Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024.#Novo Banco SA - Sucursal en España e a. contro C.F.O. e a.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo.#Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte”.#Cause riunite da C-498/22 a C-500/22.

ECLI:EU:C:2024:686Eu Chamb 04 C5 set 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 settembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito – Direttiva 2001/24/CE – Articoli 3 e 6 – Provvedimento di risanamento adottato nei confronti di un ente creditizio – Trasmissione degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio a una “banca ponte” prima della proposizione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento di un credito vantato nei confronti di tale ente creditizio – Ritrasmissione al medesimo ente creditizio di taluni di detti obblighi e responsabilità – Legge dello Stato membro di apertura della procedura in questione (lex concursus) – Effetti di un provvedimento di risanamento in altri Stati membri – Mutuo riconoscimento – Effetti della violazione dell’obbligo di pubblicità del provvedimento di risanamento – Articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Tutela giurisdizionale effettiva – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Legittimazione passiva della “banca ponte”»

Nelle cause riunite da C‑498/22 a C‑500/22,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisioni del 19 luglio 2022, pervenute in cancelleria il 21 e il 22 luglio 2022, nei procedimenti

Novo Banco SA – Sucursal en España,

Banco de Portugal,

Fundo de Resolução

contro

C.F.O. (C‑498/22),

J.M.F.T.,

M.H.D.S. (C‑499/22),

Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C‑500/22),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–

per il Novo Banco SA – Sucursal en España, da B. Fiestas Muñoz, N. Rodríguez Fernández e A. Suberviola Pagola, abogados;

–

per il Banco de Portugal e il Fundo de Resolução, da C. García Vega e J.M. Rodríguez Cárcamo, abogados;

–

per C.F.O., da J.M. Arroyo Lorenzo, abogado, e I.C. Covadonga Juliá Corujo, procuradora;

–

per J.M.F.T. e M.H.D.S., da J.A. Ballesteros Garrido, abogado;

–

per la Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL, da J.M. Aguado Maestro, abogado;

–

per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti;

–

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, M. Esménio e A. Rodrigues, in qualità di agenti, assistiti da R. Esteves de Oliveira e P. Pinheiro, advogados;

–

per il Parlamento europeo, da J. Etienne, P. López-Carceller e A. Tamás, in qualità di agenti;

–

per il Consiglio dell’Unione europea, da G. Rugge e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da J.L. Buendía Sierra, A. Nijenhuis, N. Ruiz García e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), degli articoli 17, 21, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di una serie di controversie che contrappongono il Novo Banco SA – Sucursal en España (in prosieguo: il «Novo Banco»), sostenuto dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo) e dal Fundo de Resolução (Fondo di risoluzione, Portogallo), a vari clienti del Novo Banco, in merito all’incidenza, su diversi contratti di prodotti e di servizi finanziari, dei provvedimenti di risanamento adottati nei confronti del Banco Espíritu Santo SA (BES), un ente creditizio portoghese, e della sua succursale spagnola (in prosieguo: il «BES Spagna»), alla quale è succeduto il Novo Banco.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/24

3

I considerando 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 16 della direttiva 2001/24 recitano come segue:

«(3)

La [presente] direttiva si iscrive nel contesto legislativo comunitario realizzato dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[,] del 20 marzo 2000[,] relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [(GU 2000, L 126, pag. 1)]. Ne consegue che, nel corso del periodo di attività, l’ente creditizio e le sue succursali formano un’entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l’autorizzazione valida nell’insieme della Comunità [europea].

(4)

Sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare a tale unità che l’ente forma con le sue succursali allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione.

(...)

(6)

È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

(7)

È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri, incluse le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi.

(...)

(11)

È necessario prevedere forme di pubblicità per informare i terzi dell’adozione di provvedimenti di risanamento negli Stati membri nei quali esistono succursali, allorché tali provvedimenti possano ostacolare l’esercizio di alcuni loro diritti.

(12)

Il principio dell’uguaglianza di trattamento dei creditori, per quanto attiene alle loro possibilità di ricorso, esige che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine adottino i provvedimenti necessari perché i creditori dello Stato membro ospitante possano esercitare i propri diritti di ricorso entro il termine previsto.

(...)

(16)

L’uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d’origine, salvo che la direttiva disponga diversamente».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/24 così recita:

«La presente direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale - definiti a norma dell’articolo 1, primo e terzo punto della direttiva 2000/12/CE, tenendo conto delle condizioni ed esenzioni previste dall’articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva».

5

Ai sensi dell’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24, per «provvedimenti di risanamento» si intendono «i provvedimenti destinati a salvaguardare o [a] risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti».

6

Il titolo II della direttiva in parola, intitolato «Provvedimenti di risanamento», comprende gli articoli da 3 a 8.

7

L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Adozione dei provvedimenti di risanamento – Legge applicabile», dispone quanto segue:

«1.   Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

2.   I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d’origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta la Comunità non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi».

8

L’articolo 6 della medesima direttiva, intitolato «Pubblicazione», prevede quanto segue:

«1.   Qualora l’applicazione dei provvedimenti di risanamento adottati a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, possa incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e se nello Stato membro d’origine è possibile ricorrere contro la decisione che adotta il provvedimento, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine, l’amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d’origine fanno pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile.

2.   L’estratto della decisione di cui al paragrafo 1 è trasmesso, nel più breve termine possibile e attraverso i canali appropriati, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e a due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante.

3.   L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica l’estratto entro i dodici giorni successivi all’invio.

4.   L’estratto della decisione da pubblicare deve indicare, nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, segnatamente l’oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l’indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l’indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

5.   I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine o la legislazione di detto Stato relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente».

9

L’articolo 32 della direttiva 2001/24, intitolato «Cause pendenti», così dispone:

«Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l’ente creditizio è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente».

Direttiva 2014/59/UE

10

Il considerando 65 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190) così recita:

«In quanto ente posseduto o controllato integralmente o parzialmente da una o più autorità pubbliche, o controllato dall’autorità di risoluzione, l’ente-ponte ha come finalità principale quella di garantire che i clienti dell’ente in dissesto continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che si continuino a svolgere le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire l’ente-ponte come attività economicamente sostenibile e rimetterlo sul mercato quando le condizioni lo permettano e nei termini stabiliti nella presente direttiva, o liquidarlo se economicamente insostenibile».

11

L’articolo 83 della direttiva 2014/59, rubricato «Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione.

(...)

4.   L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 69, 70 e 71, attraverso:

a)

il proprio sito Internet ufficiale;

b)

il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’[Autorità bancaria europea (ABE)];

c)

il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione;

d)

se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38)].

(...)».

12

L’articolo 117 della direttiva 2014/59, rubricato «Modifiche della direttiva 2001/24», prevede, al suo paragrafo 1, che all’articolo 1 di quest’ultima direttiva 2001/24 è aggiunto un paragrafo 5 ai sensi del quale «[g]li articoli 4 e 7 della presente direttiva non si applicano laddove si applichi l’articolo 83 della direttiva 2014/59/UE».

13

In forza dell’articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, il termine di recepimento della medesima era fissato al 31 dicembre 2014.

14

Conformemente all’articolo 131 della direttiva in parola, essa è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 2 luglio 2014.

Direttiva 93/13

15

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

16

L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

17

L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto spagnolo

18

La Ley 6/2005 sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (legge 6/2005 sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi), del 22 aprile 2005 (BOE n. 97, del 23 aprile 2005, pag. 13912), ha recepito la direttiva 2001/24 nell’ordinamento giuridico spagnolo.

19

L’articolo 19, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:

«Qualora sia stato adottato un provvedimento di risanamento o sia stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro dell’Unione europea che abbia almeno una succursale in Spagna o vi presti servizi, tale provvedimento o procedura esplica tutti i suoi effetti in Spagna, senza ulteriori formalità, non appena diventa efficace nello Stato membro che ha adottato il provvedimento o avviato la procedura».

Diritto portoghese

20

Gli articoli 145-C e seguenti del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie), approvato dal Decreto-Lei [que] Aprova o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (decreto-legge recante approvazione del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie), del 31 dicembre 1992 (Diário da República, serie I-A, n. 301-A/2012; in prosieguo: il «RGICSF»), sono stati introdotti dal Decreto-Lei n. 31-A/2012 (decreto legge n. 31-A/2012), del 10 febbraio 2012 (Diário da República, 1a serie, n. 30, del 10 febbraio 2012). Tali articoli disciplinano i provvedimenti di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle società finanziarie.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Nella causa C‑498/22

21

L’11 dicembre 2006, C.F.O., un consumatore, ha stipulato con il BES Spagna un contratto di mutuo ipotecario contenente una clausola detta «di tasso minimo» che prevedeva un tasso di interesse minimo del 2%.

22

Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha dichiarato che tale clausola era abusiva per mancanza di trasparenza. C.F.O. ha quindi presentato una domanda al BES Spagna invitandolo a disapplicare la clausola in questione. Il BES Spagna ha cessato di applicare tale clausola a partire dal mese di giugno 2013.

23

In applicazione del RGICSF, e nel contesto delle gravi difficoltà finanziarie del BES, il consiglio di amministrazione della Banca del Portogallo ha adottato, con decisione del 3 agosto 2014, modificata con decisione del successivo 11 agosto (in prosieguo: la «decisione dell’agosto 2014»), alcuni provvedimenti detti «provvedimenti di risoluzione» di tale ente creditizio.

24

Con la decisione dell’agosto 2014, la Banca del Portogallo ha creato una «banca ponte» o «istituto ponte», ossia il Novo Banco, alla quale sono stati trasferiti gli elementi delle attività, delle passività e gli altri elementi extrapatrimoniali del BES descritti nell’allegato 2 di tale decisione.

25

Tale allegato 2 menzionava alcuni elementi delle passività che però erano esclusi dal trasferimento al Novo Banco e che, pertanto, rimanevano nel patrimonio del BES. Tra tali elementi delle passività figuravano quelli elencati al primo comma, lettera b), v), di detto allegato 2, vale a dire «qualsiasi responsabilità o alea, in particolare quelle derivanti da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni regolamentari, penali o amministrative».

26

A seguito del trasferimento di cui al punto 24 della presente sentenza, il Novo Banco è divenuto il creditore ipotecario in forza del contratto di mutuo stipulato l’11 dicembre 2006 e ha iniziato ad addebitare a C.F.O. le relative rate mensili di rimborso.

27

Il 3 ottobre 2014, il Banco de España (Banca di Spagna) ha pubblicato nel Boletín Oficial del Estado un avviso in cui si indicava che, con la decisione dell’agosto 2014, la Banca del Portogallo aveva adottato nei confronti del BES un provvedimento di risoluzione consistente nel trasferimento parziale delle attività di quest’ultimo al Novo Banco, il quale avrebbe portato avanti senza interruzioni l’attività ordinaria del BES; detto provvedimento era considerato quale provvedimento di risanamento, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/24.

28

Il 29 dicembre 2015, la Banca del Portogallo ha adottato due decisioni recanti modifica e chiarimenti dell’allegato 2 della decisione dell’agosto 2014 (in prosieguo: le «decisioni del 29 dicembre 2015»).

29

Nelle decisioni del 29 dicembre 2015 era precisato, segnatamente, che «in particolare, a decorrere da tale giorno, le seguenti passività del BES non [erano] state trasmesse al Novo Banco: (...) v) tutti i crediti e gli indennizzi collegati all’asserito annullamento di talune clausole contenute nei contratti di mutuo in cui il BES era il mutuante».

30

A seguito della pronuncia della sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980), C.F.O. ha presentato, nel mese di gennaio 2017, una domanda di rimborso degli importi percepiti dal BES Spagna in applicazione della clausola «di tasso minimo» del mutuo ipotecario.

31

Con lettera del 21 marzo 2017, il Novo Banco ha respinto tale richiesta replicando che il BES Spagna aveva agito in piena trasparenza quanto alle informazioni relative a detta clausola «di tasso minimo», che erano state comunicate nell’offerta firmata il 24 novembre 2006.

32

Il 4 maggio 2017 C.F.O. ha proposto un ricorso contro il Novo Banco chiedendo, da un lato, l’accertamento della nullità di detta clausola, in ragione del suo carattere abusivo, e, dall’altro, la condanna del Novo Banco a rimborsargli le somme indebitamente versate in applicazione della stessa clausola.

33

Il Novo Banco ha eccepito l’irricevibilità di tale ricorso, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il credito che sarebbe potuto sorgere in capo a C.F.O., consistente nella restituzione delle somme percepite dal BES Spagna in forza dell’applicazione della clausola «di tasso minimo» in questione, non era stato trasferito al Novo Banco con i provvedimenti di risanamento adottati dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES.

34

Sia il giudice di primo grado che, in appello, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale, Spagna) hanno respinto l’eccezione dedotta dal Novo Banco e hanno accolto il ricorso proposto da C.F.O.

35

Il Novo Banco ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema), giudice del rinvio, il quale ha accolto la domanda della Banca del Portogallo e del Fondo di risoluzione di intervenire a sostegno di tale impugnazione.

36

Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo che i provvedimenti di risanamento adottati nei confronti del BES rientrano nel diritto dell’Unione, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a. (C‑83/20, EU:C:2022:346, punti da 28 a 30), di modo che si deve ritenere che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un’attuazione di tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

37

In secondo luogo, il giudice del rinvio ricorda che, benché le decisioni dell’agosto 2014 e del 29 dicembre 2015 siano considerate provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24, come è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a. (C‑504/19, EU:C:2021:335) e possano incidere sui terzi, tali decisioni non sono state oggetto di alcuna pubblicazione, contrariamente a quanto sarebbe imposto dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva in parola. A tal proposito, il giudice del rinvio sottolinea che le informazioni comunicate dalla Banca del Portogallo sul suo sito Internet, in lingua inglese e in lingua portoghese, nonché ai media spagnoli, per quanto riguarda la crisi del BES e la creazione del Novo Banco, erano estremamente generiche e non consentivano ai clienti interessati di individuare gli elementi delle passività esclusi dal trasferimento del patrimonio in questione e di comprendere la limitazione che detta esclusione comportava per i loro diritti. Le comunicazioni del Novo Banco destinate ai propri clienti tendevano peraltro piuttosto ad escludere qualsiasi ipotesi secondo cui questi ultimi avrebbero potuto essere lesi dai provvedimenti di risanamento di cui trattasi. Inoltre, il giudice del rinvio osserva che nemmeno l’avviso pubblicato dalla Banca di Spagna, citato al punto 27 della presente sentenza, soddisfaceva le condizioni richieste da tale disposizione.

38

La mancata pubblicazione nei termini imposti dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24, avrebbe impedito alla quasi totalità dei clienti della banca in questione residenti in Spagna di impugnare le decisioni della Banca del Portogallo e li avrebbe costretti a proporre i ricorsi nei confronti del Novo Banco, ricorsi riguardo ai quali quest’ultimo ha, tuttavia, opposto un’eccezione di irricevibilità in ragione del fatto che i provvedimenti di risanamento di cui trattasi non avrebbero previsto il trasferimento dell’obbligo di rimborsare le somme versate dai clienti in applicazione di una clausola abusiva.

39

Secondo il giudice del rinvio l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2001/24, a norma del quale i provvedimenti di risanamento si applicano e producono i loro effetti indipendentemente dalle misure di pubblicità previste all’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva, non dovrebbe permettere un’assenza prolungata di pubblicazione, nello Stato membro ospitante, delle restrizioni o delle privazioni di diritti che tali provvedimenti impongono a carico dei clienti dell’ente interessato, né dei mezzi e delle modalità di ricorso di cui le persone interessate dispongono.

40

Pertanto, il giudice del rinvio dubita che l’obbligo di riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, possa essere compatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 47 della Carta, con il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, previsto all’articolo 21, paragrafo 2, della medesima, e con il principio della certezza del diritto, quando tali provvedimenti non sono stati pubblicati nei termini imposti all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva in parola.

41

In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che il Novo Banco ha risposto nel merito alla domanda di rimborso che gli è stata presentata da C.F.O., sottolineando che la «banca [aveva] agito in piena trasparenza». Pertanto, C.F.O. avrebbe promosso la sua azione confidando pienamente nel fatto che il Novo Banco, quale ente bancario controllato da un’autorità pubblica che opera in applicazione del diritto dell’Unione, avesse ripreso tutti gli obblighi e le responsabilità del BES Spagna in relazione a quel contratto.

42

Il giudice del rinvio si chiede quindi se, qualora un consumatore residente nello Stato membro ospitante abbia potuto legittimamente fare affidamento sul comportamento di una banca ponte, controllata da un’autorità pubblica dello Stato membro d’origine, l’obbligo di riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, sia conforme all’articolo 47 della Carta e al principio della certezza del diritto.

43

Infine, in quarto luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla legittimità, rispetto al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della «frammentazione» del rapporto contrattuale prodotta dai provvedimenti di risanamento oggetto del procedimento principale. Infatti, secondo detto giudice, mentre il consumatore è gravato da obblighi nei confronti del Novo Banco, a cui versa le rate mensili del mutuo ipotecario inizialmente concluso con il BES Spagna, il Novo Banco sarebbe invece svincolato dall’obbligo di rimborsare le somme percepite dal BES Spagna in applicazione della clausola «di tasso minimo» in questione, il che comporterebbe che tale consumatore sopporti le conseguenze pecuniarie di una clausola abusiva, essendogli comunque impossibile recuperare tali somme dal BES visto lo stato di insolvenza di quest’ultimo.

44

In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che non sia corretto che i diritti dei consumatori non prevalgano sulla stabilità del sistema finanziario. A tale proposito, il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980), la Corte avrebbe dichiarato contraria all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 una giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), la quale limitava gli effetti restitutori dell’annullamento di clausole «di tasso minimo» contenute nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da un professionista con un consumatore per garantire la stabilità del sistema finanziario spagnolo, che attraversava, in quel momento, una grave crisi.

45

D’altra parte, il giudice del rinvio ritiene che il riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento che, in pratica, non consente al consumatore interessato di beneficiare del diritto alla restituzione delle somme versate in applicazione di una clausola abusiva, mentre, al contempo, tale consumatore resta tenuto a pagare integralmente le rate mensili del mutuo ipotecario che ha sottoscritto, potrebbe costituire un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà di detto consumatore, contraria all’articolo 17 della Carta.

46

In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, [di detta] direttiva (...).

2)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una “banca ponte” dell’attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano i provvedimenti di risanamento, quando la successiva condotta della “banca ponte”, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale “banca ponte” si fosse accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

3)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’articolo 38 della Carta, con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [1993/13], nonché con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che abbia ceduto a una “banca ponte” la posizione di creditore in un contratto di mutuo ipotecario, ma abbia lasciato in capo alla banca in dissesto l’obbligo di restituire al mutuatario consumatore le somme percepite per effetto dell’applicazione di una clausola abusiva di tale contratto».

Nella causa C‑499/22

47

J.M.F.T. e M.H.D.S. hanno aperto un conto titoli e stipulato un contratto di gestione del portafoglio investimenti con il BES Spagna.

48

Il 3 ottobre 2007, essi hanno stipulato un contratto finanziario atipico (in prosieguo: il «CFA») con il BES Spagna, che era un prodotto finanziario complesso a rischio elevato, con un tasso di interesse variabile indicizzato all’andamento delle azioni di altri enti creditizi. Il CFA è giunto a scadenza l’11 ottobre 2014, data in cui è stato risolto e liquidato in perdita dal Novo Banco, subentrato nel frattempo al BES Spagna.

49

J.M.F.T. e M.H.D.S. hanno altresì concluso con il BES Spagna, il 28 aprile 2008, un contratto relativo a un prodotto finanziario strutturato giunto a scadenza il 28 aprile 2013 e liquidato in perdita dal BES Spagna.

50

Nell’agosto 2014, J.M.F.T. ha ricevuto varie comunicazioni da parte del Novo Banco con cui, a seguito delle decisioni adottate dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES, si attestava la continuità dei rapporti bancari tra i clienti del BES Spagna e il nuovo ente, vale a dire il Novo Banco, nonché l’estratto del rendiconto finanziario del CFA.

51

Il 17 aprile 2017, J.M.F.T. e M.H.D.S. hanno proposto un ricorso nei confronti del Novo Banco chiedendo, in via principale, l’annullamento dei due contratti finanziari per vizi del consenso, in ragione dell’inesattezza delle informazioni loro fornite dal BES Spagna, nonché il rimborso delle somme percepite da ciascuna parte, maggiorate di interessi a decorrere dalla data di ciascun pagamento. In via subordinata, J.M.F.T. e M.H.D.S. hanno richiesto la condanna del Novo Banco al risarcimento delle perdite subite con l’acquisto dei due prodotti finanziari in questione, maggiorate di interessi calcolati al tasso di interesse legale a decorrere dalla notifica del ricorso.

52

Il Novo Banco ha eccepito l’irricevibilità di detto ricorso, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il credito che sarebbe potuto sorgere in capo a J.M.F.T. e a M.H.D.S., consistente vuoi nel diritto al rimborso delle somme da questi ultimi versate per i prodotti finanziari a causa dell’eventuale nullità dei contratti in questione, vuoi nel risarcimento delle perdite subite a causa dell’asserita mancata informativa dei clienti in merito ai rischi degli strumenti finanziari di cui trattasi nel procedimento principale, non era stato trasferito al Novo Banco con i provvedimenti di risanamento adottati dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES.

53

Il ricorso è stato accolto in primo grado.

54

L’Audiencia Provincial (Corte provinciale) ha accolto l’appello proposto dal Novo Banco, nella parte in cui riguardava il contratto concluso il 28 aprile 2008, con la motivazione che detto contratto era stato liquidato dal BES Spagna il 28 aprile 2013, vale a dire prima della creazione del Novo Banco nell’ambito dell’attuazione dei provvedimenti di risanamento del BES. Secondo tale giudice, l’operazione di cui trattasi aveva quindi esaurito i suoi effetti anteriormente all’adozione di detti provvedimenti, cosicché nessun obbligo o responsabilità risultante da tale contratto era stato trasferito in capo alla banca ponte.

55

Per contro, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale) ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado nella parte riguardante il CFA, gestito e poi liquidato nell’ottobre 2014 dal Novo Banco. Detto giudice ha altresì indicato che la decisione dell’agosto 2014 escludeva dal trasferimento gli strumenti di debito emessi dagli enti del BES, ma non un prodotto strutturato come il CFA.

56

Chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni avverso tale sentenza, tra cui quella del Novo Banco, sostenuto dalla Banca del Portogallo e dal Fondo di risoluzione, il Tribunal Supremo (Corte suprema) si interroga sulla legittimità dell’obbligo di riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, alla luce delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione menzionati nella decisione di rinvio nella causa C‑498/22, fatta eccezione per la direttiva 93/13, e sulla base di motivi sostanzialmente analoghi a quelli riassunti ai punti da 37 a 42 della presente sentenza relativi a tale decisione di rinvio.

57

In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della [C]arta, nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, di [detta] direttiva (...).

2)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una “banca ponte” dell’attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano i provvedimenti di risanamento, quando la successiva condotta della “banca ponte”, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale “banca ponte” si fosse accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.

3)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta, con il principio del livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’articolo 38 della Carta nonché con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che abbia ceduto a una “banca ponte” la posizione di creditore nei rapporti contrattuali conclusi [con la] banca oggetto dei provvedimenti di risanamento, ma abbia lasciato in capo alla banca in dissesto l’obbligo di restituire al cliente le somme pagate da quest’ultimo in virtù dei contratti annullati per vizio del consenso causato dal fatto che la banca abbia fornito informazioni insufficienti».

Nella causa C‑500/22

58

Il 17 novembre 2014, la Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (in prosieguo: la «POSB») ha acquistato, sul mercato secondario, un’obbligazione privilegiata denominata «Senior Bond NB 6,875% maturity July 2016», che arrivava a scadenza il 15 luglio 2016, per un importo di EUR 100000.

59

Detta obbligazione era stata emessa dal BES, ma, all’atto del suo acquisto da parte della POSB per il tramite di un’impresa di investimento terza, tale strumento di debito non subordinato rientrava nel patrimonio del Novo Banco, cui era stato trasferito in forza della decisione dell’agosto 2014.

60

Nel luglio 2015 il Novo Banco ha versato alla POSB un reddito a titolo di rendimenti obbligazionari corrispondenti al periodo 2014-2015.

61

Quando l’obbligazione è giunta a scadenza, il Novo Banco non ha liquidato i rendimenti obbligazionari dovuti per il periodo 2015-2016, né rimborsato alla POSB il valore nominale di detta obbligazione.

62

In risposta al reclamo di quest’ultima, il Novo Banco ha osservato che il diniego del pagamento si fondava sulle decisioni del 29 dicembre 2015 con le quali la banca del Portogallo aveva «ritrasferito» gli elementi del passivo legati a detta obbligazione dal Novo Banco al BES. Infatti, dette decisioni prevedevano, segnatamente, il «ritrasferimento» dal Novo Banco al BES delle obbligazioni non subordinate, tra cui i diritti e gli obblighi derivanti dagli strumenti di debito non subordinati elencati nell’allegato 2B a dette decisioni, strumenti tra i quali figuravano i «Senior Bond NB 6,875% maturity July 2016».

63

Il 25 giugno 2017 la POSB ha proposto un ricorso contro il Novo Banco chiedendo il pagamento dei rendimenti di detta obbligazione corrispondenti al periodo 2015-2016 e il rimborso dell’importo corrispondente al valore nominale dell’obbligazione.

64

Il Novo Banco ha eccepito l’irricevibilità di tale ricorso, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché gli elementi delle passività legati a detta obbligazione erano stati «ritrasferiti» al BES.

65

Sia il giudice adito in primo grado che, in appello, l’Audiencia Provincial (Corte provinciale) hanno respinto l’eccezione sollevata dal Novo Banco e hanno accolto il ricorso.

66

Chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta dal Novo Banco, sostenuto dalla Banca del Portogallo e dal Fondo di risoluzione, il Tribunal Supremo (Corte suprema) si interroga, in primo luogo, sulla legittimità dell’obbligo di riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, alla luce dell’articolo 47 della Carta, dei principi della certezza del diritto e di uguaglianza, nonché di quello del divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, sulla base di motivi sostanzialmente analoghi a quelli riassunti ai punti da 37 a 41 della presente sentenza relativi alla decisione di rinvio nella causa C‑498/22.

67

In secondo luogo il giudice del rinvio rileva che la titolarità di un titolo di credito non subordinato conferisce alla POSB la protezione garantita dal diritto fondamentale di proprietà riconosciuto all’articolo 17 della Carta. Orbene, secondo tale giudice, il «ritrasferimento» in capo al BES delle responsabilità e degli obblighi legati al suddetto titolo di credito la priva, in pratica, del suo diritto di proprietà, posto che il BES è una banca insolvente privata di attivi.

68

È vero che il giudice del rinvio afferma di essere pienamente consapevole del fatto che il diritto fondamentale riconosciuto all’articolo 17 della Carta non è un diritto assoluto e che il titolare di tale diritto può essere privato della sua proprietà per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la sua privazione.

69

Il giudice del rinvio fa valere che uno di tali casi è quello degli azionisti e dei creditori in caso di provvedimenti di risoluzione adottati nei confronti di una banca in dissesto. Tuttavia, esso osserva che la POSB non è né azionista né creditore del BES, ma è divenuta, al momento dell’acquisto del titolo di credito non subordinato, creditrice di una banca capitalizzata e solvibile, ossia il Novo Banco.

70

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che la privazione della proprietà della POSB, senza giusta indennità in tempo utile, sulla base dei poteri di «ritrasferimento» concessi alla Banca del Portogallo con una decisione di questa stessa autorità che non è stata oggetto della pubblicità richiesta nella direttiva 2001/24 possa costituire una violazione del principio della certezza del diritto e un’ingerenza sproporzionata nel diritto fondamentale di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta.

71

In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della [Carta], nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che non è stata pubblicata conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24.

2)

Se sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà di cui all’articolo 17 della [Carta] nonché con il principio generale della certezza del diritto, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine che abbia “ritrasferito” alla banca in dissesto, alla quale sono state applicate azioni di risoluzione, gli obblighi e le responsabilità derivanti da un titolo di credito non subordinato acquistato da un terzo quando i suddetti obblighi e responsabilità rientravano nel patrimonio della “banca ponte”».

Procedimento dinanzi alla Corte

72

Conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte, il 27 settembre 2022 il presidente della Corte ha deciso di riunire le cause da C‑498/22 P a C‑500/22 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime questioni nelle cause da C‑498/22 a C‑500/22

73

Con le sue prime questioni nelle cause da C‑498/22 a C‑500/22, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta nonché del principio della certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte.

74

Come rilevato dal giudice del rinvio, è pacifico che la decisione dell’agosto 2014 e quelle del 29 dicembre 2015, adottate dalla Banca del Portogallo nei confronti del BES e con le quali una parte degli elementi dell’attivo e degli elementi del passivo di tale ente creditizio è stata trasferita alla banca ponte, ossia il Novo Banco, costituiscono misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24.

75

Come risulta in particolare dai suoi considerando 4 e 16, tale direttiva è fondata sui principi di unità e di universalità e stabilisce il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 33), senza mirare ad armonizzare le normative nazionali in tale materia (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2022, Banka Slovenije, C‑45/21, EU:C:2022:670, punto 121 e giurisprudenza citata).

76

Infatti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, i provvedimenti di risanamento sono, in linea di massima, applicati conformemente alla legge dello Stato membro d’origine. Da un lato, dal secondo comma di tale disposizione risulta che simili provvedimenti producono i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta l’Unione senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono. Dall’altro lato, conformemente al terzo comma di detta disposizione, i provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta l’Unione non appena essi producono effetti nello Stato membro d’origine.

77

Pertanto, tali disposizioni prevedono che, in linea di principio, la legge dello Stato membro di apertura della procedura (lex concursus) disciplini i provvedimenti di risanamento degli enti creditizi nonché i loro effetti, salvo eccezioni che richiedono di apportare, in taluni casi espressamente previsti dalla direttiva 2001/24, un temperamento indispensabile al principio dell’applicazione della legge dello Stato membro d’origine (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punti 34 e 35 e giurisprudenza citata).

78

Per quanto riguarda la pubblicazione di siffatti provvedimenti di risanamento, occorre anzitutto rilevare che, in forza dell’articolo 6 paragrafo 1, della direttiva 2001/24, qualora l’applicazione dei provvedimenti di risanamento adottati a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva possa incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e se nello Stato membro d’origine è possibile ricorrere contro la decisione che adotta tali provvedimenti, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine, l’amministratore o ogni altra persona a ciò legittimata in tale Stato membro fanno pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile.

79

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/24 subordina quindi l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di risanamento al soddisfacimento di due condizioni cumulative. Da un lato, tali provvedimenti devono poter incidere sui diritti di terzi nello Stato membro ospitante e, dall’altro, nello Stato membro d’origine deve esistere un ricorso avverso la decisione che ordina detti provvedimenti.

80

Come tende a ritenere il giudice del rinvio, tali condizioni sembrano soddisfatte per quanto riguarda i provvedimenti di risanamento di cui trattasi nei procedimenti principali. Infatti, da un lato, come confermato dal governo portoghese nelle sue osservazioni scritte e conformemente alle disposizioni del RGICSF, una decisione della Banca del Portogallo che adotta siffatti provvedimenti può essere oggetto, in Portogallo, di un ricorso alle condizioni previste dalla normativa relativa al contenzioso amministrativo. Dall’altro lato, i singoli nei procedimenti principali, tutti residenti o stabiliti nello Stato membro ospitante e clienti dell’ente creditizio oggetto di tali provvedimenti, possono essere lesi da questi ultimi.

81

Non è quindi necessario, nell’ambito dei presenti rinvii pregiudiziali, esaminare la validità di siffatte condizioni alla luce dell’articolo 47 della Carta.

82

Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/24, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine pubblicare l’estratto, l’oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l’indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l’indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

83

Nella misura in cui l’obbligo in capo alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di pubblicare, in particolare, indicazioni relative ai termini di ricorso può logicamente riguardare solo i ricorsi che possono essere proposti in tale Stato membro, si deve ritenere che l’oggetto dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24 sia quello di disciplinare l’informazione dei creditori dell’ente creditizio in questione, al fine di consentire loro di esercitare, nello Stato membro d’origine, il loro diritto di ricorso avverso le decisioni che dispongono provvedimenti di risanamento di tale ente, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra tali creditori, quale richiamato al considerando 12 di tale direttiva.

84

Infine, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2001/24, i provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di pubblicazione previste ai paragrafi da 1 a 3 di detto articolo e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine o la legislazione di detto Stato membro relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente.

85

Ne consegue che la mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, secondo le regole e le modalità previste all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24, non ha l’effetto di rimettere in discussione i principi di unità e di universalità nonché di mutuo riconoscimento degli effetti di tali provvedimenti nello Stato membro ospitante, quali ricordati ai punti 75 e 76 della presente sentenza. Tale mancata pubblicazione non può quindi comportare né l’invalidazione di tali provvedimenti né l’inopponibilità dei loro effetti nello Stato membro ospitante.

86

Ciò premesso, occorre constatare che la direttiva 2001/24 si limita ad escludere che la mancata pubblicazione dei provvedimenti di risanamento possa essere sanzionata con la loro invalidazione o con l’inopponibilità dei loro effetti nello Stato membro ospitante, senza prevedere, né a maggior ragione armonizzare, altri tipi di sanzioni. Di conseguenza, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità non devono, tuttavia, essere meno favorevoli rispetto alle misure analoghe di carattere interno (principio di equivalenza) né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 20 settembre 2018, Rudigier, C‑518/17, EU:C:2018:757, punto 61 e giurisprudenza citata).

87

Occorre altresì rammentare che gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento)C‑194/19, EU:C:2021:270, EU:C:2021:270, punto 43].

88

Come precisato al punto 83 della presente sentenza, l’obiettivo della pubblicazione prevista all’articolo 6 della direttiva 2001/24 è quello di garantire, nello Stato membro d’origine, la tutela del diritto di ricorso degli interessati contro le decisioni che dispongono provvedimenti di risanamento di un ente creditizio, tra cui, in particolare, quello dei creditori di tale ente stabiliti nello Stato membro ospitante.

89

Ne consegue che, qualora i provvedimenti di risanamento non siano stati pubblicati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/24, il diritto dello Stato membro d’origine deve consentire alle persone i cui diritti garantiti dal diritto dell’Unione siano pregiudicati da tali provvedimenti e che siano stabiliti o residenti nello Stato membro ospitante, di proporre un ricorso contro tali provvedimenti entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui essi hanno ricevuto la notifica di tali provvedimenti, ne sono venuti a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente venirne a conoscenza.

90

A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto compatibile con il principio di effettività la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente in questione sia dell’amministrazione interessata (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 32 e giurisprudenza citata). La Corte ha altresì stabilito che non può essere considerata una difficoltà eccessiva l’imposizione di termini di ricorso che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale l’interessato sia venuto a conoscenza dei provvedimenti lesivi o, quantomeno, avrebbe dovuto venirne a conoscenza (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2019, Flausch e a., C‑280/18, EU:C:2019:928, punto 55 e giurisprudenza citata).

91

Pertanto, il giudice del rinvio deve tener conto in particolare, da un lato, e indipendentemente dalla circostanza che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 77 e 86 delle sue conclusioni, le disposizioni della direttiva 2014/59 non siano applicabili ai procedimenti principali, delle informazioni pubblicate dalle autorità portoghesi in applicazione dell’articolo 83, paragrafo 4, di tale direttiva, nonché di quelle comunicate dal BES e/o dal Novo Banco, al fine di determinare il momento a partire dal quale i clienti nei procedimenti principali sono venuti a conoscenza, o avrebbero dovuto venire a conoscenza delle decisioni della Banca del Portogallo. Dall’altro lato, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione le osservazioni del governo portoghese, se del caso confermate dalla giurisprudenza dei giudici dello Stato membro d’origine, secondo le quali il diritto processuale di tale Stato membro garantisce che, in assenza di pubblicazione di un atto amministrativo, quale una decisione della Banca del Portogallo relativa al risanamento di un ente creditizio, tale atto possa essere oggetto di ricorso a partire dal momento in cui le persone lese siano venute a conoscenza o sarebbero dovuti venire a conoscenza di detto atto o della sua attuazione, se precedente.

92

D’altra parte, l’articolo 47, primo comma, della Carta non osta a che siano imposti termini di ricorso ragionevoli al fine di contestare una decisione di un’autorità nazionale che attua il diritto dell’Unione e tale da violare uno dei diritti che i singoli traggono da quest’ultimo.

93

Inoltre, né tale articolo 47, né il principio di effettività impongono che il ricorso, previsto dal diritto dello Stato membro d’origine avverso una decisione con la quale un’autorità nazionale adotta un provvedimento di risanamento, sia provvisto di effetto sospensivo in forza del quale gli effetti di tale decisione sarebbero sospesi ipso iure in attesa dell’esito di tale ricorso.

94

Per quanto riguarda, poi, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, garantito dall’articolo 21, paragrafo 2, della Carta, non è né asserito né dimostrato che il riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento nello Stato membro ospitante, quale imposto in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, si applichi in modo diverso in funzione della nazionalità del singolo.

95

Infine, per quanto concerne il principio della certezza del diritto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tale principio impone, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 51 e giurisprudenza citata).

96

Nel caso di specie, da un lato, secondo le disposizioni della direttiva 2001/24, lo Stato membro ospitante deve garantire, senza alcuna altra formalità, il riconoscimento nel proprio territorio degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine, nonostante il fatto che essi non siano stati oggetto della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva. Dall’altro lato, occorre constatare che, nel momento in cui i clienti del Novo Banco hanno proposto i loro rispettivi ricorsi dinanzi ai giudici spagnoli nel corso dell’anno 2017, i provvedimenti di risanamento erano stati oggetto di diverse misure di pubblicità, le quali sono state assicurate sia dalle autorità portoghesi sia dalle autorità spagnole. Ne consegue che, fatta salva la verifica che spetterà al giudice del rinvio effettuare, i clienti del Novo Banco disponevano, al momento di proporre i loro rispettivi ricorsi, di tutti gli elementi necessari per prendere, con piena cognizione di causa, una decisione in merito alla proposizione di tali ricorsi e identificare con certezza l’ente contro il quale questi ultimi dovevano essere diretti.

97

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime questioni dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta nonché del principio della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte.

Sulle seconde questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22

98

Con le sue seconde questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta nonché del principio della certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato nello Stato membro d’origine nei confronti di un ente creditizio e che abbia trasmesso parzialmente gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte, controllata da un’autorità pubblica che applica il diritto dell’Unione, qualora i clienti di tale banca ponte affermino di aver riposto il loro legittimo affidamento nel fatto che detta banca ponte, tenuto conto del suo comportamento successivo, avesse assunto anche le passività corrispondenti all’insieme degli obblighi e delle responsabilità di tale ente creditizio nei confronti di tali clienti.

99

In via preliminare, occorre rilevare che tale questione si basa sulla premessa secondo cui i clienti di una banca ponte, quale il Novo Banco, il cui capitale è stato temporaneamente detenuto da un’autorità pubblica di uno Stato membro, in vista della sua futura privatizzazione, sono autorizzati ad avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti di detta banca ponte.

100

Per consolidata giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione (sentenza del 26 luglio 2017, Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punto 79 e giurisprudenza citata) e deve essere rispettato dalle istituzioni dell’Unione, ma anche dagli Stati membri quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, in particolare nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punto 79, nonché del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, punto 38 e giurisprudenza citata).

101

Il diritto di avvalersi di detto principio si estende a ogni soggetto di diritto in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate aspettative a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito (sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C‑183/14, EU:C:2015:454, punto 44, nonché del 20 gennaio 2022, Air Berlin, C‑165/20, EU:C:2022:42, punto 51 e giurisprudenza citata).

102

Per contro, la Corte ha rifiutato di ammettere l’invocabilità di tale principio nei confronti di un operatore di diritto privato al fine di far valere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2018, Kreuzmayr, C‑628/16, EU:C:2018:84, punto 47), o nell’ambito di una controversia che opponeva esclusivamente autorità amministrative nazionali (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria,C‑195/21, EU:C:2022:239, punto 65 e giurisprudenza citata), cosicché il diritto, per un singolo, di avvalersi di detto principio si estende, nel diritto dell’Unione, solo riguardo ad assicurazioni precise che gli siano state fornite da un’autorità pubblica.

103

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, considerare una banca ponte, quale il Novo Banco, come un’autorità amministrativa che dà attuazione al diritto dell’Unione benché sia stata creata sotto forma di ente creditizio di diritto privato, privo di qualsiasi potere che esorbiti dal diritto comune ai fini dell’adempimento di un compito di servizio pubblico, equivarrebbe a oltrepassare l’ambito dei casi in cui il principio di tutela del legittimo affidamento può essere invocato dal singolo. La circostanza che il capitale sociale di tale ente creditizio sia stato controllato temporaneamente da un’autorità pubblica, quale il Fondo di risoluzione, in vista della sua privatizzazione, non può modificare tale constatazione. Infatti, tale mera circostanza non trasforma un ente creditizio operante sul mercato concorrenziale dei servizi bancari e finanziari in un’autorità amministrativa nazionale.

104

Occorre quindi rispondere alle seconde questioni sollevate nelle cause C‑498/22 e C‑499/22 dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta e del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che i singoli non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto comune, creato nell’ambito di provvedimenti di risanamento di un ente creditizio di cui essi erano inizialmente clienti, al fine di azionare la responsabilità di detta banca ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi ai contratti precedentemente conclusi con detto ente creditizio. La mera circostanza che detto ente creditizio sia stato controllato temporaneamente da un’autorità pubblica, in vista della sua privatizzazione, non fa del medesimo ente creditizio, operante sul mercato concorrenziale dei servizi bancari e finanziari, un’autorità amministrativa nazionale.

Sulle terze questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22 e sulla seconda questione nella causa C‑500/22

105

Con le sue terze questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22 nonché con la sua seconda questione nella causa C‑500/22, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17 della Carta e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale. Inoltre, nelle cause C‑498/22 e C‑499/22, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di un siffatto riconoscimento con l’articolo 38 della Carta nonché, nella causa C‑498/22, con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

106

In via preliminare, occorre respingere l’argomento, dedotto in particolare dal Novo Banco, vertente sull’irricevibilità della terza questione presentata nella causa C‑499/22, con la motivazione che tale questione riguarderebbe soltanto il principio enunciato all’articolo 38 della Carta, non essendo applicabile nel caso di specie nessuna disposizione di diritto derivato in materia di tutela dei consumatori, compresa la direttiva 93/13. Infatti, da un lato, il riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti di un provvedimento di risanamento di un ente creditizio, adottato nello Stato membro d’origine, che recepisce l’obbligo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Quest’ultima è quindi applicabile al procedimento principale nella causa C‑499/22 e occorre fornire una risposta nel merito a detta questione. Dall’altro lato, e in ogni caso, dalla formulazione stessa di quest’ultima questione risulta che il giudice del rinvio interroga la Corte non solo sul rispetto del principio enunciato all’articolo 38 della Carta, ma altresì su quello del diritto di proprietà, quale garantito dall’articolo 17 della Carta.

107

Occorre quindi esaminare, in successione, se l’articolo 17 della Carta, il principio della certezza del diritto, l’articolo 38 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo della banca oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Sull’articolo 17 della Carta

108

In forza dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità, e nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. Quanto all’uso dei beni, esso può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. Oltre a ciò, a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà in essa sanciti, come il diritto di proprietà, a condizione che tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

109

Per quanto riguarda, in primo luogo, la tutela conferita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, secondo una giurisprudenza costante, detta tutela verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all’ordinamento giuridico interessato, una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, HOLD Alapkezelő, C‑352/20, EU:C:2022:606, punto 72 e giurisprudenza citata). La Corte ha così riconosciuto che azioni e obbligazioni negoziabili sui mercati di capitali costituivano diritti di tal genere che possono beneficiare della tutela garantita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punti 40 e 43).

110

È pertanto necessario verificare se la situazione di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali verta su un diritto avente valore patrimoniale, da cui deriva una posizione giuridica acquisita che consente l’esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare.

111

Per quanto riguarda, anzitutto, l’obbligazione privilegiata acquisita dalla POSB sul mercato secondario dei capitali, oggetto del procedimento principale nella causa C‑500/22, non vi è dubbio, alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 109 della presente sentenza, che una siffatta obbligazione privilegiata, in particolare in quanto comporta in linea di principio il pagamento di rendimenti obbligazionari annui e, a termine, la restituzione del suo valore nominale, riveste un valore patrimoniale e conferisce al suo titolare una posizione giuridica acquisita che consente un esercizio autonomo dei diritti che ne derivano.

112

Inoltre, per quanto riguarda il credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑498/22, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, risulta che la nozione di «beni» può ricomprendere sia «beni attuali» che «valori patrimoniali», compresi i crediti, in virtù dei quali l’interessato può pretendere di avere almeno un’«aspettativa legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà. Quando l’interesse patrimoniale di cui trattasi è riconducibile a un credito, esso può essere considerato un «valore patrimoniale» solo qualora abbia una base giuridica sufficiente, in particolare qualora sia confermato da una giurisprudenza consolidata (v., in tal senso, Corte EDU, 28 settembre 2004, Kopecký c. Slovacchia, CE:ECHR:2004:0928JUD004491298, §§ 35 e 52, nonché Corte EDU del 20 marzo 2018, Radomilja e a. c. Croazia, CE:ECHR:2018:0320JUD003768510, §142).

113

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 111 delle sue conclusioni, il credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑498/22 è connesso all’obbligo di principio per un ente creditizio di restituire gli interessi percepiti in applicazione di una clausola «di tasso minimo», dichiarata abusiva, contenuta in un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, senza poter limitare la restituzione di tali interessi al periodo successivo alla dichiarazione del carattere abusivo di tale clausola, conformemente alla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 [v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 61 e 62, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punti 57 e 58]. Ne consegue che il titolare di tale credito potrebbe quantomeno sostenere di avere una «legittima aspettativa» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà, cosicché può beneficiare della tutela garantita dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

114

Infine, per quanto riguarda il credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑499/22, vale a dire quello connesso all’insufficienza delle informazioni precontrattuali riguardanti i rischi che comportava lo strumento finanziario sottoscritto da J.M.F.T. e M.H.D.S. presso il BES, nella misura in cui il carattere sufficiente delle informazioni precontrattuali deve essere oggetto di un controllo giurisdizionale in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie sia quanto alla sua concreta sussistenza che alla sua portata, spetterà al giudice del rinvio esaminare se tale credito soddisfi le condizioni previste al punto 110 della presente sentenza e, in particolare, se la giurisprudenza nazionale che sancisce, in capo ad un ente creditizio, un obbligo di informazione precontrattuale sia sufficientemente consolidata affinché la persona che lamenta la violazione di un siffatto obbligo possa avere una «legittima aspettativa» di ottenere il godimento effettivo di detto credito.

115

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se, in relazione a tali crediti, il riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nei confronti del BES, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, comporti una privazione della proprietà, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta o equivalga a una regolamentazione relativa all’uso dei beni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta, la Corte ha dichiarato che l’adozione, da parte dello Stato membro di origine, di tali provvedimenti di risanamento, che prevedono in particolare il trasferimento di elementi dell’attivo di un ente creditizio a una banca ponte, costituisce una regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi di quest’ultima disposizione, atta a violare il diritto di proprietà dei creditori di tale ente creditizio, quali i detentori di obbligazioni, i cui crediti non sono stati trasferiti a detta banca ponte (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 50).

116

La circostanza che gli effetti dei provvedimenti di risanamento siano stati resi applicabili nello Stato membro ospitante, in forza dell’obbligo di mutuo riconoscimento di tali misure, quale risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, non modifica tale analisi, così come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni.

117

Resta da verificare se, in conformità al combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, gli effetti nello Stato membro ospitante dei provvedimenti di risanamento in forza dei quali i crediti di cui trattasi nel procedimento principale sono assegnati al passivo del BES Spagna, siano previsti dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto di proprietà e siano proporzionati, fermo restando che è alla luce dell’interesse generale invocato per giustificare siffatte misure di risanamento che occorre garantire il rispetto del principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta [v., per analogia, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 88 e 89].

118

Nel caso di specie, anzitutto, le limitazioni ai diritti dei creditori dell’ente creditizio che i provvedimenti di risanamento di cui trattasi comportano nonché il riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante derivano tanto dalle disposizioni della direttiva 2001/24, quanto dalla normativa nazionale di trasposizione di detta direttiva, sia in Portogallo mediante il RGICSF, sulla base del quale tali provvedimenti sono stati adottati, sia in Spagna con la legge 6/2005, in forza della quale gli effetti di detti provvedimenti sono stati riconosciuti in tale Stato membro. D’altra parte, se è vero che, per quanto riguarda il credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑500/22, di cui il BES è stato spossessato in forza della decisione dell’agosto 2014, tale credito è stato nuovamente trasmesso, con effetto retroattivo, al passivo del BES in forza delle decisioni del 29 dicembre 2015, risulta che la possibilità di una modifica, con effetto retroattivo, degli stessi provvedimenti è stata specificamente prevista non solo dalle pertinenti disposizioni del RGICSF, ma anche nella decisione dell’agosto 2014, senza che, conformemente alla giurisprudenza, la direttiva 2001/24 osti a una siffatta modifica da parte dello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 61 e giurisprudenza citata). Ne consegue che le limitazioni ai diritti dei creditori dell’ente creditizio in questione sono previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

119

Inoltre, dal momento che i provvedimenti di risanamento dell’ente creditizio interessato nonché il riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante non costituiscono una privazione di proprietà bensì, come è rilevato al punto 115 della presente sentenza, una regolamentazione dell’uso dei beni, essi non possono pregiudicare il contenuto essenziale del diritto di proprietà o la sua stessa sostanza (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux e a. C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 53).

120

Inoltre, occorre osservare che l’adozione di tali provvedimenti e il riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante, quali risultano dalla direttiva 2001/24, rispondono a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Infatti, come la Corte ha già riconosciuto, l’adozione di siffatte misure nel settore bancario risponde a un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione, ossia quello di garantire la stabilità del sistema bancario, in particolare della zona euro, e di evitare un rischio sistemico (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti 71 e 72, nonché del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 54 e giurisprudenza citata).

121

Infine, per quanto riguarda la questione se le limitazioni che i provvedimenti di risanamento e il riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante comportano quanto all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta eccedano quanto necessario per conseguire le finalità di interesse generale di cui ai procedimenti principali, occorre ricordare, da un lato, che, tenuto conto del contesto economico particolare, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale quando adottano decisioni in materia economica e sono nella posizione migliore per definire le misure idonee a realizzare l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 55 e giurisprudenza citata).

122

A tal riguardo, come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, i provvedimenti di risanamento hanno senso unicamente se interviene una separazione tra le passività e le attività dell’ente creditizio in dissesto, vale a dire, nel caso di specie, il BES, al fine di conseguire le finalità di interesse generale perseguite da tali provvedimenti, ossia garantire la stabilità del sistema bancario ed evitare un rischio sistemico.

123

Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dai governi spagnolo e portoghese nelle loro osservazioni scritte, tali provvedimenti così come il riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante appaiono conformi al principio di proporzionalità, dato che, in forza delle disposizioni del RGICSF, i creditori i cui crediti non sono stati ceduti alla banca ponte hanno il diritto di ricevere un importo non inferiore a quello che si stima riceverebbero nel caso di liquidazione dell’ente creditizio secondo le procedure ordinarie di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 58).

124

Ciò premesso, occorre rammentare che il credito di cui trattasi nel procedimento principale nella causa C‑500/22 deriva da un contratto di vendita concluso, non già con il BES, ma con il Novo Banco, avente ad oggetto un’obbligazione che, alla data della conclusione di tale contratto, faceva parte del patrimonio del Novo Banco, in forza della decisione dell’agosto 2014, dato che il passivo connesso a tale obbligazione è stato integrato nel passivo del BES solo per effetto delle decisioni del 29 dicembre 2015.

125

È vero, come è ricordato al punto 118 della presente sentenza, che la direttiva 2001/24 non osta a che lo Stato membro d’origine modifichi, anche con effetto retroattivo, il regime legale applicabile ai provvedimenti di risanamento.

126

Tuttavia, da ciò non consegue automaticamente che siffatti provvedimenti di risanamento retroattivi non possano, in nessun caso, violare il diritto di proprietà, quale garantito dall’articolo 17 della Carta. Infatti, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e come è indicato al punto 117 della presente sentenza, tali provvedimenti di risanamento devono rispettare il principio di proporzionalità, fermo restando che è alla luce dell’interesse generale invocato per giustificarle che occorre garantire il rispetto di tale principio.

127

Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale ultimo requisito tenendo conto, in particolare, da un lato, del fatto che il paragrafo 2 dell’allegato 2 alla decisione dell’agosto 2014 prevedeva espressamente la possibilità di trasferire o di «ritrasferire» taluni elementi delle attività e delle passività tra il Novo Banco e il BES e, dall’altro lato, della qualità di professionista del creditore di cui trattasi nella causa C‑500/22.

Sul principio della certezza del diritto

128

Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della certezza del diritto, i cui requisiti sono ricordati al punto 95 della presente sentenza, occorre sottolineare che, conformemente all’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24, i provvedimenti di risanamento sono quelli destinati a salvaguardare o a risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una riduzione dei crediti. Tali provvedimenti producono i loro effetti secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono stati adottati in tutta l’Unione, senza alcuna altra formalità, anche nei confronti di terzi negli altri Stati membri, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva.

129

Poiché è pacifico che la decisione dell’agosto 2014 e quelle del 29 dicembre 2015 sono provvedimenti di risanamento, ai sensi della direttiva 2001/24, adottati in applicazione del RGICSF, che hanno operato una separazione tra gli elementi delle passività e gli elementi delle attività dell’ente creditizio in dissesto, i creditori nei procedimenti principali potevano attendersi che talune responsabilità, come quella risultante dall’insufficienza delle informazioni precontrattuali fornite dal BES, di cui al procedimento principale nella causa C‑499/22, o talune alee, come quelle oggetto delle controversie principali nelle cause C‑498/22 e C‑500/22, non fossero trasferite alla banca ponte interessata. Risulta, d’altronde, dall’allegato 2, lettera b), v), della decisione dell’agosto 2014 che permanevano nel patrimonio del BES «qualsiasi responsabilità o [qualsiasi] alea, in particolare quelle derivanti da una condotta fraudolenta o da una violazione di disposizioni o decisioni regolamentari, penali o amministrative».

130

Ciò premesso, come è indicato al punto 118 della presente sentenza, in forza della decisione dell’agosto 2014, il BES è stato spossessato del credito di cui trattasi nella causa C‑500/22, credito che è stato integrato, con effetto retroattivo, nel passivo del BES solo in forza delle decisioni del 29 dicembre 2015, conformemente alle pertinenti disposizioni del RGICSF.

131

Orbene, come rilevato dalla Corte, il principio della certezza del diritto osta all’applicazione retroattiva di una nuova norma, salvo qualora lo esiga un fine di interesse generale e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati (sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punti 49 e 59).

132

A tal riguardo, la modifica retroattiva dell’identità del debitore del credito di cui trattasi nella causa C‑500/22 può essere ragionevolmente giustificata dall’obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la stabilità del sistema bancario e nell’evitare un rischio sistemico. Alla luce degli elementi menzionati al punto 127 della presente sentenza, non è escluso che il legittimo affidamento del creditore in tale causa sia stato debitamente rispettato, circostanza che spetterà in ogni caso al giudice del rinvio verificare.

Sull’articolo 38, paragrafo 1, e sull’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13

133

Occorre infine esaminare gli interrogativi del giudice del rinvio, sollevati nelle cause C‑498/22 e C‑499/22, relativi alla compatibilità dei provvedimenti di risanamento di cui trattasi e del riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante con la tutela dei consumatori.

134

Per quanto riguarda, in primo luogo, la causa C‑499/22, occorre rilevare che tali interrogativi vertono esclusivamente sull’interpretazione dell’articolo 38 della Carta, il quale dispone che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. Tuttavia, il giudice del rinvio non precisa se i clienti del Novo Banco all’origine di tale causa abbiano la qualità di consumatori in forza di un atto di diritto dell’Unione, in virtù del quale essi potrebbero, se del caso, trarre diritti.

135

In tali circostanze, rispondere a questa parte della terza questione sollevata nella causa C‑499/22 si risolverebbe nel formulare un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 84 e giurisprudenza citata).

136

Per contro, e in secondo luogo, ciò non vale per quanto riguarda il procedimento principale nella causa C‑498/22. Infatti, dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nell’ambito di tale controversia, C.F.O. chiede, in quanto consumatore in forza della direttiva 93/13, la restituzione retroattiva delle somme indebitamente versate in applicazione della clausola «di tasso minimo», dichiarata abusiva in giudizio, contenuta nel contratto di mutuo ipotecario che egli aveva inizialmente concluso con il BES Spagna e che è stato trasferito al Novo Banco in forza dei provvedimenti di risanamento, quali riconosciuti in Spagna. Più precisamente, C.F.O. afferma che, alla luce dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, accolta dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980), il carattere abusivo della clausola «di tasso minimo» comporta un effetto restitutorio della totalità delle somme che ha indebitamente versato in forza di tale clausola, che spetterebbe al Novo Banco sopportare.

137

A tal riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori nelle politiche dell’Unione, quale risulta dall’articolo 38 della Carta, vale in particolare per l’attuazione della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Bondora, C‑453/18 e C‑494/18, EU:C:2019:1118, punto 40).

138

Pertanto, tenuto conto della natura e dell’importanza dell’interesse pubblico rappresentato dalla tutela dei consumatori, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori. A tal fine, spetta ai giudici nazionali escludere l’applicazione delle clausole abusive affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore in questione, tranne nel caso in cui quest’ultimo vi si opponga [sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto),C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 56 e giurisprudenza citata).

139

Una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore interessato. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una tale clausola, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui quest’ultimo si sarebbe trovato in mancanza di detta clausola [sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 61, nonché del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 57].

140

In tale contesto, la Corte ha precisato che l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di importi che si rivelino indebiti implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda gli importi in parola, in quanto l’assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 58 e giurisprudenza citata].

141

Tuttavia, nonostante tali dichiarazioni di principio, la Corte ha altresì riconosciuto che la tutela del consumatore non riveste un carattere assoluto (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15 e C‑307/15, EU:C:2016:980, punto 68).

142

Inoltre, la sebbene la Corte abbia ammesso che esiste un evidente interesse pubblico a garantire, in tutta l’Unione, una tutela degli investitori e dei creditori forte e coerente, tale interesse non può essere ritenuto prevalente, in ogni circostanza, rispetto all’interesse pubblico a garantire la stabilità del sistema bancario [v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, Dowling e a., C‑41/15, EU:C:2016:836, punto 54, nonché e del 5 maggio 2022, Banco Santander (Risoluzione bancaria Banco Popular),C‑410/20, EU:C:2016:351, punto 36].

143

Orbene, come è stato osservato al punto 120 della presente sentenza, l’adozione di provvedimenti di risanamento e il riconoscimento dei loro effetti nello Stato membro ospitante, così come derivano dalla direttiva 2001/24, rispondono a un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione, ossia quello di garantire la stabilità del sistema bancario, nonché quello di evitare un rischio sistemico.

144

Nel caso di specie, il riconoscimento degli effetti dei provvedimenti di risanamento nello Stato membro ospitante, quale risulta dalla direttiva 2001/24, implica il mantenimento nel patrimonio del BES della responsabilità e delle alee connesse all’applicazione di interessi percepiti in eccesso per il periodo di applicazione del contratto di mutuo ipotecario anteriore all’adozione della decisione dell’agosto 2014. Orbene, la tutela del consumatore contro l’utilizzo di clausole abusive nei contratti stipulati con un professionista, quale risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non può spingersi fino a prescindere dalla ripartizione delle responsabilità patrimoniali tra l’ente creditizio in dissesto e la banca ponte, come stabilita nei provvedimenti di risanamento adottati dallo Stato membro d’origine.

145

Infatti, se la tutela accordata dalla direttiva 93/13 dovesse autorizzare ogni consumatore dello Stato membro ospitante, creditore dell’ente creditizio in dissesto, a contrastare il riconoscimento dei provvedimenti con i quali lo Stato membro d’origine ha deciso la ripartizione delle responsabilità patrimoniali tra tale ente creditizio e la banca ponte, l’intervento delle autorità pubbliche di tale Stato membro, il cui scopo è di garantire la tutela della stabilità del sistema bancario, rischierebbe di essere privato di effetto utile in tutti gli Stati membri in cui l’ente creditizio in dissesto ha succursali.

146

A tal riguardo, occorre anche precisare che, tenuto conto, da un lato, dell’obiettivo perseguito da tali provvedimenti nonché dal riconoscimento dei loro effetti negli altri Stati membri, consistente nell’evitare che, dato l’elevato grado di integrazione dei mercati bancari nell’Unione, il dissesto di un ente creditizio possa comportare, di riflesso, danni di ordine sistemico che incidono sulla stabilità di tali mercati e, più in generale, su quella del mercato interno dell’Unione, nonché, dall’altro lato, dell’esistenza, nel caso di specie, di provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità portoghese competente nei confronti del BES, le presenti cause si distinguono nettamente da quella che ha dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980).

147

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle terze questioni nelle cause C‑498/22 e C‑499/22 nonché alla seconda questione nella causa C‑500/22 dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dell’articolo 38 della Carta, nonché l’articolo 17 di tale Carta e il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo dell’ente creditizio oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Sulle spese

148

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, letti alla luce dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio della certezza del diritto,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano, in mancanza della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, al riconoscimento, da parte di un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, degli effetti di un provvedimento di risanamento adottato, prima che fosse adito tale giudice, nei confronti di un ente creditizio e che abbia parzialmente trasmesso gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo a una banca ponte.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, letto alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali e del principio della certezza del diritto,

deve essere interpretato nel senso che:

i singoli non possono avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti di una banca ponte, organismo di diritto privato non dotato di alcuna prerogativa che esorbiti dal diritto comune, creato nell’ambito di provvedimenti di risanamento di un ente creditizio di cui essi erano inizialmente clienti al fine di azionare la responsabilità di detta banca ponte a titolo degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi ai contratti precedentemente conclusi con detto ente creditizio. La mera circostanza che detto ente creditizio sia stato controllato temporaneamente da un’autorità pubblica, in vista della sua privatizzazione, non fa del medesimo ente creditizio, operante sul mercato concorrenziale dei servizi bancari e finanziari, un’autorità amministrativa nazionale.

 

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l’articolo 17 di detta Carta e il principio della certezza del diritto

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano, in linea di principio, al riconoscimento, nello Stato membro ospitante, degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati nello Stato membro d’origine in applicazione della direttiva 2001/24, che prevedono la creazione di una banca ponte e il mantenimento nel passivo dell’ente creditizio oggetto di tali provvedimenti dell’obbligo di versare le somme dovute a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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