Ordinanza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022.#Soudal NV e Esko-Graphics BVBA contro Magnetrol International NV e Commissione europea.#Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione – Impugnazione proposta tardivamente – Errore scusabile.#Causa C-74/22 P(I).

ECLI:EU:C:2022:632Eu Presid Vice C1 ago 2022

Testo completo

 ORDINANZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1o agosto 2022 ( *1 )

[Testo rettificato con ordinanza del 18 aprile 2023]

«Impugnazione – Intervento – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio ha dato esecuzione – Ammissione degli interventi nell’ambito di un procedimento di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale – Annullamento della decisione del Tribunale – Rinvio della causa dinanzi al Tribunale – Decisione con cui il Tribunale rifiuta di versare agli atti le osservazioni scritte sulla sentenza che ha preceduto detto rinvio presentate da un interveniente in sede di impugnazione – Decisione implicita del Tribunale con cui a un interveniente in sede di impugnazione è negato lo status di interveniente dinanzi al Tribunale – Ricevibilità dell’impugnazione – Status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione – Impugnazione proposta tardivamente – Errore scusabile»

Nella causa C‑74/22 P(I),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 gennaio 2022,

Soudal NV, con sede a Turnhout (Belgio),

Esko‑Graphics BVBA, con sede a Gand (Belgio),

rappresentate da H. Viaene, advocaat,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Magnetrol International NV, con sede a Zele (Belgio),

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da P.-J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis, N. Jääskinen e I. Ziemele, presidenti di sezione, M. Ilešič, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, A. Kumin, N. Wahl e O. Spineanu – Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la loro impugnazione, la Soudal NV e la Esko‑Graphics BVBA chiedono l’annullamento della decisione del Tribunale dell’Unione europea, del 6 dicembre 2021, con cui quest’ultimo ha negato il riconoscimento a loro favore dello status di interveniente nella causa T‑263/16 RENV e l’acquisizione agli atti di detta causa delle osservazioni scritte da esse depositate sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), ai fini della soluzione della controversia nell’ambito di detta causa (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

2

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun’altra indicazione, designino qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti.

3

L’articolo 60 di tale regolamento di procedura stabilisce che i termini processuali siano aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

4

L’articolo 79 di detto regolamento di procedura così dispone:

«Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data di deposito dell’atto introduttivo della causa, il nome delle parti principali, le conclusioni dell’atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti».

5

Gli articoli da 142 a 145 del medesimo regolamento di procedura fissano le regole che disciplinano l’intervento dinanzi al Tribunale.

6

L’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che «[l]’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione prevista dall’articolo 79».

7

Ai sensi dell’articolo 215 di tale regolamento di procedura:

«Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un’ordinanza del Tribunale e decide di rinviare la causa a quest’ultimo, il Tribunale è investito della causa con la decisione di rinvio».

8

L’articolo 217 del suddetto regolamento di procedura è formulato come segue:

«1.   Quando la decisione successivamente annullata dalla Corte di giustizia è stata adottata dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi al Tribunale, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte di giustizia ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica della decisione della Corte di giustizia. Tale termine è improrogabile.

(...)

3.   Qualora le circostanze lo giustifichino, il presidente può autorizzare il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte».

9

L’articolo 219 del medesimo regolamento di procedura così dispone:

«Il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia».

Fatti

10

Con la decisione (UE) 2016/1699, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione europea ha considerato che talune esenzioni concesse dal Regno del Belgio integravano un regime di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e cui era stata data attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere redatto successivamente dal Regno del Belgio.

Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte e decisione impugnata

11

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo e il 25 maggio 2016, il Regno del Belgio e la Magnetrol International NV hanno proposto ricorsi diretti all’annullamento della decisione controversa, registrati rispettivamente con numeri di ruolo T‑131/16 e T‑263/16.

12

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2016, la Soudal ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di detta decisione, registrato con numero di ruolo T‑201/16. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2016, la Esko‑Graphics ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento di detta decisione, registrato con numero di ruolo T‑335/16.

13

Il cancelliere del Tribunale ha poi informato le parti nelle cause T‑201/16 e T‑335/16 che il presidente della sezione adita del Tribunale aveva deciso di sospendere il procedimento in dette cause sino alla definizione della controversia di cui alle cause T‑131/16 e T‑263/16.

14

Con ordinanza del 17 maggio 2018, il presidente della Settima Sezione ampliata del Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑131/16 e T‑263/16 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che lo conclude.

15

Con la sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

16

Il 24 aprile 2019 la Commissione ha proposto impugnazione avverso detta sentenza. Tale impugnazione è stata registrata con numero di ruolo C‑337/19 P.

17

Con ordinanze del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento della Anheuser‑Busch InBev SA/NV, della Ampar BVBA, della Atlas Copco Airpower NV e della Atlas Copco AB (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:909), nonché della Soudal e della Esko-Graphics (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915), a sostegno delle conclusioni della Magnetrol International.

18

Con sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha:

–

annullato la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91);

–

respinto i motivi di ricorso primo e secondo nella causa T‑131/16 nonché il primo motivo di ricorso e la prima parte del terzo motivo di ricorso nella causa T‑263/16;

–

rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sui motivi di ricorso dal terzo al quinto nella causa T‑131/16 nonché sul secondo motivo di ricorso, sulle parti seconda e terza del terzo motivo di ricorso e sul quarto motivo di ricorso nella causa T‑263/16, e

–

riservato la decisione sulle spese.

19

Il 16 novembre 2021 la Soudal e la Esko‑Graphics hanno presentato al Tribunale, sulla base dell’articolo 217 del regolamento di procedura di quest’ultimo, osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), per la soluzione della controversia nella causa T‑263/16 RENV (in prosieguo: le «osservazioni di cui trattasi»).

20

Con lettera recante la data del 6 dicembre 2021, notificata alla Soudal e alla Esko‑Graphics il 17 dicembre 2021, il cancelliere del Tribunale le ha informate che, posto che tali osservazioni non costituivano un documento previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, il presidente della sezione adita del Tribunale aveva deciso di non versarle agli atti di detta causa.

21

Con lettera del 29 dicembre 2021, indirizzata al presidente del Tribunale e ai suoi membri, la Soudal e la Esko‑Graphics, fondandosi segnatamente sull’ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915) e sulla giurisprudenza del Tribunale, hanno chiesto, da un lato, una rettifica dell’«errore» commesso da quest’ultimo e, dall’altro, una conferma del loro status di intervenienti dinanzi al Tribunale, sollecitando una risposta entro cinque giorni.

22

Con lettera dell’11 gennaio 2022, il cancelliere del Tribunale ha confermato la ricezione della lettera delle ricorrenti del 29 dicembre 2021. Egli ha altresì attirato l’attenzione delle ricorrenti, da una parte, sul «fatto» che la presentazione di osservazioni nella causa T‑263/16 RENV da parte degli intervenienti ammessi a partecipare al procedimento dinanzi alla Corte nella causa C‑337/19 P non era prevista dal regolamento di procedura del Tribunale e, dall’altra, sull’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento di procedura, ai sensi del quale il presidente del Tribunale può pronunciarsi sulla riassunzione di un procedimento sospeso prima del termine fissato per la sospensione.

Conclusioni delle parti

23

La Soudal e la Esko‑Graphics chiedono che la Corte voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

ordinare che le loro osservazioni scritte siano versate agli atti nella causa T‑263/16 RENV, e

–

dichiarare che le ricorrenti hanno mantenuto il loro status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV dopo il rinvio di detta causa al Tribunale da parte della Corte.

24

La Commissione chiede che la Corte voglia:

–

dichiarare l’impugnazione irricevibile;

–

in subordine, respingere l’impugnazione in quanto infondata e

–

condannare la Soudal e la Esko-Graphics alle spese.

Sull’impugnazione

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

25

La Commissione eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione in considerazione sia della natura della decisione impugnata che della tardività della sua presentazione.

Sull’eccezione di irricevibilità fondata sulla natura della decisione impugnata

– Argomenti

26

La Commissione sostiene che, con la decisione impugnata, il Tribunale si è limitato a negare l’acquisizione delle osservazioni di cui trattasi nel fascicolo della causa T‑263/16 RENV. Orbene, tale decisione di diniego non rientrerebbe in alcuna delle categorie di decisioni che possono essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

27

Inoltre, benché l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea consenta in effetti di proporre un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale che respinge un’istanza d’intervento, le ricorrenti non hanno presentato, nel caso di specie, alcuna istanza di intervento dinanzi a detto giudice. Il Tribunale non avrebbe pertanto respinto un’istanza siffatta e la disposizione di cui trattasi non sarebbe di conseguenza applicabile nel caso di specie.

28

A parere della Soudal e della Esko‑Graphics, la decisione del Tribunale di non versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi integra un rifiuto implicito di ammetterle quali intervenienti nell’ambito di detta causa.

29

Orbene, i motivi accolti dal presidente della Corte nell’ordinanza del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C-‑37/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915), con cui quest’ultimo ha autorizzato l’intervento della Soudal e della Esko‑Graphics nell’ambito dell’impugnazione, sarebbero pertinenti anche nella causa T‑263/16 RENV.

– Valutazione

30

In via preliminare, ai fini dell’esame della ricevibilità dell’impugnazione, occorre stabilire la portata della decisione contenuta nella lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021.

31

A tal riguardo, va ricordato che l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che, quando la Corte annulla una decisione del Tribunale e decide di rinviare a quest’ultimo la decisione della causa dopo la chiusura della fase scritta nel merito dinanzi ad esso, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale possono depositare le loro osservazioni scritte sulle conclusioni che devono essere tratte dalla decisione della Corte ai fini della soluzione della controversia entro il termine di due mesi decorrenti dalla notifica di detta decisione.

32

Orbene, è pacifico, in primo luogo, che la fattispecie qui in esame corrisponde a quella oggetto della suddetta disposizione e, in secondo luogo, che le osservazioni di cui trattasi sono state depositate nel termine previsto nella disposizione succitata, aumentato del termine in ragione della distanza fissato all’articolo 60 di detto regolamento di procedura, per cui il loro rigetto non si fonda sulla tardività del loro deposito.

33

Malgrado il suo carattere sommario, la lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021, dando atto del rifiuto del Tribunale di versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi in quanto integranti un documento non previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, deve pertanto essere intesa nel senso che rispecchia la decisione del Tribunale di negare alle ricorrenti lo status di interveniente nell’ambito di detta causa che esse ritengono di aver acquisito di pieno diritto in forza della loro ammissione a intervenire nell’impugnazione nella causa C‑337/19 P.

34

Tale valutazione è corroborata dalla lettera del cancelliere del Tribunale recante la data dell’11 gennaio 2022, con cui quest’ultimo ha attirato l’attenzione delle ricorrenti sul «fatto» che la presentazione di osservazioni nella causa T‑263/16 RENV da parte degli intervenienti ammessi a partecipare al procedimento dinanzi alla Corte nella causa C‑337/19 P non era prevista dal regolamento di procedura del Tribunale.

35

Deve essere quindi respinto l’argomento dedotto dalla Commissione secondo cui la decisione impugnata si limita a negare l’acquisizione nel fascicolo della causa T‑263/16 RENV delle osservazioni di cui trattasi.

36

Per quanto riguarda il diritto di proporre impugnazione avverso la decisione impugnata, va sottolineato che l’8 marzo 2022 la Corte ha deciso che la presente impugnazione, che era stata proposta ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, doveva essere qualificata come impugnazione proposta a norma dell’articolo 57, primo comma, di detto Statuto, fermo restando che tale qualificazione era stata poi comunicata alle parti in occasione della notifica di tale impugnazione mediante lettera della cancelleria della Corte del 14 marzo 2022.

37

L’articolo 57, primo comma, di detto Statuto stabilisce che possa essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un’istanza d’intervento da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

38

Nel caso di specie è, di certo, pacifico che, con la decisione impugnata, il Tribunale non ha respinto un’istanza di intervento, posto che le ricorrenti non hanno presentato dinanzi ad esso alcuna domanda in tal senso.

39

Tuttavia, va altresì osservato che la portata della decisione, contenuta nella lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021, di negare alle ricorrenti il riconoscimento dello status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV è analoga a quella che avrebbe avuto una decisione del Tribunale di rigettare un’istanza di intervento che fosse stata presentata dalle ricorrenti, vale a dire che dette due decisioni privano una parte che afferma di dover beneficiare, in forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di una specifica posizione procedurale in considerazione del suo interesse a una soluzione della controversia, di tutti i diritti connessi a detta posizione.

40

Inoltre, quando la Corte ha reputato fondata un’impugnazione, annullato la decisione del Tribunale e rinviato la causa dinanzi ad esso affinché si pronunci, non si può ragionevolmente pretendere che una parte interveniente in detta impugnazione, che ritenga di vantare di pieno diritto lo status di interveniente dinanzi al Tribunale, proponga formalmente un’istanza di intervento dinanzi a detto giudice al solo fine di poter impugnare, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la decisione di rigetto di tale istanza.

41

Infatti, una simile istanza dovrebbe comunque essere respinta dal Tribunale in quanto tardiva, poiché l’articolo 143, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 79 del medesimo regolamento, prevede che un’istanza di intervento debba essere presentata entro un termine di sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso che ha inizialmente constatato il deposito dell’atto introduttivo della causa interessata.

42

In tale contesto, ritenere che un interveniente in sede di impugnazione nell’ambito di una determinata causa, che affermi di beneficiare di pieno diritto dello status di interveniente dinanzi al Tribunale a seguito del rinvio di detta causa dinanzi a quest’ultimo giudice, non possa proporre un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso una decisione del Tribunale che gli nega tale status, solo in considerazione del fatto che il Tribunale non ha formalmente respinto l’istanza di intervento, priverebbe la parte interessata di ogni tutela giurisdizionale che le consenta di difendere dinanzi al Tribunale i diritti processuali che essa ritiene di trarre dall’articolo 40 di detto Statuto, quando l’articolo 57, primo comma, dello stesso Statuto mira precisamente a garantire tale protezione.

43

Infatti, ove detto interveniente in sede di impugnazione si avvalesse a giusto titolo del suo status di interveniente dinanzi al Tribunale nell’ambito di una causa che è stata rinviata dinanzi a quest’ultimo dalla Corte – questione questa che deve essere chiarita nel quadro dell’esame nel merito della presente impugnazione e che non può pertanto essere definita in sede di valutazione della sua ricevibilità – non gli sarebbe riconosciuto alcun altro mezzo di ricorso per far valere i diritti processuali che esso trae dall’articolo 40 del medesimo Statuto.

44

Quindi, in primo luogo, una parte interveniente in un’impugnazione non può presentare, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale che le nega lo status di interveniente nella causa rinviata dinanzi a detto giudice dalla Corte.

45

La disposizione di cui trattasi prevede che un’impugnazione possa essere proposta contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

46

Nella specie, va osservato che la decisione impugnata non conclude il procedimento nella causa T‑263/16 RENV dinanzi al Tribunale e che non decide, nemmeno parzialmente, la controversia nel merito nell’ambito di detta causa.

47

Inoltre, benché detta decisione ponga in effetti termine a un incidente di procedura relativo al riconoscimento alle ricorrenti dello status di interveniente dinanzi al Tribunale, tale incidente non riguarda un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

48

Orbene, la Corte ha dichiarato che le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea avverso decisioni del Tribunale che pongono termine a un incidente di procedura di natura diversa dagli incidenti di procedura cui detta disposizione rinvia devono essere respinte come irricevibili (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 1999, Commissione/ADT Projekt,C‑349/99 P, EU:C:1999:475, punti 10 e 11, e sentenza dell’8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, punto 46).

49

Occorre inoltre osservare che, quando definisce un incidente di procedura riguardante un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, il Tribunale si pronuncia su una domanda di una parte volta a far sì che esso definisca un’istanza senza avviare la discussione nel merito, ragion per cui una siffatta decisione deve poter essere rimessa alla Corte senza attendere un’eventuale decisione nel merito. Per contro, non è così nel caso di una decisione che pone termine a un incidente di procedura relativo a un intervento.

50

La Corte ha quindi considerato che la decisione con cui il Tribunale accoglie un’istanza d’intervento non può fare oggetto di impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punti 29 e 30).

51

Alla luce di quanto precede, tale soluzione deve essere applicata anche a un’impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale che nega a un interveniente in sede di impugnazione il riconoscimento dello status di interveniente in una causa che sia stata dinanzi ad esso rinviata dalla Corte.

52

In secondo luogo, l’introduzione di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea contro la decisione che conclude il procedimento in cui la persona interessata afferma di avere lo status di interveniente non può conferire a quest’ultima una protezione giurisdizionale sufficiente, dal momento che detto ricorso può essere proposto unicamente dalle parti dinanzi al Tribunale e che l’esercizio di un siffatto mezzo di ricorso non consentirebbe, in ogni caso, di preservare l’utilità di un eventuale intervento dinanzi al Tribunale, garantendo che questo sia ammesso in una fase del procedimento in cui tale intervento può effettivamente contribuire alla discussione dinanzi a detto giudice.

53

Alla luce di quanto precede, la decisione con cui il Tribunale, rifiutandosi di versare agli atti di una causa che gli è stata rinviata dalla Corte a seguito dell’annullamento della sua decisione le osservazioni di un interveniente nell’ambito dell’impugnazione, con la motivazione che tali osservazioni rappresentano un documento non previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, nega implicitamente, così facendo, a detto interveniente lo status di interveniente in tale causa, può formare oggetto di un’impugnazione sulla base dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

54

Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con riferimento alla natura della decisione impugnata deve essere respinta.

Sull’eccezione di irricevibilità fondata sulla tardività dell’introduzione dell’impugnazione

– Argomentazione

55

[Come rettificato con ordinanza del 18 aprile 2023] La Commissione ricorda che l’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che un’impugnazione contro una decisione del Tribunale che respinge un’istanza di intervento debba essere proposta entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto. Se la presente impugnazione dovesse essere considerata come rientrante in detta disposizione, posto che la decisione impugnata è stata notificata alle ricorrenti il 17 dicembre 2021, il termine entro il quale essa avrebbe dovuto essere proposta scadeva il 10 gennaio 2022. Considerato che l’impugnazione è stata presentata il 28 gennaio 2022, essa dovrebbe essere respinta come irricevibile.

56

Un’applicazione rigida delle norme in materia di termini processuali sarebbe essenziale per garantire la certezza del diritto ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario.

57

Nella specie, la Commissione ritiene che le ricorrenti non possano invocare l’esistenza di circostanze eccezionali per giustificare il mancato rispetto del termine di impugnazione. Essa sostiene, in particolare, che la nozione di «errore scusabile» deve essere interpretata in maniera restrittiva. Orbene, le ricorrenti non potrebbero sostenere che ignoravano, prima di ricevere la lettera del cancelliere del Tribunale datata 11 gennaio 2022, che il Tribunale aveva adottato una decisione definitiva. Al contrario, nelle loro memorie esse riconoscerebbero che detta lettera si limitava a confermare la posizione assunta in precedenza dal Tribunale. Non si può quindi ritenere che il comportamento tenuto dal Tribunale sia stato idoneo a generare una confusione ammissibile in un soggetto in buona fede, che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta.

58

La Soudal e la Esko‑Graphics sostengono che l’errore commesso quanto alla scelta del fondamento giuridico della loro impugnazione è scusabile.

59

Esse osservano, a tal riguardo, di non aver presentato, a livello formale, alcuna istanza di intervento. Inoltre, la decisione del Tribunale non sarebbe stata loro notificata mediante ordinanza. Parimenti, dalle lettere del cancelliere del Tribunale non emergerebbe che quest’ultimo aveva inteso respingere un’istanza di intervento. Il comportamento tenuto dal Tribunale sarebbe quindi stato idoneo a generare nelle ricorrenti una confusione ammissibile quanto al tipo di impugnazione che doveva essere proposta avverso la decisione impugnata. Esse avrebbero altresì agito in buona fede e con tutta la diligenza richiesta a un soggetto normalmente accorto, come attesterebbe la loro lettera del 29 dicembre 2021.

60

Inoltre, la Soudal e la Esko‑Graphics ritengono che il termine di impugnazione abbia iniziato a decorrere, nel caso di specie, con il ricevimento della lettera del cancelliere del Tribunale recante la data dell’11 gennaio 2022. Infatti, solo dopo aver ricevuto tale lettera, le ricorrenti avrebbero potuto aver certezza del fatto che il diniego di versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni di cui trattasi era la conseguenza non di un semplice errore di valutazione del Tribunale, ma di una posizione da esso assunta consapevolmente. In subordine, le ricorrenti sostengono che il ritardo rilevato nella proposizione della loro impugnazione deve essere considerato scusabile, alla luce del comportamento ambiguo che avrebbe tenuto il Tribunale.

– Valutazione

61

L’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che possa essere proposta impugnazione contro le decisioni del Tribunale che respingono un’istanza d’intervento entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

62

In applicazione dell’articolo 51 del regolamento di procedura della Corte, tale termine di due settimane deve essere prorogato di un termine forfettario di dieci giorni tenendo conto della distanza.

63

Nel caso di specie, in seguito al deposito nella cancelleria del Tribunale delle osservazioni di cui trattasi, alle ricorrenti sono state indirizzate due lettere del cancelliere del Tribunale, datate, rispettivamente, 6 dicembre 2021 e 11 gennaio 2022.

64

Dai punti da 31 a 34 e 53 della presente ordinanza si evince che la lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021 deve essere intesa come contenente la decisione del Tribunale di negare alle ricorrenti il riconoscimento dello status di interveniente nella causa T‑263/16 RENV, decisione che può formare oggetto di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

65

Ne consegue che il termine per proporre una siffatta impugnazione ha iniziato a decorrere il 18 dicembre 2021, l’indomani del giorno di notifica di detta lettera.

66

Il fatto che, in risposta a una lettera delle ricorrenti del 29 dicembre 2021, il cancelliere del Tribunale abbia inviato loro una nuova lettera, datata 11 gennaio 2022, non fa decorrere un nuovo termine di impugnazione.

67

Infatti, da un lato, detta seconda lettera si limita a «confermare la ricezione» della missiva delle ricorrenti del 29 dicembre 2021. Dall’altro, anche ammettendo che la lettera del cancelliere del Tribunale datata 11 gennaio 2022 vada letta nel senso di respingere le richieste avanzate dalle ricorrenti nella loro missiva del 29 dicembre 2021, tale lettera del cancelliere del Tribunale si limiterebbe, alla luce della natura di tale richieste, a confermare la decisione già manifestata nella sua lettera del 6 dicembre 2021.

68

Di conseguenza, risulta che la presente impugnazione è stata proposta fuori termine.

69

A tal riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che è possibile derogare all’applicazione delle normative dell’Unione in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE,C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 56, e ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punti 20 e 21].

70

Inoltre, benché sia possibile derogare alle suddette normative dell’Unione anche in caso di errore scusabile commesso da una parte, tale nozione che deve essere interpretata in maniera restrittiva si riferisce soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE,C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 59, e ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 42].

71

Pertanto, il carattere scusabile dell’errore commesso da una parte non può essere riconosciuto quando il superamento di un termine procedurale dipende dal funzionamento difettoso dei servizi della parte interessata o dall’inosservanza delle proprie direttive interne, né quando si discute dell’applicazione di una disposizione che non solleva particolari difficoltà interpretative [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione,C‑195/91 P, EU:C:1994:412, punto 28; ordinanza del 14 gennaio 2010, SGAE/Commissione,C‑112/09 P, EU:C:2010:16, punto 24, e ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 43].

72

Per contro, detto carattere scusabile può essere riconosciuto in una situazione eccezionale in cui la parte interessata si trovava ad affrontare, in considerazione della condotta tenuta da un’istituzione e alla luce della formulazione delle norme applicabili, una reale incertezza quanto, segnatamente, all’identità dell’atto impugnabile o ai termini entro i quali doveva essere proposto un ricorso avverso tale atto (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1977, Schertzer/Parlamento,25/68, EU:C:1977:158, punto 19, e del 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione,117/78, EU:C:1979:109, punto 11).

73

Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che il carattere scusabile di un errore può essere riconosciuto quando una siffatta situazione eccezionale trae origine dal comportamento di un giudice dell’Unione [v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2010, SGAE/Commissione,C‑112/09 P, EU:C:2010:16, punto 29, e ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 43].

74

Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare che il rifiuto del Tribunale di riconoscere alla Soudal e alla Esko‑Graphics la qualità di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV, benché avessero tale status in sede di impugnazione nella causa C‑337/19 P, rappresenta, come osserva sostanzialmente l’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, una rottura con una prassi seguita da lungo tempo dal Tribunale e formalmente approvata dalla sua giurisprudenza.

75

In particolare, al punto 24 della sentenza del Tribunale del 23 marzo 1993, Gill/Commissione (T‑43/89, EU:T:1993:24), quest’ultimo ha dichiarato che, posto che la Corte non si era pronunciata sulle spese di una parte interveniente, ma aveva rinviato la causa, integralmente, al Tribunale, detta parte interveniente in sede di impugnazione conservava il suo status di parte interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale, dopo il rinvio della causa.

76

È sì vero che il Tribunale si era discostato da tale soluzione ai punti da 23 a 26 della sua ordinanza del 16 giugno 2020, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2020:275).

77

Tuttavia, esso aveva in seguito riaffermato la fondatezza di detta soluzione al punto 65 della sua sentenza del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T‑515/13 RENV e T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434), osservando che essa era espressione di una buona amministrazione della giustizia ed era compatibile con il regolamento di procedura del Tribunale.

78

Nella specie, il fatto che la Commissione abbia proposto un’impugnazione avverso quest’ultima sentenza è irrilevante poiché, alla data del ricevimento da parte delle ricorrenti della lettera del cancelliere del Tribunale datata 6 dicembre 2021, l’interpretazione delle proprie norme di procedura accolta dal Tribunale in tale sentenza poteva, in ogni caso, essere legittimamente considerata in linea con la prassi seguita in seno a detto giudice.

79

Va poi sottolineato il carattere sommario di detta lettera: essa non indicava infatti esplicitamente che il Tribunale negava alle ricorrenti lo status di intervenienti e non conteneva, al di là di una menzione generale del suo regolamento di procedura, alcun riferimento al fondamento della decisione adottata, né, a fortiori, una spiegazione di come il Tribunale intendeva a quel punto interpretare le proprie norme di procedura.

80

Alla luce del contesto descritto ai punti da 74 a 78 della presente ordinanza, il carattere sommario di detta lettera deve essere considerato idoneo ad aver generato in un singolo in buona fede una confusione ammissibile quanto alla portata della medesima lettera e all’opportunità di proporre senza ritardo impugnazione contro la decisione ivi contenuta.

81

In questo contesto, la scelta delle ricorrenti di cercare di dissipare tale confusione rivolgendosi prontamente al Tribunale, con la lettera del 29 dicembre 2021, per presentargli argomenti concernenti la loro specifica situazione processuale e di chiedere un chiarimento della posizione che esso intendeva assumere rispetto a tale situazione, non può essere considerata una scelta che una persona normalmente accorta e diligente non avrebbe fatto.

82

Infine, dai punti da 36 a 53 della presente ordinanza consegue che, alla data di proposizione della presente impugnazione, il fondamento giuridico su cui si fonda l’impugnazione che deve essere proposta contro la decisione del Tribunale di negare a un interveniente in sede di impugnazione lo status di interveniente nella causa rinviata al Tribunale dalla Corte non emergeva in maniera chiara dalla formulazione degli articoli 56 e 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o dalla giurisprudenza della Corte.

83

La difficoltà, a tale data, di stabilire il regime applicabile all’impugnazione proponibile avverso la decisione impugnata riveste qui un’importanza determinante, posto che un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 di tale Statuto deve essere proposta nel termine di due mesi a decorrere dalla decisione del Tribunale, mentre un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57 del suddetto Statuto deve essere proposta nel termine di due settimane.

84

Dalla combinazione di tutti gli elementi illustrati ai punti da 74 a 83 della presente ordinanza risulta che l’errore commesso dalle ricorrenti quanto al termine entro il quale doveva essere proposta la presente impugnazione deve essere considerato scusabile.

85

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e fondata sulla tardività dell’introduzione dell’impugnazione deve pertanto essere respinta.

86

L’impugnazione deve quindi essere considerata ricevibile.

Nel merito

Argomentazione

87

La Soudal e la Esko‑Graphics sostengono, con un motivo unico, che il Tribunale ha commesso due errori di diritto, riguardanti, il primo, il rifiuto di versare agli atti della causa T‑263/16 RENV le osservazioni che esse desiderano depositare sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741) e, il secondo, il rifiuto di riconoscere loro lo status di intervenienti in tale causa.

88

In primo luogo, dalla giurisprudenza del Tribunale emergerebbe che l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo giudice non definisce la nozione di «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale» e che detta disposizione non esclude quindi che un siffatto status possa essere riconosciuto alle parti intervenienti dinanzi alla Corte in caso di rinvio della causa al Tribunale. In forza di tale giurisprudenza, la Soudal e la Esko‑Graphics avrebbero dovuto poter depositare osservazioni scritte ai sensi di detto articolo 217, paragrafo 1, come esse hanno fatto nei termini previsti in tale articolo.

89

In secondo luogo, come ritenuto dal Tribunale in maniera costante, il fatto che una parte ammessa a intervenire in sede di impugnazione conservi il suo status di interveniente in caso di rinvio della causa davanti al Tribunale a seguito dell’annullamento della decisione di quest’ultimo sarebbe nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e della continuità del contraddittorio. Le ricorrenti avrebbero pertanto dovuto essere considerate come parti intervenienti nella causa T‑263/16 RENV, senza dover presentare un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale.

90

Come emergerebbe dalla giurisprudenza del Tribunale, tale soluzione sarebbe giustificata anche nell’ottica di consentire a quest’ultimo di pronunciarsi sulle spese, quando queste ultime sono state riservate dalla Corte prima del rinvio della causa dinanzi al Tribunale. Orbene, tale sarebbe precisamente il caso nella fattispecie.

91

La Commissione ritiene che il Tribunale fosse legittimato a negare alle ricorrenti lo status di intervenienti nella causa T‑263/16 RENV.

92

Infatti, l’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale autorizzerebbe, a seguito di un rinvio della causa da parte della Corte al Tribunale, il deposito di osservazioni scritte non delle «parti nel procedimento dinanzi alla Corte» o delle «parti in sede di impugnazione», ma delle sole «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale». L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento di procedura preciserebbe la portata del succitato articolo 217, paragrafo 1, definendo i termini «parti» e «parte» come indicanti «qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti».

93

Posto che le ricorrenti non potrebbero avvalersi dello status di «parti nel procedimento dinanzi al Tribunale», l’accoglimento della presente impugnazione equivarrebbe a creare una categoria di intervenienti sui generis, che non sarebbe soggetta al rispetto né del termine previsto all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, né delle condizioni fissate dall’articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento di procedura. Se l’intervento di tali parti venisse ammesso, la Commissione non avrebbe poi la possibilità di replicare alle osservazioni da loro depositate. Inoltre, una siffatta soluzione porterebbe in pratica ad aggirare i provvedimenti di sospensione di determinati procedimenti adottati per consentire la designazione e il trattamento prioritario di cause «pilota».

94

La giurisprudenza del Tribunale richiamata dalle ricorrenti si ridurrebbe inoltre a due decisioni, la più recente delle quali è oggetto di un’impugnazione nell’ambito della quale la Commissione contesterebbe lo status di interveniente dinanzi al Tribunale di un interveniente in sede di impugnazione. La situazione delle ricorrenti si discosterebbe, d’altro canto, da quella delle parti coinvolte nelle cause sfociate in tali due decisioni del Tribunale.

Valutazione

95

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale enuncia che i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun’altra indicazione, designano, ai fini di detto regolamento di procedura, qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti.

96

Tuttavia, tale disposizione di portata generale non precisa in quali casi il Tribunale debba riconoscere a una persona lo status di interveniente dinanzi ad esso.

97

A tal riguardo, gli articoli da 142 a 145 di detto regolamento di procedura, benché disciplinino il regime dell’intervento dinanzi al Tribunale, fissando le regole concernenti la presentazione delle istanze di intervento e il loro esame, non si occupano dello status che deve essere riconosciuto alle persone che sono state ammesse dalla Corte a intervenire in una causa in fase di impugnazione quando la Corte ha reputato l’impugnazione fondata, ha annullato la decisione del Tribunale e ha rinviato la causa a quest’ultimo affinché si pronunci.

98

Parimenti, nemmeno gli articoli 217 e 218 del medesimo regolamento di procedura, che trattano lo svolgimento del procedimento e le regole ad esso applicabili nei procedimenti svolti successivamente all’annullamento di una decisione del Tribunale e al rinvio della causa a quest’ultimo, contengono regole che precisino lo status riconosciuto, nell’ambito di tali procedimenti, agli intervenienti in sede di impugnazione.

99

In tale contesto, va osservato che, come sottolineano le ricorrenti, l’esame da parte del Tribunale di una causa a seguito di una decisione della Corte che annulla la decisione del Tribunale stesso e rinvia detta causa dinanzi a quest’ultimo si pone in continuità con il procedimento di impugnazione condotto dinanzi alla Corte.

100

Il regolamento di procedura del Tribunale riflette esplicitamente tale continuità. Anzitutto, dall’articolo 215 di detto regolamento di procedura risulta che il Tribunale è investito direttamente con la decisione della Corte che annulla la decisione del Tribunale e rimette ad esso la decisione sulla causa. Poi, in applicazione dell’articolo 217 del suddetto regolamento di procedura, il termine concesso per presentare osservazioni sulle conclusioni che devono essere tratte da detta decisione della Corte ai fini della soluzione della controversia decorre dalla notifica della decisione di cui trattasi. Infine, l’articolo 219 del medesimo regolamento di procedura prevede che il Tribunale provvede sulle spese relative non solo ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso, ma anche al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

101

Inoltre, in conformità all’articolo 61, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento da parte della Corte di una decisione del Tribunale e di rinvio della causa dinanzi ad esso, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

102

Spetta pertanto al Tribunale, nell’ambito del nuovo esame del ricorso di primo grado condotto a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso stabilire gli effetti della sentenza della Corte sull’impugnazione ai fini dell’esito della controversia pendente tra le parti.

103

La produzione, in tale contesto, di osservazioni delle parti, autorizzata dall’articolo 217 del regolamento di procedura del Tribunale, ha proprio l’obiettivo di consentire a queste ultime di prendere posizione su tali effetti per l’esito della controversia e di integrare le informazioni del Tribunale a questo riguardo.

104

Tale disposizione mira così a garantire la continuità del contraddittorio in sede di trattamento di una stessa causa dinanzi ai giudici dell’Unione, in linea con l’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte che autorizza le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione a presentare una comparsa di risposta dinanzi alla Corte.

105

Orbene, in primo luogo, a norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il riconoscimento da parte della Corte dello status di interveniente di una persona presuppone che detta persona abbia potuto dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte.

106

Pertanto, il fatto di negare a un interveniente in sede di impugnazione lo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando la causa è stata rinviata a quest’ultimo dalla Corte ha per effetto, nella misura in cui la persona in questione non è più nella condizione di presentare un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale per le ragioni illustrate al punto 41 della presente ordinanza, di privare detta persona di ogni possibilità di presentare osservazioni dinanzi al Tribunale sulle conseguenze che occorre trarre da una decisione della Corte che però ha toccato i suoi interessi.

107

L’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede inoltre che le persone che possono dimostrare di avere un interesse possono intervenire nelle «controversie». Orbene, dagli articoli 55 e 56 di detto Statuto emerge, quantomeno nella loro versione in lingua francese, che la nozione di «controversia», riferendosi al contrasto che oppone le parti, si differenzia da quella di «causa», che concerne il procedimento pendente dinanzi al giudice adito dalla controversia.

108

Non si può di certo escludere del tutto che, in determinati casi, segnatamente quando la Corte si è pronunciata in via definitiva su taluni aspetti di una causa prima di rinviarla al Tribunale, un interveniente in sede di impugnazione non abbia più interesse alla soluzione della controversia dinanzi al Tribunale. Tuttavia, tale circostanza non può, da sola, giustificare l’impossibilità per l’interveniente in sede di impugnazione di vedersi riconoscere lo status di interveniente in una causa che è stata rinviata al Tribunale dalla Corte, poiché compete ai giudici dell’Unione verificare, in corso di causa, se l’interesse che ha giustificato l’intervento persista (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punti da 52 a 55).

109

Nel caso di specie, come sottolineano le ricorrenti, la loro istanza di intervento dinanzi alla Corte è stata accolta in quanto esse avevano interesse a che l’annullamento ex tunc ed erga omnes della decisione controversa pronunciata dal Tribunale divenisse definitivo (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915, punto 17), annullamento che rappresenta proprio l’oggetto del procedimento nella causa T‑263/16 RENV in cui le ricorrenti sostengono di poter intervenire.

110

In secondo luogo, va osservato che la soluzione accolta dal Tribunale nella decisione impugnata fa sì che la continuità del contraddittorio in una causa e la portata degli effetti dell’ammissione di una parte a intervenire dinanzi alla Corte dipendano dalla decisione adottata da quest’ultima ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di pronunciarsi essa stessa definitivamente sulla controversia o, al contrario, di rimettere la causa dinanzi al Tribunale.

111

Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, quando la Corte si pronuncia definitivamente sulla controversia invece di rimettere la causa dinanzi al Tribunale, l’interveniente in sede di impugnazione può far valere i propri argomenti dinanzi al giudice dell’Unione chiamato a pronunciarsi sul ricorso di primo grado, mentre è privato di tale facoltà in caso di rinvio della causa al Tribunale.

112

In terzo luogo, la soluzione accolta dal Tribunale appare ancor più idonea a ledere la continuità del contraddittorio dinanzi ai giudici dell’Unione, considerato che l’interveniente in sede di impugnazione dovrebbe poter partecipare nuovamente, nel rispetto delle condizioni definite dall’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle disposizioni pertinenti del regolamento di procedura della Corte, al procedimento dinanzi alla Corte in caso di impugnazione avverso una nuova decisione del Tribunale adottata a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso da parte della Corte e si troverebbe, di conseguenza, a partecipare in maniera intermittente al procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione nell’ambito di una sola e medesima controversia.

113

In quarto luogo, va osservato che l’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte stabilisce che, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisca sulle spese.

114

Da detta disposizione consegue, a contrario, che quando l’impugnazione è accolta, ma la Corte rinvia la causa dinanzi al Tribunale, essa non si pronuncia sulle spese.

115

In un siffatto caso, compete necessariamente al Tribunale provvedere sulle spese relative al procedimento di impugnazione, come peraltro previsto espressamente dall’articolo 219 del suo regolamento di procedura.

116

Pertanto, negare a un interveniente in sede di impugnazione lo status di interveniente in una causa che è stata rinviata al Tribunale dalla Corte implicherebbe, quando siano state presentate alla Corte conclusioni nell’ottica di porre a carico di un’altra parte le spese di detto interveniente oppure di porre a carico di quest’ultimo le spese di un’altra parte, o che tali conclusioni non vengano esaminate da un giudice dell’Unione o che il Tribunale debba pronunciarsi su conclusioni riferite a una persona che non è parte del procedimento dinanzi ad esso pendente e che non ha pertanto potuto sostenere le proprie richieste nel corso di detto procedimento.

117

Proprio ciò accadrebbe nell’ambito della presente causa.

118

Infatti, nella specie, la Commissione ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑337/19 P.

119

Posto che, nella sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha riservato le spese, il Tribunale è chiamato, come sostengono le ricorrenti, a pronunciarsi, nel quadro dell’esame della causa T‑263/16 RENV, su un’eventuale condanna di queste ultime alle spese relative al procedimento di impugnazione nella causa C‑337/19 P.

120

In quinto luogo, non possono essere accolti gli argomenti opposti dalla Commissione al riconoscimento a un interveniente in sede di impugnazione dello status di interveniente in una causa rinviata al Tribunale dalla Corte.

121

Quindi, anzitutto, benché il riconoscimento dello status di parte interveniente dinanzi al Tribunale a una parte interveniente all’impugnazione dinanzi alla Corte non sia disciplinato dalle regole previste all’articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale, non si può tuttavia ritenere che un siffatto intervento dinanzi al Tribunale venga autorizzato senza il rispetto di alcun requisito di merito o di forma. Infatti, la persona interessata deve essere stata preliminarmente ammessa dalla Corte a intervenire dinanzi ad essa alle condizioni definite dall’articolo 40 dalla Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura della Corte.

122

Inoltre, il fatto che tale soluzione consenta a una parte di presentare osservazioni cui le altre parti nel procedimento dinanzi al Tribunale non possono replicare, è irrilevante, posto che, da un lato, il regolamento di procedura del Tribunale non riconosce, in termini generali, un diritto di replicare alle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 217 di detto regolamento di procedura e, dall’altro, che l’articolo 217, paragrafo 3, di detto regolamento di procedura prevede comunque che, qualora le circostanze lo giustifichino, possa essere autorizzato il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni scritte.

123

Infine, per quanto attiene all’argomento della Commissione secondo cui il riconoscimento dello status di interveniente dinanzi al Tribunale a un interveniente in sede di impugnazione, che è altresì parte ricorrente in una causa sospesa da detto giudice nell’ambito della designazione di una causa «pilota», consentirebbe di aggirare detta decisione di sospensione, va osservato che una siffatta decisione di sospensione non può avere l’effetto di ostacolare l’ammissione dell’intervento di tale ricorrente dinanzi a un giudice dell’Unione quando detto intervento deve essere autorizzato ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International, C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915, punti 14 e 18 e giurisprudenza citata).

124

Alla luce degli elementi che precedono, occorre ritenere che il succitato articolo 40, il rispetto dei diritti procedurali garantiti agli intervenienti dal regolamento di procedura del Tribunale e il principio di buona amministrazione della giustizia impongono, nell’ambito di un’articolazione coerente dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, che un interveniente in sede di impugnazione goda di pieno diritto dello status di interveniente dinanzi al Tribunale, quando una causa è rinviata dinanzi a detto giudice a seguito dell’annullamento da parte della Corte di una decisione del Tribunale.

125

Orbene, nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che, con l’ordinanza del presidente della Corte del 15 ottobre 2019, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:915), la Soudal e la Esko‑Graphics sono state ammesse a intervenire dinanzi alla Corte nella causa C‑337/19 P e che, dall’altro, con la sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), e ha rinviato le cause T‑131/16 e T‑263/16 al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci su taluni dei motivi dedotti nell’ambito di tali cause.

126

Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando alle ricorrenti lo status di intervenienti dinanzi ad esso nella causa T‑263/16 RENV.

127

Occorre pertanto accogliere il motivo unico sollevato dalle ricorrenti e annullare la decisione impugnata.

Sulla controversia dinanzi al Tribunale

128

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

129

Nella specie, dai punti da 124 a 126 della presente ordinanza emerge che la Soudal e la Esko‑Graphics hanno, di pieno diritto, lo status di intervenienti dinanzi al Tribunale nell’ambito di tale causa e godono, pertanto, di tutti i diritti collegati a tale status, in particolare, quello di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

130

Spetta pertanto al Tribunale adottare le misure procedurali derivanti dal suddetto status.

Sulle spese

131

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

132

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

133

Orbene, benché la Commissione sia rimasta soccombente con le proprie conclusioni, la Soudal e la Esko‑Graphics non hanno chiesto la sua condanna alle spese. Pertanto, ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese relative al presente procedimento di impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede:

 

1)

La decisione del Tribunale dell’Unione europea, del 6 dicembre 2021, di negare alla Soudal NV e alla Esko‑Graphics BVBA il riconoscimento dello status di interveniente nella causa T‑263/16 RENV e il versamento agli atti di tale causa delle osservazioni scritte da esse depositate sulle conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741) per la soluzione della controversia nella suddetta causa, è annullata.

 

2)

La Soudal NV, la Esko‑Graphics BVBA e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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