ECLI:EU:C:2024:137•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2024.#Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea.#Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Principio di proporzionalità – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale – Errore manifesto di valutazione – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Arricchimento senza causa – Regolamento di procedura del Tribunale – Presentazione tardiva di un elemento probatorio.#Causa C-514/22 P.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2024.#Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea.#Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Principio di proporzionalità – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale – Errore manifesto di valutazione – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Arricchimento senza causa – Regolamento di procedura del Tribunale – Presentazione tardiva di un elemento probatorio.#Causa C-514/22 P.
ECLI:EU:C:2024:137Eu Chamb 06 C8 feb 2024
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
8 febbraio 2024 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Principio di proporzionalità – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale – Errore manifesto di valutazione – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Arricchimento senza causa – Regolamento di procedura del Tribunale – Presentazione tardiva di un elemento probatorio»
Nella causa C‑514/22 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2022,
Tirrenia di navigazione SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da A. Moriconi, B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Braga da Cruz e D. Recchia, successivamente da D. Recchia, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Tirrenia di navigazione SpA (in prosieguo: la «Tirrenia») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 maggio 2022, Tirrenia di navigazione/Commissione (T‑593/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:300), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU 2020, L 332, pag. 45; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Orientamenti relativi alle imprese in difficoltà
2 Il punto 15 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti relativi alle imprese in difficoltà») definisce gli aiuti per il salvataggio nei seguenti termini:
«Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un’impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un’acuta crisi di liquidità o nell’insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all’origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l’aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L’aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione [europea]. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell’impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio».
3 Conformemente ai punti 25 e 26 di tali orientamenti:
«25. Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio, di cui alla definizione del punto 15, devono:
a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti (…). In entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche;
(...)
c) essere corredati, all’atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
(...)
26. Qualora lo Stato membro presenti, entro 6 mesi dalla data dell’autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall’attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non decida che una tale proroga sia ingiustificata».
Regolamento di procedura del Tribunale
4 L’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale dispone quanto segue:
«In via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato».
Fatti
5 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 2, 3 e da 9 a 28 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
«Convenzioni iniziali
2 Dalla decisione controversa risulta che l’ex gruppo Tirrenia SpA, che è a lungo appartenuto alla Repubblica italiana tramite la Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, comprendeva inizialmente sei società, ossia la Tirrenia, l’Adriatica di Navigazione SpA (in prosieguo: l’“Adriatica”), la Caremar – Campania Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Caremar”), la Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Saremar”), la Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Siremar”) e la Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la “Toremar”). Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti di servizio pubblico conclusi con la Repubblica italiana nel 1991 e rimasti in vigore per 20 anni, dal gennaio 1989 al dicembre 2008 (in prosieguo: le “convenzioni iniziali”). Con tali convenzioni iniziali, che avevano lo scopo di garantire la regolarità e l’affidabilità dei servizi marittimi di trasporto, la Repubblica italiana ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna compagnia del gruppo Tirrenia. Nel 2004 la Tirrenia si è fusa con l’Adriatica, che operava numerose rotte tra, da un lato, l’Italia e, dall’altro, l’Albania, la Croazia, la Grecia e il Montenegro.
3 Quanto alla Tirrenia, essa fornisce servizi di trasporto marittimo su diverse linee di trasporto misto (passeggeri, automobili e autocarri) oltre che su alcune linee di trasporto merci, principalmente tra l’Italia continentale e la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, nonché tra la Sardegna e la Sicilia.
(...)
Proroga delle convenzioni iniziali
9 Le convenzioni iniziali, che dovevano scadere il 31 dicembre 2008, sono state prorogate di un anno. In vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, la società madre Tirrenia ha proceduto al trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione della Siremar), senza corresponsione di corrispettivo. La Caremar doveva essere trasferita alla Regione Campania (Italia) la quale doveva successivamente trasferirla alla Regione Lazio (Italia), la Saremar doveva essere trasferita alla Regione autonoma della Sardegna (Italia) e la Toremar alla Regione Toscana (Italia).
10 La legge del 27 febbraio 2009, n. 14 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (GURI n. 49, del 28 febbraio 2009), prevedeva che entro il 31 dicembre 2009 dovevano essere concordate nuove convenzioni tra, da un lato, la Repubblica italiana e, dall’altro, la Tirrenia e la Siremar. Analogamente, i servizi regionali dovevano essere istituiti nel quadro di “contratti di servizio pubblico” che dovevano essere conclusi dalla Saremar, dalla Toremar e dalla Caremar con le autorità regionali entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2009 (con la Regione autonoma della Sardegna e la Regione Toscana) e il 28 febbraio 2010 (con la Regione Campania e la Regione Lazio). Il progetto di nuove convenzioni di servizio pubblico doveva quindi costituire oggetto di una procedura di gara con le società stesse e quindi essere firmato con gli acquirenti al momento della finalizzazione della privatizzazione di ciascuna società. A tale scopo, le convenzioni iniziali, che erano già state prorogate fino al 30 settembre 2010, sono state nuovamente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione della Tirrenia e della Siremar.
Privatizzazione della Tirrenia e conclusione della nuova convenzione
11 Nel settembre 2010 è stata avviata una procedura di gara per trovare un acquirente per il ramo d’azienda della Tirrenia associato alla nuova convenzione per la fornitura di servizi marittimi per un periodo di otto anni in cambio di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico. La procedura di gara interessava soltanto gli attivi e i contratti necessari per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico specificati nella nuova convenzione da concludere con l’acquirente. Era previsto che il rimanente patrimonio della Tirrenia utilizzato per altre finalità (quali navi, beni immobili e opere d’arte) fosse venduto mediante procedure distinte. Inoltre, la procedura di gara non riguardava le passività della Tirrenia, cosicché nessuno dei debiti maturati dall’impresa fino alla data della vendita è stato trasferito all’acquirente. Ne consegue che, secondo la decisione controversa, la Tirrenia, in amministrazione straordinaria, continuava a esistere sebbene come soggetto distinto, con l’obiettivo primario di essere liquidata una volta rimborsati tutti i suoi creditori.
12 In considerazione del fatto che la sua offerta è stata selezionata in esito alla procedura di gara, il 25 luglio 2011 la Compagnia Italiana di Navigazione SpA (in prosieguo: la “CIN”) ha firmato il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda della Tirrenia. La nuova convenzione tra la Repubblica italiana e la CIN è stata firmata il 18 luglio 2012. In forza di tale convenzione, la proprietà del ramo d’azienda della Tirrenia è stata trasferita dalla Repubblica italiana alla CIN.
Procedimento amministrativo
13 A seguito di numerose denunce ricevute dalla Commissione, quest’ultima, il 5 ottobre 2011, ha [adottato una decisione di avvio di] un procedimento d’indagine formale, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti di diverse misure adottate dalla Repubblica italiana a favore di varie compagnie dell’ex gruppo Tirrenia, ossia la Tirrenia, l’Adriatica, la Caremar, la Saremar, la Siremar e la Toremar (in prosieguo: la “decisione del 2011”). L’indagine condotta dalla Commissione ha riguardato, tra l’altro, le compensazioni concesse alla Tirrenia per la gestione di diverse rotte marittime a partire dal 1° gennaio 2009 e il processo di privatizzazione che aveva portato all’acquisizione del ramo d’azienda della Tirrenia da parte della CIN. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito alle misure oggetto del procedimento d’indagine.
14 Numerose osservazioni sono state depositate da diverse società. Esse sono state trasmesse alle autorità italiane, che non hanno presentato osservazioni in risposta.
15 Il 10 gennaio 2012, le autorità italiane hanno notificato il progetto dei contratti di servizio pubblico che il futuro acquirente della Tirrenia e della Siremar sarebbe stato tenuto a firmare e sulla base del quale avrebbe ricevuto una compensazione. Con lettere del 24 gennaio, 4 febbraio e 3 luglio 2012, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni aggiuntive. Dette autorità hanno risposto con lettere del 9 febbraio, 11 maggio e 19 luglio 2012. In quest’ultima lettera, la Commissione è stata informata del fatto che la nuova convenzione tra la Repubblica italiana e la CIN era stata firmata il giorno prima.
16 Il 7 novembre 2012, la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine, tra l’altro, in relazione alla proroga illegittima dell’aiuto per il salvataggio a favore della Tirrenia e alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa alla CIN, in forza della nuova convenzione conclusa con la Repubblica italiana. Una versione modificata [della] decisione [del 2011] è stata adottata dalla Commissione il 19 dicembre 2012 (in prosieguo: la “decisione del 2012”).
17 A seguito della pubblicazione della decisione del 2012, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure oggetto del procedimento d’indagine.
18 Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha chiesto all’Ecorys Netherlands BV di fornirle una stima del valore di mercato degli attivi della Tirrenia messi in vendita. La Ecorys Netherlands ha presentato la propria relazione finale il 4 settembre 2013. Tale relazione è stata trasmessa alle autorità italiane il 27 settembre successivo e, con lettera del 17 dicembre 2013, queste ultime hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale relazione, accompagnate da una controvalutazione preparata dal loro esperto.
19 Con la decisione (UE) 2018/261, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU 2018, L 49, pag. 22), la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale in relazione a varie misure adottate dalla Regione autonoma della Sardegna a favore della Saremar, nell’ambito del quale essa ha, in particolare, qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero. Il ricorso proposto dalla Saremar e dalla Regione autonoma della Sardegna è stato respinto dal Tribunale con sentenze del 6 aprile 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (T‑219/14, EU:T:2017:266), e del 6 aprile 2017, Saremar/Commissione (T‑220/14, EU:T:2017:267).
20 Il 12 febbraio 2016, il 29 maggio, il 18 settembre, il 10 ottobre e il 22 novembre 2018, la Grimaldi Euromed SpA ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione e, il 17 luglio 2018, ha avuto luogo un incontro tra il rappresentante legale di detta società e i servizi della Commissione, su richiesta della società medesima.
21 Il 25 gennaio, il 29 marzo e il 31 agosto 2018, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità italiane, che queste ultime le hanno trasmesso il 26 aprile, il 31 maggio, il 2 novembre e l’11 dicembre 2018. Il 23 e il 24 gennaio 2019 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. Nei mesi successivi, le autorità italiane hanno presentato le informazioni aggiuntive richieste durante tale riunione.
22 Diverse misure sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione nel contesto del procedimento d’indagine formale avviato con la decisione del 2011 e con [la decisione] del 2012, ossia: in primo luogo, la compensazione versata per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG) nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali (misura 1); in secondo luogo, la proroga illegittima dell’aiuto per il salvataggio a favore della Tirrenia e della Siremar (misura 2); in terzo luogo, la privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia (misura 3); in quarto luogo, la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell’ambito delle future convenzioni di servizio pubblico (misura 4); in quinto luogo, la priorità nell’assegnazione degli accosti (misura 5); in sesto luogo, le misure di cui alla legge del 1° ottobre 2010, n. 163 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. (…) (GURI n. 233, del 5 ottobre 2010) (misura 6), e, in settimo luogo, le misure supplementari adottate dalla Regione autonoma della Sardegna a favore della Saremar (misura 7).
23 Il 2 marzo 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, chiudendo in tal modo il procedimento d’indagine formale. Dalla decisione controversa risulta che essa riguarda soltanto talune misure di aiuto concesse a favore della Tirrenia e della CIN, vale a dire le misure da 1 a 6 descritte al precedente punto 22. Tutte le altre misure di cui alle decisioni del 2011 e del 2012 sono state oggetto di indagini separate, le quali non sono oggetto della decisione controversa e riguardano altre società dell’ex gruppo Tirrenia.
24 L’articolo 2 della decisione controversa è così formulato:
“1. La proroga dell’aiuto per il salvataggio[,] dall’11 luglio 2011 al 18 settembre 2012, costituisce un aiuto a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 25 203 063,89 [euro], è incompatibile con il mercato interno”.
25 L’articolo 3 della decisione controversa dispone quanto segue:
“1. L’esenzione dalle imposte indirette sul trasferimento di Caremar, Saremar e Toremar e del ramo d’azienda di Tirrenia rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana e a CIN costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i proventi derivanti dalla vendita del ramo d’azienda di Tirrenia a CIN costituisce un aiuto di Stato a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
3. L’aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è incompatibile con il mercato interno.
4. Al momento dell’adozione della presente decisione, l’Italia non ha ancora erogato l’aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo”.
26 L’articolo 4 della decisione controversa così recita:
“1. L’utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l’ammodernamento delle navi costituisce un aiuto di Stato a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 11 421 300 [euro], è incompatibile con il mercato interno”.
27 Ai sensi dell’articolo 6 della decisione controversa:
“1. L’Italia procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui agli articoli 2, 3 e 4 presso i beneficiari, nella misura in cui sono stati erogati.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione[, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1),] e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione[, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (GU 2008, L 82, pag. 1)].
4. Sulla base delle informazioni a sua disposizione la Commissione riconosce che il beneficiario ha già rimborsato il capitale dell’aiuto di cui all’articolo 2.
5. L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione”.
28 L’articolo 7 della decisione controversa dispone quanto segue:
“1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 6 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica”».
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2020, la Tirrenia ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento degli articoli da 2 a 4 della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento degli articoli 6 e 7 di detta decisione.
7 A sostegno di tale ricorso la Tirrenia ha dedotto tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 107 e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché degli orientamenti relativi alle imprese in difficoltà, a causa dell’assenza di informazioni riguardanti la procedura di ristrutturazione o liquidazione della Tirrenia, il secondo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte e, il terzo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, nonché sul principio di tutela del legittimo affidamento in relazione alla durata eccessiva del procedimento amministrativo.
8 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso e ha condannato la Tirrenia alle spese.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
9 La Tirrenia chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– in via principale, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione controversa, in subordine, annullare gli articoli 6 e 7 di quest’ultima o, in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale; e
– condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
10 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e, ad ogni modo, infondata; e
– condannare la Tirrenia alle spese di giudizio.
Sull’impugnazione
11 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
12 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
13 A sostegno della sua impugnazione la Tirrenia deduce quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché degli orientamenti relativi alle imprese in difficoltà, per quanto riguarda la proroga dell’aiuto per il salvataggio, il secondo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte, il terzo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, in relazione alla durata eccessiva del procedimento amministrativo, e, il quarto, sulla violazione del regolamento di procedura del Tribunale, sull’omessa motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione della Carta e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, a causa dell’omesso versamento da parte del Tribunale, nel suo fascicolo di causa, di un elemento probatorio.
Sul primo motivo, relativo alla proroga dell’aiuto per il salvataggio della Tirrenia
Argomenti delle parti
14 La Tirrenia sostiene di aver contestato dinanzi al Tribunale le conclusioni della Commissione secondo le quali l’aiuto per il salvataggio concessole sarebbe stato illegittimamente prorogato, provando che la Commissione sarebbe stata a conoscenza del processo di privatizzazione del ramo d’azienda della Tirrenia e del piano di liquidazione nel cui quadro si inserirebbe tale procedura.
15 Il Tribunale non avrebbe tuttavia preso in considerazione gli argomenti in fatto e in diritto dedotti dalla Tirrenia e li avrebbe trattati, ai punti da 41 a 45 della sentenza impugnata, in modo sbrigativo, in esito a passaggi contraddittori e privi di motivazione.
16 Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in un errore di diritto nel ritenere che il punto 25, lettera c), degli orientamenti relativi alle imprese in difficoltà imponesse la presentazione formale del piano di liquidazione della Tirrenia alla Commissione, indipendentemente dal fatto che quest’ultima fosse effettivamente a conoscenza di tale piano.
17 Il Tribunale avrebbe quindi adottato un approccio formalistico senza analizzare le argomentazioni difensive della Tirrenia, secondo le quali le informazioni precise e circostanziate di cui avrebbe disposto la Commissione sarebbero equivalse alla presentazione formale di un piano di liquidazione. Sarebbe infatti sufficiente che uno Stato membro elabori un piano di liquidazione e, come nel caso di specie, lo porti a conoscenza della Commissione per rispettare i punti 15 e 25 degli orientamenti relativi alle imprese in difficoltà.
18 La ricorrente afferma, in particolare, che la Commissione, che sarebbe stata a conoscenza del fatto che il rimborso dell’aiuto per il salvataggio sarebbe avvenuto con i proventi della privatizzazione, avrebbe disposto di informazioni rilevanti nell’ambito del suo esame relativo alla procedura di concentrazione tra la CIN e il ramo d’azienda della Tirrenia. Orbene, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l’argomento della Tirrenia vertente sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta, dal quale deriverebbe l’obbligo per la Commissione, nell’ambito di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato, di utilizzare le informazioni che essa ottiene nell’ambito di un altro procedimento.
19 La Commissione ritiene che il primo motivo di impugnazione sia diretto, in sostanza, ad ottenere una seconda valutazione nel merito, cosicché tale motivo dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile. L’argomento della Tirrenia sarebbe, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
20 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, con il presente motivo di impugnazione la Tirrenia mira a far constatare errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Ne consegue che il primo motivo non può essere dichiarato irricevibile.
21 Quanto al merito di tale motivo, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia, il Tribunale non ha ritenuto né che la Commissione avesse avuto una conoscenza effettiva, entro il termine di sei mesi previsto dal punto 25, lettera c), degli orientamenti relativi alle imprese in difficoltà, del piano di liquidazione della Tirrenia, né che fosse dimostrato che tale istituzione disponeva di informazioni precise e circostanziate al riguardo.
22 Infatti, come correttamente sostenuto dalla Commissione, ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che nessun piano di ristrutturazione o liquidazione era stato presentato alla Commissione prima della scadenza di tale termine di sei mesi, che la Tirrenia non aveva dimostrato che la Commissione sarebbe stata a conoscenza anche solo dell’esistenza di tale piano e che, anche ipotizzando che la Commissione avesse avuto informazioni sul processo di privatizzazione in corso, queste ultime non equivalevano alla presentazione di un tale piano. Risulta altresì dalle constatazioni del Tribunale al punto 45 della sentenza citata che la notifica della concentrazione invocata dalla Tirrenia ha avuto luogo dopo la scadenza di detto termine di sei mesi.
23 Date tali circostanze, occorre constatare che l’argomento della Tirrenia deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
24 Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento relativo alla motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata. Tale argomento deriva infatti, per quanto riguarda la motivazione asseritamente contraddittoria, dalla stessa lettura erronea della sentenza impugnata esposta ai punti da 21 a 23 della presente ordinanza e, per quanto riguarda la motivazione asseritamente insufficiente, da un’errata comprensione dei limiti dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale.
25 A quest’ultimo riguardo occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 29 aprile 2021, Achemos Grupė e Achema/Commissione, C‑847/19 P, EU:C:2021:343, punto 62).
26 Pertanto, l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, si limita a imporgli di illustrare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame di un’impugnazione (sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 113).
27 Orbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata consente alla Tirrenia di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale per respingere il primo motivo di ricorso dedotto dinanzi ad esso, e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame del primo motivo della presente impugnazione.
28 Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo all’esenzione dal pagamento di alcune imposte
Argomenti delle parti
29 Il secondo motivo di impugnazione verte sulle esenzioni concesse alla Tirrenia, da un lato, in relazione all’imposta di registro, alla tassa di iscrizione nel registro fondiario e alla tassa ipotecaria (in prosieguo: le «imposte indirette») nonché, dall’altro, in relazione all’imposta sui proventi derivanti dal trasferimento del ramo d’azienda della Tirrenia a CIN (in prosieguo: l’«imposta sul reddito»).
30 Per quanto riguarda, in primo luogo, le esenzioni dalle imposte indirette, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità della Commissione relativa al fatto che la Tirrenia non avrebbe fornito alcun argomento al riguardo. La ricorrente sostiene, infatti, di aver contestato, nel suo ricorso, la qualificazione stessa di tali misure ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla base del rilievo che tutte le esenzioni non avrebbero comportato un vantaggio economico selettivo.
31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esenzione dall’imposta sul reddito, la ricorrente sostiene, anzitutto, che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il rilievo della Tirrenia secondo cui, in caso di procedimenti concorsuali, il reddito verrebbe stabilito secondo le disposizioni dell’articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 31 dicembre 1986). Orbene, tale disposizione preciserebbe che il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale sarebbe costituito dalla differenza tra l’attivo dell’impresa all’inizio del procedimento e l’attivo residuo alla fine del procedimento. Ne conseguirebbe che, prima della conclusione di tale procedimento, non sarebbe stato possibile stabilire se l’imposta sul reddito fosse dovuta. La Commissione non avrebbe quindi disposto di elementi per stabilire se la Tirrenia potesse o meno beneficiare di tale esenzione.
32 La ricorrente sostiene, inoltre, che l’asserito aiuto non le avrebbe procurato, con la sua adozione, alcun vantaggio, cosicché il Tribunale, che avrebbe fatto riferimento a una giurisprudenza irrilevante nel caso di specie, sarebbe incorso in un errore di diritto. Infatti, con la misura contestata, la Tirrenia avrebbe maturato non già un diritto incondizionato a ricevere un aiuto, bensì un vantaggio meramente ipotetico, subordinato a eventi futuri e incerti.
33 Infine la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza del Tribunale, la misura non inciderebbe sugli scambi tra gli Stati membri e non arrecherebbe pregiudizio alla concorrenza. Invero, successivamente al trasferimento alla CIN del ramo d’azienda della Tirrenia, quest’ultima non svolgerebbe più alcun SIEG né svolgerebbe un’attività economica per cui, ai fini del diritto della concorrenza, essa non costituirebbe più un’impresa. Poiché il vantaggio non potrebbe che realizzarsi in esito alla procedura di liquidazione, non vi sarebbe modo che la misura possa avere un’incidenza sugli scambi o possa falsare la concorrenza.
34 Secondo la Commissione, la Tirrenia mirerebbe nuovamente a ottenere una seconda valutazione nel merito, il che sarebbe irricevibile. Inoltre, per quanto riguarda le esenzioni in relazione alle imposte indirette, la Commissione osserva che la Tirrenia non indicherebbe precisamente i punti della sentenza impugnata che ritiene viziati da errore, con la conseguenza che il suo argomento sarebbe irricevibile. L’argomento della Tirrenia sarebbe, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
35 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, con il presente motivo di impugnazione la Tirrenia mira a far constatare errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Inoltre, dal suo argomento relativo alle esenzioni in relazione alle imposte indirette risulta inequivocabilmente che esso riguarda la valutazione del Tribunale di cui ai punti da 55 a 60 della sentenza impugnata.
36 Ne consegue che il secondo motivo non può essere dichiarato irricevibile.
37 Quanto al merito di tale motivo, da un lato, per quanto riguarda la questione di stabilire se il Tribunale potesse respingere le affermazioni della Tirrenia in relazione alle imposte indirette, vertenti sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto irricevibili, in assenza di un argomento specifico nell’atto introduttivo del ricorso in primo grado, è sufficiente constatare che gli elementi dedotti nell’impugnazione non sono idonei a dimostrare che l’atto introduttivo di cui trattasi contenesse un argomento concreto riguardo alla violazione di detta disposizione. Invero, il mero fatto che la ricorrente abbia sostenuto nell’atto introduttivo del ricorso in primo grado che nessuna delle esenzioni che le erano state concesse comportasse un vantaggio economico selettivo non equivale a un tale argomento.
38 Ne consegue che, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale poteva, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in primo grado, a causa dell’assenza di una qualsivoglia censura dedotta dalla ricorrente riguardo alle esenzioni accordate in relazione alle imposte indirette.
39 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul reddito, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tirrenia, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che, in caso di procedimento concorsuale, l’imposta è dovuta solo alla conclusione di tale procedimento, la quale nella fattispecie doveva coincidere con la liquidazione della Tirrenia. Esso ha tuttavia correttamente ricordato, ai punti 68 e 70 della sentenza impugnata, che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, un aiuto deve essere considerato concesso a partire dal momento in cui viene concesso il diritto incondizionato di ricevere un’assistenza mediante risorse statali.
40 Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che il 1° ottobre 2010 la Tirrenia aveva ottenuto un diritto incondizionato di beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul reddito, di cui solo la materializzazione, sotto forma di guadagno fiscale, dipendeva da eventi futuri e incerti.
41 Inoltre il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la Tirrenia era attiva sui mercati dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri o merci al 1° ottobre 2010. Ne consegue che il Tribunale ha del pari correttamente respinto l’argomento della Tirrenia relativo all’assenza di pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri e alla concorrenza.
42 Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo alla durata del procedimento amministrativo
Argomenti delle parti
43 La Tirrenia contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale essa avrebbe invocato una violazione del principio di proporzionalità solo in fase di replica. Essa si sarebbe infatti soffermata, nel suo ricorso, sul carattere sproporzionato del provvedimento di recupero nonché delle conseguenze da esso generate, avrebbe incluso tale carattere sproporzionato nella descrizione dei motivi di ricorso e si sarebbe limitata a riprendere tale argomento nella replica. La circostanza che essa, nel suo ricorso, non abbia fatto un esplicito riferimento al principio di proporzionalità costituirebbe solo una semplice «omissione letterale», che non sarebbe tale da pregiudicare i suoi diritti della difesa.
44 Del pari, la sentenza impugnata non riuscirebbe a confutare la censura relativa alla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione a causa della durata eccessiva del procedimento, la quale avrebbe ingenerato nella Tirrenia un legittimo affidamento che avrebbe ostacolato il recupero dell’aiuto. La ricorrente afferma che la Commissione, pur essendo pienamente a conoscenza del contenuto del contratto di cessione del ramo d’azienda della Tirrenia concluso nel 2011, sarebbe rimasta inattiva, come risulta dalla sentenza impugnata, tra il 2011 e il 2018 riguardo alle misure oggetto della decisione controversa. La sua attività, nel corso di tale periodo, avrebbe riguardato misure relative a soggetti giuridici distinti del gruppo Tirrenia, trattati in altre decisioni. La ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto avviare procedimenti distinti per quanto riguarda detti soggetti. Dichiarando, al contrario, che quest’ultima aveva svolto il suo compito in modo diligente, il Tribunale sarebbe incorso in un palese errore di valutazione.
45 Inoltre, la durata eccessiva del procedimento avrebbe leso i diritti della difesa della Tirrenia la quale, in ragione di tale durata eccessiva, avrebbe sopportato il grave pregiudizio economico derivante dalla maturazione degli interessi che essa si è vista costretta a restituire.
46 Peraltro, ad avviso della Tirrenia la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui riconoscerebbe che un indebito ritardo e una sostanziale inattività della Commissione, come quelli del caso di specie, avrebbero potuto ingenerare un legittimo affidamento nel beneficiario dell’aiuto e impedire alla Commissione di ordinare il recupero di tale aiuto, pur ritenendo che nel caso di specie non sussistessero le condizioni per la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
47 La durata eccessiva del procedimento avrebbe altresì violato il principio di certezza del diritto e, a causa del gravissimo pregiudizio economico in cui essa si sarebbe tradotta, avrebbe violato la libertà di impresa e il diritto di proprietà sanciti agli articoli 16 e 17 della Carta. Essa comporterebbe, inoltre, un arricchimento senza causa dello Stato italiano, incaricato di recuperare un importo di aiuto che non avrebbe potuto essere versato alla Tirrenia. Nessuna ratio o prevalente interesse pubblico giustificherebbero infatti, a distanza di oltre otto anni dall’avvio del procedimento, il recupero di un aiuto da un’impresa in liquidazione, a danno dei suoi creditori, allorché tale impresa non opera più sul mercato.
48 La Commissione ritiene che, con il terzo motivo di impugnazione, la Tirrenia tenti ancora di ottenere un nuovo esame degli argomenti da essa dedotti in primo grado, cosicché tale motivo dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile. Peraltro, la Tirrenia non individuerebbe i punti della sentenza impugnata contro i quali sarebbero diretti i suoi argomenti relativi alla violazione dei suoi diritti della difesa e alla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta, cosicché anche detto motivo sarebbe, entro tali limiti, irricevibile. In ogni caso, l’argomento della Tirrenia dovrebbe essere respinto in quanto infondato.
Giudizio della Corte
49 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, con il presente motivo di impugnazione la Tirrenia mira a far constatare errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale. Inoltre, risulta inequivocabilmente dal suo argomento relativo alla violazione dei diritti della difesa e alla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta che detto argomento è connesso a un’asserita omissione colpevole da parte del Tribunale, ai punti da 109 a 122 della sentenza impugnata, relativa alla constatazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo.
50 Ne consegue che il terzo motivo non può essere dichiarato irricevibile.
51 Quanto al merito di tale motivo, in primo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire se il Tribunale potesse respingere le affermazioni della Tirrenia, vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto irricevibili, in assenza di un argomento specifico nell’atto introduttivo del ricorso in primo grado, è sufficiente constatare che gli elementi dedotti nell’impugnazione non sono idonei a dimostrare che detto atto introduttivo contenesse un argomento concreto riguardo alla violazione di tale principio. Invero, il mero fatto che la ricorrente si sia soffermata, in detto atto introduttivo, sul carattere sproporzionato del provvedimento di recupero e delle conseguenze da esso generate e che essa abbia incluso tale carattere sproporzionato nella descrizione dei motivi di ricorso non equivale a un tale argomento.
52 Ne consegue che, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale poteva, conformemente, in particolare, alle disposizioni citate al punto 38 della presente ordinanza, accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in primo grado relativamente a un’asserita violazione del principio di proporzionalità.
53 In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un palese errore di valutazione, respingendo il motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione a causa dell’inattività della Commissione, i fatti accertati dal Tribunale dimostrano certamente una tale inattività per quanto riguarda la parte delle misure di cui ha beneficiato il gruppo Tirrenia che costituisce oggetto del presente procedimento contenzioso, considerata isolatamente. Tuttavia, questi stessi fatti dimostrano un’attività costante da parte della Commissione intesa ad ottenere, dalle autorità italiane, gli elementi necessari alla valutazione delle numerose misure di sostegno adottate dallo Stato italiano per sostenere i diversi soggetti del gruppo Tirrenia.
54 Orbene, come risulta dall’articolo 335 TFUE, le istituzioni dell’Unione godono di un’autonomia amministrativa e funzionale che riguarda, in particolare, le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, Région de Bruxelles-Capitale, C‑137/10, EU:C:2011:280, punti 20 e 22).
55 Pertanto, nei limiti dei criteri giuridici applicabili, tra cui in particolare il principio di buon andamento dell’amministrazione, l’organizzazione del lavoro della Commissione rientra nei suoi poteri di organizzazione interna.
56 Se è vero che la Tirrenia invoca tale principio per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto condurre procedimenti distinti per ciascuna delle misure di cui trattasi, essa non precisa tuttavia in che modo tale principio osti all’esame da parte di detta istituzione, nell’ambito di un unico procedimento, di tutte le misure di cui ha beneficiato il Gruppo Tirrenia.
57 In particolare, il fatto che la Commissione abbia aderito alla richiesta delle autorità italiane, di separare le misure oggetto del presente procedimento contenzioso dal resto delle misure di cui ha beneficiato il gruppo Tirrenia, non è tale da dimostrare che essa fosse tenuta a condurre procedimenti distinti per ciascuna di tali misure.
58 Pertanto, l’argomento della Tirrenia vertente sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
59 In terzo luogo, ne discende che non può essere accolto neppure il suo argomento vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, dal momento che esso è fondato sull’asserita violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione.
60 In quarto luogo, nella misura in cui la Tirrenia invoca una violazione dei suoi diritti della difesa, è sufficiente constatare, da un lato, che il Tribunale non ha affatto ritenuto che la durata del procedimento amministrativo fosse eccessiva e, dall’altro, che la Tirrenia non rileva alcun elemento idoneo a dimostrare una siffatta violazione. Invero, il pregiudizio economico derivante dalla maturazione degli interessi che essa è tenuta a restituire non è tale da ledere detti diritti. Inoltre, la Tirrenia non menziona alcun indizio secondo cui la durata asseritamente eccessiva del procedimento amministrativo avrebbe potuto incidere sulla soluzione della controversia [v., per analogia, sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, punto 83 nonché giurisprudenza ivi citata].
61 In quinto luogo, poiché il Tribunale non ha constatato né un indebito ritardo né una sostanziale inattività della Commissione, la sentenza impugnata non è neppure contraddittoria, diversamente da quanto sostenuto dalla Tirrenia.
62 In sesto luogo, dal momento che il Tribunale non ha ritenuto che la durata del procedimento amministrativo fosse eccessiva, l’argomento della Tirrenia relativo all’arricchimento senza causa dello Stato italiano e alla violazione da parte del Tribunale del principio di certezza del diritto, della libertà di impresa e del diritto di proprietà, fondato sull’asserito carattere eccessivo della durata di tale procedimento, non può essere accolto.
63 In particolare, la Tirrenia non tiene conto dell’interesse pubblico connesso all’obiettivo del ripristino dello statu quo ante perseguito dall’obbligo di recuperare non solo il capitale dell’aiuto, ma anche gli interessi maturati (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punti da 131 a 134).
64 Da quanto precede risulta che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, relativo all’omesso versamento di un elemento probatorio nel fascicolo di causa
Argomenti delle parti
65 La Tirrenia rileva che, il 7 marzo 2002, essa avrebbe trasmesso alla cancelleria del Tribunale la decisione (UE) 2022/756 della Commissione, del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l’Italia e la Regione Sardegna hanno dato esecuzione a favore di Saremar (GU 2022, L 138, pag. 19), chiedendo che essa fosse depositata nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
66 Tuttavia, non risulterebbe che tale elemento probatorio sia stato versato nel fascicolo di causa né, in ogni caso, preso in considerazione dal Tribunale. Orbene, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione al riguardo.
67 La Tirrenia precisa che la decisione 2022/756 sarebbe strettamente collegata ai procedimenti che hanno riguardato le altre società del gruppo Tirrenia. Essa afferma che, con tale decisione, la Commissione avrebbe chiuso il procedimento in quanto «non ha più ragione d’essere» e ritiene che detta istituzione avrebbe dovuto fare altrettanto nel caso di cui trattasi.
68 Il mancato versamento nel fascicolo di tale elemento probatorio da parte del Tribunale sarebbe dunque avvenuto in violazione del suo regolamento di procedura e dell’obbligo di motivazione ad esso incombente. Il Tribunale avrebbe altresì violato i diritti della difesa della Tirrenia, gli articoli 41, 47 e 48 della Carta nonché l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
69 La Commissione contesta l’argomento della Tirrenia.
Giudizio della Corte
70 Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.
71 Tuttavia, anche ipotizzando che la decisione di cui al punto 65 della presente ordinanza possa essere qualificata come elemento probatorio ai sensi di tale disposizione, è pacifico che il suo deposito è stato effettuato, come correttamente rilevato dalla Commissione, solo diversi mesi dopo la decisione del Tribunale di statuire senza fase orale.
72 Ne consegue che le condizioni di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale non erano manifestamente soddisfatte e che tale decisione non poteva quindi manifestamente essere versata, ai sensi di tale disposizione, nel fascicolo del Tribunale.
73 Orbene, non è possibile esigere che il Tribunale fornisse, nella sentenza impugnata, una motivazione esplicita su un elemento che manifestamente non poteva essere versato nel suo fascicolo.
74 Pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
75 Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.
Sulle spese
76 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
77 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
78 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Tirrenia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.
2) La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.
Lussemburgo, 8 febbraio 2024
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Il cancelliere |
Il presidente di sezione facente funzione |
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A. Calot Escobar |
A. Arabadjiev |
* Lingua processuale: l’italiano.
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