ECLI:EU:C:2026:71•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2026.#Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Nowhere Co. Ltd.#Impugnazione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APE TEES – Marchi figurativi anteriori non registrati raffiguranti una scimmia, protetti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Impedimento alla registrazione relativo – Opposizione – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Rigetto – Ricorso dinanzi al Tribunale – Articolo 50, paragrafi 1 e 3, TUE – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Periodo di transizione – Scadenza – Circostanze anteriori all’adozione della decisione controversa – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore – Principio di territorialità – Ambito di applicazione territoriale del marchio dell’Unione europea – Esistenza di un conflitto.#Causa C-337/22 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2026.#Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Nowhere Co. Ltd.#Impugnazione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APE TEES – Marchi figurativi anteriori non registrati raffiguranti una scimmia, protetti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Impedimento alla registrazione relativo – Opposizione – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Rigetto – Ricorso dinanzi al Tribunale – Articolo 50, paragrafi 1 e 3, TUE – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Periodo di transizione – Scadenza – Circostanze anteriori all’adozione della decisione controversa – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore – Principio di territorialità – Ambito di applicazione territoriale del marchio dell’Unione europea – Esistenza di un conflitto.#Causa C-337/22 P.
ECLI:EU:C:2026:71Eu Chamb 05 C5 feb 2026
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 febbraio 2026 ( *1 )
«Impugnazione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APE TEES – Marchi figurativi anteriori non registrati raffiguranti una scimmia, protetti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Impedimento alla registrazione relativo – Opposizione – Ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Rigetto – Ricorso dinanzi al Tribunale – Articolo 50, paragrafi 1 e 3, TUE – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Periodo di transizione – Scadenza – Circostanze anteriori all’adozione della decisione controversa – Momento rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un marchio anteriore – Principio di territorialità – Ambito di applicazione territoriale del marchio dell’Unione europea – Esistenza di un conflitto»
Nella causa C‑337/22 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 maggio 2022,
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, D. Hanf, E. Markakis e V. Ruzek, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuto da:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, J. Heitz e M. Hellmann, in qualità di agenti,
International Trademark Association (INTA), con sede a New York (Stati Uniti), rappresentata da A. Lubberger, A. Wenninger-Lenz, Rechtsanwälte, N. Parrotta, avvocata, e M. Perraki, dikigoros,
intervenienti in sede d’impugnazione,
procedimento in cui l’altra parte è:
Nowhere Co. Ltd, con sede a Tokyo (Giappone), rappresentata da R. Kunze, Rechtsanwalt,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con l’impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:139), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017–2) (in prosieguo: la «decisione controversa») relativa a un procedimento di opposizione tra la Nowhere Co. Ltd e il sig. Ye, e, dall’altro, ha respinto il ricorso della Nowhere quanto al resto. |
Contesto normativo
Accordo di recesso
|
2 |
Il primo e il quarto comma del preambolo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), approvato a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 (GU 2020, L 29, pag. 1), ed entrato in vigore il 1o febbraio 2020, enunciano quanto segue: «Considerando che il 29 marzo 2017 il di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (…) in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l’Unione europea, ha notificato la sua intenzione di recedere dall’[Unione] (…) ai sensi dell’articolo [50 TUE], (…) Rammentando che, ai sensi dell’articolo 50 TUE (…) e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell’Unione (…) cessa di essere applicabile nella sua interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo». |
|
3 |
L’accordo di recesso contiene una parte terza intitolata «Disposizioni relative alla separazione». Il titolo IV di tale parte terza, intitolato «Proprietà intellettuale», contiene, in particolare, gli articoli 54 e 59 dell’accordo. Tale articolo 54, intitolato «Continuità della tutela nel Regno Unito dei diritti registrati o concessi», prevede quanto segue: «1. Il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale seguenti, registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un diritto di proprietà intellettuale equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato:
(…) 3. Nonostante il paragrafo 1, se un diritto di proprietà intellettuale di cui a detto paragrafo è dichiarato nullo o decaduto (…) nell’Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l’ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito è dichiarato nullo o decaduto (…). La dichiarazione o il decadimento o l’annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell’Unione. In deroga al primo comma, il Regno Unito non è tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza del marchio dell’Unione europea (…) non si applichino nel Regno Unito. (…)». |
|
4 |
L’articolo 59 dell’accordo di recesso, intitolato «Diritto di priorità per domande pendenti relative a marchi dell’Unione europea, a disegni o modelli comunitari e a privative comunitarie per ritrovati vegetali», al paragrafo 1 così dispone: «La persona che ha depositato una domanda di marchio dell’Unione europea (…) conformemente al diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione, cui sia stata assegnata una data di deposito, ha il diritto di depositare una domanda nel Regno Unito entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione per lo stesso marchio riguardante prodotti o servizi identici o contenuti in quelli per i quali è stata depositata la domanda nell’Unione (…). Una domanda presentata ai sensi del presente articolo si considera recare la stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda corrispondente depositata nell’Unione e se del caso si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell’articolo 39 o 40 del regolamento [2017/1001]». |
|
5 |
La parte quarta di tale accordo, intitolata «Transizione», comprende, in particolare, gli articoli 126 e 127. Ai termini del detto articolo 126: «È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020». |
|
6 |
L’articolo 127 di detto accordo, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», dispone, ai paragrafi 1, 3 e 6, come segue: «1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione. (…) 3. Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione. (…) 6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito». |
|
7 |
L’articolo 185, quarto comma, dell’accordo di recesso è così formulato: «Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte seconda e la parte terza (…)». |
Regolamento n. 40/94
|
8 |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004 (GU 2004, L 70, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 4 dispone quanto segue: «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
|
Regolamento (CE) n. 207/2009
|
9 |
I considerando da 2 a 4, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), enunciavano quanto segue:
(…)
(…)
|
|
10 |
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Marchio comunitario», così disponeva, al paragrafo 2: «Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità (…)». |
|
11 |
L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Modo di acquisizione del marchio comunitario», stabiliva quanto segue: «Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione». |
|
12 |
L’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», ai paragrafi 1, 2 4, così prevedeva: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: (…) 2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
(…) 4. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
|
|
13 |
L’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», così disponeva: «1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
(…) 3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito finché la registrazione non è stata pubblicata». |
|
14 |
L’articolo 41 di tale regolamento, intitolato «Opposizione», così recitava, ai paragrafi 1 e 3: «1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8: (…)
(…) 3. L’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d’opposizione. Entro un termine imposto dall’[Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)], l’opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione». |
|
15 |
L’articolo 42 del suddetto regolamento, intitolato «Esame dell’opposizione», così prevedeva, ai paragrafi 2 e 3: «2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. 3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato». |
|
16 |
L’articolo 46 dello stesso regolamento, intitolato «Durata della registrazione», così disponeva: «La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. (…)». |
|
17 |
Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Successivamente, il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1o ottobre 2017, dal regolamento 2017/1001. |
Regolamento 2017/1001
|
18 |
Il considerando 12 del regolamento 2017/1001 così recita: «Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l’esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE (…)». |
|
19 |
L’articolo 1, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento sono formulati in termini analoghi a quelli, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 9, paragrafo 1, prima frase, nonché dell’articolo 41, paragrafo 1, e dell’articolo 41, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento n. 207/2009. L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che corrisponde, in sostanza, all’articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, precisa che «[f]atti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE», il titolare di tale marchio dell’Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio i segni elencati in tale articolo 9, paragrafo 2. |
|
20 |
L’articolo 47 del regolamento 2017/1001, intitolato «Esame dell’opposizione», che è formulato in termini analoghi a quelli dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009, così prevede, ai paragrafi 1 e 5: «1. Nel corso dell’esame dell’opposizione l’[EUIPO] invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell’Ufficio stesso. (…) 5. Se in seguito all’esame dell’opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio UE, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l’opposizione». |
|
21 |
L’articolo 51 del regolamento 2017/1001, intitolato «Registrazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue: «(…) [S]e gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all’articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata». |
|
22 |
L’articolo 70 di tale regolamento, intitolato «Esame del ricorso», al paragrafo 2 è così formulato: «In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti». |
|
23 |
L’articolo 71 di detto regolamento, intitolato «Decisione sul ricorso», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso Essa può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura». |
|
24 |
L’articolo 139 del medesimo regolamento, intitolato «Istanza di avviamento della procedura nazionale», ai paragrafi da 1 a 3 così prevede: «1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE può richiedere la trasformazione della sua domanda o del suo marchio UE in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:
(…) 2. La trasformazione non può essere effettuata: (…)
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio (…)». |
Regolamento n. 2868/95
|
25 |
La regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), intitolata «Motivazione dell’opposizione», ai paragrafi 1 e 2, stabiliva quanto segue: «1. L’[UAMI] dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1. 2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove: (…)
(…)». |
|
26 |
La regola 20 del regolamento n. 2868/95, intitolata «Esame dell’opposizione», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue: «Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata». |
Regolamento delegato (UE) n. 2018/625
|
27 |
L’articolo 80 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), intitolato «Misure transitorie», è così formulato: «Le disposizioni [del regolamento] (CE) n. 2868/95 (…) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino alla loro conclusione, nei casi in cui non si applichi il presente regolamento conformemente al suo articolo 82». |
|
28 |
L’articolo 82 di tale regolamento delegato, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», al paragrafo 2 così dispone: «[Il presente regolamento] si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, fatte salve le seguenti eccezioni: (…)
(…)
(…)». |
Fatti all’origine della controversia
|
29 |
I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti da 1 a 15 e 22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
|
30 |
Il 30 giugno 2015 il sig. Ye ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO. |
|
31 |
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo: |
|
32 |
La registrazione è stata chiesta per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. |
|
33 |
La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 234/2015 del 9 dicembre 2015. |
|
34 |
L’8 marzo 2016 la Nowhere, ricorrente in primo grado, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per l’insieme dei prodotti e dei servizi di cui al punto 32 della presente sentenza. |
|
35 |
L’opposizione era fondata, in particolare, sui seguenti tre marchi figurativi anteriori non registrati, utilizzati nella normale prassi commerciale, in particolare, nel Regno Unito: |
|
36 |
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione per quanto riguarda tali marchi anteriori era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. |
|
37 |
La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione con decisione del 20 settembre 2017. |
|
38 |
Il 17 novembre 2017 la Nowhere ha proposto ricorso avverso tale decisione. |
|
39 |
Con una prima decisione dell’8 ottobre 2018, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto tale ricorso. |
|
40 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2019, la Nowhere ha proposto ricorso diretto all’annullamento di tale prima decisione. |
|
41 |
Con decisione del 17 luglio 2019 [procedimento R 2474/2017-2 (REV)], la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha revocato detta prima decisione, a causa di un errore manifesto imputabile all’EUIPO. |
|
42 |
Con ordinanza del 18 dicembre 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑12/19, EU:T:2019:907), il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sul ricorso di cui al punto 40 della presente sentenza. |
|
43 |
Con una seconda decisione, ossia la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso di cui al punto 38 della presente sentenza. In particolare, per quanto riguarda i marchi anteriori di cui al punto 35 della presente sentenza, essa ha ritenuto, in sostanza, che, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione e dopo la scadenza del periodo di transizione il 31 dicembre 2020, i diritti che potevano esistere nel Regno Unito non costituissero più un fondamento ai fini di un procedimento di opposizione, segnatamente fondato sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Essa ha quindi ritenuto che la Nowhere non potesse più rivendicare, a sostegno della sua opposizione, il regime dell’azione per abuso di denominazione («action for passing off») in forza del diritto del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, per quanto riguarda tali marchi anteriori, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato il rigetto dell’opposizione per questo solo motivo. |
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
|
44 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2021, la Nowhere ha proposto un ricorso con il quale ha chiesto l’annullamento e la riforma della decisione controversa unicamente nella parte in cui, con tale decisione, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso menzionato al punto 38 della presente sentenza per il motivo indicato al punto 43 della stessa. |
|
45 |
A sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale, la Nowhere ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Nell’ambito di tale motivo di ricorso, la Nowhere ha sostenuto, in sostanza, che l’unica data rilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un diritto anteriore su cui si fondava un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea era quella del deposito della domanda di registrazione dello stesso. |
|
46 |
Da parte sua, l’EUIPO ha sostenuto che un simile diritto anteriore doveva sussistere non solo a tale data, ma anche alla data in cui esso ha adottato la sua decisione definitiva sull’opposizione, vale a dire, nella fattispecie, alla data di adozione della decisione impugnata. |
|
47 |
In primo luogo, al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, sebbene, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, il diritto dell’Unione avesse cessato di essere applicabile al Regno Unito a partire dall’entrata in vigore dell’accordo di recesso, concluso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, ossia il 1o febbraio 2020, dal combinato disposto dell’articolo 126 e dell’articolo 127, paragrafo 1, prima frase, di tale accordo risultava che, salvo disposizione contraria, il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi a tale Stato e nel suo territorio per un periodo transitorio che iniziava alla data di entrata in vigore di detto accordo e terminava il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo transitorio»). Inoltre, al punto 25 di tale sentenza, esso ha rilevato che le disposizioni degli articoli da 54 a 61 dell’accordo di recesso, contenute nel titolo IV della parte terza di tale accordo, relativo alla proprietà intellettuale, «tac[evano]» quanto all’esito di un’opposizione proposta prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso sulla base di un diritto anteriore protetto nel Regno Unito. |
|
48 |
In secondo luogo, ai punti 26 e 27 di detta sentenza, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, l’unico elemento del fascicolo amministrativo pertinente per la causa dinanzi ad esso successivo alla fine del periodo transitorio era la decisione controversa, mentre tutti gli altri atti relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO a partire dal deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto erano intervenuti prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso e quindi, comunque, prima della fine del periodo transitorio. |
|
49 |
In terzo luogo, anzitutto, al punto 28 della medesima sentenza, esso ha ritenuto che, al pari della giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI (C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punto 12), e del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO (C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2 e giurisprudenza citata), citate al punto 18 della sentenza impugnata, secondo la quale, in sostanza, è la data di presentazione della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea contro la quale è proposta opposizione ad essere determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, risultasse da una giurisprudenza del Tribunale «ormai consolidata», enunciata, in particolare, nella sentenza del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T‑598/18; in prosieguo: la giurisprudenza Brownie, EU:T:2020:22 punto 19), che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo doveva essere valutata alla data del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea contro la quale era proposta opposizione. |
|
50 |
Al punto 29 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza Brownie, la circostanza che il marchio anteriore possa perdere lo status di marchio registrato in uno Stato membro a una data successiva a quella del deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione dello Stato membro interessato, era, in linea di principio, irrilevante ai fini dell’esito dell’opposizione. |
|
51 |
Inoltre, sempre sulla base di tale giurisprudenza, al punto 30 di detta sentenza, il Tribunale ha dedotto da tali considerazioni che la circostanza che un’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, fosse fondata su marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito e sulla normativa relativa all’abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito era irrilevante trattandosi di un’opposizione proposta contro una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea depositata prima delle date di entrata in vigore dell’accordo di recesso e di scadenza del periodo transitorio. |
|
52 |
Infine, al punto 31 della medesima sentenza, esso ha concluso che, poiché, nel caso in esame, la domanda di registrazione del marchio richiesto era stata depositata prima di tali date, i marchi anteriori non registrati, nei limiti in cui erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, erano, in linea di principio, idonei a fondare l’opposizione nel caso di specie, circostanza di cui la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO avrebbe dovuto tener conto nella sua valutazione. |
|
53 |
In quarto luogo, esso ha ritenuto che gli argomenti dedotti dall’EUIPO dinanzi ad esso non potessero mettere in discussione tale conclusione. |
|
54 |
Sotto un primo profilo, al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’EUIPO vertente sull’utilizzo del presente indicativo all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 osservando, da un lato, che il solo utilizzo del presente indicativo in una disposizione non consentiva di trarre alcuna conclusione circa la sua interpretazione e, dall’altro, che, alla luce dei termini «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato», con cui inizia tale articolo 8, paragrafo 4, non si può escludere che tale uso si riferisca alla data della proposizione dell’opposizione piuttosto che a quella dell’adozione della decisione controversa. |
|
55 |
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera d), e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, invocate dall’EUIPO, esso ha rilevato, al punto 36 di tale sentenza, che dalla formulazione di quest’ultima regola risultava che la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del diritto anteriore doveva essere prodotta prima della scadenza del termine previsto dalla prima di tali regole. Ebbene, esso ha constatato che, nel caso di specie, tale termine era scaduto z una data anteriore a quelle dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso e della scadenza del periodo transitorio. Al punto 37 di detta sentenza, il Tribunale ne ha concluso che «quantomeno nel caso di specie», tali disposizioni si opponevano alla tesi dell’EUIPO secondo cui la data rilevante ai fini della determinazione dell’esistenza dei diritti anteriori coinvolti era quella dell’adozione della decisione controversa. |
|
56 |
Sotto un terzo profilo, rispondendo all’argomento dell’EUIPO vertente sull’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale, ai punti 38 e 39 della medesima sentenza, ha sottolineato che l’esame di un’opposizione non implicava sistematicamente un esame dell’uso effettivo del marchio anteriore, poiché quest’ultimo esame poteva aver luogo solo su istanza del richiedente, e che, in ogni caso, l’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento si riferiva ai cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea, e non al periodo che termina alla data in cui l’EUIPO emette la sua decisione finale sull’opposizione. |
|
57 |
Sotto un quarto profilo, al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i rinvii dell’EUIPO a talune disposizioni e alla giurisprudenza riguardante domande di dichiarazione di nullità, rilevando che queste ultime non erano necessariamente rilevanti nel contesto di una controversia riguardante un procedimento d’opposizione. |
|
58 |
Sotto un quinto profilo, rispondendo all’argomento dell’EUIPO secondo cui, in sostanza, a partire dalla fine del periodo transitorio, non poteva verificarsi alcun conflitto tra il marchio richiesto e i marchi anteriori non registrati, utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, il Tribunale ha rilevato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, conformemente all’articolo 51 del regolamento 2017/1001, il marchio richiesto era registrato quando, in caso di opposizione, il procedimento si era estinto, in particolare mediante rigetto dell’opposizione, e che risultava esplicitamente dall’articolo 52 di tale regolamento che la registrazione valeva a decorrere dalla data di deposito della domanda, e non solo a partire dal rigetto definitivo di un’eventuale opposizione. |
|
59 |
Al punto 42 di tale sentenza, esso ne ha concluso che, anche ammettendo che, dopo la fine del periodo transitorio, non possa più verificarsi un conflitto tra i marchi in questione, ciò non toglierebbe che, in caso di registrazione del marchio richiesto, un conflitto del genere sarebbe comunque potuto sussistere durante il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e quella della scadenza del periodo transitorio. Ebbene, il Tribunale ha osservato che era difficile comprendere perché alla Nowhere dovesse essere negata la tutela dei suoi marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito anche durante tale periodo e che si doveva quindi riconoscere che la ricorrente aveva un interesse legittimo al successo della sua opposizione per quanto riguarda detto periodo. |
|
60 |
Sotto un sesto profilo, ai punti 44 e 45 di detta sentenza, esso ha ritenuto che dovesse essere parimenti respinto l’argomento dell’EUIPO vertente sul fatto che, in applicazione dell’articolo 139 del regolamento 2017/1001, il richiedente del marchio dell’Unione europea di cui trattasi avrebbe potuto trasformare la sua domanda di marchio dell’Unione europea in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri dell’Unione e ottenere così la protezione del medesimo marchio nello stesso territorio per via disagevole e costosa, mentre l’ostacolo alla registrazione non sarebbe più esistito nell’Unione. Infatti, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che siffatte considerazioni valevano, in linea di principio, per qualsiasi procedimento di opposizione e, dall’altro, che, in applicazione dell’articolo 139, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, poiché la domanda di marchio nazionale derivante dalla trasformazione di una domanda di marchio dell’Unione europea beneficia, nello Stato membro interessato, della data di deposito di quest’ultima domanda, un conflitto avrebbe dunque potuto esistere durante il periodo compreso tra la data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e quella della scadenza del periodo transitorio. |
|
61 |
Alla luce di quanto precede, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che nessuno degli argomenti dedotti dall’EUIPO poteva suffragare la sua tesi secondo cui la data di adozione della decisione controversa, «unico elemento nel caso di specie intervenuto dopo la scadenza del periodo transitorio», era la data rilevante per la soluzione della presente controversia e ha ritenuto che occorresse accogliere il motivo unico di ricorso della Nowhere e annullare la decisione controversa. Per i motivi esposti ai punti 47 e 48 di tale sentenza, esso ha invece respinto il ricorso quanto al resto. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione
|
62 |
Con atto depositato il 23 maggio 2022, l’EUIPO ha chiesto, ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che la sua impugnazione fosse ammessa, conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
|
63 |
Con ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere (C‑337/22 P, EU:C:2022:908), l’impugnazione è stata ammessa. |
|
64 |
Con decisione del 21 marzo 2023 del presidente della Corte, è stato ammesso l’intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno dell’EUIPO. |
|
65 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 27 aprile 2023, EUIPO/Nowhere (C‑337/22 P, EU:C:2023:409), è stato ammesso l’intervento della International Trademark Association (INTA) a sostegno dell’EUIPO. |
|
66 |
Con decisione del presidente della Corte del 3 ottobre 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/Indo European Foods (C‑801/21 P, EU:C:2024:528). A seguito di tale pronuncia, con decisione del presidente della Corte del 20 giugno 2024, tale procedimento è stato ripreso. |
|
67 |
Con l’impugnazione, l’EUIPO chiede che la Corte voglia:
|
|
68 |
La Nowhere chiede che la Corte voglia:
|
|
69 |
La Repubblica federale di Germania sostiene le conclusioni dell’EUIPO. |
|
70 |
L’INTA chiede che la Corte voglia:
|
Sull’impugnazione
|
71 |
A sostegno dell’impugnazione, l’EUIPO deduce un motivo unico. Con tale motivo, sostiene, in sostanza, che la conclusione del Tribunale, secondo cui la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO era tenuta a prendere in considerazione, nel valutare l’opposizione in questione, i marchi anteriori non registrati, purché utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, è viziata da motivazione insufficiente e da errori di diritto. Questo motivo di impugnazione si articola in tre parti, la prima verte sulla violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, per non aver esposto sufficientemente le ragioni per le quali, con tale conclusione, esso si sarebbe discostato dalla sua giurisprudenza costante, la seconda verte su un errore di diritto relativo all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e, la terza verte sull’inosservanza delle conseguenze giuridiche dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso nonché sulla violazione del principio di territorialità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
|
72 |
A sostegno delle conclusioni della presente impugnazione, la Repubblica federale di Germania afferma inoltre che il ricorso della Nowhere dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto essere respinto per mancanza di interesse ad agire, dato che tali marchi anteriori si sono estinti nel corso del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO. |
Sulla ricevibilità
|
73 |
La Nowhere contesta la ricevibilità dell’impugnazione adducendo, in sostanza, che quest’ultima non solleva questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, atteso che la decisione controversa era viziata dalla violazione del principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e che, date tali circostanze, avrebbe dovuto essere, comunque, annullata, dovendo il dispositivo della sentenza impugnata essere fondato su tale motivo. |
|
74 |
A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che la Corte ha ammesso in toto l’impugnazione avendo ritenuto che la domanda di ammissione dell’impugnazione presentata dall’EUIPO, conformemente all’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, dimostrasse sufficientemente che l’impugnazione sollevava una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere,C‑337/22 P, EU:C:2022:908, punti 41 e 42). |
|
75 |
Dall’altro lato, la questione se il dispositivo della sentenza impugnata possa essere fondato su motivi di diritto diversi da quelli di tale sentenza non incide sulla ricevibilità dell’impugnazione. |
|
76 |
L’argomento della Nowhere deve quindi essere respinto. |
Sull’argomento della Repubblica federale di Germania relativo alla mancanza di interesse ad agire della Nowhere dinanzi al Tribunale
|
77 |
Occorre ricordare che una parte, la quale, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sia autorizzata a intervenire in una controversia proposta dinanzi a quest’ultima, non può modificare l’oggetto della controversia quale definito dalle domande e dai motivi delle parti principali. Ne consegue che sono ricevibili soltanto gli argomenti di un interveniente che rientrino nel quadro delineato da tali motivi e domande (sentenza del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione,C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 114 e giurisprudenza citata). |
|
78 |
Tuttavia, deducendo un motivo di ordine pubblico, che può, o addirittura deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione, una parte interveniente non esula dall’ambito della controversia di cui tale giudice è investito (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti 34 e 35 nonché giurisprudenza citata). Nell’ambito di un’impugnazione, costituisce un motivo di ordine pubblico di tale tipo qualsiasi circostanza relativa alla ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e, in particolare, all’interesse della parte che ha proposto tale ricorso all’annullamento dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Silver e a./Consiglio, C‑499/21 P, EU:C:2023:479, punti 38 e 40 nonché giurisprudenza citata). |
|
79 |
Nel caso di specie, nella memoria di intervento a sostegno delle conclusioni dell’impugnazione, la Repubblica federale di Germania afferma, in particolare, che il ricorso della Nowhere dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto essere respinto per mancanza di interesse ad agire, dato che, per effetto dell’«estinzione» del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione durante il procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, tale ricorso non poteva più procurar alcun beneficio alla Nowhere. |
|
80 |
Ebbene, alla luce di quanto rilevato al punto 78 della presente sentenza, sebbene, nell’ambito dell’impugnazione, l’EUIPO non abbia dedotto la mancanza di interesse ad agire della Nowhere avverso la decisione controversa, l’argomento della Repubblica federale di Germania al riguardo è ricevibile. |
|
81 |
Nel merito, occorre ricordare che l’esistenza di un interesse ad agire per l’annullamento presuppone che, con il suo esito, il ricorso possa procurare un beneficio alla persona che lo ha proposto. La questione dell’esistenza di un siffatto beneficio deve essere valutata in modo concreto, alla luce di tutte le conseguenze che possono derivare dall’accertamento di un’eventuale illegittimità che abbia viziato la decisione oggetto di tale ricorso e della natura del presunto pregiudizio subito (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/Indo European Foods,C‑801/21 P, EU:C:2024:528, punti 80 e 81 e giurisprudenza citata). |
|
82 |
Ebbene, la decisione controversa conferma la decisione della divisione di opposizione di respingere l’opposizione della Nowhere, in quanto quest’ultima, a partire dalla data di scadenza del periodo transitorio, non poteva più rivendicare il beneficio dei suoi marchi anteriori non registrati nel Regno Unito a sostegno di tale opposizione. La Nowhere poteva quindi trarre beneficio dall’accertamento dell’illegittimità di tale motivo e dall’annullamento della decisione controversa. |
|
83 |
L’argomento della Repubblica federale di Germania relativo alla mancanza di interesse ad agire della Nowhere dinanzi al Tribunale deve quindi essere respinto in quanto infondato. |
Nel merito
|
84 |
In via preliminare, occorre rilevare che, poiché la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea di cui trattasi nella presente controversia è stata depositata il 30 giugno 2015, questa controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, in vigore a tale data, e, dall’altro, dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001 (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2024, EUIPO/Indo European Foods,C‑801/21 P, EU:C:2024:528, punto 50 e giurisprudenza citata). |
Sulla seconda parte del motivo unico d’impugnazione, vertente su un errore di diritto relativo all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009
– Argomenti delle parti
|
85 |
Con la seconda parte del motivo unico d’impugnazione, che occorre esaminare in primo luogo, l’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania e dall’INTA, afferma che, sia nell’ambito dei procedimenti di opposizione sia in quello dei procedimenti di dichiarazione di nullità, il titolare di un diritto anteriore è tenuto a provare l’esistenza, la validità e la portata di tale diritto non solo alla data di deposito o di priorità della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea coinvolto, per dimostrare l’anteriorità di detto diritto rispetto a tale domanda, ma anche alla data in cui l’EUIPO statuisce, per stabilirne la permanenza. L’estinzione ex nunc del medesimo diritto nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, in particolare in caso di scadenza, decadenza o rinuncia, comporterebbe automaticamente il rigetto dell’opposizione o della domanda di dichiarazione di nullità di cui trattasi. Regole generali del genere sarebbero state riconosciute dal Tribunale ai punti da 30 a 34 della sentenza del 13 settembre 2006, MIP Metro/UAMI – Tesco Stores (METRO) (T‑191/04; in prosieguo: la sentenza Metro, EU:T:2006:254), e confermate dalla sua giurisprudenza successiva. |
|
86 |
Secondo l’EUIPO, tali regole si deducono dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in particolare dall’uso del presente indicativo e dalla struttura grammaticale di tale formulazione, dal suo contesto, segnatamente dai termini della regola 19, paragrafo 2, lettera d), e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, nonché dalla finalità generale del procedimento di opposizione, che sarebbe quella di tutelare gli interessi dei titolari di diritti anteriori preservando la funzione essenziale di tali diritti contro conflitti con marchi dell’Unione europea derivanti dall’esistenza simultanea di due diritti validi e opponibili. |
|
87 |
Ebbene, da un lato, l’EUIPO contesta al Tribunale di aver «creato», ai punti da 28 a 31 della sentenza impugnata, una nuova regola generale, secondo la quale gli eventi riguardanti un marchio anteriore che si verificano dopo la data di deposito della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea sarebbero irrilevanti ai fini dell’esito dell’opposizione a tale registrazione. A tal riguardo, il Tribunale si sarebbe basato su considerazioni, relative al diritto sostanziale applicabile ratione temporis e alla valutazione dell’esistenza di un impedimento relativo alla registrazione alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea richiesto nonché su una giurisprudenza del Tribunale che non sarebbero pertinenti. Ne avrebbe erroneamente concluso che l’EUIPO fosse tenuto a tenere conto di diritti anteriori protetti nel Regno Unito invocati contro una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea depositata prima della fine del periodo transitorio. |
|
88 |
Dall’altro lato, l’EUIPO afferma che il Tribunale, ai punti da 34 a 42 di tale sentenza, ha interpretato l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in violazione del tenore letterale, del contesto e degli scopi di tale disposizione, respingendo gli argomenti relativi a questi ultimi che esso gli aveva sottoposto per dimostrare l’esistenza delle regole di cui al punto 85 della presente sentenza. |
|
89 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale, al punto 34 della sentenza impugnata, avrebbe interpretato il suo argomento in modo errato e avrebbe frainteso la struttura grammaticale di detta disposizione. |
|
90 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto della medesima disposizione, ai punti 36 e 37 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe minimizzato il suo ruolo ritenendo che la regola 19, paragrafo 1, e la regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 non rinviassero alla data in cui la decisione sull’opposizione è adottata. Inoltre, ai punti 38 e 39 di detta sentenza, esso avrebbe erroneamente respinto l’argomento dell’EUIPO relativo alle condizioni di uso effettivo del marchio anteriore, sebbene queste ultime illustrino l’esistenza di un meccanismo che impedisce il rigetto della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea in assenza di conflitto alla data in cui viene emessa la decisione sull’opposizione. Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato, al punto 40 della medesima sentenza, di ritenere pertinenti l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione e la giurisprudenza relative ai procedimenti di nullità. |
|
91 |
In terzo luogo, per quanto riguarda gli scopi dei procedimenti di opposizione, l’EUIPO sostiene che la conclusione del Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, secondo cui la Nowhere aveva un interesse legittimo all’accoglimento della sua opposizione, si basa su considerazioni erronee. Da un lato, la considerazione del Tribunale relativa all’esistenza di un conflitto potenziale, in caso di registrazione, si fonderebbe su una confusione tra la data di deposito o di priorità di una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, il cui ruolo essenziale sarebbe quello di determinare l’ordine cronologico dei diritti, conformemente al principio di priorità, e la data di pubblicazione della registrazione di tale marchio, a partire dalla quale i marchi dell’Unione europea sono opponibili ai terzi. Dall’altro, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe, in particolare, che le azioni in materia di contraffazione e i procedimenti amministrativi si distinguono per il loro oggetto e per i loro effetti. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la posizione dell’EUIPO non equivarrebbe a negare alla Nowhere la protezione dei suoi marchi anteriori non registrati nel Regno Unito durante il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di marchio contestata e quella di scadenza del periodo transitorio. |
|
92 |
La Nowhere ritiene che l’argomento dell’EUIPO sia infondato. |
|
93 |
A tal riguardo, da un lato, essa sostiene che il recesso del Regno Unito dall’Unione non incide sulla protezione di cui godono i suoi diritti anteriori, in quanto l’unica data rilevante ai fini dell’esame dell’opposizione da essa proposta sarebbe la data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, data in cui il Regno Unito era ancora uno Stato membro dell’Unione. |
|
94 |
Inoltre, essa afferma che, alla data della proposizione della sua opposizione, il marchio anteriore coinvolto beneficiava di una protezione territoriale ai sensi del diritto dei marchi all’interno dell’Unione. |
|
95 |
Dall’altro lato, essa sostiene che l’EUIPO si fonda su un postulato che non trova alcun fondamento nelle disposizioni pertinenti del regolamento n. 207/2009, secondo cui qualsiasi cessazione di validità di un diritto anteriore intervenuta nel corso del procedimento di opposizione, prima della decisione finale sull’opposizione, deve comportare il rigetto dell’opposizione. |
|
96 |
Infatti, in primo luogo, essa afferma che il Tribunale ha correttamente dichiarato che il solo utilizzo del presente indicativo all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 non suffragava tale postulato. |
|
97 |
In secondo luogo, dalle disposizioni pertinenti del regolamento n. 207/2009, in particolare dall’articolo 41, non risulterebbe che, alla data della decisione controversa, i diritti anteriori di cui trattasi debbano sempre poter essere qualificati come tali. Ciò che sarebbe rilevante è soltanto la questione se, alla data di deposito o di priorità della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea di cui trattasi, i marchi anteriori coinvolti fossero «diritti anteriori». |
|
98 |
In terzo luogo, il riferimento dell’EUIPO alla sentenza Metro farebbe riferimento a un’ipotesi diversa da quella della presente controversia, come avrebbe sottolineato il Tribunale al punto 35 della sentenza impugnata, dal momento che il rinnovo di un marchio non può essere assimilato a un evento politico indipendente dalle parti. |
|
99 |
In quarto luogo, il ragionamento dell’EUIPO, relativo ai requisiti derivanti dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, non terrebbe conto dei numerosi casi in cui, non essendo stato registrato da cinque anni, il marchio anteriore non sarà considerato come oggetto di un uso effettivo. |
– Giudizio della Corte
|
100 |
Per giungere alla conclusione, al punto 31 della sentenza impugnata, che i marchi anteriori non registrati nel Regno Unito, rivendicati dalla Nowhere sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, erano, in linea di principio, idonei a fondare la sua opposizione, il Tribunale si è basato sulla sua giurisprudenza Brownie, richiamata ai punti da 28 a 30 di tale sentenza. |
|
101 |
Tale giurisprudenza si basa sulla premessa secondo cui, poiché l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea deve essere valutata alla data di deposito della domanda riguardante tale registrazione, il fatto che il marchio anteriore invocato a sostegno di tale opposizione perda, dopo tale data, lo status di marchio registrato o tutelato in uno Stato membro non incide, in linea di principio, sull’esito di detta opposizione. |
|
102 |
Ebbene, come sostenuto, in sostanza, dall’EUIPO nella seconda parte del motivo unico d’impugnazione, una premessa del genere non trova fondamento né nella formulazione e nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 né, più in generale, negli scopi del procedimento di opposizione. |
|
103 |
A tal riguardo, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale», «il marchio richiesto è escluso dalla registrazione»«se e in quanto» tale segno soddisfa due condizioni, vale a dire, da un lato, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 4, lettera a), che «sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio [dell’Unione europea] o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare [tale domanda]» e, dall’altro, ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 4, lettera b), che «questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo». |
|
104 |
Per quanto riguarda la condizione enunciata all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, come sottolineato dall’uso del passato composto e della preposizione «prima», essa si riferisce esplicitamente a un criterio temporale di anteriorità dell’acquisizione di diritti al segno invocato a sostegno dell’opposizione con riferimento alla data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea di cui trattasi o, eventualmente, alla data di priorità invocata a sostegno di quest’ultima. |
|
105 |
Per contro, sebbene anche la condizione prevista all’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento utilizzi tale criterio di anteriorità esigendo che il segno invocato a sostegno dell’opposizione conferisca al suo titolare, in forza della normativa ad esso applicabile, il «diritto di vietare l’uso di un marchio successivo», occorre rilevare che essa è redatta al presente indicativo e non fa riferimento ad alcuna data in cui debba essere soddisfatta. |
|
106 |
Allo stesso modo, si deve sottolineare che, in tale articolo 8, paragrafo 4, la frase «il marchio richiesto è escluso dalla registrazione», che si riferisce alla decisione dell’EUIPO che accoglie l’opposizione e respinge la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, è anch’essa al presente indicativo. |
|
107 |
Dal tenore letterale di tale disposizione si deduce che, è vero che l’acquisizione del diritto anteriore invocato a sostegno di un’opposizione fondata su detta disposizione deve essere valutata alla luce della data di deposito della domanda del marchio dell’Unione europea di cui trattasi o, eventualmente, della data di priorità. Tuttavia, se ne deduce altresì che è necessario, affinché l’opposizione possa essere accolta, che tale diritto anteriore conferisca al suo titolare il «diritto di vietare l’uso di un marchio successivo» in virtù della legislazione di uno Stato membro o di quella dell’Unione, non solo a tale data, ma anche alla data successiva della proposizione di tale opposizione e fino alla data in cui si decide se «il marchio richiesto è escluso dalla registrazione». |
|
108 |
In secondo luogo, tale interpretazione è rafforzata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. |
|
109 |
Da un lato, occorre rilevare che, al pari del tenore letterale di tale disposizione, quello dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la cui struttura è paragonabile, suggerisce, per quanto riguarda le opposizioni fondate su marchi anteriori registrati ai quali quest’ultima disposizione è applicabile, che, sebbene la data di deposito della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea sia rilevante ai fini della valutazione dell’anteriorità di tali marchi anteriori registrati, l’esistenza di questi ultimi fino alla data in cui viene statuito sull’opposizione è necessaria affinché l’opposizione sia accolta. Pertanto, mentre tale articolo 8, paragrafo 2, definisce i «marchi anteriori», ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, come riguardanti, in particolare, «i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio [dell’Unione europea], tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato», lo stesso articolo 8, paragrafo 1, prevede che, «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto [sia] escluso dalla registrazione», quando ricorrono le condizioni previste da quest’ultima disposizione. |
|
110 |
Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che spetta alle commissioni di ricorso verificare che il diritto anteriore invocato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 non sia stato invalidato da una decisione giurisdizionale definitiva e non impugnabile alla data in cui la commissione di ricorso interessata decide sul ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, al fine di sincerarsi che tale diritto produca ancora gli effetti richiesti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punti da 95 a 97 e 205). |
|
111 |
Inoltre, da tale giurisprudenza risulta che, in assenza di una siffatta decisione giurisdizionale definitiva, e poiché il diritto anteriore in questione continua ad esistere alla data in cui l’EUIPO statuisce definitivamente sull’opposizione, spetta all’EUIPO esaminare se l’opponente abbia dimostrato che il segno in questione rientra nell’ambito di applicazione della normativa dello Stato membro invocata e se tale segno consenta di vietare l’uso di un marchio successivo (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punti da 95 a 97 e da 205 a 207). |
|
112 |
Dalle considerazioni che precedono si deduce quindi che la questione se esista ancora un diritto anteriore validamente protetto deve essere valutata alla data in cui l’EUIPO statuisce definitivamente sull’opposizione al fine di decidere se «il marchio richiesto è escluso dalla registrazione», anche nella fase del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Si tratta di una questione preliminare che l’EUIPO deve risolvere prima di verificare se l’opponente abbia dimostrato che tale diritto anteriore soddisfaceva, inoltre, le condizioni sostanziali previste all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e in particolare che conferiva al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. |
|
113 |
In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dallo scopo del procedimento di opposizione. |
|
114 |
A tal riguardo, occorre rilevare che i criteri di anteriorità enunciati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda i marchi anteriori registrati, e all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, per quanto riguarda i marchi non registrati, concretizzano il principio di priorità, ricordato al considerando 12 del regolamento 2017/1001. |
|
115 |
In virtù di tale principio, il diritto esclusivo conferito da tali regolamenti al titolare del marchio dell’Unione europea spetta a colui che ha registrato o acquisito per primo il marchio coinvolto. A tal proposito, come si evince dall’articolo 46 del regolamento n. 207/2009, è la data del deposito della domanda di registrazione relativa a tale marchio o, eventualmente, la data della priorità invocata per tale domanda ad essere determinante. In caso di conflitto tra due marchi, si presume che quello acquisito o registrato per primo soddisfi le condizioni richieste per essere protetto prima del marchio dell’Unione europea registrato per secondo (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale,C‑561/11, EU:C:2013:91, punti 39 e 40 e giurisprudenza citata). |
|
116 |
In tale ottica, il procedimento di opposizione, che rientra tra i meccanismi di controllo preventivo disponibili nell’ambito del procedimento di registrazione dei marchi dell’Unione europea, risponde a una finalità preventiva volta ad evitare la registrazione di marchi dell’Unione europea che possono entrare in conflitto con altri marchi o altri segni utilizzati nel commercio, consentendo al titolare di un marchio anteriore di impedire che sia registrato un segno che potrebbe ledere tale marchio, fatta salva la facoltà di cui dispone tale titolare, ai sensi del regolamento n. 207/2009, di proporre un’azione per contraffazione per l’uso di un marchio posteriore o una domanda di dichiarazione di nullità nei confronti di quest’ultimo, una volta che esso sia stato registrato (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale, C‑561/11, EU:C:2013:91, punti 42, 43, 45 e 48). |
|
117 |
Inoltre, l’obiettivo generale del regolamento n. 207/2009 è quello di bilanciare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardarne la funzione essenziale, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa, e, dall’altro, gli interessi di altri operatori economici disporre di segni idonei a contraddistinguere i loro prodotti e servizi (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 90 e giurisprudenza citata, e del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, punto 35 e giurisprudenza citata). |
|
118 |
Pertanto, affinché la funzione essenziale di un marchio possa essere assolta da tale marchio, il regolamento n. 207/2009 conferisce al suo titolare un insieme di diritti, limitandoli a quanto strettamente necessario per assicurare tale funzione, in particolare mediante l’applicazione di norme relative al «[serio utilizzo]», ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, punto 36 e giurisprudenza citata). |
|
119 |
A tale riguardo, l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, nella versione applicabile alla presente controversia, prevede che il richiedente un marchio dell’Unione europea possa chiedere al titolare di un marchio anteriore registrato la prova che tale marchio anteriore è stato «seriamente utilizzato» nell’Unione nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio oggetto di un’opposizione. Inoltre, se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, «ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato» solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. Pertanto, tali disposizioni riflettono, nell’ambito specifico dei procedimenti di opposizione, l’obiettivo generale di tali regolamenti di equilibrio tra il mantenimento e la preservazione dei diritti esclusivi conferiti al titolare del marchio anteriore e la loro limitazione, al fine di tener conto degli interessi dei terzi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, punti 33, 38 e 39). |
|
120 |
Ciò premesso, come rilevato al punto 101 della presente sentenza, dai punti da 28 a 30 della sentenza impugnata discende che, secondo la giurisprudenza Brownie, quando un marchio anteriore cessa di essere protetto nel territorio di riferimento a una data successiva a quella del deposito della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, e quindi anche prima che l’EUIPO decida sull’opposizione alla registrazione di quest’ultimo marchio, nella fase del procedimento di opposizione o del procedimento di ricorso, tale ufficio non deve tener conto di tale circostanza per determinare se l’opposizione debba essere accolta. Tale interpretazione ha l’inevitabile risultato che l’EUIPO può dover negare la registrazione di un marchio dell’Unione europea a causa di un potenziale conflitto con un marchio anteriore, mentre, alla data di tale decisione di diniego, quest’ultimo marchio non è più tutelato in tale territorio dalla legislazione o dalle norme pattizie ad esso applicabili. |
|
121 |
Tuttavia, in una situazione in cui il marchio anteriore non beneficia più di una protezione del genere, la funzione essenziale di tale marchio non può più essere compromessa dalla registrazione del marchio dell’Unione europea, dal momento che un siffatto marchio anteriore non è più idoneo a svolgere tale funzione essenziale. Pertanto, l’interpretazione del regolamento n. 207/2009 su cui si basa la conclusione di cui al punto 31 della sentenza impugnata è contraria all’obiettivo generale di tale regolamento di bilanciamento degli interessi del titolare di un marchio anteriore e di quelli dei terzi a disporre di segni idonei a designare i loro prodotti e servizi. |
|
122 |
Da tutto quanto precede risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per essersi basato, ai punti da 28 a 30 della sentenza impugnata, sulla premessa secondo cui l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea deve essere valutata soltanto alla data di deposito della domanda relativa a tale registrazione. |
|
123 |
Per quanto riguarda il punto 42 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale, rispondendo all’argomento dell’EUIPO sull’assenza di conflitto tra i marchi anteriori della Nowhere e il marchio richiesto dopo la fine del periodo transitorio, ha ritenuto che un conflitto avrebbe potuto esistere, quantomeno, durante il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e quella della scadenza del periodo transitorio, sicché tale società disponeva di un interesse legittimo all’accoglimento della sua opposizione, occorre, in primo luogo, rilevare che i procedimenti di dichiarazione di nullità e di opposizione si distinguono, per scopo ed effetti, dai procedimenti per contraffazione. |
|
124 |
Infatti, dalla giurisprudenza discende che la possibilità, per il titolare di un marchio dell’Unione europea anteriore, di proporre un’azione per contraffazione contro il titolare di un marchio dell’Unione europea posteriore non può vanificare né la proposizione di una domanda di dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO né gli strumenti di sindacato preventivo disponibili nell’ambito del procedimento di registrazione dei marchi dell’Unione, compresi i procedimenti di opposizione (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale, C‑561/11, EU:C:2013:91, punto 48). |
|
125 |
Simmetricamente, la presentazione di un’opposizione, che può essere respinta dall’EUIPO senza essere esaminata nel merito, non priva del suo scopo un’azione per contraffazione volta a vietare l’uso nel commercio di segni identici o simili al marchio anteriore, anche nei confronti di un marchio dell’Unione europea posteriore (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale, C‑561/11, EU:C:2013:91, punti 45, 46 e 52), e quindi, a maggior ragione, nei confronti di un segno che, come quello di cui trattasi nel caso di specie, è oggetto di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea ancora pendente. |
|
126 |
Tale ragionamento è applicabile, mutatis mutandis, a un marchio anteriore non registrato come quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il quale, ai sensi di tale disposizione, «conferisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo». |
|
127 |
Di conseguenza, contrariamente alla premessa sulla quale si basa il ragionamento del Tribunale di cui al punto 42 della sentenza impugnata, il rigetto dell’opposizione della Nowhere per il motivo che nessun conflitto tra i marchi in questione potrà verificarsi dopo la data di scadenza del periodo transitorio non comporta che a tale società debba essere negata la tutela dei suoi marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito prima di tale data, in particolare per quanto riguarda un eventuale conflitto connesso all’uso di un marchio dell’Unione europea. |
|
128 |
Infatti, nei limiti in cui la Nowhere disponeva effettivamente, in virtù della legislazione del Regno Unito, del diritto di vietare l’uso di un marchio successivo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, tale società era legittimata, nel corso di tale periodo, a proporre dinanzi ai giudici del Regno Unito un’azione per violazione dei suoi diritti contro l’uso del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di registrazione in questione, senza che la successiva registrazione di quest’ultimo marchio potesse, in ogni caso, ostacolare tale azione. |
|
129 |
In secondo luogo, occorre rilevare che, a differenza dei procedimenti per contraffazione, i procedimenti di opposizione vertono non già su un conflitto connesso all’uso effettivo dei marchi nella normale prassi commerciale, bensì su un conflitto potenziale, condizionato alla registrazione richiesta e connesso alla coesistenza di due diritti di proprietà intellettuale concorrenti, ugualmente validi e opponibili. |
|
130 |
In tale contesto, come ricordato dal Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata, conformemente all’articolo 46 del regolamento n. 207/2009, la durata della registrazione del marchio dell’Unione europea è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. |
|
131 |
Tuttavia, contrariamente a quanto sembra dedurne il Tribunale al punto 42 di tale sentenza, non ne consegue che esista un rischio di conflitto tra tale marchio e un marchio anteriore a partire da tale data. Infatti, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione europea è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione di quest’ultimo marchio. In particolare, ne consegue che il diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio dell’Unione europea, che gli consente, in particolare, nell’ambito di un’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, di vietare a terzi l’uso di un marchio, può vertere soltanto su atti di terzi posteriori alla pubblicazione della registrazione di tale marchio dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Nikolajeva, C‑280/15, EU:C:2016:467, punto 37). |
|
132 |
Ebbene, nell’ipotesi sostenuta dall’EUIPO dinanzi al Tribunale e considerata al punto 42 della sentenza impugnata, ossia quella in cui i marchi anteriori protetti nel Regno Unito non sarebbero più protetti nell’Unione a partire dalla fine del periodo transitorio, è vero che esisterebbe un rischio di conflitto potenziale tra tali marchi anteriori e il marchio dell’Unione europea in caso di registrazione di quest’ultimo marchio prima della data di scadenza di tale periodo. |
|
133 |
Tuttavia, dato che, nel caso di specie, a tale data, l’opposizione della Nowhere era pendente e che la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO non aveva ancora adottato la decisione controversa, fino a tale data, l’opposizione ha consentito alla Nowhere di tutelare la funzione essenziale dei marchi anteriori in questione impedendo tale registrazione. |
|
134 |
Per contro, anche supponendo che l’ipotesi di cui al punto 132 della presente sentenza sia giusta, dal momento che, alla data di scadenza del periodo transitorio, il marchio dell’Unione europea richiesto non era ancora registrato, esso poteva esserlo, comunque, solo dopo che tali marchi anteriori avessero cessato di produrre i loro effetti. |
|
135 |
Di conseguenza, in caso di registrazione, tale marchio dell’Unione europea diverrà valido ed opponibile solo a una data in cui non esisterà alcun conflitto, neppure potenziale, con detti marchi anteriori. Pertanto, alla luce dello scopo del procedimento di opposizione quale indicato al punto 116 della presente sentenza, che è proprio quello di evitare il verificarsi di un siffatto conflitto potenziale, non si può ritenere, contrariamente a quanto risulta dal punto 42 della sentenza impugnata, che la Nowhere abbia conservato un «interesse legittimo» al diniego di registrazione del marchio richiesto in tale ipotesi. |
|
136 |
Ne consegue che, in tale punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’EUIPO relativo all’assenza di conflitto tra i marchi anteriori e il marchio richiesto dopo la fine del periodo transitorio basandosi su premesse errate. |
|
137 |
Per quanto riguarda i presunti errori di diritto commessi dal Tribunale ai punti da 34 a 40 della sentenza impugnata, in cui tale giudice ha respinto gli argomenti dell’EUIPO relativi, in primo luogo, all’interpretazione del dettato dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, alla pertinenza della regola 19, paragrafo 2, lettera d), e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, in terzo luogo, all’importanza da attribuire alle condizioni relative all’uso effettivo di un marchio anteriore, e, in quarto luogo, alla giurisprudenza del Tribunale riguardante i procedimenti di dichiarazione di nullità, è sufficiente rilevare che, considerati i rilievi effettuati ai punti da 102 a 136 della presente sentenza, l’esistenza o meno di tali errori di diritto non può incidere sull’esito della seconda parte del motivo unico di impugnazione. |
|
138 |
Alla luce di tutto quanto precede e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dall’EUIPO a sostegno della seconda parte del motivo unico d’impugnazione, si deve concludere che tale seconda parte deve essere accolta. |
|
139 |
Gli argomenti dedotti dalla Nowhere, fondati, in sostanza, sulla stessa premessa di quella su cui si è fondato anche il Tribunale ai punti da 28 a 31 della sentenza impugnata, che è stata respinta ai punti da 102 a 122 della presente sentenza, non sono tali da mettere in discussione tale conclusione. |
|
140 |
Inoltre, per quanto riguarda la pertinenza del riferimento dell’EUIPO alla sentenza Metro, contestato dalla Nowhere, è evidente, da un lato, che, come rilevato da tale ufficio nella replica, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato ai fatti della presente controversia principi generali relativi alla data rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di diritti anteriori, senza prendere in considerazione il fatto che il recesso del Regno Unito costituisca, a differenza, in particolare, del mancato rinnovo di un marchio anteriore, una circostanza indipendente dalla volontà delle parti. Dall’altro, come si evince, in particolare, dal punto 121 della presente sentenza, la questione se sia pertinente, ai fini dell’esame di un’opposizione, il fatto che il diritto anteriore abbia cessato di beneficiare della protezione conferitagli dal diritto dell’Unione, a causa di una circostanza indipendente dalla volontà del suo titolare, non è determinante, dal momento che, in ogni caso, in un’ipotesi del genere, la funzione essenziale di tale diritto anteriore non può più essere minacciata dalla registrazione del marchio richiesto. |
Sulla terza parte del motivo unico d’impugnazione, vertente sull’inosservanza delle conseguenze giuridiche dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso nonché sulla violazione del principio di territorialità, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
– Argomenti delle parti
|
141 |
Con la terza parte del motivo unico d’impugnazione, che occorre esaminare in secondo luogo, l’EUIPO sostiene, in via preliminare, che le regole generali di cui al punto 85 della presente sentenza sono applicabili nel caso in cui il marchio anteriore non sia più valido e opponibile nell’Unione per effetto del recesso effettivo del Regno Unito dall’Unione al termine del periodo di transizione. |
|
142 |
A sostegno di tale affermazione, in prima battuta, esso osserva che l’accordo di recesso non contiene alcuna disposizione esplicita che preveda, in deroga a tali norme generali, un trattamento della cessazione degli effetti dei diritti e dei marchi anteriori protetti nel Regno Unito diverso da quello applicabile a qualsiasi diritto anteriore. |
|
143 |
Di conseguenza, al punto 25 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe invano rilevato che l’accordo di recesso non conteneva disposizioni che disciplinassero l’esito di un’opposizione proposta, sulla base di un diritto anteriore protetto nel Regno Unito, prima della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, dal momento che tale circostanza non poteva giustificare che il Tribunale derogasse a dette norme generali. |
|
144 |
Inoltre, il fatto che, come osservato dal Tribunale ai punti 26 e 27 di tale sentenza, la decisione controversa sia l’unico elemento pertinente la cui data è successiva a quella di scadenza del periodo transitorio sarebbe irrilevante. |
|
145 |
In seconda battuta, ad avviso dell’EUIPO, non potrebbe essere richiesto alcun equo indennizzo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, sulla base del marchio dell’Unione europea richiesto per fatti verificatisi nel Regno Unito, poiché quest’ultimo non era uno Stato membro alla data della pubblicazione della registrazione di tale marchio. Ciò deporrebbe anche a favore dell’assenza di un potenziale conflitto dopo la data di scadenza del periodo transitorio e confermerebbe che il punto 42 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto al riguardo. |
|
146 |
In terza battuta, l’EUIPO sostiene che, nell’ipotesi di una registrazione del marchio dell’Unione europea richiesto, quest’ultimo sarà valido e opponibile negli attuali 27 Stati membri dell’Unione con il beneficio della data di priorità della domanda di registrazione di tale marchio. Ebbene, in caso di diniego di registrazione e nell’ipotesi di una trasformazione di tale domanda in 27 domande di marchi nazionali, il richiedente potrebbe ottenere marchi nazionali in tutti questi Stati membri, sempre con il beneficio di tale data. Inoltre, tale richiedente avrebbe successivamente la facoltà di depositare una nuova domanda di marchio dell’Unione europea, rivendicando, sulla base dell’articolo 139 del regolamento 2017/1001, i marchi nazionali così ottenuti e, di conseguenza, di ottenere un marchio unitario a livello dell’Unione, simile a quello del marchio dell’Unione europea richiesto nel caso di specie. La Nowhere non avrebbe quindi alcun interesse ad ottenere il rigetto della domanda di marchio dell’Unione europea di cui trattasi, il quale potrebbe essere «legittimamente aggirato» mediante una trasformazione di quest’ultima domanda che produca gli stessi effetti. |
|
147 |
Per quanto riguarda il territorio del Regno Unito, la Nowhere avrebbe sempre, se del caso, la possibilità di contestare, sulla base dei suoi marchi anteriori non registrati in tale Stato, l’eventuale registrazione della domanda di marchio che il richiedente il marchio interessato depositi nel Regno Unito, entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, dell’accordo di recesso. Tale possibilità sarebbe tuttavia scollegata dal procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO. |
|
148 |
Di conseguenza, l’EUIPO afferma che, contrariamente a quanto precisato al punto 45 della sentenza impugnata, le considerazioni da esso esposte dinanzi al Tribunale, relative alla trasformazione della domanda di marchio dell’Unione europea in questione in domande di marchi nazionali, non valgono per qualsiasi procedimento di opposizione, poiché, in una situazione «normale», in cui il diritto anteriore è tutelato dal diritto di uno Stato membro dell’Unione, il richiedente il marchio dell’Unione europea non otterrebbe, in caso di trasformazione, una protezione equivalente a quella che procurerebbe la registrazione del marchio richiesto di cui trattasi nella presente controversia. |
|
149 |
Inoltre, l’EUIPO sostiene che, contrariamente a quanto il Tribunale dichiara in tale punto, per effetto del principio di territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, di cui al considerando 5 del regolamento 2017/1001, non potrebbe esistere alcun conflitto tra un marchio nazionale derivante da una siffatta trasformazione e un marchio anteriore non registrato nel Regno Unito durante il periodo anteriore alla data di scadenza del periodo transitorio. Infine, l’EUIPO afferma che il Tribunale non tiene conto della volontà del legislatore dell’Unione, enunciata al primo considerando del regolamento n. 40/94, di creare un diritto di proprietà intellettuale unitario a livello dell’Unione, quale alternativa ai marchi nazionali. |
|
150 |
La Nowhere ritiene che l’argomento dell’EUIPO sia infondato. |
|
151 |
Da un lato, essa sostiene che la cronologia degli eventi deve essere presa in considerazione in sede di esame del principio di proporzionalità conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nell’ambito di un procedimento avviato prima del recesso del Regno Unito dall’Unione, o addirittura prima dello svolgimento del referendum su tale recesso, ossia in una data in cui nulla lasciava presagire detto recesso. |
|
152 |
Dall’altro lato, pur rilevando che l’accordo di recesso non contiene alcuna disposizione espressa relativa alla cessazione degli effetti, all’interno dell’Unione, dei diritti tutelati nel Regno Unito, essa invoca l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 [legge sull’Unione europea del 2018 (notifica di recesso)], a norma del quale i tribunali dei marchi situati nel Regno Unito sarebbero tenuti ad applicare il diritto nazionale derivato dal diritto dell’Unione conformemente al diritto dell’Unione, quale esisteva alla fine del periodo transitorio. |
|
153 |
Inoltre, in applicazione del regime istituito dalle disposizioni transitorie del Trade Marks (Amendment ecc.) (EU Exit) Regulations 2019 [regolamento sui marchi del 2019 (emendamenti, ecc.) (uscita dall’Unione europea)], sarebbe riconosciuto che la registrazione di un marchio dell’Unione europea che funge da base formale per un procedimento di opposizione continuerebbe ad essere il diritto pertinente nell’ambito di tale procedimento. Pertanto, l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito sarebbe tenuto a statuire sull’opposizione considerata basandosi sul diritto in vigore alla data della domanda. La Nowhere ne conclude che, al fine di applicare il principio di proporzionalità e di garantire la reciprocità della legge, occorrerebbe tener conto di tali disposizioni, che avrebbero consentito di attenuare le conseguenze della cessazione degli effetti, in seno all’Unione, dei diritti tutelati nel Regno Unito. |
– Giudizio della Corte
|
154 |
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati hanno cessato di essere applicabili al Regno Unito alla data di entrata in vigore, il 1o febbraio 2020, dell’accordo di recesso, sicché tale Stato non è più, da tale data, uno Stato membro (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 55 e giurisprudenza citata). Tuttavia, il quarto considerando del preambolo di tale accordo precisa che il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nella sua interezza a tale Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale accordo «fatte salve le modalità stabilite» da quest’ultimo. |
|
155 |
Ebbene, detto accordo prevede, agli articoli 126 e 127, un periodo di transizione, che inizia alla sua data di entrata in vigore e termina il 31 dicembre 2020, nel corso del quale, salvo disposizione contraria del medesimo accordo, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel suo territorio e i riferimenti agli Stati membri in tale diritto si intendono fatti anche a tale Stato. |
|
156 |
Per contro, come il Tribunale ha sostanzialmente osservato al punto 25 della sentenza impugnata, gli articoli da 54 a 61 dell’accordo di recesso, che figurano al titolo IV della terza parte dello stesso, intitolato «Proprietà intellettuale», e che sono applicabili dalla fine del periodo di transizione, secondo l’articolo 185, quarto comma, di tale accordo, non precisano quale sia la sorte da riservare a un’opposizione proposta prima della data di entrata in vigore di detto accordo, sulla base di un diritto anteriore tutelato nel Regno Unito, e che è pendente alla fine di tale periodo. |
|
157 |
Tuttavia, nel rilevare l’assenza di una precisazione del genere, il Tribunale ha ritenuto che tale rilievo deponesse a favore dell’invocabilità, anche dopo la data di scadenza del periodo transitorio, dei marchi protetti nel Regno Unito sulla base dei quali è stata proposta opposizione prima della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, come si evince dall’inserimento di tale rilievo nel ragionamento esposto ai punti da 24 a 31 della sentenza impugnata. Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. |
|
158 |
Infatti, da un lato, come precisato al punto 154 della presente sentenza, dal quarto considerando del preambolo dell’accordo di recesso risulta che, fatte salve le modalità definite in tale accordo, il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto accordo. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il marchio o il diritto anteriore di cui a tale disposizione deve, in particolare, «conformemente (…) alla legislazione dello Stato membro che disciplina [tale marchio o a tale diritto]», conferire al suo titolare «il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo». Ebbene, a partire dalla fine del periodo di transizione, la legislazione del Regno Unito, invocata dalla Nowhere a sostegno della sua opposizione, non costituiva più, in assenza di qualsiasi disposizione contraria nell’accordo di recesso, la «legislazione di uno Stato membro». |
|
159 |
È quindi a torto che, al punto 25 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato l’assenza, nell’accordo di recesso, di disposizioni esplicite relative all’esito di un’opposizione proposta prima della data di entrata in vigore di tale accordo, senza tuttavia trarne conseguenze giuridiche adeguate per quanto riguarda l’invocabilità, dopo la fine del periodo di transizione, dei marchi anteriori protetti nel Regno Unito sui quali tale opposizione è fondata. |
|
160 |
In secondo luogo, in virtù del principio di territorialità, ricordato ai considerando da 2 a 4 del regolamento n. 207/2009 e applicato per quanto riguarda il marchio dell’Unione europea, all’articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, di tale regolamento, gli effetti giuridici di un marchio sono limitati al territorio nel quale esso è protetto (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C‑9/93, EU:C:1994:261, punto 22, nonché del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punti 38, 40 e 41). Pertanto, conformemente a tale principio, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento, è solo nel territorio di protezione del segno considerato che la legislazione applicabile conferisce al segno diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punto 162). |
|
161 |
Ebbene, dagli articoli da 54 a 61 dell’accordo di recesso non risulta che le parti di tale accordo abbiano previsto, in deroga a detto principio di territorialità, di conferire a un marchio dell’Unione europea registrato dopo la data di scadenza del periodo di transizione un effetto nel territorio del Regno Unito, anche per il periodo di validità di tale marchio anteriore a tale data. In particolare, tali articoli non stabiliscono alcun nesso tra l’esito di una domanda di marchio dell’Unione europea pendente a detta data e l’esito di un’analoga domanda depositata alle autorità del Regno Unito sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, di tale accordo. |
|
162 |
Ne consegue che, come esposto, in sostanza, dall’EUIPO nella terza parte del motivo unico d’impugnazione, non può sussistere conflitto tra marchi anteriori protetti nel Regno Unito e un marchio dell’Unione europea, in caso di registrazione di quest’ultimo dopo la data di scadenza del periodo transitorio, dato che, in tale ipotesi, quest’ultimo marchio produrrà i suoi effetti in un territorio diverso da quello in cui sono protetti i marchi anteriori. |
|
163 |
Tuttavia, riferendosi, ai punti 42 e 45 della sentenza impugnata, a un potenziale conflitto tra, da un lato, i marchi anteriori protetti nel Regno Unito e, dall’altro, il marchio dell’Unione europea richiesto o, eventualmente, in caso di diniego di registrazione di quest’ultimo, la domanda di marchio nazionale derivante dalla trasformazione di una domanda di marchio dell’Unione europea, il Tribunale si è basato, implicitamente ma inevitabilmente, sulla premessa che, qualora una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea sia stata depositata prima della data di scadenza del periodo di transizione, quest’ultimo marchio, registrato dopo tale data o, quanto meno, un marchio nazionale risultante dalla trasformazione di quest’ultima domanda potrebbe produrre effetti nel territorio del Regno Unito. Ebbene, una premessa del genere implicherebbe l’esistenza di disposizioni esplicite nell’accordo di recesso che consentano, in deroga al principio di territorialità dei marchi, il prolungamento di tali effetti dopo detta data, il che non avviene nel caso di specie. |
|
164 |
Ne consegue che, basandosi, ai punti 42 e 45 della sentenza impugnata, sull’esistenza di un siffatto potenziale conflitto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto non ha correttamente tenuto conto delle conseguenze giuridiche della fine del periodo transitorio e del principio di territorialità dei marchi sull’opposizione oggetto della presente controversia. |
|
165 |
Pertanto, la terza parte del motivo unico d’impugnazione deve essere accolta, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dall’EUIPO a sostegno. |
|
166 |
Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della Nowhere, relativi ai principi di proporzionalità e di reciprocità. Infatti, poiché il Tribunale non si è basato su tali principi nella sentenza impugnata, essi non possono suffragare il ragionamento su cui si fonda tale società. |
|
167 |
Supponendo che, con tali argomenti, la Nowhere intenda chiedere alla Corte di sostituire alla motivazione su cui tale sentenza è fondata con altra motivazione, è sufficiente, da un lato, rilevare che la circostanza che l’opposizione sia stata proposta in una data in cui il recesso del Regno Unito non era prevedibile è irrilevante, dal momento che, in ogni caso, come risulta dai punti da 102 a 122 della presente sentenza, affinché un’opposizione possa essere accolta, il marchio anteriore oggetto di protezione ai sensi del diritto dell’Unione deve continuare a esistere fino alla data di pronuncia della decisione finale che si pronuncia su tale opposizione. |
|
168 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’invocazione, da parte della Nowhere, delle disposizioni del diritto del Regno Unito relative alle opposizioni fondate su marchi dell’Unione europea, adottate nella prospettiva di un recesso di tale Stato dall’Unione, occorre, innanzitutto, ricordare che il regime dei marchi dell’Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale (sentenza del 6 giugno 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, EU:C:2018:396, punto 31 e giurisprudenza citata). Poi, come osservato al punto 161 della presente sentenza, dagli articoli da 54 a 61 dell’accordo di recesso non risulta che le parti di tale accordo abbiano previsto, in deroga al principio di territorialità, di conferire a un marchio dell’Unione europea registrato dopo la data di scadenza del periodo di transizione un effetto nel territorio del Regno Unito. Date tali circostanze, anche ammettendo che il principio di reciprocità sia, nel caso di specie, pertinente, esso non può, in ogni caso, indurre l’EUIPO ad ammettere che un diritto anteriore protetto nel Regno Unito resti invocabile in un’opposizione alla registrazione di un siffatto marchio dopo tale data. |
|
169 |
Tenuto conto di tutto quanto precede e senza che sia necessario esaminare la prima parte del motivo unico d’impugnazione, occorre accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
|
170 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
|
171 |
Nel caso di specie, lo stato degli atti consente alla Corte di decidere definitivamente. |
|
172 |
A tal proposito, come rilevato al punto 45 della presente sentenza, la Nowhere ha dedotto a sostegno del suo ricorso un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, nell’ambito del quale afferma, in sostanza, che la sola data rilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un diritto anteriore sul quale è fondata un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea è quella del deposito della domanda di registrazione di tale marchio. |
|
173 |
Ebbene, per le ragioni esposte ai punti da 102 a 137 della presente sentenza, tale motivo di ricorso deve essere respinto, poiché quel diritto anteriore deve continuare ad esistere fino alla data in cui l’EUIPO statuisce sull’opposizione fondata su detto diritto, anche nella fase del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, il che non si verificava nel caso del marchio invocato dalla Nowhere a sostegno della sua opposizione. |
|
174 |
Nell’ambito della presente impugnazione, la Nowhere sostiene di aver inoltre dedotto un motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta. |
|
175 |
Tuttavia, come si evince dal contenuto del suo ricorso introduttivo del giudizio, sebbene la Nowhere abbia sostenuto che, a causa della mancata presa in considerazione dei suoi diritti anteriori protetti nel Regno Unito nella decisione controversa, essa subiva un danno di cui l’EUIPO era l’unico responsabile, tenuto conto, in particolare, della revoca della prima decisione dell’8 ottobre 2018 della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, menzionata al punto 39 della presente sentenza, tale argomento è sviluppato a sostegno del suo motivo unico di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e non su un motivo distinto e autonomo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione. |
|
176 |
Ne consegue che il ricorso della Nowhere deve essere respinto. |
Sulle spese
|
177 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. |
|
178 |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
|
179 |
Nel caso di specie, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della Nowhere alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’EUIPO nell’ambito del presente ricorso e del procedimento di primo grado. |
|
180 |
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la Repubblica federale di Germania, intervenuta nella controversia nell’ambito di tale procedimento, si farà carico delle proprie spese. |
|
181 |
L’articolo 140, paragrafo 3, di tale regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che la Corte possa decidere che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un’istituzione si faccia carico delle proprie spese. |
|
182 |
Nel caso di specie, si decide che l’INTA si farà carico delle proprie spese. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.