Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 dicembre 2024.#PGTEX Morocco contro Commissione europea.#Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dal Marocco – Inchiesta antielusione – Elusione – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 – Sviamento di potere – Condizioni per accertare l’elusione – Articolo 13 del regolamento 2016/1036 – Modifica imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per le quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio – Operazioni di assemblaggio – Operazioni di completamento – Nozione di “valore aggiunto” – Prodotto simile importato, o parti di esso, che continua a beneficiare della sovvenzione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1036 – Uso dei dati disponibili.#Causa T-245/22.

ECLI:EU:T:2024:879Eu General Court4 dic 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

4 dicembre 2024 ( *1 )

«Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dal Marocco – Inchiesta antielusione – Elusione – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco – Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 – Sviamento di potere – Condizioni per accertare l’elusione – Articolo 13 del regolamento 2016/1036 – Modifica imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per le quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio – Operazioni di assemblaggio – Operazioni di completamento – Nozione di “valore aggiunto” – Prodotto simile importato, o parti di esso, che continua a beneficiare della sovvenzione – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2016/1036 – Uso dei dati disponibili»

Nella causa T‑245/22,

PGTEX Morocco, con sede in Tangeri (Marocco), rappresentata da P. Vander Schueren, E. Gergondet e A. Nosowicz, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

LM Wind Power A/S, con sede in Kolding (Danimarca), rappresentata da B. Servais e V. Crochet, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo e J. Zieliński, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Tech-Fab Europe eV, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da L. Ruessmann e J. Beck, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da O. Porchia (relatrice), presidente, M. Jaeger, L. Madise, P. Nihoul e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 16 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la PGTEX Morocco, ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (GU 2022, L 46, pag. 49; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione impugnato»).

I. Fatti

2

La ricorrente, una società di diritto marocchino con sede in una zona franca a Tangeri (Marocco) e appartenente al gruppo di società cinesi PGTEX, è una produttrice-esportatrice di taluni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (in prosieguo: i «prodotti GFF») che essa esporta in particolare nell’Unione europea.

3

I prodotti GFF sono tessuti di filati tessili accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) o in fibra di vetro (in prosieguo: i «filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro») a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 millimetri (mm) e di peso superiore a 35 grammi per metro quadro (g/m2). Tali prodotti sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, in particolare nella produzione di pale per turbine eoliche, attrezzature sportive, per imbarcazioni e autocarri, nonché nei sistemi di risanamento delle tubature.

4

Il 21 febbraio 2019, la Commissione europea ha avviato, sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»), un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto (in prosieguo: l’«inchiesta antidumping»).

5

L’inchiesta antidumping si è conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU 2020, L 108, pag. 1). Con tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha istituito un dazio antidumping residuo del 99,7% sulle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina.

6

I dazi antidumping sono stati rivisti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione 2020/492 (GU 2020, L 189, pag. 1), al fine di tener conto dei dazi compensativi adottati dalla Commissione. Pertanto, il dazio antidumping residuo sui prodotti GFF originari della Cina era del 69%.

7

Il 19 maggio 2021, la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto mediante importazioni dello stesso prodotto spedito dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di detto paese, e di sottoporre a registrazione tali importazioni.

8

La domanda di cui trattasi è stata depositata dall’interveniente a sostegno della Commissione, la Tech-Fab Europe eV, un’associazione di produttori di prodotti GFF dell’Unione.

9

Avendo concluso, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta (in prosieguo: l’«inchiesta antielusione») a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/864, del 28 maggio 2021, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione 2020/492 mediante importazioni di alcuni prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2021, L 190, pag. 82).

10

Il periodo coperto dall’inchiesta antielusione era compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). Prima del 2019 non esistevano volumi significativi di esportazioni di prodotti GFF dal Marocco verso l’Unione. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, in particolare, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione delle misure antidumping sui prodotti in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Sono stati raccolti dati più dettagliati per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi o di quantitativi e l’esistenza di pratiche di dumping.

11

Nel corso dell’inchiesta antielusione, il gruppo PGTEX, composto dalla ricorrente e dalle sue società collegate in Cina, vale a dire la PGTEX China Co., Ltd (in prosieguo: la «PGTEX China») e la Chongqing Polycomp International Corporation (in prosieguo: la «CPIC»), ha trasmesso il modulo delle imprese richiedenti un’esenzione (in prosieguo: il «modulo di richiesta di esenzione») compilato. Anche la PGTEX China ha compilato il modulo destinato ai produttori esportatori. L’8 settembre 2021 detto gruppo ha risposto alla richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione il 13 agosto 2021 (in prosieguo: la «risposta alla richiesta di informazioni supplementari»).

12

Con lettera del 5 ottobre 2021, la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base. Il 12 ottobre 2021 la ricorrente ha risposto a tale lettera (in prosieguo: la «risposta alla lettera relativa all’articolo 18»).

13

Il 15 ottobre 2021, la ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni al fine di dimostrare che la trasformazione attuata in Marocco non poteva essere qualificata come operazione di assemblaggio e che essa era di per sé giustificata da un punto di vista economico (in prosieguo: la «documentazione supplementare»).

14

Il 20 dicembre 2021, la Commissione ha presentato il suo documento informativo generale (in prosieguo: il «DIG») in cui raccomandava l’estensione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell’Egitto alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco e respingeva la domanda di esenzione da tali dazi presentata dalla ricorrente. Il 7 gennaio 2022, la ricorrente ha presentato i propri commenti sul DIG (in prosieguo: i «commenti sul DIG»).

15

Parallelamente, la ricorrente, ritenendo che il DIG, applicando dati disponibili nei suoi confronti, non rispondesse alle osservazioni formulate nella risposta alla lettera relativa all’articolo 18, ha chiesto, il 29 dicembre 2021, l’intervento del consigliere-auditore. Il 10 gennaio 2022 si è svolta un’audizione con la Commissione e il successivo 12 gennaio con il consigliere auditore. Quest’ultimo ha consegnato la sua relazione il 25 gennaio 2022.

16

Il 24 febbraio 2022, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione impugnato.

II. Conclusioni delle parti

17

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare il regolamento di esecuzione impugnato nella misura in cui tale regolamento la riguarda;

–

condannare la Commissione alle spese.

18

L’interveniente a sostegno della ricorrente, la LM Wind Power A/S, chiede che il Tribunale voglia:

–

accogliere il ricorso;

–

condannare la Commissione alle spese connesse al suo intervento.

19

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto infondato;

–

condannare la ricorrente alle spese.

20

L’interveniente a sostegno della Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese connesse al suo intervento.

III. In diritto

21

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti:

–

il primo, su una violazione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2000, L 70, pag. 2), come modificato (in prosieguo: l’«accordo di associazione»), su una violazione dell’articolo 22, lettera a), del regolamento antidumping di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone misure antidumping sui prodotti GFF di origine preferenziale marocchina che essa esporta nell’Unione senza aver dimostrato che le importazioni sono state oggetto di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 11), e senza che tali misure siano conformi all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping del 1994»);

–

il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento antidumping di base per quanto riguarda l’utilizzo dei dati disponibili;

–

il terzo, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base in quanto la Commissione ha ritenuto che non sussistesse una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del suo sito di produzione in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie;

–

il quarto, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base, su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione ha concluso che il processo di fabbricazione attuato in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio.

22

Occorre esaminare, anzitutto, il primo, terzo e quarto motivo e, successivamente, se del caso, il secondo motivo.

A. Sul primo motivo

23

A sostegno del primo motivo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, deduce, in sostanza, tre censure.

24

Con la prima censura, la ricorrente sostiene, in via preliminare, che i GFF da essa prodotti sono considerati, secondo le norme applicabili dell’accordo di associazione, come «originari» del Marocco. L’origine preferenziale di detti prodotti GFF sarebbe confermata dalla prova dell’origine rilasciata dalle autorità marocchine conformemente agli articoli 16 e 17 del protocollo n. 4 dell’accordo di associazione, vale a dire i certificati EUR.1, la cui validità sarebbe stata confermata dall’amministrazione doganale marocchina. Peraltro, tale origine preferenziale non sarebbe contestata.

25

Pertanto, imponendo dazi antidumping sulle importazioni di prodotti GFF della ricorrente che godono di un’origine preferenziale marocchina, al termine dell’inchiesta antielusione e non dell’inchiesta antidumping, il regolamento di esecuzione impugnato avrebbe violato l’articolo 9 dell’accordo di associazione, che vieta l’imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente su tali prodotti, nonché l’articolo 24 del medesimo accordo, il quale consentirebbe, in deroga all’articolo 9 di tale accordo, di istituire misure antidumping su tali prodotti a condizione che l’Unione constati che le importazioni siano oggetto di dumping a norma dell’articolo VI del GATT e che le misure antidumping siano adottate conformemente al codice antidumping del 1994.

26

Secondo la ricorrente, ratificando l’accordo di associazione, l’Unione si è impegnata ad istituire dazi antidumping sulle importazioni «originarie» del Marocco solo dopo aver determinato l’esistenza di un dumping conformemente all’articolo VI del GATT e al codice antidumping del 1994. Essa aggiunge che l’Unione ha così rinunciato alla possibilità di istituire misure antidumping a seguito dell’inchiesta antielusione riguardante prodotti «originari» del Marocco in forza dell’accordo di associazione.

27

A tal riguardo, la ricorrente precisa di non sostenere che l’articolo 24 dell’accordo di associazione impedisce qualsiasi inchiesta antielusione. Essa afferma che, affinché possano essere istituite misure antidumping su importazioni di prodotti che beneficiano di un’origine preferenziale marocchina in forza dell’accordo di associazione, la Commissione deve accertare l’esistenza di un dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT e che tale accertamento non può essere fatto nell’ambito dell’inchiesta antielusione stessa. L’articolo 24 dell’accordo di associazione non osterebbe tuttavia ad un’inchiesta antielusione riguardante prodotti che non beneficiano di un’origine preferenziale marocchina, come avverrebbe generalmente quando le presunte pratiche di elusione consistono in lievi modifiche, in trasbordi o nella riorganizzazione dei canali di vendita per beneficiare dell’aliquota del dazio meno elevata attribuita ad un altro produttore.

28

In ogni caso, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione imporrebbe di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a tali accordi (sentenza del 10 settembre 1996, Commissione/Germania, C‑61/94, EU:C:1996:313, punto 52). La Commissione non può quindi interpretare il semplice fatto che esiste un diritto derivato dell’Unione come una giustificazione che l’autorizza a prescindere dagli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di associazione. Inoltre, il riferimento alla «pertinente legislazione interna», di cui all’articolo 24 dell’accordo di associazione, non può essere invocato per giustificare la violazione dell’accordo di cui trattasi.

29

Con la seconda censura, la ricorrente deduce che il regolamento di esecuzione impugnato viola l’articolo 22, lettera a), del regolamento antidumping di base, in quanto istituisce dazi antidumping su importazioni «originarie» del Marocco, escludendo in tal modo l’applicazione delle norme speciali previste nell’accordo di associazione.

30

Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato è viziato da uno sviamento di potere in quanto ha come unico scopo di eludere la procedura appositamente prevista dall’accordo di associazione per istituire misure antidumping. A suo avviso, la Commissione era perfettamente a conoscenza del fatto che l’accordo di associazione assoggettava l’imposizione di dazi antidumping ad una procedura specifica conforme ai requisiti di cui all’articolo VI del GATT, ma essa ha deliberatamente utilizzato la procedura per elusione prevista dal regolamento antidumping di base per sottrarsi a tale procedura. Inoltre, la ricorrente sottolinea che l’articolo VI del GATT non prevede inchieste antielusione.

31

Infine, a tal riguardo, la ricorrente aggiunge che, sebbene l’obiettivo perseguito dalla Commissione mediante l’adozione del regolamento di esecuzione impugnato sia quello di vigilare sull’efficacia delle misure imposte sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina, resta il fatto che tale regolamento di esecuzione impone dazi doganali e tasse di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti GFF originari del Marocco in violazione dell’articolo 9 dell’accordo di associazione e dell’articolo 22 del regolamento antidumping di base.

32

La Commissione, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente.

1.   Osservazioni preliminari

a)   Sull’accordo di associazione

33

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, è stato concluso a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è stato approvato a nome delle Comunità europee con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2000, L 70, pag. 1). Conformemente al suo articolo 96, detto accordo è entrato in vigore il 1o marzo 2000, come risulta dall’informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2000, L 70, pag. 228).

34

Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, l’accordo di associazione istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (denominate congiuntamente nell’accordo di associazione con il Marocco come la «Comunità») nonché i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra.

35

A norma del suo articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, l’accordo di associazione si prefigge l’obiettivo, inter alia, di stabilire «le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali».

36

Pertanto, l’articolo 6 dell’accordo di associazione, contenuto nel titolo II di tale accordo, relativo alla libera circolazione delle merci, dispone che «[n]el corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni [del GATT] del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (...)».

37

A tal fine, l’articolo 9 dell’accordo di associazione, il quale, conformemente al titolo II, capitolo I, di tale accordo, sotto il quale figura, si applica ai prodotti industriali, dispone che «[i] prodotti originari del Marocco sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d’effetto equivalente».

38

Come precisato dall’articolo 29 dell’accordo di associazione, la nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione del titolo II di detto accordo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4 del medesimo accordo.

39

In deroga all’articolo 9 dell’accordo di associazione, l’articolo 24 di tale accordo, contenuto nel capitolo III di quest’ultimo, dedicato alle disposizioni comuni, autorizza l’adozione, ad opera di una delle parti, di misure adeguate contro le pratiche di dumping. In particolare, tale disposizione prevede che «[q]ualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell’articolo VI dell’accordo [GATT], essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità [al codice antidumping del 1994] e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 27 del presente accordo».

b)   Sulla normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antidumping

40

La normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antidumping, prevista all’articolo 13 del regolamento antidumping di base, in presenza di determinate condizioni, consente alle istituzioni di estendere dazi antidumping da esse istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo alle importazioni di prodotti simili provenienti segnatamente da un altro paese, al fine di evitare che le misure antidumping siano eluse.

41

Più precisamente, l’articolo 13 del regolamento antidumping di base, intitolato «Elusione», è così formulato:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse.

Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell’articolo 9, paragrafo 5 possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.

Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma comprendono, tra l’altro

a)

le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;

b)

la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi;

c)

la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell’Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti;

d)

nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo.

2.   Operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura; (...)

b)

il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione; (...)

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. (…)».

42

Dal considerando 20 del regolamento antidumping di base risulta che l’articolo 13 del medesimo regolamento non trova il suo fondamento nel codice antidumping del 1994, ma è stato adottato unilateralmente dall’Unione. Infatti, sebbene la questione dell’elusione sia stata discussa nell’ambito dei negoziati relativi all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)-GATT, non è stato possibile raggiungere alcun accordo in tale ambito. Ne consegue che la normativa dell’Unione in materia di elusione costituisce un quadro normativo che, pur essendo inquadrato nella normativa antidumping dell’Unione, dispone, tuttavia, di una propria specificità (conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafi 37 e 38).

43

Dal considerando 20 del regolamento antidumping di base risulta altresì che l’articolo 13 del medesimo regolamento è stato adottato al fine di contrastare talune pratiche, in particolare il semplice assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo, il cui obiettivo essenziale è di consentire l’elusione delle misure antidumping. Infatti, nella realtà economica attuale, caratterizzata da una crescente globalizzazione del commercio internazionale, che offre sempre più alle imprese la possibilità di delocalizzare in diversi paesi la produzione dei beni, è sempre più importante che l’Unione disponga di strumenti di difesa commerciale idonei a rispondere in modo efficace alle sfide poste da un siffatto contesto commerciale, garantendo una protezione efficace dell’industria dell’Unione contro le importazioni di prodotti oggetto di dumping. Fra tali strumenti, le norme antielusione svolgono un ruolo fondamentale per garantire l’efficacia delle misure antidumping adottate dall’Unione (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:303, paragrafi 1 e 73).

2.   Sulla fondatezza del primo motivo, vertente su una violazione dell’accordo di associazione, su una violazione dell’articolo 22, lettera a), del regolamento antidumping di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone misure antidumping sui prodotti GFF di origine preferenziale marocchina che la ricorrente esporta nell’Unione senza aver accertato che le importazioni siano state oggetto di dumping conformemente all’articolo VI del GATT e senza che tali misure siano conformi al codice antidumping del 1994

44

Nel caso di specie, al fine di rispondere al presente motivo, occorre stabilire, in sostanza, se la Commissione abbia potuto ricorrere alle norme antielusione previste all’articolo 13 del regolamento antidumping di base per estendere dazi antidumping da essa istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo (ossia, nel caso di specie, la Cina) alle importazioni di prodotti simili provenienti in particolare da un altro paese (ossia, nel caso di specie, il Marocco), prescindendo dal fatto che l’Unione aveva firmato con il Regno del Marocco un accordo di associazione.

45

In primo luogo, occorre rilevare che, come sottolineato al precedente punto 40, l’articolo 13 del regolamento antidumping di base, in presenza di determinate condizioni, consente alle istituzioni di estendere dazi antidumping da esse istituiti sulle importazioni di un prodotto proveniente da un paese terzo alle importazioni di prodotti simili provenienti in particolare da un altro paese, al fine di evitare che le misure antidumping siano eluse.

46

Peraltro, secondo la giurisprudenza, un regolamento recante estensione di un dazio antidumping ha come unico scopo quello di garantirne l’efficacia e di evitare che sia eluso e, di conseguenza, una misura recante estensione di un dazio antidumping definitivo ha solo carattere accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che protegge l’efficace applicazione delle misure definitive (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

47

In secondo luogo, occorre sottolineare che, come emerge dalla lettura delle disposizioni di cui ai precedenti punti da 34 a 37, l’accordo di associazione mira a istituire progressivamente una zona di libero scambio tra l’Unione e il Marocco. Infatti, tale accordo è stato concluso al fine di promuovere la libera circolazione di merci tra l’Unione e il Marocco mediante, in particolare, l’eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente.

48

Pertanto, l’accordo di associazione e l’articolo 13 del regolamento antidumping di base sono due strumenti di politica commerciale dell’Unione che rispondono a finalità e a logiche diverse. Infatti, se il primo è uno strumento di cooperazione volto a promuovere la libera circolazione delle merci provenienti dal Marocco nell’Unione, il secondo è uno strumento di difesa commerciale diretto a sanzionare pratiche commerciali sleali che possono pregiudicare l’efficacia di misure antidumping già in vigore nei confronti di paesi terzi.

49

Nel caso di specie, ritenendo che il gruppo PGTEX avesse attuato, in Marocco, una pratica diretta ad eludere il dazio antidumping istituito in forza del regolamento di esecuzione 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina, con il regolamento di esecuzione impugnato la Commissione ha esteso tale dazio antidumping ai prodotti GFF spediti dal Marocco. Peraltro, il dazio così esteso, avente come unico scopo quello di garantire l’efficacia del dazio antidumping imposto alla Repubblica popolare cinese, non può essere distinto da quest’ultimo, di cui costituisce l’accessorio (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 novembre 2005, Jersey Produce Marketing Organisation, C‑293/02, EU:C:2005:664, punto 70).

50

Pertanto, con il regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione si rivolge alle imprese cinesi del gruppo PGTEX per evitare che queste si appoggino al territorio del Marocco, atteso che il Regno del Marocco ha concluso l’accordo di associazione con l’Unione, per eludere il dazio antidumping imposto sulle importazioni cinesi di prodotti GFF.

51

In tal senso, occorre osservare che l’accordo di associazione non contiene disposizioni che vietino l’adozione, ad opera di una delle parti di detto accordo, di misure antielusione. Pertanto, di fronte a comportamenti come quelli indicati al precedente punto 50, tale accordo non impedisce all’Unione di verificare se tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base siano soddisfatte e poi, qualora si constati che dette condizioni sono effettivamente soddisfatte, di ricorrere alle misure antielusione al fine di contrastare detti comportamenti.

52

Una diversa lettura potrebbe privare l’Unione di uno strumento di difesa commerciale cruciale per garantire una protezione efficace dell’industria dell’Unione e trasformare il Marocco in una «zona franca» in cui gli operatori commerciali potrebbero attuare qualsiasi tipo di operazione di elusione di misure antidumping, il che, nel caso di specie, sarebbe contrario agli impegni reciproci assunti dal Regno del Marocco e dall’Unione nell’ambito dell’accordo di associazione.

53

Di conseguenza, tenuto conto di quanto precede, occorre constatare che la Commissione ha potuto ricorrere alle norme antielusione previste dall’articolo 13 del regolamento antidumping di base e, pertanto, occorre respingere il primo motivo.

B. Sul terzo e sul quarto motivo

54

I presenti motivi di ricorso vertono sulla valutazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base nel caso di specie.

55

A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 32 del regolamento di esecuzione impugnato, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, l’esistenza di un’elusione, nel caso di specie, è stata valutata dalla Commissione che ha esaminato in successione:

–

se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, l’Egitto, il Marocco e l’Unione (il che costituisce la prima condizione);

–

se tale modificazione fosse derivata da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’imposizione delle misure antidumping in vigore (il che costituisce la seconda condizione);

–

se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o se gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultassero indeboliti in termini di prezzi o di quantitativi dei prodotti oggetto dell’inchiesta (il che costituisce la terza condizione); e

–

se vi fossero prove dell’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti in esame (il che costituisce la quarta condizione).

56

Inoltre, il considerando 33 del regolamento di esecuzione impugnato così recita:

«Dato che gli elementi di prova forniti [nella domanda di apertura dell’inchiesta] indicavano l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco, la Commissione [nell’ambito dell’esame della seconda condizione di cui trattasi] ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento [antidumping] di base, in particolare:

–

se le operazioni di assemblaggio fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati fossero originari del paese soggetto alle misure; (...)

–

se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25% del costo di produzione».

57

Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione né della prima, né della terza e della quarta condizione, menzionate al precedente punto 55. Per contro, essa contesta la valutazione della seconda condizione, menzionata allo stesso punto.

1.   Osservazioni preliminari

58

Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso dev’essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v. sentenza del 26 gennaio 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P e C‑259/15 P, EU:C:2017:61, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

2.   Sulla fondatezza del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base in quanto la Commissione ha ritenuto che non vi fosse una motivazione sufficiente o una giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

59

Il presente motivo si suddivide, in sostanza, in due capi.

60

Nell’ambito del primo capo, la ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, fa valere, anzitutto, che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, in quanto la Commissione ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente né una giustificazione economica per la creazione del suo sito di produzione in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping.

61

La ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che, nel corso dell’inchiesta antielusione, essa ha ampiamente spiegato e dimostrato che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era motivata e giustificata dal punto di vista economico. A suo avviso, la creazione di tale sito risulta segnatamente dal piano di espansione da tempo elaborato dal gruppo PGTEX, di cui essa fa parte. Tale piano prevedrebbe [riservato] ( 1 ). Essa ritiene che la Commissione si sia servita di una correlazione puramente temporale per respingere elementi di prova chiari e solidi a dimostrazione del fatto che la decisione di creare il suo sito di produzione in Marocco si basava su aspetti economici e logistici, e non sull’apertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni. Essa aggiunge che la Commissione ha altresì ignorato gli elementi di prova da essa forniti al fine di spiegare che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era stata ritardata [riservato].

62

Sotto un secondo profilo, la ricorrente rileva che, sebbene il suo sito di produzione sia stato creato in Marocco nel mese di ottobre 2019, il processo di creazione è stato preceduto da varie fasi preliminari, il che dimostra che la decisione di creare detto sito di produzione è stata presa ben prima dell’apertura di qualsiasi inchiesta e che tale creazione non aveva né come scopo né come obiettivo l’elusione delle misure di difesa commerciale dell’Unione. In particolare, a suo avviso, la decisione di creare un sito di produzione in Marocco è stata adottata [riservato].

63

Sotto un terzo profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore respingendo l’argomento dell’interveniente a suo sostegno secondo cui il suo sito di produzione in Marocco è stato creato per servire [riservato]. Infatti, la documentazione supplementare confermerebbe che discussioni relative alla creazione di uno stabilimento in Marocco hanno avuto luogo sin dal mese di [riservato], in particolare, allo scopo di rifornire un cliente locale importante. La ricorrente precisa altresì che, nel corso dell’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021, essa ha spiegato che il suo insediamento in Marocco aveva lo scopo di rispondere all’aumento della domanda nel [riservato], che il periodo di riferimento corrispondeva a una fase di avvio e che tale fase era stata compromessa dalla pandemia di COVID-19, la quale aveva causato ritardi nelle procedure di verifica di qualificazione e di audit di fabbrica in Marocco.

64

Sotto un quarto profilo, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato è errato quando afferma che la relazione annuale per l’anno 2019 della PGTEX China conferma esplicitamente che l’eventuale istituzione di dazi antidumping è stata la ragione della creazione del suo sito di produzione in Marocco. A suo avviso, detta relazione indica che il suo sito di produzione è stato creato allo scopo non solo di «adottare attivamente misure a seguito dell’inchiesta antidumping condotta dall’Unione nei confronti della [Repubblica popolare cinese]», ma anche di «ottimizzare e adattare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione, consolidare ed aumentare la quota di mercato dei prodotti [riservato], rispondere alla domanda della clientela e proteggere l’approvvigionamento dei clienti». Tale relazione non alluderebbe quindi ad un’«elusione» ma a «misure» adottate in risposta all’inchiesta antidumping, giustificate da una «strategia di internazionalizzazione», dalla «domanda della clientela» e dalla volontà di «proteggere l’approvvigionamento dei clienti». La ricorrente sostiene che la relazione in questione mirava quindi a rassicurare gli investitori e ad indicare loro che essa non era interessata da misure antidumping o compensative, in quanto il gruppo PGTEX aveva già previsto di servire il mercato dell’Unione tramite uno stabilimento in Marocco.

65

A tal riguardo, l’interveniente a sostegno della ricorrente aggiunge che dall’inciso «per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio», di cui all’articolo 13 del regolamento antidumping di base, risulta che l’imposizione del dazio deve costituire la ragione principale, se non la sola ragione, della pratica, del processo o della lavorazione di cui trattasi. Infatti, non sarebbe sufficiente che l’imposizione del dazio sia una delle ragioni della pratica, del processo o della lavorazione. Occorrerebbe dimostrare che le altre possibili cause o giustificazioni economiche non sono sufficienti, sicché l’imposizione del dazio è la ragione principale della pratica, del processo o della lavorazione.

66

Peraltro, l’interveniente a sostegno della ricorrente rileva che quest’ultima non è l’unica impresa ad essersi insediata in Marocco per rifornire produttori di pale per turbine eoliche. A suo avviso, grazie all’accordo di associazione, le importazioni originarie del Marocco a destinazione dell’Unione non sono soggette a dazi doganali, mentre sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina gravano dazi doganali convenzionali che possono raggiungere il 7%. Di conseguenza, il Marocco si troverebbe in una posizione migliore rispetto alla Cina per produrre ed esportare prodotti GFF nell’Unione. Per tale ragione, la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco avrebbe avuto luogo indipendentemente dall’apertura dell’inchiesta antidumping, affinché quest’ultima potesse rispondere alla domanda sempre più rilevante di prodotti GFF in Marocco e rifornire l’Unione senza essere assoggettata a dazi doganali convenzionali. Pertanto, secondo l’interveniente a sostegno della ricorrente, esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica oltre all’imposizione dei dazi per l’insediamento della ricorrente in Marocco, in quanto tale impresa sarebbe stata creata anche se non fosse stata aperta alcuna inchiesta antidumping sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina.

67

Nell’ambito del secondo capo, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e, in particolare, in quanto essa, in primo luogo, ha rifiutato di tener conto di documenti che dimostravano che il suo insediamento in Marocco era stato previsto ben prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping o compensatrice, in secondo luogo, ha respinto le osservazioni delle autorità marocchine che indicavano che contatti con dette autorità avevano avuto luogo sin dal [riservato] e, pertanto, avevano preceduto l’apertura di qualsiasi inchiesta, in terzo luogo, ha respinto gli argomenti dell’interveniente a suo sostegno nonché altri elementi del fascicolo che dimostravano che il suo stabilimento in Marocco era stato creato per servire [riservato] e, in quarto luogo, non ha analizzato correttamente la relazione annuale per l’anno 2019 della PGTEX China.

68

La Commissione, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente.

69

Prima di esaminare in successione i due capi del presente motivo, occorre ricordare come la seconda condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione (v. punto 55 supra) sia stata valutata nella specie dalla Commissione. In particolare, occorre esporre brevemente i considerando del regolamento di esecuzione impugnato nei quali la Commissione ha ritenuto che non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping.

a)   Sulla valutazione dell’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping nel regolamento di esecuzione impugnato

70

Dopo aver constatato, al considerando 59 del regolamento di esecuzione impugnato, che «[l]’aumento delle esportazioni di prodotti GFF dal Marocco nell’Unione costitui[va] una modificazione della configurazione degli scambi tra il Marocco e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [antidumping] di base, unitamente all’aumento significativo nel 2020, rispetto al 2019, delle esportazioni cinesi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Marocco», la Commissione ha ricordato, al considerando 60 di detto regolamento di esecuzione, che, «[l’]articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [antidumping] di base, prevede che la modificazione della configurazione degli scambi [derivasse] da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi [fosse] una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio».

71

Pertanto, la Commissione ha esaminato la seconda condizione necessaria per dimostrare l’esistenza di un’elusione per quanto riguardava la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco.

72

A tal riguardo, al considerando 61 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha constatato che, «[s]econdo le osservazioni presentate dalle autorità marocchine (...), il primo contatto con il gruppo PGTEX per la creazione di uno stabilimento in Marocco risaliva al 20 marzo 2019, un mese dopo l’apertura dell’[inchiesta antidumping] (...)», che «[la ricorrente era] stata costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l’apertura dell’inchiesta» e che «[t]ale coincidenza temporale [aveva] suggerito [alla Commissione] che la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata dall’inchiesta antidumping e dalla potenziale istituzione di un dazio antidumping».

73

Al considerando 62 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha aggiunto che, «[s]ulla base degli elenchi delle vendite presentati [dalla ricorrente], durante il 2020 tutte le vendite all’esportazione di [quest’ultima erano] state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 [era] stata venduta sul mercato [marocchino]» e che «[l]e sue vendite all’esportazione nel 2020 inoltre [erano] state tutte effettuate ad acquirenti nell’Unione, riforniti in passato da PGTEX China». Ciò ha suggerito alla Commissione che «la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata dall’inchiesta antidumping e dalla potenziale successiva istituzione di dazi antidumping definitivi», supposizione che «è stata confermata espressamente dalla relazione annuale [per l’anno] 2019 di PGTEX China».

74

Inoltre, al considerando 64 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha respinto l’argomento dedotto dal gruppo PGTEX secondo cui esisteva una motivazione sufficiente e una giustificazione economica per la costituzione della ricorrente. In particolare, a tal riguardo, essa ha osservato che «la documentazione presentata dal gruppo PGTEX il 15 ottobre 2021 dimostrava che [detto] gruppo stava valutando già molto tempo prima dell’apertura dell’[inchiesta antidumping] in quale paese costituire una società» e che «[erano] stati presi in considerazione vari paesi, compreso il Marocco». Tuttavia, secondo la Commissione, ciò non toglie che la ricorrente «[era] stata infine costituita il 2 ottobre 2019, circa sette mesi dopo l’apertura [di detta inchiesta]», che «[t]ale coincidenza temporale [aveva] suggerito che la costituzione [della ricorrente fosse] stata motivata [da tale dall’inchiesta]», che «[q]uesta supposizione [era] stata ulteriormente corroborata da una dichiarazione delle autorità del Marocco secondo cui i loro contatti con PGTEX per la creazione di uno stabilimento risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’apertura dell’[inchiesta in questione]» e che «[q]uesto [aveva] dimostrato che i contatti formali con le autorità del Marocco per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura [della stessa inchiesta]».

75

Infine, al considerando 66 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha respinto l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui il gruppo PGTEX aveva costituito il suo stabilimento marocchino per servire [riservato] e non aveva quindi una giustificazione economica per tale costituzione oltre all’elusione dei dazi antidumping. A tal riguardo, essa, da un lato, ha fatto riferimento agli elementi di prova che dimostravano la mancanza di una giustificazione economica per detta costituzione oltre ai dazi antidumping in vigore, come la relazione annuale per l’anno 2019 della PGTEX China, e, dall’altro, ha sottolineato che tutte le vendite all’esportazione della ricorrente erano state effettuate nell’Unione e che solo una piccola parte della produzione di quest’ultima era stata venduta sul mercato marocchino.

76

Alla luce di quanto precede, al considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha concluso che «l’inchiesta [antielusione] non [aveva] rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore».

b)   Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base in quanto la Commissione ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente o una giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping

77

La ricorrente contesta la conclusione contenuta nel considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 76 supra), facendo valere, in sostanza, che, nel corso dell’inchiesta, essa ha ampiamente spiegato e dimostrato che la creazione del suo sito di produzione in Marocco era motivata e giustificata economicamente da ragioni diverse dalla volontà di eludere le misure di difesa commerciale in vigore. A suo avviso, la Commissione si è avvalsa di una correlazione puramente temporale per escludere elementi di prova chiari e solidi a dimostrazione del fatto che la decisione di creare il suo sito di produzione in Marocco si basava su aspetti economici e logistici, e non era riconducibile all’apertura dell’inchiesta antidumping.

78

Per quanto riguarda la data di creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco, in primo luogo, occorre rilevare che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, ossia i messaggi di posta elettronica scambiati tra la PGTEX, la CPIC e clienti, tra il [riservato], dimostrano, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, che il Marocco, nonché altri paesi, era considerato un potenziale sito per la creazione di uno stabilimento. Orbene, come confermato dalla ricorrente in udienza, da tali scambi non risulta che una decisione reale di stabilire il sito di produzione di quest’ultima in Marocco sia stata adottata tra [riservato], ossia prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping. Analogamente, la corrispondenza intercorsa tra i dirigenti della CPIC dopo una visita in Marocco in [riservato] non dimostra che una decisione di creare un siffatto sito di produzione in Marocco sia stata adottata nel [riservato]. In particolare, va notato che lo «studio di fattibilità» presentato in allegato alla documentazione supplementare, che sarebbe datato [riservato], è solo una nota interna relativa a riunioni di valutazione degli investimenti della CPIC in Marocco. Da tale documento non risulta che una decisione avente ad oggetto la creazione di tale sito di produzione in Marocco risalga a tale epoca.

79

In secondo luogo, emerge chiaramente dalle osservazioni delle autorità marocchine che «[la ricorrente] è stata creata nell’ottobre 2019». Se è vero che dette autorità sottolineano che, come qualsiasi costituzione di impresa, il processo di costituzione del sito di produzione della ricorrente «è stato preceduto da varie fasi preliminari, quali studi di fattibilità che dimostrano che la decisione di insediamento di PGTEX era ben anteriore all’imposizione delle misure e non aveva come scopo o come oggetto l’elusione delle misure di difesa commerciale dell’[Unione]», esse precisano, tuttavia, che «i contatti [tra esse] e la PGTEX per l’insediamento di uno stabilimento della PGTEX in Marocco risalivano al 20 marzo 2019, e quindi appena dopo l’[apertura] dell’inchiesta [antidumping]». Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione quando, al considerando 64 del regolamento di esecuzione impugnato, ha constatato che «i contatti formali con le [stesse] autorità (...) per la costituzione di una società in Marocco risalivano al marzo 2019, appena dopo l’apertura [di detta inchiesta]».

80

In terzo luogo, gli argomenti della ricorrente tesi a spiegare per quale motivo la creazione del suo sito di produzione in Marocco è stata posticipata fino al mese di ottobre 2019 (v. punto 61 supra) non fanno altro che confermare la conclusione della Commissione secondo cui tale sito di produzione è stato ultimato sette mesi dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping.

81

Pertanto, come giustamente constatato dalla Commissione al considerando 64 del regolamento di esecuzione impugnato, esiste una coincidenza temporale tra l’apertura dell’inchiesta antidumping e la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco. Secondo la giurisprudenza, una tale coincidenza temporale è tale da giustificare la presunzione che la creazione di uno stabilimento di produzione nel paese da cui vengono esportate le merci sia finalizzata ad evitare l’applicazione di misure di politica commerciale (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, punto 29).

82

Dalla giurisprudenza emerge anche che, di conseguenza, in presenza di una tale coincidenza temporale, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova di un motivo ragionevole, diverso dalla volontà di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalle misure in questione, per la creazione di un sito di produzione nel paese da cui vengono esportate le merci (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, punto 29).

83

A tal riguardo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la creazione del suo sito di produzione in Marocco aveva lo scopo di realizzare un piano di espansione da tempo elaborato dal gruppo PGTEX, di cui essa fa parte [riservato]. In particolare, tale creazione mirerebbe ad approvvigionare un cliente locale importante e, più in generale, a rispondere all’aumento della domanda [riservato]. Pertanto, nel respingere l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui detto gruppo aveva creato il suo stabilimento marocchino al fine di servire i [riservato], la Commissione sarebbe incorsa in un errore.

84

Peraltro, al fine di comprovare le affermazioni menzionate al precedente punto 83, la ricorrente fa riferimento, da una parte, alla sua corrispondenza con la CPIC e con i clienti nonché alla presentazione del piano di espansione del gruppo PGTEX riguardante i [riservato], allegata alla documentazione supplementare e, dall’altra, alle diapositive per l’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021.

85

Tuttavia, sul punto, occorre rilevare, da un lato, che la corrispondenza allegata dalla ricorrente alla documentazione supplementare non contiene alcun riferimento ad un vero e proprio piano di espansione del gruppo PGTEX [riservato]. Infatti, come rilevato al precedente punto 78, tale corrispondenza dimostra semplicemente che il Marocco, così come altri paesi, era considerato un sito potenziale per la creazione di uno stabilimento.

86

D’altro lato, anche supponendo che la presentazione del piano di espansione del gruppo PGTEX riguardante i [riservato] possa dimostrare che tale piano è stato effettivamente attuato, ciò non è sufficiente per dimostrare che un siffatto piano coprisse il Marocco. Infatti, la ricorrente non ha prodotto alcun documento relativo ai progetti di espansione di detto gruppo in Marocco. Come confermato in udienza, le diapositive per l’audizione sul DIG del 10 gennaio 2021, lungi dal fornire la prova della realizzazione del piano in questione, contengono la semplice affermazione, non suffragata, della ricorrente, secondo cui la creazione del suo stabilimento in Marocco [riservato].

87

Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente non contesta gli elementi di prova sui quali la Commissione si è basata per respingere l’argomento secondo cui il gruppo PGTEX aveva creato il suo stabilimento marocchino per servire i mercati [riservato]. In particolare, la ricorrente non mette in discussione la constatazione, contenuta al considerando 62 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui, «[s]ulla base degli elenchi delle vendite [dalla stessa] presentati, durante il 2020 tutte le [sue] vendite all’esportazione (...) sono state destinate al mercato dell’Unione, mentre solo una piccola parte della produzione del 2020 è stata venduta sul mercato [marocchino]».

88

Parimenti, l’affermazione della ricorrente secondo cui la relazione annuale per l’anno 2019 della PGTEX China indica che il suo sito di produzione in Marocco è stato creato allo scopo non solo di «adottare attivamente misure a seguito dell’inchiesta antidumping condotta dall’Unione contro la [Repubblica popolare cinese]», ma anche allo scopo «di ottimizzare e adeguare ulteriormente la sua strategia di internazionalizzazione», non contraddice la constatazione della Commissione secondo cui la creazione di detto sito di produzione è stata decisa al fine di rispondere attivamente all’inchiesta antidumping dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare cinese. Tale affermazione non può neppure bastare a fornire una prova sufficiente di un motivo ragionevole per il quale la ricorrente è stata ubicata in Marocco, diverso dalla volontà di eludere le misure antidumping di cui trattasi, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 82.

89

Pertanto, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione la conclusione della Commissione contenuta nel considerando 67 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui «l’inchiesta [antielusione] non [aveva] rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la realizzazione di un sito di produzione di GFF in Marocco, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore».

90

Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione né di aver violato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

91

Di conseguenza, il presente capo dev’essere respinto in quanto infondato.

c)   Sul secondo capo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

92

La ricorrente addebita alla Commissione di non aver esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel settore delle misure di difesa commerciale, nel quale le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale (v. punto 58 supra), il rispetto delle garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale. Tra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v. sentenza del 2 aprile 2020, Hansol Paper/Commissione, T‑383/17, non pubblicata, EU:T:2020:139, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

93

A tal riguardo, dall’analisi del primo capo del terzo motivo risulta, anzitutto, che né i documenti forniti dalla ricorrente né le osservazioni delle autorità marocchine dimostrano che la creazione del sito di produzione di quest’ultima in Marocco sia stata prevista ben prima dell’apertura dell’inchiesta antidumping contro la Repubblica popolare cinese; poi, che la Commissione non è incorsa in errore nel respingere l’argomento dell’interveniente a sostegno della ricorrente secondo cui il gruppo PGTEX aveva creato il suo stabilimento marocchino al fine di servire i mercati [riservato] e non vi era quindi una giustificazione economica diversa dalla volontà di eludere i dazi antidumping e, infine, che la Commissione ha proceduto ad un’analisi corretta della relazione annuale per l’anno 2019 della PGTEX China.

94

Date siffatte circostanze, la ricorrente non può validamente invocare un inadempimento da parte della Commissione del suo obbligo di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

95

Di conseguenza, occorre respingere il presente capo nonché il terzo motivo nel suo insieme.

3.   Sulla fondatezza del quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base, su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio

96

Il presente motivo si suddivide in due capi. Con il primo capo, la ricorrente mira a mettere in discussione l’esistenza di operazioni di assemblaggio in Marocco ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Con il secondo capo, essa mira a mettere in discussione la valutazione, da parte della Commissione, del criterio del valore aggiunto previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo regolamento.

a)   Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base e su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio

97

La ricorrente, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta la conclusione della Commissione contenuta nei considerando 73, 74 e 76 del regolamento di esecuzione impugnato, secondo cui i suoi prodotti GFF sono fabbricati in Marocco, in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, che essa acquista tutti dalla sua società madre in Cina, mediante il processo di cucitura-intreccio, ossia un’operazione di completamento che rientrerebbe nella nozione di operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base.

98

A tal riguardo, la ricorrente fornisce, in via preliminare, spiegazioni sulla natura del processo di fabbricazione e su altre attività svolte in Marocco. In particolare, essa spiega che i prodotti GFF sono fabbricati in Marocco mediante il processo di cucitura-intreccio, in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) non colorati, ove i suddetti filati e i prodotti GFF sono due prodotti distinti con composizione, proprietà e usi finali diversi e corrispondenti a due industrie completamente diverse; che il processo di fabbricazione dei prodotti GFF comprende diverse fasi che devono essere progettate e calibrate con cura per ottenere le caratteristiche volute in funzione del loro specifico uso; che la produzione dei prodotti GFF è oggetto di audit di progettazione, certificazione, prodotti, fabbrica e attrezzature, nonché di prove a campione per soddisfare i rigorosi requisiti della clientela, mentre i prodotti GFF sono realizzati, in pratica, su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente; che la produzione dei GFF richiede attrezzature e competenze specialistiche e una formazione specifica che vanno al di là di una semplice operazione di assemblaggio e che sono indispensabili in considerazione degli usi particolari dei prodotti GFF; e che l’elenco dei gravi vizi che rendono i prodotti GFF inutilizzabili per i clienti dimostra la complessità del loro processo di fabbricazione.

99

Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione è incorsa in errore nel definire, al considerando 76 del regolamento di esecuzione impugnato, il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco e le attività ad esso connesse come costituenti un’operazione di completamento che rientrava nella nozione di operazioni di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base. La ricorrente ritiene che, sebbene non si debbano confondere le due nozioni, detto processo di fabbricazione non costituisca né un’operazione di assemblaggio né un’operazione di completamento.

100

A tal riguardo, sotto un primo profilo, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in errore nell’assimilare la nozione di «operazione di assemblaggio» a quella di «operazione di completamento». A suo avviso, tali nozioni sono diverse, in quanto, nel regolamento antidumping di base in cui sono menzionate, esse sono separate dalla congiunzione «o», che indica un’alternativa. Pertanto, nulla consentirebbe di concludere che la definizione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento si applichi indistintamente alle operazioni di assemblaggio e alle operazioni di completamento.

101

Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che, poiché per «assemblaggio» si dovrebbe intendere un «processo consistente nel mettere insieme gli elementi di una macchina o di un’opera», il processo di fabbricazione dei GFF in Marocco e le attività ad esso connesse andavano ben oltre la semplice riunione di elementi e non potevano quindi essere qualificati come operazione di assemblaggio.

102

Sotto un terzo profilo, secondo la ricorrente, anche supponendo che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base sia applicabile alle operazioni di completamento, la Commissione ha erroneamente ritenuto, nel regolamento di esecuzione impugnato, che le operazioni da essa compiute costituissero operazioni di completamento, ossia operazioni dirette a terminare qualcosa. Essa sottolinea di non essersi limitata a «terminare» la trasformazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in prodotti GFF. Essa afferma, al contrario, di creare in base a filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) un prodotto totalmente nuovo le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse. In particolare, il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco potrebbe essere paragonato al processo simile, ma più semplice, di fabbricazione dei tessuti di cotone a partire da filati di cotone. I filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) sarebbero infatti cuciti e intrecciati allo stesso modo dei filati di cotone per la produzione dei tessuti di cotone. Così come tali tessuti non sarebbero semplici filati di cotone «completati», i prodotti GFF non sarebbero semplici filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) «completati», bensì il risultato di un processo di fabbricazione complesso che richiederebbe attrezzature e competenze specialistiche. Inoltre, la natura fondamentalmente diversa dei «filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)» e dei «prodotti GFF» sarebbe riconosciuta tanto dall’industria dell’Unione, nella denuncia antidumping presentata nel 2019 relativa alle importazioni di prodotti GFF provenienti dalla Cina e dall’Egitto, quanto dalla Commissione stessa, attraverso l’istituzione di misure di difesa commerciale nei confronti dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e dei prodotti GFF.

103

La Commissione, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente.

104

Nel caso di specie, al considerando 73 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha rilevato che «[l]a principale materia prima per la fabbricazione di prodotti GFF [erano] i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro», che «[la ricorrente] [aveva] acquistato dalla sua società madre collegata in Cina il 100% dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati», che «[t]ali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un’operazione di completamento effettuata in Marocco» e che, «[s]econdo le informazioni presentate [dalla ricorrente], i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro costitui[vano] quasi il 100% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato [o] completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base».

105

Di conseguenza, al considerando 74 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha concluso che «il processo attuato in Marocco è un’operazione di completamento (operazione di assemblaggio) e che il criterio del 60% di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base era soddisfatto».

106

Inoltre, al considerando 76 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha precisato che «[l]a pratica descritta al considerando 73 [poteva] configurare un’operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base (…)».

107

Occorre peraltro ricordare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, «[l]e pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al terzo comma [e che possono costituire elusione] comprendono, tra l’altro[,] nelle circostanze indicate al paragrafo 2, l’assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo».

108

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, «[o]perazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti (...) [quando] il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l’elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione».

109

Nel caso di specie, occorre verificare se la nozione di «operazioni di assemblaggio» debba, come auspicano la Commissione e l’interveniente a suo sostegno, essere oggetto di un’interpretazione estensiva che possa includere le operazioni di completamento o, come suggerisce la ricorrente, di un’interpretazione restrittiva secondo la quale queste ultime operazioni non rientrano nella nozione di «operazione di assemblaggio».

110

A tal riguardo, occorre rilevare che, come sottolineato dalla Commissione, il regolamento antidumping di base non fornisce una definizione della nozione di «operazioni di assemblaggio», né di quella di «operazioni di completamento». Esso non precisa neppure se queste ultime operazioni siano incluse nella nozione di «operazioni di assemblaggio».

111

Orbene, in conformità ad una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

112

Per quanto riguarda il contesto, occorre rilevare che, a differenza delle operazioni di assemblaggio, le operazioni di completamento non figurano tra le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento antidumping di base, in quanto idonei a costituire un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento.

113

Tuttavia, la nozione di «completamento», che, come confermato in udienza, è una nozione autonoma propria della normativa antielusione dell’Unione, figura all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, secondo il quale l’esistenza di un’elusione è esclusa «se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione». Peraltro, a tal riguardo, occorre sottolineare che nessun’altra disposizione di tale regolamento fa riferimento alle operazioni di completamento.

114

Orbene, il riferimento al completamento nell’ambito dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, vale a dire nell’ambito della parte di tale disposizione che precisa le condizioni in base alle quali un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure in vigore, depone a favore della tesi della Commissione secondo cui le operazioni di completamento rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento. Infatti, le operazioni di completamento possono essere interpretate come un’estensione delle operazioni di assemblaggio.

115

Da un lato, tale interpretazione è conforme all’obiettivo sotteso alla normativa dell’Unione in materia di elusione, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure antidumping adottate dall’Unione e di evitare che queste ultime siano eluse (v. punto 46 supra). D’altro lato, essa è corroborata dalla circostanza secondo cui, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il legislatore ha inteso lasciare un ampio margine di manovra alle istituzioni dell’Unione quanto alla definizione delle operazioni di elusione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers &Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 48).

116

Peraltro, tale interpretazione non può essere messa in discussione dalla tesi della ricorrente secondo cui, poiché le nozioni di «assemblaggio» e di «completamento» sono diverse, entrambe menzionate nel regolamento antidumping di base e separate dalla congiunzione «o», la nozione di «operazioni di completamento» non può essere assimilata a quella di «operazioni di assemblaggio». Infatti, se è vero che le due nozioni di cui trattasi sono diverse, come confermato dall’uso della congiunzione «o» (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, EU:T:2013:259, punto 83), ciò non impedisce tuttavia di poter considerare la nozione di «completamento» come una nozione che può essere compresa in quella di «assemblaggio» e, pertanto, di ammettere che le operazioni di completamento possano essere incluse nelle operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento. Peraltro, secondo la giurisprudenza, esiste una varietà di operazioni rientranti nella nozione di «assemblaggio» (sentenza del 13 dicembre 1989, Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, punto 20).

117

Pertanto, occorre constatare che l’articolo 13 del regolamento antidumping di base si applica sia alle operazioni di assemblaggio sia alle operazioni di completamento, essendo queste ultime un’estensione delle prime.

118

Ciò precisato, occorre verificare se, nel caso di specie, il processo di cucitura-intreccio, realizzato dalla ricorrente in Marocco, possa essere qualificato, come indicato ai considerando 73, 74 e 76 del regolamento di esecuzione impugnato, come «operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13 del regolamento [antidumping] di base» (v. punti da 104 a 106 supra).

119

La ricorrente contesta tale qualificazione. Sul punto, come ricordato al precedente punto 102, essa sostiene che il processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco e le attività ad esso connesse vanno ben al di là della semplice riunione di elementi (o assemblaggio) e di operazioni di completamento. In particolare, essa sottolinea, anzitutto, di non limitarsi a completare la trasformazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in prodotti GFF, ma di creare a partire dai filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) un prodotto totalmente nuovo le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse. Essa sostiene poi che i prodotti GFF non sono semplici filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) «completati», bensì il risultato di un processo di fabbricazione complesso, articolato in più fasi, che richiede attrezzature e competenze specialistiche nonché una formazione particolare. Infine, i prodotti GFF, il cui elenco di gravi vizi che li rendono inutilizzabili attesterebbe la complessità del processo di fabbricazione, sarebbero realizzati su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente.

120

Anzitutto, occorre rilevare che il regolamento antidumping di base non prevede un criterio generale vertente sull’assenza di complessità intrinseca del processo affinché un’operazione di assemblaggio possa costituire un’elusione quale contemplata all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del suddetto regolamento. Le circostanze in cui un’operazione di assemblaggio all’interno dell’Unione o in un paese terzo è considerata elusiva delle misure in vigore sono descritte al paragrafo 2 di tale articolo, il quale fa riferimento alla percentuale di pezzi utilizzati provenienti dal paese soggetto alle misure e al valore aggiunto a tali pezzi mediante l’operazione in questione.

121

Pertanto, come giustamente sottolineato dalla Commissione, anche ammettendole dimostrate, le circostanze evocate dalla ricorrente secondo cui i GFF sono prodotti nuovi le cui caratteristiche fisiche e tecniche, le cui utilizzazioni finali e le cui classi tariffarie sono diverse, così come il fatto che i prodotti GFF sono il risultato di un processo di fabbricazione complesso, articolato in più fasi, che richiede attrezzature e competenze specialistiche nonché una formazione particolare, non incidono sulla qualificazione come operazione di assemblaggio o di completamento del processo di fabbricazione dei prodotti GFF in Marocco. Lo stesso vale per quanto riguarda le circostanze secondo cui i prodotti GFF sono oggetto di diversi usi in diversi settori industriali nonché di un elenco molto lungo di eventuali vizi che potrebbero renderli inutilizzabili dai clienti e secondo cui sarebbero realizzati su misura in funzione delle esigenze di ciascun cliente che, peraltro, effettuerebbe un processo approfondito di audit di progettazione e di certificazione.

122

Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione né ha violato l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base quando ha analizzato le operazioni compiute dalla ricorrente in Marocco sotto il profilo della nozione di «completamento» piuttosto che sotto il profilo della nozione di «assemblaggio» e quando ha ritenuto che dette operazioni fossero operazioni di completamento. Infine, gli elementi dedotti dalla ricorrente non consentono di constatare una violazione del diritto ad una buona amministrazione.

123

Pertanto, il presente capo dev’essere respinto in quanto infondato.

b)   Sul secondo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base nonché su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento in sede di valutazione della soglia del valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio

124

A sostegno del presente capo del quarto motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, tre censure.

125

Con la prima censura, la ricorrente fa valere che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base in quanto, nell’ambito della valutazione della soglia del valore aggiunto ai pezzi incorporati ai sensi di tale disposizione, adegua i suoi costi fissi, in particolare i costi di ammortamento e i costi di affitto in funzione del grado di utilizzo degli impianti.

126

La ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’adeguamento dei costi fissi per riflettere l’utilizzo degli impianti non è autorizzato in diritto ed è errato in fatto.

127

Da un lato, la ricorrente sostiene che non esistono disposizioni giuridiche che consentano alla Commissione di adeguare i costi fissi in funzione del grado di utilizzo degli impianti. Più in particolare, a suo avviso, il fatto di adeguare i costi fissi a seconda dell’utilizzo degli impianti è incongruente, dato che i costi fissi non dipendono, per definizione, dalle quantità prodotte o dagli impianti utilizzati. Pertanto, l’adeguamento effettuato dalla Commissione sarebbe contrario alla definizione contabile consolidata dei «costi fissi» e falserebbe il calcolo del valore aggiunto.

128

In sede di replica, la ricorrente contesta altresì l’interpretazione della nozione di «valore aggiunto» proposta dalla Commissione, tenuto conto del contesto e della finalità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. Anzitutto, essa fa valere che detta nozione si inserisce nel contesto della nozione di «costo» di fabbricazione che compare nella stessa frase di detta disposizione. Poiché quest’ultima nozione è definita all’articolo 2 del regolamento antidumping di base, un riferimento a «costi» nel contesto dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento significherebbe che le nozioni di «valore aggiunto» e di «costi sostenuti» sarebbero identiche e che l’adeguamento dei costi sostenuti a titolo di valore aggiunto potrebbe essere effettuato solo sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento. Orbene, secondo la ricorrente, tale articolo non prevede adeguamenti quando i costi sono calcolati sulla base di documenti contabili redatti conformemente ai principi contabili generalmente accettati e che tengono ragionevolmente conto dei costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto di cui trattasi, anche se tali costi sembrano bassi o elevati tenuto conto del tasso effettivo di utilizzo degli impianti. Lo stesso divieto varrebbe per il valore aggiunto che si inserisce in un contesto di costi.

129

D’altro lato, la ricorrente sostiene che non vi era alcuna ragione sul piano fattuale per adeguare i costi fissi. Essa ritiene che, con tale metodo, i costi di ammortamento e di affitto possono essere integralmente presi in considerazione solo se essa funziona a piena capacità, il che in pratica non avviene mai, e che il costo di ammortamento è adeguato, in quanto il costo di ammortamento dei macchinari per prodotti GFF che non sono stati utilizzati per tutto il 2020 non può essere preso in considerazione. Essa aggiunge che la giustificazione fornita dalla Commissione al considerando 81 del regolamento di esecuzione impugnato al fine di adeguare i costi fissi non è corroborata dai fatti, in quanto essa non ha dichiarato che i suoi macchinari avevano funzionato per 300 giorni. A suo avviso, i macchinari per prodotti GFF sono stati ammortizzati solo a partire dal momento in cui sono stati installati e solo per il periodo in cui sono stati in funzione. La ricorrente sostiene che il costo di ammortamento da essa comunicato alla Commissione rispecchia quindi il periodo effettivo in cui i macchinari per prodotti GFF sono stati utilizzati e ammortizzati.

130

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che non vi era motivo di escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto in quanto tale stabilimento avrebbe contenuto dei [riservato], unico prodotto fabbricato dalla ricorrente. Essa ritiene pertanto che, poiché lo «stabilimento – fase 1» e lo «stabilimento – fase 2» sono stati utilizzati per fabbricare il prodotto in esame, non vi era alcuna ragione per escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2». A suo parere, tutti i costi di affitto contribuiscono al valore aggiunto del prodotto finale.

131

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha respinto per ragioni errate i tre diversi metodi di calcolo del valore aggiunto da essa proposti. In particolare, il rigetto del primo metodo per le ragioni esposte al considerando 83 del regolamento di esecuzione impugnato si fonderebbe su un errore manifesto di valutazione. A tal riguardo, la ricorrente afferma di aver spiegato per quale ragione il mese di marzo non era stato inizialmente indicato come il primo mese di produzione. Pertanto, la Commissione non avrebbe avuto a disposizione elementi per mettere in discussione i dati che erano stati prodotti. Per quanto riguarda il secondo e il terzo metodo, la ricorrente fa valere che il tasso di utilizzo degli impianti di [riservato] applicato dalla Commissione è stato determinato sulla base della sua capacità complessiva, tenendo conto di tutte i macchinari per prodotti GFF e, in particolare, di quelli che non sarebbero stati operativi durante tutto il 2020. Pertanto, a suo avviso, tale tasso è in realtà meno rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per tutto il 2020. Essa sostiene quindi che la Commissione non poteva respingere le soluzioni da essa proposte per il motivo che queste ultime non erano rappresentative del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero 2020 senza mettere in discussione il proprio metodo.

132

Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che l’adeguamento dei costi fissi per rispecchiare l’utilizzo degli impianti, utilizzando [riservato] costi di ammortamento e di affitto per lo «stabilimento – fase 1», è discriminatorio. In sostanza, essa addebita alla Commissione di aver operato una discriminazione tra essa e l’industria dell’Unione, non adeguando il costo di produzione di tale industria al momento del calcolo del prezzo obiettivo nell’inchiesta iniziale, benché detta industria avesse indicato un basso utilizzo degli impianti durante il periodo dell’inchiesta.

133

Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il suo diritto ad una buona amministrazione, in quanto non esamina con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e procede all’adeguamento dei costi senza prendere in considerazione le spiegazioni che essa ha fornito per quanto riguarda l’utilizzo dei macchinari e i costi di affitto.

134

La Commissione, al pari dell’interveniente a suo sostegno, contesta gli argomenti della ricorrente.

135

In sostanza, il presente capo verte sulla determinazione del valore aggiunto ai pezzi incorporati nel corso dell’operazione di assemblaggio o di completamento della fabbricazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base.

136

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, «l’elusione è (...) esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione».

137

Prima di iniziare l’esame delle tre censure dedotte dalla ricorrente a sostegno del presente capo, occorre ricordare i considerando pertinenti del regolamento di esecuzione impugnato.

1) Sul calcolo del valore aggiunto nel regolamento di esecuzione impugnato

138

Al considerando 77 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha ricordato che, secondo la ricorrente, «il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25%». Essa ha precisato, al riguardo, che «[l]e due principali voci di costo nel calcolo del valore aggiunto erano i costi di ammortamento e di affitto, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati [dalla ricorrente] nel suo modulo di richiesta di esenzione».

i) Sul costo di ammortamento

139

Per quanto riguarda il costo di ammortamento, come risulta dal considerando 78 del regolamento di esecuzione impugnato, la ricorrente ha fatto valere che «presso la sua sede erano installate meno di dieci macchine per prodotti GFF e che ciascuna di queste macchine aveva funzionato per 300 giorni su 360 durante il 2020». Pertanto, «[l]’importo dell’ammortamento per il periodo di riferimento è stato calcolato sulla base dei tre elementi che seguono: il valore d’acquisto, una percentuale di deprezzamento del 9,5% per tenere conto della vita utile stimata [e] i suddetti 300 giorni di funzionamento su un totale di 360 giorni».

140

Dal considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la Commissione ha espresso disaccordo in merito al metodo con cui la ricorrente ha calcolato il costo di ammortamento nel quadro del calcolo del valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base.

141

A tal riguardo, al considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato, si afferma quanto segue:

«[L]’utilizzo di 300 giorni quale elemento per calcolare [il costo] dell’ammortamento può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali, ma ha determinato una sovrastima dell’importo dell’ammortamento calcolato nel quadro del calcolo del valore aggiunto da parte [della ricorrente] per vari motivi. In primo luogo, (...) l’utilizzo degli impianti (produzione effettiva in kg divisa per l’effettiva capacità produttiva in kg) relativo alle macchine per prodotti GFF è stato basso nell’anno 2020. In considerazione dello scarso utilizzo degli impianti, il costo di ammortamento indicato è risultato sovrastimato. In secondo luogo, quattro delle macchine per prodotti GFF sono state spedite da Shanghai a Tangeri solo nel novembre 2019 e non possono aver funzionato per 300 giorni nel 2020, tenendo conto del tempo di spedizione tra Shanghai e Tangeri e del tempo richiesto per scaricare, installare e collaudare ognuna di queste quattro macchine per prodotti GFF. In terzo luogo, nel suo modulo di richiesta di esenzione [la ricorrente] ha affermato che la produzione è iniziata solo nell’aprile 2020. Se tale affermazione fosse vera, il tempo totale di funzionamento per ognuna delle macchine per prodotti GFF installate poteva essere solo di 270 giorni al massimo (da aprile 2020 a dicembre 2020), senza nemmeno tenere conto di eventuali tempi non operativi a causa di interruzioni dovute a interventi di manutenzione obbligatoria, giorni di riposo e vacanze. La Commissione ha quindi concluso che il costo di ammortamento di cui tenere conto nel calcolo del costo del valore aggiunto dovrebbe essere notevolmente inferiore al costo di ammortamento calcolato [dalla ricorrente]».

142

Dai considerando 82 e 83 del regolamento di esecuzione impugnato risulta che la Commissione ha altresì respinto l’utilizzo dei seguenti tre metodi alternativi proposti dal gruppo PGTEX, vale a dire:

–

quello consistente nell’adeguare la capacità per rispecchiare i mesi durante i quali le macchine per prodotti GFF pertinenti non erano operative;

–

quello consistente nell’utilizzare solo i dati sui costi del dicembre 2020, ossia il mese durante il periodo dell’inchiesta nel quale la maggior parte delle macchine per prodotti GFF era operativa, salvo per la macchina [riservato];

–

quello consistente nell’utilizzare i dati sui costi del periodo da luglio a dicembre 2020, poiché [riservato].

143

In particolare, al considerando 83 del regolamento di esecuzione impugnato, si rileva quanto segue:

–

«[I]l mese di marzo 2020 non è stato indicato [dalla ricorrente] come mese di produzione nell’allegato 7.2. della lettera del 12 ottobre 2021. [Essa] ha dichiarato per la prima volta il 12 ottobre 2021 che la produzione era in corso nel marzo 2020, ma che tale produzione di marzo 2020 era stata registrata solo nei dati sulla produzione per il mese di aprile 2020. Ciò significa che la Commissione non poteva escludere altri errori e/o ritardi nella registrazione della produzione mensile (...).

–

[A]nche l’utilizzo dei dati sui costi riferiti solo al dicembre 2020 non poteva essere accettato, poiché il tasso di utilizzo degli impianti per il mese di dicembre 2020 non era rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero anno 2020[.]

–

[N]eppure l’utilizzo dei dati sui costi per il periodo luglio-dicembre 2020 poteva essere accettato per lo stesso motivo indicato per la seconda alternativa proposta[: il] tasso di utilizzo degli impianti per il periodo luglio - dicembre 2020 non era rappresentativo del tasso di utilizzo degli impianti per l’intero anno 2020».

144

Al considerando 83 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha pertanto concluso che «il tasso di utilizzo degli impianti nel corso dell’intero anno 2020 era l’indicatore più adeguato per ridurre in misura ragionevole il tasso di ammortamento registrato integralmente nel quadro del calcolo del valore aggiunto».

ii) Sul costo di affitto

145

Per quanto riguarda il costo di affitto, al considerando 88 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha constatato quanto segue:

«[N]ella sua risposta nel modulo di richiesta di esenzione [la ricorrente] non ha fornito i contratti di affitto, nonostante gli importanti costi di affitto sostenuti nel 2020. Nel modulo di richiesta di esenzione, PGTEX Morocco ha informato la Commissione di aver installato tutte le sue macchine per prodotti GFF in un unico luogo (stabilimento – fase 1). La società ha dichiarato inizialmente di aver affittato solo questo stabilimento, affermando di disporre di “un solo sito di produzione”, benché nel modulo di esenzione fosse richiesto di fornire gli indirizzi di tutti i siti di produzione. Successivamente, [la ricorrente] ha però fornito due contratti di affitto [nella sua] risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni (...), a dimostrazione del fatto che durante il periodo di riferimento (essa) ha affittato due sedi distinte da due diversi proprietari. Poiché [la ricorrente] aveva affermato in precedenza nel suo modulo di richiesta di esenzione che le macchine per prodotti GFF operative durante il 2020 erano installate esclusivamente in uno di questi due stabilimenti affittati, gli importi di affitto pagati nel 2020 per il secondo stabilimento (stabilimento — fase 2) avrebbero dovuto essere esclusi dai costi di affitto e dal costo del valore aggiunto. A causa del basso utilizzo degli impianti, nel calcolo del costo del valore aggiunto inoltre la Commissione non ha potuto nemmeno accettare il costo di affitto totale per lo stabilimento – fase 1, poiché non è stato pienamente utilizzato a causa del fatto che le macchine per prodotti GFF non erano in produzione nel primo trimestre del 2020 e non hanno funzionato a piena capacità negli altri trimestri del 2020. Il costo di affitto totale indicato non è stato pertanto accettato dalla Commissione per i motivi di cui sopra».

146

Dinanzi alla Commissione, il gruppo PGTEX ha sostenuto che quest’ultima era incorsa in errori manifesti di valutazione e che aveva agito in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, poiché non aveva tenuto conto del costo totale di affitto (considerando 80 del regolamento di esecuzione impugnato).

147

Tuttavia, come risulta dal considerando 90 del regolamento di esecuzione impugnato, «[l]a Commissione ha respinto tale argomentazione, sulla base delle dichiarazioni seguenti, effettuate dal gruppo PGTEX nel corso dell’inchiesta». Infatti, vi si afferma quanto segue:

«In primo luogo, nella sua risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni, il gruppo PGTEX ha fatto riferimento solo allo stabilimento – fase 1 per la [riservato]. In secondo luogo, nella sua risposta alla (...) richiesta di maggiori informazioni, [esso] ha dichiarato che le sue macchine per prodotti GFF operative nel 2020 erano tutte ubicate presso lo stabilimento – fase 1. La Commissione ha quindi dedotto che nessuna di queste macchine operative nel 2020 era ubicata nello stabilimento – fase 2. Questo è stato comprovato anche da altre affermazioni del gruppo PGTEX nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni».

148

Pertanto, al considerando 91 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha concluso che, «[c]on l’adeguamento dei costi di affitto e di ammortamento indicati, per tenere conto delle questioni spiegate sopra, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento [era] risultato inferiore alla soglia del 25% fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [antidumping] di base» e che «[a]nche alcune altre voci di costo [erano] risultate sovrastimate, ma non [erano] state adeguate, in quanto tali adeguamenti avrebbero comportato solo una percentuale di valore aggiunto ancora più bassa».

2) Sulla prima censura, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base

149

La presente censura solleva, in sostanza, la questione preliminare di come debba essere determinato il valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base e se, ai fini della sua determinazione, la Commissione debba tener conto dei costi quali contabilizzati dall’impresa che effettua operazioni di assemblaggio o di completamento o se essa possa adeguarli tenendo conto della capacità di produzione effettiva dell’impresa.

150

A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento antidumping di base non contiene alcuna definizione della nozione di «valore aggiunto».

151

Nel caso di specie, se le parti concordano nel definire il valore aggiunto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base come il valore che rientra nel prodotto realizzato a seguito dell’operazione di assemblaggio o di completamento, esse non concordano sulla questione se detta nozione coincida con quella di «costi sostenuti», o addirittura di «costi contabilizzati», o differisca da quest’ultima. In particolare, sebbene la ricorrente ritenga che la nozione di «valore aggiunto» e quella di «costi sostenuti» siano identiche e che l’adeguamento dei costi sostenuti a titolo di valore aggiunto possa essere effettuato solo sulla base dei motivi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, il quale tuttavia non prevede il tasso di utilizzo della capacità di produzione quale criterio di adeguamento, la Commissione sostiene, per contro, che la nozione di «valore aggiunto» è diversa da quella di «costi sostenuti» e che tanto l’obiettivo quanto la formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, richiedono che i costi fissi, quali contabilizzati, debbano essere adeguati per valutare il valore aggiunto ai pezzi incorporati, in particolare se l’utilizzo della capacità è particolarmente basso.

152

Come ricordato al precedente punto 111, conformemente a una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

153

Nel caso di specie, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, la Commissione deve stabilire se «il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione».

154

Orbene, la circostanza che il termine «costo» compaia nella stessa frase dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base del valore aggiunto non è sufficiente per concludere che, come sostiene la ricorrente, la nozione di «valore aggiunto» e quella di «costi sostenuti» sono identiche e che i costi di produzione di cui occorre tener conto ai fini del calcolo del valore aggiunto ai sensi di detta disposizione possono essere adeguati solo per i motivi previsti e alle sole condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

155

Infatti, da un lato, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non tiene conto della circostanza che, sebbene, con l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l’Unione abbia inteso dare esecuzione agli obblighi particolari derivanti dall’articolo 2.2.1.1 del codice antidumping del 1994 (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2013, Acron/Consiglio, T‑118/10, non pubblicata, EU:T:2013:67, punto 66), la normativa dell’Unione in materia di elusione, contenuta all’articolo 13 di tale regolamento, non trova, per contro, il suo fondamento in detto codice, cosicché essa deve essere considerata come un contesto normativo specifico nel diritto dell’Unione.

156

Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base alla luce di altre disposizioni del medesimo regolamento, quali l’articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento, che costituisce un recepimento nel diritto dell’Unione degli obblighi particolari contenuti nel codice antidumping del 1994, deve trovare una giustificazione diversa da quella fondata sulla semplice circostanza che i termini «costo di produzione» compaiono nell’ambito della stessa frase dei termini «valore aggiunto».

157

D’altro lato, l’interpretazione proposta dalla ricorrente non è conforme all’obiettivo sotteso alla normativa antielusione sancita all’articolo 13 del regolamento antidumping di base, vale a dire quello di garantire l’efficacia delle misure antidumping adottate dall’Unione e di evitare che queste ultime siano eluse (v. punto 45 supra). Infatti, in una situazione come quella della ricorrente nel caso di specie, il cui costo di ammortamento è stato calcolato e contabilizzato sulla base del funzionamento teorico massimo dell’insieme delle [riservato] macchine per prodotti GFF durante tutto il periodo di riferimento, ossia l’anno 2020, mentre invece durante tale periodo, in realtà, le macchine per prodotti GFF hanno funzionato unicamente a [riservato] della loro capacità, il costo di ammortamento così contabilizzato non si traduce integralmente in valore aggiunto ai pezzi incorporati. Di conseguenza, escludere la possibilità di adeguare i costi di ammortamento al fine di tener conto dello scarso utilizzo della capacità delle macchine finirebbe per consentire all’impresa di gonfiare l’importo del valore aggiunto ai pezzi incorporati. Infatti, una macchina che rimane inutilizzata comporta costi di ammortamento che sono contabilizzati, ma non aggiunge valore ai pezzi incorporati nell’ambito di un’operazione di assemblaggio o di completamento.

158

Pertanto, il contesto e l’obiettivo dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base richiedono che il calcolo del valore aggiunto tenga conto dei soli costi connessi all’effettiva produzione di GFF, o anche dei soli costi di ammortamento e di affitto connessi al funzionamento dei macchinari effettivamente utilizzati per realizzare i pezzi effettivamente incorporati nel corso del periodo di riferimento.

159

Ciò precisato, occorre stabilire se l’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto, come quello effettuato nel caso di specie dalla Commissione, sia inficiato da un errore manifesto di valutazione.

160

Come da essa precisato in udienza, la ricorrente addebita alla Commissione di aver adeguato i costi di ammortamento e di affitto che essa le aveva comunicato, applicando un tasso di utilizzo degli impianti di [riservato] per tutto il 2020.

161

Secondo la ricorrente, sebbene la finalità dell’adeguamento dei costi di ammortamento e di affitto effettuato dalla Commissione fosse quella di rispecchiare l’utilizzo effettivo delle macchine per prodotti GFF, tale tasso non risponderebbe a tale finalità, dato che è stato determinato sulla base della capacità teorica massima di tutte le sue macchine per prodotti GFF, comprese quelle che non sono state in servizio. La ricorrente ritiene, pertanto, che, se la Commissione voleva adeguare i costi, essa avrebbe dovuto prendere in considerazione gli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento che le aveva sottoposto e, in particolare, il primo di detti metodi, in cui proponeva, in sostanza, di adeguare i costi tenendo conto del numero di mesi del periodo di riferimento nel corso dei quali ciascuna macchina per prodotti GFF aveva effettivamente funzionato.

162

A tal riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che, come ricordato al precedente punto 58, secondo la giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Quanto al controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere.

163

In secondo luogo, come risulta dal considerando 78 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 139 supra), il costo di ammortamento che la ricorrente ha comunicato alla Commissione era fondato sulla capacità teorica massima delle sue macchine. A tal riguardo, occorre precisare che, sebbene nel ricorso la ricorrente affermi che il costo di ammortamento da essa comunicato alla Commissione rispecchia il periodo effettivo in cui le macchine per prodotti GFF sono state utilizzate e ammortizzate, essa non fornisce alcun elemento idoneo a suffragare tale affermazione. Peraltro, taluni elementi del fascicolo contraddicono tale affermazione. Infatti, da un lato, quest’ultima risulta poco credibile alla luce della constatazione contenuta nella risposta alla lettera relativa all’articolo 18, secondo cui la ricorrente «non ha registrato il numero di giorni in cui le macchine per [GFF] erano operative». Dall’altro, tale constatazione è contraddetta dalla stessa ricorrente, poiché, nel ricorso, quest’ultima ammette che i costi fissi da essa effettivamente sostenuti nel corso del 2020 per la produzione dei GFF «sono contabilizzati sulla base dei principi contabili generalmente riconosciuti localmente» e che «[l]a [Commissione], lungi dal contestarlo, riconosce che “l’uso dei 300 giorni come elemento di calcolo può essere accettabile secondo i principi contabili internazionali”».

164

In terzo luogo, come sostiene la Commissione, costi di ammortamento calcolati sulla base del funzionamento teorico massimo dell’insieme delle [riservato] macchine per prodotti GFF durante tutto il periodo di riferimento possono essere considerati un valore aggiunto ai pezzi incorporati solo se le macchine hanno effettivamente funzionato alla loro capacità teorica massima durante tutto il periodo in questione, il che, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie per le ragioni esposte al considerando 79 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 141 supra) e, in particolare, per il fatto che tale periodo corrispondeva ad una fase di avvio del sito di produzione della ricorrente.

165

Pertanto, ritenendo che i costi di ammortamento e di affitto quali forniti dalla ricorrente non potessero rispecchiare in modo credibile il valore aggiunto ai pezzi incorporati, la Commissione ha adeguato detti costi. A tal fine, essa ha utilizzato il tasso di utilizzo degli impianti quale comunicato dalla ricorrente e non contestato da quest’ultima (considerando 81 e 83 del regolamento di esecuzione impugnato).

166

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come giustamente rilevato dalla Commissione, dato che tanto il costo di ammortamento, da essa calcolato sulla base della capacità teorica massima, quanto l’utilizzo degli impianti sono stati calcolati sulla base dello stesso numero di macchine per prodotti GFF come se queste avessero funzionato durante tutto il periodo di riferimento, il fatto di utilizzare l’uno per adeguare l’altro non costituisce un errore di fatto.

167

Peraltro, gli altri tre metodi di calcolo del valore aggiunto che la ricorrente ha proposto alla Commissione non avrebbero consentito di rispecchiare meglio il valore aggiunto ai pezzi incorporati.

168

A tal riguardo, è sufficiente sottolineare che, con il primo metodo di calcolo del valore aggiunto, la ricorrente ha proposto alla Commissione di adeguare i costi di ammortamento, calcolati sulla base di una durata massima di funzionamento di dodici mesi, tenendo conto del numero di mesi nel corso dei quali ciascuna macchina aveva effettivamente funzionato nel 2020. Orbene, affinché tale metodo rispecchi con esattezza il valore realmente aggiunto ai pezzi incorporati, occorrerebbe che i costi di ammortamento siano calcolati sulla base del numero di mesi di utilizzo effettivo delle macchine – e non su quella di dodici mesi, come nel calcolo proposto dalla ricorrente –, il che, peraltro, implica la conoscenza del numero di mesi di utilizzo effettivo di dette macchine.

169

Tuttavia, dal considerando 83, primo trattino, del regolamento di esecuzione impugnato nonché dal fascicolo risulta che la produzione del marzo 2020 era stata contabilizzata dalla ricorrente soltanto nei suoi dati di produzione per il mese di aprile 2020. Di conseguenza, i dati mensili di produzione relativi al mese di aprile non corrispondono alla produzione effettiva di tale mese, dato che una parte della produzione del mese di aprile ha avuto luogo in realtà nel mese di marzo.

170

Pertanto, poiché i dati di produzione mensile forniti dalla ricorrente non consentivano di conoscere con certezza i mesi di utilizzo effettivo delle macchine per prodotti GFF durante il periodo di riferimento, la Commissione ha giustamente respinto il primo metodo di calcolo del valore aggiunto che essa le aveva proposto.

171

Per quanto riguarda il secondo metodo di calcolo del valore aggiunto, diretto ad utilizzare i dati relativi ai costi del dicembre 2020, e del terzo metodo, consistente nell’utilizzare i dati relativi ai costi del periodo compreso tra luglio e dicembre 2020, occorre rilevare che, poiché la Commissione ha chiaramente indicato che l’inchiesta riguardava tutto l’anno civile 2020, definito come periodo di riferimento, basarsi su un mese (ossia il mese di dicembre) o su un periodo di sei mesi (ossia quello compreso tra luglio e dicembre 2020) non sarebbe rappresentativo delle operazioni effettuate nel corso dei dodici mesi del 2020 e non consentirebbe di colmare il divario tra il modo in cui i costi di ammortamento sono stati calcolati per uno o sei mesi, sulla base della capacità massima teorica, e la produttività effettiva delle macchine, ossia il valore aggiunto ai pezzi incorporati.

172

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione, né ha violato l’articolo 13 del regolamento antidumping di base, allorché ha adeguato i costi di ammortamento, quali calcolati dalla ricorrente, tenendo conto del tasso di utilizzo della capacità effettiva durante il periodo di riferimento ed ha respinto gli altri tre metodi di calcolo del valore aggiunto proposti da quest’ultima.

173

Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente vertente sul fatto che non vi era motivo di escludere i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto (v. punto 130 supra). Infatti, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 90 del regolamento di esecuzione impugnato (v. punto 147 supra), le macchine per prodotti GFF, che funzionavano nel 2020, si trovavano tutte nello «stabilimento – fase 1» e che, come ammesso dalla ricorrente in udienza, macchine per prodotti GFF sono state installate nello «stabilimento – fase 2» unicamente dopo il 2020.

174

Inoltre, la stessa ricorrente ammette che la mappatura dello «stabilimento – fase 2» indica la presenza di [riservato]. Peraltro, a tal riguardo, in udienza, la Commissione ha precisato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che quest’ultima non aveva mai indicato che (…), i prodotti GFF erano stati effettivamente [riservato].

175

Di conseguenza, la Commissione ha potuto constatare che nessuna vera attività di produzione aveva avuto luogo in questo «stabilimento – fase 2», sicché i costi di affitto relativi a quest’ultimo non si traducevano in valore aggiunto ai pezzi incorporati. Infatti, poiché siffatti costi non erano connessi all’effettiva produzione di GFF, per la ragione esposta al precedente punto 158, detti costi non possono essere presi in considerazione in sede di calcolo del valore aggiunto.

176

Pertanto, si deve constatare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo i costi di affitto dello «stabilimento – fase 2» dai costi di affitto considerati per il calcolo del valore aggiunto.

177

Alla luce di quanto precede, occorre dunque respingere la presente censura.

3) Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

178

La ricorrente afferma, in sostanza, che l’adeguamento dei costi fissi operato dalla Commissione per rispecchiare l’utilizzo degli impianti utilizzando [riservato] costi di ammortamento e di affitto per lo «stabilimento – fase 1», è discriminatorio rispetto a quanto la Commissione ha fatto, nell’inchiesta antidumping, per calcolare il margine di pregiudizio per l’industria dell’Unione (v. punto 132 supra).

179

A tal riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 13 dicembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

180

Nel caso di specie, secondo la ricorrente, la Commissione ha operato una discriminazione tra essa e l’industria dell’Unione, poiché, in sede di calcolo del margine di pregiudizio, sulla base del prezzo obiettivo, nell’inchiesta antidumping, quest’ultima non ha adeguato il suo costo di produzione, nonostante la constatazione di un basso grado di utilizzo della capacità di produzione, mentre, nell’ambito del regolamento di esecuzione impugnato, essa ha effettuato un siffatto adeguamento al fine di determinare il valore aggiunto.

181

A tal riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dal regolamento che ha istituito il dazio antidumping iniziale, ossia il regolamento di esecuzione 2020/492, il margine di pregiudizio, ossia il livello di eliminazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, è stato stabilito sulla base dei costi di produzione di quest’ultima, conformemente al regolamento antidumping di base. Orbene, la presa in considerazione dei costi di produzione per calcolare il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione a causa di importazioni oggetto di dumping e la presa in considerazione dei costi di produzione al fine di calcolare il valore aggiunto ai pezzi incorporati nel corso di un’operazione di assemblaggio o di completamento della produzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo regolamento, per stabilire se vi sia elusione di misure antidumping, si verificano in un contesto e per finalità diverse, cosicché, per suffragare sufficientemente la presente censura, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare sotto quale profilo, prendendo in considerazione tali costi in maniera diversa, la Commissione abbia potuto violare i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. Tuttavia, la ricorrente, limitandosi ad affermare, in sostanza, che non vi era alcuna giustificazione per trattare in modo diverso la situazione dell’industria dell’Unione nell’inchiesta antidumping e la sua situazione nell’inchiesta antielusione e che il costo menzionato nel regolamento antidumping di base era un costo che poteva essere definito solo in modo uniforme, non ha fornito spiegazioni sufficienti in merito.

182

Occorre quindi respingere la presente censura.

4) Sulla terza censura, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione

183

Per quanto riguarda la presente censura, dall’analisi delle altre censure di cui ai precedenti punti da 149 a 182 risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e ha proceduto all’adeguamento dei costi prendendo in considerazione le spiegazioni che la ricorrente aveva fornito per quanto riguardava l’utilizzo dei macchinari e i costi di affitto.

184

Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

c)   Conclusione

185

Poiché tutte le censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del presente capo sono state respinte, occorre respingere detto capo nonché, conseguentemente, il quarto motivo nel suo insieme.

C. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento antidumping di base per quanto riguarda l’utilizzo dei dati disponibili

186

Il presente motivo si suddivide in due capi. Nell’ambito del primo capo, la ricorrente sostiene che, applicando nei suoi confronti dati disponibili, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione, i diritti della difesa e il diritto ad una buona amministrazione. Nell’ambito del secondo capo, essa fa valere che il regolamento di esecuzione impugnato si basa su errori manifesti di valutazione e viola l’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento antidumping di base per quanto riguarda l’utilizzo di detti dati.

187

A sostegno del primo capo, la ricorrente deduce, in sostanza, tre censure.

188

Con la prima censura, la ricorrente sostiene che, respingendo senza alcuna spiegazione gli elementi di prova da essa prodotti nella risposta alla lettera relativa all’articolo 18 e nei suoi commenti sul DIG, la Commissione è venuta meno all’obbligo di motivazione quanto all’applicazione dei dati disponibili. A tal riguardo, essa sottolinea che, nonostante le sue risposte a ciascuno dei cinque punti menzionati al considerando 36 del regolamento di esecuzione impugnato, le affermazioni contenute in detta lettera, nel DIG, nonché in tale regolamento di esecuzione sono rimaste identiche.

189

Peraltro, nella replica, la ricorrente fa valere che le giustificazioni addotte dalla Commissione nel controricorso per spiegare l’approccio seguito nel regolamento di esecuzione impugnato sono nuove e quindi irricevibili, non figurando nel predetto regolamento di esecuzione.

190

Con la seconda censura, la ricorrente sostiene di non essere stata posta in condizione di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha deciso di applicare dati disponibili e di non aver avuto la possibilità di formulare effettivamente osservazioni in merito, cosicché il regolamento di esecuzione impugnato viola i suoi diritti della difesa.

191

Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola il diritto ad una buona amministrazione, il quale impone all’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie. A suo avviso, in tale regolamento di esecuzione, la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni comunicate nella sua risposta alla lettera relativa all’articolo 18 e nei suoi commenti sul DIG.

192

A sostegno del secondo capo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione nel ritenere, nel regolamento di esecuzione impugnato, che essa non avesse fornito le «informazioni necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.

193

Anzitutto, la ricorrente sostiene di aver fornito chiarimenti su tutte le informazioni richieste.

194

La ricorrente fa poi valere che le informazioni di cui al considerando 36 del regolamento di esecuzione impugnato non possono essere qualificate come necessarie ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e della giurisprudenza. A suo avviso, tali informazioni avrebbero potuto essere ottenute dalla Commissione con altri mezzi ed essere verificate mediante visite e controlli incrociati a distanza.

195

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione impugnato viola l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, in quanto la Commissione ha deciso di applicare dati disponibili per il semplice motivo che le informazioni da essa fornite non erano le migliori. Essa precisa che, anche ove tali informazioni dovessero essere considerate come non le «migliori», ciò non costituirebbe una ragione sufficiente per effettuare tale applicazione. Essa aggiunge che, decidendo di applicare l’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione ha escluso una parte dei dati relativi ai costi di produzione da essa comunicati e ha utilizzato dati disponibili riguardanti in particolare la data di inizio della produzione, mentre invece, in caso di dubbio riguardante soltanto l’affidabilità dei dati comunicati, essa avrebbe dovuto applicare l’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento e quindi accettare questi ultimi dati.

196

La Commissione, al pari dell’interveniente a suo sostegno, ritiene che il presente motivo sia inoperante nella sua interezza e, in ogni caso, infondato.

197

A sostegno del carattere inoperante del presente motivo, la Commissione afferma che, nel corso dell’inchiesta antielusione, essa ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base in ragione del fatto che le informazioni relative ai cinque punti di cui al considerando 36 del regolamento di esecuzione impugnato potevano suggerire l’esistenza di un trasbordo, ma che, tenuto conto della natura incompleta e contraddittoria delle informazioni fornite dalla ricorrente, essa ha infine escluso la possibilità di riuscire a dimostrare l’esistenza di un siffatto trasbordo e si è concentrata sulla prova di un assemblaggio o di un completamento. Precisa che, ai fini di tale prova, essa non ha utilizzato dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base, ad eccezione di alcuni dati statistici estratti da Eurostat e dei dati della ricorrente che, tuttavia, non sono contestati da quest’ultima.

198

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, spetta alla Commissione avviare un’inchiesta sulla base di elementi di prova che indichino, prima facie, pratiche di elusione. Se i fatti accertati nel corso di tale inchiesta consentono di concludere per l’esistenza di tale elusione, la Commissione propone al Consiglio l’estensione delle misure antidumping (sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 31).

199

Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento antidumping di base conferisce alla Commissione, nell’ambito di un’inchiesta sull’esistenza di un’elusione, il potere di obbligare i produttori o gli esportatori oggetto di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a produrre informazioni. La Commissione dipende pertanto dalla cooperazione volontaria delle parti interessate a fornirle le informazioni necessarie (sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 32).

200

È questo il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha previsto all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base che, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili (sentenza del 4 settembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, punto 33).

201

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base riguardava l’utilizzo dei dati disponibili da parte delle istituzioni, a scapito dei dati propri di una o più parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2015, VTZ e a./Consiglio, T‑432/12, non pubblicata, EU:T:2015:248, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

202

Nel caso di specie, il considerando 36 del regolamento di esecuzione impugnato rileva quanto segue:

«[Secondo la Commissione], le risposte al [modulo di richiesta di esenzione], compresa la risposta a una (...) richiesta di maggiori informazioni, [della ricorrente] e delle sue due collegate cinesi (...) sono risultate carenti per i motivi seguenti:

–

[la ricorrente] non ha fornito le informazioni necessarie nelle sue risposte al [suddetto modulo]. In particolare, non ha fornito i necessari documenti giustificativi per [riservato] operazioni di vendita. La Commissione di conseguenza non è stata in grado di verificare l’affermazione secondo cui [la ricorrente aveva] avviato la sua produzione solo nell’aprile 2020;

–

[i]noltre, nonostante la sua richiesta di una spiegazione dettagliata in merito a numeri di fatture di vendita mancanti, la Commissione ha ricevuto solo una spiegazione generale relativa a tali fatture di vendita mancanti. La Commissione ha anche rilevato una differenza nel fatturato totale per il periodo di riferimento indicato nell’elenco delle vendite rispetto a quello riportato nella sua contabilità obbligatoria per il 2020. La Commissione quindi non ha potuto confermare i volumi dichiarati delle vendite all’esportazione nell’Unione. A questo proposito la Commissione ha anche rilevato che le vendite all’esportazione dichiarate erano superiori alle importazioni totali dell’Unione dal Marocco secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni e che [la ricorrente] era l’unico produttore noto del Marocco che esportava nell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta;

–

[s]ono state fornite informazioni contraddittorie anche in merito all’inizio effettivo della produzione presso [la ricorrente]. Le informazioni circa l’inizio effettivo della produzione nel 2020 erano necessarie per individuare la percentuale dei principali costi sostenuti (quali costi di ammortamento e di affitto) che potrebbe essere attribuita alla fabbricazione del prodotto in esame;

–

[n]ella risposta alla richiesta di maggiori informazioni inoltre non sono state fornite spiegazioni soddisfacenti circa i motivi dell’aumento significativo del volume di produzione nel luglio 2020, che ha superato di [riservato] il volume di produzione del mese precedente, giugno 2020, nonostante un consumo di energia elettrica più o meno dello stesso livello in entrambi i mesi;

–

PGTEX China non ha fornito le informazioni dal [GTS], come richiesto, concernenti i suoi acquisti da CPIC e le sue vendite [alla ricorrente]».

203

Di conseguenza, come risulta dal considerando 37 del regolamento di esecuzione impugnato, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha informato il gruppo PGTEX, il 5 ottobre 2021, che l’elenco non esaustivo degli elementi descritti al considerando 36 di detto regolamento di esecuzione poteva comportare l’applicazione di detto articolo e l’utilizzo dei dati disponibili. Essa ha inoltre invitato detto gruppo a formulare osservazioni sulla possibile applicazione di tale articolo.

204

Come risulta dal considerando 39 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione «ha analizzato le informazioni e i documenti presentati dal gruppo PGTEX con la lettera del 12 ottobre 2021» e «[l]a sua conclusione è stata che non [erano] state fornite risposte soddisfacenti né documenti giustificativi convincenti per la maggior parte dei punti sollevati nella sua lettera del 5 ottobre 2021».

205

Pertanto, come risulta dal considerando 40 del regolamento di esecuzione impugnato, «la Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal gruppo PGTEX fossero in parte incomplete e contraddittorie e che quindi non potesse farvi pieno affidamento», ma che «[i] dati presentati dal gruppo [summenzionato] tuttavia non [erano] stati completamente ignorati» e che essa «[aveva] utilizzato i dati sulle vendite e sui costi forniti dal gruppo [summenzionato] come punto di partenza della sua analisi».

206

Inoltre, al considerando 41 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha precisato che «[a] norma dell’articolo 18, paragrafo 1, prima frase, e dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [antidumping] di base, le informazioni fornite dal gruppo PGTEX [erano] state integrate da dati ricavati da banche dati quali Global Trade Atlas ([GTA]) ed Eurostat (...) I dati sulle importazioni sono stati estratti da Eurostat, mentre il GTA è stato utilizzato per la determinazione dei volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla [Cina] e dall’Egitto in Marocco».

207

Dalla lettura congiunta del considerando 36, secondo trattino, e del considerando 41 del regolamento di esecuzione impugnato risulta quindi che la Commissione si è avvalsa dei dati relativi all’importazione estratti da Eurostat e di quelli relativi ai volumi di esportazione di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall’Egitto in Marocco estratti dalla banca dati Global Trade Atlas (GTA) per ovviare all’inattendibilità delle informazioni comunicate dalla ricorrente per quanto riguardava i volumi di vendite all’esportazione nell’Unione di cui trattasi nel secondo trattino del considerando 36 di detto regolamento di esecuzione. La Commissione si è, in particolare, avvalsa di tali dati statistici per stabilire se la configurazione degli scambi fosse stata modificata nel caso di specie.

208

Dal considerando 40 del regolamento di esecuzione impugnato si evince altresì che i dati trasmessi dal gruppo PGTEX non sono stati ignorati e che la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle vendite e ai costi comunicati da detto gruppo come punto di partenza per la sua analisi (v. punto 205 supra).

209

Nel caso di specie, la ricorrente non contesta i dati disponibili utilizzati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. In particolare, per quanto riguarda i dati estratti da Eurostat e dalla banca dati GTA utilizzati dalla Commissione per concludere nel senso della modifica degli scambi nel caso di specie, la ricorrente non deduce, nelle sue memorie, alcun argomento diretto a mettere esplicitamente in discussione la veridicità di tali dati. Infatti, essa si limita a far valere che, al considerando 83 del regolamento di esecuzione impugnato, la Commissione ha escluso il mese di marzo come punto di partenza dalla produzione e, di conseguenza, il primo degli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento, basandosi proprio sugli argomenti esposti al considerando 36 di detto regolamento di esecuzione.

210

Tuttavia, dall’esame del secondo capo del quarto motivo (v. punti da 168 a 170 supra) risulta che la Commissione non ha respinto il primo degli altri metodi di calcolo dei costi di ammortamento basandosi su dati disponibili ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, bensì che lo ha fatto sulla base del rilievo che i dati mensili di produzione, quali contabilizzati dalla ricorrente, non corrispondevano sempre alla produzione effettiva del mese e non potevano essere considerati attendibili.

211

Peraltro, interrogata in udienza, la ricorrente non ha dedotto altri argomenti diretti a contestare i dati disponibili utilizzati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, cosicché essa non può sostenere che il ricorso a tale disposizione pregiudichi la sua situazione.

212

Pertanto, occorre respingere il secondo motivo in quanto inoperante, senza che sia necessario analizzare la fondatezza dei capi dedotti a sostegno di tale motivo.

213

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

IV. Sulle spese

214

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

215

In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le intervenienti si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La PGTEX Morocco si farà carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

La LM Wind Power A/S e la Tech-Fab Europe eV si faranno carico delle proprie spese.

 

Porchia

Jaeger

Madise

Nihoul

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 dicembre 2024.

Firme

Indice

 

I. Fatti

 

II. Conclusioni delle parti

 

III. In diritto

 

A. Sul primo motivo

 

1. Osservazioni preliminari

 

a) Sull’accordo di associazione

 

b) Sulla normativa dell’Unione in materia di elusione di misure antidumping

 

2. Sulla fondatezza del primo motivo, vertente su una violazione dell’accordo di associazione, su una violazione dell’articolo 22, lettera a), del regolamento antidumping di base e su uno sviamento di potere per il motivo che il regolamento di esecuzione impugnato impone misure antidumping sui prodotti GFF di origine preferenziale marocchina che la ricorrente esporta nell’Unione senza aver accertato che le importazioni siano state oggetto di dumping conformemente all’articolo VI del GATT e senza che tali misure siano conformi al codice antidumping del 1994

 

B. Sul terzo e sul quarto motivo

 

1. Osservazioni preliminari

 

2. Sulla fondatezza del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base in quanto la Commissione ha ritenuto che non vi fosse una motivazione sufficiente o una giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping, nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

 

a) Sulla valutazione dell’assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica alla creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping nel regolamento di esecuzione impugnato

 

b) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base in quanto la Commissione ha concluso che non vi era una motivazione sufficiente o una giustificazione economica per la creazione del sito di produzione della ricorrente in Marocco oltre all’istituzione dei dazi antidumping

 

c) Sul secondo capo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione non ha esaminato con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie

 

3. Sulla fondatezza del quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base, su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento nonché su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio

 

a) Sul primo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base e su una violazione del diritto ad una buona amministrazione in quanto la Commissione ha concluso che il processo di fabbricazione attuato dalla ricorrente in Marocco costituiva un’operazione di assemblaggio

 

b) Sul secondo capo, vertente su errori manifesti di valutazione, su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base nonché su violazioni del diritto ad una buona amministrazione e dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento in sede di valutazione della soglia del valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio

 

1) Sul calcolo del valore aggiunto nel regolamento di esecuzione impugnato

 

i) Sul costo di ammortamento

 

ii) Sul costo di affitto

 

2) Sulla prima censura, vertente su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base

 

3) Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

 

4) Sulla terza censura, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione

 

c) Conclusione

 

C. Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una buona amministrazione, su errori manifesti di valutazione e su una violazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento antidumping di base per quanto riguarda l’utilizzo dei dati disponibili

 

IV. Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Dati riservati omessi.

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