ECLI:EU:C:2024:952•Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 novembre 2024.#Oilchart International NV contro O.W. Bunker (Netherlands) BV e ING Bank NV.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Esclusione – Nozione di “fallimenti, concordati e procedure affini” – Azione che deriva direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi si inserisce strettamente – Azione per il pagamento di un credito esperita dopo la dichiarazione d’insolvenza della società debitrice e l’insinuazione di tale credito al passivo – Regolamento (CE) n. 1346/2000.#Causa C-394/22.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 novembre 2024.#Oilchart International NV contro O.W. Bunker (Netherlands) BV e ING Bank NV.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Esclusione – Nozione di “fallimenti, concordati e procedure affini” – Azione che deriva direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi si inserisce strettamente – Azione per il pagamento di un credito esperita dopo la dichiarazione d’insolvenza della società debitrice e l’insinuazione di tale credito al passivo – Regolamento (CE) n. 1346/2000.#Causa C-394/22.
ECLI:EU:C:2024:952Eu Chamb 02 C14 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Esclusione – Nozione di “fallimenti, concordati e procedure affini” – Azione che deriva direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi si inserisce strettamente – Azione per il pagamento di un credito esperita dopo la dichiarazione d’insolvenza della società debitrice e l’insinuazione di tale credito al passivo – Regolamento (CE) n. 1346/2000»
Nella causa C‑394/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 7 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2022, nel procedimento
Oilchart International NV
contro
O.W. Bunker (Netherlands) BV,
ING Bank NV,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice,
avvocato generale: L. Medina,
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o febbraio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Oilchart International NV, da E. Van den Wijngaert, advocaat; |
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– |
per la ING Bank NV, da D. Arts, T. Mertens, L. Rasking e E. Ulrix, advocaten; |
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– |
per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 18 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Oilchart International NV (in prosieguo: la «Oilchart»), una società di diritto belga, alla O.W. Bunker Netherland BV (in prosieguo: la «OWB») e alla ING Bank NV, due società di diritto dei Paesi Bassi, in merito alla riscossione di una fattura non saldata, emessa per servizi di rifornimento effettuati dalla Oilchart per conto della OWB, la quale ha dichiarato fallimento. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1346/2000
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3 |
I considerando 2 e 6 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:
(...)
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4 |
L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Competenza internazionale», al paragrafo 1, così dispone: «Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria». |
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5 |
L’articolo 4 del regolamento in esame, intitolato «Legge applicabile», è del seguente tenore: «1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”. 2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:
(...)
(...)
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6 |
Il regolamento n. 1346/2000 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). In virtù dell’articolo 84, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, il regolamento n. 1346/2000 continua tuttavia ad applicarsi alle procedure di insolvenza aperte prima del 26 giugno 2017. |
Regolamento n. 1215/2012
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7 |
I considerando 10 e 21 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:
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8 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento: «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (...)
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9 |
L’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento così recita: «Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l’autorità giurisdizionale dichiara d’ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento». |
Diritto dei Paesi Bassi
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10 |
L’articolo 25 della Wet op het faillissement en de surséance van betaling (legge sul fallimento e la sospensione dei pagamenti), del 30 settembre 1893 (Stb. 1893, n.o140; in prosieguo: la «NFW») recita: «1. Le azioni legali aventi ad oggetto diritti o obblighi di pertinenza della massa fallimentare sono intentate sia nei confronti del curatore che da parte del medesimo. 2. Qualora tali azioni legali siano intentate o proseguite nei confronti o da parte del fallito e sfocino nella condanna di detto fallito, tale condanna non è opponibile alla massa fallimentare». |
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11 |
L’articolo 26 della NFW prevede quanto segue: «Le azioni legali volte ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione da parte della massa non possono essere intentate contro il fallito nel corso della procedura fallimentare in modo diverso da quello previsto dall’articolo 110». |
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12 |
L’articolo 110 della NFW così dispone: «I crediti vengono insinuati al passivo presso il curatore mediante consegna di una fattura o di un’altra dichiarazione scritta indicante la natura e l’importo del credito, unitamente ai documenti giustificativi o a una copia degli stessi, e una dichiarazione che indichi se viene rivendicato o meno un privilegio, pegno, ipoteca o diritto di ritenzione. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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13 |
Nell’ambito di una serie di contratti di rifornimento per navi marittime, il 21 ottobre 2014 la Oilchart ha fornito, per conto della OWB, carburante alla nave Evita K., ormeggiata nel porto di Sluiskil (Paesi Bassi). |
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14 |
Il 22 ottobre 2014, la Oilchart ha emesso nei confronti della OWB una fattura per un importo di 116471,45 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 107229,44). Tale fattura è rimasta insoluta. |
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15 |
Con sentenza del rechtbank te Rotterdam (Tribunale di Rotterdam, Paesi Bassi), del 21 novembre 2014, la OWB è stata dichiarata fallita. |
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16 |
La Oilchart ha insinuato il credito risultante da tale fattura non saldata per verifica presso i curatori della OWB. |
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17 |
A causa di una serie di fatture non saldate, la Oilchart ha fatto procedere al sequestro conservativo di talune navi d’alto mare alle quali aveva fornito carburante. Al fine di ottenere la revoca di tali sequestri conservativi, sono state costituite garanzie a favore della Oilchart, che potevano essere fatte valere sulla base di una decisione giudiziaria o di un lodo arbitrale in Belgio, di condanna o della OWB o del proprietario della nave interessata. |
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18 |
L’11 marzo 2015, la Oilchart ha proposto ricorso contro la OWB dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa, Belgio) al fine di ottenere, in particolare, il pagamento di detta fattura non saldata. La ING Bank, in quanto titolare di una cessione di credito concessa dalla OWB in cambio della messa a disposizione di una linea di credito, è intervenuta volontariamente nell’ambito di tale ricorso. |
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19 |
Pur riconoscendosi competente a statuire su detto ricorso, tale giudice, con sentenza del 15 marzo 2017, sulla base del diritto fallimentare dei Paesi Bassi, ha dichiarato irricevibile il medesimo ricorso. |
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20 |
Il 16 maggio 2017, la Oilchart ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), che è il giudice del rinvio. |
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21 |
Poiché la OWB non è comparsa all’udienza né dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa) né dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo ha ritenuto di dover esaminare la sua competenza internazionale, conformemente ai termini dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. |
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22 |
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio si chiede se l’azione intentata dalla Oilchart contro la OWB si basi sulle norme comuni del diritto civile e commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o sulle norme specifiche in materia di procedure di insolvenza. |
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23 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che il ricorso della Oilchart nei confronti della OWB è stato proposto dopo l’apertura della procedura fallimentare e senza menzionarla, in applicazione di una disposizione particolare della normativa dei Paesi Bassi in materia di fallimento, ossia il paragrafo 2 dell’articolo 25 della NFW, concernente le azioni che non si riferiscono alla massa fallimentare bensì riguardano gli interessi personali del fallito, e non sul fondamento del paragrafo 1 di tale articolo che si riferisce direttamente alla suddetta massa. |
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24 |
A parere di tale giudice, la natura esatta dell’azione giudiziaria intentata dalla Oilchart e la possibilità di intentare un’azione siffatta nei confronti di una società dichiarata fallita devono essere esaminate alla luce delle disposizioni derogatorie proprie del diritto fallimentare dei Paesi Bassi e non alla luce delle norme comuni di diritto civile e commerciale. Nell’ambito della determinazione della competenza internazionale del giudice del rinvio, che precede tale esame, detto giudice si chiede tuttavia se l’azione giudiziaria di cui trattasi nel procedimento principale non presenti uno stretto collegamento con la procedura di insolvenza, cosicché il giudice dinanzi al quale è stato aperto il fallimento è l’unico competente a statuire su tale azione. |
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25 |
Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 osti a una disposizione nazionale che consente a un creditore di adire i giudici di uno Stato membro con un’azione per il pagamento di un credito che egli ha già insinuato al passivo in un altro Stato membro. |
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26 |
Ciò premesso, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
(...)
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Procedimento dinanzi alla Corte
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27 |
Il 31 marzo 2023, la Corte ha rivolto una richiesta di informazioni al giudice del rinvio in merito al contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, alla quale quest’ultimo ha risposto il 28 aprile 2023. |
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28 |
L’11 luglio 2023, la Corte ha chiesto al giudice del rinvio se, in considerazione del fatto che la Oilchart aveva rinunciato al ricorso nel procedimento principale, esso intendesse mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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29 |
Con sentenza del 27 novembre 2023, tale giudice ha informato la Corte che il procedimento era ancora in corso dinanzi ad esso, in quanto la rinuncia depositata dalla Oilchart era stata respinta. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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30 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che si applica ad un’azione intentata in uno Stato membro nei confronti di una società e diretta al pagamento di merci consegnate, che non menziona né la procedura di insolvenza precedentemente aperta nei confronti di tale società in un altro Stato membro, né il fatto che il credito sia già stato insinuato al passivo. |
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31 |
In particolare, si tratta di determinare se tale azione sia coperta dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, che esclude dal suo ambito di applicazione i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini. In caso affermativo, detta azione rientrerebbe nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1346/2000, il cui articolo 3, paragrafo 1, conferisce ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi del debitore la competenza internazionale esclusiva per l’apertura della procedura principale di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2019, Tiger e a., C‑493/18, EU:C:2019:1046, punti 23, 25 e 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
Infatti, la Corte ha già statuito che, per quanto riguarda i rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti n. 1215/2012 e n. 1346/2000, tali regolamenti devono essere interpretati in modo da evitare non solo qualsiasi sovrapposizione tra le norme di diritto che tali testi stabiliscono, ma anche qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini», ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Simmetricamente, le azioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 24, e del 18 settembre 2019, Riel, C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 33, e giurisprudenza ivi citata). |
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33 |
La Corte ha altresì rilevato che, come indicato in particolare dal considerando 10 del regolamento n. 1215/2012, l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata quella di accogliere una concezione ampia della nozione di «materia civile e commerciale», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e, di conseguenza, un ambito di applicazione ampio di quest’ultimo. Per contro, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, conformemente al suo considerando 6, non deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 25, nonché del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
In applicazione di tali principi, la Corte ha statuito che i rispettivi ambiti di applicazione di questi due regolamenti sono chiaramente delimitati e che solo le azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 26, e del 18 settembre 2019, Riel, C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
Tale duplice criterio, che figura al considerando 6 del regolamento n. 1346/2000 al fine di delimitare l’oggetto di quest’ultimo, è stato peraltro ripreso testualmente dal regolamento n. 2015/848, non applicabile ratione temporis al procedimento principale, in quanto prevede, al suo articolo 6, intitolato «Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente», che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza siano competenti a conoscere di tutte le azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 27). |
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36 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre quindi stabilire se un’azione per il pagamento di merci consegnate, proposta nei confronti di una società sottoposta a una procedura di insolvenza, soddisfi tale duplice criterio. |
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37 |
Per quanto riguarda il primo criterio, per stabilire se un’azione derivi direttamente da una procedura di insolvenza, va osservato che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’elemento determinante per identificare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale quest’ultima si inserisce, bensì il fondamento giuridico dell’azione stessa. Secondo tale approccio, occorre verificare se il diritto o l’obbligo che funge da base dell’azione trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 28; del 18 settembre 2019, Riel, C‑47/18, EU:C:2019:754, punto 33, nonché del 4 dicembre 2019, Tiger e a., C‑493/18, EU:C:2019:1046, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Pertanto, la Corte ha ritenuto che un’azione intentata sulla base di una clausola di riserva di proprietà, esperita dal venditore nei confronti dell’acquirente dichiarato in stato di insolvenza, solleva una questione di diritto indipendente dall’apertura di una procedura di insolvenza. In altri termini, essa costituisce un’azione autonoma che non trova il suo fondamento nel diritto delle procedure di insolvenza e che non richiede né l’apertura di una procedura di questo tipo né l’intervento di un curatore (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C‑292/08, EU:C:2009:544, punti 31 e 32). |
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39 |
Inoltre, l’azione promossa nei confronti di un terzo da un ricorrente che agisce sulla base di una cessione di credito effettuata dal curatore designato nell’ambito di una procedura di insolvenza rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», nei limiti in cui la controversia non verte sulla validità della cessione effettuata dal curatore e l’esercizio del diritto acquisito dal cessionario obbedisce a norme diverse da quelle applicabili nell’ambito di una procedura di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punti 37, 42 e 49). |
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40 |
Lo stesso vale qualora, nell’ambito dell’esercizio da parte di un cessionario del diritto acquisito, la controversia riguardi il solo comportamento tenuto dal cessionario (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punto 42). Per contro, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 un’azione che mette in discussione una cessione di quote sociali effettuata nell’ambito di una procedura di insolvenza, in quanto al curatore viene contestato di non essersi avvalso di una prerogativa conferitagli dal diritto nazionale che disciplina le procedure concorsuali (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2009, SCT Industri, C‑111/08, EU:C:2009:419, punto 28). |
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41 |
Non rientra neppure nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 l’azione di accertamento dell’esistenza di un credito ai fini della sua registrazione nell’ambito di una procedura di insolvenza, poiché tale azione deriva direttamente dalle norme nazionali in materia di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Riel, C‑47/18, EU:C:2019:754, punti 37 e 38), o l’azione di responsabilità diretta contro i membri di un comitato di creditori che, con il loro voto, abbiano provocato la conversione di una procedura di risanamento in procedura di insolvenza, essendo una siffatta azione la conseguenza diretta e indissociabile dell’esercizio di una funzione tratta specificamente dalle disposizioni nazionali che disciplinano le procedure di insolvenza (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punti 30 e 35). |
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42 |
Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte nonché dalle precisazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che l’azione in esame nel procedimento principale mira a far condannare una società al pagamento di merci consegnate conformemente a un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza relativa a tale società. Ai sensi di convenzioni successivamente stipulate ai fini della revoca di sequestri conservativi cui si è proceduto, una siffatta condanna risulta necessaria affinché la ricorrente nel procedimento principale possa escutere garanzie bancarie costituite a suo favore. |
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43 |
Orbene, è giocoforza constatare che sia le obbligazioni contrattuali invocate nell’ambito dell’azione giudiziaria sia i meccanismi di esecuzione previsti riguardo a dette obbligazioni trovano il loro fondamento nel diritto contrattuale e sono indipendenti dalle norme specifiche applicabili alle procedure di insolvenza. |
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44 |
Inoltre, un’azione giudiziaria per il pagamento di merci consegnate è autonoma in quanto può essere proposta al di fuori di qualsiasi procedura di insolvenza. |
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45 |
Peraltro, né l’apertura di una procedura di insolvenza né la designazione di un curatore hanno l’effetto di modificare il fondamento giuridico di un’azione rientrante nelle norme comuni del diritto civile e commerciale al fine di farla rientrare nell’ambito di applicazione delle norme specifiche delle procedure di insolvenza. |
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46 |
Infatti, la Corte ha dichiarato che la mera circostanza che un curatore designato nell’ambito di una procedura di insolvenza abbia esercitato, dopo l’apertura di una siffatta procedura, un’azione di pagamento nell’interesse dei creditori non modifica sostanzialmente la natura del credito vantato, che è indipendente da una procedura di insolvenza e che continua ad essere soggetto, quanto al merito, a norme di diritto comune (v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 novembre 2019, CeDe Group, C‑198/18, EU:C:2019:1001, punto 36). |
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47 |
Quanto al secondo criterio, menzionato al punto 34 della presente sentenza, risulta parimenti da giurisprudenza costante che è l’intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza ad essere determinante per decidere se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 30). |
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48 |
Come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, questo criterio consente di tenere conto di elementi contestuali diversi da quelli relativi alla base giuridica dell’azione. |
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49 |
Sebbene, nel procedimento principale, l’esistenza di un certo nesso tra l’azione intentata e la procedura di insolvenza non possa essere negata, dal momento che tale azione è stata proposta dopo la dichiarazione di insolvenza della società debitrice nell’ambito della quale la ricorrente nel procedimento principale ha proceduto all’insinuazione al passivo dello stesso credito oggetto della suddetta azione, non risulta tuttavia che la sola identità tra il credito fatto valere dinanzi al giudice del rinvio e quello insinuato dinanzi ai curatori fallimentari sia sufficiente per far ricadere questa stessa azione nell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012. |
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50 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che la determinazione del giudice competente non pregiudica in alcun modo la legge applicabile alla domanda di cui trattasi nel procedimento principale, né le norme pertinenti idonee a determinare la legge applicabile all’azione di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, CeDe Group, C‑198/18, EU:C:2019:1001, punto 38). |
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51 |
Infatti, tanto la questione dell’ammissibilità di un’azione individuale diretta nei confronti di una società in stato di insolvenza quanto quella dell’esito riservato ad una siffatta azione in caso di avvenuta insinuazione al passivo del credito non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme attributive di competenza, bensì in quello delle norme di conflitto che determinano la legge applicabile. |
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52 |
A tal riguardo, dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 risulta che la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio tale procedura è aperta. |
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53 |
L’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento precisa che la legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza, elencando, in modo non tassativo, le varie fasi della procedura di insolvenza disciplinate dalla legge dello Stato di apertura, vale a dire, in particolare, alla lettera e), gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso, alla lettera f), gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, alla lettera h), le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti, alla lettera g), i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza, nonché, alla lettera m), le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. |
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54 |
Dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1346/2000 risulta che tale normativa mira, in linea di principio, ad ottenere una corrispondenza tra i giudici competenti a livello internazionale e la legge applicabile alla procedura di insolvenza. Invero, fatte salve le ipotesi per le quali tale regolamento prevede esplicitamente disposizioni contrarie, la legge applicabile segue, in applicazione dell’articolo 4 di detto regolamento, la competenza internazionale determinata in applicazione dell’articolo 3 del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2019, CeDe Group, C‑198/18, EU:C:2019:1001, punto 30). |
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55 |
Orbene, poiché l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 si limita alla questione della competenza giurisdizionale per l’apertura delle procedure di insolvenza e l’ambito di applicazione dell’articolo 4 di tale regolamento è più vasto di quello dell’articolo 3 di quest’ultimo, in quanto si applica alle procedure di insolvenza nonché ai loro effetti, tale corrispondenza tra la legge applicabile e il giudice competente non può essere garantita in ogni circostanza. |
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56 |
Nel caso di specie, la procedura di insolvenza di cui trattasi nel procedimento principale è stata aperta nei Paesi Bassi, cosicché la legge applicabile a tale procedura e ai suoi effetti è, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la legge dei Paesi Bassi. |
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57 |
Ne consegue che l’azione giudiziaria di cui trattasi nel procedimento principale, diretta a far condannare una società dichiarata insolvente al pagamento di merci consegnate, rientra nell’ambito di applicazione della legge dei Paesi Bassi, in quanto spetta a tale legge, come menzionato al punto 53 della presente sentenza, determinare gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso e gli effetti di tale procedura sulle azioni giudiziarie individuali, stabilire le norme concernenti l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti nonché quelle relative agli atti che possono arrecare pregiudizio ai creditori. |
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58 |
Come sottolineato dalla Commissione europea all’udienza di discussione dinanzi alla Corte, è l’applicazione della stessa legge alla procedura di insolvenza e a tutti i suoi effetti, determinata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, che consente di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti da tale regolamento per quanto riguarda l’uguaglianza dei creditori e la tutela dei loro interessi, indipendentemente dalla questione relativa alla competenza giurisdizionale. |
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59 |
In tale contesto, occorre peraltro rilevare che la norma contenuta nel regolamento n. 1215/2012, in forza della quale, qualora davanti a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende il procedimento al fine di evitare che siano pronunciate decisioni incompatibili su tali domande, non è applicabile, neppure per analogia, al sistema del regolamento n. 1346/2000, in quanto quest’ultimo ammette, in particolare, per le procedure di insolvenza secondarie, la competenza di giudici di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Riel, C‑47/18, EU:C:2019:754, punti 42, 44 e 46). |
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60 |
Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’azione proposta in uno Stato membro nei confronti di una società, volta al pagamento di merci consegnate, che non menzioni né la procedura di insolvenza precedentemente aperta nei confronti di tale società in un altro Stato membro né il fatto che il credito è già stato insinuato al passivo. |
Sulla seconda questione
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61 |
In considerazione della risposta apportata alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione. |
Sulle spese
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62 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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esso non si applica a un’azione proposta in uno Stato membro nei confronti di una società, volta al pagamento di merci consegnate, che non menzioni né la procedura di insolvenza precedentemente aperta nei confronti di tale società in un altro Stato membro né il fatto che il credito è già stato insinuato al passivo. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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