Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 11 dicembre 2025.#ABLV Bank AS contro Comitato di risoluzione unico (SRB).#Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Articolo 7 – Ripartizione dei compiti nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico – Articolo 18 – Procedura di risoluzione – Presupposti – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) di non adottare un programma di risoluzione – Competenza del SRB.#Causa C-602/22 P.

ECLI:EU:C:2025:953Eu Chamb Gd C11 dic 2025

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

11 dicembre 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Articolo 7 – Ripartizione dei compiti nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico – Articolo 18 – Procedura di risoluzione – Presupposti – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) di non adottare un programma di risoluzione – Competenza del SRB»

Nella causa C‑602/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 settembre 2022,

ABLV Bank AS, in liquidazione, con sede in Riga (Lettonia), rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato inizialmente da H. Ehlers, L. Forestier, J. Rius Riu e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti, assistiti da D. Arts, advocaat, nonché N. De Backer e F. Miotto, avocates, e successivamente da H. Ehlers, L. Forestier e J. Rius Riu, in qualità di agenti, assistiti da D. Arts, advocaat, nonché N. De Backer e F. Miotto, avocates,

convenuto in primo grado,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da A. Lefterov, G. Marafioti e R. Ugena Torrejón, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, I. Ziemele, O. Spineanu Matei, M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, N. Piçarra, A. Kumin, D. Gratsias, Z. Csehi, B. Smulders e N. Fenger (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Biondi

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2025,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 maggio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, l’ABLV Bank AS, in liquidazione, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 luglio 2022, ABLV Bank/CRU (T‑280/18; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:429), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento delle decisioni SRB/EES/2018/09 e SRB/EES/2018/10 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 23 febbraio 2018, di non adottare un programma di risoluzione nei confronti, rispettivamente, dell’ente creditizio ABLV Bank AS e dell’ente creditizio ABLV Bank Luxembourg SA (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

Contesto normativo

Direttiva 2014/59/UE

2

L’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), così prevede:

«La decisione che sancisce l’adozione o meno di azioni di risoluzione relativamente a un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), contiene le informazioni seguenti:

a)

i motivi della decisione, anche quanto è stato stabilito riguardo all’eventuale soddisfacimento da parte dell’ente delle condizioni di risoluzione,

b)

l’azione che l’autorità di risoluzione intende adottare, anche, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 9, dal diritto nazionale».

Regolamento (UE) n. 806/2014

3

I considerando 2, da 10 a 12, 24, 26, 31, 33, 58 e 122 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1) sono così formulati:

«(2)

La sfiducia negli altri sistemi bancari nazionali e l’instabilità dei mercati sono alimentate anche dalle divergenze tra le norme di risoluzione nei vari Stati membri e le relative prassi amministrative, e dalla mancanza nell’unione bancaria di un processo decisionale unificato sulla risoluzione, perché si tratta di elementi che non garantiscono la prevedibilità riguardo al possibile esito di un dissesto di una banca.

(…)

(10)

Al fine di affrontare tali problematiche è stato necessario intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (“enti”), al fine di rafforzare l’Unione [europea], ripristinare la stabilità finanziaria e porre le basi per la ripresa economica. La direttiva [2014/59] rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l’Unione e prevede la cooperazione tra le autorità di risoluzione in caso di dissesto di banche transfrontaliere. Tuttavia, tale direttiva introduce regole di armonizzazione minime e non stabilisce la centralizzazione del processo decisionale in materia di risoluzione. Essa prevede essenzialmente strumenti e poteri comuni di risoluzione che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, alle quali lascia tuttavia una certa discrezionalità nell’applicazione degli strumenti e nel ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. (…)

(11)

Nel contesto del meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism – SRM), un potere di risoluzione centralizzato per gli Stati membri partecipanti è istituito e affidato al [SRB] istituito ai sensi del presente regolamento («Comitato») e alle autorità nazionali di risoluzione. Tale istituzione costituisce parte integrante del processo di armonizzazione in materia di risoluzione realizzato dalla direttiva [2014/59] e dal complesso di disposizioni uniformi stabilite al riguardo dal presente regolamento. L’applicazione uniforme del regime di risoluzione negli Stati membri partecipanti risulterà rafforzata dal fatto di essere stata affidata a un’autorità centrale come l’SRM. (…)

(…)

(12)

Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone necessariamente l’efficacia nell’Unione delle decisioni di risoluzione adottate per le banche in dissesto, anche relativamente all’impiego dei finanziamenti reperiti a livello di Unione. Nel mercato interno il dissesto di banche in uno Stato membro può compromettere la stabilità dei mercati finanziari nell’Unione nel suo complesso. Assicurare l’efficacia e l’uniformità delle norme in materia di risoluzione e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione nei diversi Stati membri è nell’interesse superiore non soltanto dello Stato membro in cui le banche operano, ma anche, in generale, in quello di tutti gli Stati membri, perché costituiscono un mezzo per assicurare condizioni eque di concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno. I sistemi bancari sono estremamente interconnessi nel mercato interno, i gruppi bancari hanno dimensione internazionale e le banche detengono attività estere in percentuali elevate. Senza l’SRM, le crisi bancarie che si verificassero negli Stati membri partecipanti [al meccanismo di vigilanza unico (SSM)] avrebbero un più forte impatto sistemico negativo anche negli Stati membri che non vi partecipano. L’istituzione dell’SRM garantirà un approccio neutro per il trattamento delle banche in dissesto e pertanto rafforzerà la stabilità delle banche degli Stati membri partecipanti e impedirà alle crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti, agevolando così il funzionamento del mercato interno nel suo complesso. (…)

(…)

(24)

Dato che solo le istituzioni dell’Unione possono stabilire la politica di risoluzione dell’Unione e che l’adozione di ogni specifico programma di risoluzione lascia un margine di discrezionalità, è necessario prevedere un’adeguata partecipazione del Consiglio [dell’Unione europea] e della Commissione [europea] in quanto istituzioni che possono esercitare competenze di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE. La valutazione degli aspetti discrezionali delle decisioni di risoluzione assunte dal Comitato dovrebbe essere operata dalla Commissione. Stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull’intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all’adozione di determinate decisioni in materia di risoluzione. Dovrebbe pertanto essere il Consiglio, su proposta della Commissione, ad esercitare un controllo efficace sulla valutazione fatta dal Comitato della sussistenza di un interesse pubblico e a valutare eventuali modifiche non irrilevanti dell’ammontare delle risorse del Fondo [di risoluzione unico (SRF)] da utilizzare per un dato intervento di risoluzione. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per determinare ulteriori criteri o condizioni di cui il Comitato dovrà tenere conto nell’esercizio delle sue varie prerogative. L’attribuzione di tali compiti di risoluzione non dovrebbe ostacolare in alcun modo il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L’[Autorità bancaria europea (ABE)] dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all’applicazione coerente della legislazione dell’Unione applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di risoluzione in tutta l’Unione.

(…)

(26)

La [Banca centrale europea (BCE)], in quanto autorità di vigilanza nel quadro dell’SSM, e il Comitato dovrebbero poter valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Se ritiene che siano soddisfatti tutti i criteri per far scattare l’intervento di risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare il programma di risoluzione. L’iter di adozione del programma di risoluzione, che coinvolge la Commissione e il Consiglio, rafforza la necessaria autonomia operativa del Comitato, nel rispetto del principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (…). Pertanto il presente regolamento prevede che il programma di risoluzione adottato dal Comitato entri in vigore solo se, nelle 24 ore successive alla sua adozione da parte del Comitato, non vi siano obiezioni da parte del Consiglio o della Commissione, o se il programma di risoluzione sia approvato dalla Commissione. I motivi per i quali al Consiglio è consentito di muovere obiezioni, su proposta della Commissione, al programma di risoluzione del Comitato dovrebbero essere strettamente limitati alla sussistenza di un pubblico interesse e a modifiche non irrilevanti apportate dalla Commissione all’ammontare delle risorse del [SRF] che il Comitato propone di utilizzare.

(…)

(31)

Ai fini della rapidità e dell’efficacia del processo decisionale nella risoluzione, è opportuno che il Comitato si configuri come agenzia specifica dell’Unione dotata di struttura propria, corrispondente alle specifiche funzioni attribuitele, e atipica rispetto al modello di tutte le altre agenzie dell’Unione. La sua composizione dovrebbe tener adeguatamente conto di tutti i pertinenti interessi che entrano in gioco nelle procedure di risoluzione. (…)

(…)

(33)

Quando è riunito in sessione esecutiva il Comitato dovrebbe preparare e, per quanto possibile, adottare tutte le decisioni concernenti la procedura di risoluzione. (…)

(…)

(58)

La liquidazione di un’entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l’azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per le entità in dissesto e tutelare i depositanti.

(…)

(122)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro europeo unico, efficiente ed efficace, per la risoluzione delle entità e l’applicazione coerente delle norme in materia di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

4

L’articolo 7 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Ripartizione dei compiti nell’ambito dell’SRM», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Il Comitato è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’SRM.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 1, il Comitato è incaricato di elaborare i piani di risoluzione e di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per:

a)

le entità di cui all’articolo 2 che non fanno parte di un gruppo e i gruppi:

i)

che sono considerati significativi a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 [del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63)]; o

ii)

in relazione ai quali la BCE ha deciso, a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento [n. 1024/2013], di esercitare direttamente tutti i poteri pertinenti; e

b)

altri gruppi transfrontalieri».

5

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014 così dispone:

«1.   Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso.

2.   Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b)

evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;

c)

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d)

tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149),] e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU 1997, L 84, pag. 22)];

e)

tutelare i fondi e le attività dei clienti.

(…)».

6

L’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento è così formulato:

«Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti (…)».

7

L’articolo 18 di detto regolamento, intitolato «Procedura di risoluzione», così dispone:

«1.   Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 21 adottate nei confronti dell’entità, permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

Laddove valuta che l’entità o il gruppo di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva o, se del caso, dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene soddisfatta la condizione stabilita in tale lettera.

(…)

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

(…)

c)

l’entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;

(…)

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 14 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

6.   Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite al paragrafo 1, il Comitato adotta un programma di risoluzione. Il programma di risoluzione:

a)

sottopone l’entità a risoluzione;

b)

determina l’applicazione degli strumenti di risoluzione all’ente soggetto a risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, in particolare le eventuali esclusioni dall’applicazione del bail-in conformemente all’articolo 27, paragrafi 5 e 14;

c)

determina il ricorso al [SRF] a sostegno dell’azione di risoluzione a norma dell’articolo 76 e conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 19.

7.   Immediatamente dopo l’adozione del programma di risoluzione, il Comitato lo trasmette alla Commissione.

Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.

Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:

a)

di obiettare al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);

b)

di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell’importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.

Ai fini del terzo comma il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Il programma di risoluzione può entrare in vigore soltanto se il Consiglio o la Commissione non hanno espresso obiezioni entro un periodo di 24 ore dopo la trasmissione da parte del Comitato.

Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, adduce i motivi per cui esercita il suo potere di obiezione.

Qualora, entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il Consiglio abbia approvato la proposta della Commissione per la modifica del programma di risoluzione per i motivi di cui al terzo comma, lettera b), o la Commissione abbia obiettato conformemente al secondo comma, il Comitato, entro otto ore, modifica il programma di risoluzione conformemente alle motivazioni espresse.

(…)

8.   Qualora il Consiglio si opponga a sottoporre un ente a risoluzione a motivo del fatto che il criterio di interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c), non è soddisfatto, l’entità interessata è liquidata in modo ordinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

9.   Il Comitato garantisce che l’azione di risoluzione necessaria per attuare tale piano sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione pertinenti. Il programma di risoluzione è indirizzato alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell’articolo 29, esercitando i poteri di risoluzione. In caso di aiuti di Stato o aiuti a titolo del [SRF], il Comitato delibera in conformità della decisione adottata dalla Commissione in merito a tali aiuti pubblici.

10.   La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione».

8

L’articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione», al suo paragrafo 2, così dispone:

«Gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:

a)

strumento per la vendita dell’attività d’impresa;

b)

strumento dell’ente-ponte;

c)

strumento di separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in».

9

L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 così dispone:

«Le autorità nazionali di risoluzione adottano le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento, in particolare esercitando un controllo sulle entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, nonché sulle entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5, laddove sussistano le condizioni per l’applicazione di tali paragrafi, adottando le misure necessarie a norma dell’articolo 35 o dell’articolo 72 della direttiva [2014/59] e assicurando che le salvaguardie previste dalla predetta direttiva siano rispettate. Le autorità nazionali di risoluzione attuano tutte le decisioni del Comitato loro destinate».

10

L’articolo 43, paragrafo 3, di tale regolamento prevede quanto segue:

«La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente.

I rappresentanti della Commissione e della BCE hanno il diritto di partecipare alle discussioni e hanno accesso a tutti i documenti».

Fatti

11

I fatti sono illustrati ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

12

L’ABLV Bank è un ente creditizio con sede in Lettonia e la società madre del gruppo ABLV. L’ABLV Bank Luxembourg è un ente creditizio con sede in Lussemburgo che costituisce una delle società figlie del gruppo ABLV e di cui l’ABLV Bank è azionista unico.

13

L’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg erano considerate, ciascuna, come «entità significativa» ed erano soggette, a tale titolo, alla vigilanza della BCE nell’ambito del SRM introdotto dal regolamento n. 1024/2013.

14

Il 13 febbraio 2018, lo United States Department of the Treasury (dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America), tramite il Financial Crimes Enforcement Network (rete per la repressione della criminalità finanziaria, Stati Uniti; in prosieguo: il «FinCEN»), ha espresso la sua intenzione di adottare misure speciali dirette a designare l’ABLV Bank come entità che rappresenta un alto rischio in materia di riciclaggio di denaro (in prosieguo: il «progetto di misura del FinCEN»). A seguito di tale annuncio, l’ABLV Bank non è più stata in grado di effettuare pagamenti in dollari statunitensi (USD).

15

Il 18 febbraio 2018 la BCE ha dato istruzione alla Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia) (in prosieguo: la «CMFC»), di sospendere i pagamenti delle obbligazioni finanziarie dell’ABLV Bank. La BCE ha inoltre invitato la Commission de surveillance du secteur financier (Commissione di vigilanza sul settore finanziario, Lussemburgo), (in prosieguo: la «CSSF»), ad adottare misure simili nei confronti dell’ABLV Bank Luxembourg. Una moratoria nei confronti dell’ABLV Bank è entrata in vigore il 19 febbraio 2018 e all’ABLV Bank Luxembourg è stata concessa una sospensione dei pagamenti.

16

Il 22 febbraio 2018 la BCE ha comunicato al SRB un progetto di valutazione relativa alla situazione di dissesto o rischio di dissesto dell’ABLV Bank e dell’ABLV Bank Luxembourg, al fine di consultarlo al riguardo.

17

Il 23 febbraio 2018 la BCE ha ritenuto che l’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg fossero in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e ha comunicato le sue valutazioni al SRB.

18

Lo stesso giorno, il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2018/09, con la quale ha deciso di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti dell’ABLV Bank (in prosieguo: la «decisione relativa all’ABLV Bank»), nonché la decisione SRB/EES/2018/10, con la quale ha deciso di non adottare alcun programma di risoluzione nei confronti dell’ABLV Bank Luxembourg (in prosieguo: la «decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg»). In tali decisioni, il SRB ha fatto propria la valutazione della BCE secondo cui l’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg erano in dissesto o a rischio di dissesto e ha considerato che non esisteva una prospettiva ragionevole che altre misure impedissero il loro dissesto entro un termine ragionevole. Esso ha tuttavia ritenuto che, tenuto conto delle caratteristiche particolari dell’ABLV Bank e dell’ABLV Bank Luxembourg, un’azione di risoluzione nei loro confronti non fosse necessaria nell’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5, di tale regolamento. Dette decisioni sono state notificate ai loro rispettivi destinatari, vale a dire la CMFC e la CSSF.

19

La decisione relativa all’ABLV Bank disponeva, al suo articolo 1, che «[l’ABLV Bank] non sarà soggetta a risoluzione». L’articolo 2 di tale decisione precisava che quest’ultima era «indirizzata alla [CMFC], nella sua veste di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 806/2014» e che, «[c]onformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, la [CMFC] attuerà [detta decisione] e si assicurerà che tutte le misure adottate le siano conformi, secondo le considerazioni previste».

20

Gli articoli 1 e 2 della decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg avevano un contenuto analogo.

21

Il 24 febbraio 2018 il SRB ha pubblicato un comunicato stampa relativo alle decisioni controverse. In tale comunicato stampa veniva precisato che «[a] seguito della decisione della [BCE] di dichiarare la [ABLV Bank] e la sua società figlia [ABLV Bank Luxembourg] in dissesto o a rischio di dissesto, il [SRB] ha deciso che non [era] necessario adottare un programma di risoluzione, data l’assenza di interesse pubblico per tali banche[; d]i conseguenza, le banche saranno liquidate rispettivamente in base al diritto lettone e al diritto lussemburghese».

22

Il 26 febbraio 2018 gli azionisti dell’ABLV Bank hanno avviato un procedimento che consentisse a quest’ultima di portare a termine la propria liquidazione e hanno sottoposto alla CMFC una domanda di approvazione del suo piano di liquidazione volontaria.

23

Il 9 marzo 2018, il tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo) ha respinto la domanda della CSSF diretta allo scioglimento e alla liquidazione dell’ABLV Bank Luxembourg, ammettendo al contempo quest’ultima al beneficio del procedimento di sospensione dei pagamenti per un periodo di sei mesi, che è stato prorogato a più riprese. Con sentenza del 2 luglio 2019, tale giudice ha pronunciato lo scioglimento dell’ABLV Bank Luxembourg e ne ha ordinato la liquidazione.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

24

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2018, l’ABLV Bank ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni controverse.

25

A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto tredici motivi. Il primo motivo di ricorso verteva sull’assenza di competenza del SRB a decidere in merito alla liquidazione di un ente creditizio. Il secondo motivo di ricorso verteva, in sostanza, sull’assenza di competenza del SRB a decidere di non adottare un programma di risoluzione. Il terzo e il quarto motivo di ricorso vertevano sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 806/2014 Il quinto motivo di ricorso verteva su una violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto di accesso al fascicolo. Il sesto motivo di ricorso verteva su una violazione dell’obbligo di motivazione. Il settimo e il tredicesimo motivo di ricorso vertevano su una violazione del diritto a che le questioni che la riguardavano fossero trattate in modo imparziale, sancito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). L’ottavo e l’undicesimo motivo di ricorso vertevano su una violazione, rispettivamente, del principio di proporzionalità, del principio della parità di trattamento, degli articoli 16 e 17 della Carta nonché del brocardo nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nessuno può avvalersi della propria turpitudine). Il dodicesimo motivo di ricorso verteva su uno sviamento di potere.

26

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’ABLV Bank.

27

Nell’ambito dell’esame della ricevibilità di tale ricorso, dopo aver constatato, al punto 36 di detta sentenza, che le decisioni controverse sono atti impugnabili, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 40 a 42 di detta sentenza, da un lato, che l’ABLV Bank aveva proposto il suo ricorso avverso la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg nella sua qualità di società madre nonché di azionista unico di quest’ultima e, dall’altro, che detta decisione non produceva direttamente effetti sulla situazione degli azionisti, poiché il diritto di tali azionisti di percepire dividendi e di partecipare alla gestione dell’ABLV Bank Luxembourg non era stato pregiudicato da detta decisione. Esso ne ha dedotto, al punto 45 della medesima sentenza, che la stessa decisione non riguardava direttamente l’ABLV Bank.

28

Di conseguenza, il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto irricevibile il capo delle conclusioni dell’ABLV Bank diretto all’annullamento della decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg. Per contro, esso ha dichiarato il ricorso di quest’ultima ricevibile nella parte in cui era diretto all’annullamento della decisione relativa all’ABLV Bank.

29

Nel merito, il Tribunale ha esaminato e respinto tutti i motivi di ricorso dedotti dall’ABLV Bank.

30

Il Tribunale ha, in primo luogo, respinto il primo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank, constatando, al punto 76 della sentenza impugnata, che il SRB, con la decisione relativa all’ABLV Bank, non aveva deciso la liquidazione di tale entità.

31

Esso ha, in secondo luogo, respinto il secondo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank constatando, anzitutto, ai punti 81 e 82 di tale sentenza, che dalla sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE (C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369), risultava che il SRB era tenuto ad adottare una decisione positiva o negativa dopo aver esaminato se le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 fossero soddisfatte o meno. Inoltre, al punto 83 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto che l’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, che poteva essere considerato l’equivalente dell’articolo 18 di tale regolamento, prevedesse espressamente la possibilità di emettere una decisione di non adottare un programma di risoluzione. Infine, esso ha constatato, al punto 84 di tale sentenza, che l’assenza di competenza del SRB ad emettere e una decisione di non adottare un programma di risoluzione rischierebbe di compromettere la stabilità dell’ente creditizio interessato e, potenzialmente, dei mercati finanziari, lasciando aleggiare un dubbio riguardo alle azioni successive da adottare nei confronti di tale ente in base alla valutazione della BCE.

32

Il Tribunale ha, in terzo luogo, esaminato congiuntamente, ai punti da 87 a 153 della sentenza impugnata, il terzo e il quarto motivo di ricorso dedotti dall’ABLV Bank. Esso ha in particolare considerato, anzitutto, ai punti 91 e 92 di tale sentenza, che, poiché la valutazione, da parte del SRB, del dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio è fondata su valutazioni economiche complesse, il controllo dei giudici dell’Unione al riguardo è limitato. Esso ha poi respinto l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente sull’illiceità del progetto di misura del FinCEN dichiarando, al punto 101 di detta sentenza, che le cause del dissesto non costituiscono un elemento da prendere in considerazione per effettuare l’esame previsto all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014. Esso ha infine respinto, ai punti da 103 a 146 della medesima sentenza, l’argomentazione dell’ABLV Bank diretta contro la valutazione del suo dissesto o rischio di dissesto effettuata dalla BCE e ripresa dal SRB.

33

In quarto luogo, ai punti da 154 a 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto i motivi di ricorso dal quinto al tredicesimo dedotti dall’ABLV Bank.

Conclusioni delle parti

34

Con la sua impugnazione, l’ABLV Bank chiede che la Corte voglia:

–

sospendere il presente procedimento fino alla decisione che definisce il giudizio nella causa C‑551/22 P, Commissione/SRB, e dare alle parti del presente procedimento la possibilità di esprimersi su tale decisione;

–

disporre una misura di organizzazione del procedimento e istruttoria diretta a chiedere alla Commissione di prendere posizione sulla presente causa;

–

annullare la sentenza impugnata;

–

annullare le decisioni controverse;

–

condannare il SRB alle spese dei due gradi di giudizio; e

–

nell’ipotesi in cui la Corte non fosse in grado di statuire sul ricorso in primo grado, rinviare la causa al Tribunale.

35

Il SRB chiede che la Corte voglia:

–

respingere la domanda di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori dell’ABLV Bank;

–

respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata;

–

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–

in ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui la Corte statuisca sul ricorso di primo grado, respingere tale ricorso, e

–

condannare l’ABLV Bank alle spese.

36

La BCE chiede che la Corte voglia:

–

respingere l’impugnazione in quanto infondata e

–

condannare l’ABLV Bank alle spese.

Procedimento dinanzi alla Corte

37

Con decisione del presidente della Corte del 22 marzo 2023, il presente procedimento è stato sospeso in attesa della decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑551/22 P, Commissione/SRB. A seguito della pronuncia della sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), il procedimento è stato ripreso.

38

Con decisione del presidente della Corte del 21 giugno 2024, le parti del presente procedimento sono state invitate a pronunciarsi sulle conseguenze che occorreva trarre da tale sentenza nel presente procedimento.

Sull’impugnazione

39

L’ABLV Bank deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. Il primo motivo di impugnazione verte su errori commessi dal Tribunale nell’esame dei primi due motivi di ricorso dedotti in primo grado, relativi alla competenza del SRB, nonché su vizi procedurali che hanno inficiato l’adozione della decisione relativa all’ABLV Bank. Il secondo motivo di impugnazione verte su errori commessi dal Tribunale nell’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso dedotti in primo grado, relativi alla valutazione del dissesto o rischio di dissesto dell’ABLV Bank da parte del SRB. Il terzo motivo di impugnazione verte su errori commessi dal Tribunale nell’esame dell’argomentazione dell’ABLV Bank relativa al progetto di misura del FinCEN e a talune decisioni adottate dalle autorità lettoni. Il quarto motivo di impugnazione verte su errori commessi dal Tribunale nell’esame della ricevibilità del ricorso diretto contro la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg.

Sulla domanda diretta a che la Corte chieda alla Commissione di prendere posizione sulla presente causa

40

Nella sua replica, l’ABLV Bank ha chiesto alla Corte di invitare la Commissione a prendere posizione sulla presente causa. Essa fa valere che, alla luce dell’argomentazione presentata dalla Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), tale istituzione condivide il suo parere riguardo alla fondatezza della presente impugnazione. Detta istituzione sarebbe, peraltro, in grado di fornire spiegazioni sui lavori preparatori del regolamento n. 806/2014.

41

A tale riguardo, occorre constatare che una siffatta domanda riguarda un’istituzione dell’Unione che non è parte né nel presente procedimento né in quello svolto in primo grado. Inoltre, la Corte ritiene di essere sufficientemente informata dagli argomenti delle parti e dai documenti del fascicolo, cosicché tale domanda deve essere respinta.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

Argomenti delle parti

42

Il SRB sostiene che la presente impugnazione è irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti del regolamento di procedura della Corte. Tale impugnazione non indicherebbe con la necessaria precisione gli elementi contestati della sentenza impugnata, né menzionerebbe gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno dei motivi di impugnazione dedotti. A causa del carattere vago e incoerente dell’impugnazione, sarebbe difficile individuare gli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale nella sentenza impugnata.

43

La BCE ritiene che l’impugnazione non contenga alcuna censura precisa vertente su errori di diritto, il che, in definitiva, non consentirebbe, da un lato, alla Corte di esercitare il proprio controllo e, dall’altro, al SRB e alla BCE di preparare la loro difesa. Di conseguenza, essa si interroga sulla ricevibilità dell’impugnazione.

44

L’ABLV Bank sostiene che l’impugnazione è ricevibile.

Giudizio della Corte

45

Occorre ricordare che, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti criticati nella sentenza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v. ordinanza del 26 aprile 1993, Kupka-Floridi/CES,C‑244/92 P, EU:C:1993:152, punti 8 e 9; sentenze del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 75, nonché del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 58).

46

Non soddisfa segnatamente tali requisiti e deve essere dichiarata irricevibile un’impugnazione la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare in quanto gli elementi essenziali sui quali l’argomentazione si basa non emergono in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì statuito che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limita ad affermazioni generiche e non contiene indicazioni precise relative ai punti della sentenza di cui è chiesto l’annullamento che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/Commissione,C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 58 e giurisprudenza citata).

47

Nel caso di specie, sebbene una parte dell’argomentazione dell’ABLV Bank non soddisfi detti requisiti, resta il fatto che l’impugnazione contiene una serie di argomenti giuridici che si riferiscono ad elementi chiaramente identificati della sentenza impugnata e che consentono alla Corte di effettuare il suo controllo.

48

In tali circostanze, non occorre dichiarare la presente impugnazione irricevibile nel suo complesso.

49

Tale conclusione non pregiudica tuttavia l’esame della ricevibilità di taluni argomenti considerati separatamente (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento,C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 34 e giurisprudenza citata).

Nel merito

Sul primo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

50

Secondo l’ABLV Bank, il Tribunale ha commesso un certo numero di errori e di snaturamenti nell’ambito dell’esame dei primi due motivi di ricorso da essa dedotti in primo grado. Inoltre, quest’ultimo avrebbe erroneamente omesso di rilevare d’ufficio taluni vizi procedurali che inficiano la decisione relativa all’ABLV Bank.

51

In primo luogo, l’ABLV Bank sostiene che l’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata è viziata da diversi errori.

52

Anzitutto, tale interpretazione non troverebbe alcun fondamento nel tenore letterale di detto articolo 18 né in tale regolamento considerato nel suo insieme.

53

Inoltre, detta interpretazione violerebbe i limiti dei poteri del SRB definiti in detto articolo 18, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), e del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520). Emergerebbe in particolare dal punto 83 di quest’ultima sentenza che il medesimo articolo 18 non conferirebbe al SRB il potere di adottare un atto produttivo di effetti giuridici autonomi.

54

Il considerando 26 di detto regolamento riconoscerebbe espressamente la necessità di limitare i poteri del SRB che risulta da tale giurisprudenza. Orbene, l’interpretazione dell’articolo 18 del medesimo regolamento accolta dal Tribunale conferirebbe al SRB un potere molto ampio e non previsto da tale articolo di determinare la sorte di una banca, senza che gli sia necessario, a tal fine, ottenere l’avallo della Commissione o del Consiglio.

55

Il Tribunale fonderebbe poi la sua interpretazione di detto articolo 18 su due argomenti erronei.

56

Da un lato, per quanto riguarda il punto della motivazione del Tribunale vertente sull’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, l’ABLV Bank sostiene che tale disposizione non si applica nel caso di specie e che l’assenza di una disposizione equivalente nel regolamento n. 806/2014 non può essere qualificata come lacuna involontaria. Inoltre, da detta disposizione risulterebbe che le misure adottate a seguito di una decisione di non adottare un programma di risoluzione spetterebbero esclusivamente alle autorità nazionali.

57

Dall’altro lato, la motivazione di cui al punto 84 della sentenza impugnata, relativa all’asserita necessità di eliminare qualsiasi dubbio sul seguito da dare a livello nazionale alla valutazione della BCE secondo cui un ente creditizio si trova in dissesto o a rischio di dissesto, sarebbe di ordine politico.

58

Infine, la prassi seguita dal SRB successivamente alla chiusura della fase orale del procedimento in primo grado non sarebbe coerente con l’interpretazione dell’articolo 18 di tale regolamento da esso proposta nella presente causa e accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 83 e 84 di tale sentenza.

59

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe determinato correttamente gli effetti giuridici delle decisioni controverse, mentre si tratterebbe di una tappa necessaria per esaminarne la legittimità.

60

In particolare, il Tribunale non avrebbe precisato in che modo la situazione giuridica dell’ABLV Bank e dell’ABLV Bank Luxembourg sia stata modificata da tali decisioni e si sarebbe limitato ad esaminare la questione se dette decisioni implichino o meno un «ordine di liquidazione».

61

In terzo luogo, la constatazione del Tribunale secondo cui le decisioni controverse non impongono la liquidazione dell’ABLV Bank e dell’ABLV Bank Luxembourg snaturerebbe il testo di tali decisioni e sarebbe fondata su errori.

62

Anzitutto, la formulazione scelta nel testo di tali decisioni, nella misura in cui imporrebbe alle autorità nazionali di risoluzione di attuare dette decisioni conformemente alle considerazioni ivi contenute, non lascerebbe alcun dubbio quanto al fatto che l’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg dovessero essere liquidate.

63

Poi, il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato la nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE a un documento materiale specifico. Tale nozione si riferirebbe al contenuto stesso delle decisioni impugnate, mentre un documento materiale costituirebbe solo un elemento di prova al riguardo, al pari degli annunci effettuati nell’ambito di una conferenza stampa. Orbene, come avrebbe rilevato il Tribunale al punto 17 della sentenza impugnata, il SRB avrebbe annunciato che le decisioni controverse implicavano la liquidazione dell’ABLV Bank e dell’ABLV Bank Luxembourg.

64

Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore nell’interpretazione della nozione di destinatario di un atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, e dell’articolo 297, paragrafo 2, TFUE. Esso avrebbe dovuto considerare che il destinatario di un atto non è l’autorità incaricata della sua attuazione, bensì la persona la cui situazione giuridica è stata modificata. Nel caso di specie, l’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg sarebbero i destinatari delle decisioni controverse e le persone che possono avvalersi dei diritti conferiti dall’articolo 41 della Carta.

65

In quarto luogo, la decisione relativa all’ABLV Bank sarebbe inficiata da vizi di procedura, che avrebbero dovuto essere rilevati d’ufficio dal Tribunale e dovrebbero ora essere rilevati dalla Corte. In particolare, i diritti dell’ABLV Bank di essere ascoltata e di accesso al fascicolo non sarebbero stati rispettati nel procedimento che ha condotto all’adozione di tale decisione. Inoltre, detta decisione non sarebbe stata correttamente comunicata a quest’ultima e non sarebbe stata prodotta alcuna motivazione.

66

Il SRB ritiene che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto, in parte, irricevibile, in parte inoperante e, in parte, infondato.

67

La BCE sostiene che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

– Giudizio della Corte

68

In via preliminare, occorre constatare che l’argomentazione dell’ABLV Bank relativa agli asseriti errori in cui sarebbe incorso il Tribunale non determinando correttamente gli effetti giuridici delle decisioni controverse e non rilevando i vizi di procedura da cui sarebbe inficiata la decisione relativa all’ABLV Bank non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità. Detta argomentazione deve quindi essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 45 e 46 della presente sentenza.

69

In relazione agli altri argomenti dedotti dall’ABLV Bank a sostegno del suo primo motivo di impugnazione, occorre rilevare, per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserito errore di diritto quanto all’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, che il Tribunale ha respinto, al punto 86 della sentenza impugnata, il secondo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank in primo grado, vertente sull’assenza di competenza del SRB ad emettere una decisione formale di non adottare un programma di risoluzione ai sensi di tale disposizione.

70

A tale riguardo, per quanto concerne, sotto un primo aspetto, l’interpretazione di tale articolo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck,292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 25 febbraio 2025, BSH Hausgeräte,C‑339/22, EU:C:2025:108, punto 27).

71

Innanzitutto, la formulazione dell’articolo 18 di tale regolamento enuncia, ai paragrafi 1 e 6, che il SRB adotta un programma di risoluzione in relazione, in particolare, agli enti finanziari e ai gruppi considerati significativi per la stabilità finanziaria nell’Unione nonché ad altri gruppi transfrontalieri solo se ritiene che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento siano soddisfatte. Dette condizioni consistono la prima, nel dissesto o rischio di dissesto dell’entità o del gruppo considerato, la seconda, nell’assenza di misure alternative rispetto alla risoluzione nonché, la terza, nella necessità di quest’ultima nell’interesse pubblico.

72

Per quanto riguarda la prima di dette condizioni, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014, dal secondo comma dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che la valutazione di tale condizione è effettuata dalla BCE, previa consultazione del SRB, e che quest’ultimo può effettuare una siffatta valutazione solo se, dopo aver informato la BCE della sua intenzione, questa non effettua tale valutazione entro tre giorni di calendario dal ricevimento di detta informazione. Il terzo comma di tale articolo 18, paragrafo 1, precisa che, qualora la BCE ritenga che detta condizione sia soddisfatta, essa comunica senza indugio la sua valutazione alla Commissione e al SRB.

73

La valutazione della BCE secondo cui l’entità interessata si trova in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014 ha come conseguenza l’avvio della procedura prevista all’articolo 18 di tale regolamento e, pertanto, l’esame delle condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento da parte del SRB (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punto 67).

74

L’articolo 18 del medesimo regolamento prevede, pertanto, la competenza del SRB ad esaminare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di tale articolo in tutti i casi in cui la procedura di risoluzione è avviata sulla base della valutazione comunicata dalla BCE, relativa al dissesto o rischio di dissesto dell’entità o del gruppo interessato, o realizzata dallo stesso SRB, qualora quest’ultimo abbia espresso l’intenzione di procedere a una siffatta valutazione, anche se detto articolo non contiene indicazioni esplicite quanto al seguito da dare a tale procedura di risoluzione nel caso in cui il SRB ritenga che tali condizioni non siano soddisfatte.

75

Inoltre, se è pur vero che le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 subordinano l’entrata in vigore del programma di risoluzione alla sua approvazione da parte della Commissione, in assenza di obiezioni da parte di quest’ultima o del Consiglio (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 80), una siffatta partecipazione della Commissione e del Consiglio non è prevista nell’ipotesi in cui un programma di risoluzione non sia adottato. Pertanto, qualora il SRB ritenga che le condizioni richieste per l’adozione di un programma di risoluzione non siano soddisfatte, tale conclusione del SRB costituisce la fase finale della procedura di risoluzione prevista all’articolo 18 di detto regolamento.

76

Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 18 di detto regolamento, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento non è tale da escludere la competenza del SRB ad emettere una decisione di non adottare un programma di risoluzione. Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, esiste una disparità tra le versioni linguistiche di tale disposizione. Pertanto, anche supponendo che da alcune di tali versioni possa derivare che il SRB sia competente unicamente ad adottare decisioni di risoluzione relative, in particolare, agli enti finanziari e ai gruppi considerati importanti per la stabilità finanziaria nell’Unione nonché ad altri gruppi transfrontalieri, tuttavia, secondo altre versioni linguistiche di detta disposizione, esso è competente ad adottare tutte le decisioni «relative alla risoluzione» di tali enti finanziari o gruppi.

77

Orbene, secondo giurisprudenza costante, un’interpretazione esclusivamente letterale di una o più versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, ad esclusione delle altre, non può essere accolta, giacché l’applicazione uniforme delle norme di diritto dell’Unione richiede che queste siano interpretate, in particolare, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue (sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn,C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 76 e giurisprudenza citata).

78

Dall’altro lato, il considerando 33 del regolamento n. 806/2014 precisa che il SRB dovrebbe preparare tutte le «decisioni concernenti la procedura di risoluzione» e, quanto più possibile, adottare tali decisioni.

79

Una siffatta precisazione indica che il legislatore dell’Unione ha accolto una concezione ampia dei tipi di decisioni che il SRB è incaricato di adottare nell’ambito del SRM.

80

Infine, quanto agli obiettivi perseguiti da tale regolamento, di cui occorre tener conto, come ricordato al punto 70 della presente sentenza, al fine di interpretare le disposizioni dello stesso, dai considerando 2, da 10 a 12, 31, 58 e 122 di detto regolamento emerge che quest’ultimo mira, mediante l’istituzione di un processo decisionale uniforme e centralizzato in materia di risoluzione, a garantire un processo decisionale più rapido ed efficace per la risoluzione nell’unione bancaria al fine, in particolare, di garantire una maggiore prevedibilità quanto all’esito di un dissesto di una banca, di mantenere la stabilità finanziaria, di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali e di tutelare i depositanti (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e SRB, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, punto 164, nonché del 4 ottobre 2024, García Fernández e a./Commissione e SRB, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, punto 190).

81

Orbene, come rilevato al punto 73 della presente sentenza, una valutazione della BCE secondo cui l’entità interessata si trova in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento ha come conseguenza l’avvio della procedura prevista all’articolo 18 di quest’ultimo e, pertanto, l’esame delle condizioni previste da tale articolo 18, paragrafo 1, da parte del SRB.

82

Pertanto, un’interpretazione di detto articolo 18 nel senso che il SRB non è competente ad emettere una decisione di non adottare un programma di risoluzione qualora ritenga che tali condizioni non siano soddisfatte non consentirebbe di garantire una trasparenza sufficiente quanto all’esito della procedura di risoluzione condotta dal SRB a seguito di una constatazione di dissesto o rischio di dissesto di un’entità e di garantire così una certa prevedibilità quanto alle conseguenze di un siffatto dissesto, in particolare riguardo alle misure che saranno adottate a seguito di una siffatta constatazione.

83

A tale riguardo, come rilevato al punto 75 della presente sentenza, nell’ipotesi in cui il SRB ritenga che dette condizioni non siano soddisfatte, tale conclusione del SRB costituisce la fase finale della procedura di risoluzione prevista all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014. Orbene, per ragioni di trasparenza, è importante che le autorità nazionali competenti siano informate dell’esito della procedura di risoluzione condotta dal SRB.

84

Tenuto conto di tutti questi elementi, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che l’articolo 18 di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che il SRB è competente ad emettere una decisione di non adottare un programma di risoluzione qualora ritenga che le condizioni previste al paragrafo 1 di tale articolo non siano soddisfatte.

85

Contrariamente a quanto sostiene l’ABLV Bank, tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), e del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520).

86

A questo proposito occorre ricordare che il regime istituito da tale regolamento si basa sulla constatazione, enunciata in sostanza ai considerando 24 e 26 di quest’ultimo, che l’esercizio dei poteri di risoluzione previsti da detto regolamento rientra nella politica dell’Unione in materia di risoluzione, che solo le istituzioni dell’Unione possono stabilire, e che l’adozione di ogni specifico programma di risoluzione lascia un margine di discrezionalità, stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull’intera Unione, nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri. Da questi considerando emerge che il legislatore dell’Unione, per tali motivi, ha ritenuto necessario prevedere un’adeguata partecipazione del Consiglio e della Commissione, vale a dire una partecipazione che rafforzi la necessaria autonomia operativa del SRB nel rispetto dei principi di delega di poteri alle agenzie enunciati nella sentenza Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), e ricordati nella sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio (C‑270/12, EU:C:2014:18) (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 69).

87

In tali prime due sentenze, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che le conseguenze di una delega di poteri sono molto diverse a seconda che essa riguardi, da un lato, poteri di esecuzione nettamente circoscritti e il cui esercizio, per tale ragione, è soggetto a un controllo rigoroso in base a criteri oggettivi stabiliti dall’autorità delegante, oppure, dall’altro, un «potere discrezionale che comporti una ampia libertà di valutazione ed atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria» (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 70 e giurisprudenza citata).

88

Una delega del primo tipo non può modificare in modo notevole le conseguenze derivanti dall’esercizio dei poteri che essa attribuisce, mentre una delega del secondo tipo, con il sostituire gli apprezzamenti dell’autorità delegata a quelli dell’autorità delegante, determina un «vero e proprio spostamento di responsabilità» (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 71 e giurisprudenza citata).

89

La Corte ha inoltre precisato che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), si basa sulla premessa secondo cui l’equilibrio dei poteri, caratteristico della struttura istituzionale dell’Unione, costituisce una garanzia fondamentale accordata dai Trattati e che la delega di un ampio potere discrezionale pregiudicherebbe tale garanzia, in quanto affiderebbe tale potere ad autorità diverse da quelle stabilite dai Trattati per assicurarne e controllarne l’esercizio nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 72).

90

Da tale giurisprudenza risulta che la validità di una delega di poteri a un’agenzia, alla luce dell’equilibrio dei poteri garantito dai Trattati, dipende dalla questione se tale delega verta su un ampio potere discrezionale o, al contrario, su poteri di esecuzione disciplinati in modo preciso (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 73).

91

Per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, la Corte ha dichiarato che esse sono idonee ad evitare uno «spostamento di responsabilità», ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7).

92

Infatti, pur attribuendo al SRB il potere di valutare se nel caso di specie le condizioni per l’adozione di un programma di risoluzione siano soddisfatte e quello di determinare gli strumenti necessari ai fini di tale programma, dette disposizioni conferiscono alla Commissione o, se del caso, al Consiglio la responsabilità della valutazione finale degli aspetti discrezionali di quest’ultimo che rientrano nella politica dell’Unione in materia di risoluzione degli enti creditizi e che implicano una ponderazione specifica di obiettivi e di interessi diversi, attinenti alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’Unione e dell’integrità del mercato interno, alla presa in considerazione della sovranità di bilancio degli Stati membri nonché alla tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 81).

93

Peraltro, sebbene dette disposizioni conferiscano al SRB un ampio potere discrezionale nel decidere se e con quali mezzi l’entità interessata debba essere oggetto di una procedura di risoluzione, tale potere è inquadrato, in forza dell’articolo 18, paragrafi 1 e da 4 a 6, del regolamento n. 806/2014, da criteri e condizioni obiettivi che delimitano l’ambito di azione del SRB e attengono tanto alle condizioni quanto agli strumenti di risoluzione. Inoltre, tale regolamento prevede la partecipazione della Commissione e del Consiglio al procedimento che conduce all’adozione di un programma di risoluzione, il quale, per entrare in vigore, deve ricevere l’approvazione della Commissione e, se del caso, del Consiglio (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 77).

94

La Corte ha quindi ritenuto che, sebbene gli articoli 7 e 18 del suddetto regolamento prevedano che il SRB è incaricato di elaborare e adottare un dispositivo di risoluzione, essi non gli conferiscono tuttavia il potere di adottare un atto produttivo di effetti giuridici autonomi. Essa ha precisato che, nell’ambito della procedura di risoluzione prevista all’articolo 18 del medesimo regolamento, l’approvazione della Commissione costituisce un elemento indispensabile sia per l’entrata in vigore di un programma di risoluzione sia per la determinazione del contenuto di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punti 83 e 84).

95

Contrariamente a quanto sostiene l’ABLV Bank, non se ne può dedurre che la Corte abbia dichiarato che il SRB non dispone in alcun caso del potere di adottare un atto produttivo di effetti giuridici autonomi.

96

Infatti, le considerazioni di cui al punto 83 della sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), mirano a giustificare la valutazione, contenuta al punto 82 di tale sentenza, secondo cui sarebbe contrario sia ai poteri conferiti al SRB dal regolamento n. 806/2014 sia alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), ritenere che un programma di risoluzione possa produrre effetti giuridici vincolanti indipendentemente dalla decisione di approvazione da parte della Commissione. La constatazione contenuta in tale punto 83, secondo cui gli articoli 7 e 18 di detto regolamento non conferiscono al SRB il potere di adottare un atto che produce effetti giuridici autonomi, riguarda quindi solo i programmi di risoluzione.

97

Inoltre, sebbene, come rilevato dall’ABLV Bank, la Corte abbia dichiarato, nella sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), che una partecipazione adeguata della Commissione e del Consiglio era richiesta nell’ambito dell’adozione di un programma di risoluzione al fine di evitare uno «spostamento di responsabilità», la Corte si è fondata, a tal fine, ai punti da 75 a 81 di detta sentenza, su un cumulo di elementi che caratterizzano l’adozione, da parte del SRB, di un programma di risoluzione. Orbene, tali elementi non sussistono cumulativamente quando il SRB decide di non adottare un programma di risoluzione.

98

Da un lato, come rilevato dalla Corte al punto 76 di tale sentenza, l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014 precisa che, qualora le condizioni stabilite al paragrafo 1 di tale articolo 18 siano soddisfatte, il SRB adotta un programma di risoluzione che sottopone l’entità interessata a risoluzione e determina l’applicazione a quest’ultima degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento nonché il ricorso al SRF. L’articolo 22, paragrafo 4, di detto regolamento precisa che tali strumenti, eccetto quello della separazione delle attività, possono essere applicati singolarmente o in combinazione al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all’articolo 14 del medesimo regolamento, conformemente ai principi della risoluzione di cui all’articolo 15 di quest’ultimo.

99

La Corte ne ha dedotto, ai punti 77 e 81 di detta sentenza, che, al fine di adottare un programma di risoluzione, il SRB deve valutare, in modo discrezionale, due aspetti distinti della situazione di cui trattasi, il primo vertente sulla questione se le condizioni che giustificano l’adozione di un siffatto programma siano soddisfatte e il secondo vertente sulla determinazione degli strumenti di risoluzione necessari a tal fine nonché, eventualmente, sul ricorso al SRF.

100

Orbene, l’adozione, da parte del SRB, di una decisione di non adottare un programma di risoluzione richiede unicamente che quest’ultimo concluda che le condizioni cumulative che giustificano l’adozione di un siffatto programma non sono soddisfatte, il che lo esonera dal dover determinare gli strumenti che sarebbero stati necessari alla risoluzione dell’ente in questione. Orbene, la determinazione di tali strumenti richiede, come ricordato al punto 92 della presente sentenza, una ponderazione specifica di obiettivi e di interessi diversi, attinenti alla salvaguardia della stabilità finanziaria dell’Unione e dell’integrità del mercato interno, alla presa in considerazione della sovranità di bilancio degli Stati membri nonché alla tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori.

101

Ne consegue che la portata delle valutazioni discrezionali che devono essere effettuate dal SRB al fine di decidere di non adottare un programma di risoluzione è necessariamente più ristretta di quella delle valutazioni che devono essere effettuate da quest’ultimo al fine di decidere di adottare un programma di risoluzione.

102

Infatti, come precisato dalla Corte al punto 77 della sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), il potere del SRB di valutare se le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 siano soddisfatte è, in forza dell’articolo 18, paragrafi 1, 4 e 5, di tale regolamento, inquadrato da criteri e condizioni obiettivi che delimitano l’ambito di azione del SRB (v., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punto 45).

103

Dall’altro lato, contrariamente a un programma di risoluzione, una decisione di non adottare un programma di risoluzione non può avere l’effetto, di per sé, di imporre misure concrete o di impegnare fondi, poiché il suo unico effetto è quello di porre fine alla procedura di risoluzione condotta dal SRB.

104

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere in quanto infondata l’argomentazione dell’ABLV Bank secondo cui l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata non troverebbe alcun fondamento nel testo di tale disposizione né nel medesimo regolamento e violerebbe i limiti dei poteri del SRB definiti in detta disposizione quali risultano dalla giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), e del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520).

105

Sotto un secondo aspetto, per quanto riguarda l’argomentazione dell’ABLV Bank diretta contro i punti 83 e 84 della sentenza impugnata, occorre constatare che essa si basa su una lettura erronea di tale sentenza, cosicché deve essere respinta in quanto infondata.

106

Infatti, la valutazione di cui al punto 84 di detta sentenza, relativa, in sostanza, al rischio di incertezza che deriverebbe dall’assenza di competenza del SRB ad adottare una decisione di non attuare un programma di risoluzione, attiene a uno degli obiettivi perseguiti dall’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, ossia la necessità, ricordata al punto 82 della presente sentenza, di garantire una trasparenza sufficiente quanto all’esito della procedura di risoluzione condotta dal SRB a seguito di una constatazione di dissesto o rischio di dissesto di un’entità e di garantire così una certa prevedibilità riguardo all’esito di un siffatto dissesto, in particolare per quanto riguarda le misure che saranno adottate a seguito di una siffatta constatazione. Di conseguenza, non si può validamente contestare al Tribunale di essersi basato sull’esistenza di tale rischio.

107

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’ABLV Bank, il Tribunale non ha constatato, al punto 83 della medesima sentenza, che l’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 sia applicabile al SRB, ma ha fatto riferimento a tale disposizione per analogia, nell’ambito di un’analisi contestuale dell’articolo 18 di tale regolamento.

108

Peraltro, anche supponendo che, con la sua argomentazione diretta contro tale punto 83, l’ABLV Bank affermi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto procedendo a una siffatta analogia, è sufficiente constatare che, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 71 a 103 della presente sentenza, l’erroneità di una siffatta analogia non sarebbe, in ogni caso, idonea a dimostrare che il SRB non sia competente ad emettere una decisione di non adottare un programma di risoluzione e, pertanto, a mettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, del secondo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank in primo grado. Una siffatta argomentazione dovrebbe quindi, in ogni caso, essere respinta in quanto inoperante.

109

Lo stesso vale per quanto riguarda, sotto un terzo aspetto, l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente sulla prassi seguita dal SRB successivamente alla chiusura della fase orale del procedimento in primo grado. Infatti, la circostanza che tale prassi non sia coerente con l’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 che il SRB ha proposto dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo ha accolto, anche supponendola dimostrata, non sarebbe, in ogni caso, idonea a mettere in discussione l’interpretazione di tale disposizione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata.

110

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione dell’ABLV Bank diretta contro la constatazione del Tribunale secondo cui le decisioni controverse non impongono la liquidazione dell’ABLV Bank e dell’ABLV Bank Luxembourg, occorre rilevare che il Tribunale ha respinto, al punto 78 di tale sentenza, il primo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank in primo grado, con il quale essa sosteneva che il SRB aveva ecceduto la competenza conferitagli da tale regolamento ordinando la liquidazione dell’ABLV Bank.

111

Sotto un primo aspetto, per quanto riguarda l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente su asseriti errori che viziano la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg, è sufficiente constatare che siffatti errori, anche supponendoli dimostrati, non potrebbero mettere in discussione il rigetto, da parte del Tribunale, del primo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank in primo grado, dal momento che l’esame nel merito del ricorso di annullamento proposto dalla stessa ha riguardato unicamente la decisione relativa all’ABLV Bank, poiché il ricorso proposto da quest’ultima avverso la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale al punto 61 di detta sentenza. Pertanto, tale l’argomentazione deve essere respinta in quanto, in ogni caso, inoperante.

112

Sotto un secondo aspetto, riguardo all’affermazione dell’ABLV Bank secondo cui il Tribunale ha travisato il testo della decisione relativa all’ABLV Bank constatando, al punto 76 della sentenza impugnata, che, con tale decisione, il SRB non aveva deciso la liquidazione di tale ente creditizio, occorre rilevare che dal testo di detta decisione non emerge che tale constatazione del Tribunale sia inesatta.

113

L’argomentazione dell’ABLV Bank vertente su una lettura erronea della decisione relativa all’ABLV Bank deve quindi essere respinta in quanto infondata.

114

Inoltre, anche supponendo che, con tale argomentazione, l’ABLV Bank affermi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 75 della sentenza impugnata, che la decisione relativa all’ABLV Bank non ne impone la liquidazione, una siffatta argomentazione dovrebbe, in ogni caso, essere respinta in quanto infondata, poiché il Tribunale ha correttamente dichiarato, a tale punto 75, che la liquidazione dell’ABLV Bank era derivata non già da tale decisione, bensì da una decisione adottata dagli azionisti di quest’ultima a seguito di detta decisione (v., in tal senso, sentenze del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punto 49, nonché del 24 febbraio 2022, Bernis e a./CRU, C‑364/20 P, EU:C:2022:115, punti 50, 51, 77 e 78).

115

Sotto un terzo aspetto, per quanto riguarda l’asserito errore di diritto relativo alla presa in considerazione del solo testo delle decisioni controverse, ad esclusione di annunci pubblici effettuati dall’autore di queste ultime, si deve constatare che tale argomentazione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, cosicché deve essere respinta in quanto infondata.

116

Infatti, constatando, al punto 77 di tale sentenza, che il comunicato stampa del SRB del 24 febbraio 2018 non si sostituisce alle decisioni controverse e non può creare obblighi che non derivano da queste ultime, il Tribunale ha considerato, non già che il testo di tali decisioni sia l’unico elemento che possa essere preso in considerazione, ad esclusione di qualsiasi altro elemento, per determinare la loro portata, bensì ha dichiarato, in sostanza, che un comunicato stampa può svolgere soltanto un ruolo complementare a tal fine e non può quindi mettere in discussione la valutazione che deriva dal testo stesso di dette decisioni.

117

Sotto un quarto aspetto, per quanto riguarda l’asserito errore in cui sarebbe incorso il Tribunale non interpretando correttamente la nozione di «destinatario», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, e dell’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, un siffatto errore non sarebbe, in ogni caso, idoneo a mettere in discussione la constatazione del Tribunale, contenuta al punto 76 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione relativa all’ABLV Bank non impone la liquidazione di quest’ultima e, pertanto, il rigetto del primo motivo di ricorso dedotto dall’ABLV Bank in primo grado. L’argomentazione dell’ABLV Bank vertente su un siffatto errore deve quindi essere respinta in quanto, in ogni caso, inoperante.

118

Inoltre, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui tale errore avrebbe privato l’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg dei loro diritti garantiti dall’articolo 41 della Carta, è sufficiente constatare che essa non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo e che deve, pertanto, essere dichiarata irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 45 e 46 della presente sentenza.

119

Ne consegue che occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto, in parte, irricevibile, in parte, inoperante e, in parte infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

120

L’ABLV Bank sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso errori di diritto e snaturamenti dei fatti nell’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso dedotti in primo grado, relativi alla valutazione, da parte del SRB, dell’esistenza di una situazione di dissesto o rischio di dissesto dell’ABLV Bank ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014.

121

In primo luogo, il Tribunale avrebbe accolto, ai punti da 90 a 96 della sentenza impugnata, una concezione eccessivamente restrittiva della portata del controllo giurisdizionale che i giudici dell’Unione devono effettuare sulla valutazione dell’esistenza di un dissesto o rischio di dissesto di un ente creditizio, violando così l’articolo 47 della Carta nonché la giurisprudenza della Corte e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tale controllo debba essere più limitato di quello effettuato dai giudici nazionali in materia di insolvenza. Inoltre, il livello di controllo giurisdizionale dei giudici dell’Unione dovrebbe essere proporzionale alle conseguenze della decisione di cui trattasi.

122

In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 103 a 109 di tale sentenza, avrebbe snaturato il fascicolo ad esso sottoposto constatando che la decisione relativa all’ABLV Bank conteneva una valutazione implicita del dissesto o rischio di dissesto dell’ABLV Bank da parte del SRB, sebbene quest’ultimo avesse indicato, in particolare al punto 124 del suo controricorso, che la BCE aveva effettuato tale valutazione da sola e che il SRB era stato unicamente consultato.

123

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti omettendo di prendere in considerazione la sentenza del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) del 9 marzo 2018 nonché altri eventi successivi alle decisioni controverse che avrebbero messo in discussione le valutazioni del SRB sottese a tali decisioni.

124

In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe risposto correttamente a taluni argomenti relativi alla valutazione del dissesto o rischio di dissesto dell’ABLV Bank sollevati in primo grado. Il Tribunale non avrebbe quindi risposto all’argomento secondo cui la moratoria di cui ha beneficiato l’ABLV Bank avrebbe potuto essere prorogata al fine di evitare i problemi di liquidità che essa doveva affrontare, gli asseriti errori riguardanti il meccanismo di protezione dei depositi e l’asserito carattere ingiustificato e arbitrario della domanda di conversione delle sue liquidità Euroclear in liquidità presso la Latvijas Banka (Banca di Lettonia).

125

In quinto luogo, la sentenza impugnata sarebbe fondata su un’interpretazione non corretta della nozione di liquidità delle banche, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, nonché del quadro giuridico dell’Unione relativo alla vigilanza prudenziale e alla risoluzione degli enti creditizi. Tale sentenza presupporrebbe che il regime di liquidità previsto dal diritto dell’Unione sia pertinente unicamente in periodi di prosperità e non in caso di crisi di liquidità. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in detta sentenza, del fatto che tale regime di liquidità sarebbe snaturato se a un ente creditizio fossero imposti requisiti di liquidità supplementari in caso di crisi.

126

Il SRB ritiene che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato e, in parte, manifestamente inoperante.

127

Secondo la BCE, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto, in parte, irricevibile e, in ogni caso, infondato.

– Giudizio della Corte

128

In primo luogo, per quanto riguarda l’asserito errore di diritto relativo all’intensità del controllo giurisdizionale della valutazione, da parte del SRB, del dissesto o rischio di dissesto di un’entità, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014 conferisce al SRB un margine di discrezionalità certo quanto alla questione se siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, tra le quali figura quella relativa al dissesto o rischio di dissesto dell’entità o del gruppo interessato.

129

Come dichiarato, in sostanza, dal Tribunale ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, poiché il SRB dispone di un margine di discrezionalità certo nell’esame di tale condizione, che esige scelte di natura tecnica e richiede di effettuare previsioni e valutazioni economiche complesse, il controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza di tale esame non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella del SRB, bensì mira a verificare che la decisione adottata da quest’ultimo in esito a detto esame non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (v., per analogia, sentenze del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais,C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55; del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e SRB, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, punto 266, nonché del 4 ottobre 2024, García Fernández e a./Commissione e SRB, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, punto 275).

130

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’ABLV Bank, la concezione del controllo giurisdizionale adottata dal Tribunale ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, che risulta da una giurisprudenza costante della Corte, non è incompatibile con l’articolo 47 della Carta né con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, né con il principio di proporzionalità.

131

Infatti, sebbene, per quanto riguarda un settore che dà luogo a valutazioni economiche complesse, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione dispongano di un margine di discrezionalità in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte di tali istituzioni, organi e organismi, di dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione deve, in particolare, non solo verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì accertare se tali elementi costituiscano il complesso dei dati rilevanti da prendere in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da avvalorare le conclusioni che ne sono state tratte (v., per analogia, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 54, nonché del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments,C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 125).

132

Orbene, la Corte ha già dichiarato che, alla luce di tali caratteristiche, il controllo di legittimità effettuato dal giudice dell’Unione sul fondamento dell’articolo 263 TFUE soddisfa i requisiti del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, che corrisponde al principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 57 e giurisprudenza citata).

133

Ne consegue che l’argomento dell’ABLV Bank secondo cui il Tribunale avrebbe adottato una concezione eccessivamente restrittiva dell’intensità del controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla valutazione, da parte del SRB, del dissesto o rischio di dissesto di un’entità deve essere respinto in quanto infondato.

134

Peraltro, la circostanza che tale concezione dell’intensità del controllo giurisdizionale differisca da quella adottata dai giudici nazionali competenti in materia di insolvenza, anche supponendola comprovata, non sarebbe idonea a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella definizione dell’intensità del suo controllo. L’argomento vertente su una siffatta circostanza deve quindi essere respinto in quanto, in ogni caso, inoperante.

135

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito snaturamento del fascicolo sottoposto al Tribunale, ai punti da 103 a 109 della sentenza impugnata, non è manifesto, alla luce degli elementi di tale fascicolo, invocati dall’ABLV Bank, che la constatazione del Tribunale, contenuta al punto 107 di tale sentenza, secondo la quale, nella decisione relativa all’ABLV Bank, il SRB ha fatto propria la valutazione del dissesto o rischio di dissesto dell’ABLV Bank da parte della BCE, sia inesatta. Pertanto, l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente sull’esistenza di un siffatto snaturamento deve essere respinta in quanto infondata.

136

Lo stesso vale per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomentazione dell’ABLV Bank relativa alla mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, della sentenza del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) del 9 marzo 2018.

137

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, tale sentenza riguarda non già la situazione dell’ABLV Bank, ma unicamente quella dell’ABLV Bank Luxembourg. Orbene, il ricorso di annullamento proposto dall’ABLV Bank avverso la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, cosicché non si può ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto non tenendo conto di tale sentenza nell’ambito del suo esame nel merito del ricorso diretto contro la decisione relativa all’ABLV Bank.

138

Quanto all’argomentazione relativa alla mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, di altri eventi successivi alle decisioni controverse, tale argomentazione non indica gli elementi della sentenza impugnata che sono in tal modo criticati e non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il controllo di legittimità di tale sentenza, cosicché, come sostengono il SRB e la BCE, essa deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 45 e 46 della presente sentenza.

139

In quarto luogo, per le stesse ragioni, occorre respingere in quanto irricevibile, come dedotto dal SRB, l’argomentazione dell’ABLV Bank secondo cui il Tribunale non avrebbe risposto correttamente ai suoi argomenti relativi alla moratoria di cui essa ha beneficiato, al meccanismo di protezione dei depositi e alla domanda di conversione delle sue liquidità Euroclear in liquidità presso la Banca di Lettonia.

140

In quinto luogo, per quanto riguarda l’asserito errore di diritto relativo all’interpretazione della nozione di liquidità nell’ambito della procedura di risoluzione prevista all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, occorre rilevare che, al punto 115 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nelle circostanze del caso di specie, caratterizzate da ritiri in massa di depositi a seguito del venir meno della fiducia tra l’ABLV Bank e la sua clientela, il coefficiente di copertura di tale ente creditizio e la sua capitalizzazione erano di minore importanza rispetto alla disponibilità immediata di liquidità all’interno di detto ente creditizio.

141

L’argomento dell’ABLV Bank secondo cui il Tribunale ha considerato, in tale sentenza, che il regime di liquidità previsto dal diritto dell’Unione è del tutto irrilevante nell’ambito della valutazione del dissesto o rischio di dissesto di un’entità si basa su una lettura erronea di tale punto 115. Infatti, contrariamente a quanto sostiene l’ABLV Bank, constatando che, nelle circostanze del caso di specie, il coefficiente di copertura di quest’ultima era di minore importanza rispetto alla disponibilità immediata di liquidità all’interno di tale ente creditizio, il Tribunale non ha affatto considerato che il coefficiente di copertura fosse, in generale, del tutto irrilevante, ma unicamente che, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, doveva essere attribuita maggiore importanza ad altri elementi.

142

Inoltre, nei limiti in cui, con tale argomento, l’ABLV Bank intende sostenere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che potessero essere imposti agli enti creditizi requisiti di liquidità supplementari rispetto a quelli imposti dal regime di liquidità previsto dal diritto dell’Unione, essa non dimostra che una siffatta soluzione sia contraria al diritto dell’Unione.

143

Pertanto, l’argomentazione dell’ABLV Bank relativa all’interpretazione della nozione di liquidità nell’ambito della procedura di risoluzione prevista all’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 deve essere respinta in quanto infondata.

144

Ne consegue che occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto, in parte, infondato, in parte inoperante e, in parte, irricevibile, senza che sia necessario esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dal SRB in relazione a tale motivo di impugnazione nel suo insieme e dalla BCE riguardo a una parte dell’argomentazione dedotta dall’ABLV Bank nell’ambito di detto motivo di impugnazione.

Sul terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

145

L’ABLV Bank sostiene che il Tribunale ha commesso un certo numero di errori e di snaturamenti nell’esame della sua argomentazione relativa al progetto di misura del FinCEN e a talune decisioni adottate dalle autorità lettoni.

146

In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato l’argomentazione che l’ABLV Bank aveva presentato in primo grado relativa al progetto di misura del FinCEN suggerendo, al punto 100 della sentenza impugnata, che quest’ultima aveva unicamente contestato alla BCE di non aver chiarito la portata di tale progetto presso i suoi partner. Infatti, l’ABLV Bank avrebbe contestato alla BCE e al SRB di essersi riferiti a detto progetto come a una decisione autorevole e di averle attribuito un peso considerevole nella valutazione della sua situazione.

147

Inoltre, il Tribunale avrebbe imposto all’ABLV Bank un onere della prova troppo elevato e avrebbe snaturato la sua argomentazione respingendola con la motivazione che non occorrerebbe tener conto delle cause della situazione di dissesto o rischio di dissesto di un’entità. Pertanto, con la sua argomentazione, l’ABLV Bank avrebbe sostenuto che le valutazioni della BCE e del SRB relative alla sua situazione di dissesto o rischio di dissesto erano fondate non già su una valutazione tecnica di tale situazione, bensì su considerazioni vaghe e generali nonché sulla constatazione secondo cui il modello commerciale dell’ABLV Bank non era più sostenibile a causa del progetto di misura del FinCEN.

148

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto di un certo numero di circostanze e di elementi di prova presentati dall’ABLV Bank a sostegno della sua argomentazione.

149

L’ABLV Bank si sarebbe basata, in particolare, sul diritto lettone e sulla competenza della CMFC in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. L’ABLV Bank avrebbe altresì menzionato divergenze tra il progetto di misura del FinCEN e le decisioni della CMFC che constatavano il rispetto, da parte dell’ABLV Bank, della normativa applicabile in materia. Inoltre, l’ABLV Bank avrebbe affermato, dinanzi al Tribunale, che il progetto di misura del FinCEN costituiva un tentativo di un paese terzo di esercitare pressioni sulla Repubblica di Lettonia al fine di indurla a modificare la sua normativa.

150

Peraltro, l’ABLV Bank avrebbe presentato elementi di prova per quanto riguarda le constatazioni effettuate dal Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, Lettonia), i quali avrebbero dimostrato l’esistenza di una collusione tra funzionari della BCE e il FinCEN, collusione di cui la BCE e il SRB sarebbero venuti a conoscenza.

151

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel respingere il suo motivo di ricorso vertente su uno sviamento di potere da parte del SRB, con la motivazione, esposta al punto 205 della sentenza impugnata, che gli elementi dedotti dall’ABLV Bank al riguardo non erano imputabili al SRB, mentre quest’ultimo si sarebbe ampiamente basato su un lavoro svolto dalla BCE e a livello nazionale.

152

Il SRB e la BCE sostengono che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.

– Giudizio della Corte

153

In primo luogo, l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente su asseriti snaturamenti del fascicolo da parte del Tribunale si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, cosicché essa deve essere respinta in quanto infondata.

154

Infatti, il Tribunale ha constatato, al punto 100 di tale sentenza, che l’ABLV Bank aveva invocato a più riprese il carattere illecito del progetto di misura del FinCEN. Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 179 di detta sentenza, che l’ABLV Bank sosteneva che la BCE e il SRB avevano fondato la decisione relativa all’ABLV Bank sul progetto di misura del FinCEN. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’ABLV Bank, constatando, al punto 100 della medesima sentenza, che quest’ultima riteneva che la BCE fosse tenuta a chiarire, presso tali partner, la portata del progetto di misura del FinCEN, il Tribunale non ha ridotto la portata della sua argomentazione relativa a tale progetto a quest’unico argomento, ma ha considerato che tale argomento facesse parte della sua argomentazione, circostanza che l’ABLV Bank non contesta.

155

Inoltre, dichiarando, al punto 101 della sentenza impugnata, che, poiché le cause del dissesto o rischio di dissesto di un’entità non costituiscono un elemento da prendere in considerazione per effettuare l’esame previsto all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, non occorreva esaminare se il progetto di misura del FinCEN fosse giustificato, il Tribunale non si è limitato, contrariamente a quanto afferma l’ABLV Bank, ad esporre il contenuto dell’argomentazione che quest’ultima aveva presentato in primo grado, ma ha motivato il rigetto di tale argomentazione.

156

Peraltro, anche supponendo che, con la sua argomentazione, l’ABLV Bank affermi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, a tale punto 101, che le cause della situazione di dissesto o rischio di dissesto di un’entità non costituiscono un elemento da prendere in considerazione per effettuare l’esame previsto all’articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento, una siffatta argomentazione dovrebbe, in ogni caso, essere respinta in quanto infondata. Infatti, la Corte ha già dichiarato che un programma di risoluzione è validamente adottato quando sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 18 di detto regolamento, indipendentemente dai motivi che hanno condotto l’entità in questione a una situazione di dissesto o rischio di dissesto (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, García Fernández e a./Commissione e SRB, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, punto 191).

157

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione dell’ABLV Bank relativa all’onere della prova, è sufficiente constatare che essa non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo e che, pertanto, deve essere dichiarata irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 45 e 46 della presente sentenza.

158

In terzo luogo, quanto all’argomentazione dell’ABLV Bank relativa all’insufficiente presa in considerazione di un certo numero di circostanze e di elementi di prova, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti rilevanti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo che in caso di loro snaturamento. Tale snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, punto 52 e giurisprudenza citata).

159

Pertanto, tale argomentazione può essere accolta solo se fosse dimostrato che il Tribunale ha snaturato i fatti. Orbene, l’ABLV Bank non invoca un siffatto snaturamento, limitandosi, in sostanza, a chiedere una nuova valutazione dei fatti, il che non rientra nella competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione.

160

Detta argomentazione deve quindi essere respinta, come sostengono il SRB e la BCE, in quanto irricevibile.

161

In quarto luogo, l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente sull’errore asseritamente commesso dal Tribunale al punto 205 della sentenza impugnata deve essere respinta in quanto infondata.

162

Infatti, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 204 di tale sentenza, che, secondo una giurisprudenza costante, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato esclusivamente o quanto meno in modo determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza del 5 maggio 2015, Spagna/Parlamento e Consiglio, C‑146/13, EU:C:2015:298, punto 56 e giurisprudenza citata).

163

Pertanto, la mera circostanza che, nell’ambito dell’adozione della decisione relativa all’ABLV Bank, il SRB si sia basato, in parte, su atti adottati dalla BCE e da autorità nazionali non può, in ogni caso, essere sufficiente a dimostrare che esso ha adottato tale decisione per fini diversi da quelli per i quali il potere in questione è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato FUE.

164

Ne consegue che occorre respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto, in parte, infondato e, in parte, irricevibile, senza che sia necessario esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dal SRB e dalla BCE in relazione a tale motivo di impugnazione nel suo insieme.

Sul quarto motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

165

L’ABLV Bank sostiene che il Tribunale ha commesso un certo numero di errori nell’esame della ricevibilità del suo ricorso nella parte in cui era diretto contro la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg.

166

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel ritenere che solo il testo delle decisioni controverse sia pertinente e che tale testo non debba essere interpretato conformemente agli annunci pubblici effettuati dal suo autore.

167

Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente assimilato la nozione di atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a un documento materiale specifico, mentre tale nozione riguarderebbe il contenuto delle decisioni impugnate e un documento materiale costituirebbe soltanto un elemento di prova al riguardo, al pari degli annunci orali. L’interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe conseguenze inaccettabili e pregiudicherebbe lo Stato di diritto.

168

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato il testo delle decisioni controverse ritenendo che esse non imponessero la liquidazione delle entità interessate. Infatti, la formulazione scelta nel testo di tali decisioni, in quanto imporrebbe alle autorità di risoluzione nazionali di attuare dette decisioni conformemente alle considerazioni ivi contenute, non lascerebbe alcun dubbio quanto al fatto che l’ABLV Bank e l’ABLV Bank Luxembourg dovessero essere liquidate. Inoltre, la questione se sia stato deciso un metodo di liquidazione specifico o se la decisione in tal senso sia derivata direttamente dall’apertura di una procedura di liquidazione sarebbe irrilevante.

169

L’ABLV Bank sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale non ha tratto le conseguenze dalla sua constatazione secondo cui una decisione di non adottare un programma di risoluzione è un atto impugnabile. Essa sostiene, riferendosi a decisioni di risoluzione adottate dal SRB nei confronti di altre entità, che siffatte decisioni modificano la situazione giuridica degli azionisti dell’entità interessata da un siffatto programma. Essa ne deduce che lo stesso vale per quanto riguarda una decisione di non adottare un programma di risoluzione.

170

Essa fa valere, in quarto luogo, che erroneamente il Tribunale non ha considerato che una decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio abbia conseguenze più specifiche, nei limiti in cui impedisce a tale ente di svolgere attività regolamentate di deposito e di prestito.

171

Il SRB e la BCE ritengono che il quarto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.

– Giudizio della Corte

172

Occorre rilevare che, nell’ambito dell’esame della ricevibilità del ricorso dell’ABLV Bank diretto contro la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg, dopo aver constatato, al punto 41 della sentenza impugnata, che tale decisione prevede che nessun programma di risoluzione sarà adottato nei confronti dell’ABLV Bank Luxembourg, il Tribunale ha dichiarato, al punto 42 di tale sentenza, che detta decisione non produceva direttamente effetti sulla situazione giuridica degli azionisti dell’ABLV Bank Luxembourg, quali l’ABLV Bank.

173

A tale riguardo, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 112 a 116 della presente sentenza, occorre, per le stesse ragioni, respingere l’argomentazione dell’ABLV Bank vertente su uno snaturamento della decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg e su errori nella determinazione dei suoi effetti in quanto infondata.

174

Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento dell’ABLV Bank vertente su un’analogia con decisioni di risoluzione adottate dal SRB nei confronti di altre entità, poiché siffatte decisioni sono irrilevanti al fine di determinare gli effetti della decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg.

175

Per il resto, l’argomentazione dell’ABLV Bank diretta contro l’esame, da parte del Tribunale, della ricevibilità del suo ricorso nella parte in cui era diretto contro la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg non è sufficientemente chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il controllo di legittimità della sentenza impugnata, cosicché essa deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 45 e 46 della presente sentenza.

176

Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

177

In considerazione di quanto precede, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

178

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

179

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

180

Poiché il SRB e la BCE ne hanno fatto domanda, l’ABLV Bank, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal SRB e dalla BCE.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’ABLV Bank AS, in liquidazione, è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Banca centrale europea (BCE).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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