ECLI:EU:C:2024:978•Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2024.#Openbaar Ministerie e Federale Overheidsdienst Financiën contro Profit Europe NV e Gosselin Forwarding Services NV.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen.#Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina – Regolamento provvisorio (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 5 – Apertura del procedimento d’inchiesta – Definizione del prodotto in esame – Accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale.#Causa C-719/22.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 novembre 2024.#Openbaar Ministerie e Federale Overheidsdienst Financiën contro Profit Europe NV e Gosselin Forwarding Services NV.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen.#Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina – Regolamento provvisorio (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 5 – Apertura del procedimento d’inchiesta – Definizione del prodotto in esame – Accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale.#Causa C-719/22.
ECLI:EU:C:2024:978Eu Chamb 10 C21 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
21 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina – Regolamento provvisorio (UE) n. 1071/2012 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Validità – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 5 – Apertura del procedimento d’inchiesta – Definizione del prodotto in esame – Accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale»
Nella causa C‑719/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 6 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2022, nel procedimento penale a carico di
Profit Europe NV,
Gosselin Forwarding Services NV,
con l’intervento di:
Openbaar Ministerie,
Federale Overheidsdienst Financiën,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, e Z. Csehi (relatore), giudice,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Profit Europe NV, da P. Diaz Gavier, advocaat; |
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per la Gosselin Forwarding Services NV, da A. Poelmans, advocaat; |
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per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da P.‑J. Loewenthal, G. Luengo e J. Zieliński, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU 2012, L 318, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU 2013, L 129, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo») (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti antidumping»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico della Profit Europe NV e della Gosselin Forwarding Services NV (già Crosstainer NV; in prosieguo: la «Gosselin»), accusate di aver commesso diverse infrazioni doganali in occasione dell’importazione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale, originari della Cina. |
Contesto normativo
Normativa dell’Unione relativa alla classificazione tariffaria
Codice doganale comunitario
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3 |
L’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), ai paragrafi da 1 a 3 e 6 così disponeva: «1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee. 2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicabili, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi. 3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
(...) 6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni:
in cui la merce deve essere classificata». |
– NC
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4 |
Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la Commissione europea istituisce la nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione europea e di altre politiche dell’Unione relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
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5 |
La NC, contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). In conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni ad essa proprie. |
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6 |
La NC, sia nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1), che in quella risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1), conteneva la voce 7307 che era così strutturata:
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7 |
In forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della NC. |
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8 |
Le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio 2011 (GU 2011, C 137, pag. 1), relative alle sottovoci 73071110 e 73071190, così recitavano: «Il termine “ghisa non malleabile” comprende anche la ghisa a grafite lamellare. Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico». |
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9 |
Ai sensi delle note esplicative relative alla sottovoce 73071910: «La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l’acciaio fuso. È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato. Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia. Quando il tenore di carbonio è pari a 2% o meno, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 73071990. Il termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale. (...)». |
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10 |
Con le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 gennaio 2019 (GU 2019, C 2, pag. 2), da un lato, è stato soppresso il terzo comma della nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071910. Dall’altro, è stata aggiunta la nuova nota esplicativa relativa alla sottovoce 73071990, precisando che quest’ultima comprende gli accessori di ghisa a grafite sferoidale. |
– TARIC
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11 |
L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 prevede quanto segue: «È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci. Essa si basa sulla [NC] e comprende
(...)». |
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12 |
Tra le misure dell’Unione previste all’articolo 2 di tale regolamento, al punto 5 dell’allegato II a quest’ultimo figurano, in particolare, i dazi antidumping. |
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13 |
Il codice TARIC 7307191010 si applicava agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile. |
Normativa antidumping
– Regolamento di base
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14 |
L’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»), così disponeva: «1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (...) 4. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato». |
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15 |
Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Apertura del procedimento»: «1. Salvo il disposto del paragrafo 6, l’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell’industria comunitaria. (...) 2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:
3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. (...) 9. Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (...) 10. L’avviso di apertura del procedimento annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l’avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell’inchiesta; l’avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all’articolo 6, paragrafo 5. (...)». |
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16 |
L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Inchiesta», ai paragrafi 1 e 5 prevedeva quanto segue: «1. Dopo l’apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello comunitario. L’inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. (...) (...) 5. Le parti interessate, che si sono manifestate a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere coinvolte dall’esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite». |
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17 |
L’articolo 7 del regolamento di base, intitolato «Misure provvisorie», al paragrafo 1 così disponeva: «Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell’articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall’industria comunitaria e qualora l’interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento». |
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18 |
L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», al paragrafo 4 prevedeva quanto segue: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria». |
– Regolamento provvisorio
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19 |
I considerando 1, 2, 16, 19 e 28 del regolamento provvisorio erano così formulati:
(...)
(...)
(...)
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20 |
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento enunciava quanto segue: «È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia». |
– Regolamento definitivo
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21 |
I considerando 12 e 13 del regolamento definitivo erano così formulati:
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22 |
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento definitivo disponeva quanto segue: «Si istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex73071910 (codice Taric 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese (...) e della Thailandia». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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23 |
La Profit Europe e la Gosselin sono due società belghe. La prima importa accessori per tubi di ghisa, mentre la seconda fornisce servizi di dichiarazione in dogana. Entrambe sono in particolare perseguite per essersi sottratte, in occasione dell’importazione di accessori per tubi di ghisa a grafite sferoidale provenienti dalla Cina durante il periodo dal 19 novembre 2012 al 30 giugno 2015, al pagamento di dazi antidumping pari a EUR 651954,11 avendo dichiarato tali accessori sotto una voce doganale ed una denominazione errate, ossia la sottovoce 73071110 della NC, corrispondente agli accessori di ghisa non malleabile. |
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24 |
A tal riguardo, la Centrale Administratie der Douane en Accijnzen (amministrazione centrale delle dogane e delle accise, Belgio), con decisioni del 30 marzo 2015 e del 9 aprile 2015, ha considerato che tali prodotti rientrassero nella sottovoce 73071910 della NC e nel codice TARIC 7307191090 («accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile»). Tali decisioni facevano riferimento alle note esplicative della NC relative alla voce 73071910, precisando che il termine «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale, nonché alle conclusioni della 140a riunione del Comitato del codice doganale, che si è svolto dal 30 settembre al 3 ottobre 2014, confermando sostanzialmente l’ampia portata di tale termine. |
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25 |
Poiché i suoi ricorsi amministrativi sono rimasti infruttuosi, la Profit Europe, il 10 maggio 2016, ha proposto, dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) un ricorso avverso ciascuna di dette decisioni. |
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26 |
Peraltro, il 24 febbraio 2017 è stato avviato un procedimento penale a carico della Profit Europe e della Gosselin dinanzi al rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa, Belgio), segnatamente per aver dichiarato merci sotto una voce doganale ed una denominazione errate. |
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27 |
Mentre tale procedimento penale era in corso, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese), il 16 giugno 2017, ha adito la Corte in via pregiudiziale in due cause che hanno dato luogo alla sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe (C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564). |
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28 |
In tale sentenza, la Corte ha statuito che gli accessori fusi per tubi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 73071990 della NC («altri accessori fusi per tubi, di ghisa, ferro o acciaio»). |
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29 |
A seguito della sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe (C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564), lo Stato belga ha rinunciato a sostenere la posizione che aveva difeso sino ad allora dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese) e alla Profit Europe è stata concessa un’indennità procedurale. |
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30 |
Con sentenza del 28 marzo 2019, il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa), da un lato, ha assolto la Profit Europe e la Gosselin per i fatti relativi alla dichiarazione sotto una voce doganale e una denominazione errate e, dall’altro, ha respinto l’azione fiscale dell’amministrazione centrale delle dogane e delle accise. |
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31 |
Il 16 aprile 2019 l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Belgio) e il Federale Overheidsdienst Financiën (Servizio pubblico federale delle Finanze, Belgio) hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio). |
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32 |
Con decisione del 18 giugno 2020, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, tale giudice ha adito la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dei regolamenti antidumping. |
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33 |
Nella sentenza del 15 luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), la Corte ha dichiarato che tali regolamenti devono essere interpretati nel senso che i dazi antidumping provvisorio e definitivo istituiti da detti regolamenti si applicano agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina. |
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34 |
Dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa), giudice del rinvio nella presente causa, la Profit Europe e la Gosselin sostengono che questi stessi regolamenti, nella parte in cui impongono dazi antidumping agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale, mentre si riferiscono esclusivamente a quelli di ghisa «malleabile», sono invalidi per il motivo che essi violano gli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base. |
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35 |
Il giudice del rinvio osserva che la menzione nel regolamento provvisorio, sotto il titolo «Prodotto simile», dei prodotti di «ghisa duttile», espressione che serve anch’essa a qualificare la ghisa a grafite sferoidale, non deriva né dalla denuncia depositata il 3 gennaio 2012 dal Comitato per la difesa degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dell’Unione europea, né dall’avviso di apertura, ma da un’osservazione espressa da uno Stato membro in esito all’inchiesta della Commissione. |
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36 |
Tale giudice ne deduce che gli accessori di ghisa duttile, la quale, come statuito dalla Corte nella sua sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe (C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564), differisce dalla ghisa malleabile per composizione e per modalità di produzione, non sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe disposto di alcun dato numerico che le consentisse di determinare se le importazioni di accessori per tubi di ghisa duttile fossero oggetto di dumping nell’Unione, se tale dumping causasse un pregiudizio e se fosse nell’interesse dell’Unione assoggettare tali importazioni a misure antidumping. In particolare, dal regolamento provvisorio non emergerebbe che la Commissione disponesse dei dati necessari per determinare il valore normale e il prezzo all’esportazione, nonché per il calcolo dei margini di dumping. |
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37 |
Detto giudice si chiede se, in assenza di tali dati, la Commissione potesse semplicemente estendere agli accessori per tubi di ghisa duttile le conclusioni dell’inchiesta antidumping condotta esclusivamente sulla base degli accessori per tubi di ghisa malleabile. |
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38 |
In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se i regolamenti [provvisorio] e [definitivo] violino gli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base (…), nella misura in cui essi assoggettano a dazi antidumping l’importazione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale e originari della [Cina], atteso che né la denuncia per l’apertura di un procedimento antidumping né l’avviso di apertura di detto procedimento identificavano siffatti beni come il prodotto oggetto di indagine, non viene addotta alcuna prova riguardo al dumping, al danno e al nesso causale, e la Commissione europea non ha svolto alcuna inchiesta riguardo al loro valore normale, al prezzo di esportazione, all’eventuale margine di dumping, all’eventuale danno, alla portata del danno, all’impatto sul danno di altri elementi noti, al nesso causale tra il dumping e il danno e alla necessità di assoggettare a dazi antidumping i prodotti in questione (accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale) nell’interesse dell’Unione». |
Sulla questione pregiudiziale
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39 |
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento provvisorio e il regolamento definitivo siano invalidi alla luce degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base nella parte in cui assoggettano le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina a dazi antidumping, mentre la denuncia, l’avviso di apertura e la successiva inchiesta riguardavano unicamente gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile. |
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40 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio può essere imposto un dazio antidumping. Il paragrafo 2 di tale articolo precisa che un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. |
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41 |
L’articolo 5 di detto regolamento di base definisce le condizioni alle quali l’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di un eventuale dumping è aperta. Quando l’inchiesta è aperta a seguito di una denuncia, l’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento prevede che quest’ultima deve contenere, in particolare, una descrizione completa del prodotto assertivamente oggetto di dumping, nonché elementi di prova relativi all’esistenza del dumping su tale prodotto e del pregiudizio che ne risulta per un’industria dell’Unione. In conformità all’articolo 5, paragrafo 10, del medesimo regolamento, l’avviso di apertura del procedimento, che annuncia l’inizio dell’inchiesta, indica, in particolare, il prodotto in esame e fornisce un riassunto delle informazioni ricevute. |
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42 |
L’articolo 6 del regolamento di base definisce le norme e le procedure applicabili durante l’inchiesta. |
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43 |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, è istituito un dazio antidumping definitivo. |
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44 |
Dall’articolo 1 e dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base emerge quindi che possono essere sottoposti a misure antidumping soltanto prodotti che sono stati oggetto di un’inchiesta antidumping e per i quali sia stato accertato che essi sono esportati nell’Unione a un prezzo inferiore al prezzo dei prodotti simili nel paese esportatore (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services, C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). |
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45 |
Per rispondere alla questione sollevata, occorre quindi determinare se gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale rientrassero, come richiesto dal regolamento di base, nella definizione del prodotto in esame nell’inchiesta, quale figurava al punto 2 dell’avviso di apertura. |
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46 |
A tal riguardo occorre ricordare che, a seguito della denuncia relativa agli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, la Commissione, il 16 febbraio 2012, ha pubblicato l’avviso di apertura il cui punto 2 definisce il prodotto sottoposto all’inchiesta come «accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile». Il punto 3 di detto avviso precisava che il prodotto che si presumeva essere oggetto di dumping rientrava quindi nella sottovoce 73071910 della NC, pur indicando che tale sottovoce era menzionata «a titolo puramente indicativo». |
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47 |
Orbene, in primo luogo, come già statuito dalla Corte ai punti 73 e 74 della sentenza del 15 luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), dall’articolo 20, paragrafo 2, del codice doganale comunitario emerge che le misure istituite da disposizioni dell’Unione specifiche nell’ambito degli scambi di merci, diverse dai dazi legalmente dovuti in caso di nascita di un’obbligazione doganale, vale a dire in particolare i dazi antidumping, sono solo, «se del caso», applicate in funzione della classificazione tariffaria di tali merci. Pertanto, una sentenza della Corte, come nel caso della sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe (C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564), che verte unicamente sulla classificazione tariffaria di un prodotto, contemplata peraltro dai regolamenti antidumping, non può, in quanto tale, incidere sull’ambito di applicazione di questi ultimi. Quest’ultima sentenza non può dunque consentire di ritenere che accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale non fossero oggetto dell’inchiesta antidumping in esame. |
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48 |
In secondo luogo, occorre ricordare che, per tutto il periodo compreso tra la presentazione della denuncia e l’adozione del regolamento definitivo, le note esplicative della NC relative alla sottovoce 73071910, in cui rientrano gli accessori fusi di ghisa malleabile, precisavano che i termini «ghisa malleabile», ai sensi di tale sottovoce, comprendevano anche la ghisa a grafite sferoidale. |
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49 |
Da dette note esplicative emerge altresì che la nozione di «ghisa malleabile», ai sensi di queste ultime, doveva essere intesa in opposizione alla ghisa non malleabile. |
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50 |
Orbene, occorre ricordare che nella scienza dei materiali s’intende per malleabilità la capacità di un materiale di deformarsi sotto compressione e che la ghisa a grafite sferoidale è, in certa misura, deformabile sotto una tale compressione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe,C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564, punti 40 e 43). La ghisa a grafite sferoidale può pertanto essere qualificata come «malleabile». |
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51 |
Dalle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza deriva che la nozione di «ghisa malleabile», ai sensi della denuncia e del punto 2 dell’avviso di apertura, includeva la ghisa a grafite sferoidale, cosicché gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale costituivano semplicemente una variante del «prodotto» in esame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 10, del regolamento di base. |
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52 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che la nozione di «prodotto considerato oggetto di dumping», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base, non riguarda necessariamente un prodotto preso in considerazione come un insieme omogeneo. Per contro è rilevante, al fine di determinare il contenuto di tale nozione in un caso concreto, il fatto che il prodotto considerato riguardi un insieme di prodotti che condividono le medesime caratteristiche fisiche e tecniche essenziali (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Portmeirion Group,C‑232/14, EU:C:2016:180, punti da 38 a 42 e 48). |
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Orbene, gli accessori fusi per tubi filettati, siano essi costituiti da «ghisa malleabile» o da «ghisa a grafite sferoidale», presentano le stesse caratteristiche fisiche essenziali (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Profit Europe e Gosselin Forwarding Services, C‑362/20, EU:C:2021:612, punto 63), cosicché, come sostenuto dalla Commissione in udienza, essi sono fondamentalmente destinati agli stessi usi e sono intercambiabili. |
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Pertanto, gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale rientravano nella definizione del prodotto che era asseritamente oggetto di dumping nella denuncia nonché in quella del prodotto sottoposto all’inchiesta. Ne consegue che i dati raccolti nell’ambito di tale inchiesta, nonché le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione cui l’inchiesta iniziale è giunta a proposito degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, riguardavano anche gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale. |
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Occorre peraltro rilevare che, ai sensi del considerando 28 del regolamento provvisorio, gli accessori filettati di «ghisa duttile» rientravano nel campo di applicazione del procedimento e delle misure, dato che gli accessori di ghisa duttile hanno identiche caratteristiche fisiche di base degli accessori filettati di ghisa malleabile. Orbene, da un lato, era altresì precisato, nella maggior parte delle versioni linguistiche di tale considerando 28, che la ghisa a grafite sferoidale è sinonimo di ghisa duttile. Dall’altro, dal considerando 13 del regolamento definitivo emerge che non era stata formulata alcuna osservazione riguardo al prodotto in esame, cosicché erano confermate le conclusioni di cui in particolare a detto considerando 28. |
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56 |
Da tali constatazioni deriva che la premessa sulla quale è fondata la questione pregiudiziale, ossia quella secondo cui gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale non sarebbero stati oggetto del procedimento antidumping in esame, è errata, cosicché i dubbi del giudice del rinvio quanto alla validità dei regolamenti antidumping alla luce degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base sono privi di fondamento. |
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57 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dei regolamenti antidumping alla luce degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base. |
Sulle spese
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58 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia, alla luce degli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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