ECLI:EU:C:2023:768•Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 12 ottobre 2023.#Inkreal s.r.o. contro Dúha reality s.r.o.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 25 – Clausola attributiva di competenza – Parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro – Attribuzione ai giudici di un altro Stato membro della competenza a conoscere delle controversie originate da tale contratto – Elemento di estraneità.#Causa C-566/22.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 12 ottobre 2023.#Inkreal s.r.o. contro Dúha reality s.r.o.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 25 – Clausola attributiva di competenza – Parti di un contratto stabilite nello stesso Stato membro – Attribuzione ai giudici di un altro Stato membro della competenza a conoscere delle controversie originate da tale contratto – Elemento di estraneità.#Causa C-566/22.
ECLI:EU:C:2023:768Eu Cjeu12 ott 2023
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 12 ottobre 2023 ( 1 )
Causa C‑566/22
Inkreal s. r. o.
contro
Dúha reality s. r. o.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 25 – Clausola attributiva di competenza – Parti di un contratto domiciliate nello stesso Stato membro che hanno convenuto la competenza dei giudici di un altro Stato membro a conoscere delle controversie sorte da tale contratto – Elemento di estraneità»
I. Introduzione
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1. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ). |
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2. |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra due società domiciliate in un medesimo Stato membro in merito alla designazione del giudice territorialmente competente a conoscere di una domanda di pagamento di crediti derivanti dall’inadempimento di due contratti di mutuo stipulati in tale Stato membro, contenenti la designazione di un giudice di un altro Stato membro in caso di controversia. |
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3. |
La questione inedita sottoposta alla Corte è se l’esistenza di una clausola attributiva di competenza costituisca di per sé un elemento di estraneità sufficiente a comportare l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. |
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4. |
L’analisi dei vari argomenti dottrinali e di quelli tratti dalla giurisprudenza di diversi organi giurisdizionali europei mi induce a proporre alla Corte una soluzione che privilegia una risposta negativa a tale questione e a precisare in quale momento debba essere valutato il requisito dell’internazionalità. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
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5. |
Il considerando 3 del regolamento n. 1215/2012 così recita: «L’Unione [europea] si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno» ( 3 ). |
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6. |
L’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento ( 4 ) così dispone: «Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (...)». |
B. Diritto ceco
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7. |
L’articolo 11, paragrafo 3, dello zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (legge n. 99/1963 recante il codice di procedura civile) (in prosieguo: il «codice di procedura civile») è così formulato: «Se si tratta di una causa rientrante nella competenza dei giudici cechi, ma sono assenti o non possano essere accertati i presupposti di competenza territoriale, il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) designa il giudice che tratterà e deciderà la causa». |
III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale
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8. |
FD, residente in Slovacchia, in qualità di mutuante, e la Dúha reality s. r. o., società domiciliata ( 5 ) in Slovacchia, in qualità di mutuataria, hanno stipulato due contratti di mutuo, rispettivamente il 29 giugno 2016 e l’11 marzo 2017. |
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9. |
Mediante contratto di cessione di crediti stipulato l’8 dicembre 2021, la FD ha ceduto i propri crediti derivanti da tali contratti alla Inkreal, società domiciliata in Slovacchia. |
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10. |
In ciascuno di detti contratti, le parti hanno convenuto che «la soluzione di qualsiasi dubbio o controversia derivante dal presente contratto o in relazione ad esso dovrà avvenire anzitutto mediante trattative tra le stesse parti al fine di giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti contrattuali. Se le parti non riusciranno a risolvere una siffatta controversia, essa verrà risolta dal giudice ceco competente per materia e territorio ai sensi del [codice di procedura civile], nella versione in vigore». |
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11. |
Poiché la Dúha reality non aveva rimborsato i mutui, il 30 dicembre 2021 la Inkreal ha adito il Nejvyšší soud (Corte suprema) sulla base di tale clausola, che essa ritiene costituire un accordo che attribuisce ai giudici cechi la competenza a conoscere delle controversie derivanti dai contratti di mutuo. Le domande della Inkreal mirano ad ottenere, da un lato, il pagamento in via principale dei suoi crediti e, dall’altro, la designazione del giudice ceco territorialmente competente a statuire nel merito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del codice di procedura civile. |
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12. |
A sostegno di quest’ultima domanda, la Inkreal afferma di agire in forza di una clausola di elezione del foro valida in un rapporto di diritto privato che presenta un elemento di estraneità, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, mentre non esiste alcun’altra competenza, speciale o esclusiva, di un giudice ai sensi di tale regolamento. |
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13. |
Alla luce della giurisprudenza della Corte ( 6 ), il giudice del rinvio dubita che, in una situazione in cui l’unico aspetto che potrebbe essere considerato internazionale è il fatto che le parti contraenti, residenti nel medesimo Stato membro, abbiano concordato di attribuire la competenza ai giudici di un altro Stato membro, sia applicabile il regolamento n. 1215/2012 e, di conseguenza, anche il suo articolo 25, paragrafo 1. |
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14. |
In particolare, i principali argomenti a favore dell’applicabilità di tale regolamento sarebbero l’accento posto sull’autonomia contrattuale delle parti, l’interpretazione uniforme e l’applicazione armonizzata dell’articolo 25 di detto regolamento, nonché le conseguenze illogiche o irragionevoli che si produrrebbero qualora non fosse possibile applicare tale disposizione. |
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15. |
Invece, il motivo principale per concludere nel senso dell’inapplicabilità del medesimo regolamento sarebbe l’assenza di elementi di estraneità e, di conseguenza, la qualificazione della causa come puramente interna. Tale conclusione si fonderebbe, in particolare, sull’idea che la mera volontà delle parti di designare come competente il giudice di un altro Stato membro non può dar luogo ad una «internazionalizzazione» della situazione di cui trattasi. |
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16. |
In tali circostanze e alla luce delle divergenze dottrinali e giurisprudenziali risultanti dalla consultazione di taluni organi giurisdizionali supremi di altri Stati membri, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’applicazione del regolamento [n. 1215/2012] possa fondarsi, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento di internazionalità che è necessario per l’applicabilità di tale regolamento, sul semplice fatto che due parti domiciliate in uno stesso Stato membro concordino che sia competente l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dell’UE». |
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17. |
Hanno presentato osservazioni scritte la Dúha reality, i governi ceco e svizzero nonché la Commissione europea. |
IV. Analisi
A. Osservazioni preliminari
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18. |
In primo luogo, occorre precisare che, in parte, le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 relativo alla proroga di competenza sono equivalenti a quelle contenute in precedenti strumenti giuridici ( 7 ). Di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione da essa fornita in relazione ad uno di essi vale anche per gli altri ( 8 ). |
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19. |
In secondo luogo, dato che la controversia di cui al procedimento principale si colloca nell’ambito di una cessione di crediti, mi sembra utile sottolineare, da un lato, che la Corte ha ricordato che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non precisa se una clausola attributiva di competenza possa essere ceduta, al di fuori della cerchia delle parti del contratto, a un terzo parte di un contratto ulteriore e che subentri, totalmente o parzialmente, nei diritti e negli obblighi di una delle parti del contratto iniziale ( 9 ). Dall’altro lato, essa ha dichiarato che unicamente nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi la clausola attributiva di competenza, alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso, potrebbe cionondimeno vincolarlo ( 10 ). Nel caso di specie, dal procedimento esposto dal giudice del rinvio risulta che la Inkreal, terza rispetto al contratto comprendente la clausola attributiva di competenza, si ritiene vincolata da quest’ultima. |
B. Nel merito
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20. |
Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione puramente interna, esso è applicabile per il solo fatto che le parti domiciliate nello stesso Stato membro abbiano designato uno o più organi giurisdizionali di un altro Stato membro per conoscere delle loro controversie presenti o future. |
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21. |
Tale giudice ha esposto opportunamente le due tesi contrapposte sostenute in dottrina e accolte dai giudici degli Stati membri per l’assenza di un requisito dell’elemento di estraneità nel testo dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che sotto tale aspetto è invariato rispetto ai precedenti articoli applicabili in materia di clausola attributiva di competenza a partire dall’entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles ( 11 ), alla quale è succeduto il regolamento n. 44/2001 ( 12 ). |
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22. |
Infatti, nessun argomento può essere tratto dal testo di tali disposizioni. Si può osservare soltanto che il requisito del domicilio di almeno una delle parti nel territorio di uno Stato membro per poter designare uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro non figura all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Inoltre, la portata della clausola attributiva di competenza resta limitata alle controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola è stata conclusa ( 13 ). |
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23. |
Di conseguenza, per poter designare un organo giurisdizionale di uno Stato membro come foro competente, la scelta delle parti è soggetta ad un unico requisito consistente, in particolare, nella sussistenza di un nesso tra l’organo giurisdizionale designato e la controversia ( 14 ). È sufficiente che la clausola individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici dinanzi ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi devono essere sufficientemente precisi per consentire al giudice adito di stabilire se esso sia competente ( 15 ). |
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24. |
Tale flessibilità è fondata, a partire dalla Convenzione di Bruxelles, sulla determinazione di dare piena applicazione al principio dell’autonomia contrattuale ( 16 ) in materia di proroga della competenza, senza tuttavia costituire, a mio avviso, un’eccezione alle condizioni di applicazione del regolamento n. 1215/2012, tra le quali il requisito di un elemento di estraneità ( 17 ). |
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25. |
A tale riguardo, si può sottolineare, anzitutto, che, contrariamente a taluni altri regolamenti ( 18 ), ma al pari della maggior parte dei regolamenti relativi alla cooperazione civile in materia familiare, di alimenti o di insolvenza, il regolamento n. 1215/2012 non contiene alcuna disposizione sul carattere internazionale della situazione di cui trattasi, benché esso condiziona la sua applicabilità ( 19 ). |
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26. |
Inoltre, in tale contesto, la Corte ha precisato che «l’applicazione stessa delle norme sulla competenza della Convenzione di Bruxelles (...) presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità» ( 20 ). Detto principio è stato ribadito in diverse altre sentenze, con riferimento ai regolamenti n. 44/2001 ( 21 ) e 1215/2012 ( 22 ). |
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27. |
Infine, una siffatta interpretazione si impone alla luce delle basi giuridiche di tale regolamento ( 23 ), ancorché la rifusione del regolamento n. 44/2001 da esso operata abbia l’obiettivo di favorire la circolazione e il riconoscimento delle decisioni nello spazio giudiziario europeo senza limitazioni riguardo al carattere internazionale della controversia ( 24 ) nonché, per quanto riguarda gli accordi attributivi di competenza, la loro applicazione universale, che costituisce una novità ( 25 ). |
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28. |
Infatti, l’articolo 81 TFUE, che costituisce la base giuridica del regolamento n. 1215/2012, prevede, al paragrafo 1, prima frase, che «[l]’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali» ( 26 ). |
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29. |
Poiché tale regolamento mira ad unificare norme sui conflitti di giurisdizione e non a sostituirsi alle norme interne degli Stati membri che disciplinano controversie interne, la sua applicabilità e quindi quella del suo articolo 25 presuppongono che la situazione di cui trattasi abbia carattere internazionale nei limiti del diritto dell’Unione ( 27 ). |
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30. |
Ciò premesso, quali criteri occorre adottare? |
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31. |
Propendo per la tesi, sviluppata da alcuni autori in lingua tedesca ( 28 ), inglese ( 29 ) e francese ( 30 ), e adottata dalle Corti supreme di taluni Stati membri ( 31 ), la quale esclude che, per la sola volontà delle parti, la situazione di cui trattasi nella controversia abbia carattere internazionale, e ciò per cinque ragioni principali. |
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32. |
In primo luogo, se si ritenesse che il ricorso a una disposizione del regolamento n. 1215/2012 presupponga l’esistenza di un requisito di internazionalità, non sarebbe logico ammettere che quest’ultimo sia soddisfatto a priori dalla mera volontà delle parti in una situazione puramente interna. In altri termini, un’interpretazione del genere porterebbe a rinunciare a qualsiasi requisito di internazionalità che debba essere soddisfatto secondo criteri oggettivi ( 32 ). |
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33. |
In secondo luogo, in una situazione transfrontaliera, soggetta per ipotesi alle norme sulla competenza particolari stabilite nel regolamento n. 1215/2012, la proroga di competenza prevista al suo articolo 25 è stata concepita come un mezzo per consentire alle parti di scegliere di derogare a tali norme imperative, di comune accordo ( 33 ). In una situazione interna, una simile proroga di competenza avrebbe quindi per oggetto o per effetto di derogare a norme nazionali in materia di competenza e di elezione del foro ( 34 ). Orbene, sebbene tale regolamento rientri in un contesto di rafforzamento della fiducia reciproca e di uniformazione delle norme sul conflitto di leggi ( 35 ), esso non può avere la conseguenza di cancellare qualsiasi distinzione tra le norme sulla competenza interne e internazionali disciplinate dal diritto dell’Unione ( 36 ). |
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34. |
Pertanto, ritengo che debbano essere respinti quattro argomenti in senso contrario, di ordine testuale o teleologico, tratti dall’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012. In primo luogo, a causa delle condizioni di applicabilità di tale regolamento ( 37 ), dal fatto che un accordo attributivo di competenza possa essere concluso senza che il domicilio di una delle parti crei un collegamento con uno Stato membro ( 38 ) non può dedursi che l’unico elemento di estraneità richiesto dal legislatore dell’Unione sia la scelta di un giudice di uno Stato membro. |
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35. |
Sotto un secondo profilo, neanche l’autonomia della volontà delle parti, che tradizionalmente giustifica la regola della proroga di competenza in caso di elezione del foro, può essere invocata in modo talmente ampio che equivalga a lasciare alle parti la facoltà di rimettere in discussione l’ambito di applicazione di detto regolamento limitato a situazioni internazionali e non puramente interne. |
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36. |
Sotto un terzo profilo, la precisazione relativa alla legge applicabile alla validità sostanziale dell’accordo attributivo di competenza introdotta all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, benché abbia indubbiamente un notevole rilievo, non può tuttavia giustificare l’applicabilità di quest’ultimo ( 39 ), a meno di adottare un’interpretazione basata sul risultato della sua applicazione. |
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37. |
Sotto un quarto profilo, sebbene sia innegabile che l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione all’atto della modifica dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 con il regolamento n. 1215/2012 fosse quello di rafforzare il ricorso alle clausole di elezione del foro ( 40 ) e la loro efficacia al fine di garantire la certezza del diritto per le parti ( 41 ), ciò non può tuttavia giustificare che le parti siano autorizzate a derogare a norme sulla competenza nazionali senza alcun limite o criterio di collegamento ( 42 ). A tale riguardo, sottolineo che, nel caso di specie, benché la situazione di cui trattasi nel procedimento principale possa essere assimilata alle controversie in materia bancaria ( 43 ), il giudice del rinvio ha espressamente ricordato l’assenza di qualsiasi elemento di estraneità diverso dalla scelta di un giudice di un altro Stato membro ( 44 ). |
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38. |
In terzo luogo, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte secondo cui l’elemento di estraneità può risultare dall’oggetto della controversia quando la situazione di cui trattasi è tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale ( 45 ), non condivido né il parere del governo ceco né quello della Commissione sulle conseguenze che essi ne traggono. Infatti, tale giurisprudenza si basa su criteri oggettivi (ad esempio, l’ubicazione dei fatti controversi in uno Stato terzo ( 46 ) o la cittadinanza straniera del convenuto senza domicilio noto ( 47 )), ai quali potrebbe essere aggiunto il luogo di esecuzione dell’obbligazione ( 48 ). |
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39. |
Non se ne può quindi dedurre che il procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione di detta giurisprudenza per il solo fatto che esso abbia lo scopo di determinare quale dei giudici sia competente in considerazione della scelta di un giudice di uno Stato membro diverso da quello del domicilio delle parti. A mio avviso, la domanda con cui è stato adito il giudice del rinvio impone a quest’ultimo di verificare se l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 sia applicabile. In altri termini, esso è tenuto a valutare l’internazionalità della situazione di cui trattasi e non ad esaminare la liceità della clausola in questione alla luce, in particolare, delle norme sulla competenza protettive previste dal regolamento n. 1215/2012, al fine di pronunciarsi sulla propria competenza internazionale ( 49 ). |
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40. |
In quarto luogo, per quanto riguarda il raffronto con altri strumenti giuridici, anzitutto, condivido l’opinione espressa da taluni autori da cui risulta che non deve servire da riferimento, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I ( 50 ), che riguarda la scelta della legge applicabile in una situazione interna ( 51 ). |
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41. |
Infatti, da un lato, in quest’ultimo regolamento, il criterio enunciato al suo articolo 1, paragrafo 1, è quello di una situazione «che comport[i] un conflitto di leggi» ( 52 ) che non è necessariamente internazionale, come risulta dall’oggetto dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento ( 53 ). Dall’altro lato, tale disposizione non modifica la natura delle situazioni puramente interne nelle quali è stata scelta una legge straniera, dato che esse rimangono soggette alle disposizioni nazionali imperative. Orbene, l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 non garantisce un foro particolare. In sintesi, occorre distinguere, in situazioni interne, il regolamento Roma I, che tratta del conflitto di leggi risultante dalla volontà delle parti, dal regolamento n. 1215/2012, che non tratta, per le sue condizioni di applicabilità, del conflitto di competenze derivante dalla scelta delle parti. |
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42. |
Inoltre, sostengo l’idea che l’interpretazione della Corte dovrebbe tener conto delle scelte operate nella convenzione dell’Aia, conclusa il 30 giugno 2005, sugli accordi di scelta del foro ( 54 ). Data l’incidenza reciproca di tale convenzione sul regolamento n. 1215/2012, richiamata ai considerando 4 e 5 della decisione 2014/887, occorre privilegiare una soluzione coerente con la norma enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, di detta convenzione, ai sensi del quale «una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato» ( 55 ). |
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43. |
In quinto luogo, aggiungo che, in tali circostanze, potendo l’internazionalità risultare da diversi elementi ( 56 ), questi ultimi dovrebbero essere valutati dal giudice adito in funzione di ciascun caso di specie in modo flessibile o secondo una concezione ampia ( 57 ). |
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44. |
L’insieme dei suesposti argomenti mi induce a proporre alla Corte di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’applicazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 è soggetta ad un requisito di estraneità che non è soddisfatto per il solo fatto della scelta di un giudice di uno Stato membro. |
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45. |
In considerazione delle implicazioni pratiche di una simile interpretazione, a mio avviso, detta soluzione dovrebbe essere integrata, nella motivazione della decisione della Corte, da una precisazione sul momento in cui deve essere valutato il carattere internazionale della situazione ( 58 ), al fine di soddisfare pienamente l’obiettivo di fornire una risposta utile al giudice del rinvio ( 59 ). |
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46. |
Infatti, l’internazionalità di una situazione può evolvere nel tempo. Penso all’ipotesi di un’internazionalizzazione della situazione nella fase della controversia ( 60 ). Osservo che, anche su questo punto, in mancanza di precisazioni nel regolamento n. 1215/2012 ( 61 ), le analisi dottrinali e le decisioni dei giudici degli Stati membri sono divergenti ( 62 ). |
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47. |
Ho rilevato che, in grande maggioranza, gli autori si pronunciano a favore di una valutazione da parte del giudice da effettuarsi al momento della conclusione dell’accordo attributivo di giurisdizione ( 63 ) anziché al momento del ricorso al giudice designato dalle parti ( 64 ). Gli argomenti relativi al carattere contrattuale della determinazione della competenza ( 65 ) e alla certezza del diritto ( 66 ) mi sembrano convincenti, a differenza di quello relativo alla prevedibilità ( 67 ). Ho potuto constatare, inoltre, che la giurisprudenza degli Stati membri è divisa ( 68 ). |
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48. |
Escludo, infatti, il criterio dell’esame dell’internazionalità nella fase in cui è adito il giudice, che non mi sembra soddisfare le esigenze di certezza del diritto e che aumenta il rischio di forum shopping, allorché, in origine, la situazione di cui trattasi era puramente interna ( 69 ). |
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49. |
Tuttavia, in considerazione dell’oggetto processuale della clausola, vale a dire la scelta di un giudice nell’ambito di un regolamento europeo e degli obiettivi di quest’ultimo, mi sembra ipotizzabile una soluzione alternativa ( 70 ). Infatti, si potrebbe ammettere che, in una situazione interna con una prospettiva di internazionalizzazione della stessa ( 71 ), le parti convengano, al momento della conclusione del loro accordo, di designare un giudice di uno Stato membro in termini sufficientemente precisi esprimendo la loro intenzione ( 72 ) e prevedendo la competenza esclusiva dei giudici interni in caso di dubbio sulla sussistenza di un criterio di internazionalità. Soltanto a queste condizioni mi sembra preservata la certezza del diritto ( 73 ). Spetterebbe a quel punto al giudice designato valutare la realizzazione delle previsioni delle parti nel momento in cui è adito. |
V. Conclusione
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50. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) nel modo seguente: L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: in una situazione puramente interna, esso non è applicabile per il solo fatto che le parti domiciliate in uno stesso Stato membro abbiano designato uno o più organi giurisdizionali di un altro Stato membro per conoscere delle loro controversie presenti o future. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) GU 2012, L 351, pag. 1.
( 3 ) Il corsivo è mio.
( 4 ) Per un richiamo delle disposizioni che hanno preceduto tale articolo, v. note 7, 11 e 12 delle presenti conclusioni.
( 5 ) Presumo che, secondo il Nejvyšší soud (Corte suprema), giudice del rinvio, la Dúha reality e la Inkreal s. r. o. (v. paragrafo 9 delle presenti conclusioni) siano «domiciliate» ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.
( 6 ) Il giudice del rinvio cita le sentenze del 1o marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punti 25 e 26), e del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punti da 30 a 35).
( 7 ) V. articolo 17 della della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (GU 1998, C 27, pag. 1) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), e articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
( 8 ) V. sentenza del 24 novembre 2022, Tilman [C‑358/21, EU:C:2022:923, punto 34, relativo anche alla coerenza di interpretazione con le disposizioni identiche della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»)].
( 9 ) V., in particolare, sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 40).
( 10 ) V. sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
( 11 ) V. articolo 17, primo comma, prima frase, della Convenzione di Bruxelles, nella versione modificata dall’articolo 11 della convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a tale Convenzione (GU 1978, L 304, pag. 1), e dall’articolo 7 della convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese a detta Convenzione (GU 1989, L 285, pag. 1), ai sensi del quale, «[q]ualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente».
( 12 ) V. articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, che così recita: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (...)».
( 13 ) V. sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 68 e giurisprudenza ivi citata), e dell’8 marzo 2018, Saey Home & Garden (C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 30).
( 14 ) V. sentenze del 17 gennaio 1980, Zelger (56/79, EU:C:1980:15, punto 4), e del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). V., tuttavia, la medesima regola generale enunciata rispettivamente ai considerando 8 e 13 dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012. A titolo di confronto, v. articolo 5 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107). Nello stesso senso, v. articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1).
( 15 ) V. sentenze del 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 15), e del 7 luglio 2016, Hőszig (C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 43).
( 16 ) V. considerando 14 e 15 del regolamento n. 1215/2012, nonché sentenze del 7 luglio 2016, Hőszig (C‑222/15, EU:C:2016:525, punto 44), e del 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 38).
( 17 ) V. inoltre, per un richiamo al fatto che la controversia deve rientrare nella materia civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 1215/2012, Nourissat, C., «L’avenir des clauses attributives de juridiction d’après le règlement “Bruxelles I bis”», Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Audit: les relations privées internationales, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Issy-les-Moulineaux, 2014, pagg. da 567 a 579, in particolare pag. 570.
( 18 ) V. articolo 3, paragrafo 1, dei regolamenti (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), e (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 2007, L 199, pag. 1). V., per il regolamento n. 1896/2006, sentenza del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punto 33). A titolo di confronto, v. regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6) (in prosieguo: il «regolamento Roma I»); (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40) (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), e (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10) (in prosieguo: il «regolamento Roma III»). Secondo gli articoli 1, paragrafo 1, di tali regolamenti, il criterio di applicabilità è quello delle «circostanze che comportino un conflitto di leggi». Nella versione in lingua tedesca di tali articoli, la nozione adottata è quella di «Verbindung zum Recht verschiedener Staaten», vale a dire quella di collegamento con il diritto di diversi Stati.
( 19 ) V. sentenza del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punto 35).
( 20 ) V. sentenza del 1o marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punto 25).
( 21 ) V. sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 29).
( 22 ) V. sentenze del 25 febbraio 2021, Markt24 (C‑804/19, EU:C:2021:134, punto 32), e dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 27).
( 23 ) V., per gli obiettivi di detto regolamento, articolo 3, paragrafo 2, TUE e articolo 67 TFUE.
( 24 ) Ai sensi del considerando 26 del regolamento n. 1215/2012, «la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato».
( 25 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
( 26 ) Il corsivo è mio. V., inoltre, considerando 3 e 5 del regolamento n. 1215/2012.
( 27 ) V. Audit, B., e d’Avout, L., Droit international privé, 9a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2022, punto 625 (pagg. 539 e 540) e punto 628 (pag. 544). V., inoltre, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2018, punto 82 (pag. 117) e punto 141 (pag. 189). V., per quanto riguarda la necessità di chiarire tale requisito, lo studio preparato per la Commissione da Milieu SRL, intitolato «Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) no 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels Ia Regulation)»; in prosieguo: lo «studio per la Commissione», gennaio 2023, pag. 14, pagg. da 54 a 59 e pagg. 263 e 264. V., a titolo complementare, l’analisi intitolata «Regulation Brussels Ia: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union», che è un’analisi dettagliata, del 31 luglio 2022, delle prassi nazionali in tutti gli Stati membri attuali nonché nel Regno Unito relative all’applicazione dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, realizzata sulla base delle stesse questioni di quella dello studio per la Commissione (questioni da n. 41 a n. 49) dall’Internationaal Juridisch Instituut nell’ambito del progetto JUDGTRUST finanziato dalla Commissione, pagg. da 34 a 38 e pagg. da 163 a 176.
( 28 ) V. Mankowski, P., «Article 25 Brüssel Ia-VO», in Rauscher, T., e Leible, S., Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht: EuZPR/EuIPR: Kommentar. Band I, Brüssel Ia-Verordnung, 5a ed., Otto Schmidt, Colonia, 2021, in particolare punti 32 e 35; Hausmann, R., «Gerichtsstands-und Schiedsvereinbarungen», in Reithmann, C., e Martiny, D., Internationales Vertragsrecht, 9a ed., Otto Schmidt, Colonia, 2022, punti 7.19 e segg.; Dörner, H., «Artikel 25 [Zulässigkeit und Form von Gerichtsstandsvereinbarungen]», in Saenger, I., Zivilprozessordnung: familienverfahren, gerichtsverfassung, europäisches verfahrensrecht: handkommentar, 9a ed., Nomos, Baden-Baden, 2021, in particolare punto 6. A favore della tesi opposta, v. Staudinger, H., «Gerichtsstands-und Schiedsvereinbarungen», Internationale Zuständigkeit für Vertragsklagen; Gerichtsstands- und Schiedsvereinbarungen, De Gruyter, Berlino, 2011, punto 241; Geimer, R., «Artikel 25 EuGVVO», Zöller, R., Zivilprozessordnung, 33a ed., Otto Schmidt, Colonia, 2020, punto 3.
( 29 ) V. Brosch, M., e Kahl, L.-M., «Article 25», in Requejo Isidro, M., Brussels I bis: A Commentary on Regulation (EU) no 1215/2012, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, pagg. da 344 a 374, in particolare punto 25.03, e, in senso contrario, Magnus, U., «Article 25», in Magnus, U., e Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2a ed., Otto Schmidt, Colonia, 2023, pagg. da 579 a 642, in particolare punto 25 (pag. 599).
( 30 ) V. relazione sulla convenzione relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia del 9 ottobre 1978, elaborata dal prof. dr. P. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71), punto 174; Gothot, P., e Holleaux, D., La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968: compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Jupiter, Parigi, 1985, punto 167 (pag. 99); Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 141 (pag. 189); per estensione, Sindres, D., «Compétence judiciaire, Reconnaissance et Exécution des décisions en matière civile et Commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Dispositions générales. – Article 4 du règlement (UE) no 1215/2012», JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Parigi, 2 novembre 2021, fascicolo 584-125, punto 27; Audit, B., e d’Avout, L., op. cit., punto 675 (pagg. 587 e 588). In senso contrario, v. relazione del sig. P. Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1), pag. 38; Droz, G., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Dalloz, Parigi, 1972, punto 207 (pagg. 129 e 130); Beraudo, J.-P., e Beraudo, M.-J., «Convention de Bruxelles / Conventions de Lugano. Règlement (CE) no 44/2001 / Règlement (UE) no 1215/2012. – Généralités et champs d’application», JurisClasseur procédure civile, LexisNexis, Parigi, 24 marzo 2023, fascicolo 2100-15, punto 46.
( 31 ) Per quanto mi consta, risulta in particolare dalle seguenti decisioni che sono presi in considerazione diversi elementi per stabilire la sussistenza di una situazione internazionale: in Germania, nell’ambito della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9), sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), del 23 luglio 1998 (II ZR 286/97); in Francia, sentenze della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), 1a sezione civile, del 4 ottobre 2005 (n. 02-12.959), e del 30 settembre 2020 (n. 19-15.626); in Italia, sentenze della Corte suprema di cassazione, sezioni unite, del 30 dicembre 1998 (n. 12907); del 14 febbraio 2011 (n. 3568, punto 5.2), e del 10 maggio 2019 (n. 12585, punto 5), nonché in Portogallo, sentenze del Supremo Tribunale di Justiça (Corte suprema, Portogallo), del 26 gennaio 2016 (540/14.4TVLSB.S1), e del 4 febbraio 2016 (536/14.6TVLSB.L1.S1). In senso contrario, sono state emesse le seguenti decisioni: in Austria, ordinanze dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), del 5 giugno 2007 (10 Ob 40/07s), e del 29 giugno 2020 (2 Ob 104/19m, punto 2), e nei Paesi Bassi, sentenza del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), del 27 ottobre 2015 (200.157.017/01, punti 3.10 e 3.12), e decisione del rechtbank Rotterdam (Tribunale di Rotterdam, Paesi Bassi), del 1o aprile 2016 (4080627 CV EXPL 15-3441, punto 3.4). V., tuttavia, la decisione divergente del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) dell’11 aprile 2019 (7342297 CV EXPL 18-25262, punti da 9 a 11). Nessuna decisione è stata emessa dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).
( 32 ) V., a tale riguardo, Stark, L., L’internationalité en droit international privé, tesi di dottorato discussa il 28 novembre 2020, pagg. 27 e 28.
( 33 ) V. sentenze del 24 giugno 1986, Anterist (22/85, EU:C:1986:255, punto 13), e dell’8 marzo 2018, Saey Home & Garden (C‑64/17, EU:C:2018:173, punto 24).
( 34 ) V., su tale punto, Stark, L., op. cit., pag. 261, nonché, in tal senso, Sindres, D., op. cit., punto 27.
( 35 ) V. regolamenti Roma I, II e III.
( 36 ) V., a tale riguardo, Mailhé, F., «Convention attributive de juridiction», Espace judiciaire civil européen, Arrêts de la CJUE et commentaires, Bruylant, Bruxelles, 2020, pagg. da 476 a 480, in particolare punto 571 (pag. 478), secondo il quale «la “fungibilità” dei giudici degli Stati membri ancora vige soltanto per i rapporti giuridici che non rientrano già più di per sé, a causa della presenza di elementi di estraneità, nella sola competenza dei giudici di uno Stato membro» (traduzione libera).
( 37 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 38 ) V. Magnus, U., op. cit., punto 25 (pag. 599).
( 39 ) Sull’interesse di un’interpretazione estensiva dell’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 al fine di applicare tale norma uniforme, invocato dalla Commissione, v. Magnus, U., op. cit, punti 25 e 26 (pagg. 599 e 600). V., per quanto concerne l’applicazione del diritto nazionale e delle convenzioni internazionali limitata agli accordi di elezione del foro riguardanti giudici di uno Stato terzo, Mailhé, F., op. cit., punto 571 (pag. 477), commento che si colloca nell’ipotesi in cui il requisito di internazionalità dell’accordo di scelta del foro sia soddisfatto (v. punto 571, pag. 478). V., inoltre, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 139 (pagg. 185 e 186). V. altresì, per un richiamo dell’argomento vertente su detto interesse, studio per la Commissione, pagg. 263 e 264.
( 40 ) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
( 41 ) V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
( 42 ) V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. V. altresì, per quanto riguarda il controllo di eventuali abusi di diritto, Mankowski, P., op. cit., punto 35, nonché Stein, F., e Jonas, M., «Artikel 25», Kommentar zur Zivilprozessordnung, vol. 12 EuGVVO, 23a ed., 2022, Mohr Siebeck, Tubinga, punto 23.
( 43 ) Sulla specificità delle clausole in materia bancaria, si veda Gaudemet-Tallon, H., «Conflit de juridiction. – Contrat de prêt. – Clause attributive de juridiction. – Validité. – Conditions», Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, Parigi, n. 3, pagg. da 734 a 743, in particolare pagg. 739 e 740. V., inoltre, Kleiner, C., «L’élection du for en matière bancaire et financière: entre clauses asymétriques, clauses modèles et quasi-réglementaires», Les clauses attributives de compétence internationale: de la prévisibilité au désordre, actes du colloque du 21 novembre 2019 au Centre de recherche en droit international privé et du commerce international (CRDI), sous la direction de Laazouzi, M., edizioni Panthéon-Assas, Parigi, 2021, pagg. da 47 a 73, in particolare pagg. da 48 a 55.
( 44 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.
( 45 ) V. sentenze del 1o marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punto 26); del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 30), e dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21, EU:C:2022:648, punto 28).
( 46 ) V. sentenze del 1o marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punto 26), e dell’8 settembre 2022, IRnova (C‑399/21, EU:C:2022:648, punti 26 e 31).
( 47 ) V. sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 34). V., per analogia, sentenze del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punto 33), e del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria (C‑280/20, EU:C:2021:443, punti da 30 a 37), nelle quali è preso in considerazione il fatto che almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
( 48 ) V. Droz, G., «Synthesis of the Discussions of 11 and 12 March 1991», Civil jurisdiction and judgements in Europe, Proceedings of the Colloquium on the Interpretation of the Brussels Convention by the Court of Justice Considered in the Context of the European Judicial Area, Luxembourg, 11 and 12 March 1991, Butterworths, Londra, 1992, pagg. da 253 a 271, in particolare pag. 263. V., inoltre, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op cit., punto 142 (pag. 190).
( 49 ) V., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, punto 31).
( 50 ) Sul richiamo delle discussioni dottrinali vertenti su tale articolo, v. Stark, L., op. cit., pag. 137.
(
51
) V. Magnus, U., op. cit., punto 26 (pag. 599) e punto 40 (pag. 606), nonché Calvo Caravaca,
A.-L., e Carrascosa González, J., Tratado de derecho internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pag. 2538. In senso contrario, v. Francq, S., «La refonte du Règlement Bruxelles I: champ d’application et compétence», Revue de droit commercial belge, 2013, pagg. da 307 a 333, in particolare pag. 319 e nota 70.
( 52 ) V., su tale punto, l’analisi di Stark, L., op. cit., in particolare pagg. da 47 a 49.
( 53 ) V., inoltre, articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma II.
( 54 ) Convenzione contenuta nell’allegato I della decisione 2009/397/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro (GU 2009, L 133, pag. 1), approvata con decisione 2014/887/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (GU 2014, L 353, pag. 5), ed entrata in vigore il 1o ottobre 2015 negli Stati membri ad eccezione del Regno di Danimarca (1o settembre 2018) (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 2005»), disponibile al seguente indirizzo Internet: https://assets.hcch.net/docs/e64cf409-3379-4fee-a810-7a2342cf000b.pdf. L’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione dell’Aia del 2005 stabilisce che tale convenzione si applica, in situazioni internazionali, agli accordi esclusivi di scelta del foro conclusi in materia civile o commerciale. V., per quanto riguarda la relazione tra il regolamento n. 1215/2012 e detta convenzione, Magnus, U., op. cit., punto 10 (pagg. da 590 a 592).
( 55 ) V., su tale coordinamento, sentenza del 27 aprile 2023, A1 e A2 (Assicurazione su un’imbarcazione da diporto) (C‑352/21, EU:C:2023:344, punto 46).
( 56 ) V., a tale riguardo, paragrafo 38 delle presenti conclusioni. V., per un’esposizione di diversi criteri possibili, Stark, L., op. cit., pagg. 33 e 34. V., a titolo esemplificativo, gli elementi di estraneità sui quali, con la sua terza questione pregiudiziale, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) aveva interrogato la Corte nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2017, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (C‑136/16, non pubblicata, EU:C:2017:237), cancellata dal ruolo della Corte, nonché l’analisi di Kleiner, C., op. cit., pagg. da 59 a 61. V. altresì, in merito all’armonizzazione delle interpretazioni dei regolamenti n. 1896/2006 e 1215/2012, sentenza del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics (C‑267/19 e C‑323/19, EU:C:2020:351, punti 34 e 35).
( 57 ) V., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735, punti da 25 a 29). V., inoltre, analisi di tale sentenza da parte di Stark, L., op. cit., in particolare pagg. 32 e 33. V. anche Audit, B., e d’Avout, L., op. cit., pagg. da 586 a 596, in particolare punto 675 (pag. 588) e nota 258. V., altresì, sintesi dei criteri adottati da taluni organi giurisdizionali contenuta nello studio per la Commissione, pagg. 58 e 59.
( 58 ) Secondo Stark, L., op. cit., pag. 385, la determinazione del momento di valutazione dell’internazionalità è «cruciale». V, a tale riguardo, le precisazioni contenute negli articoli 3, paragrafi 3, dei regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007.
( 59 ) Preciso che dalla causa C‑136/16 (cancellata dal ruolo della Corte), citata alla nota 56 delle presenti conclusioni, risulta che in materia può porsi un’altra questione. Si tratta di sapere se sia possibile disapplicare una clausola attributiva di competenza. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio aveva preso in considerazione il caso in cui la scelta dei giudici di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza delle parti comporti gravi inconvenienti per una di esse e nessun interesse dell’altra parte giustifichi tale scelta.
( 60 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza del 30 settembre 2021, Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:784, punti 39 e 59).
( 61 ) Lo stesso vale per il regolamento n. 650/2012 (articolo 5) e per il regolamento 2016/1103 (articolo 7), nonché per la Convenzione dell’Aia del 2005 (articolo 1). V., per quanto riguarda l’assenza di consenso durante la negoziazione di tale convenzione, Ancel, M.-E., «L’internationalité à la lumière de la convention d’electio fori», Le monde du droit: écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Economica, Parigi, 2008, pagg. da 21 a 47, in particolare pag. 36, e, per quanto riguarda l’assenza di osservazioni su tale questione, Van Loon, H., «Quelques aspects de la mondialisation dans le domaine des conflits de juridictions», Droit international privé: travaux du Comité français de droit international privé, 17o anno, 2004-2006, edizioni A. Pedone, Parigi, 2008, pagg. da 227 a 253. Per contro, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), v. articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma, il quale prevede che le condizioni per la designazione del giudice competente devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo relativo all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
( 62 ) Le discussioni sono dello stesso ordine di quelle che vertevano sul requisito del domicilio previsto dagli articoli che hanno preceduto l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012. V., a tale riguardo, Droz, G., «Synthesis of the Discussions of 11 and 12 March 1991», op. cit., in particolare pag. 262, nonché Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 136 (pagg. 181 e 182).
( 63 ) V. Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 143 (pag. 191), e Kleiner, C., op. cit., pag. 61, nonché Henriques, S., Os Pactos de Jurisdição, no Regulamento (CE) no 44 de 2001, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pagg. 60 e 61, e Ferreira Pinto, F., A., «Contractos de swap concluídos entre entidades com sede em território nacional – jurisdição e lei aplicável», in Lobo Moutinho, J., Henrique, S., Vaz de Sequeira, E., e Garcia Marques, P., Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva, vol. I, Universidade Católica Editora, Lisbona, pagg. da 799 a 824, in particolare pag. 805.
( 64 ) V., a favore di tale criterio, Hausmann, R., op. cit., punto 7.23 § 7, e Calvo Caravaca, A.-L., e Carrascosa González, J., Tratado de Derecho internacional privado, vol. I, op. cit., pagg. 122 e segg. (secondo tali autori, si deve tenere conto del venir meno dell’elemento «internazionale» dopo la conclusione dell’accordo).
( 65 ) V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 1986, Anterist (22/85, EU:C:1986:255, punto 14).
( 66 ) V. considerando 3 del regolamento n. 1215/2012 e sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, punto 20). Di conseguenza, se una situazione internazionale è divenuta interna al momento della controversia, la clausola produce i suoi effetti.
( 67 ) V., in tal senso, considerando 15 del regolamento n. 1215/2012, che prevede che «l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento» rispetto a quello del domicilio del convenuto, nonché Treppoz, E., «L’imprévisibilité du juge élu», Les clauses attributives de compétence internationale: de la prévisibilité au désordre, op. cit., pagg. da 91 a 105, in particolare punto 1 e nota 1. V., tuttavia, sentenza del 24 ottobre 2018, Apple Sales International e a. (C‑595/17, EU:C:2018:854, punto 34).
( 68 ) Il mio parere si basa sulle seguenti decisioni, le più precise che abbia potuto rilevare: sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), del 4 ottobre 2005 (n. 02-12.959), e ordinanza del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice, Polonia), del 21 gennaio 2016 (V ACz 52/16). Tuttavia, i seguenti organi giurisdizionali si sono pronunciati a favore di un esame al momento della proposizione dell’azione: in Germania, ordinanza dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco, Germania), del 31 marzo 1987 (6 W 788/87); in Austria, ordinanza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), del 5 giugno 2007 (10 Ob 40/07s), a seguito della quale è stata stabilita la norma giuridica Rechtssatz; in Italia, sentenza della Corte suprema di cassazione, sezioni unite, del 4 marzo 2019 (n. 6280), secondo la regola della perpetuatio jurisdictionis nel diritto interno.
( 69 ) Per un parere contrario, v. Stark, L., op. cit. pag. 394. Se si dovesse privilegiare l’aspetto procedurale della clausola, occorrerebbe esaminare un eventuale raffronto con la sentenza del 13 novembre 1979, Sanicentral (25/79, EU:C:1979:255, punti 6 e 7, relativi all’interpretazione delle disposizioni transitorie della Convenzione di Bruxelles), sulla quale sarebbero fondate le analisi e le decisioni di cui alle note 64 e 68 delle presenti conclusioni, e con la sentenza del 24 novembre 2022, Tilman (C‑358/21, EU:C:2022:923, punto 30, relativa all’applicazione nel tempo della Convenzione di Lugano II al Regno Unito). Infatti, a causa dell’oggetto di tali decisioni, la loro portata potrebbe essere limitata all’interpretazione delle disposizioni relative all’applicazione nel tempo del diritto dell’Unione.
( 70 ) V., per quanto riguarda le riflessioni dottrinali in tal senso, Ancel, M.-E., op. cit., in particolare punto 18 in fine (pag. 36), e Stark, L., op. cit., in particolare pagg. da 393 a 396.
( 71 ) V. Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 143 (pag. 191), con un riferimento, alla nota 67, a Gothot, P., e Holleaux, D., op. cit., punto 168 (pag. 100).
( 72 ) V., per quanto riguarda il requisito della precisione, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 48), e giurisprudenza citata alla nota 15 delle presenti conclusioni. V. altresì, a titolo illustrativo, Kleiner, C., op. cit., pag. 61, secondo la quale un evento futuro come il luogo di esecuzione di un’obbligazione che non sia stata eseguita potrebbe essere un criterio pertinente. V., per una critica di tale soluzione, Stark, L., op. cit., pag. 393.
( 73 ) Una simile soluzione potrebbe essere idonea a rispondere alle riserve espresse da Geimer, R., «EuGVVO Art. 25», in Geimer, R., e Schütze, R.A., Europäisches Zivilverfahrensrecht, 4a ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2020, in particolare punto 39.
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