ECLI:EU:C:2023:508•Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023.#Vitol SA contro Belgische Staat.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Importatore – Determinazione del dumping – Fattori da prendere in considerazione.#Causa C-268/22.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023.#Vitol SA contro Belgische Staat.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.#Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Importatore – Determinazione del dumping – Fattori da prendere in considerazione.#Causa C-268/22.
ECLI:EU:C:2023:508Eu Chamb 07 C22 giu 2023
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
22 giugno 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Importatore – Determinazione del dumping – Fattori da prendere in considerazione»
Nella causa C‑268/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 14 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2022, nel procedimento
Vitol SA
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, F. Biltgen e N. Wahl (relatore), giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Vitol SA, da P. De Baere e J. Van den Bon, advocaten; |
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per il governo belga, da S. Baeyens, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti; |
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per il governo ellenico, da V. Baroutas e M. Tassopoulou, in qualità di agenti; |
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per il Consiglio dell’Unione europea, da B. Driessen e P. Mahnič, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocată; |
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per la Commissione europea, da P.-J. Loewenthal, G. Luengo e J. Zieliński, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento controverso»), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017 (GU 2017, L 239, pag. 9). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vitol SA e il Belgische Staat (Stato belga) in merito al rimborso a tale società di dazi antidumping versati per l’importazione di biodiesel proveniente dall’Argentina. |
Contesto normativo
Regolamento di base
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3 |
Alla data di adozione del regolamento controverso, le disposizioni che disciplinavano l’istituzione di misure antidumping da parte dell’Unione europea erano contenute nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell[’Unione] europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»). |
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4 |
L’articolo 1 del regolamento di base così disponeva: «1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell[’Unione] causi un pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell[’Unione] è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. 3. Il paese esportatore è di norma il paese d’origine. Esso, tuttavia, può essere un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in questo paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in questo paese non è comparabile. 4. Ai fini del presente regolamento, per “prodotto simile” si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato». |
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5 |
L’articolo 2 di tale regolamento riguarda la determinazione del dumping. I suoi paragrafi 3 e 5, relativi al valore normale, prevedevano quanto segue: «3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. Ai sensi del primo comma, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l’altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali. (...) 5. I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d’affari. Se l’adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell’inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell’inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all’esportatore interessato e non deve comunque superare un’adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell’inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall’inizio dell’inchiesta». |
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6 |
L’articolo 3 del regolamento di base, relativo all’accertamento di un pregiudizio, ai paragrafi 4, 6 e 7 prevedeva quanto segue: «4. Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:
(...) 6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria [dell’Unione] gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave. 7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell[’Unione] per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e [dell’Unione] [e] la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria [dell’Unione] in materia di esportazioni e di produttività». |
Regolamento provvisorio
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7 |
Il 27 maggio 2013, la Commissione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 490/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 141, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Nel suddetto regolamento, essa ha segnatamente constatato che le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina erano oggetto di dumping, circostanza che arrecava pregiudizio all’industria dell’Unione, e ha ritenuto che l’adozione di un dazio antidumping nei confronti di tali importazioni fosse nell’interesse dell’Unione. |
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8 |
L’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento era così formulato: «È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici (...)». |
Regolamento controverso
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9 |
Il 19 novembre 2013, con il regolamento controverso, il Consiglio dell’Unione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia. |
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10 |
In primo luogo, in relazione al valore normale del prodotto simile per quanto riguarda l’Argentina, il Consiglio ha confermato le conclusioni del regolamento provvisorio, secondo le quali tale valore doveva essere calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché il mercato argentino del biodiesel è fortemente regolamentato dallo Stato (considerando 28 del regolamento controverso). |
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11 |
Per quanto concerne i costi di produzione, il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione di modificare le conclusioni del regolamento provvisorio e di discostarsi dai costi delle principali materie prime indicate nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Secondo il Consiglio, i suddetti dati non riflettevano adeguatamente i costi di produzione di biodiesel in Argentina, poiché il sistema di tasse all’esportazione differenziate distorceva i prezzi delle principali materie prime nel mercato interno argentino. Il Consiglio le ha quindi sostituite con la media dei prezzi di riferimento della soia pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura argentino per l’esportazione franco a bordo (FOB) durante il periodo dell’inchiesta (considerando da 35 a 40 del regolamento controverso). |
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12 |
In secondo luogo, confermando la maggior parte delle considerazioni presenti nel regolamento provvisorio, il Consiglio ha constatato che l’industria dell’Unione aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base (considerando da 105 a 142 del regolamento controverso) e che tale pregiudizio era stato causato dalle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina che erano oggetto di dumping (considerando da 144 a 157 del regolamento controverso). In tale circostanza, ha riscontrato che altri fattori, tra cui, in particolare, le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione (considerando da 151 a 160 del regolamento controverso), lo scarso utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione (considerando da 161 a 171 del regolamento controverso) e il sistema del doppio conteggio (double counting) del biodiesel prodotto a partire dagli oli usati presenti in alcuni Stati membri (considerando da 173 a 179 del regolamento controverso), non erano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra il suddetto pregiudizio e le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina oggetto di dumping. |
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13 |
In terzo luogo, il Consiglio ha confermato che l’adozione di misure antidumping di cui si tratta era d’interesse per l’Unione (considerando da 190 a 201 del regolamento controverso). |
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14 |
Alla luce dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, il Consiglio ha segnatamente deciso che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, istituiti dal regolamento provvisorio, dovevano essere riscossi in via definitiva (considerando 228 e articolo 2 del regolamento controverso) e che un dazio antidumping definitivo doveva essere istituito sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento controverso). |
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15 |
Con le sentenze, tutte datate 15 settembre 2016, PT Musim Mas/Consiglio (T‑80/14, EU:T:2016:504), Unitec Bio/Consiglio (T‑111/14, EU:T:2016:505), Molinos Río de la Plata e a./Conseil (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14, EU:T:2016:509), Cargill/Consiglio (T‑117/14,EU:T:2016:503), LDC Argentina/Consiglio (T‑118/14, EU:T:2016:502), PT Ciliandra Perkasa/Consiglio (T‑120/14, EU:T:2016:501) e PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio (T‑121/14, non pubblicata, EU:T:2016:500) (in prosieguo, congiuntamente, le «sentenze del 15 settembre 2016»), il Tribunale ha annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento controverso nei limiti in cui essi riguardavano le ricorrenti in tali cause. |
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16 |
Il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che le istituzioni dell’Unione non avevano sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico la sussistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel in Argentina e in Indonesia imputabile al sistema di tasse all’esportazione differenziate in forza del quale alle materie prime e al biodiesel venivano applicate aliquote di tassazione diverse. Il Tribunale ha concluso che le istituzioni dell’Unione non avrebbero dovuto ritenere che i prezzi delle materie prime non fossero adeguatamente riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini e indonesiani esaminati e, pertanto, non avrebbero dovuto escludere tali documenti nel costruire il valore normale del biodiesel prodotto in Argentina e Indonesia. |
Regolamento (UE) 2015/476
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17 |
L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU 2015, L 83, pag. 6), così dispone: «1. Ogniqualvolta [l’organo di conciliazione dell’OMC (DSB)] adotta una relazione riguardante una misura dell’Unione adottata in forza del regolamento [di base] (...) (“misura contestata”), la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 3:
(...) 3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell’adozione o contemporaneamente all’adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito di avviare un riesame». |
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18 |
L’articolo 3 di tale regolamento prevede quanto segue: «Salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578
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19 |
Il 18 settembre 2017, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2017, L 239, pag. 9). |
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20 |
Il regolamento di esecuzione 2017/1578 fa seguito, in particolare, alla relazione del panel, adottata il 26 ottobre 2016 dal DSB dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella controversia UE – Biodiesel (Argentina), ai sensi della quale era stato concluso che l’Unione aveva agito in modo incompatibile con la normativa dell’OMC quando ha imposto dazi antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina. Come risulta dal suo considerando 12, detto regolamento «mira a correggere gli aspetti del regolamento [controverso] ritenuti incompatibili con le norme dell’OMC e a renderlo conforme [alla relazione del panel e alla relazione dell’organo di appello]». |
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21 |
I considerando 130, 134 e 135 di detto regolamento di esecuzione erano del seguente tenore:
(...)
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570
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22 |
Secondo i considerando da 89 a 94 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che chiude i procedimenti relativi alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 (GU 2018, L 262, pag. 40):
(...)
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23 |
L’articolo 1 del regolamento 2018/1570 stabilisce che «[i]l procedimento antidumping relativo alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici [...] (“biodiesel”) è chiuso». |
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24 |
L’articolo 3 di tale regolamento prevede che «[i]l regolamento [controverso] è abrogato». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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25 |
La Vitol, ricorrente nel procedimento principale, è una società di diritto svizzero, che è un importatore indipendente di biodiesel. Essa non è menzionata né nel regolamento controverso né nel regolamento di esecuzione 2017/1578. Tuttavia, la società COFCO Argentina, fornitore argentino di biodiesel della ricorrente nel procedimento principale, è menzionata al considerando 130 di quest’ultimo regolamento e inclusa nell’elenco delle società con un’aliquota individuale di dazio in quanto «altre società che hanno collaborato». |
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26 |
Il 6 marzo 2018, la società di diritto belga BVBA Vandevyver ha presentato, a nome della ricorrente nel procedimento principale, due dichiarazioni per l’importazione di biodiesel proveniente dall’Argentina, di cui solo una è in discussione nel procedimento principale. Nell’ambito della dichiarazione di cui trattasi, tale ricorrente ha pagato, sulla base del regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, dazi antidumping per un importo di EUR 1272023,58. |
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27 |
Il 3 aprile 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato alle autorità nazionali competenti una domanda di rimborso dei dazi antidumping da essa pagati. Con decisione del 22 giugno 2018, tale domanda di rimborso è stata respinta. Il 20 settembre 2018, essa ha presentato un reclamo contro tale decisione, il quale è stato respinto con decisione del 21 maggio 2019. Il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale dinanzi all’adviseur‑generaal (consigliere generale, Belgio) avverso quest’ultima decisione è stato anch’esso respinto il 25 agosto 2020. |
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28 |
Il 13 novembre 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. In tale contesto, essa ha chiesto a tale giudice di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità del regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, con il regolamento di base allora applicabile. |
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29 |
Il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che la possibilità di eccepire la sua invalidità dinanzi al giudice nazionale competente è preclusa soltanto qualora sia accertato che un ricorso diretto di una persona ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE sarebbe stato, senza alcun dubbio, ricevibile. Sebbene la Corte proceda, in linea di principio, a tale verifica nell’ambito della decisione pregiudiziale, nulla osterebbe a che il giudice del rinvio proceda già a un controllo marginale riguardo alla questione della necessità di sottoporre una questione pregiudiziale. Orbene, sulla base dei documenti di cui dispone, il giudice del rinvio ritiene che non si possa affermare che la ricorrente nel procedimento principale fosse senz’altro legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro il regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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30 |
Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che la questione se la validità del regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, possa ancora essere contestata e la questione se possa eventualmente porsi un problema di validità siano rilevanti ai fini della pronuncia della sentenza nel procedimento principale. Esso ritiene che, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale abbia dimostrato che i dazi antidumping previsti dal regolamento controverso possono essere contrari al regolamento di base. Tale giudice rinvia, al riguardo, alle sentenze del 15 settembre 2016 e rileva che né il regolamento di esecuzione 2017/1578, che ha ridotto i dazi antidumping, né il regolamento di esecuzione 2018/1570, che ha abrogato il regolamento controverso per il futuro, rimetterebbero in discussione l’eventuale incompatibilità di quest’ultimo regolamento con il regolamento di base. |
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31 |
È in tale contesto che il Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento [controverso], come modificato dal regolamento [di esecuzione] 2017/1578, sia contrario al regolamento di base (...), tra l’altro in quanto:
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Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
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32 |
La ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, che ha ad oggetto la valutazione della validità del regolamento controverso, è messa in discussione sotto un duplice profilo. Da un lato, alla luce delle osservazioni dei governi belga ed ellenico nonché del Consiglio, si pone la questione se la ricorrente nel procedimento principale disponga della facoltà di contestare il suddetto regolamento, pur non avendo proposto un ricorso di annullamento contro quest’ultimo. Dall’altro lato, tenuto conto delle osservazioni specificamente formulate dalla Commissione, occorre pronunciarsi sulla questione se il giudice del rinvio metta sufficientemente in evidenza le ragioni per le quali la validità del regolamento controverso risulterebbe problematica nel caso di specie. |
Sulla legittimazione ad agire per l’annullamento del regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
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33 |
Nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, i governi belga ed ellenico nonché il Consiglio esprimono dubbi quanto alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce della giurisprudenza derivante, in particolare, dalle sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C‑188/92, EU:C:1994:90), e del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101), per il motivo che la ricorrente nel procedimento principale avrebbe senza alcun dubbio potuto proporre, dinanzi al giudice dell’Unione, un ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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34 |
A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che la possibilità per il singolo di far valere, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, l’invalidità di disposizioni contenute in un atto dell’Unione che costituisce il fondamento di una decisione nazionale adottata nei suoi confronti presuppone che egli abbia altresì proposto, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ricorso per l’annullamento del suddetto atto dell’Unione nei termini prescritti, oppure che non l’abbia fatto perché non aveva, senza alcun dubbio, il diritto di presentare un tale ricorso (sentenze del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a., C‑135/16, EU:C:2018:582, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 dicembre 2021, Vítkovice Steel, C‑524/20, EU:C:2021:1048, punto 59). |
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35 |
Ne deriva che solo nell’ipotesi in cui si possa ritenere che una persona sarebbe stata senza alcun dubbio legittimata a proporre, dinanzi al giudice dell’Unione, un ricorso diretto di annullamento di un atto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, le sarebbe precluso eccepire la sua invalidità dinanzi ai giudici nazionali e, pertanto, indurre eventualmente questi ultimi a sottoporre alla Corte, sulla base dell’articolo 267 TFUE, questioni pregiudiziali. Pertanto, dal momento che possono sussistere dubbi quanto al fatto che la parte di cui trattasi sia direttamente e individualmente interessata dalla o dalle disposizioni controverse, non può essere invocata l’eccezione di irricevibilità derivante dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza. |
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36 |
Nel caso di specie, per quanto riguarda, innanzitutto, la questione se la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto manifestamente presentare, dinanzi al giudice dell’Unione, un ricorso a norma dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, contro il regolamento controverso, in quanto esso costituiva un atto regolamentare che la riguardava direttamente e che non comportava alcuna misura di esecuzione ai sensi di detta disposizione, è sufficiente rilevare che è in virtù della decisione del 22 giugno 2018 che le è stato imposto il pagamento dei dazi antidumping. Infatti, il carattere automatico delle misure adottate a livello nazionale è irrilevante al fine di determinare se un atto comporti misure di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che non si può ritenere che tale regolamento non comporti manifestamente misure di esecuzione ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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37 |
Ciò premesso, è solo nell’ipotesi in cui si possa considerare che la ricorrente nel procedimento principale sia, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente interessata dal regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che essa sarebbe privata del diritto di eccepire l’invalidità di tale regolamento dinanzi ai giudici nazionali. |
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38 |
A tale riguardo, occorre rilevare che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno carattere normativo in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati (sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un operatore può essere interessato in modo diretto e individuale da un regolamento che istituisce un dazio antidumping (sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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40 |
Per quanto concerne, in primo luogo, la questione se la ricorrente nel procedimento principale fosse direttamente interessata dal regolamento controverso, è pacifico che tale regolamento ha inciso direttamente sulla sua situazione giuridica, in quanto ha costituito la base giuridica del dazio antidumping istituito nei suoi confronti. |
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41 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la ricorrente nel procedimento principale fosse individualmente interessata dal regolamento controverso, occorre ricordare che la Corte ha individuato talune categorie di operatori economici che possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, fatta salva la possibilità per altri operatori di essere individualmente interessati a causa di determinate qualità che sono loro proprie e li distinguono da qualsiasi altro soggetto (sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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42 |
Possono quindi essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, in primo luogo, quelli, tra i produttori ed esportatori del prodotto in questione, ai quali, utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale, sono state imputate le pratiche di dumping, in secondo luogo, gli importatori di detto prodotto i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione dei prezzi all’esportazione e che, pertanto, sono interessati dagli accertamenti relativi alla sussistenza di una pratica di dumping nonché, in terzo luogo, gli importatori associati a esportatori del prodotto in questione, in particolare nell’ipotesi in cui il prezzo all’esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione praticati da tali importatori e nell’ipotesi in cui il dazio antidumping stesso sia stato calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). |
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43 |
Occorre pertanto rilevare che la qualità d’importatore non può essere, di per sé, sufficiente per considerare che un importatore sia individualmente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Infatti, un importatore, anche associato agli esportatori del prodotto in questione, è individualmente interessato solo se prova che dati relativi alla sua attività commerciale sono stati presi in considerazione al fine di accertare pratiche di dumping o, in mancanza, che esso presenta altre qualità che gli sono sue proprie e che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto (sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss, C‑708/19, EU:C:2021:190, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). |
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44 |
Di conseguenza, se non si può escludere che un importatore del prodotto di cui trattasi possa essere considerato individualmente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, è altresì necessario che egli dimostri l’esistenza di determinate qualità che gli sono proprie e che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto. |
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45 |
Orbene, il giudice del rinvio espone che, sulla base dei documenti di cui dispone, non si può affermare che la ricorrente nel procedimento principale fosse senza alcun dubbio legittimata a proporre un ricorso sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. |
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46 |
Nel caso di specie, risulta infatti, anzitutto, che non è stato dimostrato che siano stati presi in considerazione dati relativi all’attività commerciale della ricorrente nel procedimento principale ai fini dell’accertamento delle pratiche di dumping. In particolare, non è stato provato che i prezzi di rivendita eventualmente praticati dalla ricorrente nel procedimento principale siano stati impiegati per la costruzione dei prezzi all’esportazione e che essa sia, pertanto, interessata dagli accertamenti relativi alla sussistenza di una pratica di dumping. |
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47 |
Occorre poi rilevare che la ricorrente nel procedimento principale non ha neppure partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del dazio antidumping, come era avvenuto, in particolare, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 marzo 2021, Von Aschenbach & Voss (C‑708/19, EU:C:2021:190). |
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48 |
Infine, se è vero che il fornitore argentino di biodiesel della ricorrente nel procedimento principale, la COFCO Argentina, è espressamente citato nel regolamento di esecuzione 2017/1578 (considerando 130) e nel regolamento di esecuzione 2018/1570 (considerando 90), tale circostanza non è tuttavia idonea a individuare la ricorrente nel procedimento principale cosicché, come richiesto dalla giurisprudenza, quest’ultima poteva senza dubbio essere considerata legittimata ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
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49 |
A tale riguardo, è irrilevante la circostanza che la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto, se del caso, aderire al ricorso di annullamento proposto dal suo produttore associato. Infatti, tale possibilità non dimostra che il regolamento controverso riguardi senza alcun dubbio la ricorrente nel procedimento principale. |
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50 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che gli elementi di cui dispone la Corte non consentono di ritenere che la Vitol sarebbe stata, senza alcun dubbio, legittimata ad agire per l’annullamento del regolamento controverso dinanzi al giudice dell’Unione, sulla base dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. |
Sull’adeguatezza degli elementi esposti nella decisione di rinvio al fine di mettere in discussione la validità del regolamento controverso
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51 |
La Commissione mette in dubbio la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sostenendo che il giudice del rinvio non ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sulla validità del regolamento controverso. |
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52 |
Occorre ricordare che dallo spirito di cooperazione che deve caratterizzare il funzionamento del rinvio pregiudiziale discende che è indispensabile che il giudice nazionale esponga nella sua decisione di rinvio i motivi precisi per cui ritiene che una risposta alle sue questioni sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione sia necessaria alla soluzione della controversia (sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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53 |
È quindi importante che il giudice nazionale indichi segnatamente i motivi precisi che l’hanno portato a interrogarsi sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione ed esponga i motivi di invalidità che gli appaiono conseguentemente fondati (sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Una simile esigenza emerge anche dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte. |
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54 |
In tale contesto, va ricordato che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte garantire che tale possibilità sia salvaguardata, considerato che, in forza di detta disposizione, solo le decisioni di rinvio sono notificate alle parti interessate (sentenza del 5 maggio 2022, Universiteit Antwerpen e a., C‑265/20, EU:C:2022:361, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). |
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55 |
Ne discende, da una parte che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte esamina la validità di un atto dell’Unione o di determinate disposizioni di quest’ultimo alla luce dei motivi di invalidità riportati nella decisione di rinvio. Dall’altra, la totale mancanza di un’indicazione dei motivi precisi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sulla validità di tale atto o di tali disposizioni comporta l’irricevibilità delle questioni relative alla validità degli stessi (v., segnatamente, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 50). |
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56 |
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene indicazioni sufficienti quanto ai motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte sulla validità del regolamento controverso. Il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alle conclusioni del Tribunale nelle sentenze del 15 settembre 2016, secondo le quali, nel calcolo del valore normale del biodiesel prodotto in Argentina e in Indonesia ai sensi del regolamento controverso, il Consiglio e la Commissione non avrebbero dovuto ritenere che i documenti contabili dei produttori esportatori argentini e indonesiani non riflettessero adeguatamente i prezzi delle materie prime e secondo cui, di conseguenza, dette istituzioni non avrebbero dovuto escludere tali documenti ai fini di tale calcolo. Il giudice del rinvio menziona altresì il fatto che il regolamento di esecuzione 2017/1578 non ha rettificato le conclusioni giuridicamente erronee da cui era viziato, ab initio, il regolamento controverso quanto al calcolo del margine di dumping. |
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57 |
Ciò considerato, la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione sottopostale. Inoltre, tali indicazioni hanno consentito alla Commissione di prendere utilmente posizione sul merito della questione sottoposta alla Corte. |
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58 |
Il fatto che la questione derivi, secondo i termini utilizzati dalla Commissione, da un eventuale malinteso quanto alla portata delle sentenze del 15 settembre 2016 riguarda la questione di merito relativa alla valutazione della validità del regolamento controverso. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. |
Sulla questione pregiudiziale
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60 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, sia invalido per violazione del regolamento di base. |
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61 |
Esso chiede più precisamente se il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, in primo luogo, sia contrario all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, non è stato dimostrato che fossero soddisfatte le condizioni che consentono di discostarsi dall’utilizzo dei costi di produzione e di vendita del prodotto in questione, quali figurano nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini oggetto dell’inchiesta. Tale giudice chiede, in secondo luogo, se il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, sia contrario al regolamento di base, in quanto gli effetti delle importazioni sono stati oggetto di una valutazione cumulativa, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e dunque non è stato adeguatamente dimostrato che le importazioni sono state oggetto di dumping che ha causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, di tale regolamento. |
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62 |
In via preliminare, occorre innanzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare (sentenza del 4 febbraio 2021, eurocylinder systems, C‑324/19, EU:C:2021:94, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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63 |
Nell’ambito tanto di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE quanto di una domanda di pronuncia pregiudiziale per esame di validità a norma dell’articolo 267 TFUE, il controllo giurisdizionale sull’esercizio di siffatto potere deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenza del 4 febbraio 2021, eurocylinder systems, C‑324/19, EU:C:2021:94, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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64 |
Un controllo che si limiti a rilevare se gli elementi sui quali le istituzioni dell’Unione basano le loro constatazioni sono di natura tale da corroborare le conclusioni che esse ne traggono non sconfina nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni nel settore della politica commerciale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 68). |
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65 |
Nel caso di specie, i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla validità del regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, si basano essenzialmente sulle valutazioni operate dal Tribunale nelle sentenze del 15 settembre 2016 e sulle constatazioni effettuate in seguito alla riapertura, nel maggio 2018, dell’inchiesta antidumping vertente sui prodotti di cui trattasi. |
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66 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, sia contrario all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre ricordare che quest’ultima disposizione consente di discostarsi dai costi figuranti nei documenti contabili dei produttori esportatori oggetto dell’inchiesta ai fini del calcolo del «valore normale» del prodotto simile, fermo restando che è tale valore che serve a determinare se esista una situazione di dumping, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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67 |
Orbene, come rilevato dal giudice del rinvio, non è stato dimostrato nel regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, che le condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base per il calcolo del valore normale del prodotto simile fossero soddisfatte. |
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68 |
Tale conclusione risulta in particolare dalle sentenze del 15 settembre 2016, che fanno seguito a vari ricorsi di annullamento proposti da un certo numero di produttori esportatori argentini e indonesiani. Al termine del suo esame, il Tribunale aveva dichiarato, in sostanza, che le istituzioni non avevano sufficientemente dimostrato l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per la produzione di biodiesel in Argentina e Indonesia risultante da un sistema di tasse differenziate all’esportazione in forza del quale alle materie prime e al biodiesel venivano applicate aliquote di tassazione diverse. |
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69 |
Il Tribunale ha quindi ritenuto che le istituzioni non avrebbero dovuto considerare che i prezzi delle materie prime non si riflettessero ragionevolmente nella contabilità dei produttori esportatori argentini e indonesiani e che esse non avrebbero dovuto escludere tale contabilità nel calcolo del valore normale del biodiesel prodotto in Argentina e in Indonesia. Il Tribunale ha pertanto annullato gli articoli 1 e 2 del regolamento impugnato nella parte in cui riguardavano le società che avevano impugnato tale regolamento dinanzi ad esso presentando un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. |
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70 |
A seguito della decisione del Consiglio di rinunciare alle sue impugnazioni nelle cause da C‑602/16 P a C‑609/16 P, dirette contro le sentenze del 15 settembre 2016, tali cause, con ordinanze del presidente della Corte del 15 e 16 febbraio 2018, sono state cancellate dal ruolo della Corte. Di conseguenza, le sentenze del 15 settembre 2016 sono passate in giudicato a partire dalla data della loro pronuncia, precisandosi che l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice dell’Unione riguarda sia il dispositivo sia la motivazione che ne costituisce il necessario supporto (sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 82 e giurisprudenza citata). |
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71 |
Sebbene le sentenze del 15 settembre 2016 abbiano annullato il regolamento impugnato solo nella parte in cui esso riguardava le ricorrenti nelle cause in questione, e ciò in conformità al principio secondo cui l’autorità di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti del procedimento e nei confronti delle quali la sentenza non può quindi aver deciso alcunché (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 55), occorre trarre tutte le conseguenze dalle constatazioni effettuate tanto dal Tribunale quanto dalla Commissione stessa a seguito, segnatamente, della riapertura, nel maggio 2018, dell’inchiesta antidumping relativo alle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia. |
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72 |
Orbene, è emerso chiaramente che l’approccio del Consiglio consistente nel discostarsi, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dai costi delle principali materie prime figuranti nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati, a causa della distorsione dei prezzi delle suddette materie prime causata dal sistema di tassa differenziale all’esportazione, e nel sostituirle con il prezzo di riferimento, non era conforme all’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento di base. |
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73 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il considerando 94 del regolamento di esecuzione 2018/1570 indica che «l’annullamento del regolamento [controverso] da parte del Tribunale si applica solo alle società che hanno impugnato tale regolamento davanti al[ Tribunale e che] i dazi antidumping che sono stati versati da altre società sono stati legalmente riscossi ai sensi del diritto dell’Unione». Una siffatta constatazione non può pregiudicare la possibilità per un giudice nazionale, investito di una contestazione vertente sugli atti individuali adottati dalle autorità nazionali in applicazione del regolamento controverso, di mettere in discussione la validità di tale regolamento nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché non sia accertato che la persona interessata disponeva senza alcun dubbio di un diritto di ricorso al fine di ottenere l’annullamento di detto regolamento. |
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74 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, sia contrario al regolamento di base per il motivo che gli effetti delle importazioni sarebbero stati erroneamente oggetto di una valutazione cumulativa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, cosicché non sarebbe stato sufficientemente dimostrato, conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, che si tratta di importazioni oggetto di dumping che hanno causato un pregiudizio ai sensi di tale regolamento, occorre fare riferimento alla riapertura dell’inchiesta antidumping relativa ai prodotti di cui trattasi, che ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione 2018/1570 e all’abrogazione del regolamento controverso, entrambe successive ai fatti di cui al procedimento principale. |
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75 |
Con il regolamento di esecuzione 2018/1570, la Commissione ha concluso, dopo la riapertura dell’inchiesta seguita, in particolare, alle sentenze del 15 settembre 2016, che non solo i margini di dumping dell’Indonesia erano minimi, ma anche che non si poteva ritenere che esistesse un rapporto causale autentico e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping in Argentina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, come richiesto dal regolamento di base (considerando da 81 a 89). Infatti, se si considera l’effetto delle importazioni dall’Argentina indipendentemente dall’Indonesia, non si può stabilire che esista un siffatto rapporto causale. |
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76 |
In tali circostanze, risulta che il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, è invalido in quanto contrario al regolamento di base per il motivo che non è stato sufficientemente dimostrato che le importazioni sono state oggetto di dumping che ha causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, di quest’ultimo regolamento. |
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77 |
Occorre quindi trarre tutte le conseguenze dalla constatazione, ricordata in particolare al considerando 91 del regolamento di esecuzione 2018/1570, secondo cui non era stato possibile stabilire, al momento dell’adozione del regolamento controverso, un nesso di causalità reale e sostanziale tra le importazioni oggetto di dumping in Argentina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, come previsto dall’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base. Ne consegue necessariamente che non era stata correttamente dimostrata l’esistenza di un pregiudizio causato dal dumping e che, di conseguenza, non poteva essere istituito un dazio antidumping, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di base. |
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78 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che il regolamento controverso, come modificato dal regolamento di esecuzione 2017/1578, è invalido in quanto viola i requisiti derivanti dall’articolo 2, paragrafo 5, nonché dall’articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento di base. |
Sulle spese
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79 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
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Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, è invalido in quanto viola i requisiti derivanti dall’articolo 2, paragrafo 5, nonché dall’articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell[’Unione] europea. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
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