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «spese GAV») e ai profitti dei produttori thailandesi, il terzo,, relativo alla violazione dell’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento di base, dell’articolo 6.8, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103, in prosieguo: l’ «accordo antidumping»), di cui all’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3), e all’allegato II dell’accordo antidumping (GU 1994, L 336, pag. 118, in prosieguo l’«allegato II»), nel contesto della determinazione del costo della manodopera di due produttori-esportatori selezionati nel campione, il quarto, relativo alla violazione dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base con riguardo alla determinazione del margine di dumping dei produttori-esportatori non selezionati nel campione, il quinto, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, del regolamento di base in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento medesimo, essendo stato omesso di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità, la differenza tra gli elementi di fissazione standard e quelli non standard, il sesto, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, con riguardo all’analisi della sottoquotazione («undercutting») effettuato dalla Commissione, in quanto determinata unicamente in relazione al 24% della produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, il settimo, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, avendo la Commissione posto a raffronto, nell’analisi degli effetti sui prezzi e nella determinazione del margine di pregiudizio, i prezzi cinesi ai distributori con i prezzi dell’Unione agli utenti finali, l’ottavo, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base, non avendo la Commissione proceduto ad un esame obiettivo basato su elementi di prova positivi quanto agli indicatori macroeconomici di pregiudizio e, il nono, relativo alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base e del diritto della difesa delle ricorrenti da parte della Commissione con riguardo al trattamento riservato di alcuni dati nel corso del procedimento amministrativo.

1.   Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e del principio di buona amministrazione

39

In limine, si deve ricordare che, nel settore della politica commerciale comune e specialmente in materia di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). Il controllo giurisdizionale di tale valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

40

Inoltre, risulta parimenti da costante giurisprudenza della Corte che il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Detto controllo si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni stesse. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

41

Occorre, inoltre, ricordare che la determinazione del valore normale di un prodotto costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l’esistenza di un eventuale dumping (sentenze del 22 marzo 2012, GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 19, e del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, punto 20).

42

Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale riguardo alla determinazione del valore normale per paesi non aventi un’economia di mercato (v. sentenza del 19 settembre 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissione, T‑228/17, EU:T:2019:619, punto 126 e la giurisprudenza ivi citata) e che la scelta del paese rappresentativo appropriato a questo scopo si iscrive anch’essa nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui godono le istituzioni dell’Unione nel settore della politica commerciale comune. Tuttavia, il margine di discrezionalità della Commissione è limitato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, nella misura in cui il paese prescelto deve avere un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T‑326/21, EU:T:2023:347, punto 127 e la giurisprudenza ivi citata).

43

La stessa giurisprudenza ha inoltre affermato che occorre verificare se la Commissione non abbia omesso di prendere in considerazione elementi essenziali o pertinenti al fine di stabilire il carattere appropriato del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la diligenza necessaria per potersi ritenere che il valore normale del prodotto in questione sia stato determinato in maniera appropriata e non irragionevole. Tale giurisprudenza può essere trasposta a situazioni in cui l’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore giustifica l’utilizzazione dei dati in provenienza da un paese rappresentativo appropriato per il calcolo del valore normale, che implica altresì l’esame di situazioni economiche e politiche complesse (v. sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T‑326/21, EU:T:2023:347, punto 128 e la giurisprudenza ivi citata).

44

È alla luce di tali principi che deve essere esaminato il primo motivo delle ricorrenti, relativo al calcolo del valore normale del prodotto in questione, che si articola su cinque capi.

a)   Sul primo capo, relativa alla scelta della Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in questione

45

Con il primo capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono, anzitutto, che la Commissione non avrebbe dovuto scegliere la Thailandia come paese rappresentativo appropriato nell’ambito della presente inchiesta a causa delle importazioni in tale paese di vergelle di qualità speciale provenienti dal Giappone, inoltre, che la banca dati utilizzata dalla Commissione ai fini del calcolo delle spese GAV e dei profitti non è stata scelta correttamente e, infine, che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad adeguamenti di tali dati ai fini di una determinazione del valore normale la più vicina possibile ai valori di produzione dei produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione.

1) Sui prezzi delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto in questione in Thailandia

46

Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione non avrebbe dovuto selezionare la Thailandia come «paese rappresentativo appropriato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, a causa del prezzo delle vergelle di alta qualità importate in Thailandia dal Giappone, che costituiscono una materia prima per la fabbricazione del prodotto in esame. Nel corso del procedimento amministrativo, la CCCME avrebbe prodotto una grande quantità di dati e di elementi di prova volti a dimostrare che i prezzi delle importazioni thailandesi non corrispondevano ai costi di produzione dei produttori cinesi inclusi nel campione, nella misura in cui questi ultimi esporterebbero nell’Unione quasi solo elementi di fissaggio standard e pochissimi elementi di fissaggio speciali. Per contro, le vergelle di qualità speciale proveniente dal Giappone sarebbero utilizzate per applicazioni speciali e non per la produzione di elementi di fissaggio standard. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che la Commissione non ha esaminato correttamente la significativa differenza di prezzo del 17% nelle esportazioni giapponesi, da un lato, verso la Thailandia e, dall’altro, verso gli altri cinque principali paesi di esportazione.

47

A parere delle ricorrenti, i costi di produzione in Thailandia non sono «corrispondenti» a quelli dei produttori-esportatori cinesi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Imponendo un onere della prova eccessivo, la Commissione avrebbe parimenti violato il principio di buona amministrazione.

48

La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti facendo peraltro valere che la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione non è stata comprovata dalle ricorrenti, il che ne determinerebbe l’irricevibilità.

i) Sulla ricevibilità della censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione

49

A seguito di un quesito del Tribunale in ordine all’irricevibilità della censura formulata dalla Commissione nel controricorso, le ricorrenti hanno precisato all’udienza che la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione riguardava l’eccessività dell’onere della prova che sarebbe stato loro imposto dalla Commissione, avendo esse esposto esaurientemente le ragioni per cui i dati presi in considerazione dalla Commissione non sarebbero stati i più adeguati e avrebbero fornito informazioni sufficienti.

50

Dal principio di buona amministrazione, il quale fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, discende, infatti, che l’onere della prova che può incombere ai produttori‑esportatori in virtù dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base non deve essere irragionevole (v., per analogia, sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T‑326/21, EU:T:2023:347, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata).

51

Pertanto, per quanto attiene alla ricevibilità della censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione, è sufficiente rilevare che tale censura è sostenuta dall’argomento dedotto dalle ricorrenti nel primo capo del primo motivo, con cui viene contestata la scelta della Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sebbene le informazioni da esse fornite alla Commissione indicassero che il paese in questione non costituiva un paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in questione.

52

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere, pertanto, respinta.

ii) Sulla fondatezza della scelta della Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in questione

53

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base così dispone:

«a)

Qualora sia accertato, all’atto dell’applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme.

Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano:

–

i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti; qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale,

–

se lo ritiene opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni; oppure,

–

i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro delle disposizioni relative alle parti interessate di cui alla lettera c).

Fatto salvo l’articolo 17, tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore.

Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

b)

Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

–

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione,

–

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi,

–

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,

–

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale,

–

la distorsione dei costi salariali,

–

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

(...)».

54

Come affermato nel considerando 220 del regolamento impugnato, la Commissione ha basato la scelta del paese rappresentativo appropriato su tre criteri, vale a dire un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, la produzione del prodotto in esame in quel paese e la disponibilità di dati pubblici pertinenti.

55

Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti utilizzate ai fini della determinazione del valore normale, in merito alle quali le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni. Dalla nota al fascicolo pubblicata il 5 febbraio 2021 (in prosieguo: la «prima nota») risulta che la Commissione ha accertato l’esistenza di una produzione significativa del prodotto in esame in otto paesi con un livello economico analogo a quello della Cina, ma che ha potuto reperire dati pertinenti agevolmente disponibili solo per il Brasile, la Russia, la Turchia e la Thailandia. Secondo il considerando 223 del regolamento impugnato, nella nota al fascicolo pubblicata il 4 maggio 2021 (in prosieguo: la «seconda nota»), la Commissione ha confermato la disponibilità di dati anche per la Malesia.

56

Nell’analisi dei dati sulle importazioni nei cinque potenziali paesi rappresentativi, la Commissione ha osservato che oltre il 75% delle importazioni della materia prima utilizzata nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile e in Malesia proveniva dalla Cina e da paesi non appartenenti all’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU 2015, L 123, pag. 33). Considerato che i prezzi di tali importazioni potrebbero essere distorti e potrebbero a loro volta distorcere i restanti volumi di importazione, la Commissione ha analizzato questi ultimi in termini di quantità e prezzi assoluti, concludendo che il Brasile e la Malesia disponevano di una serie di dati agevolmente accessibili di qualità inferiore per calcolare un valore non distorto. La Russia è stata esclusa, in quanto nessuna parte interessata si è espressa a suo favore. La Thailandia è stata preferita alla Turchia considerato che, da un lato, essa presentava volumi di importazioni più elevati delle quattro principali materie prime utilizzate nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e, dall’altro, dazi all’importazione più ridotti su questi fattori produttivi.

57

La Commissione ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni e a proporre informazioni accessibili al pubblico sui valori non distorti per ciascun fattore di produzione. Dagli elementi del fascicolo risulta che le ricorrenti e, in particolare, la CCCME e i tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione hanno avuto la possibilità, in quanto parti interessate, di consultare il fascicolo della Commissione e di presentare osservazioni sulla scelta del paese rappresentativo appropriato.

58

In risposta alle osservazioni della CCCME sulla presenza significativa di quelle che ha qualificato come materie prime di alta qualità provenienti dal Giappone, la Commissione ha analizzato i prezzi all’esportazione giapponesi per le quattro principali materie prime al fine di individuare eventuali distorsioni che indicassero che le importazioni in Thailandia provenienti dal Giappone non erano soggette alle regole del mercato. Dal considerando 232 del regolamento impugnato si evince che, durante il periodo dell’inchiesta, la Thailandia era uno dei cinque principali mercati di esportazione del Giappone rappresentando il 17% del totale delle esportazioni giapponesi di tali materiali, mentre i primi cinque paesi di esportazione, esclusa la Cina, rappresentavano oltre il 60% delle esportazioni giapponesi. Il prezzo medio all’esportazione verso la Thailandia era del 17% superiore al prezzo medio all’esportazione verso gli altri cinque principali paesi di esportazione. La Commissione ha concluso che i prezzi giapponesi all’esportazione in Thailandia non erano irragionevolmente elevati o non rappresentativi, ritenendo, di conseguenza, che le esportazioni giapponesi in Thailandia non potessero mettere in discussione la rappresentatività della Thailandia ai fini dell’inchiesta sul prodotto in questione.

59

Occorre quindi esaminare se, nella specie, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione per aver ritenuto la Thailandia un paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta. In tale contesto, tenuto conto del fatto che l’onere della prova incombe alle ricorrenti, le quali devono proporre elementi di prova concludenti a sostegno delle proprie allegazioni, occorre verificare se le ricorrenti abbiano addotto elementi di prova idonei a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione scegliendo la Thailandia come paese rappresentativo appropriato (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T‑326/21, EU:T:2023:347, punto 131 e la giurisprudenza ivi citata).

60

Occorre rilevare, anzitutto, che le ricorrenti non contestano, nell’ambito del presente ricorso, le conclusioni della Commissione, nel regolamento impugnato, in merito all’esistenza di elementi di prova al momento dell’apertura dell’inchiesta che avevano rivelato l’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Inoltre, non contestano il fatto che la Thailandia presenti, in generale, un livello di sviluppo analogo a quello della Cina.

61

A tal proposito, va osservato, in primo luogo, che la Commissione ha invitato tutti i produttori-esportatori cinesi a fornire informazioni sugli elementi utilizzati per la produzione degli elementi di fissaggio, al fine di calcolare il prezzo che un produttore di elementi di fissaggio sosterrebbe in Thailandia per una materia prima consegnata all’ingresso della fabbrica. Ai fini della definizione delle materie prime necessarie alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione ha utilizzato il metodo del sistema mondiale armonizzato di designazione e codificazione delle merci sviluppato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e ha definito i codici del sistema armonizzato (SA) pertinenti. La Commissione ha spiegato di essere obbligata, per ottenere prezzi non distorti per le materie prime in questione nel paese rappresentativo appropriato, a procedere ad approssimazioni sulla base dei dati a sua disposizione.

62

Come confermato dalle ricorrenti all’udienza, esse non contestano, di per sé, la definizione dei codici SA che determinano le materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto in questione. Orbene, la Commissione ha accertato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti al riguardo, che tale metodo presuppone un certo grado di approssimazione, dal momento che diverse qualità di una materia prima possono essere comprese nello stesso codice SA in proporzioni differenti. È pertanto difficile stabilire una corrispondenza esatta tra i codici SA da un produttore all’altro.

63

Per contro, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto adeguare i dati a sua disposizione escludendo, in particolare, i valori relativi alle importazioni di vergelle in Thailandia provenienti dal Giappone, in quanto tali vergelle sarebbero di qualità superiore rispetto a quelle utilizzate dai produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione e farebbero aumentare irragionevolmente il prezzo del valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta.

64

Le ricorrenti definiscono le vergelle di alta qualità come associate ad elementi di fissaggio non standard, essendo questi ultimi generalmente destinati a settori che richiederebbero elementi di qualità superiore. Tuttavia, si deve rilevare a tal riguardo che, in primo luogo, anche nei settori ai quali essi si riferiscono, in particolare l’industria automobilistica o aeronautica, gli elementi di fissaggio utilizzati possono essere tanto standard quanto non standard. In ogni caso, secondo la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta accolta dalla Commissione, ricompresi nella presente inchiesta sono sia gli elementi di fissaggio standard sia quelli non standard.

65

In secondo luogo, le ricorrenti non provano la presenza specifica, in termini percentuali, di vergelle di qualità speciale in elementi di fissaggio standard o non standard. A tal proposito, esse si richiamano alle visite effettuate dai rappresentanti della European Fasteners Distributor Association (in prosieguo: l’«EFDA») presso le fabbriche thailandesi e alle testimonianze dei rappresentanti medesimi che attestano l’uso di vergelle di qualità speciale nel settore automobilistico thailandese. Tuttavia, tali elementi non possono costituire una prova affidabile e oggettiva che dimostri che tutti i produttori thailandesi di elementi di fissaggio si limitassero a detta produzione. A tal proposito, si deve, infatti, rammentare che la Commissione è tenuta ad accertarsi, nel corso dell’inchiesta, dell’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni. Tale obbligo di verifica costituisce l’espressione, nell’ambito dell’imposizione di misure antidumping, di un principio più generale che impone a qualsiasi organismo, nonostante il suo ampio potere discrezionale, di effettuare un esame preciso e di basare la propria valutazione su prove di sufficiente qualità (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Yieh United Steel/Commissione, T‑607/15, EU:T:2019:831, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

66

In terzo luogo, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova concreta in ordine alle proporzioni dell’inclusione delle vergelle per gli elementi di fissaggio non standard che la Commissione potrebbe utilizzare. Da un lato, come sottolineato da tale istituzione, le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che i produttori-esportatori cinesi di elementi di fissaggio non utilizzassero vergelle di qualità speciale. Inoltre, come si evince dall’allegato B.1 del controricorso, che le ricorrenti non contestano, nel 2020 la Cina è stata il primo paese d’esportazione di vergelle ricomprese nei codici giapponesi pertinenti. Pertanto, anche le vergelle di «qualità speciale» proveniente dal Giappone erano importate in Cina in quantità significative.

67

D’altro canto, al considerando 301 del regolamento impugnato, la Commissione ha fatto presente che, sulla base dei dati riservati presentati da una delle parti interessate, gli elementi di fissaggio per il settore automobilistico rappresentavano meno del 50% della domanda complessiva di elementi di fissaggio industriali in Thailandia nel 2018, ragion per cui in Thailandia esisteva una domanda di materie prime per elementi di fissaggio sia standard sia non standard.

68

Le ricorrenti non hanno quindi dimostrato la fondatezza della loro affermazione secondo cui le importazioni dal Giappone sarebbero state principalmente importazioni di vergelle di qualità speciale. In ogni caso, il fatto che una materia prima sia di migliore qualità e, quindi, più costosa, non è sufficiente a mettere in discussione l’esattezza o la veridicità di tale dato. Ciò non significa, pertanto, che tale dato debba essere escluso dal calcolo.

69

In quarto luogo, le ricorrenti hanno presentato tabelle di «fattori di produzione» relative alle differenze di prezzo dei diversi tipi di vergelle. Tuttavia, nessuna prova concreta è stata fornita con riguardo alla distribuzione di tali vergelle nella fabbricazione del prodotto in questione. Ne consegue che questi elementi possono riferirsi a prodotti che non fanno parte dell’inchiesta. Le tabelle non costituiscono, pertanto, elementi probatori sufficienti per mettere in discussione i valori presi in considerazione dalla Commissione.

70

In ogni caso, come emerge dal precedente punto 61, i codici SA pertinenti comprendono tipi e qualità di materie prime che non sono utilizzate nella produzione di elementi di fissaggio. Ciò è coerente con il metodo prescelto dalla Commissione, nel quadro dell’ampio margine di discrezionalità di cui essa dispone nel determinare il paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale articolo, sebbene stabilisca taluni criteri per la scelta del paese, non determina un metodo preciso che la Commissione dovrebbe seguire per il calcolo del valore normale del prodotto in esame sulla base dei dati di un paese diverso da quello direttamente interessato dall’inchiesta.

71

Si deve peraltro ricordare che il valore normale del prodotto in esame è stato calcolato sulla base delle importazioni complessive in Thailandia, e non solo sulla base di quelle provenienti dal Giappone. A termini del considerando 301 del regolamento impugnato, le importazioni giapponesi in Thailandia delle quattro principali materie prime rappresentavano solo il 33% circa delle importazioni totali di tali materiali.

72

In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui il prezzo medio all’esportazione dal Giappone verso la Thailandia sarebbe stato superiore del 17% rispetto al prezzo medio all’esportazione verso gli altri cinque principali paesi di esportazione, dal considerando 232 del regolamento impugnato risulta che la Thailandia rappresentava il 17% del totale delle esportazioni giapponesi di tali materiali, mentre i cinque principali paesi di esportazione, esclusa la Cina, rappresentavano più del 60% delle esportazioni giapponesi. Orbene, il prezzo medio all’esportazione verso la Thailandia era superiore del 17% rispetto al prezzo medio all’esportazione verso gli altri cinque principali paesi di esportazione. La Commissione ha ritenuto che ciò non dimostrasse la necessità di non tenere conto dei dati giapponesi, poiché i prezzi all’esportazione giapponesi verso la Thailandia non erano irragionevolmente elevati o non rappresentativi. Interrogata al riguardo all’udienza, la Commissione ha sostenuto che i prezzi giapponesi verso la Thailandia rappresentavano semplicemente l’estremo superiore della gamma. Infatti, nessun elemento di prova consente di affermare che tale differenza dei prezzi all’esportazione giapponesi verso la Thailandia, paragonata ad altri paesi, non corrispondesse al classico meccanismo di mercato e che mettesse in discussione la scelta della Thailandia come paese rappresentativo appropriato.

73

In ogni caso, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 59, incombeva alle ricorrenti fornire prove sufficienti a dimostrare che tale differenza avesse un impatto diretto sul calcolo del valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta. A tal riguardo, si deve peraltro rilevare che, nonostante il loro argomento in tal senso, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell’utilizzo, da parte della Commissione, di dati distorti, in altre parole dati manipolati o non corrispondenti alla realtà.

74

In secondo luogo, per quanto riguarda la corrispondenza tra i costi thailandesi e i costi sostenuti dai produttori-esportatori inclusi nel campione, va osservato che, come affermato nel considerando 198 del regolamento impugnato, la Commissione ha riscontrato che l’industria cinese degli elementi di fissaggio beneficiava degli orientamenti e degli interventi governativi relativi all’acciaio, che costituiva la principale materia prima utilizzata per la produzione di elementi di fissaggio. Al considerando 206 del regolamento impugnato, la Commissione ha pertanto concluso che i costi dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime, erano parimenti soggetti a distorsioni significative.

75

A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che l’ampio potere discrezionale di cui gode la Commissione in materia di misure di difesa commerciale si estende anche alla valutazione delle situazioni di fatto, di ordine giuridico e politico, esistenti nel paese considerato, che essa deve valutare per accertare se un esportatore operi nelle condizioni di mercato senza intervento significativo dello Stato (sentenza dell’11 settembre 2014, Gold East Paper e Gold Huasheng Paper/Consiglio, T‑443/11, EU:T:2014:774, punto 163).

76

È ben vero che la Commissione deve calcolare il valore normale del prodotto in esame quale sarebbe stato per i produttori-esportatori del paese interessato in assenza di distorsioni. Tuttavia, dal tenore dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si evince chiaramente che il valore normale è calcolato esclusivamente sulla base dei dati del paese rappresentativo prescelto. Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha determinato il valore normale tenendo conto dei costi delle materie prime per i produttori thailandesi di elementi di fissaggio.

77

Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza, essendo la Cina una delle più grandi economie del mondo, sarebbe irragionevole pretendere dalla Commissione di utilizzare come paese rappresentativo un paese con un’economia equivalente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T‑326/21, EU:T:2023:347, punto 135). Ne consegue che la Commissione può, nell’ambito del proprio ampio potere discrezionale, procedere a talune approssimazioni nel calcolo del valore normale, a condizione che tali approssimazioni siano giustificate dai dati a sua disposizione. Come fatto valere dalla Commissione, l’uso dei codici SA presuppone delle approssimazioni, poiché non riflette esattamente le materie prime nelle esatte proporzioni utilizzate dai produttori-esportatori inclusi nel campione.

78

Dai suesposti rilievi risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove, al considerando 303 del regolamento impugnato, ha concluso che, in assenza di dati più circostanziati sulla quantità di materie prime importate dal Giappone destinate ad elementi di fissaggio non standard e su come distinguere le materie prime di qualità speciale tra i quattro codici SA e che, tenendo conto della domanda di materie prime per la produzione di elementi di fissaggio standard e non standard in Thailandia, i dati dei produttori thailandesi potevano essere utilizzati ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in questione.

2) Sulla rappresentatività del calcolo delle spese GAV e dei profitti

79

Le ricorrenti deducono che i dati relativi alle spese GAV e ai profitti calcolati dalla Commissione non corrispondono a quelli dei produttori cinesi inclusi nel campione e, pertanto, non sono rappresentativi.

80

A tal riguardo, le ricorrenti sostengono, da un lato, che tre dei cinque produttori thailandesi selezionati dalla Commissione non sono fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta. Infatti, anzitutto, la Topy Thailand non produrrebbe viti o bulloni, mentre le rondelle di spinta da essa prodotte non corrisponderebbero al prodotto in questione. Per contro, nessuno dei produttori cinesi inclusi nel campione produrrebbe rondelle, che costituirebbero prodotti del tutto diversi da viti e bulloni. Le visite dell’EFDA avrebbero peraltro confermato che la Topy Thailand non fabbricava il prodotto oggetto dell’inchiesta. La ThaiSin produrrebbe poi principalmente elementi di fissaggio speciali e, infine, la S. J Screwthai fabbricherebbe essenzialmente prodotti non corrispondenti al prodotto in esame.

81

Dall’altro, le ricorrenti affermano che i dati della Dun & Bradstreet (in prosieguo: i «dati D & B») relativi ai produttori thailandesi utilizzati dalla Commissione nel calcolo delle spese GAV e dei profitti non sono affidabili. Tali dati differirebbero, infatti, dai dati Orbis utilizzati nel contesto di altre inchieste antidumping. Queste differenze pregiudicherebbero l’affidabilità dei dati. In particolare, se i dati D & B si riferissero al gruppo Topy piuttosto che all’entità thailandese del gruppo, non sarebbero rappresentativi.

82

La Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti debba essere respinto.

83

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quando il valore normale viene calcolato sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, tale valore normale deve includere un importo congruo ed esente da distorsioni con riguardo alle spese GAV e al margine di profitto.

84

In primo luogo, le ricorrenti contestano la scelta dei produttori thailandesi su cui la Commissione ha basato il calcolo delle spese GAV e dei profitti.

85

A tal riguardo, dal considerando 244 del regolamento impugnato risulta che, in seguito alle contestazioni della CCCME e dell’EFDA con riguardo al carattere appropriato dei produttori thailandesi selezionati nella seconda nota, la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili relative alle sei società thailandesi i cui dati dovevano essere utilizzati. In primo luogo, la Commissione ha concluso che la Topy Thailand produceva rondelle che rientravano nella definizione del prodotto nonché altri prodotti non interessati dall’inchiesta, mantenendo quindi la sua inclusione nell’analisi. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che la TR Formac non possedeva stabilimenti di produzione in Thailandia, escludendola quindi dall’analisi. In terzo luogo, la Commissione ha concluso che la S. J Screwthai era un produttore di bulloni di ancoraggio che fabbricava anche viti, ancoranti per calcestruzzo e rondelle. La Commissione ha ritenuto che gli ancoranti, in particolare se combinati con bulloni o viti, ricadessero nell’ambito di applicazione dell’inchiesta. La Commissione ha osservato che la società produceva anche diversi altri tipi di elementi di fissaggio (ad esempio, viti e rondelle) mantenendo quindi la sua inclusione nell’analisi. In quarto luogo, la Commissione ha rilevato che la Thaisin Metals Industries Co, Ltd. era un produttore di bulloni a vite, che fabbricava anche viti autofilettanti, viti metriche, bulloni esagonali e viti a brugola per vari settori. Atteso che detta società produceva diversi tipi di elementi di fissaggio, compresi quelli non standard, la Commissione ha mantenuto la sua inclusione nell’analisi.

86

A termini del considerando 307 del regolamento impugnato, successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, in risposta alle osservazioni ricevute dalle parti interessate, tra cui la CCCME, che chiedevano l’esclusione dei dati finanziari di talune società thailandesi identificate come fabbricanti del prodotto in questione, la Commissione ha confermato che tali società fabbricavano vari tipi di elementi di fissaggio del prodotto in esame. In particolare, il sito Internet della Topy Thailand aveva consentito di accertare che la società produceva rondelle standard, che facevano parte del prodotto oggetto dell’inchiesta, e non solo rondelle di spinta, come era stato sostenuto. La Commissione ha quindi confermato che le società selezionate in Thailandia erano direttamente o indirettamente collegate alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta.

87

A tal riguardo occorre, anzitutto, rilevare che, come risulta dal precedente punto 9, le rondelle sono elementi di fissaggio interessati dall’inchiesta.

88

Dai considerando 63 e 70 del regolamento impugnato risulta poi che, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato, tra i novantadue produttori-esportatori cinesi che hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel campione, i tre produttori-esportatori o gruppi di produttori-esportatori con i maggiori volumi di esportazioni che potevano essere ragionevolmente esaminati entro il periodo di tempo disponibile. Gli specifici tipi di prodotto fabbricati dalle società selezionate non hanno costituito un criterio di selezione, dato che tutti i tipi di elementi di fissaggio sono stati considerati come uno stesso ed unico prodotto ai fini dell’inchiesta.

89

Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell’Unione, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l’inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

90

È pacifico che l’articolo 17 del regolamento di base autorizzi la Commissione a ricorrere alla tecnica del campionamento, in particolare nei casi in cui il numero di produttori-esportatori sia elevato. Inoltre, le ricorrenti non contestano la composizione del campione di produttori-esportatori cinesi e la sua rappresentatività.

91

Infine, le ricorrenti non spiegano minimamente per qual motivo le differenze di produzione degli elementi di fissaggio implicherebbero necessariamente una differenza significativa nei costi con riguardo alle spese GAV. A tal proposito, va ricordato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base dispone che il calcolo del valore normale deve includere un importo congruo ed esente da distorsioni quanto alle spese GAV e ad altri profitti. Da tale disposizione si evince pertanto che, per essere pertinenti, i dati utilizzati dalla Commissione devono essere rappresentativi delle società che fabbricano i prodotti oggetto dell’inchiesta. Orbene, le rondelle rientrano nella definizione del prodotto in esame, sebbene non siano prodotte dai tre produttori-esportatori cinesi selezionati nel campione.

92

Di conseguenza, avendo la Commissione ritenuto che tutti gli elementi di fissaggio costituissero uno stesso ed unico prodotto e che il campionamento fosse stato effettuato conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento di base, non può trovare accoglimento l’argomento secondo cui dovrebbero essere esclusi i dati relativi ad un fabbricante thailandese che produrrebbe elementi di fissaggio oggetto dell’inchiesta, peraltro non esattamente corrispondenti a quelli prodotti dai tre produttori-esportatori cinesi selezionati nel campione. Pertanto, la circostanza che questi ultimi non producano rondelle è irrilevante ai fini della rappresentatività del calcolo delle spese GAV e dei profitti collegati al valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta.

93

Inoltre, come fatto valere dalla Commissione, nell’ambito di inchieste come quella oggetto del presente procedimento, in cui essa costruisce il valore normale in base ai dati di un paese rappresentativo appropriato, risulta difficile per tale istituzione avere dati qualitativi e disponibili esattamente calibrati sul campione dei produttori-esportatori. In ogni caso, la rappresentatività dei dati di riferimento per i produttori thailandesi deve essere valutata su scala nazionale del paese i cui prodotti sono oggetto di dumping e non solo in relazione a ciascun produttore esportatore del campione individualmente considerato. La Commissione ha fatto presente che gli importi esenti da distorsioni e ragionevoli quanto alle spese GAV e ai profitti sono stati generalmente stabiliti sulla base di una ricerca approfondita di tutte le società potenzialmente rilevanti in tutti i paesi rappresentativi potenzialmente appropriati, utilizzando le banche dati alle quali aveva accesso. Questi dati vengono generalmente forniti per ogni società nel suo complesso e non si limiterebbero quasi mai al solo prodotto in questione.

94

In ogni caso, per quanto riguarda, segnatamente, la Topy Thailand, il suo sito Internet preciserebbe che essa produce rondelle standard, che fanno parte del prodotto oggetto dell’inchiesta.

95

Le ricorrenti contestano queste valutazioni, considerato che, da un lato, il sito Internet della Topy Thailand mostrerebbe solo rondelle di spinta, diverse dalle rondelle «associate a una vite e a un dado» oggetto dell’inchiesta della Commissione. Dall’altro, l’EFDA, che disporrebbe di una significativa conoscenza dei produttori thailandesi, avrebbe confermato che la Topy Thailand non produrrebbe il prodotto in questione. Orbene, come risulta dal precedente punto 65, tali visite, non documentate, non possono costituire elementi di prova sufficienti per mettere in discussione le conclusioni della Commissione sulla rappresentatività del produttore thailandese in questione.

96

In secondo luogo, per quanto riguarda la banca dati utilizzata per la raccolta dei dati pertinenti dai produttori thailandesi, va ricordato, anzitutto, che la determinazione di margini ragionevoli per le spese VAG e i profitti non costituisce un’eccezione all’applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 39, secondo la quale la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in materia di misure di difesa commerciale, ragion per cui il giudice dell’Unione è chiamato ad esercitare solo un controllo limitato. Tale determinazione implica, infatti, necessariamente valutazioni economiche complesse (sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 132), nonché l’analisi dei dati a disposizione della Commissione (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 180).

97

Incombe quindi alle ricorrenti, ove intendano contestare l’attendibilità dei dati utilizzati dalla Commissione per calcolare le spese GAV e i profitti aggiunti al valore normale del prodotto in questione, suffragare le loro affermazioni con elementi idonei a mettere concretamente in dubbio l’affidabilità del metodo o dei dati utilizzati da tale istituzione (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 178 e la giurisprudenza ivi citata).

98

In tale contesto, le ricorrenti, ove intendano vincere la causa, non possono limitarsi a produrre cifre alternative, ad esempio cifre ottenute sulla base di dati provenienti da altre banche dati, ma devono produrre elementi idonei a mettere in discussione quelle fornite dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 179).

99

Va rilevato, a tal riguardo, che, nel corso dell’inchiesta, le ricorrenti hanno ricevuto spiegazioni su ciascuno dei loro punti di contestazione. Dal considerando 241 del regolamento impugnato risulta, infatti, che la Commissione, nel fascicolo pubblico del procedimento, ha allegato estratti della banca dati della D & B relativi alle società in Thailandia e che tali estratti includevano link al sito web della D&B che rimandavano alla metodologia generale, ossia una raccolta di stati patrimoniali, conti profitti e perdite e coefficienti chiave di una serie di società a livello mondiale, suddivisi per paese, comprese le spiegazioni dei coefficienti chiave medesimi.

100

Al considerando 308 del regolamento impugnato, la Commissione ha respinto le censure di inattendibilità dei dati della D & B, come sarebbe dimostrato dal fatto che i dati relativi ai profitti consolidati del gruppo Topy sarebbero simili a quelli della Topy Thailand. La Commissione ha spiegato infatti che i profitti consolidati del gruppo Topy erano il risultato delle entrate e dei costi del gruppo in relazione alle parti esterne al gruppo e che i profitti infragruppo erano eliminati nei conti a livello di gruppo. Una somiglianza del genere non sarebbe quindi insolita.

101

Infine, come affermato nel considerando 309 del regolamento impugnato, le discrepanze tra i dati della Orbis e della D&B possono derivare da una diversa descrizione della voce finanziaria rilevata dalla banca dati o da un diverso livello della relazione (impresa o gruppo) e non mettono quindi in discussione l’attendibilità dei dati. La Commissione ha pertanto respinto l’argomento della CCCME secondo cui i dati in questione sarebbero attendibili solo laddove siano pubblicamente disponibili. Ciò detto, tale istituzione ha spiegato di aver utilizzato percentuali e non cifre assolute. Tali dati fornirebbero un’approssimazione più precisa e ragionevole.

102

In ogni caso, dalla giurisprudenza emerge che la legittimità di un regolamento che impone dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme di legge e, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base, e non sulla base della presunta precedente prassi decisionale delle istituzioni dell’Unione [sentenza del 18 ottobre 2016Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 107]. Pertanto, il fatto che la Commissione possa aver utilizzato altre banche dati in passato non può mettere in discussione la scelta dei dati della D & B per l’inchiesta in questione.

103

Secondo l’impianto generale del regolamento di base, la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se tale prodotto fosse venduto nel suo paese d’origine o di esportazione e, di conseguenza, per calcolare il valore costruito, devono essere prese in considerazione le spese afferenti alle vendite sul mercato interno. Orbene, nell’ambito della costruzione del valore normale, le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione le spese reali della società esaminata, bensì un estimo congruo delle spese GAV che tale società dovrebbe sostenere se commercializzasse il prodotto di cui trattasi in quantitativi sufficienti nel suo Stato di origine (sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 258).

104

Di conseguenza, si deve ritenere che, nella specie, la Commissione non sia incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha basato la determinazione di un importo congruo e esente da distorsioni delle spese GAV e dei profitti dei produttori thailandesi sui dati D & B. Le ricorrenti non forniscono alcuna prova che metta in dubbio l’attendibilità delle banche dati in questione.

105

Pertanto, la censura delle ricorrenti quanto alla sussistenza di un errore nel calcolo delle spese GAV e dei profitti, che non sarebbero stati determinati conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base, dev’essere respinta.

3) Sulla necessità di modifiche ed adeguamenti

106

Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto adeguare i dati dei produttori thailandesi in modo che corrispondessero ai costi di un produttore cinese. A tal proposito, esse deducono che, secondo l’organo di appello dell’OMC, «l’autorità incaricata dell’inchiesta, qualunque siano le informazioni che essa utilizzi, deve assicurarsi che siano usate per determinare il costo di produzione nel Paese d’origine».

107

La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti.

108

Si deve, anzitutto, rilevare che le ricorrenti non lamentano la violazione di una particolare disposizione del regolamento di base, bensì si richiamano alla prassi decisionale dell’organo di appello dell’OMC.

109

A tal proposito, dalla giurisprudenza emerge che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali il giudice dell’Unione controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione in forza dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Tuttavia, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, il giudice dell’Unione è tenuto a controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC (sentenza del 14 luglio 2021, Interpipe Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione, T‑716/19, EU:T:2021:457, punto 95).

110

Va poi ricordato che, con il regolamento 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2017, L 338, pag. 1), il legislatore dell’Unione ha modificato l’articolo 2 del regolamento di base al fine di inserirvi il paragrafo 6 bis e di modificare il paragrafo 7.

111

Secondo la giurisprudenza, l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, nel testo precedente a quello risultante dal regolamento 2017/2321, esprimeva la volontà del legislatore dell’Unione di adottare, in tale materia, un approccio proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, introducendo un regime speciale di norme dettagliate relative al calcolo del valore normale a fronte di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato. È stato pertanto dichiarato che tale disposizione non poteva essere considerata come una misura diretta a garantire nell’ordinamento giuridico dell’Unione l’esecuzione di un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi dell’OMC, i quali non prevedevano norme relative al calcolo del valore normale per i paesi non retti da un’economia di mercato. Il Tribunale ha precisato che, poiché tale disposizione stabiliva regole relative al calcolo del valore normale che non trovavano corrispondenza negli accordi dell’OMC, la Commissione non era tenuta ad interpretarla in maniera conforme agli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’OMC. Infatti, se così fosse, essa sarebbe privata del potere discrezionale che il legislatore ha inteso conferirle (v. sentenza del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione, T‑762/20, EU:T:2024:113, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

112

Questi principi sono applicabili, per analogia, all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale disposizione istituisce infatti un regime speciale che fissa le norme per la determinazione del valore normale nel caso di esportazioni da paesi i cui mercati interni presentino significative distorsioni, quali definite dalla stessa disposizione. Orbene, il diritto dell’OMC non contiene norme specifiche per il calcolo del valore normale in fattispecie del genere.

113

Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, non può essere considerato come una misura volta a garantire il rispetto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, di un obbligo specifico derivante dagli accordi OMC ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 111. Le ricorrenti non possono, pertanto, invocare l’obbligo di interpretazione conforme di tale articolo rispetto alle norme dell’OMC (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione, T‑762/20, con impugnazione pendente, EU:T:2024:113, punto 49).

114

Ciò detto, si deve rilevare che, in ogni caso, nell’ambito di tale censura le ricorrenti si limitano a reiterare gli argomenti relativi alla presenza di vergelle giapponesi nelle importazioni thailandesi, che avrebbero dovuto essere escluse dall’inchiesta, e alla mancata corrispondenza tra i dati raccolti e quelli dei tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione. Per quanto riguarda il presunto obbligo di adeguamento dei costi di produzione, le ricorrenti non fanno riferimento ad alcuna specifica disposizione del regolamento di base che sarebbe stata violata.

115

Si deve quindi necessariamente rilevare che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base fa riferimento a un «congruo importo esente da distorsioni», il quale dovrebbe essere determinato dalla Commissione, e che le ricorrenti non hanno dimostrato che tale importo fosse distorto o incongruo.

116

Alla luce dei suesposti rilievi e delle conclusioni formulate ai precedenti punti 78 e 105, il primo capo del primo motivo dedotto dalle ricorrenti, relativo al manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione nel selezionare la Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta, secondo i requisiti fissati dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, deve essere respinto in toto.

b)   Sul secondo capo, vertente sul fatto che la Malesia sarebbe stata il paese rappresentativo più appropriato

117

In sostanza, le ricorrenti sostengono che la Malesia era il paese rappresentativo appropriato cui la Commissione avrebbe dovuto fare riferimento ai fini del calcolo del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione non avrebbe, quindi, preso in considerazione tutti gli elementi di prova a sua disposizione, poiché, sulla base di diversi fattori, la Malesia avrebbe rappresentato una fonte migliore della Thailandia.

118

A tal proposito, in primo luogo, le ricorrenti contestano il fatto che, nell’ambito dell’esame dei dati a sua disposizione, la Commissione abbia fondato la propria valutazione sul volume delle importazioni di cui al codice SA 7227.90 (fili di acciaio legati) anziché sui prezzi all’importazione, che sarebbero più rappresentativi e attendibili di quelli relativi alla Thailandia. La Commissione non avrebbe, d’altronde, giustificato il motivo per cui le importazioni malesi fossero meno affidabili, dal momento che i prezzi delle importazioni malesi sarebbero stati paragonabili ai costi dei produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, a differenza dei prezzi all’importazione thailandesi.

119

Le ricorrenti ritengono inoltre che la Commissione non avrebbe dovuto limitarsi alle importazioni di cui al codice SA 7227.90, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione le importazioni malesi nel loro complesso. Infatti, tenendo conto anche degli altri tre materiali principali (codici SA 7213.91, 7213.99 e 722830), il 70% delle importazioni malesi di vergelle proverrebbe da paesi diversi dalla Cina e da paesi non membri dell’OMC. Per contro, solo il 54% delle importazioni thailandesi dei quattro codici SA proverrebbe da fonti diverse dalla Cina e da paesi non membri dell’OMC. Se la Commissione avesse peraltro ritenuto che il prezzo delle importazioni malesi per il codice SA 7227.90 non fosse rappresentativo o attendibile, sarebbe stato possibile fondarsi su un determinato paese e poi scegliere un altro valore di riferimento per un particolare articolo, ad esempio un valore di riferimento internazionale, come la Commissione aveva potuto fare nel contesto di altre inchieste.

120

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che in Malesia esistevano imprese in numero sufficiente su cui la Commissione poteva fare affidamento, considerato che la Ningbo Jinding aveva fornito gli stati patrimoniali certificati di undici produttori malesi di elementi di fissaggio, e che la Commissione avrebbe potuto fondarsi su almeno tre di essi.

121

La Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti debba essere respinto.

122

In limine, si deve ricordare che, sebbene le ricorrenti non abbiano fornito la prova di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nella scelta della Thailandia come paese rappresentativo appropriato, il Tribunale è tenuto a verificare, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 43, se la Commissione non abbia omesso di prendere in considerazione fattori essenziali o rilevanti per stabilire il carattere appropriato del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con la dovuta diligenza, in modo da determinare il valore normale del prodotto in questione in modo adeguato e congruo. Gli argomenti delle ricorrenti dedotti nell’ambito di questo secondo capo dovrebbero essere quindi esaminati solo nella misura in cui la Commissione avrebbe avuto la possibilità di scegliere tra più paesi «rappresentativi appropriati», tra i quali avrebbe dovuto eventualmente preferire quello che applicava un livello adeguato di protezione sociale e ambientale secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

123

Ciò premesso, va rilevato che, a termini del considerando 224 del regolamento impugnato, la Commissione ha stimato che oltre il 75% delle importazioni di fili di acciaio legati (SA 7227.90) in Malesia proveniva dalla Cina e da paesi non aderenti all’OMC e che i fili di acciaio legati rappresentavano oltre il 45% del costo di produzione degli elementi di fissaggio. Su questa base, la Commissione ha ritenuto che il valore all’importazione di fili di acciaio legati non fosse rappresentativo rispetto ad altri paesi rappresentativi disponibili, concludendo che la Malesia disponeva di una serie di dati, di qualità inferiore, facilmente accessibili per calcolare un valore non distorto.

124

Inoltre, come indicato nel successivo considerando 235, la Commissione ha rilevato che le importazioni in Malesia di cui al codice SA 7227.90 da fonti esenti da distorsioni erano inferiori ai volumi delle importazioni in altri potenziali paesi rappresentativi e che i loro prezzi erano quindi considerati meno attendibili. La Commissione ha, infatti, ritenuto che le importazioni malesi fossero meno appropriate sotto il profilo dei prezzi rispetto a quelle thailandesi, essendo esposte agli effetti della concorrenza con le importazioni provenienti dalla Cina e da paesi non aderenti all’OMC, che insieme rappresentavano oltre l’80% di tutte le importazioni di tale materia prima in Malesia.

125

Inoltre, dai dati dei produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione risulterebbe che la quota delle altre tre principali materie prime era inferiore quantomeno del 10% rispetto a quella dei fili di acciaio legati. La Commissione ha quindi parimenti tenuto conto del fatto che il peso relativo delle importazioni di queste altre materie prime dalla Cina e da altri paesi non aderenti all’OMC era maggiore in Malesia che in Thailandia, tranne che per una di esse (SA 7213.91). La Commissione ha quindi respinto l’argomento di alcune parti interessate secondo cui la Malesia sarebbe stato un paese rappresentativo appropriato.

126

Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non sono tali da mettere in discussione la scelta della Commissione.

127

In primo luogo, dal regolamento impugnato emerge che, se è pur vero che la Commissione ha ritenuto di non disporre di dati sufficienti o adeguati per quanto riguarda la Malesia, tale paese è stato di fatto escluso principalmente per il fatto che le importazioni registrate del prodotto in questione non potevano essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore normale, non essendo determinate dal libero gioco delle forze di mercato. La Commissione ha infatti spiegato di essersi riferita anzitutto ai prezzi per determinare la rappresentatività del paese in questione e che le proporzioni delle importazioni dalla Cina e dai paesi non aderenti all’OMC indicavano che i prezzi del volume rimanente subirebbero, anch’essi, gli effetti della concorrenza con le importazioni dalla Cina e dai paesi non appartenenti all’OMC, che rappresenterebbero più dell’80% di tutta la materia prima medesima in Malesia.

128

Inoltre, per quanto riguarda la rilevanza della quota di materie prime di cui ai quattro codici, la Commissione ha fatto presente che il codice HS 7227.90 era il fattore di produzione più importante, rappresentando più del 50% dei costi delle materie prime utilizzate e più del 35% dei costi di produzione degli elementi di fissaggio, ossia più delle altre materie prime messe insieme. Ciò premesso, le ricorrenti riconoscono che i volumi delle importazioni thailandesi di cui al codice SA 7227.90 che la Commissione poteva utilizzare erano maggiori di quelli della Malesia.

129

L’argomento delle ricorrenti relativo all’identico volume di importazioni che sarebbe stato sufficiente nell’ambito di un’altra inchiesta è, peraltro, irrilevante nel contesto dell’esame del regolamento impugnato nella specie. Da un lato, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un regolamento che impone dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme di diritto e, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base, e non sulla base dell’asserita prassi decisionale precedente delle istituzioni dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, non pubblicata, T‑351/13, EU:T:2016:616, punto 107; v. anche, in tal senso, sentenze del 10 febbraio 2021, RFA International/Commissione, C‑56/19 P, EU:C:2021:102, punto 79, e del 4 ottobre 2006, Moser Baer India/Consiglio, T‑300/03, EU:T:2006:289, punto 45]. Dall’altro lato, l’importanza del volume importato di un prodotto varia a seconda del prodotto in questione.

130

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione dell’indisponibilità di dati sui produttori malesi, contestata dalle ricorrenti, atteso che la Ningbo Jinding avrebbe comunicato alla Commissione dati pertinenti e qualitativi di produttori malesi, si deve rilevare, in primis, che la Ningbo Jinding ha fornito i conti finanziari certificati di un produttore malese il 5 gennaio 2021, vale a dire anteriormente alla prima nota, nelle proprie osservazioni sui codici SA scelti dalla Commissione, in cui ha sostenuto che sia la Thailandia sia la Malesia erano paesi rappresentativi appropriati. Orbene, a termini del considerando 237 del regolamento impugnato, che le ricorrenti non contestano, il documento prodotto da tale produttore malese è stato considerato inappropriato, dato che il gruppo cui apparteneva la società comprendeva attività diverse dalla produzione di elementi di fissaggio in Malesia.

131

In secundis, dal considerando 294 del regolamento impugnato risulta che la Ningbo Jinding ha fornito i dati relativi ai conti finanziari certificati di undici produttori di elementi di fissaggio successivamente alla comunicazione delle conclusioni definitive, vale a dire, come osservato dalla Commissione, otto mesi dopo la loro richiesta nella seconda nota. Tale comunicazione è quindi stata tardiva e non è stata presa in considerazione nell’ambito della valutazione della pertinenza della scelta del paese rappresentativo appropriato al momento dell’inchiesta.

132

Dai suesposti rilievi risulta che le ricorrenti non hanno fornito la prova di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione laddove ha ritenuto che la Malesia non potesse essere scelta come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel contesto dell’inchiesta oggetto del presente ricorso.

c)   Sul calcolo del trasporto interno, dei materiali di consumo e delle spese generali ai fini della determinazione del valore normale

133

Al fine di tenere conto di tutti i costi associati alla produzione del prodotto in esame, la Commissione ha ricostruito il costo delle materie prime sulla base dei prezzi che sarebbero stati disponibili per un produttore nel paese rappresentativo appropriato, ossia la Thailandia.

134

Nell’ambito del terzo capo del primo motivo, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione ha determinato in modo artificiale i costi di trasporto delle materie prime, i materiali di consumo, che sono materie prime minori consumate nel processo di produzione, e le spese generali, e che questi non «corrispondevano» a quelli dei produttori cinesi, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione avrebbe, infatti, aumentato i costi di trasporto applicando lo stesso coefficiente utilizzato per aumentare il costo della materia prima in questione. Orbene, tale valore di riferimento si riferirebbe alla materia prima in Thailandia e non avrebbe alcuna incidenza sui costi di trasporto. Il trasporto sarebbe un servizio il cui costo non fluttuerebbe verso l’alto o verso il basso in base all’aumento o alla diminuzione del valore della materia prima trasportata. In tutti i casi, non si dovrebbe applicare la stessa percentuale. Tale metodo non terrebbe conto di elementi concreti, quale, ad esempio, la distanza di trasporto.

135

Inoltre, la Ningbo Jinding avrebbe fornito alla Commissione un valore di riferimento appropriato per la Thailandia, ossia il costo unitario del trasporto per chilogrammo e per chilometro in Thailandia, basato sul rapporto «Doing Business 2020 - Thailandia». La Commissione avrebbe quindi avuto a disposizione un valore di riferimento più appropriato rispetto al rapporto artificiale sul quale si è basata.

136

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le stesse censure si applicano ai calcoli dei materiali di consumo e delle spese generali, avendo la Commissione calcolato tali valori in relazione ai costi ricalcolati delle materie prime, aumentandoli sulla base di un valore di riferimento ad essi del tutto estraneo. Tuttavia, i materiali di consumo non sarebbero materie prime e le spese generali comprenderebbero voci quali le locazioni, le riparazioni e l’ammortamento. Questi costi non sarebbero correlati al costo delle materie prime.

137

La Commissione non avrebbe, peraltro, informato le parti interessate in ordine alla fonte che intendeva utilizzare per determinare i costi di trasporto, in violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Infatti, né la prima nota sui fattori di produzione né la seconda conterrebbero informazioni in merito.

138

La Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti debba essere respinto.

139

In primo luogo, a termini del considerando 256 del regolamento impugnato, la Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo delle materie prime medesime, applicando quindi la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra i costi delle materie prime del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati dal produttore esportatore cinese potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento dell’impresa.

140

Dai considerando 327 e 328 del regolamento impugnato risulta che la Commissione ha ritenuto che il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento impugnato debba corrispondere al prezzo che un produttore di elementi di fissaggio pagherebbe in Thailandia per una materia prima consegnata all’ingresso della fabbrica. Se i costi di trasporto a livello internazionale o i dazi all’importazione non venissero quindi aggiunti, il valore di riferimento risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato thailandese, ma solo il prezzo medio determinato sulla base del costo d’origine, dell’assicurazione e del trasporto (CIF) nei paesi esportatori delle materie prime in questione.

141

La Commissione ha aggiunto di aver utilizzato, in assenza di valori di riferimento per i costi di trasporto (per impresa, per tipo di materia prima, per via di trasporto, etc.), il rapporto tra il costo del trasporto e il costo delle materie prime dei produttori-esportatori cinesi selezionati nel campione. Questo rapporto viene applicato al valore di riferimento della materia prima, che viene poi moltiplicato per la quantità di materie prime consumate dal produttore-esportatore. Questo metodo rifletterebbe la struttura dei costi del produttore-esportatore, in quanto il rapporto tra il costo del trasporto e il costo delle materie prime verrebbe mantenuto e applicato al valore di riferimento esente da distorsioni.

142

Per giungere ad un totale esente da distorsioni dei costi di produzione, la Commissione ha aggiunto le spese generali di fabbricazione. Queste ultime, sostenute dai produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, sono state maggiorate dei costi delle materie prime minori e dei materiali di consumo e sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da ciascuno dei produttori-esportatori inclusi nel campione. Tale percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

143

Occorre rammentare, in limine, che la Commissione non ha potuto basarsi sui prezzi corrisposti dai produttori-esportatori cinesi a causa dell’esistenza di distorsioni significative in quel paese. Dai considerando 187 e seguenti del regolamento impugnato si evince che la Commissione ha riscontrato l’esistenza di distorsioni significative per effetto dell’intervento delle autorità pubbliche cinesi nel settore dell’acciaio, che hanno inciso sui prezzi o sui costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime.

144

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base definisce la nozione di «distorsioni significative» come «le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale» e contiene un elenco indicativo di fattori che possono essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento dell’esistenza di tali distorsioni. Nell’ambito del presente ricorso, le ricorrenti non contestano le valutazioni della Commissione in merito all’esistenza di distorsioni significative in Cina.

145

A tal proposito, occorre rilevare che l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nel settore delle misure di difesa commerciale in ragione della complessità delle situazioni economiche e politiche che esse devono esaminare riguarda anche la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Lo stesso vale per le situazioni di fatto, nonché di ordine giuridico e politico, che si manifestano nel paese in questione e che le istituzioni dell’Unione devono valutare per stabilire se un esportatore agisce nelle condizioni del mercato senza un significativo intervento dello Stato (v. sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T‑326/21, EU:T:2023:347, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

146

Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 39, incombe alle ricorrenti dimostrare che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione nel calcolo del valore normale del prodotto in esame e, in particolare, nel calcolo dei costi relativi al trasporto interno, ai materiali di consumo e alle spese generali.

147

Come correttamente sottolineato dalla Commissione, le ricorrenti non hanno contestato né nel corso dell’inchiesta né nelle loro memorie scritte dinanzi al Tribunale che i costi di trasporto sostenuti dai produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione per la fornitura di materie prime, materiali di consumo e spese generali fossero affetti da distorsioni significative.

148

Ne consegue che i costi dei produttori-esportatori inclusi nel campione non possono essere utilizzati come parametro di riferimento per il calcolo dei costi accessori. La Commissione ha spiegato che, qualora non fossero stati disponibili valori di riferimento appropriati, sarebbe stata obbligata a stabilirli in relazione al gruppo di costi ai quali i costi in questione appartenevano. Pertanto, una volta stabiliti i costi delle materie prime o di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha applicato il valore di riferimento per stimare il costo esente da distorsioni in questione, in base alla struttura dei costi del produttore-esportatore. Così, se, ad esempio, il trasporto interno rappresentasse l’1% dei costi totali delle materie prime riportati nella contabilità di un produttore-esportatore cinese, esso rappresenterebbe comunque l’1% dei costi delle materie prime nel valore normale così costruito dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

149

La Commissione ha peraltro respinto il valore di riferimento fornito dalla Ningbo Jinding, considerato che essa non disponeva di informazioni attendibili sulla distanza in chilometri. Inoltre, le quattro principali materie prime sono state fornite alla Ningbo Jinding da diversi fornitori, che quindi provenivano da diverse regioni della Cina, mentre invece le ricorrenti avevano suggerito di utilizzare un’unica distanza, quella più vicina al porto. Inoltre, il valore di riferimento non ha potuto essere incrociato con altri dati, essendo stato fornito successivamente alle informazioni finali, ed è stato quindi respinto.

150

In secondo luogo, va rilevato che le ricorrenti non hanno fornito un valore di riferimento appropriato ai fini del calcolo dei materiali di consumo e delle spese generali.

151

Va peraltro rammentato che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nell’analisi dei dati (sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 180).

152

Pertanto, in assenza di dati più pertinenti e attendibili che la Commissione potesse utilizzare per calcolare il trasporto interno, i materiali di consumo e le spese generali, essa è stata costretta a costruire questi costi tenendo conto della struttura dei produttori-esportatori cinesi selezionati nel campione. Si deve, d’altronde, rilevare, a tal riguardo, che le ricorrenti non contestano di per sé che il valore normale del prodotto calcolato sulla base dei produttori thailandesi dovesse includere i costi legati alle materie prime.

153

In ogni caso, dalla giurisprudenza emerge che, in mancanza di dati accessibili più attendibili, i dati ottenuti dopo un adeguamento di altri dati possono costituire prove positive, a condizione, da un lato, che tali altri dati costituiscano essi stessi prove positive e, dall’altro, che gli adeguamenti in questione siano effettuati sulla base di ipotesi ragionevoli, di modo che il risultato di tali adeguamenti sia plausibile (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 125).

154

Pertanto, in assenza di dati più attendibili, la Commissione poteva, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, calcolare il costo del trasporto interno, dei materiali di consumo e di altre spese generali applicando una percentuale al costo delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto in esame, rispettando la struttura dei produttori-esportatori inclusi nel campione.

155

Dalle suesposte considerazioni risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione nel calcolo del trasporto interno, dei materiali di consumo e delle altre spese generali. Il terzo capo del primo motivo di ricorso dev’essere pertanto respinto.

d)   Sul calcolo del costo orario della manodopera

156

Le ricorrenti sostengono che l’ipotesi della Commissione secondo cui un dipendente thailandese lavorerebbe, in media, 40 ore a settimana è errata e priva di fondamento fattuale, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, le relazioni trimestrali dell’Istituto nazionale di statistica thailandese evidenzierebbero che la percentuale di dipendenti che lavorano tra le 40 e le 49 ore, o più di 50 ore, ogni trimestre è molto alta, per ogni trimestre del periodo dell’inchiesta. Le parti interessate avrebbero dichiarato alla Commissione che la legislazione thailandese applicabile prevede un massimo di 48 ore di lavoro settimanali.

157

La Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti debba essere respinto.

158

La manodopera è uno dei fattori di produzione utilizzati per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

159

A termini del considerando 314 del regolamento impugnato, ai fini del calcolo del costo orario della manodopera, la Commissione ha diviso il costo mensile della manodopera nel paese rappresentativo per quattro settimane dividendo, poi, ogni settimana per quaranta ore lavorative, ossia il normale orario di lavoro settimanale (otto ore al giorno moltiplicate per cinque giorni lavorativi). Secondo le informazioni a sua disposizione, il 67% dei dipendenti del settore manifatturiero thailandese lavorava tra le quaranta e le quarantanove ore settimanali, mentre il limite legale è di quarantotto ore.

160

La Commissione difende la propria scelta sostenendo che non vi è alcuna prova che il valore corretto fosse, piuttosto, di quarantotto ore settimanali.

161

A tal riguardo, va osservato che le ricorrenti non hanno dimostrato, sulla base di elementi concreti, durante l’inchiesta o dinanzi al Tribunale, che la fascia di quaranta a quarantanove ore di lavoro settimanali fosse errata. Come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 59, laddove le ricorrenti intendano contestare le complesse valutazioni effettuate della Commissione nell’ambito del calcolo del valore normale, è loro onere produrre prove concludenti che dimostrino l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nei fattori presi in considerazione ai fini di tale calcolo. Le ricorrenti sostengono che le ore di lavoro settimanali sono in realtà più elevate in Thailandia, senza tuttavia fondarsi su prove concrete.

162

Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione applicando il valore di 40 ore di lavoro settimanali in Thailandia ai fini del calcolo del costo della manodopera associato alla produzione del prodotto in questione.

163

Il quarto capo del primo motivo dev’essere quindi respinto.

e)   Sull’applicazione di dazi all’importazione sulle materie prime

164

Le ricorrenti deducono che, aggiungendo i dazi all’importazione al prezzo medio CIF, come indicato nel Global Trade Atlas (GTA), la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, considerato che i produttori-esportatori cinesi si approvvigionerebbero per le loro materie prime esclusivamente sul mercato cinese. Di conseguenza, i costi così calcolati non sarebbero corrispondenti.

165

Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione aveva a disposizione il prezzo interno thailandese delle principali materie prime. In effetti, i dati comunicati dalle parti interessate si basavano sui dati relativi alle vendite di vergelle in Thailandia da parte della Tata Thailand durante il periodo dell’inchiesta, quali esposti nella sua relazione annuale certificata.

166

La Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti debba essere respinto.

167

A tal proposito, dal considerando 258 del regolamento impugnato risulta che la Commissione ha ritenuto che, ai fini della determinazione del valore normale del prodotto in questione, il calcolo dovrebbe considerare i costi che un produttore thailandese pagherebbe per una materia prima consegnata all’ingresso della fabbrica. Pertanto, se non si aggiungessero i dazi all’importazione al prezzo medio CIF, il valore di riferimento che ne risulterebbe non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato thailandese.

168

In primo luogo, infatti, dovendo calcolare il valore normale del prodotto in questione, così come sarebbe stato determinato per un produttore del paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha correttamente ritenuto necessario prendere in considerazione in tale calcolo tutti i costi associati alla produzione del prodotto in questione e, in particolare, i costi sostenuti dai produttori thailandesi per l’approvvigionamento delle materie prime.

169

Pertanto, quando il valore normale è costruito sulla base dei prezzi e dei costi in un paese diverso da quello in esame, tutti i dati relativi a tale mercato devono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore normale (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 20189, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione, T‑675/15, non pubblicata, EU:T:2018:209, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).

170

Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti secondo cui i produttori-esportatori cinesi si approvvigionerebbero esclusivamente dal mercato interno cinese non è pertinente.

171

In secondo luogo, come rilevato dalla Commissione, senza essere contraddetta al riguardo dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, i prezzi interni cinesi erano fortemente influenzati dall’intervento dei poteri pubblici, per cui non corrispondevano al libero gioco del mercato.

172

In terzo luogo, le ricorrenti riconoscono che i dati comunicati alla Commissione riguardavano un unico produttore, ossia la Tata Thailand. A tal proposito, la Commissione ha osservato che nessuna spiegazione è stata fornita in ordine alle modalità di ottenimento di tali dati, alle esatte materie prime cui si riferivano e al periodo di riferimento e che, in ogni caso, i dati di un singolo produttore non erano necessariamente considerati rappresentativi.

173

In quarto luogo, per quanto riguarda il metodo alternativo proposto dalle ricorrenti, secondo il quale la Commissione dovrebbe limitarsi ai prezzi interni thailandesi e non basarsi sui prezzi d’importazione, si deve rilevare che la Commissione ha spiegato che le importazioni erano concorrenziali in termini di prezzo rispetto alla produzione interna, ma riflettevano anche i costi delle materie prime associati, ad esempio, al trasporto, quali indicati dagli stessi produttori-esportatori, costituendo quindi un complesso di dati più pertinenti ai fini del calcolo non solo del prezzo delle materie prime, bensì parimenti dei costi accessori alla fabbricazione del prodotto in questione. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che i dati relativi ai prezzi interni thailandesi di cui disponeva si riferivano a un solo fornitore e non erano stati quindi considerati attendibili.

174

Ne consegue che il quinto capo del primo motivo è destituito di fondamento.

175

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il quinto capo del primo motivo e, di conseguenza, il primo motivo in toto.

2.   Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base

176

Le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, nella parte in cui la Commissione non avrebbe proceduto ad un equo raffronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, avendo applicato adeguamenti unicamente ai prezzi all’esportazione e non al valore normale.

177

Da un lato, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non disponeva di un rendiconto preciso delle spese GAV dei cinque produttori thailandesi sulla base dei quali ha calcolato il valore normale e che, quindi, non sapeva cosa comprendessero tali dati dei produttori thailandesi. Dall’altro, talune spese connesse alle vendite, quali i costi di trasporto, non sarebbero state dedotte dagli importi delle spese GAV, il che significherebbe che la Commissione avrebbe ritenuto che i cinque produttori thailandesi effettuassero tutte le loro vendite «franco fabbrica», un’ipotesi che non sarebbe giustificata. Tuttavia, nel questionario inviato ai produttori cinesi, la Commissione avrebbe classificato i costi di trasporto come spese GAV.

178

Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia erroneamente respinto gli elementi di prova da esse presentati a dimostrazione della necessità dell’adeguamento richiesto. In assenza di dati sull’esatta ripartizione dei costi, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno utilizzare un indicatore che rivelasse la percentuale dei costi di trasporto. Inoltre, l’approccio della Commissione al riguardo non sarebbe coerente con la sua prassi precedente.

179

A parere della Commissione, l’argomento delle ricorrenti dev’essere respinto.

180

A termini dell’articolo 2 del regolamento di base, una volta determinato il valore normale, occorre determinare il prezzo all’esportazione dei prodotti oggetto dell’inchiesta. L’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base specifica che il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione.

181

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, occorre poi procedere ad un equo confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, tenendo eventualmente conto delle differenze, sotto forma di adeguamenti, tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

182

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base invocato dalle ricorrenti, viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi con il prodotto sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell’esportatore al primo acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Detti costi comprendono le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e le spese accessorie.

183

Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una parte chieda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti volti a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, è onere della parte medesima dimostrare che la sua richiesta è giustificata. In effetti, l’onere di dimostrare che gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base devono essere effettuati spetta a coloro che intendono avvalersene (v. sentenza del 23 aprile 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione, T‑675/15, non pubblicata, EU:T:2018:209, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

184

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’ampio potere discrezionale della Commissione in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che essa deve esaminare in materia di difesa commerciale, si estende parimenti all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63). Conseguentemente, il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali la Commissione fonda le proprie constatazioni non incide sull’ampio potere discrezionale di tale istituzione nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui essa è giunta (sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 35).

185

Ne consegue che, nel caso di specie, incombeva alle ricorrenti, in applicazione di tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto a sostegno delle prove che esse avrebbero fornito nel corso dell’inchiesta.

186

Dal considerando 279 del regolamento impugnato risulta che la Commissione ha apportato adeguamenti al prezzo all’esportazione dei produttori-esportatori cinesi per spese di movimentazione, nolo, assicurazione, imballaggio, costi del credito e spese bancarie al fine di giungere alle condizioni «franco fabbrica».

187

Tuttavia, la Commissione non ha proceduto ad alcun adeguamento del valore normale, essendo quest’ultimo già stato calcolato su base «franco fabbrica», conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

188

A tal proposito, si deve rilevare che se è pur vero che la pratica degli adeguamenti può risultare necessaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze, esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, deduzioni di tal genere non possono essere, tuttavia, praticate su un valore che è stato costruito e che, pertanto, non è reale. Infatti, in linea di principio, su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 266).

189

Inoltre, si deve rilevare che, in risposta alle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha concluso, al considerando 333 del regolamento impugnato, che il calcolo del valore normale per tipo di prodotto a livello «franco fabbrica» includeva un congruo importo per le spese GAV e che nessuna delle informazioni disponibili dimostrava che le spese GAV delle società thailandesi interessate includessero i costi di trasporto relativi alla consegna ai clienti.

190

Per quanto riguarda la sufficienza delle prove dedotte dalle ricorrenti in merito all’adeguamento richiesto, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 183, dagli atti di causa sottoposti al Tribunale risulta, in primo luogo, che le ricorrenti fanno riferimento alla proposta alternativa della Wenzhou di quantificare le spese GAV sulla base dei dati dei produttori-esportatori. Tuttavia, come correttamente fatto valere dalla Commissione, un adeguamento basato sulla struttura dei costi dei produttori-esportatori è inappropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, considerato che tali prezzi non corrispondono a un’economia di mercato (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting/Commissione, T‑650/17, EU:T:2019:644, punti 74 e 75). Tale argomento dev’essere, pertanto, respinto.

191

In secondo luogo, le ricorrenti hanno fornito documenti che esse ritengono idonei a dimostrare che, nella prassi contabile ordinaria, i costi di trasporto sono trattati come spese GAV. A tal proposito, esse fanno riferimento, da un lato, al software di compatibilità NetSuite della Oracle, dal quale risulta che le spese GAV possono includere le «spese di spedizione» e, dall’altro, a un articolo del 1987 della Harvard Business Review, che classificherebbe parimenti i costi di trasporto come spese GAV. A parere delle ricorrenti, infatti, si tratterebbe di una prassi contabile standard, poiché non esisteva un’altra voce nella contabilità per registrare tali spese.

192

Orbene, le «prove» invocate dalle ricorrenti riguardano dati contabili generali e non specificamente i dati utilizzati dalla Commissione nel contesto dell’inchiesta in questione. Di conseguenza, tali prove non sono atte a mettere in discussione la valutazione della Commissione relativa ai dati dei produttori-esportatori thailandesi.

193

In secondo luogo, le ricorrenti accludono, in allegato alla replica, da un lato, la relazione di audit della Tata Thailand, che indica le spese di consegna e di vendita nonché le spese bancarie come spese GAV, e, dall’altro, la relazione di audit della Ningbo Jinding, che considera le spese di trasporto all’esportazione o interne e le spese varie quali spese GAV.

194

Dal considerando 271 del regolamento impugnato risulta che la Tata Thailand non è una delle cinque società thailandesi individuate. A maggior ragione, la relazione di audit della Ningbo Jinding è, a tal riguardo, inoperante, atteso che, come rilevato al precedente punto 190, la struttura dei costi dei produttori-esportatori cinesi non può servire da fondamento per un adeguamento richiesto ex articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

195

In terzo luogo, deve essere respinto per le stesse ragioni, l’argomento delle ricorrenti vertente sul questionario inviato ai produttori-esportatori cinesi che includeva i costi di trasporto nelle spese GAV. La Commissione ha, infatti, spiegato che lo scopo del questionario era quello di comprendere la struttura dei produttori-esportatori cinesi. Esso non può far quindi sorgere la responsabilità della Commissione per il successivo trattamento di tali dati.

196

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che, dal momento che la Commissione ignorava cosa includessero le spese GAV dei cinque produttori thailandesi, è irragionevole attendersi che le ricorrenti stesse possano produrre elementi probatori concreti al riguardo, a fronte dell’opacità dei dati della D & B e del fatto che tali dati si riferiscono a un paese straniero. Le ricorrenti riconoscono, quindi, che il loro argomento è speculativo.

197

Ciò detto, il fatto che il valore normale sia costruito in base all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e, quindi, in base ai dati dei produttori-esportatori del paese rappresentativo appropriato non può attenuare l’onere della prova, risultante dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 183, secondo cui spetta alla parte che chiede un adeguamento a titolo di uno dei fattori di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base dimostrare che tale fattore è idoneo ad incidere sui prezzi e, pertanto, sulla loro comparabilità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punto 151).

198

In conclusione, si deve rilevare che spettava alle ricorrenti formulare, nel corso del procedimento amministrativo, una richiesta di adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e fornire elementi probatori atti a dimostrare la necessità di tale adeguamento al fine di garantire la comparabilità dei prezzi tra il valore normale e i prezzi all’esportazione.

199

Orbene, dai suesposti rilievi emerge che le ricorrenti non hanno minimamente dimostrato la necessità dell’adeguamento richiesto.

200

Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto.

3.   Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 18 del regolamento di base nell’ambito del calcolo del costo della manodopera necessaria per la fabbricazione del prodotto in questione

201

Con il terzo motivo, le ricorrenti contestano, in sostanza, il calcolo del costo della manodopera necessaria per la fabbricazione del prodotto in esame sulla base dei dati di uno solo dei tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, ossia la Jiangsu, in violazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base nonché dell’articolo 6.8 e dell’allegato II, punti 5 e 7, dell’accordo antidumping.

202

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che questo metodo è errato, in quanto la Jiangsu utilizza il processo di forgiatura a freddo, mentre il processo di forgiatura a caldo richiede maggiore intensità di manodopera. Applicando la produttività della manodopera della Jiangsu alla Ningbo Jinding, la Commissione sarebbe giunta all’irragionevole conclusione che i dipendenti di quest’ultima lavorerebbero cinquantadue settimane all’anno, sei giorni alla settimana e diciassette ore al giorno. Orbene, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione sarebbe tenuta, da un lato, a selezionare le migliori informazioni disponibili per colmare le lacune negli elementi probatori lasciate dalle informazioni necessarie mancanti e, dall’altro, a verificare le informazioni risultanti da altre fonti, in particolare quelle dei produttori dell’Unione.

203

In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri dati sui quali la Commissione avrebbe potuto basarsi, le ricorrenti sostengono, sotto un primo profilo, che la Commissione avrebbe potuto utilizzare l’orario di lavoro standard comunicato, in tempo utile, dalla Ningbo Jinding e dalla Wenzhou. Tali produttori non sarebbero tenuti a registrare le ore effettivamente lavorate e non disporrebbero, quindi, di altre informazioni che avrebbero potuto comunicare alla Commissione per confermare il rispetto dell’orario di lavoro standard. Orbene, a parere delle ricorrenti, la Commissione sapeva di potersi fondare sulle comunicazioni al personale relative alla Ningbo Jinding, che riguarderebbero specificamente le officine interessate che partecipano alla produzione degli elementi di fissaggio e, quanto alla Wenzhou, il numero massimo di ore di lavoro autorizzato dalla legge cinese. Tale numero massimo di ore di lavoro si applicherebbe indipendentemente dal settore interessato. Le ricorrenti sostengono, peraltro, che la Commissione ha potuto, in passato, basarsi sui costi standard, il che sarebbe consueto nei casi di difesa commerciale. Detta istituzione lo avrebbe fatto anche nel caso di specie, basandosi sulle ore di lavoro standard ai fini della determinazione del costo di riferimento thailandese.

204

Sotto un secondo profilo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe potuto basarsi sul numero massimo di ore di lavoro stabilito dal diritto cinese. Infatti, le comunicazioni al personale della Ningbo Jinding indicherebbero il numero di ore di lavoro per officina e confermerebbero che la Ningbo Jinding rispettava il numero massimo di ore di lavoro. In assenza di prove contrarie, la Commissione non potrebbe fondatamente presumere un comportamento illegittimo da parte di un produttore-esportatore che abbia collaborato.

205

Sotto un terzo profilo, a parere delle ricorrenti, la Commissione avrebbe potuto basarsi sulle ore di lavoro medie per dipendente della Jiangsu. Moltiplicando tali ore per dipendente per il numero di dipendenti dei produttori-esportatori in esame, la Commissione avrebbe potuto calcolare le ore di lavoro medie per chilogrammo di prodotto oggetto dell’inchiesta, evitando la distorsione derivante dal diverso processo produttivo utilizzato. Inoltre, ciò consentirebbe di tenere conto del numero effettivo di dipendenti dichiarato dalla Ningbo Jinding e dalla Wenzhou, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

206

La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti.

207

Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, nel caso in cui una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini previsti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Così, qualora si accerti che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

208

Dall’articolo 6.8 dell’accordo antidumping risulta che, nel caso in cui una parte interessata rifiuti di dare accesso alle informazioni necessarie, non le fornisca entro un periodo di tempo ragionevole o ostacoli gravemente l’inchiesta, conclusioni preliminari e definitive, affermative o negative, possono essere prese sulla base dei dati disponibili. Inoltre, l’allegato II dell’accordo antidumping contiene disposizioni sull’utilizzazione delle «migliori informazioni disponibili» nel corso delle inchieste e specifica i requisiti che consentono alle autorità inquirenti di basarsi su informazioni provenienti da una fonte diversa dal soggetto interessato.

209

In limine, va ricordato che l’articolo 18 del regolamento di base costituisce il recepimento nel diritto dell’Unione del contenuto dell’articolo 6.8 e dell’allegato II dell’accordo antidumping, alla luce del quale deve essere interpretato per quanto possibile (v. sentenza del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio, T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

210

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la possibilità di ricorrere ai dati disponibili sussiste in quattro fattispecie, vale a dire, nel caso in cui, in primo luogo, una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, in secondo luogo, se non le fornisca entro i termini previsti, in terzo luogo, ostacoli gravemente l’inchiesta o, in quarto luogo, fornisca informazioni false o fuorvianti (sentenza del 25 ottobre 2011, Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio, T‑192/08, EU:T:2011:619, punto 268).

211

Dalla giurisprudenza emerge inoltre chiaramente che le parti interessate sono tenute a fornire ai servizi della Commissione le informazioni che le consentano di portare a compimento l’inchiesta antidumping. Pertanto, le informazioni sono considerate «necessarie», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, se sono idonee a consentire alla Commissione di elaborare le debite conclusioni nell’ambito dell’inchiesta antidumping, laddove la valutazione del carattere necessario di un’informazione va effettuata caso per caso [sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (Cina), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 53].

212

La definizione della nozione di «informazioni necessarie» deve tener conto dello scopo dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal proposito, spetta alla Commissione, in quanto autorità investigatrice, determinare l’esistenza di un dumping, di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto del dumping e il pregiudizio. Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento di base conferisce alla Commissione il potere di costringere le parti interessate a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni, ragion per cui tale istituzione dipende dalla collaborazione volontaria di tali parti a fornirle le informazioni necessarie. In tale contesto, emerge dal considerando 27 del regolamento di base che il legislatore dell’Unione ha ritenuto «necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collabor[i]no in misura sufficiente poss[a]no essere usate ai fini delle risultanze altre informazioni che possano essere meno favorevoli per dette parti [rispetto al caso in cui esse avessero collaborato]». Quindi, lo scopo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla Commissione di proseguire l’inchiesta anche qualora le parti interessate si rifiutassero di cooperare o cooperassero in modo insufficiente. Di conseguenza, atteso che le parti interessate hanno l’obbligo di collaborare con la migliore diligenza, esse devono fornire tutte le informazioni di cui dispongono e che le istituzioni ritengano necessarie per adottare le loro conclusioni [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (Cina), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punti da 54 a 56].

213

D’altronde, qualora la Commissione basi le proprie conclusioni sui dati disponibili, in situazioni in cui i dati presentati siano carenti, tale istituzione non è tenuta a spiegare i motivi per i quali i dati disponibili utilizzati sarebbero i migliori possibili, atteso che tale obbligo non discende né dall’articolo 18 del regolamento di base né dalla giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, City Cycle Industries/Consiglio, T‑413/13, non pubblicata, EU:T:2015:164, punto 132).

214

Infatti, il ricorso all’articolo 18 del regolamento di base non è escluso in assenza di un comportamento intenzionale (v. sentenza del 22 settembre 2021, NLMK/Commissione, T‑752/16, non pubblicata, EU:T:2021:611, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata). L’entità degli sforzi compiuti da una parte interessata per comunicare determinate informazioni non ha necessariamente alcun rapporto con la qualità intrinseca delle informazioni comunicate e non è, in ogni caso, l’unico fattore determinante. In tal senso, se le informazioni richieste non vengono infine ottenute, la Commissione può legittimamente ricorrere, con riguardo a tali informazioni, ai dati disponibili (v. sentenze del 19 marzo 2015, City Cycle Industries/Consiglio, T‑413/13, non pubblicata, EU:T:2015:164, punto 117 e la giurisprudenza ivi citata, e del 22 settembre 2021, NLMK/Commissione, T‑752/16, EU:T:2021:611, non pubblicata, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

215

A tal proposito, si deve ricordare che il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella delle istituzioni medesime. Detto controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui le istituzioni stesse sono giunte (v. sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

216

Nella specie, dal considerando 180 del regolamento impugnato risulta che, in occasione di controlli incrociati a distanza, la Commissione non è stata in grado di verificare l’effettivo utilizzo di manodopera per nessuno dei tre produttori esportatori inclusi nel campione e che ha informato ciascuno di essi che intendeva avvalersi dei dati disponibili conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base in relazione all’utilizzo di manodopera. In effetti, i produttori-esportatori inclusi nel campione hanno comunicato il loro utilizzo di manodopera sulla base di un numero standard di ore di lavoro effettive. Tuttavia, secondo il considerando 260 del regolamento impugnato, la Commissione ha potuto ottenere informazioni sulla differenza tra le ore dichiarate e le ore d’ingresso e di uscita del personale della Jiangsu.

217

Pertanto, sulla base delle ore di lavoro «effettive» della Jiangsu, la Commissione ha proceduto al calcolo della sua produttività «effettiva», ossia il numero di chilogrammi del prodotto oggetto dell’inchiesta che un dipendente poteva produrre durante il periodo dell’inchiesta stessa, raffrontandola con la produttività degli altri due produttori-esportatori inclusi nel campione. Dal raffronto è emersa una maggiore produttività della Ningbo Jinding, il che ha messo in dubbio l’attendibilità del calcolo basato sulle ore di lavoro standard in generale. La Commissione ha quindi determinato le ore di lavoro medie effettive per chilogrammo del prodotto in esame presso la Jiangsu e ha utilizzato tali dati per i tre produttori-esportatori quali dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

218

Dai considerando 181 e 182 del regolamento impugnato emerge inoltre che, da un lato, la Ningbo Jinding aveva sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto basarsi sull’orario di lavoro standard e, dall’altro, che la Wenzhou aveva affermato che i giorni di lavoro effettivi erano indicati nelle buste paga mensili e che la Commissione avrebbe potuto utilizzare l’orario di lavoro giornaliero standard stabilito dal diritto del lavoro cinese. Tuttavia, al successivo considerando 184, la Commissione ha dichiarato che non vi erano prove a sostegno della conclusione che i giorni di lavoro effettivi convertiti in ore di lavoro corrispondessero alle ore di lavoro relative al processo di produzione del prodotto in esame, non essendo stato fornito alcun elemento di prova al fine di individuare su quale base era stato stabilito l’orario standard per la produzione di elementi di fissaggio.

219

Le ricorrenti fanno valere la violazione dell’articolo 18 del regolamento di base e dell’articolo 6.8 dell’accordo antidumping, atteso che, da un lato, la Commissione non avrebbe tenuto in debito conto le differenze tra i processi di fabbricazione dei prodotti oggetto dell’inchiesta e avrebbe erroneamente utilizzato cifre basate sulla Jiangsu, ossia cifre irreali se applicate allo Ningbo Jinding. D’altro canto, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione altri dati a sua disposizione per calcolare la produttività della manodopera.

220

Così, in primo luogo, per quanto riguarda il possibile impatto in termini di produttività del processo produttivo scelto da ciascun produttore esportatore, la Commissione ha dichiarato, al considerando 317 del regolamento impugnato, di non essere stata in grado di stabilire la differenza tra le ore di lavoro necessarie per i diversi metodi di produzione per nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione, né le parti interessate avrebbero fornito alcun elemento di prova su come stimare tali differenze di valore.

221

Interrogati al riguardo all’udienza, le ricorrenti hanno confermato, da un lato, che sia la Jiangsu sia la Ningbo Jinding utilizzavano i due processi produttivi per il prodotto in esame e, dall’altro, che, nelle loro risposte al questionario della Commissione, i tre produttori-esportatori avevano determinato la produttività esclusivamente sulla base del costo della manodopera relativo alla fabbricazione del prodotto in esame, indipendentemente dal processo produttivo. In effetti, le ricorrenti non sono state in grado di indicare come la Commissione avrebbe potuto distinguere tra i due processi per stabilire il costo della manodopera.

222

Peraltro, come osservato dalla Commissione, senza essere contraddetta dalle ricorrenti al riguardo, nessuno dei tre produttori-esportatori disponeva di una documentazione precisa che definisse i requisiti del costo della manodopera in base al metodo di forgiatura del prodotto.

223

Ne consegue che, dal momento che le ricorrenti non sono state in grado di fornire alla Commissione alcun dato al riguardo, il loro argomento fondato sull’eventuale differenza tra le ore di lavoro necessarie per fabbricare il prodotto in questione in funzione del processo di produzione prescelto dev’essere respinto.

224

In secondo luogo, le ricorrenti contestano il fatto che la Commissione abbia calcolato i costi della manodopera della Ningbo Jinding sulla base dei dati della Jiangsu, in quanto ciò avrebbe prodotto risultati, a loro avviso, irrealistici, ossia che i dipendenti della Ningbo Jinding lavorassero cinquantadue settimane all’anno, sei giorni alla settimana e diciassette ore al giorno.

225

Tuttavia, dalle osservazioni della Ningbo Jinding relative alle conclusioni definitive risulta che, per giungere alla cifra di diciassette ore di lavoro giornaliere per dipendente, la Ningbo Jinding ha utilizzato le ore di lavoro necessarie per la produzione del prodotto in esame calcolate sulla base dei «dati disponibili» utilizzati dalla Commissione, moltiplicandole per il numero di dipendenti indicato nella tabella C5 della risposta al questionario. Si deve rilevare, a tal riguardo, che, anzitutto, tali dati non sono stati verificati dalla Commissione. Inoltre, le ricorrenti hanno ammesso che il numero di dipendenti della Ningbo Jinding aveva subito notevoli fluttuazioni nel corso dell’inchiesta, ragion per cui la Commissione non poteva utilizzare, ai fini del calcolo del costo della manodopera, il numero di ore di lavoro per dipendente della Jiangsu, moltiplicato per il numero di dipendenti degli altri due produttori-esportatori. La cifra di diciassette ore lavorative al giorno non è quindi avvalorata da prove concrete e resta, in ogni caso, ipotetica.

226

Infine, come sottolineato dalla Commissione, dall’allegato R.3 della replica risulta che la Ningbo ha utilizzato nel proprio calcolo solo la «manodopera diretta» necessaria per la fabbricazione del prodotto in esame nonché il «personale di supporto nel settore della R & D», mentre la Commissione ha specificato nelle istruzioni fornite con il questionario antidumping che la «manodopera» utilizzata per calcolare il costo di produzione doveva includere tanto la «manodopera diretta quanto quella indiretta». Le ricorrenti non sono state quindi in grado di fornire alla Commissione i dati da essa ritenuti necessari.

227

A tal proposito, dalla giurisprudenza emerge che, considerato che le istituzioni dipendono dalla collaborazione volontaria delle parti perché queste forniscano loro le informazioni necessarie entro i termini impartiti, le risposte delle parti stesse al questionario previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, nonché la successiva verifica cui la Commissione può procedere sono essenziali per lo svolgimento della procedura antidumping. Il rischio che, in caso di mancata cooperazione delle imprese oggetto dell’inchiesta, le istituzioni prendano in considerazione dati diversi da quelli forniti in risposta al questionario è inerente alla procedura antidumping e mira ad incoraggiare la cooperazione leale e diligente delle imprese medesime (v. sentenza del 13 luglio 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, T‑413/03, EU:T:2006:211, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata).

228

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, posto che sia la Jiangsu sia la Ningbo Jinding utilizzavano il processo di forgiatura a freddo e a caldo, che essa non fosse tenuta a verificare se tali processi comportassero differenze nelle ore di lavoro necessarie per la produzione del prodotto in esame rispetto ad altre fonti e, segnatamente, le ore di lavoro necessarie per la produzione del prodotto medesimo da parte dei produttori dell’Unione. A tal proposito e in ogni caso, la Commissione ha spiegato che le ore di lavoro non sono state richieste nei questionari dei produttori dell’Unione. Queste informazioni non sarebbero quindi state disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base.

229

Ciò premesso, la Commissione ha potuto concludere, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, che i dati in questione contenevano contraddizioni e lacune e che non poteva utilizzarli.

230

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la Commissione abbia scelto i migliori dati a propria disposizione per calcolare il costo della manodopera, si deve ricordare, in limine, che la possibilità di calcoli alternativi non è sufficiente per ritenere che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

231

Infatti, lo scopo dell’articolo 18 del regolamento di base consiste nel consentire alla Commissione di portare a compimento l’inchiesta entro i vincoli temporanei che le sono imposti. In tale contesto, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la necessità di ricorrere all’articolo 18 del regolamento di base nell’esaminare i dati a sua disposizione, a fronte della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che essa deve esaminare.

232

Più in particolare, per quanto attiene, sotto un primo profilo, alla possibilità di basarsi sull’orario di lavoro standard, si deve rilevare che la Commissione ha potuto dichiarare, senza essere contraddetta dalle ricorrenti al riguardo, che l’orario di lavoro standard non rifletteva necessariamente la realtà delle ore destinate specificamente alla fabbricazione del prodotto in questione.

233

Inoltre, l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’orario di lavoro standard sarebbe stato utilizzato in altre inchieste non può essere accolto. A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che la legittimità di un regolamento che impone dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme di diritto e, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base, e non sulla base della presunta precedente prassi decisionale delle istituzioni dell’Unione [sentenza del 18 ottobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio, T‑351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 107; v. anche, in tal senso, sentenze del 10 febbraio 2021, RFA International/Commissione, C‑56/19 P, EU:C:2021:102, punto 79, e del 4 ottobre 2006, Moser Baer India/Consiglio, T‑300/03, EU:T:2006:289, punto 45].

234

In effetti, il regolamento di base non definisce quali siano le informazioni «necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo (sentenza del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio, T‑633/11, non pubblicata, EU:T:2014:271, punto 46).

235

Pertanto, dato che un elemento di informazione può consentire di formulare conclusioni in un’inchiesta e rivelarsi inutile in un’altra inchiesta, si deve considerare che la valutazione che permette di determinare se un elemento di informazione determinato costituisca o meno un’«informazione necessaria», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, deve essere effettuata tenuto conto delle circostanze specifiche di ogni inchiesta, e non in astratto [sentenza del 14 dicembre 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, punto 49].

236

Nella specie, la Commissione ha ritenuto necessario determinare il numero di ore di lavoro «effettive» occorrenti per la fabbricazione del prodotto in esame. Le ricorrenti non contestano che il numero di ore di lavoro necessarie per la fabbricazione del prodotto in questione costituisca un’informazione necessaria per l’inchiesta, ma ritengono che la comunicazione delle ore standard fosse sufficiente. Di conseguenza, esse non forniscono la prova di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione laddove ha respinto il calcolo del costo della manodopera sulla base delle ore di lavoro standard in Cina.

237

Per le stesse ragioni, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui in Cina non esisterebbe alcun obbligo legale di registrare le ore effettivamente lavorate, avendo la Commissione ritenuto che le ore di lavoro effettive necessarie per la fabbricazione del prodotto in questione fossero informazioni necessarie per il calcolo del valore normale del prodotto in questione.

238

Tale rilievo non è messo in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe potuto utilizzare l’orario di lavoro previsto per legge ai fini del calcolo delle ore di lavoro necessarie per la fabbricazione del prodotto in questione e non per presumere un comportamento illecito. Infatti, come rilevato dalla Commissione al considerando 183 del regolamento impugnato, la mera esistenza di una disposizione del diritto del lavoro che delimita il numero di ore lavorative standard che un lavoratore può svolgere non costituisce una prova sufficiente delle ore effettivamente lavorate, dato che nel corso dell’inchiesta nessun elemento di prova è stato fornito in ordine al rispetto o all’applicazione del diritto del lavoro cinese e che i giorni lavorativi effettivi dichiarati dai produttori-esportatori corrispondessero alla retribuzione effettivamente versata al personale.

239

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la possibilità proposta dalle ricorrenti di utilizzare il numero massimo di ore lavorative previsto dal diritto cinese, la Commissione ha fatto presente di aver riscontrato presso la Jiangsu prove relative al mancato rispetto di tale norma e all’apparente assenza di controllo del suo rispetto. La Commissione ha quindi concluso che tale valore di riferimento non era pertinente.

240

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il numero medio di ore di lavoro per dipendente della Jiangsu moltiplicato per il numero di dipendenti degli altri due produttori-esportatori, tale calcolo, come spiegato dalla Commissione, non è appropriato, in quanto il numero di dipendenti della Ningbo Jinding ha fluttuato durante il periodo dell’inchiesta. Pertanto, le informazioni fornite da questo produttore-esportatore sul punto non hanno consentito alla Commissione di adottare un valore per il calcolo della manodopera. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in esame.

241

Dai suesposti rilievi emerge che le ricorrenti non hanno prodotto elementi probatori sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni in fatto compiute nel regolamento impugnato in merito alle ore di lavoro effettivamente necessarie per la fabbricazione del prodotto in questione. Orbene, tale prova è necessaria per accertare se la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione tale da giustificare l’annullamento del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting/Commissione, T‑650/17, EU:T:2019:644, punto 110).

242

Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, la Commissione legittimamente ha potuto considerare, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, atteso che i produttori-esportatori inclusi nel campione non erano stati in grado di fornirle il numero effettivo di ore di lavoro dei loro dipendenti interessati dall’intero processo di produzione del prodotto in esame, di potersi basare sui dati verificati di uno di questi tre produttori-esportatori ai fini del calcolo del valore normale del prodotto medesimo.

243

Il terzo motivo dev’essere pertanto respinto.

4.   Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base

244

Le ricorrenti affermano, sostanzialmente, che la Commissione non poteva fondarsi sull’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base per stabilire il margine di dumping relativo ai produttori-esportatori che avevano collaborato e non inclusi nel campione, dal momento che, secondo tale disposizione, la Commissione non doveva tenere conto dei margini stabiliti nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento medesimo. La stessa limitazione risulterebbe dall’articolo 9.4 dell’accordo antidumping, volto ad evitare che i produttori-esportatori, ai quali non sia stato chiesto di collaborare all’inchiesta, siano influenzati dalle informazioni mancanti o insufficienti fornite dai produttori-esportatori oggetto dell’inchiesta.

245

La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti.

246

In limine, si deve rilevare che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato ha fissato le aliquote del dazio antidumping definitivo, anzitutto, per i tre produttori-esportatori inclusi nel campione, vale a dire 22,1% per la Jiangsu, 46,1% per la Ningbo Jinding e 48,8% per la Wenzhou, quindi l’aliquota per i produttori-esportatori che avevano collaborato e non inclusi nel campione, pari al 39,6% e, infine, l’aliquota dell’86,5% per tutti gli altri produttori-esportatori del paese interessato. L’aliquota contestata con il quarto motivo è quello del 39,6%.

247

L’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base così dispone:

«Se la Commissione ha svolto un’inchiesta limitata a norma dell’articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell’inchiesta, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18».

248

Tale disposizione si applica, quindi, solo nei casi in cui la Commissione abbia fatto ricorso al metodo del campionamento, ossia unicamente qualora abbia limitato l’inchiesta a un particolare gruppo di produttori-esportatori, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, come avvenuto nel procedimento oggetto della presente controversia.

249

Si deve poi precisare che l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base è sostanzialmente identico all’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo antidumping, che così recita:

«Se l’esame svolto dalle autorità è limitato, secondo le previsioni della seconda frase dell’articolo 6, paragrafo 10, il dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori o produttori non inclusi nell’esame non può superare:

i)

la media ponderata del margine di dumping fissato per gli esportatori o produttori selezionati, oppure,

(...)

fermo restando che le autorità non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo, di margini nulli o minimi e di margini determinati nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 8. Le autorità devono applicare dazi individuali o valori normali alle importazioni facenti capo a un esportatore o a un produttore, non incluso nell’esame, che abbia fornito le necessarie informazioni nel corso dell’inchiesta, come disposto dall’articolo 6, paragrafo 10, comma 2)».

250

La Corte ha già dichiarato che il principio di diritto internazionale generale del rispetto degli impegni contrattuali (pacta sunt servanda), sancito dall’articolo 26 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331), implica che il giudice dell’Unione, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’accordo antidumping, debba tenere conto dell’interpretazione delle differenti disposizioni di tale accordo adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (v. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 32, e la giurisprudenza ivi citata).

251

A termini del considerando 3 del regolamento di base, ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme dell’accordo antidumping del 1994, è opportuno recepire nella legislazione dell’Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo. Pertanto, il giudice dell’Unione può basarsi sulle relazioni dell’organo di appello dell’OMC al fine di procedere all’interpretazione delle disposizioni, sostanzialmente identiche (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 33 e 34).

252

Nella sua relazione sulla controversia «Stati Uniti - Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo provenienti dal Giappone» del 24 luglio 2001 (WT/DS 184/AB/R), l’organo di appello dell’OMC ha dichiarato che l’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo antidumping fissava un limite massimo per le autorità interessate ai fini della determinazione del massimale dell’aliquota «residua globale», vale a dire che il margine fissato per i produttori-esportatori che hanno collaborato e non inclusi nel campione non doveva superare la media ponderata del margine dei produttori-esportatori inclusi nel campione. L’organo di appello ha parimenti rilevato che l’articolo 9, paragrafo 4, stabiliva due divieti. Il primo impedisce alle autorità inquirenti di calcolare l’aliquota residua globale utilizzando margini nulli o minimi, mentre il secondo vieta loro di calcolare tale massimale utilizzando «margini stabiliti nelle circostanze indicate» dall’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo.

253

Più precisamente, l’organo di appello dell’OMC ha esplicitamente respinto l’affermazione secondo cui la seconda limitazione si riferirebbe unicamente ai margini calcolati interamente sulla base dei dati di fatto disponibili. Le «circostanze indicate» nell’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping sono, quindi, circostanze in cui le autorità inquirenti hanno fatto debitamente ricorso ai dati disponibili al fine di ovviare alla mancanza di informazioni necessarie nel fascicolo e tali circostanze possono, in effetti, apportare solo una piccola quantità di informazioni utili nel calcolo del margine di dumping individuale per un esportatore o produttore.

254

L’organo di appello dell’OMC ha, peraltro, rilevato che tale lettura dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo antidumping era compatibile con lo scopo della disposizione. Infatti, considerato che l’articolo 6, paragrafo 8, dell’accordo antidumping consente alle autorità di colmare le lacune del fascicolo derivanti dall’insufficienza o dall’assenza di informazioni fornite dagli esportatori oggetto dell’inchiesta, l’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo medesimo cercherebbe di evitare che gli esportatori, ai quali non sia stato chiesto di collaborare durante l’inchiesta, subiscano un pregiudizio a causa delle lacune o delle insufficienze delle informazioni fornite dagli esportatori inclusi nel campione. Questo obiettivo risulterebbe quindi pregiudicato se il margine medio ponderato fosse calcolato, anche se solo in parte, sulla base dei dati di fatto disponibili.

255

L’organo di appello dell’OMC ha esplicitamente dichiarato che la controversia sottoposta al suo esame non sollevava la questione di come porre rimedio a una situazione come quella della specie, in cui tutti i margini in base ai quali la Commissione doveva calcolare il margine medio ponderato per i produttori-esportatori non inclusi nel campione dovevano essere esclusi dal calcolo sulla base del secondo divieto. Pertanto, dopo aver constatato l’esistenza di una lacuna, ha dichiarato che la controversia in esame non implicava l’obbligo di risolvere la questione.

256

Nella specie, la Commissione si è basata su tale relazione per difendere l’esistenza di una lacuna nel regolamento di base che, in circostanze come quelle del caso in esame, le imponeva una limitazione senza darle alcuna alternativa. Pertanto, la Commissione ha fatto valere dinanzi al Tribunale che l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base era diretto a ovviare a tale lacuna individuata in relazione alla determinazione del margine di dumping per i produttori-esportatori che abbiano collaborato e non siano inclusi nel campione.

257

L’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base così dispone:

«Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.

Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell’articolo 18».

258

La Commissione ha quindi sostenuto di non aver potuto disporre di «tempo sufficiente» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base e di essere stata obbligata a stabilire la media ponderata dei margini per i produttori-esportatori che avevano collaborato e non inclusi nel campione in base all’articolo 18 del regolamento di base, al pari di quanto avvenuto per i produttori-esportatori che non avevano collaborato. La Commissione ha sostenuto che se non avesse potuto utilizzare i margini dei tre produttori-esportatori inclusi nel campione come base per il calcolo del margine medio ponderato dei produttori-esportatori che avevano collaborato, ma non inclusi nel campione, questi ultimi si sarebbero trovati in una situazione molto più sfavorevole, poiché l’aliquota antidumping applicabile sarebbe stata fissata all’86,5%, come per tutti gli altri produttori-esportatori cinesi che non avevano partecipato in alcun modo all’inchiesta, anziché al 39,6%.

259

Nella loro replica, le ricorrenti hanno contestato tale argomento, dal momento che il ragionamento fondato sull’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base sarebbe completamente nuovo e non potrebbe giustificare a posteriori il regolamento impugnato. Esse hanno pertanto ritenuto che si trattasse di una nuova motivazione della Commissione. All’udienza, le ricorrenti hanno sostenuto che l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base prevede due fasi, vale a dire, anzitutto, la constatazione di un grado di non collaborazione idonea ad incidere in misura sostanziale e, successivamente, la selezione di un nuovo campione. Qualora, in seguito a tale nuovo campione, la collaborazione fosse ancora latente o se il tempo a disposizione fosse insufficiente, potrebbero trovare applicazione le pertinenti disposizioni dell’articolo 18. Tale ipotesi non corrisponderebbe alla situazione nella specie. A parere delle ricorrenti, l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base risponderebbe a situazioni di stallo in cui tutti i produttori-esportatori non cooperino o non forniscano dati.

260

In primo luogo, la Commissione ha sostenuto all’udienza che la selezione di un nuovo campione costituisce un’opzione, ma non un obbligo, poiché l’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che essa «può» selezionare un nuovo campione. In secondo luogo, la Commissione ha riconosciuto che la constatazione della lacuna non la esenta dal proprio obbligo generale di rispettare peraltro il regolamento di base, come avvenuto nella specie. In terzo luogo, detta istituzione ha osservato che, a fronte di una lacuna, essa può applicare l’articolo 18 del regolamento di base, nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento medesimo. In quarto luogo, la Commissione ha parimenti sostenuto che l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base non costituisce necessariamente una protezione per i produttori-esportatori che abbiano collaborato e non siano inclusi nel campione. Infatti, nella situazione ipotetica in cui solo due dei tre margini dovessero essere scartati in quanto fondati sull’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione applicherebbe il margine rimanente ai produttori-esportatori in questione, anche nel caso in cui questo dovesse essere il più alto dei tre margini in questione. In tal modo, il margine di dumping di tali produttori potrebbe aumentare se uno dei margini del campione non potesse essere selezionato, perché verrebbe determinato sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

261

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare, in primo luogo, che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve indicare in modo chiaro e non equivocabile il ragionamento seguito dall’istituzione che ha adottato il provvedimento, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Non si può tuttavia esigere che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, considerato che la questione se essa soddisfi i requisiti dell’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia in questione. In particolare, sarebbe eccessivo richiedere una descrizione dettagliata di ogni aspetto sotteso all’atto controverso, soprattutto quando le ricorrenti, come nel caso di specie, siano state strettamente coinvolte nel procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Far Eastern New Century/Consiglio, T‑167/07, non pubblicata, EU:T:2011:165, punto 103 e la giurisprudenza citata).

262

In secondo luogo, si deve parimenti rilevare che, qualora i dati dei tre produttori-esportatori inclusi nel campione non potessero essere utilizzati per effetto della restrizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento di base, il campione della Commissione diventerebbe non operativo per l’inchiesta in questione.

263

Infatti, come si evince dai precedenti punti da 201 a 243, la Commissione ha utilizzato i migliori dati disponibili relativi all’impiego della manodopera necessaria per la produzione del prodotto in esame, laddove i dati forniti dai produttori-esportatori inclusi nel campione erano mancanti o incoerenti. Orbene, tale constatazione è stata fatta in una fase avanzata dell’inchiesta, poiché la Commissione si è resa conto dell’insufficienza dei dati forniti solo nel corso dei controlli incrociati a distanza. Considerato che il procedimento che conduce all’istituzione di un dazio antidumping conformemente al regolamento di base segue un approccio graduale, il margine di dumping per i produttori-esportatori selezionati nel campione è stato fissato solo successivamente alla comunicazione delle conclusioni definitive. A tal riguardo, va ricordato che la Commissione è tenuta a completare l’inchiesta entro termini fissati relativamente brevi, strettamente limitati dal regolamento di base e dall’avviso di apertura dell’inchiesta stessa. In tal modo, essa non ha potuto disporre di tempo sufficiente per selezionare un nuovo campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base.

264

In terzo luogo, da un lato, si deve rilevare che, come risulta dal considerando 336 del regolamento impugnato, nessuna delle ricorrenti interessate da tale margine, vale a dire i membri della CCCME interessati o gli altri cinque produttori-esportatori che hanno collaborato e non inclusi nel campione, ha contestato le conclusioni della Commissione relative al margine fissato per i produttori-esportatori che hanno collaborato e non inclusi nel campione.

265

Dall’altro, va osservato che l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, al quale fa riferimento il precedente articolo 9, paragrafo 6, prevede il calcolo di un margine di dumping individuale per ogni esportatore o produttore non selezionato nel campione che ne faccia richiesta, presentando un questionario completo.

266

In effetti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora la Commissione proceda al campionamento, può essere comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’inchiesta dei singoli casi indebitamente gravosa e tale da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta stessa. In ogni caso, come confermato dalle parti all’udienza, nessuna delle ricorrenti interessate ha espresso alla Commissione la volontà di ottenere l’applicazione di un margine individuale.

267

In quarto luogo, va rammentato che nel regolamento impugnato la Commissione ha dichiarato che il livello di collaborazione era stato considerato generalmente basso e che aveva dovuto basare il calcolo del livello dei dazi su scala nazionale sui dati disponibili nel fascicolo.

268

In quinto luogo, va ricordato che la Commissione ha utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in questione. Orbene, il valore normale del prodotto in esame è lo stesso per tutti i produttori-esportatori del prodotto stesso proveniente dalla Cina, essendo stato costruito sul fondamento dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Infatti, ciò che differenzia il margine di dumping dei singoli produttori-esportatori è il confronto tra il suddetto valore normale e i loro propri prezzi all’esportazione, in luogo del raffronto tra il valore normale «generale» con i prezzi all’esportazione dell’industria. I produttori-esportatori non inclusi nel campione potrebbero quindi ottenere un margine diverso, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, ponendo a raffronto i loro prezzi all’esportazione con il valore normale stabilito in base ai «dati disponibili», conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza, in assenza di un nuovo campione complessivo di produttori-esportatori, la limitazione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base non avrebbe potuto essere eliminata nel caso di specie.

269

Pertanto, accettando l’ipotesi che la Commissione fosse obbligata a utilizzare i «dati disponibili» ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base ai fini della costruzione del valore normale, dal momento che le informazioni fornite dai produttori-esportatori inclusi nel campione erano insufficienti, si può affermare che tale passo era indispensabile nel contesto dell’inchiesta in questione. Inoltre, è parimente dimostrato che la Commissione ha fatto ricorso al campionamento per l’inchiesta de qua, cosa peraltro non contestata nell’ambito del presente ricorso, in considerazione del volume dei produttori-esportatori interessati, i cui dati non avrebbero potuto essere esaminati singolarmente in tempo utile. Come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 227, la Commissione non dispone di alcun mezzo per obbligare i produttori-esportatori selezionati nel campione a fornirle le informazioni che ritenga necessarie per concludere l’inchiesta.

270

Di conseguenza, si deve rilevare che il margine dei produttori-esportatori che hanno collaborato e non inclusi nel campione è stato determinato dalla Commissione non in modo arbitrario o punitivo, ma dopo aver constatato, in una fase tardiva della procedura amministrativa, che a fronte, da un lato, dell’incoerenza dei dati forniti dai produttori-esportatori inclusi nel campione e, dall’altro, del fatto che il contesto mondiale colpito dall’epidemia di COVID-19 le impediva di effettuare verifiche in loco, essa era costretta ad applicare l’articolo 18 del regolamento di base a talune delle ricorrenti.

271

Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione non potesse fondarsi sull’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base per stabilire la media ponderata del margine dei produttori-esportatori che avevano collaborato e non inclusi nel campione.

272

Il quarto motivo dev’essere pertanto respinto.

5.   Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento medesimo

273

Con il quinto motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un errore nella propria analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, in primo luogo non avendo tenuto conto del fatto che la maggior parte dei produttori dell’Unione produceva principalmente elementi di fissaggio non standard, mentre la maggior parte delle importazioni cinesi riguardava elementi di fissaggio standard. La Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare se l’industria dell’Unione e gli esportatori cinesi fossero ugualmente concentrati in entrambi i segmenti o se uno o più segmenti avessero maggiori probabilità di essere colpiti dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, il diniego della Commissione non si sarebbe fondato su alcun elemento che indichi che i tipi di prodotti in questione fossero intercambiabili o in concorrenza tra loro. A tal proposito, le ricorrenti aggiungono che, a prescindere dalle significative differenze di prezzo, i due tipi di prodotto hanno destinazioni diverse e sono venduti a industrie diverse. Gli elementi di fissaggio non standard sono, infatti, utilizzati in settori in cui la sicurezza svolge un ruolo essenziale e in industrie sensibili alla qualità, mentre gli elementi di fissaggio standard sono utilizzati nei settori dell’edilizia, dei mobili e del «fai da te». Le ricorrenti contestano il fatto che, nonostante le reiterate richieste delle parti interessate di un’analisi segmentata, la Commissione si sia rifiutata di procedere a tale analisi.

274

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha basato la propria affermazione, secondo cui i produttori-esportatori cinesi disporrebbero della capacità di produrre ed esportare elementi di fissaggio non standard, su alcun elemento di prova e che, in ogni caso, avrebbe dovuto analizzare l’impatto effettivo delle importazioni nel corso del periodo considerato. Orbene, secondo l’inchiesta condotta dalla CCCME, solo quattro produttori cinesi avrebbero preso in considerazione la possibilità di esportare elementi di fissaggio non standard negli anni successivi al periodo in esame, mentre ventotto produttori non avrebbero considerato tale possibilità.

275

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che la segmentazione risulta provata anche dal fatto che la Commissione è stata costretta ad ampliare il campione di produttori dell’Unione in quanto le informazioni precedentemente ottenute dalle quattro imprese incluse nel campione iniziale non comprendevano la produzione di elementi di fissaggio standard. La corrispondenza tra i prodotti è stata, infine, riscontrata solo per il 24% della produzione dei produttori dell’Unione selezionati nel campione.

276

In quarto luogo, per quanto riguarda l’utilizzo della metodologia dei numeri di controllo dei prodotti (in prosieguo: i «NCP») ai fini dell’analisi dell’undercutting (sottoquotazione) dei prezzi, le ricorrenti contestano la percentuale di corrispondenza del 90% accolta dalla Commissione, sostenendo che tale istituzione non avrebbe dovuto concentrarsi sulle importazioni cinesi, bensì sulle vendite dell’Unione. La Commissione avrebbe dovuto quindi esaminare se le vendite dell’industria dell’Unione fossero state oggetto di sottoquotazione, tenendo conto della percentuale di corrispondenza dal punto di vista dell’industria dell’Unione al fine di valutare l’esistenza di una significativa sottoquotazione dei prezzi causata dalle importazioni in dumping. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha stabilito la sottoquotazione dei prezzi solo per una piccola frazione dell’industria dell’Unione che produce elementi di fissaggio standard, estendendo, poi, tali conclusioni all’industria dell’Unione nel suo complesso.

277

In quinto luogo, le ricorrenti sollevano le stesse preoccupazioni con riguardo ai principali gruppi di elementi di fissaggio, ossia viti, bulloni e rondelle, ciascuno dei quali presenterebbe utilizzi finali molto diversi che giustificherebbero un’analisi del pregiudizio segmentata. I tre produttori-esportatori selezionati nel campione esporterebbero unicamente viti e bulloni. La Commissione, avendo dichiarato l’esistenza di un pregiudizio per i produttori di rondelle all’interno dell’Unione, avrebbe quindi violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento di base.

278

La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

279

Anzitutto, si deve rilevare che, ai fini della determinazione del pregiudizio, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base prevede l’effettuazione di un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione, nonché dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

280

Per quanto riguarda, in particolare, l’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base specifica che verrà esaminato se tali importazioni presentino una significativa sottoquotazione dei prezzi rispetto al prezzo di un prodotto simile dell’industria dell’Unione o se tali importazioni abbiano comunque un significativo effetto depressivo sui prezzi o se sopprimano in misura significativa gli aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati.

281

Quanto all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, esso precisa che l’’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria medesima. Tale disposizione contiene un elenco dei vari fattori che possono essere presi in considerazione, precisando che detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante [v. sentenza del 28 febbraio 2017, Yingli Energy (China) e a./Consiglio, T‑160/14, non pubblicata, EU:T:2017:125, punto 188 e la giurisprudenza ivi citata].

282

A termini dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione deve dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causino un pregiudizio significativo all’industria dell’Unione, tenendo conto del loro volume e dei loro livelli di prezzo, utilizzando tutti gli elementi di prova pertinenti.

283

Inoltre, dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base si evince che la determinazione del pregiudizio deve essere effettuata a livello di industria dell’Unione complessivamente intesa.

284

Va poi ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’ampio potere discrezionale riconosciuto alla Commissione in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che essa deve esaminare nell’ambito di un procedimento antidumping verte parimenti sull’accertamento di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata). Analogamente, poiché l’esame dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi è una questione economicamente complessa per la quale il regolamento di base non impone alcun metodo specifico, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale al riguardo (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 99).

285

Il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere. È quanto avviene, in particolare, per quanto concerne l’accertamento dei fattori che arrecano un pregiudizio all’industria dell’Unione nell’ambito di un’inchiesta antidumping (v. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

286

La Corte ha altresì dichiarato a più riprese che il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondavano le proprie constatazioni non costituiva una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Detto controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

287

Dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base risulta che il metodo seguito per determinare un’eventuale sottoquotazione dei prezzi deve, in linea di principio, essere applicato a livello del «prodotto simile», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento medesimo, anche se quest’ultimo, come avviene nel caso di specie, può essere composto da diversi tipi di prodotti rientranti in più segmenti di mercato (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 74). Pertanto, il regolamento di base non impone, in linea di principio, alcun obbligo alla Commissione di effettuare un’analisi dell’esistenza della sottoquotazione dei prezzi a un livello diverso da quello del prodotto simile (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 75).

288

La stessa interpretazione emerge anche dall’accordo antidumping, cui le ricorrenti fanno riferimento, in quanto l’autorità responsabile dell’inchiesta antidumping non è tenuta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.2, dell’accordo antidumping, a stabilire l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per ciascun tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta o per l’intera gamma di prodotti che costituiscono il prodotto nazionale simile (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 76).

289

Tuttavia, al fine di garantire l’obiettività dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, la Commissione può, in determinate circostanze, essere tenuta a procedere a un’analisi del genere a livello dei segmenti del mercato del prodotto di cui trattasi, anche se l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone per determinare, in particolare, l’esistenza di un pregiudizio si estende, quantomeno, alle decisioni relative alla scelta del metodo di analisi, ai dati e alle prove da raccogliere, alle modalità di calcolo da usare per determinare il margine di sottoquotazione, nonché all’interpretazione e alla valutazione dei dati raccolti (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 78).

290

Ciò può avvenire in una situazione caratterizzata dall’esistenza di una segmentazione chiara del mercato del prodotto in esame e dal fatto che le importazioni oggetto dell’inchiesta antidumping erano concentrate in grandissima parte in uno dei segmenti del mercato del prodotto in esame, a condizione, tuttavia, che il prodotto simile, nel suo insieme, sia debitamente preso in considerazione. Ciò può accadere anche in una situazione particolare caratterizzata da una forte concentrazione delle vendite interne e delle importazioni oggetto di dumping in segmenti distinti, nonché da differenze di prezzo del tutto significative tra tali segmenti. Infatti, in tali circostanze, la Commissione può essere tenuta a prendere in considerazione le quote di mercato di ciascun tipo di prodotto e tali differenze di prezzo al fine di garantire l’obiettività dell’analisi relativa all’esistenza della sottoquotazione dei prezzi (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e altri/Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 167 e la giurisprudenza ivi citata).

291

Per quanto riguarda gli elementi probatori sui quali la Commissione può basarsi per accertare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base emerge che essa è tenuta a prendere in considerazione, nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, tutti gli elementi di prova positivi pertinenti (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 77). Tuttavia, il regolamento di base non definisce la nozione di «prove positive». Tenuto conto del senso letterale di tale nozione, del suo contesto, che comprende in particolare la necessità di un esame obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, e della finalità dell’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio, ossia consentire l’imposizione di un dazio antidumping riguardo alle importazioni oggetto di dumping, detta nozione designa elementi materiali che dimostrano in maniera affermativa, obiettiva e verificabile la sussistenza degli indicatori di tale pregiudizio. Essa esclude, in tal modo, che semplici affermazioni, congetture o considerazioni aleatorie possano costituire indicatori di tal genere (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 118).

292

È alla luce di questi richiami e precisazioni che occorre esaminare la fondatezza delle affermazioni delle ricorrenti secondo cui la Commissione, basando la propria analisi del pregiudizio sul prodotto complessivamente simile e non esaminandolo per segmenti, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione.

293

In primo luogo, va rilevato che, a termini del considerando 110 del regolamento impugnato, tutti gli elementi di fissaggio sono stati considerati, sulla base delle loro caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e dei loro usi finali, come un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

294

Dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che, ai fini della definizione del prodotto in esame, la Commissione può tenere conto di vari fattori, quali le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti, il loro uso, la loro intercambiabilità, la percezione che ne ha il consumatore, i canali di distribuzione, il processo di produzione, i costi di produzione e la qualità (sentenze del 13 settembre 2010, Whirlpool Europe/Consiglio, T‑314/06, EU:T:2010:390, punto 138, e 17 dicembre 2010, EWRIA e a./Commissione, T‑369/08, EU:T:2010:549, punto 82). Per determinare se si tratti di prodotti diversi, si deve segnatamente verificare se essi siano accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d’uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità‑prezzo. A tal riguardo, dovrebbero essere parimenti valutate l’intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti (sentenza del 18 aprile 2013, Steinel Vertrieb, C‑595/11, EU:C:2013:251, punto 44).

295

Tuttavia, data la natura indicativa dell’elenco di criteri indicati al precedente punto 294, la Commissione non è obbligata a determinare il prodotto facendo ricorso a tutti i criteri. Né è essenziale che l’analisi di ciascuno dei criteri possa condurre allo stesso risultato [v. sentenza del 28 febbraio 2017, Yingli Energy (China) e a./Consiglio, T‑160/14, non pubblicata, EU:T:2017:125, punto 114 e la giurisprudenza ivi citata].

296

Infatti, il regolamento di base non precisa come debba essere definito il prodotto o la gamma di prodotti che possano costituire oggetto di un’inchiesta di dumping né impone di procedere ad una tassonomia accurata (sentenza del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 61).

297

Ne consegue che prodotti non identici possono essere raggruppati nella stessa definizione del prodotto in esame ed essere sottoposti, congiuntamente, ad un’inchiesta antidumping [sentenza del 10 ottobre 2012, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio, non pubblicata, T‑172/09, EU:T:2012:532, punto 60]. Pertanto, la determinazione dei «prodotti simili» si colloca nell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione nell’analisi di situazioni economiche complesse. L’esame della fondatezza dell’inclusione di un prodotto specifico nell’elenco dei prodotti dev’essere effettuato alla luce delle caratteristiche del prodotto in questione, quali definite dalla Commissione, e non alla luce di quelle dei prodotti che lo compongono o delle sue sottocategorie (sentenza del 18 novembre 2014, Photo USA Electronic Graphic/Consiglio, T‑394/13, non pubblicata, EU:T:2014:964, punto 30).

298

Nel caso di specie, va rilevato che le ricorrenti non contestano la distinzione operata dalla Commissione tra elementi di fissaggio standard e non standard, in relazione alla loro conformità o meno a uno standard internazionale. Pertanto, gli elementi di fissaggio sono classificati come standard quando sono conformi a specifiche norme internazionali, mentre quelli classificati come non standard non corrispondono a una precisa norma riconosciuta a livello internazionale. A termini del considerando 372 del regolamento impugnato, infatti, gli elementi di fissaggio standard sono descritti dettagliatamente da norme settoriali, come ad esempio le norme del Deutsches Institut für Normung (DIN), dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o le norme europee (EN) elaborate e gestite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per contro, gli elementi di fissaggio non standard sono quelli che presentano differenze rispetto alle norme riconosciute dall’industria e sono spesso conformi alla progettazione e/o ai requisiti di un determinato utilizzatore. Pertanto, i disegni del cliente che si discostano da una norma internazionale riconosciuta rendono un elemento di fissaggio non standard. Analogamente, gli elementi di fissaggio prodotti su linee di produzione standard sono considerati elementi di fissaggio non standard quando non sono pienamente conformi a una specifica norma settoriale riconosciuta a livello internazionale.

299

Ne consegue che tali elementi sono presenti in un’ampia categoria di settori, che utilizzano elementi di fissaggio di diversi tipi. Infatti, la definizione di ciò che costituisce un elemento di fissaggio standard e non standard non tiene conto della complessità o del costo di produzione delle industrie interessate o delle materie prime utilizzate. Ne consegue parimenti che lo stesso oggetto, come un mobile o un’automobile, può essere composto da elementi di fissaggio tanto standard quanto non standard.

300

Questa conclusione non è inficiata dall’argomento delle ricorrenti. Le ricorrenti hanno, infatti, sostenuto che gli elementi di fissaggio non standard erano destinati, in particolare, alle industrie in cui la sicurezza era più importante, mentre gli elementi di fissaggio standard erano utilizzati principalmente in settori quali l’edilizia. Orbene, nessuna prova è stata fornita in ordine alla distinzione operata dalle ricorrenti, in modo da poter stabilire che ciascun tipo di fissaggio fosse destinato esclusivamente a un determinato settore. Le ricorrenti non hanno, d’altronde, fornito alcuna prova volta a dimostrare che gli elementi di fissaggio standard e non standard non fossero in concorrenza tra loro.

301

La Commissione ha riunito gli elementi di fissaggio standard e quelli non standard nella stessa categoria, in base al rilievo che essi devono possedere le stesse caratteristiche fisiche e tecniche. A tal proposito, si deve rilevare che tali fattori figurano tra quelli riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 294. Inoltre, come si evince dalle precisazioni esposte al precedente punto 298, i processi di produzione o distribuzione di elementi di fissaggio standard e non standard possono giustapporsi. Al considerando 402 del regolamento impugnato, la Commissione ha peraltro fatto presente che l’inchiesta ha parimenti rivelato una sovrapposizione di applicazioni e utilizzi finali tra i due tipi di elementi di fissaggio.

302

Orbene, le ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti per destituire di plausibilità le valutazioni effettuate dalla Commissione nel regolamento impugnato in merito alla definizione del prodotto in questione. Conseguentemente, l’approccio della Commissione è conforme alla giurisprudenza che ha riconosciuto che l’appartenenza dei prodotti a gamme diverse non è sufficiente a dimostrarne, di per sé, la mancanza di interscambiabilità e, quindi, l’opportunità di effettuare un’analisi per segmento, dal momento che prodotti appartenenti a gamme diverse possono avere funzioni identiche o soddisfare le stesse esigenze (v. sentenza 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 383 e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, dalla giurisprudenza emerge inoltre che, nel caso in cui la differenza di prezzo tra i vari segmenti di mercato trovi spiegazione in un diverso utilizzo dei prodotti compresi nella definizione del prodotto in questione, tale differenza di prezzo viene comunque presa in considerazione nell’ambito dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi secondo il metodo dei NCP, ragion per cui non è necessario effettuare un’analisi del pregiudizio per segmento (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti da 112 a 114).

303

Di conseguenza, la Commissione ha potuto ritenere, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, che gli elementi di fissaggio standard e non standard costituissero prodotti simili.

304

In secondo luogo, si deve rilevare, sotto un primo profilo, che la Commissione ha dichiarato, al considerando 402 del regolamento impugnato, che l’inchiesta aveva rivelato che l’industria dell’Unione produceva e vendeva elementi di fissaggio standard e non standard e che i produttori-esportatori esportavano elementi standard e non standard nell’Unione. Sotto un secondo profilo, la Commissione ha rilevato che le importazioni del prodotto in esame erano in concorrenza con le vendite dell’industria dell’Unione per gli stessi utilizzi e applicazioni. Sotto un terzo profilo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova presenti nel fascicolo che dimostravano che i produttori-esportatori cinesi disponevano della capacità di produrre ed esportare elementi di fissaggio non standard, sebbene i produttori inclusi nel campione esportassero pochi elementi non standard. Infatti, i tipi di prodotti importati dai produttori-esportatori cinesi corrispondevano, per oltre il 90%, alla tipologia di prodotti fabbricati e venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e il confronto dei prezzi degli elementi di fissaggio standard e non standard ha invariabilmente evidenziato una significativa sottoquotazione dei prezzi e dei prezzi indicativi. Sotto un quarto profilo, la Commissione ha concluso che tutti i produttori dell’Unione, compresi quelli di elementi di fissaggio non standard, indipendentemente dalla gamma di prodotti, hanno registrato una tendenza al ribasso del volume di produzione e di vendita e dei margini di profitto, il che dimostra che le importazioni dalla Cina hanno avuto un impatto negativo su tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Sotto un quinto profilo, la Commissione ha osservato che il fascicolo conteneva elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione non erano in grado di incrementare la produzione e le vendite di elementi di fissaggio standard a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Cina sul mercato dell’Unione. Sotto un sesto profilo, il deterioramento degli indicatori macroeconomici di pregiudizio, parallelamente all’aumento delle importazioni dalla Cina, nonché la tendenza al ribasso degli indicatori microeconomici di tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno dimostrato l’esistenza di una concorrenza sul mercato tra l’industria dell’Unione e le importazioni dalla Cina a livello di prodotto simile.

305

Il Tribunale ha chiesto alla Commissione di specificare quali elementi del fascicolo le avessero consentito di accertare la capacità dei produttori-esportatori cinesi di esportare elementi di fissaggio non standard nell’Unione, considerato che le ricorrenti avevano contestato tale affermazione.

306

A tal proposito, la Commissione ha anzitutto spiegato che, nel corso dell’inchiesta, un numero significativo di importatori e produttori-esportatori cinesi, tra cui un membro della CCCME interessato dall’inchiesta stessa e una delle persone giuridiche elencate nell’allegato, avevano chiesto di essere esclusi dall’inchiesta in quanto gli elementi di fissaggio da loro prodotti presentavano caratteristiche speciali in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, utilizzo, intercambiabilità, processo di produzione, prezzo e processo di certificazione ed erano destinati a un uso diverso dagli elementi di fissaggio standard. La Commissione ha anche prodotto la prova in ordine a tali domande, che evidenziavano lo stretto legame tra i due segmenti di cui trattasi.

307

Dall’allegato E.1 delle risposte scritte della Commissione ai quesiti del Tribunale risulta, quindi, che due importatori-distributori dell’Unione avevano chiesto l’esclusione delle viti da legno dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, sostenendo che il 40-60% delle importazioni totali di viti da legno nell’Unione proveniva dalla Cina. Essi hanno sostenuto che le viti da legno in ferro o acciaio diverso dall’acciaio inossidabile dovevano essere escluse dall’inchiesta, sulla base dei criteri citati al precedente punto 294, facendo parimenti valere che tali prodotti necessitavano di una certificazione supplementare per poter essere venduti nel territorio dell’Unione. Pertanto, secondo la definizione accolta dalla Commissione, le viti per legno importate dalla Cina da detti due importatori-distributori, discostandosi dagli standard internazionali, non costituiscono elementi di fissaggio standard. Allo stesso modo, due produttori-esportatori cinesi hanno affermato di esportare viti per strutture in legno che costituivano elementi di fissaggio non standard e fabbricati su misura, mentre un membro della CCCME interessato dall’inchiesta ha chiesto che le viti di conferma (o viti autofilettanti) fossero escluse dalla definizione del prodotto in considerazione dei loro utilizzi finali specifici.

308

L’allegato E.6 prodotto dalla Commissione illustra poi la posizione dell’interveniente, secondo cui molti dei prodotti esportati dai produttori-esportatori cinesi erano stati erroneamente classificati nella categoria degli elementi di fissaggio standard e che, in realtà, le importazioni di elementi di fissaggio non standard erano state molto più elevate durante il periodo dell’inchiesta. Da un lato, quindi, l’interveniente ha ritenuto che taluni elementi di fissaggio non standard fossero stati erroneamente classificati come elementi standard nelle risposte al questionario fornite dall’EFDA, che applicava criteri diversi da quelli del questionario della Commissione quanto agli elementi di distinzione degli elementi di fissaggio standard da quelli non standard. Dall’altro, le risposte al questionario non terrebbero conto del fatto che taluni elementi di fissaggio standard importati nell’Unione richiedono una procedura di certificazione ulteriore prima che i prodotti siano consegnati ai produttori di apparecchiature originali. Le risposte dell’EFDA, allegate dall’interveniente alla propria lettera, confermano tali affermazioni.

309

Infine, dagli elementi di prova presentati dalla Commissione emerge parimenti che due dei tre produttori-esportatori cinesi selezionati nel campione hanno esportato elementi di fissaggio non standard nell’Unione nel corso del periodo dell’inchiesta. Le ricorrenti hanno peraltro riconosciuto che sia i produttori dell’Unione sia quelli cinesi producevano, al tempo stesso, elementi di fissaggio standard e non standard. Le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che tale osservazione era irrilevante e che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se l’industria dell’Unione e i produttori-esportatori cinesi fossero ugualmente concentrati in entrambi i segmenti o se, persino, un segmento avesse maggiori probabilità di essere interessato rispetto ad altri.

310

Orbene, dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 289 e 290 risulta chiaramente che la Commissione è tenuta a effettuare un’analisi del pregiudizio per segmento unicamente laddove sussistano prove di una situazione di segmentazione particolarmente caratterizzata delle importazioni interessate, a condizione, tuttavia, che il prodotto simile nel suo insieme sia debitamente preso in considerazione (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 80).

311

In ogni caso, gli elementi di prova sottoposti dalle parti al Tribunale non rivelano una situazione di segmentazione particolarmente caratterizzata.

312

Da un lato, infatti, le ricorrenti non contestano la circostanza che i produttori dell’Unione, e in particolare quelli inclusi nel campione, producano elementi di fissaggio tanto standard quanto non standard. Secondo l’inchiesta della Commissione, questa produzione avviene negli stessi siti produttivi. Ne consegue che le importazioni cinesi di elementi di fissaggio possono competere con la produzione di tutti gli elementi di fissaggio da parte dell’industria dell’Unione.

313

Dall’altro, le ricorrenti hanno sostenuto che il fatto che gli elementi di fissaggio importati corrispondessero al 90% agli elementi di fissaggio prodotti dall’industria dell’Unione era irrilevante, dovendo la Commissione esaminare, ai fini della valutazione del pregiudizio se le vendite dell’Unione, e non le importazioni cinesi, fossero oggetto di sottoquotazione. Orbene, tale argomento non è chiaramente avvalorato dalla giurisprudenza in materia. Dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base risulta, infatti, che il pregiudizio deve essere valutato al momento dell’«immissione in libera pratica nell’Unione» del prodotto oggetto di dumping. Di conseguenza, il calcolo della sottoquotazione deve, in linea di principio, essere effettuato al livello delle importazioni oggetto di dumping (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P,EU:C:2022:370, punto 102).

314

Ne consegue che la Commissione ha fondato le proprie conclusioni relative alla capacità dei produttori-esportatori cinesi di esportare elementi di fissaggio non standard nell’Unione su prove positive, che dimostrano peraltro l’interferenza tra i due segmenti di mercato.

315

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione si sarebbe trovata costretta ad ampliare il campione di produttori dell’Unione sei mesi dopo l’apertura dell’inchiesta in quanto i produttori inizialmente inclusi nel campione non producevano o vendevano un numero sufficiente di elementi di fissaggio standard, si deve rilevare che, come risulta chiaramente dai precedenti punti 6 e 7, il campione di produttori dell’Unione ha dovuto essere rivisto a causa della mancanza di informazioni da parte di quelli inizialmente selezionati. Tali informazioni erano contenute nel fascicolo non riservato.

316

A tal proposito, si deve rilevare che la Commissione ha rispettato i requisiti dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base in materia di campionamento, a termini del quale, nel caso in cui il numero di produttori autori di denunce, esportatori o importatori dell’Unione, tipi di prodotto o operazioni sia molto elevato, l’inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

317

Dalla giurisprudenza risulta che la scelta finale del campione spetta alla Commissione, che dispone di un ampio potere discrezionale (v. sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 293 e la giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, il sindacato del giudice dell’Unione al riguardo è limitato, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 285.

318

In un contesto del genere, spetta alle ricorrenti, in applicazione della giurisprudenza, fornire gli elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che la Commissione, nel costituire il campione dell’industria Unione, come essa ha fatto, sia incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’accertamento del pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 295 e la giurisprudenza ivi citata).

319

Orbene, le ricorrenti non hanno in alcun modo dedotto prove atte a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nella selezione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione o che non abbia rispettato i requisiti derivanti dal regolamento di base o dalla giurisprudenza in materia.

320

Inoltre, se un produttore dell’Unione inizialmente selezionato non può o non intende partecipare all’inchiesta della Commissione, quest’ultima non dispone di poteri d’inchiesta che le consentano di obbligare il produttore medesimo a partecipare all’inchiesta stessa o a fornire informazioni in virtù del regolamento di base (v. sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio, T‑310/12, non pubblicata, EU:T:2015:295, punto 152 e la giurisprudenza ivi citata).

321

Ciò detto, se è pur vero che il campione di produttori dell’Unione comprendeva, infine, un numero maggiore di produttori di elementi di fissaggio standard rispetto alla sua costituzione iniziale, si deve necessariamente rilevare che esso era, pertanto, più rappresentativo dei due segmenti del mercato degli elementi di fissaggio. La Commissione ha, infatti, spiegato di essere stata costretta, avendo due dei sei produttori dell’Unione inizialmente scelti cessato di cooperare, a selezionare due nuovi produttori al fine di garantire che il campione rimanente fosse rappresentativo, anche in termini di gamma di prodotti. Questa circostanza non può peraltro costituire una prova di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nell’analisi dell’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione.

322

In ogni caso, le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento probatorio che consenta al Tribunale di ritenere che la Commissione abbia manipolato la composizione del campione dell’industria dell’Unione selezionato in modo da renderlo meno rappresentativo dell’industria dell’Unione.

323

Di conseguenza, dev’essere respinta nel suo complesso l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la modifica del campione dei produttori dell’Unione nel corso del procedimento dimostrerebbe una produzione insufficiente di elementi di fissaggio standard da parte dell’industria dell’Unione.

324

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti relativo alla scarsa corrispondenza dei NCP, va ricordato che i NCP sono codici alfanumerici utilizzati nelle inchieste antidumping per stabilire una corrispondenza tra tipi di prodotti. Nel corso dell’inchiesta, le società contattate vengono invitate a classificare i loro prodotti nelle categorie cui questi codici corrispondono. A questi codici vengono associate caratteristiche specifiche del prodotto ritenute rilevanti, in quanto incidenti sul costo di produzione o sul costo di vendita.

325

Dalla giurisprudenza risulta che, qualora il prodotto interessato raggruppi un’ampia gamma di beni, può rivelarsi indispensabile suddividerli in categorie più o meno omogenee, al fine di consentire un equo confronto tra prodotti paragonabili ed evitare quindi un calcolo errato del pregiudizio dovuto a confronti inadeguati (sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punti 550 e 551).

326

Di conseguenza, l’analisi del pregiudizio che utilizzi un metodo di NCP per NCP è considerata appropriata, in particolare laddove si tratti di prodotti complessi, i cui modelli abbiano caratteristiche tecniche diverse e prezzi che possano variare sensibilmente (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2021, Severstal/Commissione, T‑753/16, non pubblicata, EU:T:2021:612, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

327

Le ricorrenti, qualora intendano mettere utilmente in discussione l’approccio utilizzato dalla Commissione in tale contesto, devono dimostrare che la codificazione proposta dalla Commissione sia manifestamente inadeguata (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 552).

328

Orbene, nella specie le ricorrenti non formulano alcuna censura in tal senso. Al contrario, esse sostengono che la Commissione non ha dimostrato una corrispondenza per 138 dei 267 NCP dei produttori inclusi nel campione.

329

A tal proposito, la Commissione ha spiegato che, nella specie, ogni NCP comprendeva, in realtà, una serie di sei caratteristiche, tra cui il fatto di essere standard o non standard, ma anche altre caratteristiche come la resistenza, il diametro, la lunghezza o il rivestimento. Un tipo di prodotto è quindi costituito da una combinazione di caratteristiche e vi è corrispondenza solo quando tutte le caratteristiche del tipo di prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione corrispondono al tipo di prodotto esportato. Pertanto, l’affermazione delle ricorrenti di una corrispondenza del 24% riguarda unicamente le transazioni corrispondenti per l’intera combinazione di caratteristiche. Tuttavia, se si prendesse in considerazione la sola caratteristica relativa alla natura standard o non standard di un elemento di fissaggio, la corrispondenza sarebbe del 44%, in quanto il 44% delle vendite incluse nel campione sarebbe costituito da vendite di elementi di fissaggio standard.

330

In effetti, la Commissione ha giustamente fatto valere che il fatto che l’industria dell’Unione vendesse anche altri tipi di prodotti non corrispondenti alle esportazioni dei produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione non inficiava la constatazione della concorrenza tra il prodotto importato e il prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione, ma era solo la conseguenza della scelta del metodo dei NCP e del ricorso al campionamento, peraltro non contestato nella specie (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 144).

331

In ogni caso, dalle tabelle di corrispondenza fornite dalla Commissione risulta chiaramente che la percentuale di corrispondenza del 90% basata sul metodo dei NCP risulta provata.

332

Ne consegue che l’obiezione delle ricorrenti relativa all’esistenza di una sottoquotazione solo per una modesta parte delle vendite dell’Unione, che equivale, in sostanza, a mettere in discussione la possibilità della Commissione di basarsi su campioni rappresentativi, dev’essere respinta (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 412).

333

Ciò è avvalorato dal fatto che l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, che occorre effettuare ai fini della determinazione di un pregiudizio, implica un confronto di vendite non di una medesima impresa, ma di più imprese, ossia i produttori esportatori inclusi nel campione e le imprese facenti parte dell’industria dell’Unione incluse nel campione. Orbene, un confronto delle vendite di tali imprese sarà molto spesso più difficile nell’ambito dell’analisi di una sottoquotazione dei prezzi che non in quello della determinazione del margine di dumping, dal momento che la gamma dei tipi di prodotti venduti da tali diverse imprese tenderà a sovrapporsi solo in parte (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 195).

334

Tale rischio relativo al fatto che taluni tipi di prodotti non possano essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi di una sottoquotazione dei prezzi a causa della differenza della gamma dei prodotti venduta da tali diverse imprese è ancora più elevato quando i NCP sono più dettagliati. Infatti, se un maggiore grado di dettaglio dei NCP ha come vantaggio che si confrontino tipi di prodotti che presentano più caratteristiche fisiche e tecniche comuni, esso presenta, per converso, lo svantaggio di aumentare la possibilità che taluni tipi di prodotti venduti dalle une o dalle altre società interessate non abbiano equivalenti e non possano quindi essere paragonati né presi in considerazione in tale analisi (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 196).

335

Pertanto, l’esercizio, da parte della Commissione, del suo ampio potere discrezionale quanto alla scelta del metodo da seguire per analizzare una sottoquotazione dei prezzi può avere come conseguenza inevitabile, come nel caso del metodo dei NCP, che taluni tipi di prodotti non possano essere comparati e, pertanto, non siano presi in considerazione nell’ambito di detta analisi. L’esercizio di tale potere discrezionale è, tuttavia, limitato dall’obbligo, imposto alla Commissione dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, di procedere a un esame obiettivo degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 197).

336

Ne consegue che le ricorrenti non hanno fornito la prova di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nell’utilizzo del metodo dei NCP per dimostrare l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi che avrebbe causato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

337

In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto analizzare il pregiudizio separatamente per i tre segmenti delle viti, dei bulloni e delle rondelle, va osservato che tale censura non è sufficientemente motivata, atteso che l’argomento delle ricorrenti si basa essenzialmente sul fatto che si tratterebbe di prodotti molto diversi appartenenti a segmenti distinti. Orbene, a prescindere dalla loro affermazione relativa alla differenza tra viti, bulloni e rondelle, che richiederebbe un’analisi segmentata del pregiudizio, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova atta a dimostrare un manifesto errore di valutazione della Commissione al riguardo.

338

Pertanto, non essendo sorretta da elementi concreti, tale affermazione non è sufficiente a mettere in discussione la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta della Commissione o l’analisi del pregiudizio per tutti questi elementi di fissaggio.

339

La censura dev’essere, quindi, respinta.

340

Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui la Commissione, rifiutandosi di analizzare per segmento l’eventuale pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di elementi di fissaggio, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione, sono destituiti di fondamento.

341

Conseguentemente, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il quinto motivo dev’essere respinto.

6.   Sul sesto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base

342

Con il sesto motivo, le ricorrenti sostengono che l’esigua percentuale delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione per le quali la Commissione ha riscontrato l’esistenza di una sottoquotazione non consente di concludere, in termini giuridicamente validi, che i prezzi dell’industria dell’Unione nel suo complesso fossero sottoquotati. Esse sottolineano, a tal proposito, che la Commissione ha stabilito l’esistenza di una sottoquotazione unicamente con riguardo a meno del 24% della produzione dei produttori selezionati nel campione e che l’esigua percentuale di vendite dei produttori selezionati non può costituire una «prova positiva» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, tanto più che il campione dell’Unione selezionato dalla Commissione rappresenterebbe solo il 9,5% della produzione dell’industria dell’Unione. La Commissione si è quindi basata sulla constatazione di una sottoquotazione del 2,3% delle vendite dell’industria dell’Unione, che non sarebbe sufficiente a stabilire una sottoquotazione dei prezzi e non consentirebbe, peraltro, di offrire un quadro sufficientemente preciso dell’importo del dazio che risulterebbe adeguato a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, in contrasto con l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

343

La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti.

344

A tal riguardo, si deve rammentare che il regolamento di base non contiene una definizione della sottoquotazione dei prezzi e non prevede un metodo per il suo calcolo.

345

Lo stesso vale per il metodo di calcolo del margine di pregiudizio utilizzato per determinare se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, cui fanno riferimento le ricorrenti, debba essere fissato un dazio antidumping inferiore al margine di dumping sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione (ordinanza del 17 febbraio 2023, Hansol Paper/Commissione, T‑693/20, non pubblicata, EU:T:2023:83, punto 30).

346

Il calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi è operato, conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa di tali importazioni ed è utilizzato, più in generale, al fine di valutare tale pregiudizio e di determinare il margine di pregiudizio, ossia il livello di eliminazione del pregiudizio stesso (sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑301/16, EU:T:2019:234, punto 176).

347

Inoltre, poiché l’esame dell’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi è una questione economicamente complessa per la quale il regolamento di base non impone alcun metodo specifico, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale al riguardo (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 99).

348

Le ricorrenti affermano di essere state in grado di calcolare i volumi delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e di aver dedotto che la sottoquotazione dei prezzi era stata stabilita per meno del 24% della produzione dei produttori dell’Unione. Questa percentuale è contestata dalla Commissione, che ha spiegato che, ponendo a raffronto le vendite corrispondenti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione con le vendite totali dei produttori dell’Unione, la percentuale era del 31,6%.

349

Dal fascicolo emerge infatti che la percentuale del 24% fatta valere dalle ricorrenti si riferisce solo alle corrispondenti operazioni del metodo dei NCP per l’intera combinazione di caratteristiche tra elementi di fissaggio standard e non standard, resistenza, diametro, lunghezza e rivestimento. Orbene, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 287, l’analisi della sottoquotazione (undercutting) dovrebbe essere effettuata, in linea di principio, unicamente a livello di prodotto simile.

350

Di conseguenza, la percentuale del 24% invocata dalle ricorrenti è infondata.

351

In ogni caso, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la sottoquotazione (undercutting) sarebbe stata accertata solo per una percentuale molto esigua di produttori dell’Unione, pari al 2,3%, è falsa. Infatti, anzitutto, essa si basa sulla premessa infondata che nessun produttore dell’Unione diverso da quelli selezionati nel campione produrrebbe i tipi di prodotti corrispondenti, senza che le ricorrenti forniscano alcuna prova al riguardo.

352

Come emerge poi dalla giurisprudenza, la formulazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base non indica né suggerisce che, nell’analisi dell’incidenza delle importazioni in dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, si debba, in ogni caso, prendere in considerazione tutte le vendite di tale industria. Al contrario, il tenore della norma indica che tali disposizioni non obbligano la Commissione, nell’analisi dell’incidenza sui prezzi dell’industria dell’Unione delle importazioni oggetto di dumping, a prendere necessariamente in considerazione tutte le vendite del prodotto simile da parte dell’industria dell’Unione (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 152 e 153).

353

L’analisi effettuata dalla Commissione si è quindi fondata su dati che dovevano essere considerati rappresentativi, ai sensi del regolamento di base, con la conseguenza che, essendo stata constatata per le vendite dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, la sottoquotazione dei prezzi deve essere considerata rappresentativa per tutta l’industria dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 411).

354

Ne consegue che la Commissione poteva, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, fondare le proprie conclusioni sull’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione per effetto del dumping delle importazioni esaminate su una parte delle vendite di un campione rappresentativo dell’industria dell’Unione.

355

Pertanto, l’argomento delle ricorrenti, secondo cui la Commissione avrebbe basato la propria analisi dell’esistenza di un pregiudizio su una percentuale di sottoquotazione molto esigua, dev’essere respinto.

356

Ne consegue che il sesto motivo è infondato e dev’essere respinto.

7.   Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base

357

Con il settimo motivo, le ricorrenti contestano l’analisi degli effetti sui prezzi e la determinazione del margine di pregiudizio, non avendo la Commissione proceduto ad un equo confronto dei prezzi. Le ricorrenti fanno quindi valere, in sostanza, che la Commissione non ha chiarito a quale stadio commerciale sarebbero state effettuate le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e affermano che la Commissione ha confrontato i prezzi di vendita dei produttori-esportatori cinesi ai distributori con i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione agli utenti finali, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Dal momento che il regolamento impugnato si baserebbe, in larga misura, sul livello di sottoquotazione dei prezzi riscontrato per collegare il pregiudizio alle importazioni cinesi e, quindi, per affermare, in conclusione, la sussistenza di un nesso di causalità, le ricorrenti fanno parimenti valere la violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, di tale regolamento.

358

A parere della Commissione, l’argomento delle ricorrenti dev’essere respinto.

359

Si deve rilevare, in limine, che il regolamento di base non impone alla Commissione alcun particolare metodo di raffronto dei prezzi.

360

Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che, per garantire l’equità di tale raffronto, i prezzi vanno confrontati allo stesso stadio commerciale. Ne consegue che un raffronto effettuato tra prezzi ottenuti a stadi commerciali diversi, vale a dire, senza includere tutti i costi inerenti allo stadio commerciale che deve essere preso in considerazione, darà necessariamente luogo a risultati artificiosi che non consentono una valutazione corretta del pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale equo confronto costituisce una condizione della legittimità del calcolo del pregiudizio dell’industria medesima (v. sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/1, EU:T:2019:235, punto 239 e la giurisprudenza ivi citata).

361

Da un lato, quindi, l’obbligo di confrontare i prezzi allo stesso stadio commerciale sussiste a prescindere dal numero di produttori-esportatori che hanno collaborato e, dall’altro, si applica a prescindere dai volumi delle vendite collegate o indipendenti nel contesto dell’inchiesta in questione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2022, CRIA e CCCMC/Commissione, T‑30/19 e T‑72/19, EU:T:2022:266, punto 149).

362

Si deve peraltro precisare che il giudice dell’Unione ha affermato che prendere in considerazione i prezzi di vendita a clienti indipendenti consentiva di determinare il margine dell’eventuale pregiudizio, dal momento che tali prezzi sono stati determinanti nella scelta del cliente se acquistare i prodotti dell’industria dell’Unione o i prodotti dei produttori-esportatori cinesi (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T‑300/16, EU:T:2019:235, punto 251). Pertanto, nel raffronto dei prezzi ai fini della determinazione del margine di pregiudizio, la Commissione era tenuta a prendere in considerazione tutti i costi connessi a una vendita a un determinato stadio commerciale procedendo, se del caso, agli adeguamenti necessari dei dati a sua disposizione.

363

Nella specie, al considerando 364 del regolamento impugnato la Commissione ha spiegato di aver determinato la sottoquotazione (undercutting) dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta ponendo a raffronto, da un lato, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello «franco fabbrica» e, dall’altro, la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti su base CIF, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. Al considerando 365 del regolamento impugnato viene precisato che il raffronto ha rivelato un margine di sottoquotazione (undercutting) dei prezzi medio ponderato compreso tra il 28% e il 46% per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione.

364

In primo luogo, occorre anzitutto rilevare che le parti concordano sul fatto che i tre produttori-esportatori inclusi nel campione, le cui vendite sono state utilizzate per il confronto, esportavano direttamente a distributori indipendenti nell’Unione.

365

Si deve poi sottolineare che la Commissione ha operato una distinzione, ai fini del confronto, tra elementi di fissaggio standard e non standard. Per il prodotto in esame nel suo complesso, le vendite dei produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti rappresentavano il 51% delle vendite totali, mentre questa percentuale era dell’84% per gli elementi di fissaggio standard. La Commissione ha spiegato che la distinzione nella percentuale di comparabilità dei prezzi tra elementi di fissaggio standard e non standard è un risultato naturale del metodo dei NCP.

366

Infine, la Commissione ha spiegato che le vendite dei produttori dell’Unione ad «acquirenti indipendenti» prese in considerazione ai fini del calcolo della sottoquotazione dei prezzi, alle quali viene fatto riferimento nel considerando 364 del regolamento impugnato, riguardavano sia le vendite a distributori indipendenti sia le vendite a utenti finali. All’udienza la Commissione ha inoltre precisato, senza che le ricorrenti potessero contraddirla, che le differenze riscontrate tra i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione ai distributori indipendenti e agli utenti finali erano minime, ragion per cui non era stato ritenuto necessario alcun adeguamento.

367

In secondo luogo, si deve rilevare, da un lato, che le ricorrenti non contestano gli adeguamenti effettuati dalla Commissione per garantire un equo confronto dei prezzi tra le vendite dei produttori cinesi inclusi nel campione e le vendite dei produttori dell’Unione. Dall’altro, come precisato dalla Commissione all’udienza, le ricorrenti non hanno formulato alcuna richiesta di adeguamento quantificabile durante l’inchiesta.

368

All’udienza le ricorrenti hanno contestato questa affermazione della Commissione. A tal proposito, dalle osservazioni della CCCME sulle conclusioni definitive del 6 dicembre 2021 e dal considerando 377 del regolamento impugnato risulta, sotto un primo profilo, che la CCCME ha sostenuto che nel calcolo dei margini di sottoquotazione si sarebbero dovuti applicare adeguamenti per tenere conto dei costi del controllo della qualità e della gestione dei documenti. Essa ha quindi sostenuto che l’industria dell’Unione è soggetta a requisiti specifici di certificazione che non sono stati imposti ai produttori-esportatori cinesi. Tale argomento, tuttavia, è in ogni caso irrilevante, non essendo stato in alcun modo dedotto dalle ricorrenti nelle proprie memorie scritte.

369

Sotto un secondo profilo, dai considerando 376 e 381 del regolamento impugnato emerge parimenti che la CCCME aveva dichiarato durante l’inchiesta che la maggior parte delle vendite dell’industria dell’Unione venivano effettuate tramite distributori collegati e che i necessari adeguamenti avrebbero dovuto essere, pertanto, effettuati per tenere conto delle differenze relative allo stadio commerciale. Tuttavia, dal considerando 381 del regolamento impugnato risulta che tale affermazione non era fondata su alcuna informazione presente nel fascicolo né era supportata da alcun elemento di prova. La Commissione ha quindi nuovamente precisato che le vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, di cui si era tenuto conto nel calcolo della sottoquotazione, erano state effettuate ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

370

Dalle osservazioni dell’EFDA sulle conclusioni definitive, alle quali le ricorrenti si sono richiamate, emerge parimenti che, a parere dell’EFDA stessa, la Commissione avrebbe dovuto procedere ad adeguamenti per garantire che i prezzi confrontati corrispondessero allo stesso stadio commerciale. Tuttavia, tali osservazioni contengono essenzialmente affermazioni secondo cui non sarebbe stato agevole accertare se anche i produttori dell’Unione vendessero principalmente a distributori indipendenti. A tal riguardo nessuna prova è stata fornita e tantomeno è stato formulato un argomento preciso. Pertanto, in assenza di elementi quantitativi, la Commissione non ha messo in discussione le proprie conclusioni in ordine alla comparabilità delle vendite assunte ai fini del calcolo della sottoquotazione. Di conseguenza, le affermazioni delle ricorrenti, non essendo basate su elementi concreti, non sono state sufficienti a mettere in discussione l’analisi della Commissione.

371

Ciò premesso, nel contesto del presente ricorso, le ricorrenti non hanno sostenuto la necessità di qualsivoglia adeguamento per garantire la comparabilità dei prezzi dell’Unione con quelli dei produttori-esportatori cinesi ai fini dell’esame del pregiudizio e del nesso di causalità. Nelle proprie memorie scritte, infatti, le ricorrenti hanno contestato unicamente la mancanza di chiarezza quanto allo stadio commerciale scelto per i produttori dell’Unione ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi. Poiché tale questione è stata chiarita dalla Commissione, si deve constatare che, non avendo le ricorrenti dimostrato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione nell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, il motivo dev’essere respinto.

8.   Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base

372

Con l’ottavo motivo, le ricorrenti contestano la valutazione degli indicatori macroeconomici effettuata dalla Commissione in quanto incompatibile con l’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base e con gli obblighi procedurali della Commissione.

373

In sostanza, le ricorrenti contestano, in primo luogo, la rappresentatività delle società sui cui dati si sono fondate le conclusioni della Commissione e il fatto che la Commissione non abbia specificato il numero esatto di società in questione. Infatti, mentre la versione non riservata del questionario macroeconomico indica che 44 società hanno fornito informazioni, dalla risposta della Commissione alle domande della CCCME relative alle informazioni aggiuntive del 1o dicembre 2021 risulterebbe che essa si riferisce a 34 società che avrebbero risposto al questionario.

374

In secondo luogo, le ricorrenti lamentano il fatto che la Commissione si sia rifiutata di rivelare il volume della produzione o delle vendite delle società che hanno risposto al questionario macroeconomico. Inoltre, a parere delle ricorrenti, le parti sono state private dell’opportunità di formulare osservazioni utili su tali dati, a causa della loro divulgazione tardiva e dell’assenza di adeguate sintesi non riservate.

375

In terzo luogo, le ricorrenti censurano il modo in cui i dati in questione sono stati estrapolati all’industria dell’Unione nel suo complesso.

376

A parere della Commissione, gli argomenti delle ricorrenti devono essere respinti.

377

A termini dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria medesima. L’articolo contiene un elenco non esaustivo dei vari fattori che possono essere presi in considerazione.

378

Questa disposizione attribuisce quindi alla Commissione un potere di discrezionale nell’esame e nella valutazione dei vari indicatori (sentenza del 10 settembre 2015, Bricmate, C‑569/13, EU:C:2015:572, punto 54).

379

Nella specie, a termini del considerando 382 del regolamento impugnato, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria nel periodo in esame, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

380

Nei considerando da 384 a 386 del regolamento impugnato, ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, valutando i primi sulla base dei dati forniti dall’interveniente e sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati forniti sono stati adeguati sulla base di un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli adeguamenti hanno tenuto conto solo di alcune incongruenze nei dati, ma non hanno modificato sostanzialmente i dati presentati dall’interveniente. In effetti, come indicato nel successivo considerando 387, la Commissione ha verificato l’accuratezza dei dati e ha quindi ritenuto che fossero una base adeguata per determinare gli indicatori macroeconomici.

381

Inoltre, al considerando 385 del regolamento medesimo, la Commissione ha spiegato di aver protetto la riservatezza di tali dati in quanto erano stati forniti a livello di società. Pertanto, l’interveniente ha stimato l’importo totale dei dati macroeconomici estrapolando i dati in base alla quota dei produttori in questione nella produzione totale dell’Unione e ha determinato la produzione totale dell’Unione sulla base delle informazioni disponibili in Prodcom.

382

Si deve anzitutto precisare che, nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti non contestano la pertinenza dei fattori e degli indicatori economici utilizzati dalla Commissione per valutare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

383

Per quanto attiene alla prima censura delle ricorrenti, secondo cui la Commissione avrebbe omesso di specificare il numero di società interessate, tale istituzione ha spiegato che 44 società avevano risposto al questionario e che il numero di 34 era semplicemente un errore di battitura nella propria corrispondenza, poi riprodotto nella comunicazione inviata alla CCCME il 1o dicembre 2021.

384

Essendo tale precisazione già fornita dalla Commissione e accettata dalle ricorrenti, la prima censura dev’essere respinta.

385

Con la seconda censura, le ricorrenti contestano il diniego della Commissione di rivelare loro i volumi di produzione o di vendita delle 44 società che avevano risposto al questionario macroeconomico.

386

A tal proposito, anzitutto, dalla lettera inviata alla CCCME il 1o dicembre 2021 emerge chiaramente che la Commissione ha comunicato alla CCCME che il volume della produzione o delle vendite non era un’informazione disponibile nel fascicolo.

387

Le ricorrenti si fondano sulla versione non riservata delle risposte al questionario macroeconomico per far valere che la Commissione era a conoscenza di tale informazione, poiché essa figurava nel riquadro B69 della tabella «1 Produzione». Tuttavia, la Commissione ha spiegato che tale riquadro della tabella indicava la quota di tutte le società aderenti all’interveniente che avevano risposto al questionario macroeconomico relativo alla produzione totale dell’Unione da essa stimata. La Commissione ha precisato di non disporre della quota esatta rappresentata dai produttori che avevano risposto al questionario macroeconomico, essendo la produzione totale dell’Unione un’estrapolazione dei dati presentati dai produttori dell’Unione che avevano collaborato.

388

Va poi ricordato che, per garantire la collaborazione dei produttori dell’Unione che hanno fornito le conoscenze di mercato, la Commissione era tenuta a limitare i diritti di accesso a tali informazioni e a preservarne la riservatezza. Tale approccio risulta confermato dalla giurisprudenza, secondo cui la produzione stimata dei produttori interessati dell’Unione, sulla quale si sia basata la Commissione nell’ambito del calcolo del pregiudizio, correttamente può essere considerata riservata, in quanto basata sulla conoscenza del mercato posseduta dall’interveniente (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 507).

389

Peraltro, la natura dei quesiti posti all’interveniente e la sintesi non riservata dei singoli contributi dei produttori dell’Unione sono state messe a disposizione delle parti interessate. Sebbene le ricorrenti contestino la comunicazione tardiva della sintesi non riservata, dal fascicolo emerge che esse hanno comunque avuto la possibilità di presentare osservazioni, beneficiando di una proroga del termine assegnato per la loro presentazione, nonostante i vincoli del regolamento di base e dell’avviso di apertura per quanto riguarda i termini dell’inchiesta.

390

Ne consegue che la seconda censura dev’essere respinta.

391

Con la terza censura, le ricorrenti contestano l’estrapolazione dei dati forniti dall’interveniente all’industria dell’Unione nel suo complesso.

392

A tal proposito, anzitutto, si deve rilevare che la Commissione ha proceduto al campionamento ai fini della presente inchiesta sia per i produttori dell’Unione sia per i produttori cinesi del prodotto in questione. Come si evince dalle considerazioni esposte al precedente punto 353, tale argomento, essendo volto a mettere in discussione la tecnica di campionamento prescelta dalla Commissione, dev’essere respinto.

393

Va poi ricordato che, nell’ambito dei procedimenti antidumping, la Commissione dipende dalla cooperazione volontaria delle parti nel fornirle le informazioni necessarie entro i termini assegnati (sentenza del 28 ottobre 1999, EFMA/Consiglio, T‑210/95, EU:T:1999:273, punto 71). Orbene, i fattori macroeconomici consentono di determinare il pregiudizio subito a livello dell’industria nel suo complesso e avvalorano i calcoli della Commissione a tal proposito.

394

Dal regolamento impugnato risulta che la denuncia è stata sostenuta da produttori che rappresentano oltre il 58% della produzione totale di elementi di fissaggio in ferro o acciaio nell’Unione durante il periodo in questione. Pertanto, i dati condivisi dall’interveniente possono essere considerati rappresentativi della situazione dell’industria dell’Unione. D’altronde, l’obiettivo di ottenere un quadro il più possibile preciso e dettagliato dell’industria dell’Unione non potrebbe essere raggiunto se la Commissione fosse costretta a non tenere conto, tra tutti i dati disponibili, dei dati macroeconomici in base al rilievo che questi ultimi non sarebbero stati disponibili per tutti i produttori dell’industria dell’Unione (sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio, T‑310/12, non pubblicata, EU:T:2015:295, punto 147).

395

Infine, la Commissione ha precisato di aver effettuato un controllo incrociato tra i dati condivisi dall’interveniente e quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha ricordato che l’estrapolazione di dati per il questionario macroeconomico di un’industria così frammentata costituiva un esercizio statistico che, per definizione, richiedeva la deduzione di valori sconosciuti dalle tendenze rilevate nei dati noti.

396

A tal proposito, si deve rilevare che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe verificato debitamente i dati forniti dall’interveniente è speculativa e non è supportata da alcuna prova concreta che consenta di mettere in dubbio la verifica effettuata dalla Commissione nell’esaminare i dati medesimi.

397

La terza censura delle ricorrenti e, di conseguenza, l’ottavo motivo di ricorso in toto devono essere quindi respinti.

9.   Sul nono motivo, relativo alla violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti

398

Con il nono motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dei loro diritti procedurali nel corso dell’inchiesta amministrativa. Tale motivo si articola in tre capi: il primo riguarda l’eccessiva riservatezza del trattamento delle informazioni contenute nel fascicolo, il secondo la presunta mala gestio del fascicolo non riservato da parte della Commissione e il terzo la mancata divulgazione di fatti essenziali da parte dell’istituzione medesima.

399

La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

400

In limine, si devono ricordare i principi e le garanzie procedurali che la Commissione è tenuta a rispettare laddove le parti interessate in un’inchiesta antidumping intendano esercitare i loro diritti della difesa accedendo ad informazioni relative a fatti o considerazioni che possano costituire la base delle misure antidumping, in particolare qualora tali informazioni siano di natura riservata.

401

A termini dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, tutte le informazioni di carattere riservato, purché debitamente giustificate, devono essere trattate come tali dalle autorità. Il successivo paragrafo 2 dispone che le parti interessate che comunicano informazioni riservate sono tenute a presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali, le parti medesime possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte, comunicando peraltro i motivi di tale impossibilità.

402

L’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base prevede che, nel caso in cui la domanda di trattamento riservato non sia considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. La disposizione medesima precisa parimenti che le domande di trattamento riservato non possono essere respinte arbitrariamente.

403

A norma dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento di base, le parti che si sono manifestate a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta entro il termine fissato sono sentite se hanno dimostrato di essere parti interessate e se sussistono motivi particolari per essere sentite.

404

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base dispone che i produttori dell’Unione, i sindacati, gli importatori e gli esportatori nonché le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 19 e siano utilizzate nell’inchiesta. Le parti medesime possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate, nella risposta, da sufficienti elementi di prova.

405

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, i denuncianti, gli importatori e gli esportatori, nonché le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure provvisorie. L’articolo 20, paragrafo 4 specifica che le informazioni finali devono essere fornite per iscritto il più rapidamente possibile e, di norma, entro un mese prima dell’avvio dei procedimenti di cui all’articolo 9, tenendo tuttavia conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate. Invero, eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non possa comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

406

Dalla giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa, che riveste un’importanza capitale nei procedimenti di inchiesta antidumping, presuppone che le imprese interessate debbano essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (v. sentenza del 14 luglio 2021, Interpipe Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Commissione, T‑716/19, EU:T:2021:457, punto 209 e la giurisprudenza ivi citata).

407

Tuttavia, l’asserita mancata presa in considerazione delle osservazioni delle ricorrenti non costituisce una violazione dei loro diritti della difesa o del loro diritto di essere sentite. Infatti, se il rispetto di tali diritti impone alle istituzioni dell’Unione di permettere alle parti interessate di far conoscere efficacemente il loro punto di vista, esso non può obbligare le istituzioni stesse ad aderirvi. L’efficacia della prospettazione del punto di vista delle ricorrenti richiede solamente che tale punto di vista abbia potuto essere esposto in tempo utile affinché le istituzioni dell’Unione possano prenderne conoscenza e, con tutta l’attenzione richiesta, valutarne la pertinenza ai fini del contenuto dell’atto da adottarsi. In ogni caso, occorre rilevare che la Commissione non è tenuta, in un regolamento istitutivo di dazi antidumping definitivi, a rispondere a tutti gli argomenti fatti valere dalle parti interessate nel corso del procedimento d’inchiesta e che la mancata risposta non può dimostrare automaticamente un mancato esame di tali argomenti (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 126 e la giurisprudenza ivi citata).

408

Per quanto riguarda la violazione del diritto di accesso agli atti dell’inchiesta, si deve rilevare che una violazione del genere potrebbe comportare l’annullamento totale o parziale del regolamento impugnato solo nel caso in cui la divulgazione dei documenti di cui trattasi avrebbe avuto una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel corso del procedimento stesso (sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, T‑249/06,EU:T:2009:62, punto 134).

409

Ciò premesso, a una persona devono essere concessi diritti procedurali legittimamente affinché essa possa essere considerata individualmente interessata da tali diritti ed essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un atto adottato in violazione dei diritti medesimi (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 52).

410

Inoltre, tali diritti richiedono la partecipazione attiva di detti soggetti al procedimento stesso che deve esprimersi, quantomeno, mediante la presentazione di una richiesta scritta entro termini determinati (v. sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 214 e la giurisprudenza ivi citata). Il fatto che le parti interessate si siano manifestate e forniscano informazioni pertinenti al fine di stabilire un campione rappresentativo delle parti medesime, o addirittura di essere selezionate a tal fine, costituisce una forma di partecipazione al procedimento antidumping. Tuttavia, tale partecipazione non conferisce alle parti stesse le garanzie procedurali enunciate all’articolo 6, paragrafi 5 e 7, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Infatti, la concessione di tali garanzie è soggetta a talune modalità che implicano una partecipazione particolare a tale procedimento delle stesse parti, sotto forma di una manifestazione di interesse e di domande scritte. Orbene, la partecipazione a un campionamento, ai sensi dell’articolo 17 di tale regolamento, non costituisce una siffatta partecipazione particolare (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 216).

411

Si deve peraltro ricordare che la tutela del segreto commerciale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. Infatti, il mantenimento di una concorrenza leale costituisce un interesse pubblico importante la cui salvaguardia può giustificare il diniego di divulgare informazioni che rientrano nel segreto commerciale (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 165 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, al fine di conciliare il principio del rispetto dei diritti della difesa delle parti interessate e quello della tutela del segreto commerciale, nell’adempimento del loro dovere d’informazione, le istituzioni dell’Unione devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l’osservanza del segreto commerciale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi, scegliendo, eventualmente d’ufficio, le modalità appropriate di tale comunicazione (v. sentenza del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, T‑442/12, EU:T:2017:372, punto 141 e la giurisprudenza ivi citata).

412

Pertanto, qualora occorra conciliare gli obblighi di riservatezza con il diritto all’informazione delle parti interessate, le istituzioni competenti devono valutare la situazione particolare della parte interessata in relazione a tali informazioni e, segnatamente, la posizione occupata dalla parte interessata stessa sul mercato di cui trattasi rispetto a quella della persona che ha fornito le informazioni (v. sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, T‑254/18, EU:T:2021:278, punto 469 e la giurisprudenza ivi citata).

413

Tuttavia, lo scopo dell’articolo 19 del regolamento di base consiste nel proteggere non solo i segreti commerciali, ma anche i diritti della difesa delle altre parti del procedimento antidumping. In tale contesto, l’utilizzazione da parte della Commissione di informazioni di cui non sia stato fornito un riassunto non riservato può essere invocato, come motivo di annullamento di una misura antidumping, dalle parti di un procedimento antidumping solo se esse possono dimostrare che l’utilizzazione di tali informazioni abbia costituito una violazione dei loro diritti della difesa (v. sentenza del 15 ottobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, T‑307/18, non pubblicata, EU:T:2020:487, punto 82).

414

Dalla giurisprudenza emerge inoltre che è sulla base del grado di specificità delle informazioni richieste che deve essere valutata la sufficienza delle informazioni fornite dalla Commissione (v. sentenza del 15 ottobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, T‑307/18, non pubblicata, EU:T:2020:487, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata).

415

È alla luce di questi principi che deve essere esaminato il nono motivo dedotto dalle ricorrenti.

a)   Sulla ricevibilità del nono motivo

416

In primo luogo, si deve ricordare che il ricorso è stato proposto da diverse ricorrenti colpite in misura diversa dal regolamento impugnato. Infatti, le ricorrenti sono, da un lato, i tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione e, dall’altro, trentasei produttori-esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, i cui nomi figurano nell’allegato 1 del regolamento impugnato. Come risulta dal precedente punto 37, trentuno di questi produttori-esportatori sono rappresentati, nell’ambito del presente ricorso, dalla CCCME.

417

In secondo luogo, come emerge dai precedenti punti 24 e 37, gli argomenti del CCCME sollevati in nome proprio sono irricevibili nell’ambito del presente ricorso. Le ricorrenti hanno, d’altronde, riconosciuto tale irricevibilità con riguardo alla CCCME nella loro risposta scritta del 15 gennaio 2024 ai quesiti del Tribunale e all’udienza del 7 febbraio 2024.

418

In terzo luogo, si deve rilevare che, nella sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione (C‑478/21 P, EU:C:2023:685), la Corte ha confermato l’irricevibilità dell’allegazione della violazione dei diritti della difesa dei membri della CCCME e delle altre persone giuridiche i cui nomi figurano nell’allegato del regolamento, non avendo essi formulato richieste specifiche volte ad ottenere la comunicazione di informazioni essenziali per la difesa dei loro interessi. Infatti, in tale procedimento, la CCCME rappresentava «gli interessi dell’industria cinese della ghisa nel suo complesso» e i suoi membri non erano stati identificati nel corso del procedimento amministrativo.

419

Nella specie, la situazione è diversa, in quanto la CCCME ha partecipato all’inchiesta come associazione rappresentante degli interessi dei suoi membri, per i quali essa ha fornito alla Commissione la prova della loro legittimazione.

420

Si deve, infatti, rilevare, sotto un primo profilo, che, al punto 5.6 dell’avviso di apertura dell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha annunciato che, per partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori-esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti o le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, dovevano anzitutto dimostrare l’esistenza di un collegamento obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta e che l’accesso al fascicolo disponibile per la consultazione da parte delle parti interessate sarebbe avvenuto tramite la piattaforma Tron.tdi.

421

Nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto che tutte le imprese e i membri che avevano seguito tale procedura avevano automaticamente acquisito lo status di parte interessata.

422

A tal proposito, le ricorrenti hanno affermato che, nell’avviso di apertura, la Commissione aveva invitato tutti gli esportatori cinesi del prodotto in questione a partecipare all’inchiesta presentando un modulo, specificando che tutti i produttori che avessero partecipato conformemente ai requisiti di tale avviso di apertura sarebbero stati considerati parti interessate in presenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Pertanto, secondo le ricorrenti, tutti i produttori-esportatori che hanno partecipato al procedimento tramite la piattaforma Tron.tdi sono state parti interessate acquisendo diritti procedurali. Il presente procedimento differirebbe quindi da quello sfociato nella sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a,/Commissione (C‑478/21 P, EU:C:2023:685) a fronte, da un lato, della diversa formulazione dell’avviso di apertura che invitava qualsiasi parte interessata a partecipare all’inchiesta e, dall’altro, della differente procedura per lo scambio di informazioni tra la Commissione e le parti interessate, attuata esclusivamente attraverso la piattaforma Tron.tdi. Le ricorrenti ritengono, pertanto, che il nono motivo sia ricevibile nei suoi tre capi.

423

Anzitutto, per quanto riguarda il primo capo del nono motivo, relativo alla violazione dell’articolo 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base, le ricorrenti sostengono che tali disposizioni impongono in ogni caso obblighi oggettivi alla Commissione, che dovrebbe garantire che il trattamento riservato dei dati pertinenti sia limitato allo stretto necessario. Inoltre, le ricorrenti sottolineano che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a,/Commissione (C‑478/21 P, EU:C:2023:685) non vi era alcun motivo concernente la violazione dell’articolo 19 del regolamento di base. Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che tale capo sia ricevibile in quanto sollevato sia dai singoli produttori-esportatori sia dalla CCCME in nome e per conto dei propri membri.

424

Le ricorrenti ritengono poi che sia ammissibile anche il secondo capo, con il quale lamentano la mala gestio del fascicolo riservato, in violazione degli articoli 6, paragrafo 7, e 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base e dei diritti della difesa.

425

Infine, le ricorrenti sostengono che i singoli produttori-esportatori e i membri della CCCME hanno espressamente richiesto l’accesso al fascicolo e alle conclusioni definitive attraverso la loro registrazione sulla piattaforma Tron.tdi e che, omettendo di comunicare loro fatti essenziali, la Commissione ha violato l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base.

426

In via di subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere la ricevibilità di talune censure sollevate nell’ambito del nono motivo dalla CCCME per conto dei propri membri, le ricorrenti affermano la ricevibilità del nono motivo per quanto riguarda gli argomenti sollevati dai singoli produttori-esportatori rappresentati dalla CCCME nel corso dell’inchiesta.

427

A tal riguardo, le ricorrenti hanno esibito i mandati di rappresentanza rilasciati alla CCCME di diverse società che erano stati trasmessi alla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Come risulta infatti dal precedente punto 5, la CCCME è stata considerata parte interessata nel procedimento amministrativo solo nei limiti in cui è stata autorizzata da detti specifici produttori di elementi di fissaggio a rappresentarli.

428

Dai mandati che le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale emerge che la CCCME non rappresentava dinanzi alla Commissione tutti i membri interessati per conto dei quali ha proposto il presente ricorso, vale a dire che la CCCME rappresentava dinanzi alla Commissione produttori-esportatori in parte diversi da quelli da essa rappresentati dinanzi al Tribunale nell’ambito del presente ricorso.

429

In primo luogo, dai mandati esibiti dalle ricorrenti al Tribunale risulta, infatti, che la CCCME era stata incaricata di rappresentare i tre produttori-esportatori inclusi nel campione nel procedimento amministrativo. Tuttavia, questi ultimi non hanno fornito alcuna prova di essere membri di tale associazione.

430

In secondo luogo, la CCCME ha rappresentato nove società che sono produttori-esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e che sono elencati nell’allegato 1 del regolamento impugnato. Esse sono membri della CCCME e sono rappresentate dalla CCCME anche nell’ambito del presente ricorso.

431

In terzo luogo, la CCCME ha rappresentato dinanzi alla Commissione anche altre otto società, elencate nell’allegato 1 del regolamento impugnato, che non sono parti del presente ricorso. Nemmeno tali società hanno dimostrato di essere membri della CCCME, ma, in ogni caso, non sono parti del presente ricorso.

432

In quarto luogo, la CCCME ha rappresentato dinanzi alla Commissione anche due società i cui nomi non compaiono nel regolamento impugnato e che non sono nemmeno rappresentate dalla CCCME nell’ambito del presente ricorso.

433

Pertanto, per quanto riguarda la ricevibilità delle allegazioni sollevate dalla CCCME dinanzi al Tribunale per conto dei propri membri, dei trentuno membri della CCCME interessati, per conto dei quali essa ha proposto il presente ricorso, la CCCME rappresentava davanti alla Commissione solo nove produttori-esportatori cinesi non inclusi nel campione. Come ripetutamente confermato dalle parti all’udienza, la Commissione non ha verificato se le società che hanno conferito tali mandati fossero membri della CCCME. Le parti non hanno prodotto ulteriori elementi di prova al riguardo. Le ricorrenti non sono state in grado di confermare con certezza se tutte le società che hanno conferito mandati di rappresentanza alla Commissione fossero membri della CCCME. Le ricorrenti hanno peraltro sostenuto che il solo mandato dovrebbe essere sufficiente ai fini della rappresentanza degli interessi delle società medesime dinanzi alla Commissione.

434

Orbene, da un lato, come risulta dal precedente punto 26, un’associazione quale la CCCME può legittimamente rappresentare dei produttori-esportatori dinanzi al giudice dell’Unione solo subordinatamente alla prova che i produttori-esportatori medesimi ne siano membri.

435

Dall’altro, la Corte ha dichiarato che, sebbene i membri della CCCME e le altre persone giuridiche i cui nomi figurano in allegato abbiano partecipato al campionamento realizzato nel corso del procedimento antidumping di cui trattasi, tali membri e tali altri soggetti non erano legittimati a dedurre la violazione delle loro garanzie procedurali derivante dal fatto che la Commissione non aveva comunicato loro informazioni essenziali per la difesa dei loro interessi, non avendo essi formulato domande dirette a ottenere la comunicazione di tali informazioni nel corso del procedimento medesimo (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 217).

436

I diritti procedurali sono, infatti, diritti propri della persona alla quale sono conferiti e hanno carattere soggettivo, cosicché sono le stesse parti interessate a dover essere in grado di esercitarli effettivamente, indipendentemente dalla natura del procedimento al quale sono sottoposte. La possibilità per un’associazione di esercitare i diritti procedurali dei propri membri non può condurre a eludere le condizioni che, in forza della giurisprudenza, le imprese di cui trattasi avrebbero dovuto rispettare se avessero voluto esercitare esse stesse i loro diritti procedurali (sentenza del 21 settembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punti 223 e 224).

437

Da tali rilievi discende che un produttore esportatore membro della CCCME non può accontentarsi delle richieste di quest’ultima, se non ha fatto valere espressamente i propri diritti della difesa nel corso dell’inchiesta amministrativa. Infatti, sebbene la registrazione sulla piattaforma Tron.tdi abbia consentito ai singoli produttori-esportatori di ricevere informazioni in tempo utile e di seguire l’andamento dell’inchiesta amministrativa, in assenza di una richiesta esplicita di maggiori informazioni, i produttori-esportatori in questione non potevano pretendere di esercitare propri specifici diritti procedurali.

438

A tal proposito, va ricordato che il diritto di accesso alle informazioni non riservate di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base è connesso allo status di parte interessata che si sia manifestata a termini dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento medesimo (sentenza del 27 gennaio 2000, BEUC/Commissione, T‑256/97, EU:T:2000:21, punto 32) e che la Commissione deve decidere, caso per caso, in considerazione delle specifiche circostanze di ogni singola specie, se un soggetto debba essere considerato quale parte interessata (sentenza del 27 gennaio 2000, BEUC/Commissione, T‑256/97, EU:T:2000:21, punto 76).

439

Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che spetta alle parti interessate in un procedimento di inchiesta antidumping mettere le istituzioni nelle condizioni di valutare i possibili problemi derivanti dall’assenza di un elemento nelle informazioni messe a loro disposizione. A fortiori, la parte interessata non è legittimata a lamentarsi dinanzi al giudice dell’Unione del fatto che un’informazione non sia stata messa a sua disposizione se, nel corso del procedimento di inchiesta sfociato nel regolamento antidumping controverso, essa non ha formulato presso le istituzioni nessuna domanda concernente tale informazione particolare (v. sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 93 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che tali domande devono essere avanzate dai singoli produttori-esportatori stessi, che non possono accontentarsi delle domande formulate dalla CCCME.

440

La differenza nel presente procedimento, invocata dalle ricorrenti, in quanto la comunicazione della Commissione con le parti interessate sarebbe avvenuta in modo diverso, vale a dire tramite la piattaforma Tron.tdi, che consentiva alle parti interessate di presentare informazioni e osservazioni e di seguire l’inchiesta, non è tale da mettere in discussione tale conclusione per quanto riguarda i requisiti procedurali connessi ai diritti della difesa delle parti. Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione all’udienza, la piattaforma Tron.tdi ha come unico scopo quello di semplificare la comunicazione con le parti e rendere più fluidi gli scambi. In ogni caso, lo status di parte interessata ai sensi del regolamento di base e i relativi diritti non possono dipendere dai mezzi di comunicazione della Commissione con le parti.

441

Di conseguenza, le censure sollevate nel nono motivo, nella parte in cui riguardano i produttori-esportatori non inclusi nel campione che non hanno presentato richieste specifiche di divulgazione di informazioni supplementari ai fini dell’esercizio dei propri diritti procedurali, sono irricevibili, sia che siano sollevate dalla CCCME per conto dei propri membri sia che siano sollevate dai cinque produttori-esportatori non inclusi nel campione.

442

In quarto luogo, per quanto riguarda i tre produttori-esportatori cinesi inclusi nel campione, dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 409 emerge che la semplice partecipazione al campionamento non conferisce diritti procedurali specifici ai produttori-esportatori interessati in assenza di richieste di informazioni che essi ritengano essenziali per la difesa dei propri interessi.

443

Di conseguenza, alla luce delle suesposte precisazioni, si deve concludere che il nono motivo può essere ricevibile solo nei limiti in cui è dedotto dai singoli produttori-esportatori che lamentano una violazione dei loro diritti della difesa e che, nel corso del procedimento amministrativo, hanno manifestato la volontà di esercitare tali diritti. Al fine di valutare la ricevibilità delle censure sollevate è quindi necessario esaminare, per ciascun capo, se le imprese in questione abbiano rispettato i requisiti cui è subordinato l’effettivo esercizio dei loro diritti della difesa.

b)   Sull’esercizio dei diritti procedurali delle ricorrenti

1) Sul primo capo

444

Con il primo capo del nono motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base e dei loro diritti della difesa, in quanto tutti i documenti presentati dall’interveniente o dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sarebbero stati trattati come riservati senza un valido motivo o sarebbero stati molto incompleti nella loro sintesi non riservata, il che avrebbe impedito alle parti interessate di formulare osservazioni o di verificare l’esattezza degli elementi di prova ivi contenuti. Le ricorrenti contestano, in particolare, il trattamento riservato accordato, anzitutto, al questionario macroeconomico, in seguito, alle versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e, infine, alla risposta dell’interveniente alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni sugli indicatori macroeconomici.

445

Secondo le ricorrenti, la violazione dei loro diritti procedurali è aggravata dal trattamento anonimo concesso a tutti i produttori dell’Unione che hanno fornito informazioni e dai reiterati rifiuti di comunicare qualsiasi informazione sulla gamma di prodotti di tali società e sulla rappresentatività dei prodotti medesimi con riguardo al volume delle vendite.

446

A tal proposito, per quanto riguarda, da un lato, la riservatezza delle risposte al questionario macroeconomico, dal regolamento impugnato risulta che solo l’EFDA e la CCCME hanno contestato la riservatezza di tali informazioni nel corso del procedimento amministrativo. Lo stesso vale per la contestazione della riservatezza delle risposte alle domande dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e della riservatezza della risposta dell’interveniente alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni sugli indicatori macroeconomici.

447

Orbene, da una parte, l’EFDA non è una ricorrente e, dall’altra, conformemente alla conclusione formulata al precedente punto 434, la CCCME non può invocare la violazione dei diritti procedurali dei propri membri se questi non hanno fatto valere tali diritti dinanzi alla Commissione per mezzo di domande scritte.

448

D’altro lato, per quanto riguarda i nomi delle società che hanno risposto al questionario macroeconomico, dai considerando 21 e 396 del regolamento impugnato risulta che le uniche parti interessate che hanno contestato l’anonimato dei produttori dell’Unione sono state la CCCME, l’EFDA e la Repubblica popolare cinese. Considerato che nessuno dei produttori-esportatori appartenente alle ricorrenti ha chiesto alla Commissione ulteriori informazioni sull’identità dei produttori dell’Unione, conformemente a quanto concluso al precedente punto 440, l’argomento dev’essere respinto.

449

Ne consegue che il primo capo del nono motivo di ricorso è irricevibile e dev’essere respinto.

2) Sul secondo capo

450

Le ricorrenti contestano la gestione del fascicolo non riservato da parte della Commissione, la quale avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 7, e l’articolo 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base, nonché i loro diritti della difesa, atteso che, nel corso dell’inchiesta, le parti interessate non avrebbero avuto pieno e tempestivo accesso al fascicolo non riservato.

451

In primo luogo, ciò avrebbe privato le parti interessate della possibilità di seguire da vicino i principali sviluppi dell’inchiesta o di presentare osservazioni al riguardo, come la decisione della Commissione di modificare il campione dei produttori dell’Unione. Inoltre, le parti interessate non sarebbero state informate degli scambi ex parte tra la Commissione e l’interveniente.

452

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che una serie di documenti (file) sono stati cancellati dal fascicolo non riservato.

453

In terzo luogo, le ricorrenti suggeriscono l’esistenza di vari altri documenti (file) che non sono mai stati caricati nel fascicolo non riservato.

454

Per quanto riguarda la gestione del fascicolo non riservato da parte della Commissione, si deve rilevare, in primo luogo, che dal tenore stesso dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, richiamato al precedente punto 404, risulta che le parti interessate da un procedimento d’inchiesta antidumping, come la ricorrente, non possono lamentare l’assenza di un documento nel fascicolo non riservato dell’inchiesta stessa qualora non abbiano presentato richiesta scritta per prendere conoscenza di tale documento (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 109).

455

Orbene, dai considerando 22 e 24 del regolamento impugnato emerge che la presunta insufficienza del fascicolo non riservato è stata contestata nell’ambito del procedimento amministrativo, a seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, solo dalla CCCME e dall’EFDA.

456

In secondo luogo, per quanto riguarda la comunicazione tra la Commissione e l’interveniente, dal considerando 47 del regolamento impugnato risulta che solo l’EFDA e la CCCME ne avevano chiesto la divulgazione.

457

In terzo luogo, per quanto riguarda la presunta cancellazione di una serie di documenti dal fascicolo non riservato, solo la CCCME ha chiesto alla Commissione maggiori informazioni al riguardo.

458

Pertanto, considerata l’identità delle parti interessate che hanno presentato richieste nel corso del procedimento amministrativo e la conclusione di cui al precedente punto 440, anche questo capo dev’essere ritenuto irricevibile.

3) Sul terzo capo

459

Le ricorrenti contestano il diniego della Commissione di mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni su cui essa si è basata per giungere alle conclusioni finali, in violazione dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base e dei diritti della difesa. Orbene, le informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e il questionario macroeconomico sono state le due fonti principali sulle quali la Commissione si è basata per giungere alle proprie conclusioni in merito al pregiudizio e al nesso di causalità.

460

A tal proposito, dal regolamento impugnato risulta che nessun singolo produttore-esportatore tra le ricorrenti ha chiesto la divulgazione delle precise informazioni fornite dai produttori dell’Unione. Ne consegue che le affermazioni delle ricorrenti nel contesto di tale capo sono irricevibili e, con esse, il nono motivo in toto, che deve essere respinto.

461

Alla luce dei suesposti rilievi, il ricorso dev’essere respinto in toto.

IV. Sulle spese

462

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione e dall’interveniente, conformemente alle domande di queste ultime.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) unitamente alle altre ricorrenti, i cui nomi sono riportati in allegato, sono condannate alle spese.

 

Schalin

Steinfatt

Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2024.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) L’elenco degli altri ricorrenti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.

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