Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2023.#Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) contro Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Francia).#Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 164, paragrafi 1 e 4 – Norme di commercializzazione – Estensione di un accordo interprofessionale – Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea.#Cause riunite da C-501/22 a C-504/22.

ECLI:EU:C:2023:531Eu Chamb 05 C29 giu 2023

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

29 giugno 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 164, paragrafi 1 e 4 – Norme di commercializzazione – Estensione di un accordo interprofessionale – Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea»

Nelle cause riunite da C‑501/22 a C‑504/22,

aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisioni del 22 luglio 2022, pervenute in cancelleria questo stesso giorno, nei procedimenti

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

contro

Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), da A. Bouviala, P. Morrier, S. Pelet‑Serra e A. Soualem, avocats;

–

per il governo francese, da G. Bain e J.‑L. Carré, in qualità di agenti;

–

per il governo ellenico, da E. Leftheriotou, M. Tassopoulou ed A.‑E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

–

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e F. Le Bot, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente,

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di quattro controversie che oppongono l’Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) al Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francia; in prosieguo: il «Ministro»), in merito ai dinieghi opposti da quest’ultimo a quattro domande della Interfel intese ad ottenere l’estensione dei quattro accordi interprofessionali conclusi da tale organizzazione agli operatori non affiliati a quest’ultima.

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1234/2007

3

L’articolo 125 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (GU 2008 L 121, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), prevedeva quanto segue:

«Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

(…)».

4

L’articolo 125 septies, paragrafo 1, di detto regolamento così disponeva:

«Nel caso in cui un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell’organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all’organizzazione in questione:

a)

le regole di cui all’articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

(…)

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

(…)

b)

figurino nell’elenco tassativo di cui all’allegato XVI bis;

(…)».

5

L’articolo 125 terdecies di detto regolamento aveva il seguente tenore:

«1.   Qualora un’organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito di quest’ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

(…)

3.   Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione:

a)

perseguono uno dei seguenti obiettivi:

(…)

iv)

regole di commercializzazione;

(…)

4.   Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punt[o] (…) iv) (…), non sono diverse da quelle elencate nell’allegato XVI bis. (…)».

6

L’allegato XVI bis del medesimo regolamento, intitolato «Elenco tassativo delle regole che possono essere estese ai produttori non aderenti a norma degli articoli 125 septies e 125 terdecies», conteneva un punto 3 così formulato:

«3. Regole di commercializzazione

a)

rispetto delle date previste per l’inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;

b)

rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c)

regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

d)

indicazione dell’origine del prodotto».

Regolamento n. 1308/2013

7

Ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, quest’ultimo ha abrogato, con effetto al 1o gennaio 2014, il regolamento n. 1234/2007.

8

I considerando 132 e 134 del regolamento n. 1308/2013 sono così formulati:

«(132)

Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(…)

(134)

Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l’impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori».

9

La parte II di tale regolamento, intitolata «Mercato interno», contiene un titolo II, rubricato «Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori». Il capo I di tale titolo, rubricato «Disposizioni in materia di commercializzazione», include una sezione 1, intitolata «Norme di commercializzazione», la quale a sua volta contiene una sottosezione 2, dal titolo «Norme di commercializzazione per settore o per prodotto», la quale include segnatamente gli articoli da 74 a 76 di detto regolamento.

10

L’articolo 74 di questo medesimo regolamento, intitolato «Principio generale», così dispone:

«I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell’Unione [europea] solo se sono conformi a tali norme».

11

L’articolo 75 del regolamento n. 1308/2013, intitolato «Fissazione e contenuto», recita:

«1.   Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

(…)

b)

ortofrutticoli;

c)

prodotti ortofrutticoli trasformati;

(…)

3.   (…) le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi (…):

(…)

b)

i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

(…)».

12

L’articolo 76 di detto regolamento, intitolato «Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli», così dispone:

«1.   [In aggiunta] alle norme di commercializzazione applicabili di cui all’articolo 75, [se pertinenti,] i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2.   Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l’importazione e l’esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

3.   Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all’interno dell’Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

4.   Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione».

13

Il titolo II della parte II del regolamento n. 1308/2013 comprende un capo III, intitolato «Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali». Tale capo III contiene una sezione 3, rubricata «Estensione delle regole e contributi obbligatori», di cui fa parte l’articolo 164 di detto regolamento, dal titolo «Estensione delle regole», il quale è così formulato:

«1.   Qualora un’organizzazione di produttori riconosciuta, un’associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell’ambito dell’organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all’organizzazione o associazione.

(…)

4.   Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

a)

conoscenza della produzione e del mercato;

b)

regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c)

stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d)

commercializzazione;

e)

tutela ambientale;

f)

azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g)

azioni di tutela dell’agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h)

ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i)

studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j)

ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell’ambiente;

k)

definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l)

uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m)

salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

n)

gestione dei sottoprodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell’Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all’articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell’Unione o la normativa nazionale in vigore.

(…)».

14

L’articolo 210 del medesimo regolamento, intitolato «Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute», prevede, al paragrafo 4, quanto segue:

«Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno dell’Unione;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC [Politica agricola comune] perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi o di quote;

e)

possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

15

Ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, i riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti, segnatamente, al regolamento n. 1308/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato XIV di quest’ultimo regolamento. Risulta da tale tavola di concordanza che l’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 corrisponde all’articolo 75, paragrafo 1, lettere da a) ad e), e paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, e che l’articolo 113 bis, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1234/2007 corrisponde all’articolo 76 del regolamento n. 1308/2013. Secondo detta tavola di concordanza, gli articoli 125 septies e 125 terdecies del regolamento n. 1234/2007 corrispondono all’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013.

Regolamento di esecuzione n. 543/2011

16

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU 2011, L 157, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018 (GU 2019, L 75, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 543/2011»), prevede, all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   I requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del [regolamento n. 1234/2007] costituiscono la norma di commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell’allegato I del presente regolamento.

Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

2.   Le norme di commercializzazione specifiche di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 1234/2007] figurano nella parte B dell’allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti:

a)

mele;

(…)

c)

kiwi;

(…)

e)

pesche e pesche noci;

(…)».

17

La parte A dell’allegato I di detto regolamento di esecuzione è intitolata «Norma di commercializzazione generale» e contiene delle sezioni dedicate alle «[c]aratteristiche minime», alle «[c]aratteristiche minime di maturazione», alla «[t]olleranza» e alle «[i]ndicazioni esterne».

18

La parte B di detto allegato, intitolata «Norme di commercializzazione specifiche», contiene una parte 1, intitolata «Norma di commercializzazione per le mele», il cui punto III, rubricato «Disposizioni relative alla calibrazione», enuncia:

«Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all’asse del frutto o dal peso.

(…)

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

per i frutti calibrati secondo il diametro:

–

5 mm per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm;

–

10 mm per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell’imballaggio; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm.

b)

per i frutti calibrati secondo il peso:

–

per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati:

Variazione (g)

Differenza di peso (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

–

per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell’imballaggio.

Variazione (g)

Omogeneità (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell’imballaggio non è previsto alcun requisito di omogeneità del calibro.

Le varietà di mele in miniatura, contrassegnate da una “M” nell’appendice della presente norma, sono esentate dalle disposizioni relative alla calibrazione. Tali varietà in miniatura devono avere almeno 12 ° Brix [calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)]».

19

La parte B di detto allegato contiene altresì una parte 3, intitolata «Norma di commercializzazione per i kiwi», il cui punto II, B, intitolato «Caratteristiche minime di maturazione», prevede quanto segue:

«I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.

Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2 ° Brix [calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell’OCSE] o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15% nella fase di condizionamento, in modo da permettere loro di raggiungere 9,5 ° Brix [calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell’OCSE] al momento di entrare nella catena di distribuzione».

20

Questa parte B contiene anche una parte 5, intitolata «Norma di commercializzazione per le pesche e le pesche noci/nettarine», il cui punto III, dal titolo «Disposizioni relative alla calibrazione», dispone quanto segue:

«(…) Il calibro minimo è di:

–

56 mm o 85 g per la categoria “Extra”,

–

51 mm o 65 g per le categorie I e II.

Tuttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1o gennaio e il 30 aprile (emisfero australe).

(…)».

Diritto internazionale

21

La UNECE è stata istituita nel 1947 dalla risoluzione 36 (IV), del 28 marzo 1947, del Consiglio economico e sociale (ONU) (Ecosoc). Essa riunisce attualmente 56 paesi di Europa (ivi compresi tutti gli Stati membri dell’Unione), della Comunità degli Stati indipendenti e dell’America del Nord. Poiché l’Unione non è membro delle Nazioni Unite, non è neppure membro della UNECE. Per contro, essa partecipa alla UNECE come osservatore.

22

In seno alla UNECE opera il gruppo di lavoro per le norme sulla qualità dei prodotti agricoli, il quale ha adottato la norma CEE‑ONU FFV‑15 concernente la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cetrioli. Tale norma, nella versione risultante dalla sua edizione dell’anno 2017 applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali, prevede, al punto III, intitolato «Disposizioni concernenti la calibrazione», quanto segue:

«Il calibro è determinato dal peso o dalla combinazione di diametro e lunghezza.

Un calibro omogeneo è obbligatorio per le categorie ‟Extra” e I.

Al fine di garantire un calibro omogeneo per i prodotti di uno stesso imballaggio, deve essere applicata una delle due opzioni seguenti:

(a)

Calibrazione in base al peso

La forchetta di oscillazione del peso non deve superare:

150 g quando l’unità di prodotto più piccola pesa almeno 400 g;

100 g quando l’unità di prodotto più piccola pesa tra 180 e 400 g;

i cetrioli pesanti meno di 180 g devono essere di un peso ragionevolmente omogeneo.

(b)

Calibrazione in base alla lunghezza e al diametro

La forchetta di oscillazione della lunghezza non deve superare 5 cm, e i cetrioli devono avere un diametro ragionevolmente omogeneo».

Diritto francese

23

L’articolo L. 632‑2‑1, secondo comma, del codice rurale e della pesca marittima dispone quanto segue:

«[Le organizzazioni interprofessionali] possono definire, nell’ambito di accordi interprofessionali, dei contratti tipo, dei quali esse possono chiedere all’autorità amministrativa l’estensione, e che contengono modelli di redazione (…), nonché clausole relative a misure di regolazione dei volumi allo scopo di adattare l’offerta alla domanda. (…)»

24

L’articolo L. 632‑3 di detto codice enuncia quanto segue:

«Gli accordi conclusi nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta possono essere estesi, per un determinato periodo di tempo, in tutto o in parte, dall’autorità amministrativa competente, qualora essi prevedano delle azioni comuni o rivolte ad un interesse comune conformi all’interesse generale e compatibili con la legislazione dell’Unione europea».

25

L’articolo L. 632‑4 di detto codice recita:

«(…)

L’estensione degli accordi [conclusi nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta] è altresì subordinata al rispetto delle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea applicabile a tali accordi.

(…)

Qualora venga decisa l’estensione, le misure così previste sono obbligatorie per tutti i membri delle professioni costituenti tale organizzazione interprofessionale.

(…)».

Controversie di cui ai procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C-501/22

26

La Interfel è un’organizzazione interprofessionale agricola riconosciuta sul fondamento dell’articolo L. 632‑1 del codice rurale e della pesca marittima. Il 10 giugno 2020, essa ha concluso un accordo interprofessionale intitolato «Pesca‑nettarina‑calibrazione», relativo alle campagne 2021-2023 (in prosieguo: l’«accordo pesche‑nettarine»), il quale prevede, segnatamente, il divieto di commercializzazione di pesche o di nettarine di piccolo calibro (calibro D), durante tutto il periodo di commercializzazione in questione. Essa ha chiesto al Ministro l’estensione di tale accordo interprofessionale ad altri operatori, giustificando tale domanda con l’intento di garantire la qualità della frutta venduta ai consumatori.

27

Con una decisione in data 7 settembre 2020, il Ministro ha rifiutato di accogliere tale domanda. La Interfel ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), inteso all’annullamento di tale decisione.

28

Il Conseil d’État rileva che l’accordo pesche‑nettarine stabilisce che le pesche e le nettarine prodotte in Francia, destinate alla commercializzazione sul mercato francese nonché all’esportazione, sono sottoposte ad una calibrazione minima di 56 mm ovvero di 85 g in tutte le tappe della commercializzazione e durante tutta la campagna di commercializzazione in questione. Orbene, tali clausole sarebbero più restrittive rispetto alle disposizioni dell’allegato I, parte B, parte 5, punto III, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

29

Il Conseil d’État aggiunge che la Interfel ha fatto valere, segnatamente, un motivo relativo al fatto che il Ministro non poteva legittimamente rifiutare di estendere l’accordo pesche‑nettarine ad altri operatori. Secondo il Conseil d’État, l’esame di questo motivo rende necessario stabilire se l’articolo 164, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione ad altri operatori di accordi interprofessionali che prevedono delle regole più restrittive rispetto a quelle dettate dalla normativa dell’Unione non soltanto quando si tratta di «regole di produzione», ai sensi della lettera b) di detto paragrafo 4, ma anche relativamente all’insieme delle regole che vertono su una o più tra le materie contemplate alle lettere a) e da c) ad n) del medesimo paragrafo 4, e in particolare se tale disposizione autorizzi l’adozione, sotto forma di accordo interprofessionale, di regole di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli rientranti in una categoria determinata più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell’Unione e l’estensione di tali regole all’insieme degli operatori.

30

Alla luce di tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 164 del regolamento [n. 1308/2013] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle ‟regole di produzione” citate alla lettera b) [del paragrafo 4] di detto articolo, ma anche in tutte le materie menzionate alla lettera a) e alle lettere da c) ad n) [di detto paragrafo 4], per le quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale, e segnatamente se l’articolo sopra citato autorizzi – nel caso in cui la normativa dell’Unione preveda norme di commercializzazione per una determinata categoria di ortofrutticoli – l’adozione di regole più restrittive, sotto forma di accordo interprofessionale, e la loro estensione a tutti gli operatori».

Causa C‑502/22

31

Il 10 giugno 2020, la Interfel ha concluso un accordo interprofessionale intitolato «Cetriolo di tipo lungo o olandese», relativo alle campagne 2021‑2023 (in prosieguo: l’«accordo cetrioli»). Essa ha chiesto al Ministro l’estensione di tale accordo interprofessionale ad altri operatori, giustificando una tale domanda con l’intento di garantire la qualità dei cetrioli venduti ai consumatori.

32

Con una decisione del 7 settembre 2020, il Ministro ha rifiutato di accogliere tale domanda. La Interfel ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État, inteso all’annullamento di tale decisione.

33

Il Conseil d’État osserva che l’accordo cetrioli stabilisce che il calibro dei cetrioli prodotti in Francia metropolitana e venduti in categoria «Extra» o I viene determinato esclusivamente in base al peso, ad esclusione di qualsiasi scala di calibro che combini il diametro e la lunghezza, che il loro peso minimo è di 250 g e che una calibrazione omogenea è obbligatoria per i cetrioli di categoria «Extra» o I, laddove lo stesso imballaggio può contenere soltanto prodotti corrispondenti a una stessa categoria della scala di calibrazione definita. Secondo il Conseil d’État, simili clausole sono più restrittive di quelle risultanti, da un lato, dalla norma generale di commercializzazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2011, la quale non menziona alcuna regola di calibrazione dei prodotti, e, dall’altro, dalla norma UNECE FFV‑15, relativa alla certificazione, alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei cetrioli.

34

Il Conseil d’État aggiunge che la Interfel ha, segnatamente, sollevato un motivo relativo al fatto che il Ministro non poteva legittimamente rifiutare di estendere l’accordo cetrioli ad altri operatori. Secondo il Conseil d’État, l’esame di questo motivo rende necessario stabilire se l’articolo 164, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso, da un lato, che esso autorizza l’estensione ad altri operatori di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive rispetto a quelle dettate dalla normativa dell’Unione non soltanto quando si tratti di «regole di produzione», ai sensi del punto b) di detto paragrafo 4, ma anche relativamente all’insieme delle regole che vertono su una o più tra le materie contemplate ai punti a) e da c) ad n) del medesimo paragrafo 4, e, dall’altro lato, che, in assenza di regole specifiche per una determinata categoria di prodotti ortofrutticoli previste dal diritto dell’Unione, esso autorizza l’estensione ad altri operatori di simili accordi che prevedono regole più restrittive di quelle previste dalle norme applicabili, adottate dalla UNECE.

35

Alla luce di tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 164 del regolamento [n. 1308/2013] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle ‟regole di produzione” citate alla lettera b) [del paragrafo 4] di detto articolo, ma anche in tutte le altre materie menzionate alla lettera a) e alle lettere da c) ad n) [del medesimo paragrafo 4], per le quali detta disposizione prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale.

2)

Se, in mancanza di regole dell’Unione specifiche per una determinata categoria di prodotti ortofrutticoli, l’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive rispetto alle norme applicabili adottate dalla [UNECE] alle quali rinvia il diritto [dell’Unione]».

Causa C-503/22

36

Il 10 giugno 2020, la Interfel ha concluso un accordo interprofessionale intitolato «Mela – calibro a peso», relativo alle campagne 2021‑2023 (in prosieguo: l’«accordo mele»). Essa ha chiesto al Ministro l’estensione di tale accordo interprofessionale ad altri operatori, giustificando una tale domanda con l’intento di garantire la qualità della frutta venduta ai consumatori.

37

Con una decisione del 20 novembre 2020, il Ministro ha rifiutato di accogliere tale domanda. Il Conseil d’État osserva che tale decisione del 20 novembre 2020 deve essere considerata come una decisione comportante la revoca della decisione di accettazione della domanda di estensione della Interfel, da considerarsi intervenuta, a norma dell’articolo L. 632‑4 del codice rurale e della pesca marittima, in mancanza di una decisione esplicita presa sulla suddetta domanda di estensione al termine del periodo istruttorio previsto, il quale era stato prorogato fino al 7 novembre 2020. La Interfel ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État, inteso all’annullamento della menzionata decisione del 20 novembre 2020.

38

Il Conseil d’État evidenzia che l’accordo mele, da un lato, prevede una calibrazione esclusiva in base al peso, che esclude dunque quella in base al diametro prevista dall’allegato I, parte B, parte 1, punto III, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, e, dall’altro, prevede che le mele classificate nelle categorie I e II, presentate a strati ordinati o adagiate in uno stesso imballaggio, debbano rispettare una delle quattordici forchette di calibrazione previste da detto accordo e che le mele di categoria I presentate alla rinfusa nel medesimo imballaggio debbano rispettare otto forchette di calibrazione menzionate nel suddetto accordo, laddove tali forchette sono più dettagliate di quelle previste nell’allegato I, parte B, partie 1, punto III, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.

39

Il Conseil d’État aggiunge che la Interfel ha, segnatamente, dedotto un motivo relativo al fatto che il Ministro non poteva legittimamente revocare la propria decisione di accettazione della domanda di estensione dell’accordo mele ad altri operatori. Secondo il Conseil d’État, l’esame di questo motivo rende necessario stabilire se l’articolo 164, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione ad altri operatori di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle dettate dalla normativa dell’Unione non soltanto quando si tratta di «regole di produzione», ai sensi della lettera b) di detto paragrafo 4, ma anche in riferimento all’insieme delle regole riguardanti una o più materie contemplate dalle lettere a) e da c) ad n) del citato paragrafo 4. Nell’ipotesi in cui la risposta a tale quesito fosse differente a seconda che vengano in questione delle «regole di commercializzazione», ai sensi del punto d) del medesimo paragrafo 4, oppure delle «norme minime in materia di imballaggio e presentazione», ai sensi della lettera k) del medesimo paragrafo 4, il Conseil d’État desidera sapere se la fissazione di forchette di calibrazione destinate ad assicurare l’omogeneità dei prodotti di un medesimo imballaggio rientri nelle regole o nelle norme suddette.

40

Alla luce di tali circostanze, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 164 del regolamento [n. 1308/2013] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive rispetto a quelle fissate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle ‟regole di produzione” citate alla lettera b) [del paragrafo 4] di detto articolo, ma anche in tutte le materie menzionate alla lettera a) e alle lettere da c) ad n) [del medesimo paragrafo 4], per le quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale, e, segnatamente, se detta disposizione autorizzi – laddove la normativa dell’Unione preveda norme di commercializzazione e di condizionamento per una determinata categoria di ortofrutticoli – l’adozione di regole più restrittive mediante accordo interprofessionale e la loro estensione a tutti gli operatori.

2)

Ove la risposta alla questione che precede vari a seconda che si tratti delle ‟regole di commercializzazione” citate alla lettera c) [del paragrafo 4] di detto articolo o delle ‟norme minime in materia di imballaggio e presentazione” menzionate alla lettera k) [del medesimo paragrafo 4], se la fissazione di forchette di calibrazione volte a garantire l’omogeneità dei prodotti di uno stesso imballaggio rientri nelle regole di commercializzazione o nelle norme in materia di presentazione».

Causa C‑504/22

41

Il 10 giugno 2020, la Interfel ha concluso un accordo interprofessionale intitolato «Kiwi Hayward – data di raccolta e di commercializzazione – Maturità», relativo alle campagne 2021‑2023 (in prosieguo: l’«accordo kiwi»). Essa ha chiesto al Ministro l’estensione di tale accordo interprofessionale ad altri operatori, giustificando tale domanda con l’intento di garantire la qualità dei frutti venduti ai consumatori.

42

Con una decisione del 22 ottobre 2020, il Ministro ha rifiutato di accogliere la domanda. La Interfel ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État, inteso all’annullamento di tale decisione.

43

Il Conseil d’État osserva che l’accordo kiwi stabilisce che i kiwi risultanti dalle cultivar Actinidia Deliciosa di varietà Hayward, prodotti in Francia, non possono essere raccolti prima del 10 ottobre e commercializzati prima del 6 novembre in Francia. Simili prescrizioni sarebbero più rigorose delle disposizioni previste dall’allegato I, parte B, parte 3, punto II, B, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, le quali, oltre ai requisiti minimi in materia di maturità, non prevedrebbero alcuna condizione relativa alle date di raccolta e di commercializzazione.

44

Il Conseil d’État aggiunge che la Interfel ha dedotto, segnatamente, un motivo relativo al fatto che il Ministro non poteva legittimamente rifiutare di estendere l’accordo kiwi ad altri operatori. Secondo il Conseil d’État, l’esame di questo motivo rende necessario stabilire, in primo luogo, se l’articolo 164, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione ad altri operatori di accordi interprofessionali che prevedono regole più rigorose di quelle dettate dalla normativa dell’Unione non soltanto quando si tratta di «regole di produzione», ai sensi della lettera b) di detto paragrafo 4, ma anche quando si tratta dell’insieme delle regole che vertono su una o più materie contemplate alle lettere a) e da c) ad n) del medesimo paragrafo 4, e, in secondo luogo, se la fissazione, da un lato, di date di raccolta e, dall’altro, di date di commercializzazione rientri nell’applicazione delle regole suscettibili di essere fissate tramite accordo interprofessionale ed estese in conformità all’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 e, in caso affermativo, se la fissazione di tali date rientri nell’applicazione delle «regole di produzione», ai sensi della lettera b) del medesimo paragrafo 4 oppure, come prevedeva anteriormente l’allegato XVI bis del regolamento n. 1234/2007, nell’applicazione delle «regole di commercializzazione».

45

Alla luce di tali circostanze, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 164 del regolamento [n. 1308/2013] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle dettate dalla normativa dell’Unione non solo nell’ambito delle ‟regole di produzione” citate alla lettera b) [del paragrafo 4] di detto articolo, ma anche nell’insieme delle materie menzionate alla lettera a) e alle lettere da c) ad n) [del medesimo paragrafo 4], per le quali esso prevede che possa essere chiesta l’estensione di un accordo interprofessionale.

2)

Se la fissazione di date di raccolta, da una parte, e di date di commercializzazione, dall’altra, rientri nelle regole che possono essere fissate mediante accordo interprofessionale ed estese sulla base dell’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 e, in caso affermativo, se la fissazione di simili date di raccolta e di commercializzazione rientri nelle ‟regole di produzione” di cui alla lettera b) [del paragrafo 4] di detto articolo oppure, come prevedeva in precedenza l’allegato XVI bis del regolamento [n. 1234/2007], nelle ‟regole di commercializzazione” ora oggetto della lettera d) [del medesimo paragrafo 4]».

46

Con decisione del presidente della Corte del 9 settembre 2022, le cause da C‑501/22 a C‑504/22 sono state riunite ai fini della fase scritta e di quella orale del procedimento, nonché ai fini della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione nella causa C‑504/22

47

Con la sua seconda questione nella causa C‑504/22, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che rientra nell’applicazione di tale articolo la fissazione – tramite accordo, decisione o pratica concordata adottati nell’ambito di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta – di date del raccolto o di date di commercializzazione di un prodotto agricolo.

48

A questo proposito, occorre osservare che, conformemente all’allegato XVI bis, punto 3, lettera a), del regolamento n. 1234/2007, le date previste per l’inizio del raccolto e lo scaglionamento della commercializzazione figuravano, a titolo delle regole di commercializzazione, nell’elenco tassativo delle regole che potevano essere estese ai produttori non membri di un’organizzazione interprofessionale ai sensi degli articoli 125 septies e 125 terdecies di detto regolamento. Tali articoli corrispondono, secondo quanto disposto dall’articolo 230 del regolamento n. 1308/2013, all’articolo 164 di quest’ultimo.

49

Inoltre, il citato articolo 230 ha abrogato, in virtù del suo paragrafo 1, l’allegato XVI bis del regolamento n. 1234/2007. L’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 stabilisce, al paragrafo 4, che le regole delle quali può essere chiesta l’estensione ad altri operatori riguardano una delle materie contemplate da questo paragrafo, tra le quali figura la commercializzazione. Tuttavia, quest’ultimo regolamento non contiene alcuna disposizione analoga al punto 3 dell’allegato sopra menzionato che conteneva un elenco tassativo delle regole di commercializzazione che potevano essere estese agli altri operatori. Date tali circostanze, occorre considerare che il regolamento n. 1308/2013 riguarda la «commercializzazione» intesa in senso ampio.

50

Ne consegue che, astenendosi dal menzionare, a titolo del regolamento n. 1308/2013, un elenco tassativo delle regole di commercializzazione che possono essere estese agli operatori non membri, il legislatore dell’Unione non ha, in ogni caso, inteso restringere, sotto questo aspetto, la portata dell’articolo 164 di tale regolamento rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1234/2007 che esso ha abrogato.

51

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C‑504/22 dichiarando che l’articolo 164 del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che rientra nell’applicazione di tale articolo la fissazione – tramite accordo, decisione o pratica concordata adottati nell’ambito di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta – di date del raccolto o di date di commercializzazione di un prodotto agricolo.

Sulle questioni nelle cause C‑501/22 e C‑502/22 nonché sulla prima questione nella causa C‑503/22 e nella causa C‑504/22

52

Con la sua questione nella causa C‑501/22, con le sue questioni nella causa C‑502/22, nonché con la prima questione nella causa C‑503/22 e nella causa C‑504/22, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, su domanda di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una o più circoscrizioni economiche determinate di questo Stato membro e considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, rendere obbligatori alcuni accordi, alcune decisioni o alcune pratiche concordate adottati nell’ambito di tale organizzazione di produttori, di tale associazione di organizzazioni di produttori o di tale organizzazione interprofessionale, nei confronti di altri operatori che operano nelle suddette circoscrizioni economiche e che non sono membri dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in parola, nel caso in cui le regole previste da tali accordi, da tali decisioni o da tali pratiche concordate, vertenti su una o più materie tra quelle elencate al paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), del citato articolo 164, siano più restrittive rispetto a quelle previste dalle normative dell’Unione o dalle norme adottate dalla UNECE.

53

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione occorre tener conto non soltanto del tenore di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata].

54

Inoltre, consta da una giurisprudenza altrettanto consolidata che, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella che è idonea a salvaguardare l’effetto utile della disposizione stessa (sentenza del 7 marzo 2018, Cristal Union, C‑31/17, EU:C:2018:168, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

55

Nel caso di specie, occorre constatare che, anche se, nell’ambito dell’articolo 164 paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013, il testo delle lettere a) e da c) ad n) non contempla – a differenza del testo della lettera b) della medesima disposizione – regole «più restrittive rispetto alla normativa [dell’Unione] o nazionale», il citato testo delle lettere a) e da c) ad n) non esclude però, in maniera espressa, la possibilità di un’estensione ad altri operatori di regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell’Unione.

56

Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce l’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013, occorre constatare che tale articolo 164, che fa parte della sezione 3 del capo III di detto regolamento, intitolata «Estensione delle regole e contributi obbligatori», costituisce un fondamento che permette l’estensione di alcune regole adottate da un’organizzazione di produttori riconosciuta, da un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta agli operatori che non sono membri dell’organizzazione in questione. Una tale facoltà di estensione deve essere intesa alla luce dell’articolo 74 di detto regolamento, in virtù del quale i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto possono essere commercializzati nell’Unione solo se sono conformi a tali norme.

57

Discende dunque da tale articolo 74 che qualsiasi operatore, sia esso o no membro di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, è tenuto a rispettare le regole previste dalle norme suddette al fine di poter commercializzare i propri prodotti.

58

Di conseguenza, le disposizioni dell’articolo 164, paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), del regolamento n. 1308/2013 sarebbero private di effetto utile se uno Stato membro non potesse rendere obbligatorie delle regole dettate da un accordo quale quello contemplato dal paragrafo 1 di detto articolo che vadano al di là delle regole che già si impongono in forza delle norme di commercializzazione applicabili in virtù della normativa dell’Unione.

59

Una tale interpretazione è, del resto, conforme agli obiettivi enunciati nei considerando 132 e 134 del regolamento n. 1308/2013. Come indicato dal primo di essi, le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato. Come risulta dal secondo dei suddetti considerando, il legislatore dell’Unione ha considerato che le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l’impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovevano pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

60

Occorre, in proposito, sottolineare che, conformemente all’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, tale estensione non è obbligatoria, ma costituisce una semplice facoltà per lo Stato membro in questione, il quale valuta sovranamente l’opportunità dell’estensione stessa.

61

Orbene, per quanto riguarda l’esercizio di tale facoltà e al fine di garantire che tale esercizio partecipi alla realizzazione degli obiettivi ricordati al punto 59 della presente sentenza, l’articolo 164, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 stabilisce che l’estensione di tali regole agli operatori che non sono membri dell’organizzazione o dell’associazione nell’ambito della quale esse sono state adottate è esclusa qualora esse danneggino detti operatori, qualora abbiano gli effetti elencati all’articolo 210 paragrafo 4, di detto regolamento, oppure qualora esse siano incompatibili con la normativa dell’Unione o con la normativa nazionale in vigore.

62

Inoltre, per quanto riguarda le norme adottate dalla UNECE, occorre osservare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2011, letto alla luce dell’articolo 76 del regolamento n. 1308/2013, stabilisce che i requisiti enunciati in quest’ultima disposizione costituiscono la norma di commercializzazione generale alla quale i prodotti ortofrutticoli che non rientrano in una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi, prevedendo però al tempo stesso che, se il detentore è in grado di dimostrare che detti prodotti sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla UNECE, essi si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale. Ne consegue che le considerazioni enunciate ai punti da 55 a 61 della presente sentenza valgono mutatis mutandis per le norme adottate dalla UNECE.

63

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione nella causa C‑501/22, alle questioni nella causa C‑502/22, nonché alla prima questione nella causa C‑503/22 e nella causa C‑504/22 dichiarando che l’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, su domanda di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una o più circoscrizioni economiche determinate di questo Stato membro e considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, rendere obbligatori alcuni accordi, alcune decisioni o alcune pratiche concordate adottati nell’ambito di tale organizzazione di produttori, di tale associazione di organizzazioni di produttori o di tale organizzazione interprofessionale, nei confronti di altri operatori che operano nelle suddette circoscrizioni economiche e che non sono membri dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in parola, nel caso in cui le regole previste da tali accordi, da tali decisioni o da tali pratiche concordate, vertenti su una o più materie tra quelle elencate al paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), del citato articolo 164, siano più rigorose rispetto a quelle previste dalle normative dell’Unione o dalle norme adottate dalla UNECE.

Sulla seconda questione nella causa C‑503/22

64

La seconda questione nella causa C‑503/22 è stata sollevata soltanto per il caso in cui la risposta fornita alla prima questione in questa causa sia differente a seconda che si tratti di «regole di commercializzazione», ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, oppure di «norme minime in materia di imballaggio e presentazione», ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 4, lettera k), del medesimo regolamento.

65

Nel caso di specie, non sussistendo tale situazione, non occorre rispondere a tale seconda questione.

Sulle spese

66

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

rientra nell’applicazione di tale articolo la fissazione – tramite accordo, decisione o pratica concordata adottati nell’ambito di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta – di date del raccolto o di date di commercializzazione di un prodotto agricolo.

 

2)

L’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013,

deve essere interpretato nel senso che:

uno Stato membro può, su domanda di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una o più circoscrizioni economiche determinate di questo Stato membro e considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, rendere obbligatori alcuni accordi, alcune decisioni o alcune pratiche concordate adottati nell’ambito di tale organizzazione di produttori, di tale associazione di organizzazioni di produttori o di tale organizzazione interprofessionale, nei confronti di altri operatori che operano nelle suddette circoscrizioni economiche e che non sono membri dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in parola, nel caso in cui le regole previste da tali accordi, da tali decisioni o da tali pratiche concordate, vertenti su una o più materie tra quelle elencate al paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), del citato articolo 164, siano più rigorose rispetto a quelle previste dalle normative dell’Unione europea o dalle norme adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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