Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 settembre 2024.#M.S.G. e a. contro Banco Santander, SA.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo.#Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Conversione di obbligazioni subordinate in azioni e cessione forzata senza corrispettivo – Effetti – Articolo 38, paragrafo 13 – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Azione intesa alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azioni proposte contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione.#Cause riunite C-775/22 e C-779/22.

ECLI:EU:C:2024:679Eu Chamb 01 C5 set 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 settembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Conversione di obbligazioni subordinate in azioni e cessione forzata senza corrispettivo – Effetti – Articolo 38, paragrafo 13 – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Azione intesa alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azioni proposte contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione»

Nelle cause riunite C‑775/22, C‑779/22 e C‑794/22,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisioni del 15 dicembre 2022, pervenute in cancelleria rispettivamente il 20, 22 e 23 dicembre 2022, nei procedimenti

M.S.G.

N.G.S.,

A.G.S. (C‑775/22),

M.C.S. (C‑779/22),

FSC (C‑794/22),

contro

Banco Santander SA

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per A.G.S., N.G.S. e M.S.G., da J. Madrazo Leal, abogado, e V. Montes Guerra, procuradora;

–

per FSC, da J. Concheiro Fernández, abogado;

–

per il Banco Santander SA, da R.R. Rangel García-Zarco, J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados;

–

per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

–

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–

per la Commissione europea, da P. Němečková, A. Nijenhuis e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, rispettivamente, gli investitori M.S.G., N.G.S. e A.G.S., M.C.S., nonché FSC e il Banco Santander SA, nella sua qualità di successore del Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular»), in merito ad azioni di nullità o di responsabilità intentate dai suddetti investitori a motivo di informazioni carenti ed erronee che sarebbero state loro fornite nel prospetto di emissione in occasione dell’acquisizione di strumenti di capitale, successivamente convertiti in azioni del Banco Popular.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/71/CE

3

La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2003, L 345, pag. 64) è stata abrogata, con effetto dal 21 luglio 2019, dal regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU 2017, L 168, pag. 12). Tuttavia, al momento delle controversie principali, le disposizioni della direttiva 2003/71 erano ancora in vigore.

4

L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Responsabilità per il prospetto», prevedeva quanto segue:

«1.   Gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all’emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.

(...)».

Direttiva 2014/59

5

I considerando 45, 49 e 120 della direttiva 2014/59 così recitano:

«(45)

Per evitare l’azzardo morale, un ente in dissesto dovrebbe essere in grado di uscire dal mercato, a prescindere dalle sue dimensioni e interconnessioni, senza provocare perturbazioni sistemiche.

In linea di principio, un ente in dissesto dovrebbe essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale procedura, tuttavia, potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso, è altamente probabile che sarebbe di pubblico interesse sottoporre l’ente a risoluzione e applicare strumenti di risoluzione anziché avvalersi della procedura ordinaria di insolvenza. (...)

(...)

(49)

Le limitazioni dei diritti di azionisti e creditori dovrebbero essere conformi all’articolo 52 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”»)]. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto essere applicati esclusivamente agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove l’ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena dell’ente. (...)

(...)

(120)

Le direttive sul diritto societario dell’Unione contengono norme obbligatorie per la tutela di azionisti e creditori degli enti che rientrano nel loro ambito di applicazione. Poiché, in una situazione in cui le autorità di risoluzione devono agire rapidamente, queste norme possono ostacolare l’efficacia dell’intervento e l’uso degli strumenti e poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione, è opportuno includere nella presente direttiva deroghe appropriate. Al fine di garantire il massimo grado di certezza giuridica ai portatori di interesse, le deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro e preciso ed essere applicate esclusivamente nell’interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni per la risoluzione. (...)».

6

L’articolo 1, paragrafo 1, della summenzionata direttiva così dispone:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione delle entità seguenti:

(...)

b)

enti finanziari stabiliti nell’Unione [europea] come filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), (...);

c)

società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista stabilite nell’Unione;

d)

società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;

(...)».

7

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in esame prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

57.

“strumento del bail-in”: il meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione, secondo il disposto dell’articolo 43;

58.

“strumento per la vendita dell’attività d’impresa”: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 38;

(...)

63.

“poteri di cessione”: i poteri specificati all’articolo 63, paragrafo 1, lettera c), o d), di cedere azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un ente soggetto a risoluzione a un ricevente;

(...)

82.

“diritto di recesso”: il diritto di recedere da un contratto, il diritto di anticipazione, close-out o compensazione (set-off o netting) di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;

(...)».

8

L’articolo 34 della direttiva in parola, intitolato «Principi generali che disciplinano la risoluzione», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare gli strumenti ed esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione prendano tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite;

b)

i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;

(...)

f)

salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

g)

nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75;

(...)».

9

L’articolo 37 di tale direttiva, intitolato «Principi generali degli strumenti di risoluzione», è così formulato:

«(...)

3.   Gli strumenti di risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

strumento per la vendita dell’attività d’impresa;

b)

strumento dell’ente-ponte;

c)

strumento della separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o combinandoli.

(...)».

10

Ai sensi dell’articolo 38 di detta direttiva, intitolato «Strumento per la vendita dell’attività d’impresa»:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un ente-ponte:

a)

azioni o altri titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione;

b)

tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell’ente soggetto a risoluzione.

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9 del presente articolo e l’articolo 85, la cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso degli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli di cui all’articolo 39.

2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.

3.   Conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità di risoluzione prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni commerciali conformi alla valutazione effettuata a norma dell’articolo 36, tenuto conto delle circostanze del caso.

(...)

6.   Dopo aver applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, esercitare i poteri di cessione in relazione ad attività, diritti o passività ceduti all’acquirente, al fine di ritrasferire le attività, i diritti o le passività all’ente soggetto a risoluzione, ovvero le azioni o altri titoli di proprietà ai proprietari originari, e l’ente soggetto a risoluzione o i proprietari originari sono obbligati a riprendere tali attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà.

(...)

9.   Gli Stati membri assicurano che se l’autorità competente di tale ente non ha completato la valutazione di cui al paragrafo 8 alla data della cessione di azioni o altri titoli di proprietà, effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa da parte dell’autorità di risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato;

(...)

13.   Fatto salvo il titolo IV, capo VII, gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti o sulle passività ceduti o in relazione ad essi».

11

L’articolo 48 della medesima direttiva, intitolato «Sequenza della svalutazione e della conversione», così dispone:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’applicare lo strumento del bail-in, le autorità di risoluzione esercitino i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni ai sensi dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, adempiendo ai requisiti seguenti:

a)

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a);

b)

se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 nella misura necessaria e nella misura della loro capacità;

c)

se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano il valore nominale degli strumenti di classe 2 al livello richiesto e nella misura della loro capacità;

(...)».

12

L’articolo 53 della direttiva 2014/59, intitolato «Effetto del bail-in», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, quando un’autorità di risoluzione esercita uno dei poteri di cui all’articolo 59, paragrafo 2 e all’articolo 63, paragrafo 1, lettere da e) a i), la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano immediatamente vincolanti per l’ente soggetto a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.

(...)

3.   Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità succeditrice nell’ambito di una futura liquidazione.

4.   Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e):

a)

la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato;

b)

il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j)».

13

L’articolo 60 di detta direttiva, intitolato «Disciplina della svalutazione o della conversione degli strumenti di capitale», è del seguente tenore:

«1.   Nell’adempiere all’obbligo stabilito all’articolo 59, le autorità di risoluzione esercitano il potere di svalutazione o di conversione, secondo l’ordine di priorità dei crediti con procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:

a)

gli elementi di capitale primario di classe 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l’autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, in relazione ai detentori di strumenti del capitale primario di classe 1;

b)

il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

c)

il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti.

2.   Ove il valore nominale degli strumenti di capitale pertinenti sia svalutato:

(...)

b)

non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione.

c)

ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3.

3.   Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera b), le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori di strumenti di capitale pertinenti. (...)

(...)».

14

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva in parola, intitolato «Poteri generali»:

«Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che soddisfano le condizioni applicabili per la risoluzione. In particolare, tali autorità dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:

(...)

c)

potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’ente soggetto a risoluzione;

d)

potere di cedere a un’altra entità, con il suo consenso, diritti, attività o passività dell’ente soggetto a risoluzione;

e)

potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l’importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione;

f)

potere di convertire le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di un ente impresa madre pertinente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

(...)».

15

Conformemente all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), della stessa direttiva, i poteri accessori delle autorità di risoluzione di cui a tale disposizione lasciano impregiudicati «fatti salvi gli articoli 69, 70 e 71, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un’omissione compiuti dall’ente soggetto a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa».

16

L’articolo 68 della direttiva 2014/59, intitolato «Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione», ai paragrafi 3 e 4 così dispone:

«3.   A condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione o gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:

a)

esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:

i)

una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo;

ii)

un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;

(...)

4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 3, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura.

(...)».

17

L’articolo 73 di detta direttiva, intitolato «Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in», al punto b), prevede che «[g]li Stati membri assicurano che, (…) in particolare ai fini dell’articolo 75: (...) quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza (…)».

18

L’articolo 74 della direttiva sopra citata, intitolato «Valutazione della differenza di trattamento», al paragrafo 1, precisa quanto segue:

«Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell’articolo 73, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione il più presto possibile dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. (...)».

19

L’articolo 75 della medesima direttiva, intitolato «Salvaguardia per azionisti e creditori», così recita:

«Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73 (...) [ha] subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione».

20

L’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59 dispone che l’autorità di risoluzione può utilizzare i meccanismi di finanziamento limitatamente a quanto necessario per garantire l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione, in particolare al fine di pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori conformemente all’articolo 75 di tale direttiva.

Decisione del Comitato di risoluzione unico

21

Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board; «SRB») ha adottato nella propria decisione SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, il programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular, approvato dalla Commissione europea nella sua decisione (UE) 2017/1246 (GU 2017, L 178, pag. 15).

Diritto spagnolo

22

La decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/08 è stata attuata dalla decisione del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo per la ristrutturazione ordinata bancaria, Spagna) (in prosieguo: il «FROB») del 7 giugno 2017 (BOE n. 155, del 30 giugno 2017, pag. 55470), che ha adottato le seguenti misure:

«In primo luogo. Riduzione del capitale sociale attuale del [Banco Popular] attraverso la svalutazione della totalità delle azioni attualmente in circolazione (...).

In secondo luogo Contemporaneo aumento di capitale con eliminazione del diritto di sottoscrizione preferenziale ai fini della conversione della totalità degli strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 (...).

In terzo luogo. Riduzione del capitale sociale a zero euro (EUR 0) mediante la svalutazione delle azioni risultante dalla conversione degli strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 conformemente al paragrafo precedente (...).

In quarto luogo. Contemporaneo aumento di capitale con eliminazione del diritto di sottoscrizione preferenziale ai fini della conversione della totalità degli strumenti di capitale di classe 2 in nuove azioni emesse del Banco Popular (...).

(...)

In sesto luogo. Trasferimento al [Banco Santander] della totalità delle azioni del [Banco Popular] emesse in seguito alla conversione degli strumenti di capitale di classe 2 menzionati nel terzo fondamento giuridico della presente decisione».

23

Il terzo fondamento giuridico di tale decisione indica:

«Quanto alla portata del provvedimento di svalutazione adottato mediante la presente decisione (...), si tratta di una svalutazione permanente, senza che sia versato alcun indennizzo ai detentori [delle azioni svalutate]. Non sussiste alcuna obbligazione nei confronti del detentore delle azioni svalutate, eccetto le obbligazioni già maturate o la responsabilità eventualmente derivante da un ricorso proposto avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

24

Negli anni 2010 e 2011, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno rispettivamente acquisito diversi strumenti di capitale emessi dal Banco Popular o da una sua società figlia, ossia la BPE Preference International Ltd.

25

Negli anni 2012 e 2014, gli strumenti di capitale di cui trattasi nelle cause C‑779/22 e C‑794/22 sono stati convertiti in azioni del Banco Popular.

26

Il 7 giugno 2017, il Comitato di risoluzione unico ha adottato il programma di risoluzione per il Banco Popular, che è stato approvato dalla Commissione in pari data.

27

Tale programma di risoluzione è stato attuato con una decisione, anch’essa adottata il 7 giugno 2017, del FROB. Con tale decisione, quest’ultimo ha segnatamente ridotto a zero il capitale sociale del Banco Popular mediante la svalutazione della totalità delle azioni in circolazione. Per effetto di tale decisione, i ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑779/22 e C‑794/22 hanno cessato di essere i detentori delle azioni del Banco Popular nelle quali erano stati convertiti i loro strumenti di capitale negli anni 2012 e 2014.

28

Inoltre, il FROB ha deciso di procedere alla conversione degli strumenti di capitale di classe 2 e di trasferire al Banco Santander le nuove azioni emesse in seguito a tale conversione, senza il consenso degli ex detentori di tali strumenti. Di conseguenza, i ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑775/22 hanno cessato di essere i detentori delle obbligazioni subordinate, acquisite nel corso degli anni 2010 e 2011, le quali sono state convertite in azioni e trasferite al Banco Santander, senza ricevere alcun corrispettivo.

29

I ricorrenti nel procedimento principale hanno rispettivamente proposto, da un lato, un’azione diretta alla dichiarazione di nullità dell’acquisizione degli strumenti di capitale di cui trattasi nel procedimento principale, con la motivazione che essi non erano stati debitamente informati né dal Banco Popular né dalla BPE Preference International in merito alla natura, alle caratteristiche e ai rischi di tali strumenti. Dall’altro, essi hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno causato dall’inosservanza da parte di tali banche dei loro obblighi informativi previsti dalla legge nell’ambito della sottoscrizione degli strumenti di capitale di cui trattasi.

30

Tali ricorsi sono stati proposti, in fase di ricorso per cassazione, dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), ossia il giudice del rinvio nelle presenti cause, fermo restando che le impugnazioni si limitano rispettivamente o all’azione di nullità, per quanto riguarda le cause C‑775/22 e 779/22, o al ricorso per risarcimento, per quanto riguarda la causa C‑794/22.

31

Successivamente alla proposizione di tali impugnazioni, la Corte ha pronunciato la sentenza del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular) (C‑410/20, EU:C:2022:351) [in prosieguo: la «sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular)»]. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni ordinata nell’ambito della risoluzione di un istituto bancario, possano essere proposte azioni di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto e azioni dirette alla dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni nei confronti di tale istituto o del suo successore legale.

32

Il giudice del rinvio rileva che in Spagna esiste un numero elevato di controversie vertenti sui diversi strumenti di capitale del Banco Popular, vale a dire, tra l’altro, azioni, azioni privilegiate e obbligazioni subordinate. Nella maggior parte dei casi, gli acquirenti di tali prodotti finanziari avrebbero intentato azioni dirette alla dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto di tali prodotti e alla restituzione del prezzo versato per tale acquisto e/o azioni di responsabilità dirette ad ottenere il risarcimento dei danni per le perdite subite a causa di detto acquisto, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2003/71 o delle norme generali che disciplinano i contratti. Tutti questi ricorsi sarebbero stati fondati su un vizio del consenso risultante dalle informazioni carenti ed erronee fornite in occasione della commercializzazione dei summenzionati prodotti finanziari.

33

Il giudice del rinvio precisa che, sebbene le suddette controversie abbiano dato luogo a interpretazioni divergenti delle disposizioni della direttiva 2014/59 da parte dei giudici nazionali, le parti delle controversie pendenti dinanzi ad esso sono in disaccordo sul fatto se la giurisprudenza derivante dalla sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular) sia applicabile alla fattispecie oggetto dei procedimenti principali.

34

Per quanto riguarda, più in particolare, le cause C‑779/22 e C‑794/22, il giudice del rinvio si chiede se il diritto alla restituzione per nullità dell’acquisto degli strumenti di capitale di cui trattasi nei procedimenti principali, convertiti in azioni prima della risoluzione del Banco Popular, nonché l’obbligo di risarcimento costituiscano un’obbligazione «maturata» od obbligo «già maturato», oppure un’obbligazione “non maturata” ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59.

35

A tal riguardo, esso rileva che, nel diritto spagnolo, il termine «maturazione» designa il momento in cui sorge il diritto di esigere l’adempimento di un’obbligazione, mentre il termine «data di scadenza» designa la conclusione del termine fissato per l’adempimento di un’obbligazione, a partire dal quale quest’ultima diviene esigibile. Orbene, le obbligazioni convertibili di cui trattasi nei procedimenti principali sarebbero giunte a scadenza il giorno stesso della loro conversione in azioni, pertanto, prima dell’avvio della procedura di risoluzione del Banco Popular. Inoltre, la decisione giudiziaria che riconosce la responsabilità per eventuali danni non avrebbe natura costitutiva, bensì riconosce l’esistenza di tale responsabilità e quantifica il risarcimento dei danni. Sebbene l’obbligazione risarcitoria costituisca un «credito eventuale» fino al suo accertamento definitivo in via giudiziaria, essa sarebbe nondimeno considerata, già prima di tale accertamento, come un credito maturato.

36

Quanto alla causa C‑775/22, il giudice del rinvio evidenzia che i ricorrenti nel procedimento principale hanno, in primo luogo, sostenuto dinanzi ad esso che la giurisprudenza derivante dalla sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular) non è applicabile alla conversione di obbligazioni subordinate in azioni e al loro successivo trasferimento, in quanto l’articolo 53, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 si applicano unicamente nell’ambito di una misura di svalutazione, ma non in quello di una misura di conversione con successivo trasferimento. Inoltre, le limitazioni del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto di proprietà dei detentori di strumenti di capitale di una società sottoposta ad una procedura di risoluzione dovrebbero essere interpretate restrittivamente.

37

In secondo luogo, essi hanno invocato il regime del diritto di recesso dal contratto risultante dall’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), dall’articolo 68, paragrafi 3 e 4, nonché dall’articolo 71 di tale direttiva. In caso di conversione, nessuna norma escluderebbe o limiterebbe l’esercizio di un’azione di nullità del contratto di acquisto di obbligazioni subordinate, in quanto tale azione non troverebbe la sua causa nelle misure di risoluzione, bensì si riferirebbe all’operazione iniziale di sottoscrizione di tali obbligazioni.

38

In terzo luogo, essi hanno fatto valere che una privazione del diritto di intentare azioni di nullità e di risarcimento viola il principio del divieto del trattamento meno favorevole che nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, sancito all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 73, lettera b), della direttiva 2014/59.

39

In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema), nella causa C‑775/22, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, con l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e con l’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che, dopo la conversione in azioni e il successivo trasferimento di dette azioni, senza un effettivo corrispettivo, delle obbligazioni subordinate (strumenti di capitale di classe 2) emesse da un ente creditizio oggetto di un procedimento di risoluzione e che non erano maturate al momento dell’avvio della procedura di risoluzione, coloro che avevano acquistato tali obbligazioni subordinate prima dell’avvio di siffatto procedimento di risoluzione possono intentare un’azione contro l’ente in parola o l’ente che gli è succeduto per l’annullamento del contratto di sottoscrizione delle summenzionate obbligazioni subordinate, chiedendo la restituzione del prezzo pagato per la sottoscrizione delle obbligazioni subordinate oltre agli interessi maturati a partire dalla data di conclusione del contratto di cui trattasi».

40

Nelle stesse circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema), nella causa C‑779/22, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, e con l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva [2014/59], debbano essere interpretate nel senso che l’eventuale credito o diritto che deriverebbe da una condanna nei confronti dell’ente succeduto al Banco Popular quale conseguenza della nullità dell’acquisto di uno strumento di capitale (azioni privilegiate), che è stato alla fine convertito in azioni prima dell’adozione delle misure di risoluzione del Banco Popular (7 giugno 2017), possa essere considerato come passività interessata dalla disciplina di svalutazione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/59, come obbligazioni o crediti “non maturati”, cosicché sarebbe assolta e non opponibile al Banco Santander in quanto successore del Banco Popular, laddove la domanda da cui deriverebbe tale obbligazione fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca.

2)

Oppure se, al contrario, le disposizioni in parola debbano essere interpretate nel senso che il suddetto credito o diritto costituirebbe un’obbligazione “maturata” (articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/59) o un “obbligo già maturato” al momento della risoluzione della banca [(articolo 60, paragrafo 2, lettera b)], e, in quanto tale, escluso dagli effetti dell’assolvimento o della cancellazione di siffatti obbligazioni o crediti, anche se le azioni fossero state svalutate ed estinte, e potrebbe pertanto essere fatto valere nei confronti del Banco Santander quale successore del Banco Popular, anche quando la domanda da cui deriverebbe tale condanna fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca».

41

Sempre nelle stesse circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema), nella causa C‑794/22, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), in combinato disposto con le disposizioni dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, e con quelle dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE, debbano essere interpretate nel senso che l’eventuale credito o diritto che deriverebbe da una condanna al risarcimento nei confronti dell’ente succeduto al Banco Popular quale conseguenza di un’azione di responsabilità derivante dalla commercializzazione di un prodotto finanziario (titoli subordinati convertibili necessariamente in azioni della medesima banca), che non rientra fra gli strumenti di capitale aggiuntivi cui fanno riferimento le misure di risoluzione del Banco Popular, che sono stati alla fine convertiti in azioni della banca prima dell’adozione delle misure di risoluzione della banca (7 giugno 2017), possa essere considerato come passività interessata dalla disciplina di svalutazione o di estinzione di cui all’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/59, come obbligazioni o crediti «non maturati», cosicché sarebbe assolta e non opponibile al Banco Santander in quanto successore del Banco Popular, laddove la domanda da cui deriverebbe tale condanna risarcitoria fosse stata proposta dopo la conclusione del procedimento di risoluzione della banca.

(2)

[La seconda questione è formulata in termini identici a quelli della seconda questione nella causa C‑779/22]».

42

Con decisione del presidente della Corte del 7 marzo 2023, le cause C-775/22, C‑779/22 e C‑794/22 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni nelle cause C‑779/22 e C‑794/22

43

Con le sue questioni nelle cause C‑779/22 e C‑794/22, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 debbano essere interpretati nel senso di ostare a che, dopo la svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto ad una procedura di risoluzione, le persone che abbiano acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni del suddetto ente creditizio prima dell’adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di tale ente creditizio o dell’ente che gli è succeduto, un’azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71, o un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di tali strumenti di capitale inizialmente acquistati, poi convertiti in azioni, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di cui trattasi.

44

In via preliminare, occorre ricordare che, al punto 51 della sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), la Corte ha già dichiarato che le disposizioni di cui al punto precedente della presente sentenza ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti ad una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato azioni prima dell’avvio di tale procedura possano proporre siffatte azioni.

45

Orbene, il giudice del rinvio si chiede se la giurisprudenza derivante da tale sentenza possa essere applicata ad un’azione di nullità o ad un’azione di responsabilità intentate da persone che, inizialmente, hanno acquistato non azioni di un ente o di un’impresa sottoposti ad una procedura di risoluzione, bensì altri strumenti di capitale che sono stati convertiti in tali azioni prima dell’avvio di una siffatta procedura di risoluzione. In particolare, esso si chiede se i diritti alla restituzione o al risarcimento derivanti da una dichiarazione di nullità o da una dichiarazione di responsabilità possano essere considerati maturati, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, prima della data di adozione della decisione di risoluzione, anche qualora le azioni all’origine di tali diritti siano proposte dopo l’esecuzione della misura di risoluzione.

46

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, di tale direttiva, qualora un’autorità di risoluzione svaluti a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento della risoluzione, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi ente che gli succeda nell’ambito di una successiva liquidazione.

47

L’articolo 60 della summenzionata direttiva, avente ad oggetto la svalutazione o la conversione di strumenti di capitale, precisa, al paragrafo 2, primo comma, lettera b), che nei confronti del detentore degli strumenti di capitale svalutati, in virtù della decisione di risoluzione, non resta alcun obbligo in base all’importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l’eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell’esercizio del potere di svalutazione.

48

Poiché il giudice del rinvio ha indicato che, in forza della normativa nazionale pertinente, i diritti alla restituzione o al risarcimento derivanti da una dichiarazione di nullità o da una dichiarazione di responsabilità costituiscono, nelle circostanze delle fattispecie in esame nel procedimento principale, obblighi maturati prima della data di adozione della decisione di risoluzione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dai requisiti tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo significato e della sua portata devono normalmente trovare, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, punto 69, e del 30 aprile 2024, M.N (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, punto 109 nonché giurisprudenza ivi citata].

49

Orbene, per quanto riguarda le nozioni di «obbligazioni maturate», «obblighi già maturati» o «crediti maturati» utilizzate nelle disposizioni menzionate ai punti 46 e 47 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che i diritti derivanti da un’azione di responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto di vendita di valori mobiliari, prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71, nonché da un’azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di azioni, non possono essere considerati come rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati», ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59, qualora tali azioni siano proposte, contro l’ente creditizio o l’impresa di investimento emittente del prospetto o contro l’ente ad esso succeduto, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione in base a queste ultime disposizioni [v., in tal senso, sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punti 41, 42 e 44].

50

Una simile interpretazione di tali nozioni si impone anche quando i diritti derivano da un’azione di responsabilità o di nullità relativa all’acquisto di strumenti di capitale, successivamente convertiti in azioni, alla luce del contesto in cui si inseriscono dette nozioni e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59.

51

Anzitutto, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2014/59 stabilisce il principio secondo cui gli azionisti, seguiti dai creditori, di un ente creditizio o di un’impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione sono i soggetti che devono sopportare in via prioritaria le perdite subite a causa dell’applicazione di tale procedura.

52

D’altro lato, qualora la procedura di risoluzione implichi un «bail-in», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59, l’articolo 48, paragrafo 1, di quest’ultima prevede che, nell’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le autorità di risoluzione riducano, in primo luogo, le diverse classi di strumenti di capitale. L’articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che la svalutazione del capitale o dell’importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione siano immediatamente vincolanti per gli azionisti e i creditori interessati. Risulta quindi che, nell’ambito di un bail-in, la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale contribuiscono direttamente alla realizzazione degli obiettivi della procedura di risoluzione.

53

Orbene, un’interpretazione secondo cui le persone che hanno acquistato strumenti di capitale prima della risoluzione potrebbero, successivamente a quest’ultima, intentare azioni di responsabilità o di nullità a fini risarcitori o restitutori per un importo pari al capitale versato per tale acquisizione comporterebbe proprio il rischio che l’importo degli strumenti di capitale oggetto di bail-in sia retroattivamente ridotto, il che potrebbe mettere in discussione la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla misure di risoluzione.

54

In una simile prospettiva, l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59 prevede che non sia versata alcuna compensazione ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti, salvo nei casi di conversione di tali strumenti di cui al paragrafo 3 e che, in tali casi, la compensazione assuma la forma di un’emissione di strumenti di capitale a favore di tali detentori. Infatti, limitando la compensazione alla summenzionata emissione di strumenti di capitale, tali disposizioni consentono di evitare che detta compensazione possa ridurre retroattivamente l’importo de capitale utilizzato ai fini della risoluzione.

55

Per quanto riguarda poi gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59, il considerando 49 di quest’ultima indica che gli strumenti di risoluzione dovrebbero applicarsi, per far fronte a situazioni di estrema urgenza, solo agli enti creditizi e alle imprese di investimento in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l’obiettivo della stabilità finanziaria nell’interesse generale. Tale procedura dovrebbe dunque applicarsi laddove l’ente creditizio o l’impresa di investimento in questione non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario. Inoltre, come enunciato al considerando 45 di detta direttiva, la procedura di risoluzione mira a ridurre l’azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti [sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 35].

56

La direttiva 2014/59 prevede dunque il ricorso, in un contesto economico eccezionale, ad una procedura che può pregiudicare segnatamente i diritti degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, al fine di preservare la stabilità finanziaria degli Stati membri, creando un regime di insolvenza in deroga al diritto comune delle procedure di insolvenza, la cui applicazione è autorizzata solo in circostanze eccezionali e deve essere giustificata da un interesse pubblico superiore. Il carattere derogatorio di tale regime implica che l’applicazione di altre disposizioni del diritto dell’Unione può essere esclusa qualora queste ultime siano idonee a privare di effetto utile o ad ostacolare la messa in atto della procedura di risoluzione [sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 37].

57

A questo proposito, nel considerando 120 della direttiva 2014/59 viene precisato che le deroghe previste da quest’ultima direttiva alle norme obbligatorie per la tutela degli azionisti e dei creditori degli enti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive dell’Unione in materia di diritto societario, le quali possono ostacolare l’efficacia dell’intervento e l’uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità competenti, devono essere non soltanto appropriate, ma anche essere definite in modo chiaro e preciso, al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interesse [sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 38].

58

La direttiva 2003/71, che aveva come obiettivo la protezione degli investitori nel momento in cui essi decidono di acquistare valori mobiliari di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, rientra tra le «direttive sul diritto societario dell’Unione» menzionate al considerando 120 della direttiva 2014/59. Pertanto, quest’ultima direttiva consente di derogare alle disposizioni della direttiva 2003/71, nella misura in cui la loro applicazione è idonea a privare di effetto utile o ad ostacolare l’attuazione di una procedura di risoluzione [v., in tal senso, sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punti 39 e 40].

59

Per quanto riguarda sia l’azione di responsabilità sia l’azione di nullità, la Corte ha rilevato che tali azioni equivalgono ad esigere che l’ente creditizio o l’impresa di investimento sottoposti alla procedura di risoluzione, o il successore di tali entità, risarcisca gli azionisti delle perdite subite in conseguenza dell’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, del potere di svalutazione e di conversione rispetto alle passività di tale ente o di tale impresa, o ad esigere che esso proceda al rimborso totale delle somme investite al momento della sottoscrizione di azioni che sono state svalutate a causa di tale procedura di risoluzione. Simili azioni metterebbero in discussione tutta la valutazione sulla quale è fondata la decisione di risoluzione, in quanto la composizione del capitale fa parte dei dati oggettivi di tale valutazione e, pertanto, potrebbero vanificare la procedura stessa di risoluzione nonché gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/59 [sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 43].

60

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato, al punto 44 della sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), che l’attuazione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 esclude che un’azione di responsabilità, prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71, o che un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni, prevista dal diritto nazionale, vengano intentate, nei confronti dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento emittente del prospetto o dell’entità succeduta a tali soggetti, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione sul fondamento delle disposizioni sopra citate.

61

Nel caso di specie, sebbene i ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑779/22 e C‑794/22 abbiano inizialmente acquisito strumenti di capitale diversi dalle azioni del Banco Popular, dalle indicazioni fornite nelle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che tali strumenti erano già stati convertiti in azioni del Banco Popular prima della risoluzione di tale banca e che, nell’ambito della risoluzione di quest’ultima, le azioni risultanti da tale conversione sono state oggetto di una misura di svalutazione e di conversione ai fini del bail-in di detta banca. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, le disposizioni della direttiva 2014/59 menzionate al punto precedente della presente sentenza ostano, pertanto, a che acquirenti di tali strumenti di capitale possano intentare tale azione di responsabilità o tale azione di nullità del contratto di acquisto di detti strumenti successivamente all’adozione della decisione di risoluzione.

62

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste nelle cause C‑779/22 e C‑794/22 dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell’adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell’ente che gli è succeduto, un’azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71, o un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale inizialmente acquistati, poi convertiti in azioni, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.

Sulla questione unica posta nella causa C‑775/22

63

In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, spetta alla Corte estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia principale (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 50 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, punto 51).

64

Sebbene la questione posta nella causa C‑775/22 verta, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59, occorre rilevare che tali disposizioni disciplinano unicamente gli effetti di una misura di svalutazione sui diritti degli azionisti e dei creditori di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione. Tuttavia, le obbligazioni subordinate di cui trattasi in tale causa sono state convertite in azioni del Banco Popular solo nell’ambito della risoluzione di tale banca e le azioni derivanti da tale conversione sono state immediatamente trasferite al Banco Santander, senza essere state svalutate. Orbene, gli effetti di un siffatto trasferimento delle azioni sono disciplinati, in particolare, dalle disposizioni dell’articolo 38 della suddetta direttiva.

65

Date siffatte circostanze, occorre intendere che, con la sua questione unica nella causa C‑775/22, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2014/59, in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l’articolo 38 di quest’ultima, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che, nell’ambito di tale procedimento, sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio, che sono state in seguito trasferite ad un altro ente creditizio, propongono contro quest’ultimo ente un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di detti strumenti di capitale ai sensi del diritto nazionale, la quale, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di cui trattasi.

66

A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 37, paragrafo 3, lettere a) e d), nonché paragrafo 4, della direttiva 2014/59, le autorità di risoluzione possono combinare lo strumento del bail-in con quello della vendita dell’attività d’impresa. Come risulta dall’articolo 2, punti 57 e 58, di tale direttiva, se il primo di tali strumenti include i poteri di svalutazione e di conversione, il secondo consiste nella cessione, in particolare, di azioni o di altri titoli di proprietà emessi da un ente sottoposto ad una procedura di risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte.

67

Orbene, dalle disposizioni dell’articolo 38, paragrafi 1, 4 e 6, di detta direttiva risulta che, nell’ambito di tale secondo strumento, poiché la proprietà di azioni o di altri titoli di proprietà è trasferita all’acquirente, i proprietari iniziali perdono non solo la proprietà, ma anche la qualità di «azionista» o di «creditore» dell’ente creditizio sottoposto alla procedura di risoluzione. Inoltre, l’articolo 38, paragrafo 9, lettera a), della medesima direttiva precisa che una siffatta cessione di azioni o di altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato.

68

Risulta quindi che gli ex azionisti dell’ente creditizio sottoposto alla procedura di risoluzione le cui azioni sono state trasferite nell’ambito della risoluzione non sono più azionisti, né di tale ente creditizio né del suo successore. Come confermato dall’articolo 38, paragrafo 13, della direttiva 2014/59, essi perdono qualsiasi diritto sulle attività, sui diritti o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

69

Quest’ultima disposizione osta, al pari dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, a che creditori e azionisti possano, con effetto retroattivo, vanificare la procedura di risoluzione nonché gli obiettivi perseguiti da quest’ultima, introducendo, successivamente alla risoluzione, azioni di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni o di strumenti di capitale convertiti in azioni.

70

Inoltre, un’azione del genere potrebbe consentire ai creditori e agli azionisti di evitare retroattivamente le perdite che devono sopportare in via prioritaria secondo il principio sancito all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva. A tal riguardo, la circostanza che gli strumenti di capitale di cui trattasi nel procedimento principale siano stati oggetto di una conversione e di un trasferimento nell’ambito della procedura di risoluzione non è idonea a distinguerli dalle azioni sottoscritte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), le quali sono state svalutate al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti dalla medesima procedura di risoluzione.

71

L’interpretazione secondo cui le disposizioni della direttiva 2014/59 ostano alla proposizione di una siffatta azione di nullità non è messa in discussione dagli argomenti dei ricorrenti nel procedimento principale, riassunti ai punti da 36 a 38 della presente sentenza.

72

Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto di recedere da un’obbligazione contrattuale per ragioni diverse da una decisione di risoluzione, previsto in particolare all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 68, paragrafo 4, della direttiva 2014/59, dalla definizione giuridica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 82, di tale direttiva discende che un «diritto di recesso» è idoneo a porre fine a un contratto o a modificarlo con effetto ex nunc.

73

Per contro, un’azione di nullità può produrre un effetto ex tunc, comportando il rischio di mettere retroattivamente in discussione i rapporti contrattuali che legano l’istituto bancario sottoposto a una procedura di risoluzione a tali azionisti e, pertanto, di modificare retroattivamente la composizione del capitale sociale su cui si fonda la misura di risoluzione. In ogni caso, sia l’esercizio di un diritto di recesso sia un’azione di nullità presuppongono l’esistenza di un contratto che può essere annullato o risolto. Tuttavia, come rilevato ai punti 67 e 68 della presente sentenza, una cessione di azioni e di altri titoli di proprietà ha l’effetto di rompere i legami contrattuali che esistevano, prima di tale cessione, tra l’istituto bancario sottoposto a una procedura di risoluzione e gli azionisti nonché i creditori di quest’ultimo.

74

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59, occorre rilevare che, sebbene tale disposizione preveda che nessun creditore sostenga perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, dai termini stessi di tale disposizione emerge che tale obiettivo deve essere conseguito «conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 75 [di detta direttiva]».

75

In forza dell’articolo 73, lettera b), della direttiva 2014/59, agli azionisti e ai creditori viene riconosciuto, nell’ambito della procedura di risoluzione, il diritto ad un rimborso o ad un indennizzo dei loro crediti che non deve essere inferiore al valore stimato di quanto essi avrebbero recuperato se la totalità dell’ente o dell’impresa di cui trattasi fosse stata liquidata nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza. A tal riguardo, l’articolo 75 della direttiva 2014/59 precisa che gli azionisti hanno diritto al pagamento della differenza tra le perdite subite nell’ambito della risoluzione e quelle che sarebbero state subite nell’ambito di una liquidazione ordinaria [v., in tal senso, sentenza del Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punti 48 e 50].

76

Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, di detta direttiva, l’applicazione delle salvaguardie di cui al punto precedente della presente sentenza è subordinata alla realizzazione di una valutazione da parte di una persona indipendente che procede, il più presto possibile dopo l’avvenuta azione di risoluzione, ad una comparazione a posteriori del trattamento effettivamente riservato agli azionisti e ai creditori nonché del trattamento che avrebbero ricevuto nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza.

77

Orbene, la circostanza che la direttiva 2014/59 preveda un siffatto regime specifico di salvaguardia degli interessi degli azionisti e dei creditori di una banca in risoluzione esclude che tali azionisti o creditori possano proporre, successivamente all’esecuzione della procedura di risoluzione, azioni di nullità al fine di ottenere, indipendentemente dal risultato della valutazione prevista da tale articolo 74, la restituzione delle somme versate per l’acquisto degli strumenti di capitale di cui trattasi.

78

Nel caso di specie, ciò vale a maggior ragione tenuto conto del fatto che la restituzione di cui trattasi nel procedimento principale è richiesta al successore dell’ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, mentre il pagamento previsto all’articolo 75, in combinato disposto con l’articolo 101, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, è a carico non di tale successore, bensì del meccanismo di finanziamento della risoluzione.

79

Peraltro, i ricorrenti nel procedimento principale hanno invocato, in sostanza, una limitazione del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per quanto riguarda il loro diritto di proporre un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni o di strumenti di capitale convertiti in azioni.

80

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta non costituisce una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione. Di conseguenza, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere poste restrizioni a questo diritto fondamentale, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, alla luce dell’obiettivo perseguito, un intervento sproporzionato e intollerabile che minerebbe la sostanza stessa del diritto così garantito [sentenze del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 44, e Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 47].

81

Inoltre, la Corte ha già dichiarato che, sebbene vi sia un chiaro interesse generale a garantire in tutta l’Unione una tutela forte e coerente degli investitori, tale interesse non può essere considerato prevalente in ogni circostanza rispetto all’interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema finanziario [v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 91; dell’8 novembre 2016, Dowling e a., C‑41/15, EU:C:2016:836, punto 54, nonché Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 36].

82

Orbene, come ricordato al punto 55 della presente sentenza, facendo sostenere in via prioritaria agli azionisti le perdite subite da un ente creditizio o da un’impresa di investimento, la direttiva 2014/59 mira a garantire la stabilità del sistema finanziario dell’Unione. Inoltre, dall’articolo 32, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva, letto alla luce del considerando 49 di quest’ultima, risulta che una siffatta procedura dovrebbe applicarsi solo in tali circostanze economiche eccezionali e di estrema urgenza, quando l’ente creditizio o l’impresa di investimento in questione non può essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema finanziario dell’Unione.

83

Sebbene le disposizioni della direttiva 2014/59 impediscano ai ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑775/22 di proporre, successivamente all’adozione della decisione di risoluzione, un’azione di nullità al fine di ottenere una restituzione delle somme versate al momento dell’acquisizione degli strumenti di capitale di cui trattasi nel procedimento principale, essi possono, tuttavia, chiedere un rimborso o un indennizzo in base al meccanismo di salvaguardia previsto agli articoli da 73 a 75 di tale direttiva e proporre, a tal fine, un ricorso giurisdizionale. Orbene, la Corte ha già dichiarato che la valutazione prevista, a tal fine, all’articolo 74 di detta direttiva può essere contestata indipendentemente dalla decisione di procedere a una risoluzione [sentenza Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular), punto 49].

84

Inoltre, la misura di risoluzione, quale risulta dalla decisione della Commissione che approva il programma di risoluzione, può formare oggetto di un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/CRU, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 96). Un siffatto ricorso contribuisce alla tutela giurisdizionale effettiva degli azionisti e dei creditori, anche in quanto un eventuale annullamento della misura di risoluzione consentirebbe di proporre un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni o di strumenti di capitale convertiti in azioni.

85

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione unica posta nella causa C‑775/22 dichiarando che le disposizioni della direttiva 2014/59, in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l’articolo 38 di quest’ultima, devono essere interpretate nel senso che ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale i quali, nell’ambito di tale procedimento, sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio, che sono state in seguito trasferite ad un altro ente creditizio, intentino nei confronti di quest’ultimo ente un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.

Sulle spese

86

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

Il combinato disposto dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell’adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell’ente che gli è succeduto, un’azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, o un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale inizialmente acquistati, poi convertiti in azioni, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.

 

2)

Le disposizioni della direttiva 2014/59, in particolare l’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l’articolo 38 di quest’ultima,

devono essere interpretate nel senso che:

esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale i quali, nell’ambito di tale procedimento, sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio, che sono state in seguito trasferite ad un altro ente creditizio, intentino nei confronti di quest’ultimo ente un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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