Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024.#Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.#Energia – Mercato interno dell’elettricità – Metodologia comune di coordinamento regionale della sicurezza operativa – Rigetto della proposta dei gestori di rete – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Compatibilità con il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (UE) 2017/1485.#Causa T-483/21.

ECLI:EU:T:2024:651Eu Chamb Extd 03 T25 set 2024

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

25 settembre 2024 ( *1 )

«Energia – Mercato interno dell’elettricità – Metodologia comune di coordinamento regionale della sicurezza operativa – Rigetto della proposta dei gestori di rete – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Compatibilità con il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (UE) 2017/1485»

Nella causa T‑483/21,

Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., con sede in Konstancin-Jeziorna (Polonia), rappresentata da S. Goldberg, solicitor, A. Galos e E. White, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, Z. Vujasinovic e E. Tremmel in qualità di agenti, assistiti da P. Goffinet, M. Shehu e L. Bersou, avvocati,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm, G. Steinfatt e D. Kukovec (relatore), giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) del 28 maggio 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che conferma la decisione n. 33/2020 dell’ACER, del 4 dicembre 2020, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (in prosieguo: i «TSO») della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia per il calcolo della capacità denominata «CORE» (in prosieguo: la «regione CORE»), relativa alla metodologia comune di coordinamento regionale della sicurezza operativa [in prosieguo: la «metodologia di sicurezza (ROSC)»], e che respinge il suo ricorso nel caso A-007-2021 (consolidato).

Fatti

2

La ricorrente è il TSO responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica in Polonia. Trattandosi di un’impresa pubblica, la ricorrente ha come unico azionista l’Erario polacco, rappresentato dal Ministro plenipotenziario incaricato dell’Infrastruttura strategica dell’energia.

3

Il 17 novembre 2016, l’ACER ha adottato la decisione n. 06/2016, relativa alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. L’articolo 1 e l’allegato I di tale decisione elencano il territorio degli Stati membri compresi nella regione CORE.

4

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 76 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU 2017, L 220, pag. 1), entro tre mesi dall’approvazione della metodologia di coordinamento delle analisi della sicurezza operativa [in prosieguo: la «metodologia per l’analisi (CSAM)»], di cui all’articolo 75, paragrafo 1, di tale regolamento, i TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità sottopongono all’approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») una metodologia di sicurezza (ROSC).

5

Poiché la metodologia per l’analisi (CSAM) è stata approvata il 19 giugno 2019 con la decisione n. 07/2019 dell’ACER, i TSO erano tenuti a presentare una proposta di metodologia di sicurezza (ROSC) entro il 19 settembre 2019. Dato che i gestori dei sistemi di trasmissione non hanno presentato tale proposta entro detto termine, essi hanno informato la Commissione europea del loro ritardo e quest’ultima ha accettato di prorogare il termine fino al 21 dicembre 2019.

6

Il 19 dicembre 2019, i TSO della regione CORE hanno presentato alle ANR una «metodologia comune dei TSO della regione CORE per il coordinamento regionale della sicurezza operativa elaborata conformemente all’articolo 76 del regolamento 2017/1485» (in prosieguo: la «proposta dei TSO»). L’ultima ANR ha ricevuto la proposta dei TSO il 31 gennaio 2020.

7

La proposta dei TSO era accompagnata da una nota esplicativa.

8

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento 2017/1485, le ANR dovevano pervenire a un accordo e decidere sulla proposta dei TSO entro sei mesi dal ricevimento di tale proposta da parte dell’ultima ANR. Qualora le ANR non fossero state in grado di pervenire a un accordo entro tale termine di sei mesi, o dietro loro richiesta congiunta, l’ACER avrebbe dovuto adottare, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 8, di tale regolamento, una decisione relativa a detta proposta entro un termine di sei mesi, conformemente all’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

9

Il 5 giugno 2020, il presidente del forum dei regolatori dell’energia della regione CORE, a nome delle ANR di tale regione, ha informato l’ACER che queste ultime avevano convenuto di chiederle di pronunciarsi sulla proposta dei TSO, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485. Tale richiesta, inviata per posta elettronica, era accompagnata da un documento informale delle ANR della regione CORE sulla proposta dei TSO, che illustrava il loro punto di vista.

10

A seguito di detta domanda, l’ACER si è dichiarata competente ad adottare una decisione individuale su una metodologia di sicurezza (ROSC) per la regione CORE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 10, lettera b), secondo comma, del regolamento 2019/942.

11

Al termine di un lungo periodo di cooperazione, di consultazioni e di discussioni tra l’ACER, tutte le ANR della regione CORE e tutti i TSO di tale regione sulla proposta dei TSO e sulle modifiche apportate a tale proposta nel corso di varie riunioni e torni di voto, il comitato dei regolatori dell’ACER, composto da rappresentanti delle ANR, ha adottato la decisione n. 33/2020. L’allegato I di tale decisione contiene la metodologia di sicurezza (ROSC) della regione CORE, conformemente all’articolo 76 del regolamento 2017/1485 [in prosieguo: la «metodologia di sicurezza (ROSC) contestata»].

12

Il 4 febbraio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER avverso la decisione n. 33/2020, conformemente all’articolo 28 del regolamento 2019/942. Anche un altro TSO della regione CORE, vale a dire la TransnetBW GmbH, ha proposto ricorso avverso tale decisione. Il 18 febbraio 2021, la commissione dei ricorsi ha consolidato i due ricorsi in un’unica causa recante il numero A-007-2021 (consolidata).

13

Con la decisione impugnata del 28 maggio 2021, la commissione dei ricorsi dell’ACER ha confermato la decisione n. 33/2020 e ha respinto integralmente i due suddetti ricorsi di annullamento proposti nei confronti di quest’ultima.

Conclusioni delle parti

14

La ricorrente, sostenuta dalla Repubblica di Polonia, chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata;

–

condannare l’ACER alle spese.

15

L’ACER chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere integralmente il ricorso;

–

condannare la ricorrente e la Repubblica di Polonia alle spese.

In diritto

16

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi. Il primo verte su un errore di diritto in cui la commissione dei ricorsi sarebbe incorsa nel ritenere, in sostanza, che l’ACER fosse competente ad ampliare l’ambito di applicazione e la portata del coordinamento regionale. Il secondo verte su una motivazione insufficiente della decisione impugnata. Il terzo verte su un errore di diritto in cui la commissione dei ricorsi sarebbe incorsa, laddove ha ritenuto che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata fosse conforme all’articolo 35 del regolamento 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54) e all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), e ciò nonostante il suo ambito di applicazione troppo ampio. Il quarto verte su un errore di diritto in cui la commissione dei ricorsi sarebbe incorsa nel decidere che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non incideva sulla possibilità dei TSO di utilizzare il modello di dispacciamento centrale. Il quinto verte su un errore di diritto in cui la commissione dei ricorsi sarebbe incorsa nel ritenere che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non avesse omesso di stabilire norme eque in materia di scambi di energia tra zone e di istituire incentivi adeguati per la gestione delle congestioni e degli investimenti efficaci per contromisure connesse alle apparecchiature. Il sesto verte su un errore di diritto in cui la commissione dei ricorsi sarebbe incorsa nel concludere che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non ostacolava il rispetto dei limiti di sicurezza operativa, in particolare dei limiti di tensione e, pertanto, che tale metodologia era conforme alle disposizioni giuridiche pertinenti.

17

Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto, congiuntamente, il primo e il terzo motivo di ricorso, prima di esaminare successivamente, nell’ordine, i motivi quarto, quinto, sesto e secondo della ricorrente.

Osservazioni preliminari sul processo di valutazione regionale della sicurezza operativa

18

Ai sensi dell’articolo 3 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, il coordinamento regionale della sicurezza operativa disciplinato da detta metodologia comprende l’analisi regionale della sicurezza operativa, da un lato, e il processo di valutazione regionale della sicurezza operativa (in prosieguo: il «processo CROSA»), gestito dai centri di coordinamento regionali (in prosieguo: i «centri regionali»), conformemente all’articolo 78, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1485, che conduce alla preparazione coordinata delle contromisure, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, dall’altro.

19

Prima di procedere all’esame nel merito dei motivi e degli argomenti sollevati dalla ricorrente, occorre illustrare il funzionamento del processo CROSA, al fine di comprendere meglio il contesto in cui si inserisce il presente procedimento e, quindi, di comprendere meglio i motivi tecnici dedotti dalla ricorrente.

20

Il processo CROSA è un processo che ha luogo, da un lato, una volta il giorno prima della consegna dell’energia elettrica e, dall’altro, almeno tre volte il giorno della consegna, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza contestata (ROSC).

21

Tale processo inizia con la valutazione locale della sicurezza operativa effettuata da ciascun TSO nel proprio sistema, conformemente all’articolo 13 e all’articolo 14, paragrafo 1, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.

22

Tale valutazione conduce alla creazione, da parte di ciascun TSO, di un modello individuale di rete, il quale è definito all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24) come, in particolare, un «insieme di dati che descrive le caratteristiche del sistema energetico (generazione, carico e topologia della rete)».

23

Se, nel modello individuale di rete, un flusso su una linea supera il flusso massimo, ciò corrisponde a una congestione fisica che costituisce una violazione della sicurezza. In una situazione del genere è necessario preparare e attivare una contromisura affinché siano rispettati i limiti di sicurezza operativa.

24

Una contromisura è definita, all’articolo 2, punto 13, del regolamento 2015/1222, «come qualunque misura posta in atto da uno o più TSO, manualmente o automaticamente, per mantenere la sicurezza operativa». Si tratta in particolare del ridispacciamento, che è definito, all’articolo 2, punto 26, del regolamento 2019/943, come «misura, compresa la riduzione, attivata da uno o più [TSO], consistente nella modifica del profilo di generazione, di carico o entrambi al fine di modificare i flussi fisici sul sistema elettrico e ridurre una congestione fisica o di garantire altrimenti la sicurezza del sistema», o dello scambio compensativo, definito, all’articolo 2, punto 27, di tale regolamento come «scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica».

25

Quando prepara il modello individuale di rete e identifica una congestione, il TSO può già pianificare l’attivazione delle contromisure, quasi in tempo reale, per porre rimedio a tali violazioni della sicurezza operativa, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza contestata (ROSC). Dette contromisure possono avere o meno rilevanza transfrontaliera.

26

Dall’articolo 9, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata risulta che costituiscono contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, quelle che possono, almeno talvolta, risolvere una congestione sugli elementi di cui al suo articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), vale a dire tutti gli elementi critici di rete presi in considerazione per il calcolo della capacità interzonale, quali risultano dalle metodologie per il calcolo della capacità, e tutti gli altri elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punti i) e ii), della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, ciascun TSO può tuttavia escludere unilateralmente taluni elementi di rete dal processo CROSA. Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, i TSO possono altresì escludere all’unanimità qualsiasi elemento di rete dal processo CROSA, ad eccezione degli elementi critici di rete.

27

Nel suo modello di rete individuale, il TSO deve inoltre indicare la disponibilità di tutte le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della stessa metodologia.

28

Successivamente, conformemente all’articolo 18 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, i modelli di rete individuali sono forniti ai centri regionali e da essi fusi in vista della creazione di un modello comune di rete per tutte le ore della giornata. Il modello comune di rete è definito, all’articolo 2, punto 2, del regolamento 2015/1222, in particolare, come «insieme di dati condiviso a livello unionale e concordato fra i diversi TSO, che descrive la principale caratteristica del sistema elettrico (generazione, carichi e topologia della rete)».

29

Infatti, anche se ciascun TSO fornisce un modello individuale di rete senza congestioni, a causa delle contromisure pianificate, i flussi sugli elementi di rete possono cambiare al momento della fusione dei diversi modelli nel modello comune di rete e possono verificarsi nuove congestioni.

30

Di conseguenza, il processo CROSA ha lo scopo di coordinare, convalidare e attuare le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Più precisamente, l’algoritmo all’interno del processo CROSA, denominato «ottimizzazione delle contromisure», individua, per ogni ora nel modello comune di rete, una combinazione ottimale di tutte le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera disponibili dei TSO, per risolvere tutte le congestioni individuate sugli elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera nel modello comune di rete, e ciò senza crearne nuove, conformemente agli articoli 20, 23, 24 nonché all’articolo 27, paragrafo 1, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.

31

Tali contromisure saranno attuate nel corso del giorno successivo, il più vicino possibile al tempo reale, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, della metodologia di sicurezza contestata (ROSC).

32

La stessa logica si applica al processo CROSA detto «infragiornaliero» che ha luogo il giorno della consegna di energia elettrica. I centri regionali elaborano, almeno tre volte nel corso della giornata, contromisure aventi rilevanza transfrontaliera coordinate per i TSO.

33

Tuttavia, se un TSO rileva una nuova violazione della sicurezza operativa tra due iterazioni del processo CROSA, o dopo l’ultima iterazione del processo CROSA, quando effettua l’analisi della sicurezza operativa locale, può risolvere tale violazione mediante la procedura di attivazione rapida, al di fuori del processo CROSA, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.

Sul primo e sul terzo motivo di ricorso, relativi alla competenza dell’ACER e all’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata

34

Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica di Polonia, deduce anzitutto che l’ACER non era competente a discostarsi dalla proposta dei TSO relativa all’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata e ad ampliarlo. Essa sostiene poi che le competenze dell’ACER non sarebbero «inquadrate in modo preciso», conformemente alla giurisprudenza della Corte, per il motivo che la commissione dei ricorsi ha sottolineato, al punto 484 della decisione impugnata, che le competenze dell’ACER sono limitate solo dai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, ai sensi degli articoli 4 e 5 TUE. Infine, la ricorrente cita vari esempi tratti dalla decisione impugnata che dimostrerebbero che la commissione dei ricorsi avrebbe accettato, e addirittura accolto con favore, il fatto che l’ACER si discosti dalle sue competenze, pur non disponendo di alcuna base giuridica per farlo.

35

Nell’ambito del terzo motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica di Polonia, afferma che la commissione dei ricorsi è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata e, in particolare, la sua definizione degli elementi di rete e delle contromisure rispettassero l’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 e l’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944. Secondo la ricorrente, detta metodologia qualifica praticamente tutti gli elementi del suo sistema e tutte le contromisure come aventi rilevanza transfrontaliera, il che priverebbe i TSO della loro capacità di gestire i flussi di energia elettrica sui loro sistemi e di attuare gli obblighi ad essi incombenti, limitando così la loro capacità di garantire la sicurezza operativa. Procedendo in tal modo, la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata ignorerebbe la distinzione tra le violazioni alla sicurezza operativa che è «necessario» gestire in modo coordinato e quelle che «non è necessario» gestire in modo coordinato, derivante dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1485, e violerebbe l’articolo 76, paragrafo 2, di detto regolamento, dal quale deriverebbe tale distinzione.

36

Nella replica, la ricorrente sostiene altresì che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non è compatibile con l’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM), il quale prevede che, in sede di preparazione della metodologia di sicurezza (ROSC), i TSO devono determinare «norme che definiscono un processo per la compilazione di un elenco comune delle contromisure aventi replica e per la definizione dei TSO interessati dagli effetti di tali contromisure, conformemente all’articolo 15» della metodologia per l’analisi (CSAM). Orbene, nella metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, l’ACER avrebbe introdotto una presunzione di rilevanza transfrontaliera che potrebbe essere confutata soltanto dai TSO all’unanimità.

37

L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente nonché quelli della Repubblica di Polonia e conclude per il rigetto di tali motivi di ricorso.

38

In tale quadro, l’ACER contesta la ricevibilità del primo e del terzo motivo di ricorso. Quanto al primo motivo di ricorso, l’ACER sostiene, da un lato, che esso non sarebbe sufficientemente chiaro e preciso ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il che le impedirebbe di fornire una risposta utile e, dall’altro, che esso costituirebbe un motivo nuovo, non dedotto dinanzi alla commissione dei ricorsi. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso sarebbe fondato, da un lato, su argomenti già formulati in modo identico dinanzi alla commissione dei ricorsi e, dall’altro, su un argomento nuovo, fondato sull’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485.

Sulla ricevibilità del primo e del terzo motivo di ricorso

39

Per quanto riguarda il carattere non sufficientemente chiaro e preciso del primo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, risulta in particolare dal suo controricorso che l’ACER ha compreso tutte le censure formulate dalla ricorrente in tale contesto e che essa vi ha risposto in modo utile, consentendo così al Tribunale di esercitare il suo controllo, con la conseguenza che occorre respingere tale affermazione di irricevibilità.

40

Per quanto concerne la novità di tale primo motivo di ricorso, è vero che la competenza dell’ACER ad adottare una decisione che si discostasse dalla proposta dei TSO concernente l’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non sembra essere stata espressamente contestata dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi, cosicché tale motivo dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Infatti, come risulta dall’articolo 29 del regolamento 2019/942, i ricorsi per l’annullamento di una decisione adottata dall’ACER ai sensi di detto regolamento possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea solo dopo l’esaurimento della procedura dinanzi alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 28 del medesimo regolamento, il che implica, in linea di principio, che motivi non dedotti dinanzi a detta commissione non possono essere dedotti per la prima volta dinanzi al Tribunale in occasione di un ricorso di annullamento. Infatti, vertendo esclusivamente sulla decisione di tale commissione dei ricorsi, quest’ultimo deve essere effettuato alla luce del contesto di fatto e di diritto delle controversie quali sono state presentate dinanzi a tale commissione dei ricorsi (sentenza del 16 marzo 2022, MEKH e FGSZ/ACER, T‑684/19 e T‑704/19, EU:T:2022:138, punto 48). In ogni caso, per le ragioni esposte in prosieguo, questo primo motivo di ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

41

Per quanto riguarda gli argomenti, dedotti a sostegno del terzo motivo di ricorso, che sarebbero già stati dedotti in modo identico dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi, si deve ritenere che la ricorrente sia legittimata a contestare, dinanzi al Tribunale, il ragionamento seguito dalla commissione dei ricorsi nella decisione impugnata e, più in particolare, a tentare di dimostrare che tale ragionamento è viziato da errori di diritto, basandosi, se lo ritiene necessario, su censure già dedotte dinanzi a tale commissione, ma respinte da quest’ultima. In caso contrario, il procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe privato di una parte del suo significato. Nel caso di specie, al punto 566 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha concluso la sua analisi dell’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata ritenendo che quest’ultima fosse conforme all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943, all’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944 e all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485. Ne consegue che gli argomenti della ricorrente diretti a mettere in discussione tale conclusione, alla quale è pervenuta la commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, sono ricevibili.

42

Per quanto riguarda il carattere asseritamente nuovo dell’argomento fondato sull’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485, invocato dalla ricorrente a sostegno del terzo motivo di ricorso, occorre constatare che, ai punti da 552 a 566 della decisione impugnata, quando ha esaminato la nozione di contromisura avente rilevanza transfrontaliera, la commissione dei ricorsi ha segnatamente basato il proprio ragionamento su detta disposizione. Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni dell’ACER, tale argomento non può essere qualificato come nuovo e che, pertanto, è ricevibile.

Sulla fondatezza del primo motivo di ricorso

43

Per quanto riguarda la fondatezza del primo motivo di ricorso, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e l’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485 autorizzano l’ACER, entro un termine di sei mesi, a statuire o ad adottare decisioni individuali su questioni o problemi di regolamentazione aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza della rete transfrontaliera rientranti nella competenza delle ANR, quali l’adozione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, qualora le ANR competenti non siano in grado di pervenire a un accordo entro il termine loro impartito a tal fine o qualora le ANR competenti le abbiano rivolto una richiesta congiunta in tal senso.

44

Nel caso di specie, è pacifico che, con messaggio di posta elettronica del 5 giugno 2020, le ANR della regione CORE, tramite il presidente del forum dei regolatori dell’energia di detta regione, hanno chiesto congiuntamente all’ACER, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485, di statuire sulla proposta dei TSO.

45

Pertanto, la competenza dell’ACER a pronunciarsi o ad adottare una decisione definitiva in merito alla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata si basa, nel caso di specie, sulla circostanza, contemplata all’articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, lettera b), del regolamento 2019/942 e all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485, che tutte le ANR le hanno chiesto congiuntamente di adottare una decisione su detta metodologia.

46

A tale riguardo, occorre ricordare che, tenendo conto in particolare del tenore letterale dell’articolo 6 del regolamento 2019/942, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti da tale normativa, il Tribunale, ai punti da 39 a 61 della sua sentenza del 15 febbraio 2023, Austrian Power Grid e a./ACER (T‑606/20, con impugnazione pendente, EU:T:2023:64), ha dichiarato che l’ACER non era vincolata dalla posizione assunta dalle ANR competenti e che essa poteva, tenuto conto dei poteri decisionali propri che le sono stati attribuiti e allo scopo di svolgere efficacemente le sue funzioni regolamentari, modificare le proposte dei TSO prima della loro approvazione. Alla luce della sua formulazione, l’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485, che si inserisce nel medesimo contesto del regolamento 2019/942 e persegue obiettivi simili a quelli di tale regolamento, deve essere interpretato nello stesso senso, poiché autorizza l’ACER a decidere essa stessa in merito alle proposte che le sono sottoposte dalle ANR, come avviene nel caso di specie con riguardo alla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.

47

Da quanto precede risulta che le competenze dell’ACER a questo proposito sono inquadrate in modo preciso dall’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e dall’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485, il che consente di respingere la censura della ricorrente che sostiene il contrario.

48

Da quanto precede risulta altresì che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l’ACER era competente, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento 2017/1485, a discostarsi dalla proposta dei TSO concernente l’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata e disponeva di una base giuridica a tal fine.

Sulla fondatezza del terzo motivo di ricorso

49

Per quanto riguarda la fondatezza del terzo motivo di ricorso, occorre osservare che, dall’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943, risulta che i TSO sono responsabili della gestione dei flussi di energia elettrica e della sicurezza, affidabilità ed efficienza del sistema dell’energia elettrica, conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944, mentre i centri regionali integrano il ruolo dei TSO svolgendo compiti di dimensione regionale loro assegnati, conformemente all’articolo 37 del regolamento 2019/943.

50

L’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2019/943 prevede che i centri regionali sono responsabili della realizzazione del processo CROSA secondo i metodi sviluppati a norma del regolamento 2017/1485. Nell’ambito di tale competenza, essi elaborano azioni coordinate per i TSO, da essi attuate, tranne nel caso in cui tale attuazione comporterebbe una violazione dei limiti di sicurezza operativa definiti da ciascun TSO, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.

51

Orbene, secondo la ricorrente, l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1485 limita il coordinamento da parte dei centri regionali unicamente alla gestione delle violazioni della sicurezza operativa che è «necessario» gestire in modo coordinato, mentre la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata include anche violazioni per le quali una siffatta gestione non è necessaria.

52

Anzitutto, occorre osservare che, per la definizione delle violazioni della sicurezza operativa che è necessario gestire in modo coordinato, l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485 non determina, in modo autonomo, le violazioni della sicurezza operativa che è necessario gestire in modo coordinato e quelle per le quali ciò non è necessario, ma rinvia, a tale riguardo, all’articolo 76 del regolamento 2017/1485 e alla metodologia di sicurezza (ROSC) adottata sulla base di detto articolo. La ricorrente stessa deduce peraltro che il criterio giuridico pertinente per definire le contromisure che è «necessario» gestire in modo coordinato è quello di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485.

53

Ne consegue che, per esaminare la fondatezza del terzo motivo di ricorso, occorre, anzitutto, verificare se la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata si fondi su un’interpretazione errata dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485, per poi esaminare la censura vertente sulla violazione delle competenze dei TSO derivante dall’articolo 35 del regolamento 2019/943 e dall’articolo 40 della direttiva 2019/944 e, infine, la censura dedotta dalla ricorrente nella sua replica, vertente su un’applicazione asseritamente erronea dell’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM).

- Sull’interpretazione contestuale dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1485

54

L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 prevede che, nel determinare se una congestione ha rilevanza transfrontaliera, i TSO tengono conto della congestione che si verificherebbe in assenza degli scambi energetici tra zone di controllo.

55

È pacifico tra le parti che tutti gli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV potrebbero avere rilevanza transfrontaliera. Il disaccordo tra le parti verte unicamente sulla questione di quali specifiche congestioni, su tali elementi, debbano essere gestite in modo coordinato dal processo CROSA, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485.

56

Nella decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha confermato, a tale riguardo, la posizione dell’ACER secondo la quale, in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485, tutte le congestioni sugli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV, indipendentemente dalla loro origine, dovevano essere gestite in modo coordinato dal processo CROSA, il che comprendeva tanto le congestioni causate dagli scambi transfrontalieri previsti, ossia i flussi assegnati, quanto quelle causate dai flussi imprevisti, ossia i flussi di rete e quelli risultanti dall’attivazione di contromisure volte a ridurre altre congestioni causate dai flussi assegnati.

57

La ricorrente contesta tale interpretazione sostenendo che, secondo un’interpretazione letterale dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485, solo le congestioni causate dagli scambi transfrontalieri previsti, ossia i flussi assegnati, dovrebbero essere gestite in modo coordinato. Pertanto, in assenza di scambi transfrontalieri previsti, una congestione nella rete controllata da un TSO sarebbe gestita meglio da quest’ultimo rispetto al processo CROSA. Di conseguenza, secondo la ricorrente, non tutte le congestioni su uno stesso elemento di rete con una tensione superiore a 220 kV dovrebbero essere sempre gestite in modo coordinato.

58

A tale riguardo, occorre, in un primo tempo, stabilire il criterio giuridico pertinente per l’istituzione della metodologia di sicurezza (ROSC) e, in un secondo tempo, verificare se la commissione dei ricorsi abbia correttamente applicato tale criterio in detta metodologia.

59

Dalla formulazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 deriva che, «nel determinare se una congestione ha rilevanza transfrontaliera, i TSO tengono conto della congestione che si verificherebbe in assenza degli scambi energetici tra zone di controllo».

60

Sul piano letterale, tale disposizione non fornisce alcun elemento che consenta di individuare le contromisure che sarebbe «necessario» gestire in modo coordinato o di definire con precisione l’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Ne consegue che l’interpretazione letterale operata dalla ricorrente non può essere accolta, poiché non è possibile interpretare detta disposizione indipendentemente dal contesto normativo nel quale essa si inserisce.

61

Sul piano contestuale, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 deve essere interpretato alla luce di detto articolo, considerato nel suo insieme, e delle disposizioni alle quali esso rinvia direttamente o indirettamente, vale a dire, in particolare, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), in particolare iii), del regolamento 2017/1485 e l’articolo 35 del regolamento 2015/1222, al quale rinvia l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485.

62

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485, occorre rilevare che dalla formulazione di tale disposizione risulta che la metodologia di sicurezza (ROSC) deve prevedere la preparazione delle contromisure gestite in modo coordinato, ma che da tale disposizione non risulta affatto che debba essere operata una distinzione, ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione di detta metodologia, in funzione dell’origine delle violazioni di sicurezza, come le congestioni, che richiedono contromisure coordinate.

63

Inoltre, occorre constatare che il testo dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485 prevede, in sostanza, che il coordinamento della preparazione di contromisure sia giustificato «[in considerazione della loro] rilevanza transfrontaliera» stabilita a norma dell’articolo 35 del regolamento 2015/1222, da un lato, e «[tenendo] conto dei requisiti di cui agli articoli da 20 a 23 [del regolamento 2017/1485]», dall’altro, il che conferma la lettura dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485 effettuata al precedente punto 62.

64

A tale riguardo, occorre altresì osservare che l’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento 2015/1222 dispone che il ridispacciamento e gli scambi in controflusso aventi rilevanza transfrontaliera devono essere coordinati. Poiché l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485 prevede il coordinamento della preparazione non solo del ridispacciamento e degli scambi in controflusso, ma anche delle altre contromisure senza costi, tale criterio della rilevanza transfrontaliera si applica anche alle suddette contromisure, a causa del rinvio esplicito contenuto in tale disposizione.

65

Inoltre, l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222 prevede che i TSO di ogni regione possano ridurre efficacemente la congestione fisica nella loro zona di controllo, indipendentemente dal fatto che a causarla siano motivi in prevalenza esterni alla loro area di controllo.

66

La necessità di coordinare le contromisure in quanto aventi rilevanza transfrontaliera risulta altresì dall’articolo 16, paragrafo 1, terza frase, del regolamento 2019/943, il quale prevede che, «[n]ell’adottare misure operative per assicurare il permanere dello stato normale del sistema, il [TSO] tiene conto dell’effetto di tali misure sulle zone di controllo limitrofe e le coordina con altri [TSO] interessati a norma del regolamento (...) 2015/1222».

67

Inoltre, occorre osservare che tale interpretazione è altresì corroborata dal contenuto degli articoli da 20 a 23 del regolamento 2017/1485, di cui la metodologia di sicurezza (ROSC) deve tener conto conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485.

68

A tale riguardo, risulta in particolare dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 che, nel preparare e attivare una contromisura, ivi inclusi il ridispacciamento o gli scambi in controflusso conformemente agli articoli 25 e 35 del regolamento 2015/1222, il pertinente TSO valuta, in coordinamento con i TSO coinvolti, l’impatto di tale contromisura all’interno e all’esterno della sua area di controllo.

69

Da detta disposizione risulta altresì che tale valutazione dell’impatto di una contromisura è effettuata conformemente, anzitutto, all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485, il quale prevede l’adozione della metodologia per l’analisi (CSAM), poi, all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il quale prevede l’adozione della metodologia di sicurezza (ROSC) e, infine, all’articolo 78, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento 2017/1485, i quali disciplinano la cooperazione tra i TSO e i centri regionali.

70

Pertanto, il combinato disposto dell’articolo 35 del regolamento 2015/1222, da un lato, e degli articoli da 20 a 23 del regolamento 2017/1485, dall’altro, rivela che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la metodologia di sicurezza (ROSC) non deve prevedere il coordinamento delle contromisure in funzione dell’origine della congestione che tali misure mirano a ridurre, bensì della rilevanza transfrontaliera che tali misure possono avere.

71

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2017/1485, esso prevede che la metodologia di sicurezza (ROSC) determini le contromisure più efficaci ed economicamente efficienti in caso di violazioni della sicurezza operativa di cui all’articolo 22 del regolamento 2017/1485, il quale descrive le diverse categorie di contromisure.

72

Ne consegue che uno degli obiettivi della metodologia di sicurezza è trovare le contromisure ottimali per l’intera rete di ciascuna regione di calcolo della capacità. Di conseguenza, in sede di determinazione dell’ambito di applicazione di detta metodologia, l’ACER doveva prevedere l’individuazione delle contromisure che potevano essere meglio gestite in modo coordinato dal processo CROSA, tenuto conto della loro rilevanza transfrontaliera.

73

Alla luce delle suddette disposizioni, si deve affermare che il criterio giuridico di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 prevede l’individuazione dell’insieme degli elementi di rete sui quali, anzitutto, il coordinamento delle contromisure è necessario a causa della loro rilevanza transfrontaliera, poi, il coordinamento deve consentire di ridurre efficacemente una congestione fisica indipendentemente dall’origine di tale congestione e, infine, il coordinamento regionale deve consentire di trovare la soluzione ottimale.

74

In tale contesto, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 deve essere interpretato nel senso che identifica gli elementi di rete sui quali si verificano, in linea di principio, le «congestioni di rilevanza transfrontaliera», che devono essere gestite mediante contromisure che devono essere considerate di per sé come aventi un’incidenza transfrontaliera.

75

Pertanto, occorre esaminare se, nel caso di specie, la commissione dei ricorsi abbia correttamente applicato tale criterio avendo ritenuto che tutte le contromisure attivate che potevano, almeno talvolta, essere in grado di rimediare alle violazioni dei limiti di corrente sugli elementi di rete di tensione superiore o pari a 220 kV dovessero essere gestite in modo coordinato dalla metodologia di sicurezza (ROSC).

76

A tale riguardo, occorre ricordare che la determinazione degli elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera rinvia alla definizione stabilita dalla metodologia per l’analisi (CSAM), adottata sulla base dell’articolo 75 del regolamento 2017/1485. Infatti, l’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1485 prevede che la metodologia di sicurezza (ROSC) debba rispettare la metodologia per l’analisi (CSAM), la quale prevede taluni elementi per l’adozione della metodologia di sicurezza (ROSC).

77

Orbene, l’articolo 15, paragrafo 1, della metodologia per l’analisi (CSAM) prevede che tutti gli elementi critici di rete e tutti gli elementi di rete con una tensione superiore a un livello stabilito dai TSO siano qualificati come elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera, ad eccezione degli elementi di rete per i quali i TSO concordano all’unanimità che non hanno rilevanza transfrontaliera.

78

È in applicazione di questa disposizione che i TSO hanno stimato, a pagina 8 della nota esplicativa della metodologia di sicurezza (ROSC) (v. punto 7 supra), che gli elementi di rete più pertinenti per il processo CROSA erano quelli con una tensione di 220 kV e 380 kV, «dato che tali elementi [erano] utilizzati per facilitare gli scambi di energia tra zone di offerta nel sistema energetico europeo». I TSO non hanno invece ritenuto che tutte le contromisure attivate su tali elementi dovessero essere gestite in modo coordinato attraverso il processo CROSA.

79

Orbene, individuando le contromisure che era necessario gestire in modo coordinato, l’ACER ha ritenuto, come risulta dal considerando 12 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, che, a causa del fatto che la rete interconnessa della regione CORE era fortemente articolata, non fosse generalmente possibile individuare un elemento di rete che sarebbe stato interessato unicamente da contromisure che non incidevano in alcun modo su altri elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera, di modo che tutte le contromisure che erano, almeno talvolta, in grado di ridurre la congestione sugli elementi di rete di tensione pari o superiore a 220 kV dovevano essere considerate come aventi rilevanza transfrontaliera e, di conseguenza, le contromisure attivate su tali elementi dovevano essere coordinate attraverso il processo CROSA.

80

In udienza, la ricorrente ha spiegato che essa si opponeva più precisamente al coordinamento attraverso il processo CROSA delle contromisure il cui impatto fisico su detti elementi di rete presentava un «fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF)», vale a dire una deviazione di flusso su un elemento di rete avente rilevanza transfrontaliera con contingenza risultante dall’applicazione di una contromisura normalizzata mediante il carico permanente ammissibile sull’elemento di rete associato avente rilevanza transfrontaliera [«a flow deviation on XNEC resulting from the application of a remedial action, normalised by the Permanente ammissibile loading (PAL) on the associated XNE»] inferiore al 5%. Tuttavia, l’ACER ha spiegato, senza essere contraddetta su tale punto, che, a causa della rete interconnessa ad alta maglia della regione CORE, non era possibile stabilire, ex ante, se una contromisura avrebbe superato detta soglia o meno, dal momento che i suoi effetti concreti, in un determinato momento, dipendevano dalle altre contromisure attivate nella rete e dai flussi sugli elementi di rete.

81

Pertanto, basandosi su tale valutazione tecnica, anzitutto, la commissione dei ricorsi ha correttamente ritenuto, alla luce del criterio giuridico applicabile, che tutte le contromisure che erano, almeno talvolta, in grado di ridurre una congestione sugli elementi di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV dovessero essere coordinate con il processo CROSA. Essa ha poi correttamente confermato la posizione dell’ACER secondo cui la metodologia di sicurezza (ROSC) doveva prevedere il coordinamento, attraverso il processo CROSA, delle contromisure necessarie per ridurre una congestione fisica, indipendentemente dalla sua origine, su tutti gli elementi di rete con una tensione superiore o pari a 220 kV. Infine, senza incorrere in alcun errore manifesto di valutazione, la commissione dei ricorsi ha confermato che la soluzione ottimale per l’intera rete interconnessa della regione CORE poteva essere trovata solo tra tutte le contromisure attivate sugli elementi di rete con una tensione superiore o pari a 220 kV.

82

Pertanto, la commissione dei ricorsi non è incorsa in un errore di diritto né in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che tutte le congestioni sugli elementi di rete con una tensione superiore o pari a 220 kV dovessero essere gestite in modo coordinato dal processo CROSA, conformemente alla metodologia di sicurezza (ROSC).

83

Di conseguenza, occorre respingere la censura della ricorrente vertente su una violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485.

- Sulla violazione delle competenze dei TSO derivanti dall’articolo 35 del regolamento 2019/943 e dall’articolo 40 della direttiva 2019/944

84

Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la definizione degli elementi di rete e delle contromisure ripresa nella metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non rispetterebbe l’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 e l’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944, occorre ricordare che dall’analisi effettuata ai precedenti punti da 52 a 82 risulta che l’ACER ha correttamente applicato il criterio giuridico pertinente e non ha incluso nell’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata contromisure che non «era necessario» gestire in modo coordinato attraverso il processo CROSA.

85

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente e come correttamente dichiarato dalla commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, la definizione dell’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata rispetta le competenze dei TSO in materia di sicurezza operativa dei loro sistemi, quali stabilite all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 e all’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944.

86

Inoltre, in primo luogo, occorre constatare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non tutti gli elementi di rete e non tutte le contromisure di cui essa dispone sono inclusi, senz’altro, nella metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Da un lato, gli elementi di rete con una tensione inferiore a 220 kV non vi sono stati inclusi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Inoltre, resta possibile, per i TSO, escludere, vuoi unilateralmente, vuoi all’unanimità, taluni elementi di rete dall’ambito di applicazione di detta metodologia, come elencati all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), i), ii) e iii), di quest’ultima. Dall’altro lato, la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non include talune categorie di contromisure di cui all’articolo 22 del regolamento 2017/1485, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale metodologia. Inoltre, i TSO possono escludere all’unanimità alcune contromisure non aventi rilevanza transfrontaliera, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza contestata (ROSC).

87

Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che consenta di concludere che essa non dispone più di alcuna contromisura per garantire la sicurezza di esercizio del proprio sistema.

88

In secondo luogo, va osservato che i TSO restano gli unici responsabili dell’attivazione delle contromisure aventi rilevanza transfrontaliera per garantire la sicurezza operativa dei loro sistemi.

89

Infatti, nell’ipotesi in cui una contromisura raccomandata possa comportare una violazione della sicurezza operativa della rete di un TSO, quest’ultimo può escludere tale contromisura nella fase di coordinamento in occasione di ogni iterazione del processo CROSA, conformemente all’articolo 27 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata nonché all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2019/943.

90

Analogamente, qualora si verifichi una violazione della sicurezza operativa non prevista dal processo CROSA, il TSO interessato può utilizzare la procedura rapida per attivare, senza l’intervento del centro regionale e in stretto coordinamento con i TSO interessati, una contromisura avente rilevanza transfrontaliera per garantire la sicurezza operativa del proprio sistema, conformemente all’articolo 33 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Di conseguenza, non vi è motivo di presumere che il coordinamento regionale rappresenti un rischio per la sicurezza operativa.

91

Da quanto precede risulta che occorre respingere la censura della ricorrente secondo cui essa si troverebbe nell’impossibilità di garantire la sicurezza operativa del proprio sistema e, pertanto, di esercitare le competenze che le sono riconosciute dall’articolo 35 del regolamento 2019/943 e dall’articolo 40 della direttiva 2019/944.

92

Per queste stesse ragioni, occorre altresì respingere la censura della Repubblica di Polonia secondo cui la ricorrente si troverebbe nell’impossibilità di garantire la sicurezza energetica di detto Stato membro, per il motivo che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata limiterebbe il catalogo di contromisure a disposizione dei TSO e che la ricorrente sarebbe privata di strumenti importanti per esercitare le sue competenze, in contrasto con il principio di solidarietà, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia (C‑848/19 P, EU:C:2021:598).

93

Pertanto, occorre respingere la censura della ricorrente vertente su una violazione dell’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 e dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944.

- Sull’erronea applicazione dell’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM)

94

La ricorrente deduce altresì che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non sarebbe compatibile con l’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM).

95

A tale riguardo, occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485, la metodologia di sicurezza (ROSC) deve essere effettivamente coerente con la metodologia per l’analisi (CSAM), adottata sulla base dell’articolo 75 del regolamento 2017/1485.

96

Secondo il considerando 3 della metodologia per l’analisi (CSAM), quest’ultima contiene, in particolare, le disposizioni per l’identificazione delle contromisure che devono essere coordinate tra i TSO e per facilitare un efficace coordinamento regionale delle contromisure, conformemente alla metodologia regionale che sarà adottata dai TSO sulla base dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485.

97

Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 3, della metodologia per l’analisi (CSAM) prevede che, nella metodologia di sicurezza (ROSC), i TSO adottino norme procedurali per stabilire la rilevanza transfrontaliera di una contromisura che dovrebbe basarsi sugli approcci qualitativi o quantitativi, descritti all’articolo 15, paragrafi da 4 a 6, della metodologia per l’analisi (CSAM).

98

Nella loro proposta, i TSO hanno previsto tali procedure per la valutazione della rilevanza transfrontaliera delle loro potenziali contromisure, che sarebbe stabilita all’unanimità dai TSO per ogni singola contromisura. Nel loro documento informale, le ANR della regione CORE hanno inoltre concordato un approccio qualitativo e quantitativo, ma hanno anche riconosciuto la necessità di ulteriori chiarimenti, in quanto la proposta dei TSO non era completa o sufficientemente dettagliata.

99

Successivamente, l’ACER ha ritenuto, sulla base di una valutazione tecnica, esposta ai considerando 12 e 13 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, che qualsiasi contromisura che fosse, almeno talvolta, in grado di porre rimedio alle violazioni dei limiti di corrente su un elemento di rete con una tensione pari o superiore a 220 kV, ossia un elemento di rete avente rilevanza transfrontaliera, dovesse essere considerata come avente a sua volta rilevanza transfrontaliera, a meno che i TSO non decidessero altrimenti. Per contro, l’ACER ha modificato gli approcci qualitativi e quantitativi al fine di utilizzarli per identificare i TSO interessati dall’attivazione di una contromisura avente rilevanza transfrontaliera, in particolare ai fini della procedura di attivazione rapida.

100

Orbene, occorre osservare che l’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM) prevede una procedura di sviluppo della metodologia di sicurezza (ROSC), che impone ai TSO della regione CORE di elaborare congiuntamente una proposta di metodologia di sicurezza (ROSC), che includa norme per la determinazione della rilevanza transfrontaliera delle contromisure e dei TSO interessati da tali contromisure in generale.

101

Pertanto, non si può addebitare alla commissione dei ricorsi di non aver garantito il rispetto di tale disposizione, dal momento che la procedura stabilita dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede i criteri per l’elaborazione da parte dei TSO di un elenco di elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera e per l’individuazione della rilevanza transfrontaliera di una potenziale contromisura e, inoltre, prevede altresì norme specifiche riguardanti l’esclusione degli elementi di rete nonché delle contromisure non aventi rilevanza transfrontaliera.

102

Occorre quindi respingere la censura della ricorrente, vertente su un’incompatibilità tra l’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata e l’articolo 16 della metodologia per l’analisi (CSAM).

103

Da quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che, non avendo constatato, nella decisione impugnata, una violazione dell’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 e dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944, la commissione dei ricorsi sia incorsa in un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione. Di conseguenza, il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere respinti.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle disposizioni che garantiscono la possibilità di utilizzare il modello di dispacciamento centrale per gestire le congestioni interne o per svolgere compiti di bilanciamento

104

Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dalla Repubblica di Polonia, afferma che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata incide sulla possibilità per i TSO di utilizzare il modello di dispacciamento centrale e, in particolare, il processo di programmazione integrato contenuto in tale modello, dato che, poiché viene attivata una contromisura avente rilevanza transfrontaliera, essi non sono più in grado di accedere alle risorse di generazione interessate e di modificare da soli i setpoint di generazione. Orbene, secondo la ricorrente, il processo di programmazione integrato condotto nell’ambito del dispacciamento centrale è un processo continuo che inizia prima del processo CROSA e che è regolarmente rinnovato in tempo reale, poiché è spesso rinnovato più di cinquanta volte al giorno, mentre vi è soltanto un’iterazione giornaliera e tre iterazioni infragiornaliere nel processo CROSA. Rifiutando di ammettere una siffatta violazione, la commissione dei ricorsi, secondo la ricorrente, è incorsa in un errore di diritto ed ha erroneamente interpretato l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485 e l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/943.

105

La ricorrente deduce, in sostanza, che, a causa del suo ampio ambito di applicazione, la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata ostacola l’utilizzo del modello di dispacciamento centrale non consentendole di gestire essa stessa, in Polonia, le congestioni, da un lato, nonché il bilanciamento, dall’altro, cosicché essa non potrebbe garantire la sicurezza di esercizio del proprio sistema. A tale riguardo, la ricorrente spiega che, nel modello di dispacciamento centrale, essa svolge i compiti di bilanciamento congiuntamente alla gestione delle congestioni in un processo integrato, mentre nel modello di autodispacciamento, i due processi sono effettuati separatamente.

106

L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente nonché quelli della Repubblica di Polonia e conclude per il rigetto del presente motivo di ricorso.

107

In tale quadro, l’ACER contesta la ricevibilità del quarto motivo di ricorso, con la motivazione che esso sarebbe fondato su argomenti già formulati in modo identico dinanzi alla commissione dei ricorsi.

108

In via preliminare, per quanto riguarda la ricevibilità del quarto motivo di ricorso, occorre ricordare che la ricorrente è legittimata a contestare, dinanzi al Tribunale, il ragionamento seguito dalla commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, basandosi, se lo ritiene necessario, su censure già dedotte dinanzi a tale commissione (v. punto 41 supra). Nel caso di specie, al punto 600 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha ritenuto che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non incidesse sulla possibilità per i TSO di utilizzare il meccanismo del modello di dispacciamento centrale. Analogamente, dal punto 609 della decisione impugnata risulta che la stessa commissione ha concluso, in particolare, che i vincoli derivanti dal processo CROSA non pregiudicavano le responsabilità dei TSO derivanti dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485, basandosi su un ragionamento sviluppato ai punti da 583 a 608 della medesima decisione. Ne consegue che le censure della ricorrente dirette a mettere in discussione tali considerazioni, sulle quali si è basata la commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, sono ricevibili.

109

Per quanto riguarda la fondatezza del quarto motivo di ricorso, occorre precisare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485, le autorità competenti «rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale». Quanto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, esso riguarda la responsabilità dei TSO per quanto riguarda il dispacciamento degli impianti di generazione e la gestione della domanda, prevedendo che tale dispacciamento deve essere non discriminatorio, trasparente e, salvo diversamente disposto ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 di detto articolo, basato sul mercato.

110

Tale responsabilità dei TSO può essere attuata utilizzando il modello di dispacciamento centrale, definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6) come «modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un TSO nell’ambito del processo di programmazione integrato».

111

Anzitutto, occorre rilevare che né l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485 né l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/943 implicano che la metodologia di sicurezza (ROSC), adottata sulla base dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485, sia priva di incidenza sulle attività dei TSO, il che include l’utilizzo del modello di dispacciamento centrale previsto in dette disposizioni. Tuttavia, l’interpretazione di tale disposizione non può condurre ad eludere la responsabilità espressa dei TSO di garantire la sicurezza operativa dei loro sistemi quale enunciata, in particolare, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485.

112

Pertanto, occorre esaminare se la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata abbia, come sostiene la ricorrente, la conseguenza di privare quest’ultima della possibilità di utilizzare il modello di dispacciamento centrale per la gestione delle congestioni interne e per svolgere compiti di bilanciamento, pregiudicando così la sua responsabilità di garantire la sicurezza del suo sistema.

Sulla violazione delle disposizioni che garantiscono la possibilità di utilizzare il modello di dispacciamento centrale per la gestione delle congestioni nel modello individuale di rete

113

Per quanto riguarda, in primo luogo, la gestione delle congestioni interne, la ricorrente afferma, in sostanza, che le iterazioni meno frequenti del processo CROSA costituiscono un ostacolo alle iterazioni più frequenti del processo di programmazione integrato, ai sensi dell’articolo 2, punto 19, del regolamento 2017/2195, poiché nessuna nuova modifica dei programmi di generazione o di consumo è possibile dopo l’iterazione giornaliera del processo CROSA, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.

114

A questo proposito, occorre respingere anzitutto la censura della ricorrente secondo la quale, da un lato, vi è unicamente un’iterazione giornaliera del processo CROSA e, dall’altro, le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera possono essere applicate soltanto prima del processo CROSA giornaliero, mentre il processo di programmazione integrato è, secondo la ricorrente, effettuato più di 50 volte al giorno.

115

Infatti, conformemente all’articolo 31, paragrafo 1, della metodologia di sicurezza (ROSC), le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera sono attivate in modo vicino al tempo reale, e non prima della scadenza giornaliera della procedura CROSA che inizia alle ore 18 del giorno precedente a quello della consegna.

116

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura della ricorrente secondo cui le condizioni della rete possono cambiare molto rapidamente, il che potrebbe essere efficacemente risolto dal processo di programmazione integrato, occorre constatare che il processo CROSA prevede garanzie sufficienti per assicurare il rispetto, da parte dei TSO, del loro obbligo di garantire la sicurezza operativa del loro sistema.

117

Infatti, sotto un primo profilo, all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata è previsto che, se l’attivazione di una contromisura avente rilevanza transfrontaliera comporta una violazione della sicurezza operativa, il TSO interessato e il TSO responsabile dell’attivazione della contromisura possono escludere tale contromisura. Questa stessa possibilità è prevista all’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), di detta metodologia, nel caso in cui questa stessa azione non sia più disponibile, vale a dire non possa più essere attuata.

118

Sotto un secondo profilo, l’articolo 33 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede una procedura di attivazione rapida per porre rimedio alle violazioni della sicurezza operativa individuate tra due iterazioni del processo CROSA, senza poter attendere la successiva scadenza, nonché per le violazioni della sicurezza operativa rilevate dopo il processo CROSA più recente.

119

La procedura di attivazione rapida costituisce pertanto una procedura secondaria, al di fuori del processo CROSA, che prevede il coordinamento più ristretto tra i soli TSO interessati dalle contromisure che devono essere attivate per rimediare a nuove violazioni della sicurezza operativa che non hanno potuto essere risolte con il processo CROSA. Tale procedura consente ai TSO di garantire unilateralmente la sicurezza operativa del loro sistema nel caso in cui il processo CROSA non sia in grado di individuare una violazione di quest’ultima.

120

Alla luce di quanto precede, occorre parimenti respingere la censura, sollevata dalla Repubblica di Polonia, secondo la quale l’applicazione del processo CROSA per le reti con un modello di dispacciamento centrale genererebbe informazioni errate sulle contromisure che dovrebbero essere applicate, dal momento che tale processo non disporrebbe delle ultime informazioni sullo stato della rete. Infatti, anche supponendo che il processo CROSA sia inefficace, il che non è stato dimostrato dalla Repubblica di Polonia, quest’ultima non ha dimostrato che le garanzie menzionate ai precedenti punti da 116 a 118 non siano appropriate per consentire ai TSO di garantire la sicurezza operativa del loro sistema quando il processo CROSA non è in grado di individuare una violazione della sicurezza operativa e di raccomandare una soluzione coordinata.

121

Pertanto, si deve concludere che la commissione dei ricorsi non è incorsa in alcun errore di diritto nel dichiarare che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non privava la ricorrente della possibilità di gestire le congestioni nel modello di dispacciamento centrale, cosicché la commissione dei ricorsi non ha violato né l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485 né l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/943.

Sulla violazione delle disposizioni che garantiscono la possibilità di utilizzare il modello di dispacciamento centrale per svolgere compiti di bilanciamento

122

La ricorrente addebita altresì alla commissione dei ricorsi di aver confermato, nella decisione impugnata, la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, sebbene quest’ultima le impedirebbe di svolgere i compiti di bilanciamento.

123

Ciononostante, come correttamente sostenuto dall’ACER, la ricorrente può modificare il programma di generazione di un gruppo a fini di bilanciamento, anche se tale gruppo è interessato da una contromisura avente rilevanza transfrontaliera, e ciò fino al momento in cui tale contromisura è attivata su tale gruppo.

124

È vero che dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1485 risulta, in sostanza, che un TSO non può «progettare, preparare e attivare» contromisure aventi rilevanza transfrontaliera in modo non coordinato, o addirittura al di fuori del processo CROSA. Analogamente, dall’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento 2015/1222 risulta che i TSO non possono «ricorrere a [contromisure] unilaterali o non coordinate» aventi rilevanza transfrontaliera.

125

Tuttavia, il divieto di ulteriori contromisure aventi rilevanza transfrontaliera dopo l’ultima iterazione del processo CROSA si applica alle misure di gestione della congestione senza compromettere le misure adottate a fini di bilanciamento.

126

Infatti, come giustamente sostenuto dall’ACER, anche dopo la scadenza del processo CROSA, il processo di programmazione integrato può proseguire e modificare i programmi di generazione e di consumo dei gruppi di generazione, purché tali modifiche siano finalizzate al bilanciamento. A tale riguardo, in udienza, la ricorrente ha ammesso che, sebbene fosse difficile distinguere le misure di ridispacciamento adottate ai fini della gestione delle congestioni da quelle adottate a fini di bilanciamento, una siffatta distinzione non era tuttavia impossibile.

127

Inoltre, se è vero che, a causa dell’indisponibilità dei gruppi di generazione sui quali sono attivate contromisure aventi rilevanza transfrontaliera conformemente ai risultati del processo CROSA, la ricorrente dispone di meno risorse rispetto al passato per svolgere i suoi compiti di bilanciamento, questa sola constatazione non può essere sufficiente a dimostrare una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485 nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/943.

128

A tale riguardo, da un lato, occorre ricordare che è inerente alla logica di coordinamento regionale che i TSO non possano disporre liberamente di tutte le loro risorse, purché esse abbiano rilevanza transfrontaliera.

129

Dall’altro lato, occorre sottolineare che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede varie garanzie specifiche relative al bilanciamento. In particolare, detta metodologia dispone, all’articolo 25, che il processo CROSA deve garantire che le contromisure ottimizzate aventi rilevanza transfrontaliera non creino squilibri energetici. Inoltre, come sostiene correttamente l’ACER, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, un TSO può, nell’ambito del processo di attivazione rapida, chiedere la rivalutazione della contromisura ordinata avente rilevanza transfrontaliera se, a seguito dei cambi di setpoint risultanti dal processo di programmazione integrato, non è più necessario attivare tale contromisura.

130

Di conseguenza, non si può addebitare alla commissione dei ricorsi di aver violato le competenze dei TSO relative all’utilizzo del modello di dispacciamento centrale per garantire la sicurezza operativa e il bilanciamento, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2017/1485 nonché all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2019/943.

131

Le altre censure dedotte dalla ricorrente a sostegno del quarto motivo di ricorso non consentono di inficiare tale conclusione.

132

Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la censura della ricorrente vertente sul fatto che, confermando la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata e il processo CROSA, la commissione dei ricorsi avrebbe ammesso un’ingerenza illegittima nella sua competenza a svolgere compiti di bilanciamento, da un lato, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato in che modo il paradigma detto «della piastra di rame» del modello di mercato zonale, utilizzato nel processo di calcolo della capacità e da essa invocato, sarebbe rilevante per valutare la legittimità della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. La ricorrente spiega, infatti, che il modello di mercato zonale applicato in Europa è basato sul paradigma della piastra di rame, e precisa che ciò significa che, nella prospettiva del mercato all’ingrosso, non esiste alcuna restrizione alle attività commerciali all’interno della zona di offerta, vale a dire che non esiste alcuna restrizione agli scambi tra impianti di generazione e di carico localizzati in una stessa zona di offerta, e che gli scambi tra le zone di offerta sono limitati dalla disponibilità di capacità di trasmissione dell’energia elettrica tra le zone. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente non spiega affatto in che modo il fatto che il modello di mercato zonale applicato in Europa sia basato su tale paradigma avrebbe la conseguenza di impedirle di utilizzare gruppi di generazione per compiti di bilanciamento qualora una contromisura avente rilevanza transfrontaliera sia attivata su tali gruppi.

133

Dall’altro lato, non si può addebitare alla commissione dei ricorsi di aver confermato, nella decisione impugnata, che i centri regionali potevano partecipare alla gestione in tempo reale del sistema dell’energia elettrica, conformemente al considerando 55 del regolamento 2019/943. Infatti, dal funzionamento del processo CROSA risulta che i centri regionali si limitano a raccomandare una contromisura coordinata, mentre i TSO restano gli ultimi responsabili dell’attivazione di tale contromisura in tempo reale, come risulta dall’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 2019/943 nonché dall’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento 2017/1485.

134

Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, la censura della ricorrente relativa a un’asserita discriminazione tra i TSO operanti secondo il modello di dispacciamento centrale e quelli operanti secondo il modello di autodispacciamento, essa non è stata sollevata né dinanzi alla commissione dei ricorsi né nel ricorso dinanzi al Tribunale, ma unicamente nella replica. Orbene, ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, cosa che la ricorrente non ha fatto valere. Di conseguenza, tale censura è tardiva e, pertanto, irricevibile.

135

In ogni caso, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato in che modo la parità di trattamento dei modelli di dispacciamento centrale e di autodispacciamento violi il principio della parità di trattamento.

136

Infatti, la ricorrente non nega che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non operi alcuna distinzione tra questi due modelli e, pertanto, che essi siano trattati allo stesso modo.

137

Nell’ambito del presente procedimento, l’ACER ha peraltro spiegato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che le restrizioni derivanti dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata si applicavano, in linea di principio, allo stesso modo ai modelli di dispacciamento centrale e di autodispacciamento, poiché incidevano non solo sulla gestione della congestione, ma anche su altri processi di gestione della rete. In tale contesto, l’ACER ha precisato che anche i TSO operanti secondo un modello di autodispacciamento dovevano tenere conto di tali restrizioni, ad esempio per quanto riguarda l’acquisto di capacità di bilanciamento. Pertanto, una capacità di bilanciamento utilizzata come contromisura avente rilevanza transfrontaliera non è più interamente disponibile a fini di bilanciamento né per i TSO che operano secondo il modello di autodispacciamento né per quelli che operano secondo il modello di dispacciamento centrale, senza discriminazioni. Inoltre, l’ACER sostiene che questi due modelli perseguono gli stessi obiettivi, circostanza anch’essa non contestata dalla ricorrente.

138

Orbene, secondo una giurisprudenza costante, il principio generale di non discriminazione o di parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (v. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a.C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

139

Ne consegue che, nel caso di specie, per provare una discriminazione, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata aveva un impatto diverso sulla gestione di uno di questi due modelli, rispetto all’altro, cosa che essa ha omesso di fare.

140

Da quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che, non avendo constatato, nella decisione impugnata, una violazione delle disposizioni che garantiscono ai TSO di poter utilizzare il modello di dispacciamento centrale per gestire le congestioni interne o per svolgere compiti di bilanciamento, la commissione dei ricorsi sia incorsa in un errore di diritto. Di conseguenza, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul quinto motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in cui la commissione dei ricorsi sarebbe incorsa nel concludere che la metodologia di sicurezza (ROSC) non aveva omesso di fissare norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di istituire incentivi adeguati per contromisure connesse alle apparecchiature, quali i trasformatori sfasatori

141

La ricorrente sostiene che la commissione dei ricorsi dell’ACER è incorsa in un errore di diritto in quanto ha confermato l’interpretazione data dall’ACER dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485, secondo la quale la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non aveva omesso, da un lato, di fissare norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e, dall’altro, di istituire incentivi adeguati, relativi alla gestione delle congestioni e agli investimenti, per contromisure connesse alle apparecchiature, quali i trasformatori sfasatori, che consentono di ridurre la congestione «forzando» il passaggio dell’elettricità da una linea elettrica saturata a una linea elettrica meno utilizzata.

142

A tale riguardo, la ricorrente osserva che, dopo l’avvio del processo CROSA di cui alla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, i TSO non possono più applicare individualmente contromisure aventi rilevanza transfrontaliera che sono a loro disposizione grazie agli investimenti da essi realizzati in talune apparecchiature quali i trasformatori sfasatori. La metodologia contestata limiterebbe così la possibilità per i TSO di ricorrere individualmente a contromisure senza costi a livello locale.

143

La ricorrente ricorda che le contromisure scelte per ridurre la congestione su alcuni elementi di rete in base al processo CROSA possono essere diverse dalle contromisure che riguardano unicamente una congestione locale o contromisure locali, il che pone difficoltà quando si verificano più congestioni simultanee e interdipendenti in diverse parti della stessa regione. L’esistenza di tali congestioni simultanee sarebbe ancor più problematica nel caso di utilizzo di trasformatori sfasatori, installati per ridurre la congestione su un elemento di rete, poiché questi ultimi, nell’ambito di una contromisura avente rilevanza transfrontaliera, potrebbero dover essere utilizzati in maniera inversa e, secondo la ricorrente, controintuitiva, per aumentare il flusso sugli elementi congestionati al fine di ridurre una congestione transfrontaliera.

144

Inoltre, un TSO potrebbe, nell’ambito di una contromisura avente rilevanza transfrontaliera, essere costretto ad applicare una soluzione regionale che combini misure che utilizzano i trasformatori sfasatori e misure di ridispacciamento, il che comporterebbe, per esso, costi di ridispacciamento, anche ove avesse potuto utilizzare, senza costi, un trasformatore sfasatore nel quale aveva precedentemente investito al fine di ridurre la congestione dei suoi elementi di rete. Orbene, secondo la ricorrente, nessuna disposizione del diritto dell’Unione obbliga i TSO ad agire nell’interesse di altri operatori stabiliti in altri Stati membri.

145

La ricorrente conclude che, oltre a violare l’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485, la decisione impugnata, che conferma la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, è altresì contraria all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2019/942, in combinato disposto con l’articolo 19 del regolamento 2019/943, in quanto la decisione n. 33/2020 non contribuirebbe a un’applicazione coerente, efficiente ed effettiva del diritto dell’Unione, ma complicherebbe o addirittura vanificherebbe gli sforzi volti a conformarsi all’articolo 19 del regolamento 2019/943 per quanto riguarda l’allocazione dei proventi derivanti dalla congestione a investimenti che consentono di ridurre la congestione delle interconnessioni.

146

L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e chiede il rigetto del presente motivo di ricorso.

147

In tale quadro, l’ACER contesta la ricevibilità del quinto motivo di ricorso, in quanto esso riguarderebbe il metodo di sicurezza (ROSC) contestato stabilito dalla decisione n. 33/2020 e non la decisione impugnata.

148

In via preliminare, per quanto riguarda la ricevibilità del quinto motivo di ricorso, occorre anzitutto rilevare che la ricorrente addebita alla commissione dei ricorsi di essere incorsa, nella decisione impugnata, in un errore di diritto confermando l’interpretazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485 effettuata dall’ACER nella decisione n. 33/2020. Occorre poi constatare che, nell’atto introduttivo, la ricorrente contesta espressamente, a sostegno del quinto motivo di ricorso, taluni punti specifici della decisione impugnata. Infine, occorre osservare che, ai punti da 643 a 651 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non violasse l’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943, né l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485, in particolare in quanto non aveva come conseguenza di scoraggiare gli investimenti realizzati dai TSO in talune apparecchiature quali i trasformatori sfasatori. Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni dell’ACER, con il suo quinto motivo di ricorso, la ricorrente mette in discussione la decisione impugnata e non la decisione n. 33/2020. Tale motivo di ricorso è pertanto ricevibile.

149

Per quanto riguarda la fondatezza del quinto motivo di ricorso, da un lato, occorre precisare che l’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943 fissa l’obiettivo di stabilire norme eque in materia di scambi transfrontalieri di energia elettrica e che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485 mira a promuovere il coordinamento della gestione del sistema e della pianificazione operativa.

150

Per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2019/942, esso fissa all’ACER l’obiettivo, in particolare, di contribuire a un’applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti da quest’ultima in materia di clima e di energia. Quanto all’articolo 19 del regolamento 2019/943, esso disciplina, in sostanza, l’allocazione dei proventi derivanti dall’allocazione della capacità interzonale e dispone, al paragrafo 2, lettera b), che la procedura di assegnazione di detti proventi mira, in particolare, a «coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione».

151

Dall’altro lato, occorre constatare che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata può avere la conseguenza di limitare la possibilità per i TSO di ricorrere individualmente a contromisure senza costi a livello locale, in particolare in caso di congestioni simultanee e interdipendenti in diverse parti della regione CORE, circostanza che l’ACER non contesta. Tuttavia, come ricordato dall’ACER, il processo CROSA può modificare la configurazione di un trasformatore sfasatore solo per risolvere le congestioni individuate nel modello di rete comune e non deve creare nuove congestioni o ricrearne di vecchie, conformemente all’articolo 23 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata. Inoltre, le congestioni «causate» dall’applicazione delle contromisure raccomandate dal processo CROSA, ad esempio la modifica dei parametri di un trasformatore sfasatore, sono anch’esse risolte dal processo CROSA, cosicché i costi del ridispacciamento che è stato necessario per risolvere tali congestioni sono imputati agli elementi di rete congestionati nel modello comune di rete.

152

Inoltre, occorre rilevare che, nelle sue memorie, l’ACER ha riconosciuto che il processo CROSA poteva comportare, per un TSO, taluni costi di ridispacciamento per ridurre le congestioni «causate», in particolare, dalla modifica della configurazione dei trasformatori sfasatori raccomandata dal processo CROSA, quando una soluzione ottimale a livello della regione CORE esigeva tanto la modifica della configurazione dei trasformatori sfasatori quanto contromisure costose, come il ridispacciamento. Pertanto, la ricorrente eccepisce giustamente che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata può generare costi supplementari per taluni TSO, come la ricorrente, che hanno già investito in apparecchiature quali trasformatori sfasatori.

153

Occorre pertanto esaminare se i costi supplementari che possono, in taluni casi, essere generati dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, per i TSO che hanno già investito in apparecchiature quali trasformatori sfasatori, rivelino l’iniquità delle norme stabilite da tale metodologia e abbiano la conseguenza di scoraggiare i TSO dall’investire in tali apparecchiature, come sostiene la ricorrente, al punto da violare l’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485 nonché l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2019/942, in combinato disposto con l’articolo 19 del regolamento 2019/943.

154

Per quanto riguarda il carattere asseritamente iniquo delle norme stabilite dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, occorre constatare che i costi che si verificano a causa dell’applicazione della soluzione regionale selezionata dal processo CROSA sono inerenti al coordinamento regionale e costituiscono un’espressione concreta del principio di solidarietà energetica.

155

Come ricordato dalla Corte al punto 73 della sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia (C‑848/19 P, EU:C:2021:598), l’applicazione del principio di solidarietà energetica non significa che la politica dell’Unione in materia di energia non debba in alcun caso avere un impatto negativo sugli interessi particolari di uno Stato membro in tale settore. Tuttavia, le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione, nell’attuazione di tale politica, tanto gli interessi dell’Unione quanto quelli dei diversi Stati membri potenzialmente riguardati, e a procedere a un bilanciamento tra tali interessi in caso di conflitti.

156

A tale riguardo, occorre rilevare che sono proprio i costi che si verificano a causa dell’applicazione della soluzione regionale che saranno ripartiti tra i TSO in funzione del loro contributo alla congestione, conformemente alla metodologia per la ripartizione dei costi adottata sulla base dell’articolo 74 del regolamento 2015/1222. Inoltre, è opportuno sottolineare che uno degli obiettivi del processo CROSA è quello di risolvere tali congestioni e altre violazioni della sicurezza operativa con il miglior rapporto costi-benefici a livello regionale.

157

Inoltre, occorre tener conto del fatto che l’articolo 35 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede un monitoraggio, sulla base del quale, laddove venga accertato che, nell’ambito del processo CROSA, uno stesso TSO ha subito maggiori costi in modo regolare o sistematico, potrebbe essere giustificata una modifica di tale metodologia, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento 2017/1485.

158

Di conseguenza, occorre constatare che il solo fatto che un TSO possa sostenere maggiori costi a causa del coordinamento regionale non può significare che le norme stabilite dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata siano inique e, pertanto, che tale metodologia violi l’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943 o che esse non siano idonee a promuovere il coordinamento regionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485.

159

Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata scoraggerebbe i TSO dall’investire in apparecchiature quali trasformatori sfasatori, essa non ha fornito alcuna informazione concreta sull’impatto economico dell’attribuzione dei costi di ridispacciamento in grado di dimostrare l’esistenza, a causa di tale metodologia, di un vero e proprio ostacolo agli investimenti in tali apparecchiature.

160

Orbene, come sottolineato dall’ACER senza essere contraddetta dalla ricorrente, un TSO può sempre beneficiare dell’investimento da esso realizzato in un’apparecchiatura come un trasformatore sfasatore, purché tale apparecchiatura riduca i costi che deve sostenere per risolvere le congestioni nel suo modello individuale di rete prima dell’inizio del processo CROSA.

161

Poiché non è dimostrato, nel caso di specie, che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata dissuada i TSO dall’investire in apparecchiature quali trasformatori sfasatori, occorre respingere la censura della ricorrente, vertente su una violazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2019/943, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1485 nonché dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2019/942, in combinato disposto con l’articolo 19 del regolamento 2019/943.

162

Da quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la commissione dei ricorsi sia incorsa in un errore di diritto nel concludere che la metodologia di sicurezza (ROSC) non aveva omesso di fissare norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di istituire incentivi adeguati per contromisure connesse alle apparecchiature, quali i trasformatori sfasatori. Di conseguenza, il quinto motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul sesto motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 76 e 77 del regolamento 2017/1485, in combinato disposto con l’articolo 25 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e h), e paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, che garantiscono il rispetto dei limiti di sicurezza operativa, in particolare quelli di tensione, a livello locale e regionale

163

La ricorrente sostiene che la commissione dei ricorsi è incorsa in un errore di diritto in quanto ha constatato che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non ostacolava il rispetto, da parte dei TSO, dei limiti di sicurezza operativa, in particolare quelli di tensione. Pertanto, la commissione dei ricorsi avrebbe erroneamente ritenuto che detta metodologia non fosse contraria agli articoli 76 e 77 del regolamento 2017/1485, vertenti rispettivamente sulla proposta che deve essere presentata dai TSO per il coordinamento regionale della sicurezza operativa e sulle disposizioni comuni relative all’organizzazione del coordinamento regionale della sicurezza operativa che tale proposta deve contenere, in combinato disposto, in primo luogo, con l’articolo 25 del regolamento 2017/1485, che tratta dei limiti di sicurezza operativa che ogni TSO deve fissare, in secondo luogo, con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e h), di detto regolamento, che stabilisce, tra i suoi obiettivi, da un lato, il fatto di assicurare le condizioni per il mantenimento della sicurezza operativa in tutta l’Unione e, dall’altro, di contribuire al funzionamento efficiente e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell’energia elettrica nell’Unione e, in terzo luogo, con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, ai sensi del quale gli Stati membri, le autorità competenti e i gestori di sistema devono rispettare la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale.

164

A tale riguardo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non offre ai TSO la possibilità di utilizzare contromisure sufficienti per gestire la tensione a livello locale, né ai centri regionali la possibilità di gestire la tensione a livello regionale.

165

L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e chiede il rigetto del presente motivo di ricorso.

166

In particolare, essa contesta la ricevibilità del sesto motivo di ricorso in quanto sarebbe la replica esatta di un motivo già formulato dalla ricorrente dinanzi alla commissione dei ricorsi.

167

In via preliminare, per quanto riguarda la ricevibilità del sesto motivo di ricorso, occorre ricordare che la ricorrente è legittimata a contestare, dinanzi al Tribunale, il ragionamento seguito dalla commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, basandosi, se lo ritiene necessario, su censure già dedotte dinanzi a tale commissione (v. punto 41 supra). Nel caso di specie, ai punti da 677 a 690 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha esposto le ragioni per le quali riteneva che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non ostasse al rispetto, da parte dei TSO, dei limiti di sicurezza operativa, in particolare quelli di tensione, e, pertanto, che detta metodologia non fosse contraria agli articoli 76 e 77 del regolamento 2017/1485, letti in combinato disposto con l’articolo 25 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e h), e paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento.

168

Ne consegue che le censure della ricorrente dirette a mettere in discussione tali considerazioni, alle quali è pervenuta la commissione dei ricorsi nella decisione impugnata, sono ricevibili.

Sulla violazione delle disposizioni che garantiscono il rispetto dei limiti di tensione a livello locale

169

In via preliminare, occorre rilevare che, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, tanto i TSO quanto i centri regionali sono tenuti a rispettare i limiti di tensione. Infatti, tale obbligo deriva, per quanto riguarda i TSO, dall’articolo 27, paragrafo 1 e dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento 2017/1485 e, per quanto riguarda i centri regionali, dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1485, il quale impone a detti centri di effettuare il processo CROSA sulla base dei limiti della sicurezza operativa, come precisati dai TSO conformemente all’articolo 25 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 72 del medesimo regolamento.

170

Occorre inoltre rilevare che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede che le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, coordinate dai centri regionali, mirino a ridurre i flussi sugli elementi di rete aventi rilevanza transfrontaliera. Ne consegue che tale metodologia è incentrata sulla risoluzione delle violazioni della sicurezza operativa sotto forma di problemi di limite di corrente, mentre ai gestori dei sistemi di trasmissione resta principalmente la responsabilità di garantire il rispetto dei limiti di tensione.

171

Tale ripartizione degli obblighi tra i centri regionali e i gestori dei sistemi di trasmissione deriva dalla proposta dei TSO. Risulta, infatti, dalla pagina 5 della nota esplicativa dei TSO (v. punto 7 supra) che questi ultimi hanno ritenuto che le altre violazioni della sicurezza operativa, quali i limiti di tensione e di corrente di corto circuito di cui all’articolo 25 del regolamento 2017/1485, potessero essere meglio attenuate a livello locale.

172

A tale riguardo, la ricorrente deduce, in sostanza, che le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera oggetto della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, da un lato, e le contromisure per garantire il rispetto dei limiti di tensione a livello locale, dall’altro, possono entrare in conflitto, in quanto le prime riguardano la riduzione dei flussi, mentre le seconde possono richiedere il loro aumento. La ricorrente aggiunge che tale «conflitto» non è stato preso in considerazione in maniera sufficiente dalla metodologia di sicurezza (ROSC) contestata.

173

Orbene, la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede diverse garanzie, nel processo CROSA, che mirano appunto ad assicurare il rispetto dei limiti di tensione mediante le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera adottate al termine di tale processo.

174

In primo luogo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, per porre rimedio alle violazioni dei limiti di sicurezza operativa, quali i superamenti dei limiti di tensione, di corrente di corto circuito o di stabilità, è previsto che ciascun TSO della regione CORE effettui una valutazione locale e un’analisi della sicurezza operativa a lungo termine. In particolare, tali violazioni possono essere affrontate nell’ambito della procedura CROSA, durante la fase di coordinamento delle contromisure aventi rilevanza transfrontaliera di cui all’articolo 27 di tale metodologia, in particolare mediante l’applicazione di vincoli supplementari sulle contromisure aventi rilevanza transfrontaliera.

175

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che l’articolo 27 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede solo una possibilità, e non un obbligo, di trattare tali violazioni dei limiti di tensione nell’ambito del processo CROSA. Orbene, dato che tale possibilità spetta al TSO, quest’ultimo può, pertanto, assicurarsi esso stesso che detto processo rispetti i limiti di tensione nel proprio sistema.

176

In secondo luogo, l’articolo 22, paragrafo 5, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede che i TSO possano applicare vincoli di sistema supplementari, che riflettano altri limiti di sicurezza operativa di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, vale a dire i limiti di tensione destinati a far sì che il processo CROSA, nella parte in cui mira all’ottimizzazione delle contromisure, non crei nuove violazioni di sicurezza operativa soggiacenti o non aggravi queste ultime. Il processo CROSA non deve tuttavia risolvere tali violazioni soggiacenti, che devono essere risolte conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, di detta metodologia.

177

Sebbene la ricorrente invochi quest’ultima disposizione a sostegno del suo argomento secondo cui le contromisure coordinate dal processo CROSA non potrebbero essere utilizzate per risolvere le violazioni dei limiti di tensione, essa non dimostra che essa impedisca ai TSO di risolvere le violazioni dei limiti di tensione a livello locale. Al contrario, l’articolo 22, paragrafo 5, della metodologia di sicurezza contestata garantisce che le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera non ostacolino la possibilità per i TSO di risolvere le violazioni dei limiti di tensione. Peraltro, la ricorrente non dimostra in che modo l’articolo 22, paragrafo 5, di detta metodologia non consentirebbe ai TSO di garantire il rispetto dei limiti di tensione a livello locale, da un lato, né perché detta metodologia dovrebbe prevedere l’istituzione di contromisure aventi rilevanza transfrontaliera per risolvere le violazioni dei limiti di tensione, dall’altro.

178

In terzo luogo, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede la possibilità del rigetto, da parte del TSO interessato, di una contromisura avente rilevanza transfrontaliera raccomandata dal processo CROSA, per il motivo che l’attuazione di tale contromisura comporterebbe violazioni della sicurezza operativa nel suo sistema. A tale riguardo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui tale disposizione non consentirebbe ai TSO di garantire il rispetto dei limiti di tensione a livello locale, in quanto prevede soltanto la possibilità di respingere una contromisura, ma non di progettare o raccomandare una siffatta contromisura per risolvere problemi di tensione. Infatti, la ricorrente non dimostra in che modo detta disposizione non consenta ai TSO di garantire il rispetto dei limiti di tensione a livello locale.

179

In quarto luogo, l’articolo 16, paragrafo 4, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata prevede la possibilità per i TSO di integrare tale metodologia con disposizioni relative ai vincoli di rete, al fine di rimediare, in particolare e se necessario, ai superamenti dei limiti di tensione.

180

Ne consegue che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata mira a tenere conto delle contromisure adottate dai gestori dei sistemi di trasmissione a livello locale nel processo CROSA, senza tuttavia esigere il loro coordinamento a livello regionale.

181

Pertanto, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che le garanzie esaminate ai precedenti punti da 175 a 180 non fossero sufficienti ad assicurare il rispetto dei limiti di tensione a livello locale da parte dei TSO.

182

In ogni caso, il solo fatto che la ricorrente non possa più adottare talune contromisure per garantire il rispetto dei limiti di tensione nel suo sistema, dato che tali contromisure sarebbero riservate al processo CROSA, non può essere sufficiente a dimostrare l’impossibilità in cui essa si troverebbe di garantire la sicurezza operativa in detto sistema. Infatti, nulla giustifica che la metodologia di sicurezza (ROSC) preveda l’uso dei vincoli minimi di flusso di potenza e delle indisponibilità pianificate, dal momento che si tratta di misure che spettano ai gestori dei sistemi di trasmissione a livello locale.

183

Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla commissione dei ricorsi di aver confermato, con la decisione impugnata, una metodologia che non darebbe ai TSO la possibilità di utilizzare contromisure sufficienti per gestire la tensione a livello locale.

Sulla violazione delle disposizioni che garantiscono il rispetto dei limiti di tensione a livello regionale

184

Per quanto riguarda l’asserita violazione delle disposizioni che garantiscono il rispetto dei limiti di tensione a livello regionale, in primo luogo, la ricorrente non fornisce alcun elemento a sostegno dell’affermazione secondo cui la metodologia di sicurezza (ROSC) dovrebbe, in generale, prevedere la possibilità di definire contromisure aventi rilevanza transfrontaliera e i vincoli di sistema necessari per attenuare le violazioni dei limiti di tensione.

185

Inoltre, l’ACER ha sottolineato, al punto 95 della controreplica, che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata includeva già talune contromisure per risolvere i problemi di tensione aventi un impatto transfrontaliero, posto che talune contromisure utilizzate per risolvere le violazioni del limite di tensione a livello regionale potevano parimenti essere qualificate come contromisure aventi rilevanza transfrontaliera che dovevano essere coordinate in applicazione di detta metodologia.

186

In secondo luogo, per quanto riguarda più in particolare le indisponibilità pianificate, occorre constatare che, sebbene l’articolo 8 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata escluda che le contromisure di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere d), h), i) e j), del regolamento 2017/1485 possano essere utilizzate nell’ambito del processo CROSA, ciò non avviene nel caso delle indisponibilità pianificate, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, potrebbero essere previste nell’ambito di tale processo.

187

Per quanto concerne, peraltro, i vincoli minimi di flusso di potenza, occorre rilevare che, come indicato dall’ACER, senza essere contraddetta dalla ricorrente, né l’articolo 75 del regolamento 2017/1485 né alcun’altra disposizione del diritto dell’Unione impongono l’inclusione di una siffatta misura nell’ambito del processo CROSA. In ogni caso, tale vincolo minimo può essere previsto da ogni singolo TSO nel suo modello individuale di rete.

188

In terzo luogo, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che le garanzie esaminate ai precedenti punti da 175 a 180 non garantirebbero una perfetta coerenza tra le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, che riguardano le violazioni dei limiti di corrente, e le contromisure locali, utilizzate per attenuare i problemi di tensione a livello locale, occorre osservare che nessuna delle disposizioni da essa invocate, ossia l’articolo 25, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 72 e l’articolo 76 del regolamento 2017/1485, consente di concludere per l’illegittimità di una siffatta situazione.

189

Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare alla commissione dei ricorsi di aver confermato, con la decisione impugnata, una metodologia che non offrirebbe ai centri regionali la possibilità di utilizzare contromisure sufficienti per gestire la tensione a livello locale.

190

Da quanto precede risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che, considerando, nella decisione impugnata, che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non ostacolava, a livello locale e regionale, il rispetto dei limiti di sicurezza operativa, in particolare quelli di tensione, e, pertanto, che detta metodologia non era contraria agli articoli 76 e 77 del regolamento 2017/1485, letti in combinato disposto con l’articolo 25 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e h), e paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, la commissione dei ricorsi sia incorsa in un errore di diritto. Di conseguenza, il sesto motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata

191

La ricorrente sostiene che la commissione dei ricorsi non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata, violando così l’articolo 296 TFUE e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento 2019/942. A sostegno di tale affermazione, la ricorrente cita cinque esempi di valutazioni della commissione dei ricorsi nella decisione impugnata che, a suo avviso, sono insufficientemente motivate e giuridicamente discutibili. Più in particolare, la ricorrente fa riferimento ai punti 556, 559, 574, 605 e 644 della decisione impugnata, che essa afferma di aver contestato in maniera più articolata nei suoi diversi motivi.

192

L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e chiede il rigetto del presente motivo di ricorso.

193

A questo proposito, occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo colpite direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v. sentenze del 15 luglio 2004, Spagna/Commissione, C‑501/00, EU:C:2004:438, punto 73 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 giugno 2017, E-Control/ACER, T‑63/16, non pubblicata, EU:T:2017:456, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

194

Tuttavia, non si può pretendere che la commissione dei ricorsi fornisca una spiegazione che ripercorra esaustivamente uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti dinanzi ad essa. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione dei ricorsi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza del 29 giugno 2017, E-Control/ACER, T‑63/16, non pubblicata, EU:T:2017:456, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che non si può pretendere che la commissione dei ricorsi esamini e motivi esplicitamente il rigetto di ciascuno degli argomenti dedotti nell’ambito di un procedimento avviato dinanzi ad essa.

195

Si deve altresì ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza ivi citata).

196

Ne consegue che gli esempi di valutazioni della commissione dei ricorsi che la ricorrente ritiene essere «giuridicamente discutibili» sono del tutto irrilevanti nella parte in cui sono diretti a sostegno del suo secondo motivo di ricorso, vertente su un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata.

197

Con tale riserva, è alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 193 a 195 che occorre esaminare i diversi esempi di valutazioni della commissione dei ricorsi citati dalla ricorrente a sostegno del presente motivo di ricorso.

198

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione dei ricorsi non avrebbe risposto, al punto 556 della decisione impugnata, alla censura da essa sollevata dinanzi ad essa, secondo cui la progettazione delle contromisure aventi rilevanza transfrontaliera, adottata nella metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, non avrebbe rispettato i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2017/1485, occorre constatare che, ai punti da 552 a 558 della decisione impugnata, la commissione dei ricorsi ha esposto le ragioni per le quali la distinzione tra le contromisure aventi rilevanza transfrontaliera e quelle che non ne avevano, effettuata all’articolo 9 della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata, rispettava tale disposizione.

199

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione dei ricorsi non avrebbe analizzato, al punto 559 della decisione impugnata, la conformità della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata con il diritto dell’Unione, dato che essa non avrebbe spiegato in che modo tale metodologia rispettasse la proposta dei TSO, occorre constatare che, in detto punto, la commissione dei ricorsi ha spiegato le ragioni per le quali tale metodologia era conforme a tale proposta e, più in particolare, al suo articolo 10, paragrafo 1.

200

In ogni caso, dalle valutazioni formulate al precedente punto 46, nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, risulta che l’ACER non è vincolata dalla posizione assunta dalle ANR competenti e che essa può, alla luce dei poteri decisionali propri che le sono stati attribuiti e allo scopo di svolgere le sue funzioni di regolamentazione in modo efficace, modificare le proposte dei TSO prima della loro approvazione. Ne consegue che la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata poteva, in conformità al diritto dell’Unione, discostarsi dalle proposte dei TSO, con la conseguenza che la commissione dei ricorsi non era tenuta a spiegare più dettagliatamente in che modo tale metodologia rispettasse dette proposte.

201

Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione dei ricorsi, al punto 574 della decisione impugnata, non avrebbe risposto alla sua censura secondo cui la metodologia di sicurezza (ROSC) contestata priverebbe i TSO degli strumenti che consentono loro di esercitare la loro responsabilità in materia di sicurezza operativa e di gestione dei flussi, occorre constatare che il ragionamento della commissione dei ricorsi, a tale riguardo, è sviluppato ai punti da 553 a 559 e da 568 a 573 della decisione impugnata. In questi ultimi, la commissione dei ricorsi spiega, in sostanza, che non tutte le contromisure rientrano nell’ambito di applicazione della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata e che talune contromisure possono sempre essere attivate individualmente dai TSO al fine di esercitare la loro responsabilità in materia di gestione del loro sistema.

202

Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui le conclusioni della commissione dei ricorsi, al punto 605 della decisione impugnata, sarebbero «semplicemente errate», dato che l’articolo 37, paragrafo 2, della metodologia di sicurezza (ROSC) contestata non prevederebbe una valutazione regionale coordinata della sicurezza operativa infragiornaliera, la ricorrente contesta, con essa, la fondatezza del ragionamento svolto da detta commissione al punto 605 della decisione impugnata e non la motivazione di tale decisione. Di conseguenza, e alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 195, tale censura deve essere respinta in quanto irrilevante a sostegno del presente motivo di ricorso.

203

Per quanto riguarda, in quinto luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione dei ricorsi suggerirebbe, al punto 644 della decisione impugnata, che la ricorrente si opponga al coordinamento regionale, mentre così non sarebbe, occorre osservare che, in realtà, la ricorrente mette altresì in discussione, con essa, la fondatezza di tale valutazione della commissione dei ricorsi e non la motivazione della decisione impugnata, circostanza che la ricorrente ha peraltro ammesso, nella replica, indicando che il «quinto esempio [che essa cita] riflette una divergenza di opinioni tra le parti piuttosto che una mancanza di motivazione». Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 195, tale censura non è, pertanto, pertinente a sostegno del presente motivo di ricorso.

204

Da quanto precede risulta che la commissione dei ricorsi ha sufficientemente motivato la decisione impugnata, cosicché il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

205

Dall’insieme delle valutazioni che precedono risulta che il ricorso della ricorrente deve essere integralmente respinto.

Sulle spese

206

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’ACER.

207

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. La Repubblica di Polonia, intervenuta nell’ambito del presente ricorso, a sostegno delle conclusioni della ricorrente, si farà dunque carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

 

3)

La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese.

 

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Steinfatt

Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2024.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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