Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.#Araceli García Fernández e a. contro Commissione europea e Comitato di risoluzione unico.#Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) e della Commissione europea – Articolo 20 – Valutazioni ai fini della risoluzione – Requisiti – Articoli da 88 a 91 – Obbligo di riservatezza – Diritto di accesso al fascicolo – Dichiarazioni alla stampa.#Causa C-541/22 P.

ECLI:EU:C:2024:820Eu Chamb 01 C4 ott 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 ottobre 2024 ( *1 )

Indice

 

I. Contesto normativo

 

A. Direttiva 2014/59/UE

 

B. Regolamento SRM

 

C. Progetto di norme tecniche di regolamentazione

 

II. Fatti

 

A. Situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017

 

B. Svolgimento della procedura di risoluzione

 

C. Programma di risoluzione controverso

 

D. Fatti successivi all’adozione del programma di risoluzione controverso

 

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

A. Procedimento dinanzi al Tribunale

 

B. Sentenza impugnata

 

IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

 

V. Sull’impugnazione

 

A. Considerazioni preliminari

 

B. Sulla quinta parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 90 del regolamento SRM, nonché degli articoli 17, 41 e 52 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, e sulla sesta parte di tale motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE

 

1. Sulla quinta parte del secondo motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

2. Sulla sesta parte del secondo motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla ricevibilità

 

2) Nel merito

 

i) Sulla motivazione del programma di risoluzione controverso

 

ii) Sulla motivazione della decisione 2017/1246

 

C. Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento SRM

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

a) Sulla ricevibilità

 

b) Nel merito

 

D. Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRM

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

E. Sulla terza parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

F. Sulle parti dalla prima alla quarta del secondo motivo di impugnazione, vertenti sulla violazione dell’articolo 20 del regolamento SRM

 

1. Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla prima censura

 

2) Sulla seconda censura

 

3) Sulla terza censura

 

4) Sulla quarta censura

 

5) Sulla quinta censura

 

2. Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla ricevibilità

 

2) Nel merito

 

3. Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 7 e 9, del regolamento SRM

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

4. Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 10 e 11, del regolamento SRM

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

G. Sul terzo motivo di impugnazione, relativo alla domanda risarcitoria connessa all’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246

 

H. Sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di riservatezza

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

a) Sulle censure dalla prima alla terza, vertenti sulla violazione dell’obbligo di riservatezza

 

b) Sulla quarta censura, vertente su un’asserita fuga di informazioni interne

 

c) Sulle censure dalla quinta all’ottava della prima parte del quarto motivo di impugnazione

 

I. Sulla seconda parte del quarto motivo di impugnazione, relativa all’esistenza di un nesso di causalità

 

J. Sulla terza parte del quarto motivo di impugnazione, relativa a una domanda risarcitoria

 

Sulle spese

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) e della Commissione europea – Articolo 20 – Valutazioni ai fini della risoluzione – Requisiti – Articoli da 88 a 91 – Obbligo di riservatezza – Diritto di accesso al fascicolo – Dichiarazioni alla stampa»

Nella causa C‑541/22 P,

avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 agosto 2022,

Araceli García Fernández, residente a Villanueva de la Cañada (Spagna),

Faustino González Parra, residente a Palma di Maiorca (Spagna),

Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, residente a Siviglia (Spagna),

Juan Antonio Galán Alcázar, residente a Consuegra (Spagna),

Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, residente a Madrid (Spagna),

Macon SA, con sede in Barcellona (Spagna),

Marta Espejel García, residente a Villanueva de la Cañada,

Memphis Investments Ltd, con sede in Road Town (Isole Vergini britanniche),

Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, residente a Madrid,

Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, residente a Madrid,

Pedro Regalado Cuadrado Martínez, residente a Salas de los Infantes (Spagna),

María Rosario Mari Juan Domingo, residente a Salas de los Infantes, rappresentati da S. Cajal Martín, B.M. Cremades Román, J.M. López Useros e P. Marrodán Lázaro, abogados,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Eleveté Invest Group SL, con sede in Madrid,

Antonio Bail Cajal, residente a Sant Cugat del Vallés (Spagna),

Carlos Sobrini Marín, residente a Madrid,

Edificios 1326 de l’Hospitalet SL, con sede in Hospitalet de Llobregat (Spagna),

Juan José Homs Tapias, residente a Manresa (Spagna),

Anna María Torras Giro, residente a Manresa,

Marbore 2000 SL, con sede in Hospitalet de Llobregat,

Tristán González del Valle, residente a Madrid,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, P. Němečková, A. Nijenhuis, A. Steiblytė e D.Triantafyllou, in qualità di agenti, assistititi da A. Manzaneque Valverde e J. Rivas Andrés, abogados,

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da H. Ehlers, M.S. Fernández Rupérez, A.R. Lapresta Bienz e J.M. Rius Riu, in qualità di agenti, assistiti da F.B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado, e da B. Meyring e S. Schelo, Rechtsanwälte,

convenuti in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,

Banco Santander SA, con sede in Santander (Spagna), rappresentata da J. Remón Peñalver, J.M. Rodríguez Cárcamo, A.M. Rodríguez Conde e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, la Macon SA, Marta Espejel García, la Memphis Investments Ltd, Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez e María Rosario Mari Juan Domingo chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o giugno 2022, Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU (T‑523/17; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:313), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione SRB/EES/2017/08 della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «programma di risoluzione controverso») e della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA (GU 2017, L 178, pag. 15, e rettifica in GU 2017, L 320, pag. 31), in secondo luogo, ad ottenere il risarcimento del danno che essi avrebbero subito a seguito di tali decisioni e, in terzo luogo, a far dichiarare la nullità della valutazione provvisoria e ad ottenere una compensazione.

I. Contesto normativo

A. Direttiva 2014/59/UE

2

L’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), intitolato «Valutazione ai fini della risoluzione», ai paragrafi da 14 a 16 prevede che l’Autorità bancaria europea (ABE) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i criteri in base ai quali e le circostanze in cui deve essere effettuata la valutazione dell’ente o dell’entità che può essere oggetto di un’azione di risoluzione. Tale disposizione precisa che l’ABE è tenuta a sottoporre i suoi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione europea, la quale ha il potere di adottarle, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

3

Gli articoli 38 e 39 della suddetta direttiva disciplinano l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività dell’impresa da parte delle autorità nazionali di risoluzione. L’articolo 39 di tale direttiva, intitolato «Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali», prevede quanto segue:

«1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, nell’applicare a un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, l’autorità di risoluzione commercializza o dispone la commercializzazione delle attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che intende cedere. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.

2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione [europea], la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

a)

è improntata alla massima trasparenza possibile e non fornisce informazioni errate circa le attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che l’autorità intende cedere, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;

b)

non favorisce né discrimina in modo indebito potenziali acquirenti;

c)

è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

d)

non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;

e)

tiene conto della necessità di effettuare un’azione rapida di risoluzione;

f)

mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

(...)

3.   L’autorità di risoluzione può applicare lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione stabilito al paragrafo 1 se accerta che l’ottemperanza ad esso rischierebbe di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ritiene che il dissesto o la possibilità di dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e

b)

ritiene che l’ottemperanza ai requisiti rischi di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare tale minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di risoluzione di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b)».

(...)».

B. Regolamento SRM

4

I considerando 7, da 13 a 15, 24, 26, 52, 53, 58, 89 e 116 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SRM»), sono così formulati:

«(7)

Come primo passo verso un’unione bancaria, il meccanismo di vigilanza unico [o Single Supervisory Mechanism (SSM)], istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63) deve assicurare che la politica dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il Codice unico (Single Rulebook) sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi degli Stati membri appartenenti alla zona euro e degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare all’SSM (...) e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della più elevata qualità.

(...)

(13)

Al fine di ristabilire la fiducia e la credibilità nel settore bancario, la Banca centrale europea (BCE) sta effettuando attualmente una valutazione globale del bilancio di tutte le banche poste sotto la sua vigilanza diretta. Tale valutazione dovrebbe assicurare a tutti i soggetti interessati che le banche aderenti all’SSM e dunque rientranti nell’ambito di applicazione del[ meccanismo di risoluzione unico (SRM)] siano fondamentalmente sane e affidabili.

(14)

A seguito dell’istituzione dell’SSM con il [regolamento n. 1024/2013], in virtù del quale le banche degli Stati membri partecipanti sono soggette alla vigilanza centrale della BCE o alla vigilanza dalle competenti autorità nazionali nell’ambito dell’SSM, si è venuta a creare un’incongruenza tra la vigilanza dell’Unione su tali banche e il trattamento nazionale cui le disposizioni della [direttiva 2014/59] le assoggettano nelle procedure di risoluzione, che sarà sanata dall’introduzione dell’SRM.

(15)

Il presente regolamento si applica unicamente alle banche la cui autorità di vigilanza centrale è la BCE o l’autorità nazionale competente negli Stati membri la cui moneta è l’euro e negli Stati membri la cui moneta non è l’euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell’articolo 7 del [regolamento n. 1024/2013]. L’ambito di applicazione del presente regolamento è legato a quello del [regolamento n. 1024/2013]. Tenendo anzi presente il significativo livello di interconnessione fra i compiti di vigilanza attribuiti all’SSM e l’azione di risoluzione, l’introduzione di un sistema centrale di vigilanza attivato a norma dell’articolo 127, paragrafo 6, [TFUE] assume per gli Stati membri partecipanti un’importanza fondamentale nel processo di armonizzazione della risoluzione. Il fatto di essere soggette alla vigilanza dell’SSM è un elemento specifico che colloca le entità rientranti nell’ambito di applicazione del [regolamento n. 1024/2013] in una posizione oggettivamente distinta e ben caratterizzata ai fini della risoluzione. È necessario adottare misure per l’istituzione di un SRM valido per tutti gli Stati membri che partecipano all’SSM, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.

(...)

(24)

Dato che solo le istituzioni dell’Unione possono stabilire la politica di risoluzione dell’Unione e che l’adozione di ogni specifico programma di risoluzione lascia un margine di discrezionalità, è necessario prevedere un’adeguata partecipazione del Consiglio [dell’Unione europea] e della Commissione [europea] in quanto istituzioni che possono esercitare competenze di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE. La valutazione degli aspetti discrezionali delle decisioni di risoluzione assunte dal Comitato dovrebbe essere operata dalla Commissione. Stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull’intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all’adozione di determinate decisioni in materia di risoluzione. Dovrebbe pertanto essere il Consiglio, su proposta della Commissione, ad esercitare un controllo efficace sulla valutazione fatta dal Comitato della sussistenza di un interesse pubblico e a valutare eventuali modifiche non irrilevanti dell’ammontare delle risorse del [Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «Fondo»)] da utilizzare per un dato intervento di risoluzione. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per determinare ulteriori criteri o condizioni di cui il Comitato dovrà tenere conto nell’esercizio delle sue varie prerogative. L’attribuzione di tali compiti di risoluzione non dovrebbe ostacolare in alcun modo il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L’ABE dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all’applicazione coerente della legislazione dell’Unione applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di risoluzione in tutta l’Unione.

(...)

(26)

La BCE, in quanto autorità di vigilanza nel quadro del [meccanismo di vigilanza unico o Single Supervisory Mechanism (SSM)], e il Comitato dovrebbero poter valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Se ritiene che siano soddisfatti tutti i criteri per far scattare l’intervento di risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare il programma di risoluzione. L’iter di adozione del programma di risoluzione, che coinvolge la Commissione e il Consiglio, rafforza la necessaria autonomia operativa del Comitato, nel rispetto del principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (...).

(...)

(52)

L’SRM si dovrebbe basare sui quadri giuridici delineati dal [regolamento n. 1024/2013] e dalla [direttiva 2014/59]. Il Comitato dovrebbe quindi essere abilitato a intervenire in una fase precoce in caso di deterioramento della situazione finanziaria o della solvibilità di un’entità. Le informazioni che il Comitato riceve in tale fase dalle autorità nazionali di risoluzione o dalla BCE gli servono per poter determinare le azioni da avviare per predisporre la risoluzione dell’entità.

(53)

Per assicurare la rapidità dell’azione di risoluzione allorquando ne emerge la necessità, è opportuno che il Comitato sorvegli attentamente, in cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, la situazione delle entità interessate e ne controlli la conformità alle misure di intervento precoce adottate nei loro confronti. Nel determinare se un intervento del settore privato è suscettibile di prevenire, in un lasso di tempo ragionevole, il dissesto di un’entità, l’autorità appropriata dovrebbe tener conto dell’efficacia delle misure d’intervento precoce intraprese durante un periodo fissato dall’autorità competente.

(...)

(58)

La liquidazione di un’entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l’azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per le entità in dissesto e tutelare i depositanti.

(...)

(89)

Per potenziare l’efficacia dell’SRM è opportuno che il Comitato cooperi strettamente, e in ogni circostanza, con l’ABE. (...) Dovrebbe altresì cooperare strettamente con la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sulle entità nell’ambito dell’SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata della BCE. Ai fini di una gestione efficace della procedura di risoluzione delle banche in dissesto, il Comitato dovrebbe cooperare con le autorità nazionali di risoluzione in tutte le fasi: questa cooperazione è infatti necessaria non soltanto nella fase di attuazione delle decisioni in materia di risoluzione assunte dal Comitato, ma anche prima che esse siano adottate, nella fase di pianificazione della risoluzione o nella fase di intervento precoce. Il Comitato dovrebbe poter cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.

(...)

(116)

Le azioni di risoluzione dovrebbero essere debitamente notificate e, salvo le limitate eccezioni stabilite nel presente regolamento, essere rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dal Comitato, dalle autorità nazionali di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a obblighi in materia di segreto professionale. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per le imprese interessate. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell’uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione in corso di procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, implicati dall’azione. Tuttavia, potrebbe bastare l’informazione che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione stiano esaminando una data entità per avere effetti negativi su di essa; per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto».

5

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento SRM, il SRB (CRU), al pari del Consiglio e della Commissione, è soggetto, da un lato, alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall’ABE e adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1093/2010 nonché, dall’altro lato, agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall’ABE a norma di quest’ultimo regolamento.

6

L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Obiettivi della risoluzione», così dispone:

«1.   Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso.

2.   Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b)

evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;

c)

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d)

tutelare i depositanti contemplati dalla [direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149)] e gli investitori contemplati dalla [direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU 1997, L 84, pag. 22)];

e)

tutelare i fondi e le attività dei clienti.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al primo comma, il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, le autorità di risoluzione nazionali, cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.   Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e sono ponderati come opportuno a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso».

7

L’articolo 15 di detto regolamento, intitolato «Principi generali che disciplinano la risoluzione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;

(...)».

8

L’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Procedura di risoluzione», così dispone:

«1.   Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione, incluse misure da parte di un IPS [sistema di tutela istituzionale; institutional protection scheme], sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 21 adottate nei confronti dell’entità, permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

Laddove valuta che l’entità o il gruppo di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva o, se del caso, dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene soddisfatta la condizione stabilita in tale lettera.

2.   Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del [regolamento n. 1024/2013], in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o qualora il Comitato intenda effettuare una valutazione a norma del paragrafo 1 di propria iniziativa in relazione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione alla BCE.

(...)

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

a)

l’entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell’autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto – ma non solo – che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio;

b)

le attività dell’entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;

c)

l’entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;

d)

l’entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti (...)

(...)

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 14 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

6.   Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite al paragrafo 1, il Comitato adotta un programma di risoluzione. Il programma di risoluzione:

a)

sottopone l’entità a risoluzione;

b)

determina l’applicazione degli strumenti di risoluzione all’ente soggetto a risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, in particolare le eventuali esclusioni dall’applicazione del bail-in conformemente all’articolo 27, paragrafi 5 e 14;

c)

determina il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione a norma dell’articolo 76 e conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 19.

7.   Immediatamente dopo l’adozione del programma di risoluzione, il Comitato lo trasmette alla Commissione.

Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.

Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:

a)

di obiettare al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);

b)

di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell’importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.

(...)

8.   Qualora il Consiglio si opponga a sottoporre un ente a risoluzione a motivo del fatto che il criterio di interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c), non è soddisfatto, l’entità interessata è liquidata in modo ordinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile».

9.   Il Comitato garantisce che l’azione di risoluzione necessaria per attuare tale piano sia avviata dalle autorità nazionali di risoluzione pertinenti. Il programma di risoluzione è indirizzato alle autorità nazionali di risoluzione pertinenti e dà istruzioni a tali autorità, le quali prendono tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Comitato a norma dell’articolo 29, esercitando i poteri di risoluzione. In caso di aiuti di Stato o aiuti a titolo del Fondo, il Comitato delibera in conformità della decisione adottata dalla Commissione in merito a tali aiuti pubblici.

10.   La Commissione ha il potere di ottenere dal Comitato tutte le informazioni che ritiene pertinenti per svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento. Il Comitato ha il potere di ottenere da qualsiasi persona, conformemente al capo 5 del presente titolo, tutte le informazioni necessarie per decidere e preparare un’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione».

9

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento SRM, intitolato «Aiuti di Stato e aiuti del Fondo»:

«1.   Se l’azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, non si procede all’adozione del programma di risoluzione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, finché la Commissione non abbia adottato una decisione favorevole o condizionata in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici.

(...)

3.   Nella misura in cui l’azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso al Fondo, il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie valutazioni ai sensi del presente paragrafo.

(...)».

10

L’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Valutazione ai fini della risoluzione», così dispone:

«1.   Prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un’entità di cui all’articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata.

2.   Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva.

3.   Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell’entità di cui all’articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.

4.   L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’entità di cui all’articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18.

5.   La valutazione è intesa:

a)

ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale;

b)

laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull’azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all’entità di cui all’articolo 2;

c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

d)

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull’estensione della svalutazione o conversione delle passività ammissibili;

e)

laddove sia applicato lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all’ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;

f)

laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

g)

in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale.

6.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un’entità di cui all’articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale [a condizioni] non standard (...).

7.   La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’entità di cui all’articolo 2:

a)

lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell’entità di cui all’articolo 2;

b)

l’analisi e la stima del valore contabile delle attività;

c)

l’elenco delle passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili dell’entità di cui all’articolo 2, con indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità di cui all’articolo 17.

(...)

9.   La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità dei crediti di cui all’articolo 17 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato («no creditor worse off») di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

10.   Qualora non sia possibile, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9.

La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

11.   Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.

La valutazione definitiva ex post mira:

a)

ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;

b)

a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.

12.   Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’entità di cui all’articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione:

a)

di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;

b)

di dare istruzione a un’ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all’entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.

13.   In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un’entità di cui all’articolo 2 in dissesto, o all’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale.

(...)

15.   La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato.

16.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15.

(...)».

11

L’articolo 21 di detto regolamento, intitolato «Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale», prevede quanto segue:

«1.   Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all’articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;

b)

l’entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;

c)

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;

d)

nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell’impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;

e)

l’entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii).

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettere a), b) e c) è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.

2.   In merito alla valutazione volta a stabilire se l’entità o il gruppo è economicamente sostenibile, il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si considera che l’entità di cui all’articolo 2 o il gruppo non è più economicamente sostenibile unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’entità o il gruppo è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi azione, compresi interventi alternativi del settore privato o un’azione di vigilanza (incluse le misure di intervento precoce), singolarmente o in combinazione con un’azione di risoluzione, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale permetta di evitare il dissesto dell’entità o del gruppo in tempi ragionevoli.

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto qualora si verifichino una o più situazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4.

5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera a), un gruppo è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora violi, o vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere che nel prossimo futuro violerà, i requisiti prudenziali a livello consolidato in modo tale da giustificare un’azione da parte della BCE o dell’autorità nazionale competente compreso il fatto – ma non solo – che il gruppo ha subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di una parte significativa dello stesso.

(...)

9.   Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, e anche le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono soddisfatte, si applica la procedura stabilita all’articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.

(...)».

12

L’articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione», così dispone:

«1.   Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all’articolo 21 immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione.

2.   Gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:

a)

strumento per la vendita dell’attività d’impresa;

b)

strumento dell’ente-ponte;

c)

strumento della separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in.

3.   In sede di adozione del programma di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 6, il Comitato prende in considerazione i fattori seguenti:

a)

le attività e le passività dell’ente soggetto a risoluzione sulla base della valutazione di cui all’articolo 20;

b)

la situazione di liquidità dell’ente soggetto a risoluzione;

c)

la commerciabilità del valore di avviamento (franchise value) dell’ente soggetto a risoluzione alla luce delle condizioni economiche e concorrenziali del mercato;

d)

il periodo di tempo disponibile.

4.   Gli strumenti di risoluzione sono applicati per conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all’articolo 14, conformemente ai principi della risoluzione di cui all’articolo 15. Essi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento di separazione delle attività che può essere applicato solo unitamente ad un altro strumento di risoluzione.

(...)».

13

L’articolo 24 del regolamento SRM, intitolato «Strumento per la vendita dell’attività d’impresa», è così formulato:

«1.   Nell’ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:

a)

titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o

b)

attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.

2.   Relativamente allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, il programma di risoluzione stabilisce:

a)

gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l’autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all’articolo 38, paragrafi 1 e da 7 a 11, della [direttiva 2014/59];

b)

le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l’autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all’articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della [direttiva 2014/59];

c)

se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall’autorità nazionale di risoluzione, conformemente all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, della [direttiva 2014/59];

d)

le modalità per la commercializzazione, da parte dell’autorità nazionale di risoluzione, dell’entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 2014/59];

e)

se l’osservanza da parte dell’autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi;

b)

ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare detta minaccia o nel raggiungere l’obiettivo della risoluzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b)».

14

L’articolo 29 di tale regolamento disciplina l’attuazione, da parte delle autorità nazionali di risoluzione e del SRB, delle decisioni adottate ai sensi di detto regolamento e dispone, al paragrafo 5, prima frase, che il SRB pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell’azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio.

15

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del medesimo regolamento, intitolato «Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni nell’ambito dell’SRM»:

«Nell’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente regolamento, il Comitato, il Consiglio, la Commissione, la BCE, le autorità nazionali di risoluzione e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente, in particolare nelle fasi di pianificazione della risoluzione, intervento precoce e risoluzione, conformemente agli articoli da 8 a 29. Essi si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle loro funzioni».

16

L’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM dispone che, nell’ambito del programma di risoluzione, il SRB può utilizzare il Fondo, nella misura necessaria ad assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione, per erogare prestiti all’ente soggetto a risoluzione, alle sue filiazioni, all’ente-ponte o alla società veicolo per la gestione delle attività.

17

Ai sensi dell’articolo 88 di tale regolamento, intitolato «Segreto professionale e scambio di informazioni»:

«1.   I membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un’autorità competente o da un’autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all’articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell’autorità o dell’entità che fornisce tali informazioni.

Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un’azione giudiziaria. Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un’entità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

2.   Il Comitato garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all’assolvimento delle sue funzioni, compresi i funzionari del Comitato e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità nazionali di risoluzione di effettuare ispezioni in loco, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1.

(...)

5.   Prima che le informazioni siano divulgate il Comitato si assicura che non contengano alcuna informazione riservata valutando i possibili effetti di tale divulgazione sull’interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit. La procedura di verifica degli effetti generati dal divulgare le informazioni comprende una specifica valutazione delle conseguenze di un’eventuale divulgazione del contenuto e dei dettagli relativi ai piani di risoluzione di cui agli articoli 8 e 9, all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma dell’articolo 10 o al programma di risoluzione di cui all’articolo 18.

(...)».

18

L’articolo 90 del regolamento SRM, intitolato «Accesso ai documenti», è così formulato:

«1.   Ai documenti in possesso del Comitato si applica il [regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)].

(...)

4.   Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest’ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato».

19

L’articolo 91 di tale regolamento prevede che, per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili non classificate, il SRB applica i principi di sicurezza stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione di tali informazioni.

C. Progetto di norme tecniche di regolamentazione

20

Il 23 maggio 2017, sulla base dell’articolo 36, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59, l’ABE ha adottato il progetto di norme tecniche di regolamentazione EBA/RTS/2017/05 sulla valutazione ai fini della risoluzione (in prosieguo: il «progetto di norme tecniche di regolamentazione»), per precisare i criteri in base ai quali devono essere effettuate le valutazioni realizzate in occasione di una procedura di risoluzione.

21

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale progetto di norme tecniche di regolamentazione:

«Il perito fornisce la migliore stima puntuale del valore di una determinata attività, passività, o di una combinazione delle stesse. Se del caso, i risultati della valutazione sono forniti anche sotto forma di intervalli di valori».

22

L’articolo 8 del progetto delle norme tecniche di regolamentazione, intitolato «Ambiti che richiedono un’attenzione particolare al momento della valutazione», è formulato come segue:

«Il perito si concentra in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva. Per tali ambiti il perito fornisce i risultati della valutazione sotto forma di migliori stime puntuali e, se del caso, di intervalli di valori, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3. Tali ambiti sono i seguenti:

a)

i prestiti o i portafogli di prestiti, i cui flussi di cassa attesi dipendono dalla capacità, dalla disponibilità o dall’incentivo della controparte ad adempiere ai suoi obblighi, se tali aspettative si basano su ipotesi relative ai tassi di insolvenza, alla probabilità di default, alla perdita in caso di default o alle caratteristiche dello strumento, specialmente se evidenziate dai modelli di perdita per un portafoglio di prestiti;

(...)».

II. Fatti

23

Il Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular») era un ente creditizio soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE.

24

I ricorrenti erano azionisti o detenevano strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 del Banco Popular prima dell’adozione di un programma di risoluzione nei confronti di quest’ultimo.

A. Situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017

25

I fatti relativi all’evoluzione della situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017, esposti ai punti da 25 a 46 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

26

Nel 2016, il Banco Popular ha proceduto a un aumento di capitale di EUR 2,5 miliardi.

27

Il 5 dicembre 2016, la sessione esecutiva del SRB ha adottato un piano di risoluzione per il gruppo Banco Popular (in prosieguo: il «piano di risoluzione del 2016»). Lo strumento di risoluzione preferenziale del piano di risoluzione del 2016 era lo strumento del bail-in previsto dall’articolo 27 del regolamento SRM.

28

Il 3 febbraio 2017, il Banco Popular ha pubblicato la propria relazione annuale per il 2016, nella quale ha annunciato la necessità di accantonamenti straordinari per un importo di EUR 5,7 miliardi, con una perdita consolidata di EUR 3,485 miliardi, nonché la nomina di un nuovo presidente.

29

Il 10 febbraio 2017, la DBRS Ratings Ltd (DBRS), ora DBRS Morningstar, ha declassato il rating del Banco Popular, con outlook negativo, in considerazione dell’indebolimento della posizione patrimoniale del Banco Popular a seguito di una perdita netta superiore a quella prevista nella sua relazione annuale, di cui al punto 28 della presente sentenza, nonché degli sforzi del Banco Popular per ridurre il suo stock ancora elevato di attività in sofferenza.

30

Il 3 aprile 2017, il Banco Popular ha annunciato il risultato di revisioni interne che indicavano che avrebbero potuto rendersi necessarie rettifiche alla relazione annuale per il 2016. Tali rettifiche sono state effettuate nella relazione finanziaria del Banco Popular per il primo trimestre del 2017.

31

A seguito di tale annuncio, il 6 aprile la DBRS Morningstar ha declassato il rating del Banco Popular mantenendo il suo outlook negativo. Anche Standard & Poor’s, il 7 aprile, e Moody’s Investors service (in prosieguo: «Moody’s»), il 21 aprile 2017, hanno declassato il rating del Banco Popular con outlook negativo.

32

Il 10 aprile 2017, all’assemblea generale degli azionisti del Banco Popular, il presidente del consiglio di amministrazione ha annunciato che la banca stava considerando un aumento di capitale o un’operazione societaria a causa della posizione patrimoniale del gruppo e del suo livello di attività in sofferenza. L’amministratore delegato del Banco Popular è stato sostituito meno di un anno dopo l’assunzione dell’incarico.

33

Nel mese di aprile 2017, il Banco Popular ha avviato una procedura di vendita privata allo scopo di realizzare la sua vendita a un concorrente forte e di ripristinare la sua situazione finanziaria. La scadenza affinché gli eventuali acquirenti interessati all’acquisizione del Banco Popular presentassero la loro offerta era stata fissata per il 10 giugno 2017.

34

Il 5 maggio 2017, il Banco Popular ha presentato la sua relazione finanziaria per il primo trimestre del 2017, annunciando perdite per un importo di EUR 137 milioni.

35

Il 12 maggio 2017, il requisito in materia di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement) del Banco Popular è sceso al di sotto della soglia minima dell’80% fissata dall’articolo 460, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

36

Con lettera del 16 maggio 2017, il Banco Santander SA ha informato il Banco Popular di non essere in grado di presentare un’offerta vincolante nella procedura di vendita privata.

37

Il 16 maggio 2017, il Banco Popular, in una comunicazione di un fatto rilevante alla Comisión nacional del mercado de valores (Commissione nazionale del mercato degli strumenti finanziari, Spagna), ha indicato che potenziali acquirenti avevano manifestato il loro interesse nella procedura di vendita privata, ma che non era stata ricevuta alcuna offerta vincolante.

38

Il 19 maggio 2017, l’agenzia Fitch Ratings Ltd ha declassato il rating a lungo termine del Banco Popular.

39

Il 23 maggio 2017, la presidente del SRB, Elke König, ha rilasciato un’intervista al canale televisivo Bloomberg, in cui le è stato chiesto, segnatamente, della situazione del Banco Popular.

40

Nel corso del mese di maggio 2017, numerosi articoli di stampa hanno riferito delle difficoltà del Banco Popular.

41

Nei primi giorni del mese di giugno 2017, il Banco Popular ha dovuto far fronte a un assalto agli sportelli.

42

Il 5 giugno 2017, il Banco Popular ha presentato, il mattino, una prima domanda di assistenza di liquidità di emergenza al Banco de España (Banca di Spagna), poi una seconda domanda, nel pomeriggio, contenente un’estensione dell’importo richiesto, a causa di movimenti di liquidità significativi. Sulla base di una domanda della Banca di Spagna e a seguito della valutazione dello stesso giorno della BCE relativa alla domanda di assistenza di liquidità di emergenza del Banco Popular, il consiglio direttivo della BCE non ha sollevato obiezioni a un’assistenza di liquidità di emergenza al Banco Popular per il periodo fino all’8 giugno 2017. Il Banco Popular ha ricevuto una parte di tale assistenza di liquidità di emergenza, dopodiché la Banca di Spagna ha affermato di non essere in grado di fornire un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare al Banco Popular.

B. Svolgimento della procedura di risoluzione

43

Ai punti da 47 a 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto i fatti relativi allo svolgimento della procedura di risoluzione, che possono essere riassunti come segue.

44

Il 23 maggio 2017, il SRB ha incaricato l’impresa di revisione contabile Deloitte (in prosieguo: la «Deloitte»), in qualità di perito indipendente, di procedere alla valutazione del Banco Popular ai sensi dell’articolo 20 del regolamento SRM.

45

Il 24 maggio 2017, il SRB ha chiesto al Banco Popular, sulla base dell’articolo 34 del regolamento SRM, le informazioni necessarie per la realizzazione della sua valutazione. Il 2 giugno 2017, esso ha altresì chiesto al Banco Popular di fornire informazioni sulla procedura di vendita privata nonché di prevedere un accesso alla sala dati virtuale protetta che quest’ultimo aveva istituito nell’ambito di tale procedura.

46

Il 3 giugno 2017, la sessione esecutiva del SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/06, indirizzata al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna), riguardante la commercializzazione del Banco Popular. Il SRB ha approvato l’avvio immediato della procedura di vendita del Banco Popular da parte del FROB e ha indicato a quest’ultimo i requisiti in materia di commercializzazione conformemente all’articolo 39 della direttiva 2014/59. Il SRB indicava, in particolare, che il FROB doveva contattare i cinque potenziali acquirenti che erano stati invitati a presentare un’offerta nell’ambito della procedura di vendita privata.

47

Dei cinque potenziali acquirenti, due hanno deciso di non partecipare alla procedura di vendita e uno è stato escluso dalla BCE per motivi prudenziali.

48

Il 4 giugno 2017, i due potenziali acquirenti che avevano deciso di partecipare alla procedura di vendita, il Banco Santander e il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, hanno firmato un accordo di non divulgazione e, il 5 giugno 2017, hanno avuto accesso alla sala dati virtuale.

49

Il 5 giugno 2017, il SRB ha adottato una prima valutazione (in prosieguo: la «valutazione 1»), ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM, che era intesa ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento.

50

Il 6 giugno 2017, la BCE ha effettuato una valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, previa consultazione del SRB, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento.

51

Dal punto 61 della sentenza impugnata risulta che, a seguito di tale valutazione, la BCE ha ritenuto, considerando l’evoluzione della situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017, come sintetizzata ai punti da 26 a 42 della presente sentenza, e in particolare i deflussi eccessivi di liquidità, la rapidità con la quale la liquidità era stata perduta da tale banca e l’incapacità di quest’ultima di generare altre liquidità, che esistessero elementi oggettivi che indicavano che il Banco Popular non sarebbe stato probabilmente in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. La BCE ha concluso che il dissesto del Banco Popular era considerato accertato o, in ogni caso, che ve ne sussisteva il rischio in un prossimo futuro, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM.

52

Lo stesso giorno, il Banco Popular ha informato la BCE che il suo consiglio di amministrazione era giunto alla conclusione che la banca era a rischio di dissesto.

53

I fatti relativi alla procedura di vendita, quali risultano dai punti da 63 a 67 della sentenza impugnata, possono essere presentati come segue.

54

Con lettera del 6 giugno 2017, il FROB ha comunicato le informazioni relative alla procedura di vendita e che stabiliva il termine per la presentazione delle offerte al 6 giugno 2017 a mezzanotte.

55

Lo stesso giorno, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno dei due potenziali acquirenti del Banco Popular, ha informato il FROB che non avrebbe presentato offerte.

56

Alla medesima data del 6 giugno 2017, la Deloitte ha consegnato al SRB una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), redatta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM. La valutazione 2 aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere e l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Tale valutazione, tra l’altro, stimava il valore economico del Banco Popular in EUR 1,3 miliardi nello scenario migliore, in EUR ‑8,2 miliardi nello scenario più sfavorevole e in EUR ‑2 miliardi per la migliore stima.

57

Il 7 giugno 2017, il Banco Santander ha presentato un’offerta vincolante.

58

Con lettera del 7 giugno 2017, il FROB ha informato il SRB che il Banco Santander aveva presentato un’offerta il 7 giugno alle ore 3:12 e che il prezzo offerto da quest’ultimo per l’acquisto delle azioni del Banco Popular era di EUR 1. Il FROB ha dichiarato che il suo comitato direttivo aveva considerato il Banco Santander aggiudicatario nella procedura di vendita concorrenziale del Banco Popular e aveva deciso di proporre al SRB di designare il Banco Santander come acquirente nella decisione del SRB relativa all’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular.

C. Programma di risoluzione controverso

59

Il 7 giugno 2017, il SRB ha adottato il programma di risoluzione controverso nei confronti del Banco Popular, sulla base del regolamento SRM.

60

Ai considerando 19, da 21 a 25, 26, lettera c), 36 e 46 di tale programma, il SRB ha constatato quanto segue:

–

che, il 5 dicembre 2016, il SRB aveva adottato un piano di risoluzione che definiva una strategia di risoluzione e individuava uno strumento di risoluzione ritenuto preferibile (considerando 19, 21 e 22);

–

che dalla valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto risultava che la posizione di liquidità del Banco Popular si era deteriorata in modo significativo dal mese di ottobre 2016, a causa dei ritiri di depositi in tutti i segmenti di clientela; che, di conseguenza, tale banca non disponeva di opzioni sufficienti per ripristinare la sua liquidità al fine di poter pagare le proprie passività in scadenza (considerando 23);

–

che varie circostanze avevano condotto al rapido deterioramento della posizione di liquidità del Banco Popular, ossia:

–

nel febbraio 2017, il Banco Popular aveva annunciato la necessità di accantonamenti straordinari per EUR 5,7 miliardi, con una perdita consolidata di EUR 3,485 miliardi e aveva nominato un nuovo presidente;

–

il 10 febbraio 2017, la DBRS Morningstar aveva declassato il rating del Banco Popular;

–

il 3 aprile 2017, il Banco Popular ha pubblicato una dichiarazione pubblica ad hoc in merito al risultato di revisioni interne che potevano avere un’incidenza significativa sui bilanci dell’ente e ha confermato la sostituzione del suo amministratore delegato meno di un anno dopo l’assunzione dell’incarico;

–

il 7 aprile 2017, Standard & Poor’s e, il 21 aprile, Moody’s avevano declassato il rating del Banco Popular;

–

il 12 maggio 2017, il Banco Popular aveva violato il requisito in materia di copertura della liquidità dell’80% e, in seguito, non era più stato in grado di ripristinare il rispetto del limite normativo;

–

la copertura mediatica negativa e continua sui risultati finanziari del Banco Popular e sul presunto rischio imminente di fallimento o di carenza di liquidità aveva causato un aumento dei ritiri di depositi, e

–

il 6 giugno 2017, la DBRS e Moody’s avevano declassato il rating del Banco Popular (considerando 24);

–

che le circostanze di cui sopra hanno causato ingenti ritiri di depositi (considerando 25);

–

che, il 5 giugno 2017, il Banco Popular aveva ricevuto una prima assistenza di liquidità di emergenza, a seguito dell’assenso prestato dalla BCE, ma che la Banca di Spagna non era stata in grado di accordargli un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare [considerando 26, lettera c)];

–

che, il 6 giugno 2017, il Banco Popular aveva informato la BCE che il suo consiglio di amministrazione era giunto alla conclusione che la banca era a rischio di dissesto (considerando 36);

–

che lo strumento di risoluzione previsto nel piano di risoluzione del 2016 non era adeguato alle circostanze esistenti alla data della risoluzione (considerando 46).

61

All’articolo 1 del programma di risoluzione controverso, il SRB ha deciso di sottoporre il Banco Popular a una procedura di risoluzione a decorrere dalla data della risoluzione, con la motivazione che le condizioni previste dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM erano soddisfatte.

62

A tale riguardo, dagli articoli da 2 a 4 del programma di risoluzione controverso risulta che il SRB ha ritenuto, anzitutto, che il Banco Popular fosse in dissesto o a rischio di dissesto, poi, che non esistessero altre misure che avrebbero potuto impedire il dissesto del Banco Popular entro un termine ragionevole e, infine, che un’azione di risoluzione sotto forma di uno strumento per la vendita dell’attività d’impresa del Banco Popular fosse necessaria al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali di quest’ultima e di evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, segnatamente in Spagna.

63

Di conseguenza, all’articolo 5, paragrafo 1, del programma di risoluzione controverso, il SRB ha deciso che:

«Lo strumento di risoluzione applicato al Banco Popular consisterà in una vendita dell’attività d’impresa in forza dell’articolo 24 del regolamento [SRM] mediante la cessione delle azioni a un acquirente. La svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale saranno effettuate immediatamente prima dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa».

64

L’articolo 6 del programma di risoluzione controverso precisa le condizioni relative a tale svalutazione nonché alla vendita dell’attività d’impresa. Così, all’articolo 6, paragrafo 1, di detto programma, il SRB ha deciso:

–

anzitutto, di svalutare il valore nominale del capitale sociale del Banco Popular di un importo pari a EUR 2098429046, portando così all’annullamento del 100% delle azioni del Banco Popular;

–

successivamente, di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 emessi dal Banco Popular e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal Banco Popular, le «nuove azioni I»;

–

poi, di azzerare il valore nominale delle «nuove azioni I», portando così all’annullamento del 100% di tali «nuove azioni I»;

–

infine, di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dal Banco Popular e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal Banco Popular, le «nuove azioni II».

65

L’articolo 6, paragrafo 3, del programma di risoluzione controverso indica che tali misure di svalutazione e di conversione sono basate sulla valutazione 2, corroborata dai risultati di una procedura di vendita trasparente ed aperta realizzata dal FROB.

66

All’articolo 6, paragrafo 5, del programma di risoluzione controverso, il SRB ha precisato che agiva nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM, relativo allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e che ordinava che le «nuove azioni II» fossero cedute al Banco Santander, libere ed esenti da qualsiasi diritto o privilegio di terzi, contro pagamento di un prezzo di acquisto di EUR 1. Veniva precisato che l’acquirente aveva già acconsentito alla cessione.

67

All’articolo 6, paragrafo 6, di tale programma, il SRB ha affermato che era al contempo necessario e adeguato ordinare il trasferimento, precisando altresì che, per giungere a tale decisione, esso ha constatato, in primo luogo, che la procedura di vendita del Banco Popular avviata dal FROB prima dell’adozione di detto programma era conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 39 della direttiva 2014/59, in secondo luogo, che il FROB aveva, in definitiva, invitato due potenziali acquirenti a presentare offerte e, in terzo luogo, che era stata infine ricevuta una sola offerta valida.

68

Il SRB ha altresì indicato che la cessione delle «nuove azioni II» avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dell’offerta vincolante dell’acquirente del 7 giugno 2017 e avrebbe dovuto essere attuata dal FROB.

69

Il programma di risoluzione controverso è stato presentato alla Commissione per approvazione il 7 giugno 2017.

70

Lo stesso giorno, la Commissione ha adottato la decisione 2017/1246, che approva il programma di risoluzione controverso e l’ha notificata al SRB. Come risulta dal considerando 4 di detta decisione:

«La Commissione è d’accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con il SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [SRM]».

71

Alla medesima data del 7 giugno 2017, il SRB ha pubblicato sul suo sito Internet un avviso che informava dell’adozione del programma di risoluzione accompagnata da un documento che riassumeva gli effetti della risoluzione.

72

Lo stesso giorno, il FROB ha adottato le azioni necessarie per attuare la decisione di risoluzione, conformemente all’articolo 29 del regolamento SRM.

D. Fatti successivi all’adozione del programma di risoluzione controverso

73

Il 14 giugno 2018, la Deloitte ha trasmesso al SRB la valutazione della differenza di trattamento, prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento SRM, realizzata al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza (in prosieguo: la «valutazione 3»). Il 31 luglio 2018, la Deloitte ha inviato al SRB un addendum a tale valutazione, correggendo alcuni errori formali.

74

L’11 luglio 2017, il SRB ha pubblicato una versione non riservata del programma di risoluzione. In tale versione, il SRB ha occultato, in particolare, talune informazioni contenute nei considerando da 23 a 26 di quest’ultimo, relative alla crisi di liquidità del Banco Popular, nonché parti rilevanti dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del programma di risoluzione controverso concernente l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.

75

Nel luglio 2017, la BCE ha pubblicato sul suo sito Internet una versione non riservata della sua valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular.

76

Il 2 febbraio e il 31 ottobre 2018, il SRB ha pubblicato versioni non riservate del programma di risoluzione controverso contenenti meno parti occultate, nelle quali erano ormai visibili talune informazioni occultate in precedenza, menzionate al punto 74 della presente sentenza, ad eccezione di alcuni dati numerici. In tale contesto, ha altresì pubblicato versioni non riservate delle valutazioni 1 e 2.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

77

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2017, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto, in primo luogo, all’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246, in secondo luogo, a ottenere il risarcimento del danno che essi avrebbero subito a seguito di tali decisioni nonché, in terzo luogo, a far dichiarare la nullità della valutazione 2 e ad ottenere una compensazione.

A. Procedimento dinanzi al Tribunale

78

Con atto depositato presso la cancelleria il 31 ottobre 2017, il SRB ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di disporre mezzi istruttori riguardanti la produzione di taluni documenti menzionati in allegato a tale domanda. Con decisione del 28 novembre 2017, il Tribunale ha deciso di non accogliere detta domanda di mezzi istruttori in tale fase del procedimento.

79

Il 16 febbraio 2018, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato il SRB a depositare l’ultima versione non riservata del programma di risoluzione controverso nonché una versione non riservata della valutazione 2, pubblicate sul suo sito Internet. Il SRB ha depositato tali documenti nel termine impartito.

80

Con decisioni del 12 aprile 2019, il Tribunale ha ammesso gli interventi del Regno di Spagna e del Banco Santander a sostegno delle conclusioni della Commissione e del SRB e ha accolto le domande di trattamento riservato presentate dai ricorrenti nei loro confronti.

81

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2019, i ricorrenti hanno presentato una domanda di modifica delle domande di mezzi istruttori contenute nell’atto introduttivo e nella replica in primo grado. La Commissione e il SRB nonché il Regno di Spagna e il Banco Santander hanno depositato le loro osservazioni su tale domanda entro il termine impartito.

82

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2019, i ricorrenti hanno presentato una nuova offerta di prova ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione e il SRB hanno depositato osservazioni su tale nuova offerta di prova entro il termine impartito.

83

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2020, i ricorrenti hanno ripresentato una nuova offerta di prova ai sensi della medesima disposizione di tale regolamento di procedura. La Commissione e il SRB nonché il Regno di Spagna e il Banco Santander hanno depositato le loro osservazioni su tale nuova offerta di prova entro il termine impartito.

84

Il 16 marzo 2021, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato il SRB a produrre diversi documenti. Con lettera del 30 marzo 2021, il SRB ha risposto che i documenti richiesti erano in parte riservati e che avrebbero potuto essere prodotti se il Tribunale avesse adottato un mezzo istruttorio in tal senso.

85

Con ordinanza del 12 maggio 2021, il Tribunale ha ordinato al SRB, sulla base, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 3, nonché dell’articolo 103 del suo regolamento di procedura, di produrre le versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2, della valutazione della BCE del 6 giugno 2017 sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular e della lettera della BCE al Banco Popular del 18 maggio 2017. Il Tribunale ha altresì ordinato al SRB di produrre la versione non riservata della lettera della BCE al Banco Popular del 18 maggio 2017.

86

Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate dei documenti prodotti dal SRB in esecuzione dell’ordinanza del 12 maggio 2021.

B. Sentenza impugnata

87

A sostegno del primo capo delle loro conclusioni, dirette all’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246, i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi di ricorso. Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 18 del regolamento SRM. Il secondo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 20 del regolamento SRM. Il terzo motivo di ricorso verteva sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto di accesso al fascicolo, sanciti dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il quarto motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Nelle loro osservazioni sulle memorie di intervento, i ricorrenti hanno altresì sollevato un nuovo motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 24 del suddetto regolamento.

88

Con il secondo capo delle loro conclusioni, i ricorrenti hanno chiesto che il SRB e la Commissione fossero condannati a risarcirli per responsabilità extracontrattuale. I ricorrenti hanno dedotto due domande risarcitorie distinte, la prima basata sull’annullamento del programma di risoluzione controverso nonché della decisione 2017/1246 e, la seconda, indipendente da tale annullamento.

89

Con il terzo capo delle loro conclusioni, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della valutazione 2 e hanno fatto valere il diritto a una compensazione.

90

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

91

In tale sentenza, esso ha altresì respinto le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori dei ricorrenti.

IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

92

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

accogliere le loro conclusioni dinanzi al Tribunale dirette all’annullamento del programma di risoluzione controverso nonché della decisione 2017/1246 e, di conseguenza, condannare la Commissione e il SRB a rimborsare i loro investimenti nel Banco Popular o, in subordine, condannare gli stessi a risarcirli per responsabilità extracontrattuale;

–

condannare la Commissione e il SRB a risarcirli per responsabilità extracontrattuale, indipendentemente dall’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246;

–

dichiarare la nullità della valutazione 2 e condannare la Commissione e il SRB a versare loro una compensazione;

–

condannare la Commissione e il SRB alle spese dei due gradi di giudizio;

–

ordinare che alle somme riconosciute siano aggiunti gli interessi compensativi dal 23 maggio 2017 o, in subordine, dal 7 giugno 2017 fino alla data della pronuncia della presente sentenza, nonché gli interessi di mora a partire dalla data della presente sentenza, ad eccezione delle spese del presente procedimento, che matureranno interessi di mora solo a partire dalla data della presente sentenza;

–

concedere loro il beneficio di ogni ulteriore risarcimento aggiuntivo ritenuto adeguato.

93

La Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander chiedono ciascuno alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare i ricorrenti alle spese.

94

Nell’ipotesi in cui la Corte accogliesse l’impugnazione e decidesse, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di statuire essa stessa sul ricorso di annullamento, il Banco Santander chiede, conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE, di limitare la portata dell’emananda sentenza, mantenendo gli effetti della vendita del Banco Popular al Banco Santander.

V. Sull’impugnazione

95

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo e il secondo motivo di impugnazione vertono sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 18 e dell’articolo 20 del regolamento SRM. Con il terzo e il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti contestano la fondatezza del rigetto, da parte del Tribunale, delle loro domande risarcitorie.

A. Considerazioni preliminari

96

In via preliminare, occorre rilevare che, con il ricorso all’origine della presente impugnazione, i ricorrenti chiedevano l’annullamento tanto del programma di risoluzione controverso quanto della decisione 2017/1246.

97

Sebbene la Corte abbia già dichiarato, nella sua sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punti 102 e 103), che il programma di risoluzione controverso non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda tale programma, la decisione 2017/1246 con la quale la Commissione ha approvato detto programma, presenta, di per sé, le caratteristiche di un atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

98

Ciò premesso, la Corte ha precisato che, nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione quale la decisione 2017/1246, le persone fisiche o giuridiche interessate possono invocare l’illegittimità del programma di risoluzione che tale istituzione ha approvato conferendogli in tal modo effetti giuridici vincolanti, il che è idoneo a garantire loro una tutela giurisdizionale sufficiente. Inoltre, si ritiene che la Commissione, mediante una siffatta approvazione, faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti in tale programma, cosicché essa deve, se del caso, risponderne dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

99

È in tale contesto che occorre, pertanto, esaminare i motivi di impugnazione con cui viene contestata la legittimità del programma di risoluzione controverso.

B. Sulla quinta parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 90 del regolamento SRM, nonché degli articoli 17, 41 e 52 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, e sulla sesta parte di tale motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE

100

Con la quinta e la sesta parte del secondo motivo di impugnazione, che occorre esaminare per prime, i ricorrenti affermano, in sostanza, che l’accesso alla versione integrale, in particolare, del programma di risoluzione controverso nonché delle valutazioni 1 e 2 era necessario ai fini dell’esercizio del loro diritto a un ricorso effettivo (quinta parte di tale motivo), e che la motivazione del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 nonché della decisione 2017/1246 era insufficiente a causa delle informazioni occultate in tali documenti (sesta parte di detto motivo).

1.   Sulla quinta parte del secondo motivo di impugnazione

101

Con la quinta parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono una violazione del loro diritto di accesso al fascicolo ai sensi dell’articolo 90 del regolamento SRM, nonché degli articoli 17, 41 e 52 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (in prosieguo: il «primo protocollo addizionale alla CEDU»). Tale parte si articola in quattro censure.

a)   Argomenti delle parti

102

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che, ai punti 503 e 504 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato su un’interpretazione erronea dell’articolo 90 del regolamento SRM, nella parte in cui ha considerato che il diritto di accesso al fascicolo garantito in tale articolo riguardava unicamente l’entità oggetto della decisione di risoluzione. Infatti, le versioni in lingua spagnola («personas sujetas a las decisiones»), inglese («persons who are the subject of») e portoghese («pessoas sujeitas às decisões») di tale disposizione non farebbero riferimento all’oggetto della decisione di risoluzione, ma riguarderebbero le persone soggette a una siffatta decisione. Inoltre, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta garantirebbe altresì il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda.

103

In secondo luogo, una violazione del diritto di accesso al fascicolo nel corso del procedimento amministrativo, preliminare all’adozione di una decisione, non può essere sanata nel corso del procedimento giurisdizionale e potrebbe comportare, qualora siano stati lesi i diritti della difesa, l’annullamento di tale decisione. Orbene, il fatto di aver dovuto avviare il procedimento giudiziario senza essere a conoscenza del fascicolo avrebbe arrecato pregiudizio ai diritti della difesa dei ricorrenti, tanto più che essi non avrebbero ancora accesso al fascicolo completo.

104

In terzo luogo, ai punti 505 e 515 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe rifiutato, basandosi segnatamente sull’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta e sull’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM, l’accesso a talune informazioni contenute nel programma di risoluzione controverso, nella valutazione 2 e in altri documenti preparatori, per il motivo che esse erano riservate. Tuttavia, il diritto di accesso al fascicolo si imporrebbe anche qualora la normativa applicabile non preveda espressamente una siffatta formalità.

105

In quarto e ultimo luogo, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 475 di tale sentenza, una limitazione del diritto di essere ascoltati delle persone interessate costituirebbe un intervento sproporzionato e inaccettabile soltanto qualora gli interessati fossero privati della possibilità di contestare dette misure in un procedimento successivo, e di far valere utilmente il loro punto di vista nell’ambito di quest’ultimo. Orbene, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato in tale punto, una siffatta possibilità presupporrebbe un accesso completo al fascicolo. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo deriverebbe che l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU richiederebbe la possibilità di un dibattito in contraddittorio che rispetti il principio della parità delle armi in qualsiasi procedimento che imponga la rinuncia al diritto di proprietà.

106

La Commissione eccepisce l’irricevibilità della quinta parte del secondo motivo di impugnazione, in quanto l’argomento presentato nell’impugnazione non sarebbe sufficientemente chiaro e preciso. Il SRB ritiene che l’argomento vertente su una divergenza delle versioni linguistiche dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM sia irricevibile. In ogni caso, la quinta parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe infondata.

107

Il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander sostengono che tale parte è infondata.

b)   Giudizio della Corte

108

Quanto alla ricevibilità della quinta parte del secondo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, nonostante un certo grado di imprecisione, l’argomento dedotto consente di comprendere che i ricorrenti si avvalgono, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM e degli articoli 17, 41 e 52 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, del diritto di accedere alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e di altri documenti preparatori.

109

Più in particolare, essi criticano le considerazioni, contenute, da un lato, nei punti da 497 a 504 della sentenza impugnata con le quali il Tribunale ha rigettato l’argomento vertente sul fatto che essi non avevano beneficiato di un diritto di accesso al fascicolo di risoluzione del Banco Popular e, dall’altro, nei punti 505 e 515 di tale sentenza, con i quali il Tribunale ha statuito che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la presenza di informazioni riservate nel fascicolo ostavano all’accesso integrale allo stesso.

110

Per quanto riguarda l’argomento vertente su una divergenza tra le versioni linguistiche dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM, esso riguarda specificamente i punti 503 e 504 della sentenza impugnata e deve essere considerato come diretto a contestare la valutazione del Tribunale contenuta in tali punti. Orbene, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere motivi derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 77 nonché giurisprudenza ivi citata).

111

Occorre quindi respingere l’eccezione di irricevibilità della quinta parte del secondo motivo di impugnazione sollevata dalla Commissione e dal SRB.

112

Quanto al merito, dalle considerazioni di cui ai punti da 497 a 504 della sentenza impugnata risulta che, per respingere l’argomento vertente sulla violazione del diritto di accesso all’integralità delle informazioni contenute nel fascicolo, il Tribunale si è basato tanto sull’inapplicabilità ratione personae dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM quanto sulla presenza, nel fascicolo, di informazioni riservate. Orbene, si deve constatare che ciascuna di tali considerazioni è, di per sé, idonea a giustificare la decisione del Tribunale.

113

In primo luogo, per quanto riguarda la questione se il Tribunale abbia correttamente dichiarato che l’obbligo di riservatezza poteva ostare a un accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e di altri documenti preparatori, occorre ricordare che l’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM dispone che le persone oggetto di decisioni del SRB hanno diritto di avere accesso al fascicolo di quest’ultimo, precisando nel contempo, da un lato, che dette persone dispongono di tale diritto, fatto salvo il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali e, dall’altro, che tale diritto non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del SRB. Inoltre, occorre sottolineare l’obbligo che incombe a qualsiasi istituzione interessata di esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di buona amministrazione, ormai espressamente sancito all’articolo 41, della Carta, il cui paragrafo 2, lettera b), garantisce il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 87).

114

Dalla formulazione stessa di tali disposizioni risulta che il diritto di accesso al fascicolo è limitato dalla necessità di tutelare informazioni riservate. I limiti così posti a tale diritto riflettono l’obbligo di riservatezza sancito dall’articolo 339 TFUE. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il quale si concretizza, segnatamente, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

115

Orbene, nell’ambito del regime istituito dal regolamento SRM, il rispetto degli obblighi di segreto professionale previsti all’articolo 339 TFUE è precisato non solo dalla riserva espressa all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM, ma anche dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, che vieta al SRB di comunicare le informazioni soggette a tali obblighi a un’altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione sia necessaria ai fini di un’azione giudiziaria. Come precisato dall’articolo 88, paragrafo 5, di detto regolamento, il SRB è tenuto ad assicurarsi, prima di divulgare informazioni, che queste ultime non contengano alcuna informazione riservata.

116

Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 525 della sentenza impugnata, punto non contestato nell’ambito dell’impugnazione, che la produzione di documenti, disposta dal Tribunale, non garantisce ai ricorrenti l’accesso all’integralità di tali documenti se questi ultimi contengono dati riservati.

117

In tali circostanze, si deve ritenere che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto, ai punti 505, 506, 515 e 527 della sentenza impugnata, dichiarando che i ricorrenti non potevano invocare un diritto di accesso alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e di altri documenti preparatori, in quanto tali versioni integrali contenevano informazioni riservate.

118

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il diritto a un ricorso effettivo non impone, in presenza di informazioni riservate, un accesso al fascicolo integrale.

119

A questo proposito, è vero che, secondo giurisprudenza costante, l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta, richiede che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione in questione (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 43).

120

Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato, in numerosi settori del diritto dell’Unione, che la motivazione di un atto che arreca pregiudizio a un singolo, che si basa su una valutazione della posizione relativa di operatori privati, può, in una certa misura, essere limitata al fine di tutelare informazioni relative a tali operatori coperte dal segreto commerciale. Ciò premesso, l’obbligo di rispettare il segreto commerciale non può privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza. Pertanto, se un atto del genere può, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivato senza contenere, in particolare, tutti i dati numerici sui quali si basa il ragionamento, la motivazione deve comunque far apparire in modo chiaro e inequivocabile tale ragionamento nonché la metodologia utilizzata (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 108 a 111; del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 48, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 110, 111 e 120).

121

Pertanto, in presenza di informazioni riservate, l’articolo 47 della Carta non conferisce alla persona interessata un diritto di accesso al fascicolo integrale, purché siano rispettate le condizioni ricordate ai punti 119 e 120 della presente sentenza.

122

Orbene, al punto 526 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, senza essere contraddetto nell’ambito dell’impugnazione, che le informazioni rimaste occultate nelle versioni non riservate del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e di altri documenti preparatori non erano rilevanti ai fini della soluzione della controversia.

123

Per quanto riguarda, infine, gli articoli 17 e 52 della Carta e l’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU occorre ricordare che, anche se, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Il controllo della legittimità degli atti dell’Unione deve quindi essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, segnatamente dell’articolo 17 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 45 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

124

Orbene, il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, non può essere interpretato nel senso che esso concede all’interessato un accesso alle informazioni contenute nel fascicolo che vada al di là dei requisiti risultanti dalla giurisprudenza ricordata ai punti 119 e 120 della presente sentenza.

125

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che il Tribunale ha correttamente dichiarato che i ricorrenti non avevano il diritto di accedere alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e di altri documenti preparatori.

126

Come risulta dal punto 112 della presente sentenza, anche laddove fosse fondato l’argomento dei ricorrenti secondo cui, in quanto azionisti dell’entità sottoposta a risoluzione, essi potevano invocare il diritto garantito dall’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM, ciò non potrebbe mettere in discussione la legittimità della decisione del Tribunale di cui al punto precedente, cosicché tale argomento deve essere respinto come inconferente.

127

Ne consegue che la quinta parte del secondo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata.

2.   Sulla sesta parte del secondo motivo di impugnazione

128

Con la sesta parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’ambito del suo esame vertente sul rispetto dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE da parte del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 nonché della decisione 2017/1246.

a)   Argomenti delle parti

129

In primo luogo, i ricorrenti contestano l’insufficienza di motivazione contenuta nel programma di risoluzione controverso.

130

Anzitutto, essi affermano che, ai punti 543 e 545 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la motivazione di tale programma fosse sufficiente per quanto riguarda la constatazione dell’esistenza di un dissesto, mentre il SRB non aveva esaminato altre soluzioni praticabili. Inoltre, il SRB si sarebbe limitato a constatare, senza ulteriori spiegazioni, che altre soluzioni non avrebbero consentito di porre rimedio ai problemi di liquidità del Banco Popular. Inoltre, il SRB non avrebbe fornito alcuna motivazione sulla scelta dello strumento per la vendita, né precisato il motivo per cui tale strumento avrebbe costituito la soluzione migliore. In tale contesto, essi sostengono altresì che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato, ai punti 556 e 557 della sentenza impugnata, il SRB avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali riteneva che il saldo residuo dell’assistenza di liquidità di emergenza menzionata in tali punti non sarebbe più stato versato.

131

Il Tribunale avrebbe poi dichiarato erroneamente, ai punti da 536 a 540 della sentenza impugnata, che i fatti esposti all’articolo 6, paragrafo 6, di tale programma avrebbero giustificato la procedura di vendita pubblica del Banco Popular. A tale riguardo, essi criticano essenzialmente l’assenza di indicazioni quanto alle ragioni per le quali tutte le parti interessate, ad eccezione del Banco Santander, si erano astenute dal presentare un’offerta. Inoltre, il SRB avrebbe dovuto precisare nel programma di risoluzione controverso la ragione per cui il FROB non aveva concesso, a una di tali parti, un nuovo termine per la presentazione della sua offerta. Peraltro, neppure la fissazione del prezzo di vendita del Banco Popular sarebbe stata motivata.

132

Inoltre, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, al punto 553 della sentenza impugnata, la motivazione relativa al piano di risoluzione del 2016 contenuta nei considerando da 44 a 46 del programma di risoluzione controverso sarebbe stata insufficiente. Infatti, tali considerando non affronterebbero le disposizioni relative a un piano di emergenza tale da permettere il rapido ottenimento di liquidità e uno scenario tale da consentire la sopravvivenza a una crisi di liquidità per quattro mesi, mentre, secondo i ricorrenti, tali disposizioni avrebbero potuto rimediare a problemi di liquidità.

133

Infine, il programma di risoluzione controverso avrebbe altresì dovuto spiegare, contrariamente alle considerazioni di cui al punto 551 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali la Deloitte soddisfaceva i requisiti di indipendenza e di imparzialità.

134

In secondo luogo, i ricorrenti deducono che la valutazione 2 non rispetta i requisiti risultanti dall’articolo 296 TFUE. Contrariamente a quanto avrebbe constatato il Tribunale al punto 558 della sentenza impugnata, dal punto 82, sub iv) e viii), della loro replica in primo grado risulterebbe che essi avevano già messo in discussione espunzioni concrete, riguardanti la valutazione degli accantonamenti per rischi giuridici e delle sinergie.

135

Orbene, nella versione non riservata della valutazione 2 sarebbero stati occultati alcuni passaggi essenziali per comprendere la valutazione del Banco Popular, vale a dire, nella prima parte, taluni calcoli e il valore totale delle voci relative agli accantonamenti per rischi giuridici, alle joint venture e alle sinergie, nella seconda parte, i totali parziali di ciascuna voce valutata e gli importi totali di recupero per i creditori nel migliore e nel peggiore degli scenari in caso di insolvenza, nonché le parti conseguenti degli allegati. Secondo i ricorrenti, la portata di tali espunzioni eccede ampiamente i limiti dell’obbligo di motivazione, quale risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 565 della sentenza impugnata, e non può essere giustificata dall’obbligo di riservatezza invocato al punto 566 di tale sentenza.

136

In terzo luogo, neppure la decisione 2017/1246 della Commissione rispetterebbe l’obbligo di motivazione. Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 576 e 577 della sentenza impugnata, che una decisione con la quale, come nel caso di specie, la Commissione si limita a esprimere il suo accordo sul contenuto della decisione del SRB è sufficientemente motivata, alla luce del termine molto breve di cui tale istituzione disponeva.

137

Dall’altro lato, i ricorrenti criticano i punti da 580 a 583 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha considerato che il loro argomento vertente sulla violazione dei principi relativi alla delega dei poteri enunciati nella sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56,EU:C:1958:7) costituiva un motivo nuovo che doveva essere respinto in quanto irricevibile. Infatti, al punto 153 del loro atto introduttivo in primo grado, essi avrebbero invocato tale giurisprudenza in relazione all’obbligo di controllo della Commissione e all’assenza di motivazione di una decisione meramente tacita di quest’ultima.

138

La Commissione e il Banco Santander sostengono che la sesta parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto i ricorrenti si limiterebbero a ripetere gli argomenti dedotti in primo grado e non individuerebbero con precisione i punti contestati della sentenza impugnata. In ogni caso, tale sesta parte sarebbe infondata.

139

Il SRB e il Regno di Spagna sostengono che tale parte è infondata.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

140

Per quanto riguarda, anzitutto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dal Banco Santander, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti criticati nella sentenza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione. Non risponde a quest’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza dell’11 gennaio 2024, Planistat Europe e Charlot/Commissione, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata).

141

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe in parte privato del suo significato (sentenze del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 51, nonché del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

142

Orbene, nella fattispecie, la sesta parte del secondo motivo di impugnazione mira, in sostanza, a mettere in discussione la decisione del Tribunale su varie questioni di diritto ad esso sottoposte in primo grado per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di motivazione che incombe alle istituzioni in forza dell’articolo 296 TFUE. Inoltre, considerato che la sesta parte di questo motivo di impugnazione contiene precise indicazioni sui punti contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti su cui essa si basa, l’impugnazione non può essere dichiarata irricevibile in toto.

143

Ciò premesso, la prima censura è parzialmente irricevibile, nella parte in cui i ricorrenti contestano l’adeguatezza della motivazione relativa al piano di risoluzione del 2016. Infatti, se è pur vero che i ricorrenti, come risulta dal punto 552 della sentenza impugnata, avevano invocato un difetto di motivazione per quanto riguarda, da un lato, la strategia di risoluzione e lo strumento di risoluzione previsti da tale piano e, dall’altro, le ragioni per le quali tale piano non era stato seguito, essi sostengono solo ora che tale piano prevedeva meccanismi che avrebbero consentito di evitare il dissesto del Banco Popular. Orbene, così facendo, essi invocano un argomento nuovo, che dev’essere dichiarato irricevibile in sede di impugnazione.

144

Quanto alla seconda censura, come rilevato dall’avvocata generale Ćapeta al paragrafo 61 delle sue conclusioni nella causa Aeris Invest/Commissione e CRU (C‑535/22 P, EU:C:2024:233) che, conformemente al loro paragrafo 4, devono essere lette congiuntamente alle sue conclusioni nella presente causa, le affermazioni dei ricorrenti relative alla valutazione 2 costituiscono un motivo nuovo invocato in sede di impugnazione, in quanto il Tribunale ha constatato, al punto 558 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano precisato le parti della valutazione 2 che non sarebbero state in grado di comprendere.

145

Sebbene i ricorrenti contestino tale constatazione sulla base del rilievo che, al punto 82, sub iv) e viii) della loro replica in primo grado, essi avevano menzionato talune espunzioni concernenti la valutazione degli accantonamenti per rischi giuridici e sinergie, occorre tuttavia rilevare che, con l’argomento dedotto al suddetto punto 82 di tale replica, i ricorrenti deducevano una violazione non tanto dell’obbligo di motivazione, quanto dell’articolo 20 del regolamento SRM. Ciò è corroborato dal fatto che da tale argomento emerge che essi erano in grado di comprendere e di contestare la valutazione 2. Orbene, al punto 558 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’argomento dei ricorrenti vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

146

Pertanto, la seconda censura della sesta parte del secondo motivo di impugnazione costituisce un motivo nuovo laddove mette in discussione la motivazione della valutazione 2 e, pertanto, deve essere respinta in quanto irricevibile.

2) Nel merito

147

Con la prima e la terza censura della sesta parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato i requisiti derivanti dall’articolo 296 TFUE per quanto riguarda l’esame della motivazione contenuta nel programma di risoluzione controverso e nella decisione 2017/1246.

148

A questo proposito, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 130 nonché giurisprudenza ivi citata).

149

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui l’atto promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato. In tale ottica, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti 85 e 87, nonché del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 193 e giurisprudenza ivi citata).

150

In aggiunta, la Corte di giustizia ha già statuito che il grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione. Pertanto, in sede di redazione di un atto, le istituzioni dell’Unione non sono tenute a prendere posizione su elementi chiaramente secondari né ad anticipare potenziali obiezioni (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 167 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione, C‑551/10 P, EU:C:2012:681, punto 48).

151

Ciò premesso, come rilevato ai punti 114 e 115 della presente sentenza, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, il quale è concretizzato segnatamente all’articolo 339 TFUE nonché all’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento SRM, letti alla luce del considerando 116 di tale regolamento, a non rivelare informazioni riservate coperte da obblighi di segreto professionale.

152

Orbene, secondo costante giurisprudenza ricordata al punto 120 della presente sentenza, la motivazione di un atto che arreca pregiudizio a un singolo, che si basa su una valutazione della posizione relativa di operatori privati, può, in una certa misura, essere limitata al fine di tutelare informazioni relative a tali operatori coperte dal segreto commerciale. Ciò premesso, l’obbligo di rispettare il segreto commerciale non può privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza. Pertanto, se un atto del genere può, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivato senza contenere, in particolare, tutti i dati numerici sui quali si basa il ragionamento, la motivazione deve comunque far apparire in modo chiaro e inequivocabile tale ragionamento nonché la metodologia utilizzata.

i) Sulla motivazione del programma di risoluzione controverso

153

In primo luogo, i ricorrenti deducono che la motivazione relativa alle condizioni di risoluzione previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento SRM non è adeguata.

154

Per quanto riguarda la condizione prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento, la critica formulata nei confronti del punto 543 della sentenza impugnata è fondata sulla premessa che il SRB avrebbe dovuto esaminare se esistevano altre soluzioni praticabili, prima di affermare l’esistenza di un dissesto o di un rischio di dissesto del Banco Popular.

155

Tuttavia, un requisito del genere non deriva dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, lettera c), del regolamento SRM, secondo il quale un’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se essa non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza, o se esistono elementi oggettivi che consentono di concludere che ciò avverrà nel prossimo futuro. In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti da 542 a 544 della sentenza impugnata, che le indicazioni relative al fatto che la posizione di liquidità del Banco Popular si era deteriorata, contenute nei considerando 23 e 24 del programma di risoluzione controverso, motivavano sufficientemente l’esistenza di un dissesto o di un rischio di dissesto relativo a tale banca.

156

Quanto alla condizione prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRM, i ricorrenti sostengono che il SRB si è limitato a constatare, senza ulteriori spiegazioni, che altre soluzioni non consentivano di porre rimedio ai problemi di liquidità del Banco Popular.

157

Tuttavia, è giocoforza constatare che tale argomento deriva da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata e del programma di risoluzione controverso. Infatti, al punto 545 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato sulle constatazioni di cui ai punti da 188 a 192 di tale sentenza, da cui risulta che l’articolo 3 del programma di risoluzione controverso espone dettagliatamente le ragioni che hanno indotto il SRB a ritenere che non esistessero misure alternative tali da permettere di porre rimedio ai problemi di liquidità del Banco Popular.

158

Per quanto riguarda, in tale contesto, un’assistenza di liquidità di emergenza, dal punto 153 della sentenza impugnata risulta che il SRB aveva constatato, al considerando 26, lettera c) del programma di risoluzione controverso, che tale assistenza era indisponibile al momento della risoluzione. Orbene, sulla base di tale constatazione, il Tribunale ha dichiarato, senza incorrere in errori di diritto, ai punti 556 e 557 della sentenza impugnata, che il SRB non era tenuto a precisare le ragioni relative all’indisponibilità di un’assistenza di liquidità di emergenza.

159

In secondo luogo, i ricorrenti mettono in discussione la motivazione relativa alla determinazione e all’attuazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa come strumento di risoluzione.

160

Per quanto riguarda il punto 545 della sentenza impugnata, nei limiti in cui i ricorrenti sostengono che il SRB non ha esplicitato le ragioni per le quali lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa è stato adottato come strumento di risoluzione, occorre constatare che, al contrario, il Tribunale ha ivi dichiarato che l’articolo 5 del programma di risoluzione controverso conteneva spiegazioni relative alla scelta di tale strumento e alle ragioni per le quali il SRB aveva ritenuto che gli altri strumenti elencati all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM non consentissero di raggiungere gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura. Tenuto conto di tali constatazioni del Tribunale, l’argomento relativo al difetto di motivazione non può essere accolto.

161

Quanto alla procedura di vendita pubblica del Banco Popular, il Tribunale ha considerato, ai punti 536 e 537 della sentenza impugnata, che le indicazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del programma di risoluzione controverso consentivano di comprendere lo svolgimento di tale procedura e che, al termine di quest’ultima, era stata presentata una sola offerta valida, offerta che il SRB aveva ritenuto prudente accettare per evitare un’insolvenza incontrollata del Banco Popular.

162

Tenuto conto di tali indicazioni, il Tribunale ha correttamente considerato che il SRB non era tenuto a precisare le ragioni per le quali tutte le parti interessate, ad eccezione del Banco Santander, si erano astenute dal presentare un’offerta. Analogamente, dal punto 540 della sentenza impugnata risulta che il prezzo di vendita non era stato fissato dal SRB, ma era il risultato della procedura di vendita concorrenziale condotta dal FROB e del prezzo offerto dal Banco Santander.

163

Inoltre, i ricorrenti sostengono, erroneamente, che il SRB avrebbe dovuto inserire, nel programma di risoluzione controverso, un motivo particolare che spiegasse la ragione per la quale il FROB non aveva concesso, a una delle parti interessate, un nuovo termine. Infatti, come indicato dal Tribunale al punto 540 di detta sentenza, poiché tale parte interessata aveva informato il FROB, il 6 giugno 2017, della sua decisione di non presentare offerte, una siffatta precisazione non era necessaria.

164

In terzo e ultimo luogo, quanto all’argomento dei ricorrenti secondo cui il programma di risoluzione controverso avrebbe dovuto parimenti precisare che il perito indipendente, incaricato della valutazione 2, soddisfaceva i requisiti di indipendenza e di imparzialità, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 551 della sentenza impugnata, che una siffatta precisazione non era necessaria alla comprensione del programma di risoluzione controverso.

165

Ne consegue che la prima censura, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE in relazione al programma di risoluzione controverso, deve essere respinta.

ii) Sulla motivazione della decisione 2017/1246

166

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti 576 e 577 della sentenza impugnata, che la decisione 2017/1246, con la quale la Commissione si è limitata a esprimere il suo accordo sul contenuto del programma di risoluzione controverso, rispetta i requisiti derivanti dall’articolo 296 TFUE a causa del termine molto breve di cui disponeva la Commissione.

167

A tale riguardo, occorre rilevare che i considerando da 2 a 5 della decisione 2017/1246 enunciano i motivi che hanno indotto la Commissione a tale decisione. Dopo aver constatato, in sostanza, ai considerando 2 e 3 di detta decisione, che, secondo le indicazioni contenute nel programma di risoluzione controverso, tutte le condizioni per la risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM erano soddisfatte per quanto riguarda il Banco Popular e che tale programma sottoponeva tale banca a risoluzione e determinava l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa, la Commissione ha precisato, al considerando 4 della medesima decisione, che essa «concorda[va] con il programma di risoluzione» e, «in particolare, concorda[va] con l’SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [SRM]». La Commissione ne ha dedotto, al considerando 5 della decisione 2017/1246, che il programma di risoluzione controverso doveva essere approvato, come essa ha fatto all’articolo 1 di tale decisione.

168

Orbene, la Corte ha già statuito che si ritiene che la Commissione, mediante una siffatta approvazione, faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti in tale programma, cosicché essa deve, se del caso, risponderne dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 96 e giurisprudenza ivi citata). In tali circostanze, occorre ritenere che le ragioni che hanno indotto il SRB ad adottare tale programma costituiscano parte integrante della decisione di approvazione e siano, pertanto, idonee a motivare anche tale approvazione.

169

Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 576 della sentenza impugnata, che non si può esigere che la Commissione fornisca una giustificazione supplementare della sua approvazione, dal momento che tale giustificazione finirebbe per consistere in una mera ripetizione degli elementi già contenuti nel programma di risoluzione. Inoltre, in forza dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento SRM, la Commissione non è tenuta ad effettuare una seconda analisi rispetto a quella del SRB, bensì unicamente ad approvare, o meno, la decisione di quest’ultimo.

170

Sempre senza incorrere in errori di diritto, il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 577 della sentenza impugnata, il termine molto breve entro il quale la Commissione era chiamata ad approvare il programma di risoluzione controverso. Come già ricordato al punto 150 della presente sentenza, secondo costante giurisprudenza, il grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione. Orbene, le circostanze in cui il programma di risoluzione controverso è stato adottato e approvato erano caratterizzate da un’urgenza certa.

171

Ne consegue che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 578 della sentenza impugnata, che la motivazione della decisione 2017/1246 era conforme ai requisiti risultanti dall’articolo 296 TFUE,

172

In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 580 a 583 di tale sentenza, il Tribunale ha erroneamente respinto come nuovo il loro argomento vertente sulla violazione dei principi relativi alla delega dei poteri enunciati nella sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7). A tale riguardo, essi affermano che, al punto 153 del loro ricorso in primo grado, essi avevano già dedotto detto argomento.

173

Tuttavia, da tale punto del loro atto introduttivo in primo grado risulta che i ricorrenti invocavano non già una violazione di tali principi relativi alla delega dei poteri, ma si erano limitati a sostenere che la Commissione aveva omesso di motivare il controllo da essa esercitato sugli aspetti discrezionali del programma di risoluzione controverso.

174

Ciò premesso, si deve constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che detto argomento fosse nuovo. Pertanto, occorre respingere tale censura in quanto infondata.

175

Alla luce di tali elementi, la sesta parte del secondo motivo di impugnazione deve essere integralmente respinta.

C. Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento SRM

176

Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento SRM. Tale parte si articola in tre censure.

1.   Argomenti delle parti

177

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 133 e 145 della sentenza impugnata, che la crisi di liquidità cui il Banco Popular ha dovuto far fronte costituiva una circostanza sufficiente per giustificare l’azione di risoluzione nei confronti di tale banca, senza dover verificare previamente se il dissesto di quest’ultima avrebbe potuto essere evitato mediante un’assistenza di liquidità di emergenza.

178

Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, ai punti 152, 158 e 165 di tale sentenza, dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, lettera c), del regolamento SRM, in combinato disposto con il punto 20 degli orientamenti dell’ABE, del 6 agosto 2015, sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59) (EBA/GL/2015/07) e con l’articolo 41 della Carta, risulterebbe che un’assistenza di liquidità di emergenza dovrebbe essere concessa in via prioritaria allorché venga constatata l’esistenza di un dissesto o di un rischio di dissesto. A partire dall’aprile 2017, il SRB sarebbe stato quindi tenuto a promuovere la concessione di un’assistenza di liquidità di emergenza da parte della Banca di Spagna o della BCE.

179

In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti da 163 a 169 della sentenza impugnata, che l’asserita violazione degli obblighi di riservatezza da parte del SRB anteriore all’adozione del programma di risoluzione controverso non era rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento SRM. Anzitutto, il Tribunale avrebbe dovuto verificare il modo in cui la situazione si sarebbe evoluta in assenza di tale irregolarità. Inoltre, la sentenza impugnata conterrebbe una contraddizione di motivazione indicando, da un lato, che l’atto impugnato deve essere annullato se è dimostrato che l’irregolarità ha avuto un’incidenza sufficiente, pur dichiarando, dall’altro, che i motivi che hanno portato alla risoluzione non sono pertinenti al riguardo. Inoltre, ai punti 168 e 169 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile il principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, per il motivo che il SRB e la Commissione non avrebbero tratto profitto dal loro comportamento illecito. A loro avviso, il vantaggio del SRB risiedeva, nel caso di specie, nel fatto che le dichiarazioni della sua presidente e le fughe di informazioni fossero ignorate e taciute. Infine, il considerando 116 del regolamento SRB stabilirebbe una presunzione relativa secondo cui la violazione dell’obbligo di riservatezza costituisce la causa del dissesto.

180

In terzo luogo, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, ai punti da 173 a 176 della sentenza impugnata, a causa dell’asserita violazione dell’obbligo di riservatezza, il SRB e la Commissione sarebbero stati tenuti, in forza dell’articolo 41 della Carta, ad agire al fine di evitare il danno causato da tale violazione dell’obbligo di riservatezza e, pertanto, a verificare la possibilità di concedere con sufficiente anticipo un’assistenza di liquidità di emergenza o a proporre altre soluzioni meno invasive.

181

Il SRB e il Banco Santander deducono che la prima parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto i ricorrenti si limiterebbero a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti da essi presentati dinanzi al Tribunale. Il SRB aggiunge che, per quanto riguarda il vantaggio richiesto per l’applicazione del principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, i ricorrenti invocano un argomento nuovo. In ogni caso, tale prima parte sarebbe infondata.

182

La Commissione e il Regno di Spagna sostengono che la prima parte del primo motivo di impugnazione è infondata.

2.   Giudizio della Corte

a)   Sulla ricevibilità

183

Quanto all’eccezione di irricevibilità vertente su una ripetizione degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che, con la prima parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti mirano a mettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento SRM, precisando al contempo i punti contestati della sentenza impugnata e gli argomenti sui quali si fonda la loro critica. Pertanto, la prima parte di tale motivo di impugnazione non può essere dichiarata irricevibile in toto.

184

Nei limiti in cui il SRB sostiene che i ricorrenti invocano un argomento nuovo in relazione all’applicazione del principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, in quanto precisano ciò che costituisce, a loro avviso, il vantaggio di cui avrebbero beneficiato il SRB e la Commissione, è sufficiente rilevare che, nella loro impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, lo stesso argomento dedotto nell’atto introduttivo e nella replica in primo grado.

185

La prima parte del primo motivo di impugnazione è quindi ricevibile.

b)   Nel merito

186

Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano, in sostanza, che le cause della crisi di liquidità del Banco Popular sono rilevanti ai fini della valutazione della legittimità del programma di risoluzione controverso alla luce dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento SRM. Essi sostengono che dai punti 133, 145, 152, 158, da 163 a 169 nonché da 173 a 176 della sentenza impugnata risulta che il SRB ha violato tanto il suo obbligo di riservatezza quanto il suo obbligo di cercare di evitare un dissesto, in particolare promuovendo l’erogazione di un’assistenza di liquidità di emergenza al Banco Popular.

187

A tale riguardo, occorre ricordare che le lettere da a) a c) dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM subordinano rispettivamente l’adozione di un programma di risoluzione a tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, che l’entità interessata sia in dissesto o a rischio di dissesto, in secondo luogo, che, considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione sotto forma di intervento del settore privato permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli e, in terzo luogo, che l’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico.

188

La prima parte del primo motivo di impugnazione riguarda unicamente la prima di tali condizioni, ossia che l’entità interessata sia in dissesto o a rischio di dissesto. Per quanto riguarda tale condizione, l’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM precisa che un’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto se essa non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza, o se esistono elementi oggettivi che consentono di concludere che ciò avverrà nel prossimo futuro.

189

Sotto un primo profilo, dall’assenza di qualsiasi riferimento, nel testo dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM, alle circostanze che possono causare un dissesto, occorre dedurre che tali disposizioni consentono di concludere nel senso del dissesto dell’entità interessata, indipendentemente dalla sussistenza di siffatte circostanze eventuali.

190

Una presa in considerazione di tali circostanze sarebbe altresì incompatibile con gli obiettivi del regolamento SRM che mira, come risulta in particolare dal suo considerando 58, a mantenere la stabilità finanziaria, ad assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e a tutelare i depositanti. Infatti, le eventuali circostanze che hanno causato il dissesto della banca interessata non possono impedire al SRB di adottare un’azione di risoluzione, qualora, d’altro canto, tutte le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento siano soddisfatte in quanto tale banca è in dissesto, non esiste una soluzione alternativa e, in particolare, una risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.

191

Ciò premesso, ai punti da 163 a 166 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, senza incorrere in errori di diritto, che un programma di risoluzione è validamente adottato quando le condizioni previste all’articolo 18 del regolamento SRM sono soddisfatte, indipendentemente dai motivi che hanno portato l’entità in questione al dissesto o al rischio di dissesto.

192

Ne consegue altresì che il Tribunale ha potuto considerare, senza contraddirsi, che il programma di risoluzione controverso sarebbe stato adottato anche se fosse stato dimostrato che il dissesto o il rischio di dissesto era stato causato dall’asserita violazione dell’obbligo di riservatezza. Ne deriva, inoltre, che, anche supponendo che si possa ritenere che il SRB, adottando il programma di risoluzione controverso, abbia ottenuto o cercato di ottenere un «vantaggio», ai sensi del principio nemo auditur propiam turpitudinem allegans, l’argomento dei ricorrenti vertente sull’asserita violazione di tale principio da parte del Tribunale deve essere respinto in quanto inconferente.

193

Sotto un secondo profilo, neppure i termini dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM fanno riferimento all’esistenza o meno di soluzioni alternative alla risoluzione.

194

Come rilevato, in sostanza, dal Tribunale ai punti 133, 145 e 147 della sentenza impugnata, per concludere nel senso di un dissesto o di un rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento, è sufficiente che il SRB e la Commissione constatino l’esistenza di una crisi di liquidità, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettera c), di detto regolamento. Per contro, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 189 a 191 della presente sentenza, il solo fatto che il dissesto avrebbe potuto eventualmente essere evitato nel passato non può costituire una ragione che impedisca al SRB e alla Commissione di constatare l’esistenza di una situazione siffatta.

195

Per quanto riguarda, peraltro, l’asserito obbligo loro spettante, al momento dell’adozione di un programma di risoluzione nei confronti dell’entità di cui trattasi, di verificare se esistano soluzioni alternative rispetto a quella consistente nell’adozione di una siffatta azione al fine di evitarne il dissesto, risulta dai termini stessi della lettera b) dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM che tale valutazione rientra nella seconda condizione di risoluzione cui è subordinata l’adozione di un programma di risoluzione. Pertanto, l’eventuale disponibilità di soluzioni alternativa non può mettere in discussione la legittimità di un siffatto programma alla luce della prima condizione prevista alla lettera a) dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

196

In tali circostanze, risulta infondato l’argomento vertente sul fatto che la Commissione e il SRB sarebbe stati tenuti, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM, ad esaminare se esistessero soluzioni alternative all’adozione del programma di risoluzione controverso e, quale corollario di un siffatto obbligo, a promuovere la concessione di un’assistenza di liquidità di emergenza in favore del Banco Popular.

197

Ne consegue che la prima parte del primo motivo di impugnazione è infondata.

D. Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRM

198

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano la valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 180 a 229 della sentenza impugnata, in merito alla seconda condizione cui è subordinata l’adozione di un programma di risoluzione, prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRM.

1.   Argomenti delle parti

199

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione per aver affermato, ai punti da 182 a 184 della sentenza impugnata, che i loro argomenti relativi alla concessione di un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare al Banco Popular si basavano su mere congetture o costituivano mere supposizioni. Secondo i ricorrenti, se l’assistenza di liquidità di emergenza supplementare, corrispondente a un importo di EUR 6 miliardi, fosse stata versata al Banco Popular, quest’ultimo avrebbe potuto proseguire le sue attività almeno fino al 21 giugno 2017.

200

In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un’insufficienza di motivazione in quanto, al punto 194 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe dato per scontato che non c’era tempo per ovviare alla carenza di liquidità mediante un aumento di capitale. Infatti, secondo i calcoli interni del Banco Popular, un aumento di capitale poteva essere realizzato in un mese e sarebbe stato previsto prima del mese di giugno 2017.

201

Inoltre, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe considerato ai punti da 200 a 203 della sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dimostrato che l’aumento di capitale del Banco Popular era realizzabile e idoneo a risolvere i suoi problemi di liquidità. A tale riguardo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha valutato in modo manifestamente errato e ha snaturato il contenuto di una lettera della Barclays Bank del 3 giugno 2017 e di una lettera della Deutsche Bank del 5 giugno 2017. A loro avviso, tali lettere dimostravano che queste due banche avevano formulato un impegno reale per realizzare un aumento di capitale. Essi ritengono che un aumento di capitale avrebbe ripristinato la fiducia degli azionisti nel Banco Popular e, pertanto, ridotto o praticamente eliminato i ritiri di depositi.

202

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova affermando, al punto 208 della sentenza impugnata, che gli argomenti dei ricorrenti relativi alla separazione delle attività sarebbero stati fondati su mere supposizioni. Infatti, i ricorrenti avrebbero dimostrato che il Banco Popular lavorava da molto tempo per la vendita di attività immobiliari in sofferenza per un valore di EUR 6 miliardi nell’ambito del progetto «Sunrise». Inoltre, a seguito della risoluzione, diversi fondi avrebbero presentato offerte per le attività in sofferenza nell’ambito del progetto «Nuovo Sunrise», il che suffragherebbe l’esistenza di un interesse reale per tali attività.

203

Detto interesse sarebbe corroborato da offerte definitive che il Banco Popular avrebbe ricevuto per attività non strategiche. Al punto 211 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe respinto le loro affermazioni su tale punto con la motivazione che esse sarebbero state basate unicamente su articoli di stampa. Orbene, non vi sarebbe stato alcun fondamento giuridico per escludere una prova a causa del fatto che essa risultava da articoli di stampa.

204

In quarto luogo, i ricorrenti affermano che la sentenza impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione e si basa su una valutazione sostanzialmente erronea dei fatti, laddove il Tribunale ha considerato, ai punti 223 e 224 di tale sentenza, che una vendita privata a un terzo non costituiva un’alternativa all’adozione del programma di risoluzione controverso. Infatti, le offerte menzionate nel ricorso in primo grado sarebbero state idonee a dimostrare che l’eventuale acquisizione del Banco Popular aveva suscitato un reale interesse, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale. Inoltre, la vendita privata non sarebbe fallita il 29 maggio 2017, ma il 6 giugno 2017, in quanto il SRB avrebbe richiesto agli interessati di presentare offerte entro un termine di sei ore.

205

In quinto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel constatare, al punto 229 della sentenza impugnata, che gli aiuti di Stato e l’utilizzo del Fondo sono contrari agli obiettivi della risoluzione e che il SRB non può imporre a uno Stato membro di concedere un aiuto a un’entità. Infatti, tali aiuti sarebbero espressamente previsti all’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettera d), iii), e paragrafo 6, lettera c), nonché all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento SRM. Inoltre, sebbene il SRB non possa imporre agli Stati membri di concedere un aiuto a un’entità, dal considerando 52 di tale regolamento risulterebbe che esso avrebbe tuttavia avuto la possibilità di proporre la concessione di un aiuto o di promuovere l’utilizzo del Fondo, il che avrebbe potuto esser fatto in combinazione con qualsiasi soluzione alternativa.

206

La Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander sostengono che tale argomento è irricevibile, in quanto i ricorrenti si limiterebbero a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti invocati in primo grado, senza spiegare in che modo il Tribunale sia incorso in un errore di diritto.

207

Quanto al merito, essi ritengono, in sostanza, che gli argomenti dedotti a sostegno della seconda parte del primo motivo di impugnazione non siano idonei a dimostrare che il Tribunale, ai punti da 182 a 229 della sentenza impugnata, sia incorso in un errore di diritto nell’ambito del suo esame delle cinque misure alternative invocate dai ricorrenti.

2.   Giudizio della Corte

208

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale, avendo respinto, ai punti da 179 a 229 della sentenza impugnata, il loro argomento secondo cui il SRB aveva violato l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRM, è venuto meno al suo obbligo di motivazione e/o ha snaturato elementi di prova.

209

A tale riguardo, occorre rilevare che, dinanzi al Tribunale, i ricorrenti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto il SRB aveva constatato nel programma di risoluzione controverso, esistevano almeno sei misure attuabili, che costituivano altrettante alternative a un’azione di risoluzione. Con le cinque censure dedotte a sostegno della seconda parte del primo motivo di impugnazione, essi contestano le valutazioni del Tribunale relative, rispettivamente, a cinque di tali misure, ossia, in primo luogo, un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare, in secondo luogo, un aumento di capitale, in terzo luogo, una separazione delle attività, in quarto luogo, una vendita privata a un terzo e, in quinto luogo, un finanziamento da parte del Fondo o la concessione di un aiuto di Stato.

210

Orbene, per quanto riguarda le censure dalla prima alla quarta dedotte a sostegno della seconda parte del primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, con l’argomento riassunto ai punti 199, 200 e 204 della presente sentenza, i ricorrenti non precisano sotto quale profilo la motivazione contenuta nei punti da 182 a 184, 194, 223 e 224 della sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere il ragionamento del Tribunale, ma contestano, in realtà, la fondatezza di tale ragionamento e invitano, pertanto, la Corte a riesaminare elementi di fatto da essi già invocati dinanzi al Tribunale.

211

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti rilevanti nonché gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 71 nonché giurisprudenza ivi citata).

212

Nei limiti in cui i ricorrenti invocano uno snaturamento, occorre rilevare che, con gli argomenti riassunti ai punti 201 e 202 della presente sentenza, essi formulano tale censura solo nei confronti delle constatazioni di cui ai punti da 200 a 203 e 208 della sentenza impugnata. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

213

Orbene, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda i punti da 200 a 203 e 208 della sentenza impugnata, i ricorrenti si limitano a dedurre uno snaturamento facendo riferimento a una moltitudine di documenti allegati all’impugnazione, senza precisare affatto gli errori di analisi in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’ambito della sua valutazione. Per quanto riguarda poi gli estratti di documenti citati ai punti da 200 a 203 di tale sentenza, occorre constatare che, lungi dal far emergere uno snaturamento manifesto, essi confermano al contrario la valutazione effettuata dal Tribunale quanto all’assenza di un impegno fermo da parte delle banche interessate. Risulta quindi che i ricorrenti cercano, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove da parte della Corte. Tali argomenti devono, pertanto, essere respinti in quanto irricevibili.

214

Peraltro, per quanto riguarda l’argomento riassunto al punto 203 della presente sentenza, la critica formulata nei confronti del punto 211 della sentenza impugnata deriva da una lettura manifestamente erronea di tale punto. Infatti, ne deriva che il Tribunale ha precisato le ragioni per le quali riteneva che la vendita delle attività oggetto degli articoli di stampa in questione non fosse, a suo avviso, tale da impedire il dissesto del Banco Popular, senza tuttavia dichiarare che, in via di principio, gli articoli di stampa non possono essere presi in considerazione come elementi di prova.

215

Per quanto riguarda la quinta censura, diretta contro il punto 229 della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono, da un lato, che un finanziamento da parte del Fondo avrebbe costituito una misura alternativa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRM. Tuttavia, il Tribunale ha respinto tale argomento non al punto 229 di detta sentenza, bensì al punto 227 della stessa, per il motivo, non criticato dai ricorrenti nell’ambito della loro impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il SRB può ricorrere a un finanziamento da parte del Fondo solo nell’ambito di un’azione di risoluzione. Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 18, paragrafo 6, lettera c), e dall’articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento, che precisano le condizioni che disciplinano il ricorso al Fondo in un programma di risoluzione e presuppongono, pertanto, che la condizione prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), sia soddisfatta. Pertanto, un finanziamento da parte del Fondo non può essere considerato un’alternativa alla risoluzione ai sensi di quest’ultima disposizione. Queste considerazioni sono scevre da errori di diritto.

216

Dall’altro lato, i ricorrenti sostengono che il SRB avrebbe potuto «proporre» al Regno di Spagna di concedere al Banco Popular un aiuto di Stato. Orbene, un argomento del genere non mette in discussione la valutazione del Tribunale, contenuta al punto 228 della sentenza impugnata, secondo la quale né il SRB né la Commissione erano in grado di imporre a uno Stato membro di concedere un aiuto a un’entità.

217

Inoltre, come il Tribunale ha, in sostanza, correttamente dichiarato al punto 229 della sentenza impugnata, considerare, come sostengono i ricorrenti, che la concessione di un aiuto di Stato potrebbe costituire una «soluzione alternativa», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento SRB, sarebbe contrario all’obiettivo della risoluzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, il quale precisa che è necessario salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinari. Una siffatta «soluzione» sarebbe parimenti incompatibile con la circostanza che, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettera d), di detto regolamento, la concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario ha come conseguenza, in linea di principio, che l’entità interessata è considerata in dissesto o a rischio di dissesto.

218

Pertanto, la quinta censura della seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

219

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata.

E. Sulla terza parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM

220

Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM. Essa si articola in tre censure.

1.   Argomenti delle parti

221

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 243 a 245 e 247 della sentenza impugnata, gli interessi degli azionisti e dei creditori devono essere ponderati con l’interesse pubblico al fine di minimizzare il costo della risoluzione e di evitare una «distruzione di valore», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento SRM, che si dimostrerebbe inutile. Essi ritengono che tale requisito di proporzionalità derivi tanto dalle disposizioni del regolamento SRM, ossia dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento, letti alla luce dei considerando 45 e 46 di quest’ultimo, quanto dagli articoli 17 e 52 della Carta nonché dall’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU.

222

Secondo i ricorrenti, il bilanciamento così richiesto deve essere effettuato non solo rispetto allo scenario di liquidazione, ma anche rispetto ad altre soluzioni. Orbene, il Tribunale avrebbe violato tali requisiti dichiarando che la vendita del Banco Popular era la soluzione migliore, senza averne analizzato altre.

223

In secondo luogo, essi ritengono che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, che il Banco Popular non era stato discriminato rispetto ad enti creditizi italiani per i quali, da un lato, la Commissione aveva approvato la concessione di un aiuto di Stato e, dall’altro, il SRB aveva rifiutato l’adozione di un programma di risoluzione. Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe considerato, ai punti 253 e 254 della sentenza impugnata, la concessione di un siffatto aiuto sarebbe rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRB. Inoltre, la differenza di trattamento non potrebbe essere giustificata per il motivo che, diversamente dal Banco Popular, detti enti non svolgevano funzioni essenziali.

224

In terzo luogo, al punto 261 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto in quanto tardivo e irricevibile il loro argomento vertente sul carattere sproporzionato della procedura di vendita. Infatti, nella replica in primo grado, essi avrebbero giustificato l’introduzione di tale argomento con la pubblicazione di una nuova documentazione su detta procedura dopo il deposito dell’atto introduttivo.

225

La Commissione, il SRB e il Banco Santander sostengono che la terza parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto i ricorrenti si limiterebbero a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale terza parte sarebbe infondata.

226

Il Regno di Spagna sostiene che tale parte è infondata.

2.   Giudizio della Corte

227

Per quanto riguarda la ricevibilità della terza parte del primo motivo di impugnazione, la Commissione, il SRB e il Banco Santander sostengono erroneamente che i ricorrenti si limitano a reiterare gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. Infatti, con le tre censure di tale parte, i ricorrenti contestano in particolare la fondatezza dell’interpretazione e dell’applicazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM nonché del principio di proporzionalità, precisando al contempo i punti contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti sui quali essa si fonda.

228

Quanto al merito, i ricorrenti criticano, in primo luogo, i punti da 243 a 245 e 247 della sentenza impugnata. Essi affermano, in sostanza, che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM, il SRB è tenuto a bilanciare gli interessi degli azionisti e dei creditori con l’interesse pubblico al fine di ridurre al minimo il costo della risoluzione e di evitare una distruzione di valore inutile. Secondo i ricorrenti, il bilanciamento così richiesto deve essere effettuato non solo rispetto allo scenario di liquidazione, ma anche rispetto ad altre soluzioni.

229

Tale argomento non può essere accolto.

230

L’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM dispone che l’adozione di un’azione di risoluzione deve essere necessaria nell’interesse pubblico, il che avviene, conformemente al paragrafo 5, di tale articolo, se tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 14 di detto regolamento ed è ad essi proporzionata. Dalla formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), risulta chiaramente che non occorre prendere in considerazione soluzioni alternative alla risoluzione e alla liquidazione dell’entità interessata, il che è corroborato dal contesto in cui quest’ultima disposizione si inserisce.

231

Infatti, come ricordato al punto 187 della presente sentenza, l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento SRM subordina l’adozione di un programma di risoluzione a tre condizioni cumulative, l’ultima delle quali verte sulla necessità dell’azione di risoluzione nell’interesse pubblico, mentre la seconda verte, per l’appunto, sull’assenza di soluzioni alternative alla risoluzione e alla liquidazione. Pertanto, è nell’ambito della verifica della seconda di tali condizioni, prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento che occorre esaminare se esistano soluzioni alternative alla risoluzione e alla liquidazione.

232

Per quanto riguarda la presa in considerazione degli interessi degli azionisti e dei creditori, va rilevato che, sebbene l’esame della terza condizione relativa all’interesse pubblico debba, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 5, di detto regolamento, prendere in considerazione gli obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo, si deve tuttavia constatare che la tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori non figura tra tali obiettivi, né, peraltro, la limitazione del costo della risoluzione o la prevenzione di una distruzione del valore. Infatti, se è pur vero che, conformemente al secondo comma di tale disposizione, il SRB, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, le autorità di risoluzione nazionali, devono cercare di prendere in considerazione questi due ultimi aspetti nel perseguimento degli obiettivi della risoluzione indicati all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, dette entità non sono vincolate da una siffatta obbligazione di mezzi per quanto riguarda la tutela degli interessi degli azionisti e dei creditori,

233

Inoltre, al punto 246 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente sottolineato che la «distruzione del valore» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento SRM non riguarda soltanto gli interessi patrimoniali degli azionisti e dei detentori di strumenti di capitale dell’entità, ma anche quelli dei suoi depositanti, dei suoi dipendenti e degli altri creditori. In particolare, dalla formulazione stessa di tale secondo comma risulta che il SRB e la Commissione devono soltanto cercare di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

234

In tali circostanze, il Tribunale ha dichiarato, senza incorrere in errori di diritto, al punto 243 della sentenza impugnata, che l’applicazione della condizione di risoluzione prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento non richiede di bilanciare, specificamente, l’interesse pubblico a procedere a una risoluzione dell’entità interessata con i diritti degli azionisti e dei creditori.

235

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la necessità di prendere in considerazione i soli interessi privati degli azionisti e dei creditori non si impone neppure alla luce del principio di proporzionalità, quale sancito dalle disposizioni del regolamento SRM menzionate al punto 221 della presente sentenza, né alla luce dell’articolo 17 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

236

Infatti, per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, risulta da costante giurisprudenza della Corte che un obiettivo di interesse generale non può essere perseguito senza tener conto del fatto che esso deve essere conciliato con i diritti fondamentali interessati dalla misura, effettuando un contemperamento equilibrato tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e a., C‑694/20, EU:C:2022:963, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bambž (Riserva relativa al principio del ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, punto 59]. Orbene, come rilevato al punto 233 della presente sentenza, i diritti degli azionisti e dei creditori non sono i soli diritti a dover essere presi in considerazione nel contesto della risoluzione.

237

Pertanto, la prima censura dedotta a sostegno della terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

238

Per quanto riguarda la seconda censura vertente su un’asserita discriminazione del Banco Popular rispetto ad enti creditizi italiani che avrebbero beneficiato di aiuti di Stato pur non svolgendo funzioni essenziali, dalle considerazioni di cui ai punti 230 e 231 della presente sentenza risulta, da un lato, che l’esistenza di eventuali soluzioni alternative è irrilevante ai fini della valutazione della condizione prevista all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento SRM, ma rientra nell’ambito di applicazione della lettera b) dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, al punto 253 della sentenza impugnata, che le affermazioni relative a soluzioni alternative non avevano alcun rapporto con il rispetto del criterio dell’interesse pubblico.

239

Dall’altro lato, nei limiti in cui i ricorrenti sostengono che la discriminazione del Banco Popular rispetto ad enti creditizi italiani non può essere giustificata dal fatto che tali enti creditizi non svolgevano funzioni essenziali, il loro argomento si basa su una lettura manifestamente erronea del punto 254 della sentenza impugnata. Infatti, secondo le indicazioni contenute in tale punto, il SRB si è basato non solo sull’assenza di funzioni essenziali di detti enti creditizi, ma anche sulla considerazione che la loro liquidazione non avrebbe avuto effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria. Risulta quindi che il SRB si è basato proprio sul criterio previsto all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 5, del regolamento SRM, che è tale da giustificare una differenza di trattamento.

240

Con la loro terza censura, i ricorrenti sostengono che, al punto 261 di tale sentenza, il Tribunale ha erroneamente respinto in quanto tardivo il loro argomento relativo al carattere sproporzionato della procedura di vendita, mentre, nella loro replica in primo grado, essi ne avrebbero giustificato l’introduzione mediante la pubblicazione di una nuova documentazione su tale procedura.

241

A questo proposito, è vero che da una lettura combinata dei punti 1, 47 e 48 di tale replica risulta che l’argomento dei ricorrenti vertente su un’irregolarità della procedura di vendita si basava, in parte, su documenti che non erano disponibili al momento della proposizione del ricorso in primo grado.

242

Tuttavia, tale circostanza non è idonea a dimostrare, di per sé, che il Tribunale abbia erroneamente considerato, al punto 261 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare per quale motivo essi non avevano contestato la regolarità della procedura di vendita nel loro atto introduttivo.

243

Infatti, dato che detto argomento si basava anch’esso su documenti disponibili al momento della presentazione di tale atto introduttivo, spettava ai ricorrenti dimostrare la ragione per cui il fatto di non aver potuto disporre di tali documenti pubblicati più tardi avesse loro impedito di contestare, sin da tale momento, detta irregolarità, salvo procedere a un successivo ampliamento di tale argomentazione attraverso questi ultimi documenti.

244

Orbene, è giocoforza constatare che i ricorrenti non forniscono tale prova nemmeno nella fase della presente impugnazione.

245

Ne consegue che occorre respingere come infondata la terza censura della terza parte del primo motivo di impugnazione e, pertanto, tale parte nel suo insieme.

F. Sulle parti dalla prima alla quarta del secondo motivo di impugnazione, vertenti sulla violazione dell’articolo 20 del regolamento SRM

246

Con le parti dalla prima alla quarta del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento SRM in relazione alle valutazioni 1 e 2.

247

In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento SRM, il SRB, prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’entità venga effettuata da una persona indipendente.

248

Per quanto riguarda tale valutazione, i paragrafi 2, 3, 10 e 11 dell’articolo 20 operano una distinzione tra valutazioni definitive, vale a dire quelle che soddisfano tutti i requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e da 4 a 9 di quest’ultimo, e valutazioni provvisorie che non soddisfano tutti i suddetti requisiti. Ciò premesso, in forza dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento SRM, una valutazione provvisoria, effettuata conformemente all’articolo 20, paragrafi 10 e 11, di tale regolamento, costituisce un fondamento valido per consentire al SRB di decidere in merito a azioni di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale.

249

Nel caso di specie, le valutazioni 1 e 2 sono state adottate come valutazioni provvisorie. La valutazione 1, adottata il 5 giugno 2017 dal SRB sulla base dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento, era intesa ad orientare tale organismo nell’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

250

Il 6 giugno 2017 la Deloitte ha consegnato al SRB la valutazione 2. Tale valutazione aveva lo scopo di procedere alle valutazioni previste all’articolo 20, paragrafo 4, paragrafo 5, lettera f), e paragrafo 9, di tale regolamento.

251

Lo stesso giorno, la BCE ha effettuato, previa consultazione del SRB, una valutazione sulla prima condizione di risoluzione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento.

252

Con le parti dalla prima alla terza del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono, in sostanza, che le valutazioni 1 e 2 non rispettano i requisiti previsti all’articolo 20, paragrafi 1, 4, 5, 7 e 9, del regolamento SRM, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale nella sentenza impugnata. Con la quarta parte di tale motivo di impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 20, paragrafi 10 e 11, di tale regolamento, i ricorrenti rilevano, in sostanza, che valutazioni provvisorie possono costituire una base valida per l’adozione di un’azione di risoluzione solo se sono seguite da una valutazione definitiva ex post.

1.   Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione

253

Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, le valutazioni 1 e 2 non rispettavano i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento SRM.

a)   Argomenti delle parti

254

Con la prima censura, i ricorrenti sostengono che, tenuto conto delle riserve espresse nelle valutazioni 1 e 2, queste ultime non possono essere considerate realistiche, prudenti e giuste. Quanto alla valutazione 1, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 347 e 294 della sentenza impugnata, che la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular aveva reso superata tale valutazione. Infatti, il SRB non può delegare detta valutazione alla BCE. Per quanto riguarda la valutazione 2, essi invocano una contraddizione tra, da un lato, il richiamo effettuato dal Tribunale al punto 353 di tale sentenza, secondo cui la valutazione deve fondarsi su ipotesi corrette, prudenti e realistiche, e, dall’altro, la sua conclusione, al punto 357 della stessa, secondo cui tali requisiti erano soddisfatti nonostante le riserve espresse dalla Deloitte.

255

La seconda censura verte su una violazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento SRM, letti alla luce delle precisazioni di cui all’articolo 8 del progetto di norme tecniche di regolamentazione. Contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata, da tali disposizioni del regolamento SRM discenderebbe che, anche nel caso delle valutazioni provvisorie, la valutazione dovrebbe riguardare tutti gli elementi delle attività e delle passività dell’entità interessata.

256

Con la loro terza censura, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 392 di tale sentenza, che la stima, contenuta nella valutazione 2, di talune attività non costituiva una sottovalutazione contraria all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento. Quanto ai prestiti e ai crediti di cui ai punti 370 e 371 di detta sentenza, essi deducono che l’articolo 8 del progetto di norme tecniche di regolamentazione si applica unicamente ad attività che richiedono un’attenzione particolare al momento della valutazione. Per quanto riguarda i punti 378 e 379 della medesima sentenza, i ricorrenti sostengono che la differenza del valore delle attività fiscali considerata, da un lato, nella valutazione 2 e, dall’altro, nei calcoli del Banco Santander successivamente alla risoluzione, non può essere giustificata dalle basi imponibili negative. Ai punti 386 e 387 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’attribuzione di un valore nullo all’avviamento fosse giustificata, mentre il Banco Popular avrebbe continuato le sue attività come entità distinta dal Banco Santander fino al 4 ottobre 2018. Inoltre, quanto all’incidenza del basso rendimento del Banco Popular sul valore delle attività immateriali, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe puramente speculativa.

257

Con la loro quarta censura, i ricorrenti sostengono che l’ampio intervallo di valori considerato dalla Deloitte nella valutazione 2 è imprudente, ingiusto e irrealistico. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato, al punto 396 della sentenza impugnata, che i ricorrenti avevano contestato la plausibilità di tale intervallo senza sollevare alcun argomento specifico. Inoltre, sebbene l’articolo 2, paragrafo 3, del progetto di norme tecniche di regolamentazione consenta di presentare la valutazione sotto forma di intervalli di valore, l’ampio intervallo di valori della Deloitte non potrebbe soddisfare il criterio di una valutazione prudente, equa e realistica.

258

Con la loro quinta censura, i ricorrenti deducono che, ai punti da 404 a 409 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto i loro argomenti che mettevano in discussione il calcolo del valore netto delle attività nelle valutazioni 1 e 2 nonché la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular. Poiché queste due valutazioni avrebbero proceduto a una stima del valore del Banco Popular, esse sarebbero comparabili, indipendentemente dalla differenza dei loro obiettivi e fondamenti giuridici. Inoltre, per le ragioni invocate nell’ambito della loro prima censura, riassunte al punto 254 della presente sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la valutazione 1 fosse stata superata da tale valutazione della BCE. Per quanto riguarda le contraddizioni tra la valutazione 2 e detta valutazione della BCE, sarebbe indifferente che venga utilizzato un valore economico o contabile, dal momento che la valutazione 2 conterrebbe calcoli relativi alle attività in sofferenza che sarebbero contrari a quelli contenuti nella valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular. In ogni caso, il valore negativo preso in considerazione nella valutazione 2 significherebbe che il Banco Popular era insolvente, il che contraddirebbe manifestamente detta valutazione della BCE.

259

Secondo la Commissione e il Banco Santander, la prima parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile in quanto i ricorrenti si limiterebbero a riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale prima parte sarebbe infondata.

260

Il SRB e il Regno di Spagna sostengono che tale parte è infondata.

b)   Giudizio della Corte

261

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dal Banco Santander, occorre rilevare che, con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti mirano, in sostanza, a mettere in discussione l’interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento SRM. Inoltre, l’impugnazione contiene indicazioni precise quanto ai punti contestati della sentenza impugnata nonché agli argomenti sui quali si fonda la loro critica. Di conseguenza, la prima parte di tale motivo di impugnazione non può essere dichiarata irricevibile.

262

Quanto al merito, i ricorrenti deducono cinque censure a sostegno della prima parte del secondo motivo di impugnazione.

1) Sulla prima censura

263

Con la prima censura, i ricorrenti criticano i punti 347 e 357 della sentenza impugnata, poiché le riserve espresse nelle valutazioni 1 e 2, quanto all’affidabilità e alla sufficienza delle informazioni verificate nonché all’esattezza dei risultati espressi, sarebbero state tali da mettere in discussione il carattere equo, prudente e realistico di tali valutazioni.

264

Quanto alla valutazione 1, dai punti 296 e 347 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che tale argomento fosse inconferente, in quanto tale valutazione era stata superata dalla valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular. Sebbene i ricorrenti affermino che il SRB non può «delegare» tale valutazione alla BCE, essi trascurano di considerare che, come già dichiarato dalla Corte, l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM conferisce una competenza prioritaria alla BCE per effettuare tale valutazione, tenuto conto della competenza di cui essa dispone in quanto autorità di vigilanza. Infatti, avendo accesso, in tale qualità, a tutte le informazioni prudenziali relative all’ente interessato, la BCE è la più idonea a determinare – alla luce della definizione di dissesto o rischio di dissesto di cui all’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento, che fa riferimento, in particolare, ad elementi connessi alla situazione prudenziale quali le condizioni di autorizzazione, l’importo delle attività rispetto alle passività o l’indebitamento attuale o futuro – se tale condizione è soddisfatta (sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punto 62). Nel caso di specie, occorre aggiungere che la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular era altresì fondata su dati più recenti della valutazione 1.

265

Ne consegue che il Tribunale, ai punti da 294 a 296 e 347 della sentenza impugnata, ha deciso, senza incorrere in errori di diritto, che la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular aveva reso superata la valutazione 1, vertente su questa stessa situazione.

266

Per quanto riguarda la valutazione 2, si deve constatare che l’argomento dei ricorrenti si basa su una lettura manifestamente erronea del punto 353 della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto da essi sostenuto, il Tribunale non si è limitato a rilevare che la valutazione dell’entità interessata doveva fondarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche, ma ha sottolineato che il perito doveva anche tener conto di diversi fattori e circostanze. Orbene, secondo le constatazioni di fatto del Tribunale, di cui al punto 356 di tale sentenza, la valutazione 2 era basata su ipotesi e aveva preso in considerazione molteplici fattori, essendosi fondata al contempo su stime e valutazioni prognostiche. Inoltre, esso ha correttamente rilevato, al punto 357 di detta sentenza, che, tenuto conto anche dei limiti di tempo e delle informazioni disponibili, talune incertezze e approssimazioni sono inerenti a qualsiasi valutazione provvisoria effettuata in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM.

267

In tali circostanze, si deve ritenere che, al punto 357 della medesima sentenza, il Tribunale abbia dichiarato, correttamente e senza contraddire la constatazione di cui al punto 353 di quest’ultima, che le riserve formulate dalla Deloitte non erano tali da mettere in discussione il carattere equo, prudente e realistico della valutazione 2.

268

Pertanto, la prima censura deve essere respinta in quanto infondata.

2) Sulla seconda censura

269

I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata, dall’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento SRM nonché dall’articolo 8 del progetto di norme tecniche di regolamentazione risulta che anche valutazioni provvisorie devono includere una valutazione di tutti gli ambiti delle attività e delle passività, senza potersi concentrare su alcuni di tali ambiti.

270

A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che la valutazione delle attività e delle passività deve essere «equa, prudente e realistica», senza tuttavia richiedere una determinazione esaustiva di tutti gli ambiti delle attività e delle passività. Un siffatto requisito non deriva neppure dall’articolo 20, paragrafo 4, di detto regolamento, il quale si limita a indicare che l’«obiettivo [della valutazione] è di stimare il valore delle attività e delle passività».

271

Orbene, come precisato all’articolo 20, paragrafo 10, seconda frase, del regolamento SRM, se è vero che, in una situazione di urgenza, la valutazione provvisoria deve includere una stima delle attività e delle passività, essa deve rispettare il requisito relativo al carattere equo, prudente e realistico solo per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi. Infatti, una determinazione esaustiva di tutti gli ambiti delle attività e delle passività può rivelarsi impossibile in una situazione di urgenza quale quella che caratterizza l’adozione di valutazioni provvisorie.

272

Nello stesso ordine di idee, l’articolo 8 del progetto di norme tecniche di regolamentazione prevede che il perito si concentri in particolare sugli ambiti soggetti a una notevole incertezza di valutazione che hanno un impatto significativo sulla valutazione complessiva.

273

In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata, che, tenuto conto del breve periodo di tempo disponibile, la Deloitte poteva dare una rigorosa priorità all’esame delle informazioni disponibili, concentrandosi unicamente sugli ambiti delle attività e delle passività chiave del Banco Popular la cui valutazione era altamente incerta.

274

Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta.

3) Sulla terza censura

275

Per quanto riguarda la terza censura, occorre ricordare che, poiché il SRB e la Commissione sono chiamati a procedere a scelte di natura tecnica e ad effettuare previsioni e valutazioni complesse in sede di adozione di un programma di risoluzione, occorre riconoscere loro un potere discrezionale certo. Tenuto conto di tale margine di discrezionalità, il sindacato giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di un programma di risoluzione non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella del SRB e della Commissione, bensì mira a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). Tali principi si applicano alla valutazione delle passività e delle attività di un istituto bancario di cui all’articolo 20, paragrafi 1, 3, 10, 11 e 13, del regolamento SRM, sia essa effettuata dal SRB o, su richiesta di quest’ultimo, da un perito indipendente.

276

Per quanto riguarda i prestiti e i crediti di cui ai punti 370 e 371 della sentenza impugnata, i ricorrenti si limitano a rilevare che, a loro avviso, l’articolo 8 del progetto di norme tecniche di regolamentazione si applica unicamente ad attività che richiedono un’attenzione particolare al momento della valutazione. Tuttavia, al punto 370 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che i prestiti e i crediti fanno parte degli ambiti contemplati da tale disposizione, per i quali esiste una notevole incertezza e sui quali il perito si concentra in particolare. Orbene, nell’impugnazione i ricorrenti non deducono alcun argomento che metta specificamente in discussione tale valutazione, ma chiedono, in sostanza, alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti, il che non rientra nelle prerogative della stessa nell’ambito di un’impugnazione. Un siffatto argomento è, pertanto, irricevibile.

277

Quanto ai punti 378 e 379 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la valutazione delle attività fiscali effettuata dal Banco Santander al termine della risoluzione del Banco Popular non è idonea a dimostrare che la Deloitte abbia effettuato una sottovalutazione. A tale riguardo, esso ha rilevato, in particolare, che il valore attribuito a tali attività dal Banco Santander dipendeva, tra l’altro, dalle sinergie tra il Banco Santander e il Banco Popular, mentre la Deloitte doveva determinare il valore delle diverse categorie di attività non per un acquirente determinato, bensì per qualsiasi potenziale acquirente. Orbene, i ricorrenti contestano la fondatezza di tali valutazioni di natura fattuale e chiedono, pertanto, alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti, cosicché la loro domanda a tale riguardo deve essere dichiarata irricevibile.

278

Infine, ai punti 386 e 387 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato le spiegazioni fornite dalla Deloitte per quanto riguarda il metodo di valutazione dei beni immateriali, precisando al contempo che, a suo avviso, il basso rendimento del Banco Popular era un’indicazione delle potenziali svalutazioni delle attività immateriali. Nella loro impugnazione, i ricorrenti contestano tali valutazioni e invocano il carattere asseritamente speculativo di quest’ultima constatazione, basandosi su fatti successivi alla risoluzione. Ne consegue che i ricorrenti chiedono, ancora una volta, alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti, il che costituisce una domanda irricevibile in sede di impugnazione.

279

Ne consegue che la terza censura deve essere respinta in quanto irricevibile.

4) Sulla quarta censura

280

Per quanto riguarda l’intervallo di valori considerato nella valutazione 2, dai punti da 395 a 400 della sentenza impugnata risulta che, secondo le indicazioni fornite dalla Deloitte, la differenza tra i valori considerati per i diversi scenari era giustificata dal metodo utilizzato in tale valutazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del progetto di norme tecniche di regolamentazione.

281

Orbene, benché i ricorrenti sostengano, nella loro impugnazione, che l’intervallo considerato era troppo ampio per poter essere considerato prudente, equo e realistico, essi riconoscono che il metodo di valutazione scelto era conforme a tale disposizione. Pertanto, essi chiedono nuovamente alla Corte di effettuare una nuova valutazione dei fatti, il che costituisce una domanda irricevibile in sede di impugnazione.

282

Pertanto, la quarta censura è irricevibile.

5) Sulla quinta censura

283

Con la loro quinta censura, i ricorrenti deducono che, ai punti da 404 a 409 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, a torto, il loro argomento secondo cui esisteva una contraddizione tra il valore delle attività considerato nella valutazione 2, compreso tra EUR 1,3 miliardi e EUR ‑8,2 miliardi, e la valutazione 1 nonché la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, che avrebbe ritenuto solvibile il Banco Popular.

284

In primo luogo, essi affermano, in sostanza, che la circostanza che il SRB e la Deloitte abbiano entrambi effettuato una valutazione del Banco Popular è sufficiente, di per sé, a rendere comparabili le valutazioni 1 e 2, indipendentemente dalle loro differenze quanto all’obiettivo perseguito e al fondamento giuridico di queste ultime.

285

Tuttavia, il Tribunale ha correttamente considerato, al punto 406 della sentenza impugnata, che i diversi obiettivi perseguiti dalle valutazioni 1 e 2 implicavano che tali valutazioni dovessero basarsi su criteri di valutazione diversi, definiti nel progetto di norme tecniche di regolamentazione dell’ABE. Il Tribunale ha così ricordato, più precisamente, che, conformemente a tale progetto di norme tecniche di regolamentazione, la valutazione 1 mirava principalmente a determinare se il valore totale degli ambiti delle attività dell’entità superasse quello degli ambiti delle sue passività, ossia la sua solvibilità a termini di bilancio, mentre la valutazione 2 doveva basarsi non sul valore contabile, bensì sul valore economico dell’entità.

286

Tenuto conto di tali differenze, il Tribunale ha potuto respingere, senza incorrere in errori di diritto, l’argomento vertente su un’asserita contraddizione tra tali valutazioni.

287

In secondo luogo, alla luce delle considerazioni di cui al punto 264 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular aveva reso superata la valutazione 1, nella parte in cui riguardava questa stessa situazione.

288

Per quanto concerne, in terzo luogo, le asserite contraddizioni tra la valutazione 2 e tale valutazione della BCE, i ricorrenti non contestano la constatazione di cui al punto 409 della sentenza impugnata, secondo cui la valutazione 2 non doveva tener conto del valore contabile, bensì del valore economico del Banco Popular, il che esclude l’esistenza di una contraddizione manifesta tra il valore economico negativo adottato in tale valutazione e l’accertamento, contenuto in particolare nella suddetta valutazione della BCE, secondo cui il Banco Popular era solvibile.

289

Peraltro, in mancanza di qualsiasi precisazione quanto alle asserite contraddizioni riguardanti il calcolo delle attività in sofferenza, l’argomento relativo a tali contraddizioni non può essere sufficiente a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto a tal proposito.

290

Ne consegue che la quinta censura e, pertanto, la prima parte del secondo motivo di impugnazione nel suo insieme devono essere respinte in quanto infondate.

2.   Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM

291

Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti addebitano al Tribunale di essere incorso in vari errori di diritto nell’ambito del suo esame della conformità delle valutazioni 1 e 2 con l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM.

a)   Argomenti delle parti

292

In primo luogo, i ricorrenti affermano che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 292 e 293 della sentenza impugnata, l’analisi prevista all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM deve essere effettuata da una persona indipendente e non dal SRB. In secondo luogo, al punto 298 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che i ricorrenti non avevano dedotto argomenti riguardo all’articolo 20, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento, mentre essi avrebbero sostenuto nella loro replica in primo grado che tali valutazioni non avevano analizzato l’obiettivo previsto da quest’ultima disposizione. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe dichiarato senza alcun elemento di prova o di motivazione, ai punti 299 e 301 della sentenza impugnata, che la valutazione 2 comprendeva l’analisi prevista all’articolo 20, paragrafo 5, lettere b), f) e g), di detto regolamento.

293

Il Banco Santander eccepisce l’irricevibilità della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, in quanto i ricorrenti si limiterebbero a riprodurre gli argomenti da essi già dedotti dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata.

294

La Commissione, il SRB e il Regno di Spagna sostengono che la seconda parte di tale motivo di impugnazione è infondata.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

295

Quanto all’eccezione di irricevibilità invocata dal Banco Santander, occorre rilevare che, con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti mirano a mettere in discussione l’interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM, precisando al contempo i punti contestati della sentenza impugnata e gli argomenti sui quali si fonda la loro critica. Pertanto, la seconda parte di tale motivo di impugnazione non può essere dichiarata irricevibile in toto.

296

Ciò premesso, per quanto riguarda la terza censura dedotta a sostegno di tale parte, il Tribunale ha constatato, basandosi sul programma di risoluzione controverso e sulla relazione della Deloitte, che quest’ultima aveva preso in considerazione gli obiettivi previsti all’articolo 20, paragrafo 5, lettere b), f) e g), di tale regolamento ai fini della sua analisi. Sebbene i ricorrenti invochino ora una mancata analisi di tali obiettivi nella valutazione 2, essi mettono in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale senza tuttavia invocare uno snaturamento. Pertanto, la terza censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile.

2) Nel merito

297

Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento SRM precisa gli obiettivi che la valutazione delle attività e delle passività di cui al suo articolo 20, paragrafo 1, deve perseguire. Sebbene quest’ultima disposizione stabilisca che tale valutazione deve essere effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il SRB e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata, l’articolo 20, paragrafo 3, di tale regolamento prevede espressamente che il SRB possa procedere a una valutazione provvisoria delle attività e passività, qualora non sia possibile una valutazione indipendente.

298

Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 292 e 293 della sentenza impugnata, che l’analisi dell’obiettivo contemplato all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM non deve essere sempre effettuata da un perito indipendente.

299

La prima censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione è quindi infondata.

300

Per quanto riguarda la seconda censura, è vero che i ricorrenti contestano, giustamente, l’esattezza della constatazione di cui al punto 298 della sentenza impugnata, secondo cui essi non avrebbero sollevato alcun argomento specifico quanto all’obiettivo di cui all’articolo 20, paragrafo 5, lettera c), del regolamento SRM nel loro atto introduttivo e nella loro replica in primo grado. Infatti, in quest’ultima, essi avevano effettivamente invocato l’assenza di valutazione alla luce di tale obiettivo.

301

Ciò non toglie che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il Tribunale, ai punti 302 e 303 della sentenza impugnata, abbia nondimeno potuto dichiarare, senza incorrere in errori di diritto, che la valutazione 1 era conforme alle disposizioni del regolamento SRM, basandosi sull’articolo 20, paragrafi 10 e 11, di tale regolamento.

302

A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 20, paragrafo 10, di detto regolamento precisa che, in caso di urgenza, mentre taluni requisiti della valutazione devono essere rispettati, altri devono esserlo solo per quanto possibile. Orbene, sulla base di questi due tipi di requisiti, la suddetta disposizione non menziona l’analisi degli obiettivi della valutazione indicati all’articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

303

Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento SRM prevede espressamente che, ove non rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e da 4 a 9, di tale regolamento, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente effettui una valutazione pienamente conforme a detti requisiti. Orbene, conformemente all’articolo 20, paragrafo 13, del medesimo regolamento, una siffatta valutazione provvisoria costituisce un fondamento valido per consentire al SRB di decidere in merito a azioni di risoluzione. Pertanto, l’asserita mancata presa in considerazione dell’obiettivo di cui all’articolo 20, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento non comporta l’illegittimità della valutazione, ma soltanto la sua provvisorietà.

304

La seconda censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione è quindi inconferente.

305

Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata.

3.   Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 7 e 9, del regolamento SRM

306

Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 20, paragrafi 7 e 9, del regolamento SRM. Tale parte si articola in due censure.

a)   Argomenti delle parti

307

Con la prima censura, i ricorrenti sostengono che, ai punti 417 e 418 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento SRM, dichiarando che le carenze dei documenti contabili menzionate nella valutazione 2 non erano pertinenti, in quanto figuravano nella parte della relazione dedicata all’analisi dello scenario di liquidazione. Tuttavia, la valutazione 2, sulla base di questa stessa disposizione, avrebbe appunto valutato se gli investitori avrebbero ricevuto un trattamento migliore o peggiore in uno scenario di liquidazione.

308

Con la loro seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 9, di tale regolamento, i ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato i termini stessi di tale disposizione dichiarando, ai punti da 421 a 423 di tale sentenza, che la questione del trattamento delle diverse categorie di azionisti e di creditori in uno scenario di liquidazione non rientrava nella valutazione 2, bensì nella valutazione 3.

309

Secondo il Banco Santander, la terza parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile in quanto i ricorrenti si limiterebbero a riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe infondata.

310

La Commissione, il SRB e il Regno di Spagna ritengono che la terza parte di tale motivo di impugnazione sia infondata.

b)   Giudizio della Corte

311

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità, occorre rilevare che, con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti 417 e 418 nonché ai punti da 421 a 423 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto varie censure che mettevano in discussione la conformità della valutazione 2 con l’articolo 20, paragrafi 7 e 9, del regolamento SRM.

312

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Banco Santander, i ricorrenti non si limitano a reiterare gli argomenti dedotti in primo grado, cosicché tali argomenti sono ricevibili.

313

Ciò premesso, la terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto inconferente.

314

Per quanto riguarda la prima censura di tale parte, vertente su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento SRM, occorre rilevare che i punti contestati della sentenza impugnata si inseriscono nell’esame del Tribunale connesso all’argomento dei ricorrenti secondo cui la valutazione 2 doveva essere integrata da un bilancio aggiornato e da una relazione sulla situazione finanziaria di ciascuna entità che componeva il gruppo Banco Popular.

315

Orbene, per respingere tale argomento, il Tribunale si è basato solo ad abundantiam, ai punti da 416 a 419 della sentenza impugnata, sull’irrilevanza dei documenti dinanzi ad esso presentati. Infatti, al punto 415 di detta sentenza, il Tribunale aveva già rilevato che un requisito del genere non derivava dall’articolo 20, paragrafo 7, di tale regolamento. Inoltre, al punto 414 della medesima sentenza, esso ha ricordato che, in forza dell’articolo 20, paragrafo 10, di detto regolamento, una valutazione provvisoria, come la valutazione 2, doveva rispettare i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 7 e 9, del medesimo regolamento solo per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi.

316

Tali considerazioni, che i ricorrenti non contestano nell’ambito dell’impugnazione, fondano sufficientemente il rigetto del loro argomento vertente su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento SRM.

317

Quanto alla seconda censura della terza parte del secondo motivo di impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento SRM, i ricorrenti si limitano a censurare i punti da 421 a 423 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ivi considerato che la questione del trattamento delle diverse categorie di azionisti e di creditori in uno scenario di liquidazione non rientrava nella valutazione 2, bensì nella valutazione 3.

318

Tuttavia, dai punti 420, 421 e 423 in fine di tale sentenza risulta che, per respingere il loro argomento vertente su una violazione dell’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento SRM, il Tribunale si è altresì basato sulla constatazione che la valutazione 2 aveva rispettato i requisiti risultanti da tale disposizione, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, in conformità all’articolo 20, paragrafo 10, di tale regolamento. Orbene, i ricorrenti non contestano tale constatazione, cosicché anche la seconda censura è inconferente.

319

Pertanto, occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione.

4.   Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafi 10 e 11, del regolamento SRM

a)   Argomenti delle parti

320

Con la quarta parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, del regolamento SRM, in quanto ha dichiarato, ai punti da 277 a 284 della sentenza impugnata, che la mancata adozione di una valutazione definitiva ex post non è tale da inficiare la validità del programma di risoluzione controverso.

321

Infatti, in forza dell’articolo 20, paragrafo 13, di tale regolamento, una valutazione provvisoria dovrebbe essere effettuata conformemente ai paragrafi 10 e 11 di tale articolo per costituire un fondamento valido per decidere in merito a azioni di risoluzione, e ciò prima della risoluzione. Orbene, dall’articolo 20, paragrafo 11, di detto regolamento risulterebbe che una valutazione provvisoria dovrebbe essere seguita da una valutazione definitiva ex post. In caso contrario, l’obbligo di effettuare valutazioni definitive sarebbe privo di pertinenza.

322

Inoltre, sebbene, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM, i requisiti stabiliti ai paragrafi 1, 7 e 9 di tale articolo devono essere rispettati solo per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, detta disposizione non dispenserebbe espressamente il SRB dal conformarsi ai requisiti derivanti dall’articolo 20, paragrafo 5, di tale regolamento. In tale contesto, i ricorrenti aggiungono che, ai punti 283 e 284 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto la loro affermazione secondo cui il rifiuto di adottare valutazioni definitive conferma l’inesattezza delle versioni provvisorie di tali valutazioni.

323

La Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander contestano la fondatezza di tale argomento.

b)   Giudizio della Corte

324

Con la quarta parte del secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti criticano i punti da 277 a 284 della sentenza impugnata, in quanto, a loro avviso, una valutazione provvisoria può costituire un fondamento valido per consentire di decidere in merito ad azioni di risoluzione solo se essa è seguita da una valutazione definitiva ex post.

325

A tale riguardo, è certamente vero che l’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento SRM riguarda valutazioni provvisorie condotte «conformemente ai paragrafi 10 e 11 [di tale articolo]», il che appare indicare che una valutazione provvisoria deve rispettare le condizioni previste dai paragrafi 10 e 11 del suddetto articolo per poter costituire un fondamento valido per l’adozione di un’azione di risoluzione. Tuttavia, l’articolo 20, paragrafo 11, di tale regolamento dispone che una valutazione che non soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9 di detto articolo 20 è considerata provvisoria «in attesa che una persona indipendente [...] effettui [...] una valutazione definitiva ex post [...] non appena possibile». Da questi stessi termini, in particolare dalla congiunzione «in attesa che», risulta che la realizzazione di una valutazione definitiva ex post non costituisce una condizione affinché una valutazione possa essere considerata provvisoria.

326

I ricorrenti sostengono, erroneamente, che tale interpretazione è tale da privare di ogni effetto utile la valutazione definitiva ex post prevista all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento SRM. Infatti, ai sensi di tale disposizione, essa mira, da un lato, ad assicurare che le perdite subite dall’entità interessata siano rilevate nei suoi libri contabili e, dall’altro, a orientare l’adozione di una decisione relativa al ripristino del valore dei crediti dei creditori o all’incremento del valore del corrispettivo pagato, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento.

327

Inoltre, poiché la valutazione definitiva ex post interviene, tenuto conto di tale obiettivo, necessariamente dopo l’adozione dell’approvazione di un programma di risoluzione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenza del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).

328

Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, ai punti da 277 a 284 della sentenza impugnata, che la mancata adozione di una valutazione definitiva ex post non era tale da inficiare la validità del programma di risoluzione controverso.

329

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il rifiuto di adottare una valutazione definitiva ex post conferma l’inesattezza delle versioni provvisorie, il Tribunale ha giustamente rilevato che tale affermazione è meramente speculativa e, in ogni caso, non mette in discussione l’assenza di una valutazione definitiva ex post, bensì la valutazione 2.

330

Peraltro, sebbene i ricorrenti facciano notare che l’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM non riguarda i requisiti risultanti dal paragrafo 5 di tale articolo, occorre rilevare che tale argomento si riferisce agli errori di diritto invocati nell’ambito della seconda censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione e deve essere respinto per le medesime ragioni di quelle esposte ai punti da 300 a 303 della presente sentenza.

331

Ne consegue che la quarta parte di tale motivo di impugnazione è infondata.

G. Sul terzo motivo di impugnazione, relativo alla domanda risarcitoria connessa all’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246

332

Con il terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti 590 e 591 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto la loro domanda risarcitoria connessa all’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246.

333

Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, i ricorrenti si limitano, a tale riguardo, a identificare i punti contestati della sentenza impugnata e a indicare che mantengono i loro argomenti relativi all’illegittimità di tali decisioni nonché la loro domanda risarcitoria fondata su tale illegittimità, senza tuttavia precisare l’errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso.

334

Orbene, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte richiamata al punto 140 della presente sentenza, l’atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione.

335

In tali circostanze, il terzo motivo di impugnazione deve essere dichiarato irricevibile.

H. Sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di riservatezza

336

Con la prima parte del quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che, nell’ambito del suo esame vertente sul loro ricorso per responsabilità extracontrattuale a causa di una violazione dell’obbligo di riservatezza, il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 339 TFUE nonché degli articoli 88 e 91 del regolamento SRM, in combinato disposto con il considerando 116 di quest’ultimo. Tale parte si articola in otto censure.

1.   Argomenti delle parti

337

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato i requisiti di diligenza e di prudenza derivanti dagli articoli 88 e 91 del regolamento SRM, in combinato disposto con il considerando 116 di quest’ultimo, nonché dall’articolo 339 TFUE, dichiarando, ai punti 613 e da 616 a 618 della sentenza impugnata, che la presidente del SRB non aveva violato il principio di riservatezza e l’obbligo del segreto professionale in occasione dell’intervista concessa al canale televisivo Bloomberg. Infatti, in occasione di tale intervista, ella avrebbe confermato che il SRB stava sorvegliando il Banco Popular, contrariamente a quanto avrebbe fatto un’amministrazione normalmente prudente e diligente.

338

Orbene, alla luce del considerando 116 del regolamento SRM, occorrerebbe partire dal principio che il semplice fatto di indicare che il SRB esamina una determinata entità potrebbe avere un impatto negativo su tale entità. A tale riguardo, i ricorrenti ritengono che la precedente esistenza di notizie negative sulla stampa in merito al Banco Popular, lungi dall’esonerare il SRB dalla sua responsabilità, avrebbe dovuto indurlo a dar prova di estrema prudenza riguardo a qualsiasi menzione del Banco Popular. Inoltre, il mercato avrebbe interpretato le dichiarazioni rilasciate in detta intervista come un indizio del fatto che avrebbe potuto essere adottata un’azione di risoluzione.

339

In secondo luogo, essi invocano, in sostanza, l’applicazione di criteri giuridici diversi. Nell’ambito del suo esame relativo alla responsabilità del SRB, il Tribunale, ai punti 615 e 616 della sentenza impugnata, avrebbe limitato la portata del considerando 116 del regolamento SRM alle situazioni in cui è stato specificamente rivelato che una banca sarebbe stata oggetto di una procedura di risoluzione. Per contro, nell’ambito dell’esame relativo al diritto di essere ascoltato, di cui ai punti da 485 a 488 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe ritenuto che la mera comunicazione di informazioni quanto al fatto che un’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto possa avere effetti negativi.

340

In terzo luogo, ai punti 613 e 616 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe minimizzato l’importanza dell’impatto delle dichiarazioni della presidente del SRB sulla situazione del Banco Popular, confrontando tali dichiarazioni con un articolo precedente comparso sul giornale El Confidencial del 15 maggio 2017, che indicava che il Banco Popular era oggetto di un’ispezione da parte della BCE. Tuttavia, l’esame da parte della BCE in quanto autorità di vigilanza del settore bancario riportato in tale articolo di giornale non sarebbe affatto paragonabile al fatto di essere sorvegliato dal SRB. Inoltre, neppure la pubblicazione di un articolo sulla stampa non finanziaria sarebbe paragonabile alle dichiarazioni della presidente del SRB sul canale televisivo Bloomberg. Peraltro, a differenza della data di tali dichiarazioni, la data di pubblicazione dell’articolo di giornale del 15 maggio 2017 non apparirebbe in alcun documento ufficiale come una data in cui siano stati constatati deflussi di depositi o crolli delle quotazioni.

341

Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’articolo di stampa pubblicato, il 31 maggio 2017, dall’agenzia Reuters, i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale al punto 625 della sentenza impugnata, la fuga di informazioni interne riportata da tale articolo lasciava intendere al mercato che il Banco Popular sarebbe stato oggetto di un’azione di risoluzione, nonostante la smentita contenuta in un successivo comunicato stampa del SRB. Per quanto riguarda le considerazioni di cui ai punti da 627 a 632 di tale sentenza, essi sostengono che, sebbene altri articoli di stampa, pubblicati l’11 e il 15 maggio 2017 nel giornale El Confidencial, avessero già evocato un rischio di fallimento del Banco Popular, nessuno di tali articoli aveva menzionato fonti dell’Unione, a differenza di detto articolo pubblicato dall’agenzia Reuters. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della realtà secondo cui sarebbe stato stabilito un nesso tra l’articolo pubblicato dall’agenzia Reuters il 31 maggio 2017 e le dichiarazioni rese, il 23 maggio 2017, dalla presidente del SRB, il che avrebbe provocato un panico generalizzato sul mercato.

342

In quinto luogo, i ricorrenti deducono che il considerando 116 e l’articolo 88 del regolamento SRM stabiliscono una presunzione relativa quanto all’esistenza di un nesso di causalità tra, da un lato, dichiarazioni, fughe di notizie e altre comunicazioni al pubblico rese in violazione dell’obbligo di riservatezza e, dall’altro, il danno causato. Pertanto, in caso di violazione di tale obbligo, l’onere della prova sarebbe invertito e spetterebbe agli organismi dell’Unione provare l’assenza di tale nesso. Orbene, ai punti da 636 a 641 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non tenendo conto di tale presunzione.

343

In sesto luogo, essi sostengono che i due messaggi di posta elettronica interni riguardanti una potenziale fuga di informazioni risalenti al 10 e al 18 agosto 2017, che essi hanno prodotto dinanzi al Tribunale, dimostrano che il SRB non aveva attuato alcun meccanismo automatico efficace di controllo o di allarme riguardo a siffatte fughe di notizie e alle dichiarazioni della sua presidente. Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale ai punti 644 e 645 della sentenza impugnata, l’assenza di un siffatto meccanismo era pertinente per valutare una violazione dell’obbligo di riservatezza.

344

In settimo luogo, il Tribunale si sarebbe erroneamente astenuto, ai punti 609 e 610 della sentenza impugnata, dal pronunciarsi sui loro argomenti relativi alle fughe di informazioni verso le amministrazioni spagnole che conterebbero un membro in seno al SRB.

345

In ottavo e ultimo luogo, i ricorrenti contestano la decisione del Tribunale di respingere, ai punti da 647 a 651 della sentenza impugnata, la loro censura relativa all’asserito atteggiamento passivo del SRB e della Commissione, con la motivazione che essi non avevano spiegato cosa addebitassero alla Commissione e al SRB, né quale fosse la disposizione di cui deducevano la violazione e che, nell’ipotesi in cui facessero riferimento agli argomenti presentati nel ricorso di annullamento, tali argomenti erano già stati respinti.

346

Tuttavia, al punto 169, punti ii) e iii), del loro atto introduttivo in primo grado, essi avrebbero invocato, in relazione alle dichiarazioni e alle fughe di notizie del SRB e al processo decisionale, una violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza, del principio nemo auditur, dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità in relazione all’articolo 17 della Carta nonché del principio di non discriminazione. Tali principi e diritti fondamentali potrebbero far sorgere la responsabilità extracontrattuale del SRB e della Commissione per violazione dell’articolo 88 del regolamento SRM nonché per mancanza di cura e prudenza nell’attuazione dell’articolo 18 di tale regolamento, in quanto avrebbero adottato un’azione di risoluzione nei confronti del Banco Popular in modo precipitato commettendo al contempo una serie di omissioni e di azioni illecite che avrebbero causato un danno ai ricorrenti. I ricorrenti affermano di insistere su tali censure, invocando gli errori di diritto dedotti nell’ambito del primo e del secondo motivo di impugnazione.

347

Il SRB afferma che la prima parte del quarto motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto, in tale parte, l’impugnazione si limiterebbe a riprodurre testualmente gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale. La Commissione eccepisce, per le stesse ragioni, l’irricevibilità dell’ottava censura dedotta a sostegno di tale parte, sostenendo nel contempo che le allegazioni fatte sono generiche e imprecise, il che impedirebbe alla controparte di difendersi utilmente.

2.   Giudizio della Corte

348

In via preliminare, laddove il SRB sostiene che la prima parte del quarto motivo si limita a reiterare gli argomenti già presentati in primo grado, occorre rilevare che, in tale parte, l’impugnazione mira, in sostanza, a mettere in discussione la fondatezza della motivazione del Tribunale riguardo a varie questioni di diritto che gli sono state sottoposte per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del SRB e/o della Commissione. Inoltre, considerato che tale parte contiene precise indicazioni sui punti contestati della sentenza impugnata, essa non può essere dichiarata irricevibile in toto.

349

Per il resto, le eccezioni di irricevibilità si limitano a talune censure dedotte a sostegno della prima parte del quarto motivo di impugnazione. Occorre esaminarle nell’ambito dell’analisi vertente sulla censura di cui trattasi.

a)   Sulle censure dalla prima alla terza, vertenti sulla violazione dell’obbligo di riservatezza

350

Con le censure dalla prima alla terza della prima parte del quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono, in sostanza, che i punti da 611 a 618 della sentenza impugnata sono viziati da un’interpretazione e un’applicazione erronea dell’obbligo di riservatezza, risultante dall’articolo 339 TFUE nonché dagli articoli 88 e 91 del regolamento SRM, letti alla luce del considerando 116 di quest’ultimo, tenuto conto delle affermazioni espresse dalla presidente del SRB in occasione dell’intervista concessa al canale televisivo Bloomberg, il 23 maggio 2017.

351

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione di tale obbligo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver considerato che il semplice fatto di indicare che il SRB sorveglia una determinata entità può violare detto obbligo.

352

Ai sensi dell’articolo 339 del TFUE, i membri delle istituzioni dell’Unione e i funzionari e agenti di quest’ultima sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

353

Per quanto riguarda il SRB, l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM dispone che i membri del SRB e, in particolare, il personale di tale organismo sono soggetti all’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione. A tal fine, in particolare, ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale, a meno che, segnatamente, ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata che impedisca l’identificazione dell’entità di cui trattasi. Ciò premesso, l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM non precisa esso stesso in che cosa consistano le informazioni riservate.

354

A tale riguardo, il considerando 116 di tale regolamento precisa, anzitutto, che «le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per le imprese interessate» e che «[t]utte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell’uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione in corso di procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, implicati dall’azione».

355

Poi, ai sensi di tale considerando, «potrebbe bastare l’informazione che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione stiano esaminando una data entità per avere effetti negativi su di essa; per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate [tali] informazioni».

356

Infine, detto considerando specifica le informazioni così considerate, vale a dire «il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto». Orbene, dette informazioni si riferiscono, al pari di quelle di cui al punto 354 della presente sentenza, a un’azione di risoluzione.

357

Ne consegue che il semplice fatto di indicare che il SRB e le autorità nazionali di risoluzione esaminano una determinata entità nell’ambito o nella prospettiva di una procedura o di un’azione di risoluzione potrebbe avere un impatto negativo su tale entità e deve, pertanto, essere considerato rientrante nell’obbligo di riservatezza previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM.

358

Per contro, dai considerando 15 e 89 di tale regolamento emerge lo stretto legame esistente tra i compiti di vigilanza conferiti nell’ambito del SSM, in particolare, alla BCE e il compito assegnato al SRB dal regolamento SRM. Ne deriva, infatti, che, al fine di ottimizzare l’efficacia del SRM, il SRB deve cooperare strettamente con la BCE e con le altre autorità abilitate ad esercitare la vigilanza sulle entità nell’ambito del SSM, in particolare riguardo ai gruppi soggetti alla vigilanza su base consolidata della BCE. In tali circostanze, l’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento SRM prevede che – in particolare, ma non solo durante le fasi di pianificazione della risoluzione, di intervento precoce e di risoluzione – il SRB e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento delle loro funzioni.

359

Pertanto, il SRB è tenuto, al pari della BCE, a seguire gli sviluppi sui mercati finanziari e, in particolare, a vigilare sugli enti disciplinati da tale regolamento, al fine di poter intervenire in modo efficace e rapido in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un ente creditizio.

360

Di conseguenza, la mera informazione secondo la quale il SRB sorveglia insieme alla BCE un ente creditizio, tra altri enti coperti dal regolamento SRM, non può, in linea di principio, essere considerata rientrante nell’obbligo di riservatezza previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM, in assenza di elementi supplementari che possano indicare che il SRB agisce nell’ambito o nella prospettiva di una procedura o di un’azione di risoluzione.

361

Nel caso di specie, dai punti 613 e da 615 a 617 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è basato proprio sulla considerazione che le informazioni in questione non si riferivano alla situazione particolare dell’entità interessata e/o non erano tali da associarla a una procedura o a un’azione di risoluzione.

362

Infatti, per quanto riguarda l’estratto dell’intervista citato al punto 612 di tale sentenza, esso ha rilevato, ai punti 613, 615 e 616 di quest’ultima, che le dichiarazioni riportate erano di portata generale, non menzionavano l’ipotesi di un’azione di risoluzione nei confronti del Banco Popular e, in particolare, non consentivano di trarne una conclusione quanto all’imminente attuazione di una siffatta azione e ancor meno per quanto riguarda lo strumento di risoluzione che avrebbe potuto essere attuato dal SRB. Quanto all’altro estratto citato al punto 617 di detta sentenza, il Tribunale si è limitato a rilevare che tale estratto non riguardava la situazione particolare del Banco Popular.

363

In tali circostanze, i ricorrenti sostengono erroneamente, nell’ambito della prima e della terza censura, che il Tribunale si è basato su un’interpretazione erronea dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM, letto alla luce del considerando 116 di quest’ultimo.

364

Inoltre, la seconda censura, relativa a un’asserita contraddittorietà della motivazione, deve essere respinta. Infatti, sia ai punti 615 e 616 sia ai punti da 485 a 488 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, in termini pressoché identici, se le informazioni in questione potessero rivelare che il Banco Popular avrebbe potuto essere sottoposto a una procedura di risoluzione. Il Tribunale si è pertanto basato sullo stesso criterio giuridico per esaminare un’eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza.

365

In secondo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM, letto alla luce del considerando 116 di quest’ultimo, i ricorrenti criticano essenzialmente la valutazione dell’estratto dell’intervista citato al punto 612 della sentenza impugnata. In tale estratto, la presidente del SRB aveva risposto a una domanda, vertente specificamente sulla situazione del Banco Popular, nei seguenti termini:

«Well, I am never talking about individual banks. There are more banks than just one on our radar screen and of course, Banco Popular is also a case we are watching but it is not the only one we are watching. (Non parlo mai delle banche individualmente. Ci sono varie banche sul nostro schermo radar e certamente anche quello del Banco Popular è uno dei casi che stiamo sorvegliando, ma non è l’unico)».

366

I ricorrenti affermano, in sostanza, che la presidente del SRB ha implicitamente rivelato una possibile procedura di risoluzione nei confronti del Banco Popular, indicando che tale organismo stava sorvegliando tale banca.

367

A questo proposito occorre rilevare che, al punto 613 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato sulla constatazione che le affermazioni citate al punto 612 di tale sentenza, e riprodotti al punto 365 della presente sentenza, si riferivano non a un esame individuale del Banco Popular da parte del SRB nella prospettiva di una procedura o di un’azione di risoluzione, bensì, in generale, alla vigilanza «degli» enti, ossia a tutti gli enti di cui il SRB assicura la vigilanza, in cooperazione con la BCE, nel contesto del SSM.

368

Orbene, poiché i ricorrenti non lamentano alcuno snaturamento al riguardo, l’esame della Corte nell’ambito della presente impugnazione deve fondarsi su tale constatazione del Tribunale.

369

Ne consegue che, alla luce delle constatazioni di cui ai punti da 358 a 360 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto rilevando, al punto 613 della sentenza impugnata, che la circostanza che il Banco Popular, in quanto ente creditizio coperto dal SSM, fosse sorvegliato dal SRB in cooperazione con la BCE non era un’informazione riservata ai sensi dell’articolo 339 TFUE nonché degli articoli 88 e 91 del regolamento SRM, letti alla luce del considerando 116 di tale regolamento.

370

In tale contesto, i ricorrenti deducono inoltre che, da un lato, la presidente del SRB avrebbe dovuto dar prova di estrema prudenza tenuto conto della copertura mediatica negativa del Banco Popular e, dall’altro, il mercato avrebbe interpretato le dichiarazioni rilasciate in occasione dell’intervista concessa al canale televisivo Bloomberg del 23 maggio 2017 nel senso che segnalavano una possibile azione di risoluzione bancaria nei confronti di tale banca.

371

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, in assenza di comunicazione di un’informazione riservata in tale intervista, dette circostanze non consentono di concludere nel senso di una violazione dell’obbligo di riservatezza da parte della presidente del SRB.

372

Pertanto, le censure dalla prima alla terza della prima parte del quarto motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto infondate.

b)   Sulla quarta censura, vertente su un’asserita fuga di informazioni interne

373

Con la quarta censura della prima parte del quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’articolo di stampa pubblicato, il 31 maggio 2017, dall’agenzia Reuters non era idoneo a dimostrare una fuga di notizie riservate, costitutiva di una violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del SRB e della Commissione.

374

A tale riguardo, dai punti da 619 a 633 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha negato l’esistenza di una violazione di tale obbligo con la motivazione, da un lato, che le fughe di informazioni riportate in detto articolo contenevano informazioni smentite dal SRB o già pubbliche. Dall’altro lato, esso ha constatato, ai punti da 634 a 643 di tale sentenza, che non era stato dimostrato dinanzi ad esso che il SRB o la Commissione fossero all’origine delle fughe di notizie da cui provenivano tali informazioni.

375

Orbene, nell’ambito della quarta censura della prima parte del quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti si limitano a criticare i punti 625 e da 627 a 632 della sentenza impugnata. Essi sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale in tali punti, la fuga di notizie interna riportata nell’articolo di stampa pubblicato, il 31 maggio 2017, dall’agenzia Reuters, lasciava intendere che il Banco Popular sarebbe stato oggetto di un’azione di risoluzione e che tale informazione non era pubblica nonostante il fatto che altri articoli avessero riportato in precedenza la stessa informazione, per il motivo che tali altri articoli non avevano menzionato fonti interne dell’Unione.

376

Per contro, i ricorrenti non contestano le constatazioni di cui ai punti da 634 a 639 della sentenza impugnata, secondo le quali essi non avevano dimostrato dinanzi al Tribunale che l’asserita fuga di informazioni interna fosse imputabile a un funzionario della Commissione o a un membro del personale del SRB.

377

Poiché, sulla base di queste ultime constatazioni, il Tribunale poteva concludere, senza incorrere in errori di diritto, che non era stata dimostrata una violazione dell’obbligo di riservatezza da parte della Commissione o del SRB, la quarta censura è inconferente.

c)   Sulle censure dalla quinta all’ottava della prima parte del quarto motivo di impugnazione

378

La quinta e la sesta censura della prima parte del quarto motivo di impugnazione derivano da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

379

Quanto alla quinta censura, occorre rilevare che, ai punti da 637 a 641 di tale sentenza, il Tribunale non si è affatto pronunciato sull’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di riservatezza e il danno causato, ma ha esaminato la questione preliminare se la violazione di tale obbligo, anche supponendola dimostrata, potesse essere imputata alla Commissione o al SRB.

380

Per quanto riguarda la sesta censura, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 643 a 645 di detta sentenza, che un’indagine interna era irrilevante ai fini della valutazione di un comportamento asseritamente illecito che sarebbe all’origine del danno lamentato dovuto al programma di risoluzione controverso, qualora essa sia effettuata successivamente all’adozione di tale programma. Per contro, il Tribunale non ha in alcun modo preso posizione sulla pertinenza di meccanismi di controllo o di allarme idonei a prevenire il verificarsi di un danno del genere.

381

La settima censura mette in discussione i punti 609 e 610 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha constatato che i ricorrenti non avevano individuato, oltre all’intervista della presidente del SRB del 23 maggio 2017 e all’articolo pubblicato dall’agenzia Reuters il 31 maggio 2017, altre presunte dichiarazioni del SRB che violavano, a loro avviso, l’obbligo di riservatezza.

382

Nella loro impugnazione, i ricorrenti invocano «fughe di informazioni» verso le amministrazioni spagnole che conterebbero un membro in seno al SRB, limitandosi a rinviare a punti del loro atto introduttivo e della loro replica in primo grado. Tuttavia, nella loro impugnazione, essi non hanno dimostrato che il Tribunale abbia snaturato le informazioni relative a dette fughe di notizie contenute in tale atto introduttivo e in tale replica, astenendosi dal prendere in considerazione dette «fughe di informazioni» quali dichiarazioni del SRB.

383

Pertanto, la settima censura è irricevibile.

384

Per quanto riguarda, infine, l’ottava censura, il Tribunale ha respinto, ai punti da 647 a 650 della sentenza impugnata, la censura vertente su un asserito atteggiamento passivo del SRB e della Commissione, con la motivazione che i ricorrenti non avevano spiegato ciò che essi addebitavano loro, né le misure che essi avrebbero dovuto adottare e le disposizioni che stabiliscono un obbligo di agire.

385

Sebbene i ricorrenti contestino la fondatezza di tali considerazioni, si deve rilevare che il loro argomento, come sintetizzato al punto 346 della presente sentenza, non è idoneo a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato il loro atto introduttivo del giudizio.

386

Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del quarto motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata.

I. Sulla seconda parte del quarto motivo di impugnazione, relativa all’esistenza di un nesso di causalità

387

Con la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti da 653 a 674 della sentenza impugnata, che non esisteva alcun nesso di causalità tra l’asserita violazione dell’obbligo di riservatezza e la crisi di liquidità del Banco Popular.

388

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha esaminato l’asserita esistenza di un nesso di causalità solo in subordine, dopo aver ritenuto che non sussistesse alcuna violazione dell’obbligo di riservatezza. Inoltre, dall’analisi della prima parte del quarto motivo di impugnazione risulta che tutti gli argomenti che contestano tale conclusione del Tribunale devono essere respinti.

389

Pertanto, la seconda parte del quarto motivo di impugnazione è inconferente.

J. Sulla terza parte del quarto motivo di impugnazione, relativa a una domanda risarcitoria

390

Con la terza parte del quarto motivo di impugnazione, i ricorrenti sostengono che, ai punti da 678 a 698 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente respinto come irricevibile la loro domanda risarcitoria connessa all’annullamento della valutazione 2.

391

A questo proposito, occorre rilevare che tale domanda era diretta, da un lato, a che la valutazione 2 fosse annullata, e ciò indipendentemente da un eventuale annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246, nonché, dall’altro lato, ad ottenere un risarcimento in relazione a tale valutazione.

392

Per quanto riguarda il primo capo della domanda, occorre ricordare che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento SRM prevede che una valutazione quale la valutazione 2 faccia parte integrante del programma di risoluzione, pur precisando espressamente che non è ammessa un’autonoma impugnazione avverso una siffatta valutazione, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal SRB. Tale disposizione riflette in tal senso la giurisprudenza costante relativa alla portata dell’articolo 263 TFUE, secondo la quale provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale sono, di per sé, privi di effetti giuridici obbligatori e, pertanto, non possono essere oggetto di un ricorso di annullamento distinto da quello contro la decisione finale (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE, C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

393

Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto respingendo il primo capo della domanda in quanto irricevibile.

394

Per quanto riguarda il secondo capo della domanda, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, il Tribunale l’ha correttamente respinto in quanto irricevibile. Risulta, infatti, dai punti da 689 a 698 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha considerato che l’atto introduttivo di primo grado non consentiva di comprendere il fondamento giuridico di tale domanda risarcitoria sollevata nell’ambito della contestazione della valutazione 2, in assenza di qualsiasi nesso comprensibile tra le disposizioni del diritto dell’Unione invocate e il risarcimento richiesto.

395

Orbene, neppure l’argomento dedotto a sostegno dell’impugnazione consente di comprendere il fondamento giuridico di tale domanda.

396

Pertanto, il Tribunale ha giustamente respinto in quanto irricevibile tale secondo capo della domanda.

397

Ne consegue che la terza parte del quarto motivo di impugnazione deve essere respinta.

398

Poiché tutti i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno della loro impugnazione devono essere respinti, occorre respingere integralmente la presente impugnazione.

Sulle spese

399

Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

400

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

401

Nel caso di specie, poiché i ricorrenti sono rimasti soccombente nei loro motivi di impugnazione, tenuto conto della domanda della Commissione, del SRB e del Banco Santander, occorre condannarli a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, dal SRB e dal Banco Santander.

402

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico ciascuno delle proprie spese.

403

Di conseguenza, il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, la Macon SA, Marta Espejel García, la Memphis Investments Ltd, Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez e María Rosario Mari Juan Domingo sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dal Banco Santander SA.

 

3)

Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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