Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2024.#UA contro «Eurobank Bulgaria» AD.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad - Sofia.#Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/ CE – Nozione di “strumento di pagamento” – Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto – Copia della procura con apostille – Articoli 54 e 59 – Consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento – Nozione di “autenticazione” – Operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni – Onere della prova.#Causa C-409/22.

ECLI:EU:C:2024:600Eu Chamb 05 C11 lug 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 luglio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Nozione di “strumento di pagamento” – Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto – Copia della procura con apostille – Articoli 54 e 59 – Consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento – Nozione di “autenticazione” – Operazione di pagamento non autorizzata – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni – Onere della prova»

Nella causa C‑409/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria), con decisione del 9 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2022, nel procedimento

UA

contro

«Eurobank Bulgaria» AD,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–

per UA, da V.B. Hambardzhiev e I.S. Velinova, advokati;

–

per «Eurobank Bulgaria» AD, da K.S. Chuturkova, advokat;

–

per il governo bulgaro, da T. Mitova, R. Stoyanov e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

–

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Očková e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Pucciariello, avvocato dello Stato;

–

per la Commissione europea, da G. Koleva e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punti 19 e 23, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, di quest’ultima.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UA, cittadino italiano, e la «Eurobank Bulgaria» AD, una banca con sede in Bulgaria (in prosieguo: la «Eurobank»), in merito al pagamento di somme di denaro corrispondenti ad operazioni bancarie non autorizzate sugli attivi del conto bancario del ricorrente nel procedimento principale, nonché al risarcimento dei danni materiali causati da tali operazioni bancarie e degli interessi di mora legali applicabili.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

La terza frase del considerando 33 della direttiva 2007/64 ha il seguente tenore:

«Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l’onere della prova per il consumatore o ridurre l’onere della prova per l’emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti».

4

L’articolo 2 di tale direttiva, dal titolo «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità [europea]. (...)».

5

L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», è formulato come segue:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

(...)

3)

“servizi di pagamento”: le attività commerciali elencate nell’allegato;

(...)

5)

“operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore [e] il beneficiario;

(...)

16)

“ordine di pagamento”: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

(...)

19)

“autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;

(...)

23)

“strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;

(...)».

6

L’articolo 54 della medesima direttiva, intitolato «Consenso e revoca del consenso», prevedeva quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha prestato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.

2.   Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento.

In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

3.   Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all’articolo 66. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata.

4.   La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore dei servizi di pagamento».

7

L’articolo 55 della direttiva 2007/64, intitolato «Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento», al suo paragrafo 1, così prevedeva:

«Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento».

8

A termini dell’articolo 58 di detta direttiva, intitolato «Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto»:

«L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III».

9

L’articolo 59 di detta direttiva, intitolato «Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento», prevedeva quanto segue:

«1.   Gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti.

2.   Quando l’utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56».

10

L’articolo 60 della medesima direttiva, recante il titolo «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate», prevedeva quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

2.   Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento».

11

L’articolo 86 della direttiva 2007/64, intitolato «Piena armonizzazione», recitava:

«1.   Fatti salvi l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

(...)

3.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento».

Diritto bulgaro

12

Ai sensi dell’articolo 51 dello Zakon za platezhnite uslugi i platezhnite systemi ot 2009 g (legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento del 2009) (DV n. 23, del 27 marzo 2009), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZPUPS»):

«(1)   L’operazione di pagamento è autorizzata se il pagatore l’ha ordinata o se ha dato il suo consenso all’esecuzione. In mancanza di consenso, un’operazione di pagamento è considerata non autorizzata.

(2)   L’autorizzazione del pagatore è rilasciata prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento o, se così convenuto dal pagatore e dal suo prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione dell’operazione».

13

L’articolo 56 dello ZPUPS così recitava:

«(1)   Qualora l’utente di un servizio di pagamento neghi di aver autorizzato l’esecuzione di un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore del servizio di pagamento fornire la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o di altri inconvenienti.

(2)   L’autenticazione è una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate (...)».

14

L’articolo 57, paragrafo 1, dello ZPUPS così disponeva:

«Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa immediatamente a quest’ultimo l’importo di tale operazione di pagamento non autorizzata e, se necessario, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si trovava prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento non autorizzata».

15

L’articolo 58, paragrafo 2, dello ZPUPS così disponeva:

«Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se le ha causate agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell’articolo 53, intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il pagatore si fa carico del danno, indipendentemente dall’importo».

16

L’articolo 75 dello Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) (DV n. 275, del 22 novembre 1950), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZZD»), così dispone:

«(1)   L’esecuzione dell’obbligazione deve essere effettuata al creditore o a qualcuno abilitato da quest’ultimo, da un giudice o dalla legge. In caso contrario, essa è valida solo se il creditore l’ha confermata o ne ha fatto uso.

(2)   Il debitore è liberato se ha adempiuto in buona fede un’obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze chiare, appaia essere legittimata ad accettare la prestazione. Il creditore effettivo ha il diritto di agire contro colui che ha ricevuto l’esecuzione. L’esecuzione nei confronti di un creditore colpito da incapacità libera il debitore qualora sia andata a vantaggio del creditore.

(...)».

17

L’articolo 422 del Tarоski zakon (legge sul commercio) (DV n. 48, del 18 giugno 1991), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«In caso di smarrimento, distruzione o furto del documento di deposito rilasciato, il depositante è tenuto ad informarne immediatamente la banca per iscritto. La banca non è responsabile se, prima di ricevere la notifica, ha versato in buona fede un importo a una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, appare essere abilitata a ricevere detto importo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 22 novembre 2017 il ricorrente nel procedimento principale e l’Eurobank hanno concluso un contratto di apertura di un conto corrente, con il quale quest’ultima si è impegnata ad aprire e ad amministrare un conto in nome del titolare per una durata indeterminata e a fornirgli servizi di pagamento. Il ricorrente nel procedimento principale sostiene di aver effettuato, nell’ambito dei suoi progetti di investimento, un totale di dodici bonifici sul suo conto bancario, che è stato accreditato per un importo totale di EUR 999860.

19

Il ricorrente nel procedimento principale afferma che quando, il 6 febbraio 2018, si è recato presso l’agenzia dell’Eurobank, con l’intenzione di effettuare un’operazione bancaria con le sue attività, un dipendente della banca interessata lo ha informato che il saldo del suo conto era di soli EUR 16000 e gli ha fornito a tal fine un estratto del suo conto bancario per il periodo compreso tra l’apertura di tale conto, ossia il 22 novembre 2017, e il 6 febbraio 2018. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, egli aveva allora constatato che un certo «MK», a lui sconosciuto, aveva effettuato operazioni bancarie sul suo conto, mediante sei ordini di bonifico distinti, per un importo totale di EUR 982000, dietro presentazione di una copia di una procura datata 1o dicembre 2017, asseritamente rilasciata da un notaio italiano iscritto all’Ordine dei notai di Milano (Italia) (in prosieguo: la «procura di cui trattasi nel procedimento principale»).

20

Dalla decisione di rinvio risulta che tale copia della procura di cui trattasi nel procedimento principale non è stata firmata dal ricorrente nella causa principale.

21

Di conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale ha inviato, da un lato, una segnalazione alla Eurobank, il 6 marzo 2018, in merito alla cessione illegale dei suoi attivi a MK e ha chiesto che l’importo richiesto gli fosse rimborsato sul suo conto bancario. Dall’altro, egli ha inviato una copia di tale segnalazione alla Balgarska narodna banka (BNB, Banca nazionale di Bulgaria), l’8 marzo 2018. Infine, ha inviato una richiesta scritta di informazioni al notaio italiano interessato in merito alla procura di cui trattasi nel procedimento principale. Tale notaio ha risposto di non aver né redatto né certificato alcuna procura a nome di MK, che desse mandato a quest’ultimo di effettuare operazioni sui conti bancari del ricorrente nel procedimento principale, aggiungendo che la procura di cui trattasi nel procedimento principale era «certamente un “falso”». Tale notaio ha anche informato il ricorrente nel procedimento principale che, il 20 febbraio 2018, aveva ricevuto, per posta elettronica, una richiesta di conferma della validità della procura di cui trattasi nel procedimento principale da parte di un dipendente di Eurobank. Nella sua risposta a tale messaggio di posta elettronica, egli aveva sottolineato che tale procura doveva essere considerata come un «falso» e aveva informato, il giorno seguente, l’ordine dei notai di Milano dell’utilizzo di una «falsa procura».

22

Il ricorrente nel procedimento principale fa valere che i dipendenti della Eurobank hanno dato prova di grave negligenza consentendo a MK di disporre degli attivi disponibili sul suo conto bancario sulla presentazione di una procura irregolare, data l’assenza di firma del ricorrente nel procedimento principale su quest’ultima.

23

L’Eurobank afferma che, il 22 novembre 2017, al momento dell’apertura da parte del ricorrente nel procedimento principale del suo conto corrente in una delle sue agenzie, il dipendente dell’agenzia ha compreso che quest’ultimo aveva intenzione di far gestire tale conto facendo ricorso ad un mandatario. Considerate le operazioni internazionali attese su detto conto e al fine di garantire l’accesso a distanza e il controllo dei movimenti di somme di denaro sullo stesso conto, al ricorrente nel procedimento principale sono stati offerti servizi bancari online, un sistema di notifica tramite messaggi di testo (SMS) e una carta di debito, ma egli ha rifiutato di ricorrere a tali servizi.

24

L’Eurobank non contesta gli elementi di fatto menzionati dal ricorrente nel procedimento principale. Ciononostante, essa afferma che MK ha presentato al dipendente della banca interessata, prima, il 15 dicembre 2017, e, successivamente, al momento di ogni ordine di pagamento, la copia, certificata conforme all’originale da un notaio italiano in data 5 dicembre 2017, di una procura datata 1o dicembre 2017. Tale copia conteneva un’apostille rilasciata dall’autorità competente, ossia il Sostituto Procuratore della Repubblica Italiana, ed era stata tradotta dall’italiano al bulgaro da un traduttore giurato.

25

L’Eurobank riconosce che, il 20 febbraio 2018, essa ha chiesto a tale notaio se la procura di cui trattasi nel procedimento principale fosse stata correttamente redatta e iscritta nel suo registro notarile, se la copia notarile di tale procura avesse lo stesso valore giuridico della procura stessa e se fosse consuetudine rilasciare siffatte copie, inviandogli una copia scannerizzata della procura di cui trattasi. Senza fornire una risposta precisa e chiara alle domande che gli sono state così poste, detto notaio aveva risposto che il documento presentato all’Eurobank era un «falso».

26

Il 27 febbraio 2018 la Eurobank ha inviato una richiesta scritta per posta elettronica al Sostituto Procuratore della Repubblica Italiana, che, con la sua firma, aveva autenticato la copia notarile della procura di cui trattasi nel procedimento principale mediante un’apostille. In risposta a tale richiesta, l’Eurobank ha ricevuto la conferma ufficiale della Procura di Monza (Italia) che l’apostille figurante sulla copia di tale procura ed emessa il 12 dicembre 2017 era valida.

27

Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha accolto le domande del ricorrente nel procedimento principale applicando lo ZPUPS. Tale giudice ha dichiarato che una banca è, in linea di principio, responsabile delle operazioni non autorizzate, salvo che la loro esecuzione risulti dal fatto che il titolare del conto non ha adempiuto, intenzionalmente o per negligenza grave, ai suoi obblighi, nel qual caso quest’ultimo non è rimborsato per il valore dell’operazione di cui trattasi, indipendentemente dall’importo di tale operazione. Secondo detto giudice, poiché la convenuta nel procedimento principale non ha né invocato né dimostrato l’esistenza di un siffatto comportamento da parte del ricorrente nel procedimento principale, non era necessario esaminare le affermazioni della convenuta nel procedimento principale relative alla sua eventuale buona fede.

28

L’Eurobank ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi all’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio.

29

Alla luce dell’articolo 86 della direttiva 2007/64, che determina la misura in cui tale direttiva procede a un’armonizzazione totale, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità, nell’ipotesi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in buona fede e lo strumento di pagamento che è stato presentato a quest’ultimo fosse regolare da un punto di vista formale, di applicare l’articolo 75, paragrafo 2, dello ZZD nelle circostanze del procedimento principale. Conformemente a tale articolo, il debitore è liberato se ha adempiuto in buona fede un’obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze chiare, appaia essere legittimata ad accettare la prestazione.

30

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che la procura di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una copia dell’originale della procura in questione, contenente una certificazione notarile della firma del mandante, sulla quale è stata apposta un’apostille. In forza dell’articolo 2 della convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, conclusa all’Aia il 5 ottobre 1961 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia»), la legalizzazione del documento mediante un’apostille comprende la formalità con cui sono attestate la veridicità della firma e la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito, vale a dire, nel caso di specie, il notaio.

31

Peraltro, il giudice del rinvio ritiene che, nei limiti in cui una siffatta procura autorizza il mandatario ad eseguire atti di disposizione sugli attivi del conto bancario interessato, essa potrebbe essere qualificata come «strumento di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64, in quanto tale procura farebbe parte di un procedimento al quale l’utente di servizi di pagamento ricorre al fine di disporre un ordine di pagamento.

32

Tale giudice sottolinea inoltre che, per essere autorizzata, un’operazione di pagamento deve essere stata eseguita sulla base del consenso del pagatore conformemente all’articolo 54, paragrafo 1, di tale direttiva. Secondo detto giudice, tale requisito del consenso presuppone che sia fornita la prova della qualità di autore della dichiarazione di volontà attestata dall’ordine di pagamento, in quanto tale prova è connessa all’autenticazione dell’operazione di pagamento, ossia una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di un determinato strumento di pagamento, comprese le sue caratteristiche di sicurezza personalizzate.

33

Inoltre, lo stesso giudice rileva che, in forza dell’articolo 59 di detta direttiva, l’onere della prova dell’autenticazione di un’operazione di pagamento incombe al prestatore di servizi di pagamento interessato. Nel caso di specie, se l’Eurobank provasse di aver autenticato lo strumento di pagamento in questione, dimostrando la regolarità della procura di cui trattasi nel procedimento principale, il consenso del pagatore sarebbe accertato e le operazioni di pagamento effettuate con tale strumento sarebbero considerate «autorizzate», ai sensi dell’articolo 54 della medesima direttiva.

34

È in tale contesto che l’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la procura con cui il mandatario effettua un atto di disposizione patrimoniale in nome del pagatore mediante un ordine di pagamento costituisca uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva [2007/64].

2)

Se la postilla apposta da un’autorità straniera competente ai sensi della [convenzione dell’Aia] rientri nella procedura di autenticazione sia dello strumento di pagamento sia dell’operazione di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 19, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, della medesima direttiva.

3)

Ove lo strumento di pagamento (compreso quello che autorizza una terza persona a effettuare disposizioni in nome del pagatore) sia regolare dal punto di vista formale (prima facie), se il giudice nazionale possa presumere che l’operazione di pagamento sia autorizzata, ossia che il pagatore abbia acconsentito all’esecuzione della stessa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

35

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che una procura, con la quale il titolare di un conto bancario autorizza un mandatario a effettuare un atto di disposizione patrimoniale, su tale conto, mediante un ordine di pagamento, costituisce uno «strumento di pagamento», ai sensi di tale disposizione.

36

Per rispondere a tale questione, occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 13 luglio 2023, G GmbH, C‑134/22, EU:C:2023:567, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

37

L’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 definisce la nozione di «strumento di pagamento», ai sensi di tale direttiva, come «qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento».

38

Dal suo tenore letterale risulta che tale disposizione distingue due categorie di strumenti di pagamento. Si tratta, da un lato, dei dispositivi personalizzati. Secondo la giurisprudenza, per essere qualificato come personalizzato, uno strumento di pagamento deve consentire al prestatore di servizi di pagamento di verificare che l’ordine di pagamento sia stato disposto da un utente abilitato a tal fine (sentenze del 9 aprile 2014, T-Mobile Austria, C‑616/11, EU:C:2014:242, punto 33, e dell’11 novembre 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, punto 70).

39

Dall’altro, la nozione di «strumento di pagamento» comprende anche qualsiasi insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento.

40

Inoltre, occorre sottolineare che l’attuazione di tale dispositivo personalizzato e/o di tale insieme di procedure deve consentire, di per sé, di disporre un ordine di pagamento. A tal riguardo, dalla formulazione degli articoli da 55 a 57 della direttiva 2007/64 risulta che un «strumento di pagamento» è rilasciato e messo a disposizione dell’utente di servizi di pagamento dal suo prestatore di servizi di pagamento. Peraltro, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 4, punto 3, nonché con il punto 5 dell’allegato di quest’ultima, detta direttiva è applicabile ai servizi di pagamento che comprendono tutte le attività esercitate a titolo professionale elencate in tale allegato, in particolare, all’emissione e/o all’acquisizione di strumenti di pagamento.

41

Nel caso di specie, non si può ritenere che una procura speciale ed espressa del titolare di un conto bancario costituito a favore di un mandatario, che abiliti quest’ultimo ad effettuare operazioni su tale conto e, pertanto, istituisca esclusivamente un vincolo giuridico tra il titolare di tale conto e il suo mandatario, come la procura di cui trattasi nel procedimento principale, possa disporre, isolatamente, un ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64.

42

Di conseguenza, una procura, come la procura di cui trattasi nel procedimento principale, con la quale il titolare di un conto bancario autorizza unilateralmente il suo mandatario ad effettuare un atto di disposizione patrimoniale per suo conto, non costituisce, presa isolatamente, uno «strumento di pagamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64.

43

Ciò premesso, dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, le condizioni generali del contratto di apertura di un conto corrente, concluso il 22 novembre 2017 tra l’Eurobank e il ricorrente nel procedimento principale, prevedevano espressamente la possibilità di disporre di tale conto tramite un mandatario abilitato da una procura certificata in via notarile comportante una dichiarazione di volontà esplicita di compiere atti di disposizione con i fondi di detto conto.

44

Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta quindi che, in circostanze come quelle della controversia principale, l’utilizzo congiunto di una procura siffatta e di un ordine di pagamento emesso dal mandatario designato in detta procura può far parte di un «insieme di procedure» concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento, di cui tale utente può avvalersi per disporre un ordine di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64.

45

Di conseguenza, occorre constatare, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 49 a 51 delle sue conclusioni, che una procura emessa dal titolare di un conto bancario, associata a un ordine di pagamento emesso dal mandatario designato in tale procura, può costituire un elemento dell’insieme delle procedure concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di tali servizi per disporre un ordine di pagamento ai sensi della citata disposizione.

46

Occorre poi sottolineare, a tal riguardo, che una clausola contrattuale che consente l’utilizzo di una procura nell’ambito di un insieme di procedure che costituiscono uno strumento di pagamento non può ridurre il livello elevato del controllo dell’autorizzazione dell’operazione di pagamento incombente al prestatore di servizi di pagamento. Nell’ambito di tale controllo, detto prestatore potrebbe, in particolare, essere chiamato a verificare, alla luce delle norme nazionali applicabili, il valore probatorio della procura nonché l’identità della persona che si presenta come mandatario avvalendosi di tale procura per disporre un ordine di pagamento.

47

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che una procura, con la quale il titolare di un conto bancario autorizza un mandatario a effettuare un atto di disposizione patrimoniale, su tale conto, mediante un ordine di pagamento, non costituisce, di per sé, uno «strumento di pagamento», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, può essere qualificato come «strumento di pagamento» un insieme di procedure, concordate tra il titolare di tale conto e il prestatore di servizi di pagamento, che consentono al mandatario designato in tale procura di disporre un ordine di pagamento a partire da detto conto.

Sulla seconda e sulla terza questione

48

In via preliminare, occorre ricordare che nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova e a., C‑58/22, EU:C:2024:70, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte può essere indotta ad interpretare disposizioni del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione, estraendo in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, Nordic Info, C‑128/22, EU:C:2023:951, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).

49

Nel caso di specie, occorre osservare che la formulazione della seconda questione menziona, in particolare, la convenzione dell’Aia, di cui l’Unione europea non è parte e che non contiene alcuna clausola che attribuisca una competenza alla Corte.

50

Orbene, secondo giurisprudenza costante il potere di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva dall’articolo 267 TFUE, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell’Unione. In particolare, nel caso di accordi internazionali, è assodato che quelli stipulati dall’Unione costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e possono pertanto formare oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte non è invece, in linea di principio, competente ad interpretare, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, accordi internazionali stipulati tra Stati membri e Stati terzi (sentenza del 17 luglio 2014, Qurbani, C‑481/13, EU:C:2014:2101, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata).

51

Soltanto qualora e nei limiti in cui l’Unione abbia assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo d’applicazione di una convenzione internazionale non stipulata dall’Unione e, conseguentemente, le disposizioni di quest’ultima siano vincolanti per l’Unione, la Corte è competente ad interpretare una siffatta convenzione (sentenza del 17 luglio 2014, Qurbani, C‑481/13, EU:C:2014:2101, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

52

Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, il diritto dell’Unione non contiene alcuna disposizione specifica applicabile alla legalizzazione di una procura notarile per disporre di un conto di pagamento. Pertanto, la Corte non può essere competente ad interpretare direttamente le norme relative all’apostille apposta a tale procura da un’autorità straniera competente in applicazione della convenzione dell’Aia. Tuttavia, nulla osta a che la Corte, nell’interpretare le disposizioni della direttiva 2007/64, precisi se un’operazione di pagamento eseguita dal prestatore di servizi di pagamento sulla base di una procura notarile munita dell’apostille prevista dalla convenzione dell’Aia debba essere considerata come autorizzata o meno.

53

A tal riguardo, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, una procura, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce solo un elemento dell’insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di tali servizi e al quale tale utente di servizi di pagamento ricorre per disporre un ordine di pagamento. Tuttavia, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo si chiede, con la seconda e con la terza questione, a quali condizioni l’uso congiunto di una siffatta procura e di un ordine di pagamento emesso dal mandatario possa attestare il «consenso» del titolare del conto bancario interessato.

54

Di conseguenza, occorre estendere la portata di tali questioni all’interpretazione dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64, le cui disposizioni disciplinano la questione del consenso a un’operazione di pagamento. Inoltre, dal momento che, nell’ambito della terza questione, il giudice del rinvio si chiede se la regolarità, dal punto di vista formale, dello strumento di pagamento sia sufficiente a dimostrare il consenso del pagatore all’operazione di pagamento, risulta parimenti richiesta l’interpretazione dell’articolo 59, paragrafo 2, di tale direttiva, che enuncia una regola relativa al livello della prova richiesto per dimostrare un siffatto consenso. Infine, poiché, come sarà esposto ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, le disposizioni di detta direttiva interessate da tali questioni sono oggetto, in forza dell’articolo 86, paragrafo 1, di quest’ultima, di un’armonizzazione totale, si deve ritenere che le questioni sollevate riguardino anche quest’ultima disposizione.

55

Di conseguenza, occorre considerare che, con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 54, paragrafi 1 e 2, l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che, qualora un’operazione di pagamento sia stata eseguita sulla base di una procura del titolare del conto bancario ricevuta mediante atto notarile e munita di apostille e il titolare del conto contesti la validità di tale procura e, pertanto, di aver acconsentito a tale operazione di pagamento, il fatto che detta procura appaia regolare da un punto di vista formale è sufficiente per ritenere che detta operazione di pagamento sia stata autorizzata.

56

In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio sembra ritenere che, in funzione delle risposte fornite dalla Corte alle questioni sollevate, esso potrà trarne conclusioni, ai fini della valutazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, quanto all’applicazione dell’articolo 75, paragrafo 2, dello ZZD, che istituisce il regime generale di responsabilità per l’esecuzione, fondato sul principio di buona fede del debitore, secondo il quale quest’ultimo è liberato, se ha adempiuto in buona fede un’obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze chiare, appaia essere legittimata ad accettare la prestazione di cui trattasi.

57

Orbene, occorre ricordare che il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 nonché agli articoli 58 e 59 di quest’ultima, è stato oggetto di un’armonizzazione totale, in forza dell’articolo 86, paragrafo 1, di tale direttiva. Ciò comporta che sono incompatibili con tale direttiva sia un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore sia un regime di responsabilità concorrente che consenta all’utente di servizi di pagamento di far valere tale responsabilità sulla base di altri fatti generatori. Pertanto, il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto stabilito nella direttiva 2007/64 può coesistere con un regime di responsabilità alternativo previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento solo a condizione che tale regime di responsabilità alternativo non pregiudichi il regime in tal modo armonizzato e non incida sugli obiettivi e sull’effetto utile di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Beobank, C‑351/21, EU:C:2023:215, punti 37 e 38).

58

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, non è possibile, per uno Stato membro, mitigare il regime armonizzato di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto istituito nella direttiva 2007/64 ricorrendo a norme nazionali che prevedono una responsabilità attenuata di tali prestatori.

59

La stessa conclusione si impone per quanto riguarda le disposizioni relative al consenso e alla revoca del consenso del pagatore all’operazione di pagamento, previste all’articolo 54 della direttiva 2007/64. Infatti, al pari degli articoli da 58 a 60 di tale direttiva, l’articolo 54 di quest’ultima non figura tra le disposizioni per le quali l’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva concede un margine di manovra agli Stati membri per la loro attuazione (v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 41).

60

In secondo luogo, occorre ricordare che dal paragrafo 1 dell’articolo 59 della direttiva 2007/64, intitolato «Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento», risulta che, qualora un utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che tale operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al suo prestatore di servizi di pagamento provare che detta operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata.

61

Dall’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 risulta inoltre che qualora un utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che tale operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore.

62

Risulta, infine, dall’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64 che, in mancanza di consenso del pagatore all’esecuzione dell’operazione di pagamento, il quale deve essere dato nella forma convenuta tra quest’ultimo e il suo prestatore di servizi di pagamento, l’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

63

Da tali disposizioni si deduce che spetta al prestatore di servizi di pagamento fornire la prova che l’utente dei servizi di pagamento ha autorizzato l’operazione di pagamento dando il suo consenso a tale operazione nella forma convenuta tra le parti.

64

Tale attribuzione dell’onere della prova al prestatore di servizi di pagamento è corroborata dall’obbligo di autenticazione dell’operazione di pagamento gravante su tale prestatore. Infatti, la nozione di «autenticazione» è definita all’articolo 4, punto 19, della direttiva 2007/64 come riferita alla procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare «l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate».

65

Per quanto riguarda la nozione di «uso di uno specifico strumento di pagamento», occorre constatare che dall’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 risulta che uno strumento di pagamento può essere utilizzato al fine di dare il consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento da parte dell’utente di servizi di pagamento.

66

In tali circostanze, come rilevato dalla Commissione europea, da una lettura combinata dell’insieme di tali disposizioni risulta che l’obbligo di autenticazione di un’operazione di pagamento gravante su un prestatore di servizi di pagamento ha lo scopo di verificare l’uso dello strumento di pagamento al fine di dimostrare che l’utente di tali servizi ha dato il suo consenso all’esecuzione di tale operazione di pagamento che, pertanto, può essere considerata autorizzata.

67

Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se la presentazione di una copia della procura di cui trattasi nel procedimento principale, munita di apostille apposta dall’autorità competente di un altro Stato contraente della convenzione dell’Aia e che essa ritenga pertanto regolare, da un punto di vista formale, sia di per sé sufficiente per ritenere che il prestatore di servizi di pagamento abbia dimostrato, al fine di non far sorgere la sua responsabilità, che l’operazione di pagamento in questione era stata autorizzata, vale a dire che l’utente di tali servizi di pagamento aveva dato il proprio consenso all’esecuzione di quest’ultima.

68

A tal riguardo, occorre osservare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, che il regime armonizzato di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto, previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 nonché agli articoli 58 e 59 di tale direttiva, si basa su tre elementi essenziali e tra loro collegati, vale a dire, un obbligo di notifica gravante sull’utente di servizi di pagamento, l’attribuzione dell’onere della prova al prestatore di tali servizi e, infine, in caso di assenza di prova, la responsabilità di tale prestatore a seconda che l’operazione in questione sia stata non autorizzata o sia stata eseguita in modo inesatto.

69

L’articolo 59 della direttiva 2007/64 include, in tale regime armonizzato di responsabilità per operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto, un meccanismo di onere della prova favorevole all’utente di servizi di pagamento. In sostanza, l’onere della prova grava sul prestatore di servizi di pagamento, che deve dimostrare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. In pratica, il regime probatorio stabilito da tale articolo 59 determina, qualora la notifica prevista all’articolo 58 di tale direttiva sia stata effettuata entro il termine ivi previsto, che tale prestatore sia tenuto a un obbligo di rimborso immediato, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, della detta direttiva (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, paragrafo 40).

70

Come ricordato al punto 63 della presente sentenza, dagli articoli 54, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 si deduce che spetta a detto prestatore fornire la prova di aver proceduto all’autenticazione effettiva dell’operazione di pagamento in questione e che l’utente dei servizi di pagamento ha acconsentito a tale operazione di pagamento nella forma convenuta tra le parti. L’onere della prova che ne deriva per lo stesso prestatore è quindi elevato, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni.

71

Del resto, è giocoforza constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, che una procura è uno degli atti giuridici con i quali un utente di servizi di pagamento può esprimere il suo consenso all’esecuzione di operazioni di pagamento a partire dal suo conto, effettuate dal suo mandatario nei limiti del mandato conferito. Pertanto, la verifica della regolarità formale di una siffatta procura può, se del caso, far parte della procedura di autenticazione di uno strumento di pagamento di cui tale procura costituisce un elemento e, pertanto, costituire uno degli elementi che consentono a un prestatore di servizi di dimostrare che l’utente ha effettivamente acconsentito a un’operazione di pagamento che quest’ultimo avrebbe contestato.

72

È vero che, come giustamente sostenuto dal governo bulgaro e dalla Commissione, le modalità di prova che consentono di dimostrare che l’operazione di pagamento in questione è stata «autorizzata» dall’utente di servizi di pagamento, ai sensi degli articoli 54 e 59 della direttiva 2007/64 e, più in particolare, la procedura che consente di verificare l’autenticità di una procura, non sono armonizzate da tale direttiva e, pertanto, rientrano nell’ambito del diritto nazionale.

73

Anzitutto, come ricordato al punto 61 della presente sentenza, in forza dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, qualora un utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento che è stata eseguita, come avviene nel procedimento principale, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che tale operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore.

74

Peraltro, poiché la direttiva 2007/64 persegue, come ricordato ai punti da 58 a 60 della presente sentenza, un’armonizzazione totale sugli aspetti da essa disciplinati, occorre considerare che la condizione, prevista all’articolo 54, paragrafo 2, di tale direttiva, secondo cui il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento deve essere dato nella forma convenuta tra l’utente di servizi di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento, costituisce necessariamente un requisito che gli Stati membri devono attuare senza potervi derogare. D’altronde, nulla nella sistematica di tale articolo 54 consente di ritenere che, prevedendo in modo preciso tale requisito secondo cui, in mancanza di un siffatto consenso, l’operazione di pagamento in questione è considerata come non autorizzata, il legislatore dell’Unione mirasse unicamente a far sì che la dimostrazione dell’autorizzazione di pagamento si limiti alla verifica della regolarità formale degli atti giuridici utilizzati per dare tale consenso.

75

Infine, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 3, della direttiva 2007/64, gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti di servizi di pagamento, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni.

76

Occorre anche sottolineare che, secondo il considerando 33, terza frase, della direttiva 2007/64, tutte le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di pagamento il cui effetto sarebbe quello di ridurre l’onere della prova per l’emittente andrebbero considerate nulle e prive di effetti.

77

Alla luce delle considerazioni che precedono, la circostanza secondo cui le operazioni di pagamento di cui trattasi sono state disposte da un mandatario che dispone di una procura, munita di apostille dall’autorità competente di uno Stato estero non può essere utilmente invocata dal prestatore di tali servizi al fine di ridurre il suo obbligo di provare che l’operazione di pagamento è stata autorizzata.

78

Ne consegue che qualora, come nel procedimento principale, l’utente del servizio di pagamento contesti l’autenticità della procura che gli è opposta e neghi di aver autorizzato le operazioni di pagamento eseguite, la mera verifica della regolarità formale della procura non è sufficiente a dimostrare che tali operazioni sono state autorizzate e, pertanto, ad esonerare tale prestatore di servizi di pagamento dalla sua maggiore responsabilità, senza che detto prestatore di servizi di pagamento dimostri che tale utente di servizi di pagamento ha debitamente acconsentito, secondo la procedura per dare il consenso concordata con quest’ultimo, mediante tale procura, a dette operazioni.

79

Tale constatazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2007/64. Come risulta segnatamente dai considerando da 1 a 4 di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha cercato di creare un mercato unico dei servizi di pagamento sostituendo i sistemi nazionali esistenti, la cui coesistenza era fonte di confusione e soffriva di mancanza di certezza del diritto, con un quadro giuridico armonizzato che definisce diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 44). Inoltre, tale interpretazione è in linea con gli obiettivi enunciati ai considerando 21 e 22 di detta direttiva, ossia la tutela degli utenti di servizi di pagamento e, in particolare, dei consumatori (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2017, BAWAG, C‑375/15, EU:C:2017:38, punto 45).

80

Infatti, il requisito dell’autenticazione degli strumenti di pagamento, che tiene conto della procedura concordata tra l’utente dei servizi di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento per dare il consenso di tale utente e che, pertanto, non può essere limitato all’esame della regolarità puramente formale degli atti giuridici impiegati per dare tale consenso, è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, in quanto tale requisito assicura un livello adeguato di certezza del diritto e di protezione per gli utenti dei servizi di pagamento.

81

In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio esaminare se il prestatore di servizi di pagamento in questione abbia dimostrato, tenuto conto dell’onere della prova incombente a quest’ultimo in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, che l’utente di servizi di pagamento aveva dato, nella forma convenuta con quest’ultimo, il proprio consenso all’esecuzione delle operazioni di pagamento di cui trattasi nel procedimento principale.

82

A tal riguardo, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, le clausole V.22 e V.25 del contratto quadro concluso tra l’utente di servizi di pagamento interessato e il suo prestatore di servizi di pagamento sembrano imporre, qualora un atto di disposizione sia effettuato tramite un mandatario, che quest’ultimo presenti l’originale della procura che gli è stata rilasciata e che quest’ultima sia firmata, poiché tale prestatore di servizi di pagamento è tenuto a procedere a una verifica, da un punto di vista formale, delle procure che gli sono presentate, nonché delle firme di cui esse sono munite.

83

Orbene, nel caso di specie, la procura di cui trattasi nel procedimento principale non pare rispondere a tali requisiti contrattuali, poiché dalla decisione di rinvio sembra emergere che essa costituiva solo una copia e che non conteneva la firma del mandante, ossia l’utente dei servizi di pagamento in questione, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio accertare.

84

Peraltro, e in ogni caso, come risulta dal punto 78 della presente sentenza, la produzione di una procura speciale del titolare di un conto di pagamento a favore di un mandatario che abilita quest’ultimo ad effettuare operazioni su un conto bancario, il cui utilizzo è stato concordato in un contratto quadro, non libera il prestatore dei servizi di pagamento dal suo obbligo di verificare l’uso di uno strumento di pagamento e l’autenticazione di un’operazione di pagamento secondo la procedura per dare il consenso concordata tra il pagatore in questione e tale prestatore di servizi di pagamento. Pertanto, e come indicato al punto 46 della presente sentenza, una clausola contrattuale che consente l’utilizzo di una procura nell’ambito di un insieme di procedure che costituiscono uno strumento di pagamento non può ridurre il livello elevato del controllo dell’autorizzazione dell’operazione di pagamento incombente a detto prestatore di servizi di pagamento.

85

Occorre, infine, ricordare che, conformemente all’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo, intenzionalmente o con negligenza grave, uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell’articolo 56 di tale direttiva.

86

Da tale disposizione risulta che il prestatore di servizi di pagamento può esimersi dalla propria responsabilità in caso di operazione di pagamento non autorizzata se dimostra che il pagatore ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto, intenzionalmente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56 di detta direttiva.

87

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 54, paragrafi 1 e 2, l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che, qualora un’operazione di pagamento sia stata eseguita sulla base di una procura del titolare del conto bancario ricevuta mediante atto notarile e munita di apostille e il titolare del conto contesti la validità della procura e, pertanto, di aver acconsentito a tale operazione di pagamento, il fatto che detta procura appaia regolare da un punto di vista formale non è sufficiente per ritenere che detta operazione di pagamento sia stata autorizzata; il prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare che l’utente di servizi di pagamento ha debitamente espresso il suo accordo, secondo la procedura per dare il consenso concordata con quest’ultimo, mediante detta procura, all’operazione di pagamento in questione.

Sulle spese

88

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

una procura, con la quale il titolare di un conto bancario autorizza un mandatario a effettuare un atto di disposizione patrimoniale, su tale conto, mediante un ordine di pagamento, non costituisce, di per sé, uno «strumento di pagamento», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, può essere qualificato come «strumento di pagamento» un insieme di procedure, concordate tra il titolare di tale conto e il prestatore di servizi di pagamento, che consentono al mandatario designato in tale procura di disporre un ordine di pagamento a partire da detto conto.

 

2)

L’articolo 54, paragrafi 1 e 2, l’articolo 59, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un’operazione di pagamento sia stata eseguita sulla base di una procura del titolare del conto bancario ricevuta mediante atto notarile e munita di apostille e il titolare del conto contesti la validità della procura e, pertanto, di aver acconsentito a tale operazione di pagamento, il fatto che detta procura appaia regolare da un punto di vista formale non è sufficiente per ritenere che detta operazione di pagamento sia stata autorizzata; il prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare che l’utente di servizi di pagamento ha debitamente espresso il suo accordo, secondo la procedura per dare il consenso concordata con quest’ultimo, mediante detta procura, all’operazione di pagamento in questione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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