Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.#Aeris Invest Sàrl contro Commissione europea e Comitato di risoluzione unico.#Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata – Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014.#Causa C-535/22 P.

ECLI:EU:C:2024:819Eu Chamb 01 C4 ott 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 ottobre 2024 ( *1 )

Indice

 

I. Contesto normativo

 

A. Direttiva 2014/59/UE

 

B. Regolamento SRM

 

II. Fatti

 

A. Situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017

 

B. Svolgimento della procedura di risoluzione

 

C. Programma di risoluzione controverso

 

D. Fatti successivi all’adozione del programma di risoluzione controverso

 

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

A. Procedimento dinanzi al Tribunale

 

B. Sentenza impugnata

 

IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

 

V. Sull’impugnazione

 

A. Considerazioni preliminari

 

B. Sui motivi di impugnazione primo e dal quarto al sesto, vertenti sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 18 del regolamento SRM, del dovere di diligenza incombente al SRB, dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6 CEDU e del principio del contraddittorio

 

1. Sul quinto motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla ricevibilità

 

2) Nel merito

 

2. Sul primo motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla ricevibilità

 

2) Nel merito

 

i) Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione

 

ii) Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione

 

3. Sul quarto motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

4. Sul sesto motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla ricevibilità

 

2) Nel merito

 

C. Sul settimo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 17 e 52 della Carta nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

a) Sulla ricevibilità

 

b) Nel merito

 

D. Sul secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, dell’articolo 39 della direttiva 2014/59, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

a) Sulla ricevibilità

 

b) Nel merito

 

1) Sulle parti prima e quarta del secondo motivo di impugnazione

 

2) Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

 

E. Sul terzo e sull’ottavo motivo di impugnazione, vertenti sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità

 

1. Sul terzo motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

1) Sulla ricevibilità

 

2) Nel merito

 

2. Sull’ottavo motivo di impugnazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio della Corte

 

VI. Sulle spese

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Articolo 18, paragrafo 1 – Condizioni alle quali è soggetta l’adozione di un programma di risoluzione – Obblighi del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Dovere di diligenza – Obbligo di motivazione – Articolo 88 – Obbligo di riservatezza – Articolo 14 – Obiettivi della risoluzione – Vendita dell’attività d’impresa dell’entità interessata – Condizioni della vendita e alla quali un’offerta può essere accettata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17 – Diritto di proprietà degli azionisti – Validità del regolamento n. 806/2014»

Nella causa C‑535/22 P,

avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 agosto 2022,

Aeris Invest Sàrl, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata inizialmente da E. Galán Burgos, R. Vallina Hoset e M. Varela Suárez, abogados, poi da C. Jaramillo Samper, R. Vallina Hoset, M. Varela Suárez, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, P. Němečková, A. Nijenhuis, A. Steiblytė e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, assisstiti da J. Rivas Andrés, abogado,

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da H. Ehlers, S. Fernández Rupérez, A.R. Lapresta Bienz e J. Rius Riu, in qualità di agenti, asissiti da F.B. Fernández de Trocóniz Robles, abogado, B. Meyring e S. Schelo, Rechtsanwälte,

convenuti in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,

Parlamento europeo, rappresentato da J. Etienne, P. López-Carceller, M. Menegatti, L. Stefani e L. Visaggio, in qualità di agenti,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Haunold, H. Marcos Fraile e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

Banco Santander SA, con sede in Santander (Spagna), rappresentata da J. Remón Peñalver, J.M. Rodríguez Cárcamo, A.M. Rodríguez Conde e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogados,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Aeris Invest Sàrl chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o giugno 2022, Aeris Invest/Commissione e CRU (T‑628/17; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:315), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione SRB/EES/2017/08 della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 7 giugno 2017, concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «programma di risoluzione controverso»), nonché della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA (GU 2017, L 178, pag. 15, e rettifica GU 2017, L 320, pag. 31).

I. Contesto normativo

A. Direttiva 2014/59/UE

2

L’articolo 38 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), intitolato «Strumento per la vendita dell’attività d’impresa», al paragrafo 2 così dispone:

«La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione [europea]».

3

L’articolo 39 di tale direttiva, intitolato «Strumento per la vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

a)

è improntata alla massima trasparenza possibile e non fornisce informazioni errate circa le attività, diritti, passività, azioni o altri titoli di proprietà di tale ente che l’autorità intende cedere, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, della necessità di preservare la stabilità finanziaria;

b)

non favorisce né discrimina in modo indebito potenziali acquirenti;

(...)

f)

mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, i principi di cui al presente paragrafo non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

(...)».

B. Regolamento SRM

4

I considerando 24, 26, 58 e 116 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SRM»), sono così formulati:

«(24)

Dato che solo le istituzioni dell’Unione possono stabilire la politica di risoluzione dell’Unione e che l’adozione di ogni specifico programma di risoluzione lascia un margine di discrezionalità, è necessario prevedere un’adeguata partecipazione del Consiglio [dell’Unione europea] e della Commissione [europea] in quanto istituzioni che possono esercitare competenze di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE. La valutazione degli aspetti discrezionali delle decisioni di risoluzione assunte dal Comitato dovrebbe essere operata dalla Commissione. Stante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull’intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all’adozione di determinate decisioni in materia di risoluzione. Dovrebbe pertanto essere il Consiglio, su proposta della Commissione, ad esercitare un controllo efficace sulla valutazione fatta dal Comitato della sussistenza di un interesse pubblico e a valutare eventuali modifiche non irrilevanti dell’ammontare delle risorse del [Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «Fondo»)] da utilizzare per un dato intervento di risoluzione. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per determinare ulteriori criteri o condizioni di cui il Comitato dovrà tenere conto nell’esercizio delle sue varie prerogative. L’attribuzione di tali compiti di risoluzione non dovrebbe ostacolare in alcun modo il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L’[Autorità bancaria europea (ABE)] dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all’applicazione coerente della legislazione dell’Unione applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di risoluzione in tutta l’Unione.

(...)

(26)

La [Banca centrale europea (BCE)], in quanto autorità di vigilanza nel quadro del [meccanismo di vigilanza unico o Single Supervisory Mechanism (SSM), istituito con il [regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63)], e il Comitato dovrebbero poter valutare se un dato ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto e se non si possa ragionevolmente prospettare che un’alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli. Se ritiene che siano soddisfatti tutti i criteri per far scattare l’intervento di risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare il programma di risoluzione. L’iter di adozione del programma di risoluzione, che coinvolge la Commissione e il Consiglio, rafforza la necessaria autonomia operativa del Comitato, nel rispetto del principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (...).

(...)

(58)

La liquidazione di un’entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di servizi essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti. In tal caso si configura un interesse pubblico ad applicare strumenti di risoluzione, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali, mantenere la stabilità del sistema finanziario, limitare l’azzardo morale riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico per le entità in dissesto e tutelare i depositanti.

(...)

(116)

Le azioni di risoluzione dovrebbero essere debitamente notificate e, salvo le limitate eccezioni stabilite nel presente regolamento, essere rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dal Comitato, dalle autorità nazionali di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a obblighi in materia di segreto professionale. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per le imprese interessate. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti di accertare se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell’uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione in corso di procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, implicati dall’azione. Tuttavia, potrebbe bastare l’informazione che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione stiano esaminando una data entità per avere effetti negativi su di essa; per cui è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto».

5

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento SRM, il SRB, al pari del Consiglio e della Commissione, è soggetto, da un lato, alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall’ABE e adottate dalla Commissione a norma al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12), nonché, dall’altro lato, agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall’ABE a norma di quest’ultimo regolamento.

6

L’articolo 14 del regolamento SRM, intitolato «Obiettivi della risoluzione», così dispone:

«1.   Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione, con riferimento alle rispettive responsabilità, tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti e i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso.

2.   Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b)

evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;

c)

salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;

d)

tutelare i depositanti contemplati dalla [direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 2014, L 173, pag. 149)] e gli investitori contemplati dalla [direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU 1997, L 84, pag. 22)];

e)

tutelare i fondi e le attività dei clienti.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al primo comma, il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, le autorità di risoluzione nazionali, cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.   Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e sono ponderati come opportuno a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso».

7

L’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Principi generali che disciplinano la risoluzione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il Comitato, il Consiglio, la Commissione e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:

a)

gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;

(...)».

8

L’articolo 18 di detto regolamento, intitolato «Procedura di risoluzione», così dispone:

«1.   Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del quarto comma o di propria iniziativa, che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)

considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione, incluse misure da parte di un IPS [sistema di tutela istituzionale; institutional protection scheme], sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 21 adottate nei confronti dell’entità, permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli;

c)

l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione. La BCE fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest’ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

Laddove valuta che l’entità o il gruppo di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva o, se del caso, dalle autorità nazionali di risoluzione in stretta cooperazione con la BCE. La BCE può inoltre comunicare al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione interessate che ritiene soddisfatta la condizione stabilita in tale lettera.

2.   Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 o qualora il Comitato intenda effettuare una valutazione a norma del paragrafo 1 di propria iniziativa in relazione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione alla BCE.

(...)

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni seguenti:

a)

l’entità viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il prosieguo dell’autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte della BCE, compreso il fatto – ma non solo – che ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio;

b)

le attività dell’entità sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività;

c)

l’entità non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza;

d)

l’entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti (...).

(...)

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’azione di risoluzione è considerata nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all’articolo 14 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

6.   Se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite al paragrafo 1, il Comitato adotta un programma di risoluzione. Il programma di risoluzione:

a)

sottopone l’entità a risoluzione;

b)

determina l’applicazione degli strumenti di risoluzione all’ente soggetto a risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, in particolare le eventuali esclusioni dall’applicazione del bail-in conformemente all’articolo 27, paragrafi 5 e 14;

c)

determina il ricorso al Fondo a sostegno dell’azione di risoluzione a norma dell’articolo 76 e conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 19.

7.   Immediatamente dopo l’adozione del programma di risoluzione, il Comitato lo trasmette alla Commissione.

Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo.

Entro 12 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione può proporre al Consiglio:

a)

di obiettare al programma di risoluzione a motivo del fatto che il programma di risoluzione adottato dal Comitato non soddisfa il criterio dell’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c);

b)

di approvare o di obiettare a una modifica significativa dell’importo del Fondo previsto nel programma di risoluzione del Comitato.

(...)

8.   Qualora il Consiglio si opponga a sottoporre un ente a risoluzione a motivo del fatto che il criterio di interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera c), non è soddisfatto, l’entità interessata è liquidata in modo ordinato conformemente alla legislazione nazionale applicabile».

(...)».

9

L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Valutazione ai fini della risoluzione», così dispone:

«1.   Prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un’entità di cui all’articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata.

2.   Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva.

3.   Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell’entità di cui all’articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.

4.   L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’entità di cui all’articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18.

5.   La valutazione è intesa:

a)

orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale;

b)

laddove siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione, a orientare la decisione sull’azione appropriata di risoluzione da adottare in relazione all’entità di cui all’articolo 2;

c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, a orientare la decisione sull’estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull’estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale;

d)

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull’estensione della svalutazione o conversione delle passività ammissibili;

e)

laddove sia applicato lo strumento dell’ente-ponte o lo strumento della separazione delle attività, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà da cedere e la decisione sul valore di eventuali corrispettivi da pagare all’ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà;

f)

laddove sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, a orientare la decisione sulle attività, i diritti, le passività o titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del Comitato, delle condizioni commerciali ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b);

g)

in tutti i casi, ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione o dell’esercizio del potere di svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale.

6.   Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un’entità di cui all’articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale [a condizioni] non standard (...).

(...)

10.   Qualora non sia possibile, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9.

La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione.

11.   Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta.

La valutazione definitiva ex post mira:

a)

ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità;

b)

a orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del presente articolo.

12.   Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’entità di cui all’articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione:

a)

di esercitare il potere di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in;

b)

di dare istruzione a un’ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all’entità soggetta a risoluzione in relazione a attività, diritti o passività o, a seconda dei casi, ai proprietari di titoli di proprietà in relazione a tali titoli di proprietà.

13.   In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un’entità di cui all’articolo 2 in dissesto, o all’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale.

(...)

15.   La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato.

16.   Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15.

(...)».

10

L’articolo 21 del regolamento SRM, intitolato «Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

Il Comitato esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all’articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;

(...)».

11

L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Principi generali riguardanti gli strumenti di risoluzione», così dispone:

«1.   «Se il Comitato decide di applicare uno strumento di risoluzione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il Comitato incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all’articolo 21 immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione.

2.   Gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 6, lettera b), sono i seguenti:

a)

strumento per la vendita dell’attività d’impresa;

b)

strumento dell’ente-ponte;

c)

strumento della separazione delle attività;

d)

strumento del bail-in.

(...)

4.   Gli strumenti di risoluzione sono applicati per conseguire gli obiettivi della risoluzione specificati all’articolo 14, conformemente ai principi della risoluzione di cui all’articolo 15. Essi possono essere applicati singolarmente o in combinazione, eccetto per lo strumento di separazione delle attività che può essere applicato solo unitamente ad un altro strumento di risoluzione.

(...)».

12

L’articolo 24 del suddetto regolamento, intitolato «Strumento per la vendita dell’attività d’impresa», è così formulato:

«1.   Nell’ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:

a)

titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione;

b)

attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.

2.   Relativamente allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, il programma di risoluzione stabilisce:

(...)

b)

le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l’autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all’articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della [direttiva 2014/59];

(...)

d)

le modalità per la commercializzazione, da parte dell’autorità nazionale di risoluzione, dell’entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 2014/59];

e)

se l’osservanza da parte dell’autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Il Comitato applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi;

b)

ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare detta minaccia o nel raggiungere l’obiettivo della risoluzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b)».

13

L’articolo 29 del regolamento SRM disciplina l’attuazione, da parte delle autorità nazionali di risoluzione e del SRB, delle decisioni adottate ai sensi di tale regolamento e dispone, al paragrafo 5, prima frase, che il SRB pubblica sul suo sito Internet ufficiale una copia del programma di risoluzione oppure un avviso che riassuma gli effetti dell’azione di risoluzione, in particolare sui clienti al dettaglio.

14

L’articolo 34 di detto regolamento, intitolato «Richieste di informazioni», ai paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.   Ai fini dell’assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il Comitato può esigere, direttamente o attraverso le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, nonché avvalendosi appieno di tutte le informazioni a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuitigli dal presente regolamento da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:

a)

le entità di cui all’articolo 2;

b)

i dipendenti delle entità di cui all’articolo 2;

c)

i terzi cui le entità di cui all’articolo 2 hanno esternalizzato funzioni o attività.

2.   Le entità e le persone di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste a norma di tale paragrafo. Gli obblighi di segreto professionale non esentano le predette entità e persone dall’obbligo di fornire le citate informazioni. La comunicazione delle informazioni richieste non è considerata violazione degli obblighi di segreto professionale».

15

L’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM dispone che, nell’ambito del programma di risoluzione, il SRB può utilizzare il Fondo, nella misura necessaria ad assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione, per pagare gli indennizzi agli azionisti o creditori se, a seguito di una valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, essi hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la valutazione a norma dell’articolo 20, paragrafo 16.

16

Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Segreto professionale e scambio di informazioni»:

«I membri del Comitato, il vicepresidente, i membri del Comitato di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), il personale del Comitato e il personale scambiato o distaccato dagli Stati membri partecipanti che svolgono funzioni di risoluzione sono soggetti all’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 339 TFUE e delle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione, anche dopo aver cessato le proprie funzioni. In particolare ad essi è fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso della loro attività professionale o ricevute da un’autorità competente o da un’autorità di risoluzione in relazione alle loro funzioni a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in forma sommaria o aggregata, tale per cui le entità di cui all’articolo 2 non possano essere identificate, oppure previo consenso espresso dell’autorità o dell’entità che fornisce tali informazioni.

Le informazioni soggette agli obblighi in materia di segreto professionale non sono comunicate ad altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un’azione giudiziaria.

Tali obblighi si applicano altresì ai potenziali acquirenti contattati per preparare la risoluzione di un’entità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3».

17

L’articolo 90 del regolamento SRM, intitolato «Accesso ai documenti», è così formulato:

«1.   Ai documenti in possesso del Comitato si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)].

(...)

4.   Le persone oggetto delle decisioni del Comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo di quest’ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del Comitato».

II. Fatti

18

Il Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular») era un ente creditizio soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE.

19

La Aéris Invest è una persona giuridica di diritto lussemburghese che era azionista del Banco Popular.

A. Situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017

20

I fatti relativi all’evoluzione della situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017, esposti ai punti da 26 a 46 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

21

Nel 2016, il Banco Popular ha proceduto a un aumento di capitale di EUR 2,5 miliardi.

22

Il 5 dicembre 2016, la sessione esecutiva del SRB ha adottato un piano di risoluzione per il gruppo Banco Popular (in prosieguo: il «piano di risoluzione del 2016»). Lo strumento di risoluzione preferenziale del piano di risoluzione del 2016 era lo strumento del bail-in previsto dall’articolo 27 del regolamento SRM.

23

Il 3 febbraio 2017, il Banco Popular ha pubblicato la propria relazione annuale per il 2016, nella quale ha annunciato la necessità di accantonamenti straordinari per un importo di EUR 5,7 miliardi, con una perdita consolidata di EUR 3,485 miliardi, nonché la nomina di un nuovo presidente.

24

Il 10 febbraio 2017, la DBRS Ratings Ltd (DBRS), ora DBRS Morningstar, ha declassato il rating del Banco Popular, con outlook negativo, in considerazione dell’indebolimento della posizione patrimoniale del Banco Popular a seguito di una perdita netta superiore a quella prevista nella sua relazione annuale, di cui al punto 23 della presente sentenza, nonché degli sforzi del Banco Popular per ridurre il suo stock ancora elevato di attività in sofferenza.

25

Il 3 aprile 2017, il Banco Popular ha annunciato il risultato di revisioni interne che indicavano che avrebbero potuto rendersi necessarie rettifiche alla relazione annuale per il 2016. Tali rettifiche sono state effettuate nella relazione finanziaria del Banco Popular per il primo trimestre del 2017.

26

A seguito di tale annuncio, il 6 aprile la DBRS Morningstar ha declassato il rating del Banco Popular mantenendo il suo outlook negativo. Anche Standard & Poor’s, il 7 aprile, e Moody’s Investors service (in prosieguo: «Moody’s»), il 21 aprile 2017, hanno declassato il rating del Banco Popular con outlook negativo.

27

Il 10 aprile 2017, all’assemblea generale degli azionisti del Banco Popular, il presidente del consiglio di amministrazione ha annunciato che la banca stava considerando un aumento di capitale o un’operazione societaria a causa della posizione patrimoniale del gruppo e del suo livello di attività in sofferenza. L’amministratore delegato del Banco Popular è stato sostituito meno di un anno dopo l’assunzione dell’incarico.

28

Nel mese di aprile 2017, il Banco Popular ha avviato una procedura di vendita privata allo scopo di realizzare la sua vendita a un concorrente forte e di ripristinare la sua situazione finanziaria. La scadenza affinché gli eventuali acquirenti interessati all’acquisizione del Banco Popular presentassero la loro offerta era stata fissata per il 10 giugno 2017.

29

Il 5 maggio 2017, il Banco Popular ha presentato la sua relazione finanziaria per il primo trimestre del 2017, annunciando perdite per un importo di EUR 137 milioni.

30

Il 12 maggio 2017, il requisito in materia di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Requirement) del Banco Popular è sceso al di sotto della soglia minima dell’80% fissata dall’articolo 460, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

31

Con lettera del 16 maggio 2017, il Banco Santander SA ha informato il Banco Popular di non essere in grado di presentare un’offerta vincolante nella procedura di vendita privata.

32

Il 16 maggio 2017, il Banco Popular, in una comunicazione di un fatto rilevante alla Comisión nacional del mercado de valores (Commissione nazionale del mercato degli strumenti finanziari, Spagna), ha indicato che potenziali acquirenti avevano manifestato il loro interesse nella procedura di vendita privata, ma che non era stata ricevuta alcuna offerta vincolante.

33

Il 19 maggio 2017, l’agenzia Fitch Ratings Ltd ha declassato il rating a lungo termine del Banco Popular.

34

Il 23 maggio 2017, la presidente del SRB, Elke König, ha rilasciato un’intervista al canale televisivo Bloomberg, in cui le è stato chiesto, segnatamente, della situazione del Banco Popular.

35

Nel corso del mese di maggio 2017, numerosi articoli di stampa hanno riferito delle difficoltà del Banco Popular.

36

Nei primi giorni del mese di giugno 2017, il Banco Popular ha dovuto far fronte a un assalto agli sportelli.

37

Il 5 giugno 2017, il Banco Popular ha presentato, il mattino, una prima domanda di assistenza di liquidità di emergenza al Banco de España (Banca di Spagna), poi una seconda domanda, nel pomeriggio, contenente un’estensione dell’importo richiesto, a causa di movimenti di liquidità significativi. Sulla base di una domanda della Banca di Spagna e a seguito della valutazione dello stesso giorno della BCE relativa alla domanda di assistenza di liquidità di emergenza del Banco Popular, il consiglio direttivo della BCE non ha sollevato obiezioni a un’assistenza di liquidità di emergenza al Banco Popular per il periodo fino all’8 giugno 2017. Il Banco Popular ha ricevuto una parte di tale assistenza di liquidità di emergenza, dopodiché la Banca di Spagna ha affermato di non essere in grado di fornire un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare al Banco Popular.

B. Svolgimento della procedura di risoluzione

38

Ai punti da 47 a 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto i fatti relativi allo svolgimento della procedura di risoluzione, che possono essere riassunti come segue.

39

Il 23 maggio 2017, il SRB ha incaricato l’impresa di revisione contabile Deloitte (in prosieguo: la «Deloitte»), in qualità di perito indipendente, di procedere alla valutazione del Banco Popular ai sensi dell’articolo 20 del regolamento SRM.

40

Il 24 maggio 2017, il SRB ha chiesto al Banco Popular, sulla base dell’articolo 34 del regolamento SRM, le informazioni necessarie per la realizzazione della sua valutazione. Il 2 giugno 2017, esso ha altresì chiesto al Banco Popular di fornire informazioni sulla procedura di vendita privata nonché di prevedere un accesso alla sala dati virtuale protetta che quest’ultimo aveva istituito nell’ambito di tale procedura.

41

Il 3 giugno 2017, la sessione esecutiva del SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2017/06, indirizzata al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, Spagna), riguardante la commercializzazione del Banco Popular. Il SRB ha approvato l’avvio immediato della procedura di vendita del Banco Popular da parte del FROB e ha indicato a quest’ultimo i requisiti in materia di commercializzazione conformemente all’articolo 39 della direttiva 2014/59. Il SRB indicava, in particolare, che il FROB doveva contattare i cinque potenziali acquirenti che erano stati invitati a presentare un’offerta nell’ambito della procedura di vendita privata.

42

Dei cinque potenziali acquirenti, due hanno deciso di non partecipare alla procedura di vendita e uno è stato escluso dalla BCE per motivi prudenziali.

43

Il 4 giugno 2017, i due potenziali acquirenti che avevano deciso di partecipare alla procedura di vendita, il Banco Santander e il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, hanno firmato un accordo di non divulgazione e, il 5 giugno 2017, hanno avuto accesso alla sala dati virtuale.

44

Il 5 giugno 2017, il SRB ha adottato una prima valutazione (in prosieguo: la «valutazione 1»), ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM, che era intesa ad orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento.

45

Il 6 giugno 2017, la BCE ha effettuato una valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, previa consultazione del SRB, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento.

46

Dal punto 61 della sentenza impugnata risulta che, a seguito di tale valutazione, la BCE ha ritenuto, considerando l’evoluzione della situazione economica del Banco Popular nel corso degli anni 2016 e 2017, come sintetizzata ai punti da 21 a 37 della presente sentenza, e in particolare i deflussi eccessivi di liquidità, la rapidità con la quale la liquidità era stata perduta da tale banca e l’incapacità di quest’ultima di generare altre liquidità, che esistessero elementi oggettivi che indicavano che il Banco Popular non sarebbe stato probabilmente in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza. La BCE ha concluso che il dissesto del Banco Popular era considerato accertato o, in ogni caso, che ve ne sussisteva il rischio in un prossimo futuro, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM.

47

Lo stesso giorno, il Banco Popular ha informato la BCE che il suo consiglio di amministrazione era giunto alla conclusione che la banca era a rischio di dissesto.

48

I fatti relativi alla procedura di vendita, quali risultano dai punti da 63 a 67 della sentenza impugnata, possono essere presentati come segue.

49

Con lettera del 6 giugno 2017, il FROB ha comunicato le informazioni relative alla procedura di vendita e che stabiliva il termine per la presentazione delle offerte al 6 giugno 2017 a mezzanotte.

50

Lo stesso giorno, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno dei due potenziali acquirenti del Banco Popular, ha informato il FROB che non avrebbe presentato offerte.

51

Alla medesima data del 6 giugno 2017, la Deloitte ha consegnato al SRB una seconda valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), redatta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento SRM. La valutazione 2 aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere e l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Tale valutazione, tra l’altro, stimava il valore economico del Banco Popular in EUR 1,3 miliardi nello scenario migliore, in EUR ‑8,2 miliardi nello scenario più sfavorevole nonché in EUR ‑2 miliardi per la migliore stima.

52

Il 7 giugno 2017, il Banco Santander ha presentato un’offerta vincolante.

53

Con lettera del 7 giugno 2017, il FROB ha informato il SRB che il Banco Santander aveva presentato un’offerta il 7 giugno alle ore 3:12 e che il prezzo offerto da quest’ultimo per l’acquisto delle azioni del Banco Popular era di EUR 1. Il FROB ha dichiarato che il suo comitato direttivo aveva considerato il Banco Santander aggiudicatario nella procedura di vendita concorrenziale del Banco Popular e aveva deciso di proporre al SRB di designare il Banco Santander come acquirente nella decisione del SRB relativa all’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular.

C. Programma di risoluzione controverso

54

Il 7 giugno 2017, il SRB ha adottato il programma di risoluzione controverso nei confronti del Banco Popular, sulla base del regolamento SRM.

55

Ai considerando 19, da 21 a 25, al considerando 26, lettera c), nonché ai considerando 36 e 46 di tale programma, il SRB ha constatato quanto segue:

–

che, il 5 dicembre 2016, il SRB aveva adottato un piano di risoluzione che definiva una strategia di risoluzione e individuava uno strumento di risoluzione ritenuto preferibile (considerando 19, 21 e 22);

–

che dalla valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto risultava che la posizione di liquidità del Banco Popular si era deteriorata in modo significativo dal mese di ottobre 2016, a causa dei ritiri di depositi in tutti i segmenti di clientela; che, di conseguenza, tale banca non disponeva di opzioni sufficienti per ripristinare la sua liquidità al fine di poter pagare le proprie passività in scadenza (considerando 23);

–

che varie circostanze avevano condotto al rapido deterioramento della posizione di liquidità del Banco Popular, ossia:

–

nel febbraio 2017, il Banco Popular aveva annunciato la necessità di accantonamenti straordinari per EUR 5,7 miliardi, con una perdita consolidata di EUR 3,485 miliardi e ha nominato un nuovo presidente;

–

il 10 febbraio 2017, la DBRS Morningstar aveva declassato il rating del Banco Popular;

–

il 3 aprile 2017, il Banco Popular aveva pubblicato una dichiarazione pubblica ad hoc che informava del risultato di revisioni interne che potevano avere un’incidenza significativa sui bilanci dell’ente e aveva confermato la sostituzione del suo amministratore delegato meno di un anno dopo l’assunzione dell’incarico;

–

il 7 aprile 2017, Standard & Poor’s e, il 21 aprile, Moody’s avevano declassato il rating del Banco Popular;

–

il 12 maggio 2017, il Banco Popular aveva violato il requisito in materia di copertura della liquidità dell’80% e, in seguito, non era più stato in grado di ripristinare il rispetto del limite normativo;

–

la copertura mediatica negativa e continua sui risultati finanziari del Banco Popular e sul presunto rischio imminente di fallimento o di carenza di liquidità aveva causato un aumento dei ritiri di depositi;

–

il 6 giugno 2017, la DBRS Morningstar e Moody’s avevano declassato il rating del Banco Popular (considerando 24);

–

che le circostanze di cui sopra avevano causato ingenti ritiri di depositi (considerando 25);

–

che, il 5 giugno 2017, il Banco Popular aveva ricevuto una prima assistenza di liquidità di emergenza, a seguito dell’assenso prestato dalla BCE, ma che la Banca di Spagna non era stata in grado di accordargli un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare [considerando 26, lettera c)];

–

che, il 6 giugno 2017, il Banco Popular aveva informato la BCE che il suo consiglio di amministrazione era giunto alla conclusione che la banca era a rischio di dissesto (considerando 36);

–

che lo strumento di risoluzione previsto nel piano di risoluzione del 2016 non era adeguato alle circostanze esistenti alla data della risoluzione (considerando 46).

56

All’articolo 1 del programma di risoluzione controverso, il SRB ha deciso di sottoporre il Banco Popular a una procedura di risoluzione a decorrere dalla data della risoluzione, con la motivazione che le condizioni previste dall’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM erano soddisfatte.

57

A tale riguardo, dagli articoli da 2 a 4 del programma di risoluzione controverso risulta che il SRB ha ritenuto, anzitutto, che il Banco Popular fosse in dissesto o a rischio di dissesto, poi, che non esistessero altre misure che avrebbero potuto impedire il dissesto del Banco Popular entro un termine ragionevole e, infine, che un’azione di risoluzione sotto forma di uno strumento per la vendita dell’attività d’impresa del Banco Popular fosse necessaria al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali di quest’ultima e di evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, segnatamente in Spagna.

58

Di conseguenza, all’articolo 5, paragrafo 1, del programma di risoluzione controverso, il SRB ha deciso che:

«Lo strumento di risoluzione applicato al Banco Popular consisterà in una vendita dell’attività d’impresa in forza dell’articolo 24 del regolamento [SRM] mediante la cessione delle azioni a un acquirente. La svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale saranno effettuate immediatamente prima dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa».

59

L’articolo 6 del programma di risoluzione controverso precisa le condizioni relative a tale svalutazione nonché alla vendita dell’attività d’impresa. Così, all’articolo 6, paragrafo 1, di detto programma, il SRB ha deciso:

–

anzitutto, di svalutare il valore nominale del capitale sociale del Banco Popular di un importo pari a EUR 2098429046, portando così all’annullamento del 100% delle azioni del Banco Popular;

–

successivamente, di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 emessi dal Banco Popular e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal Banco Popular, le «nuove azioni I»;

–

poi, di azzerare il valore nominale delle «nuove azioni I», portando così all’annullamento del 100% di tali «nuove azioni I»;

–

infine, di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di capitale di classe 2 emessi dal Banco Popular e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal Banco Popular, le «nuove azioni II».

60

L’articolo 6, paragrafo 3, del programma di risoluzione controverso indica che tali misure di svalutazione e di conversione sono basate sulla valutazione 2, corroborata dai risultati di una procedura di vendita trasparente ed aperta realizzata dal FROB.

61

All’articolo 6, paragrafo 5, del programma di risoluzione controverso, il SRB ha precisato che agiva nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM, relativo allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e che ordinava che le «nuove azioni II» fossero cedute al Banco Santander, libere ed esenti da qualsiasi diritto o privilegio di terzi, contro pagamento di un prezzo di acquisto di EUR 1. Veniva precisato che l’acquirente aveva già acconsentito alla cessione.

62

Il SRB ha altresì indicato che la cessione delle «nuove azioni II» avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dell’offerta vincolante dell’acquirente del 7 giugno 2017 e avrebbe dovuto essere attuata dal FROB.

63

Il programma di risoluzione controverso è stato presentato alla Commissione per approvazione il 7 giugno 2017.

64

Lo stesso giorno, la Commissione ha adottato la decisione 2017/1246, che approva il programma di risoluzione controverso e l’ha notificata al SRB. Come risulta dal considerando 4 di detta decisione:

«La Commissione è d’accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l’SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [SRM]».

65

Alla medesima data del 7 giugno 2017, il SRB notificato al FROB il programma di risoluzione controverso e ha pubblicato sul suo sito Internet un avviso che informava dell’adozione del programma di risoluzione, accompagnato da un documento che riassumeva gli effetti della risoluzione.

66

Lo stesso giorno, il FROB ha adottato le azioni necessarie per attuare la decisione di risoluzione, conformemente all’articolo 29 del regolamento SRM.

D. Fatti successivi all’adozione del programma di risoluzione controverso

67

Il 14 giugno 2018, la Deloitte ha trasmesso al SRB la valutazione della differenza di trattamento, prevista all’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento SRM, realizzata al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza. Il 31 luglio 2018, la Deloitte ha inviato al SRB un addendum a tale valutazione, correggendo alcuni errori formali.

68

L’11 luglio 2017, il SRB ha pubblicato una versione non riservata del programma di risoluzione. In tale versione, il SRB ha occultato, in particolare, talune informazioni contenute nei considerando da 23 a 26 di quest’ultimo, relative alla crisi di liquidità del Banco Popular, nonché parti rilevanti dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del programma di risoluzione controverso concernente l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione.

69

Nel mese di luglio 2017, la BCE ha pubblicato sul suo sito Internet una versione non riservata della sua valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular.

70

Il 2 febbraio e il 31 ottobre 2018, il SRB ha pubblicato versioni non riservate del programma di risoluzione controverso contenenti meno parti occultate, nelle quali erano ormai visibili talune informazioni occultate in precedenza, menzionate al punto 68 della presente sentenza, ad eccezione di alcuni dati numerici. In tale contesto, ha altresì pubblicato versioni non riservate delle valutazioni 1 e 2.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

71

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del programma di risoluzione controverso e della decisione 2017/1246.

A. Procedimento dinanzi al Tribunale

72

Con atto depositato presso la cancelleria il 15 novembre 2017, il SRB ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di disporre mezzi istruttori riguardanti la produzione di taluni documenti menzionati in allegato a tale domanda. Con decisione del 30 novembre 2017, il Tribunale ha deciso di non accogliere detta domanda di mezzi istruttori in tale fase del procedimento.

73

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 6 e il 30 novembre 2017 nonché il 5 e il 13 dicembre 2017, il Banco Santander, il Consiglio, il Regno di Spagna e il Parlamento europeo hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione e del SRB. Con decisioni rispettivamente del 6 agosto 2018 e del 12 aprile 2019, il Tribunale ha accolto tali istanze di intervento.

74

Il 16 febbraio 2018, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato il SRB a depositare l’ultima versione non riservata del programma di risoluzione controverso nonché una versione non riservata della valutazione 2, pubblicate sul suo sito Internet. Il SRB ha depositato tali documenti nel termine impartito.

75

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2020, la ricorrente ha presentato un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura. La Commissione, il SRB, il Regno di Spagna, il Parlamento, il Consiglio e il Banco Santander hanno depositato le loro osservazioni nei termini impartiti.

76

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2020, la ricorrente ha presentato una nuova offerta di prova ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. La Commissione, il SRB, il Regno di Spagna, il Parlamento, il Consiglio e il Banco Santander hanno depositato osservazioni nel termine impartito.

77

Il 16 marzo 2021, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione e il SRB a produrre diversi documenti. Con lettere del 30 marzo e del 20 aprile 2021, il SRB ha risposto che i documenti richiesti erano in tutto o in parte riservati e che avrebbero potuto essere prodotti se il Tribunale avesse adottato un mezzo istruttorio in tal senso.

78

Con ordinanza del 12 maggio 2021, il Tribunale ha ordinato al SRB, sulla base, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b), dell’articolo 92, paragrafo 3, nonché dell’articolo 103 del suo regolamento di procedura, di produrre le versioni integrali del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2, della valutazione della BCE del 6 giugno 2017 sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, nonché una versione integrale e una versione non riservata della lettera del Banco Popular alla BCE del 6 giugno 2017, compreso il suo allegato, e della lettera della BCE al Banco Popular del 18 maggio 2017.

79

Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo le versioni riservate dei documenti prodotti dal SRB in esecuzione dell’ordinanza del 12 maggio 2021 e ha trasmesso alla ricorrente, al Regno di Spagna, al Parlamento, al Consiglio e al Banco Santander la lettera del 6 giugno 2017 del Banco Popular alla BCE senza il suo allegato.

B. Sentenza impugnata

80

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente aveva dedotto dieci motivi.

81

Il primo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa sanciti agli articoli 15 e 296 TFUE e agli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Il secondo motivo di ricorso verteva sulla violazione del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e dell’articolo 88 del regolamento SRM. Il terzo motivo di ricorso verteva sull’illegittimità del regolamento SRM, in virtù del fatto che gli articoli 21 e 24 di tale regolamento violerebbero i principi relativi alla delega di poteri. Il quarto motivo di ricorso verteva su un’eccezione di illegittimità del regolamento SRM, fondata sul fatto che gli articoli 15 e 22 di tale regolamento violerebbero il diritto di proprietà, sancito all’articolo 17 della Carta, e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. Il quinto motivo di ricorso verteva su un’eccezione di illegittimità del regolamento SRM, secondo cui gli articoli 18 e 20 di detto regolamento violerebbero il diritto di essere ascoltato sancito agli articoli 17 e 41 della Carta. Il sesto motivo di ricorso verteva sulla violazione del diritto di proprietà, sancito all’articolo 17 della Carta, e sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE. Il settimo motivo di ricorso verteva sulla violazione del diritto di essere ascoltato, sancito agli articoli 17 e 41 della Carta. L’ottavo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 18 del regolamento SRM, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE. Il nono motivo di ricorso verteva sulla violazione degli articoli 14 e 20 di tale regolamento, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE. Il decimo motivo di ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 14 del suddetto regolamento, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE.

82

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

83

In tale sentenza, esso ha altresì respinto le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori della ricorrente.

IV. Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

84

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

accogliere le sue conclusioni dinanzi al Tribunale dirette all’annullamento del programma di risoluzione controverso nonché della decisione 2017/1246 e a che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM siano dichiarati inapplicabili, conformemente all’articolo 277 TFUE, e

–

condannare la Commissione europea e il SRB alle spese dei due gradi di giudizio.

85

La Commissione, il SRB, il Parlamento, il Consiglio, il Regno di Spagna e il Banco Santander chiedono ciascuno alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

86

Nell’ipotesi in cui la Corte accogliesse l’impugnazione e decidesse, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di statuire essa stessa sul ricorso di annullamento, il Banco Santander chiede, conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE, di limitare la portata dell’emananda sentenza, mantenendo degli effetti della vendita del Banco Popular al Banco Santander. Il Consiglio chiede alla Corte, in questa stessa ipotesi, di constatare che nulla mette in discussione la legittimità degli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento SRM.

V. Sull’impugnazione

87

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce otto motivi, vertenti rispettivamente sulla violazione:

–

dell’articolo 18 del regolamento SRM, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE (primo motivo);

–

degli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE (secondo motivo);

–

del dovere di diligenza, degli articoli 17 e 47 della Carta, nonché dell’articolo 14 del regolamento SRM (terzo motivo);

–

dei diritti della difesa sanciti all’articolo 47 della Carta e all’articolo 296 TFUE (quarto motivo);

–

dell’articolo 296 TFUE e dei diritti della difesa sanciti all’articolo 47 della Carta con riferimento alla riservatezza del programma di risoluzione controverso e della valutazione 2 (quinto motivo);

–

dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta di produzione di documenti della ricorrente (sesto motivo);

–

degli articoli 17 e 52 della Carta, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il loro motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità degli articoli 15 e 22 del regolamento SRM (settimo motivo), nonché

–

degli articoli 17 e 52 della Carta nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE (ottavo motivo).

A. Considerazioni preliminari

88

In via preliminare, occorre rilevare che, con il ricorso all’origine della presente impugnazione, la ricorrente chiedeva l’annullamento tanto del programma di risoluzione controverso quanto della decisione 2017/1246.

89

Sebbene la Corte abbia già dichiarato, nella sua sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB (C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punti 102 e 103), che il programma di risoluzione controverso non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, cosicché tale ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda tale programma, la decisione 2017/1246 con la quale la Commissione ha approvato detto programma, presenta, di per sé, le caratteristiche di un atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

90

Ciò premesso, la Corte ha precisato che, nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione quale la decisione 2017/1246, le persone fisiche o giuridiche interessate possono invocare l’illegittimità del programma di risoluzione che tale istituzione ha approvato conferendogli in tal modo effetti giuridici vincolanti, il che è idoneo a garantire loro una tutela giurisdizionale sufficiente. Inoltre, si ritiene che la Commissione, mediante una siffatta approvazione, faccia propri gli elementi e la motivazione contenuti in tale programma, cosicché essa deve, se del caso, risponderne dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

91

È in tale contesto che occorre, pertanto, esaminare i motivi di impugnazione con cui viene contestata la legittimità del programma di risoluzione controverso.

B. Sui motivi di impugnazione primo e dal quarto al sesto, vertenti sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 18 del regolamento SRM, del dovere di diligenza incombente al SRB, dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 6 CEDU e del principio del contraddittorio

92

Con i motivi di impugnazione primo e dal quarto al sesto, che occorre esaminare in primo luogo, la ricorrente deduce, in sostanza, che l’accesso alla versione integrale, in particolare, del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni 1 e 2 era necessario ai fini dell’esercizio del suo diritto a un ricorso effettivo (quinto motivo), che la motivazione del programma di risoluzione controverso era insufficiente e contraddittoria a causa delle informazioni occultate in quest’ultimo nonché nelle valutazioni 1 e 2 (primo e quarto motivo) e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare, con una misura di organizzazione del procedimento, la produzione integrale di tali documenti nonché di documenti complementari (sesto motivo).

1.   Sul quinto motivo di impugnazione

93

Con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 47 della Carta, dichiarando, ai punti da 354 a 402 della sentenza impugnata, che le informazioni riservate contenute nel programma di risoluzione controverso e nella valutazione 2 non erano necessarie per l’esercizio del suo diritto a un ricorso effettivo. Detto motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti.

a)   Argomenti delle parti

94

Con la prima parte del quinto motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 356 a 359 della sentenza impugnata, essa aveva il diritto, in forza dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 47 della Carta, di ottenere la comunicazione della versione integrale del programma di risoluzione controverso, anche se essa non ne era la destinataria.

95

A tale riguardo, essa rileva, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento SRM, essa avrebbe dovuto ottenere il testo integrale del programma di risoluzione controverso al fine di proporre un ricorso. Inoltre, essa ricorda che il diritto di conoscere la motivazione di un atto si applica non solo ai destinatari della decisione di cui trattasi, ma anche ai terzi da essa interessati. Di conseguenza, se è pur vero che, in mancanza di pubblicazione o di notifica di una siffatta decisione, spetta a tali soggetti chiederne il testo integrale, il termine di ricorso può decorrere solo a partire dal momento in cui essi hanno una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare in modo effettivo il loro diritto di ricorso. Orbene, nel corso del 2017, la ricorrente avrebbe appunto chiesto l’accesso al testo integrale del programma di risoluzione controverso.

96

Con la seconda parte del quinto motivo di impugnazione, essa sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 47 della Carta, laddove ha dichiarato, ai punti 381 e 388 della sentenza impugnata, che la pubblicazione di una versione espunta del programma di risoluzione controverso era conforme all’articolo 88 del regolamento SRM.

97

Infatti, la versione inizialmente pubblicata del programma di risoluzione controverso avrebbe impedito alla ricorrente, in particolare, di conoscere gli obiettivi della risoluzione e di accedere alla valutazione 1. Anche l’attuale versione del programma di risoluzione controverso non consentirebbe di conoscere tutti questi obiettivi, né di comprendere la portata della crisi di liquidità del Banco Popular, né le ragioni per le quali l’assistenza di liquidità di emergenza non poteva essere offerta né quelle che hanno motivato la scelta di un valore di EUR ‑8,2 miliardi ai fini della svalutazione.

98

Secondo la ricorrente, la fondatezza di tale critica è confermata dalla circostanza che, il 16 febbraio 2018, il Tribunale ha ordinato al SRB di produrre una versione più completa di tali documenti e dal fatto che, a suo avviso, la sentenza impugnata si basa principalmente su informazioni che sono state rese disponibili nel 2018. Inoltre, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale ai punti da 389 a 393 della sentenza impugnata, le decisioni della commissione per i ricorsi del SRB del 28 novembre 2017 e del 19 giugno 2018, che avevano successivamente consentito l’accesso a detti documenti non sarebbero state in alcun modo fondate sul tempo trascorso dall’adozione del programma di risoluzione controverso.

99

Con la terza parte del suo quinto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 47 della Carta dichiarando, da un lato, ai punti 394 e 395 della sentenza impugnata, che i diritti della difesa non erano stati violati poiché la ricorrente ha potuto proporre un ricorso e presentare osservazioni sulle nuove versioni del programma di risoluzione controverso. Tuttavia, secondo la ricorrente, il semplice fatto di poter proporre un ricorso non significa che i diritti della difesa abbiano potuto essere esercitati in modo effettivo. Essa ritiene che, a tal fine, le persone interessate da una decisione debbano avere il diritto di chiederne il testo integrale al fine di proporre un ricorso di annullamento. Infatti, qualora non tutte le informazioni fossero disponibili, sarebbe impossibile formulare e sviluppare pienamente i mezzi di ricorso appropriati. Inoltre, sarebbe molto difficile formulare nuovi motivi, dopo la presentazione dell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale, il che confermerebbe il fatto che, nel caso di specie, i due nuovi motivi di ricorso sollevati nella sua replica in primo grado non sarebbero stati presi in considerazione o sarebbero stati dichiarati irricevibili dal Tribunale, ai punti da 701 a 704 e da 710 a 713 della sentenza impugnata.

100

Dall’altro lato, ai punti 396 e 397 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe dichiarato, erroneamente, che il difetto di motivazione poteva essere regolarizzato a posteriori poiché le informazioni riservate figuravano sin dall’inizio nel programma di risoluzione controverso, nella valutazione 1 e nella valutazione 2, sebbene non fossero state comunicate alla ricorrente.

101

Con la quarta parte del quinto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 47 della Carta, laddove ha deciso, con ordinanza del 9 giugno 2021 di cui al punto 723 della sentenza impugnata, che il testo integrale del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e della valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular non erano pertinenti ai fini della soluzione del ricorso. A tale riguardo, essa sostiene che lo scopo perseguito da una richiesta di accesso a tali documenti è quello di essere in grado sollevare nuovi argomenti, oppure motivi nuovi.

102

Inoltre, le versioni integrali dei suddetti documenti sarebbero state ampiamente conosciute non solo dal SRB e dalla Commissione, ma anche dal Tribunale e, pertanto, avrebbero necessariamente avuto una certa incidenza sulla loro percezione degli argomenti dedotti. Così, al punto 278 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe basato sull’allegato della lettera del Banco Popular alla BCE del 6 giugno 2017, mentre tale documento non sarebbe stato comunicato alla ricorrente. In tali circostanze, la mancata comunicazione di detti documenti sarebbe contraria al principio del contraddittorio.

103

La Commissione e il Banco Santander eccepiscono l’irricevibilità del quinto motivo di impugnazione, in quanto la ricorrente si limiterebbe a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti da essa presentati dinanzi al Tribunale. Il SRB afferma che la terza parte di tale motivo di impugnazione è irricevibile in quanto l’argomento dedotto a sostegno di tale parte, ossia la necessità di disporre di tutte le informazioni per essere in grado di presentare il proprio ricorso, viene presentato per la prima volta in sede di impugnazione.

104

Nel merito, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander sostengono che il quinto motivo di impugnazione è infondato.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

105

Per quanto riguarda, anzitutto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dal Banco Santander, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che l’impugnazione deve indicare con precisione i punti criticati nella sentenza di cui si chiede l’annullamento e gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione. Non risponde a quest’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni il ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza dell’11 gennaio 2024, Planistat Europe e Charlot/Commissione, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata).

106

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi nuovamente nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe in parte privato del suo significato (sentenze del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 51, nonché del 9 luglio 2020, Haswani/Consiglio,C‑241/19 P, EU:C:2020:545, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

107

Orbene, nella fattispecie, il quinto motivo di impugnazione mira, in sostanza, a mettere in discussione la decisione del Tribunale relativa a varie questioni di diritto ad esso sottoposte in primo grado per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di motivazione che incombe alle istituzioni in forza dell’articolo 296 TFUE e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta. Inoltre, considerato che tale motivo di impugnazione contiene precise indicazioni sui punti contestati della sentenza impugnata, nonché gli argomenti su cui essa si basa, l’impugnazione non può essere dichiarata irricevibile in toto.

108

Ciò premesso, nei limiti in cui poi la ricorrente critica, con la seconda parte del quinto motivo di impugnazione, i punti da 389 a 393 della sentenza impugnata a causa del fatto che, nelle sue decisioni del 28 novembre 2017 e del 19 giugno 2018, in risposta alle richieste di accesso ai documenti della ricorrente, la commissione per i ricorsi del SRB avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dall’adozione del programma di risoluzione controverso per valutare la riservatezza di taluni dati, essa non sostiene né tanto meno dimostra che il Tribunale abbia snaturato elementi di prova nel considerare, al punto 392 della sentenza impugnata, che, poiché tali decisioni sono intervenute, rispettivamente, più di sei mesi e un anno dopo l’adozione del programma di risoluzione controverso, il tempo così trascorso ha potuto influenzare la valutazione, da parte di detta commissione per i ricorsi, della questione se le condizioni da cui dipendeva la riservatezza delle informazioni di cui trattasi fossero soddisfatte.

109

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti rilevanti nonché gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 71 nonché giurisprudenza ivi citata).

110

Pertanto, la seconda parte del quinto motivo di impugnazione è irricevibile, nella parte in cui essa è diretta contro i punti da 389 a 393 della sentenza impugnata.

111

Per quanto riguarda, infine, la terza parte di tale motivo di impugnazione, il SRB eccepisce erroneamente l’irricevibilità di quest’ultima in quanto la ricorrente solleverebbe per la prima nella sua impugnazione un argomento vertente sulla necessità di disporre di tutte le informazioni per essere in grado di presentare il suo ricorso. Infatti, dal suo ricorso in primo grado risulta che, dopo che il SRB si era rifiutato di fornire tali informazioni, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare la produzione, tra l’altro, della versione integrale del programma di risoluzione controverso nonché di quella della valutazione 1 per poter verificare, segnatamente, che le condizioni alle quali gli articoli 18 e 20 del regolamento SRM subordinano la risoluzione fossero soddisfatte nel caso di specie.

2) Nel merito

112

Con le quattro parti del quinto motivo di impugnazione, la ricorrente afferma, in sostanza, che, in forza degli articoli 296 TFUE e dell’articolo 47 della Carta, doveva essere concesso il diritto di accedere alle versioni integrali del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni preparatorie, comprese le informazioni riservate contenute in tali documenti. Senza mettere in discussione, in quanto tale, l’adeguatezza della motivazione del programma di risoluzione controverso, essa critica il fatto che taluni motivi e informazioni contenuti nella versione originale di tale programma siano stati inizialmente occultati nella versione pubblicata su Internet e siano stati divulgati solo parzialmente dopo la proposizione del ricorso.

113

A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 130 nonché giurisprudenza ivi citata).

114

Secondo una giurisprudenza costante, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato. In tale ottica, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2019,Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti 85 e 87, nonché del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 193 e giurisprudenza ivi citata).

115

Inoltre, la Corte di giustizia ha già statuito che il grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione. Pertanto, in sede di redazione di un atto, le istituzioni dell’Unione non sono tenute a prendere posizione su elementi chiaramente secondari né ad anticipare potenziali obiezioni (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 167 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commissione, C‑551/10 P, EU:C:2012:681, punto 48).

116

Per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito da tale articolo richiede, secondo costante giurisprudenza della Corte, che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, al fine di consentire all’interessato di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione in questione (sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 43).

117

Per quanto concerne, più in particolare, la comunicazione dei motivi a persone diverse dal destinatario di un atto, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono, in via di principio, tenuti, in applicazione del principio di tutela del segreto commerciale, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il quale si concretizza, segnatamente, all’articolo 339 TFUE, a non rivelare ai concorrenti di un operatore privato informazioni riservate fornite da quest’ultimo (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 109 nonché giurisprudenza ivi citata).

118

Al fine di garantire il rispetto di tali obblighi, la Corte ha considerato, in numerosi settori del diritto dell’Unione, che la motivazione di un atto che arreca pregiudizio a un singolo, che si basa su una valutazione della posizione relativa di operatori privati, può, in una certa misura, essere limitata al fine di tutelare informazioni relative a tali operatori coperte dal segreto commerciale. Ciò premesso, l’obbligo di rispettare il segreto commerciale non può privare l’obbligo di motivazione della sua sostanza. Pertanto, se un atto del genere può, alla luce dell’obbligo di rispettare il segreto commerciale, essere sufficientemente motivato senza contenere, in particolare, tutti i dati numerici sui quali si basa il ragionamento, la motivazione deve comunque far apparire in maniera chiara e non equivoca tale iter logico nonché il metodo impiegato (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti da 108 a 111; del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 48, nonché del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 110, 111 e 120).

119

Nell’ambito del regime istituito dal regolamento SRM, il rispetto degli obblighi di segreto professionale previsti all’articolo 339 TFUE è precisato, in particolare, dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, che vieta al SRB di comunicare le informazioni soggette a tali obblighi a un’altra entità pubblica o privata, tranne quando tale comunicazione sia necessaria ai fini di un’azione giudiziaria. Inoltre, l’articolo 90, paragrafo 4, di detto regolamento dispone che le persone oggetto di decisioni del SRB hanno diritto di accedere al fascicolo di quest’ultimo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei rispettivi segreti aziendali, e precisa espressamente che il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori del SRB.

120

Per quanto riguarda le prime tre parti di tale motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 357 della sentenza impugnata, che, poiché la ricorrente non era destinataria del programma di risoluzione controverso indirizzato al FROB, ad essa non doveva, in ogni caso, essere comunicato integralmente tale programma.

121

Inoltre, al punto 381 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nel suo ricorso in primo grado, la ricorrente non aveva sollevato alcun argomento specifico idoneo a dimostrare che l’affermazione della riservatezza delle informazioni occultate nel programma di risoluzione controverso fosse contraria al principio di trasparenza. In tali circostanze, il Tribunale, senza incorrere in errori di diritto ha considerato, al punto 388 di tale sentenza, che la giurisprudenza ricordata ai punti 117 e 118 della presente sentenza si applica per analogia alle informazioni riservate detenute dal SRB, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM. Orbene, conformemente a tale giurisprudenza, un terzo interessato da un siffatto programma non ha sempre il diritto di ottenerne la versione integrale.

122

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nell’ambito della prima parte del quinto motivo di impugnazione, la circostanza che il divieto di divulgare le informazioni coperte dagli obblighi di segreto professionale si applichi, in forza dell’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM, «tranne quando tale comunicazione è necessaria ai fini di un’azione giudiziaria», non osta a tale interpretazione.

123

Infatti, la suddetta riserva, che pondera le esigenze derivanti, da un lato, dall’articolo 339 TFUE e, dall’altro, dall’articolo 296 TFUE nonché dall’articolo 47 della Carta, deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 117 e 118 della presente sentenza. Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM richieda che la motivazione del programma di risoluzione controverso faccia apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito nonché il metodo impiegato, senza tuttavia imporre la comunicazione di informazioni coperte dal segreto commerciale e, in particolare, dell’insieme dei dati numerici menzionati in tale programma, il che è corroborato dal considerando 116 di tale regolamento.

124

Da tale considerando risulta, infatti, che «le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risoluzione, nonché i risultati di qualsiasi valutazione di tali piani, possono avere conseguenze di ampia portata soprattutto per le imprese interessate», di modo che «è necessario assicurare che vi siano strumenti adeguati per mantenere riservate informazioni quali il contenuto e i particolari dei piani di risoluzione e il risultato di qualsiasi valutazione svolta in tale contesto».

125

Inoltre, la riservatezza richiesta dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM, letto alla luce del considerando 116 di tale regolamento, mira non solo a tutelare gli interessi specifici delle imprese direttamente coinvolte, ma anche a garantire che il SRB possa effettivamente assolvere i compiti che gli sono attribuiti da detto regolamento. A tal fine, l’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM conferisce al SRB, in particolare, il potere di chiedere agli enti creditizi tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti, senza che gli obblighi legati al rispetto del segreto professionale esentino tali enti dall’obbligo di fornire le citate informazioni. In mancanza di fiducia che le informazioni riservate fornite conserveranno, in linea di principio, il loro carattere riservato, la trasmissione agevole di informazioni necessarie all’assolvimento di detti compiti rischierebbe di essere compromessa (v., per analogia, per quanto riguarda la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, punti da 31 a 33).

126

Nell’ambito della seconda parte del quinto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 381 e 388 della sentenza impugnata, che la pubblicazione di una versione espunta del programma di risoluzione controverso rispettava i requisiti risultanti dall’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento. Tuttavia, tale argomento deriva da una lettura manifestamente erronea dei punti citati che vertono sulla riservatezza del programma in parola, senza affrontare l’adeguatezza delle motivazioni che figurano nella versione non riservata di quest’ultimo. L’argomento della ricorrente contrasta altresì con la considerazione contenuta al punto 400 di tale sentenza, secondo cui il Tribunale ha rilevato, in sostanza, di aver trattato gli argomenti vertenti sull’asserita insufficienza della motivazione che appare nella versione non riservata del programma di risoluzione controverso non ai punti da 354 a 399 della sentenza impugnata, bensì in un’altra parte di tale sentenza, vale a dire ai punti da 330 a 353 di quest’ultima.

127

Per quanto riguarda, in tale contesto, i punti 394 e 395 della sentenza impugnata, sebbene il Tribunale abbia ivi rilevato che la pubblicazione successiva della versione non riservata del dispositivo nonché di versioni meno espunte di tale dispositivo e delle valutazioni 1 e 2 hanno consentito alla ricorrente di proporre un ricorso e di presentare argomenti sulla base di tali versioni, esso ha inteso rispondere all’argomento della ricorrente vertente sull’asserita impossibilità di difendere i propri diritti in assenza di un accesso alle versioni integrali di tali documenti. Per contro, il Tribunale non ha affatto dichiarato, in tali punti, che il solo fatto che essa avesse proposto un ricorso era sufficiente a stabilire che il suo diritto a un ricorso effettivo era stato rispettato.

128

Poiché, come rilevato al punto 126 della presente sentenza, l’esame del Tribunale di cui ai punti da 354 a 399 della sentenza impugnata non verteva sull’asserita insufficienza della motivazione divulgata del programma di risoluzione controverso, l’argomento con cui la ricorrente deduce una siffatta insufficienza, sintetizzata ai punti 97 e 98 della presente sentenza, è inconferente.

129

Infine, la critica formulata nei confronti dei punti 396 e 397 della sentenza impugnata deriva anch’essa da una lettura manifestamente erronea di tali punti. Infatti, senza tuttavia ammettere che l’irregolarità di un atto dovuta a una motivazione insufficiente possa essere sanata in seguito, il Tribunale ha constatato che il SRB non aveva affatto completato la motivazione del programma di risoluzione controverso e delle valutazioni 1 e 2 con informazioni che non fossero, fin dall’inizio, contenute in tali documenti. Al contrario, secondo le constatazioni del Tribunale non contestate dalla ricorrente, il SRB ha successivamente pubblicato sul suo sito Internet informazioni che figuravano già inizialmente in detti documenti, pur essendo state considerate riservate.

130

Pertanto, le parti dalla prima alla terza del quinto motivo di impugnazione sono, nella parte in cui sono ricevibili, infondate.

131

Con la quarta parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che, chiedendo al Tribunale di ordinare la produzione del testo integrale del programma di risoluzione controverso, della valutazione 2 e della valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular, essa cercava di sollevare nuovi argomenti, o addirittura motivi nuovi. In tali circostanze, essa ritiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 47 della Carta, decidendo, nell’ordinanza del 9 giugno 2021 di cui al punto 723 della sentenza impugnata, che il testo integrale di tali documenti non era pertinente ai fini della soluzione del ricorso in primo grado.

132

A tale riguardo, occorre rilevare che, poiché la tutela delle informazioni riservate può, in forza dell’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM, interpretato alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 117 e 118 della presente sentenza, giustificare l’occultamento di taluni elementi numerici nella motivazione del programma di risoluzione controverso, tale tutela giustifica altresì che la ricorrente non possa contestare tali elementi. Infatti, la circostanza che, in una situazione del genere, taluni dati numerici non possano essere contestati in quanto tali è la conseguenza diretta della necessaria conciliazione degli obblighi risultanti, da un lato, dall’articolo 339 TFUE e, dall’altro, dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 47 della Carta, che giustifica, secondo tale giurisprudenza, la mancata comunicazione di informazioni coperte dal segreto commerciale.

133

Occorre precisare che tali dati numerici non sono tuttavia esenti da ogni possibilità di ricorso, in quanto, secondo questa stessa giurisprudenza, la motivazione dell’atto che arreca pregiudizio ai singoli e che contiene detti dati numeric8i deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico e il metodo impiegato. Una carenza a tale riguardo conferisce ai singoli un diritto di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione.

134

Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in errori di diritto decidendo, nell’ordinanza del 9 giugno 2021, menzionata al punto 723 della sentenza impugnata, che il testo integrale di tali documenti non era pertinente ai fini della soluzione del ricorso in primo grado.

135

Peraltro, sebbene la ricorrente sostenga che le informazioni non comunicate avrebbero influenzato la decisione del Tribunale, è sufficiente rilevare che essa non suffraga in alcun modo la sua argomentazione e si basa, nella parte in cui riguarda il punto 278 della sentenza impugnata, su una lettura manifestamente erronea di tale sentenza. Infatti, dai termini stessi di tale punto risulta che il Tribunale non si è affatto basato sull’allegato della lettera del Banco Popular alla BCE del 6 giugno 2017, ma ha soltanto riprodotto le informazioni relative a tale allegato contenute in detta lettera. Orbene, la ricorrente non contesta il fatto che tale lettera le sia stata comunicata.

136

Il quinto motivo di impugnazione deve quindi essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

2.   Sul primo motivo di impugnazione

137

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti da 275 a 327 della sentenza impugnata, che il SRB ha rispettato il suo obbligo di diligenza nonché l’articolo 296 TFUE per quanto riguarda la valutazione delle condizioni di risoluzione previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento SRM. Detto motivo di impugnazione è suddiviso in due parti.

a)   Argomenti delle parti

138

Nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 292 a 302 della sentenza impugnata, il SRB ha violato l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento SRM, il suo dovere di diligenza nonché l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, in quanto si sarebbe astenuto dal raccogliere in modo approfondito e imparziale tutti i fatti relativi alla crisi di liquidità del Banco Popular e dal precisare le ragioni per le quali riteneva che tale crisi non fosse temporanea.

139

Secondo la ricorrente, il mancato rispetto del requisito in materia di copertura della liquidità non era un motivo di risoluzione, ma aveva come conseguenza che la BCE doveva concedere un termine al Banco Popular per ripristinare la sua situazione e poteva, se del caso, imporre sanzioni, cosa che quest’ultima non avrebbe fatto. Essa ritiene che il SRB si sia basato su un solo criterio, relativo alla possibilità di erogare o meno, il 7 giugno 2017, un’assistenza di liquidità di emergenza, il che dimostra, secondo la ricorrente, che la crisi era temporanea. Tuttavia, secondo gli orientamenti dell’ABE, del 6 agosto 2015, sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59) (EBA/GL/2015/07), citati al punto 294 della sentenza impugnata, una crisi di liquidità potrebbe condurre al dissesto o al rischio di dissesto solo qualora tale crisi non sia temporanea. Facendo riferimento alla situazione di un’altra banca, la ricorrente sostiene che una crisi di liquidità deve durare più di cinque mesi per non poter più essere considerata temporanea.

140

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nell’applicazione del dovere di diligenza incombente al SRB e dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Tribunale ha affermato, al punto 303 di tale sentenza, che le circostanze e i motivi che hanno indotto la BCE a riconoscere il dissesto del Banco Popular non erano rilevanti. Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui disporrebbe il SRB nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM, tale organismo sarebbe tenuto ad esaminare, in modo approfondito e imparziale, tutte le informazioni pertinenti e a motivare la propria decisione alla luce di tali informazioni. Pertanto, il SRB non potrebbe limitarsi a fare riferimento alla valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular.

141

In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto ricercare, contrariamente a quanto dichiarato al punto 315 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali l’assistenza di liquidità di emergenza non poteva essere offerta al Banco Popular e se per quest’ultimo fosso stato possibile ottenere un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare. A tal fine, il SRB avrebbe dovuto considerare l’importo dell’assistenza di liquidità di emergenza che era stato autorizzato, l’importo che era stato utilizzato, l’importo disponibile e l’importo supplementare di assistenza di liquidità di emergenza che poteva essere richiesto. A tale riguardo, la considerazione del Tribunale secondo cui la concessione di liquidità di emergenza non rientra nelle competenze del SRB confermerebbe che tale organismo non ha rispettato il suo dovere di diligenza.

142

La Commissione sostiene che il primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente si limiterebbe a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti nel suo ricorso in primo grado, senza spiegare in che modo il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. Secondo il SRB, la ricorrente deduce, per la prima volta in fase di impugnazione, che un’inosservanza del coefficiente in materia di copertura della liquidità non è un motivo di risoluzione, che la BCE non ha sanzionato il Banco Popular per l’inosservanza del requisito di copertura della liquidità e che la domanda di assistenza di liquidità di emergenza supplementare dimostra il carattere temporaneo della crisi di liquidità.

143

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander ritengono che il primo motivo di impugnazione sia infondato.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

144

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente cerca, in sostanza, di mettere in discussione la fondatezza delle ragioni per le quali il Tribunale ha respinto il suo ottavo motivo di ricorso in primo grado, vertente sul fatto che il SRB avrebbe violato l’articolo 18, primo comma, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento SRM, il suo dovere di diligenza e l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Considerato che contiene precise indicazioni sui punti contestati della sentenza impugnata, nonché i motivi e gli argomenti su cui essa si basa, l’impugnazione, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 106 della presente sentenza, non può essere dichiarata irricevibile in toto.

145

Per quanto riguarda, più in particolare, gli argomenti vertenti, nell’ambito della prima parte del primo motivo di impugnazione, sull’assenza di sanzione inflitta dalla BCE al Banco Popular per l’inosservanza del requisito in materia di copertura della liquidità nonché sulla domanda di assistenza di liquidità di emergenza supplementare, tali argomenti mettono in discussione punti specifici della motivazione della sentenza impugnata. In tali circostanze, il SRB sostiene, erroneamente, che si tratta di argomenti nuovi irricevibili nell’ambito dell’impugnazione.

146

Infatti, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere motivi derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 77 nonché giurisprudenza ivi citata).

2) Nel merito

147

In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene, con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduca una violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento SRM, del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, essa non critica l’interpretazione, adottata dal Tribunale, dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento SRM, ma si limita, in sostanza, a contestare la fondatezza della decisione secondo cui il SRB ha rispettato il suo dovere di diligenza e il suo obbligo di motivazione laddove ha considerato che le condizioni di risoluzione previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento SRM erano soddisfatte nel caso di specie.

i) Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione

148

La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 292 a 302 della sentenza impugnata, il SRB ha violato il suo obbligo di diligenza e il suo obbligo di motivazione, essendosi astenuto dal raccogliere tutti i fatti relativi alla crisi di liquidità del Banco Popular e dal precisare per quale ragione tale crisi non dovesse essere considerata temporanea.

149

È giocoforza constatare che detto argomento deriva da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata nonché del programma di risoluzione controverso.

150

In primo luogo, dai punti da 276 a 302 della sentenza impugnata risulta che, secondo le constatazioni del Tribunale, il SRB si è basato su una molteplicità di elementi per concludere che, a causa di problemi di liquidità, il Banco Popular non sarebbe più stato in grado, in un prossimo futuro, di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza e, pertanto, era a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM.

151

Così, riguardo all’evoluzione della situazione di liquidità del Banco Popular, il Tribunale, al punto 290 della sentenza impugnata, ha anzitutto rilevato che, al considerando 23 del programma di risoluzione controverso, il SRB, riferendosi alla valutazione effettuata dalla BCE, aveva constatato che la posizione di liquidità del Banco Popular si era deteriorata in modo significativo a partire dal mese di ottobre 2016, a causa dei ritiri di depositi a livello di tutti i segmenti di clientela. Il Tribunale ha aggiunto che, nel medesimo considerando, il SRB aveva dedotto da tale evoluzione che il Banco Popular non disponeva di opzioni sufficienti per ripristinare la sua liquidità al fine di assicurarsi che sarebbe stato in grado di pagare le proprie passività in scadenza. Inoltre, al punto 291 di tale sentenza, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che, al considerando 24 del programma di risoluzione controverso, il SRB aveva elencato i vari eventi pubblici che avevano portato, dal mese di febbraio 2017, a un rapido deterioramento della posizione di liquidità del Banco Popular e a un aumento dei ritiri di depositi. Infine, al punto 292 di detta sentenza, esso ha aggiunto che, inoltre, il SRB aveva indicato che, dal 12 maggio 2017, tale banca non rispettava il requisito in materia di copertura della liquidità e continuava a non essere in grado di rispettarlo alla data di adozione di tale programma.

152

Ciò premesso, la ricorrente sostiene erroneamente che l’impossibilità di erogare, il 7 giugno 2017, un’assistenza di liquidità di emergenza costituiva l’unico criterio preso in considerazione. Al contrario, poiché tale diniego era menzionato al considerando 26 di detto programma, il SRB ne ha tenuto conto soltanto in via complementare rispetto agli elementi di cui al punto 151 della presente sentenza, elencati ai considerando 23 e 24 del medesimo programma.

153

Inoltre, da tali constatazioni risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il SRB e il Tribunale non hanno affatto ritenuto che il mancato rispetto del requisito in materia di copertura della liquidità costituisse, in quanto tale, un motivo di risoluzione. Infatti, tale mancato rispetto è stato preso in considerazione, unitamente ad altre circostanze, per concludere che il Banco Popular si trovava, a causa di problemi di liquidità, a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM, il che è corroborato dalle considerazioni di cui ai punti da 294 a 299 della sentenza impugnata.

154

In questi ultimi punti, il Tribunale ha precisato, prendendo in considerazione i vari elementi di cui al punto 151 della presente sentenza, che il SRB si era conformato, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SRM, agli orientamenti dell’ABE, del 6 agosto 2015, sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59). Orbene, secondo tali orientamenti, la capacità di rispettare i requisiti minimi in materia di liquidità costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione a tal fine.

155

Infine, tenuto conto di tutti gli elementi di cui al punto 151 della presente sentenza, la ricorrente addebita, erroneamente, al SRB di non aver precisato per quale ragione tale crisi di liquidità non dovesse essere considerata temporanea. Infatti, come rilevato giustamente dal Tribunale al punto 302 della sentenza impugnata, da detti elementi risulta che i problemi di liquidità del Banco Popular non potevano essere considerati solo temporanei. Correttamente, il Tribunale ha ivi ritenuto che tale conclusione fosse confermata dal fatto, peraltro preso in considerazione al considerando 36 del programma di risoluzione controverso, che tale banca aveva essa stessa informato la BCE, con lettera del 6 giugno 2017, che essa era in dissesto a causa di problemi di liquidità.

156

Pertanto, si deve ritenere che la prima parte del primo motivo di impugnazione sia infondata.

ii) Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione

157

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha disconosciuto, ai punti 303 e 315 della sentenza impugnata, l’obbligo del SRB, derivante dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM, dal suo dovere di diligenza e dall’articolo 296 TFUE, di esaminare, in modo approfondito e imparziale, tutte le informazioni pertinenti e di motivare la sua decisione alla luce di tali informazioni.

158

Per quanto riguarda il punto 303 della sentenza impugnata, sebbene la ricorrente osservi giustamente che il Tribunale ha ivi considerato che le circostanze e i motivi che hanno indotto la BCE a riconoscere il dissesto del Banco Popular non erano rilevanti, occorre sottolineare che, per questi motivi, il Tribunale ha risposto all’argomento della ricorrente secondo cui i problemi di liquidità del Banco Popular non erano imputabili a tale banca, ma erano il risultato di altri eventi.

159

È in risposta a tale argomento che il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che le ragioni del dissesto del Banco Popular erano irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità del programma di risoluzione controverso alla luce dell’articolo 18 del regolamento SRM. In tali circostanze, non si può ritenere che, in detto punto, il Tribunale abbia ritenuto che il SRB poteva limitarsi a fare riferimento alla valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular senza cercare di ottenere informazioni al riguardo. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come risulta dall’analisi della prima parte del primo motivo di impugnazione, il Tribunale ha constatato, in particolare ai punti 291 e 302 della sentenza impugnata, che la valutazione del SRB era fondata non solo su tale valutazione della BCE, ma anche su eventi di pubblico dominio nonché sulla lettera del Banco Popular del 6 giugno 2017, che informava la BCE di essere in dissesto a causa di problemi di liquidità.

160

Quanto al punto 315 della sentenza impugnata, è vero che il Tribunale ha ivi concluso che la ricorrente non poteva addebitare al SRB di non aver esaminato, nel programma di risoluzione controverso, se fosse stato possibile per il Banco Popular ottenere un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare.

161

Tuttavia, per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha rilevato, ai punti 311 e 313 di tale sentenza, in primo luogo, che dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del programma di risoluzione controverso risultava che un’assistenza di liquidità di emergenza sarebbe stata insufficiente alla luce della rapidità del deterioramento della posizione di liquidità del Banco Popular, in secondo luogo, che un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare non era più ipotizzabile a seguito della constatazione del dissesto di tale banca il giorno successivo a una prima assistenza di liquidità di emergenza e, in terzo luogo, che il SRB non svolgeva alcun ruolo nell’erogazione di un’assistenza di liquidità di emergenza, rientrante nella competenza delle banche centrali nazionali.

162

In tali circostanze, il Tribunale ha potuto ritenere, senza incorrere in errori di diritto, che il SRB aveva esaminato adeguatamente se sarebbe stato possibile che il Banco Popular ottenesse un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare.

163

In ogni caso, non si può addebitare al SRB di non aver ricercato le ragioni per le quali il Banco Popular non ha beneficiato di un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare. Infatti, l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento SRM subordina l’adozione di un programma di risoluzione alla condizione, in primo luogo, che l’entità interessata sia in dissesto o a rischio di dissesto, in secondo luogo, che, considerate la tempistica e altre circostanze pertinenti, non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione sotto forma di intervento del settore privato permetta di evitare il dissesto dell’entità in tempi ragionevoli e, in terzo luogo, che l’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico. Per contro, tale disposizione non fa alcun riferimento alle cause del dissesto né dell’assenza di misure alternative.

164

Una presa in considerazione di tali cause sarebbe, peraltro, incompatibile con gli obiettivi del regolamento SRM che mira, come risulta in particolare dal suo considerando 58, a mantenere la stabilità finanziaria, ad assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e a tutelare i depositanti. In particolare, le circostanze che hanno causato il dissesto della banca interessata non possono impedire al SRB di adottare un’azione di risoluzione, sebbene tutte le condizioni previste all’articolo 18, primo comma, paragrafo 1, di tale regolamento siano soddisfatte in quanto la banca interessata è in dissesto, non esiste una soluzione alternativa e, in particolare, un’azione di risoluzione nei suoi confronti è conforme all’interesse pubblico.

165

Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del primo motivo di impugnazione è infondata. Pertanto tale motivo deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

3.   Sul quarto motivo di impugnazione

166

Il quarto motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 296 TFUE e delle norme relative all’onere della prova. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti da 330 a 353 della sentenza impugnata, che la motivazione del programma di risoluzione controverso non era né contraddittoria né insufficiente. Detto motivo di impugnazione è suddiviso in due parti.

a)   Argomenti delle parti

167

Con la prima parte del quarto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 341 a 344 della sentenza impugnata, la motivazione del programma di risoluzione controverso è viziata da una contraddizione in quanto il SRB, da un lato, ha attribuito al Banco Popular un valore negativo di EUR ‑8,2 miliardi nell’ambito dell’esercizio del potere di svalutazione, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4 del medesimo programma, e, dall’altro, ha considerato, nell’ambito della valutazione 2, facente parte integrante di tale programma, che la banca era solvibile.

168

La seconda parte di tale motivo di impugnazione verte sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 296 TFUE, laddove ha considerato, ai punti da 345 a 353 della sentenza impugnata, che la motivazione dei considerando 23 e 24 nonché del considerando 26, lettera c), del programma di risoluzione controverso era sufficiente per comprendere la gravità della crisi di liquidità del Banco Popular. Tuttavia, la ricorrente ritiene che le informazioni contenute in tali punti siano generiche e che potrebbero applicarsi a qualsiasi crisi di liquidità. Per comprendere la crisi di liquidità del Banco Popular, un esperto economico avrebbe dovuto disporre di informazioni supplementari e, in particolare, di dati numerici che riflettessero precisamente la situazione di liquidità di tale banca, il 6 e il 7 giugno 2017. Inoltre, la motivazione del programma di risoluzione controverso non farebbe emergere per quali ragioni la Banca di Spagna non ha erogato un’assistenza di liquidità di emergenza supplementare.

169

Il SRB e il Banco Santander sostengono che il quarto motivo di impugnazione è irricevibile nelle sue due parti, in quanto la ricorrente si limiterebbe a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi di ricorso e gli argomenti che sono stati presentati dinanzi al Tribunale, senza invocare un qualsivoglia errore di diritto nella sentenza impugnata.

170

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander ritengono che il quarto motivo di impugnazione sia infondato.

b)   Giudizio della Corte

171

Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo di impugnazione, occorre ricordare che, ai punti da 342 a 344 della sentenza impugnata, il Tribunale ha già dichiarato che la constatazione della solvibilità del Banco Popular, fondata sul valore contabile di quest’ultimo, non era in contraddizione con la constatazione di un valore economico negativo di EUR ‑8,2 miliardi. Orbene, nella sua impugnazione, la ricorrente si limita a reiterare il suo argomento vertente sulla contraddittorietà della motivazione, senza spiegare perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti da 342 a 344 di tale sentenza, che dovesse essere operata una distinzione tra il valore contabile e il valore economico del Banco Popular.

172

Pertanto, si deve considerare che la prima parte del quarto motivo di impugnazione, in quanto si limita a reiterare gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, è irricevibile conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 105 della presente sentenza.

173

Per quanto concerne la ricevibilità della seconda parte del suo quarto motivo di impugnazione, occorre constatare che, senza limitarsi a reiterare gli argomenti presentati in primo grado, la ricorrente critica la valutazione, da parte del Tribunale, della motivazione contenuta ai considerando 23 e 24, nonché ai considerando 26, lettera c), del programma di risoluzione controverso sostenendo che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, gli elementi numerici contenuti nel programma di risoluzione controverso che erano stati occultati per ragioni di riservatezza erano necessari per analizzare e comprendere la crisi di liquidità del Banco Popular.

174

Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB e dal Banco Santander deve essere respinta, nella parte in cui riguarda la seconda parte del quarto motivo di impugnazione.

175

Quanto al merito, dai considerando da 23 a 25 e e dal considerando 26, lettera c), del programma di risoluzione controverso risulta, anzitutto, che la situazione di liquidità del Banco Popular si era deteriorata significativamente a partire dal mese di ottobre 2016, a causa dei ritiri di depositi in tutti i segmenti di clientela e che tale banca non disponeva di opzioni sufficienti per ripristinare la sua liquidità al fine di assicurarsi che essa sarebbe stata in grado di pagare le proprie passività in scadenza, poi, che il deterioramento della sua situazione di liquidità aveva indotto alcune agenzie di rating a diminuire successivamente il rating di tale banca e, infine, che, alla luce di tale deterioramento, la BCE aveva concluso che il Banco Popular era in dissesto o a rischio di dissesto. Orbene, è giocoforza constatare che tali indicazioni fanno apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal SRB, rispettando così i requisiti che la motivazione di un atto deve soddisfare in presenza di informazioni riservate, tenuto conto dell’articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento SRM, interpretato alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 117 e 118 della presente sentenza.

176

Pertanto, il Tribunale, senza violare l’articolo 296 TFUE, ai punti da 345 a 353 della sentenza impugnata ha dichiarato che le indicazioni contenute nei considerando da 23 a 25 e dal considerando 26, lettera c), del programma di risoluzione controverso consentivano di comprendere la gravità della crisi di liquidità del Banco Popular a causa dei ritiri dei depositi che avevano portato la BCE e il SRB a constatare che tale banca era in dissesto o a rischio di dissesto, senza che fosse necessario conoscere esattamente l’importo di tali ritiri.

177

L’asserita necessità di conoscere tali importi nonché di altri dati numerici invocati dalla ricorrente sembra tanto meno necessaria in quanto viene precisato, al considerando 36 di tale dispositivo, che la valutazione della BCE quanto al dissesto o al rischio di dissesto era condivisa dal consiglio di amministrazione del Banco Popular, circostanza non contestata dalla ricorrente.

178

Ne consegue che la seconda parte del quarto motivo di impugnazione è infondata.

179

Occorre quindi respingere il quarto motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

4.   Sul sesto motivo di impugnazione

180

Con il sesto motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 della CEDU nonché il principio del contraddittorio, in quanto ha respinto, ai punti da 721 a 728 della sentenza impugnata, i mezzi istruttori richiesti, ritenendo che essi non fossero pertinenti o che gli elementi contenuti nel fascicolo fossero sufficienti per consentire al Tribunale di pronunciarsi. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

a)   Argomenti delle parti

181

Con la prima parte del sesto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, al fine di rispettare il principio del contraddittorio e della tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la produzione del testo integrale del programma di risoluzione controverso, delle valutazioni 1 e 2, della valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular nonché del piano di risoluzione del 2016. Infatti, il principio del contraddittorio richiederebbe che le parti di un processo possano prendere conoscenza di tutti i documenti o osservazioni presentati al giudice al fine di influire sulla sua decisione e di discuterli. Benché il Tribunale disponga di un margine di discrezionalità per valutare la pertinenza delle prove, esso non potrebbe ritenere che l’atto impugnato stesso costituisca un elemento di prova irrilevante ai fini della soluzione della controversia. A tale riguardo, l’eventuale riservatezza dei documenti richiesti è, secondo la ricorrente, indifferente, poiché impegni di riservatezza ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale consentirebbero di conciliare gli interessi in gioco.

182

Quanto alla seconda parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente considera, a sostegno di essa, che il Tribunale avrebbe dovuto accettare la prova testimoniale del perito che aveva sottoscritto la relazione economica che essa aveva presentato a sostegno del suo ricorso in primo grado, in quanto, a suo avviso, tale prova era necessaria per verificare e comprendere le informazioni tecniche e complesse contenute nel programma di risoluzione controverso e nelle valutazioni 1 e 2 nonché, in ogni caso, per formulare mezzi di ricorso efficaci.

183

Con la terza parte di detto motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la produzione di diversi documenti che avrebbero consentito di discutere la questione se una crisi di liquidità costituisse un motivo di risoluzione o se esistessero altre misure più proporzionate rispetto alla risoluzione, quali un’assistenza di liquidità di emergenza.

184

La Commissione e il Banco Santander affermano che il sesto motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente si limiterebbe a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti che sono stati presentati in primo grado, chiedendo al contempo alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella effettuata dal Tribunale. Inoltre, il valore probante o meno degli atti del procedimento rientrerebbe nella valutazione insindacabile dei fatti da parte del Tribunale e sfuggirebbe al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati ovvero quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo. Orbene, la ricorrente si limiterebbe ad esprimere il proprio disaccordo con la valutazione del Tribunale, senza invocare tale snaturamento o inesattezza materiale.

185

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander sostengono che l’argomentazione della ricorrente è infondata.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

186

Per quanto riguarda le eccezioni di irricevibilità invocate dalla Commissione e dal Banco Santander, occorre constatare che, con il suo sesto motivo di impugnazione, la ricorrente critica l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale ai punti da 721 a 728 della sentenza impugnata. Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 106 della presente sentenza, il sesto motivo di impugnazione non può, pertanto, essere dichiarato irricevibile in toto.

187

Ciò premesso, la Commissione e il Banco Santander ricordano, giustamente, che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Pertanto, il valore probante o meno degli atti del procedimento rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale ovvero quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenza del 26 gennaio 2017, Mamoli Robinetteria/Commissione, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, punto 117).

188

Orbene, nell’ambito della seconda e della terza parte del sesto motivo, la ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto disporre taluni mezzi istruttori, senza tuttavia invocare una censura vertente su uno snaturamento o un’inesattezza materiale dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale.

189

Pertanto, la seconda e la terza parte del sesto motivo di impugnazione sono irricevibili.

2) Nel merito

190

Quanto al merito della prima parte di tale motivo di impugnazione, nei limiti in cui la ricorrente invoca la violazione dell’articolo 6 della CEDU, occorre ricordare che, anche se, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Il controllo della legittimità degli atti dell’Unione deve quindi essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, segnatamente dall’articolo 47 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punti 45 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

191

Per quanto riguarda il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa, garantiti dall’articolo 47 della Carta, si deve constatare che la prima parte del sesto motivo di impugnazione si confonde, da un lato, con l’argomentazione invocata a sostegno del quinto motivo di impugnazione in quanto la ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la produzione del testo integrale del programma di risoluzione controverso, delle valutazioni 1 e 2, della valutazione della BCE sul dissesto o sul rischio di dissesto del Banco Popular nonché del piano di risoluzione del 2016. Orbene, come dichiarato ai punti 117 e 118 della presente sentenza, alla luce delle informazioni riservate contenute in tali documenti, tale argomento non può essere accolto.

192

Dall’altro lato, l’argomento vertente sulla violazione del principio del contraddittorio si confonde, in sostanza, con l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe fondato il suo esame di legittimità su informazioni contenute in tali documenti che non sono state comunicate alla ricorrente. Tuttavia, come risulta dal punto 135 della presente sentenza, una siffatta affermazione è del tutto speculativa e deriva, inoltre, da una lettura manifestamente erronea del punto 278 della sentenza impugnata. Ciò premesso, l’argomento relativo a un’asserita violazione del principio del contraddittorio è infondato.

193

Ne consegue che occorre respingere il sesto motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

C. Sul settimo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 17 e 52 della Carta nonché dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE

194

Con il settimo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 17 e 52 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 4, TUE laddove, ai punti da 150 a 219 della sentenza impugnata, ha respinto la sua eccezione di illegittimità fondata sull’articolo 277 TFUE, riguardante gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM e vertente su un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà nonché sull’assenza di un indennizzo adeguato. Detto motivo di impugnazione è suddiviso in cinque parti.

1.   Argomenti delle parti

195

Con le parti dalla prima alla terza e quinta del settimo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene anzitutto che, ai punti 171 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale si è erroneamente basato sulla giurisprudenza derivante, in particolare, dalla sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), per dichiarare che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM non costituivano un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà degli azionisti, mentre tale giurisprudenza riguarderebbe banche confrontate con problemi di solvibilità o perdite tali da comportare una carenza di fondi propri e che devono essere sostenute, in primo luogo, dagli azionisti. Inoltre, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato in particolare ai punti 171, 185 e 204 della sentenza impugnata, un’azione di risoluzione non costituirebbe la soluzione alternativa per una banca solvibile, dal momento che le attività di una siffatta banca sarebbero superiori alle sue passività.

196

La ricorrente contesta poi la fondatezza del rigetto, ai punti da 177 a 181 della sentenza impugnata, dell’argomento secondo cui gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM non consentivano di tener conto delle circostanze pertinenti del caso di specie e, in particolare, della solvibilità della banca o del rispetto, da parte di quest’ultima, dei requisiti in materia di coefficiente di capitale. Gli articoli 15, 21 e 22 del regolamento SRM sarebbero formulati in maniera talmente ampia che sarebbe possibile, in pratica, esercitare il potere di svalutazione anche laddove la svalutazione del capitale sociale non sia tale da risolvere i problemi di liquidità di una banca solvibile che, in assenza di una carenza di capitale, non subirebbe perdite che debbano essere sostenute dagli azionisti.

197

La ricorrente critica altresì i punti 169 e da 175 a 189 della sentenza impugnata, in quanto gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM non prevedono soluzioni diverse, da un lato, per le banche insolventi e, dall’altro lato, per le banche solvibili con problemi di liquidità. Nessuno degli strumenti di risoluzione previsti all’articolo 22 di detto regolamento sarebbe concepito per risolvere una crisi di liquidità che colpisce una banca solvibile. Secondo la ricorrente, esistono soluzioni alternative meno invasive per rispondere a tale crisi, quali un’assistenza di liquidità di emergenza o la possibilità di concordare una moratoria dei pagamenti.

198

Infine, ai punti 201 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che l’articolo 20, paragrafo 16, e l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM prevedono un indennizzo adeguato idoneo a garantire la proporzionalità dell’ingerenza nel diritto di proprietà degli azionisti, assicurando che questi ultimi non ricevano un trattamento meno favorevole di quello che avrebbero ricevuto in uno scenario di insolvenza. Poiché il calcolo dell’indennizzo previsto da tali disposizioni presupporrebbe l’insolvenza dell’ente anche laddove la banca fosse solvibile e non subisse perdite, dette disposizioni non terrebbero conto delle circostanze specifiche dei beni espropriati e della diversità delle situazioni che possono presentarsi, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risultante dalle sentenze del 21 maggio 2002, Jokela c. Finlandia (CE:ECHR:2002:0521JUD002885695, § 53) e del 25 marzo 1999, Papachelas c. Grecia (CE:ECHR:1999:0325JUD003142396, § 53).

199

In tale contesto, la ricorrente critica altresì i punti 191 e da 211 a 219 della sentenza impugnata, per il motivo che il regolamento SRM non garantirebbe, a suo avviso, la parità di trattamento per tutti gli azionisti e il diritto degli azionisti e dei creditori a una giusta indennità. L’indennizzo previsto all’articolo 20, paragrafi 11 e 12, di tale regolamento, ulteriore rispetto a quello previsto al paragrafo 16 di tale articolo 20, non si applicherebbe a tutti gli strumenti di risoluzione, ma stabilirebbe una differenza di trattamento a seconda dello strumento di risoluzione applicato.

200

Inoltre, essa ritiene che il Tribunale abbia violato il principio di proporzionalità, laddove ha dichiarato, al punto 169 della sentenza impugnata, che l’ingerenza nel diritto di proprietà risultante dalla svalutazione era giustificata poiché le condizioni di risoluzione risultanti dall’articolo 18 del regolamento SRM erano soddisfatte.

201

Con la quarta parte del settimo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce una violazione del principio di proporzionalità sancito all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM non prevedono meccanismi che consentano di garantire la proporzionalità dell’esercizio del potere di svalutazione in caso di urgenza. In sostanza, essa sostiene che tali disposizioni consentono, in caso di urgenza, di esercitare tale potere senza valutazione degli ambiti delle attività e delle passività della banca. Tuttavia, nell’ipotesi in cui dovesse risultare successivamente, nell’ambito di una valutazione definitiva ex post, che il valore netto delle attività della banca supera quello del passivo, la svalutazione sarebbe, in definitiva, eccessiva, se non inutile.

202

Il SRB e il Banco Santander sostengono che il settimo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente si limiterebbe a reiterare gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, senza individuare alcun errore di diritto in cui quest’ultimo sarebbe incorso. Il Consiglio deduce che, nell’ambito del settimo motivo di impugnazione, la ricorrente sembra tentare di mettere in discussione la validità non solo degli articoli 15 e 22 del regolamento SRM, come in primo grado, ma anche di altre disposizioni di detto regolamento, in particolare gli articoli 18, 20 e 21 di quest’ultimo, sebbene essa non avesse contestato la legittimità di questi ultimi articoli dinanzi al Tribunale.

203

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander ritengono che il settimo motivo di impugnazione sia infondato.

2.   Giudizio della Corte

a)   Sulla ricevibilità

204

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB e dal Banco Santander, occorre constatare che, con il suo settimo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto la sua eccezione di illegittimità fondata sull’articolo 277 TUFE, vertente sul fatto che gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM violerebbero il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta e, più in particolare, il principio di proporzionalità sancito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima e all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, precisando i punti contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti sui quali essa si basa. Pertanto, tale motivo di impugnazione non può essere dichiarato irricevibile in toto.

205

Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sebbene la ricorrente si riferisca anche agli articoli 18, 20 e 21 del regolamento SRM, essa non deduce argomenti nuovi che mettano in discussione la legittimità di tali articoli, ma li prende in considerazione per suffragare il suo argomento relativo all’asserita illegittimità degli articoli 15 e 22 di tale regolamento che essa aveva già sollevato dinanzi al Tribunale.

206

Ciò premesso, come rilevato dall’avvocata generale, in sostanza, al paragrafo 105 delle sue conclusioni, la quarta parte di tale motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto l’impugnazione omette, in violazione del requisito di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, di individuare con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata che vengono contestati. Orbene, tale mancanza di precisione osta al controllo di legittimità che incombe alla Corte.

207

Inoltre, come giustamente sottolineato dall’avvocata generale nel medesimo paragrafo delle sue conclusioni, la quinta parte del settimo motivo di impugnazione è parzialmente irricevibile, nei limiti in cui riguarda una discriminazione derivante dalla scelta dello strumento di risoluzione. Tenuto conto del fatto che, come risulta dai punti 190 e seguenti della sentenza impugnata, in primo grado la ricorrente non aveva invocato la discriminazione tra diversi strumenti di risoluzione, bensì quella tra diverse categorie di creditori, si tratta di un argomento nuovo. Esso deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile in sede di impugnazione.

b)   Nel merito

208

Con il settimo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto, ai punti da 150 a 219 della sentenza impugnata, la sua eccezione di illegittimità riguardante gli articoli 15 e 22 del regolamento SRM vertente su un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà nonché sull’assenza di un indennizzo adeguato degli azionisti.

209

Come risulta dalla sentenza impugnata, tale eccezione di illegittimità riguardava, più in particolare, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che enuncia il principio generale della risoluzione, secondo cui gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite, nonché l’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento.

210

Quest’ultima disposizione prevede, nell’applicazione del principio di cui al punto precedente, che, se il SRB decide di applicare uno strumento di risoluzione e tale azione di risoluzione comporta perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il SRB, immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione, incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all’articolo 21 di detto regolamento.

211

Per quanto riguarda il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta, occorre ricordare che, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, «ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento, in tempo utile, di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

212

Strumenti di capitale, quali le azioni, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, in quanto presentano un valore patrimoniale e conferiscono al loro titolare una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo dei diritti da esse derivanti (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punti 40 e 43).

213

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, qualora quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da tale convenzione. Detta disposizione non preclude tuttavia che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Ne consegue che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 17 della Carta, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che sancisce la tutela del diritto di proprietà quale soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 72 e giurisprudenza ivi citata].

214

Come la Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente dichiarato con riferimento all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, occorre considerare che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta contiene tre norme distinte. La prima, che si esprime nella prima frase di tale disposizione e riveste carattere generale, concretizza il principio del rispetto del diritto di proprietà. La seconda, contenuta nella seconda frase della suddetta disposizione, riguarda la privazione di tale diritto e la subordina a talune condizioni. Quanto alla terza, contenuta nella terza frase della medesima disposizione, essa riconosce agli Stati il potere, tra l’altro, di regolamentare l’uso dei beni nei limiti imposti dall’interesse generale. Non si tratta tuttavia di norme scollegate tra loro. La seconda e la terza norma riguardano esempi particolari di violazione del diritto di proprietà, e devono essere interpretate alla luce del principio sancito dalla prima di tali norme (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 38).

215

Secondo la giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo è necessario, al fine di dimostrare l’esistenza di una privazione della proprietà, non solo esaminare se vi sia stato uno spossessamento o un’espropriazione formale, ma anche accertare se la situazione controversa equivalesse a un’espropriazione di fatto (sentenza della Corte del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 44; Corte EDU, 28 luglio 1999, Immobiliare Saffi c. Italia, CE:ECHR:1999:0728JUD 002277493, § 46; Corte EDU, 29 marzo 2010, Depalle c. Francia, CE:ECHR:2010:0329JUD003404402, § 78).

216

Nel caso di specie, l’azione di risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 21 di tale regolamento, consiste in una conversione e/o svalutazione degli strumenti di capitale, senza tuttavia implicare uno spossessamento o un’espropriazione formale degli strumenti di cui trattasi. In particolare, tale misura non priva, in maniera coatta, integrale e definitiva i loro titolari dei diritti derivanti da detti strumenti [v., per analogia, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 81].

217

Per quanto riguarda la questione se l’adozione di una siffatta misura possa comportare un’espropriazione di fatto, nell’ipotesi di una svalutazione sostanziale, se non totale, di strumenti di capitale, occorre ricordare che l’esercizio del potere di conversione e di svalutazione presuppone, come risulta dall’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, che le condizioni per l’applicazione di un programma di risoluzione previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c), di detto regolamento siano soddisfatte, vale a dire, in primo luogo, che l’entità di cui trattasi sia in dissesto o a rischio di dissesto, in secondo luogo, che non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l’entità in questione sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare tale dissesto in tempi ragionevoli e, in terzo luogo, che l’adozione di un’azione di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico.

218

Dall’articolo 18, paragrafi 5 e 8, di detto regolamento risulta che, quando le prime due condizioni indicate al punto precedente, relative al dissesto o al rischio di dissesto e all’assenza di misure alternative sono soddisfatte, l’entità interessata deve essere liquidata in modo ordinato conformemente al diritto nazionale applicabile qualora la sua risoluzione non sia nell’interesse pubblico. Risulta quindi che, sebbene l’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del medesimo regolamento preveda che l’entità interessata è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando tale entità non è in grado, o è probabile che non sia in grado in un prossimo futuro di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza, il regolamento SRM limita l’adozione di un programma di risoluzione a crisi di liquidità eccezionali che mettono in discussione l’esistenza stessa di detta entità, nell’ambito delle quali non esiste alcuna soluzione diversa dalla risoluzione o dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.

219

In tali circostanze, si deve ritenere che la perdita di valore degli strumenti di capitale non derivi dall’esercizio del potere di svalutazione e di conversione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM, ma dallo stato di dissesto o dal rischio di dissesto in cui si trova l’ente creditizio interessato (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 48).

220

Ne consegue che un’azione di risoluzione adottata conformemente agli articoli 18, 22 e 24 del regolamento SRM non costituisce una privazione del diritto di proprietà, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta – che deve soddisfare le condizioni relative, in particolare, all’esistenza di una causa di pubblico interesse per la privazione della proprietà e al pagamento in tempo utile di una giusta indennità – bensì una disciplina dell’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punti 49 e 50).

221

Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69).

222

Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi restrizione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, TUE impone specificamente alle istituzioni dell’Unione di conformarsi al medesimo principio di proporzionalità quando agiscono nell’esercizio di una competenza loro attribuita.

223

A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato ad effettuare valutazioni complesse (sentenze del 30 gennaio 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 26). Orbene, adottando il regolamento SRM, il legislatore dell’Unione si trovava di fronte a scelte del genere, essendo nel contempo chiamato ad effettuare valutazioni complesse.

224

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare, nei limiti in cui sono ricevibili, gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno delle parti dalla prima alla terza e quinta del settimo motivo di impugnazione.

225

A sostegno di tale motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM non rispettano il principio di proporzionalità, in quanto tali disposizioni non consentirebbero di tener conto delle differenze che presenta la situazione di una banca che soffre di una crisi di liquidità rispetto a quella di una banca insolvente. Più in particolare, essa afferma, in sostanza, che una misura di conversione e di svalutazione non consente di risolvere problemi di liquidità, che esistono a tal fine misure meno restrittive e che, in assenza di un indennizzo adeguato, una siffatta misura non è proporzionata.

226

È giocoforza constatare che tale argomento si basa su una lettura manifestamente erronea delle suddette disposizioni.

227

Per quanto riguarda l’idoneità di un’azione di conversione e di svalutazione a risolvere problemi di liquidità, dalla formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, risulta chiaramente che quest’ultimo prevede l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione solo quando lo strumento di risoluzione scelto dal SRB si tradurrebbe altrimenti in perdite per i creditori o in una conversione dei loro crediti. Ne deriva che il Tribunale non è incorso in errori di diritto, laddove ha dichiarato, ai punti da 177 a 181 della sentenza impugnata, che tale disposizione non si applica automaticamente in ogni circostanza, ma consente di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie.

228

In particolare, dalla formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento in parola risulta che quest’ultimo prevede una svalutazione e/o conversione degli strumenti di capitale non per risolvere problemi di liquidità dell’entità interessata, bensì per evitare, per quanto possibile, che l’applicazione dello strumento di risoluzione scelto dal SRB comporti perdite per i creditori di tale entità o una conversione dei loro crediti. Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 156 della sentenza impugnata, senza essere criticato a tale riguardo dalla ricorrente, la svalutazione e la conversione previste da tale disposizione costituiscono un’applicazione del principio, enunciato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, secondo il quale gli azionisti sostengono per primi le perdite.

229

In tali circostanze, l’argomento secondo cui la misura di svalutazione prevista all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM non sarebbe idonea a contribuire all’obiettivo di risolvere i problemi di liquidità di una banca solvibile non può essere accolto.

230

Per quanto riguarda, in tale contesto, i punti 169 e da 175 a 189 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, nei punti citati, il Tribunale non ha esaminato la proporzionalità degli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM, bensì quella dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento. Pertanto, la censura relativa all’asserita inidoneità di tali strumenti a risolvere problemi di liquidità di una banca solvibile è inconferente.

231

Nella misura in cui la ricorrente critica i punti 169 e da 175 a 189 anche per il motivo che esisterebbero misure alternative meno invasive rispetto a un’azione di risoluzione, occorre ricordare che, per quanto riguarda il criterio della necessità, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale regolamento, l’adozione di un programma di risoluzione e, pertanto, l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione presuppongono che non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitare tale dissesto in tempi ragionevoli. Nei limiti in cui il potere di svalutazione può essere esercitato solo in assenza di misure alternative, l’asserita esistenza di siffatte misure alternative non è tale da mettere in discussione la necessità della svalutazione e della conversione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM.

232

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura di svalutazione o di conversione, occorre ricordare, da un lato, che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SRM, il SRB è incaricato di adottare tutte le decisioni relative alla risoluzione per enti finanziari e gruppi transfrontalieri che rivestono una sicura importanza per la stabilità finanziaria nell’Unione. Inoltre, dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, che enuncia gli obiettivi della risoluzione, risulta che un’azione di risoluzione mira segnatamente ad evitare effetti negativi significativi sulla suddetta stabilità finanziaria.

233

Dall’altro lato, occorre tener conto del fatto che, come rilevato al punto 218 della presente sentenza, le condizioni di risoluzione previste all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento limitano l’adozione di un programma di risoluzione a crisi di liquidità eccezionali che mettono in discussione l’esistenza stessa dell’entità interessata, qualora non esista alcuna soluzione alternativa alla risoluzione o alla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 171, 185 e 204 della sentenza impugnata, che la risoluzione costituisce una soluzione alternativa a una procedura ordinaria di insolvenza.

234

Inoltre, se il dissesto o il rischio di dissesto può, come precisa l’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), del regolamento SRM, essere causato tanto nell’insolvenza quanto da una crisi di liquidità dell’ente creditizio interessato, il dissesto o il rischio di dissesto che ne deriva comporta il medesimo rischio per detta stabilità finanziaria.

235

In tali circostanze, il Tribunale si è correttamente basato, per analogia, sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 74) per dichiarare che, nel caso di un’entità oggetto di un’azione di risoluzione, l’applicazione del principio secondo cui gli azionisti sostengono per primi le perdite, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SRM, nonché l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale, previsto all’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, derivano dal fatto che gli azionisti di un’entità sopportano i rischi relativi ai loro investimenti e le conseguenze economiche connesse alla risoluzione dell’entità in dissesto o a rischio di dissesto.

236

Tale valutazione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui una banca solvibile esposta a problemi di liquidità non si troverebbe a dover subire perdite che debbano essere sostenute dagli azionisti. Infatti, l’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento SRM prevede che gli strumenti di risoluzione siano applicati al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14 di tale regolamento, conformemente ai principi della risoluzione definiti all’articolo 15 di detto regolamento, obiettivi tra i quali non figura quello di coprire le perdite dell’ente creditizio interessato. Pertanto, la svalutazione e/o la conversione degli strumenti di capitale prevista all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SRM, che contribuisce al conseguimento degli stessi obiettivi, non mira a coprire le perdite subite dall’entità interessata, cosicché la sua applicazione non presuppone l’esistenza di tali perdite.

237

Per quanto riguarda l’indennizzo previsto all’articolo 20, paragrafo 16, nonché all’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM, è stato ricordato al punto 220 della presente sentenza che l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento non costituisce una privazione della proprietà, cosicché esso non è subordinato al pagamento in tempo utile di una giusta indennità, prevista all’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta,

238

Ciò premesso, la circostanza che l’articolo 20, paragrafo 16, e l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento SRM prevedano, se del caso, un indennizzo degli azionisti può contribuire al carattere proporzionato della svalutazione e/o della conversione degli strumenti di capitale, previste all’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento. Inoltre, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 234 a 236 della presente sentenza, la ricorrente sostiene erroneamente che gli azionisti di una banca solvibile esposta a problemi di liquidità devono essere trattati in modo diverso rispetto agli azionisti di una banca insolvente. Pertanto, le censure riguardanti i punti 201 e seguenti della sentenza impugnata devono essere respinte.

239

Peraltro, la censura della ricorrente diretta contro il punto 169 della sentenza impugnata deriva da una lettura manifestamente erronea di detto punto. Infatti, il Tribunale si è ivi limitato a rilevare, giustamente, che l’applicazione degli articoli 15 e 22 del regolamento SRM presuppone che le condizioni di adozione di un’azione di risoluzione siano soddisfatte, senza affatto affermare che l’ingerenza nel diritto di proprietà risultante dalla svalutazione era giustificata poiché tali condizioni erano rispettate.

240

Ne consegue che la prima, la seconda, la terza e la quinta parte del settimo motivo di impugnazione sono infondate.

241

Pertanto, il settimo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.

D. Sul secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione degli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, dell’articolo 39 della direttiva 2014/59, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE

242

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, ai punti da 520 a 569 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, in violazione degli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, dell’articolo 39 della direttiva 2014/59, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE, il suo argomento secondo cui la procedura di vendita del Banco Popular è stata viziata da irregolarità e non ha consentito di ottenere il prezzo più alto possibile. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti.

1.   Argomenti delle parti

243

Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 522 e 568 della sentenza impugnata, che la massimizzazione del prezzo di vendita non figura tra gli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 14 del regolamento SRM, mentre, a suo avviso, detto obiettivo deriva dal combinato disposto di tale articolo 14 e dell’articolo 39 della direttiva 2014/59. Orbene, per conseguire l’obiettivo di massimizzazione del prezzo, sarebbe necessario rispettare i criteri di concorrenza, di trasparenza e di non discriminazione, enunciati all’articolo 39, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia, nel caso di specie, tali requisiti non sarebbero stati rispettati in quanto l’offerta del Banco Santander, benché presentata fuori termine, sarebbe stata accettata, senza che gli altri potenziali acquirenti, in particolare la BBVA, fossero stati informati della possibilità di presentare l’offerta oltre il termine previsto.

244

Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato i requisiti di concorrenza e di massimizzazione del prezzo di vendita, risultanti dall’articolo 14 del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, affermando, ai punti da 544 a 551 della sentenza impugnata, che il SRB poteva limitarsi a invitare a partecipare alla procedura di vendita i cinque potenziali acquirenti che, nel corso della procedura di vendita privata, avevano rinunciato a presentare un’offerta. Infatti, l’esito negativo di tale procedura dimostrerebbe che tali potenziali acquirenti non erano interessati all’acquisizione del Banco Popular, cosicché anche la procedura di vendita pubblica avviata dal SRB sarebbe stata destinata ad avere un esito negativo.

245

La terza parte di tale motivo di impugnazione verte sulla violazione dei principi di non discriminazione e di concorrenza. Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato tali principi considerando, ai punti 551 e 552 della sentenza impugnata, che il SRB non era tenuto a contattare enti creditizi stabiliti in altri Stati membri. Orbene, la circostanza che tali enti non avessero manifestato interesse nell’ambito della procedura di vendita privata non potrebbe giustificare il fatto di non averli contattati, tenuto conto delle differenze che caratterizzano le condizioni della procedura di vendita privata e quelle della procedura di vendita avviata dal SRB, differenze relative, in particolare, alla possibilità di svalutare il capitale. Inoltre, la vendita del Banco Popular a un’entità spagnola avrebbe aumentato il rischio di collasso dell’economia spagnola.

246

Con la quarta parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’obbligo di massimizzare il prezzo di vendita e di evitare qualsiasi distruzione inutile del valore, dichiarando, ai punti da 561 a 566 della sentenza impugnata, che motivi di interesse pubblico potevano giustificare l’ammissione dell’offerta presentata fuori termine dal Banco Santander.

247

Il Banco Santander deduce che il secondo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente si limiterebbe a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti da essa presentati dinanzi al Tribunale. Per le medesime ragioni, la Commissione, il SRB e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità parziale delle parti dalla prima alla terza di tale motivo di impugnazione.

248

Il SRB aggiunge, quanto alla terza parte, che l’argomento vertente su un asserito aumento del rischio per l’economia spagnola non è stato sollevato in primo grado ed è, pertanto, irricevibile. A suo avviso, la quarta parte di detto motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente non indica la norma di diritto dell’Unione asseritamente violata.

249

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander ritengono che il secondo motivo di impugnazione sia infondato.

2.   Giudizio della Corte

a)   Sulla ricevibilità

250

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente critica, in sostanza, le considerazioni in base alle quali il Tribunale ha respinto il suo argomento relativo a presunte irregolarità della procedura di vendita. Poiché la prima, la seconda e la quarta parte di tale motivo di impugnazione contengono indicazioni precise sui punti contestati della sentenza impugnata nonché sugli argomenti sui quali esse si fondano, dette parti non possono, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 106 della presente sentenza, essere dichiarate irricevibili.

251

Inoltre, poiché tutte queste parti sono relative alla violazione degli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, dell’articolo 39 della direttiva 2014/59, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE, il SRB sostiene, erroneamente, che la quarta parte di detto motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente non indicherebbe la norma giuridica asseritamente violata.

252

Per quanto riguarda, invece, la terza parte del secondo motivo di impugnazione, occorre ricordare che, ai punti 551 e 552 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento vertente su un’asserita discriminazione degli enti di altri Stati membri per il motivo, tra l’altro, che dall’atto introduttivo del giudizio non risultava come tali enti avrebbero potuto essere interessati alla procedura di vendita pubblica del Banco Popular, sebbene essi non avessero manifestato il loro interesse per l’acquisizione di tale banca al momento della procedura di vendita privata. Se è vero che, nella sua impugnazione, la ricorrente ora precisa in cosa potrebbe consistere un siffatto interesse, essa non ha tuttavia dedotto che il Tribunale abbia snaturato il suo atto introduttivo al riguardo, né tanto meno dimostra l’esistenza di un simile snaturamento. Pertanto, il suo argomento vertente su un siffatto interesse è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 109 della presente sentenza.

253

Quanto all’argomento vertente su un asserito aumento del rischio per la stabilità dell’economia spagnola, invocato a sostegno di questa stessa parte, il SRB sostiene, correttamente, che tale argomento non è stato sollevato in primo grado ed è, pertanto, irricevibile. Infatti, secondo costante giurisprudenza, conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Risulta altresì da una giurisprudenza costante, che consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura non dedotta dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P, EU:C:2024:50, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata).

254

Pertanto, la terza parte del secondo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata.

b)   Nel merito

255

Il secondo motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 520 a 569 della sentenza impugnata, verte sulla violazione degli articoli 14 e 20 del regolamento SRM, dell’articolo 39 della direttiva 2014/59, del dovere di diligenza e dell’articolo 296 TFUE. La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale in tali punti, la procedura di vendita del Banco Popular da parte del SRB era viziata da irregolarità che, a suo avviso, non hanno consentito di realizzare l’obiettivo di risoluzione costituito dalla massimizzazione del prezzo di vendita.

1) Sulle parti prima e quarta del secondo motivo di impugnazione

256

Con le parti prima e quarta del secondo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, la ricorrente deduce che il punto 522 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha ivi dichiarato che la massimizzazione del prezzo di vendita non è un obiettivo della risoluzione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento SRM. Inoltre, essa sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 561 a 566 e 568 di tale sentenza, il SRB ha violato l’obbligo di massimizzare il prezzo di vendita e di evitare qualsiasi distruzione inutile di valore, accettando l’offerta presentata fuori termine dal Banco Santander.

257

Per quanto riguarda, in primo luogo, la critica formulata nei confronti del punto 522 della sentenza impugnata, occorre ricordare che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento SRM dispone che, quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18 di tale regolamento, il SRB e la Commissione tengono conto degli obiettivi della risoluzione e scelgono gli strumenti di risoluzione nonché i poteri di risoluzione che, a loro parere, sono più adatti a conseguire i pertinenti obiettivi della risoluzione nelle circostanze del caso.

258

Ai sensi del paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 14 di detto regolamento, gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 1 di tale articolo sono quelli garantire la continuità delle funzioni essenziali, evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, tutelare i depositanti disciplinati dalla direttiva 2014/49 e gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9 e tutelare i fondi e le attività dei clienti.

259

Pertanto, la massimizzazione del prezzo di vendita non figura tra gli obiettivi della risoluzione elencati paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 14, del regolamento SRM, il che è confermato dal secondo comma di tale paragrafo 2. Infatti, in base a tale secondo comma, è nel perseguire gli obiettivi della risoluzione, di cui al primo comma di detto paragrafo 2, che il SRB e la Commissione cercano di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, e ciò soltanto a meno che essa non sia necessaria per conseguire detti obiettivi.

260

Per quanto riguarda l’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/59, di cui il SRB deve tener conto nel determinare le modalità di vendita ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento SRM, occorre rilevare che, stabilendo che la vendita prevista nell’ambito dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa deve mirare a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività interessati, l’articolo 39, paragrafo 2, di tale direttiva non enuncia un obiettivo della risoluzione, bensì uno dei principi che devono specificamente disciplinare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.

261

Ne consegue che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 522 della sentenza impugnata, che la massimizzazione del prezzo di vendita non costituisce, di per sé, un obiettivo della risoluzione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento SRM.

262

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’accettazione, da parte del SRB, dell’offerta del Banco Santander dopo la scadenza del termine fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017, menzionata al punto 49 della presente sentenza, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SRM, il SRB applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione, se constata che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione. Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta quindi che la necessaria realizzazione degli obiettivi della risoluzione può giustificare il mancato rispetto di tali requisiti in materia di commercializzazione, tra i quali figura un termine imposto per la presentazione delle offerte.

263

In particolare, dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SRM, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo, risulta che il SRB può decidere di non conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione, qualora ritenga che il dissesto o il probabile dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi o che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare detta minaccia o nel raggiungere l’obiettivo di evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria.

264

Orbene, se la realizzazione di tali obiettivi richiede di non rispettare i requisiti in materia di commercializzazione, non si può ritenere che tale rispetto si imponga alla luce della regola di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento SRM. Come ricordato al punto 259 della presente sentenza, tale disposizione prevede espressamente che il SRB e la Commissione si sforzino soltanto di limitare al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione di valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.

265

Inoltre, dalla formulazione stessa dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera f), della direttiva 2014/59 risulta che la vendita mira a massimizzare il prezzo di vendita solo per quanto possibile, il che implica che il SRB e la Commissione devono tener conto anche degli altri criteri che disciplinano la vendita, enunciati all’articolo 39, paragrafo 2, di tale direttiva e, in particolare, della necessità di condurre un’azione di risoluzione rapida. In ogni caso, la Commissione e il SRB devono assicurarsi che le misure previste al fine di massimizzare il prezzo di vendita non siano in contrasto con gli obiettivi della risoluzione, quali elencati all’articolo 31, paragrafo 2, di detta direttiva, in termini identici a quelli dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM.

266

Occorre aggiungere che, poiché il SRB e la Commissione sono chiamati a procedere a scelte di natura tecnica e ad effettuare previsioni e valutazioni complesse in sede di adozione di un programma di risoluzione, occorre riconoscere loro un potere discrezionale certo. Tenuto conto di tale margine di discrezionalità, il sindacato giurisdizionale che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza della motivazione di un programma di risoluzione non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella del SRB e della Commissione, bensì mira a verificare che tale decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che essa non sia viziata da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

267

Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, ai punti da 561 a 566 della sentenza impugnata, sotto un primo profilo, che il calendario della procedura di vendita fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017, menzionata al punto 49 della presente sentenza, mirava a permettere la conclusione di tutte le formalità prima dell’apertura dei mercati, in particolare al fine di evitare un’interruzione delle funzioni essenziali del Banco Popular, sotto un secondo profilo, che il FROB ha accettato l’offerta del Banco Santander quando era certo che nessuno degli altri enti invitati a partecipare alla procedura di vendita avrebbe presentato offerte e, sotto un terzo profilo, che il SRB aveva ritenuto, all’articolo 6, paragrafo 6, del programma di risoluzione controverso, che, in tali circostanze, fosse prudente accettare le condizioni dell’unico ente che aveva presentato un’offerta e quindi evitare un’insolvenza incontrollata del Banco Popular che avrebbe potuto, in particolare, pregiudicare le sue funzioni essenziali. Orbene, nella sua impugnazione, la ricorrente non deduce in alcun modo che dette constatazioni del SRB siano state viziate da un errore manifesto di valutazione.

268

In tali circostanze, si deve ritenere che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti da 561 a 566 della sentenza impugnata, che il SRB poteva, in conformità all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SRM, accettare l’offerta del Banco Santander, sebbene quest’ultima fosse stata presentata dopo la scadenza del termine fissato nella lettera del FROB del 6 giugno 2017.

269

Peraltro, sebbene la ricorrente sostenga, in tale contesto, che gli altri potenziali acquirenti non sono stati informati della possibilità di presentare un’offerta fuori termine, è sufficiente rilevare che, al punto 562 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’offerta del Banco Santander è stata accettata solo quando era certo che nessuno degli altri enti invitati a partecipare alla procedura di vendita avrebbe presentato offerte. Orbene, la ricorrente non afferma che tale constatazione sia viziata da uno snaturamento. Pertanto, si deve considerare che l’argomento vertente sull’asserita mancanza di informazioni fornite agli altri potenziali acquirenti è inconferente.

270

La prima e la quarta parte del secondo motivo di impugnazione sono quindi infondate.

2) Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione

271

Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e secondo comma, della direttiva 2014/59 i criteri di vendita di cui a tale primo comma non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali in particolare, a condizione di non favorire né discriminare in modo indebito potenziali acquirenti.

272

Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, ai punti 545 e 550 della sentenza impugnata, che il SRB ha fondato la sua decisione di invitare a partecipare alla procedura di vendita pubblica del Banco Popular soltanto i cinque enti che avevano già partecipato alla procedura di vendita privata di tale ente su criteri oggettivi vertenti, innanzitutto, sull’interesse che le imprese contattate avevano già manifestato durante la procedura di vendita privata, poi, sui motivi di urgenza e sul tempo oltremodo limitato a disposizione per la procedura di vendita pubblica avviata dal SRB e, infine, sulla necessità di garantire la riservatezza della procedura di vendita pubblica.

273

Nella sua impugnazione, la ricorrente contesta, in sostanza, la fondatezza del primo criterio relativo all’avvenuta manifestazione di interesse. Essa ritiene che, poiché la procedura di vendita privata non era stata portata a termine, anche la procedura di vendita pubblica avviata dal SRB era destinata ad avere esito negativo.

274

Tuttavia, nell’ambito della terza parte del secondo motivo di impugnazione, la stessa ricorrente riconosce che le condizioni diverse e più favorevoli della procedura di vendita pubblica, in particolare il prezzo minimo richiesto dal SRB pari a EUR 1 e la possibilità di svalutare il capitale, erano tali da suscitare l’interesse di enti che non si erano manifestati durante la procedura di vendita privata. In tali circostanze, la sua argomentazione non è idonea a dimostrare che il SRB sia incorso in un errore manifesto di valutazione limitando, alla luce dell’interesse già manifestato, la procedura di vendita pubblica agli enti che avevano già partecipato alla procedura di vendita privata.

275

Pertanto, si deve ritenere che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione sia infondata.

276

Ne consegue che occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

E. Sul terzo e sull’ottavo motivo di impugnazione, vertenti sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità

277

Con il terzo e con l’ottavo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma, in sostanza, che il programma di risoluzione controverso viola il diritto di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta e il principio di proporzionalità.

1.   Sul terzo motivo di impugnazione

278

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato l’articolo 14 del regolamento SRB, gli articoli 17 e 47 della Carta nonché il dovere di diligenza e i diritti della difesa, in quanto ha dichiarato, ai punti da 669 a 697 della sentenza impugnata, che il SRB non era tenuto a verificare né a indicare se misure alternative avrebbero consentito di evitare una distruzione di valore. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

a)   Argomenti delle parti

279

Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM, letto alla luce degli articoli 17 e 52 della Carta, affermando, ai punti da 674 a 678 della sentenza impugnata, che il SRB non era tenuto a indicare se soluzioni alternative avrebbero consentito di evitare la distruzione di valore, né a valutare la proporzionalità dell’azione di risoluzione alla luce del diritto di proprietà degli azionisti. Orbene, secondo la ricorrente, non si può ritenere che gli azionisti del Banco Popular non abbiano sostenuto perdite maggiori di quelle che avrebbero dovuto sostenere nell’ambito di una procedura di insolvenza, mentre tale banca era solvibile al momento della sua risoluzione.

280

Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, essa deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli errori del piano di risoluzione del 2016 fossero irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità del programma di risoluzione controverso adottato nel corso del 2017. Secondo la ricorrente, tale motivazione non tiene conto del fatto che il piano di risoluzione in parola non era stato aggiornato dal 2016. Orbene, un aggiornamento di detto piano avrebbe consentito al SRB di ordinare una separazione delle attività.

281

Con la terza parte di detto motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, ai punti da 479 a 492 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa considerando, da un lato, che le sue osservazioni e la relazione di esperti da essa presentata non suffragassero sufficientemente il suo argomento secondo cui le soluzioni alternative proposte avrebbero consentito di conseguire gli obiettivi della risoluzione e, dall’altro, che essa avrebbe sollevato tardivamente, nell’ambito della sua replica in primo grado, sulla base del piano di risoluzione del 2016, l’argomento secondo cui la risoluzione del Banco Popular non era stata preparata adeguatamente dal SRB. Tuttavia, essa ritiene che la riservatezza del programma di risoluzione controverso le abbia impedito di presentare siffatti argomenti o elementi di prova o di presentarli prima.

282

Il Banco Santander afferma che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto l’impugnazione si limiterebbe a riprodurre testualmente gli argomenti già formulati dinanzi al Tribunale. Per la stessa ragione esso ritiene, al pari della Commissione, che la seconda parte di tale motivo di impugnazione sia irricevibile, mentre il SRB sostiene, al riguardo, che l’argomento vertente su un eventuale aggiornamento del piano di risoluzione del 2016 è stato sollevato per la prima volta nell’impugnazione. Quanto alla terza parte di detto motivo di impugnazione, il SRB e il Banco Santander sostengono che la ricorrente non deduce alcun errore di diritto e non precisa quali siano le parti e i punti della sentenza impugnata che la ricorrente critica.

283

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander ritengono che il terzo motivo di impugnazione sia infondato.

b)   Giudizio della Corte

1) Sulla ricevibilità

284

Per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, con tale parte, la ricorrente afferma, in sostanza, che il programma di risoluzione controverso ha arrecato un pregiudizio sproporzionato al suo diritto di proprietà, indicando al contempo i punti contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti sui quali essa si basa. Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 106 della presente sentenza, tale prima parte non può essere dichiarata irricevibile in toto.

285

Quanto alla seconda parte del suddetto motivo di impugnazione, il SRB sostiene, correttamente, che l’argomento secondo cui un aggiornamento del piano di risoluzione del 2016 gli avrebbe consentito di ordinare una separazione delle attività è irricevibile, in quanto tale argomento è stato sollevato per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione. Infatti, dal punto 688 della sentenza impugnata risulta che la ricorrente aveva dedotto dinanzi al Tribunale errori nella preparazione di tale piano di risoluzione, mentre essa mette solo ora in discussione il mancato successivo aggiornamento di detto piano. Orbene, la ricorrente non sostiene che il Tribunale abbia snaturato il suo atto introduttivo in primo grado su tale punto.

286

Per quanto riguarda la terza parte di detto motivo, risulta, in sostanza, dall’impugnazione che tale parte verte sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente da parte del Tribunale e che essa riguarda i punti da 479 a 492 della sentenza impugnata, tanto per il carattere asseritamente tardivo dei suoi argomenti che mettono in discussione la preparazione inadeguata della risoluzione quanto riguardo alla presa in considerazione di diverse perizie presentate dalla ricorrente. Ne consegue che, in tale parte, la ricorrente precisa i punti contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti su cui essa fonda le proprie censure.

287

Pertanto, si deve ritenere che la prima e la terza parte del terzo motivo di impugnazione siano ricevibili. La seconda parte di tale motivo di impugnazione deve essere dichiarata irricevibile.

2) Nel merito

288

La prima parte del terzo motivo di impugnazione verte sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento SRM, letto alla luce degli articoli 17 e 52 della Carta. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, ai punti da 674 a 678 della sentenza impugnata, che il SRB non era tenuto a verificare se l’azione di risoluzione rispettasse il principio di proporzionalità alla luce del diritto di proprietà degli azionisti e, in particolare, se soluzioni alternative avrebbero consentito di evitare la distruzione di valore.

289

È giocoforza constatare che tale argomento deriva da una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.

290

Da un lato, sostenendo che il Tribunale avrebbe dichiarato che il SRB non era tenuto a verificare che l’azione di risoluzione rispettasse il principio di proporzionalità alla luce del diritto di proprietà degli azionisti, la ricorrente si basa su una lettura isolata e, pertanto, erronea, del punto 674 della sentenza impugnata. Infatti, al punto 673 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che la distruzione del valore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento SRM non riguarda unicamente gli interessi patrimoniali degli azionisti e dei detentori di strumenti di capitale dell’entità, ma anche quelli dei suoi depositanti, dei suoi dipendenti e degli altri creditori.

291

In tale prospettiva, il Tribunale ha inteso sottolineare, in sostanza, al citato punto 674, che l’esame della proporzionalità dell’azione di risoluzione non deve prendere in considerazione esclusivamente gli interessi degli azionisti, ma anche altri interessi, il che è corroborato dalla successiva analisi del Tribunale. In tal senso, esso ha rilevato, al punto 675 della sentenza impugnata, che il SRB aveva constatato, all’articolo 5, paragrafo 2, del programma di risoluzione controverso, che lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa costituiva un mezzo adeguato, necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi della risoluzione. In particolare, al punto 678 di tale sentenza, il Tribunale ha evidenziato segnatamente il fatto che, in base alla valutazione contenuta nell’articolo 4, paragrafo 6, di detto programma, gli inconvenienti e i costi connessi all’adozione dell’azione di risoluzione, principalmente le perdite subite dagli azionisti e dai creditori subordinati, sarebbero stati controbilanciati dai vantaggi che ne sarebbero derivati, vale a dire il mantenimento delle funzioni essenziali del Banco Popular, la limitazione degli effetti negativi sull’economia e sulla stabilità finanziaria nonché il fatto di evitare perdite che altri creditori avrebbero potuto subire.

292

Nei limiti in cui la ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto, erroneamente, che gli azionisti del Banco Popular non avessero sostenuto perdite maggiori a seguito della risoluzione rispetto a quelle che avrebbero sostenuto se esso fosse stato sottoposto a una procedura di insolvenza, è sufficiente rilevare che, al punto 678 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a riassumere il contenuto dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6, del programma di risoluzione controverso, per rispondere, come risulta dal punto successivo della sentenza impugnata, all’argomento della ricorrente secondo cui il SRB non avrebbe preso in considerazione, in tale dispositivo, la distruzione di valore che lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa poteva comportare, a suo avviso, per gli azionisti del Banco Popular.

293

Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha affatto dichiarato che il SRB poteva astenersi dal verificare se soluzioni alternative avrebbero consentito di evitare la distruzione di valore. Al contrario, il Tribunale ha constatato, ai punti da 675 a 677 della sentenza impugnata, che il SRB aveva considerato, all’articolo 5, paragrafo 3, del programma di risoluzione controverso, che gli altri strumenti di risoluzione previsti dal regolamento SRM non erano adeguati e non consentivano di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e che, pertanto, il SRB aveva giustificato il fatto che quest’ultimo strumento fosse necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

294

In tale contesto, la constatazione contenuta in tale punto 677 non mette affatto in discussione il requisito di proporzionalità, in base al quale, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva (v., per quanto riguarda tale obbligo, sentenza del 9 novembre 2023, Altice Group Lux/Commissione, C‑746/21 P, EU:C:2023:836, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, è solo nei limiti in cui il SRB ha giustificato il fatto che lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa fosse necessario per la realizzazione degli obiettivi della risoluzione che il Tribunale ha ritenuto che il SRB non dovesse indicare se soluzioni alternative avrebbero consentito di evitare la distruzione di valore.

295

Ne consegue che la prima parte del terzo motivo di impugnazione è infondata.

296

Con la terza parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce una violazione dei suoi diritti della difesa in cui il Tribunale sarebbe incorso ai punti da 479 a 492 della sentenza impugnata. Essa afferma, in sostanza, che la riservatezza del programma di risoluzione controverso le ha impedito di suffragare ulteriormente la sua argomentazione relativa all’esistenza di soluzioni alternative e di dedurre, prima del deposito della replica in primo grado, che, in considerazione delle asserite carenze del piano di risoluzione del 2016, il SRB avrebbe potuto preparare meglio la risoluzione.

297

Orbene, da un lato, emerge segnatamente dai punti di 345 a 353 della sentenza impugnata che la ricorrente non aveva dimostrato che le versioni del programma di risoluzione controverso e della valutazione 2, pubblicate sul sito Internet del SRB e cui essa aveva avuto accesso, non fossero sufficientemente motivate. Dall’altro lato, al punto 400 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva precisato in quale misura i dati economici rimasti occultati nelle versioni non riservate di tale programma e della valutazione 2 fossero necessari ai fini della comprensione del suddetto programma e dell’esercizio del loro diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

298

Inoltre, è stato constatato ai punti da 131 a 134 della presente sentenza che il Tribunale non ha violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 47 della Carta statuendo, nell’ordinanza del 9 giugno 2021 menzionata al punto 723 della sentenza impugnata, che il testo integrale del programma di risoluzione controverso non era pertinente ai fini della soluzione del ricorso.

299

In tali circostanze, si deve ritenere che la ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato che, per quanto riguarda l’esistenza di soluzioni alternative e la preparazione della risoluzione del Banco Popular mediante il piano di risoluzione del 2016, la riservatezza del programma di risoluzione controverso le abbia impedito di difendere in modo effettivo i propri diritti dinanzi al giudice dell’Unione.

300

Peranto, la terza parte del terzo motivo di impugnazione è infondata.

301

Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.

2.   Sull’ottavo motivo di impugnazione

302

Con l’ottavo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 17 e 52 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 4, TUE dichiarando, ai punti da 463 a 492 della sentenza impugnata, che il programma di risoluzione controverso non violava il diritto di proprietà. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

a)   Argomenti delle parti

303

Con la prima parte dell’ottavo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, ai punti da 467 a 469 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il programma di risoluzione controverso non aveva comportato un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà degli azionisti del Banco Popular, in quanto la procedura di insolvenza era l’unica alternativa alla risoluzione. In tale contesto, il Tribunale si sarebbe parimenti erroneamente basato sulla propria giurisprudenza derivante, in particolare, dalla sentenza del 13 luglio 2018, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a. (T‑680/13, EU:T:2018:486), secondo la quale gli azionisti dovrebbero essere i primi a sopportare perdite tali da comportare una carenza di capitale. Tuttavia, facendo riferimento alla sua argomentazione presentata nell’ambito del settimo motivo di impugnazione e riassunta al punto 195 della presente sentenza, la ricorrente ritiene che tale giurisprudenza sia inapplicabile a banche che, come il Banco Popular al momento della risoluzione, sono solvibili. Peraltro, contrariamente a quanto affermerebbe la sentenza impugnata, il regolamento SRM non creerebbe alcuna presunzione di insolvenza.

304

Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 466, 467 e 481 della sentenza impugnata, che il programma di risoluzione controverso soddisfaceva i requisiti risultanti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Più in particolare, essa gli addebita di essersi limitato ad affermare che le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, primo comma, lettera c), del regolamento SRM erano soddisfatte, senza tuttavia aver verificato se il SRB avesse esercitato il suo potere di svalutazione alle condizioni previste dalla legge e in modo non arbitrario e, in particolare, senza aver esaminato se l’esercizio di tale potere fosse fondato sulla valutazione delle attività e delle passività della banca, richiesta dall’articolo 20, paragrafo 5, lettera c), e dall’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento SRM.

305

Secondo la ricorrente, l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del programma di risoluzione controverso si basa, erroneamente, sulla valutazione 2. Infatti, la relazione di valutazione avrebbe espressamente sottolineato che essa non aveva lo scopo di determinare se le condizioni per l’adozione di un’azione di risoluzione o di una misura di svalutazione fossero soddisfatte e avrebbe, pertanto, escluso il suo utilizzo ai fini dell’esercizio del potere di svalutazione. Pertanto, sarebbe stato arbitrario basarsi nonostante tutto sulla valutazione 2 per svalutare il capitale sociale del Banco Popular. Inoltre, la valutazione 2, in modo contraddittorio e arbitrario, avrebbe stimato il valore del Banco Popular in EUR ‑8,2 miliardi, benché tale banca fosse solvibile.

306

Con la terza parte dell’ottavo motivo di ricorso, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato gli articoli 17 e 52 della Carta nonché l’articolo 5, paragrafo 4, TUE dichiarando, ai punti da 474 a 476 della sentenza impugnata, che la svalutazione dei titoli di proprietà è stata effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità. Tuttavia, la lesione del suo diritto di proprietà non potrebbe essere considerata proporzionata, in assenza di un indennizzo adeguato che tenga conto della solvibilità del Banco Popular al momento della risoluzione.

307

Il SRB sostiene che la prima parte dell’ottavo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente non evidenzia alcun errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso riguardo all’asserita violazione del diritto di proprietà. Il SRB e il Banco Santander eccepiscono l’irricevibilità della seconda parte di tale motivo di impugnazione, in quanto la ricorrente introdurrebbe fatti e argomenti nuovi in fase di impugnazione e non farebbe riferimento ad alcun punto specifico della motivazione della sentenza impugnata. Per le stesse ragioni, il SRB eccepisce l’irricevibilità della terza parte di detto motivo di impugnazione.

308

In ogni caso, la Commissione, il SRB, il Regno di Spagna e il Banco Santander ritengono che l’ottavo motivo di impugnazione sia infondato.

b)   Giudizio della Corte

309

Per quanto riguarda la ricevibilità dell’ottavo motivo di impugnazione e più in particolare la sua prima parte, la ricorrente addebita al Tribunale, in particolare, di aver dichiarato che il regolamento SRM creerebbe una presunzione di insolvenza. Tuttavia, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 115 delle sue conclusioni, l’impugnazione non individua i punti della motivazione della sentenza impugnata nei quali il Tribunale avrebbe effettuato una siffatta constatazione e viola, pertanto, i requisiti risultanti dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ne consegue che la prima parte di tale motivo d’impugnazione è parzialmente irricevibile.

310

Inoltre, la seconda e la terza parte di detto motivo di impugnazione si fondano, come correttamente rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, su argomenti sollevati per la prima volta in sede di impugnazione, in quanto la ricorrente invoca solo ora presunte irregolarità che viziano la valutazione nonché l’assenza di un indennizzo adeguato. Pertanto, queste due parti devono essere respinte.

311

Quanto alla fondatezza della prima parte dell’ottavo motivo di impugnazione, occorre sottolineare che la ricorrente critica i punti da 467 a 469 della sentenza impugnata e si basa al riguardo, in sostanza, sugli stessi argomenti che essa ha dedotto nell’ambito del suo settimo motivo di impugnazione e che sono riassunti al punto 195 della presente sentenza. Pertanto, per le medesime ragioni esposte, segnatamente, ai punti da 233 a 235 della presente sentenza, si deve dichiarare che tale argomento è infondato.

312

Ne consegue che l’ottavo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.

313

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere respinta.

VI. Sulle spese

314

Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

315

L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

316

Nel caso di specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente nei suoi motivi di impugnazione, tenuto conto della domanda della Commissione, del SRB e del Banco Santander, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, dal SRB e dal Banco Santander.

317

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico ciascuno delle proprie spese.

318

Di conseguenza, il Regno di Spagna, il Parlamento e il Consiglio si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Aeris Invest Sàrl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dal Banco Santander SA.

 

3)

Il Regno di Spagna, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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