ECLI:EU:C:2023:649•Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 7 settembre 2023.#Eurobolt BV e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Dumping – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Esecuzione della sentenza del 3 luglio 2019, Eurobolt (C‑644/17, EU:C:2019:555) – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 – Validità.#Causa C-517/22 P.
Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 7 settembre 2023.#Eurobolt BV e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Dumping – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Esecuzione della sentenza del 3 luglio 2019, Eurobolt (C‑644/17, EU:C:2019:555) – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 – Validità.#Causa C-517/22 P.
ECLI:EU:C:2023:649Eu Cjeu7 set 2023
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 7 settembre 2023 ( 1 )
Causa C‑517/22 P
Eurobolt BV,
Fabory Nederland BV,
ASF Fischer BV
contro
Commissione europea,
Stafa Group BV
«Impugnazione – Dumping – Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina spediti dalla Malaysia – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo – Validità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 – Base giuridica – Articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/1036 – Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 – Sentenza della Corte nella causa APEX»
I. Introduzione
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1. |
Con la loro impugnazione, la Eurobolt BV, la Fabory Nederland BV e la ASF Fischer BV (in prosieguo: le «ricorrenti»), tre società con sede nei Paesi Bassi che importano e vendono elementi di fissaggio in ferro e acciaio, chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale ( 2 ) con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione, del 30 aprile 2020 ( 3 ), che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio ( 4 ) sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia. |
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2. |
Le ricorrenti deducono sette motivi di impugnazione. Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, nelle presenti conclusioni limiterò la mia analisi al sesto motivo di impugnazione, in base al quale il quale il Tribunale, avendo ritenuto che il regolamento controverso avesse un fondamento giuridico adeguato, avrebbe erroneamente interpretato e applicato l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 5 ), l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e il principio di buona amministrazione. |
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3. |
In sintesi, la questione che la Corte è chiamata ad affrontare al fine di pronunciarsi su tale motivo di impugnazione è la seguente: se l’abrogazione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni originarie di uno Stato terzo, a motivo di un’eventuale incompatibilità con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»), osti a che la Commissione estenda detto dazio alle importazioni originarie di un altro Stato terzo, a fini antielusivi, anche qualora tale estensione riguardi il periodo anteriore all’abrogazione del regolamento e le importazioni siano state registrate in conformità con le norme antidumping applicabili. |
II. Contesto normativo
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4. |
Nel periodo rilevante ai fini del presente procedimento, l’adozione di misure antidumping era disciplinata, inizialmente, dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 6 ), quindi dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ( 7 ) e, infine, dal summenzionato regolamento 2016/1036 (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 8 ). |
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5. |
L’articolo 13 del regolamento di base, intitolato «Elusione», prevede quanto segue: «1. L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi (...) se le misure in vigore sono eluse. (…) 3. (…) L’apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 (...). Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è adottata dalla Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3. L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 (...)». |
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6. |
L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, concernente le «Disposizioni generali», prevede quanto segue: «La Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. (...) Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi». |
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7. |
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (in prosieguo: il «regolamento di abrogazione») ( 9 ), così dispone: «L’abrogazione dei dazi antidumping di cui all’articolo 1 prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come disposto all’articolo 3, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». |
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8. |
Il considerando 14 del regolamento di abrogazione è redatto in termini analoghi. |
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9. |
L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento controverso, in sostanza, estende i dazi antidumping imposti dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario «alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio (...) spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no (...)» quando «registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (...)». |
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10. |
L’articolo 2 del regolamento controverso dispone quanto segue: «1. I dazi riscossi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 non sono rimborsati. 2. I rimborsi effettuati a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C‑644/17 Eurobolt (EU:C:2019:555) sono recuperati dalle autorità che li hanno eseguiti». |
III. Fatti
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11. |
I fatti più rilevanti, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. |
A. Adozione e abrogazione del regolamento originario
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12. |
Nel 2009 il Consiglio ha constatato che gli elementi di fissaggio venduti sul mercato dell’Unione erano oggetto di dumping da parte dei produttori esportatori cinesi. Pertanto, il 26 gennaio 2009, esso ha adottato il regolamento originario. |
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13. |
A seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo, la Commissione europea è entrata in possesso di elementi di prova del fatto che tali misure erano eluse mediante il trasbordo in Malaysia. Essa ha quindi adottato, il 27 ottobre 2010, il regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal [regolamento originario] sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni ( 10 ). Come risulta dal considerando 18 e dall’articolo 2 del suddetto regolamento, le autorità doganali sono state invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione europea conformemente agli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato potessero essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia. |
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14. |
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato, conformemente all’articolo 13 del regolamento n. 1225/2009, il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia ( 11 ). |
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15. |
A seguito di due procedimenti dinanzi agli organi giudicanti dell’OMC e dell’adozione delle relazioni di tali organi da parte dell’organo di conciliazione dell’OMC (in prosieguo: il «DSB») ( 12 ), il 26 febbraio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di abrogazione. |
B. Controversia dinanzi ai giudici dei Paesi bassi e sentenza della Corte nella causa C‑644/17, Eurobolt
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16. |
Le ricorrenti avevano importato elementi di fissaggio dalla Malaysia durante il periodo dell’inchiesta antielusione condotta dalla Commissione. Tali importazioni sono state registrate conformemente all’articolo 2 del regolamento n. 966/2010 e agli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009. |
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17. |
Tra i mesi di gennaio 2012 e ottobre 2013, le autorità doganali dei Paesi Bassi hanno emesso avvisi di riscossione per i dazi antidumping dovuti dalle ricorrenti sulle importazioni di elementi di fissaggio in forza del regolamento di esecuzione n. 723/2011. Entro il termine previsto dal diritto dei Paesi Bassi, le ricorrenti hanno impugnato tali avvisi di riscossione, conformemente all’articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 13 ). |
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18. |
Il 17 novembre 2017 lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento di esecuzione n. 723/2011, nell’ambito di un ricorso per cassazione proposto dalla Eurobolt avverso i dazi antidumping versati sulla base di detto regolamento di esecuzione. |
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19. |
Nella sua sentenza del 3 luglio 2019, Eurobolt ( 14 ), la Corte ha statuito che tale regolamento di esecuzione era viziato da una violazione di forme sostanziali. In sostanza, la Corte ha dichiarato che l’adozione della misura antidumping estesa non era stata preceduta da una valida consultazione del comitato consultivo, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. Detta disposizione disponeva che fossero comunicati al comitato consultivo tutti gli elementi d’informazione utili non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione di quest’ultimo. Tuttavia, le osservazioni presentate dalla Eurobolt, che dovevano essere considerate come «elementi d’informazione utili» ai fini dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, erano state comunicate agli Stati membri soltanto due giorni prima della riunione del comitato consultivo. La Corte ha quindi dichiarato che il regolamento di esecuzione n. 723/2011 era invalido, poiché adottato in violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. |
C. Adozione del regolamento controverso
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20. |
A seguito della sentenza della Corte del 3 luglio 2019, Eurobolt, la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 ( 15 ), ha riaperto l’inchiesta antielusione al fine di rettificare l’illegittimità procedurale rilevata dalla Corte. Dal considerando 17 del regolamento di esecuzione 2019/1374 risulta che la riapertura dell’inchiesta antielusione mirava a garantire il rispetto di tutti i requisiti procedurali della procedura del comitato consultivo. A tal fine, il comitato d’esame ha ricevuto le osservazioni della Eurobolt entro il termine fissato dalle disposizioni pertinenti. |
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21. |
Dopo aver ricevuto il parere del comitato consultivo, il 30 aprile 2020 la Commissione ha adottato il regolamento controverso e ha reistituito i dazi antielusione. |
IV. Sentenza impugnata e procedimento dinanzi alla Corte
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22. |
Il 28 luglio 2020 le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Nel loro ricorso, esse hanno dedotto tre motivi. |
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23. |
Il 18 maggio 2022 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, respingendo il ricorso e condannando le ricorrenti alle spese. |
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24. |
Nella loro impugnazione proposta dinanzi alla Corte, depositata il 2 agosto 2022, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: i) annullare la sentenza impugnata; ii) accogliere la domanda formulata nel ricorso di primo grado e annullare il regolamento controverso nei limiti in cui riguarda le ricorrenti o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova decisione; e iii) condannare la Commissione alle spese. |
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25. |
Da parte sua, la Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese. |
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26. |
Il 23 maggio 2023 la Corte ha inviato alle ricorrenti taluni quesiti cui rispondere per iscritto, ai quali le ricorrenti hanno risposto con lettera del 9 giugno 2023. |
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27. |
Le parti sono state sentite all’udienza tenutasi dinanzi alla Corte il 6 luglio 2023. |
V. Valutazione del sesto motivo di impugnazione
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28. |
Come indicato nell’introduzione delle presenti conclusioni, la mia analisi si limiterà al sesto motivo di impugnazione delle ricorrenti, che è diretto contro i punti da 123 a 155 della sentenza impugnata. |
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29. |
In tali passaggi, il Tribunale ha respinto in quanto infondato il secondo motivo di ricorso delle ricorrenti, con il quale esse avevano sostenuto che il regolamento controverso violava l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE e il principio di buona amministrazione, nella misura in cui il regolamento controverso era privo di un fondamento giuridico adeguato. |
A. Argomenti delle parti
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30. |
Anzitutto, le ricorrenti sottolineano che, a loro avviso, il Tribunale non ha colto il contenuto essenziale della loro censura: nella misura in cui il regolamento originario era illegittimo e, per tale motivo, è stato abrogato nel 2016, esso non poteva fungere da base giuridica adeguata per l’adozione, nel 2020, del regolamento controverso, «meramente accessorio». La Commissione non disponeva, quindi, di una base giuridica valida al momento dell’adozione del regolamento controverso. Le ricorrenti deducono poi vari argomenti a sostegno delle loro affermazioni. |
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31. |
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale si sia erroneamente basato sulla sentenza della Corte nella causa APEX ( 16 ) al fine di respingere la loro domanda. Nella sentenza APEX, la legittimità della base giuridica dell’atto controverso non era in discussione. Di conseguenza, le ricorrenti fanno valere che la sentenza pronunciata in tale causa non fornisce alcuna indicazione in merito alla questione da esse sollevata nell’ambito del presente procedimento. A loro avviso, l’elemento essenziale nel caso di specie è il fatto che il regolamento originario, essendo stato dichiarato illegittimo, non può costituire la base giuridica del regolamento controverso. |
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32. |
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in errore nel fare riferimento all’articolo 207 TFUE come base giuridica al fine di adottare, in generale, misure antidumping. Le ricorrenti sottolineano nuovamente che il regolamento controverso richiedeva, quale base giuridica, un valido regolamento che istituisse i dazi antidumping asseritamente elusi. In assenza di una base giuridica adeguata, il regolamento controverso viola, ad avviso delle ricorrenti, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, il quale sancisce il principio dell’attribuzione delle competenze. |
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33. |
In terzo luogo, secondo le ricorrenti, il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che l’abrogazione del regolamento originario non ne inficiasse la validità. Le ricorrenti sottolineano che la Commissione ha abrogato detto regolamento in quanto esso era illegittimo, poiché era stato dichiarato incompatibile con gli accordi OMC. L’adozione del regolamento controverso equivaleva quindi, a loro avviso, a ripristinare un regolamento illegittimo. |
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34. |
In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere che le considerazioni del Tribunale concernenti l’impossibilità, per le ricorrenti, di invocare le norme dell’OMC quale parametro di validità della normativa dell’Unione non sono pertinenti. Le ricorrenti sottolineano che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, esse non hanno sostenuto che le violazioni delle norme dell’OMC di cui al regolamento originario viziassero il regolamento controverso. Esse hanno invece sostenuto che il regolamento originario non poteva fungere da base giuridica del regolamento controverso. |
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35. |
La Commissione fa valere che la censura formulata dalle ricorrenti nei confronti della sentenza impugnata è infondata. A suo avviso, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nella valutazione degli argomenti delle ricorrenti concernenti l’asserita mancanza di una base giuridica adeguata del regolamento controverso. In particolare, la Commissione sostiene che il regolamento originario, che, a suo avviso, non è affatto illegittimo come sostenuto dalle ricorrenti, non può essere considerato come la base giuridica (o una delle basi giuridiche) del regolamento controverso. La Commissione sottolinea che il regolamento controverso si fondava correttamente sugli articoli 13 e 14 del regolamento di base. |
B. Analisi
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36. |
Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti non mi sembrano convincenti. |
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37. |
Anzitutto, non sono convinto che il Tribunale non abbia colto il contenuto essenziale della censura delle ricorrenti. A mio avviso, la sentenza impugnata, ai punti da 123 a 155, ha esposto con precisione e trattato correttamente gli argomenti dedotti in primo grado. In particolare, ritengo che le due premesse su cui le ricorrenti fondano i loro vari argomenti (assenza di una base giuridica adeguata e illegittimità del regolamento originario) siano errate. |
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38. |
Spiegherò nel prosieguo i motivi sui quali si fonda la mia posizione. |
1. Corretta individuazione della base giuridica da parte del Tribunale
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39. |
In primo luogo, le censure delle ricorrenti sembrano basarsi su un’errata comprensione della nozione di «base giuridica» nell’ordinamento giuridico dell’Unione. In sostanza, una base giuridica deriva dalla disposizione giuridica dell’Unione che attribuisce all’istituzione o alle istituzioni dell’Unione interessate il potere di agire in un determinato settore di competenza dell’Unione, qualora siano soddisfatte le relative condizioni. Il requisito per cui ogni azione delle istituzioni dell’Unione deve avere una base giuridica discende, in particolare, dal principio di attribuzione delle competenze alle istituzioni, sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il quale dispone che «[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste» ( 17 ). |
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40. |
In tale contesto, mi sembra alquanto evidente che la competenza della Commissione a estendere dazi antidumping già istituiti sulle importazioni provenienti da un paese terzo alle importazioni provenienti da un altro paese terzo, in caso di elusione, discenda dalle disposizioni del regolamento di base. Tale competenza è conferita alla Commissione dal legislatore dell’Unione (in casu, il Parlamento e il Consiglio) nello strumento giuridico principale che disciplina la difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi terzi. |
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41. |
Infatti, nello specifico, l’articolo 13 del regolamento di base (intitolato «Elusione»), i) prevede che «[l]’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma [di tale] regolamento può essere estesa (...) se le misure in vigore vengono eluse» (paragrafo 1); ii) affida alla Commissione il compito di svolgere l’inchiesta (paragrafo 3); e, altresì, iii) individua nella Commissione l’istituzione incaricata di estendere i dazi, agendo in conformità con la procedura prevista per l’adozione di atti di esecuzione ivi richiamata (paragrafo 3) ( 18 ). Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento (articolo concernente «Disposizioni generali») precisa che tutti i dazi antidumping, e quindi anche quelli oggetto di estensione, devono essere imposti «con regolamento». |
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42. |
Il riferimento a queste due disposizioni nei considerando del regolamento controverso individua quindi correttamente le disposizioni giuridiche dalle quali la Commissione trae la propria competenza a estendere i dazi di cui trattasi a importazioni come quelle effettuate dalle ricorrenti. |
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43. |
Di conseguenza, le ricorrenti errano nel sostenere che il regolamento controverso è, o avrebbe dovuto essere fondato sul regolamento originario. Come sottolinea giustamente la Commissione, l’esistenza di un regolamento originario (valido) è soltanto una delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché sia possibile l’estensione di tali dazi. |
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44. |
Detta condizione discende dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base ( 19 ). È evidente, del resto, che i dazi antidumping possono essere estesi soltanto qualora siano stati in primis validamente istituiti. Tuttavia, e può essere utile ribadire tale punto, non è l’atto che istituisce i dazi antidumping (ossia il regolamento originario) che conferisce alla Commissione il potere di estenderli, bensì, come spiegato, il regolamento di base. |
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45. |
Il Tribunale non è, quindi, incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 126 a 128 della sentenza impugnata, che l’articolo 13 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base costituiscono una base giuridica adeguata del regolamento controverso. |
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46. |
In tale contesto, desidero aggiungere che, parimenti, il Tribunale ha giustamente fatto riferimento, al punto 136 della sentenza impugnata, non soltanto all’articolo 13 del regolamento di base ma anche all’articolo 207 TFUE quali disposizioni che attribuiscono alla Commissione la competenza ad adottare regolamenti antielusione. Infatti, l’articolo 207, paragrafo 2, TFUE è la disposizione di diritto primario che attribuisce al Parlamento e al Consiglio la competenza ad «adotta[re] le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune». Il regolamento di base, che, a sua volta, attribuisce alla Commissione la competenza ad adottare determinate misure antielusione, è incontestabilmente una delle misure che definiscono il contesto per l’attuazione della politica commerciale comune di cui all’articolo 207 TFUE. |
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47. |
La censura delle ricorrenti in base alla quale il Tribunale avrebbe sarebbe incorso in errore nel fare riferimento all’articolo 207 TFUE, e avrebbe quindi omesso di constatare una violazione del principio di attribuzione delle competenze, enunciato all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 ( 20 ), è quindi infondata. |
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48. |
Le considerazioni che precedono mi conducono al secondo punto che desidero trattare, per quanto riguarda le premesse sulle quali le ricorrenti fondano i loro argomenti. |
2. Validità del regolamento originario
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49. |
La seconda premessa sulla quale le ricorrenti fondano i loro argomenti è l’illegittimità del regolamento originario. |
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50. |
Anche tale argomento è, a mio avviso, errato. |
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51. |
Come spiegherò nelle sezioni che seguono, né il fatto che il regolamento originario sia stato abrogato dal legislatore dell’Unione, né la sua eventuale incompatibilità con gli accordi dell’OMC ne determinano l’illegittimità. |
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52. |
Il regolamento originario è stato abrogato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/476 ( 21 ). Ai sensi di tale disposizione, ogniqualvolta il DSB adotta una relazione riguardante una misura dell’Unione adottata, in particolare, in forza del regolamento di base, «la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato (...): a) abrogare o modificare la misura contestata; o b) adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze per rendere l’Unione conforme alle raccomandazioni e decisioni contenute nella relazione». |
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53. |
Dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/476 risulta evidente che una decisione sfavorevole del DSB quanto all’eventuale incompatibilità di una misura dell’Unione con gli accordi OMC non comporta, ipso facto, l’invalidità dell’atto dell’Unione di cui trattasi. Spetta alle istituzioni dell’Unione trarre da tale decisione le necessarie conseguenze sul piano di ciò che deve essere fatto per ristabilire la compatibilità, disponendo queste ultime, a tal riguardo, di un certo margine di manovra. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/476, stabilisce infatti che la Commissione «può» prendere uno o più provvedimenti, a seconda di «quale ritenga più appropriato». |
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54. |
Quanto precede è conforme alle disposizioni degli accordi OMC. Ai sensi dell’articolo 19 dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«IRC»), «[q]ualora un panel o l’organo d’appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile [con gli accordi OMC], esso raccomanda che il membro interessato renda tale misura conforme all’accordo». Detti organi possono soltanto «suggerire i modi in cui il membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni». È infatti pacifico che «i membri dell’OMC godono di discrezionalità quanto alle modalità per rendere conforme agli obblighi dell’OMC una misura giudicata incompatibile con gli stessi» ( 22 ). A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’IRC, ai membri dell’OMC è concesso, in generale «un periodo ragionevole» per ripristinare la conformità. |
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55. |
In tale contesto, devo riconoscere che mi lasciano un po’ perplesso le affermazioni delle ricorrenti, fatte tanto in primo grado ( 23 ) quanto nell’ambito del presente procedimento ( 24 ), in base alle quali esse non sostengono che l’asserita violazione delle norme dell’OMC da parte del regolamento originario vizi il regolamento controverso. Infatti, uno dei principali argomenti delle ricorrenti è, in sostanza, che la Commissione ha abrogato il regolamento originario a causa dell’illegittimità di tale regolamento, dovuta alla sua incompatibilità con gli accordi OMC, e che detta illegittimità inficia, a sua volta, la validità del regolamento controverso. |
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56. |
Interpellate nel corso dell’udienza in merito a tale apparente contraddizione, le ricorrenti hanno dichiarato che esse non si fondano sulle norme dell’OMC per sostenere l’invalidità del regolamento originario, ma soltanto ai fini di affermarne l’illegittimità. A mio avviso, gli argomenti delle ricorrenti a tal riguardo rasentano un sofisma: l’illegittimità è, a mio avviso, l’assenza di compatibilità di una misura con norme giuridiche di rango superiore, e l’invalidità è l’ovvia conseguenza che ne deriva per la misura in questione. Tali concetti sono le proverbiali «due facce della stessa medaglia». |
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57. |
In ogni caso, devo constatare che non riscontro alcun errore di diritto, nella sentenza impugnata, per quanto concerne le statuizioni del Tribunale secondo cui, alla luce delle circostanze del caso di specie, né la legittimità del regolamento originario, né quella del regolamento controverso potevano essere valutate alla luce delle norme e delle decisioni dell’OMC di cui trattasi. In particolare, i punti 144 e 150 di tale sentenza riflettono e applicano correttamente i principi che discendono dalla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione in materia. Infatti, la Corte ha già confermato, da ultimo nella sentenza nella causa Donex, che la validità del regolamento originario non può essere valutata alla luce delle relazioni del DSB del 2011 e del 2016 menzionate al precedente paragrafo 15 ( 25 ). |
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58. |
Ciò detto, mi occuperò ora della censura delle ricorrenti in base alla quale l’abrogazione del regolamento originario da parte della Commissione, motivata dall’esigenza di garantire il rispetto di un accordo internazionale, renderebbe illegittimo il regolamento originario. |
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59. |
Tale argomento non è corretto. La mera abrogazione di un atto dell’Unione, indipendentemente dalle ragioni che l’hanno motivata, non può essere equiparata a un accertamento dell’illegittimità di detto atto. L’atto abrogato non è più in vigore e, di conseguenza, non può disciplinare situazioni che sorgono nel futuro. Di converso, la sua idoneità a disciplinare situazioni sorte in passato, durante il periodo nel quale era in vigore, non è generalmente rimessa in discussione dalla sua abrogazione. |
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60. |
Occorre ricordare che, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, spetta soltanto alla Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciarsi sulla legittimità di un atto dell’Unione, in forza della competenza esclusiva ad essa conferita dai trattati ( 26 ). |
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61. |
Naturalmente, una declaratoria di invalidità del regolamento originario da parte della Corte, in ragione dei suoi effetti ex tunc, avrebbe parimenti inficiato la validità del regolamento controverso ( 27 ). Tuttavia, come sottolinea la Commissione, i giudici dell’Unione non hanno dichiarato illegittimo detto regolamento, né quando la sua validità è stata contestata dinanzi ad essi ai sensi dell’articolo 263 TFUE ( 28 ), né quando è stata messa in discussione nel contesto di rinvii pregiudiziali ( 29 ). |
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62. |
In tale contesto, desidero aggiungere che è proprio per tale ragione che la situazione delle ricorrenti è fondamentalmente diversa da quella in discussione nella sentenza nella causa Vitol ( 30 ), una recente pronuncia della Corte ampiamente richiamata dalle ricorrenti nel corso dell’udienza. A loro avviso, detta sentenza conferma che esse possono validamente invocare l’illegittimità di un atto dell’Unione (in casu, il regolamento originario) per contestare la validità di un altro atto dell’Unione connesso (in casu, il regolamento controverso). |
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63. |
Tuttavia, non vedo in che modo le statuizioni della Corte nella sentenza nella causa Vitol possano essere pertinenti ai fini della presente causa. In tale causa, un giudice nazionale aveva chiesto alla Corte, mediante un procedimento di rinvio pregiudiziale, di pronunciarsi sulla validità di un regolamento istitutivo di dazi antidumping la cui invalidità era già stata dichiarata dal Tribunale in una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 263 TFUE la quale, in tale momento, era già passata in giudicato. Sebbene le parti che avevano agito dinanzi al giudice del rinvio non fossero le stesse il cui ricorso di annullamento era stato accolto dal Tribunale, la Corte ha dichiarato che dalle constatazioni effettuate dal Tribunale concernenti la violazione, da parte del regolamento controverso, di una determinata disposizione del regolamento di base dovevano essere tratte tutte le conseguenze opportune. Poiché le violazioni in questione avevano inciso anche sulla situazione giuridica delle parti che avevano agito dinanzi al giudice del rinvio, la Corte non incontrato alcuna difficoltà nel dichiarare l’invalidità del regolamento controverso ( 31 ). |
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64. |
Nella presente causa, tuttavia, non vi è alcuna constatazione pregressa, da parte dei giudici dell’Unione, concernente l’asserita invalidità del regolamento originario. In realtà, è vero il contrario, come ho chiarito al precedente paragrafo 61. |
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65. |
Desidero aggiungere che le ricorrenti non hanno neppure fatto ricorso alle disposizioni dell’articolo 277 TFUE per invocare l’inapplicabilità del regolamento originario a causa della sua asserita illegittimità. In udienza, è parso che le ricorrenti abbiano suggerito di aver sollevato implicitamente un’eccezione di illegittimità in primo grado e/o nel presente procedimento. Tuttavia, i due passaggi delle osservazioni richiamati dalle ricorrenti a tal riguardo non supportano, a mio avviso, tale affermazione. |
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66. |
Per tali ragioni, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 138 della sentenza impugnata, che l’abrogazione del regolamento originario non inficia la validità di tale regolamento. |
3. Abrogazione del regolamento originario con effetti ex nunc
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67. |
È evidente che se il legislatore dell’Unione avesse deciso di abrogare il regolamento originario con effetti ex tunc, ossia di eliminarne retroattivamente gli effetti, l’estensione dei dazi operata dal regolamento controverso non sarebbe più stata possibile. |
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68. |
Tuttavia, non è questo che il legislatore dell’Unione ha fatto allorché ha deciso di abrogare il regolamento originario. Dalla formulazione stessa del regolamento di abrogazione risulta che il regolamento originario è stato abrogato con effetto ex nunc. L’articolo 2 del regolamento di abrogazione dichiara che «[l]’abrogazione dei dazi antidumping [di cui trattasi] prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore [del regolamento in questione] e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». Tale disposizione è ripresa dal considerando 14 del medesimo regolamento, che è formulato come segue: «L’abrogazione delle misure controverse dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e pertanto non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». |
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69. |
La scelta operata dal legislatore dell’Unione a tal riguardo è conforme ai principi codificati nel regolamento 2015/476. L’articolo 3 di quest’ultimo dispone che «[s]alvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi [di detto] regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». Il considerando 7 di tale regolamento ribadisce le disposizioni dell’articolo 3 e ne spiega la ragion d’essere. Detto considerando così recita: «(...) Le raccomandazioni contenute nelle relazioni adottate dal DSB non hanno un effetto retroattivo. Di conseguenza, è opportuno specificare che, salvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento avrà effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa, e, quindi, non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data». |
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70. |
La conseguenza di quanto precede è che nessuna situazione disciplinata, ratione temporis, dalle disposizioni del regolamento originario è stata influenzata dalla sua abrogazione. Di conseguenza, nella misura in cui il legislatore dell’Unione ha confermato la correttezza della riscossione dei dazi antidumping effettuata tra la data di entrata in vigore del regolamento originario e la data in cui tale regolamento è stato abrogato, nulla consente di ritenere che l’estensione di detti dazi a importazioni intese a eludere la misura commerciale dell’Unione sia invalida. |
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71. |
Come correttamente dichiarato al punto 129 della sentenza impugnata, ciò che è necessario ai fini della legittimità di tale estensione, in circostanze come quelle in esame, è che i) l’estensione riguardi esclusivamente il periodo precedente alla scadenza di tali misure e che ii) sia stata imposta la registrazione delle importazioni di cui trattasi, in conformità con gli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base. È pacifico che, nel caso di specie, tali condizioni sono soddisfatte ( 32 ). |
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72. |
Alla luce di ciò, il Tribunale si è del pari correttamente basato, a mio avviso, sulla sentenza della Corte nella causa APEX per respingere gli argomenti delle ricorrenti su tale punto. |
4. Richiamo del Tribunale alla sentenza nella causa APEX
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73. |
Nella sentenza nella causa APEX, un rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di un altro regolamento che estendeva i dazi antidumping a fini antielusivi, una delle parti che aveva presentato osservazioni ha sostenuto che il regolamento controverso doveva essere considerato invalido in quanto era stato adottato in un momento in cui il regolamento originario istitutivo di tali dazi non era più in vigore. |
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74. |
La Corte ha respinto tale censura, dichiarando che l’articolo 13 del regolamento di base consentiva una decisione di estensione di misure antidumping a fini antielusivi anche nel caso in cui il regolamento originario istitutivo dei dazi non fosse più in vigore. La Corte ha dichiarato che siffatta interpretazione non era esclusa dal tenore letterale della disposizione e, soprattutto, era suffragata da un’interpretazione contestuale e teleologica di quest’ultima. In tale contesto, la Corte ha altresì respinto l’argomento secondo cui il carattere accessorio della misura estensiva dei dazi a fini antielusivi, un elemento che la Corte aveva sottolineato in una sentenza precedente ( 33 ), si sarebbe posto in contrasto con tale interpretazione. La Corte ha dichiarato che, «[s]e invero da tale constatazione discende che le misure estese non possono sopravvivere alla scadenza delle misure che esse estendono, nondimeno dal legame che unisce le une alle altre non è consentito inferire che la decisione di istituire le prime debba intervenire prima della scadenza delle seconde» ( 34 ). |
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75. |
Le ricorrenti, tuttavia, non concordano quanto alla rilevanza della sentenza nella causa APEX nel caso di specie, sulla base del rilievo che, in detta pronuncia, la validità del regolamento originario non era in discussione. Tuttavia, come ho spiegato nelle precedenti sezioni delle presenti conclusioni, anche nel caso di specie nessun elemento indica che il regolamento originario sia illegittimo. |
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76. |
La mera circostanza che la Commissione abbia deciso, nell’esercizio del potere discrezionale di cui gode in materia, di abrogare tale regolamento prima della sua scadenza originariamente prevista ( 35 ) è irrilevante. Le statuizioni della Corte nella sentenza nella causa APEX restano assai rilevanti nel caso di specie. |
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77. |
In udienza, tuttavia, le ricorrenti hanno sostenuto che, anche qualora la Corte consideri come valido il regolamento originario, le due cause sarebbero comunque diverse, dato che il periodo trascorso tra la scadenza del regolamento originario e l’istituzione (o la reistituzione) dei dazi antielusione è molto più rilevante nel caso di specie rispetto a quello preso in considerazione nella sentenza nella causa APEX. Devo dire che, in assenza di qualsiasi altra spiegazione su questo punto, non vedo il motivo per cui questo elemento fattuale (la maggiore o minore durata del periodo menzionato) rimetterebbe in discussione la valutazione giuridica effettuata supra. |
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78. |
Del resto, sarebbe singolare giungere alla conclusione che, in un determinato periodo (quello corrispondente alla vigenza effettiva del regolamento originario), le istituzioni dell’Unione potevano validamente istituire un dazio antidumping sulle importazioni provenienti da un paese terzo, ma non sulle importazioni effettuate attraverso un altro paese terzo nel tentativo di eludere una misura commerciale dell’Unione. Una conclusione di tal genere incoraggerebbe i commercianti, di fatto, a tentare di eludere, in futuro, le misure commerciali dell’Unione, poiché penalizzerebbe gli importatori onesti e favorirebbe quelli disonesti ( 36 ). Ciò contrasterebbe con la finalità stessa dell’articolo 13 del regolamento di base. |
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79. |
Pertanto, non rinvengo alcun errore di diritto ai punti 129 e 134 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha richiamato la sentenza nella causa APEX a sostegno delle sue conclusioni. |
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80. |
Infine, non occorre, a mio avviso, occuparsi specificamente della violazione del principio di buona amministrazione dedotta dalle ricorrenti. Esse non hanno sviluppato alcun argomento specifico e autonomo a tal riguardo. |
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81. |
In conclusione, il sesto motivo di impugnazione delle ricorrenti solleva la questione se l’abrogazione di un regolamento istitutivo di un dazio antidumping sulle importazioni originarie di uno Stato terzo, a causa di una possibile incompatibilità con le norme dell’OMC, osti a che la Commissione estenda detto dazio alle importazioni provenienti da un altro Stato terzo, a fini antielusivi, anche qualora l’estensione riguardi il periodo anteriore all’abrogazione e le importazioni siano state registrate conformemente alle norme antidumping applicabili. |
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82. |
Nelle presenti conclusioni ho tentato di spiegare il motivo per cui, a differenza delle ricorrenti, ritengo che la risposta a tale questione debba essere negativa. |
VI. Conclusione
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83. |
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di respingere il sesto motivo di impugnazione della Eurobolt BV, della Fabory Nederland BV e dell’ASF Fischer BV. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Sentenza del 18 maggio 2022, Eurobolt e a./Commissione (T‑479/20, EU:T:2022:304; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 3 ) GU 2020, L 141, pag. 1 (in prosieguo: il «regolamento controverso»).
( 4 ) Regolamento del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento originario»).
( 5 ) GU 2016, L 176, pag. 21.
( 6 ) Regolamento del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).
( 7 ) Regolamento del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
( 8 ) Poiché le disposizioni giuridiche pertinenti ai fini del presente procedimento sono formulate in modo molto simile, farò riferimento nelle presenti conclusioni alle disposizioni del regolamento 2016/1036, così come hanno fatto entrambe le parti nelle loro osservazioni.
( 9 ) GU 2016, L 52, pag. 24.
( 10 ) GU 2010, L 282, pag. 29.
( 11 ) GU 2011, L 194, pag. 6.
( 12 ) V., più in dettaglio, punti da 7 a 11 della sentenza impugnata.
( 13 ) Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato.
( 14 ) C‑644/17, EU:C:2019:555.
( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione, del 26 agosto 2019, relativo alla riapertura dell’inchiesta in seguito alla sentenza del 3 luglio 2019 nella causa C‑644/17 Eurobolt, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (GU 2019, L 223, pag. 1).
( 16 ) Sentenza del 17 dicembre 2015, APEX (C‑371/14, EU:C:2015:828; in prosieguo: la «sentenza nella causa APEX»).
( 17 ) V., a tal riguardo, sentenza del 1o ottobre 2009, Commissione/Consiglio (C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 52).
( 18 ) L’articolo 13, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di base fa riferimento alla procedura di comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, dello stesso. A sua volta, quest’ultima disposizione rinvia alla «procedura d’esame» di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13).
( 19 ) V. supra, paragrafi 5 e 41 delle presenti conclusioni.
( 20 ) In sintesi, ai sensi di tale principio, l’Unione europea può agire soltanto nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione dai trattati appartiene, quindi, agli Stati membri.
( 21 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (codificazione) (GU 2015, L 83, pag. 6).
( 22 ) V., ad esempio, relazione del panel del 31 luglio 2002, United States – Countervailing Measures Concerning Certain Products From the European Communities (WT/DS212/R), punto 6.43; e relazione del panel del 22 dicembre 1999, United States — Sections 301–310 of the Trade Act of 1974 (WT/DS152/R), punto 7.102.
( 23 ) V. punti da 139 a 144 della sentenza impugnata.
( 24 ) V. supra, paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
( 25 ) Sentenza del 9 luglio 2020, Donex Shipping and Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:539, punto 48).
( 26 ) In tal senso, v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, punto 44), e del 22 ottobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452, punto 17).
( 27 ) V., ad esempio, sentenza del 15 marzo 2018, Deichmann (C‑256/16, EU:C:2018:187, punto 62 e giurisprudenza citata).
( 28 ) V., in particolare, sentenze dell’11 settembre 2014, Gem-Year and Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio (C‑602/12 P, EU:C:2014:2203), e del 27 febbraio 2014, Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio (C‑601/12 P, EU:C:2014:115).
( 29 ) V., in particolare, sentenze del 9 luglio 2020, Donex Shipping and Forwarding (C‑104/19, EU:C:2020:539); del 15 novembre 2018, Baby Dan (C‑592/17, EU:C:2018:913); e del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas (C‑207/17, EU:C:2018:840).
( 30 ) Sentenza del 22 giugno 2023 (C‑268/22, EU:C:2023:508).
( 31 ) Ibidem, punti 60 e 78.
( 32 ) V. anche punti 133 e 134 della sentenza impugnata.
( 33 ) Sentenza del 6 giugno 2013, Paltrade (C‑667/11, EU:C:2013:368, punto 28).
( 34 ) Sentenza nella causa APEX, punti da 39 a 55.
( 35 ) A tal riguardo, v. le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento di base, intitolato «Durata, riesami e restituzioni».
( 36 ) V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa APEX (C‑371/14, EU:C:2015:507, paragrafo 39).
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