Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 ottobre 2023.#BL contro Presidenza del Consiglio dei Ministri.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Rimini.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di illustrare il contesto normativo della controversia oggetto del procedimento principale nonché i motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta.#Causa C-190/22.

ECLI:EU:C:2023:804Eu Chamb 06 C17 ott 2023

Testo completo

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 ottobre 2023(*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di illustrare il contesto normativo della controversia oggetto del procedimento principale nonché i motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑190/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Rimini (Italia), con ordinanza del 7 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2022, nel procedimento

BL

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), delle clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1), dell’articolo 278 TFUE nonché dell’articolo 160 del regolamento di procedura della Corte.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BL, giudice di pace, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), in merito al mancato rinnovo delle funzioni di BL.

 Contesto normativo

3        L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

4        La ricorrente nel procedimento principale ha esercitato senza interruzione le funzioni di giudice di pace dal 14 gennaio 2002 al 9 novembre 2020, per le quali ha percepito una retribuzione variabile a seconda del carico di lavoro e delle funzioni svolte. Ella ha cessato la sua attività professionale all’età di 68 anni, come previsto dalla legislazione italiana applicabile alla data della sua nomina a giudice di pace.

5        Il 23 novembre 2019, in forza delle disposizioni nazionali applicabili a tale data, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di rinnovo del suo mandato per un nuovo periodo di quattro anni poiché, in forza di tali disposizioni, ella avrebbe avuto diritto ad esercitare le sue funzioni giudiziarie fino al 9 novembre 2027, vale a dire fino al raggiungimento dell’età di 75 anni.

6        In attesa di risposta a tale domanda, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (Italia) con un ricorso diretto ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparabile, in termini di condizioni di lavoro, a quello dei magistrati professionali, per le funzioni svolte in qualità di giudice di pace nel periodo compreso tra l’inizio delle sue funzioni di giudice di pace e il momento in cui avrebbe raggiunto l’età di 75 anni o, quanto meno, l’età di 70 anni e, di conseguenza, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e da maturare, nonché la regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha disposto la temporanea prosecuzione delle funzioni di giudice di pace della ricorrente nel procedimento principale. Il Ministero della Giustizia ha tuttavia interposto appello avverso tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), che l’ha accolto, il che ha comportato la cessazione dalle funzioni di quest’ultima.

7        Il 1º gennaio 2022 è entrata in vigore una nuova normativa che prevede che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possano restare in servizio fino al compimento dei 70 anni (e non più dei 68 anni) di età, a condizione che essi superino una delle tre procedure valutative che si devono svolgere nel periodo dal 2022 al 2024 e che riguardano, rispettivamente, i magistrati onorari con più di 16 anni di servizio, quelli con anni di servizio compresi tra 12 e 16 e quelli con meno di 12 anni di servizio. L’anzianità di servizio necessaria per poter partecipare a tali procedure è l’anzianità maturata alla data del 15 agosto 2017.

8        A tale data BL non aveva maturato più di sedici anni di servizio, come richiesto per partecipare alla prima procedura valutativa.

9        Il 21 gennaio 2022 essa ha presentato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, una domanda di provvedimenti cautelari volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto ad esercitare le funzioni di giudice di pace fino all’età di 70 anni, per effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa citata al punto 7 della presente ordinanza. Detto giudice ha accolto tale domanda e ha disposto la reintegrazione in servizio di BL come giudice di pace fino al raggiungimento di detta età. Nonostante l’opposizione del Consiglio Superiore della Magistratura (Italia), espressa nel parere del 16 e 17 febbraio 2022, in data 1° marzo 2022 il presidente del Tribunale di Rimini (Italia) ha disposto che BL riprendesse immediatamente le sue funzioni di giudice di pace.

10      In pari data, BL ha adito il Giudice di pace di Rimini (Italia), giudice del rinvio, con una domanda di risarcimento danni diretta ad ottenere una retribuzione equivalente a quella che sarebbe stata dovuta ad un magistrato ordinario per le funzioni svolte nel periodo compreso tra il 10 e il 28 febbraio 2022, periodo durante il quale BL non è stata reintegrata nelle sue funzioni e non ha quindi percepito alcuna retribuzione.

11      Il giudice del rinvio ritiene che la nuova normativa nazionale, menzionata al punto 7 della presente ordinanza, determini la perdita di tutti i diritti rivendicati da BL. Egli afferma di trovarsi nella stessa condizione di BL, in quanto neppure egli soddisfa il requisito di aver prestato almeno sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017, e afferma di voler denunciare l’«intento punitivo» di detta normativa nei confronti dei giudici di pace.

12      In tale contesto, il Giudice di pace di Rimini ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      [Se i]l diritto dell’Unione e, in particolare, gli articoli 15, 20, 30 e 47 della [Carta], le clausole 2 e 4 dell’[accordo quadro], il principio fondamentale dell’indipendenza e dell’inamovibilità del giudice europeo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte (...) nella sentenza [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572)], ostino rispetto a disposizione interna quale è l’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, (...) che, senza ragioni oggettive, discrimina, rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili, la [ricorrente nel procedimento principale], sussistendo la seguente situazione di fatto:

la ricorrente, giudice di pace ininterrottamente dal 2002, non ha compiuto il 70° anno di età che compirà entro il 2022 e non ha maturato alla data del 15 agosto 2017 oltre 16 anni di servizio effettivo come magistrato onorario;

pertanto, pur consentendole la norma interna (articolo 29, comma 1, [del decreto legislativo del 13 luglio 2017], n. 116) di continuare ad esercitare l’incarico giurisdizionale fino al compimento del 70° anno di età, la ricorrente non può partecipare alla prima procedura valutativa di conferma nel ruolo ad esaurimento di magistrato onorario, che sarà bandita dal Consiglio superiore della magistratura entro l’anno 2022, come previsto dall’articolo 29, comma 3, [del decreto legislativo del 13 luglio 2017], n. 116;

quale ulteriore conseguenza, non potendo presentare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa di conferma nel ruolo ad esaurimento prevista nel 2022, la ricorrente [nel procedimento principale], già cessata dall’incarico giurisdizionale entro il 31 dicembre 2021 per aver compiuto il 68° anno di età in base alla previgente disciplina, non avrebbe potuto più riprendere servizio con decorrenza dal 1° gennaio 2022 perché la nuova normativa, pur disponendo la permanenza in servizio fino al raggiungimento del 70° anno di età per chi era in servizio alla data del 15 agosto 2017, prevede anche la cessazione dal servizio [per] coloro che non sono in condizione di presentare la domanda di conferma nell’incarico (articolo 29, comma 9, [del decreto legislativo del 13 luglio 2017], n. 116);

in base alla predetta normativa interna la ricorrente [nel procedimento principale] riceverà dal Governo italiano soltanto un risarcimento dei danni pari ad [EUR] 1 500‑2 500 all’anno per ogni anno di servizio in relazione al numero di udienze svolte nell’anno, fino ad un massimo di [EUR] 50 000, rinunciando, altresì, a tutti i diritti retributivi, normativi e contributivi richiesti nel giudizio pendente davanti al [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna] e garantiti dal diritto dell’Unione per il servizio giurisdizionale svolto come lavoratore dipendente, ma come tale non riconosciuto dal Governo italiano, compresa la copertura contributiva del rapporto di lavoro e le conseguenti prestazioni previdenziali;

il [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna] con provvedimento cautelare del 9 febbraio 2022, in applicazione della sentenza [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572)] e in contrasto con la normativa interna e con il parere del 16-17 febbraio 2022 del Consiglio superiore della magistratura, ha disposto la ripresa dell’incarico giurisdizionale di giudice di pace [della ricorrente nel procedimento principale] fino al 70° anno di età;

il Presidente del Tribunale di Rimini, in ottemperanza al provvedimento cautelare del [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna], ha disposto con decreto del 1° marzo 2022 la riammissione immediata della ricorrente [nel procedimento principale] nel servizio;

a questo giudice del rinvio viene richiesto, a titolo di risarcimento dei danni per violazione flagrante e costante del diritto dell’Unione da parte del Governo italiano sullo stato giuridico e i diritti della magistratura onoraria, una somma corrispondente alla retribuzione che la ricorrente [nel procedimento principale] avrebbe dovuto percepire dal 10 al 28 febbraio 2022, in misura pari a quella del magistrato professionale comparabile, che trova fondamento giuridico nell’ordinanza cautelare di riammissione in servizio del [Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna], ma è in contrasto con la normativa interna, che, pur riconoscendo l’inadempimento al diritto dell’Unione, da un lato preclude qualsiasi possibilità di riammissione in servizio fino al compimento del 70° anno di età del magistrato onorario ricorrente che, contro la sua volontà, ha cessato l’incarico entro il 31 dicembre 2021 per un provvedimento giurisdizionale in sede cautelare del Consiglio di Stato reso in violazione della sentenza [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572)], e dall’altro limita il risarcimento del danno subito dalla ricorrente ad una somma forfetaria predeterminata dalla norma in misura di gran lunga inferiore al danno effettivamente subito per la lesione dei diritti garantiti dall’Unione.

2)      Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 47 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, le clausole 2 e 4 del[l’accordo quadro], il principio fondamentale dell’indipendenza e dell’inamovibilità del giudice europeo ostano ad una norma interna – quale l’articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 – che espone il giudice di pace [nella fattispecie, il giudice] del rinvio, privo di tutele effettive giuridiche, economiche e previdenziali, che intenda applicare il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte nella sentenza [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572)] disapplicando le norme interne ostative al riconoscimento della tutela richiesta, all’automatica risoluzione dell’incarico giurisdizionale da parte di organi dello Stato italiano parte del procedimento principale, quali il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della Giustizia, senza contraddittorio e senza procedimento disciplinare previsto prima dell’entrata in vigore del [decreto legislativo del 13 luglio 2017], n. 116.

3)      Alla luce della risposta positiva ai primi due quesiti, se costituisce violazione dello “Stato di diritto” nella nozione definita dall’articolo 2, lettera a), del regolamento [2020/2092], una situazione interna allo Stato italiano in cui:

la ricorrente [nel procedimento principale] giudice di pace e altri n. 4 769 magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017, tra cui questo giudice del rinvio, risultino privi delle tutele normative, economiche e previdenziali alle condizioni di lavoro assicurate ai magistrati professionali comparabili, e quindi non possano espletare l’incarico giurisdizionale in condizioni di indipendenza e di inamovibilità;

il Governo italiano e il “datore di lavoro” Ministero della Giustizia, il Parlamento nazionale, il Consiglio superiore della magistratura, la Suprema Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato si rifiutino sistematicamente di riconoscere la primazia del diritto dell’Unione e di applicare la giurisprudenza della Corte (...) sullo stato giuridico e i diritti garantiti dalla normativa UE alla (...) ricorrente [nel procedimento principale] e a n. 4 769 magistrati onorari in identiche condizioni di svolgimento di funzioni giurisdizionali rispetto ai magistrati professionali;

n. 4 769 magistrati onorari, tra cui questo giudice del rinvio ed esclusa la ricorrente [nel procedimento principale], già in servizio alla data del 15 agosto 2017, dovranno rinunciare ad ogni diritto garantito dal diritto dell’Unione ove intendano sottoporsi per continuare il servizio, con esito positivo, ad una nuova procedura di valutazione per continuare l’incarico giurisdizionale fino al raggiungimento del 70° anno di età, pur avendo ricevuto tutti i suddetti magistrati onorari dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della Giustizia, sulla base della normativa vigente fino al 31 dicembre 2021, il provvedimento di conferma nell’incarico fino al 31 maggio 2024 e comunque fino alla data di cessazione automatica dell’incarico per età, permanendo dopo la “stabilizzazione” dell’incarico le condizioni di lesione all’indipendenza e all’inamovibilità del magistrato onorario “stabilizzato”;

gli interventi finanziari a carico del bilancio dell’Unione per la riforma della giustizia civile e penale in Italia in direzione di un giusto processo in tempi rapidi, come definiti dal [Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)], non prevedono alcuna misura a sostegno della magistratura onoraria e sono prevalentemente indirizzati all’inserimento lavorativo a tempo determinato di n. 16 500 funzionari amministrativi “addetti all’ufficio del processo”, assunti con rapporto di lavoro subordinato presso il Ministero della Giustizia alle stesse condizioni economiche della magistratura onoraria “stabilizzata”, ma a condizioni di inamovibilità sul piano disciplinare per tutta la durata del rapporto che non sono riconosciute [al]la magistratura onoraria neanche dopo la “stabilizzazione”.

4)      Se, alla luce della risposta positiva ai primi tre quesiti, l’articolo 278 [TFUE] e l’articolo 160 del Regolamento di procedura della Corte sono illegittimi, per contrasto con gli articoli 2, 6 e 19 [TUE], nella parte in cui non consentono alla Corte (…), nell’ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’adozione di provvedimenti provvisori necessari anche di sospensione di atti legislativi nazionali che ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell’Unione secondo i principi e le condizionalità di cui al regolamento 2020/2092».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

13      A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

14      Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

15      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

16      Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

17      A tal proposito, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza ivi citata).

18      Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).

19      Nel caso di specie, la decisione di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettere b) e c), del regolamento di procedura.

20      Infatti, da un lato, la decisione di rinvio non contiene una descrizione sufficientemente precisa del quadro giuridico nazionale nel quale si inserisce la controversia di cui è investito il giudice nazionale. Di conseguenza, essa non consente alla Corte di fornire una risposta utile alle questioni sollevate.

21      Dall’altro, la decisione di rinvio non contiene l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione menzionati nelle questioni pregiudiziali, e non espone il collegamento che esisterebbe tra, da un lato, tali disposizioni e principi, e, dall’altro, la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, cosicché la Corte non può valutare in quale misura una risposta alle questioni sollevate sia necessaria per consentire a tale giudice di emettere la sua decisione.

22      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

23      Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

24      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Rimini (Italia), con ordinanza del 7 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2022, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 17 ottobre 2023

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione facente funzione

A. Calot Escobar

 

A. Arabadjiev


*      Lingua processuale: l’italiano.

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