Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 6 luglio 2023.#Weingut A contro Land Rheinland-Pfalz.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.#Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo - Denominazioni di origine e indicazioni geografiche - Regolamento delegato (UE) 2019/33 - Articolo 54, paragrafo 1, secondo comma - Indicazione dell’azienda viticola che effettua la vinificazione - Affitto di vigneti e locazione dell’impianto di pressatura presso un’altra azienda viticola - Vinificazione effettuata interamente nell’azienda viticola eponima.#Causa C-354/22.

ECLI:EU:C:2023:554Eu Cjeu6 lug 2023

Testo completo

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 6 luglio 2023 ( 1 )

Causa C-354/22

Weingut A

contro

Land Rheinland-Pfalz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vini – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – Regolamento delegato (UE) 2019/33 – Articolo 54, paragrafo 1 – Etichettatura – Indicazione dell’azienda viticola – Nozione di azienda – Vincoli territoriali – Vinificazione interamente effettuata nell’azienda – Intervento nella vinificazione di terzi estranei all’azienda – Torchio preso in locazione per effettuare la pressatura fuori dallo stabilimento principale dell’azienda viticola eponima»

1.

Il diritto dell’Unione disciplina minuziosamente le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, nonché l’etichettatura e la presentazione dei vini.

2.

I prodotti vitivinicoli con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta hanno la facoltà di inserire nell’etichettatura e nella presentazione specifici termini che indicano l’azienda viticola dalla quale provengono detti prodotti. È quanto prescrive l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 ( 2 ), il cui allegato VI elenca tali termini per alcuni Stati membri.

3.

Nella controversia all’origine del presente rinvio pregiudiziale, un viticoltore tedesco intende utilizzare il termine «Weingut» (tenuta viticola) nella presentazione dei suoi vini, sebbene le uve da cui essi sono ottenuti siano coltivate, vendemmiate e pressate su un terreno di proprietà di terzi, situato a 70 chilometri dall’azienda del viticoltore, da quest’ultimo preso in affitto.

4.

Di fronte al rifiuto dell’Amministrazione di accettare il termine «Weingut» nella presentazione di tali vini, è sorta una controversia nella quale dovrà essere chiarito, sostanzialmente:

–

se per «azienda» si debba intendere uno spazio fisico definito, comprendente solo vigneti, fabbricati e impianti di vinificazione non separati dai fondi del produttore di vino;

–

se possa ammettersi che la vinificazione è stata interamente effettuata nell’azienda viticola nel caso in cui la pressatura delle uve avviene in un torchio preso in locazione dal produttore, al di fuori del perimetro del suo terreno. In caso affermativo, si pone la questione di quale livello di controllo del processo di vinificazione debba essere richiesto a tale produttore.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

1. Regolamento (UE) n. 1308/2013 ( 3 )

5.

Ai sensi dell’articolo 3 («Definizioni»):

«(...)

3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal (...) regolamento (UE) n. 1307/2013 [ ( 4 )] (...)».

6.

Ai sensi dell’articolo 122 («Poteri delegati»):

«1.   Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

(...)

c) le indicazioni facoltative, in particolare:

(...)

(iii)

i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso;

(...)».

2. Regolamento n. 1307/2013

7.

L’articolo 4 («Definizioni e relative disposizioni») così dispone:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b)

“azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

(...)».

3. Regolamento delegato 2019/33

8.

Ai sensi del considerando 48:

«L’indicazione dell’azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un’indicazione di qualità superiore per i consumatori. Dovrebbe pertanto essere consentito ai produttori di indicare il nome di un’azienda sulle etichette dei prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta».

9.

L’articolo 1 («Oggetto») dispone quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 (...) per quanto riguarda:

(...)

f) l’etichettatura e la presentazione».

10.

Al capo IV («Etichettatura e presentazione»), sezione 2 («Indicazioni facoltative»), l’articolo 54 («Indicazione dell’azienda») stabilisce quanto segue:

«1.   I termini elencati nell’allegato VI con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell’azienda.

(...)».

11.

L’articolo 55 («Riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta») così dispone:

«1.   A norma dell’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fermi restando gli articoli 45 e 46, soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta, una indicazione geografica protetta o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica.

2.   Ove sia fatto riferimento al nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, la zona dell’unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull’uso di queste unità geografiche.

(...)».

12.

L’allegato VI («Termini di cui all’articolo 54, paragrafo 1») prevede per la Germania i seguenti termini: «Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer».

B.   Diritto tedesco. Weinverordnung (regolamento sul vino) ( 5 )

13.

L’articolo 38, paragrafo 1, dispone che è ammessa l’indicazione dell’azienda per i vini «Federweißer», «Landwein» (vini locali), «Qualitätswein» (vini di qualità), «Prädikatswein» (vini di qualità superiore), «Sekt» (vini spumanti), «Qualitätsperlwein» (vini spumanti di qualità) o «Qualitätslikörwein» (vini liquorosi di qualità) solo in conformità all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33 in combinato disposto con l’allegato VI dello stesso. Ai paragrafi 3 e 5 si fa riferimento al termine «Gutsabfüllung».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

14.

Il titolare (in prosieguo: il «viticoltore A») di un’azienda viticola situata a Zell, nella regione tedesca della Mosella, produce vino a partire non solo da uve dei vigneti di sua proprietà, ma anche da uve di altri vigneti, presi in affitto.

15.

Uno di questi vigneti in affitto, con una superficie di 2,15 ettari, si trova a circa 70 chilometri da Zell, in un’azienda viticola appartenente al viticoltore B.

16.

I due viticoltori hanno stipulato un contratto in base al quale B coltiva i vigneti secondo le istruzioni di A e, inoltre, loca ogni anno a quest’ultimo un impianto di pressatura, a titolo esclusivo, per un periodo di 24 ore dopo la raccolta sulla superficie affittata.

17.

La pressatura viene effettuata nell’azienda del viticoltore B in base alle prescrizioni enologiche del viticoltore A. Il vino così ottenuto viene versato in botti che vengono trasportate nello stabilimento principale del viticoltore A dai suoi dipendenti.

18.

Il viticoltore A intende utilizzare i termini «Weingut» e «Gutsabfüllung» per il vino pressato nel torchio che prende in locazione dal viticoltore B.

19.

Il Land Rheinland-Pfalz (Land Renania-Palatinato, Germania; in prosieguo: il «Land») ritiene che, in tali condizioni, il viticoltore A non possa utilizzare questi due termini.

20.

La controversia è stata portata davanti al Verwaltungsgericht Trier (Tribunale amministrativo di Treviri, Germania), che, con sentenza del 16 maggio 2019, ha accolto il ricorso presentato dal viticoltore A, dichiarando che quest’ultimo aveva il diritto di utilizzare i termini «Weingut» e «Gutsabfüllung». Per detto giudice, l’importante era che la direzione effettiva, la sorveglianza continua e la responsabilità esclusiva della vinificazione spettassero al viticoltore A.

21.

Il Land ha interposto appello dinanzi all’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato, Germania), che riformava la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso del viticoltore A con sentenza del 12 agosto 2020.

22.

Il giudice d’appello ha fondato la sua sentenza, in sostanza, sui seguenti argomenti:

–

Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato VI del regolamento delegato 2019/33, l’indicazione «Weingut» presuppone che la vinificazione sia effettuata in un’azienda, intesa non come unità organizzativa, ma come un complesso operativo con uno stabilimento permanente destinato durevolmente alla produzione vitivinicola dal suo proprietario e in cui è impiegato personale sotto la sua direzione. Una separazione delle fasi della vinificazione, come quella della pressatura, è in contraddizione con l’idea che «tutto deve restare in un’unica mano».

–

Il contratto di locazione del torchio non garantisce che tutte le fasi della produzione del vino si svolgano sotto la direzione e la responsabilità della stessa persona. Al contrario, il contratto consente di effettuare la pressatura tanto in presenza del produttore quanto in presenza di un addetto al torchio al servizio del suo proprietario, il che non assicura la direzione e la responsabilità permanente del viticoltore A.

23.

Il viticoltore A ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), che sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la vinificazione possa considerarsi effettuata interamente nell’azienda viticola eponima, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del [regolamento delegato 2019/33], qualora la pressatura abbia luogo in un torchio per uva preso in locazione per 24 ore presso un’altra azienda e a disposizione esclusiva dell’azienda eponima durante tale periodo.

2)

In caso di risposta affermativa, se sia necessario che la pressatura venga effettuata dai dipendenti dell’azienda viticola eponima o che sia quantomeno sottoposta a controllo in loco, oppure se la pressatura possa essere effettuata anche da dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio per uva in base alle istruzioni impartite dall’azienda eponima.

3)

Qualora la pressatura possa essere effettuata anche dai dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio, se questi ultimi possano essere autorizzati a intervenire nella pressatura prendendo decisioni in autonomia in caso di problemi imprevisti.

4)

Se osti all’attribuzione della vinificazione all’azienda viticola eponima il fatto che l’azienda viticola che concede in locazione il torchio per uva ed effettua la pressatura abbia un interesse proprio alle modalità con cui viene realizzata tale operazione, in quanto nell’accordo di coltivazione dei vigneti, del pari stipulato con la medesima azienda, è stato previsto, oltre a un corrispettivo in base alla superficie coltivata, un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità per ogni ettolitro di vino “Kabinett”, “Spätlese” e “Auslese”».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

24.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 1o giugno 2022.

25.

Hanno presentato osservazioni scritte il viticoltore A e la Commissione europea. Entrambi, così come il Land, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 3 maggio 2023.

IV. Valutazione

A.   Prima questione pregiudiziale

26.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la vinificazione possa considerarsi effettuata interamente nell’azienda viticola eponima qualora la pressatura abbia luogo in un torchio per uva preso in locazione per 24 ore presso un’altra azienda viticola ( 6 ).

27.

A suo parere:

–

l’evoluzione della normativa dimostra che la formulazione dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 ( 7 ) comporta una restrizione, in quanto, a partire dalla sua entrata in vigore, la vinificazione deve essere effettuata «interamente» nell’azienda;

–

la ratio e la finalità della normativa sembrano essere quelle di tutelare l’identificazione delle aziende vitivinicole che coltivano direttamente i vigneti e assicurano la vinificazione dall’inizio alla fine, associata all’aspettativa dei consumatori di una qualità superiore del vino;

–

tuttavia, questa affermazione non è del tutto certa. Se l’affitto di vigneti che si trovano a una distanza considerevole dalla sede principale dell’azienda non incide sull’indicazione, logicamente non inciderà nemmeno la locazione di un torchio per la pressatura in loco onde evitare il trasporto delle uve. Infatti, l’utilizzazione congiunta di impianti aziendali è prassi diffusa nella produzione di vino ed è ragionevole dal punto di vista economico.

28.

Il regolamento delegato 2019/33 è stato emanato dalla Commissione in forza dell’autorizzazione conferitale dall’articolo 122 del regolamento n. 1308/2013 ( 8 ). Tra gli aspetti a cui gli atti delegati possono estendersi figurano «i termini che si riferiscono a un’azienda e le relative condizioni d’uso» [articolo 122, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 1308/2013].

29.

In tale contesto, l’articolo 54 del regolamento delegato 2019/33 stabilisce le condizioni per utilizzare l’«indicazione dell’azienda». Esso rinvia all’allegato VI per quanto riguarda l’elenco dei termini ammissibili ( 9 ) nell’etichettatura o nella presentazione del prodotto che facciano riferimento ad un’azienda viticola.

30.

Dall’articolo 54 del regolamento delegato si evince che questi termini:

–

devono essere diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore;

–

sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

–

possono essere «utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell’azienda».

31.

È quest’ultimo requisito che suscita i giustificati dubbi del giudice del rinvio e ha dato luogo a interpretazioni divergenti, ma fondate, da parte dei giudici di primo grado e di appello. Non vi è alcuna discussione sugli altri due requisiti, che nessuno contesta nella presente causa.

32.

La mia risposta a tale questione pregiudiziale verterà sulla nozione di azienda viticola e sull’obbligo che il processo di vinificazione debba essere effettuato interamente in tale azienda.

1. Azienda viticola

33.

Di primo acchito, l’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 sembra collegare il termine «azienda» alla superficie fisica sulla quale il viticoltore che intende utilizzare tale termine (in questo caso, «Weingut») coltiva i propri vigneti ed effettua il processo di vinificazione.

34.

La disposizione richiede, come ho già affermato, che le uve siano vendemmiate in vigneti coltivati dall’azienda viticola e che la vinificazione sia stata effettuata interamente nell’azienda ( 10 ). Ciò è confermato dal considerando 48 del regolamento delegato 2019/33, nella misura in cui esso fa riferimento all’«azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione» ( 11 ).

35.

Secondo questa prima interpretazione della norma, l’«azienda» sarebbe assimilata al terreno che riunisce le superfici coltivate a vite e i fabbricati e gli impianti in cui le uve (ivi vendemmiate) subiscono il processo di vinificazione. Questa è la posizione del giudice d’appello.

36.

Tuttavia, con «azienda» si può intendere il complesso degli elementi, materiali e umani, organizzati al servizio della produzione. In questo senso, sarebbe associata più alla nozione di «impresa» e meno alla sua base geografica. Il fatto che un vino sia legato a un’azienda viticola non significa necessariamente che provenga dai vigneti situati negli appezzamenti coltivati da quest’ultima.

37.

La diversa connotazione semantica del termine «azienda» porta a risultati diversi:

–

se l’azienda equivale al fondo in senso geografico, né i vigneti né il torchio situati al di fuori di essa soddisfano le condizioni di cui all’articolo 54 del regolamento delegato 2019/33;

–

per contro, se per azienda si intende l’impresa, l’ubicazione fisica dei vigneti o del torchio non sarebbe determinante (purché siano rispettati i requisiti di controllo ai quali farò riferimento in seguito).

38.

L’approccio linguistico è tutt’altro che definitivo, poiché il regolamento delegato 2019/33, pur utilizzandola, non definisce la nozione di «azienda». Neppure il regolamento n. 1308/2013 lo fa direttamente, rinviando piuttosto, all’articolo 3, paragrafo 3, alle definizioni contenute, tra l’altro, nel regolamento n. 1307/2013 ( 12 ).

39.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, per azienda si intendono «(...) tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro».

40.

Questa catena di rinvii è importante perché, se la nozione di «azienda» del regolamento n. 1307/2013 è valida per il regolamento n. 1308/2013, di conseguenza lo sarà anche per il regolamento delegato 2019/33 che deriva dal secondo regolamento. Si tratta della stessa nozione e la sua interpretazione, pertanto, deve essere uniforme ( 13 ).

41.

La regolamentazione del vino non è estranea a quella degli aiuti all’agricoltura: i prodotti vitivinicoli rientrano, in quanto prodotti agricoli, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1308/2013 conformemente all’articolo 1 del medesimo, in combinato disposto con l’allegato I, parte XII.

42.

In definitiva tutto sembra indicare che, anche per quanto riguarda il regolamento delegato 2019/33, il termine azienda non si identifichi, necessariamente, con un’unica superficie agricola.

2. Giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di azienda

43.

Il giudice del rinvio sostiene giustamente che, in assenza di una definizione di azienda nel regolamento delegato 2019/33, è ragionevole ricorrere alla giurisprudenza che ha interpretato tale nozione nell’ambito della produzione agricola.

44.

Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) vanta una conoscenza approfondita della giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sua ordinanza, afferma che tale giurisprudenza «ha precisato le circostanze nelle quali un’unità produttiva presa soltanto in affitto può essere considerata appartenente a un’azienda e gestita dall’agricoltore» ( 14 ).

45.

Esso aggiunge, citando le sentenze pertinenti, che, secondo la Corte di giustizia:

–

è determinante stabilire, in particolare, se l’agricoltore dispone di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola ( 15 );

–

l’agricoltore non deve per forza poter disporre senza limiti, ma è comunque necessario che goda di un certo margine di manovra nello svolgimento della sua attività agricola ( 16 );

–

l’esercizio, in parallelo, di un’attività non agricola non deve disturbare in modo significativo, per la sua intensità, natura, durata o calendario, l’attività dell’agricoltore rilevante ai fini dell’attribuzione ( 17 ). Solo in tal caso può ritenersi che questi gestisca o amministri autonomamente l’impianto preso in affitto ( 18 ).

46.

Infatti, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla connessione delle superfici agricole con un’azienda e ha introdotto criteri riguardo alla loro gestione, in relazione a disposizioni che utilizzavano il termine «azienda» in modo analogo al regolamento n. 1307/2013 (a cui rinvia il regolamento n. 1308/2013 e, per derivazione da quest’ultimo, il regolamento delegato 2019/33).

47.

Tale giurisprudenza dedica un’attenzione particolare all’elemento delle «unità» (o «unità di produzione»), in quanto sue parti costitutive, in relazione alla gestione o all’amministrazione di un’«azienda».

48.

Nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim, la Corte di giustizia ha affermato che, per consentire l’uso di una superficie agricola come componente di unità di produzione gestite dall’agricoltore, la natura del rapporto giuridico su cui si basa tale uso è irrilevante ( 19 ). Ha sottolineato che «una superficie fa parte dell’azienda dell’agricoltore quando quest’ultimo dispone del potere di gestirla ai fini dell’esercizio di un’attività agricola [per la quale] l’agricoltore deve disporre (...) di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola» ( 20 ).

49.

La discontinuità territoriale fra le unità di produzione è più marcata nella sentenza Agrargenossenschaft Alkersleben. In detta causa, un produttore la cui azienda era situata in un Land della Germania aveva trasferito la parte essenziale della sua produzione in un altro Land. Per la Corte di giustizia, la modifica delle unità di produzione gestite non era rilevante: il produttore gode della libertà di scegliere il luogo di produzione. Per contro, è necessario che gestisca un complesso di unità di produzione (anche se non di sua proprietà) situate nel territorio geografico di uno Stato membro ( 21 ).

50.

La sentenza Avio Lucos ha interpretato la nozione di azienda, già menzionata nel regolamento n. 1307/2013, sottolineando, ancora una volta, la connessione tra le unità di produzione e la loro gestione (e non necessariamente la loro proprietà) da parte dell’agricoltore ( 22 ).

51.

L’orientamento che emerge dalle suddette sentenze conduce ad una lettura della nozione di «azienda» che non la limita ai terreni di proprietà del produttore, ma ne consente l’estensione ai terreni presi in affitto (e, di conseguenza, situati su superfici agricole diverse da quelle del produttore stesso).

3. Applicazione di tali criteri al caso di specie

a) Sulle «uve vendemmiate in vigneti coltivati dall’azienda viticola»

52.

Sulla base di tale orientamento, non vi sarebbero obiezioni se il prodotto da presentare con il termine «Weingut» fosse ottenuto da uve vendemmiate in vigneti che, pur non appartenendo fisicamente all’azienda eponima, sono situati su terreni presi in affitto dal produttore ( 23 ). La nozione funzionale, e non solo spaziale, del termine «azienda» lo consentirebbe.

53.

Tutte le parti presenti all’udienza, compreso il Land, hanno concordato con questa valutazione. La posizione del Land è particolarmente rilevante, in quanto ammette che l’azienda viticola, la cui indicazione sarà riportata nella presentazione del vino, possa includere vigneti di terzi (e lontani) dei quali il titolare di tale azienda non ha la proprietà.

54.

Come ho già affermato ( 24 ), il giudice del rinvio sembra trarre questa stessa conseguenza: l’affitto di vigneti situati ad una distanza significativa dalla sede principale del viticoltore non dovrebbe, in linea di principio, avere alcuna incidenza sull’uso dei termini che fanno riferimento all’azienda viticola ( 25 ).

55.

A differenza dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 997/81 ( 26 ), l’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato 2019/33 riserva i termini qui controversi «ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta» ( 27 ).

56.

Ciò spiega perché, nella presente controversia, il fatto che i vigneti presi in affitto siano situati a circa 70 chilometri da Zell, sede principale del produttore, non pone alcun problema, poiché appartengono alla stessa regione coperta da un’indicazione geografica protetta ( 28 ).

57.

Il quadro normativo prevede inoltre specificamente la possibilità di collegare la qualità e le unità territoriali di produzione di vino più piccole. L’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1308/2013, integrato dall’articolo 55 del regolamento delegato 2019/33, autorizza che l’etichettatura o la presentazione dei vini contengano, come indicazione facoltativa, «il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica protetta».

58.

L’uso del sintagma unità geografica per indicare tali zone più piccole, e la sua correlativa assenza per designare l’azienda agricola eponima, rivela che quest’ultima non deve necessariamente essere caratterizzata da terreni che rientrano all’interno di uno stesso perimetro appartenente al produttore. Al contrario, l’azienda eponima può comprendere terreni di proprietà di terzi, dati in concessione o in affitto al produttore, che vi esercita la sua attività agricola.

59.

Quanto sin qui esposto si scontra con un’obiezione, sottolineata dal giudice del rinvio ( 29 ): se l’inserimento (nell’etichettatura o nella presentazione del vino) di termini che fanno riferimento all’azienda viticola ha lo scopo di «informare meglio i consumatori sul luogo di produzione del prodotto vitivinicolo, in particolare qualora si tratti di località molto note ai consumatori» ( 30 ), interpretando la nozione di azienda nel senso sopra indicato i consumatori potrebbero essere indotti in errore.

60.

L’obiezione è importante, ma non insuperabile. Il consumatore confiderà di aver acquistato un vino di qualità superiore presentato con il termine che designa l’azienda e ha diritto a che il rapporto vino/azienda non venga meno. Tuttavia, perché ciò avvenga, non è indispensabile che il vino provenga proprio da un terreno di proprietà del produttore; è sufficiente che il vino sia prodotto sotto la sua direzione, responsabilità e controllo in quanto titolare dell’azienda, intesa nel senso funzionale sopra indicato.

b) Sulla pressatura, come parte del processo di vinificazione

61.

L’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato 2019/33 distingue tra la raccolta dell’uva, da un lato, e la vinificazione, dall’altro. Il processo di vinificazione comprende diverse fasi, tra cui la pressatura.

62.

Occorre pertanto stabilire se la nozione di azienda viticola finora utilizzata ( 31 ) sia valida nel momento in cui, in base a tale disposizione, la vinificazione deve essere effettuata interamente nell’azienda viticola eponima ( 32 ).

63.

Ritengo che le considerazioni svolte sulla lettura flessibile e funzionale del concetto di «azienda» (non legata alla base territoriale, ma piuttosto alla gestione, all’amministrazione e alla responsabilità del produttore sulle unità utilizzate per la produzione) possano essere trasposte non solo alla coltivazione e alla raccolta dell’uva, ma anche alla pressatura, come parte del processo di vinificazione.

64.

In quest’ottica, la vinificazione sarà effettuata interamente nell’azienda viticola eponima, quand’anche una parte di tale processo si svolga in un impianto situato al di fuori del perimetro dei terreni appartenenti al produttore, se il torchio fa parte di tale azienda (eponima) nel senso funzionale sopra indicato.

65.

Avendo riconosciuto che i compiti di coltivazione e raccolta delle uve, essenziali per il risultato finale, non richiedono un collegamento territoriale con i terreni di proprietà del viticoltore (dal momento che questi può prendere in affitto altri terreni, che formeranno parte della sua azienda), lo stesso ragionamento è, a fortiori, applicabile alla pressatura del vino ( 33 ).

66.

Ancora una volta, i partecipanti all’udienza, compreso il Land, hanno concordato su tale valutazione. L’ubicazione fisica del torchio non è il dato rilevante. Sarà tuttavia indispensabile che il viticoltore proprietario dell’azienda eponima eserciti un controllo appropriato sulla pressatura, tematica su cui vertono le altre questioni pregiudiziali.

67.

Tale soluzione non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia sullo svolgimento dei processi di vinificazione, dalla quale non si possono trarre soluzioni univoche, in quanto essa si è concentrata sulle particolarità di ciascun caso. Ciò è giustamente sottolineato dal giudice del rinvio, quando afferma che:

–

dalla sentenza del 18 ottobre 1988 nella causa Erzeugergemeinschaft Goldenes Rheinhessen ( 34 ) non si può trarre un orientamento applicabile alla presente causa, poiché detta controversia verteva sull’imbottigliamento, ma non sulla vinificazione. Inoltre, le norme allora interpretate differivano da quelle che disciplinano la presente causa;

–

nemmeno gli insegnamenti della sentenza del 29 giugno 1994, Baux, sono pertinenti ( 35 ). Secondo detta sentenza, la normativa applicabile non implicava che i viticoltori fossero proprietari degli impianti di vinificazione. Tuttavia, detta affermazione riguardava la distinzione rispetto alla proprietà di una società cooperativa, che a sua volta operava come un’«azienda». Tale società cooperativa aveva raccolto le uve nei propri vigneti e preparato il vino nei propri locali.

68.

Tra le situazioni contemplate nelle due suddette sentenze, quella esaminata nella sentenza Baux ( 36 ) presenta una certa affinità con quella della presente causa, poiché si discuteva dell’utilizzazione del termine «château» per indicare il nome di un’azienda viticola. Orbene, la Corte di giustizia ha considerato ( 37 ) che la norma applicabile alla controversia:

–

da un lato, assicurava «(...) ai consumatori che [acquistavano] vino recante talune denominazioni di prestigio, quale quella di “château”, che le fasi principali del processo di elaborazione di detto vino, e cioè quelle che vanno dalla raccolta alla vinificazione, [venissero] realizzate sotto l’effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l’esclusiva responsabilità del titolare di un’azienda, al quale [potesse essere] ascritta la qualità del prodotto» ( 38 );

–

dall’altro, richiedeva che «le uve [fossero] tutte ottenute in vigneti che [facevano] parte di questa azienda e [che] ven[issero] fissati procedimenti affidabili al fine di garantire la vinificazione separata delle uve ottenute sui terreni appartenenti all’antica tenuta del maniero» ( 39 ).

69.

La sentenza Baux presenta una certa ambivalenza, derivante dalle particolarità di detta causa. Sebbene sia conforme all’idea essenziale di una effettiva direzione dell’azienda e della responsabilità del produttore a cui viene attribuita la qualità del vino, introduce tuttavia una certa ambiguità per quanto riguarda il legame territoriale con l’uva prodotta sui terreni del maniero.

70.

La Corte di giustizia precisa che la normativa non «esige[va] neppure che la vinificazione [venisse] compiuta in impianti posti all’interno di una tenuta che comprend[eva] un maniero (né che i viticoltori [fossero] essi stessi proprietari degli impianti di vinificazione) (...)». Tuttavia, in seguito, sembra sostenere la tesi del legame territoriale tra la vinificazione e i terreni specifici su cui sono coltivati i vigneti.

71.

Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che la pressatura dell’uva possa essere considerata come effettuata nell’azienda eponima quando ha luogo in un torchio per uva preso in locazione a disposizione esclusiva del proprietario di tale azienda.

72.

In tal modo, e tenuto conto degli elevati costi degli impianti di pressatura ( 40 ), si facilita l’ingresso sul mercato dei piccoli produttori a parità di condizioni ( 41 ). Se l’uso di termini di qualità che si riferiscono a un’azienda fosse limitato ai viticoltori che dispongono sui loro terreni di tutte le unità di produzione, le possibilità di utilizzare questi termini sarebbero limitate alle grandi imprese, a discapito della competitività e dei piccoli produttori ( 42 ).

73.

Come sottolinea il giudice del rinvio, tale soluzione ha prevalso in un altro Stato membro (Austria) ( 43 ), che autorizza l’attività per conto terzi, mediante contratto, delle operazioni di trasformazione, produzione, pressatura o filtrazione del vino. L’Austria non sembra richiedere una connessione stretta tra lo stabilimento permanente e l’azienda che dà il nome al vino ( 44 ).

74.

La risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale apre la strada all’analisi delle questioni successive.

B.   Questioni pregiudiziali seconda e terza

75.

Queste due questioni, che possono essere trattate congiuntamente, partono dalla risposta affermativa alla prima questione. Ciò premesso, il giudice del rinvio fa riferimento all’impiego di personale, proprio o di terzi, nella pressatura dell’uva nell’impianto in affitto.

76.

Nello specifico, i suoi quesiti sono i seguenti:

–

«Se sia necessario che la pressatura venga effettuata dai dipendenti dell’azienda viticola eponima o che sia quantomeno sottoposta a controllo in loco, oppure se la pressatura possa essere effettuata anche da dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio per uva in base alle istruzioni impartite dall’azienda eponima».

–

«Qualora la pressatura possa essere effettuata anche dai dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio, se questi ultimi possano essere autorizzati a intervenire nella pressatura prendendo decisioni in autonomia in caso di problemi imprevisti».

77.

Nel corso dell’udienza, le osservazioni delle parti e della Commissione si sono concentrate proprio su aspetti relativi ai dipendenti che intervengono nella pressatura. Il Land ha espresso preoccupazioni in merito ai meccanismi di controllo della gestione, della supervisione e della responsabilità del produttore, nel caso in cui quest’ultimo abbia preso in locazione impianti tecnici e utilizzato fornitori di servizi esterni.

78.

Dalla giurisprudenza succitata si evince che il produttore deve in ogni caso garantire che la vinificazione effettuata in impianti presi in locazione, ma facenti parte della sua azienda viticola (nel senso funzionale sopra descritto), segua le stesse tecniche o pratiche impiegate nell’azienda di cui è proprietario.

79.

Il viticoltore che effettua la pressatura dell’uva in un torchio preso in locazione deve quindi realizzarla assumendo «(...) l’effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l’esclusiva responsabilità» ( 45 ) di questa fase (e altre) del processo di produzione del vino.

80.

Rispettata tale condizione, nulla osta a che la pressatura sia effettuata dai lavoratori che gestiscono abitualmente il torchio ( 46 ), e non da quelli dell’azienda viticola eponima. Tuttavia, affinché il processo sia attribuibile al titolare di quest’ultima, il viticoltore che ha preso in locazione il torchio deve controllare (di persona o tramite i suoi dipendenti o in base a un contratto di prestazione di servizi) che la pressatura sia conforme alle sue prescrizioni.

81.

Non ritengo che sia sufficiente impartire istruzioni generali al locatore del torchio, poiché non è escluso che durante l’operazione di pressatura possano verificarsi imprevisti che richiedono l’adozione di decisioni immediate. Tali decisioni possono essere prese solo dal produttore o dal suo personale, senza delegarle a terzi, poiché solo il produttore, o il suo personale, ha la padronanza delle caratteristiche specifiche del suo metodo di vinificazione.

82.

Non credo che la Corte debba andare oltre tale criterio. Spetta alle autorità amministrative (eventualmente i comitati di regolamentazione per la denominazione di origine o per l’indicazione geografica protetta) tradurlo in norme più precise.

83.

In ultima analisi, spetta al giudice del rinvio stabilire se il grado di intervento del produttore sulle operazioni di pressatura effettuate nel torchio che prende in locazione soddisfi tali condizioni. Il contratto sottoscritto per la locazione degli impianti sarà un elemento rilevante (non l’unico) per definire i limiti dell’azione di ciascuna parte.

C.   Quarta questione pregiudiziale

84.

Il giudice del rinvio vuole sapere in che misura sia rilevante il fatto che il locatore del torchio utilizzato per la pressatura abbia un interesse economico proprio alla modalità in cui viene effettuata tale operazione. Tale interesse potrebbe derivare dalla circostanza che nel contratto è stato previsto un supplemento di remunerazione in funzione della resa e della qualità.

85.

Spetta al giudice di volta in volta chiamato a risolvere una controversia in materia stabilire se una clausola contrattuale generi un rischio economico che potrebbe entrare in conflitto con la responsabilità esclusiva del titolare dell’azienda viticola eponima.

86.

Tuttavia, sono del parere che il corrispettivo e gli incentivi pattuiti non debbano ostacolare l’effettivo processo decisionale e il controllo del produttore sulle operazioni di pressatura. In quanto responsabile del processo di vinificazione, è anche nel suo interesse che, fatta salva l’applicazione delle tecniche o delle pratiche che determinano le caratteristiche enologiche dei suoi vini, la pressatura porti a rese più elevate senza penalizzare la qualità del prodotto.

V. Conclusione

87.

Alla luce di quanto precede, suggerisco che la Corte di giustizia risponda al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) nei seguenti termini:

«L’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione, nonché l’etichettatura e la presentazione,

deve essere interpretato nel senso che:

1)

Si può ammettere che la vinificazione sia stata effettuata interamente nell’azienda viticola eponima quando la pressatura dell’uva abbia avuto luogo in un torchio di terzi, preso in locazione per 24 ore e a disposizione esclusiva dell’azienda viticola eponima, a condizione che il titolare di quest’ultima assuma l’effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e la responsabilità dell’operazione.

2)

Alle stesse condizioni di effettiva direzione, stretto e permanente controllo e responsabilità del proprietario dell’azienda viticola eponima, nulla osta a che i dipendenti dell’azienda viticola che concede in locazione il torchio intervengano nella pressatura dell’uva e che il contratto di locazione contenga clausole che prevedono un supplemento di remunerazione per ogni ettolitro di vino in funzione della resa e della qualità».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Regolamento delegato della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni d’origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2).

( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), nella versione risultante dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU 2021, L 435, pag. 262).

( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

( 5 ) Quale pubblicato il 21 aprile 2009 (BGBl. I, pag. 827) e modificato da ultimo dall’articolo 1 del regolamento del 21 ottobre 2022 (BGBl. I, pag. 1873).

( 6 ) È pacifico che durante tale periodo il torchio per uva preso in locazioneè a disposizione esclusiva dell’azienda eponima.

( 7 ) Regolamento della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU 2009, L 193, pag. 60).

( 8 ) Il regolamento n. 1308/2013, nel definire le norme applicabili alla commercializzazione di determinati prodotti, riserva una sezione alla regolamentazione dell’etichettatura e della presentazione nel settore vitivinicolo [sezione 3 («Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo») del capo I («Disposizioni in materia di commercializzazione») del titolo II («Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori»)].

( 9 ) Per la Germania detto elenco include, tra gli altri, il termine «Weingut». Comprende anche i termini Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner e Winzer. Non contiene il termine «Gutsabfüllung», che è previsto dal diritto tedesco nell’articolo 38 del regolamento sul vino. Pertanto, farò riferimento solo al termine «Weingut», che è quello precipuo del diritto dell’Unione.

( 10 ) Il senso è simile anche in altre versioni linguistiche. Così, in tedesco, «die Weinbereitung erfolgt vollständig in diesem Betrieb»; in inglese, «the winemaking is entirely carried out on that holding»; in francese, «la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation»; o in [spagnolo: «la vinificación se ha efectuado enteramente en esa explotación»].

( 11 ) Il corsivo è mio.

( 12 ) In vigore alla data della controversia, esso è stato sostituito anche con riguardo alle definizioni dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1).

( 13 ) V. sentenza del 26 ottobre 2006, Kibler (C-275/05, EU:C:2006:682), punto 22: «dalla nozione di “azienda” di cui all’art[icolo] 12, [paragrafo] 1, lett[era] d), del regolamento [(CEE)] n. 857/84 [del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1984, L 90, pag. 13)], (…) emerge che, ai fini del detto regolamento, l’azienda è l’insieme delle unità di produzione gestite dal produttore. Dato che la stessa nozione è menzionata agli art[icoli] 7, [paragrafo] 1, del regolamento n. 857/84 e 7, primo comma, punti 2, 3 e 4, del regolamento [(CEE)] n. 1546/88 [della Commissione, del 3 giugno 1988, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU 1988, L 139, pag. 12)], dette disposizioni devono essere interpretate in modo uniforme. Inoltre, nei limiti in cui tali disposizioni perseguono lo stesso obiettivo, e considerato che la seconda disposizione citata è la misura d’applicazione della prima, è giocoforza constatare che occorre interpretare in modo uniforme le dette disposizioni, nell’interesse della certezza del diritto».

( 14 ) Ordinanza di rinvio, punto 18.

( 15 ) Sentenze del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C-61/09; EU:C:2010:606), punto 62, e del 2 luglio 2015, Wree (C-422/13, EU:C:2015:438), punto 44.

( 16 ) Sentenza del 2 luglio 2015, Demmer (C-684/13, EU:C:2015:439), punti 61 e 62. A mio parere, l’utilità di tale sentenza nella presente causa è minore: ciò su cui si discuteva all’epoca erano le restrizioni imposte a un agricoltore per garantire la sicurezza del traffico aereo.

( 17 ) Ibidem, punti 69 e 70.

( 18 ) Sentenza del 15 gennaio 1991, Ballmann (C-341/89, EU:C:1991:11), punto 15.

( 19 ) Sentenza del 14 ottobre 2010 (C-61/09, EU:C:2010:606), punti 52, 54, 58 e 62. L’irrilevanza del titolo con cui il produttore gestisce l’azienda è costante nella giurisprudenza [sentenze dell’8 maggio 2003, Agrargenossenschaft Alkersleben (C-268/01, EU:C:2003:263), punto 30, e del 24 giugno 2010, Pontini e a. (C-375/08, EU:C:2010:365), punto 62].

( 20 ) Tale giurisprudenza è stata ripresa nella sentenza del 2 luglio 2015, Wree (C-422/13, EU:C:2015:438), punto 44.

( 21 ) Sentenza dell’8 maggio 2003, Agrargenossenschaft Alkersleben (C-268/01, EU:C:2003:263), punti da 30 a 33. Il contesto normativo era quello del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1).

( 22 ) Sentenza del 7 aprile 2022, Avio Lucos (C-176/20, EU:C:2022:274), punto 36. Tali unità di produzione gestite dall’agricoltore possono includere, ad esempio, animali di terzi utilizzati per il pascolo, purché egli detenga su tali animali un potere di disposizione sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.

( 23 ) Si presume, logicamente, che i vigneti presi in affitto siano situati all’interno dell’area coperta dalla denominazione di origine protetta o dall’indicazione geografica protetta.

( 24 ) V. paragrafo 27 supra.

( 25 ) Ordinanza di rinvio, punto 31.

( 26 ) Regolamento della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU 1981, L 106, pag. 1).

( 27 ) È logico che sia così, in quanto per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche è essenziale che la qualità, le caratteristiche o la notorietà del prodotto siano dovute o attribuibili a un’origine geografica [articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1308/2013].

( 28 ) Landwein der Mosel (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000004687).

( 29 ) Ordinanza di rinvio, punto 24.

( 30 ) Considerando 49 del regolamento delegato 2019/33.

( 31 ) Come sottolinea il giudice del rinvio, i criteri stabiliti nell’ambito generale della produzione agricola devono essere interpretati in modo rigoroso quando vengono applicati alla normativa vitivinicola, data la stretta connessione tra lo stabilimento di produzione permanente e l’azienda viticola eponima.

( 32 ) Tale requisito è stato introdotto dall’articolo 57 del regolamento n. 607/2009. Fino ad allora, era richiesto che «la vinificazione [venisse] effettuata nella stessa azienda» [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU 1976, L 183, pag. 1)].

( 33 ) Nella presente causa, secondo il viticoltore A, la pressatura non richiederebbe più di tre ore effettive (paragrafo 1 della rubrica dedicata alla prima questione pregiudiziale nelle sue osservazioni scritte).

( 34 ) Causa 311/87 (EU:C:1988:483).

( 35 ) Causa C-403/92 (EU:C:1994:269).

( 36 ) Si trattava dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 997/81.

( 37 ) Sentenza del 29 giugno 1994, Baux (C-403/92, EU:C:1994:269), punto 13. Anche in quel caso, il vino doveva essere «interamente ottenuto da uve raccolte nell’azienda di cui trattasi e (…) la vinificazione [essere] stata effettuata nella medesima azienda».

( 38 ) Ibidem, punti 14 e 15. Il corsivo è mio.

( 39 ) Ibidem, punto 19 e, nello stesso senso, punto 24.

( 40 ) Nel corso dell’udienza sono stati forniti esempi dei costi degli impianti di pressatura ed è stata sottolineata la ragionevolezza dal punto di vista economico (cui fa riferimento anche il giudice del rinvio) del loro utilizzo condiviso tra più viticoltori. La Commissione ha inoltre addotto motivi enologici, in quanto il trasporto dell’uva raccolta verso un torchio sito a distanza potrebbe danneggiarne la qualità.

( 41 ) La redditività economica di queste piccole aziende è una preoccupazione del legislatore europeo. Secondo il considerando 13 del regolamento 2021/2117, «(...) il settore vitivinicolo dell’Unione è caratterizzato anche da un numero molto elevato di piccole aziende agricole a conduzione familiare, il che si traduce in una gamma diversificata di vini». Lo stesso considerando mira a garantire la redditività economica dei loro progetti.

( 42 ) Conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, TFUE, «per raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 39 [politica agricola comune], è creata un’organizzazione comune dei mercati agricoli». Secondo il suo paragrafo 2, «l’organizzazione comune (...) deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori (...) dell’Unione».

( 43 ) Articolo 22, paragrafo 2, del Bundesgesetz über den Verkehr mit Wein und Obstwein (legge federale sulla commercializzazione di vino e sidro), nella versione pubblicata il 17 novembre 2009 (BGBl. I Austria n. 111/2009), come modificato dalla legge del 29 maggio 2019 (BGBl. I Austria n. 48/2019), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, punto 1, della Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Bezeichnung von Weinen (regolamento del Ministro federale dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente e della gestione delle acque in materia di denominazione di vini), nella versione pubblicata il 1o aprile 2011 (BGBl. II Austria n. 111/2011), modificato da ultimo dal decreto di modifica del 23 luglio 2018 (BGBl. II Austria n. 184/2018).

( 44 ) Punto 32 dell’ordinanza di rinvio.

( 45 ) Sentenza del 29 giugno 1994, Baux (C-403/92, EU:C:1994:269), punto 15.

( 46 ) Come sottolineato dalla Commissione in udienza, sono loro che conoscono meglio il funzionamento dell’impianto.

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