ECLI:EU:C:2024:989•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024.#Bayerische Ärzteversorgung e a. contro Deutsche Bundesbank.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.#Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Obblighi di segnalazione statistica applicabili ai fondi pensione – Regimi pensionistici speciali per le libere professioni – Iscrizione e contributi obbligatori.#Causa C-758/22.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024.#Bayerische Ärzteversorgung e a. contro Deutsche Bundesbank.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.#Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Obblighi di segnalazione statistica applicabili ai fondi pensione – Regimi pensionistici speciali per le libere professioni – Iscrizione e contributi obbligatori.#Causa C-758/22.
ECLI:EU:C:2024:989Eu Chamb 05 C28 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Obblighi di segnalazione statistica applicabili ai fondi pensione – Regimi pensionistici speciali per le libere professioni – Iscrizione e contributi obbligatori»
Nelle cause riunite C‑758/22 e C‑759/22,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisioni del 27 settembre 2022, pervenute in cancelleria il 15 dicembre 2022, nei procedimenti
Bayerische Ärzteversorgung,
Bayerische Architektenversorgung,
Bayerische Apothekerversorgung,
Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (C‑758/22),
Sächsische Ärzteversorgung (C‑759/22)
contro
Deutsche Bundesbank,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan, Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2023,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Bayerische Ärzteversorgung, la Bayerische Architektenversorgung, la Bayerische Apothekerversorgung, la Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, la Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung, da S. Altenschmidt e P. Müller, Rechtsanwälte; |
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– |
per la Sächsische Ärzteversorgung, da C. Köhler, Rechtsanwalt; |
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– |
per la Deutsche Bundesbank, da L. Luyken, M. Mogendorf e W. Spoerr, Rechtsanwälte; |
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– |
per la Commissione europea, da F. Blanc, S. Delaude e L. Mantl, in qualità di agenti; |
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– |
per la Banca centrale europea (BCE), da S.J. Hlásková Murphy, K. Kaiser e B. van der Eem, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 febbraio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (GU 2018, L 45, pag. 3), in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra diversi istituti di previdenza, vale a dire, da un lato, la Bayerische Ärzteversorgung (cassa di previdenza dei medici della Baviera, Germania), la Bayerische Architektenversorgung (cassa di previdenza degli architetti della Baviera), la Bayerische Apothekerversorgung (cassa di previdenza dei farmacisti della Baviera), la Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung (cassa di previdenza degli avvocati e contabili della Baviera) e la Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (cassa di previdenza degli ingegneri civili nonché degli psicoterapeuti della Baviera), nella causa C‑758/22, e, dall’altro, la Sächsische Ärzteversorgung (cassa previdenziale dei medici del Land della Sassonia, Germania), nella causa C‑759/22, alla Deutsche Bundesbank (Banca federale di Germania), in merito all’assoggettamento di tali istituti previdenziali ad un obbligo di segnalazione statistica applicabile ai fondi pensione. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (UE) n. 549/2013
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3 |
Ai sensi dei considerando 1, 3, 12 e 14 del regolamento n. 549/2013:
(...)
(...)
(...)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento: «Il SEC 2010 prevede:
(...)». |
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5 |
L’allegato A di detto regolamento contiene un capitolo 1, intitolato «Caratteristiche generali e principi di base», i cui punti 1.34, 1.35, 1.37 e 1.57 sono così formulati:
Tavola 1.1
(...)
(...)
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6 |
L’allegato A del regolamento n. 549/2013 contiene, nel suo capitolo 2, intitolato «Unità e insiemi di unità», i punti da 2.32 a 2.35, 2.38, 2.40, 2.43, da 2.105 a 2.110 e 2.117, secondo i quali:
Grafico 2.1 – L’attribuzione delle unità ai settori
(...)
(...)
(...)
Tavola 2.2 – Tipi di produttori e funzioni e attività principali classificati per settore
(...) Fondi pensione (S.129)
(...) Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)
Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l’importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto». |
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7 |
All’allegato A di tale regolamento figura un capitolo 3, intitolato «Operazioni sui prodotti e sulle attività non prodotte», i cui punti da 3.17 a 3.19, 3.24, da 3.26 a 3.28, così recitano:
(...)
(...)
(...)
Unità istituzionali: distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, per proprio uso finale e non destinabili alla vendita
Tavola 3.1 – Distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, produttori di beni e servizi per proprio uso finale e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita per le unità istituzionali
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8 |
L’allegato A di detto regolamento comprende un capitolo 17, il cui punto 17.43 così recita: «Definizione: i sistemi pensionistici di sicurezza sociale sono sistemi assicurativi contrattuali in cui i beneficiari, in quanto partecipanti a un sistema di assicurazione sociale, sono obbligati dalle amministrazioni pubbliche ad assicurarsi contro la vecchiaia e gli altri rischi collegati all’età, quali invalidità, malattia, ecc. Le pensioni di sicurezza sociale sono fornite ai beneficiari dalle amministrazioni pubbliche». |
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9 |
Il capitolo 20 di tale allegato A, intitolato «I conti delle amministrazioni pubbliche», comprende in particolare i punti 20.05, 20.15, da 20.32 a 20.34, 20.38, 20.39, 20.306, 20.309 e 20.310, i quali così dispongono: «DEFINIZIONE DEL SETTORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(...) Istituzioni senza scopo di lucro classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche (...)
(...)
(...)
Un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’istituzione senza scopo di lucro finanziata principalmente dall’amministrazione pubblica conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata dall’amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l’esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo. (...) Intermediazione finanziaria e amministrazione pubblica
(...) Fondi pensione
(...) IL SETTORE PUBBLICO (...)
(...) Controllo del settore pubblico
(...)
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Regolamento 2018/231
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10 |
Ai sensi del considerando 2 del regolamento 2018/231: «La finalità dell’imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli FP è quella di fornire alla [Banca centrale europea (BCE)] statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore degli FP negli Stati membri la cui moneta è l’euro (...) considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sugli FP è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell’esercizio dell’analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario». |
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11 |
L’articolo 1 di questo regolamento stabilisce: «Ai fini del presente regolamento:
Non sono compresi nella definizione: (...)
(…)». |
Diritto tedesco
La VersoG
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12 |
In Baviera, gli istituti di previdenza sono trattati, in particolare, nell’articolo 1, intitolato «Forma giuridica, sede, ambito di applicazione, potere normativo», del Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen (Legge in materia di regime pubblico di previdenza), del 16 giugno 2008 (BayGVBl. pag. 182), nella versione applicabile ai fatti della causa C‑758/22 (in prosieguo: il «VersoG»). |
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13 |
L’articolo 9 del VersoG, intitolato «Principi che disciplinano le attività commerciali», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone: «(1) Gli istituti di previdenza esercitano le loro attività su base mutualistica ed esclusivamente a fini di pubblica utilità. Essi sono tenuti a praticare una gestione economica e prudente. Le attività degli istituti di previdenza devono essere separati. (2) Gli istituti di previdenza coprono le loro spese amministrative, comprese le retribuzioni dei funzionari, degli impiegati e degli operai, nonché le prestazioni concesse agli aventi diritto, mediante risorse proprie. La ripartizione tra i vari istituti di previdenza avviene in funzione dei costi effettivamente sostenuti. (3) Le risorse e gli attivi degli enti previdenziali possono essere utilizzati solo per l’adempimento della loro missione previdenziale. In caso di scioglimento di un istituto, i fondi residui sono versati ai soci, agli assicurati e ai beneficiari, conformemente alle disposizioni dello statuto». |
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14 |
L’articolo 10 del VersoG, intitolato «Statuti», ai paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «(1) Gli istituti di previdenza regolano i loro affari attraverso gli statuti in conformità con questa legge. (2) Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi specificamente menzionati nella presente legge, disposizioni riguardanti:
(3) Lo statuto e le eventuali modifiche sono stabiliti dal presidente del Consiglio di amministrazione previa approvazione delle autorità di vigilanza e pubblicati nel Bayerischer Staatsanzeiger. Essi entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, a meno che non venga fissata un’altra data». |
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15 |
La seconda parte del VersoG, intitolata «Cassa di previdenza dei medici bavaresi, Cassa di previdenza dei farmacisti bavaresi, Cassa di previdenza degli architetti bavaresi, Cassa di previdenza degli ingegneri civili e degli psicoterapeuti bavaresi, Cassa di previdenza degli avvocati e dei commercialisti bavaresi», contiene un primo capo, relativo alle «Disposizioni comuni», nel quale compare l’articolo 28 di tale legge, intitolato «Compiti». Tale articolo prevede, alla sua terza frase, che «gli istituti di previdenza devono soddisfare le condizioni di esenzione dei loro aderenti dall’obbligo di assicurarsi presso l’assicurazione pensionistica legale». |
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16 |
L’articolo 30 del VersoG, intitolato «Adesione», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone: «(1) L’adesione agli istituti di previdenza è obbligatoria. (2) Lo statuto può prevedere eccezioni ed esenzioni dall’adesione obbligatoria, in particolare nel caso in cui il membro della professione:
(...) (3) I membri iscritti obbligatoriamente che hanno cessato di essere aderenti possono restare membri su base volontaria in conformità alle disposizioni dello statuto». |
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17 |
L’articolo 31 del VersoG, intitolato «Contributi, transizione», ai suoi paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue: «(1) I membri sono tenuti a versare contributi conformemente alle disposizioni dello statuto. Lo statuto può prevedere contributi minimi indipendenti dal reddito. Può prevedere che, per mantenere la tutela della pensione, siano versati contributi adeguati per i periodi senza attività professionale o lucrativa o senza reddito. Il contributo obbligatorio non deve superare il limite che determina l’esenzione dall’imposta sulle società di cui beneficia l’istituto di previdenza. (...) (4) Lo statuto può autorizzare versamenti supplementari volontari al fine di aumentare i diritti pensionistici. Questi, sommati al contributo obbligatorio, non devono superare il limite stabilito nella quarta frase del paragrafo 1». |
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18 |
Gli articoli da 33 a 36 e 38 del VersoG precisano le norme relative all’iscrizione obbligatoria presso gli istituti di previdenza interessati. |
La legge sulle associazioni delle professioni mediche della Sassonia
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19 |
L’articolo 6 del Sächsisches Heilberufekammergesetz (legge sulle associazioni di categoria delle professioni mediche del Land della Sassonia), del 24 maggio 1994 (SächsGVBl. pag. 935), nella versione applicabile alla causa C‑759/22, intitolato «Istituti di previdenza», prevedeva quanto segue: «(1) Le associazioni di categoria possono, mediante i loro statuti, costituire un istituto di previdenza per garantire l’assistenza dei loro aderenti e dei loro familiari. (...) Gli aderenti delle associazioni di categoria sono membri dell’istituto di previdenza in conformità con lo statuto. (...) (3) Lo statuto stabilisce norme riguardanti:
(...) Lo statuto può stabilire le condizioni alle quali un iscritto può trasferire i contributi versati all’istituto di previdenza ad un altro ente assicurativo di diritto pubblico o a un istituto di previdenza della sua categoria professionale (istituto previdenziale di categoria), nonché le condizioni e l’importo del diritto al rimborso dei contributi versati al momento della cessazione dell’iscrizione. (4) Le attività dell’istituto di previdenza costituiscono un patrimonio speciale che è disponibile solo per soddisfare gli obblighi dell’istituto di previdenza. Esso deve essere gestito separatamente dagli altri attivi dell’associazione di categoria. Può essere utilizzato solo per gli scopi autorizzati dalla legge, compresa la compensazione delle spese amministrative necessarie». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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20 |
Nel corso del 2018 e del 2019, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno ricevuto talune comunicazioni dalla Banca federale di Germania le quali li informavano che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento 2018/231, erano soggetti, in quanto fondi pensione, a obblighi di segnalazione statistica in base ai quali le dovevano inviare, a partire dal 30 settembre 2019, dati più precisi sulla loro situazione finanziaria, su base trimestrale per alcuni ricorrenti e su base annuale per altri. |
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21 |
I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) ricorsi diretti, in via principale, all’annullamento di tali comunicazioni e, in subordine, alla constatazione che esse non sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica summenzionati. |
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22 |
Questo giudice ha respinto detti ricorsi in quanto i ricorrenti nel procedimento principale sono fondi pensione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/231 e sono pertanto soggetti all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. Secondo tale giudice, gli istituti di previdenza come i ricorrenti nel procedimento principale rientrano, in quanto produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, tra le società di capitali finanziarie e pertanto nel sottosettore dei fondi pensione (S.129) del SEC 2010 previsto dal regolamento n. 549/2013. Nell’ambito della loro attività principale, essi forniscono servizi previdenziali. A tal fine, essi fissano prezzi economicamente significativi. Lo stesso vale per le prestazioni obbligatorie. In assenza di aiuti di Stato, gli istituti di previdenza sarebbero obbligati a disciplinare i contributi e le prestazioni in modo da garantire la loro capacità contributiva. In ogni caso, la classificazione delle prestazioni obbligatorie come produzione di beni e servizi destinabili alla vendita deriverebbe, in particolare, dal punto 3.19 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, poiché le ricorrenti nel procedimento principale hanno coperto per diversi anni almeno il 50% dei loro costi attraverso la vendita dei loro prodotti. Detto giudice espone che l’allegato A, punto 1.37, di tale regolamento non osterebbe a una siffatta classificazione, in quanto tale disposizione si applica solo alle entità del settore pubblico, di cui le ricorrenti nel procedimento principale non fanno parte in quanto non sono controllate dallo Stato. Di conseguenza, sarebbe parimenti esclusa l’inclusione nel sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) del SEC 2010, al quale non si applica l’obbligo di segnalazione. L’allegato A, punto 20.39, di detto regolamento confermerebbe la classificazione come fondi pensione dei ricorrenti principali. In forza di tale disposizione, un regime di contributi predeterminati gestito da un ente pubblico non dovrebbe essere considerato un regime di previdenza sociale se funziona, come avviene per le ricorrenti nel procedimento principale, senza garanzia dello Stato sull’importo delle prestazioni da versare e tale importo, che dipende dalla redditività delle attività gestite, è necessariamente incerto. |
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23 |
I ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato un ricorso per cassazione (Revision) contro questa sentenza presso il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), che è il giudice del rinvio. Essi sostengono di non essere produttori di beni e servizi destinabili alla vendita. Le loro prestazioni obbligatorie, che costituiscono la maggior parte della loro produzione, non sarebbero vendute a prezzi economicamente significativi. A tale proposito, gli aderenti con obbligo di iscrizione non potrebbero scegliere liberamente di riscattare le prestazioni di previdenza sulla base dei contributi richiesti, il che viola una delle condizioni che caratterizzano l’esistenza di tali prezzi, cioè quella imposta dall’allegato A, punto 3.19, primo comma, lettera b), del regolamento n. 549/2013, secondo la quale «i consumatori sono liberi di acquistare o di non acquistare e operano la loro scelta sulla base dei prezzi praticati». Il criterio del 50% previsto all’allegato A, punto 3.19, terzo comma, di tale regolamento, il quale consente di classificare come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita un’unità istituzionale che copra con le vendite, in modo continuo e per diversi anni, almeno il 50% dei suoi costi di produzione, non sarebbe pertinente, in quanto servirebbe soltanto a determinare il valore della produzione. In ogni caso, gli istituti di previdenza rientrerebbero, come l’assicurazione pensionistica legale, nella previdenza sociale. |
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24 |
La Banca federale di Germania fa valere che la sentenza del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno) non è viziata dagli asseriti errori di diritto. |
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25 |
Il giudice del rinvio dubita della classificazione dei ricorrenti nel procedimento principale, tenuto conto, in particolare, dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2018/231 e dell’allegato A, punti 1.37, 2.107, 2.117, da 3.17 a 3.19, 3.24, 3.26, 17.43, 20.10, 20.12 e 20.39 del regolamento n. 549/2013. Esso si chiede se occorra classificarli come fondi pensione o enti di previdenza sociale, o se essi rientrino in un’altra classificazione. |
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26 |
Tale giudice sottolinea che i ricorrenti nel procedimento principale sono enti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica. Essi possono esercitare soltanto un’attività di interesse generale e possono utilizzare le loro risorse e il loro patrimonio solo ai fini dell’adempimento della loro missione di servizio pubblico. Devono sopportare gli oneri amministrativi, compresi i redditi del proprio personale e le prestazioni concesse agli aventi diritto, utilizzando risorse proprie. |
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27 |
Il giudice del rinvio illustra che, in applicazione del diritto tedesco, la grande maggioranza degli aderenti ai regimi dei ricorrenti nel procedimento principale è soggetta ad un’iscrizione obbligatoria in ragione del fatto che esercitano la loro professione in Baviera o in Sassonia. Una volta cessata tale iscrizione obbligatoria, è possibile rimanere iscritto su base volontaria per poter continuare ad acquisire diritti a pensione. I ricorrenti nella causa principale stabiliscono, nei loro statuti, il versamento di contributi o di apporti al finanziamento della loro missione, nonché le condizioni, la natura, l’importo e la soppressione dei diritti a pensione. Sono possibili anche pagamenti supplementari volontari, ma sono limitati a un massimo consentito. I ricorrenti nel procedimento principale forniscono oltre il 50% delle loro prestazioni ai loro aderenti soggetti ad un’iscrizione obbligatoria. |
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28 |
Alla luce di tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, che sono formulate in termini identici nelle cause C‑758/22 e C‑759/22:
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Sulle questioni pregiudiziali
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29 |
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 debbano essere interpretate nel senso che rientrano nella nozione di «fondi pensione», ai sensi del punto 2.105 di tale allegato, e, di conseguenza, devono essere assoggettati agli obblighi di segnalazione statistica previsti dal regolamento n. 2018/231 taluni istituti previdenziali che offrono prestazioni a copertura dei rischi pensionistici, di decesso e d’invalidità a favore di aderenti per la maggior parte soggetti ad un obbligo di iscrizione in ragione dell’esercizio di una determinata professione. |
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30 |
Occorre ricordare che dal considerando 14 del regolamento n. 549/2013 risulta che il SEC 2010 istituisce un quadro di riferimento destinato – per le esigenze dell’Unione, ed in particolare per la definizione e il monitoraggio delle politiche economiche e sociali dell’Unione – all’elaborazione dei conti degli Stati membri. A questo proposito, secondo il considerando 3 di tale regolamento, questi conti devono essere redatti sulla base di principi unici che non si prestino a interpretazioni divergenti, in modo da consentire di ottenere risultati comparabili (sentenza del 13 luglio 2023, Ferrovienord, C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2023:563, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). |
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31 |
Come si evince dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, il SEC 2010 prevede una metodologia definita nell’allegato A relativa alle norme, alle definizioni, alle classificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere utilizzate per l’elaborazione di conti e tavole su basi comparabili per le esigenze dell’Unione. |
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32 |
Ai sensi del punto 1.01 di tale allegato, il SEC 2010 è «un sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive in maniera sistematica e dettagliata il “complesso di una economia” (ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti e le sue relazioni con altre economie». |
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33 |
Detto allegato, concepito come un manuale, si compone di 24 capitoli che sono brevemente illustrati ai punti 1.03 e 1.04 dello stesso. Il capitolo 1 illustra gli aspetti basilari del sistema con riguardo ai concetti, elenca i principi del SEC e descrive le unità statistiche fondamentali e i loro insiemi. Presenta inoltre una panoramica della sequenza dei conti. Il capitolo 2 descrive le unità istituzionali utilizzate per misurare l’economia e delinea le modalità di classificazione, a fini di analisi, di tali unità in settori e in altri insiemi. Il capitolo 20 è dedicato ai conti del settore delle amministrazioni pubbliche. |
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34 |
I punti 1.34 e 1.57, dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 stabiliscono che ogni unità istituzionale – definita come un’entità economica che può essere proprietaria di beni e attività, può assumere passività, nonché esercitare attività economiche e intervenire in operazioni con altre unità per conto proprio – deve essere ricondotta ad uno dei sei settori principali identificati dal SEC 2010, vale a dire le società non finanziarie, le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le famiglie, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e il resto del mondo (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Ferrovienord, C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2023:563, punto 66, nonché giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
Da tali disposizioni, nonché dal punto 2.41 di tale allegato, risulta che tali settori si escludono reciprocamente, di modo che un’unità istituzionale può appartenere a un solo settore o sottosettore. Conformemente al punto 2.32 del medesimo allegato, ciascun settore o sottosettore raggruppa le unità istituzionali che hanno un comportamento economico simile. |
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36 |
Il sottosettore dei fondi pensione rientra nel settore delle società finanziarie, come precisato al punto 2.66 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013. Di conseguenza, al pari di qualsiasi unità istituzionale di tale settore, i fondi pensione sono classificati come «produttori di beni e servizi destinabili alla vendita», conformemente alla definizione della nozione di «società finanziarie» di cui al punto 2.55 di tale allegato. |
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37 |
Per quanto riguarda tale classificazione dei fondi pensione come «produttori di beni e servizi destinabili alla vendita», occorre sottolineare l’esistenza di una particolarità propria delle attività di tali fondi, che sono specificate ai punti da 2.105 a 2.110 di detto allegato. Infatti, dal punto 2.108 del medesimo allegato risulta che «i servizi dei fondi pensione», contrariamente a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita, «sono riservati per legge a determinati gruppi di lavoratori dipendenti e indipendenti». Pertanto, il sottosettore dei fondi pensione raggruppa società finanziarie che non sono libere di offrire i loro servizi all’insieme del pubblico. |
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38 |
Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che gli istituti di previdenza di cui trattasi nel procedimento principale, che esercitano la propria attività in Baviera (causa C‑758/22) e in Sassonia (causa C‑759/22), garantiscono ai loro aderenti prestazioni in caso di pensione, decesso e invalidità e sono organizzati su base settoriale, nel senso che la maggior parte dei loro aderenti è soggetta ad un obbligo legale di iscrizione in ragione dell’esercizio di una determinata professione come quella di medico, farmacista, avvocato o architetto. |
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39 |
Del resto, è tale organizzazione settoriale degli istituti di previdenza, e il correlativo obbligo di iscrizione dei loro membri, che hanno indotto il giudice del rinvio a chiedersi se le attività di tali istituzioni possano rientrare nella nozione di «produzione di beni e servizi destinabili alla vendita» o in quella di «attività di produzione per il mercato» ai sensi dell’allegato A del regolamento n. 549/2013. |
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40 |
Va rilevato, tuttavia, che una siffatta organizzazione settoriale dei fondi pensione è espressamente prevista ai punti 2.107 e 2.108 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, come indicato al punto 37 della presente sentenza. Nonostante tale particolarità, il legislatore dell’Unione ha scelto di classificare i fondi pensione come società finanziarie e, pertanto, quali produttori di beni e servizi destinabili alla vendita. Pertanto, nel caso di specie, non è necessario interrogarsi sull’interpretazione della nozione di «produzione di beni e servizi destinabili alla vendita» o di quella di «attività di produzione per il mercato», bensì determinare se istituti previdenziali come quelli di cui trattasi nel procedimento principale possano essere qualificati come «fondi pensione» alla luce dei criteri stabiliti ai punti da 2.105 a 2.110 di tale allegato. |
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41 |
A tal riguardo, si può dedurre dalla formulazione dei punti da 2.105 a 2.110 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 che le attività dei fondi pensione soddisfano i seguenti criteri. |
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42 |
In primo luogo, dai punti 2.105 e 2.107 di tale allegato risulta che i fondi pensione, la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla messa in comune dei rischi e dei bisogni sociali degli assicurati, garantiscono prestazioni all’assicurato in caso di pensione. Tali fondi possono altresì garantire prestazioni all’assicurato in caso di invalidità, nonché prestazioni al coniuge e ai figli dell’assicurato in caso di decesso di quest’ultimo. |
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43 |
In secondo luogo, il punto 2.106 del medesimo allegato espone che i fondi pensione, che sono distinti dalle unità che li hanno creati, sono dotati di autonomia decisionale e dispongono di una contabilità completa. |
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44 |
In terzo luogo, e come indicato nel punto 37 della presente sentenza, i punti 2.107 e 2.108 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013 chiariscono che, a differenza delle compagnie di assicurazione sulla vita, i fondi pensione sono legalmente tenuti a riservare i loro servizi a gruppi specifici di lavoratori dipendenti e indipendenti, come, in particolare, le persone che esercitano la stessa professione. |
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45 |
In quarto luogo, il punto 2.110 di tale allegato esclude dalla nozione di «fondi pensione» gli enti di previdenza sociale di cui al punto 2.117 di detto allegato. Ai sensi di quest’ultimo punto, le amministrazioni di previdenza sociale, la cui attività principale consiste nella fornitura di prestazioni sociali, sono caratterizzate dal fatto che, da un lato, determinati gruppi della popolazione sono tenuti per legge a partecipare al regime o a versare contributi e, dall’altro, le amministrazioni pubbliche fissano o approvano i contributi e le prestazioni, senza che esista abitualmente un legame diretto tra l’importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto. |
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46 |
A quest’ultimo proposito, dal punto 20.39 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, che rientra nel capitolo 20 di tale allegato, intitolato «I conti delle amministrazioni pubbliche», risulta che un regime pensionistico, anche se istituito da un’unità delle amministrazioni pubbliche, non è assimilato a un sistema di sicurezza sociale e va classificato nel sottosettore dei fondi pensione se è privo di garanzia da parte dell’amministrazione pubblica sul livello delle prestazioni dovute, e il livello di queste ultime è incerto poiché dipende dal rendimento delle attività. |
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47 |
Secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima non è competente ad interpretare il diritto nazionale, e spetta unicamente al giudice nazionale accertare e valutare i fatti della controversia oggetto del procedimento principale, nonché stabilire l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali (sentenza del 28 aprile 2022, SeGEC e a., C‑277/21, EU:C:2022:318, punto 21 nonché la giurisprudenza ivi citata). |
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48 |
Tuttavia la Corte, chiamata a fornire al giudice del rinvio risposte utili, è competente a fornire indicazioni tratte dagli atti del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte sottopostele, idonee a mettere detto giudice in grado di decidere (sentenza del 28 aprile 2022, SeGEC e a., C‑277/21, EU:C:2022:318, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che le attività degli istituti di previdenza di cui trattasi nei procedimenti principali presentano le seguenti caratteristiche. |
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50 |
In primo luogo, è pacifico che tali istituti di previdenza garantiscono ai loro aderenti prestazioni in caso di pensionamento, decesso e invalidità. |
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51 |
In secondo luogo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che gli istituti di previdenza di cui trattasi nella causa C‑758/22, che sono dotati di personalità giuridica, godono di un diritto di autogestione e hanno una propria contabilità. Secondo le stesse indicazioni, l’istituto di previdenza di cui trattasi nella causa C‑759/22, pur essendo un ente dotato di parziale personalità giuridica dell’Ordine dei medici, è indipendente sul piano organizzativo ed economico, gode di un’ampia autonomia, possiede un proprio patrimonio e dispone di una contabilità completa. Siffatti istituti di previdenza, che godono di autonomia di gestione e hanno una propria contabilità, soddisfano il criterio di cui al punto 43 della presente sentenza. |
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52 |
In terzo luogo, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio di cui al punto 38 della presente sentenza, risulta anche che la stragrande maggioranza degli aderenti agli istituti di previdenza di cui trattasi in via principale è soggetta a un obbligo legale di iscrizione in virtù dell’esercizio di una particolare attività professionale, fermo restando che tali istituti di previdenza non sono in linea di principio autorizzati a fornire le loro prestazioni ad altre persone. Di conseguenza, siffatti istituti sembrano soddisfare il criterio di cui al punto 44 della presente sentenza. |
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53 |
In quarto luogo, dalla decisione di rinvio risulta che il livello delle prestazioni offerte agli aderenti, che non è garantito dalle amministrazioni pubbliche, dipende dall’importo dei contributi versati nonché dalle prestazioni dell’istituto previdenziale interessato nella gestione delle attività. Peraltro, il giudice del rinvio ha indicato che gli istituti di previdenza di cui trattasi nel procedimento principale determinano, nell’ambito fissato da disposizioni di legge, l’importo dei contributi che essi percepiscono e l’importo delle prestazioni che essi offrono. Tali enti previdenziali soddisfano quindi i criteri di cui ai punti 45 e 46 della presente sentenza, che escludono la classificazione come sistema di sicurezza sociale a favore di quella di fondo pensione. |
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54 |
Ne consegue che, qualora le attività degli istituti di previdenza oggetto del procedimento principale presentino effettivamente le caratteristiche elencate nei punti da 50 a 53 della presente sentenza, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare, tali istituti possono essere classificati nel sottosettore «fondi pensione» ai sensi del punto 2.105 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013. |
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55 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che le disposizioni dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 devono essere interpretate nel senso che rientrano nella nozione di «fondi pensione», ai sensi del punto 2.105 di tale allegato, e, di conseguenza, devono essere in linea di principio soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dal regolamento 2018/231, gli istituti di previdenza le cui attività presentano l’insieme delle caratteristiche seguenti:
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Sulle spese
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56 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Le disposizioni dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea |
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devono essere interpretate nel senso che: |
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rientrano nella nozione di «fondi pensione», ai sensi del punto 2.105 di tale allegato, e, di conseguenza, devono essere in linea di principio soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dal regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione, gli istituti di previdenza le cui attività presentano l’insieme delle caratteristiche seguenti: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco
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