ECLI:EU:C:2024:138•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2024.#Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea.#Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso a un’impresa di trasporto marittimo – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione.#Causa C-515/22 P.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2024.#Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea.#Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso a un’impresa di trasporto marittimo – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione.#Causa C-515/22 P.
ECLI:EU:C:2024:138Eu Chamb 06 C8 feb 2024
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
8 febbraio 2024 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso a un’impresa di trasporto marittimo – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione»
Nella causa C‑515/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2022,
Tirrenia di navigazione SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da A. Moriconi, B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Braga da Cruz e D. Recchia, successivamente da D. Recchia, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Tirrenia di navigazione SpA (in prosieguo: la «Tirrenia») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 maggio 2022, Tirrenia di navigazione/Commissione (T‑601/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:302), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2020, L 332, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Regolamento (UE) 2015/1589
2 Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), contiene un articolo 16, intitolato «Recupero dell’aiuto», così formulato:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione [europea] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».
3 L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Prescrizione per il recupero degli aiuti», prevede quanto segue:
«1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.
2. Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente».
Regolamento di procedura del Tribunale
4 L’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale dispone quanto segue:
«In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato».
Fatti
5 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 44 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«2 A seguito di numerose denunce da essa ricevute, nel 1999 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di avviare il procedimento a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti degli aiuti corrisposti a sei società dell’ex gruppo Tirrenia SpA, e precisamente la Tirrenia, l’Adriatica di Navigazione SpA (in prosieguo: l’“Adriatica”), la Caremar – Campania Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Caremar”), la Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Saremar”), la Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Siremar”) e la Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Toremar”). All’epoca, la Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA deteneva l’intero capitale azionario della Tirrenia la quale, a sua volta, era proprietaria delle società regionali Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar.
3 Gli aiuti avevano assunto la forma di sovvenzioni versate direttamente a ciascuna società del gruppo, allo scopo di sostenere i servizi di trasporto marittimo prestati dalle società stesse in applicazione di sei convenzioni di servizio pubblico stipulate nel 1991 con la Repubblica italiana (in prosieguo: le “convenzioni iniziali”). Tali convenzioni avevano lo scopo di garantire la prestazione di servizi di trasporto marittimo, per la maggior parte costituiti da collegamenti tra l’Italia continentale e talune isole italiane, in particolare la Sicilia e la Sardegna.
4 Con lettera del 6 agosto 1999, la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale. Con lettera del 28 settembre 1999, queste ultime hanno trasmesso le loro osservazioni.
(...)
8 Durante la fase istruttoria, le autorità italiane hanno chiesto che l’esame del fascicolo del gruppo Tirrenia venisse scorporato al fine di pervenire, in via prioritaria, a una decisione finale riguardante la Tirrenia. La richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio dalla Tirrenia e dall’intento di accelerare il processo in relazione a tale società.
9 In ordine a detta richiesta, la Commissione ha osservato che la Tirrenia rivestiva il ruolo di leader sul piano della strategia finanziaria e commerciale del gruppo, ma che le allora sei società del gruppo, giuridicamente autonome, operavano in segmenti di mercati geograficamente distinti, soggetti a una concorrenza di intensità variabile, tanto da parte di operatori privati italiani che da parte di operatori di altri Stati membri. La Commissione ha inoltre osservato che le sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane, in applicazione delle convenzioni iniziali, erano calcolate in modo da ripianare il disavanzo netto di esercizio registrato dalle linee servite da ciascuna delle citate società ed erano direttamente erogate a queste ultime, senza transitare per la Tirrenia. Infine, le altre misure di aiuto oggetto del procedimento richiedevano anch’esse un’analisi distinta per ciascuna società del gruppo. Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che fosse possibile accogliere la richiesta delle autorità italiane e, con la decisione 2001/851/CE, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU 2001, L 318, pag. 9), ha chiuso il procedimento in merito agli aiuti corrisposti alla Tirrenia.
10 Il procedimento è rimasto aperto per quanto concerneva gli aiuti concessi all’Adriatica, alla Caremar, alla Saremar, alla Siremar e alla Toremar. In occasione di riunioni tenutesi tra la Commissione e le autorità italiane, queste ultime hanno fornito, per ciascuna delle linee servite da tali società, informazioni relative alle specificità dei mercati in parola, all’evoluzione del traffico, alla eventuale presenza di imprese concorrenti e all’evoluzione del livello dei finanziamenti pubblici concessi a ciascuna società.
(...)
12 Infine, con la decisione 2005/163/CE, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di [S]tato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29), la Commissione ha stabilito che le compensazioni concesse dalla Repubblica italiana alle compagnie regionali erano in parte compatibili con il mercato interno, a condizione che esse rispettassero alcuni impegni, e in parte incompatibili con il succitato mercato. La Commissione ha disposto il recupero della parte di aiuti dichiarata incompatibile con il mercato interno.
13 Per quanto riguarda l’Adriatica, dall’articolo 1 della decisione 2005/163 risultava che gli aiuti in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso che le erano stati concessi per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 erano incompatibili con il mercato interno. La Repubblica italiana doveva adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dall’Adriatica gli aiuti di cui trattasi ad essa illegittimamente erogati. L’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, di detta decisione precisava che il recupero doveva essere eseguito senza indugio, secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentissero l’esecuzione immediata ed effettiva di tale decisione. Infine, l’articolo 1, paragrafo 4, di detta decisione precisava, in particolare, che gli aiuti da recuperare erano produttivi di interessi, che decorrevano dalla data in cui gli aiuti erano divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli articoli da 2 a 4 della decisione 2005/163 riguardavano le altre società del gruppo Tirrenia.
14 Sono stati presentati tre ricorsi di annullamento contro la decisione 2005/163, rispettivamente dalla Tirrenia, che nel 2004 aveva acquisito l’attività corrente dell’Adriatica (causa T‑265/04), dalla Caremar, dalla Saremar, dalla Siremar e dalla Toremar (causa T‑292/04) e dalla Navigazione Libera del Golfo SpA (causa T‑504/04).
(...)
15 Con sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, (...) EU:T:2009:48), il Tribunale ha annullato la decisione 2005/163.
16 In particolare, il Tribunale ha giudicato che la Commissione non aveva addotto motivazioni sufficienti a spiegare perché, come affermavano le ricorrenti, l’aiuto consistente in sovvenzioni pubbliche di taluni collegamenti marittimi fosse stato considerato nuovo invece che esistente. Nello specifico, esso ha dichiarato che la Commissione non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui essa aveva ritenuto che detto aiuto non fosse anteriore all’entrata in vigore del trattato CE in Italia, laddove le autorità italiane avevano sostenuto, nel corso del procedimento amministrativo, che l’aiuto in questione si basava su quanto disposto dai regi decreti-legge nn. 2081 e 2082, adottati il 7 dicembre 1936 (in prosieguo: i “decreti-legge del 1936”). Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva sufficientemente tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle autorità italiane nel corso del procedimento d’indagine formale, secondo cui le successive modifiche al quadro normativo applicabile avevano avuto come unico risultato la riduzione dell’ammontare complessivo degli aiuti (sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, (...) EU:T:2009:48, punti da 97 a 134).
17 Oltre a ciò, il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva applicato l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU 1992, L 364, pag. 7), che consente ai contratti di servizio pubblico esistenti di restare in vigore fino alla rispettiva data di scadenza. Il Tribunale ha giudicato che le compensazioni corrisposte alle compagnie regionali del gruppo Tirrenia a norma delle convenzioni iniziali per l’esercizio delle linee di cabotaggio costituivano un aiuto esistente, atteso che la Commissione aveva già concluso che tali compensazioni non eccedevano quanto necessario per finanziare gli obblighi di servizio pubblico (sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione, T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, (...) EU:T:2009:48, punti da 140 a 148).
(...)
18 A seguito della sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, (...) EU:T:2009:48), la Commissione, con lettera del 7 aprile 2010, ha invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni in merito all’annullamento della decisione 2005/163 e a fornire tutte le informazioni richieste per valutare in modo esaustivo le misure in questione. In particolare, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle, in un primo tempo, chiarimenti in merito ai collegamenti internazionali operati dall’Adriatica e dalla Saremar, segnatamente il periodo di esercizio, l’atto giuridico che definiva gli obblighi di servizio pubblico e le caratteristiche del servizio (regolarità, capacità, frequenza, tipologia delle navi), nonché eventuali modifiche successive degli obblighi di servizio pubblico e, in un secondo tempo, una descrizione del meccanismo di compensazione e di tutte le successive modifiche del metodo di calcolo della compensazione e del rendimento del capitale investito, nonché i relativi effetti sul livello della compensazione.
19 Alla stessa data, la Commissione ha chiesto anche alle parti interessate dal procedimento che ha portato all’adozione della decisione 2005/163 di fornire osservazioni al riguardo. La Commissione ha ricevuto solo le osservazioni dei beneficiari delle misure oggetto della decisione 2005/163 e le ha trasmesse alle autorità italiane.
20 Non avendo ricevuto risposta alla lettera del 7 aprile 2010, con lettera del 22 giugno 2010 la Commissione ha ricordato alle autorità italiane di fornirle le informazioni richieste.
21 Con lettera del 27 luglio 2010, le autorità italiane hanno fornito taluni chiarimenti sulla legislazione applicabile ai regimi di servizio pubblico nel settore marittimo in Italia.
22 Con lettera del 22 dicembre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni aggiuntive.
23 Con lettera del 29 giugno 2011, la Commissione ha invitato nuovamente le autorità italiane a fornirle le informazioni richieste. La Commissione ha avvertito esplicitamente le autorità italiane che, in caso di mancata presentazione di dette informazioni entro il termine impartito, avrebbe emesso un’ingiunzione di fornire informazioni.
24 Con lettera del 19 luglio 2011, le autorità italiane hanno fornito alcuni chiarimenti concernenti taluni punti della richiesta della Commissione del 22 dicembre 2010. In particolare, esse hanno comunicato le compensazioni annue concesse all’Adriatica nel periodo dal 2001 al 2004 e alla Saremar, alla Toremar, alla Siremar e alla Caremar nel periodo dal 2001 al 2008, hanno confermato l’osservanza delle condizioni imposte dalla decisione 2005/163 e spiegato che, in luogo di adottare piani quinquennali per i periodi dal 2000 al 2004 e dal 2005 al 2008, erano state adottate misure di razionalizzazione ad hoc finalizzate a rendere i servizi più consoni alle esigenze delle comunità locali, senza però modificare in misura sostanziale il sistema del servizio pubblico. Quanto al livello di utili, le autorità italiane hanno spiegato che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione della decisione 2005/163 e, in particolare, la tempistica imposta e la complessità delle informazioni richieste, tali informazioni non avrebbero potuto essere prontamente reperite negli archivi del ministero. Quindi, non è stata fornita una risposta completa alla lettera della Commissione del 22 dicembre 2010.
25 Nel corso del giugno 2012 si è tenuta una riunione con le autorità italiane al fine di integrare il fascicolo e consentire alla Commissione di trarre conclusioni sulla valutazione delle misure in questione. Durante tale riunione, la Commissione ha chiesto informazioni dettagliate, in particolare per accertare che le società interessate non avessero beneficiato di compensazioni in eccesso.
26 Poiché le informazioni fornite dalle autorità italiane a seguito di detta riunione erano insufficienti per consentire alla Commissione di portare a termine la valutazione delle misure in questione, il 7 novembre 2012 è stata inviata loro una nuova richiesta di informazioni, tra cui una richiesta concernente l’elenco delle linee internazionali operate dall’Adriatica.
27 Con lettera del 7 dicembre 2012, le autorità italiane hanno fornito risposte incomplete ai quesiti posti dalla Commissione.
28 Il 28 gennaio 2013 è stato inviato un ulteriore sollecito alle autorità italiane, invitandole a presentare senza indugio tutte le informazioni richieste in precedenza. La Commissione ha nuovamente avvertito esplicitamente le autorità italiane che, in caso di mancata presentazione delle informazioni complete richieste entro i termini impartiti, avrebbe emesso un’ingiunzione di fornire informazioni.
29 L’11 marzo 2013, la Commissione ha ingiunto alla Repubblica italiana di fornirle le informazioni richieste nelle lettere del 22 dicembre 2010 e del 7 novembre 2012.
30 Il 10 aprile 2013 la Repubblica italiana ha risposto all’ingiunzione di fornire informazioni, comunicando i costi e i ricavi di esercizio e l’importo della sovvenzione annua (calcolata come differenza tra costi e ricavi, senza margini per l’operatore) per tutte le società dopo il 2004. La Repubblica italiana non ha tuttavia risposto alle restanti richieste contenute nell’ingiunzione della Commissione.
31 Il 16 ottobre 2015 la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana di fornirle informazioni aggiuntive sulla fusione dell’Adriatica e della Tirrenia, in particolare i dettagli sulla vendita dell’attivo dell’Adriatica e sulle condizioni della fusione. Con lettera del 22 ottobre 2015, le autorità italiane hanno risposto che, con decisione del 18 marzo 2004, la Tirrenia aveva acquisito l’attività corrente della propria controllata e che la fusione non aveva influito sulle attività svolte dall’Adriatica a norma delle convenzioni iniziali, né aveva comportato modifiche alle compensazioni ivi previste.
32 Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a fornirle chiarimenti in merito alla compensazione erogata per la linea Bari/Durazzo e l’esatto importo dell’aiuto (capitale e interessi) recuperato dalle autorità italiane per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso nel periodo dal 1992 al 1994. La Repubblica italiana ha risposto il 21 dicembre 2018, chiarendo che non erano state erogate compensazioni per i servizi forniti sulla linea Bari/Durazzo nel periodo dal 2002 al 2008 e confermando che il recupero della somma di EUR 8 651 600 di aiuti incompatibili con il mercato interno concessi all’Adriatica dal gennaio 1992 al luglio 1994 per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso non comprendeva gli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 26 marzo 2007.
(...)
33 Il 2 marzo 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
34 La decisione controversa riguarda solo le sovvenzioni percepite dall’Adriatica, dalla Caremar, dalla Saremar, dalla Siremar e dalla Toremar nel periodo dal 1992 al 2008. La presente causa riguarda, a sua volta, unicamente l’Adriatica, e più precisamente l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso tra il gennaio 1992 e il luglio 1994.
35 A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto che i collegamenti internazionali operati dall’Adriatica costituissero aiuti nuovi dal momento che, in sostanza, anzitutto, l’attivazione della maggior parte delle linee internazionali non era anteriore alla data di entrata in vigore del trattato CE; poi, la base giuridica per la concessione della compensazione era stata abrogata dopo l’entrata in vigore di detto Trattato; e, infine, erano state apportate modifiche sostanziali al regime iniziale (v. punti da 210 a 218 della decisione controversa).
36 Dopo aver concluso che gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana alla ricorrente erano nuovi, la Commissione ha valutato la loro compatibilità alla luce della sua comunicazione concernente la disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU 2012, C 8, pag. 15; in prosieguo: la “disciplina”).
37 Per quanto riguarda, in particolare, la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, dai punti da 237 a 242 della decisione controversa risulta, in sostanza, che tale linea era stata inserita, su richiesta delle autorità italiane ed elleniche, nell’elenco delle linee ferroviarie e dei servizi automobilistici e di navigazione ai quali si applicava la convenzione internazionale del 7 febbraio 1970, relativa al trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per via ferroviaria. Dalle informazioni fornite dalle autorità italiane in occasione della riunione del 26 ottobre 2001 è emerso che l’Adriatica aveva operato su tale linea dal 1992 al 1999, in particolare tra il 1996 e il 1999, quando gli operatori concorrenti dell’Adriatica non assicuravano un servizio che desse le medesime garanzie in termini di qualità delle unità utilizzate e, tra l’altro, di regolarità e frequenza dei servizi. La Commissione ha pertanto concluso che l’esercizio dei collegamenti marittimi tra l’Italia e la Grecia da parte dell’Adriatica costituiva un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: il “SIEG”) effettivo.
38 Ai punti da 262 a 275 della decisione controversa, la Commissione ha verificato che l’Adriatica fosse stata espressamente incaricata della fornitura dei servizi in questione e che la compensazione che essa percepiva fosse proporzionata alla disciplina.
39 Peraltro, come risulta dal punto 278 della decisione controversa, la Commissione ha osservato che, tra il 30 ottobre 1990 e il luglio 1994, l’Adriatica aveva partecipato a un’intesa per la fissazione dei prezzi da applicare ai veicoli commerciali sulla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, in violazione dell’articolo 101 TFUE, mentre essa beneficiava di aiuti per operare sulla medesima linea. La Commissione ha dedotto dalla partecipazione a tale intesa che l’aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concesso all’Adriatica per l’esercizio della linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso tra il gennaio 1992 e il luglio 1994 era incompatibile con il mercato interno.
40 La Commissione ha quindi ritenuto, al punto 290 della decisione controversa, che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in particolare all’Adriatica, per l’esercizio delle linee internazionali fino alla fine del 2008 costituisse un aiuto nuovo che era compatibile con il mercato interno, fatta eccezione per la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, in quanto strettamente connessa a un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE.
41 È in tale contesto che la Commissione ha adottato la decisione controversa, la quale dispone, all’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, quanto segue:
“1. Gli aiuti concessi ad Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 a titolo di compensazione per l’esercizio delle linee nazionali costituiscono aiuti esistenti.
2. Salvo il disposto del paragrafo 3, gli aiuti concessi dall’Italia ad Adriatica e Saremar tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2008 a titolo di compensazione per l’esercizio delle linee internazionali sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
3. Sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi ad Adriatica per il periodo da gennaio 1992 a luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, cui è stata data illegalmente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del [TFUE]”.
42 L’articolo 2 della decisione controversa così recita:
“1. L’Italia procede al recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 [della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1),] e del regolamento (CE) n. 271/2008 [della Commissione, del 30 gennaio 2008,] che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 [(GU 2008, L 82, pag. 1)].
4. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che l’Italia ha già recuperato dal beneficiario l’importo di capitale dell’aiuto e una parte degli interessi dovuti”.
43 L’articolo 3 della decisione controversa precisa quanto segue:
“1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica”.
44 L’articolo 4 della decisione controversa così dispone:
“1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni:
a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari».
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2020, la Tirrenia ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento dell’articolo 2 di detta decisione.
7 A sostegno del suo ricorso, la Tirrenia ha dedotto tre motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sulla scadenza del termine di prescrizione applicabile al recupero degli interessi relativi all’aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994, in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso (in prosieguo: l’«aiuto concesso all’Adriatica»). Il secondo motivo di ricorso verteva sull’erronea applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, sull’erronea qualificazione dell’aiuto concesso all’Adriatica come nuovo, sull’illegittimità della decisione che dichiara tale aiuto nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità. Il terzo motivo di ricorso, infine, verteva sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di buon andamento dell’amministrazione e di tutela del legittimo affidamento in relazione alla durata del procedimento.
8 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Tirrenia alle spese.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
9 La Tirrenia chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– in via principale, annullare l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 della decisione controversa o, in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale; e
– condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado.
10 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e, ad ogni modo, infondata; e
– condannare la Tirrenia alle spese di giudizio.
Sull’impugnazione
11 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
12 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
13 A sostegno della sua impugnazione, la Tirrenia deduce quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione di ordine procedurale in relazione al termine di prescrizione applicabile al recupero degli interessi relativi all’aiuto concesso all’Adriatica. Il secondo motivo verte sull’erronea qualificazione dell’aiuto concesso all’Adriatica come nuovo, sull’illegittimità della decisione che dichiara tale aiuto nuovo e incompatibile, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità. Il terzo motivo verte sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. Il quarto motivo, infine, verte sulla violazione del regolamento di procedura del Tribunale, sull’omessa motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione della Carta e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, a causa dell’omesso versamento da parte del Tribunale, nel suo fascicolo di causa, di un elemento probatorio.
Sul primo motivo, relativo al termine di prescrizione
Argomenti delle parti
14 Con la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, la Tirrenia sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione previsto all’articolo 17 del regolamento 2015/1589 non fosse decorso. Essa rileva che la Commissione si sarebbe limitata a ordinare allo Stato italiano il recupero degli interessi maturati dal 1º gennaio al 26 marzo 2007 sull’importo capitale dell’aiuto concesso all’Adriatica.
15 Orbene, anzitutto il Tribunale non avrebbe precisato la data in cui avrebbe avuto inizio il decorso del termine di prescrizione decennale ma si sarebbe limitato ad affermare, al punto 62 della sentenza impugnata, che, alla data in cui la decisione controversa è stata adottata, i poteri della Commissione di ordinare il recupero dell’aiuto concesso all’Adriatica, compresi gli interessi, non erano affatto prescritti.
16 Tuttavia, a seguito del recupero da parte della Repubblica italiana della somma di EUR 8 651 600, corrispondente all’importo capitale dell’aiuto maggiorato degli interessi calcolati a partire dal 1° gennaio 1992, la Commissione non avrebbe avanzato alcuna specifica contestazione in merito al mancato recupero degli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007, mentre tale mancato recupero avrebbe dovuto costituire oggetto di un procedimento autonomo o, perlomeno, di una contestazione da parte della Commissione. Con specifico riferimento all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione controversa, il termine di prescrizione decennale sarebbe dunque scaduto.
17 Con la seconda parte del suo primo motivo, la Tirrenia ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto consentirle di invocare la violazione dei diritti della difesa dello Stato italiano nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, da un lato, l’omessa puntuale contestazione del mancato recupero degli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007 avrebbe impedito alla Repubblica italiana di prendere posizione su tale questione e, pertanto, l’instaurazione di un contraddittorio. Dall’altro lato, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale a sostegno della sua posizione sarebbe inconferente oppure travisata. Essa sarebbe inoltre contraddetta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.
18 La Commissione sostiene che la Tirrenia non individuerebbe i punti della sentenza impugnata che essa ritiene viziati da errore. Essa nutre quindi seri dubbi relativamente alla ricevibilità della prima parte del primo motivo. Inoltre, con tale prima parte di detto motivo la Tirrenia cercherebbe solo di ottenere una seconda valutazione nel merito, il che sarebbe irricevibile. La seconda parte di detto motivo sarebbe anch’essa irricevibile, in quanto sarebbe connessa alla prima parte. Il motivo di impugnazione, considerato nelle sue due parti, sarebbe, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
19 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, con il presente motivo di impugnazione la Tirrenia mira a far constatare errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Inoltre, risulta inequivocabilmente dal suo argomento relativo alla prescrizione che quest’ultimo riguarda la valutazione del Tribunale di cui ai punti da 56 a 66 della sentenza impugnata.
20 Ne consegue che il primo motivo non può essere dichiarato irricevibile.
21 Quanto al merito di tale motivo, occorre innanzitutto rilevare che il Tribunale ha ricordato, ai punti da 52 a 55 della sentenza impugnata, le disposizioni e la giurisprudenza rilevanti in materia di prescrizione per il recupero degli aiuti di Stato e che esso ha verificato, ai punti da 56 a 62 di tale sentenza, se l’azione della Commissione fosse, nel caso di specie, prescritta alla data in cui la decisione controversa è stata adottata.
22 A quest’ultimo riguardo esso ha ricordato, in particolare al punto 59 di detta sentenza, che, conformemente all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2015/1589, la Commissione poteva ordinare il recupero dell’aiuto concesso all’Adriatica e degli interessi relativi a tale aiuto, i quali decorrevano dalla data in cui l’aiuto illegittimo era divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. In detto punto il Tribunale ha altresì precisato che, tenuto conto degli importi già rimborsati il 26 marzo 2007, data che costituisce la data di recupero dell’aiuto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, il recupero da effettuare è limitato agli interessi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007.
23 Inoltre, al punto 61 di detta sentenza il Tribunale ha affermato che, per quanto riguarda l’asserita prescrizione che avrebbe impedito alla Commissione di ordinare il recupero degli interessi ancora dovuti, bastava rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia dinanzi ad esso, la sentenza del 4 marzo 2009 non era l’ultimo evento interruttivo della prescrizione dato che, a seguito della pronuncia di tale sentenza, il procedimento era stato ripreso e la Commissione aveva intrapreso numerose azioni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, le quali avevano interrotto il termine di prescrizione.
24 Orbene, da tali valutazioni del Tribunale risulta che, nell’ambito della sua analisi, esso ha necessariamente tenuto conto della data a partire dalla quale il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere nel caso di specie, cosicché non si può utilmente contestare al Tribunale il fatto di non aver precisato in modo esplicito detta data.
25 Inoltre, conformemente a una costante giurisprudenza l’obbligo di recupero mira a ripristinare lo statu quo ante e si estende, pertanto, oltre al capitale dell’aiuto, agli interessi maturati (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti da 131 a 134).
26 Orbene, poiché l’obbligo di recupero è dunque soddisfatto solo recuperando anche gli interessi maturati, il mancato recupero degli interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007 non richiedeva affatto l’avvio di un procedimento autonomo e neppure una puntuale contestazione da parte della Commissione.
27 Infine, per quanto riguarda la possibilità per la Tirrenia di invocare la violazione dei diritti della difesa dello Stato italiano nel corso del procedimento amministrativo, va rilevato che, con il suo argomento dedotto in primo grado, la Tirrenia affermava che la Commissione, avendo omesso di formulare, nei confronti delle autorità italiane, una specifica contestazione relativa ad un recupero incompleto degli interessi dovuti, contestazione che avrebbe posto dette autorità in condizione di difendersi su tale punto, non avrebbe interrotto la prescrizione.
28 Orbene, atteso che il Tribunale ha constatato, al punto 61 della sentenza impugnata, che numerose azioni intraprese dalla Commissione hanno interrotto il termine di prescrizione, tale argomento non può comunque essere accolto e deve, pertanto, essere respinto in quanto inoperante.
29 Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo alla constatazione di un aiuto nuovo
Argomenti delle parti
30 In primo luogo, la Tirrenia ritiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso rientrerebbe fra i collegamenti di cui ai decreti-legge del 1936, e quindi che la misura relativa a tale collegamento dovrebbe essere qualificata come aiuto esistente.
31 Secondo la Tirrenia, il regime originario di aiuti avrebbe infatti incluso tutti i collegamenti fra l’Italia e la Grecia, cosicché l’approccio del Tribunale equivarrebbe all’uso di presunzioni negative e all’inversione dell’onere della prova incombente alla Commissione. Inoltre, il Tribunale non spiegherebbe in che modo gli ulteriori riferimenti, nella decisione controversa, alla normativa italiana, che non erano contenuti nella decisione 2005/163, sarebbero idonei a colmare il difetto di motivazione riscontrato con la sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04; in prosieguo: la «sentenza del 2009», EU:T:2009:48). Infatti, al di là di tali ulteriori riferimenti, non parrebbe sussistere alcun elemento oggettivo, di cui spetterebbe alla Commissione fornire la prova, che porterebbe a contestare validamente la posizione del governo italiano.
32 In secondo luogo, la Tirrenia contesta la valutazione del Tribunale secondo cui le modifiche apportate ai decreti-legge del 1936 avrebbero natura sostanziale.
33 Anzitutto, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato al punto 98 della sentenza impugnata, l’abrogazione dei decreti-legge del 1936 da parte della legge del 20 dicembre 1974, n. 684 – Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (GURI n. 336, del 24 dicembre 1974), non comporterebbe tali modifiche, dal momento che il regime di aiuti iniziale, risultante da tali decreti-legge, sarebbe stato semplicemente traslato in un nuovo contenitore normativo, senza subire modifiche sostanziali. Il punto 104 della sentenza impugnata, nei limiti in cui negherebbe qualsiasi rilevanza al rinvio operato dalla Tirrenia, al riguardo, alla sentenza del 2009 e non spiegherebbe in che modo il difetto di motivazione riscontrato con detta sentenza sarebbe stato colmato con la decisione controversa, sarebbe viziato da carenza di motivazione. Anche il punto 114 della sentenza impugnata sarebbe insufficientemente motivato.
34 Inoltre, la Tirrenia avrebbe rilevato che le modifiche apportate al regime di aiuti iniziale erano separabili da quest’ultimo e, pertanto, non sostanziali, il che impedirebbe, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la constatazione di un aiuto nuovo. Orbene, il Tribunale si sarebbe espresso su tale argomento con un’affermazione apodittica senza prendere posizione in relazione ad esso.
35 Infine, dal punto 127 della sentenza del 2009, cui sarebbe stata conferita autorità di cosa giudicata, risulterebbe che la Commissione avrebbe avuto l’onere, da un lato, di esaminare il fatto che le modifiche del regime di aiuti iniziale, introdotte dopo l’entrata in vigore del Trattato CE, avessero lo scopo di limitare l’importo del contributo pubblico a tale regime e, dall’altro, di spiegare gli effetti di dette modifiche sulla concorrenza e sul mercato interno. Orbene, né la Commissione, nella decisione controversa, né il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbero proceduto a detto esame e a detta spiegazione. Tale sentenza sarebbe quindi, anche su questo punto, carente di motivazione.
36 In terzo luogo, l’analisi da parte del Tribunale dell’argomento della Tirrenia, secondo cui la partecipazione dell’Adriatica a un’intesa anticoncorrenziale non potrebbe implicare l’incompatibilità dell’aiuto concessole con il mercato interno, sarebbe superficiale e contraddittoria. Infatti, per quanto riguarda tale aiuto e tale intesa, il cui ambito sarebbe limitato alla fissazione dei prezzi di trasporto dei veicoli commerciali, non vi sarebbe coincidenza per oggetto. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da un evidente errore, priva di fondamento giuridico e insufficientemente motivata.
37 Il Tribunale avrebbe infatti dovuto verificare se la Commissione, nella decisione controversa, abbia definito concretamente la situazione sul mercato, correttamente messo a confronto l’oggetto della misura di aiuto e quello dell’intesa, correttamente spiegato in che modo la distorsione della concorrenza causata dalla misura di aiuto sarebbe stata amplificata dal combinato disposto tra tale misura e la partecipazione dell’Adriatica a tale intesa e, dunque, motivato il rapporto di causa ed effetto per quanto riguarda l’esistenza di ostacoli agli scambi intracomunitari conseguenti. Orbene, la motivazione della decisione controversa sarebbe sommaria e insufficiente al riguardo, e il Tribunale nulla avrebbe eccepito a questo proposito.
38 In quarto luogo, la Tirrenia ritiene contrario al principio generale di proporzionalità l’obbligo imposto all’Adriatica, oltre all’ammenda irrogatale per la sua partecipazione a un’intesa anticoncorrenziale, di restituire un aiuto compatibile, di per sé, con il mercato interno.
39 La Commissione dubita della ricevibilità del secondo motivo di impugnazione, dal momento che considera l’argomentazione dedotta insufficientemente chiara e precisa. In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di restituire l’aiuto concesso all’Adriatica oltre all’ammenda inflitta a quest’ultima, la Tirrenia non individuerebbe i punti della sentenza impugnata contro i quali sarebbe diretto il suo argomento e i vizi da cui tali punti sarebbero inficiati. In ogni caso, tale secondo motivo di impugnazione sarebbe anch’esso infondato.
Giudizio della Corte
40 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l’argomentazione della Tirrenia nell’ambito del presente motivo di impugnazione è sufficientemente chiara perché la Corte possa esaminarla e mira a far constatare errori asseritamente commessi dal Tribunale. Inoltre, l’argomento relativo all’obbligo di restituire l’aiuto concesso all’Adriatica riguarda inequivocabilmente i punti da 132 a 134 della sentenza impugnata.
41 Il secondo motivo di impugnazione non può, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile.
42 Quanto al merito di tale motivo, in primo luogo, occorre ricordare che il Tribunale ha rilevato e affermato, ai punti da 91 a 93 della sentenza impugnata, quanto segue:
«91 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui, poiché i collegamenti tra l’Italia e la Grecia erano già previsti dai decreti-legge del 1936, essi comprendevano necessariamente la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, occorre sin da ora rilevare che le autorità italiane hanno omesso di dimostrare la data in cui la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso è stata introdotta e che, al contrario, da una lettera delle autorità italiane del 29 ottobre 2002, menzionata al punto 188 della decisione controversa e che non è stata contestata dalla ricorrente, emerge che detta linea è stata introdotta dall’Adriatica soltanto nel 1978.
92 Peraltro, si deve rilevare che un obbligo di servizio pubblico che sia così generale e indifferenziato e che riguardi tutte le linee tra l’Italia e la Grecia senza precisare le linee specificamente interessate da un regime di aiuti sarebbe incompatibile con la disciplina la quale implica, ai fini della determinazione dell’importo degli aiuti necessari e della loro proporzionalità rispetto agli obblighi di servizio pubblico nonché della loro compatibilità con le norme del Trattato, che le linee oggetto di un finanziamento pubblico siano precisamente individuate o che la loro esistenza prima dell’entrata in vigore del Trattato CE sia dimostrata al fine di garantire, in particolare, il rispetto della condizione secondo la quale l’importo degli aiuti concessi non ecceda quanto necessario per coprire gli obblighi di servizio pubblico imposti.
93 Pur potendosi ammettere che, nel 1936, l’esistenza di regimi di aiuti non poteva essere considerata alla luce delle condizioni esistenti a seguito dell’entrata in vigore del Trattato CE, ciò non toglie che la Commissione dovesse assicurarsi, al fine di determinare la qualificazione come “regime di aiuti esistente”, da un lato, che la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso esistesse al momento dell’entrata in vigore del Trattato CE e, dall’altro, che essa beneficiasse di un finanziamento pubblico a compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In mancanza di qualsiasi precisazione su tale punto, non si può ritenere che i decreti-legge del 1936 consentissero, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato CE, di qualificare come aiuti esistenti aiuti per linee che non ne beneficiavano in precedenza».
43 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia con l’argomento sintetizzato ai punti 30 e 31 della presente ordinanza, tali considerazioni sono esenti da errori di diritto.
44 Inoltre, atteso che il Tribunale ha rilevato, ai punti da 84 a 86 e 90 della sentenza impugnata, gli elementi di motivazione esposti al riguardo nella decisione controversa, la Tirrenia non può validamente contestargli il fatto di non aver rilevato le differenze di motivazione esistenti tra tale decisione e la decisione 2005/163.
45 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se il regime di aiuti istituito dai decreti-legge del 1936 sia stato modificato sostanzialmente, sotto un primo profilo, il Tribunale ha rilevato, al punto 96 della sentenza impugnata, che tale regime è stato abrogato nel 1974 e ha precisato, al punto 102 di tale sentenza, che le modifiche apportate dal regime di aiuti che ha sostituito detto regime «riguardavano, anzitutto, il meccanismo di compensazione per calcolare l’importo della compensazione per l’esercizio di linee in regime di servizio pubblico, compreso il margine di utile, poi, il periodo nell’arco del quale poteva essere corrisposta la compensazione e, infine, le risorse di bilancio destinate al finanziamento dei collegamenti di servizio pubblico».
46 Ciò premesso, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto ritenendo che si trattasse di modifiche sostanziali.
47 Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia, la sentenza impugnata non è viziata da un difetto di motivazione. In particolare, nei limiti in cui la Tirrenia trae argomento dalla sentenza del 2009, è sufficiente rilevare che tale sentenza riguarda la decisione 2005/163 e non può quindi dimostrare che la decisione controversa o la sentenza impugnata, la quale riguarda quest’ultima decisione, siano viziate da un difetto di motivazione.
48 Sotto un terzo profilo, poiché il Tribunale ha spiegato in modo preciso, al punto 107 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali le modifiche apportate al regime di aiuti iniziale non possono essere considerate separabili da quest’ultimo, l’argomento della Tirrenia riassunto al punto 34 della presente ordinanza deve essere respinto in quanto del tutto infondato.
49 Sotto un quarto profilo, anche ipotizzando che le modifiche constatate dal Tribunale mirassero a limitare l’importo del contributo pubblico, resterebbe il fatto che esse erano sostanziali e che, pertanto, non si può ritenere che esistesse una continuità tra il regime di aiuti iniziale e quello risultante da tali modifiche. Inoltre, in considerazione di tali constatazioni, non era necessario che il Tribunale, per decidere se il regime che ha sostituito il regime di aiuti iniziale dovesse essere considerato come un regime di aiuti esistente o nuovo, verificasse anche gli effetti di tali modifiche sulla concorrenza e sul mercato interno.
50 Sotto un quinto profilo, quando invoca l’autorità di cosa giudicata la Tirrenia non tiene nuovamente conto del fatto che la sentenza del 2009 riguarda la decisione 2005/163, mentre la sentenza impugnata riguarda la decisione controversa. Orbene, poiché l’oggetto delle due sentenze di cui trattasi è distinto, la prima non può essere munita di una tale autorità nei confronti della seconda.
51 In terzo luogo, da un lato, l’argomento della Tirrenia, secondo cui la partecipazione dell’Adriatica a un’intesa anticoncorrenziale non potrebbe implicare l’incompatibilità dell’aiuto concesso all’Adriatica con il mercato interno, deriva da una lettura parziale della sentenza impugnata, la quale illustra, ai punti da 119 a 122, il conflitto diretto tra gli obiettivi di tale aiuto e quelli dell’intesa che hanno indotto il Tribunale a confermare l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato interno. Il fatto che l’intesa avesse un oggetto più limitato rispetto all’aiuto non è tale da inficiare le valutazioni del Tribunale.
52 Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia, la sentenza impugnata soddisfa l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale.
53 A tale riguardo occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 29 aprile 2021, Achemos Grupė e Achema/Commissione, C‑847/19 P, EU:C:2021:343, punto 62).
54 Pertanto, l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, si limita a imporgli di illustrare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame di un’impugnazione (sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 113).
55 Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata consente alla Tirrenia di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale per respingere il secondo motivo di ricorso dedotto dinanzi ad esso, e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame del secondo motivo della presente impugnazione.
56 In quarto luogo, nella misura in cui la Tirrenia ritiene contrario al principio generale di proporzionalità l’obbligo imposto all’Adriatica, oltre all’ammenda inflittale, di restituire un aiuto compatibile, di per sé, con il mercato interno, da un lato, tale argomento deriva da una lettura erronea dei punti da 119 a 122 della sentenza impugnata e dei punti da 279 a 282 della decisione controversa, che affermano, rispettivamente, che la combinazione dell’aiuto concesso all’Adriatica e dell’intesa cui quest’ultima ha partecipato ha prodotto l’effetto, in particolare, di amplificare gli effetti distorsivi di tale aiuto. Di conseguenza, né il Tribunale né la Commissione hanno ritenuto che detto aiuto sia stato, di per sé, compatibile con il mercato interno.
57 Dall’altro lato, poiché il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 133 della sentenza impugnata, i distinti obiettivi perseguiti dal recupero dell’aiuto concesso all’Adriatica e dalla condanna di quest’ultima al pagamento di un’ammenda per la sua partecipazione all’intesa, l’argomento della Tirrenia vertente su un cumulo di sanzioni non può essere accolto.
58 Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo alla durata del procedimento
Argomenti delle parti
59 In primo luogo, la Tirrenia contesta la valutazione del Tribunale secondo cui essa non avrebbe sollevato nel suo ricorso alcuna censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, dato che si sarebbe soffermata in più punti di tale atto sul carattere sproporzionato del provvedimento di recupero e delle conseguenze da esso generate. La circostanza che non sia stata utilizzata l’espressione «principio di proporzionalità» non significherebbe che, nello svolgere i suoi ragionamenti, essa non abbia inteso riferirsi al medesimo principio. La Tirrenia avrebbe inoltre fornito, con il ricorso, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti e si sarebbe limitata a riprendere il suo argomento iniziale, peraltro ben compreso dalla Commissione, nella sua replica.
60 In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione da parte della Commissione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, a causa di un’irragionevole durata del procedimento, il Tribunale, pur avendo implicitamente confermato che la Commissione avrebbe violato il principio di buon andamento dell’amministrazione garantito dall’articolo 41 della Carta essendo rimasta inattiva per quasi sei anni, avrebbe ritenuto, basandosi su motivi erronei, che tale durata fosse giustificata. La Commissione, che avrebbe potuto avviare procedimenti distinti per ciascun soggetto del gruppo Tirrenia, sarebbe l’unica responsabile della durata eccessiva di tale procedimento. Ritenendo, tuttavia, che la Commissione non avesse violato i suoi obblighi di diligenza, il Tribunale, che non avrebbe motivato la particolare complessità della presente causa, sarebbe incorso in un palese errore di valutazione.
61 Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui il Tribunale affermerebbe, al punto 168 di tale sentenza, che non si sarebbe potuto ritenere che la Tirrenia, con la giurisprudenza da essa richiamata, avesse invocato circostanze eccezionali, poi, al punto 170, che essa avesse fatto riferimento a dette circostanze. In ogni caso, tale giurisprudenza avrebbe una portata che eccederebbe i fatti di causa e avrebbe dovuto essere applicata al caso di specie.
62 Peraltro, ai punti da 173 a 177 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di tener conto della sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), invocata dalla Tirrenia, con la motivazione che, nella causa sfociata in tale sentenza, l’aiuto era stato oggetto di notifica alla Commissione. Tuttavia, nonostante l’assenza di notifica dell’aiuto concesso all’Adriatica, la Commissione sarebbe stata parimenti edotta di tale aiuto, in seguito all’annullamento della decisione 2005/163 ad opera della sentenza del 2009.
63 La ricorrente aggiunge che il ritardo della Commissione nella valutazione di un aiuto potrebbe far sorgere un legittimo affidamento nei beneficiari di tale aiuto. Il fatto che fosse prevedibile per la Tirrenia che la Commissione, in seguito all’annullamento della decisione 2005/163, riprendesse il procedimento non sarebbe, nel caso di specie, tale da pregiudicare il suo legittimo affidamento.
64 In terzo luogo, l’irragionevole durata del procedimento avrebbe determinato, da un lato, conseguenze sproporzionate, tenuto conto del fatto che l’ammontare delle somme oggetto di recupero risulterebbe quasi raddoppiato in ragione dell’applicazione degli interessi di recupero per un periodo decennale, e, dall’altro, la violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Tale irragionevole durata avrebbe altresì violato l’articolo 16 della Carta, che sancisce la libertà di impresa e l’esercizio della libertà economica, nonché l’articolo 17 della medesima e l’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che garantiscono il diritto di proprietà.
65 Secondo la Tirrenia, l’importo da recuperare si comporrebbe, esclusivamente, degli interessi non recuperati per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2007, che l’ingiustificata e abnorme durata del procedimento avrebbe portato a EUR 1 070 788,30. Un ammontare così sproporzionato si tradurrebbe in un gravissimo pregiudizio economico per la Tirrenia, che si trova in fase di liquidazione, e per il suo ceto creditorio. Il recupero non potrebbe tuttavia tradursi in un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, né potrebbe comportare un arricchimento senza causa a favore dello Stato membro in questione, in quanto quest’ultimo si limiterebbe a recuperare un importo che non poteva essere versato al beneficiario.
66 Inoltre, poiché il rispetto del diritto di proprietà esigerebbe che possano essere apportate limitazioni a tale diritto solo laddove siano, in particolare, necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale, sarebbe difficile comprendere, nel caso di specie, la ratio nonché il prevalente interesse pubblico della decisione controversa, la quale stabilirebbe, a distanza di oltre dieci anni da quando sarebbe stata commessa l’asserita violazione del diritto dell’Unione, di recuperare i soli interessi da un’impresa attualmente in liquidazione, la quale non opererebbe più sul mercato e dovrebbe unicamente soddisfare il suo ceto creditorio, le cui legittime aspettative rischierebbero, se detta decisione venisse confermata, di essere deluse.
67 La Commissione rileva che la Tirrenia non identificherebbe alcun passaggio della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione era legittimata ad imporre conseguenze «sproporzionate», né identificherebbe alcun punto della sentenza impugnata che violerebbe gli articoli 16 e 17 della Carta. Essa si limiterebbe quindi, ancora, a riprendere gli argomenti già dedotti in primo grado. In ogni caso, tale terzo motivo di impugnazione sarebbe anch’esso infondato.
Giudizio della Corte
68 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, con il presente motivo di impugnazione la Tirrenia mira a far constatare errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Inoltre, risulta inequivocabilmente dal suo argomento relativo alle conseguenze «sproporzionate» e alle violazioni della Carta che detto argomento è connesso a un’asserita omissione colpevole da parte del Tribunale, ai punti da 156 a 165 della sentenza impugnata, relativa alla constatazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo.
69 Ne consegue che il terzo motivo non può essere dichiarato irricevibile.
70 Quanto al merito di tale motivo, in primo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se il Tribunale potesse respingere le affermazioni della Tirrenia relative alla violazione del principio di proporzionalità in quanto irricevibili, in assenza di un argomento specifico nell’atto introduttivo del ricorso in primo grado, è sufficiente constatare che gli elementi dedotti nell’impugnazione non sono idonei a dimostrare che detto atto introduttivo contenesse un argomento concreto riguardo alla violazione di tale principio. Invero, il mero fatto che la ricorrente si sia soffermata, in vari punti di detto atto introduttivo, sul carattere sproporzionato del provvedimento di recupero e delle conseguenze da esso generate e che essa abbia fornito, unitamente all’atto introduttivo del ricorso, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti non equivale a un argomento.
71 Pertanto, al punto 146 della sentenza impugnata il Tribunale poteva, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, e dell’articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in primo grado relativamente all’asserita violazione del principio di proporzionalità.
72 In secondo luogo, anzitutto, deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe implicitamente confermato che la Commissione, essendo rimasta inattiva per quasi sei anni, avrebbe violato il principio di buon andamento dell’amministrazione garantito dall’articolo 41 della Carta. Al contrario, ai punti da 159 a 165 di tale sentenza il Tribunale espone le azioni intraprese dalla Commissione e le difficoltà da essa incontrate per ottenere le informazioni richieste dalle autorità italiane e constata, in particolare, al punto 161 di detta sentenza, che «[i]l ritardo [nell’istruzione del caso] è ampiamente imputabile alle autorità italiane».
73 Inoltre, come risulta dall’articolo 335 TFUE, le istituzioni dell’Unione europea godono di un’autonomia amministrativa e funzionale che riguarda, in particolare, le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Région de Bruxelles-Capitale, C‑137/10, EU:C:2011:280, punti 20 e 22).
74 Pertanto, nei limiti dei criteri giuridici applicabili, tra cui in particolare il principio di buon andamento dell’amministrazione, l’organizzazione del lavoro della Commissione rientra nei suoi poteri di organizzazione interna.
75 Se è vero che la Tirrenia invoca tale principio per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto condurre procedimenti distinti per ciascun soggetto del gruppo Tirrenia, essa non precisa tuttavia in che modo detto principio osti all’esame da parte di detta istituzione, nell’ambito di un unico procedimento, di tutti i soggetti di tale gruppo.
76 Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia, la sentenza impugnata non è contraddittoria, in quanto il punto 168 di tale sentenza riguarda circostanze eccezionali «proprie della causa sottoposta al Tribunale nella fattispecie», mentre il punto 170 di detta sentenza rileva che la Tirrenia ha fatto riferimento, a titolo di circostanza eccezionale, ad una decisione adottata dalla Commissione in un altro caso.
77 Del resto, la Tirrenia non ha dedotto dinanzi alla Corte alcun elemento volto a provare che essa avrebbe dimostrato dinanzi al Tribunale circostanze eccezionali, tali da giustificare un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione aveva rinunciato al recupero integrale dell’aiuto concesso all’Adriatica. Nei limiti in cui essa fa riferimento, in tale contesto, alla sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502) e a una decisione adottata dalla Commissione in un altro caso, che essa aveva già invocato dinanzi al Tribunale, la Tirrenia non dimostra tuttavia che sarebbero errate le distinzioni che quest’ultimo ha operato, ai punti da 170 a 177 della sentenza impugnata, tra le circostanze della presente fattispecie e quelle di tale precedente sentenza e di tale precedente decisione. In particolare, l’annullamento della decisione 2005/163 ad opera della sentenza del 2009 non può essere considerato equivalente ad una notifica dell’aiuto concesso all’Adriatica.
78 In terzo luogo, anzitutto, benché la durata del procedimento amministrativo sia, a prima vista, notevole, i fatti accertati dal Tribunale non consentono di ritenere che essa fosse eccessiva tenuto conto, in particolare, della complessità del caso e delle difficoltà che la Commissione ha incontrato per ottenere le informazioni richieste alle autorità italiane. Orbene, l’argomento della Tirrenia secondo cui la sentenza impugnata, da un lato, violerebbe i principi di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento e buon andamento dell’amministrazione, nonché la libertà di impresa e il diritto di proprietà e, dall’altro, comporterebbe l’arricchimento senza causa dello Stato italiano si fonda proprio su una durata eccessiva di tale procedimento. Esso deve quindi essere respinto in quanto del tutto infondato.
79 Inoltre, la stessa sorte deve essere riservata all’argomento della Tirrenia secondo cui la Commissione sarebbe l’unica responsabile della durata di detto procedimento, dal momento che il Tribunale ha chiaramente precisato, al punto 161 della sentenza impugnata, che tale durata è ampiamente imputabile alle autorità italiane.
80 Infine, nell’ambito del suo argomento, la Tirrenia non tiene conto dell’interesse pubblico connesso all’obiettivo del ripristino dello statu quo ante perseguito dall’obbligo di recuperare non solo il capitale dell’aiuto, ma anche gli interessi maturati (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti da 131 a 134).
81 Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, relativo all’omesso versamento di un elemento probatorio nel fascicolo di causa
Argomenti delle parti
82 La Tirrenia rileva che, il 7 marzo 2002, essa avrebbe trasmesso alla cancelleria del Tribunale la decisione (UE) 2022/756 della Commissione, del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar (GU 2022, L 138, pag. 19), chiedendo che essa fosse depositata nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
83 Tuttavia, non risulterebbe che tale elemento probatorio sia stato versato nel fascicolo di causa né, in ogni caso, preso in considerazione dal Tribunale. Orbene, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione al riguardo.
84 La Tirrenia precisa che la decisione 2022/756 sarebbe strettamente collegata ai procedimenti che hanno riguardato le altre società del gruppo Tirrenia. Essa afferma che, con tale decisione, la Commissione avrebbe chiuso il procedimento in quanto «non ha più ragione d’essere» e ritiene che detta istituzione avrebbe dovuto fare altrettanto nel caso di cui trattasi.
85 Il mancato versamento nel fascicolo di tale elemento probatorio da parte del Tribunale sarebbe dunque avvenuto in violazione del suo regolamento di procedura e dell’obbligo di motivazione ad esso incombente. Il Tribunale avrebbe altresì violato i diritti della difesa della Tirrenia, gli articoli 41, 47 e 48 della Carta nonché l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
86 La Commissione contesta l’argomento della Tirrenia.
Giudizio della Corte
87 Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.
88 Tuttavia, anche ipotizzando che la decisione di cui al punto 82 della presente ordinanza possa essere qualificata come elemento probatorio ai sensi di tale disposizione, è pacifico che il suo deposito è stato effettuato, come correttamente rilevato dalla Commissione, solo diversi mesi dopo la decisione del Tribunale di statuire senza fase orale.
89 Ne consegue che le condizioni di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale non erano manifestamente soddisfatte e che tale decisione non poteva quindi manifestamente essere versata, ai sensi di tale disposizione, nel fascicolo del Tribunale.
90 Orbene, non è possibile esigere che il Tribunale fornisse, nella sentenza impugnata, una motivazione esplicita su un elemento che manifestamente non poteva essere versato nel suo fascicolo.
91 Pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
92 Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
93 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
94 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
95 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Tirrenia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2) La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.
Lussemburgo, 8 febbraio 2024
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Il cancelliere |
Il presidente di sezione facente funzione |
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A. Calot Escobar |
A. Arabadjiev |
* Lingua processuale: l’italiano.
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