Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.#1Dream OÜ e a. contro Latvijas Republikas Saeima.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Satversmes tiesa.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Decisione quadro 2005/212/GAI – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Procedimento penale nazionale che può condurre alla confisca di beni acquisiti illecitamente – Assenza di accertamento di un reato – Confisca senza condanna – Motivi diversi dalla malattia o dalla fuga.#Cause riunite C-767/22, C-49/23 e C-161/23.

ECLI:EU:C:2024:823Eu Chamb 01 C4 ott 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 ottobre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Decisione quadro 2005/212/GAI – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Procedimento penale nazionale che può condurre alla confisca di beni acquisiti illecitamente – Assenza di accertamento di un reato – Confisca senza condanna – Motivi diversi dalla malattia o dalla fuga»

Nelle cause riunite C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), con decisioni dell’8 dicembre 2022, del 31 gennaio e del 14 marzo 2023, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 12 dicembre 2022, il 1o febbraio e il 16 marzo 2023, nei procedimenti

1Dream OÜ,

DS,

DL,

VS,

JG (C‑767/22),

AZ,

1Dream OÜ,

Produktech Engineering AG,

BBP,

Polaris Consulting Ltd (C‑49/23),

VL,

ZS,

Lireva Investments LTD,

VI,

FORTRESS FINANCE Inc (C‑161/23),

con l’intervento di:

Latvijas Republikas Saeima,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: I. Illéssy e S. Spyropoulos, amministratori

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 aprile 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–

per 1Dream OÜ, da S. Bērtaitis, advokāts,

–

per VS, DL, DS, da A. Jaunzars, advokāts,

–

per JG, da I. Nikuļceva e A. Voroņko, advokāti,

–

per AZ, da R. Valdemārs, advokāts,

–

per la Produktech Engineering AG, da T. Krūmiņš e L. Liepa, advokāti,

–

per BBP, da A. Rasa, advokāts,

–

per la Polaris Consulting Ltd, da A. Liepiņš, advokāts,

–

per VL, da L. Lielbriede, advokāta palīdze, S. Oborenko e E. Rusanovs, advokāti,

–

per ZS, da A. Ņikiforovs, jurists,

–

per la Lireva Investments LTD, da A. Rasa, advokāts,

–

per VI, di D. Siliņa, advokāte,

–

per la FORTRESS FINANCE Inc. da L. Baltiņa, advokāta palīdze,

–

per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e S. Zābele, in qualità di agenti,

–

per il governo ceco, da M. Smolek, T. Suchá e J. Vláčil, in qualità di agenti,

–

per la Commissione europea, da I. Naglis, I. Rubene, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza dell’11 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49), della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.

2

Tali domande sono state proposte nell’ambito dei ricorsi costituzionali presentati da 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG (C‑767/22), AZ, 1Dream, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd (C‑49/23), VL, ZS, Lireva Investments LTD, VI e FORTRESS FINANCE Inc (C‑161/23), riguardanti la legittimità costituzionale di disposizioni nazionali relative ad una procedura di confisca dei beni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2005/212

3

L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 così dispone:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».

Direttiva 2014/42

4

I considerando 5, 15, 16, 21 e 22 della direttiva 2014/42 così recitano:

«(5)

L’adozione di norme minime ravvicinerà i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un’efficace cooperazione transfrontaliera.

(...)

(15)

In base a una condanna penale definitiva, dovrebbe essere possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, o beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi. Tale condanna definitiva può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Qualora la confisca in base a una condanna definitiva non sia possibile, in determinate circostanze dovrebbe essere comunque possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, almeno in caso di malattia o di fuga dell’indagato o dell’imputato. Tuttavia, in tali casi di malattia e di fuga, l’esistenza di un procedimento in contumacia negli Stati membri dovrebbe essere sufficiente per adempiere a tale obbligo. In caso di fuga dell’indagato o dell’imputato, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono disporre affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o sia informato di tale procedimento.

(16)

Ai fini della presente direttiva, si intende per malattia l’impedimento dell’indagato o dell’imputato a comparire nel procedimento penale per un periodo prolungato e, di conseguenza, il procedimento non può proseguire in condizioni normali. L’indagato o l’imputato può essere chiamato a provare lo stato di malattia, ad esempio con un certificato medico, di cui l’autorità giudiziaria dovrebbe poter non tener conto qualora lo ritenga insoddisfacente. È opportuno che il diritto dell’interessato di farsi rappresentare nel procedimento da un difensore non sia messo in pericolo.

(...)

(21)

La confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un’autorità giudiziaria è convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. Ciò non significa che debba essere accertato che i beni in questione derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l’autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere, che sia molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività. In tale contesto, l’autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibili in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra i beni dell’interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre l’autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose.

(22)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Essa non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel proprio diritto nazionale, anche, per esempio, in relazione alle norme sulle prove».

5

L’articolo 1 della direttiva medesima così dispone:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale.

2.   La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione».

6

L’articolo 2 di detta direttiva precisa quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“provento”: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

2)

“bene”: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;

3)

“beni strumentali”: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

4)

“confisca”: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;

(...)

6)

“reato”: un illecito contemplato da uno qualsiasi degli strumenti elencati all’articolo 3».

7

L’articolo 4 della direttiva in parola, intitolato «Confisca», così dispone:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.

2.   Qualora la confisca sulla base del paragrafo 1 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell’indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato».

8

L’articolo 5 della direttiva 2014/42, intitolato «Poteri di confisca», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose».

9

L’articolo 6 della direttiva in parola intitolato «Confisca nei confronti di terzi», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato».

10

L’articolo 8, paragrafi 1 e 8, della direttiva medesima così recita:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(...)

8.   Nei procedimenti di cui all’articolo 5, l’interessato ha l’effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose».

11

L’articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva, precisa quanto segue:

«L’articolo 1, (…) primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva (...)».

Regolamento (UE) 2018/1805

12

Il considerando 13 del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 2018, L 303, pag. 1) così recita:

«Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale. “Procedimento in materia penale” è un concetto autonomo del diritto dell’Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale termine contempla pertanto tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva [2014/42]. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. (...)».

Diritto lettone

13

L’articolo 92, prima e seconda frase, della Latvijas Republikas Satversme (Costituzione della Repubblica di Lettonia; in prosieguo: la «Costituzione lettone») così dispone:

«Ogni individuo ha il diritto di far valere i propri diritti e legittimi interessi dinanzi ad un giudice imparziale. Ogni individuo deve essere presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata dimostrata secondo la legge».

14

L’articolo 124, paragrafo 6, della Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale) del 21 aprile 2005 (Latvijas Vēstnesis, 2005, n. 74), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), dispone che, nei procedimenti penali e nei procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente, gli elementi probatori relativi all’origine illecita di un bene si considerano acquisiti se, nel corso della produzione delle prove, vi sia motivo di ritenere che il bene sia, con ogni probabilità, di origine criminosa e non di origine lecita.

15

L’articolo 125, paragrafo 3, del medesimo codice dispone che i beni che siano stati oggetto di riciclaggio si considerano acquisiti illecitamente se la persona coinvolta in un procedimento penale non è in grado di fornire credibile spiegazione in ordine all’origine lecita dei beni e se il complesso degli elementi probatori consente al responsabile del procedimento di ritenere che i beni siano, con ogni probabilità, di origine illecita.

16

A termini dell’articolo 126, paragrafo 31, della legge summenzionata:

«Se la persona coinvolta in un procedimento penale sostiene che un bene non possa essere considerato illecitamente acquisito, incombe alla persona medesima dimostrare la liceità dell’origine del bene. In difetto di indicazioni affidabili in ordine alla liceità dell’origine del bene entro il termine fissato, resta esclusa la possibilità, per la persona stessa di ottenere il risarcimento per i danni derivati dalle restrizioni imposte all’uso del suo bene nell’ambito del procedimento penale».

17

Ai sensi del successivo articolo 626, paragrafo 1:

«L’inquirente, con l’accordo del pubblico ministero incaricato della direzione delle indagini, o il pubblico ministero possono, nell’interesse di una rapida risoluzione delle questioni patrimoniali sollevate durante la fase preliminare del procedimento penale e nell’interesse dell’economia del procedimento, estrarre dal fascicolo penale la documentazione relativa ai beni acquisiti illecitamente e avviare un procedimento se ricorrono le seguenti condizioni:

1)

il complesso degli elementi di prova induce a ritenere che i beni trattenuti o sequestrati siano stati acquisiti illecitamente o siano collegati a un reato;

(2)

instaurare un procedimento penale dinanzi a un giudice in un prevedibile futuro (entro un termine ragionevole) risulti, per ragioni oggettive, impossibile o comporterebbe spese significative [e] ingiustificate».

18

L’articolo 627, paragrafi da 1 a 5, del codice di procedura penale così dispone:

«(1)   Nelle circostanze di cui all’articolo 626 del presente codice, il responsabile del procedimento decide di avviare un procedimento penale per acquisizione illecita di beni e di trasmettere al tribunale i documenti relativi ai beni acquisiti illecitamente.

(2)   Nella propria decisione, il responsabile del procedimento indica:

1)

le informazioni sui fatti idonei a dimostrare il nesso tra i beni e il reato o l’origine illecita dei beni, nonché sulla documentazione estratta dal fascicolo in un procedimento penale in fase istruttoria vertente sull’acquisizione illecita dei beni;

2)

le persone collegate ai beni;

3)

le misure proposte in relazione ai beni acquisiti illecitamente;

4)

la vittima, se del caso.

(3)   La decisione e i relativi allegati sono trasmessi alla rajona (pilsētas) tiesa (Tribunale distrettuale).

(4)   I documenti del fascicolo di un procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente sono coperti dal segreto istruttorio e possono essere consultati dal responsabile del procedimento, dal pubblico ministero e dal giudice investito della causa. I soggetti di cui all’articolo 628 del presente codice possono accedere agli atti di causa su autorizzazione del responsabile del procedimento e nella misura in cui questi la disponga.

(5)   La decisione del responsabile del procedimento di rigetto della domanda di accesso agli atti di causa può essere impugnata dinanzi alla rajona (pilsētas) tiesa (Tribunale distrettuale) investita del procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente. Il giudice adotterà una decisione di accoglimento oppure di rigetto totale o parziale della domanda. Questa decisione non è impugnabile. Il giudice, affinché possa decidere se l’accesso agli atti di causa pregiudichi i diritti fondamentali di altri soggetti, l’interesse pubblico o ostacoli la realizzazione dell’obiettivo del procedimento penale, può richiedere gli atti del procedimento penale e procedere alla loro consultazione».

19

Ai sensi dell’articolo 628 della legge in parola:

«Il responsabile del procedimento trasmette immediatamente copia della decisione di cui all’articolo 627 del presente codice all’indagato o alla persona perseguita e alla persona i cui beni sono stati trattenuti o sequestrati, se dette persone sono oggetto del relativo procedimento penale, o ad altra persona che disponga del diritto di proprietà sui beni in questione (...)».

20

La legge del 7 ottobre 2021 (Latvijas Vēstnesis, 2021, n. 202) ha eliminato dall’articolo 628 del codice di procedura penale, con effetto a decorrere dal 2 novembre 2021, le parole «all’indagato o alla persona perseguita e».

21

A termini dell’articolo 630 del codice di procedura penale:

«(1)   Nell’esame degli elementi relativi ai beni acquisiti illecitamente, il giudice:

1)

accerta se il bene sia stato acquisito illecitamente o sia collegato a un reato;

2)

accerta l’esistenza di informazioni relative al proprietario o al legittimo detentore dei beni;

3)

accerta se una persona disponga di un diritto legittimo sul bene;

4)

dispone misure relative a beni acquisiti illecitamente.

(2)   Nel caso in cui il giudice accerti che il collegamento tra il bene e il reato non sia dimostrato o che il bene non sia di origine illecita, dispone l’archiviazione del procedimento relativo all’acquisizione illecita del bene».

22

L’articolo 631 del codice penale prevede, al paragrafo 1, che «[l]a decisione del tribunale può essere impugnata entro il termine di 10 giorni dinanzi all’apgabaltiesa (Corte regionale)» precisando, al successivo paragrafo 3, che, «[i]n esito all’esame del ricorso, il giudice può annullare la decisione della rajona (pilsētas) tiesa (tribunale distrettuale) e adottare una decisione di cui all’articolo 630 del presente codice», decisione, quest’ultima, «non impugnabile».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑767/22

23

Fondi, strumenti finanziari e beni immobili appartenenti a 1Dream, DS, DL, VS e JG venivano sequestrati nell’ambito di procedimenti penali avviati nel 2019 e nel 2020, principalmente per riciclaggio su larga scala di proventi di reato.

24

Al momento della proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale i procedimenti penali di cui si tratta erano ancora in fase istruttoria.

25

Nel periodo tra il 12 marzo 2021 e il 21 febbraio 2022, il responsabile di tali procedimenti avviava, con riguardo a detti fondi, strumenti finanziari e beni immobili, procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente. A tal fine, trasmetteva gli atti dei procedimenti in parola ai tribunali competenti.

26

Per quanto riguarda, in particolare, i fondi appartenenti a 1Dream, il 7 ottobre 2021 il Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari penali, Lettonia) dichiarava, in sede di appello, che i fondi di 1Dream erano stati acquisiti illecitamente. Il giudice medesimo disponeva, quindi, la confisca dei fondi stessi ed il loro trasferimento al bilancio dello Stato. I procedimenti relativi ai beni di DS, DL, VS e JG venivano sospesi.

27

Nell’ambito di detti procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente, 1Dream, DS, DL, VS e JG chiedevano al responsabile del procedimento, sulla base dell’articolo 627, paragrafo 4, del codice di procedura penale, l’accesso agli atti di causa. Avverso la decisione del responsabile del procedimento, che aveva accolto le richieste solo parzialmente, le persone medesime proponevano ricorso.

28

Ritenendo che il regime previsto dall’articolo 627, paragrafi 4 e 5, del codice di procedura penale li ponesse in una posizione di svantaggio rispetto al responsabile del procedimento, 1Dream, DS, DL, VS e JG presentavano ricorsi costituzionali contro tali disposizioni dinanzi alla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia), che è il giudice del rinvio, sostenendo che esse contrasterebbero con il diritto ad un equo processo, sancito dall’articolo 92, prima frase, della Costituzione lettone, letto alla luce della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42.

29

Al fine di pronunciarsi su tali ricorsi, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 siano applicabili al procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente di cui all’articolo 626, paragrafo 1, della Legge di procedura penale.

30

Il medesimo giudice precisa, a tal riguardo, che i reati perseguiti nei procedimenti penali pendenti, che sono procedimenti distinti da quelli relativi ai beni acquisiti illecitamente, figurano tra quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 e all’articolo 3 della direttiva 2014/42.

31

Il giudice summenzionato rileva parimenti che, a differenza delle cause sfociate nelle sentenze del 19 marzo 2020, Agro In 2001 (C‑234/18, EU:C:2020:221), e del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C‑319/19, EU:C:2021:883), i procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente sono disciplinati dalle norme di procedura penale.

32

Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 si estenda alla confisca di beni nei casi in cui la condanna non possa essere pronunciata per motivi diversi dalla malattia e dalla fuga dell’indagato o dell’imputato.

33

Suddetto giudice precisa che il procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente è volto a garantire una soluzione rapida, efficace ed economica delle questioni relative all’origine lecita dei beni o al loro collegamento con un reato che emergano nel corso della fase preliminare del procedimento penale. L’accertamento dell’acquisizione illecita di un bene viene effettuato dal giudice prima che venga accertata l’esistenza di un reato o che venga pronunciata una condanna. Inoltre, tale accertamento non equivale all’accertamento di uno o più reati.

34

In tal senso, il procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente viene avviato su decisione del responsabile del procedimento, separando dagli atti del procedimento penale gli elementi relativi ai beni oggetto del procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente, qualora il responsabile medesimo sia dell’avviso, da un lato, che il complesso degli elementi probatori induca a ritenere che i beni siano stati acquisiti illecitamente o siano collegati ad un reato e, dall’altro, che adire l’autorità giudiziaria in un futuro prevedibile o entro un periodo di tempo ragionevole risulti, per ragioni oggettive, impossibile o possa comportare costi significativi e ingiustificati.

35

In questo contesto, il responsabile del procedimento può decidere di rivolgersi al tribunale, il quale accerterà quindi unicamente se i beni siano stati acquisiti illecitamente o se siano collegati ad un reato. Una volta che il tribunale si sia pronunciato su tale questione, questa si considera decisa in via definitiva e non verrà più trattata nel procedimento penale nell’ambito del quale sia stato avviato il procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente.

36

Nell’ipotesi in cui la decisione quadro 2005/212 o la direttiva 2014/42 dovessero essere considerate applicabili nella specie, il giudice del rinvio si interroga, in secondo luogo, sulla portata del diritto di accesso di una persona, i cui beni siano oggetto di un procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente, agli atti del procedimento medesimo e, eventualmente, sulla possibilità di mantenere nel tempo gli effetti delle disposizioni che esso dovesse ritenere incompatibili con il diritto dell’Unione.

37

Ciò posto, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212, in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale si pronuncia sulla confisca dei proventi da reato in un distinto procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la sussistenza di un reato e che una persona ne sia stata dichiarata colpevole, e che prevede altresì la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d’indagine del procedimento penale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la normativa sull’accesso alla documentazione relativa all’indagine nei procedimenti o relativi a beni acquisiti illecitamente debba essere considerata compatibile con il diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.

(3)

Se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osti a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, dichiari l’applicabilità del principio della certezza del diritto mantenendo gli effetti giuridici di detta normativa per il periodo in cui essa era in vigore».

Causa C‑49/23

38

Beni immobili appartenenti a AZ nonché fondi appartenenti a 1Dream, Produktech Engineering, BBP e Polaris Consulting venivano sequestrati nell’ambito di procedimenti penali avviati tra il 2012 e il 2020 per riciclaggio su larga scala di proventi di reato.

39

Nel momento in cui è stata proposta la domanda di pronuncia pregiudiziale, tali procedimenti penali si trovavano ancora nella fase istruttoria.

40

Nel periodo compreso tra il 9 aprile e l’8 giugno 2021, il responsabile di detti procedimenti avviava, con riguardo ai beni immobili e fondi in parola, procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente. A tal fine, trasmetteva gli atti dei procedimenti medesimi ai tribunali competenti.

41

Per quanto attiene ai beni immobili appartenenti ad AZ e ai fondi appartenenti a 1Dream, Produktech Engineering e BBP, i tribunali di cui si tratta ritenevano che non fossero stati acquisiti illecitamente e archiviavano i relativi procedimenti. Quanto ai fondi appartenenti a Polaris Consulting, il tribunale competente dichiarava che parte di essi era stata acquisita illecitamente, disponendone la confisca a favore dello Stato e archiviando il procedimento quanto ai restanti beni.

42

Il Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio per gli affari penali), dinanzi al quale tali decisioni erano state impugnate, dichiarava, con decisioni pronunciate tra il 22 luglio e il 19 ottobre 2021, che tutti i beni immobili e i fondi oggetto del procedimento principale, compresi quelli della Polaris Consulting non ancora confiscati, erano stati acquisiti illecitamente. Tali beni venivano pertanto confiscati e trasferiti al bilancio dello Stato.

43

Atteso che le decisioni del Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio per gli affari penali) non sono impugnabili ai sensi dell’articolo 631, paragrafo 3, del codice di procedura penale, AZ, 1Dream, Produktech Engineering, BBP e Polaris Consulting proponevano dinanzi alla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale), che è il giudice del rinvio, ricorsi costituzionali, sostenendo che le disposizioni che escludono l’impugnazione di dette decisioni sarebbero in contrasto con il diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 92, prima frase, della Costituzione lettone, letto alla luce della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42.

44

Per pronunciarsi su tali ricorsi, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sull’applicabilità della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42 negli stessi termini di quelli riassunti ai precedenti punti da 29 a 35 della presente sentenza.

45

Qualora la decisione quadro o la direttiva di cui trattasi dovessero essere considerate applicabili nella specie, il giudice del rinvio ritiene che occorrerebbe, in secondo luogo, acclarare se l’articolo 47 della Carta e l’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva stessa impongano di garantire il diritto di ricorso contro una decisione di confisca adottata per la prima volta in appello ed esaminare, eventualmente, se gli effetti delle disposizioni che dovesse giudicare incompatibili con il diritto dell’Unione possano essere mantenuti nel tempo.

46

Ciò posto, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212, in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale si pronuncia sulla confisca dei proventi da reato in un distinto procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la sussistenza di un reato e che una persona ne sia stata dichiarata colpevole, e che prevede altresì la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d’indagine del procedimento penale.

(2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se debba ritenersi che la nozione di “provvedimento di confisca” ai sensi della direttiva 2014/42, in particolare del suo articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, includa non solo le decisioni giudiziarie con le quali si dichiara che i beni sono stati acquisiti illecitamente e se ne ordina la confisca, ma anche di quelle che pongono fine al procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente.

(3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia compatibile con l’articolo 47 della Carta e l’articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 2014/42 una normativa che non riconosce alle persone collegate ai beni il diritto di impugnare i provvedimenti di confisca.

(4)

Se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osti a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, dichiari l’applicabilità del principio della certezza del diritto mantenendo gli effetti giuridici di detta normativa per un determinato periodo di tempo, fino alla data stabilita dalla Corte costituzionale nella propria sentenza quale data di cessazione degli effetti della disposizione contestata».

Causa C‑161/23

47

Fondi e beni immobili appartenenti a VL, ZS, Lireva Investments, VI e FORTRESS FINANCE venivano sequestrati nell’ambito di un procedimento penale per riciclaggio su larga scala di proventi di reato.

48

Nel momento in cui è stata proposta la domanda di pronuncia pregiudiziale, tali procedimenti penali si trovavano ancora nella fase istruttoria.

49

Successivamente, il responsabile di detti procedimenti avviava, con riguardo ai beni immobili e fondi in parola, procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente. A tal fine, trasmetteva gli atti dei procedimenti medesimi ai tribunali competenti.

50

Nell’ambito di tali procedimenti, VL, ZS, Lireva Investments, VI e FORTRESS FINANCE fornivano vuoi al responsabile stesso vuoi ai tribunali aditi informazioni in ordine alla liceità dell’origine dei loro beni. Con decisioni definitive pronunciate in tutti i procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente, i tribunali medesimi accertavano che i fondi e i beni immobili oggetto dei procedimenti principali erano stati acquisiti illecitamente. I fondi e i beni immobili venivano pertanto confiscati e trasferiti al bilancio dello Stato.

51

Ritenendo che il regime probatorio previsto all’articolo 124, paragrafo 6, all’articolo 125, paragrafo 3, nonché all’articolo 126, paragrafo 31, del codice di procedura penale non garantisca la parità delle armi nell’ambito del procedimento di cui si tratta e viola il principio della presunzione di innocenza, VL, ZS, Lireva Investments, VI e FORTRESS FINANCE proponevano contro tale regime ricorsi costituzionali dinanzi alla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale), che è il giudice del rinvio, sostenendo che il regime medesimo sarebbe in contrasto con il diritto a un equo processo e alla presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 92, prima e seconda frase della Costituzione lettone, letto alla luce della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42.

52

Per pronunciarsi su tali ricorsi, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sull’applicabilità della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42 negli stessi termini di quelli riassunti ai precedenti punti da 29 a 35 della presente sentenza.

53

Qualora la decisione quadro o la direttiva di cui trattasi dovessero essere considerate applicabili nella specie, il giudice del rinvio ritiene che occorrerebbe, in secondo luogo, acclarare se il regime probatorio previsto per i procedimenti relativi a beni acquisiti illecitamente sia compatibile con i diritti sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta nonché con quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola e, eventualmente, valutare la possibilità di mantenere nel tempo gli effetti delle disposizioni che esso dovesse ritenere incompatibili con il diritto dell’Unione.

54

Ciò posto, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42, in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212, in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale si pronuncia sulla confisca dei proventi da reato in un distinto procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la sussistenza di un reato e che una persona ne sia stata dichiarata colpevole, e che prevede altresì la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d’indagine del procedimento penale.

(2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una normativa nazionale in materia di prova della provenienza illecita dei beni nei procedimenti vertenti sui beni acquisiti illecitamente, come quella prevista dalle disposizioni controverse, possa essere considerata conforme al diritto a un equo processo sancito dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.

(3)

Se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione, dichiari l’applicabilità del principio della certezza del diritto mantenendo gli effetti giuridici di detta normativa per il periodo in cui essa era in vigore».

55

In considerazione della loro connessione, le cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 devono essere riunite ai fini della sentenza.

Fatti successivi alle domande di pronuncia pregiudiziale

56

Successivamente alla proposizione delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, VL ha proposto dinanzi al giudice del rinvio una domanda volta a che il giudice medesimo precisi o integri le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, in considerazione del fatto che il procedimento penale, da cui il procedimento che ha condotto alla confisca dei suoi beni era stato separato, era stato archiviato senza che fosse accertata la sua colpevolezza.

57

Con decisione del 30 agosto 2024, notificata alla cancelleria della Corte il 9 settembre 2024, il giudice del rinvio ha respinto la domanda di cui si tratta, ricordando, infatti, di aver già fatto presente alla Corte che il procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente è autonomo e distinto dal procedimento penale, nel senso che il primo non dipende dall’esito del secondo. Secondo tale decisione, la Corte era stata pertanto informata che il procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente può condurre alla confisca, mentre il procedimento penale può essere successivamente archiviato per insufficienza di prove. Nella decisione in parola il giudice del rinvio ha, infine, aggiunto che le circostanze invocate da VL non costituivano un elemento nuovo.

Sulle domande di riapertura della fase orale del procedimento

58

Con atti depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, in data 26 agosto e 4 settembre 2024, JG e VL hanno chiesto di riaprire la fase orale del procedimento.

59

A sostegno di tali richieste, JG e VL sostengono che le conclusioni dell’avvocato generale riguarderebbero aspetti che non sarebbero stati dibattuti dinanzi alla Corte e che potrebbero influire in misura significativa sull’emananda decisione della Corte nelle cause in esame.

60

JG si richiama, da un lato, a taluni elementi, dedotti nelle menzionate conclusioni ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 2014/42, che non sarebbero stati dibattuti tra le parti interessate. Dall’altro, JG rileva che l’interpretazione della disposizione in parola sarebbe tale da incidere parimenti sull’interpretazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L 2024/1260). Orbene, l’adozione di suddetta direttiva, avvenuta successivamente all’udienza, costituirebbe un elemento nuovo.

61

Quanto a VL, questi fa presente che il procedimento penale a suo carico è stato archiviato senza che fosse accertata la sua colpevolezza. A parere di VL, occorrerebbe discutere le conseguenze giuridiche da trarre dal fatto che il procedimento penale nei confronti dell’autore di un reato possa essere archiviato laddove sia già stata disposta la confisca dei beni nell’ambito del procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente, avviato nel corso del procedimento penale medesimo.

62

A tal proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

63

Va inoltre ricordato che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

64

Inoltre, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

65

Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che gli elementi invocati da JG a sostegno della propria domanda di riapertura della fase orale del procedimento non costituiscono argomenti che non siano stati discussi dinanzi alla Corte e sulla base dei quali le presenti cause debbano essere decise. In particolare, nel corso dell’udienza di dibattimento, comune a tali cause, alla quale JG ha partecipato, le parti interessate hanno potuto esporre i punti di diritto da esse ritenuti pertinenti per consentire alla Corte di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio, ivi compresa quella relativa all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 2014/42. Più precisamente, la disposizione in parola è stata oggetto di un quesito della Corte al quale le parti interessate sono state invitate a rispondere in tale udienza. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento di JG relativo alla direttiva 2024/1260, si deve rilevare, in limine, che detta direttiva non è stata in alcun modo menzionata nelle domande di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, ai sensi del suo articolo 33, il termine di trasposizione della direttiva medesima è stato fissato al 23 novembre 2026, cosicché spetterà al giudice del rinvio, se del caso, sottoporre alla Corte una questione specifica riguardante la direttiva di cui si tratta e l’eventuale pertinenza delle sue disposizioni.

66

Per quanto riguarda gli elementi dedotti da VL, va rilevato, come ha fatto il giudice del rinvio, che le informazioni fornite da quest’ultimo includevano, a partire dal momento della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑161/23, la circostanza che il procedimento penale avviato nei confronti dei presunti autori di un reato può continuare mentre il procedimento relativo a beni acquisiti illecitamente è in corso e concludersi con un’archiviazione senza che l’autore del reato venga condannato, laddove il procedimento relativo a tali beni può nel frattempo condurre alla confisca. Ne consegue che le parti interessate hanno avuto modo di esporre il loro punto di vista al riguardo.

67

Infine, la Corte ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per potersi pronunciare.

68

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, che non vi siano motivi per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime questioni nelle cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23

69

In limine, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale ottica spetta, se del caso, alla Corte riformulare le questioni che le sono sottoposte, traendo dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale - Discriminazione indiretta), C‑112/22 e C‑223/22, EU:C:2024:636, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata].

70

A tal proposito, dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale rientra nell’ambito delle norme nazionali in materia di procedura penale e prevede, nel caso in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti di una persona per un reato, ma in una situazione in cui l’esercizio dell’azione giudiziaria in un futuro prevedibile risulterebbe, per ragioni oggettive, impossibile o comporterebbe costi significativi e ingiustificati, la possibilità di avviare procedimenti relativi all’acquisizione illecita di beni, che possono condurre alla confisca dei beni stessi. Secondo la stessa normativa, la confisca dei beni può essere pronunciata dal giudice competente laddove risulti che i beni in parola siano stati acquisiti illecitamente o siano collegati ad un reato. Tuttavia, tale procedimento non è diretto all’accertamento del reato in ordine al quale detti procedimenti penali sono stati avviati ed è indipendente dall’accertamento del reato di cui si tratta da parte del giudice investito di detti procedimenti penali.

71

Alla luce dei suesposti rilievi, si deve pertanto ritenere che, con le sue prime questioni nelle cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 debbano essere interpretate nel senso che ricada nella loro sfera di applicazione una normativa nazionale che prevede la possibilità, nel corso di un procedimento penale volto ad accertare se una persona abbia commesso un reato, di avviare, sulla base di elementi risultanti dagli atti del procedimento penale, un procedimento diretto alla confisca di beni acquisiti illecitamente, qualora tale procedimento di confisca non riguardi l’accertamento di siffatto reato e anche qualora non sussistano motivi relativi alla malattia o alla fuga di detta persona che le impediscano di comparire nel procedimento.

72

A tal proposito, occorre ricordare che la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42, che, a termini del suo articolo 14, paragrafo 1, ha parzialmente sostituito le disposizioni di detta decisione quadro, sono atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Agro In 2001,C‑234/18, EU:C:2020:221, punti 52 e 53, e del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, punti 32 e 33).

73

Tali atti normativi obbligano gli Stati membri a stabilire norme minime comuni relative alla confisca di strumenti e proventi connessi con reati, al fine, in particolare, di agevolare il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari di confisca adottati nell’ambito di procedimenti penali (v., in tal senso, le sentenze del 19 marzo 2020, Agro In 2001,C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 56, e del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, punto 36).

74

A tal fine, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 2014/42 impongono agli Stati membri di prevedere la confisca in determinate ipotesi (v., per analogia, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 48).

75

Si deve rilevare che, come precisato nel tenore delle disposizioni richiamate al punto precedente della presente sentenza, tali ipotesi presuppongono l’esistenza di una connessione tra la confisca e un reato. Al riguardo, la nozione di «confisca» è definita all’articolo 2, punto 4, della direttiva come «la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato».

76

È quindi solo nelle suddette ipotesi che la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 trovano applicazione. Una delimitazione siffatta della sfera di applicazione della direttiva in parola è confermata anche dal considerando 13 del regolamento 2018/1805, da cui emerge che, a differenza del regolamento in parola, i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42 non sono volti a ricomprendere tutti i provvedimenti di confisca emessi in seguito ad un procedimento connesso ad un reato.

77

In questo contesto, va ricordato, in primo luogo, che la direttiva 2014/42, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con i considerando 5 e 22, stabilisce norme minime relative, inter alia, alla confisca dei beni in materia penale.

78

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale relativa alla confisca di strumenti e proventi di attività illecite, disposta da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro nell’ambito o in esito ad un procedimento che non riguardi l’accertamento di uno o più reati, non rientra nelle norme minime prescritte dalla decisione quadro 2005/212 e dalla direttiva 2014/42 (v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punti 57 e 62; del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, punti 37, 39 e 41; e del 9 marzo 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, punto 40).

79

In particolare, non ricade nell’ambito di applicazione di tali atti normativi un procedimento nazionale che, pur essendo stato avviato sulla base dell’informazione che una persona è accusata di aver commesso determinati reati, è esclusivamente volto ad accertare se un bene sia stato acquisito illecitamente ed è condotto indipendentemente da un eventuale procedimento penale avviato nei confronti del presunto autore dei reati e dall’esito di tale procedimento, in particolare dall’eventuale condanna dell’autore suddetto (v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 60, e del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, punto 38).

80

Dai suesposti rilievi emerge che non può considerarsi disciplinato dalla decisione quadro 2005/212 o dalla direttiva 2014/42 un procedimento che, pur essendo previsto dalle norme nazionali di procedura penale, sia esclusivamente volto a determinare se un bene sia stato acquisito illecitamente sulla base di elementi estratti dagli atti del procedimento relativo all’accertamento di uno o più reati di cui agli atti in parola, senza che l’autorità giudiziaria investita del procedimento di confisca sia legittimata, nell’ambito di tale procedimento, ad accertare l’esistenza del reato e senza che detto accertamento sia intervenuto nel corso del procedimento vertente sull’accertamento di uno o più reati.

81

Da un lato, infatti, la circostanza che una procedura di confisca sia disciplinata dalle norme nazionali di procedura penale, se è pur vero che può costituire un indizio dell’esistenza di una connessione necessaria tra la procedura di confisca e l’accertamento di un reato, non è peraltro, di per sé, decisiva per poter ritenere che tale procedura di confisca ricada nella sfera di applicazione della decisione quadro 2005/212 o della direttiva 2014/42.

82

Dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva non mette in discussione l’esclusione dall’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212 e della direttiva 2014/42 dei procedimenti di confisca volti unicamente ad accertare se un bene sia stato acquisito illecitamente, senza che l’autorità giudiziaria adita sia legittimata ad accertare l’esistenza di un reato e in assenza del previo accertamento di un siffatto reato.

83

A tal proposito, a termini della menzionata disposizione, qualora la confisca sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 non sia possibile, almeno nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell’indagato o imputato, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato laddove sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato.

84

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle proprie conclusioni, le ipotesi in cui l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 impone agli Stati membri di adottare misure che consentano la confisca sono definite per opposizione a quelle previste dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola.

85

Quest’ultima disposizione riguarda, infatti, la confisca di beni strumentali e di proventi da reato appartenenti all’indagato o all’imputato o dei beni di valore corrispondente a quello di tali strumenti o proventi, utilizzati o derivanti dal reato per il quale l’indagato o l’imputato è stato condannato in via definitiva [v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 55, e 12 maggio 2022, RR e JG (Congelamento di beni di terzi), C‑505/20, EU:C:2022:376, punto 50].

86

Per contro, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 si riferisce, come risulta dal considerando 15 della direttiva stessa, all’ipotesi in cui la condanna non sia possibile a causa della mancata comparizione dell’indagato o dell’imputato in determinate circostanze, quantomeno in caso di malattia o di fuga del medesimo, ma sia stato avviato un procedimento penale per un reato che possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico e detto procedimento avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato avesse potuto essere processato.

87

Ne consegue che la confisca prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42, pur riguardando i «beni strumentali» nonché i «proventi» ai sensi dell’articolo 2, punti 1 e 3, della direttiva in parola, richiede, anche a prescindere da qualsiasi condanna dell’autore del reato, che la sussistenza del reato stesso possa essere valutata dal giudice che dispone la confisca.

88

Conseguentemente, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 non contempla un procedimento, come quello in discussione nei procedimenti principali, che consenta di procedere rapidamente alla confisca, ma che non abbia ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un reato.

89

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle prime questioni nelle cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 dichiarando che la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 devono essere interpretate nel senso che non rientra nella loro sfera di applicazione una normativa nazionale che prevede la possibilità, nel corso di un procedimento penale volto ad accertare se una persona abbia commesso un reato, di avviare, sulla base di elementi risultanti dagli atti del procedimento penale, un procedimento diretto alla confisca di beni acquisiti illecitamente, qualora tale procedimento di confisca non riguardi l’accertamento di siffatto reato e anche qualora non sussistano motivi connessi alla malattia o alla fuga di detta persona che le impediscano di comparire nel procedimento.

Sulla seconda e sulla terza questione nelle cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 e sulla quarta questione nella causa C‑49/23

90

Tenuto conto della risposta fornita alle prime questioni nelle cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23, non occorre rispondere alle altre questioni oggetto delle cause medesime, che sono state sottoposte alla Corte in caso di risposta positiva a tali prime questioni, fatta salva la constatazione, da parte del giudice del rinvio, dell’eventuale applicabilità ai procedimenti principali della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), o della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Sulle spese

91

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

Le cause C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23 sono riunite ai fini della sentenza.

 

2)

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato e la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea,

devono essere interpretate nel senso che:

non rientra nella loro sfera di applicazione una normativa nazionale che prevede la possibilità, nel corso di un procedimento penale volto ad accertare se una persona abbia commesso un reato, di avviare, sulla base di elementi risultanti dagli atti del procedimento penale, un procedimento diretto alla confisca di beni acquisiti illecitamente, qualora tale procedimento di confisca non riguardi l’accertamento di siffatto reato e anche qualora non sussistano motivi connessi alla malattia o alla fuga di detta persona che le impediscano di comparire nel procedimento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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