ECLI:EU:T:2024:776•Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 6 novembre 2024.#Crédit agricole SA e a. contro Commissione europea.#Concorrenza – Intese – Settore delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Ricorso di annullamento – Competenza estesa al merito.#Cause T-386/21 e T-406/21.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 6 novembre 2024.#Crédit agricole SA e a. contro Commissione europea.#Concorrenza – Intese – Settore delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Ricorso di annullamento – Competenza estesa al merito.#Cause T-386/21 e T-406/21.
ECLI:EU:T:2024:776Eu Chamb Extd 05 T6 nov 2024
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
6 novembre 2024 ( *1 )
«Concorrenza – Intese – Settore delle obbligazioni sovranazionali, sovrane e di agenzie emesse in dollari statunitensi – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione di obbligazioni – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Importo di base – Valore sostitutivo del valore delle vendite – Ricorso di annullamento – Competenza estesa al merito»
Nelle cause T‑386/21 e T‑406/21,
Crédit agricole SA, con sede in Montrouge (Francia),
Crédit agricole Corporate and Investment Bank, con sede in Montrouge,
rappresentate da D. Beard, barrister, C. Hutton, C. Peacock e J. Parkinson, solicitors,
ricorrenti nella causa T‑386/21,
UBS Group AG, subentrata nei diritti della Credit Suisse Group AG, con sede in Zurigo (Svizzera),
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),
rappresentate da R. Wesseling, F. ten Have e F. Brouwer, avvocati,
ricorrenti nella causa T‑406/21,
contro
Commissione europea, rappresentata, nella causa T‑386/21, da T. Franchoo, M. Farley e B. Cullen, in qualità di agenti, e, nella causa T‑406/21, da A. Boitos, M. Farley, T. Franchoo e C. Vang, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata),
composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, V. Tomljenović, C. Mac Eochaidh, J. Martín y Pérez de Nanclares e M. Stancu, giudici,
cancelliere: I. Kurme, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
a seguito delle udienze del 15 e del 16 giugno 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Crédit agricole SA e la Crédit agricole Corporate and Investment Bank (in prosieguo, congiuntamente: la «Crédit agricole»), ricorrenti nella causa T‑386/21, chiedono, da un lato, l’annullamento della decisione C(2021) 2871 final della Commissione, del 28 aprile 2021, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40346 – Obbligazioni SSA) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui le riguarda, e, dall’altro, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta in tale decisione. |
|
2 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, l’UBS Group AG, subentrata nei diritti della Credit Suisse Group AG, e la Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Credit Suisse»), ricorrenti nella causa T‑406/21, chiedono, in sostanza, l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui le riguarda. |
I. Fatti
A. Sul settore delle obbligazioni SSA
|
3 |
I comportamenti di cui trattasi riguardano obbligazioni sovranazionali (super‑sovereign bond), obbligazioni sovrane (sovereign bond) e obbligazioni di agenzie [agency (sub‑sovereign) bond], emesse in dollari statunitensi (in prosieguo: le «obbligazioni SSA»). Le obbligazioni SSA sono titoli di credito che consentono al loro emittente di raccogliere fondi per finanziare determinate spese o determinati investimenti. |
|
4 |
Il loro emittente può quindi emettere un’obbligazione per prendere in prestito una somma di denaro (importo nozionale) da un investitore (detentore) per un periodo di tempo determinato, che può essere breve (ad esempio, due anni) o lungo (ad esempio, 10 o 30 anni) e a un tasso di interesse predefinito, fisso o variabile. Il detentore dell’obbligazione riceve gli interessi (cedola) dall’emittente a intervalli regolari nonché il rimborso dell’importo nozionale alla scadenza convenuta. |
|
5 |
Le obbligazioni SSA sono classificate in base all’identità dell’emittente. Le obbligazioni sovranazionali sono emesse da istituzioni sovranazionali, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI) o la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRD). Le obbligazioni sovrane sono emesse da amministrazioni centrali e possono essere denominate nella loro valuta nazionale e soggette alla loro legge nazionale, oppure essere denominate in una valuta diversa dalla loro valuta nazionale e soggette a una legge diversa dalla loro legge nazionale. Infine, le obbligazioni di agenzie sono emesse da enti sub‑statali o da istituzioni sostenute implicitamente o esplicitamente da autorità pubbliche, quali la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cassa di ammortamento del debito sociale) (CADES, Francia) o la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Istituto di credito per la ricostruzione, Germania). Tali obbligazioni possono essere emesse in valuta nazionale o in valuta estera. |
|
6 |
Le obbligazioni SSA sono offerte in vendita per la prima volta dall’emittente o per suo conto sul mercato primario. Esse vengono poi scambiate «fuori borsa» (over‑the‑counter) tra investitori sul mercato secondario, senza alcuna borsa centrale. |
|
7 |
I comportamenti contestati nella decisione impugnata non riguardano il mercato primario, ma solo le operazioni successive effettuate sul mercato secondario. |
|
8 |
Il funzionamento di quest’ultimo mercato, descritto nei punti da 10 a 64 della decisione impugnata, è illustrato brevemente qui di seguito ai fini della presente sentenza. |
1. Prezzo di un’obbligazione SSA sul mercato secondario
a) Formazione del prezzo sul mercato secondario
|
9 |
Dopo l’emissione sul mercato primario, l’obbligazione viene poi scambiata tra investitori sul mercato secondario. Tra il momento dell’emissione e la scadenza di tale obbligazione, il prezzo di quest’ultima evolve e si discosta potenzialmente dal prezzo di emissione per effetto di vari fattori, quali l’evoluzione del contesto economico (ad esempio, l’evoluzione generale dei tassi di interesse sui mercati) o fattori specifici dell’emittente (ad esempio, il rischio percepito, la liquidità o la disponibilità di emissioni più recenti). |
|
10 |
Un’obbligazione è generalmente negoziata con riferimento al suo rendimento a maturità (yield), fissato in una percentuale del suo importo nozionale. Tale rendimento è quello che un investitore può ottenere se acquista tale obbligazione oggi a un determinato prezzo e la conserva fino alla scadenza, e dipende quindi dalla cedola e da qualsiasi guadagno realizzato con un acquisto iniziale al di sotto dell’importo nozionale o da qualsiasi perdita realizzata con un acquisto iniziale al di sopra dell’importo nozionale. |
|
11 |
Sul mercato secondario, il prezzo di un’obbligazione viene generalmente determinato con riferimento al rendimento ed è influenzato da vari fattori, quali i volumi disponibili e il prezzo, nonché la disponibilità di obbligazioni comparabili. Una variazione dei tassi di interesse del mercato o una modifica del rating dell’emittente possono parimenti incidere sul prezzo al quale un’obbligazione è negoziata sul mercato. |
b) Prezzi bidirezionali proposti dai market maker
|
12 |
Un «market maker» è un’istituzione o un privato disposto ad acquistare o a vendere prodotti finanziari sul mercato in modo generale e continuativo piuttosto che transazione per transazione, a prezzi che esso stesso determina. |
|
13 |
Il ruolo del market maker consiste nel fornire una quotazione continua su obbligazioni, quotando prezzi bidirezionali – ossia un «corso di acquisto» (bid price) e un «corso di vendita» (ask price) –, indipendentemente dallo stato del mercato, al fine di facilitare gli scambi di tali obbligazioni. Rendendo disponibili volumi di obbligazioni e quotandoli in modo continuativo, il market maker favorisce la liquidità del mercato, ossia la possibilità per gli investitori di acquistare o vendere rapidamente obbligazioni. |
|
14 |
Sebbene non vi siano market maker ufficiali sul mercato delle obbligazioni SSA, alcune istituzioni finanziarie – come le ricorrenti nel presente procedimento – scelgono di assumere la funzione di market maker, nel senso che quotano prezzi bidirezionali. |
|
15 |
Quando operano sul mercato secondario, le banche tentano di generare ricavi captando la differenza tra il corso di acquisto e il corso di vendita. La differenza tra questi due tassi di cambio è denominata «differenziale» (spread), che costituisce il ricavo della banca, considerando un’operazione di acquisto e di rivendita nella sua interezza (in prosieguo: l’«intera operazione di acquisto‑rivendita»). Nell’ambito di un’operazione siffatta, il «prezzo mediano» (mid price o mid), che rappresenta il punto mediano tra il corso di acquisto e il corso di vendita, ed è espresso in centesimi (con due decimali), è un punto di riferimento importante, in quanto la sua conoscenza consente generalmente agli operatori finanziari e agli investitori di dedurre i corsi di acquisto e di vendita. I prezzi mediani non sono indicati sugli schermi degli intermediari (broker), e non vengono comunicati agli investitori e alle altre controparti. |
|
16 |
Infine, gli operatori finanziari basano le loro decisioni in materia di prezzi e altre decisioni strategiche su varie fonti di informazione. Così, il corso di acquisto e il corso di vendita effettivamente praticati da una banca possono essere influenzati dall’identità della controparte (ad esempio, un investitore importante per la banca) o dal volume interessato dall’operazione di acquisto o di vendita. |
2. Posizioni di negoziazione e rischio di negoziazione
|
17 |
Dopo un’operazione di acquisto di un’obbligazione, un operatore finanziario si trova in una «posizione lunga» (long position), nel senso che detiene l’obbligazione nel suo portafoglio, fino al momento in cui «chiude» tale posizione, ossia rivende l’obbligazione, se possibile ad un prezzo superiore a quello al quale l’ha acquistata. L’operatore può decidere di mantenere la posizione lunga per un certo periodo di tempo, il che rappresenta un rischio (o un’«esposizione»). Infatti, se il valore dell’obbligazione diminuisce, l’operatore deterrà nel suo portafoglio un’obbligazione il cui valore è inferiore al prezzo al quale l’ha acquistata. |
|
18 |
Viceversa, dopo un’operazione di vendita di un’obbligazione, un operatore può trovarsi in una «posizione corta» (short position) se ha venduto un’obbligazione che non deteneva, tipicamente quando ha venduto un volume di obbligazioni più elevato di quello che deteneva. Egli deve allora procurarsi tale obbligazione presso un altro operatore per chiudere la propria posizione. Tale posizione corta implica un guadagno potenziale, se il prezzo di acquisto per procurarsi detta obbligazione è inferiore al prezzo di vendita ottenuto dall’operatore, ma può comportare una perdita potenziale, se il prezzo di acquisto è superiore al prezzo di vendita. Un operatore può decidere di assumere una posizione corta, in particolare perché si attende che il prezzo dell’obbligazione diminuisca (e di ottenere quindi un profitto pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto) o per soddisfare una richiesta di un cliente importante. |
|
19 |
Pertanto, un operatore può avere una posizione lunga o corta relativamente a una determinata obbligazione. Un operatore può decidere di mantenere tale posizione, con riserva dei «limiti di rischio» (risk limits) imposti dal suo datore di lavoro. In alternativa, l’operatore può acquistare o rivendere obbligazioni ad investitori finali o tramite un intermediario al fine di limitare o compensare la propria esposizione. Questo modo di ridurre il rischio è una forma di «copertura» (hedging) del rischio che può essere effettuata mediante l’acquisto o la vendita delle medesime obbligazioni, o di altre obbligazioni molto liquide, come le obbligazioni del Tesoro statunitense, con una cedola o una scadenza analoga. |
3. Scambi tra banche tramite intermediari
|
20 |
Gli intermediari sono mediatori finanziari che agevolano le operazioni tra le banche e sono generalmente remunerati mediante una commissione, che è una percentuale dell’operazione di acquisto o di vendita. |
|
21 |
Gli intermediari gestiscono piattaforme elettroniche che indicano in tempo reale le offerte di acquisto e di vendita delle banche. Tali piattaforme indicano il nome, la cedola e la data di scadenza di un’obbligazione, il volume (ossia l’importo nozionale, generalmente espresso in milioni di valuta) delle offerte di acquisto o di vendita e talora il differenziale di rendimento rispetto a un’obbligazione di riferimento. I corsi di acquisto e di vendita visualizzati in un dato momento sono i migliori corsi disponibili, ossia quelli più competitivi in quel momento. |
|
22 |
L’operatore finanziario di una banca che vede un’offerta di acquisto (bid) o di vendita (ask o offer) su una piattaforma di intermediario può decidere, rispettivamente, di «cogliere» (hit) l’offerta di acquisto (vendendo quindi obbligazioni) o di «sollevare» (lift) l’offerta di vendita (acquistando quindi obbligazioni), nel qual caso accetta l’operazione alle condizioni visualizzate sulla piattaforma. Sulle principali piattaforme di intermediazione, quando ciò si verifica, il corso di acquisto o di vendita accettato per l’operazione è visibile a tutti gli operatori, ma non viene divulgata l’identità delle controparti. |
|
23 |
Un operatore interessato a un’offerta che figura su una piattaforma di intermediario può contattare l’intermediario per ottenere ulteriori informazioni, come la disponibilità di volumi supplementari. Gli operatori finanziari tengono spesso discussioni online continue (chat) con più intermediari su Bloomberg o su altre piattaforme di messaggistica istantanea. |
|
24 |
Se l’operatore è interessato, ha luogo una breve negoziazione al di fuori della piattaforma (per telefono o tramite discussione online), durante la quale l’intermediario agisce come mediatore tra le due parti affinché venga raggiunto un accordo sul prezzo e sul volume finale dell’operazione. |
|
25 |
Gli intermediari non rivelano l’identità degli operatori coinvolti in una determinata operazione, il che garantisce l’anonimato degli operatori e impedisce loro di ottenere informazioni relative alla posizione o alle intenzioni di un operatore, nonché di utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio. Il ricorso a un intermediario garantisce inoltre l’esecuzione affidabile delle operazioni. È generalmente riconosciuto che i vantaggi per gli operatori finanziari derivanti dal ricorso a un intermediario sono superiori alle spese di intermediazione. |
B. Sul procedimento che ha dato luogo alla decisione impugnata
|
26 |
A seguito di una domanda presentata il 4 agosto 2015, la Commissione europea, il 4 dicembre 2015, ha concesso alla Deutsche Bank un’immunità condizionale in applicazione del punto 8, lettera a), della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17). Tale banca ha continuato a collaborare e, durante tutta l’indagine, ha fornito alla Commissione informazioni ed elementi di prova supplementari riguardo all’infrazione controversa. |
|
27 |
Il 4 dicembre 2015, il 6 settembre 2016, il 15 marzo 2017 e il 12 novembre 2019 la Commissione ha inviato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), richieste di informazioni alla Bank of America Corporation e alla Merrill Lynch International (in prosieguo, congiuntamente: la «BofA»), alla Crédit agricole, alla Credit Suisse e ad altre banche. |
|
28 |
Tra il 21 e il 24 novembre 2016 la Commissione ha effettuato ispezioni preannunciate presso i locali della BofA e della Credit Suisse a Londra (Regno Unito). |
|
29 |
Il 20 e 21 dicembre 2018 la Commissione, da un lato, ha avviato il procedimento volto all’adozione di una decisione a norma del capo III del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), e, dall’altro, ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Deutsche Bank, alla Credit Suisse, alla Crédit agricole e alla BofA (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»). |
|
30 |
A tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti è stato concesso l’accesso al fascicolo d’indagine della Commissione. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, essi hanno tutti presentato osservazioni scritte su tale comunicazione. Hanno inoltre esposto i loro argomenti durante un’audizione tenutasi tra il 10 e l’11 luglio 2019. |
|
31 |
Il 6 novembre 2020 la Commissione ha inviato a ciascuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti una lettera contenente chiarimenti supplementari sul metodo proposto dalla Commissione per determinare il valore sostitutivo del valore delle vendite (proxy for the value of sales) ai fini del calcolo dell’importo della loro ammenda (in prosieguo: la «lettera relativa alle ammende»). In risposta, la Deutsche Bank ha presentato le sue osservazioni il 4 dicembre 2020 e la Crédit agricole, la Credit Suisse e la BofA hanno presentato le loro osservazioni l’8 gennaio 2021. |
C. Sulla decisione impugnata
1. Sulla constatazione dell’infrazione controversa
|
32 |
Nella decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento a numerose discussioni tra gli operatori finanziari delle banche interessate attraverso chat room permanenti o non permanenti su Internet nonché attraverso discussioni bilaterali per via elettronica o per telefono, avvenute in un periodo compreso tra il 19 gennaio 2010 e il 24 marzo 2015 (punti da 90 a 92 della decisione impugnata). |
|
33 |
In tale contesto, la Commissione ha considerato che l’obiettivo generale della collaborazione tra gli operatori interessati consisteva nell’ottenere un vantaggio concorrenziale nei confronti dei clienti e dei concorrenti, coordinandosi sui prezzi e sulle attività di negoziazione nonché scambiando informazioni di mercato sensibili sotto il profilo commerciale relative alle loro attività di negoziazione, ai loro prezzi e alle loro strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi, nel settore delle obbligazioni SSA (punti 102 e 638 della decisione impugnata). |
|
34 |
La Commissione ne ha dedotto che le banche interessate avevano consapevolmente sostituito una cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza, a detrimento degli altri operatori del mercato e dei loro clienti. Secondo tale istituzione, le serie di discussioni in questione possono essere raggruppate in cinque categorie di accordi o di pratiche concordate, categorie che sono strettamente collegate e si sovrappongono parzialmente (punti 613, 638, 643 e 758 della decisione impugnata). |
|
35 |
Come risulta dai punti 103 e 613 della decisione impugnata, queste cinque categorie consistono rispettivamente:
|
|
36 |
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei comportamenti di cui trattasi, la Commissione ha concluso che essi erano contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE per il motivo che consistevano in accordi o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere o falsare la concorrenza nel settore delle obbligazioni SSA nello Spazio economico europeo (SEE), come risulta dall’articolo 1 della decisione impugnata. |
|
37 |
Per giungere a tale conclusione, in primo luogo, la Commissione ha scelto di considerare che i comportamenti di cui trattasi presentavano tutte le caratteristiche di accordi o di pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. sezione 5.2.1 e, in particolare, punti 620 e 621 della decisione impugnata). |
|
38 |
In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che, alla luce del loro contenuto, dei loro obiettivi nonché del contesto economico o giuridico nel quale avevano luogo, detti comportamenti avessero per oggetto di restringere o falsare la concorrenza mediante una concertazione sui prezzi, una ripartizione della clientela, una ripartizione dei mercati e uno scambio di informazioni commerciali sensibili che riducevano l’incertezza esistente sul mercato. A tal riguardo, la Commissione ha inoltre considerato che i medesimi comportamenti avevano anche falsato la concorrenza, creando un’asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, la quale conferiva alle banche interessate un vantaggio concorrenziale tanto più significativo in quanto riguardava un mercato fuori borsa caratterizzato da un’incertezza significativa (v. sezione 5.2.2 e, in particolare, punti 739, 741 e 742 della decisione impugnata). |
|
39 |
In terzo luogo, la Commissione ha considerato che i comportamenti di cui trattasi costituivano un’infrazione unica e continuata, in quanto facevano parte di un piano complessivo che perseguiva un medesimo obiettivo anticoncorrenziale. A tale proposito, la Commissione ha rilevato in particolare che tali comportamenti riguardavano un prodotto omogeneo e negoziato in modo analogo, che il meccanismo istituito era il medesimo e che le banche in questione erano generalmente rimaste le stesse e cambiavano solo quando uno degli operatori partecipanti ai comportamenti di cui trattasi passava da una banca all’altra (v. sezione 5.2.3.2 e, in particolare, punti da 757 a 763 della decisione impugnata). |
|
40 |
In quarto luogo, i comportamenti di cui trattasi riguardavano obbligazioni SSA che erano emesse da autorità e istituzioni stabilite nel SEE e formavano oggetto di un volume significativo di transazioni tra Stati membri nonché tra l’Unione europea e i paesi facenti parte del SEE. Pertanto, tali comportamenti erano idonei, secondo la Commissione, a pregiudicare il commercio tra Stati membri nonché tra le parti contraenti dell’accordo SEE (GU 1994, L 1, pag. 3) (v. sezione 5.2.4.2 della decisione impugnata). |
|
41 |
In quinto luogo, la Commissione ha considerato che l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE non si applicavano al caso di specie (v. sezione 5.3 della decisione impugnata). |
2. Sull’irrogazione di ammende
|
42 |
La Commissione ha indicato di avere stabilito l’importo delle ammende irrogate conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») (v. sezione 8.2 della decisione impugnata). Tuttavia, tenuto conto delle peculiarità del settore finanziario e, in particolare, del fatto che prodotti finanziari come le obbligazioni SSA non generano vendite nel senso abituale del termine, la Commissione, anziché utilizzare il «valore delle vendite» associato alla negoziazione di obbligazioni SSA per determinare il punto di partenza del calcolo dell’ammenda, ha ritenuto opportuno stabilire un valore sostitutivo del valore delle vendite (in prosieguo: il «valore sostitutivo»), basato, da un lato, sull’importo nozionale delle obbligazioni SSA scambiate durante i rispettivi periodi di partecipazione delle banche interessate all’infrazione controversa e, dall’altro, sui differenziali tra i corsi di acquisto e di vendita delle obbligazioni SSA (v. sezione 8.2.3 della decisione impugnata). |
|
43 |
Per il resto, la Commissione ha determinato l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna banca interessata stabilendo un importo di base, calcolato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, e adeguando tale importo di base in funzione di parametri specifici per ciascuna banca. |
3. Sul dispositivo
|
44 |
Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata riguardante [obbligazioni SSA] in tutto il SEE, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza nel settore delle [obbligazioni SSA]:
Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:
(…) Articolo 3 Le imprese elencate all’articolo 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni di cui allo stesso articolo, qualora non vi abbiano ancora provveduto. Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o condotta di cui all’articolo 1 nonché qualsiasi atto o condotta avente oggetto o effetto simile. (...)». |
II. Conclusioni delle parti
|
45 |
Nella causa T‑386/21, la Crédit agricole chiede che il Tribunale voglia:
|
|
46 |
Nella causa T‑406/21, la Credit Suisse chiede che il Tribunale voglia:
|
|
47 |
Nella causa T‑386/21 e nella causa T‑406/21, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
|
III. In diritto
|
48 |
Sentite le parti, il Tribunale decide di riunire le cause T‑386/21 e T‑406/21 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. |
A. Sulle richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico
|
49 |
Nel corso del procedimento, la Crédit agricole, la Credit Suisse e la Commissione hanno chiesto, in sostanza, che taluni dati fossero omessi nei confronti del pubblico nella presente sentenza in applicazione degli articoli 66 e 66 bis del regolamento di procedura. |
|
50 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, nel conciliare la pubblicità delle decisioni giudiziarie e il diritto alla tutela dei dati personali e del segreto commerciale, il giudice deve ricercare, in base alle circostanze di ogni fattispecie, il giusto equilibrio, tenendo in considerazione anche il diritto del pubblico ad avere accesso, conformemente ai principi stabiliti all’articolo 15 TFUE, alle decisioni giudiziarie (v. sentenza del 27 aprile 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commissione, T‑4/20, EU:T:2022:242, punto 29 e giurisprudenza citata). |
|
51 |
Inoltre, la riservatezza di un elemento del fascicolo non è giustificata nel caso, ad esempio, di informazioni già pubbliche o alle quali il pubblico o taluni ambienti specializzati possano avere accesso, di informazioni contenute anche in altri passaggi o documenti del fascicolo per i quali la parte che intende mantenere il carattere riservato dell’informazione di cui trattasi non ha presentato un’istanza a tale fine, di informazioni non sufficientemente specifiche o precise per rientrare tra i dati riservati o ancora di informazioni che risultino in larga parte o si evincano da altre informazioni lecitamente accessibili agli interessati (v. ordinanza del 14 marzo 2022, Bulgarian Energy Holding e a./Commissione, T‑136/19, EU:T:2022:149, punto 9 e giurisprudenza citata). |
|
52 |
Oltre a ciò, informazioni che sono state segrete o riservate, ma risalgono a cinque anni addietro o più, devono essere considerate, in linea di principio, a causa del decorso del tempo, storiche e ormai prive, per tale motivo, del loro carattere segreto o riservato, salvo che, in via eccezionale, la parte che invoca tale carattere non dimostri che, sebbene siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati (v. sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister,C‑15/16, EU:C:2018:464, punto 54 e giurisprudenza citata). |
|
53 |
Alla luce di quanto precede, il Tribunale decide, nel caso di specie, per quanto riguarda la versione pubblica della presente sentenza, di procedere all’anonimizzazione dei nomi delle persone fisiche menzionate nella decisione impugnata. Il Tribunale decide altresì di omettere taluni dati relativi al fattore di adeguamento applicato dalla Commissione alla Crédit agricole e alla Credit Suisse nell’ambito del calcolo dell’importo delle ammende loro inflitte e che la Commissione ha occultato, nella decisione impugnata, sia nei confronti delle banche che hanno partecipato all’infrazione controversa sia nei confronti del pubblico. |
|
54 |
Per contro, l’intelligibilità della motivazione della presente sentenza, il decorso del tempo, la motivazione stereotipata delle richieste di omissione di taluni dati, le informazioni già accessibili al pubblico nonché i cambiamenti significativi verificatisi dopo il marzo 2015 nell’attività della Crédit agricole e della Credit Suisse nel settore delle obbligazioni SSA giustificano che il Tribunale riveli al pubblico taluni dati relativi alle censure di tali banche e, in particolare, alla metodologia adottata dalla Commissione per il calcolo delle ammende loro inflitte. |
|
55 |
Pertanto, da un lato, il Tribunale decide in particolare di non occultare, nella versione pubblica della presente sentenza, le informazioni contenute nelle tabelle da 2 a 4 dell’allegato della decisione impugnata comunicate alla Crédit agricole nonché talune informazioni della tabella 5 di detto allegato. |
|
56 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda la Credit Suisse, il Tribunale decide in particolare di non occultare, nella versione pubblica della presente sentenza, le informazioni contenute nella tabella 5 dell’allegato della decisione impugnata comunicata a tale banca, il tempo medio che separa le sue operazioni giornaliere di acquisto e di vendita dalle operazioni «parzialmente equilibrate», la percentuale rappresentata dalle operazioni «parzialmente equilibrate» o dalle operazioni «interamente equilibrate» rispetto al numero totale di operazioni effettuate da tale banca e la percentuale rappresentata dalle operazioni di acquisto di liquidità rispetto al numero totale di operazioni effettuate da tale banca. |
B. Sull’oggetto dei ricorsi della Crédit agricole e della Credit Suisse
1. Sul ricorso della Crédit agricole
|
57 |
Anzitutto, occorre rammentare che una decisione adottata sul fondamento dell’articolo 101 TFUE nei confronti di più imprese, benché predisposta e pubblicata sotto forma di decisione unica, deve essere considerata come un complesso di decisioni individuali che dichiarano, nei confronti di ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele, infliggendole, se del caso, un’ammenda (sentenza del 16 settembre 2013, Galp Energía España e a./Commissione, T‑462/07, non pubblicata, EU:T:2013:459, punto 90). |
|
58 |
Ne consegue che, con la presentazione di un ricorso di annullamento avverso una decisione siffatta, ciascun destinatario della stessa può investire il giudice dell’Unione dei soli elementi della decisione che lo riguardano, mentre quelli riguardanti altri destinatari non possono, in linea di principio, rientrare nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Emesa‑Trefilería e Industrias Galycas/Commissione, T‑406/10, EU:T:2015:499, punto 117). |
|
59 |
Tuttavia, tale giurisprudenza non priva tutti i destinatari di una siffatta decisione della possibilità di contestare, nell’ambito dei loro rispettivi ricorsi, tutti gli elementi di fatto sui quali la Commissione si è basata in particolare per concludere che i comportamenti di cui trattasi dovevano essere qualificati come «infrazione unica e continuata» o come «restrizione per oggetto», sebbene il destinatario che li contesta non vi abbia partecipato. |
|
60 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non è legittimata a chiedere l’annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella loro interezza. Tutt’al più, essa può chiedere l’annullamento delle parti di tali articoli che la riguardano. |
|
61 |
Occorre pertanto intendere la domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione impugnata o la domanda di annullamento dell’ammenda nel senso che riguardano solo l’articolo 1, lettera c), e l’articolo 2, lettera c), di detta decisione. |
|
62 |
Inoltre, con il primo e il secondo capo delle sue conclusioni, come interpretati al punto precedente, la Crédit agricole chiede al Tribunale, in sostanza, l’annullamento dell’articolo 1, lettera c), e dell’articolo 2, lettera c), della decisione impugnata e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda prevista da quest’ultimo articolo. |
|
63 |
Il Tribunale deve quindi valutare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la Crédit agricole – per quanto attiene, da un lato, alla constatazione di un’infrazione effettuata nei suoi confronti all’articolo 1, lettera c), della decisione impugnata e, dall’altro, l’ammenda che le è stata inflitta all’articolo 2, lettera c), di detta decisione – nonché esercitare la competenza estesa al merito riconosciutagli in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 per quanto attiene all’importo dell’ammenda inflitta a tale banca. |
|
64 |
Infine, con il terzo capo delle sue conclusioni, la Crédit agricole chiede altresì al Tribunale di ingiungere alla Commissione di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi all’emananda sentenza del Tribunale, conformemente all’articolo 266 TFUE. |
|
65 |
Orbene, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nemmeno allorché queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze (ordinanze del 22 settembre 2016, Gaki/Commissione, C‑130/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:731, punto 14, e del 19 luglio 2016, Trajektna luka Split/Commissione, T‑169/16, non pubblicata, EU:T:2016:441, punto 13). Lo stesso vale nell’ambito dell’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito. |
|
66 |
Ne consegue che occorre respingere sin d’ora il terzo capo delle conclusioni della Crédit agricole per incompetenza. |
2. Sul ricorso della Credit Suisse
|
67 |
Con i capi primo e secondo, terzo e quarto delle sue conclusioni, formulati unicamente sulla base dell’articolo 263 TFUE, la Credit Suisse chiede, in sostanza, l’annullamento totale o parziale dell’articolo 1, lettera d), della decisione impugnata nonché l’«annullamento» totale o, in subordine, parziale dell’ammenda che le è stata inflitta all’articolo 2, lettera d), di tale decisione. |
|
68 |
In risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la Credit Suisse ha espressamente confermato che non chiedeva al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito di cui all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e che, relativamente all’ammenda che le era stata inflitta, si limitava a chiedere al Tribunale, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di controllare la legittimità di taluni elementi della stessa nonché il metodo di calcolo ad essa sotteso. |
|
69 |
Pertanto, in relazione alla Credit Suisse, il Tribunale deve valutare soltanto la legittimità della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, anche per quanto riguarda l’ammenda da essa inflitta. |
C. Sull’oggetto dell’infrazione constatata nella decisione impugnata
|
70 |
Nell’ambito dei suoi motivi di ricorso primo e secondo, vertenti su errori nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi, rispettivamente, come «restrizione per oggetto» e come «infrazione unica e continuata», la Crédit agricole afferma, a più riprese, che, mediante l’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato un’infrazione unica e continuata composta da cinque infrazioni «autonome», corrispondenti alle cinque categorie di comportamenti menzionate nei punti 103 e 613 di tale decisione (v. punto 35 supra). |
|
71 |
La Crédit agricole ne deduce che, nella decisione impugnata, la Commissione doveva dimostrare che «ciascuna delle cinque categorie di comportamenti asseriti costituisce un’infrazione per oggetto» e che, «se una delle cinque categorie di comportamenti non è dimostrata nei [suoi confronti], l’infrazione unica e continuata definita dalla Commissione deve essere esclusa». |
|
72 |
La Commissione contesta tale lettura della decisione impugnata per il motivo, in sostanza, che essa ha constatato nella stessa una sola «infrazione unica e continuata», senza identificare preliminarmente o contemporaneamente infrazioni distinte corrispondenti ai comportamenti rientranti nell’una o nell’altra delle cinque categorie menzionate nei punti 103 e 613 di detta decisione. |
|
73 |
Si deve rilevare che la determinazione esatta della portata e del numero delle infrazioni constatate nella decisione impugnata è essenziale per valutare la legittimità di tale decisione. Lo è anche al fine di determinare l’operatività di taluni argomenti sollevati dalla Crédit agricole, in particolare quelli vertenti su errori di classificazione di alcuni comportamenti nell’una o nell’altra delle categorie menzionate nei punti 103 e 613 di detta decisione, o su errori nella qualificazione come infrazione unica e continuata e riguardo alla partecipazione di tale banca all’infrazione, nonché su errori di qualificazione dell’una o dell’altra delle cinque categorie suddette come «restrizione per oggetto». |
|
74 |
A tale proposito, la Corte ha dichiarato che, sebbene un insieme di comportamenti possa essere qualificato come «infrazione unica e continuata», non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé e considerato isolatamente, necessariamente essere qualificato come infrazione distinta. Ciò può avvenire solo se, nella decisione di cui trattasi, la Commissione ha scelto di identificare e qualificare come tale ciascuno di detti comportamenti e di fornire poi la prova del coinvolgimento dell’impresa interessata alla quale essi sono addebitati (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, C‑697/19 P, EU:C:2022:478, punto 67). |
|
75 |
Inoltre, nell’interpretazione della decisione di cui trattasi, il Tribunale deve accertarsi di non confondere la nozione di «comportamento» e quella di «infrazione», salvo commettere un errore di diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione, C‑697/19 P, EU:C:2022:478, punto 78). |
|
76 |
Nel caso di specie, occorre quindi stabilire se, nella decisione impugnata, la Commissione abbia constatato l’esistenza di una sola infrazione unica e continuata avente un oggetto anticoncorrenziale o, al contrario e come sostiene la Crédit agricole, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata composta da cinque infrazioni distinte e autonome aventi ciascuna un tale oggetto. |
|
77 |
A tal riguardo, è vero che, nella decisione impugnata, la Commissione ha, in un primo momento, valutato l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti di cui trattasi o delle categorie di comportamenti di cui trattasi identificate ai punti 103 e 613 (punti da 622 a 749) e solo in un secondo momento ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata (punti da 750 a 828). |
|
78 |
In tal modo, valutando anzitutto l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti di cui trattasi o delle categorie di comportamenti di cui trattasi, la Commissione ha definito il regime probatorio dell’infrazione [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti 63 e 104] ancor prima di avere definito i contorni di tale infrazione. |
|
79 |
Una strutturazione siffatta della decisione impugnata potrebbe indurre a ritenere che la Commissione abbia inteso valutare preliminarmente e separatamente la dannosità per la concorrenza di ciascuno dei comportamenti di cui trattasi o di ciascuna delle categorie di comportamenti di cui trattasi e, pertanto, constatare l’esistenza di tante restrizioni per oggetto quanti sono i comportamenti o le categorie identificati, e ciò ancor prima di constatare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. |
|
80 |
Tuttavia, la lettura della decisione impugnata nel suo complesso non suffraga tale conclusione. |
|
81 |
Infatti, da un lato, l’articolo 1 della decisione impugnata si limita a constatare, per quanto concerne la Crédit agricole, che tale banca ha «violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata riguardante [obbligazioni SSA] in tutto il SEE, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza nel settore delle [obbligazioni SSA]». |
|
82 |
Pertanto, a differenza dell’articolo 1 della decisione in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 giugno 2022, Sony Corporation e Sony Electronics/Commissione (C‑697/19 P, EU:C:2022:478), e che menzionava un’infrazione unica e continuata composta da più infrazioni distinte, l’articolo 1 della decisione impugnata non menziona nessun’altra infrazione che possa corrispondere ai comportamenti identificati nelle cinque categorie di comportamenti indicate ai punti 103 e 613 di tale decisione e menzionate nel precedente punto 35. |
|
83 |
Dall’altro lato, tale lettura del testo dell’articolo 1 della decisione impugnata è confermata dai motivi di detta decisione, alla luce dei quali deve essere interpretato, se necessario, il suo dispositivo (sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione,C‑355/95 P, EU:C:1997:241, punto 21). |
|
84 |
Così, il punto 827 della decisione impugnata enuncia soltanto che «tutti i comportamenti collusivi tra le parti costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE], per la quale ciascuna delle parti è ritenuta responsabile». |
|
85 |
Di conseguenza, tale punto non prevede che i comportamenti rientranti nell’una o nell’altra delle cinque categorie menzionate nei punti 103 e 613 della decisione impugnata possano essere parimenti qualificati, in maniera separata e autonoma, come infrazioni all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il che è peraltro confermato dai punti da 757 a 827 di detta decisione. |
|
86 |
Inoltre, al punto 104 della decisione impugnata, la Commissione ha espressamente indicato che le diverse categorie di comportamenti da essa considerate erano descritte a fini analitici e che esse erano collegate e spesso si sovrapponevano. |
|
87 |
Pertanto, l’argomento della Crédit agricole, relativo al fatto che la Commissione avrebbe constatato l’esistenza di cinque infrazioni «autonome» corrispondenti alle cinque categorie di comportamenti menzionate nei punti 103 e 613 della decisione impugnata e qualificabili come «restrizione per oggetto», deriva da una lettura erronea di tale decisione. Esso deve quindi essere respinto. |
|
88 |
Lo stesso vale per la censura della Crédit agricole relativa al fatto che, nell’ambito del presente ricorso, la Commissione avrebbe tentato di reinterpretare la sua decisione per far constatare dal Tribunale che essa non aveva considerato in modo autonomo le cinque categorie di comportamenti menzionate nei punti 103 e 613 della decisione impugnata. |
|
89 |
Da tale lettura erronea della decisione impugnata deriva inoltre che le censure formulate dalla Crédit agricole e relative ad errori di classificazione dei comportamenti di cui trattasi nell’una o nell’altra delle cinque categorie di comportamenti menzionate nei punti 103 e 613 della decisione impugnata, come pure alle loro conseguenze sulle qualificazioni dei comportamenti di cui trattasi come «infrazione unica e continuata», nonché come «restrizione per oggetto», o relative ad errori di qualificazione dell’una o dell’altra di queste cinque categorie di comportamenti come «restrizione per oggetto», sono inconferenti e, pertanto, devono essere respinte. |
|
90 |
Tuttavia, gli argomenti formulati dalla Crédit agricole in relazione a discussioni specifiche saranno presi in considerazione successivamente al fine di stabilire se la Commissione potesse, senza incorrere in errore, qualificare le discussioni in questione, considerate nel loro insieme, come infrazione unica e continuata avente un oggetto anticoncorrenziale. |
D. Sulla ricevibilità delle censure dirette contro l’interpretazione delle discussioni esaminate nella decisione impugnata
|
91 |
Nella sezione 4.2 della decisione impugnata, e più precisamente ai punti da 112 a 577 della stessa, la Commissione ha effettuato una presentazione cronologica degli eventi sulla base degli elementi di prova di cui disponeva. Tale presentazione ha assunto la forma di un’analisi e di un’interpretazione della trascrizione di oltre 120 discussioni che hanno avuto luogo tra gli operatori finanziari delle banche interessate tra il gennaio 2010 e il marzo 2015, essenzialmente su chat room della piattaforma Bloomberg. Sulla base di tale analisi e di tale interpretazione la Commissione ha successivamente valutato l’esistenza di accordi o di pratiche concordate, l’esistenza di una restrizione della concorrenza e l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nonché l’oggetto anticoncorrenziale della stessa. |
|
92 |
Nella specie, la Commissione sostiene, in sostanza, che talune censure formulate rispettivamente dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse sono irricevibili in quanto non vertono sulla sua interpretazione del contenuto di specifiche discussioni menzionate nella decisione impugnata, bensì su discussioni considerate in modo generale e che non formano oggetto di alcuna censura specifica. Sarebbero parimenti irricevibili le censure dirette contro discussioni individuate o esaminate in allegati delle memorie depositate da queste due banche. Infine, si dovrebbero considerare acquisiti gli elementi di fatto e gli elementi di prova che non sono contestati o non sono validamente contestati dalle due banche suddette. |
|
93 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi di ricorso dedotti. |
|
94 |
Secondo una giurisprudenza consolidata, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso (v. sentenza del 25 gennaio 2018, BSCA/Commissione,T‑818/14, EU:T:2018:33, punto 95 e giurisprudenza citata). |
|
95 |
Affinché un ricorso, un motivo di ricorso, una censura o un argomento dinanzi al Tribunale sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basa la parte ricorrente risultino, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso medesimo. Se è vero che tale testo può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme ricordate al precedente punto 93, devono figurare nel ricorso (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2013, Versalis/Commissione,C‑511/11 P, EU:C:2013:386, punto 115). |
|
96 |
Gli allegati possono essere quindi essere presi in considerazione solo nella misura in cui suffragano o completano motivi, censure o argomenti espressamente dedotti dalla parte ricorrente nel testo dei suoi atti e sia possibile determinare con precisione quali siano gli elementi contenuti in detti allegati che suffragano o completano tali motivi, censure o argomenti (v. sentenza del 9 settembre 2015, Samsung SDI e a./Commissione, T‑84/13, non pubblicata, EU:T:2015:611, punto 33 e giurisprudenza citata). Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi, le censure e gli argomenti su cui, a suo parere, il ricorso potrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione,T‑201/04, EU:T:2007:289, punto 94 e giurisprudenza citata). |
|
97 |
I principi ricordati nei precedenti punti da 93 a 96 ostano quindi a che, nell’ambito di un ricorso diretto contro una decisione della Commissione adottata sul fondamento dell’articolo 101 TFUE e in occasione della quale tale istituzione addebita ad imprese un numero determinato di comportamenti precisi e identificati, queste ultime si limitino a contestare in maniera specifica e circostanziata solo alcuni di essi nel testo dei loro atti e, per gli altri, lascino che il Tribunale desuma dalle sue conclusioni relative a tali primi comportamenti come ci si debba porre nei confronti di questi altri comportamenti, sebbene essi siano identificati o menzionati in un allegato, oppure rinviino il Tribunale a un allegato in cui le loro censure sono svolte per la prima volta. |
|
98 |
Infatti, censure formulate esclusivamente in un allegato e vertenti su comportamenti non menzionati e a fortiori non contestati nel testo degli atti di una parte ricorrente non possono essere considerati argomenti dedotti da detta parte nel testo dei medesimi atti. |
|
99 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione riguardo rispettivamente alle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse. |
1. Sulle eccezioni di irricevibilità relative alle censure della Crédit agricole
|
100 |
Nell’ambito del suo primo motivo di ricorso vertente sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», la Crédit agricole afferma di contestare l’oggetto anticoncorrenziale di tutte le discussioni elencate nelle cinque categorie menzionate nel precedente punto 35. A tale proposito, la Crédit agricole menziona undici diverse discussioni a titolo di «esempi», ossia una discussione per la categoria 1 (quella del 12 marzo 2015), quattro discussioni per la categoria 2 (quelle del 31 gennaio, del 15 febbraio, del 21 marzo e del 10 luglio 2013), tre discussioni per la categoria 3 (quelle del 19 marzo, del 24 maggio e del 25 luglio 2013), tre discussioni per la categoria 4 (quelle del 19 marzo e del 3 giugno 2013 e quella del 6 agosto 2014) e tre discussioni per la categoria 5 (quelle del 18 gennaio e del 10 luglio 2013 e quella del 12 marzo 2015). |
|
101 |
Nell’ambito del suo terzo motivo di ricorso, la Crédit agricole contesta inoltre alla Commissione di avere erroneamente presunto che essa fosse a conoscenza delle informazioni scambiate sulle chat room in questione, ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «infrazione unica e continuata». A sostegno del suo argomento, tale banca fa valere, a titolo di «esempi», tre discussioni – ossia quelle del 10 e del 31 gennaio nonché quella dell’11 ottobre 2013. |
|
102 |
La Commissione ritiene che la Crédit agricole non abbia contestato la maggior parte delle altre discussioni che le vengono addebitate, il che è negato da tale banca nella replica. A tal fine, detta banca rinvia alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti, allegata al ricorso. La Commissione obietta che tale rinvio globale è irricevibile. |
|
103 |
A questo proposito, per quanto riguarda il primo e il terzo motivo di ricorso sollevati dalla Crédit agricole, dalle considerazioni esposte nei precedenti punti da 93 a 98 risulta che, in assenza di censure specifiche e circostanziate formulate anche sommariamente nel ricorso, le censure formulate da detta banca in relazione a discussioni diverse da quelle menzionate nei precedenti punti 100 e 101 e contenute nel testo dei suoi atti devono essere dichiarate irricevibili. Inoltre, a tale carenza del ricorso non può essere posto rimedio mediante il rinvio globale, effettuato dalla Crédit agricole nella replica, alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti allegata al ricorso. |
|
104 |
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Crédit agricole, una valutazione siffatta non viola il diritto di tale banca a un ricorso giurisdizionale effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per il motivo, in sostanza, che essa sarebbe stata costretta a contestare solo alcune delle discussioni in questione a causa dei requisiti di volume applicabili ai suoi atti dinanzi al Tribunale. |
|
105 |
Infatti, è vero che dal punto 105 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale risulta che, nei ricorsi diretti proposti sulla base dell’articolo 263 TFUE, il numero massimo di pagine delle memorie è stabilito in 50 pagine per l’atto di ricorso e in 25 pagine per la replica. Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso della Crédit agricole conta meno di 43 pagine e che tale banca non ha in alcun modo chiesto di superare tali limiti massimi, il che è invece consentito dal punto 106 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura. |
|
106 |
Da quanto precede risulta che le valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata relativamente alle discussioni contestate dalla Crédit agricole sulla base di considerazioni generiche e non circostanziate o a discussioni contestate da tale banca sulla base di un rinvio alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti devono essere considerate comprovate e quindi definitive (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling/Commissione, T‑240/17, non pubblicata, EU:T:2019:778, punto 105). |
|
107 |
Per contro, le censure sufficientemente specifiche e circostanziate relative alle discussioni menzionate nei precedenti punti 100 e 101 sono ricevibili e saranno esaminate sulla base delle marche temporali che figurano nelle trascrizioni di dette discussioni prodotte dalla Crédit agricole o dalla Commissione. |
2. Sulle eccezioni di irricevibilità relative alle censure della Crédit Suisse
|
108 |
Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo di ricorso, la Credit Suisse sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE concludendo che le «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi» restringevano la concorrenza per oggetto. In tale contesto, essa si limita ad affermare che questa espressione si riferisce alle «comunicazioni che contengono informazioni (i) sul giusto valore di un’obbligazione, (ii) sulle strategie di negoziazione delle controparti, (iii) sulle posizioni di inventario dei market maker e (iv) sui flussi di ordini». |
|
109 |
In risposta ad un’eccezione di irricevibilità con cui la Commissione faceva valere che l’imprecisione dei termini «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi» doveva comportare l’irricevibilità della seconda parte del primo motivo di ricorso della Credit Suisse, tale banca ha comunicato, in allegato alla replica, una tabella che elenca le 25 discussioni rientranti in ciò che essa qualifica come «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi». Detta tabella precisa la data di ciascuna di tali discussioni, il punto della decisione impugnata che vi fa riferimento e il relativo riferimento nel fascicolo della Commissione. |
|
110 |
A tal riguardo, dalle considerazioni esposte nei precedenti punti da 93 a 98 risulta che, in assenza di censure circostanziate e specifiche formulate anche sommariamente nel ricorso o nella replica e nel relativo allegato, le censure che tale banca ritiene di avere formulato nei confronti dell’interpretazione effettuata dalla Commissione del contenuto delle 25 discussioni menzionate nel precedente punto 109 devono essere dichiarate irricevibili. |
|
111 |
Da quanto precede risulta che le valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata riguardo a discussioni contestate dalla Crédit Suisse sulla base di considerazioni generiche e non circostanziate o a discussioni contestate da tale banca sulla base di un rinvio alla sua risposta ad un allegato alla replica devono essere considerate comprovate e quindi definitive (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling/Commissione, T‑240/17, non pubblicata, EU:T:2019:778, punto 105). |
|
112 |
Per contro, le censure sufficientemente specifiche e circostanziate formulate nell’ambito di altre parti di motivi di ricorso o di altri motivi di ricorso e dirette contro le interpretazioni effettuate dalla Commissione del contenuto di discussioni analizzate nella decisione impugnata sono ricevibili e saranno esaminate sulla base della marca temporale che figura nelle trascrizioni di tali discussioni prodotte dalla Credit Suisse o dalla Commissione. |
|
113 |
Ciò vale per le censure relative al carattere anticoncorrenziale di talune discussioni e, più precisamente, per le censure dirette contro l’interpretazione del contenuto delle discussioni del 28 settembre 2010, dell’8 febbraio 2012 e del 10 gennaio 2013, menzionate brevemente nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso, e contro l’interpretazione del contenuto delle discussioni del 12 marzo 2015 e del messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015, menzionati nell’ambito della quarta parte del secondo motivo di ricorso. Ciò vale altresì per le censure formulate nell’ambito della seconda parte del secondo motivo di ricorso, che non vertono sul carattere anticoncorrenziale di talune discussioni, ma sono dirette contro le valutazioni effettuate al punto 808 della decisione impugnata in merito alla portata della conoscenza dei comportamenti anticoncorrenziali da parte della Credit Suisse, sulla base del contenuto delle discussioni del 25 luglio e del 22 ottobre 2013 nonché del 9 gennaio 2014. |
E. Sulle domande di annullamento della Crédit agricole e della Credit Suisse
|
114 |
A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono motivi ampiamente coincidenti che occorre valutare congiuntamente, pur avendo cura di rispondere agli argomenti specifici sollevati da ciascuna di esse. |
|
115 |
In sostanza, i loro motivi di ricorso si articolano attorno a tre categorie di censure che devono essere esaminate in successione e che vertono, in primo luogo, su errori nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «infrazione unica e continuata» nonché sulla portata della loro partecipazione a tale infrazione (secondi motivi della Crédit agricole e della Credit Suisse), in secondo luogo, su errori nella qualificazione di detta infrazione unica e continuata come «restrizione per oggetto» (primi motivi della Crédit agricole e della Credit Suisse) e, in terzo luogo, su errori nella determinazione dell’importo della loro rispettiva ammenda (quarto motivo della Crédit agricole e terzo motivo della Credit Suisse). |
|
116 |
Tuttavia, preliminarmente, occorre esaminare il terzo motivo della Crédit agricole, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza, in quanto la Commissione avrebbe presunto erroneamente che gli operatori finanziari delle banche interessate fossero a conoscenza delle informazioni che venivano scambiate sulle chat room per il semplice fatto che erano connessi alle stesse. |
1. Sul terzo motivo della Crédit agricole, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza
|
117 |
Con il suo terzo motivo, la Crédit agricole contesta alla Commissione di avere presunto, ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che «gli operatori [coinvolti e, in particolare, il suo] fossero a conoscenza di tutte le informazioni scambiate su una chat room quando l’operatore in questione non partecipava al gruppo di discussione o agli scambi». |
|
118 |
A sostegno di tale motivo, la Crédit agricole fa valere la sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. (C‑74/14, EU:C:2016:42, punti 45 e 50), secondo cui «la presunzione di innocenza osta a che (...) il mero invio di un messaggio possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari dovevano necessariamente essere a conoscenza del suo contenuto» e, qualora non possa essere dimostrato che un’impresa era a conoscenza di un messaggio, devono sussistere «altri indizi oggettivi e concordanti che essa abbia tacitamente assentito ad un’azione anticoncorrenziale». Inoltre, tale banca afferma che la giurisprudenza relativa agli scambi di informazioni nell’ambito di riunioni in presenza non è trasponibile agli scambi di informazioni nell’ambito di chat room. |
|
119 |
Pertanto, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe potuto validamente ritenere che la comunicazione di informazioni a «partecipanti non attivi» su una chat room fosse sufficiente per considerare che questi ultimi le avevano ricevute e ne erano a conoscenza, in particolare per il motivo, addotto al punto 587 della decisione impugnata, che essi avevano la possibilità di risalire alle discussioni passate. Ciò sarebbe dovuto anche al fatto che l’operatore della Crédit agricole era membro di oltre 100 chat room e si informava attraverso molte altre fonti che apparivano dinanzi a lui su sei‑otto schermi. |
|
120 |
In particolare, la Commissione non potrebbe considerare direttamente incriminanti le discussioni del 10 e del 31 gennaio 2013 nonché dell’11 ottobre 2013, per il motivo, quanto alla prima, che l’operatore della Crédit agricole si sarebbe connesso alla chat room in questione solo dopo lo scambio di informazioni preso in considerazione dalla Commissione e, quanto alle altre due, che egli, sebbene fosse connesso alle chat room in questione, non avrebbe partecipato attivamente agli scambi censurati. |
|
121 |
Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato che l’operatore della Crédit agricole avesse interesse a cercare le informazioni di cui trattasi o avesse agito sulla base di tali informazioni. Per di più, l’ignoranza di dette informazioni avrebbe impedito all’operatore della Crédit agricole di prenderne pubblicamente le distanze. |
|
122 |
La Commissione ritiene che gli argomenti della Crédit agricole siano infondati e che le censure relative alle discussioni del 10 e del 31 gennaio 2013 nonché dell’11 ottobre 2013 siano inconferenti, in quanto tale banca non ha contestato le altre discussioni che le vengono addebitate. |
|
123 |
Anzitutto, occorre respingere l’affermazione della Commissione secondo cui le censure relative alle discussioni del 10 e del 31 gennaio 2013 e dell’11 ottobre 2013 sarebbero inconferenti. |
|
124 |
Infatti, sebbene, come rilevato al precedente punto 103, non si possa ritenere che la Crédit agricole abbia contestato in modo ricevibile, nell’ambito del suo terzo motivo, discussioni diverse da queste tre discussioni, resta il fatto che l’assenza di una contestazione ricevibile di una maggioranza dei comportamenti censurati dalla Commissione non può indurre a dichiarare, automaticamente e senza un esame individuale delle discussioni contestate, che i comportamenti constatati dalla Commissione, considerati nel loro insieme, sono stati qualificati correttamente come infrazione unica e continuata avente un oggetto anticoncorrenziale. |
|
125 |
Nel merito, si deve rilevare che le censure formulate dalla Crédit agricole sollevano due questioni distinte. |
|
126 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la Commissione possa considerare come prova di un comportamento anticoncorrenziale alcune discussioni svoltesi nell’ambito di una chat room cui l’impresa interessata era connessa, ma alle quali non ha partecipato attivamente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le modalità passive di partecipazione all’infrazione, quale la presenza di un’impresa a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale senza esservisi manifestamente opposta, rappresentano una complicità idonea a far sorgere la sua responsabilità nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dal momento che il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta (v. sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 31 e giurisprudenza citata). |
|
127 |
È vero che tale giurisprudenza è stata elaborata in relazione a riunioni tenute in presenza dei rappresentanti delle imprese interessate. Tuttavia, nulla consente di ritenere che essa non debba essere applicata, per analogia, a discussioni tenute nell’ambito di chat room su Internet alle quali un’impresa sia connessa. |
|
128 |
Tale conclusione non può essere messa in discussione dai punti 45 e 50 della sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. (C‑74/14, EU:C:2016:42), richiamati dalla Crédit Agricole. |
|
129 |
Infatti, la sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. (C‑74/14, EU:C:2016:42), non riguardava, come nella presente causa, una chat room permanente sulla quale i messaggi dei partecipanti sono trasmessi in tempo reale a tutte le persone connesse alla stessa e che ne prendono conoscenza o, quanto meno, possono prenderne conoscenza istantaneamente. Come risulta espressamente dal punto 7 di detta sentenza, quest’ultima riguardava un sistema funzionante come un sistema di messaggeria elettronica, i cui messaggi erano trasmessi come messaggi di posta elettronica e, per poter essere letti, dovevano prima essere aperti dal loro destinatario, il quale doveva quindi necessariamente adottare un approccio attivo per prendere effettivamente conoscenza del contenuto del messaggio inviatogli. |
|
130 |
Pertanto, il fatto che la Corte abbia dichiarato, in sostanza, nel contesto della sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. (C‑74/14, EU:C:2016:42), che la conoscenza del contenuto di un messaggio inviato mediante uno strumento simile a un messaggio di posta elettronica non poteva essere desunta dal solo fatto che tale messaggio era stato inviato non può implicare che, nel contesto dei messaggi inviati su una chat room permanente e trasmessi in tempo reale a tutte le persone connesse ad essa, la Commissione debba dimostrare che il messaggio che viene opposto a un’impresa è stato effettivamente letto dal dipendente di tale impresa. |
|
131 |
Nel caso di specie, la Commissione poteva quindi legittimamente ritenere che la Crédit agricole avesse preso conoscenza delle discussioni tenute sulle chat room permanenti, alle quali il suo operatore era connesso, anche se quest’ultimo non aveva partecipato attivamente a tali discussioni o disponeva di numerose altre fonti di informazioni concomitanti. |
|
132 |
Avrebbe potuto essere diversamente solo se la Crédit agricole avesse dimostrato, mediante elementi di prova certi e corredati da una precisa marca temporale, che il suo operatore non aveva effettivamente preso conoscenza del messaggio o dei messaggi incriminati. |
|
133 |
Orbene, la Crédit agricole non ha fornito una prova siffatta, per quanto riguarda in particolare la discussione avvenuta il 31 gennaio 2013 tra le ore 11:02:08 e le ore 11:05:38 sulla chat room PCHAT-0x2000001313671, alla quale l’operatore di tale banca era connesso dalle ore 07:16 dello stesso giorno. Si può inoltre rilevare che il medesimo operatore, pur non avendo partecipato attivamente alla discussione, ha reagito alla discussione in questione alle ore 11:29:08 in un messaggio che appare quattro righe dopo quello delle 11:05:38. |
|
134 |
Lo stesso vale per la discussione avvenuta l’11 ottobre 2013 tra le ore 09:18:25 e le ore 09:19:15 sulla chat room CHAT-fs:5257AB6D 02E00121, alla quale l’operatore di tale banca era connesso dalle 08:44:58 dello stesso giorno. |
|
135 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione distinta se la Commissione potesse considerare, come prova di un comportamento anticoncorrenziale della Crédit agricole che segna l’inizio della sua partecipazione all’infrazione controversa, la discussione del 10 gennaio 2013, avvenuta nell’ambito di una chat room permanente in un momento nel quale l’operatore di tale banca non vi si era ancora mai connesso con gli identificativi di detta banca, la Commissione ha indicato, nell’ambito di osservazioni presentate a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, che non si basava sul fatto che l’operatore della medesima banca, dopo essere entrato nella chat, era venuto a conoscenza o aveva potuto prendere conoscenza della discussione anticoncorrenziale avvenuta in precedenza lo stesso giorno, risalendo la cronologia della discussione. |
|
136 |
A tal riguardo, la Commissione precisa quanto segue: «La Crédit agricole è ritenuta responsabile dell’intera infrazione unica e continuata per tutto il periodo del suo coinvolgimento in quanto ha partecipato attivamente a tutti i comportamenti compresi nell’infrazione unica e continuata (...). La Commissione, quand’anche dovesse dimostrare la conoscenza da parte della Crédit agricole (quod non), non è tenuta a dimostrare che [tale banca] fosse a conoscenza di tutte le informazioni scambiate, o che il suo operatore abbia effettivamente letto l’intero scambio sulla chat room. È sufficiente che la Commissione dimostri che la Crédit agricole era a conoscenza del comportamento illecito pianificato o attuato dagli altri partecipanti all’intesa per perseguire l’obiettivo comune, o che poteva ragionevolmente prevederlo ed era pronta ad assumerne il rischio». |
|
137 |
Orbene, in assenza di scambi aventi carattere anticoncorrenziale, avvenuti lo stesso giorno e successivamente alla prima connessione dell’operatore della Crédit agricole alla chat room in questione, tale prima connessione non è, di per sé, sufficiente per fissare il punto di partenza della partecipazione di tale banca all’infrazione controversa al 10 gennaio 2013, nemmeno qualora, in ragione del suo precedente rapporto di lavoro con la BofA, detto operatore fosse stato a conoscenza del fatto che gli scambi avvenuti su detta chat room potevano avere carattere anticoncorrenziale. |
|
138 |
Infatti, da un lato, risulta in particolare dai punti 43 e 662 della decisione impugnata che la creazione di chat room e la partecipazione ad esse non è, di per sé, anticoncorrenziale. In tal senso, la Commissione non ha addebitato ai partecipanti le discussioni avvenute su tali chat che avevano finalità sociali o che avevano lo scopo di esaminare la possibilità di transazioni bilaterali o di confrontarsi sul colore del mercato già noto a tutti, sebbene tali discussioni abbiano avuto luogo nel periodo dell’infrazione. |
|
139 |
Pertanto, il carattere anticoncorrenziale delle discussioni contestate dalla Commissione è legato unicamente all’oggetto delle medesime e non al contesto nel quale esse sono avvenute. |
|
140 |
Dall’altro lato, la discussione del 10 gennaio 2013 costituisce la prima discussione anticoncorrenziale addebitata alla Crédit agricole e segna, secondo la Commissione, l’inizio della partecipazione di tale banca all’infrazione controversa. |
|
141 |
Orbene, al fine di considerare il 10 gennaio 2013 come la data di inizio della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa, la Commissione non poteva far valere unicamente il fatto che tale banca – tramite il suo operatore – si era connessa alla chat room in questione, con la piena consapevolezza del fatto che in passato erano avvenute discussioni anticoncorrenziali su detta chat e con l’intenzione di continuare a partecipare a tali discussioni, come la stessa Commissione lascia intendere nella nota 891 della decisione impugnata. |
|
142 |
Spettava ancora a tale istituzione dimostrare che, il 10 gennaio 2013, dopo la prima connessione dell’operatore della Crédit agricole alla chat controversa, detta banca aveva partecipato attivamente o, quanto meno, assistito passivamente a una discussione anticoncorrenziale e aveva quindi potuto trasmettere o ottenere informazioni commerciali sensibili, idonee ad influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o a rivelare a tale concorrente la condotta che la Crédit agricole aveva deciso di seguire o intendeva adottare sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Duravit e a./Commissione, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, punto 72). |
|
143 |
Orbene, nel caso di specie, non risulta né dalla decisione impugnata né dal fascicolo a disposizione del Tribunale che siano stati scambiati messaggi di natura anticoncorrenziale sulla chat room in questione il 10 gennaio 2013 dopo la prima connessione dell’operatore della Crédit agricole a tale chat. |
|
144 |
Pertanto, la Commissione non poteva, senza commettere errori e, in particolare, senza violare il principio della presunzione di innocenza applicabile ai procedimenti di attuazione dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punto 38 e giurisprudenza citata), ritenere che, il 10 gennaio 2013, la Crédit agricole avesse partecipato a un comportamento anticoncorrenziale semplicemente collegandosi alla chat room in questione e considerare che il punto di partenza della partecipazione di detta banca all’infrazione doveva essere fissato a tale data. |
|
145 |
Alla luce di quanto precede, si deve accogliere il terzo motivo della Crédit agricole nella parte in cui riguarda la discussione del 10 gennaio 2013 e, per il resto, respingerlo in quanto infondato. |
|
146 |
Tuttavia, le implicazioni per la legittimità della decisione impugnata dell’errore della Commissione relativo a tale discussione del 10 gennaio 2013 saranno esaminate nei successivi punti 550 e 551 nonché da 981 a 986 nel contesto della durata dell’infrazione addebitata alla Crédit agricole e nel contesto del calcolo dell’ammenda inflitta a tale banca. |
2. Sul secondo motivo della Crédit agricole e sul secondo motivo della Credit Suisse, relativi ad errori nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come infrazione unica e continuata
a) Osservazioni preliminari
|
147 |
In caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e dimostrare in modo giuridicamente sufficiente, mediante un complesso di indizi seri, precisi e concordanti, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v., in tal senso, sentenze del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, punti 126 e 127; del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione,C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 58, e del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P, EU:C:2004:2, punto 62). |
|
148 |
Secondo una costante giurisprudenza, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens,C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41 e giurisprudenza citata). |
|
149 |
Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e continuata con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens,C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Team Relocations e a./Commissione, T‑204/08 e T‑212/08, EU:T:2011:286, punti 36 e 37). |
|
150 |
In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (sentenze del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens,C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 43, e del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 158). |
|
151 |
Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens,C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 44, e del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 159). |
|
152 |
Ne consegue che l’accertamento dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata è distinta dalla questione se la responsabilità per tale infrazione nel suo complesso sia imputabile a un’impresa (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione,C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punto 174). |
|
153 |
Più precisamente, come risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 148 a 151, tre elementi sono determinanti per concludere nel senso della partecipazione di un’impresa a un’infrazione unica e continuata. Il primo riguarda l’esistenza stessa dell’infrazione unica e continuata, vale a dire che i diversi comportamenti in questione devono rientrare in un «piano d’insieme» che persegue un unico obiettivo anticoncorrenziale. Il secondo e il terzo elemento riguardano l’imputabilità dell’infrazione unica e continuata a un’impresa. A questo proposito, da un lato, tale impresa deve avere avuto l’intenzione di contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti. Dall’altro, essa deve essere stata al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire obiettivi analoghi, o deve aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. |
|
154 |
Nel caso di specie, con il suo secondo motivo, la Crédit agricole sostiene che la Commissione «non ha fornito una prova o una motivazione adeguata che dimostrino che essa ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata». Con la prima parte del suo secondo motivo, essa afferma che «non ha contribuito ad un piano d’insieme». Con la seconda parte di tale motivo, la Crédit agricole fa valere l’assenza di carattere continuato dell’infrazione constatata. |
|
155 |
A tal riguardo, da un lato, nella misura in cui la Crédit agricole, nel solo titolo del suo secondo motivo, contesta alla Commissione di non avere fornito una motivazione «adeguata», si deve sottolineare che l’analisi dei punti da 750 a 828 della decisione impugnata, dedicati alla dimostrazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata alla quale tale banca avrebbe partecipato e che contengono in particolare rinvii ad altri punti di detta decisione nonché risposte agli argomenti delle banche coinvolte, hanno consentito alla suddetta banca di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e hanno posto il Tribunale in condizione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Inoltre, l’esattezza della motivazione contenuta nella decisione impugnata sarà esaminata nell’ambito della risposta ai vari argomenti addotti da tale banca e diretti a mettere in discussione la fondatezza delle valutazioni della Commissione. |
|
156 |
Dall’altro lato, dalla formulazione della prima parte del secondo motivo dedotto dalla Crédit agricole risulta che, nell’ambito di tale parte e come la Commissione ha fatto valere in udienza, la Crédit agricole non contesta l’esistenza di un piano d’insieme che persegue un unico obiettivo anticoncorrenziale, ma soltanto la sua partecipazione a tale piano d’insieme e quindi la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata constatata. |
|
157 |
Per quanto attiene alla Credit Suisse, tale banca contesta, con la prima e la terza parte del suo secondo motivo, l’esistenza di un’infrazione unica e continuata. Inoltre, con la seconda e la quarta parte del medesimo motivo, detta banca contesta la sua responsabilità in tale infrazione per il periodo considerato nella decisione impugnata. |
|
158 |
Alla luce delle considerazioni che figurano ai precedenti punti da 148 a 153, occorre esaminare gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse distinguendo, da un lato, quelli diretti contro la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, quelli diretti contro la constatazione secondo cui la responsabilità per tale infrazione è loro imputabile per un determinato periodo. |
|
159 |
Tuttavia, occorre rilevare che, nell’ambito dei loro rispettivi ricorsi, la Crédit agricole e la Credit Suisse stabiliscono un nesso tra le questioni sollevate dai loro secondi motivi e gli argomenti da esse addotti nell’ambito dei loro primi motivi, vertenti in sostanza sulla violazione dell’articolo 101 TFUE commessa dalla Commissione nel concludere per l’esistenza di una restrizione «per oggetto». |
|
160 |
Di conseguenza, prima di esaminare gli argomenti menzionati nel precedente punto 158, è necessario analizzare alcune constatazioni di fatto e alcune valutazioni effettuate dalla Commissione e relative all’esistenza di accordi e/o pratiche concordate aventi carattere anticoncorrenziale che figurano ai punti da 593 a 621 della decisione impugnata. Infatti, tali constatazioni e tali valutazioni possono incidere sulla fondatezza delle conclusioni della Commissione relative, da un lato, all’esistenza di un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, all’imputabilità della responsabilità di detta infrazione alla Crédit agricole e alla Credit Suisse. |
b) Sull’esistenza di accordi e/o di pratiche concordate aventi carattere anticoncorrenziale
|
161 |
Nell’ambito della sua valutazione del carattere anticoncorrenziale dei comportamenti da essa constatati, la Commissione ha presentato e interpretato il contenuto di oltre cento discussioni. Tuttavia, la Credit Suisse e la Crédit agricole hanno validamente contestato solo alcune discussioni che le riguardano, il che implica che le discussioni non validamente contestate devono essere considerate comprovate e quindi definitive, al pari dell’interpretazione che ne è stata data dalla Commissione (v. punti da 91 a 113 supra). |
|
162 |
Così, per quanto riguarda la Crédit agricole, occorre constatare, alla luce delle censure specifiche, precise e circostanziate contenute nel suo primo motivo, che tale banca è legittimata a contestare il carattere anticoncorrenziale soltanto delle discussioni del 18 e 31 gennaio 2013, del 15 febbraio 2013, del 19 e 21 marzo 2013, del 24 maggio 2013, del 3 giugno 2013, del 10 e 25 luglio 2013, del 6 agosto 2014 e del 12 marzo 2015 (v. punto 103 supra). |
|
163 |
Per quanto attiene alla Credit Suisse, si deve constatare, alla luce delle censure specifiche, precise e circostanziate contenute nella prima parte del suo primo motivo e nella quarta parte del suo secondo motivo, che tale banca è legittimata a contestare il carattere anticoncorrenziale soltanto delle discussioni del 28 settembre 2010, dell’8 febbraio 2012, del 10 gennaio 2013 e del 12 marzo 2015 nonché del messaggio di posta elettronica inviato dal suo operatore all’operatore della Crédit agricole il 24 marzo 2015 (v. punti 112 e 113 supra). |
|
164 |
Dal momento che occorre tener conto del carattere anticoncorrenziale dei comportamenti constatati dalla Commissione e, più precisamente, dell’interpretazione del contenuto delle discussioni analizzate nella decisione impugnata al fine di esaminare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata nonché l’esistenza di una restrizione per oggetto, occorre, in un primo momento, ricordare il contenuto delle discussioni il cui carattere anticoncorrenziale è definitivamente comprovato e, in un secondo momento, valutare il carattere anticoncorrenziale delle discussioni che la Crédit agricole e la Credit Suisse sono legittimate a contestare, tenendo presente che queste due banche non contestano né l’esistenza delle discussioni analizzate nella decisione impugnata né il contenuto di tali discussioni e, in particolare, il linguaggio utilizzato dagli operatori. |
1) Sulle discussioni il cui carattere anticoncorrenziale è comprovato
|
165 |
Al punto 613 della decisione impugnata, la Commissione ha identificato, a fini analitici, le cinque categorie di comportamenti ricordati al precedente punto 35 e ha illustrato i comportamenti in questione segnatamente ai punti da 614 a 616 di tale decisione. |
|
166 |
Al punto 614 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato numerose discussioni nelle quali i partecipanti si sono espressi come segue in merito ai loro prezzi: «gonna show the same..fck him» (discussione del 1o febbraio 2010 menzionata nel punto 127); «ok i will [s]how [him] the same» (discussioni dell’8 febbraio 2010 e del 23 febbraio 2012 menzionate rispettivamente nei punti 129 e 377); «yeah cool…I am going 28/25 in libl» (discussione del 24 febbraio 2010 menzionata nel punto 131); «lets both bid same level» (discussione del 10 marzo 2010 menzionata nel punto 143); «where shall we show[?]» (discussione dell’11 marzo 2010 menzionata nel punto 148); «I will bid the same» (discussioni del 25 marzo 2010, del 1o e del 14 giugno 2011 menzionate rispettivamente nei punti 157, 298 e 301); «where you want to bid/show?» (discussioni del 6 aprile 2010 e del 25 aprile 2012 menzionate rispettivamente nei punti 169 e 403); «lets both bid 41?... and split the trade?» (discussione del 6 aprile 2010 menzionata nel punto 173); «being asked to offer 20mm… you might see it in a sec so lets sh[]ow at the same level… 50?» (discussione del 19 aprile 2010 menzionata nel punto 174); «ok cool will show same level… and wont improve» (discussione del 2 giugno 2010 menzionata nel punto 190); «just seen the same effing enquiry… I’ll bid 44 tooo» (discussione del 12 agosto 2010 menzionata nel punto 215); «Let’s just keep that price up because I am not going to improve from there. Because they are just going to try and play one place against another» (discussione del 13 ottobre 2010, menzionata nel punto 236); «140 is fine man… will show that» (discussione del 25 gennaio 2011 menzionata nel punto 271); «will offer to miss» (discussione dell’11 febbraio 2011 menzionata nel punto 277); «shall we switch prices etc at the same level?» (discussione del 9 marzo 2011 menzionata nel punto 283); «in case he comes to [you].. maybe worth showing same level.. so we can max the dough» (discussione del 19 maggio 2011 menzionata nel punto 294); «tell him you see them like 20/17 or something» (discussione del 15 luglio 2011 menzionata nel punto 309); «perfect… I’ll show the same» (discussione del 6 ottobre 2011 menzionata nel punto 337); «will show a worse price» (discussione del 25 aprile 2012 menzionata nel punto 403); «lets leave it up there for 100mm?», «then move it back a bps after that» (discussione del 31 maggio 2012 menzionata nel punto 418). |
|
167 |
Altri punti della decisione impugnata evidenziano inoltre il fatto che i partecipanti si sono espressi nei seguenti termini in merito ai loro prezzi: «show them cheaper or whatever» (discussione telefonica del 25 settembre 2013 menzionata nel punto 528); «hey mate… I’m showing some 7‑10yr ideas out to someone so was just that up. Where u wanna show out? 39 your level?» (discussione del 5 febbraio 2014 menzionata nel punto 539). |
|
168 |
Al punto 615 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato numerose discussioni nelle quali i partecipanti si sono scambiati informazioni nei seguenti termini: «just got an order from custy to sell 100mm germs… where do you see correct bidside», «what the right bidside», «where [you] got them marked?» (discussioni del 19 gennaio 2010 menzionate nei punti 116, 121 e 124); «where u buy cades 10/14... i was aske those» (discussione del 24 febbraio 2010 menzionata nel punto 131); «being asked to offer 20mm eib 2.75 15… where are these things at?» (discussione del 6 aprile 2010 menzionata nel punto 165); «where you show? i have those as well» (discussione del 19 maggio 2010 menzionata nel punto 185); «that’s what client is telling me they’ve seen away» (discussione del 27 agosto 2010 menzionata nel punto 222); «where u gonna be bidding kfw 20’s if asked?» (discussione del 31 agosto 2010 menzionata nel punto 228); «where you bidding the spain? seeing ti now as well» (discussione del 7 luglio 2011 menzionata nel punto 304); «i think they must be sellers» (discussione del 18 gennaio 2012 menzionata nel punto 351); «is he the one that hit you[?]» (discussione del 7 marzo 2012 menzionata nel punto 388); «where [you] guys marking these now?» (discussione del 25 aprile 2012 menzionata nel punto 400); «oh yeah…that scumbag. Cool, thks for headsup» (discussione del 28 agosto 2012 menzionata nel punto 434); «where would u bid that just out of interest» (discussione del 12 luglio 2013 menzionata nel punto 507); «i showed 70, but he’s looking for 71» (discussione del 14 marzo 2014 menzionata nel punto 547). |
|
169 |
Altri punti della decisione impugnata evidenziano inoltre il fatto che i partecipanti si sono scambiati informazioni nei seguenti termini: «what level these pups trading at[?]» (discussione dell’11 gennaio 2013 menzionata nel punto 452 della decisione impugnata); «where you marking cades 04/17?»«i am close to buying 200mm eib 06/18…got a buyer already in the wings… and they were trading at lib+5 a short while back… still only at lib+18… can easily come in another 5‑7 bps… guy wants 33.5… for 275mm…hes also thinking about selling me 250mm eib 03/18… but wants 23.5 for them», «that my bid in the cades 01/18… in icap… and cantors… so going cheaper offer aint gonna help!»«i just sold 73mm eib 03/20 in cantors… on a no post at 44.5», «i just traded eib 03/20 at 44.5… now they going up at 44… and guy might even pay 43.5… must have been a retail bu[y]er i guess» (discussione del 2 luglio 2013 menzionata nel punto 495 della decisione impugnata); «we showed that switch out to them earlier...can’t believe they’re comping us..lol», «i bid +12 and getting chiselled…showd nibs out at -1» (discussione del 9 agosto 2013 menzionata nel punto 515 della decisione impugnata). |
|
170 |
Infine, al punto 616 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato numerose discussioni nelle quali i partecipanti si sono espressi come segue in merito alle loro attività di negoziazione: «I’ll remove my offer» (discussione del 24 febbraio 2010 menzionata nel punto 131); «i’m gonna show this 215 bid a 200 offer if that doesn’t get in the way of what you’re doing» (discussione del 12 agosto 2010 menzionata nel punto 211); «you want me to kill the bid?» (discussione del 26 agosto 2010 menzionata nel punto 216); «ok I will show the same» (discussione dell’8 febbraio 2010 menzionata nel punto 129); «where you want me to show» (discussione dell’8 marzo 2010 menzionata nel punto 139); «shall i kill me 144 offer» (discussione del 24 settembre 2010 menzionata nel punto 230); «take it out for now man…don’t want [to] have to pay 15!» (discussione del 20 ottobre 2010 menzionata nel punto 243); «can i lift them first and cover my short?»«no worries…let me know when you’re done» (discussione del 9 novembre 2010 menzionata nel punto 248); «i’ll stay out of it for a while until u’re done» (discussione del 30 novembre 2010 menzionata nel punto 260); «don’t worry man i#ll look after your posis while away» (discussione del 13 dicembre 2010 menzionata nel punto 262); «can show them tighter if it helps» (discussione del 21 settembre 2011 menzionata nel punto 322); «i can kill it if u want» (discussione del 2 novembre 2011 menzionata nel punto 341); «want me to show cheaper?» (discussione del 19 gennaio 2012 menzionata nel punto 356); «can u do me a favour and kill the bid if possible» (discussione del 12 marzo 2012 menzionata nel punto 392); «i told him I’d sell once you’re out the way» (discussione del 17 luglio 2012 menzionata nel punto 430); «can [you] kill that bid in the 08/15 pls» (discussione del 28 agosto 2012 menzionata nel punto 434); «kill it for now if you can… just while i get the bid in» (discussione del 15 ottobre 2012 menzionata nel punto 440); «can you just stay out of it for the moment…as in don’t bid them up…and i will add your 5mm wherever i get mine back?...cool?» (discussione del 23 gennaio 2013 menzionata nel punto 461); «get yours down to a managable position and then i’ll worry about mine» (discussione del 13 marzo 2013 menzionata nel punto 475); «I can kill the offer if u like» (discussione del 14 agosto 2013 menzionata nel punto 519); «let me kill offer» (discussione del 4 marzo 2014 menzionata nel punto 541). |
|
171 |
Altri punti della decisione impugnata evidenziano inoltre il fatto che i partecipanti si sono espressi nei seguenti termini in merito alle loro attività di negoziazione: «[yo]u short kfw 10/22? i am short aswell. but told icap to give you all of them as i am not that keen to [co]ver them» (discussione dell’11 gennaio 2013 menzionata nel punto 452); «sorry I didnt realised kbn 19 in tullets was you… i went better bid… can kill it if you wanty… we are short 10mm» (discussione del 22 luglio 2014 menzionata nel punto 558). |
|
172 |
Nella specie, in primo luogo, la Crédit agricole e la Credit Suisse non contestano la conclusione della Commissione secondo cui tali discussioni dimostravano l’esistenza di pratiche che presentavano tutte le caratteristiche di un accordo e/o di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
|
173 |
In secondo luogo, secondo una costante giurisprudenza, è implicito nelle norme del Trattato in materia di concorrenza che ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato interno (v. sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, punto 52 e giurisprudenza citata). |
|
174 |
Se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o atteso dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che tra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali contatti abbiano per oggetto, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (v. sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 120 e giurisprudenza citata). |
|
175 |
Orbene, da un lato, il contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo tra gli operatori delle banche interessate dimostra che questi ultimi hanno coordinato i loro prezzi (v. punti 166 e 167 supra). Infatti, come risulta dalle citazioni quali «gonna show the same»; «ok I will [s]how the same» o «lets both bid same level», i partecipanti si sono accordati sui prezzi delle loro offerte a clienti specifici nonché sui prezzi indicati al mercato per un’obbligazione SSA specifica. |
|
176 |
Il contenuto delle discussioni tra gli operatori delle banche interessate dimostra inoltre che essi hanno coordinato le loro attività di negoziazione (v. punti 170 e 171 supra). In particolare, come risulta dalle citazioni quali «I’ll remove my offer»; «I’ll stay out for a while» o «i can kill it if u want», gli operatori si sono accordati per astenersi dal formulare un’offerta più alta o dal fare un’offerta oppure per ritirare un’offerta dal mercato e, in particolare, da una piattaforma di un intermediario, qualora tale offerta potesse danneggiare l’uno o l’altro di detti partecipanti. Questo comportamento poteva poi sfociare in una ripartizione (split) delle obbligazioni in questione tra gli operatori. |
|
177 |
Il coordinamento sui prezzi praticati nei confronti di clienti specifici o nei confronti del mercato nonché il coordinamento sulle attività di negoziazione hanno quindi impedito che gli operatori delle banche interessate determinassero autonomamente la condotta che intendevano seguire sul mercato. È segnatamente alla luce di tali considerazioni che la Commissione ha ritenuto, correttamente, che la cooperazione tra gli operatori interessati e il rispetto che questi accordavano agli interessi degli altri fossero, a tratti, così stretti che essi agivano come se negoziassero lo stesso portafoglio di obbligazioni per conto di una medesima impresa. |
|
178 |
Dall’altro lato, dagli estratti riprodotti nei precedenti punti 168 e 169 nonché da altre discussioni esaminate cronologicamente nella sezione 4 della decisione impugnata risulta che, durante le loro discussioni, gli operatori hanno divulgato, spontaneamente o su richiesta, informazioni commerciali sensibili che potevano essere utilizzate dagli altri operatori per svolgere le loro attività di negoziazione o definire la loro strategia di negoziazione o di fissazione dei prezzi. |
|
179 |
Più precisamente, i partecipanti hanno scambiato informazioni sulle loro attività di negoziazione o sulla loro strategia future, quali, in primo luogo, le operazioni che avevano appena realizzato, che erano in procinto di realizzare o che prevedevano di realizzare, in secondo luogo, la loro quotazione personale del prezzo di un’obbligazione («where do you see correct bidside», «where [you] got them marked?», «where you show?»), in terzo luogo, la loro posizione di negoziazione, in quarto luogo, lo stato del loro inventario nonché, in quinto luogo, i nomi dei clienti che li contattavano, le richieste formulate da questi ultimi e i prezzi loro offerti. Le informazioni scambiate erano quindi proprie delle banche coinvolte, inaccessibili al pubblico e chiaramente identificanti, il che le rendeva sensibili. Il carattere sensibile di dette informazioni è confermato in particolare da una discussione del 15 novembre 2011, menzionata nel punto 343 della decisione impugnata, fra i tre principali operatori coinvolti, ossia, all’epoca, l’operatore della Deutsche Bank, l’operatore della BofA e l’operatore della Credit Suisse. Infatti durante tale discussione, uno di loro ha spiegato: «this has to stay between us». |
|
180 |
Inoltre, tali scambi di informazioni avvenivano esclusivamente nell’ambito di una cerchia ristretta di operatori che si conoscevano. Detti scambi consentivano agli operatori in questione di coordinare, in modo opportunistico, i loro comportamenti in termini di prezzi e di condizioni di negoziazione e di evitare di vendere a prezzi inferiori o di formulare un’offerta migliore rispetto agli altri operatori coinvolti. Tali scambi comportavano quindi un’asimmetria informativa favorevole, aumentando la trasparenza tra gli operatori interessati e riducendo sensibilmente, a loro vantaggio, le normali incertezze inerenti al mercato, con la conseguenza di ottenere un vantaggio nei confronti dei loro clienti e degli operatori concorrenti. Gli scambi in parola avevano perciò una dimensione discriminatoria. |
|
181 |
Inoltre, tenuto conto del loro oggetto, le informazioni scambiate tra i partecipanti consentivano a ciascuno di essi di avere una conoscenza precisa delle attività di negoziazione e delle strategie di prezzo o di negoziazione di loro concorrenti relativamente ad un cliente in particolare o ad un’obbligazione specifica. |
|
182 |
Infine, gli scambi constatati dalla Commissione vertevano su informazioni recenti, attuali o future, come transazioni appena avvenute, che erano in corso o che erano previste a breve termine. |
|
183 |
Gli scambi di informazioni constatati dalla Commissione nel caso di specie non erano quindi comparabili a quelli in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734), che ha portato la Corte a dichiarare che un sistema di scambio di informazioni tra istituti finanziari, quale un registro di informazioni sulla solvibilità dei clienti contenente informazioni anonimizzate e accessibili in modo non discriminatorio a tutti gli operatori attivi sul mercato, non aveva, in linea di principio, per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
|
184 |
Infatti, gli scambi di informazioni in discussione nella presente causa hanno aumentato la trasparenza solo tra i partecipanti all’infrazione controversa. Di conseguenza, tali scambi hanno ridotto l’incertezza esistente sul mercato, come la Credit Suisse ha riconosciuto in udienza pur sostenendo che, nel contesto atipico del mercato delle obbligazioni SSA, scambi siffatti non avevano gli effetti tipici degli scambi di informazioni commerciali sensibili attuali. La riduzione dell’incertezza provocata dagli scambi di informazioni constatati dalla Commissione ha avvantaggiato le banche di cui trattasi, segnatamente, in quanto esse potevano prevedere il comportamento degli altri partecipanti, e ciò a detrimento in particolare dei loro clienti e degli altri operatori finanziari concorrenti. |
|
185 |
Di conseguenza, il carattere anticoncorrenziale delle discussioni la cui interpretazione è definitiva e comprovata deve essere preso in considerazione ai fini dell’esame dei secondi motivi addotti dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse, relativi all’esistenza di un’infrazione unica e continuata, nonché ai fini dell’esame dei primi motivi addotti da tali banche, relativi all’esistenza di una restrizione per oggetto. |
2) Sul carattere anticoncorrenziale delle discussioni che la Crédit agricole e la Credit Suisse sono legittimate a contestare
|
186 |
Dalla giurisprudenza risulta che, allorché la Commissione si basa, nell’ambito dell’accertamento di una violazione dell’articolo 101 TFUE, su elementi di prova documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche ad eccepire l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Analogamente, qualora la Commissione si basi su elementi di prova diretti, spetta alle imprese interessate dimostrare che tali elementi di prova sono insufficienti (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punto 91 e giurisprudenza citata). |
|
187 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare in successione le discussioni che la Crédit agricole e la Credit Suisse sono legittimate a contestare. |
i) Sulle discussioni che la Crédit agricole è legittimata a contestare
– Sulla discussione del 18 gennaio 2013
|
188 |
Per quanto riguarda la discussione del 18 gennaio 2013, classificata nelle categorie 3, 4 e 5 e menzionata nei punti da 456 a 460, nonché 674, 678, 686 e 746 della decisione impugnata, la Crédit agricole non adduce alcun argomento concreto e specifico relativo al tenore e alla natura anticoncorrenziale di tale discussione. Per contro, la Crédit agricole afferma di avere fornito solo un contributo non correlato agli scambi censurati. |
|
189 |
A tal riguardo, dalla trascrizione della discussione di cui trattasi, alla quale hanno partecipato gli operatori della Deutsche Bank, della Crédit agricole e della Credit Suisse, risulta che, tra le ore 08:10:06 e le ore 08:11:01, l’operatore della Credit Suisse ha rivelato alcune operazioni che aveva realizzato o non era riuscito a realizzare la notte precedente e, più precisamente, le obbligazioni e i volumi che aveva negoziato («saw some biz last night….seller of 50mm bng 17s, 25mm bng 23s and bought 50mm kfw 19s and sold 25mm…missed the bng 17s»). Inoltre, in risposta a una domanda dell’operatore della Crédit agricole («nice what kind of a/c..all US?»), l’operatore della Credit Suisse ha svelato l’origine dei clienti («US seller of bng, Asian buyer of kfw»). L’operatore della Crédit agricole ha allora trasmesso i suoi ringraziamenti. |
|
190 |
Pertanto, l’operatore della Crédit agricole, entrato nella chat room alle ore 07:12:08, ha ricevuto, tra le 08:10:06 e le 08:11:01, dall’operatore della Credit Suisse informazioni relative a operazioni recenti relative ad obbligazioni SSA specifiche, al loro volume e all’origine geografica dei suoi clienti. |
|
191 |
La Crédit agricole non ha quindi dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti da 456 a 460 e 746 della decisione impugnata, che la discussione del 18 gennaio 2013 aveva consentito agli operatori della Deutsche Bank, della Crédit agricole e della Credit Suisse di scambiare informazioni su operazioni e clienti ed era pertanto anticoncorrenziale. |
|
192 |
Alcuni minuti più tardi, tra le 08:18:16 e le 08:46:58, l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank hanno scambiato informazioni in particolare sulle offerte che avevano formulato per una specifica obbligazione (BNG 17s). La Credit Suisse ha poi lasciato che l’operatore della Deutsche Bank vendesse alcune obbligazioni («you wanna hit the bid?», «nah, crack on man»). |
|
193 |
A tal riguardo, il fatto che l’operatore della Crédit agricole non abbia partecipato attivamente a tale scambio non è idoneo a privare quest’ultimo del suo carattere anticoncorrenziale, il che non è peraltro contestato da detta banca. |
|
194 |
Inoltre, la Crédit agricole non sostiene e non risulta da alcun elemento del fascicolo che il suo operatore abbia lasciato la chat room durante lo scambio tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank, che non sia stato presente durante le discussioni avvenute tra questi altri due operatori o che abbia indicato agli altri operatori che partecipava alla discussione in un’ottica diversa dalla loro. Alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 126, la presenza dell’operatore della Crédit agricole durante la seconda parte della discussione del 18 gennaio 2013 rappresenta quindi una complicità idonea a far sorgere la sua responsabilità nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
|
195 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 456 a 460, nonché 674, 678, 686 e 746 della decisione impugnata, che la discussione del 18 gennaio 2013 avesse dato luogo a comportamenti anticoncorrenziali da parte delle banche che vi hanno partecipato. |
– Sulla discussione del 31 gennaio 2013
|
196 |
Per quanto riguarda la discussione del 31 gennaio 2013, classificata nelle categorie 2, 3 e 4 e menzionata nei punti da 464 a 467, nonché 655, 674 e 678 della decisione impugnata, la Crédit agricole non adduce alcun argomento concreto e specifico relativo al tenore degli scambi avvenuti tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank nonché al carattere anticoncorrenziale di tali scambi. Per contro, la Crédit agricole afferma di non avervi partecipato. |
|
197 |
A tal riguardo, dalla trascrizione della discussione di cui trattasi risulta che, tra le 11:02:08 e le 11:05:38, gli operatori della Deutsche Bank e della Credit Suisse si sono scambiati informazioni sui prezzi e hanno coordinato i loro prezzi relativamente a un’obbligazione specifica (EIB 09/20) visualizzata sullo schermo di un intermediario («i just went 41 offered eib 09/20…i am still short…but these look too tight i think…icap told me you were about to stick up a 41 offer aswell», «i just pt it up at the same time…i’m flat, but same thing...i think they look wrong», «they gone 47 bid…will go 42 offered…I am still short…but just see whats out there», «cool...would offer there too...lets see what they say»). |
|
198 |
Inoltre, dalla trascrizione della discussione di cui trattasi risulta che l’operatore della Crédit agricole, entrato nella chat room alle ore 07:16, era presente sulla stessa al momento degli scambi censurati e ha potuto prendere conoscenza delle informazioni scambiate. Peraltro, l’operatore della Crédit agricole ha reagito a tale scambio di informazioni alle 11:29:08, ossia, come rilevato dalla Commissione al punto 467 della decisione impugnata, meno di due minuti dopo le ultime osservazioni formulate dall’operatore della Deutsche Bank in merito alle obbligazioni che avevano dato luogo ai comportamenti censurati. |
|
199 |
Inoltre, l’argomento della Crédit agricole secondo cui la Commissione avrebbe presunto che tale banca fosse al corrente delle informazioni scambiate durante la discussione del 31 gennaio 2013 deve essere respinto per le stesse ragioni esposte nel precedente punto 133. |
|
200 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 464 a 467, nonché 655, 674 e 678 della decisione impugnata, che la discussione del 31 gennaio 2013 avesse consentito agli operatori della Deutsche Bank e della Credit Suisse di scambiare informazioni commerciali sensibili e di coordinare i loro prezzi su obbligazioni EIB 09/20, in presenza dell’operatore della Crédit agricole, e, pertanto, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 15 febbraio 2013
|
201 |
Per quanto concerne la discussione del 15 febbraio 2013, classificata nelle categorie 2, 3 e 4 e menzionata nei punti da 468 a 472, nonché 655, 674, 678 e 746 della decisione impugnata, la Crédit agricole afferma che detta discussione non ha dato luogo a un coordinamento, in quanto ha riguardato un acquisto di obbligazioni CADES 01/18 da parte della Deutsche Bank, che gliene ha poi rivenduto la metà. |
|
202 |
A tal riguardo, dalla trascrizione della discussione di cui trattasi risulta che, in un primo momento, l’operatore della Deutsche Bank ha chiesto all’operatore della Crédit agricole se quest’ultimo volesse vendergli obbligazioni CADES 01/18 («you wann sell any cades 01/18?»). L’operatore della Crédit agricole si è mostrato disposto a vendere, ma ha proposto in alternativa di coordinare un acquisto comune («u want me to sell mine ?... or go with you on the buyside?»), il che consisteva nel fatto che l’operatore della Deutsche Bank avrebbe effettuato una prima transazione e poi rivenduto una parte del volume acquistato all’operatore della Crédit agricole («i’ll take whatever u don’t want»). Concordando sul principio, i due operatori si sono successivamente accordati, per iscritto e durante una conversazione telefonica, sul prezzo («ok do it»; «ok lifted 65»), sul volume («50mm each… yeah?») e sul momento migliore («lets wit a bit»; «[o]k»; «like 10 mins or so») per acquistare le obbligazioni in questione. |
|
203 |
In primo luogo, come sostenuto dalla Crédit agricole, è vero che è stata effettuata un’operazione tra gli operatori della Deutsche Bank e della Crédit agricole a seguito della discussione del 15 febbraio 2013. Tuttavia, tale operazione fa seguito, come ha constatato la Commissione al punto 471 della decisione impugnata e come ha confermato in sostanza la Crédit agricole, ad un coordinamento di acquisto tra le due banche, cosicché i due operatori si sono prestati reciprocamente assistenza nelle loro attività e si sono ripartiti il risultato tra loro. In conseguenza della discussione di cui trattasi, l’operatore della Crédit agricole non ha presentato un’offerta concorrente e i due operatori hanno quindi agito come un unico operatore al fine di acquistare obbligazioni ad un prezzo concordato tra loro. |
|
204 |
Orbene, se è vero che un’operazione siffatta può risultare nell’interesse delle due banche in questione, resta il fatto che essa non può essere conforme al requisito secondo cui ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato interno [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 78 e giurisprudenza citata], come ha rilevato in sostanza la Commissione al punto 472 della decisione impugnata. |
|
205 |
In secondo luogo, nella misura in cui la Crédit agricole invoca un’analoga discussione del 23 maggio 2013 che non sarebbe stata addebitata a una banca terza, tale argomento non può essere accolto. |
|
206 |
Infatti, da un lato, qualora un’impresa abbia violato, con il suo comportamento, l’articolo 101 TFUE, essa non può mettere in discussione la constatazione di tale violazione facendo valere la circostanza che un altro operatore economico non è stato destinatario di una decisione che accerta la medesima violazione (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione, C‑611/16 P, EU:C:2021:245, punto 166 e giurisprudenza citata). |
|
207 |
Dall’altro lato, ad eccezione di una discussione del 23 maggio 2013 e di una discussione del 30 maggio 2013 (v. punto 242 infra), la Crédit agricole non adduce alcun altro elemento di prova idoneo a dimostrare che la sua situazione fosse paragonabile a quella della banca terza menzionata nel precedente punto 205, relativamente all’infrazione unica e continuata controversa. |
|
208 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 468 a 472, nonché 655, 674, 678 e 746 della decisione impugnata, che la discussione del 15 febbraio 2013 avesse consentito agli operatori della Deutsche Bank e della Crédit agricole di coordinare la loro strategia di negoziazione, compreso il loro livello di prezzo e il momento delle loro offerte, e, pertanto, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 19 marzo 2013
|
209 |
Per quanto riguarda la discussione del 19 marzo 2013, classificata nelle categorie 3 e 4 e menzionata nei punti da 477 a 479, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, dalla sua trascrizione risulta che, nello spazio di alcune ore, l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse hanno discusso di varie obbligazioni. |
|
210 |
Tale scambio ha riguardato, in primo luogo, l’obbligazione kbn/03/18s («just bid on kbn 03/18… 25‑50mm… bid +38 and missed»; «I just got hit in 10mm at 38 on the system… and then got hit at 38.5 in gfi»), in secondo luogo, l’obbligazione EIB 04/16s («I covered up some shorts today… was short 100mm of these eib 04/16… bought most back… got some at 19 just now») e, in terzo luogo, l’obbligazione KFW 16s («decent purchase. I covered some kfw 16s… smallish at 17»). |
|
211 |
Durante il medesimo scambio, gli operatori hanno anche divulgato il prezzo al quale valutavano l’obbligazione Netherlands 09/15 («getting checked nther 09/15… seller»; «where u marking 8/4?»; «i had them marked at 6»; «ok i showed 8/4 2 way indiction to the guy… not come back [yet]») e l’obbligazione COE 04/17 («got hit in a few COE bits btw… coe 04/17 and coe 02/15… in case u short»; «small long 4/17s… where u got them marked?... i like that bond… have them +53 bid here»; «got them 51 middle.. so yeah same area»). |
|
212 |
Gli scambi avvenuti il 19 marzo 2013 dimostrano quindi che gli operatori hanno scambiato informazioni sui prezzi delle loro offerte di acquisto per talune obbligazioni, sui volumi in questione, sulla propria posizione d’inventario e sui prezzi ai quali valutavano un’obbligazione. |
|
213 |
Le informazioni scambiate riguardavano operazioni effettuate recentemente e prezzi recenti o un confronto delle valutazioni personali e attuali del prezzo di un’obbligazione, che non erano accessibili al pubblico. |
|
214 |
Nulla indica che gli operatori stessero esplorando la possibilità di concludere insieme una transazione. Peraltro, in relazione a un tipo di obbligazione in particolare (COE 04/17), gli operatori hanno scambiato informazioni sui prezzi di tali obbligazioni («have them +53 bid here»; «got them 51 middle») pur sapendo che non era ipotizzabile una transazione tra loro per il motivo che ciascuno di essi si trovava in posizione lunga e quindi deteneva già tali obbligazioni («got hit in a few COE bits btw..coe 04/17 and coe 02/15… in case u short»; «small long 4/17s»). |
|
215 |
Ne deriva che tali scambi hanno riguardato informazioni commerciali sensibili e hanno contribuito ad aumentare la trasparenza tra gli operatori nonché a ridurre l’incertezza esistente sul mercato. Detti scambi hanno quindi consentito ai partecipanti di adeguare le rispettive strategie. |
|
216 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 477 a 479, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, che la discussione del 19 marzo 2013 fosse anticoncorrenziale per il motivo che aveva consentito agli operatori della Deutsche Bank e della Crédit agricole di scambiare informazioni commerciali sensibili, attuali o prospettiche, sulle loro attività di negoziazione e di confrontarsi sulle loro strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi. |
– Sulla discussione del 21 marzo 2013
|
217 |
Per quanto riguarda la discussione del 21 marzo 2013, classificata nelle categorie 2, 3 e 4 e menzionata nei punti da 480 a 487, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, la Commissione ha individuato quattro scambi avvenuti in momenti diversi della giornata (tra le 08:08:22 e le 08:18:40, tra le 11:29:22 e le 12:26:04, tra le 14:43:55 e le 14:51:28 e tra le 15:25:38 e le 15:34:26). |
|
218 |
La Crédit agricole sostiene che le informazioni scambiate durante tale discussione erano legittime. Essa censura inoltre il fatto che la Commissione abbia classificato la discussione del 21 marzo 2013 nella categoria 2. Su questo punto, essa menziona più precisamente, a titolo d’esempio, il primo e il quarto scambio. |
|
219 |
A tal riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto suggerisce l’argomento della Crédit agricole, dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia considerato che il primo, il terzo e il quarto scambio, menzionati nei punti 480, 484 e 485 della decisione impugnata, costituivano la prova di un coordinamento. Infatti, dai punti 674 e 678 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha ritenuto che i tre scambi suddetti costituissero scambi di informazioni aventi carattere anticoncorrenziale. |
|
220 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il secondo scambio, avvenuto il 21 marzo 2013 e presentato al punto 482 della decisione impugnata, dal punto 655 della medesima decisione risulta che la Commissione ha classificato tale scambio tra i casi di coordinamento dei prezzi sul mercato in generale. |
|
221 |
Durante detto scambio, l’operatore della Crédit agricole ha chiesto all’operatore della Deutsche Bank se un documento che aveva ricevuto attraverso un canale diverso costituisse effettivamente la lista di interessi («axe sheet») di detto operatore della Deutsche Bank («is that [your] axe sheet?»), ossia la lista con cui tale operatore forniva informazioni sui prezzi e sui quantitativi di obbligazioni che era disposto a negoziare. L’operatore della Deutsche Bank ha risposto che detta lista di interessi era effettivamente la sua. Successivamente, i due operatori hanno discusso di come la Crédit agricole avesse ottenuto tale documento. L’operatore della Crédit agricole ha evocato un invio per errore e ha menzionato l’inquietudine del suo supervisore e il «caos» che ciò aveva provocato [«he sent the sheet by mistake (…) what a mess»]. L’operatore della Deutsche Bank ha risposto che ne avrebbe parlato con il suo ufficio vendite («will speak to my sales»). Gli operatori hanno poi parlato della persona che avrebbe commesso l’errore in questione e l’operatore della Crédit agricole ha spiegato, ridendo, che «lui» non avrebbe dovuto scomodarsi in quanto egli conosceva comunque gli interessi dell’operatore della Deutsche Bank («he shouldnt have bothered as i know your axes any[way] lol»), al che quest’ultimo ha risposto ridendo che ciò era vero («lol… yeah exactly»). |
|
222 |
A tal riguardo, è vero che tale scambio non rappresenta un coordinamento sui prezzi indicati al mercato in generale rientranti nella categoria 2, contrariamente a quanto affermato al punto 655 della decisione impugnata. Infatti, da detto scambio emerge che l’invio della lista di interessi dell’operatore della Deutsche Bank alla Crédit agricole risulta da un errore commesso da un dipendente della Deutsche Bank. |
|
223 |
Ciò non toglie che il secondo scambio avvenuto durante la discussione del 21 marzo 2013 dimostra che un dipendente della Deutsche Bank ha inviato la lista di interessi di uno degli operatori di detta banca a un’altra banca, ossia la Crédit agricole. Inoltre, da tale secondo scambio emerge che gli operatori in questione effettuavano scambi di informazioni sensibili con la conseguenza che l’operatore della Crédit agricole conosceva, «comunque», gli interessi dell’operatore della Deutsche Bank. Ne deriva che detto secondo scambio suffraga la valutazione della Commissione secondo cui la discussione del 21 marzo 2013 aveva carattere anticoncorrenziale. |
|
224 |
In terzo luogo, l’errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione per quanto riguarda la classificazione della discussione del 21 marzo 2013 nella categoria 2 non può mettere in dubbio la constatazione secondo cui tale discussione, complessivamente considerata, aveva carattere anticoncorrenziale e l’operatore della Crédit agricole vi aveva partecipato. |
|
225 |
Infatti, durante il primo scambio avvenuto il 21 marzo 2013, i due operatori hanno scambiato informazioni sui prezzi di operazioni che avevano appena realizzato relativamente ad un’obbligazione KFW («just bought 35mm kfw 04/16 and sold 100 mm kfw 01/14», «i am showing them at +2», «sold them… 100.89», «i sold at 100.9125») e all’identità di un cliente («this is a [central bank] u delaing with right»). Durante il terzo scambio avvenuto lo stesso giorno, gli operatori in questione hanno inoltre scambiato comunicazioni, relativamente ad un’obbligazione EIB 03/20, sulla loro posizione («long 75mm»), sui prezzi («where u marking», «38/35», «i bid 41») e sul cliente dell’operatore della Crédit agricole («[Central bank] seller?», «no [Asset Manager]»). Il quarto scambio verteva invece su un’obbligazione CDC 09/13 e gli operatori hanno scambiato informazioni sulla loro posizione di negoziazione («you need any cdc 09/13?... got 3mm», «nah scrappy long myself») e sui prezzi («where you marking these cdc?», «100.40/50», «perfect… sold my cdc… at 100.40…in canotrs… made a 100.40»). |
|
226 |
Pertanto, alla luce del contenuto del primo, del terzo e del quarto scambio avvenuti il 21 marzo 2013, la Commissione poteva fondatamente concludere, al punto 487 della decisione impugnata, che, durante tale discussione, l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Deutsche Bank avevano scambiato informazioni su transazioni recenti, sull’identità di alcuni clienti, sulle proprie posizioni attuali e sul prezzo attuale delle obbligazioni, informazioni che potevano aiutare gli operatori a ridurre l’incertezza sul mercato e a valutare le loro intenzioni in materia di fissazione dei prezzi per le diverse obbligazioni. |
|
227 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 480 a 487, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, che la discussione del 21 marzo 2013 fosse anticoncorrenziale per il motivo che aveva consentito agli operatori della Deutsche Bank e della Crédit agricole di scambiare informazioni commerciali sensibili, attuali o prospettiche, sulle loro attività di negoziazione e di confrontarsi sulle loro strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi. |
– Sulla discussione del 24 maggio 2013
|
228 |
Per quanto riguarda la discussione del 24 maggio 2013, classificata nella categoria 3 e menzionata nei punti da 488 a 491, nonché 674 della decisione impugnata, la Crédit agricole sostiene, in sostanza, che essa non è anticoncorrenziale, tenuto conto della rapidità del mercato. |
|
229 |
Tuttavia, dalla trascrizione di tale discussione emerge che l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse hanno scambiato informazioni commerciali sensibili sulle offerte che avevano formulato alcuni minuti prima ad un cliente denominato «the sprayer» per l’obbligazione EIB 08/16 («just bid eib 08/16…50mm… sprayer»; «ditto… i bid 99.80»; «s[a]me… he got .82 away»). |
|
230 |
La Commissione ha quindi correttamente considerato che gli operatori non avevano coordinato le loro offerte iniziali, ma avevano scambiato informazioni recenti o attuali sui loro prezzi nel contesto delle loro rispettive interazioni con il medesimo cliente per la medesima obbligazione. Tale scambio ha contribuito ad aumentare la trasparenza e quindi a ridurre l’incertezza tra gli operatori, con la conseguenza che questi ultimi avrebbero potuto tenere conto delle informazioni scambiate qualora il cliente in questione li avesse ricontattati a breve. |
|
231 |
Inoltre, ai punti 659 e 716 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato le ragioni per le quali le informazioni su transazioni recenti potevano essere rilevanti per gli operatori e tale valutazione è confermata dalle spiegazioni fornite dalla Crédit agricole al punto 2.15 del suo ricorso, secondo le quali, «per essere competitivo, l’operatore finanziario deve (...) comprendere come si sono evoluti i prezzi in passato, per sapere cosa deve fare per aggiudicarsi gli affari». |
|
232 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti da 488 a 491, nonché 674 della decisione impugnata, che la discussione del 24 maggio 2013 aveva dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili e, pertanto, che tale discussione aveva carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 3 giugno 2013
|
233 |
Per quanto riguarda la discussione del 3 giugno 2013, classificata nella categoria 4 e menzionata nei punti da 492 a 494, nonché 678 della decisione impugnata, la Crédit agricole sostiene, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente respinto la sua interpretazione secondo la quale l’operatore della Deutsche Bank ha chiesto al suo operatore quale fosse la sua valutazione di un’obbligazione possibilmente al fine di realizzare una «back‑to‑back negociation», ossia una negoziazione diretta a fare in modo che uno dei due operatori accettasse di acquistare obbligazioni da un terzo prima di rivendere una parte di tali obbligazioni all’altro operatore. Pertanto, la Commissione avrebbe escluso erroneamente la possibilità che la Deutsche Bank cercasse di procurarsi liquidità. |
|
234 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che l’interpretazione prospettata dalla Crédit agricole è presentata dalla stessa banca come una mera «possibilità». Inoltre, dalla trascrizione della discussione di cui trattasi risulta che, su iniziativa dell’operatore della Deutsche Bank («where you marking kfw 08/21?»), quest’ultimo e l’operatore della Crédit agricole si sono scambiati le loro valutazioni personali sul prezzo di un’obbligazione e ne hanno constatato con soddisfazione la similarità («sec...ct10-1/‑5», «yeah per[f]ect…i quoted +1/‑4»). Infine, da tale discussione emerge che l’operatore della Deutsche Bank stava negoziando con un terzo quando ha chiesto la valutazione dell’operatore della Crédit agricole («not a regular guy»). In detta discussione non viene ipotizzata alcuna successiva transazione con l’operatore della Crédit agricole. Per contro, l’operatore della Crédit agricole ha ricevuto un’informazione sulla valutazione dell’operatore della Deutsche Bank di cui avrebbe potuto servirsi qualora il terzo in questione avesse deciso di rivolgersi a lui. |
|
235 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti da 492 a 494, nonché 678 della decisione impugnata, che la discussione del 3 giugno 2013 ha dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili relative alla fissazione dei prezzi degli operatori nell’ambito di una negoziazione in corso, il che comportava una maggiore trasparenza e una minore incertezza sul mercato e, pertanto, che tale discussione aveva carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 10 luglio 2013
|
236 |
Per quanto riguarda la discussione del 10 luglio 2013, classificata nelle categorie 2, 3, 4 e 5 e menzionata nei punti da 501 a 506, nonché 655, 674, 678, 686 e 715 della decisione impugnata, la Crédit agricole afferma che tale discussione ha certamente portato il suo operatore ad indicare all’operatore della Deutsche Bank che avrebbe fatto un’offerta allo stesso prezzo che quest’ultimo gli aveva comunicato in precedenza riguardo a un’obbligazione ASIA 10/18. Tuttavia, l’operatore della Deutsche Bank non avrebbe mantenuto tale offerta e avrebbe ridotto la propria, il che escluderebbe qualsiasi coordinamento. Inoltre, detta discussione dimostrerebbe che la Crédit agricole è un piccolo operatore del mercato i cui comportamenti non possono avere un impatto sul mercato. |
|
237 |
Così facendo, la Crédit agricole contesta solo la prima parte della discussione menzionata nei punti da 501 a 503 della decisione impugnata (tra le 10:30:22 e le 10:36:35), e non la seconda menzionata nei punti da 504 a 506 (tra le 10:52:39 e le 10:58:13). |
|
238 |
Per quanto riguarda la parte della discussione contestata, occorre rilevare che, prima di apprendere che l’operatore della Deutsche Bank aveva ridotto il prezzo della sua offerta, l’operatore della Crédit agricole ha chiesto all’operatore della Deutsche Bank se il prezzo dell’offerta che prevedeva di formulare sulla base delle informazioni che aveva appena ricevuto dallo stesso operatore lo disturbasse («gonna go 23 offered? do u mind.. dont want to do in your face»). L’operatore della Deutsche Bank ha risposto in senso negativo («nah its cool… i am 24 offered in cantors»). |
|
239 |
Da tale discussione emerge che l’operatore della Crédit agricole ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione dell’operatore della Deutsche Bank a formulare un’offerta ad un prezzo specifico per una determinata obbligazione. Pertanto, l’operatore della Crédit agricole non ha adottato la propria decisione di proporre un prezzo a seguito di una valutazione individuale e autonoma. I due operatori hanno determinato insieme il prezzo dell’offerta formulata da uno di essi. Tale discussione rivela pertanto un coordinamento dei comportamenti degli operatori su una questione che avrebbe dovuto dare luogo a una valutazione individuale. |
|
240 |
Inoltre, e in ogni caso, per quanto riguarda l’argomento della Crédit agricole relativo al fatto che l’operatore della Deutsche Bank ha infine abbassato il prezzo della sua offerta, il Tribunale ha già avuto occasione di dichiarare che i casi sporadici e isolati di inganno o di mancata applicazione dell’intesa da parte di un singolo partecipante, soprattutto quando riguardano un’intesa di lunga durata, non sono idonei di per sé stessi a dimostrare la mancata attuazione dell’intesa da parte di tale partecipante, né l’adozione, da parte del medesimo, di un comportamento concorrenziale (sentenza del 13 settembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commissione,T‑566/08, EU:T:2013:423, punto 254). |
|
241 |
Inoltre, il fatto che la Crédit agricole sarebbe solo un piccolo operatore sul mercato delle obbligazioni SSA non può mettere in dubbio la natura anticoncorrenziale della discussione di cui trattasi. |
|
242 |
Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la Commissione non avrebbe trattato in modo analogo una banca terza alla luce di una discussione del 30 maggio 2013 cui quest’ultima ha partecipato, esso deve essere respinto per le ragioni esposte nei precedenti punti 206 e 207. |
|
243 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 501 a 506, nonché 655, 674, 678, 686 e 715 della decisione impugnata, che la discussione del 10 luglio 2013 avesse dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili e a un coordinamento dei prezzi e, pertanto, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale anche se l’operatore della Deutsche Bank aveva infine abbassato la sua offerta. |
– Sulla discussione del 25 luglio 2013
|
244 |
Per quanto riguarda la discussione del 25 luglio 2013, classificata nelle categorie 3 e 4 e menzionata nei punti da 510 a 514, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, la Crédit agricole sostiene che essa non verte su informazioni prospettiche. |
|
245 |
A tale proposito, dalla trascrizione di detta discussione emerge che, nel corso della stessa, gli operatori della Crédit agricole e della Deutsche Bank hanno divulgato il volume delle operazioni che avevano realizzato quella mattina in relazione ad una nuova emissione di un’obbligazione KFW. Infatti, l’operatore della Crédit agricole ha indicato che la sua offerta di vendita di tali obbligazioni era stata sollevata per un volume di 50 milioni («got lifted in the new one this morn… 50 mm»). L’operatore della Deutsche Bank ha risposto che aveva venduto le medesime obbligazioni per un volume di 500 milioni («i sold 500 mm of them this morning»). Inoltre, l’operatore della Deutsche Bank ha rivelato il tipo di acquirente («asia») al quale aveva venduto dette obbligazioni per un importo di 500 milioni e il prezzo di vendita a detto acquirente («+10»). Gli operatori della Crédit agricole e della Deutsche Bank hanno anche scambiato comunicazioni sulle loro posizioni attuali. A tale proposito, l’operatore della Crédit agricole ha indicato quanto segue: «had 100 on the book», «still got 50». Dal canto suo, l’operatore della Deutsche Bank ha spiegato che, dopo la vendita che aveva effettuato quella mattina, era riuscito a recuperare la sua posizione corta dopo avere riacquistato obbligazioni presso fonti diverse a un unico prezzo («i had zero… on the book»; «i lifted 14.5 everywhere… i got 150mm in creditex… on a no post… 100mm in icao… about 50mm in cantors… and rest in house»). |
|
246 |
Alcuni minuti più tardi, lo stesso giorno, l’operatore della Deutsche Bank ha chiesto all’operatore della Crédit agricole a quale livello valutasse il prezzo delle obbligazioni CADES 18 («where are those Cades 18? seen anything in them?»). I due operatori hanno poi rivelato la loro rispettiva posizione attuale, ossia che erano «flat», vale a dire in posizione neutra o zero. Infine, in risposta a una nuova domanda dell’operatore della Deutsche Bank («but i am mean where are they now»), l’operatore della Crédit agricole ha fornito la propria valutazione attuale del prezzo di tale obbligazione («50/48 probs»). |
|
247 |
Pertanto, durante la discussione del 25 luglio 2013, l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Deutsche Bank hanno effettuato uno scambio di informazioni relative al volume, al prezzo e all’origine di un cliente in relazione a una transazione recente. Inoltre, detti operatori hanno scambiato, in due occasioni, informazioni sulle loro posizioni di inventario in relazione ad obbligazioni specifiche. Infine, detti operatori hanno comunicato in merito alla valutazione attuale, da parte di uno di essi, del prezzo di un’obbligazione, ossia l’obbligazione CADES 18. |
|
248 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 510 a 514, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, che la discussione del 25 luglio 2013 avesse dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili relative ad attività di negoziazione recenti nonché ai prezzi e alle posizioni attuali dei partecipanti e, pertanto, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 6 agosto 2014
|
249 |
Per quanto riguarda la discussione del 6 agosto 2014, classificata nella categoria 4 e menzionata nei punti 563 e 564, nonché 678 della decisione impugnata, la Crédit agricole sostiene, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente respinto l’idea che possa trattarsi di una legittima richiesta di prezzo nell’ambito di una ricerca di liquidità. |
|
250 |
A tal riguardo, dalla trascrizione di tale conversazione risulta che, durante la stessa, l’operatore della BofA ha chiesto all’operatore della Crédit agricole di valutare l’obbligazione KBN 03/18 («where [you] marking kbn 03.18?»). Quest’ultimo ha indicato «48‑45», al che l’operatore della BofA ha risposto: «sounds about right». |
|
251 |
Pertanto, durante la discussione del 6 agosto 2014, gli operatori hanno scambiato informazioni precise sulla propria valutazione attuale del prezzo di un’obbligazione, il che era idoneo a ridurre la loro incertezza. |
|
252 |
L’interpretazione della Crédit agricole, secondo la quale, in sostanza, si tratta di una legittima richiesta di prezzo nell’ambito di una ricerca di liquidità, non è plausibile e tale banca non dimostra che gli elementi di prova diretti di cui disponeva la Commissione riguardo alla discussione del 6 agosto 2014 fossero insufficienti. |
|
253 |
Infatti, anzitutto, nulla nella discussione avvenuta durante l’intera giornata del 6 agosto 2014, tra le 06:53:53 e le 16:30:05, indica che la domanda dell’operatore della BofA sia stata motivata dalla volontà di concludere una transazione con l’operatore della Crédit agricole. |
|
254 |
Inoltre, se l’operatore della BofA avesse prospettato una transazione con l’operatore della Crédit agricole, non avrebbe chiesto una quotazione indifferenziata («where [you] marking kbn 03.18?»), bensì avrebbe precisato che la sua domanda riguardava un prezzo di offerta o un prezzo di offerta di vendita. |
|
255 |
Infine, come risulta da discussioni menzionate nel punto 723 della decisione impugnata, la discussione del 6 agosto 2014 è stata preceduta da altre discussioni dello stesso tipo, non validamente contestate dalla Crédit agricole, le quali dimostrano che questo tipo di discussioni avveniva nell’ambito di una negoziazione tra uno degli operatori e un terzo e mirava a verificare che la valutazione prospettata nell’ambito di tale negoziazione fosse corretta. |
|
256 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti 563 e 564, nonché 678 della decisione impugnata, che la discussione del 6 agosto 2014 aveva dato luogo a uno scambio di informazioni sulla strategia in materia di prezzi e, pertanto, che tale discussione aveva carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 12 marzo 2015
|
257 |
Per quanto riguarda la discussione del 12 marzo 2015, classificata nelle categorie 1, 3, 4 e 5 e menzionata nei punti da 573 a 575, nonché 674, 678, 686, 715, 746 e 848 della decisione impugnata, la Crédit agricole ammette uno scambio di informazioni, ma esclude che tale discussione potesse rientrare nelle categorie 1 e 5, in quanto era «verosimilmente» destinata a verificare se l’operatore della Crédit agricole potesse acquistare obbligazioni BNG 23 dall’operatore della Credit Suisse. Poiché un’interpretazione siffatta sarebbe plausibile, la Commissione non avrebbe potuto qualificare la discussione del 12 marzo 2015 come collusiva e, pertanto, come «restrizione per oggetto». |
|
258 |
Secondo la trascrizione di tale discussione, l’operatore della Crédit agricole ha chiesto all’operatore della Credit Suisse se avesse ancora obbligazioni BNG 23 («u still got BNG 23»). L’operatore della Credit Suisse ha risposto in senso affermativo, ma ha sottolineato che gli era anche stato chiesto di formulare un’offerta («yeah...but being asked to price up too»). L’operatore della Credit Suisse ha precisato che riteneva che si trattasse dello stesso cliente («same guy i think»). Contemporaneamente, egli ha inviato all’operatore della Crédit agricole un estratto dello scambio che aveva appena avuto con tale cliente e che conteneva il volume e il prezzo proposti a quest’ultimo («14:14:36 50mm BNG 2.5 JAN23 @ ct7 +34.5»). L’operatore della Crédit agricole ha reagito affermando che il cliente stava facendo il giro («man this dude gets arou[nd] lol»). Ha aggiunto che non vi erano problemi e che avrebbe lasciato il cliente all’operatore della Credit Suisse («[no problem] man u crack on»). Quaranta minuti più tardi, l’operatore della Crédit agricole ha chiesto all’operatore della Credit Suisse se avesse realizzato l’operazione («u get lifted?»). |
|
259 |
Pertanto, in primo luogo, tale discussione rivela chiaramente uno scambio di informazioni molto precise e attuali sul prezzo e sul volume di un’offerta proposta a un cliente identificato nell’ambito di una negoziazione in corso con tale cliente. Detta discussione ha quindi dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili e a uno scambio su una strategia di negoziazione e di fissazione dei prezzi. Tali scambi hanno aumentato la trasparenza tra gli operatori e ridotto la loro incertezza. |
|
260 |
In secondo luogo, detta discussione rivela altresì che, a seguito di tale scambio di informazioni, l’operatore della Crédit agricole si è astenuto dal presentare un’offerta al cliente che l’aveva contattato e che aveva contattato anche l’operatore della Credit Suisse («[no problem] man u crack on»). |
|
261 |
Il volume e il prezzo infine proposti dall’operatore della Credit Suisse al cliente in questione, nonché il fatto che solo detto operatore abbia formulato una proposta al cliente in questione, non risultano quindi da una scelta autonoma dei due operatori, bensì da un coordinamento reso possibile dalla discussione di cui trattasi. Infatti, tale discussione ha portato alla determinazione congiunta dell’operatore che avrebbe presentato l’offerta in questione ad un prezzo noto ai partecipanti. Così, l’operatore della Crédit agricole ha rinunciato a presentare un’offerta a un cliente specifico e ha lasciato il cliente all’operatore della Credit Suisse. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l’operatore della Crédit agricole, alcune decine di minuti più tardi, ha chiesto al suo interlocutore se avesse realizzato l’operazione. |
|
262 |
Detta interpretazione, adottata dalla Commissione, non è inficiata da quella proposta dalla Crédit agricole, secondo cui tale discussione costituirebbe in realtà un tentativo di comunicazione legittima che è fallito. |
|
263 |
Secondo il tenore letterale stesso dell’argomento della Crédit agricole, la discussione del 12 marzo 2015 era solo «verosimilmente» destinata a verificare se l’operatore della Crédit agricole potesse acquistare le obbligazioni SSA in questione al fine di disporre di uno stock sufficiente per poi rivendere tali obbligazioni SSA ad un terzo, cosa che egli avrebbe potuto fare solo se avesse potuto acquistarle. L’argomento della Crédit agricole dimostra quindi che neppure tale banca è in grado di determinare con certezza la veridicità dell’interpretazione alternativa da essa proposta. |
|
264 |
Inoltre, lo scambio tra gli operatori è andato ben oltre quanto necessario per valutare se l’operatore della Credit Suisse disponesse di liquidità e se potesse avere luogo una presunta transazione tra i due operatori. Infatti, l’operatore della Credit Suisse ha precisato che si trattava del medesimo cliente e ha fornito il volume e il prezzo dell’offerta che aveva comunicato a tale cliente nell’ambito di una negoziazione in corso. |
|
265 |
Infine, tenuto conto del tenore degli scambi che lo precedono, il messaggio «[no problem] man u crack on» non può ragionevolmente essere inteso come espressione di un’impossibilità per l’operatore della Crédit agricole di presentare un’offerta o di proporre un prezzo migliore rispetto all’operatore della Credit Suisse, prezzo di cui peraltro egli non avrebbe dovuto essere a conoscenza. La rinuncia dell’operatore della Crédit agricole a formulare un’offerta è avvenuta solo pochi secondi dopo che l’operatore della Credit Suisse gli aveva comunicato la propria offerta al cliente in questione. L’operatore della Crédit agricole non ha quindi cercato, come sarebbe accaduto in normali condizioni di concorrenza, di trovare una soluzione alternativa per poter fare un’offerta al cliente in questione. Per contro, quaranta minuti più tardi, egli ha chiesto all’operatore della Credit Suisse se avesse realizzato l’operazione. |
|
266 |
Pertanto, l’interpretazione proposta dalla Crédit agricole non risulta plausibile e, in ogni caso, non soddisfa il livello di prova richiesto per mettere in dubbio l’interpretazione della Commissione, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 186. |
|
267 |
Di conseguenza, la Credit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti da 573 a 575, nonché 674, 678, 686, 715, 746 e 848 della decisione impugnata, che la discussione del 12 marzo 2015 aveva dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili nonché a un coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione e, pertanto, che tale discussione aveva carattere anticoncorrenziale. |
|
268 |
Ne consegue che gli argomenti addotti dalla Crédit agricole per dimostrare l’assenza di carattere anticoncorrenziale delle discussioni del 18 e 31 gennaio 2013, del 15 febbraio 2013, del 19 e 21 marzo 2013, del 24 maggio 2013, del 3 giugno 2013, del 10 e 25 luglio 2013, del 6 agosto 2014 e del 12 marzo 2015 sono respinti. |
ii) Sulle discussioni che la Crédit Suisse è legittimata a contestare
– Sulla discussione del 28 settembre 2010
|
269 |
Per quanto riguarda la discussione del 28 settembre 2010, classificata nelle categorie 3, 4 e 5 e menzionata nei punti da 232 a 235, nonché 674, 678, 686 e 746 della decisione impugnata, la Credit Suisse sostiene che, durante tale discussione, il suo operatore ha proposto di ritirare un prezzo visualizzato sullo schermo di un intermediario per effettuare, invece, una transazione con l’operatore della Deutsche Bank allo stesso prezzo visualizzato sullo schermo dell’intermediario. |
|
270 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la Credit Suisse contesta solo la prima parte della discussione del 28 settembre 2010, ossia gli scambi avvenuti tra le 05:46:31 e le 05:48:17. Infatti, essa non contesta la seconda parte di tale discussione, che ha avuto luogo tra le 11:23:57 e le 11:29:54, e che, secondo la Commissione, consisteva in una condivisione (pooling) di informazioni sul mercato (market intelligence) in merito alle preferenze di negoziazione e alla futura attività di un cliente specifico noto ai partecipanti. |
|
271 |
Nella prima parte di tale discussione, l’operatore della Deutsche Bank, come indicato dalla Commissione al punto 233 della decisione impugnata, ha «verosimilmente» chiesto all’operatore della Credit Suisse se fosse acquirente o venditore di obbligazioni italiane 09/13 («wahts you better way ITALY 09/13»). In tale contesto, l’operatore della Deutsche Bank ha precisato che cercava di negoziare con un terzo («trying to get a block out»). In risposta, l’operatore della Credit Suisse ha spiegato che aveva appena visualizzato un prezzo bidirezionale sullo schermo dell’intermediario BGC e ha chiesto all’operatore della Deutsche Bank se dovesse ritirare tale prezzo («cool…I’ve just gone 146/143 in bgc… shall i kill it?»). L’operatore della Credit Suisse ha precisato che stava lavorando su uno «switch trade» con «lui sapeva chi» («i’m working [on] an order to sell Italy 13s to buy Spain 12s with u know who»). Non avendo ottenuto risposta dall’operatore della Deutsche Bank, l’operatore della Credit Suisse ha nuovamente chiesto al suo interlocutore se dovesse ritirare il proprio prezzo («so will need to buy at 146ish to print it... shall i kill price?»). L’operatore della Deutsche Bank ha quindi risposto, in sostanza, che ciò non era necessario, che egli non era certo se il suo potenziale cliente avrebbe accettato o meno e che stava facendo un tentativo [«nah its cool...not sure if this guy will sell or not..but trying him now»]. |
|
272 |
Pertanto, da un lato, dalla trascrizione della discussione di cui trattasi risulta che, durante tale discussione, l’operatore della Credit Suisse ha proposto di ritirare il suo prezzo dal mercato dopo aver appreso che l’operatore della Deutsche Bank negoziava con un terzo. Tale proposta avrebbe portato a non fare concorrenza all’operatore della Deutsche Bank e avrebbe quindi aumentato le possibilità che il terzo negoziasse con l’operatore della Deutsche Bank. |
|
273 |
Dall’altro lato, nulla nelle osservazioni scambiate consente di sostenere, come fa la Credit Suisse, che il suo operatore abbia proposto di ritirare un prezzo visualizzato sullo schermo di un intermediario per effettuare, invece, una transazione con l’operatore della Deutsche Bank allo stesso prezzo visualizzato sullo schermo dell’intermediario. |
|
274 |
A tal riguardo, non è plausibile l’interpretazione della Credit Suisse secondo cui l’operatore della Deutsche Bank cercava di ottenere liquidità dall’operatore della Credit Suisse al fine di eseguire successivamente un ordine più importante di un cliente relativo a tale obbligazione. Peraltro, detta banca non dimostra che gli elementi di prova diretti di cui disponeva la Commissione riguardo alla discussione del 28 settembre 2010 fossero insufficienti. |
|
275 |
Infatti, l’operatore della Credit Suisse ha comunicato all’operatore della Deutsche Bank il prezzo bidirezionale che aveva appena visualizzato sullo schermo dell’intermediario BGC e gli ha inoltre annunciato che stava negoziando una vendita, a un terzo identificato, delle obbligazioni italiane in questione («i’m working [on] order to sell Italy 13s to buy Spain 12s with u know who»). |
|
276 |
Atteso che l’operatore della Credit Suisse stava già negoziando una vendita di obbligazioni italiane a un terzo, è poco plausibile che la proposta dell’operatore della Credit Suisse di ritirare il suo prezzo dallo schermo dell’intermediario fosse motivata dall’intenzione di concludere una transazione con l’operatore della Deutsche Bank. |
|
277 |
L’interpretazione più plausibile è che l’operatore della Credit Suisse abbia proposto di ritirare il suo prezzo dallo schermo dell’intermediario BGC al fine di limitare la portata della possibile concorrenza ed evitare qualsiasi rischio che tale prezzo interferisse con la volontà dell’operatore della Deutsche Bank di effettuare una vendita in blocco ad un terzo. Tale interpretazione è peraltro corroborata da una discussione non specificamente contestata dalla Credit Suisse che ha avuto luogo alcuni giorni prima, ossia il 24 settembre 2010, durante la quale l’operatore della Deutsche Bank ha proposto di ritirare la sua offerta dallo schermo dell’intermediario Tullets per non interferire con la strategia di negoziazione dell’operatore della Credit Suisse (v. punto 230 della decisione impugnata). |
|
278 |
Di conseguenza, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 232 a 235, nonché 674, 678, 686 e 746 della decisione impugnata, che la discussione del 28 settembre 2010 avesse dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili, a scambi relativi a strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi nonché a un coordinamento delle attività di negoziazione e, pertanto, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione dell’8 febbraio 2012
|
279 |
La Credit Suisse afferma che lo scambio di informazioni sulle posizioni di inventario dei market maker consente di trovare più facilmente possibilità di transazione tra operatori. A titolo di esempio, essa menziona la discussione dell’8 febbraio 2012, classificata nelle categorie 3 e 4 e menzionata nei punti da 367 a 376, nonché 674 e 678 della decisione impugnata. |
|
280 |
A tal riguardo, si deve sottolineare che la Credit Suisse si riferisce solo alla prima parte della discussione avvenuta tra gli operatori della Deutsche Bank e della BofA l’8 febbraio 2012 tra le 02:58:05 e le 03:10:51. Infatti, la Credit Suisse non dirige alcun argomento specifico contro le altre parti di tale discussione, avvenute più tardi nella giornata e che, secondo la Commissione, hanno dato luogo a scambi su richieste di clienti e su operazioni in corso. |
|
281 |
Per quanto riguarda la prima parte della discussione avvenuta l’8 febbraio 2012, dalla trascrizione di tale discussione emerge che l’operatore della Deutsche Bank e l’operatore della BofA hanno discusso in successione di transazioni che stavano effettuando o che prevedevano di effettuare con il medesimo cliente in relazione a varie obbligazioni. |
|
282 |
In occasione di tali scambi, gli operatori hanno discusso di negoziazioni in corso relative ad obbligazioni BNG 10/16 («just about to lose 50mm bng 10/16»; «getting [check]ed on that too»; «just sold them... 50mm»). L’operatore della BofA ha poi rivelato il prezzo che aveva mostrato al cliente per le obbligazioni BNG 10/16 («i showed +127 fyi») e l’operatore della Deutsche Bank gli ha risposto che era il prezzo al quale aveva appena concluso una transazione con tale cliente («same… thats where i have been lifted»). |
|
283 |
Inoltre, gli operatori hanno scambiato informazioni sul comportamento del cliente riguardo ad altre obbligazioni («same guy checking me on 100mm new neds»; «anyone got any ned 06/16»; «flat»; «i have some but about to get lifted»; «same guy?»; «y[ea]h»; «hes lifting all the cheap names… think he [might] lift me in 100mm coe17»). |
|
284 |
Pertanto, la prima parte della discussione dell’8 febbraio 2012 non consiste soltanto in uno scambio di informazioni sulle posizioni di inventario degli operatori. Gli operatori hanno scambiato informazioni che non erano pubbliche e vertevano sui volumi di obbligazioni specifiche che essi avevano venduto o prevedevano di vendere ad uno stesso cliente identificato. Inoltre, per quanto riguarda un tipo di obbligazioni in particolare, gli operatori hanno scambiato informazioni sul prezzo al quale avevano venduto o prevedevano di vendere tale obbligazione. La discussione di cui trattasi riflette quindi commenti in tempo reale sulle attività degli operatori che hanno dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili. |
|
285 |
Pertanto, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare che la prima parte della discussione dell’8 febbraio 2012 costituiva una condivisione di informazioni che consentiva agli operatori di valutare le intenzioni di un cliente identificato e le negoziazioni attuali e, conseguentemente, di agire sul mercato con minore incertezza. |
|
286 |
Di conseguenza, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 367 a 376, nonché 674 e 678 della decisione impugnata, che la discussione del 28 settembre 2010 avesse dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili e a scambi relativi a strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi e, perciò, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 10 gennaio 2013
|
287 |
Durante la discussione del 10 gennaio 2013, classificata nelle categorie 3, 4 e 5 e menzionata nei punti da 446 a 450, nonché 674, 678 e 686 della decisione impugnata, l’operatore della Credit Suisse ha chiesto se l’offerta di acquisto che vedeva (probabilmente sullo schermo di uno o più intermediari) per obbligazioni KFW fosse quella dell’operatore della Deutsche Bank («is that your bid in KFW 4.375 18?»), al che quest’ultimo ha risposto in senso affermativo. L’operatore della Credit Suisse ha poi spiegato che stava negoziando con un terzo per uno «switch trade» mediante il quale avrebbe acquistato tali KFW e, allo stesso tempo, avrebbe venduto un altro tipo di obbligazioni («I’m being checked on these vs the kommun»). L’operatore della Deutsche Bank ha poi replicato che si trovava in una posizione corta, che aveva bisogno di tali obbligazioni e che era disposto a pagare qualsiasi prezzo («i am short 50mm… badly need them… will pay whatever»). Ha poi chiesto all’operatore della Credit Suisse, anzitutto, se quest’ultimo voleva che egli ritirasse la sua offerta visibile sullo schermo dell’intermediario («you want me to kill the bid?») e, inoltre, se detto operatore potesse ottenere le obbligazioni per lui («if you can get these for me will pay whatever man»). L’operatore della Credit Suisse ha risposto in senso negativo, precisando che avrebbe fatto del suo meglio, ma che ciò avrebbe potuto essere una perdita di tempo («nah, thats cool... i’ll do my best, but could just be time wasting»). Il medesimo operatore ha anche sottolineato che non faceva molti affari con tale cliente e che non era realmente sicuro di concludere («guy who we dont do anything with, so not really sure»). L’operatore della Deutsche Bank ha quindi proposto un’altra volta di ritirare la sua offerta dallo schermo dell’intermediario («you want me to kill the bid?»), al che l’operatore della Credit Suisse ha risposto che il cliente non cercava la migliore offerta («not shopping it around»). |
|
288 |
La Credit Suisse afferma che, durante tale discussione, l’operatore della Deutsche Bank ha proposto di «ritirare» la sua offerta in quanto sperava che l’operatore della Credit Suisse negoziasse per lui e che quindi non aveva bisogno di coprire la sua posizione corta sullo schermo dell’intermediario. La risposta dell’operatore della Credit Suisse, ossia «no, va bene... farò del mio meglio, ma potrebbe essere una perdita di tempo» significherebbe che l’operatore della Deutsche Bank non doveva annullare la sua offerta, in quanto la negoziazione della transazione con il terzo non era sufficientemente avanzata per consentirgli di fare affidamento su di essa e di abbandonare la ricerca delle obbligazioni sullo schermo dell’intermediario. |
|
289 |
Tuttavia, l’interpretazione della Credit Suisse non risulta plausibile alla luce delle osservazioni scambiate durante la discussione del 10 gennaio 2013 e tale banca non dimostra che gli elementi di prova diretti di cui disponeva la Commissione riguardo a tale discussione fossero insufficienti. |
|
290 |
Infatti, la circostanza che l’operatore della Credit Suisse non abbia chiesto il ritiro dell’offerta dell’operatore della Deutsche Bank, per il motivo che non pensava che il cliente «cercasse la migliore offerta», dimostra che la proposta di ritiro dell’offerta è stata interpretata dall’operatore della Credit Suisse come una volontà dell’operatore della Deutsche Bank di non visualizzare un’offerta di acquisto concorrente e quindi di non interferire con le negoziazioni in corso dell’operatore della Credit Suisse. Inoltre, un concorrente autonomo che, come l’operatore della Deutsche Bank, avesse talmente bisogno delle obbligazioni da essere disposto a pagare qualsiasi prezzo avrebbe cercato di massimizzare le proprie possibilità di trovare un venditore attraverso molteplici canali diversi e non avrebbe quindi proposto di ritirare la sua offerta di acquisto sullo schermo dell’intermediario. |
|
291 |
L’unica spiegazione plausibile della proposta formulata dall’operatore della Deutsche Bank di ritirare la propria offerta di acquisto è quindi la volontà di aiutare l’operatore della Credit Suisse nelle sue negoziazioni con il terzo. |
|
292 |
In ogni caso, occorre sottolineare che, anche se l’operatore della Deutsche Bank non ha infine ritirato la sua offerta, i due operatori hanno manifestato una volontà comune di coordinare il loro comportamento e hanno poi deciso insieme che l’offerta della Deutsche Bank poteva essere mantenuta sullo schermo dell’intermediario. |
|
293 |
Orbene, come affermato dalla Commissione, il fatto che l’operatore della Deutsche Bank sia potenzialmente interessato a una successiva transazione con l’operatore della Credit Suisse qualora concluda la transazione con il terzo non giustifica una siffatta concertazione tra concorrenti, dato che ciascuno di essi deve proporre un’offerta concorrente indipendente per concludere con un terzo. |
|
294 |
Inoltre, la discussione del 10 gennaio 2013 ha dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili riguardo a una potenziale transazione che poteva interessare i due operatori e, segnatamente, riguardo al comportamento di un cliente. L’operatore della Deutsche Bank ha anche fornito informazioni sulla sua situazione. Tale informazione ha confortato l’operatore della Credit Suisse sul fatto che avrebbe avuto un acquirente disposto a pagare qualsiasi somma per le obbligazioni che egli avrebbe acquistato dal proprio cliente, elemento che l’operatore della Credit Suisse poteva prendere in considerazione per formulare il suo prezzo al cliente. |
|
295 |
Di conseguenza, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel ritenere, ai punti da 446 a 450, nonché 674, 678 e 686 della decisione impugnata, che la discussione del 10 gennaio 2013 avesse dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili, a scambi relativi a strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi nonché a un coordinamento delle attività di negoziazione e, pertanto, che tale discussione avesse carattere anticoncorrenziale. |
– Sulla discussione del 12 marzo 2015
|
296 |
Per quanto riguarda la discussione bilaterale avvenuta tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Crédit agricole il 12 marzo 2015, anch’essa contestata senza successo dalla Crédit agricole e menzionata nei precedenti punti da 257 a 267, gli argomenti addotti dalla Credit Suisse non sono idonei a mettere in dubbio la valutazione secondo cui detta discussione aveva carattere anticoncorrenziale. |
|
297 |
Infatti, da un lato, la discussione avvenuta il 12 marzo 2015 non rivela soltanto uno scambio di informazioni molto precise e attuali su un’offerta proposta a un cliente nell’ambito di una negoziazione in corso. Tale discussione rivela anche un coordinamento di comportamenti che ha portato l’operatore della Crédit agricole a non presentare un’offerta ad un potenziale cliente che l’aveva contattato, dopo essersi concertato con l’operatore della Credit Suisse (v. punti da 259 a 261 supra). |
|
298 |
Dall’altro lato, l’alternativa presentata dalla Credit Suisse secondo cui l’operatore della Crédit agricole tentava di procurarsi liquidità presso l’operatore della Credit Suisse non è plausibile e tale banca non dimostra che gli elementi di prova diretti di cui disponeva la Commissione fossero insufficienti ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 186. |
|
299 |
Infatti, se, come sostiene la Credit Suisse, l’operatore della Crédit agricole tentava di procurarsi liquidità, non sarebbe stato utile che i due operatori scambiassero informazioni commerciali sensibili sulla strategia del cliente, sull’identità dello stesso e sull’offerta di prezzo proposta dalla Credit Suisse a detto cliente. Invero, sarebbe stato sufficiente che l’operatore della Credit Suisse spiegasse subito all’operatore della Crédit agricole che non poteva negoziare l’obbligazione con lui oppure gli fornisse una quotazione. |
|
300 |
Di conseguenza, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti da 573 a 575, nonché 674, 678, 686, 715, 746 e 848 della decisione impugnata, che la discussione del 12 marzo 2015 aveva dato luogo a uno scambio di informazioni commerciali sensibili e a un coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione e, pertanto, che tale discussione aveva carattere anticoncorrenziale. |
– Sul messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015
|
301 |
Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica dell’operatore della Credit Suisse del 24 marzo 2015 di cui era destinatario l’operatore della Crédit agricole, classificato nella categoria 4 e menzionato nei punti 576 e 577, nonché 678 della decisione impugnata, la Credit Suisse sostiene che esso agevola l’individuazione delle possibilità di negoziazione tra operatori, il che è particolarmente importante alla fine del mese e del trimestre, quando i market maker devono appiattire i loro portafogli. |
|
302 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che il messaggio di posta elettronica in questione è stato inviato dall’operatore della Credit Suisse all’operatore della Crédit agricole, in copia nascosta, ed era intitolato «CS US$ SSA BID AXES – month end: offer side bids». Tale messaggio conteneva una lista di interessi, ossia una lista con cui tale operatore forniva informazioni sui prezzi e sui quantitativi di obbligazioni che era disposto a negoziare. |
|
303 |
Dal punto 53 della decisione impugnata risulta che una lista di interessi indica l’interesse di un operatore di una banca ad acquistare o vendere sul mercato determinate obbligazioni ed è destinato all’ufficio vendite di detta banca o a un intermediario. |
|
304 |
Pertanto, inviando tale lista direttamente a un operatore concorrente, l’operatore della Credit Suisse ha informato un operatore concorrente, ossia l’operatore della Crédit agricole, in merito ai prezzi che proponeva ai suoi clienti per una serie di obbligazioni. |
|
305 |
Orbene, un’informazione siffatta costituisce un’informazione commerciale sensibile. Tale carattere commercialmente sensibile non è messo in discussione dal fatto che la lista avrebbe riguardato solo un numero limitato di obbligazioni o che i prezzi sarebbero stati solo indicativi. |
|
306 |
Inoltre, la Credit Suisse non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che il suo operatore abbia cercato di utilizzare la lista di interessi così comunicata per concludere un’operazione con l’operatore della Crédit agricole e quindi per «appiattire il proprio portafoglio». La Credit Suisse non fornisce neppure elementi idonei a dimostrare che l’operatore della Crédit agricole abbia cercato di rifornirsi di liquidità presso la Credit Suisse per una delle 21 obbligazioni menzionate nella lista in questione. |
|
307 |
Il fatto che una simile lista non sia destinata ad essere inviata a un operatore concorrente è confermato dalla discussione del 21 marzo 2013 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Deutsche Bank esaminata ai precedenti punti da 220 a 223. Infatti, da detta discussione emerge, da un lato, che l’invio di una lista di interessi da parte di un membro della Deutsche Bank all’operatore della Crédit agricole è qualificato come errore e, dall’altro, che tale invio ha provocato il «caos» all’interno della Crédit agricole. |
|
308 |
Di conseguenza, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare, ai punti 576 e 577, nonché 678 della decisione impugnata, che il messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015 aveva carattere anticoncorrenziale. |
|
309 |
Ne deriva che gli argomenti addotti dalla Credit Suisse per dimostrare l’assenza di carattere anticoncorrenziale delle discussioni del 28 settembre 2010, dell’8 febbraio 2012, del 10 gennaio 2013 e del 12 marzo 2015 nonché del messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015 sono respinti. |
3) Conclusione sulle discussioni esaminate nella decisione impugnata
|
310 |
Da tutto quanto precede risulta che la Crédit agricole e la Credit Suisse non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare che le discussioni che aveva esaminato dimostravano l’esistenza di accordi e/o di pratiche concordate ai sensi dell’articolo 101 TFUE aventi carattere anticoncorrenziale e, più precisamente, l’esistenza, da un lato, di un coordinamento anticoncorrenziale dei prezzi e delle attività di negoziazione e, dall’altro, di scambi di informazioni commerciali sensibili. |
|
311 |
La conclusione di cui al precedente punto 310 non pregiudica tuttavia la risposta che occorre fornire ai primi motivi dedotti rispettivamente dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse e vertenti, in sostanza, sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE considerando che gli accordi o le pratiche concordate constatati restringevano la concorrenza «per oggetto». Infatti, il carattere anticoncorrenziale di tali comportamenti non implica necessariamente che essi costituiscano automaticamente una restrizione «per oggetto». |
|
312 |
Per rientrare in una restrizione della concorrenza «per oggetto», la restrizione non deve solo avere natura anticoncorrenziale, ma deve rivelare un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 67 e giurisprudenza citata]. |
|
313 |
Gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse diretti a contestare l’esistenza di una restrizione «per oggetto» saranno quindi esaminati più avanti nell’ambito della risposta ai loro rispettivi primi motivi. |
c) Sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata
|
314 |
Con la seconda parte del suo secondo motivo, la Crédit agricole contesta il carattere continuato dell’infrazione constatata dalla Commissione. |
|
315 |
Dal canto suo, nell’ambito del suo secondo motivo, la Credit Suisse deduce, in sostanza, la mancanza di prove e la motivazione insufficiente, da un lato, del carattere unico dell’infrazione constatata dalla Commissione (prima parte) e, dall’altro, del carattere continuato della medesima infrazione (terza parte). Come è stato constatato nel verbale dell’udienza di discussione, la Credit Suisse ha rinunciato alla sua allegazione relativa a un’insufficienza di motivazione del carattere unico e continuato dell’infrazione controversa, inizialmente sollevata nell’ambito del suo secondo motivo. |
|
316 |
Occorre esaminare gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse distinguendo, da un lato, quelli che mettono in discussione il carattere unico dell’infrazione constatata dalla Commissione (prima parte del secondo motivo della Credit Suisse) e, dall’altro, quelli che mettono in discussione il carattere continuato di detta infrazione (seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole e terza parte del secondo motivo della Credit Suisse). |
1) Sul carattere unico dell’infrazione constatata
|
317 |
Ai punti 757 e 758 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le serie di accordi e/o di pratiche concordate da essa precedentemente individuate facevano parte di un piano d’insieme che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale comune. Tale obiettivo sarebbe consistito, per le banche interessate, nel massimizzare i loro ricavi, limitando nel contempo le perdite che potevano derivare dall’incertezza legata ai comportamenti degli altri operatori finanziari, e ciò mediante un coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione e lo scambio di informazioni commerciali sensibili relative alle obbligazioni SSA negoziate sul mercato secondario. Le banche interessate avrebbero quindi cercato di restringere o falsare il gioco della concorrenza, sostituendo alla concorrenza tra loro un’assistenza reciproca allo scopo di migliorare i ricavi derivanti da negoziazioni di obbligazioni SSA su tale mercato, di modo che, a tratti, la situazione sarebbe stata tale che gli operatori delle banche interessate potevano sembrar negoziare per conto di un’unica impresa, anziché come concorrenti. |
|
318 |
Inoltre, ai punti da 759 a 764 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto, in sostanza, quattro «elementi oggettivi» che, a suo avviso, confermavano che «i comportamenti collusivi erano di natura collegata e complementare». |
|
319 |
In primo luogo, i prodotti di cui trattasi, ossia le obbligazioni SSA, sarebbero stati omogenei e negoziati allo stesso modo (punto 760). In secondo luogo, il meccanismo utilizzato dagli operatori sarebbe stato lo stesso, vale a dire l’utilizzo di comunicazioni costanti in chat room loro riservate (punto 761). In terzo luogo, le imprese interessate sarebbero state le stesse, ossia la Deutsche Bank, la BofA, la Credit Suisse e la Crédit agricole, e sarebbe stato constatato un cambiamento solo quando uno degli operatori coinvolti (che formavano un gruppo affiatato costituito dalle stesse persone nel corso del tempo) cambiava datore di lavoro (punto 762). In quarto luogo, i comportamenti di cui trattasi avrebbero seguito lo stesso «schema». In particolare, gli operatori delle banche interessate sarebbero stati, in alcuni periodi, quotidianamente in contatto e avrebbero mantenuto canali di comunicazione aperti per intere giornate. Essi si sarebbero scambiati liberamente informazioni sulle loro attuali attività di negoziazione sotto forma di commenti in tempo reale su eventi in corso, il che avrebbe consentito loro di individuare e sfruttare opportunità per coordinare i loro comportamenti (punti 763 e 764). |
|
320 |
Con la prima parte del suo secondo motivo, la Credit Suisse sostiene che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un piano d’insieme che perseguisse un unico obiettivo anticoncorrenziale che collegava i comportamenti precedenti e successivi al febbraio 2013. |
|
321 |
Senza che sia necessario interrogarsi sulla portata esatta della contestazione della Credit Suisse e, più precisamente, sulla questione se tale banca abbia contestato l’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale per l’intero periodo dell’infrazione constatata dalla Commissione e, più precisamente, prima e durante il febbraio 2013, il che non risulta chiaramente dal ricorso, occorre valutare se la Commissione abbia dimostrato, in primo luogo, l’esistenza di un siffatto piano d’insieme prima e durante il febbraio 2013 e, in secondo luogo, la prosecuzione di tale piano d’insieme dopo il febbraio 2013. |
i) Sull’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale prima e durante il febbraio 2013
|
322 |
Come emerge dalle discussioni avvenute prima e durante il febbraio 2013 e menzionate nei precedenti punti 166, da 168 a 171, da 188 a 208 e da 269 a 295, le constatazioni effettuate dalla Commissione nel caso di specie hanno consentito di dimostrare che, durante tale periodo, l’obiettivo perseguito dai comportamenti adottati dai partecipanti, ossia uno scambio di informazioni commerciali sensibili nonché un coordinamento dei loro prezzi e delle loro attività di negoziazione, era anticoncorrenziale. |
|
323 |
Più precisamente, dalle constatazioni effettuate dalla Commissione risulta che le pratiche attuate dagli operatori delle banche interessate erano intese a scambiarsi informazioni commerciali sensibili e a trarre vantaggio da opportunità di coordinamento dei comportamenti quando se ne presentava l’occasione e, in particolare, quando i partecipanti manifestavano un interesse comune per una o più obbligazioni SSA specifiche o venivano contattati da uno stesso cliente in relazione a una medesima obbligazione SSA. Tali comportamenti, che consistevano nel sostituire un’assistenza reciproca a normali condizioni di concorrenza, portavano a un aumento della trasparenza e quindi a una riduzione dell’incertezza e del rischio e, talora, alla gestione dei rispettivi portafogli dei partecipanti come se si fosse trattato di un unico portafoglio. I partecipanti hanno quindi potuto trarre vantaggio dai loro comportamenti anticoncorrenziali nei confronti dei clienti e dei concorrenti. |
|
324 |
La Commissione ha pertanto considerato, correttamente, che l’obiettivo anticoncorrenziale unico perseguito dai comportamenti adottati dalle banche interessate consisteva nel massimizzare i ricavi limitando nel contempo le perdite. |
|
325 |
Tale obiettivo si riflette peraltro, in particolare, in alcune affermazioni esplicite espresse durante le discussioni menzionate nei precedenti punti 166, 168 e 170, quali «ok cool will show same level… and wont improve» (discussione del 2 giugno 2010 menzionata nel punto 190); «where u gonna be bidding kfw 20’s if asked?» (discussione del 31 agosto 2010 menzionata nel punto 228); «Let’s just keep that price up because I am not going to improve from there. Because they are just going to try and play one place against another» (discussione del 13 ottobre 2010, menzionata nel punto 236); «take it out for now man… don’t want [to] have to pay 15!» (discussione del 20 ottobre 2010 menzionata nel punto 243); «in case he comes to [you]... maybe worth showing same level… so we can max the dough» (discussione del 19 maggio 2011 menzionata nel punto 294). |
|
326 |
Inoltre, le discussioni avvenute prima e durante il febbraio 2013 e menzionate nei precedenti punti 166, da 168 a 170, da 188 a 208 e da 269 a 295 corroborano le valutazioni effettuate nella decisione impugnata secondo le quali, prima e durante il febbraio 2013, altri elementi oggettivi confermavano che i comportamenti anticoncorrenziali adottati dai partecipanti erano collegati e complementari per loro natura e che, interagendo, tali comportamenti contribuivano al piano d’insieme che perseguiva l’obiettivo anticoncorrenziale descritto dalla Commissione. |
|
327 |
Infatti, in primo luogo, i comportamenti anticoncorrenziali individuati dalla Commissione riguardavano tutti obbligazioni SSA che, nonostante la loro varietà, erano negoziate allo stesso modo e dagli stessi operatori nell’ambito delle medesime unità di negoziazione delle banche interessate. Tale valutazione è illustrata da varie discussioni esaminate dalla Commissione nella decisione impugnata dalle quali emerge che, nell’arco della stessa giornata, gli stessi operatori hanno effettuato scambi di informazioni o coordinato i loro comportamenti in relazione a varie obbligazioni SSA (v., ad esempio, discussione dell’8 febbraio 2012 menzionata nei punti da 279 a 286 supra e discussione del 18 gennaio 2013 menzionata nei punti da 188 a 195 supra). |
|
328 |
In secondo luogo, i comportamenti di cui trattasi seguivano lo stesso meccanismo, ossia, a partire dall’inizio del 2010, discussioni regolari nell’ambito di chat room multilaterali permanenti integrate da discussioni bilaterali. Tali discussioni avvenivano all’interno di un piccolo gruppo affiatato di operatori che scambiavano opinioni per l’intera giornata su varie obbligazioni SSA (v., ad esempio, discussione del 28 settembre 2010 menzionata nei punti da 269 a 278 supra e del 31 gennaio 2013 menzionata nei punti da 196 a 200 supra). |
|
329 |
In terzo luogo, tali comportamenti coinvolgevano un gruppo di imprese stabile, ossia la Deutsche Bank, la BofA e la Credit Suisse. Detto gruppo di imprese è cambiato solo quando, nel gennaio 2013, l’operatore della BofA ha cambiato datore di lavoro e ha assunto le proprie funzioni in seno alla Crédit agricole, il che ha portato al coinvolgimento di quest’ultima banca. |
|
330 |
In quarto luogo, i comportamenti di cui trattasi seguivano lo stesso schema, che assumeva la forma di una condivisione di informazioni o di discussioni franche sui comportamenti recenti, attuali o futuri che consentivano agli operatori delle banche interessate di cogliere opportunità di coordinamento o di scambi di informazioni e, quindi, di perseguire l’obiettivo anticoncorrenziale unico menzionato nel precedente punto 317. |
|
331 |
L’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale prima e durante il febbraio 2013 è peraltro confermata da altri elementi del fascicolo raccolti dalla Commissione. |
|
332 |
Infatti, durante una discussione del 2 giugno 2010, menzionata nel punto 190 della decisione impugnata, l’operatore della BofA ha informato l’operatore della Deutsche Bank del prezzo al quale aveva venduto obbligazioni a un cliente specifico. L’operatore della Deutsche Bank ha successivamente proposto lo stesso prezzo al medesimo cliente e ha indicato all’operatore della BofA che aveva venduto le stesse obbligazioni e che ciò aveva funzionato a meraviglia («worked out a dream»). |
|
333 |
Analogamente, al punto 810 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato discussioni dalle quali emerge che tutti e tre gli operatori principalmente coinvolti riconoscevano essi stessi di far parte di un «club» riservato («telling you man… just like you, me and [Credit Suisse’s trader] have a chatroom… all these accounts mst be in one chatroom as well»; «we should defo include him in the club….»). |
|
334 |
Infine, dopo la cessazione delle sue funzioni presso la BofA e l’assunzione di funzioni presso la Crédit agricole, uno degli operatori coinvolti nei comportamenti di cui trattasi esaminati dalla Commissione ha chiesto, il 10 gennaio 2013, di essere reintegrato nella casa («to be added back in the house!»), ossia la chat room permanente di cui erano membri l’operatore della Deutsche Bank e l’operatore della Credit Suisse. |
|
335 |
Pertanto, dal momento che la Commissione disponeva di elementi sufficienti per concludere nel senso dell’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale prima e durante il febbraio 2013, non era necessario, contrariamente a quanto sostenuto dalla Credit Suisse, che la Commissione dimostrasse che i partecipanti avevano esplicitamente e preliminarmente concluso un accordo generale che definiva la loro azione sul mercato o, più in generale, che essi avevano previamente formalizzato la loro intenzione di adottare comportamenti anticoncorrenziali. |
|
336 |
Tenuto conto di quanto precede e supponendo che la Credit Suisse abbia inteso contestare l’esistenza di un piano d’insieme tra il gennaio 2010 e il febbraio 2013, la Credit Suisse non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare che i comportamenti adottati dagli operatori delle banche interessate in tale periodo si inserivano nel piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale, come definito nei termini ricordati, in sostanza, al precedente punto 317. |
ii) Sulla prosecuzione del piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale dopo il febbraio 2013
|
337 |
Come risulta dai punti 94, 766, 767, 822, 823 e 847 della decisione impugnata, la Deutsche Bank, alla fine di febbraio 2013, ha vietato ai suoi operatori di utilizzare chat room multilaterali permanenti («persistent multilateral chatrooms»). |
|
338 |
La Credit Suisse sostiene che tale divieto costituisce un «fatto fondamentale» che ha reso impossibile le discussioni su tali chat room, con la conseguenza che le discussioni tra gli operatori delle banche interessate sarebbero divenute meno frequenti, se non sporadiche. A causa di tale mutamento delle circostanze, i comportamenti attuati dagli operatori dopo il febbraio 2013 non si sarebbero più basati sullo stesso «meccanismo» e non avrebbero più seguito lo stesso «schema». In tali circostanze, non sarebbe più stato possibile, dopo il febbraio 2013, realizzare l’obiettivo anticoncorrenziale unico definito dalla Commissione. |
|
339 |
La Commissione riconosce una relativa diminuzione della frequenza delle discussioni anticoncorrenziali in conseguenza del divieto menzionato nel precedente punto 337, ma respinge l’affermazione della Credit Suisse secondo cui tale riduzione sarebbe stata significativa e immediata. |
|
340 |
Nella specie, occorre sottolineare che il divieto rivolto dalla Deutsche Bank ai suoi operatori di utilizzare chat room multilaterali permanenti non è idoneo a mettere in discussione le constatazioni della Commissione relative all’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale. |
|
341 |
Infatti, in primo luogo, si deve rilevare che la Credit Suisse non contesta gli elementi oggettivi ricordati al precedente punto 319 e che riguardano, da un lato, il carattere omogeneo dei prodotti in questione, ossia le obbligazioni SSA, e, dall’altro, il fatto che erano coinvolte le medesime banche interessate, salvo quando uno degli operatori partecipanti cambiava banca. |
|
342 |
In secondo luogo, il divieto menzionato nel precedente punto 337 ha provocato una reazione degli operatori della Deutsche Bank, illustrata da una discussione avvenuta tra due operatori di tale banca il 25 febbraio 2013 e menzionata nei punti 473 e 761 della decisione impugnata. |
|
343 |
Durante tale discussione, un operatore della Deutsche Bank, coinvolto nell’infrazione controversa, ha detto a uno dei suoi colleghi della stessa banca che tale divieto li avrebbe veramente ostacolati («that’s gonna really hinder us»), in quanto essi non sarebbero più stati al corrente degli scambi di informazioni tra gli operatori della Crédit agricole e della Credit Suisse («we not gonna know what flows are going on with [Crédit agricole’s trader] and [Credit Suisse’s trader]»). |
|
344 |
L’altro operatore della Deutsche Bank ha quindi spiegato: «what i do with [another trader] is we open a new room every day.. as long as its not permanent chat, its ok», al che, il suo interlocutore, coinvolto nell’infrazione controversa, ha risposto quanto segue: «ah ok.. gonna have to do that then». |
|
345 |
Così, a seguito del divieto rivolto agli operatori della Deutsche Bank di utilizzare chat room multilaterali permanenti, gli operatori delle banche coinvolte nell’infrazione controversa hanno sostituito le loro discussioni nell’ambito di chat room multilaterali permanenti con discussioni nell’ambito di chat room bilaterali non permanenti. |
|
346 |
A tal riguardo, da un lato, è pacifico che, fino all’agosto 2013, gli operatori della Credit Suisse e della Crédit agricole hanno continuato a discutere in modo bilaterale nella medesima chat room multilaterale permanente che era stata utilizzata con l’operatore della Deutsche Bank prima e durante il febbraio 2013, ossia la chat PCHAT-0x2000001313671 denominata «DB/CA/CS $ CHAT». Dall’altro lato, come risulta espressamente dalla discussione del 25 febbraio 2013, citata al precedente punto 344, il divieto di chat room multilaterali permanenti non impediva agli operatori della Deutsche Bank di utilizzare chat room bilaterali non permanenti. |
|
347 |
Peraltro, gli operatori delle banche interessate erano abituati a tenere anche discussioni bilaterali, giacché avevano tenuto simili discussioni prima e durante il febbraio 2013, oltre ad utilizzare le suddette chat room multilaterali, il che non è contestato. |
|
348 |
Gli operatori delle banche interessate hanno quindi cercato di ovviare al divieto di utilizzare chat room multilaterali imposto agli operatori della Deutsche Bank mediante una rete di discussioni bilaterali. Tale circostanza tende a dimostrare l’intenzione di proseguire, dopo il febbraio 2013, l’obiettivo anticoncorrenziale perseguito a partire dal gennaio 2010. |
|
349 |
In terzo luogo, le discussioni tra gli operatori delle banche interessate sono effettivamente continuate dopo il febbraio 2013. Dall’esame delle discussioni successive al febbraio 2013 emerge che dette discussioni avevano un tenore anticoncorrenziale analogo a quello delle discussioni precedenti al febbraio 2013. |
|
350 |
Infatti, anzitutto, gli operatori hanno continuato a coordinare i loro prezzi, come dimostrano, ad esempio, gli estratti di discussioni bilaterali successive al febbraio 2013 menzionate nel precedente punto 167, le discussioni bilaterali del 10 luglio 2013 (v. punti da 236 a 243 supra) e del 12 marzo 2015 (v. precedenti punti da 257 a 267, nonché da 296 a 300) e il messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015 (v. punti da 301 a 308 supra). |
|
351 |
Gli operatori hanno inoltre continuato a divulgare, spontaneamente o su richiesta, informazioni che potevano essere utilizzate dagli altri operatori per svolgere le loro attività di negoziazione o definire la loro strategia di negoziazione o di fissazione dei prezzi, come dimostrano, ad esempio, gli estratti di discussioni bilaterali successive al febbraio 2013 menzionate nel precedente 168 nonché le discussioni bilaterali del 19 e 21 marzo 2013 (v. punti da 209 a 216 e da 217 a 227 supra), del 24 maggio 2013 (v. punti da 228 a 232 supra), del 25 luglio 2013 (v. punti da 244 a 248 supra) e del 12 marzo 2015 (v. punti da 257 a 267 e da 296 a 300 supra). |
|
352 |
Infine, gli operatori hanno continuato a coordinare le loro attività di negoziazione, come dimostrano, ad esempio, gli estratti di discussioni bilaterali successive al febbraio 2013, menzionate nei precedenti punti 170 e 171, nonché la discussione bilaterale del 10 luglio 2013 (v. punti da 236 a 243 supra) e quella del 12 marzo 2015 (v. punti da 257 a 268 e da 296 a 300 supra). |
|
353 |
Pertanto, dopo il febbraio 2013, gli operatori delle banche interessate sono stati coinvolti negli stessi tipi di coordinamento, si sono scambiati lo stesso tipo di informazioni commerciali sensibili e hanno perseguito un obiettivo anticoncorrenziale identico a quello perseguito prima di tale data. |
|
354 |
In quarto luogo, l’argomento della Credit Suisse relativo al fatto che il divieto rivolto agli operatori della Deutsche Bank di utilizzare chat room multilaterali permanenti ha comportato un drastico cambiamento nel «meccanismo» e nello «schema» dell’asserita infrazione unica non consente di mettere in discussione la constatazione secondo cui l’obiettivo anticoncorrenziale perseguito dal piano d’insieme è stato mantenuto dopo il febbraio 2013. |
|
355 |
Infatti, l’unicità dell’infrazione risulta dall’unicità dell’obiettivo perseguito dai partecipanti all’intesa e non dalle modalità d’applicazione di detta intesa (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, EU:T:2000:77, punto 4127, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata, EU:T:2008:255, punto 482). |
|
356 |
È stato inoltre dichiarato che, poiché l’obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali rimaneva lo stesso, il fatto che talune caratteristiche o l’intensità di tali pratiche fossero cambiate non era determinante (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione, T‑385/06, EU:T:2011:114, punto 105). |
|
357 |
Inoltre, l’obiettivo anticoncorrenziale unico constatato nella decisione impugnata non dipendeva, contrariamente a quanto suggerisce la Credit Suisse, dall’organizzazione di discussioni quotidiane. Infatti, come risulta dai punti da 607 a 611 e 763 della decisione impugnata, gli operatori delle banche interessate perseguivano tale obiettivo scambiando liberamente informazioni sulle loro attività di negoziazione in corso. Tali scambi assumevano la forma di commenti in tempo reale sugli eventi mentre si verificavano, il che consentiva loro di individuare e sfruttare opportunità di coordinarsi. Così, detti operatori cercavano di raggiungere tale obiettivo nell’ambito di discussioni anticoncorrenziali relative a negoziazioni specifiche o, tutt’al più, relative a informazioni rilevanti per periodi specifici. Non era quindi necessario tenere discussioni permanenti o quotidiane per perseguire l’obiettivo anticoncorrenziale in questione. |
|
358 |
Peraltro, anche nel periodo precedente al febbraio 2013, le discussioni anticoncorrenziali non erano necessariamente quotidiane, come risulta dalla cronologia degli eventi esposta nella sezione 4.2 della decisione impugnata. |
|
359 |
Infine, è vero che il divieto di chat room multilaterali permanenti può avere reso più difficile l’individuazione di opportunità per gli operatori delle banche interessate di coordinarsi o di scambiare informazioni commerciali sensibili, segnatamente in quanto è stato più difficile per loro mantenere «commenti in tempo reale». |
|
360 |
Tuttavia, la Credit Suisse non contesta che le chat room bilaterali non permanenti funzionassero allo stesso modo delle chat room multilaterali permanenti. Al pari delle chat room multilaterali permanenti, le chat room bilaterali non permanenti consentivano agli operatori connessi di scambiare comunicazioni inviando messaggi istantanei. Inoltre, al pari delle chat room multilaterali permanenti, le chat non permanenti consentivano agli operatori connessi di commentare, per un’intera giornata e in tempo reale, gli eventi che si verificavano. In realtà, la differenza tra questi due tipi di chat consisteva essenzialmente nel numero di partecipanti e nella necessità o meno di aprire una nuova chat ogni giorno. |
|
361 |
Di conseguenza, senza che sia necessario valutare le altre giustificazioni addotte dalla Commissione nella decisione impugnata in risposta ad argomenti delle banche coinvolte per spiegare una relativa diminuzione della frequenza delle discussioni anticoncorrenziali, non può essere accolto l’argomento della Credit Suisse relativo al fatto che, dopo il febbraio 2013, non è più stato possibile realizzare l’obiettivo anticoncorrenziale unico definito nella decisione impugnata. |
|
362 |
La prima parte del secondo motivo dedotto dalla Credit Suisse è quindi respinta. |
|
363 |
Nella misura in cui, dal canto suo, la Crédit agricole mette in discussione, in via incidentale e in maniera frammentata, il carattere unico dell’infrazione controversa, le affermazioni di tale banca devono essere parimenti respinte. |
|
364 |
Da un lato, la Crédit agricole non può fondatamente sostenere, alla fine del suo primo motivo e nella parte introduttiva del suo secondo motivo, che la qualificazione come «infrazione unica e continuata» sarebbe errata nell’ipotesi in cui il Tribunale constatasse che la Commissione ha qualificato erroneamente uno dei cinque accordi o pratiche concordate distinti come infrazione «per oggetto». Infatti, tale argomento si basa sulla premessa erronea secondo cui la Commissione, nella decisione impugnata, avrebbe individuato cinque infrazioni distinte (v. punti da 70 a 89 supra). |
|
365 |
Dall’altro lato, la Crédit agricole non può neppure fondatamente suggerire, nell’ambito della prima parte del suo secondo motivo, relativa all’assenza di contributo a un piano d’insieme, che l’obiettivo anticoncorrenziale unico individuato dalla Commissione per l’infrazione unica e continuata di cui trattasi sarebbe stato definito in modo troppo generico, in quanto qualsiasi banca cercherebbe di ridurre le proprie perdite. Infatti, se è vero che l’obiettivo anticoncorrenziale unico descritto dalla Commissione include l’obiettivo di massimizzare i ricavi e di ridurre le perdite partecipando all’infrazione controversa, dal precedente punto 317 risulta che essa ha altresì precisato che le banche interessate avevano cercato di realizzare detto obiettivo coordinando le loro condotte quanto ai prezzi e alle loro attività di negoziazione nonché scambiando informazioni commerciali sensibili relative alle obbligazioni SSA negoziate sul mercato secondario. Pertanto, le banche coinvolte hanno cercato, attraverso un’assistenza reciproca e quindi mediante pratiche che non rientravano nelle normali condizioni di concorrenza, di massimizzare i ricavi e di ridurre le perdite in misura maggiore rispetto alle banche che non erano coinvolte nei comportamenti di cui trattasi. |
2) Sul carattere continuato dell’infrazione constatata
|
366 |
Al punto 789 della decisione impugnata, intitolato «Natura continuativa dell’infrazione», la Commissione ha considerato che i comportamenti che aveva descritto nella sezione 4 della sua decisione facevano parte di un processo continuativo che seguiva un piano comune e che tali comportamenti non costituivano eventi isolati o sporadici. Secondo la Commissione, i diversi elementi dell’infrazione, che perseguivano lo stesso obiettivo anticoncorrenziale, erano stati elaborati nel contesto di molteplici e frequenti discussioni tra gli operatori delle banche interessate. |
|
367 |
Con la seconda parte del suo secondo motivo, la Crédit agricole fa valere l’«assenza di un’infrazione continuata». In risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Crédit agricole ha affermato che, nell’ambito dei punti da 3.16 a 3.31 di tale parte, essa contestava il carattere continuato della sua partecipazione all’infrazione, ma che le interruzioni della sua partecipazione e di quella delle altre banche dovrebbero parimenti avere conseguenze sul carattere continuato dell’infrazione controversa nel suo insieme. |
|
368 |
Con la terza parte del suo secondo motivo, la Credit Suisse sostiene che la Commissione non ha dimostrato il carattere continuato dell’infrazione controversa dopo il febbraio 2013. |
|
369 |
Occorre esaminare in successione la terza parte del secondo motivo dedotto dalla Credit Suisse e la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla Crédit agricole nella misura in cui tale seconda parte mira a dimostrare l’assenza di carattere continuato dell’infrazione controversa. |
i) Sulla terza parte del secondo motivo della Credit Suisse, relativa all’assenza di prove del carattere continuato dell’infrazione controversa dopo il febbraio 2013
|
370 |
Con la terza parte del suo secondo motivo, la Credit Suisse sostiene che la Commissione non ha dimostrato che l’infrazione controversa fosse continuativa dopo il febbraio 2013, momento a partire dal quale tale infrazione avrebbe subito un cambiamento significativo. |
|
371 |
In via preliminare, la Credit Suisse sostiene che, nel caso di specie, il canale di comunicazione esistente tra gli operatori in questione non era clandestino e che gli scambi erano perfettamente registrati, sicché la mancanza di prove di comunicazione per un determinato periodo costituisce una prova effettiva dell’interruzione del comportamento durante tale periodo. Pertanto, la Commissione tenterebbe, a torto, di sostenere che la debolezza della sua dimostrazione è dovuta ad elementi di prova frammentari e incompleti. |
|
372 |
Secondo la Credit Suisse, tenuto conto della dinamica del mercato in questione e della cronologia dei fatti successivi al febbraio 2013, la Commissione avrebbe dovuto fornire elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo. Orbene, dopo il febbraio 2013 vi sarebbero stati numerosi intervalli di lunga durata, compresi intervalli che variavano tra 49 e 82 giorni. Tenendo conto delle discussioni bilaterali tra operatori diversi da quello della Credit Suisse, vi sarebbero stati dieci periodi di inattività di 28 giorni o più. |
|
373 |
In tale contesto, anzitutto, la Credit Suisse sostiene che il fatto che i comportamenti adottati dalle banche di cui trattasi perseguissero un obiettivo comune non è sufficiente a dimostrare un’infrazione continuata in presenza di prove o di indizi che rivelano un’interruzione di tale infrazione. Tali argomenti consentirebbero tutt’al più di sostenere che sia esistita un’infrazione unica e «ripetuta». Analogamente, la Commissione avrebbe semplicemente proceduto a deduzioni basate su una serie di prove considerata nel suo insieme, il che non dimostrerebbe in modo giuridicamente sufficiente un’infrazione continuata. |
|
374 |
Inoltre, la Credit Suisse sottolinea che la Commissione non ha spiegato in che modo gli intervalli menzionati nel precedente punto 372 possano essere collegati sebbene le informazioni scambiate divenissero rapidamente obsolete e che tale istituzione ha tentato di estendere gli effetti di alcune discussioni sporadiche, identificate dopo il febbraio 2013. |
|
375 |
Infine, secondo la Credit Suisse, le circostanze del caso e il funzionamento del mercato avrebbero in realtà richiesto «misure positive» e discussioni che si verificassero con una certa regolarità e ad intervalli relativamente ravvicinati. La Commissione non sarebbe riuscita a confutare tale argomento. |
|
376 |
A tal riguardo, in via preliminare, occorre respingere l’argomento della Credit Suisse secondo cui il canale di comunicazione esistente tra gli operatori delle banche interessate non era clandestino e gli scambi sono perfettamente registrati, sicché la mancanza di prove di comunicazioni per un determinato periodo costituisce una prova effettiva dell’interruzione del comportamento durante detto periodo. |
|
377 |
Da un lato, tale argomento è contraddetto da alcune spiegazioni contenute nella decisione impugnata. Infatti, al punto 777 di detta decisione, la Commissione ha indicato che, a seguito del divieto di utilizzare chat room multilaterali permanenti da parte della Deutsche Bank, era normale che gli elementi di prova delle discussioni bilaterali fossero più sporadici dopo che gli operatori avevano saputo di dover cessare di utilizzare chat room multilaterali e avevano quindi bisogno di «dissimulare le loro discussioni nei confronti del controllo interno di conformità». Inoltre, ai punti 82 e 778 della medesima decisione, la Commissione ha spiegato che, durante l’indagine, era stata informata del fatto che le registrazioni audio delle conversazioni telefoniche dell’operatore della BofA relative al periodo compreso tra il 29 novembre 2014 e il 3 settembre 2015 erano state cancellate e che l’unica informazione di cui disponeva, ossia un elenco delle chiamate in uscita, dimostrava che, tra il novembre 2014 e il marzo 2015, erano state effettuate quattordici chiamate tra l’operatore della BofA e l’operatore della Crédit agricole. La Commissione ha aggiunto che una sola di tali chiamate era registrata nel sistema della Crédit agricole, ossia una chiamata del 10 dicembre 2014. |
|
378 |
Dall’altro lato, la mancanza di manifestazioni dell’infrazione controversa per un determinato periodo non può essere interpretata automaticamente come un’interruzione di tale infrazione nello stesso periodo. |
|
379 |
Infatti, anche se le manifestazioni dell’intesa sono separate da intervalli di tempo più o meno lunghi, la Commissione può, nell’ambito della valutazione del carattere continuato di un’infrazione durata diversi anni, ritenere che tale infrazione non si sia interrotta, da un lato, qualora le diverse azioni che compongono detta infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e, dall’altro, qualora nessun indizio o elemento di prova dimostri che l’infrazione non è proseguita durante tali periodi (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione,C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punti 112 e 114, e del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, EU:T:2013:259, punti 61 e 63). |
|
380 |
Tuttavia, il principio della certezza del diritto impone che la Commissione faccia valere, quantomeno, elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente presumere che detta infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise [v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2021, Nichicon Corporation/Commissione,T‑342/18, EU:T:2021:635, punto 365 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
|
381 |
Anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un’infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuato di un’infrazione, ciononostante la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa di cui trattasi [v. sentenza del 29 settembre 2021, Nichicon Corporation/Commissione,T‑342/18, EU:T:2021:635, punto 366 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
|
382 |
Nel caso di specie, in primo luogo, dai precedenti punti da 317 a 362 risulta che, per tutto il periodo dell’infrazione, i comportamenti dei partecipanti si sono inseriti nell’ambito di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale. |
|
383 |
Ne consegue che la Commissione poteva ritenere che l’infrazione controversa fosse stata continua per l’intero periodo dell’infrazione considerato nella decisione impugnata, salvo che si dovesse constatare un’interruzione di detta infrazione (v. punti da 379 a 381 supra). |
|
384 |
In secondo luogo, l’obiettivo anticoncorrenziale perseguito mirava a massimizzare i ricavi delle banche interessate, limitandone nel contempo le perdite che potevano verificarsi a causa dell’incertezza circa il modo in cui si sarebbero comportati gli altri operatori finanziari. I comportamenti attuati riguardavano varie obbligazioni SSA e non consistevano soltanto in un coordinamento sui prezzi o in scambi di informazioni sui prezzi. Infatti, tali comportamenti riguardavano, più in generale, le attività di negoziazione delle banche interessate. |
|
385 |
Come risulta dai precedenti punti 323 e 357, il perseguimento dell’obiettivo anticoncorrenziale unico constatato nella decisione impugnata non dipendeva, contrariamente a quanto suggerito dalla Credit Suisse, dall’organizzazione di discussioni quotidiane. Infatti, le discussioni tra gli operatori interessati miravano a individuare e a sfruttare opportunità di coordinarsi o di scambiarsi informazioni commerciali sensibili. |
|
386 |
Inoltre, e tenuto conto di quanto precede, una partecipazione molto frequente a contatti collusivi non era necessaria al funzionamento dell’infrazione controversa, dato che le negoziazioni di obbligazioni SSA erano indipendenti. Infatti, l’eventuale successo di un determinato contatto collusivo non dipendeva dalla partecipazione ad una serie di contatti relativi ad altre negoziazioni. |
|
387 |
Infine, le discussioni avvenute dopo il febbraio 2013 hanno coinvolto gli stessi operatori che erano all’origine della creazione di chat room multilaterali permanenti nel 2010. Tali operatori si incontravano spesso in occasione di eventi sociali e formavano un gruppo molto affiatato e ben noto tra gli operatori della piazza finanziaria (City) di Londra. |
|
388 |
In terzo luogo, la Commissione si è basata su elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo e gli intervalli fatti valere dalla Credit Suisse tra due manifestazioni dell’infrazione o tra due discussioni di cui la Commissione è in grado di fornire la prova non consentono di ritenere che detta infrazione sia stata interrotta nel periodo successivo al febbraio 2013. |
|
389 |
A tal riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che la Credit Suisse non fa valere un’interruzione dell’infrazione prima del febbraio 2013, sebbene possano essere constatati diversi intervalli di oltre un mese tra alcune discussioni prima di tale data e, più precisamente, nel 2012. |
|
390 |
In secondo luogo, al punto 534 della decisione impugnata la Commissione ha menzionato vari documenti dai quale emerge che, nel corso degli anni 2014 e 2015, gli operatori hanno percepito il mercato delle obbligazioni SSA come sempre più difficile e meno redditizio («no money in SSA anymore», «no flows in SSA», «no money in SSA», «SSA is dead»). Questo fenomeno spiegava perché gli operatori in questione negoziassero sempre di più altri strumenti finanziari per compensare la riduzione dell’attività su detto mercato. Tale riduzione dell’attività, indipendente dalla volontà dei partecipanti all’infrazione unica, ha contribuito alla diminuzione delle opportunità di coordinarsi o di scambiarsi informazioni commerciali sensibili. |
|
391 |
In terzo luogo, dall’esame, da un lato, delle discussioni che hanno preceduto gli intervalli fatti valere dalla Credit Suisse e, dall’altro, delle discussioni che li hanno seguiti, risulta che tali discussioni non contengono alcun elemento idoneo a dimostrare che gli operatori delle banche interessate avessero, in un primo momento, manifestato la volontà di porre fine all’infrazione unica e, in un secondo momento, la volontà di attuarla nuovamente. Al contrario, il tono impiegato dagli operatori è particolarmente libero e le discussioni sono spontanee. In particolare, le discussioni anticoncorrenziali successive agli intervalli fatti valere dalla Credit Suisse non contengono alcuna dichiarazione introduttiva che testimoni la necessità di ristabilire un contatto, o addirittura la fiducia, precedentemente venuti meno tra i partecipanti. Tali discussioni dimostrano quindi una volontà persistente e costante, da parte degli operatori partecipanti, di adottare comportamenti che contribuissero al piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale, quale definito dalla Commissione nella decisione impugnata. |
|
392 |
Più precisamente, per quanto riguarda l’intervallo di 64 giorni che separa, da un lato, la discussione del 21 marzo 2013 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Deutsche Bank e, dall’altro, la discussione del 24 maggio 2013 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse, si deve rilevare che, sebbene le obbligazioni interessate da tali discussioni fossero diverse, il tenore delle discussioni era il medesimo. Infatti, gli operatori in questione hanno scambiato informazioni commerciali sensibili su attività di negoziazione in corso o che avevano appena avuto luogo e in particolare sui loro prezzi e i loro clienti (v. precedenti punti da 217 a 227 e da 228 a 232). Inoltre, le affermazioni espresse durante tali discussioni sono particolarmente libere e il comportamento degli operatori è naturale. Tali discussioni non menzionano alcun elemento che suggerisca che la volontà degli operatori di attuare l’infrazione sia cessata tra queste due manifestazioni della stessa. |
|
393 |
Per quanto riguarda l’intervallo di 60 giorni che separa le due discussioni dell’11 ottobre 2013 e del 10 dicembre 2013 tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank, occorre rilevare che queste due discussioni vertevano su obbligazioni diverse, ma il loro tenore era analogo. Durante la prima di tali discussioni, l’operatore della Credit Suisse ha ritirato un ordine di vendita dalla piattaforma di un intermediario («killed it») dopo che l’operatore della Deutsche Bank ha suggerito tale ritiro in ragione della sua posizione lunga («i am long bro…if ok to scarp it that would be better»). Durante la seconda di tali discussioni, è stato l’operatore della Deutsche Bank a suggerire di ritirare la propria offerta di acquisto («ah sorry bro…will kill it») dopo avere appreso della posizione corta dell’operatore della Credit Suisse («i’m small short»). Il fatto che l’operatore della Deutsche Bank abbia infine rinunciato a ritirare la sua offerta dopo avere raccolto il parere dell’operatore della Credit Suisse non mette in dubbio la valutazione secondo cui dette discussioni testimoniano una continuità nel loro tenore e una forma di reciprocità nel tempo per quanto riguarda il ritiro e una proposta di ritiro di un’offerta che avrebbe potuto nuocere a un altro partecipante all’intesa. Inoltre, tali discussioni non menzionano alcun elemento che suggerisca che la volontà degli operatori di attuare l’infrazione sia cessata tra queste due manifestazioni dell’infrazione. Dalla prima di tali discussioni, ossia quella dell’11 ottobre 2013, in occasione della quale erano presenti gli operatori delle tre banche coinvolte, emerge peraltro la volontà di programmare un incontro di carattere sociale nel corso di un viaggio d’affari a New York (Stati Uniti d’America) la settimana seguente. |
|
394 |
Per quanto riguarda l’intervallo di 55 giorni che separa le due discussioni del 10 dicembre 2013 e del 3 febbraio 2014 tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank, occorre rilevare che queste due discussioni vertevano su obbligazioni diverse, ma il loro tenore era analogo. Durante la prima di tali discussioni, l’operatore della Deutsche Bank ha suggerito di ritirare la propria offerta dopo avere appreso della posizione corta dell’operatore della Credit Suisse (v. punto 393 supra). Durante la seconda di tali discussioni, l’operatore della Deutsche Bank si è astenuto dal cogliere un’offerta presentata dalla Credit Suisse sulla piattaforma di un intermediario e quindi dal vendergli un’obbligazione dopo una comunicazione tra i due operatori. Entrambe le discussioni sono dirette e spontanee e nessuna delle due menziona alcun elemento che suggerisca che la volontà degli operatori di contribuire all’infrazione controversa sia cessata tra queste due manifestazioni dell’infrazione. |
|
395 |
Per quanto riguarda l’intervallo di 82 giorni che separa, da un lato, una discussione del 1o maggio 2014 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse e, dall’altro, una discussione del 22 luglio 2014 tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della BofA, occorre sottolineare che, durante la prima di tali discussioni, l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse hanno discusso del prezzo di un’obbligazione specifica (KFW 5 1/8 03/16). Infatti, l’operatore della Crédit agricole ha chiesto «where u ma[rk]ing that sh1t[?]». L’operatore della Credit Suisse ha spiegato «got them marked +2 on the bid (2/-2)», al che l’operatore della Crédit agricole ha risposto «perfect». Tale scambio ha quindi consentito all’operatore della Crédit agricole di verificare i suoi prezzi con l’operatore della Credit Suisse. Durante la seconda delle suddette discussioni l’operatore della BofA, che aveva partecipato in precedenza alle discussioni con gli altri operatori quando lavorava per la Deutsche Bank, ha proposto all’operatore della Credit Suisse di ritirare la propria offerta per un’altra obbligazione. L’operatore della BofA ha inoltre menzionato la sua posizione di negoziazione («sorry I didn’t realised kbn 19 in tullets was you… i went better bid… can kill it if you wanty… we are short 10mm…»). |
|
396 |
Durante il suddetto intervallo di 82 giorni, tale ex operatore della Deutsche Bank era in congedo dal 1o aprile, in attesa di lasciare detta banca nel giugno 2014 e di entrare nella BofA. Tale evento non ha avuto l’effetto di interrompere l’infrazione, giacché il 1o maggio 2014 l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse hanno discusso del prezzo di un’obbligazione (v. punto 395 supra). Per contro, il congedo dell’operatore della Deutsche Bank, precedente al suo cambiamento di datore di lavoro, ha contribuito a una riduzione temporanea delle opportunità di coordinamento o di scambio di informazioni commerciali sensibili fra i tre operatori principalmente coinvolti. |
|
397 |
L’ex operatore della Deutsche Bank ha successivamente assunto le sue funzioni presso la BofA il 16 luglio 2014. Il fatto che il suddetto operatore, sei giorni più tardi, ossia il 22 luglio 2014, abbia tenuto una discussione bilaterale con l’operatore della Credit Suisse al fine di proporre di ritirare un’offerta («can kill it if you wanty») e di esporre la sua posizione di negoziazione («we are short 10 mm») dimostra una volontà ininterrotta di adottare comportamenti rientranti nel piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale definito dalla Commissione. Tale volontà continuativa è dimostrata anche dal tono diretto utilizzato dai due partecipanti e dalla spontaneità dello scambio. |
|
398 |
Per quanto riguarda l’intervallo di 67 giorni fatto valere dalla Credit Suisse tra un’asserita discussione del 24 agosto 2014 e una discussione del 29 ottobre 2014, si deve sottolineare che l’argomento che tenta di trarne la Credit Suisse è infondato in quanto non è stata individuata alcuna discussione bilaterale del 24 agosto 2014. La discussione menzionata dalla Credit Suisse risale in realtà al 24 settembre 2014 e l’intervallo fatto valere è quindi di 37 giorni. In ogni caso, tali discussioni non testimoniano alcuna interruzione dell’infrazione e anzi dimostrano che, in queste due occasioni, l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della BofA hanno continuato a scambiare informazioni sulla loro strategia di fissazione dei prezzi e hanno quindi manifestato la loro volontà persistente e costante di inserirsi nell’ambito dell’infrazione unica accertata dalla Commissione nella decisione impugnata. |
|
399 |
Per quanto riguarda l’intervallo di 70 giorni che separa, da un lato, una discussione del 29 ottobre 2014 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della BofA e, dall’altro, una discussione del 7 gennaio 2015 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse, nulla nel contenuto della prima di tali discussioni suggerisce una volontà dei partecipanti di interrompere l’infrazione controversa, mentre nulla nel contenuto della seconda di tali discussioni testimonia la volontà di attuare nuovamente un’infrazione che fosse stata interrotta. Da queste due discussioni emerge uno scambio di informazioni sui prezzi. Tali discussioni illustrano quindi una volontà comune e persistente di continuare ad attuare il piano d’insieme definito dalla Commissione nella decisione impugnata. |
|
400 |
Infine, per quanto riguarda l’intervallo di 45 giorni che separa, da un lato, una discussione del 27 gennaio 2015 tra l’operatore della BofA e l’operatore della Crédit agricole e, dall’altro, una discussione del 12 marzo 2015 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse, occorre rilevare che il contenuto della discussione del 27 gennaio 2015 testimonia uno scambio sui prezzi di un’obbligazione specifica. Nel corso di detta discussione, l’operatore della BofA ha chiesto al suo interlocutore come valutasse tale obbligazione e l’operatore della Crédit agricole ha risposto. Questa discussione non contiene alcuna indicazione che tenda a dimostrare che gli operatori della BofA e della Crédit agricole hanno previsto di porre fine al loro rispettivo comportamento in futuro. |
|
401 |
A tal riguardo, il fatto che la discussione del 27 gennaio 2015 sia l’ultima discussione anticoncorrenziale addebitata alla BofA e che essa segni la fine alla partecipazione di tale banca all’infrazione controversa non può essere interpretato come un’interruzione dell’infrazione unica attuata dagli altri due operatori partecipanti, ossia l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse. Infatti, il contenuto della discussione del 12 marzo 2015 tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse testimonia uno scambio di informazioni molto precise e attuali su un’offerta proposta a un cliente, ma anche un coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione degli operatori (v. punti da 257 a 267 e da 296 a 300 supra). Tale scambio di informazioni e tale coordinamento non sono preceduti da alcuna affermazione introduttiva che suggerisca che l’infrazione unica sia stata precedentemente interrotta. Al contrario, lo scambio di informazioni e il coordinamento sono avvenuti pochi secondi dopo l’ingresso dei partecipanti nella chat room non permanente. |
|
402 |
Le valutazioni che figurano al precedente punto 391 valgono anche per gli altri intervalli individuati dalla Credit Suisse e che separano le altre discussioni avvenute dopo il febbraio 2013. |
|
403 |
Da quanto precede risulta che il contesto del funzionamento dell’intesa constatata, che è durata circa cinque anni e due mesi, tra il 19 gennaio 2010 e il 24 marzo 2015, consente di suffragare la conclusione secondo cui l’infrazione unica è stata continua nonostante gli intervalli fatti valere dalla Credit Suisse. |
|
404 |
Infatti, da un lato, gli operatori delle banche interessate perseguivano l’obiettivo anticoncorrenziale constatato dalla Commissione nella decisione impugnata scambiando liberamente informazioni sulle loro attività di negoziazione in corso. Tali scambi assumevano la forma di una descrizione continua e in tempo reale degli eventi mentre si verificavano, il che consentiva loro di individuare e sfruttare opportunità di coordinarsi e di scambiare informazioni commerciali sensibili quando se ne presentava l’occasione e, in particolare, quando tali operatori partecipanti manifestavano un interesse comune per una o più obbligazioni SSA specifiche. Così, i suddetti operatori hanno cercato di conseguire tale obiettivo anticoncorrenziale nell’ambito di scambi anticoncorrenziali relativi a negoziazioni specifiche e indipendenti l’una dall’altra, o anche nell’ambito di scambi anticoncorrenziali relativi a informazioni rilevanti per periodi specifici. Non era quindi necessario tenere discussioni permanenti o quotidiane per perseguire l’obiettivo anticoncorrenziale in questione. |
|
405 |
Dall’altro lato, vari eventi verificatisi a partire dal febbraio 2013 avrebbero potuto pregiudicare la volontà di tutti gli operatori partecipanti di aderire al piano d’insieme che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico, ossia, in primo luogo, il divieto rivolto agli operatori della Deutsche Bank di utilizzare chat room multilaterali permanenti in un contesto di supervisione rafforzata nel settore delle banche di investimento, in secondo luogo, il congedo di diversi mesi dell’operatore della Deutsche Bank prima di assumere la sua posizione presso la BofA, o, in terzo luogo, la diminuzione dell’attività sul mercato delle obbligazioni SSA. |
|
406 |
Tuttavia, malgrado tali eventi, dalle discussioni individuate dalla Commissione non emergono alcuna messa in discussione dell’intesa né, in particolare, alcun dubbio da parte degli operatori partecipanti quanto alla loro volontà di continuare ad adottare i propri comportamenti anticoncorrenziali. Infatti, gli operatori delle banche interessate hanno proseguito, certo in modo meno frequente, ma ricorrente, le loro discussioni a carattere anticoncorrenziale relative a negoziazioni specifiche e indipendenti le une dalle altre. |
|
407 |
La reazione di tali operatori si spiega con il fatto che l’obiettivo anticoncorrenziale da essi perseguito si basava sul loro intendimento comune di fornirsi un aiuto reciproco per trarne un mutuo vantaggio nel tempo. Così, su tale base, un operatore poteva astenersi dall’agire nell’ambito di una specifica transazione o condividere una transazione con un altro operatore e quindi rinunciare ad un beneficio immediato. Un operatore poteva inoltre scambiare informazioni con gli altri operatori, ossia suoi concorrenti, e rinunciare in tal modo a trarre da solo e immediatamente vantaggio da dette informazioni. Infatti, un operatore si asteneva dall’agire, condivideva una transazione o scambiava informazioni commerciali sensibili per il motivo che si attendeva che gli altri operatori si comportassero allo stesso modo in futuro. Nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione, i comportamenti constatati dalla Commissione e, più in generale, il piano d’insieme nel cui ambito si inserivano tali comportamenti erano quindi fondati su aspettative reciproche che erano alimentate da ogni discussione anticoncorrenziale e il cui scopo era trarne un vantaggio duraturo nei confronti dei clienti e degli operatori concorrenti nonché, in definitiva, massimizzare i ricavi degli operatori partecipanti limitando nel contempo le loro perdite (v., in tal senso, punti 643, 744, 746, 781 e 810 della decisione impugnata). |
|
408 |
In tali circostanze, la brevità dei periodi entro cui le informazioni scambiate divenivano obsolete, fatta valere dalla Credit Suisse, non imponeva alla Commissione di spiegare come fossero stati colmati gli intervalli constatati tra due manifestazioni dell’infrazione. Inoltre, tale brevità non è idonea a mettere in dubbio la conclusione della Commissione secondo cui l’infrazione unica di cui trattasi presentava carattere continuato. |
|
409 |
Alla luce di quanto precede, gli argomenti della Credit Suisse vertenti, in sostanza, sul fatto che la Commissione non ha fornito la prova di fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo per concludere per la sussistenza di un’infrazione continuata non possono essere accolti. |
|
410 |
Tale conclusione non è messa in discussione dalla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795), invocata dalla Credit Suisse. |
|
411 |
Infatti, anzitutto, occorre sottolineare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795), il Tribunale ha valutato la continuità della partecipazione di un’impresa in particolare e non il carattere continuato dell’infrazione nel suo insieme. |
|
412 |
Inoltre, l’oggetto dell’intesa e il suo funzionamento erano diversi da quelli dell’infrazione controversa. Infatti, nella sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795), il Tribunale ha preso in considerazione, come parte del contesto del funzionamento delle infrazioni in questione, il carattere giornaliero della fissazione dei tassi del JPY LIBOR, ossia un insieme di tassi d’interesse di riferimento utilizzato per numerosi strumenti finanziari in yen giapponesi. È in tale contesto che esso ha ritenuto che la Commissione dovesse evidenziare le misure positive adottate su base, se non giornaliera, perlomeno sufficientemente limitata nel tempo. |
|
413 |
In confronto, nel presente caso, tenuto conto del contesto del funzionamento dell’intesa e, più precisamente, tenuto conto del fatto che tale intesa si basava su una collaborazione ricorrente riguardo ad obbligazioni SSA specifiche, non era necessario che la Commissione evidenziasse «misure positive» adottate dai partecipanti all’intesa in modo altrettanto frequente quanto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795). |
|
414 |
In ogni caso, si deve osservare che la situazione dei partecipanti all’infrazione controversa non può essere paragonata a quella dell’Icap nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795). Infatti, l’Icap aveva svolto un ruolo di «facilitatore» di un’intesa tra banche e la sua attività economica non era la stessa di quella di dette banche. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la Commissione si era basata sull’attuazione da parte dell’Icap di infrazioni decise ogni volta tra due banche e che il funzionamento dell’intesa rendeva più difficile per la Commissione dimostrare che l’Icap avrebbe dovuto ragionevolmente dedurre che le domande che una banca le rivolgeva si inserivano nell’ambito di una collusione con un’altra banca. Nel presente caso, la Commissione ha constatato che le banche coinvolte avevano partecipato direttamente, quanto meno, ad alcuni aspetti dell’infrazione unica constatata. |
|
415 |
Allo stesso modo, tenuto conto delle differenze che caratterizzano il contesto del funzionamento dell’infrazione controversa e il contesto del funzionamento dell’intesa in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling/Commissione (T‑240/17, non pubblicata, EU:T:2019:778), in particolare per quanto riguarda il prodotto interessato e l’importanza del fattore prezzo, le valutazioni effettuate dal Tribunale in quest’ultima sentenza non possono essere applicate al caso di specie. |
|
416 |
Infine, dal momento che la Credit Suisse invoca la sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C‑450/19, EU:C:2021:10), e le conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C‑450/19, EU:C:2020:698), occorre sottolineare che tale sentenza era intesa a determinare la data di cessazione di un’infrazione unica e continuata al fine di consentire al giudice nazionale adito nel procedimento principale di fissare il dies a quo del termine di prescrizione. La causa che ha dato luogo a detta sentenza non riguardava quindi l’individuazione di un’eventuale interruzione provvisoria di un’infrazione unica e la valutazione del carattere continuato di tale infrazione. Inoltre, dalla giurisprudenza menzionata nei precedenti punti da 379 a 381, che fa riferimento in particolare al contesto del funzionamento dell’intesa, non risulta che l’interesse giuridico tutelato debba essere preso in considerazione, come sostenuto dalla Credit Suisse sulla base della sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C‑450/19, EU:C:2021:10), per valutare l’esistenza di un’interruzione provvisoria di un’infrazione unica. |
|
417 |
La terza parte del secondo motivo dedotto dalla Credit Suisse è quindi respinta. |
ii) Sulla seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole, nella misura in cui mira a dimostrare l’assenza di carattere continuato dell’infrazione constatata
|
418 |
La Crédit agricole sostiene che la Commissione non ha tenuto adeguatamente conto dell’evoluzione della natura e della frequenza delle discussioni verso la fine del 2013 e l’inizio del 2014. La Commissione avrebbe tentato di spiegarla evocando la diminuzione di redditività del mercato delle obbligazioni SSA e la sostituzione delle chat room multilaterali permanenti con discussioni bilaterali, il che spiegherebbe perché vi fossero meno elementi di prova disponibili. Tuttavia, secondo la Crédit agricole, tale sostituzione avrebbe dovuto verosimilmente dare luogo a maggiori elementi di prova, dato che un’unica chat room multilaterale sarebbe stata sostituita da varie chat room bilaterali. Inoltre, le banche interessate, diverse dalla richiedente l’immunità nel caso di specie, avrebbero anche fornito prove documentali contemporanee, cosicché la riduzione del volume delle prove rifletterebbe semplicemente una netta riduzione del numero di discussioni a partire dall’ottobre 2013. Tale riduzione sarebbe dovuta in particolare a un lungo periodo di assenza dell’operatore della Deutsche Bank, dopo la quale vi sarebbe stato un unico caso di «coordinamento», il 12 marzo 2015, caso che costituirebbe peraltro un’errata interpretazione da parte della Commissione di uno scambio di comunicazioni che coinvolgeva la Credit Suisse. |
|
419 |
In limine, occorre respingere, per i motivi esposti nei precedenti punti da 376 a 381, l’argomento della Crédit agricole relativo al fatto che gli intervalli tra le discussioni anticoncorrenziali costituiscono periodi durante i quali il comportamento in questione non si è verificato. |
|
420 |
In primo luogo, per quanto riguarda il carattere continuato dell’infrazione, occorre rilevare che, con l’eventuale eccezione degli argomenti respinti ai precedenti punti 363 e 364, la Crédit agricole non ha contestato le constatazioni della Commissione relative all’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale. |
|
421 |
Inoltre, è vero che la Crédit agricole ha rilevato che le discussioni anticoncorrenziali erano state ancora meno frequenti dopo l’ottobre 2013, in particolare per il motivo che l’utilizzo delle chat room multilaterali permanenti era stato vietato dalla Deutsche Bank. Tuttavia, la Crédit agricole non afferma che tale circostanza avrebbe costituito un motivo per mettere in discussione il piano d’insieme in questione o gli elementi oggettivi che dimostrano l’esistenza di detto piano. |
|
422 |
In ogni caso, il meccanismo e lo schema comuni alle discussioni anticoncorrenziali rientranti nell’infrazione controversa non sono stati messi in forse dal suddetto divieto e dal passaggio a una rete di discussioni bilaterali (v. punti da 357 a 360 supra). |
|
423 |
Più in generale, la Commissione non è incorsa in errore riguardo all’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale unico fino al marzo 2015 e l’identificazione di cinque categorie di comportamenti non è idonea a mettere in discussione l’esistenza di tale piano d’insieme (v. punti da 70 a 89 e 364 supra). |
|
424 |
Ne consegue che la Commissione poteva ritenere che l’infrazione controversa fosse stata continua per l’intero periodo dell’infrazione considerato nella decisione impugnata, salvo che si dovesse constatare un’interruzione di detta infrazione (v. punti da 379 a 381 supra). |
|
425 |
In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri elementi discussi tra le parti, occorre rilevare che, sebbene la Crédit agricole abbia evocato il motivo della Commissione relativo al calo di redditività del mercato delle obbligazioni SSA, esposto in particolare al punto 534 della decisione impugnata, per contestarne la pertinenza, tale banca non ha contestato l’esistenza di tale circostanza. Inoltre, sebbene la Crédit agricole evochi la partecipazione ridotta dell’operatore della Deutsche Bank per un certo periodo, essa non contesta che ciò fosse conseguenza del suo «garden leave», ossia del periodo in cui, prima di entrare nella BofA, tale operatore era ancora occupato presso la Deutsche Bank, ma non lavorava. La Crédit agricole non ha nemmeno contestato che detto operatore abbia ricominciato a partecipare a discussioni anticoncorrenziali poco dopo essere entrato nella BofA (v. precedenti punti 396 e 397 nonché punti 534, 557 e 558 della decisione impugnata). |
|
426 |
Alla luce di quanto precede e in assenza di elementi di prova o di indizi in senso contrario, se pure è possibile che l’infrazione controversa abbia avuto un’intensità minore, gli elementi addotti dalla Crédit agricole non sono idonei a mettere in discussione il carattere continuato di tale infrazione e quindi non consentono di concludere per l’esistenza di un’interruzione nella realizzazione dell’infrazione controversa. |
|
427 |
Ciò non è messo in discussione dalle considerazioni contenute nella decisione impugnata e relative a «comunicazioni costanti» (punti 95, 96 e 761). Infatti, da un lato, è pacifico che gli operatori delle banche interessate erano relativamente vicini, sul piano personale, e che essi conversavano frequentemente, a prescindere dalla natura anticoncorrenziale o meno di tali discussioni. Dall’altro, la Crédit agricole non contesta che, quanto meno in alcuni periodi precedenti all’ottobre 2013, le discussioni anticoncorrenziali erano state frequenti. |
|
428 |
In terzo luogo, gli altri argomenti addotti dalla Crédit agricole non sono idonei a mettere in discussione il carattere continuato dell’infrazione unica constatata dalla Commissione. |
|
429 |
Infatti, da un lato, gli altri argomenti svolti dalla Crédit agricole si basano sulla sua situazione individuale. Più precisamente, gli altri argomenti di tale banca si basano sulla durata dei periodi intercorsi tra le discussioni alle quali essa ha partecipato e che la Commissione ha considerato anticoncorrenziali o che la Crédit agricole ammette, per le esigenze proprie di questa parte dei suoi argomenti, essere anticoncorrenziali. |
|
430 |
Pertanto, gli argomenti svolti dalla Crédit agricole prescindono, in ampia misura, dalle discussioni che secondo la Commissione rientrano nell’infrazione unica e coinvolgevano gli operatori delle altre due banche interessate. In particolare, gli intervalli evocati dalla Crédit agricole tra due manifestazioni dell’infrazione non tengono conto del comportamento degli altri partecipanti. |
|
431 |
Dall’altro lato, la Crédit agricole non ha dimostrato che l’assenza della sua partecipazione all’infrazione unica durante alcuni periodi sia idonea a mettere in discussione il carattere continuato di detta infrazione nel suo insieme. |
|
432 |
Di conseguenza, l’argomento della Crédit agricole, nella parte in cui si basa sulla durata dei periodi che separano solo le discussioni alle quali essa ha partecipato, non è atto a mettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui l’infrazione unica individuata nella decisione impugnata aveva carattere continuato. Per contro, questo stesso argomento è idoneo a dimostrare un’interruzione della «partecipazione» della Crédit agricole alla menzionata infrazione unica ed è quindi in tale contesto che detto argomento sarà successivamente esaminato. |
|
433 |
La seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole è pertanto respinto nella misura in cui mira a dimostrare l’assenza di carattere continuato dell’infrazione unica constatata dalla Commissione. |
d) Sulla partecipazione della Crédit agricole e della Credit Suisse all’infrazione unica e continuata constatata
|
434 |
Occorre ricordare che la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata è distinta dalla questione se la responsabilità per tale infrazione nel suo complesso sia imputabile a un’impresa. Inoltre, l’imputabilità a un’impresa della responsabilità per l’infrazione unica e continuata nel suo complesso deve essere valutata alla luce di due elementi, vale a dire, in primo luogo, il contributo intenzionale di detta impresa agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e, in secondo luogo, la sua conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi o il fatto che essa avesse potuto ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio (v. punti da 148 a 153 supra). |
|
435 |
Ai punti da 780 a 787 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto le ragioni per le quali riteneva che le banche interessate avessero contribuito intenzionalmente al piano d’insieme. In particolare, essa ha spiegato che dagli elementi di prova presentati nella sezione 4.2 della decisione impugnata, dedicata alla presentazione cronologica di una selezione di oltre 200 discussioni avvenute tra il 19 gennaio 2010 e il 12 marzo 2015, risultava chiaramente che ciascuna delle banche interessate aveva contribuito intenzionalmente alla realizzazione del piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale attraverso le azioni dei loro dipendenti in uno o più periodi determinati. |
|
436 |
Ai punti da 807 a 826 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto i motivi per i quali riteneva che ciascuna delle banche interessate fosse a conoscenza dei comportamenti anticoncorrenziali delle altre. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo successivo al febbraio 2013, ossia dopo che la Deutsche Bank ha vietato ai suoi operatori di utilizzare chat room multilaterali permanenti, la Commissione ha osservato, in sostanza, che gli operatori delle banche interessate avevano continuato a tenersi al corrente ricorrendo a una rete di chat room bilaterali, mediante le quali, nell’ambito di determinate discussioni bilaterali, due operatori delle banche interessate presenti comunicavano le informazioni ottenute dal terzo operatore che era assente. Essa ha aggiunto che dette informazioni avevano riguardato elementi dello stesso tipo di quelli scambiati durante le discussioni nelle chat room multilaterali. |
|
437 |
La prima parte del secondo motivo dedotto dalla Crédit agricole verte, formalmente, sull’assenza di un contributo da parte sua a un piano d’insieme. |
|
438 |
Dal canto suo, la Credit Suisse sostiene, nell’ambito della seconda parte del suo secondo motivo, che la Commissione non dimostra la sua partecipazione diretta alle discussioni bilaterali tra le altre banche dopo il febbraio 2013, né che essa ne fosse a conoscenza o avesse potuto ragionevolmente prevederle. |
1) Sulla prima parte del secondo motivo dedotto dalla Crédit agricole, vertente formalmente sull’assenza di un contributo da parte sua a un piano d’insieme
|
439 |
La prima parte del secondo motivo dedotto dalla Crédit agricole verte, formalmente, sull’assenza di un contributo da parte sua a un piano d’insieme. Tuttavia, nell’ambito di tale parte, essa invoca anche la propria ignoranza di alcuni comportamenti attuati dalle altre banche interessate. |
|
440 |
Occorre esaminare gli argomenti della Crédit agricole distinguendo, da un lato, il suo contributo intenzionale a un piano d’insieme e, dall’altro, la sua conoscenza di tutti i comportamenti attuati o previsti dalle altre banche interessate. |
i) Sul contributo intenzionale della Crédit agricole a un piano d’insieme
|
441 |
Sotto un primo profilo, la Crédit agricole contesta di avere avuto intenzione di contribuire a un piano d’insieme che perseguiva un obiettivo comune, in quanto essa non avrebbe cercato di massimizzare i propri ricavi, ma piuttosto di affermare una reputazione sul mercato secondario delle obbligazioni SSA. |
|
442 |
Sotto un secondo profilo, la Crédit agricole sostiene che, poiché essa non ha partecipato ad alcune categorie di comportamenti costitutivi dell’infrazione unica e continuata di cui trattasi, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tale banca era a conoscenza o doveva essere a conoscenza del fatto che la sua partecipazione alle altre categorie si inseriva in un piano più ampio. Secondo la Crédit agricole, le discussioni addebitatele dalla Commissione dimostrano, in realtà, tentativi legittimi di reperire liquidità, cercare prezzi ed effettuare transazioni. Su questo punto, la Crédit agricole rinvia agli argomenti da essa addotti nel suo primo motivo. La Crédit agricole aggiunge che, anche accettando la qualificazione come «discussione di coordinamento», la Commissione non ha dimostrato che essa abbia partecipato alla prima categoria di coordinamento, ossia il coordinamento dei prezzi proposti a clienti specifici. |
|
443 |
A tal riguardo, in primo luogo, si deve osservare che la Crédit agricole non ha spiegato in cosa consistesse il suo obiettivo di affermare la propria «reputazione» sul mercato secondario delle obbligazioni SSA, né perché tale obiettivo fosse incompatibile con l’obiettivo degli altri operatori delle banche interessate di ridurre le incertezze circa i comportamenti che essi avrebbero rispettivamente adottato in determinate negoziazioni, mediante coordinamenti e scambi di informazioni (punto 757 della decisione impugnata). |
|
444 |
Inoltre, è giocoforza constatare che la Crédit agricole non ha contestato le constatazioni effettuate ai punti 780 e 781 della decisione impugnata e relative all’intenzione delle banche interessate di contribuire al piano d’insieme, in particolare le constatazioni relative alla partecipazione attiva degli operatori di tali banche alle chat room multilaterali e bilaterali. La Crédit agricole non ha neppure contestato il fatto che il suo operatore si sia unito alla chat room multilaterale poco tempo dopo il suo arrivo in tale banca, a seguito della cessazione delle sue funzioni in seno alla BofA (punto 784 e nota 891 della decisione impugnata). |
|
445 |
In secondo luogo, l’argomento della Crédit agricole è anzitutto inconferente nella parte in cui mira a contestare il suo contributo intenzionale sulla base della premessa erronea secondo cui la Commissione avrebbe constatato cinque distinte infrazioni corrispondenti alle cinque categorie di comportamenti identificate dalla Commissione nella decisione impugnata (v. punti 87 e 89 supra). |
|
446 |
Inoltre, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Crédit agricole fosse a conoscenza delle discussioni del 31 gennaio e dell’11 ottobre 2013 che si sono svolte in sua presenza e alle quali essa ha quindi partecipato (v. punti 133 e 134 nonché da 196 a 200 supra). Per contro, la Commissione non poteva validamente addebitare a tale banca la discussione del 10 gennaio 2013 (v. punto 145 supra). |
|
447 |
Infine, da un lato, dalle discussioni che la Crédit agricole non è legittimata a contestare e, dall’altro, dalle discussioni che detta banca è legittimata a contestare e che sono esaminate nei precedenti punti da 188 a 268 risulta che il suo operatore ha contribuito a una trentina di discussioni anticoncorrenziali tra l’11 gennaio 2013 e il 24 marzo 2015 e, in particolare, alla discussione del 12 marzo 2015 che dimostra l’esistenza di un comportamento rientrante nella categoria 1, ossia un coordinamento relativo a prezzi proposti a specifiche controparti. |
|
448 |
In terzo luogo, il contributo dell’operatore della Crédit agricole all’obiettivo anticoncorrenziale perseguito da tutti i partecipanti aveva carattere intenzionale. Infatti, i comportamenti anticoncorrenziali ai quali ha partecipato l’operatore della Crédit agricole hanno assunto la forma di un coordinamento dei prezzi e delle attività di negoziazione. In tale contesto, esso ha fornito assistenza ad operatori concorrenti o ha beneficiato di assistenza da parte degli operatori in questione nell’interesse comune di tutti i partecipanti. |
|
449 |
Inoltre, l’operatore della Crédit agricole ha partecipato a scambi di informazioni anticoncorrenziali. A tal riguardo, l’operatore della Crédit agricole era necessariamente consapevole del fatto che, nell’ambito di normali transazioni commerciali, la divulgazione ad operatori concorrenti di informazioni sui suoi prezzi, sui suoi clienti o su negoziazioni in corso avrebbero potuto indebolire la sua posizione. Tuttavia, nella fattispecie, detto operatore aveva la garanzia che le informazioni che comunicava agli altri operatori non sarebbero state utilizzate a suo danno e che gli scambi di informazioni ai quali partecipava gli avrebbero procurato un vantaggio e gli avrebbero consentito di coordinare le sue attività con gli altri operatori. |
|
450 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore nel considerare che l’operatore di tale banca aveva intenzionalmente contribuito alla realizzazione dell’obiettivo anticoncorrenziale unico perseguito da tutti i partecipanti e che dette discussioni riguardavano tutte le categorie di comportamenti identificate dalla Commissione. |
ii) Sulla conoscenza, da parte della Crédit agricole, di tutti gli altri comportamenti attuati o previsti dalle altre banche interessate
|
451 |
La Crédit agricole sostiene che non poteva essere a conoscenza dei comportamenti rientranti nella categoria 1. Infatti, per dimostrare che essa era a conoscenza dei comportamenti afferenti a tale categoria, la Commissione si sarebbe limitata a presentare affermazioni vaghe secondo le quali gli operatori delle banche interessate si conoscevano e dovevano quindi essere a conoscenza di detti comportamenti. |
|
452 |
Inoltre, alcuni passaggi sparsi degli atti della Crédit agricole suggeriscono che essa contesta, più in generale, di essere stata a conoscenza dei comportamenti adottati dalle altre banche interessate e che potesse ragionevolmente prevederli, in particolare dopo la cessazione dell’utilizzo delle chat room multilaterali permanenti da parte degli operatori della Deutsche Bank nel febbraio 2013. |
|
453 |
A tal riguardo, in primo luogo, poiché la Crédit agricole sostiene di non essere stata a conoscenza dell’esistenza dei comportamenti rientranti nella categoria 1 per il motivo che essi sarebbero distinguibili dagli altri comportamenti di cui trattasi, è sufficiente ricordare che la Commissione non ha constatato cinque infrazioni distinte corrispondenti a ciascuna delle cinque categorie di comportamenti identificate nella decisione impugnata (v. punti da 70 a 89 supra). |
|
454 |
La Commissione non era quindi tenuta a dimostrare l’esatta conoscenza da parte della Crédit agricole di ciascuna delle cinque categorie di comportamenti, considerate separatamente. |
|
455 |
In ogni caso, dai precedenti punti da 257 a 268 risulta che l’operatore della Crédit agricole ha partecipato direttamente alla discussione del 12 marzo 2015 che dimostra l’esistenza di un comportamento rientrante nella categoria 1, ossia un coordinamento relativo a prezzi proposti a specifiche controparti. |
|
456 |
In secondo luogo, supponendo che, con i suoi argomenti, la Crédit agricole abbia contestato di essere stata a conoscenza o di avere ragionevolmente potuto prevedere tutti i comportamenti delle altre banche interessate, rientranti in particolare nella categoria 1, occorre procedere alle seguenti constatazioni. |
|
457 |
Sotto un primo profilo, nell’ambito delle sue funzioni in seno alla Crédit agricole, l’operatore di tale banca ha partecipato direttamente a discussioni anticoncorrenziali che hanno avuto luogo tra due o tre operatori nell’ambito di chat room multilaterali permanenti l’11, il 18, il 23 e il 31 gennaio 2013 nonché il 15 febbraio 2013. Tali discussioni hanno dato luogo a comportamenti che, secondo la Commissione, rientravano nelle categorie 2, 3, 4 e 5. Orbene, le censure della Crédit agricole dirette contro le valutazioni effettuate dalla Commissione riguardo alle discussioni del 18 e del 31 gennaio 2013 nonché alla discussione del 15 febbraio 2013 sono state respinte ai precedenti punti da 188 a 208. Inoltre, le valutazioni della Commissione secondo cui la Crédit agricole ha partecipato a varie altre discussioni anticoncorrenziali devono essere considerate definitive, in quanto dette discussioni non sono state adeguatamente contestate da tale banca. |
|
458 |
Sotto un secondo profilo, la Crédit agricole non contesta di essere stata a conoscenza del fatto che la cessazione dell’utilizzo delle chat room multilaterali permanenti da parte degli operatori della Deutsche Bank era dovuta a un divieto imposto agli stessi dal loro datore di lavoro nel febbraio 2013. |
|
459 |
Sotto un terzo profilo, la Crédit agricole ha partecipato direttamente a scambi bilaterali anticoncorrenziali dopo il febbraio 2013 con le altre banche interessate. Tali scambi riguardavano tutti i comportamenti identificati dalla Commissione e, in particolare, comportamenti della categoria 1. |
|
460 |
Infatti, da un lato, l’operatore della Crédit agricole ha partecipato a discussioni bilaterali anticoncorrenziali con l’operatore della Deutsche Bank, successivamente della BofA, il 21 marzo, il 3 giugno, il 2, 10, 12 e 25 luglio e il 4 settembre 2013, il 6 agosto, il 24 settembre e il 29 ottobre 2014 nonché il 7 e 27 gennaio 2015. |
|
461 |
Dall’altro lato, l’operatore della Crédit agricole ha partecipato a discussioni bilaterali anticoncorrenziali con l’operatore della Credit Suisse il 19 marzo, il 24 maggio, il 9 e 14 agosto 2013, il 4, 7 e 14 marzo, il 1o maggio e il 4 agosto 2014 nonché il 12 e 24 marzo 2015. Fino all’agosto 2013, gli operatori della Crédit agricole e della Credit Suisse hanno continuato ad utilizzare la chat room multilaterale permanente che era stata utilizzata prima e durante il febbraio 2013 da tutte le banche interessate. Infine, il 24 marzo 2015 l’operatore della Crédit agricole è stato destinatario di una lista di interessi dell’operatore della Credit Suisse. |
|
462 |
Sotto un quarto profilo, l’11 ottobre 2013 l’operatore della Deutsche Bank ha invitato l’operatore della Crédit agricole in una chat room alla quale partecipavano tale operatore della Deutsche Bank e l’operatore della Credit Suisse. In occasione di uno scambio durante il quale era presente l’operatore della Crédit agricole, l’operatore della Credit Suisse ha ritirato un’offerta di vendita (sale order) presentata a un intermediario (broker), dopo che l’operatore della Deutsche Bank glielo ha suggerito («i am long bro…if ok to scarp it that would be better»). |
|
463 |
Orbene, come risulta dal precedente punto 134, la Crédit agricole non ha dimostrato che il suo operatore non abbia preso conoscenza delle discussioni anticoncorrenziali in questione avvenute l’11 ottobre 2013 tra le 09:18:25 e le 09:19:15 sulla chat room CHAT-fs: 5257AB6D 02E00121, alla quale l’operatore di tale banca era connesso sin dalle 08:44:58 dello stesso giorno. |
|
464 |
Sotto un quinto profilo, altre discussioni menzionate dalla Commissione nella decisione impugnata dimostrano che l’operatore della Crédit agricole era a conoscenza dell’esistenza di discussioni tra l’operatore della Deutsche Bank e l’operatore della Credit Suisse e del fatto che tali discussioni vertevano in particolare sulle loro rispettive attività di negoziazione. |
|
465 |
Infatti, durante una discussione del 10 luglio 2013, l’operatore della Deutsche Bank ha informato l’operatore della Crédit agricole in merito alla situazione dell’operatore della Credit Suisse («[Credit Suisse’s trader] also been hit») (punto 501 della decisione impugnata). |
|
466 |
Analogamente, durante una discussione del 22 ottobre 2013, menzionata nel punto 823 della decisione impugnata, l’operatore della Crédit agricole ha chiesto all’operatore della Deutsche Bank se avesse ancora obbligazioni «ifc 18» («u got any ifc 18 left»). L’operatore della Deutsche Bank ha risposto in senso negativo e ha precisato che aveva venduto l’ultima parte all’operatore della Credit Suisse, che doveva ancora averne («nope… all sold…sold last piece to [Credit Suisse’s trader]… he might still have them»). L’operatore della Crédit agricole ha allora risposto che glielo avrebbe chiesto («ok will ask him»). |
|
467 |
Pertanto, in ragione della sua partecipazione alle chat room multilaterali permanenti prima del 25 febbraio 2013, la Crédit agricole sapeva che, prima di tale data, gli operatori della Deutsche Bank e della Credit Suisse si concertavano. Inoltre, atteso che, dopo tale data, l’operatore della Crédit agricole ha partecipato a discussioni bilaterali anticoncorrenziali con ciascuno di questi due operatori e la Commissione disponeva di elementi idonei a dimostrare l’esistenza, dopo il 25 febbraio 2013, di una rete di discussioni bilaterali nel cui ambito i tre operatori hanno continuato a discutere delle loro attività di negoziazione, si deve ritenere che detto operatore della Crédit agricole potesse, quanto meno, ragionevolmente prevedere che gli altri due operatori tenessero discussioni bilaterali aventi carattere anticoncorrenziale. |
|
468 |
La constatazione secondo cui la Crédit agricole poteva, quanto meno, ragionevolmente prevedere tutti i comportamenti delle altre banche e, in particolare, i coordinamenti sui prezzi proposti a specifiche controparti è corroborata anche da altri elementi. |
|
469 |
In primo luogo, da un lato, occorre rammentare che un dipendente adempie le proprie funzioni a favore e sotto la guida dell’impresa per la quale lavora e, in tal senso, si ritiene che si integri nell’unità economica che costituisce l’impresa stessa (v. sentenza del 21 luglio 2016, VM Remonts e a., C‑542/14, EU:C:2016:578, punto 23 e giurisprudenza citata). |
|
470 |
Le conoscenze acquisite da un dipendente prima del suo arrivo al servizio di una nuova impresa e che egli mette effettivamente a disposizione di tale nuovo datore di lavoro possono quindi essere considerate conoscenze condivise dal suo nuovo datore di lavoro. |
|
471 |
Dall’altro lato, secondo costante giurisprudenza, la Commissione può basarsi su contatti precedenti o successivi al periodo dell’infrazione al fine di costruire un’immagine complessiva e mostrare le fasi preparatorie dell’intesa nonché per corroborare l’interpretazione di taluni elementi di prova (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata, EU:T:2008:255, punto 428; del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata, EU:T:2012:48, punto 188, e del 27 giugno 2012, Coats Holdings/Commissione,T‑439/07, EU:T:2012:320, punto 60). |
|
472 |
La Commissione può quindi legittimamente utilizzare le conoscenze acquisite da un dipendente prima del suo arrivo al servizio di una nuova impresa e che egli mette di fatto a disposizione di tale nuovo datore di lavoro se tali conoscenze corroborano altri elementi di cui essa dispone. |
|
473 |
Nel caso di specie, prima di assumere le sue funzioni presso la Crédit agricole, l’operatore di tale banca, in qualità di operatore della BofA, aveva partecipato direttamente ai comportamenti che si sono svolti nell’ambito di chat room multilaterali permanenti e nel corso di discussioni bilaterali. Inoltre, i comportamenti adottati dall’operatore della Crédit agricole nell’ambito delle sue precedenti funzioni rientravano in tutte le categorie identificate dalla Commissione e in particolare nella categoria 1 relativa al coordinamento dei prezzi proposti a specifiche controparti. |
|
474 |
Le conoscenze acquisite dall’operatore della Crédit agricole nell’ambito delle sue precedenti funzioni sono quindi idonee a corroborare gli altri elementi presi in considerazione dalla Commissione per concludere che la Crédit agricole poteva, quanto meno, ragionevolmente prevedere tutti i comportamenti delle altre banche. |
|
475 |
In secondo luogo, la Commissione ha constatato che l’operatore della Crédit agricole faceva parte della cerchia ristretta di operatori particolarmente coinvolti nell’infrazione controversa. Tali operatori si frequentavano professionalmente e personalmente, ed erano stati individuati come un gruppo (v. punti 425, 807, 809 e 810 della decisione impugnata). |
|
476 |
In terzo luogo, come indicato dalla Commissione al punto 809 e alla nota 931 della decisione impugnata, da due discussioni parallele del 23 maggio 2013, prodotte dalla Commissione in esecuzione di una misura istruttoria e avvenute tra, da un lato, l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse e, dall’altro, l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank, risulta che gli operatori delle banche interessate erano percepiti come una «gang», anche dopo il febbraio 2013. |
|
477 |
Infatti, durante la sua discussione con l’operatore della Crédit agricole, l’operatore della Credit Suisse ha raccontato di avere incontrato una persona che gli ha chiesto se facesse parte della «gang», al che egli le ha risposto ironicamente che non diceva nulla agli operatori della Deutsche Bank e della Crédit agricole («met that […] girl last night… told her we should chat/help each other out etc. She turned around and said “but your part of the ‘gang’, can I trust you?” she says, everyone talks about [our tight‑knit group]… lol… I told her, I don’t tell [Deutsche Bank’s trader] or [Crédit agricole’s trader] anything…trust me!!». L’operatore della Crédit agricole ha risposto con una risata. |
|
478 |
Alcuni minuti più tardi, nell’ambito della sua discussione parallela con l’operatore della Deutsche Bank, l’operatore della Credit Suisse ha spiegato che aveva appena parlato con l’operatore della Crédit agricole e ha riprodotto il contenuto del messaggio che aveva inviato a quest’ultimo in merito al suo incontro del giorno prima. L’operatore della Deutsche Bank ha risposto con una risata. |
|
479 |
Pertanto, la Commissione ha correttamente considerato che la Crédit agricole poteva, quanto meno, ragionevolmente prevedere tutti i comportamenti attuati o previsti dalle altre banche interessate e, segnatamente, il fatto che tali comportamenti riguardavano tutte le categorie di comportamenti descritti dalla Commissione nella decisione impugnata. In particolare, la Commissione ha correttamente considerato che la Crédit agricole poteva, quanto meno, ragionevolmente prevedere le discussioni bilaterali del 25 settembre 2013 e del 5 febbraio 2014 che coinvolgevano banche diverse dalla Crédit agricole, ossia la Credit Suisse e la Deutsche Bank, e che rientrano nella categoria 1 (v. punti 528 e 529, nonché 539 e 540 della decisione impugnata). |
|
480 |
Di conseguenza, la Crédit agricole non può fondatamente sostenere che non potesse ragionevolmente prevedere tutti i comportamenti degli altri operatori. |
|
481 |
La prima parte del secondo motivo della Crédit agricole è pertanto respinta. |
2) Sulla seconda parte del secondo motivo della Credit Suisse, relativa ad errori quanto alla sua conoscenza delle discussioni bilaterali tra gli operatori di altre banche o quanto al fatto che essa poteva ragionevolmente prevederli
|
482 |
La Credit Suisse contesta la constatazione della sua responsabilità da parte della Commissione, in quanto detta responsabilità si baserebbe, da un lato, sulla partecipazione diretta di tale banca a tutti i comportamenti che costituiscono l’infrazione controversa e, dall’altro, sul fatto che tale banca era a conoscenza delle discussioni bilaterali che coinvolgevano gli operatori di altre banche o aveva potuto ragionevolmente prevederle ed era pronta ad accettarne il rischio. Infatti, queste due premesse sarebbero errate. |
|
483 |
In primo luogo, la Credit Suisse sostiene che, anche supponendo che sia dimostrato che essa aveva partecipato a ciascun «tipo» di comportamento, ciò non potrebbe essere sufficiente a dimostrare la sua partecipazione a ciascuna discussione anticoncorrenziale, né per affermare la sua responsabilità per le discussioni nelle quali essa non sarebbe stata direttamente coinvolta. |
|
484 |
In secondo luogo, tenuto conto del fatto che le discussioni bilaterali successive al febbraio 2013 non avrebbero potuto, secondo la Credit Suisse, perseguire lo stesso obiettivo comune delle discussioni precedenti a tale data, sarebbe errato ritenere che detta banca potesse essere consapevole o avesse potuto ragionevolmente prevedere la prosecuzione della «medesima» infrazione da parte delle altre banche interessate. Ciò varrebbe peraltro anche nel caso in cui si ritenesse che tali discussioni successive rientrassero nello stesso piano d’insieme e nello stesso obiettivo comune di dette discussioni precedenti. |
|
485 |
Secondo la Credit Suisse, i motivi addotti dalla Commissione nella decisione impugnata consentirebbero certamente di dimostrare che il suo operatore era a conoscenza del fatto che gli altri operatori coinvolti, la cui vicinanza personale era notoria, avevano proseguito le loro discussioni. Per contro, detti motivi non dimostrerebbero affatto che la Credit Suisse potesse essere al corrente della natura o dell’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni bilaterali tra gli altri operatori delle banche interessate. |
|
486 |
In via preliminare, occorre ricordare che gli argomenti della Credit Suisse relativi all’assenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale sono stati respinti ai precedenti punti da 322 a 362. Gli argomenti della Credit Suisse non possono quindi essere accolti nella misura in cui si basano sulla mancanza di un piano d’insieme, in particolare dopo il febbraio 2013. |
|
487 |
Per quanto riguarda gli altri argomenti della Credit Suisse, sotto un primo profilo, occorre rilevare che tale banca non contesta di avere partecipato direttamente a molte delle discussioni esaminate dalla Commissione nella decisione impugnata e che hanno avuto luogo nelle chat room multilaterali permanenti tra il giugno 2010 e il febbraio 2013. |
|
488 |
Sotto un secondo profilo, da un lato, dal precedente punto 110 risulta che le censure che la Credit Suisse ritiene di avere formulato in relazione alle 25 discussioni menzionate nella tabella prodotta in allegato alla replica sono irricevibili per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo basato sulla violazione dell’articolo 101 TFUE commessa dalla Commissione nel ritenere che le «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi» costituissero una «restrizione per oggetto». |
|
489 |
Dall’altro lato, gli argomenti della Credit Suisse diretti a dimostrare l’assenza di carattere anticoncorrenziale delle discussioni del 28 settembre 2010, dell’8 febbraio 2012 e del 10 gennaio 2013 sono stati respinti ai precedenti punti da 269 a 295. |
|
490 |
Sotto un terzo profilo, è comprovato che la Credit Suisse ha partecipato direttamente o, quanto meno, era a conoscenza dell’esistenza, prima del febbraio 2013, di scambi bilaterali anticoncorrenziali. Infatti, la Commissione ha menzionato discussioni bilaterali anticoncorrenziali nell’ambito di chat room non permanenti tra l’operatore della Credit Suisse e un operatore della Deutsche Bank il 19 e 20 maggio 2011 (punti 294 e 297) nonché il 17 dicembre 2012 (punto 444), il cui contenuto non è contestato dalla Credit Suisse. |
|
491 |
Sotto un quarto profilo, la Credit Suisse non contesta di essere stata a conoscenza del fatto che la cessazione dell’utilizzo delle chat room multilaterali permanenti da parte degli operatori della Deutsche Bank era conseguenza del divieto imposto dal loro datore di lavoro, nel febbraio 2013, di utilizzare tali chat room, e non di una qualsiasi intenzione degli operatori della Deutsche Bank di smettere di partecipare all’infrazione (v. in particolare punti 94, 766, 767, 822, 823 e 847 della decisione impugnata). |
|
492 |
Sotto un quinto profilo, la Credit Suisse ha partecipato direttamente a scambi bilaterali anticoncorrenziali dopo il febbraio 2013 con le altre banche interessate. |
|
493 |
Infatti, anzitutto, l’operatore della Credit Suisse ha partecipato a discussioni bilaterali anticoncorrenziali con l’operatore della Deutsche Bank, successivamente della BofA, il 13 marzo, il 27 agosto, il 25 settembre e il 10 dicembre 2013, nonché il 3 e 5 febbraio, il 28 marzo e il 22 luglio 2014. |
|
494 |
Inoltre, l’operatore della Credit Suisse ha partecipato a discussioni bilaterali anticoncorrenziali con l’operatore della Crédit agricole il 19 marzo, il 24 maggio, il 9 e 14 agosto 2013, nonché il 4, 7 e 14 marzo, il 1o maggio e il 4 agosto 2014. Come risulta dai precedenti punti da 296 a 308, l’operatore della Credit Suisse ha partecipato anche a scambi anticoncorrenziali con l’operatore della Crédit agricole il 12 e 24 marzo 2015. Fino all’agosto 2013 gli operatori della Credit Suisse e della Crédit agricole hanno continuato ad utilizzare, per le loro discussioni, la chat room multilaterale permanente che era stata utilizzata da tutti i partecipanti prima del febbraio 2013. |
|
495 |
Infine, dall’esame delle discussioni bilaterali avvenute dopo il febbraio 2013 tra l’operatore della Credit Suisse e gli operatori delle altre banche interessate emerge che tale banca ha partecipato ai diversi tipi di comportamenti che costituiscono l’infrazione unica e continuata. |
|
496 |
Sotto un sesto profilo, come ha confermato la Credit Suisse in udienza, tale banca non contesta che il suo operatore fosse a conoscenza e consapevole dell’esistenza di discussioni parallele tra gli operatori della Deutsche Bank e della Crédit agricole. Per contro, la Credit Suisse contesta che il suo operatore fosse a conoscenza del carattere anticoncorrenziale delle discussioni tra gli altri due operatori. |
|
497 |
A tale proposito, per quanto riguarda le discussioni del 25 luglio e del 22 ottobre 2013 nonché del 9 gennaio 2014, menzionate nei punti 808 e 823 della decisione impugnata, è vero che, come afferma la Credit Suisse, tali discussioni non consentono di per sé di dimostrare che essa fosse a conoscenza, attraverso il suo operatore, del carattere anticoncorrenziale degli scambi bilaterali tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Deutsche Bank, successivamente della BofA. |
|
498 |
Tuttavia, tali discussioni suffragano la valutazione che figura al punto 808 della decisione impugnata secondo la quale, nel contesto del divieto rivolto agli operatori della Deutsche Bank di utilizzare chat room multilaterali permanenti, gli operatori hanno continuato a tenersi reciprocamente informati mediante una rete di chat room bilaterali e hanno continuato a divulgare, in modo bilaterale, le informazioni ottenute dal terzo operatore relativamente a taluni aspetti che erano abitualmente trattati nelle chat room multilaterali. |
|
499 |
Infatti, durante la discussione bilaterale del 25 luglio 2013, l’operatore della Credit Suisse ha informato l’operatore della Deutsche Bank che l’operatore della Crédit agricole «got lifted this am too». Pertanto, l’operatore della Credit Suisse ha rivelato, nell’ambito della sua discussione bilaterale con l’operatore della Deutsche Bank, informazioni che aveva ottenuto nell’ambito di una distinta discussione bilaterale con l’operatore della Crédit agricole in merito all’attività di negoziazione di quest’ultimo. Tale rivelazione è avvenuta nell’ambito di una discussione durante la quale l’operatore della Deutsche Bank ha affermato quanto segue: «i sold some kfw 09/15 aswell», poi «thats me lifting 14.5 and 15 this morning» e «still looking for those if you see any». Dal canto suo, l’operatore della Credit Suisse ha spiegato all’operatore della Deutsche Bank quanto segue: «i shorted those kfw 15s this am to my syndicate actually. probably a bit stupid for a short date, but should be ok» e ha poi rivelato l’operazione realizzata dall’operatore della Crédit agricole. Il carattere spontaneo, naturale e franco di tale conversazione dimostra che era normale, sia per l’operatore della Credit Suisse sia per l’operatore della Deutsche Bank, scambiarsi informazioni precise e recenti che riguardavano non solo loro, ma anche l’operatore della Crédit agricole. Il comportamento dell’operatore della Credit Suisse durante la discussione del 25 luglio 2013 attesta il clima di fiducia reciproca tra gli operatori della Deutsche Bank, della Crédit agricole e della Credit Suisse. Tale comportamento costituisce quindi un elemento che suffraga la valutazione contenuta nel punto 808 della decisione impugnata riguardo all’esistenza di una rete di discussioni bilaterali nell’ambito della quale i tre operatori discutevano delle loro attività di negoziazione e suffraga quindi il fatto che l’operatore della Credit Suisse poteva ragionevolmente prevedere che gli altri due operatori scambiassero informazioni sensibili, in particolare sulle loro rispettive attività di negoziazione. |
|
500 |
Inoltre, il fatto che l’operatore della Deutsche Bank abbia ricevuto un’informazione identica da parte dello stesso operatore della Crédit agricole durante una discussione bilaterale successiva dello stesso giorno, ossia il 25 luglio 2013, non mette in discussione tale valutazione e corrobora la constatazione secondo cui gli operatori delle banche interessate scambiavano comunicazioni sulle stesse obbligazioni e sugli stessi argomenti nell’ambito di discussioni bilaterali parallele. |
|
501 |
Quanto alla discussione del 9 gennaio 2014, durante la quale l’operatore della Credit Suisse ha informato l’operatore della Crédit agricole che aveva appena discusso con l’operatore della Deutsche Bank («[was] just chatting to [Deutsche Bank’s trader]»), essa non evoca effettivamente discussioni bilaterali riguardanti attività di negoziazione, né a fortiori discussioni riguardanti informazioni commerciali sensibili o, più in generale, la natura anticoncorrenziale di tali discussioni. Tuttavia, essa conferma che l’operatore della Credit Suisse non aveva alcuna esitazione a divulgare a uno degli operatori l’esistenza dei contatti che aveva con il terzo di loro. |
|
502 |
Per quanto riguarda la discussione bilaterale tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Deutsche Bank del 22 ottobre 2013 menzionata nel precedente punto 466, è vero che nessuna prova dimostra che l’operatore della Crédit agricole si sia rivolto all’operatore della Credit Suisse a seguito di tale discussione. Tuttavia, a seguito della discussione con l’operatore della Deutsche Bank, l’operatore della Crédit agricole ha così scritto: «ok will ask him». Dalla discussione del 22 ottobre 2013 emerge quindi che la divulgazione di informazioni relative a un terzo operatore, nella fattispecie l’operatore della Credit Suisse, era altrettanto naturale tra questi altri due operatori quanto tra l’operatore della Credit Suisse e quello della Deutsche Bank, come rilevato al precedente punto 499. Tale discussione suffraga quindi la valutazione che figura al punto 808 della decisione impugnata riguardo all’esistenza di una rete di discussioni bilaterali. |
|
503 |
Sotto un settimo profilo, si deve rilevare che, l’11 ottobre 2013, la Credit Suisse ha tenuto una discussione anticoncorrenziale con l’operatore della Deutsche Bank durante la quale l’operatore della Crédit agricole era «presente» (v. punti 462 e 463 supra). Tale discussione, qualificata come «multilaterale» dalla Credit Suisse e durante la quale erano presenti gli altri due operatori, costituisce un indizio supplementare idoneo a dimostrare che l’operatore della Credit Suisse poteva presumere l’esistenza di discussioni bilaterali anticoncorrenziali tra gli altri due operatori. |
|
504 |
Pertanto, in ragione della sua partecipazione alle chat room multilaterali permanenti prima del 25 febbraio 2013, la Crédit Suisse sapeva che, prima di tale data, gli operatori della Deutsche Bank e della Credit Suisse si concertavano. Inoltre, atteso che, prima e dopo tale data, l’operatore della Credit Suisse ha partecipato a discussioni bilaterali anticoncorrenziali con ciascuno di questi due operatori e la Commissione disponeva di elementi idonei a dimostrare l’esistenza, dopo il 25 febbraio 2013, di una rete di discussioni bilaterali nell’ambito della quale i tre operatori hanno continuato a discutere delle loro attività di negoziazione, si deve ritenere che l’operatore della Credit Suisse potesse, quanto meno, ragionevolmente prevedere che gli altri due operatori tenessero discussioni bilaterali aventi carattere anticoncorrenziale. |
|
505 |
A tal riguardo, né il fatto che la Credit Suisse non conoscesse nei dettagli le discussioni alle quali il suo operatore non aveva partecipato, né il fatto che essa ignorasse l’esistenza di alcune di tali discussioni possono invalidare l’affermazione della Commissione secondo cui detta banca ha partecipato all’infrazione unica e può essere ritenuta responsabile della stessa nel suo complesso (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, EU:T:2006:396, punto 193). |
|
506 |
La constatazione secondo cui la Crédit Suisse poteva, quanto meno, ragionevolmente prevedere tutti i comportamenti delle altre banche è corroborata anche da altri elementi. |
|
507 |
Infatti, anzitutto, la Commissione ha constatato che l’operatore della Credit Suisse faceva parte della cerchia ristretta di operatori particolarmente coinvolti nell’infrazione controversa. Tali operatori si frequentavano professionalmente e personalmente, anche dopo il febbraio 2013, ed erano stati individuati come un gruppo (v. punti 425, 807, 809 e 810 della decisione impugnata). |
|
508 |
A tal riguardo, una discussione bilaterale tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della Credit Suisse dell’8 marzo 2013, la cui esistenza e il cui contenuto non sono contestati dalla Credit Suisse, dimostra che detti operatori e l’operatore della Deutsche Bank continuavano ad intrattenere contatti regolari e organizzavano incontri di natura sociale. |
|
509 |
Analogamente, da una discussione del 23 maggio 2013 tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank emerge che gli operatori delle banche coinvolte nell’infrazione erano percepiti come una «gang» da altri operatori (v. punto 478 supra). |
|
510 |
Infine, una discussione tra l’operatore della Credit Suisse e l’operatore della Deutsche Bank dell’11 ottobre 2013 (punto 530), durante la quale era presente l’operatore della Crédit agricole, dimostra che i tre operatori avevano previsto di incontrarsi durante viaggi d’affari a New York la settimana successiva (v. punto 393 supra). |
|
511 |
Nell’ambito di un’analisi di tutti gli elementi di prova, tale circostanza è rilevante per stabilire se la Credit Suisse conoscesse o potesse ragionevolmente prevedere il tenore anticoncorrenziale delle discussioni bilaterali avvenute dopo il febbraio 2013 e fino alla data della fine della sua partecipazione all’infrazione controversa, ossia il 24 marzo 2015. |
|
512 |
Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono, la Credit Suisse non può fondatamente sostenere che «le prove raccolte dalla Commissione non sono sufficienti per dedurne che uno qualsiasi degli operatori [abbia avuto] una conoscenza sufficiente del tenore delle comunicazioni alle quali non ha partecipato [e,] in subordine, che essa non può essere ritenuta responsabile delle discussioni bilaterali tra gli altri due operatori dopo il febbraio 2013». |
|
513 |
La seconda parte del secondo motivo della Credit Suisse è pertanto respinta. |
e) Sulla durata della partecipazione della Crédit agricole e della Credit Suisse all’infrazione unica e continuata controversa
|
514 |
Nell’ambito della seconda parte del suo secondo motivo, la Crédit agricole contesta la continuità della sua partecipazione all’infrazione unica controversa (v. punti da 428 a 432 supra). |
|
515 |
Con la quarta parte del suo secondo motivo, la Credit Suisse deduce errori relativi alla sua partecipazione all’infrazione oltre l’agosto 2014. |
1) Sulla seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole, nella misura in cui mira a dimostrare l’assenza di continuità della sua partecipazione all’infrazione constatata
|
516 |
Al punto 790 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le banche interessate dovevano essere considerate responsabili dell’intera infrazione unica e continuata per i rispettivi periodi di coinvolgimento nella stessa. Al punto 842 di tale decisione, la Commissione ha ritenuto che la Crédit agricole avesse partecipato all’infrazione dal 10 gennaio 2013 al 24 marzo 2015, ossia un periodo di 804 giorni o 2,20 anni. |
|
517 |
La Crédit agricole sostiene che la Commissione si basa soltanto su 31 discussioni che la coinvolgono per dimostrare un’infrazione continuata in un periodo di 26 mesi, ossia tra il gennaio 2013 e il marzo 2015, fermo restando che due terzi di dette discussioni sarebbero avvenuti nei primi dieci mesi di tale periodo, ossia tra il gennaio e l’ottobre 2013. Tali circostanze metterebbero in discussione le constatazioni secondo le quali, da un lato, le discussioni tra l’operatore della Crédit agricole e gli operatori delle altre banche interessate erano state «costanti» e, dall’altro, tale banca aveva partecipato ad un’infrazione continuata, almeno per quanto riguarda il periodo successivo all’ottobre 2013. |
|
518 |
Più precisamente, in primo luogo, la Crédit agricole sottolinea che una sola discussione suffraga l’affermazione secondo cui essa ha partecipato a comportamenti rientranti nella categoria 1. Secondo tale banca, quest’unica discussione non può essere sufficiente per dimostrare un coordinamento relativo ai prezzi proposti a specifiche controparti in un periodo di oltre due anni. Analogamente, per quanto riguarda i comportamenti rientranti nella categoria 2, la Commissione si baserebbe soltanto su quattro discussioni per dimostrare l’esistenza di un’infrazione durata oltre due anni. |
|
519 |
In secondo luogo, l’asserita partecipazione della Crédit agricole presenterebbe notevoli intervalli nel tempo, anche se si tenesse conto di tutte le 31 discussioni individuate dalla Commissione. |
|
520 |
Tenuto conto dell’utilizzo di chat room sulla piattaforma Bloomberg e quindi della disponibilità di elementi di prova, tali intervalli rappresenterebbero necessariamente intervalli senza comportamenti illeciti, piuttosto che periodi per i quali la Commissione non disporrebbe di elementi di prova. |
|
521 |
Analogamente, da un lato, la Commissione avrebbe cercato di invertire l’onere della prova, basandosi sul fatto che la Crédit agricole non aveva preso pubblicamente le distanze dai comportamenti di cui trattasi. Dall’altro, la Commissione avrebbe erroneamente fatto valere la conoscenza, da parte di tale banca, dei comportamenti delle altre banche interessate, il che è contestato da detta banca con un altro motivo. |
|
522 |
A tal riguardo, dagli argomenti della Crédit agricole risulta che il principale elemento da essa addotto a sostegno della sua affermazione consiste nella durata degli intervalli tra le discussioni alle quali ha partecipato il suo operatore, in particolare se non si dovesse tenere conto di alcune di tali discussioni. |
|
523 |
In primo luogo, anzitutto, occorre rilevare che la Commissione non è incorsa in un errore relativo all’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale. Inoltre, l’identificazione di cinque categorie di comportamenti nella decisione impugnata non può mettere in discussione l’esistenza di tale piano d’insieme (v. punto 364 supra). |
|
524 |
Pertanto, la Crédit agricole non può essere seguita quando, per constatare un’asserita interruzione della sua partecipazione all’infrazione controversa, distingue le categorie di comportamenti identificate dalla Commissione nella decisione impugnata e sceglie di non tenere conto di alcune discussioni. |
|
525 |
In altri termini, la continuità della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione unica controversa non può essere valutata esaminando, categoria per categoria, i comportamenti che le vengono addebitati dalla Commissione. Detta continuità deve essere valutata alla luce di tutti i comportamenti di cui trattasi ai quali l’operatore di tale banca ha partecipato, di cui era a conoscenza o che poteva ragionevolmente prevedere, a prescindere dalla categoria nella quale rientrano. Pertanto, supponendo che siano dimostrate, il che non è, la mancata partecipazione continuativa della Crédit agricole a comportamenti rientranti nelle sole categorie 1 o 2 o la mancata conoscenza di comportamenti di altri partecipanti rientranti in tali categorie non sono idonee, di per sé, a mettere in discussione le constatazioni della Commissione quanto alla sua partecipazione continuativa all’infrazione. |
|
526 |
Inoltre, la Crédit agricole non può fondatamente invocare alcuni intervalli sulla base del rilievo che il suo terzo motivo dovrebbe essere accolto. Infatti, il terzo motivo dedotto dalla Crédit agricole è stato accolto solo nella parte in cui riguarda la discussione del 10 gennaio 2013, ossia, cronologicamente, la prima discussione addebitatale dalla Commissione. |
|
527 |
Infine, nella misura in cui la Crédit agricole afferma che, per calcolare gli intervalli che separano due manifestazioni dell’infrazione controversa, occorrerebbe non tenere conto delle discussioni che rientrano in alcune delle cinque categorie di comportamenti per il motivo che tali categorie non costituirebbero una «restrizione per oggetto», o perché talune discussioni avrebbero costituito attività «legittime», dai precedenti punti da 165 a 268 risulta che, fatta salva la questione se essi costituiscano restrizioni per oggetto, tutti i comportamenti classificati in cinque categorie dalla Commissione ai quali la Crédit agricole ha partecipato, compresi gli scambi di informazioni, avevano natura anticoncorrenziale. In particolare, le censure validamente formulate dalla Crédit agricole in relazione ad alcune discussioni cui essa ha partecipato e che rientravano nelle cinque categorie identificate dalla Commissione sono state respinte ai precedenti punti da 188 a 268. |
|
528 |
Ne consegue che, per valutare se gli intervalli intercorsi tra due manifestazioni del comportamento illecito della Crédit agricole siano idonei a dimostrare un’interruzione della partecipazione di tale banca all’infrazione, non si può escludere nessuna delle discussioni addebitatele e alle quali essa ha direttamente partecipato, ad eccezione della discussione del 10 gennaio 2013. |
|
529 |
In secondo luogo, nella misura in cui la Crédit agricole fa valere un intervallo di cinque mesi nelle prove tra il settembre 2013 e il marzo 2014, si deve sottolineare che tale intervallo non tiene conto della presenza del suo operatore durante una discussione dell’11 ottobre 2013 e quindi della sua partecipazione ad essa (v. punto 134 supra). |
|
530 |
Pertanto, e come riconosciuto dalla Commissione, l’intervallo massimo tra due partecipazioni dirette dell’operatore della Crédit agricole all’infrazione controversa è di circa quattro mesi e mezzo e si è verificato tra l’11 ottobre 2013 e il 4 marzo 2014. |
|
531 |
A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre ricordare che la questione se la durata di tali intervalli sia o meno sufficientemente lunga da costituire un’interruzione deve essere valutata nel contesto del funzionamento dell’infrazione controversa (v. punto 381 supra). |
|
532 |
Orbene, nel caso di specie, una partecipazione molto frequente a contatti collusivi non era necessaria al funzionamento dell’infrazione controversa, dato che le negoziazioni di obbligazioni SSA erano indipendenti. L’eventuale successo di un determinato contatto collusivo non dipendeva dalla partecipazione a una serie di contatti relativi ad altre negoziazioni (v. punti da 384 a 386 supra). |
|
533 |
Sotto un secondo profilo, gli anni 2014 e 2015 sono stati caratterizzati da una riduzione dell’attività sul mercato delle obbligazioni SSA, indipendente dalla volontà dei partecipanti all’infrazione unica controversa, che ha contribuito alla diminuzione delle opportunità di coordinarsi o di scambiarsi informazioni commerciali sensibili (v. punto 390 supra). |
|
534 |
Sotto un terzo profilo, dall’esame della discussione dell’11 ottobre 2013 e della discussione del 4 marzo 2014 risulta che esse non contengono alcun elemento idoneo a dimostrare che l’operatore della Crédit agricole abbia manifestato, in un primo momento, la volontà di porre fine alla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata e, in un secondo momento, la volontà di partecipare nuovamente a tale infrazione. In particolare, il tono e la spontaneità della discussione del 4 marzo 2014 dimostrano una persistente volontà da parte dell’operatore della Crédit agricole di continuare ad adottare comportamenti che contribuiscono al piano d’insieme che persegue un unico obiettivo anticoncorrenziale quale definito dalla Commissione nella decisione impugnata. |
|
535 |
Una valutazione analoga può essere effettuata riguardo alle discussioni che precedono ciascuno degli intervalli nella partecipazione dell’operatore della Crédit agricole e le discussioni successive a tali intervalli. |
|
536 |
Sotto un quarto profilo, anche il cambiamento di datore di lavoro di uno dei tre principali operatori coinvolti nell’infrazione può avere contribuito ad alcuni intervalli tra due manifestazioni della partecipazione dell’operatore della Crédit agricole all’infrazione controversa (v. punto 396 supra). |
|
537 |
Sotto un quinto profilo, come risulta dai precedenti punti da 451 a 481, l’operatore della Crédit agricole poteva, quanto meno, ragionevolmente prevedere l’esistenza di discussioni anticoncorrenziali tra gli altri due operatori anche in assenza di partecipazione diretta da parte sua a tali discussioni. |
|
538 |
Così, anzitutto, gli intervalli tra due manifestazioni della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa non consentono di concludere nel senso di un’interruzione di detta partecipazione. |
|
539 |
Inoltre, la Crédit agricole non contesta di non essersi dissociata pubblicamente dall’intesa. |
|
540 |
Infine, la Crédit agricole non invoca altre circostanze idonee a dimostrare un’interruzione della sua partecipazione all’infrazione controversa, quali, ad esempio, la cessazione dalle funzioni dell’operatore che ha partecipato al comportamento anticoncorrenziale prima di un intervallo tra due manifestazioni della partecipazione di tale banca a detta infrazione e l’assunzione di funzioni di un nuovo operatore che abbia contribuito nuovamente all’infrazione in un periodo successivo al suddetto intervallo. |
|
541 |
Di conseguenza, tenuto conto, in primo luogo, della durata complessiva della partecipazione della Crédit agricole, superiore a due anni, in secondo luogo, degli elementi di cui tale banca disponeva riguardo al contesto del funzionamento dell’intesa e degli intervalli che separavano due manifestazioni della partecipazione dell’operatore della Crédit agricole all’infrazione constatata, in terzo luogo, della mancata dissociazione pubblica da parte della Crédit agricole e, in quarto luogo, dell’assenza di altre circostanze fatte valere da tale banca per dimostrare un’interruzione della sua partecipazione all’infrazione controversa, è senza invertire l’onere della prova che la Commissione ha constatato, giustamente, che la partecipazione della Crédit agricole non era stata interrotta tra l’11 gennaio 2013 – giorno la cui discussione non è stata adeguatamente contestata da tale banca – e il 24 marzo 2015 (punti 144 e 447 supra). |
|
542 |
La seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole è quindi respinta nella misura in cui mira a dimostrare l’assenza di continuità della sua partecipazione all’infrazione unica constatata. |
2) Sulla quarta parte del secondo motivo della Credit Suisse, relativa al fatto che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione ad un qualsiasi comportamento illecito dopo l’agosto 2014
|
543 |
Al punto 842 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la Credit Suisse aveva partecipato all’infrazione unica e continuata controversa nel periodo compreso tra il 21 giugno 2010 e il 24 marzo 2015, ossia un periodo di 1738 giorni o 4,75 anni. Inoltre, ai punti da 846 a 849 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto l’argomento addotto dalla Credit Suisse e relativo al fatto che essa non aveva dimostrato la partecipazione di tale banca all’infrazione tra l’agosto 2014 e il marzo 2015. |
|
544 |
Con la quarta parte del suo secondo motivo, la Credit Suisse sostiene che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione all’infrazione controversa oltre l’agosto 2014. A tal riguardo, la decisione impugnata menzionerebbe solo sei discussioni successive a tale data, e le utilizzerebbe per estendere tale partecipazione fino al 24 marzo 2015. Orbene, la Credit Suisse non avrebbe partecipato alle prime quattro discussioni e detta banca contesta la natura anticoncorrenziale delle ultime due, ossia la discussione del 12 marzo 2015 tra il suo operatore e l’operatore della Crédit agricole e il messaggio di posta elettronica inviato dal suo operatore all’operatore della Crédit agricole il 24 marzo 2015. |
|
545 |
A questo proposito, da un lato, l’argomento della Credit Suisse con cui tale banca ha contestato la propria conoscenza o il fatto che essa avesse ragionevolmente potuto prevedere le discussioni bilaterali anticoncorrenziali che coinvolgevano altre banche dopo il febbraio 2013 e fino alla fine del periodo della sua partecipazione all’infrazione considerato nella decisione impugnata è stato respinto ai precedenti punti da 482 a 513. |
|
546 |
Dall’altro lato, e soprattutto, dai precedenti punti da 296 a 308 risulta che la Credit Suisse non ha dimostrato l’esistenza di un errore da parte della Commissione nel considerare che la discussione del 12 marzo 2015 e il messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015 avevano carattere anticoncorrenziale. |
|
547 |
La Credit Suisse non può quindi fondatamente affermare che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione all’infrazione controversa oltre l’agosto 2014. |
|
548 |
La quarta parte del secondo motivo dedotto dalla Credit Suisse è quindi respinta. |
f) Conclusione sul secondo motivo della Crédit agricole e sul secondo motivo della Credit Suisse
|
549 |
Tenuto conto di quanto precede, il secondo motivo dedotto dalla Credit Suisse è respinto. |
|
550 |
Per quanto riguarda la Crédit agricole, dall’esame del secondo motivo dedotto da tale banca risulta che quest’ultima non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione nel considerare che essa aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata fino al 24 marzo 2015. Per contro, occorre ricordare che la Commissione non poteva validamente addebitare alla Crédit agricole la discussione del 10 gennaio 2013, avvenuta anteriormente alla prima connessione del suo operatore alla chat room di cui trattasi. |
|
551 |
Ne consegue che la Commissione è incorsa in errore nel considerare, all’articolo 1, lettera c), della decisione impugnata, che la Crédit agricole aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata a partire dal 10 gennaio 2013 e non a partire dall’11 gennaio 2013. Il secondo motivo dedotto da detta banca deve quindi essere accolto solo in tale misura. |
3. Sul primo motivo della Crédit agricole e sul primo motivo della Credit Suisse, relativi ad errori nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come restrizione per oggetto
|
552 |
Ai punti da 739 a 749 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che i comportamenti di cui trattasi avevano un oggetto anticoncorrenziale sottolineando in particolare quanto segue:
|
|
553 |
Nell’ambito dei loro rispettivi primi motivi, la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano alla Commissione di avere qualificato erroneamente i comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto». |
a) Osservazioni preliminari relative all’oggetto e al fondamento delle censure formulate dalle ricorrenti
1) Sulle censure della Crédit agricole
|
554 |
Nell’ambito del suo primo motivo, suddiviso in due parti, la Crédit agricole afferma che la Commissione non ha fornito prove né una motivazione sufficiente della sua partecipazione a una restrizione per oggetto. |
|
555 |
Nella sua prima parte, la Crédit agricole fa valere «errori di diritto e di fatto nella constatazione che le categorie relative a scambi di informazioni costituiscono restrizioni per oggetto idonee a far parte dell’infrazione unica e continuata [constatata]». |
|
556 |
A tal fine, essa afferma, in primo luogo, che gli scambi di informazioni di cui alla categoria 3 («Scambi di informazioni commerciali sensibili, attuali o prospettiche, sulle loro attività di negoziazione e sui flussi di scambio nel mercato secondario») non presentavano un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza per essere qualificati come «restrizione per oggetto» e, in secondo luogo, che i comportamenti di cui alla categoria 4 («Scambi, conferme e armonizzazioni delle strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi») non costituivano scambi, conferme e allineamenti di strategie di negoziazione e di prezzo, bensì, in realtà, scambi di informazioni che a loro volta non presentavano un tale grado sufficiente di dannosità. |
|
557 |
Nella seconda parte del suo primo motivo, la Crédit agricole contesta alla Commissione la «mancata effettuazione dell’analisi necessaria per suffragare la constatazione di una restrizione per oggetto a proposito di una qualsiasi delle categorie di comportamenti di coordinamento [constatate]», ossia le categorie 1 («Coordinamento dei prezzi proposti a specifiche controparti»), 2 («Coordinamento dei prezzi indicati al mercato in generale») e 5 («Coordinamento delle attività di negoziazione»). |
|
558 |
Anzitutto, occorre rilevare che gli argomenti della Crédit agricole relativi all’assenza di un’infrazione unica e continuata nonché alla sua mancata partecipazione alla stessa sono stati respinti al precedente punto 550, con riserva della data di inizio della partecipazione, e non occorre quindi esaminarli nell’ambito del presente motivo. |
|
559 |
Si deve inoltre rilevare che, con gli argomenti riassunti ai precedenti punti 555 e 557, la Crédit agricole critica la Commissione per avere constatato che ciascuna delle cinque categorie menzionate al punto 613 della decisione impugnata doveva essere qualificata come «restrizione per oggetto», sebbene i comportamenti delle categorie 3 e 4 non fossero sufficientemente dannosi per la concorrenza e, per quanto riguarda i comportamenti delle categorie 1, 2 e 5, essa non avesse effettuato la necessaria analisi. |
|
560 |
Orbene, si è già constatato al precedente punto 87 che tale argomento deriva da una lettura erronea della decisione impugnata e, pertanto, deve essere respinto in quanto infondato. |
|
561 |
Inoltre, si è constatato ai precedenti punti 106 e 107 che, nell’ambito del suo primo motivo, la Crédit agricole ha contestato in maniera specifica, precisa e circostanziata soltanto le discussioni del 18 e 31 gennaio, del 15 febbraio, del 19 e 21 marzo, del 24 maggio, del 3 giugno e del 10 e 25 luglio 2013, nonché del 6 agosto 2014 e del 12 marzo 2015, e che, pertanto, le valutazioni effettuate dalla Commissione riguardo alle discussioni diverse da queste sono ormai definitivamente comprovate. |
|
562 |
Tuttavia, tenuto conto del fatto che il Tribunale non può limitarsi ad esaminare gli argomenti sollevati dalle parti nel solo ambito del motivo, della parte o della censura a sostegno del quale o della quale essi sono stati formalmente dedotti, bensì deve anche valutarli a sostegno di un altro motivo, di un’altra parte o di un’altra censura qualora detti argomenti siano pertinenti anche a loro sostegno (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2023, Fachverband Spielhallen e LM/Commissione, C‑831/21 P, EU:C:2023:686, punti da 46 a 49), occorre interpretare il primo motivo della Crédit agricole nel senso che, da un lato, la Commissione non avrebbe valutato il contesto economico dell’infrazione controversa nel suo insieme o lo avrebbe valutato erroneamente e, dall’altro, la Commissione avrebbe concluso erroneamente che le undici discussioni menzionate nel precedente punto 561 erano idonee a suffragare la conclusione secondo cui l’infrazione unica e continuata constatata da detta istituzione aveva un oggetto anticoncorrenziale. |
2) Sulle censure della Credit Suisse
|
563 |
Nell’ambito del suo primo motivo, suddiviso in tre parti, la Credit Suisse afferma che «la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha sufficientemente motivato la sua conclusione secondo cui tale banca aveva adottato un comportamento avente per oggetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza». |
|
564 |
Nella prima parte del suo primo motivo, presentata in via principale e composta da quattro punti, la Credit Suisse critica la Commissione per il motivo che, ai fini della valutazione dell’insieme delle discussioni, essa «non ha [tenuto] sufficientemente conto del contesto fattuale e giuridico del mercato delle obbligazioni SSA e [non ha assolto] l’onere di dimostrare che i comportamenti di cui trattasi restringevano la concorrenza per oggetto». |
|
565 |
Nella seconda parte del suo primo motivo, presentata in subordine e composta da 24 punti, la Credit Suisse critica la Commissione per avere «concluso (...) che le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi restringevano la concorrenza per oggetto», essenzialmente sulla base del rilievo che tali comunicazioni «[potevano] essere favorevoli alla concorrenza». |
|
566 |
Nella terza parte del suo primo motivo, la Credit Suisse sostiene che, in sede di esame degli effetti proconcorrenziali di tali comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi, la Commissione ha violato le regole in materia di prova e i suoi diritti della difesa applicando ai comportamenti di cui trattasi non già le regole applicabili alla prova dell’oggetto anticoncorrenziale di un comportamento, bensì quelle applicabili alla prova del carattere accessorio di una restrizione, ai sensi del punto 89 della sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201). |
|
567 |
Tenuto conto di tali argomenti, occorre ricordare, in primo luogo, che, al punto 749 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che i comportamenti di cui trattasi descritti nella sezione 4.2 di tale decisione dovevano essere qualificati come «restrizione per oggetto», dopo avere constatato, al punto 104, che le diverse categorie di comportamento da essa considerate erano descritte solo a fini analitici e che esse erano collegate e spesso si sovrapponevano. |
|
568 |
Pertanto, la suddetta qualificazione non è stata applicata né a ciascuna delle categorie considerate, né a ciascuno dei comportamenti di cui trattasi. Non vi è quindi motivo di farlo per le 25 discussioni raggruppate nella categoria identificata dalla Credit Suisse sotto il titolo «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi» e le cui date sono state indicate nell’allegato C.1 della replica di tale banca. |
|
569 |
In secondo luogo, come risulta dal precedente punto 110, non essendo state formulate neppure sommariamente nel ricorso o nella replica, le censure specificamente riguardanti le 25 discussioni raggruppate dalla Credit Suisse in tale categoria intitolata «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi» sono irricevibili. |
|
570 |
Ne consegue che la seconda parte del primo motivo della Credit Suisse, vertente sulla qualificazione erronea delle comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi come «restrizione per oggetto», deve essere respinta. |
|
571 |
Tuttavia, occorre esaminare gli argomenti sollevati dalla Credit Suisse a sostegno della seconda parte del suo primo motivo e vertenti sull’asserito effetto proconcorrenziale delle discussioni relative alla determinazione dei prezzi nell’ambito della prima parte del primo motivo, nella misura in cui sono diretti a suffragare le sue censure riguardanti errori commessi dalla Commissione nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi, considerati nel loro complesso, come «restrizione per oggetto», in ragione, segnatamente, dell’insufficiente presa in considerazione del contesto giuridico ed economico dell’infrazione controversa. |
|
572 |
Nel far ciò, occorre tenere conto di argomenti idonei a mettere in discussione la qualificazione come «restrizione per oggetto» dei comportamenti di cui trattasi e che, pur essendo stati presentati formalmente a sostegno della seconda parte del primo motivo, che è stata respinta, tuttavia risultano ugualmente pertinenti per la valutazione della prima parte di tale motivo (v., per analogia, sentenza del 21 settembre 2023, Fachverband Spielhallen e LM/Commissione, C‑831/21 P, EU:C:2023:686, punto 48). |
b) Sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto»
1) Osservazioni preliminari
|
573 |
Occorre rammentare che, per ricadere nel divieto di principio enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, una pratica collusiva deve avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare sensibilmente il gioco della concorrenza nel mercato interno [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 62]. |
|
574 |
Ne consegue che tale disposizione, come interpretata dalla Corte, opera una distinzione netta tra la nozione di «restrizione per oggetto» e quella di «restrizione per effetto», ciascuna soggetta ad un regime probatorio diverso [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63]. |
|
575 |
Pertanto, per quanto riguarda le pratiche qualificate come «restrizioni per oggetto», non occorre ricercarne né, a fortiori, dimostrarne gli effetti sulla concorrenza al fine di qualificarle come «restrizione della concorrenza», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esperienza dimostra che siffatti comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori. Per quanto le riguarda, è necessaria soltanto la dimostrazione che tali pratiche rientrano effettivamente nella qualificazione di «restrizione per oggetto», mentre semplici affermazioni non suffragate non sono sufficienti a tal fine [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti 64 e 65]. |
|
576 |
Per contro, qualora non sia dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata, occorre esaminare i suoi effetti al fine di fornire elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo sensibile [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 66 e giurisprudenza citata]. |
|
577 |
Dalla giurisprudenza della Corte, ricordata in sostanza ai punti da 623 a 626 della decisione impugnata, risulta inoltre che la nozione di «restrizione per oggetto» deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a determinate pratiche collusive tra imprese che rivelino, di per sé e tenuto conto del loro tenore, degli obiettivi da esse perseguiti nonché del contesto economico e giuridico nel quale esse si inseriscono, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario, dal momento che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per la loro stessa natura, come dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti 67 e 68 e giurisprudenza citata]. |
2) Sul grado di dannosità per la concorrenza necessario per qualificare un comportamento come «restrizione per oggetto»
|
578 |
La Crédit agricole ritiene che la giurisprudenza fissi un «livello estremamente elevato» per concludere che uno scambio di informazioni può essere qualificato come «restrizione per oggetto», il che sarebbe confermato dai punti da 72 a 74 dalle linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2011, C 11, pag. 1) nonché dalla sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 184). |
|
579 |
La Credit Suisse suggerisce inoltre che un comportamento può essere qualificato come «restrizione per oggetto» solo se l’esperienza acquisita e la teoria economica dimostrano «chiaramente» che tale comportamento è dannoso per la concorrenza. |
|
580 |
A tal riguardo, dai precedenti punti da 573 a 577 risulta che, ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», la Commissione doveva dimostrare che tali comportamenti – a prescindere dalla circostanza che si trattasse di scambi di informazioni o di altri tipi di comportamenti anticoncorrenziali – presentavano non un «livello estremamente elevato» di dannosità per la concorrenza, come sostenuto dalla Crédit agricole, ma soltanto un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, come ricordato dalla Corte nella sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2023:11, punto 106). |
|
581 |
Tale conclusione quanto al fatto che la Commissione non è tenuta a dimostrare un «livello estremamente elevato» di dannosità per la concorrenza al fine di qualificare determinati comportamenti come «restrizione per oggetto» non può essere inficiata dai punti da 72 a 74 delle linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale. |
|
582 |
È vero che il fatto che tali linee direttrici enuncino che «è meno probabile che uno scambio di informazioni su intenzioni future avvenga per motivi favorevoli alla concorrenza, rispetto a scambi di dati reali» potrebbe indurre a ritenere che gli scambi di informazioni relative a comportamenti futuri siano a priori più problematici degli scambi di informazioni relative a dati reali. Tuttavia, dette linee direttrici non possono in alcun caso consentire di concludere che gli scambi di informazioni reali non possano essere qualificati come «restrizione per oggetto» o che una siffatta qualificazione richieda un livello di prova della loro dannosità per la concorrenza superiore a quello adottato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 580. |
|
583 |
Analogamente, la Credit Suisse afferma erroneamente che l’esperienza acquisita e la teoria economica dovrebbero «chiaramente» dimostrare la dannosità per la concorrenza e, pertanto, il carattere intrinsecamente anticoncorrenziale dei comportamenti che la Commissione qualifica come «restrizione per oggetto». |
|
584 |
Da un lato, nonostante il punto 76 della sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265), evocato da tale banca, la Corte ha espressamente dichiarato, successivamente a tale sentenza, che non è affatto richiesto che comportamenti dello stesso tipo di quello che deve essere qualificato dalla Commissione in un determinato caso siano già stati condannati da quest’ultima affinché esso possa essere considerato restrittivo della concorrenza per oggetto (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione, C‑611/16 P, EU:C:2021:245, punto 119). |
|
585 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento relativo alla teoria economica, è giocoforza constatare che la Credit Suisse non fornisce alcun elemento a sostegno di tale argomento, né definisce la sua esatta portata. Inoltre, nella replica, essa ha indicato di non sostenere che le affermazioni della letteratura economica siano determinanti per stabilire se un comportamento abbia un oggetto anticoncorrenziale, né di cercare di imporre alla Commissione l’onere di ottenere la letteratura economica che consenta di concludere che un comportamento restringe la concorrenza per oggetto. |
|
586 |
Peraltro, dalla giurisprudenza non risulta affatto che, come sostenuto dalla Crédit agricole, il grado sufficiente di dannosità di un comportamento per la concorrenza che consente di qualificare quest’ultimo come «restrizione per oggetto» debba essere valutato individualmente e separatamente per ciascuna impresa che partecipa a detto comportamento. |
|
587 |
Al contrario, questa valutazione, che determina il regime probatorio applicabile al comportamento in questione nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63]), deve essere effettuata alla luce delle caratteristiche oggettive di tale comportamento e senza considerare la situazione particolare di ciascuna impresa che vi ha partecipato. |
|
588 |
Pertanto, come ha ammesso la Crédit agricole in udienza, il ruolo secondario di un’impresa in un’intesa non è idoneo ad influire sulla qualificazione di tale intesa come «restrizione per oggetto» in relazione a tutte le imprese che vi hanno partecipato. |
|
589 |
Per le stesse ragioni, la Crédit agricole non può utilmente far valere, per contestare la qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», il fatto che essa non ha partecipato a talune discussioni, come quelle del 18 o del 31 gennaio 2013, o il fatto che la Commissione avrebbe invocato nei suoi confronti un solo esempio di discussioni rientranti nella categoria 1. |
3) Sulla valutazione dei comportamenti di cui trattasi da parte della Commissione
|
590 |
Come risulta dai precedenti punti da 554 a 557 e da 563 a 566, la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano, in sostanza, alla Commissione errori nella valutazione del contesto economico dei comportamenti di cui trattasi, nella valutazione della loro dannosità per la concorrenza nonché nella valutazione del loro carattere, in sostanza, «giustificato». |
i) Sulle censure relative alla valutazione del contesto economico dei comportamenti di cui trattasi da parte della Commissione
|
591 |
Nell’ambito delle loro censure relative alla qualificazione erronea dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano alla Commissione, congiuntamente o separatamente, sia un difetto di motivazione sia una motivazione erronea della decisione impugnata per quanto riguarda la presa in considerazione del contesto economico dell’infrazione controversa. |
– Sulla censura della Crédit Agricole, relativa alla mancata valutazione del contesto economico dell’infrazione controversa
|
592 |
Con la seconda parte del suo primo motivo, la Crédit agricole contesta alla Commissione, in particolare, la «mancata effettuazione dell’analisi necessaria per suffragare la constatazione di un’infrazione per oggetto». |
|
593 |
Tale argomento, che deve essere inteso nel senso che addebita alla Commissione la violazione del suo obbligo di motivazione per quanto riguarda il contesto economico dell’infrazione controversa, è privo di fondamento. |
|
594 |
Risulta infatti dai punti da 3 a 65 della decisione impugnata che la Commissione ha avuto cura di presentare, in modo dettagliato, i prodotti in questione, gli operatori e il funzionamento del mercato secondario delle obbligazioni SSA nonché le pratiche di negoziazione su tale mercato. In particolare, essa ha illustrato il ruolo specifico dei market maker, di cui ha ricordato le funzioni, al punto 19 di tale decisione. |
|
595 |
Inoltre, in risposta agli argomenti presentati dalle banche interessate durante il procedimento amministrativo, la Commissione ha fornito, ai punti da 690 a 734 della decisione impugnata, le ragioni per le quali né la funzione di market maker esercitata su base volontaria da tali banche né l’utilità di una scoperta dei prezzi (price discovery) mettevano in discussione la sua valutazione dell’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti di cui trattasi. |
|
596 |
In tale contesto, la Commissione ha rilevato, ai punti da 690 a 703 della decisione impugnata, che le banche interessate avevano un’importante funzione di market maker, il che aveva giustificato il fatto che essa non addebitasse loro le discussioni destinate esclusivamente alla negoziazione e all’esecuzione di transazioni bilaterali e alla compensazione dei rischi sul mercato tra operatori, come essa aveva indicato al punto 662 di tale decisione (v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 152). |
|
597 |
La Commissione ha tuttavia respinto, in modo motivato, gli argomenti relativi all’esercizio di tale funzione di market maker, rilevando, al punto 695 della decisione impugnata, che era evidente che il ruolo di operatore finanziario delle banche interessate non consisteva semplicemente nel «promuovere la liquidità per supportare i loro clienti che intendevano negoziare obbligazioni SSA», come avevano sostenuto le ricorrenti durante il procedimento amministrativo. In modo altrettanto motivato, essa ha indicato che le discussioni in questione andavano oltre la ricerca legittima di liquidità a fini di riduzione dei rischi, segnatamente in quanto esse comportavano che gli operatori finanziari si concertassero all’insaputa dei loro clienti, il che riduceva le possibilità per questi ultimi di beneficiare di prezzi definiti in modo autonomo e concorrenziale. Analogamente, gli operatori finanziari collaboravano, condividendo la conoscenza dell’approccio dei loro clienti, al fine di realizzare con questi ultimi operazioni rispondenti ai propri mutui interessi (punto 703 della decisione impugnata). |
|
598 |
Ai punti da 704 a 713 della decisione impugnata, la Commissione ha inoltre spiegato le ragioni per le quali dovevano essere respinti gli argomenti relativi alla necessità di una scoperta dei prezzi, derivante da un’asimmetria informativa a favore di taluni investitori e a sfavore delle banche interessate. Così, essa ha rilevato, al punto 709 della decisione impugnata, che gli operatori di obbligazioni SSA erano specializzati in una categoria di titoli e che ci si poteva attendere che essi fossero ben informati in merito agli eventi esterni pertinenti. Essa ha altresì rilevato, al punto 710 di tale decisione, che gli operatori interessati non si sono limitati a scambiare informazioni per scoraggiare i clienti «esperti» (smart‑money client), ma hanno scambiato informazioni commerciali sensibili su tutti i tipi di clienti. Inoltre, la Commissione ha spiegato le ragioni per le quali aveva rifiutato di accogliere l’affermazione relativa agli effetti proconcorrenziali degli scambi di informazioni in questione (punto 713 della decisione impugnata). |
|
599 |
Ai punti da 714 a 719 della decisione impugnata, la Commissione ha infine respinto l’argomento della Crédit agricole relativo al carattere pubblico o rapidamente obsoleto dei dati scambiati, rilevando in particolare l’utilità delle informazioni relative a operazioni recenti per valutare le tendenze di mercato e le opportunità di negoziazione future. |
|
600 |
Alla luce di quanto precede, la Crédit agricole non può validamente sostenere che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivazione per quanto riguarda la descrizione del contesto economico dell’infrazione controversa. |
|
601 |
Pertanto, la seconda parte del suo primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. |
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative alla valutazione erronea del contesto economico dell’infrazione controversa
|
602 |
Nell’ambito della prima parte del loro rispettivo primo motivo, in primo luogo, la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano alla Commissione di non avere tenuto sufficientemente conto delle caratteristiche del mercato delle obbligazioni SSA. In particolare, la Commissione non avrebbe esaminato il carattere oligopolistico o, al contrario, atomistico di tale mercato, sebbene la concentrazione del mercato interessato costituisca un elemento pertinente al fine di valutare la dannosità per la concorrenza di scambi di informazioni. |
|
603 |
In secondo luogo, la Commissione avrebbe valutato erroneamente il funzionamento del mercato secondario delle obbligazioni SSA, essenzialmente in quanto non avrebbe tenuto debitamente conto della funzione di market maker esercitata dalle banche interessate, il che l’avrebbe portata, a torto, a considerare che si poteva ritenere che alcuni dei comportamenti in questione corroborassero l’oggetto anticoncorrenziale dell’infrazione unica e continuata controversa. |
|
604 |
Così, la Commissione non avrebbe correttamente tenuto conto del fatto che la fornitura di servizi di immediatezza da parte dei market maker implicava che essi negoziassero tra loro e cercassero costantemente e in modo approfondito i prezzi (il «colore del mercato») e le fonti di liquidità, e nemmeno del fatto che esisteva, tra loro, un certo grado di cooperazione nonché flussi regolari di informazioni commerciali sensibili. A tal riguardo, la Crédit agricole afferma che «l’operatore finanziario (gli operatori finanziari) deve (devono) comprendere come si sono evoluti i prezzi in passato per sapere cosa deve (devono) fare per aggiudicarsi gli affari». |
|
605 |
In terzo luogo, secondo la Credit Suisse, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di dimostrare che circostanze specifiche non potessero mettere in dubbio la presunta dannosità dell’accordo in questione, come richiederebbe il paragrafo 48 delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2019:678). |
|
606 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa all’insufficiente presa in considerazione delle caratteristiche del mercato delle obbligazioni SSA, la Commissione afferma che la Corte ha già avuto modo di stabilire che, per accordi che costituiscono violazioni particolarmente gravi della concorrenza, l’analisi del contesto economico e giuridico in cui si colloca la pratica può limitarsi a quanto risulti strettamente necessario per concludere per la sussistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto (v. sentenza del 27 aprile 2017, FSL e a./Commissione, C‑469/15 P, EU:C:2017:308, punto 107 e giurisprudenza citata). |
|
607 |
Tuttavia, dalla presa in considerazione del complesso degli elementi menzionati nel precedente punto 577 emergono, in ogni caso, le ragioni precise per cui il comportamento di cui trattasi presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter ritenere che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della stessa (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione,C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 69, e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company,C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 168). |
|
608 |
Inoltre, in un contesto come quello del mercato delle obbligazioni SSA, la Commissione non può far valere la giurisprudenza richiamata al precedente punto 606. |
|
609 |
Ciò è dovuto in particolare al fatto che, in un mercato complesso come quello in discussione nel caso di specie, caratterizzato da un flusso costante e significativo di informazioni tra i diversi partecipanti coinvolti, la determinazione del grado sufficiente di dannosità dei comportamenti di cui trattasi richiede un’analisi dettagliata delle discussioni avvenute tra gli operatori delle banche interessate. A tal riguardo, la stessa Commissione ha riconosciuto, ai punti 46 e 662 della decisione impugnata, che talune discussioni – con finalità sociali o aventi lo scopo di valutare la possibilità di transazioni bilaterali o di confrontarsi sul colore del mercato già noto a tutti – non erano oggetto di tale decisione. |
|
610 |
Tuttavia, è giocoforza constatare, come rilevato ai precedenti punti da 594 a 599, che la Commissione ha preso in considerazione, segnatamente, la natura dei prodotti in questione nonché le funzioni esercitate dalle banche interessate. |
|
611 |
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Credit Suisse, tale istituzione non si è limitata a supporre, facendo riferimento allo scambio di informazioni su altri mercati o su mercati finanziari diversi da quello delle obbligazioni SSA, che i comportamenti di cui trattasi riducessero notevolmente le normali incertezze del mercato delle obbligazioni SSA a vantaggio delle banche interessate e a detrimento degli altri operatori del mercato. |
|
612 |
Se è vero che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha espressamente tenuto conto della concentrazione del mercato delle obbligazioni SSA, tuttavia tale omissione non può esserle validamente contestata. |
|
613 |
Infatti, oltre al fatto che le ricorrenti non indicano di avere sollevato, nell’ambito del procedimento amministrativo, la necessità di tenere conto di tale elemento ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», le censure relative a tale mancata analisi della concentrazione del mercato delle obbligazioni SSA si basano essenzialmente su generici rinvii a giurisprudenza precedente e, pertanto, non evidenziano l’importanza che un’analisi siffatta avrebbe rivestito nel caso di specie. |
|
614 |
Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato in quale misura tale analisi sarebbe stata pertinente relativamente ai comportamenti loro addebitati, ossia coordinamenti dei prezzi, ripartizioni del mercato o della clientela o scambi di informazioni commerciali sensibili. |
|
615 |
Per quanto concerne questi ultimi comportamenti, occorre inoltre rilevare che, sebbene la Corte possa avere inizialmente preso in considerazione il carattere oligopolistico del mercato sul quale erano avvenuti gli scambi di informazioni commerciali sensibili (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 1998, Deere/Commissione, C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punti 75 e da 88 a 90), risulta in particolare dalla sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (C‑286/13 P, EU:C:2015:184), che il giudice dell’Unione ha potuto riconoscere l’oggetto anticoncorrenziale di tali scambi senza prendere in considerazione il carattere oligopolistico del mercato di prodotto sui quali essi erano avvenuti [v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2021, Nichicon Corporation/Commissione,T‑342/18, EU:T:2021:635, punti da 105 a 112 (non pubblicata)], o in assenza di una simile concentrazione del mercato (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Dole Food e Dole Germany/Commissione, T‑588/08, EU:T:2013:130, punto 334). |
|
616 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa all’erronea valutazione del funzionamento del mercato delle obbligazioni SSA, da un lato, occorre rilevare che gli argomenti addotti dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse non consentono di mettere in discussione le constatazioni effettuate dalla Commissione ai punti 19 e da 690 a 697 della decisione impugnata, secondo le quali le banche interessate esercitavano la funzione di market maker su base volontaria, senza essere vincolate dagli obblighi propri dei market maker designati, e il loro ruolo non consisteva soltanto nel promuovere la liquidità per supportare i loro clienti che intendevano negoziare obbligazioni SSA. |
|
617 |
Infatti, dalle sei discussioni menzionate dalla Commissione a sostegno di tali constatazioni (punti 693 e 696 della decisione impugnata) e non contestate dalle ricorrenti risulta che, se è vero che tali banche esercitavano una funzione di market maker, tuttavia la loro attività di negoziazione non si limitava a quest’unica funzione e mirava altresì a massimizzare i loro profitti. |
|
618 |
Dall’altro lato, nonostante l’assenza di una funzione di market maker devoluta ufficialmente alle banche interessate, la Commissione ha nondimeno avuto cura di tenere conto, nella decisione impugnata, dell’esercizio di tale funzione. |
|
619 |
La Commissione ha quindi distinto le attività di negoziazione tra market maker e investitori finali (end‑investors) e quelle tra market maker, in particolare a fini di ricerca di liquidità (liquidity sourcing). |
|
620 |
In tal senso, essa ha indicato, ai punti 42 e 43 della decisione impugnata, che il presente caso non riguardava le discussioni tra gli operatori interessati nel normale corso delle loro attività, vertenti su questioni quali la fornitura di informazioni necessarie e destinate ad esplorare le possibilità di transazione tra loro in quanto controparti potenziali o in quanto potenziali clienti, o commenti sul colore del mercato, cosa che essa ha confermato ai punti da 661 a 663 e 699 della decisione impugnata, rilevando di non avere contestato le informazioni scambiate nell’ambito delle negoziazioni contrattuali tra gli operatori finanziari delle banche interessate. |
|
621 |
Pertanto, la Commissione ha potuto giustamente considerare, in particolare ai punti 649 e 650 della decisione impugnata, che la Crédit agricole e la Credit Suisse non potevano utilmente far valere la loro funzione di market maker, in quanto i loro comportamenti eccedevano quanto ci si attendeva normalmente da tali market maker. |
|
622 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la censura basata sul paragrafo 48 delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2019:678), è giocoforza constatare che, come risulta segnatamente dai precedenti punti da 616 a 621, la Commissione ha, giustamente e in ogni caso, respinto gli argomenti delle ricorrenti relativi alle specifiche circostanze proprie del mercato delle obbligazioni SSA e, in particolare, alle funzioni di market maker delle banche interessate. |
|
623 |
Di conseguenza, gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse relativi alla valutazione erronea del mercato delle obbligazioni SSA – e in particolare della loro funzione di market maker – devono essere respinti in quanto infondati. |
|
624 |
Tuttavia, sebbene nella decisione impugnata la Commissione non abbia constatato tante infrazioni quante sono le categorie indicate ai punti 103 e 613 della decisione impugnata (punti 87, 364 e 445 supra), tale conclusione non incide sul fatto che, per ciascun tipo di comportamento in questione o per ciascuna discussione contestata, la Commissione possa avere valutato erroneamente il loro carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza per contribuire alla qualificazione come «restrizione per oggetto» dei comportamenti di cui trattasi, nel loro insieme, il che deve essere esaminato qui di seguito. |
ii) Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al carattere non sufficientemente dannoso per la concorrenza dei comportamenti di cui trattasi
|
625 |
Nell’ambito delle loro censure relative alla qualificazione erronea dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano alla Commissione di avere erroneamente considerato che essi presentavano una dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificati come «restrizione per oggetto». |
|
626 |
Secondo la Crédit agricole, gli scambi di informazioni classificati nelle categorie 3 e 4 non verterebbero su prezzi futuri o informazioni prospettiche, bensì su prezzi precedenti, potenziali transazioni o questioni non riguardanti i prezzi relative a clienti specifici. Inoltre, essi non rientrerebbero nell’ambito di scambi sistematici. Tali scambi di informazioni – come quelli del 19 marzo, del 24 maggio e del 25 luglio 2013, classificati nella categoria 3, e quelli del 19 marzo e del 3 giugno 2013 nonché del 6 agosto 2014, classificati nella categoria 4 – non potrebbero quindi essere presi in considerazione ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», in quanto «esiste un’altra interpretazione degli stessi, del tutto plausibile, diversa da quella della Commissione». Inoltre, il fatto considerato dalla Commissione che gli scambi di informazioni di cui trattasi genererebbero un’asimmetria informativa a vantaggio delle banche interessate non sarebbe pertinente, giacché il mercato delle obbligazioni SSA soffrirebbe per sua natura di un’asimmetria informativa. Infine, la Commissione non avrebbe esaminato se gli scambi di informazioni avessero consentito di ridurre o eliminare il grado di incertezza sul funzionamento del mercato delle obbligazioni SSA. |
|
627 |
Non si potrebbe neppure ritenere che i comportamenti classificati nelle categorie 1, 2 e 5 presentino una dannosità per la concorrenza sufficiente per essere presi in considerazione ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto», in quanto le discussioni del 18 e 31 gennaio, del 15 febbraio, del 21 marzo e del 10 luglio 2013 nonché del 12 marzo 2015 non rivelerebbero un coordinamento tra le banche interessate. |
|
628 |
Secondo la Credit Suisse, non sarebbe censurabile che i market maker «uccidano un prezzo» visualizzato sullo schermo di un intermediario al fine di realizzare operazioni direttamente tra loro, come in occasione delle discussioni del 28 settembre 2010 e del 10 gennaio 2013. Come risulterebbe dal punto 178 della sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675), non sarebbe censurabile nemmeno che market maker scambino informazioni sulle loro posizioni di inventario (lunghe o corte), in quanto ciò permetterebbe di trovare più facilmente possibilità di transazioni tra operatori finanziari. |
|
629 |
In limine, occorre rilevare che il Tribunale ha già constatato, ai precedenti punti da 185 a 310, che la Commissione aveva correttamente concluso che tali comportamenti avevano carattere anticoncorrenziale. |
|
630 |
Di conseguenza, nell’ambito dell’esame delle censure delle ricorrenti menzionate nei precedenti punti da 626 a 628, occorre valutare soltanto se tali comportamenti presentino un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter essere qualificati, nel loro insieme, come «restrizione per oggetto». |
|
631 |
A tal fine, occorre ricordare, in primo luogo, che la Commissione ha contestato alle banche interessate un’infrazione unica e continuata costituita da oltre 200 discussioni, menzionate nell’allegato 1 della comunicazione degli addebiti alla quale rinvia la nota 118 della decisione impugnata, di cui oltre 120 sono analizzate nel testo di tale decisione e di cui, nell’ambito del loro rispettivo primo motivo, solo undici sono state adeguatamente contestate dalla Crédit agricole (v. punti da 100 a 107, 625 e 627 supra) e tre dalla Credit Suisse (v. punti da 108 a 113 e 628 supra). |
|
632 |
In secondo luogo, la Commissione ha qualificato come «restrizione per oggetto» dette discussioni, considerate nel loro insieme, senza adottare tale qualificazione né per ciascuna di tali discussioni né per ciascuna delle cinque categorie in cui esse sono state classificate. |
|
633 |
Ai punti da 614 a 616 della decisione impugnata, la Commissione ha tuttavia ritenuto, a fini illustrativi, che le discussioni classificate nelle categorie 1 e 2 rivelassero «coordinament[i] di prezzi» tra le banche interessate, che quelle classificate nelle categorie 3 e 4 rivelassero «divulgazion[i] di informazioni sensibili, di propria iniziativa da parte degli operatori finanziari o su richiesta, affinché altri operatori finanziari potessero utilizzarle come informazioni sulle attività di negoziazione nonché sulle strategie di negoziazione e di fissazione dei prezzi», e che le discussioni classificate nella categoria 5 rivelassero «coordinamenti[i] di attività di negoziazione». |
|
634 |
Ne consegue che occorre stabilire se le censure della Crédit agricole e della Credit Suisse, esaminate congiuntamente alle quattordici discussioni da esse validamente contestate, siano idonee a mettere in discussione la qualificazione come «restrizione per oggetto» adottata dalla Commissione, la quale è già suffragata dalle valutazioni relative alle oltre 120 discussioni che non sono state contestate o non sono state adeguatamente contestate da tali banche e che, pertanto, devono essere considerate definitivamente comprovate, al pari delle conclusioni che la Commissione ne ha tratto. |
|
635 |
Anzitutto, occorre sottolineare che, come già rilevato al precedente punto 186, allorché la Commissione si basa, nell’ambito dell’accertamento di una violazione dell’articolo 101 TFUE, su elementi di prova documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche ad eccepire l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. |
|
636 |
Per quanto concerne, in un primo momento, i comportamenti di coordinamento dei prezzi – siano essi stati tenuti nei confronti di specifiche controparti o del mercato in generale – nonché i comportamenti di coordinamento delle attività di negoziazione, secondo costante giurisprudenza essi presentano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere considerati, per loro stessa natura, dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. |
|
637 |
I primi comportamenti menzionati nel punto precedente devono essere considerati fissazioni orizzontali dei prezzi tra concorrenti la cui possibilità di avere effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dimostrare che essi hanno effetti concreti sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C‑228/18, EU:C:2020:265, punto 36 e giurisprudenza citata). |
|
638 |
Come giustamente rilevato dalla Commissione ai punti 645, 648 e 653 della decisione impugnata, le banche interessate si sono in tal modo accordate sui prezzi che ciascuna di esse avrebbe proposto ad un cliente, fissando prezzi identici per tale cliente oppure concordando che una di esse avrebbe proposto un prezzo più competitivo dell’altra. Esse hanno inoltre discusso e formulato congiuntamente i loro prezzi per le obbligazioni che avrebbero presentato al mercato tramite i loro uffici vendite o tramite intermediari, il che ha assunto la forma di offerte di acquisto o di vendita agli intermediari a prezzi coordinati, o di invio di liste di interessi o di liste di confronto («comps lists»), ossia liste prodotte da un operatore finanziario nell’ambito di una nuova emissione di obbligazioni, che indicano i prezzi di obbligazioni simili con caratteristiche comparabili (maturità, rendimento) a quelle di nuova emissione (punto 54 della decisione impugnata), ai loro rispettivi uffici vendite con prezzi coordinati. |
|
639 |
I secondi comportamenti menzionati nel precedente punto 636 devono essere considerati comportamenti di ripartizione del mercato o della clientela che hanno di per sé un oggetto restrittivo della concorrenza (sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 218), come ha rilevato in sostanza la Commissione ai punti 646 e 681 della decisione impugnata. |
|
640 |
Siffatti comportamenti hanno portato le banche interessate ad astenersi dal formulare offerte di acquisto o di vendita, a ritirare (kill) offerte di acquisto o di vendita dal mercato quando rischiavano di entrare in concorrenza o di interferire le une con le altre o ancora a ripartirsi le transazioni e ad unificare o a ridurre le loro rispettive posizioni per soddisfare la richiesta di un cliente specifico (quale divulgato tra loro), il che, in particolare, ha limitato il potere di negoziazione dei clienti di tali banche, come ha rilevato in sostanza la Commissione al punto 703 della decisione impugnata. |
|
641 |
Inoltre, la Crédit agricole e la Credit Suisse non possono validamente sostenere che le discussioni del 28 settembre 2010, del 10, 18 e 31 gennaio, del 15 febbraio, del 21 marzo e del 10 luglio 2013 nonché del 12 marzo 2015 siano state prese in considerazione erroneamente ai fini della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi, nel loro insieme, come «restrizione per oggetto». |
|
642 |
Per quanto attiene alle discussioni del 18 e 31 gennaio 2013, è già stato rilevato, ai punti da 188 a 200, che la Commissione non ha commesso alcun errore quanto al carattere anticoncorrenziale di tali scambi. Per di più, gli argomenti sollevati dalla Crédit agricole non riguardano, in sostanza, la valutazione della particolare dannosità dei comportamenti di cui trattasi per la concorrenza. |
|
643 |
Per quanto attiene alle discussioni del 28 settembre 2010 e del 10 gennaio 2013, e come risulta dai precedenti punti da 269 a 278 e da 287 a 295, esse rivelano quanto meno un coordinamento delle attività di negoziazione degli operatori della Credit Suisse e della Deutsche Bank – in quanto uno ha proposto all’altro di ritirare il proprio prezzo visualizzato sullo schermo di un intermediario mentre l’altro era in trattativa con un terzo – e senza che tali banche siano in grado di dimostrare che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione riguardo alla natura anticoncorrenziale di tali discussioni fossero insufficienti. |
|
644 |
Per quanto concerne la discussione del 15 febbraio 2013 e come risulta dai precedenti punti da 201 a 208, essa rivela quanto meno un coordinamento sui prezzi, attraverso il quale la Crédit agricole e la Deutsche Bank hanno discusso e formulato congiuntamente i prezzi che avrebbero presentato a un cliente per alcune obbligazioni, e ciò nonostante il fatto che una discussione, che la Crédit agricole ritiene simile, non sia stata addebitata a una banca terza. |
|
645 |
Per quanto riguarda la discussione del 21 marzo 2013 e come risulta dai precedenti punti da 217 a 227, è vero che non si può ritenere che essa rifletta un coordinamento sui prezzi. Tuttavia, è giocoforza constatare che la Crédit agricole non fa valere né, a fortiori, dimostra che gli scambi avvenuti durante tale discussione siano stati considerati erroneamente come scambi di informazioni commerciali sensibili che presentano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per contribuire alla qualificazione come «restrizione per oggetto» dei comportamenti di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, punto 151). |
|
646 |
Per quanto riguarda la discussione del 10 luglio 2013 e come risulta dai precedenti punti da 236 a 243, essa rivela quanto meno un coordinamento sui prezzi nonché un coordinamento delle attività di negoziazione della Crédit agricole e della Deutsche Bank, che ha portato l’operatore della prima banca ad indicare all’operatore della seconda che avrebbe presentato un’offerta allo stesso prezzo che quest’ultimo gli aveva comunicato in precedenza. |
|
647 |
Infine, per quanto riguarda la discussione del 12 marzo 2015 e come risulta dai precedenti punti da 257 a 267, essa rivela quanto meno un comportamento di ripartizione del mercato, poiché l’operatore della Crédit agricole si è astenuto dal presentare un’offerta a un cliente che l’aveva contattato e che aveva contattato anche l’operatore della Credit Suisse. Inoltre, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’argomento della Crédit agricole relativo al fatto che detta discussione iniziata dall’operatore della Credit Suisse era «verosimilmente motivata dal fatto che il medesimo cliente aveva già chiesto in precedenza all’operatore della [Crédit agricole] il prezzo delle obbligazioni», come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 186. |
|
648 |
Per quanto concerne, in un secondo momento, gli scambi di informazioni in questione, in primo luogo, occorre constatare che essi attengono ad informazioni che, da un lato, non sono accessibili al pubblico e, dall’altro, sono commercialmente sensibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla Crédit agricole in modo ad hoc e non suffragato. |
|
649 |
Il carattere non accessibile al pubblico di tali informazioni è stato dimostrato in modo giuridicamente sufficiente dalla Commissione ai punti da 714 a 719 della decisione impugnata, secondo i quali solo alcune di dette informazioni potevano essere parzialmente individuabili (discernible) attraverso gli schermi degli operatori finanziari o le piattaforme di intermediari, ma, in ogni caso, senza consentire di determinare l’identità delle controparti finali. |
|
650 |
Secondo la Crédit agricole, gli operatori finanziari «cerca[no] costantemente e in modo approfondito i prezzi e le fonti di liquidità [per] sapere dove possano acquistare e vendere obbligazioni e a quale prezzo», il che giustifica gli scambi in questione. Orbene, da un lato, come correttamente rilevato dalla Commissione ai punti 43 e 663 della decisione impugnata, le informazioni scambiate tra le parti riguardo a prezzi attualmente offerti o previsti vanno ben oltre quanto era necessario ai fini della scoperta di prezzi per la negoziazione di transazioni bilaterali e, dall’altro, se le informazioni scambiate erano effettivamente accessibili al pubblico, il loro scambio sarebbe stato inutile. |
|
651 |
A tal riguardo, per quanto concerne la discussione del 10 luglio 2013 menzionata dalla Crédit agricole, si deve rilevare che tale banca non fornisce alcun elemento – diverso da una mera affermazione – idoneo ad inficiare la constatazione che le informazioni scambiate durante tale discussione – in occasione della quale l’operatore della Crédit agricole ha indicato all’operatore della Deutsche Bank che avrebbe fatto un’offerta per un’obbligazione allo stesso prezzo che quest’ultimo operatore gli aveva comunicato in precedenza – non erano pubbliche. |
|
652 |
Il carattere commercialmente sensibile delle informazioni scambiate è inoltre stato dimostrato in modo giuridicamente sufficiente dalla Commissione sia per le informazioni relative alle negoziazioni attuali e future sia per quelle relative alle negoziazioni recenti. A tale proposito, la Commissione ha in particolare rilevato, ai punti 658 e 663 della decisione impugnata, che le informazioni scambiate riguardavano le attività dei clienti attivi sul mercato in un determinato giorno, i loro interessi e le loro preferenze in materia di negoziazione quali espressi a ciascuna delle banche interessate, comprese le obbligazioni che il cliente poteva detenere o ricercare e le loro dimensioni (volume), la questione se il cliente potesse continuare ad acquistare o a vendere, e i livelli di prezzo ai quali intendeva eseguire o aveva concluso transazioni recenti. |
|
653 |
Per quanto concerne le informazioni relative alle negoziazioni recenti, la Commissione ha anche rilevato, al punto 716 della decisione impugnata, che esse potevano essere utili per valutare le tendenze del mercato e le opportunità commerciali future, in quanto la conoscenza dei risultati passati costituiva un’informazione molto rilevante per gli operatori finanziari, sia a fini di monitoraggio sia nella prospettiva di contratti futuri, richiamando il punto 127 (non pubblicato) della sentenza del 12 luglio 2019, Sony e Sony Electronics/Commissione (T‑762/15, EU:T:2019:515). |
|
654 |
Se è vero che, tenuto conto della specificità del settore delle obbligazioni SSA, il rinvio ad un caso verificatosi in un settore ad esso totalmente estraneo risulta poco pertinente, resta il fatto che la Commissione ha pienamente evidenziato nella decisione impugnata, in particolare al punto 659, che le informazioni relative alle negoziazioni recenti presentavano un carattere commercialmente sensibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Crédit agricole. |
|
655 |
Inoltre, tale natura commercialmente sensibile è confermata sia dalla relazione Compass Lexecon del 29 marzo 2019, intitolata «The Economic Context of Price Discussions and the Exchange of “Sensitive Commercial Information” between Market Makers in SSA Bonds» (Il contesto economico delle discussioni sui prezzi e lo scambio di «informazioni sensibili» tra market maker nelle obbligazioni SSA; in prosieguo: la «prima relazione Compass Lexecon»), prodotta dalla Credit Suisse e menzionata nel punto 705 della decisione impugnata, sia dalla Crédit agricole nei suoi atti. A tal riguardo, quest’ultima banca afferma espressamente che, «per essere competitivo, l’operatore finanziario deve (...) comprendere come si sono evoluti i prezzi in passato, per sapere cosa deve fare per aggiudicarsi gli affari». |
|
656 |
A questo proposito, la Credit Suisse non può utilmente far valere i punti da 185 a 191 della sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675), con i quali il Tribunale ha negato che fosse qualificabile come «restrizione per oggetto» una discussione avvenuta tra due operatori finanziari attivi sul mercato dei derivati di tassi di interesse in euro e vertente sulle posizioni di negoziazione. |
|
657 |
Infatti, da tali punti emerge chiaramente che la ragione per la quale il Tribunale ha rifiutato di riconoscere un oggetto anticoncorrenziale a una discussione relativa alle posizioni di negoziazione non è che una discussione siffatta non ha, in linea di principio, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificata come «restrizione per oggetto», bensì che, in tale causa, la Commissione non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che detta discussione avesse procurato agli operatori finanziari un vantaggio in materia di informazioni che potesse consentire loro di adeguare di conseguenza le loro strategie di negoziazione. |
|
658 |
Orbene, nel caso di specie, dai precedenti punti da 653 a 655 risulta che, nella decisione impugnata, la Commissione ha fornito una prova siffatta. |
|
659 |
Inoltre, si deve rilevare che, al punto 665 della decisione impugnata, la Commissione ha avuto cura di distinguere gli scambi vertenti su informazioni relative alle negoziazioni recenti da quelli, «di minor valore», vertenti su informazioni più datate. |
|
660 |
In secondo luogo, né la Crédit agricole né la Credit Suisse contestano che gli scambi di informazioni in questione siano avvenuti tra un numero limitato di operatori del mercato delle obbligazioni SSA. |
|
661 |
A tal riguardo, la Credit Suisse ha peraltro indicato nei suoi atti che tutto il vantaggio dei comportamenti di cui trattasi per le banche interessate consisteva nel fatto che essi avvenivano nell’ambito di un «gruppo chiuso», consentendo a tali banche «di proporsi l’un l’altra differenziali inferiori a quelli che avrebbero proposto ad altri market maker, attendendosi la reciprocità della controparte di fiducia». |
|
662 |
Pertanto, come giustamente rilevato dalla Commissione, in particolare ai punti 658, 659, da 668 a 670, 672, 680 e da 740 a 742 della decisione impugnata, gli scambi di informazioni in questione hanno portato a una riduzione dell’incertezza del mercato a vantaggio delle banche interessate e, di conseguenza, ad un’asimmetria informativa, consentendo a queste ultime di beneficiare di «molte più informazioni [di quante] avrebbero potuto normalmente procurarsi». |
|
663 |
Orbene, secondo costante giurisprudenza, gli scambi di informazioni che siano idonei a ridurre o eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento del comportamento sul mercato che le imprese interessate porranno in essere presentano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non occorra ricercarne gli effetti (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, punti 115 e 116 e giurisprudenza citata). |
|
664 |
A tale proposito, dai precedenti punti da 279 a 286, da 209 a 216, da 228 a 232, da 233 a 235, da 244 a 248 e da 249 a 256 risulta che discussioni come quelle dell’8 febbraio 2012, del 19 marzo, del 24 maggio, del 3 giugno e del 25 luglio 2013 nonché del 6 agosto 2014 presentano siffatte caratteristiche. |
|
665 |
Inoltre, la Corte ha stabilito che si deve considerare che uno scambio di informazioni idoneo a eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento del comportamento sul mercato che le imprese interessate porranno in essere presenta un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, indipendentemente dagli effetti diretti sui prezzi pagati dai consumatori finali (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione, C‑883/19 P, EU:C:2023:11, punti 203 e 204). |
|
666 |
Pertanto, la Commissione ha correttamente ritenuto che, sul mercato delle obbligazioni SSA, gli scambi di informazioni commerciali sensibili avvenuti tra le banche interessate avessero un carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza per contribuire alla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi, nel loro insieme, come «restrizione per oggetto». |
|
667 |
Tale conclusione è particolarmente valida in quanto, al punto 661 e alla nota 740 della decisione impugnata, la Commissione ha evidenziato che il mercato delle obbligazioni SSA era un mercato in cui la gestione del rischio e dell’incertezza era uno dei parametri chiave della concorrenza, il che non è contestato dalle ricorrenti, e ha giustamente invocato il fatto che gli scambi tra concorrenti, su un dato pertinente per la determinazione dei prezzi e che non ha carattere pubblico, sono ancor più sensibili dal punto di vista della concorrenza quando si svolgono tra operatori finanziari che agiscono come «market maker» (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 145). |
|
668 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Crédit agricole, la constatazione del carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza di scambi di informazioni commerciali sensibili non è subordinata al loro carattere «sistematico», come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 663. |
|
669 |
Analogamente, non può essere accolta l’allegazione della Crédit agricole relativa, in sostanza, al fatto che il mercato delle obbligazioni SSA sarebbe un mercato nel quale esiste una significativa asimmetria informativa tra i market maker, che implicherebbe che l’aumento di tale asimmetria preesistente in conseguenza degli scambi di informazioni di cui trattasi non presenti una dannosità sufficiente per la concorrenza. |
|
670 |
Infatti, la relativa opacità del mercato delle obbligazioni SSA, la quale comporta che i market maker possano incontrare difficoltà a determinare il giusto prezzo di un’obbligazione, non significa che fra detti market maker esista un’asimmetria informativa, dal momento che essi devono tutti affrontare tale opacità. In ogni caso, supponendo che detta asimmetria informativa esista, l’argomento della Crédit agricole contrasta con l’effetto utile che deve essere garantito alla nozione di «restrizione per oggetto» e più in generale dell’articolo 101 TFUE, in quanto porta a relativizzare la gravità oggettiva di un comportamento sebbene esso si verifichi in un mercato che risulta particolarmente sensibile ai comportamenti di imprese che non determinano autonomamente la condotta che intendono seguire sul mercato. |
|
671 |
Infine, la Credit Suisse non può utilmente far valere la sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734), per privare la Commissione della possibilità di tenere conto degli scambi di informazioni commerciali sensibili in questione per contribuire alla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi, nel loro insieme, come «restrizione per oggetto». |
|
672 |
Infatti, come già rilevato al precedente punto 183, gli scambi di informazioni che hanno dato luogo alla sentenza del 23 novembre 2006, Asnef‑Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734), erano molto diversi da quelli constatati e sanzionati nella decisione impugnata, segnatamente in quanto riguardavano informazioni anonimizzate e accessibili in modo non discriminatorio a tutti gli operatori attivi sul mercato. |
|
673 |
Alla luce di quanto precede, la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano a torto alla Commissione di avere valutato erroneamente la dannosità dei comportamenti di cui trattasi per concludere che essi potevano contribuire alla qualificazione come «restrizione per oggetto» dei comportamenti di cui trattasi, nel loro insieme. |
iii) Sulle censure relative al carattere, in sostanza, «giustificato» dei comportamenti di cui trattasi
|
674 |
Da quanto precede risulta che i comportamenti di cui trattasi, considerati nel loro insieme, presentano un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza che consente alla Commissione di qualificarli come «restrizione per oggetto». |
|
675 |
Tuttavia, occorre esaminare se tale constatazione possa essere messa in discussione dagli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse relativi al carattere «giustificato» dei comportamenti di cui trattasi. |
|
676 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la Crédit agricole ha sostenuto, in maniera indifferenziata, che le discussioni che le venivano addebitate erano «necessarie», «legittime», «proconcorrenziali» o ancora «inerenti ed essenziali al corretto funzionamento del mercato e ad una più ampia prestazione di servizi ai clienti». |
|
677 |
Dal canto suo, a sostegno della sua affermazione secondo cui il contesto economico dell’infrazione controversa sarebbe stato valutato erroneamente, la Credit Suisse ha sostenuto, in maniera indifferenziata, che le discussioni in questione erano «legittime» o «proconcorrenziali». |
|
678 |
Tenuto conto delle formulazioni ambigue utilizzate da queste due banche, il Tribunale le ha invitate, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, a precisare se i loro argomenti si basassero sul punto 103 della sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52) e, in caso contrario, a precisare il fondamento concettuale o giurisprudenziale dei loro argomenti. |
|
679 |
Nella sua risposta, la Crédit agricole ha affermato che il suo «argomento principale non si basa su [tale] punto [103]», in quanto «la mancanza da parte della Commissione va oltre l’assenza di presa in considerazione di effetti proconcorrenziali». Tuttavia, «i comportamenti del suo operatore (...) present[erebbero] effetti positivi, compresi effetti proconcorrenziali, cosa che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione». |
|
680 |
Nella sua risposta, la Credit Suisse ha affermato che il suo argomento, vertente sul fatto che le discussioni in questione non presentavano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificate come «restrizione per oggetto», era «corroborato dalle considerazioni svolte dalla Corte [in tale] punto 103 (...), senza tuttavia essere basato su di esso». Ciononostante, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la Credit Suisse ha affermato che si basava effettivamente su detto punto 103. |
|
681 |
In tale contesto, occorre intendere gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse nel senso che vertono essenzialmente sul carattere proconcorrenziale dei comportamenti di cui trattasi e, in via accessoria, sul carattere «necessario», «legittimo», «positivo» o «inerente ed essenziale» degli stessi. |
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative agli effetti proconcorrenziali dei comportamenti di cui trattasi
|
682 |
Nell’ambito della sua censura relativa agli effetti proconcorrenziali dei comportamenti di cui trattasi, la Credit Suisse sostiene che i rapporti privilegiati tra gli operatori finanziari delle banche che hanno partecipato all’infrazione controversa consentivano ai medesimi non solo di migliorare la qualità delle informazioni scambiate tra loro, ma altresì, per essi e per i loro clienti, di procurarsi liquidità a prezzi migliori. |
|
683 |
A sostegno del suo argomento, la Credit Suisse fa valere la prima relazione Compass Lexecon, secondo cui le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi rafforzano la concorrenza tra i market maker e gli operatori finanziari incoraggiandoli ad indicare prezzi migliori per attirare i flussi di ordini e, conseguentemente, ridurre i costi di transazione e i differenziali denaro‑lettera. |
|
684 |
Ne deriverebbe che la Commissione non poteva validamente ritenere, ai punti 155, 376, 381, 603, 619, 658, 659 e 660 della decisione impugnata, che le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi consentissero alle banche interessate di valutare la competitività dei propri prezzi o di valutare se la loro lettura del mercato fosse corretta in conseguenza dell’aumento della sua trasparenza e della riduzione dell’incertezza sullo stesso. Essa non avrebbe neppure potuto validamente ritenere che tali comunicazioni avessero consentito a dette banche, a loro vantaggio, di adeguare e di determinare la propria strategia nei confronti del mercato e degli altri operatori finanziari, nonché di creare un’asimmetria di mercato. |
|
685 |
Conseguentemente, secondo la Credit Suisse, la Commissione non poteva concludere che le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi erano intrinsecamente e fortemente anticoncorrenziali, né, in definitiva, che i comportamenti di cui trattasi rientravano nella qualificazione come «restrizione per oggetto», segnatamente in quanto le banche interessate detenevano piccole quote di mercato cumulate e il mercato delle obbligazioni SSA era molto concorrenziale. |
|
686 |
La Crédit agricole ha parimenti fatto valere l’effetto proconcorrenziale dei comportamenti di cui trattasi. A tal riguardo, essa si è limitata ad affermare, al punto 2.16 del suo ricorso, che «la Commissione non ha (...) riconosciuto che il tipo di informazioni trasmesse tra gli operatori finanziari presentava una serie di vantaggi agevolando le operazioni con i partner e la fornitura di liquidità, e consentendo di fissare prezzi migliori (più competitivi), in particolare a vantaggio dei clienti». |
|
687 |
Per quanto riguarda la presa in considerazione degli asseriti effetti proconcorrenziali di un comportamento, dalle sentenze del 30 giugno 1966, LTM (56/65, EU:C:1966:38, pag. 281), e del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C‑345/14, EU:C:2015:784, punti 16 e 17), risulta che, nella valutazione del contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, non è assolutamente necessario esaminare e, a maggior ragione, dimostrare, gli effetti di detto comportamento sulla concorrenza, che si tratti di effetti reali o potenziali, negativi o positivi (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company,C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 166). |
|
688 |
Ne deriva che gli effetti proconcorrenziali asseriti dalle ricorrenti non devono, in quanto tali, essere presi in considerazione nella fase della qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto». |
|
689 |
In ogni caso, supponendo che le asserite implicazioni «favorevoli» di tali comportamenti possano o debbano essere prese in considerazione, in un modo o nell’altro, ai fini della qualificazione degli stessi come «restrizione per oggetto», occorre rilevare quanto segue. |
|
690 |
Limitandosi a far valere l’argomento esposto nel precedente punto 686 senza ulteriori precisazioni, la Crédit agricole non può impedire che i comportamenti di cui trattasi siano qualificati come «restrizione per oggetto». |
|
691 |
Analogamente, la Credit Suisse non può validamente sostenere, da un lato, che poteva limitarsi a dimostrare la «plausibilità prima facie» delle implicazioni «favorevoli» dei suoi comportamenti e, dall’altro, che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa applicandole norme in materia di prova inappropriate. |
|
692 |
Quanto all’importanza delle implicazioni «favorevoli» asserite dalla Credit Suisse, si deve constatare che tale banca fa valere le implicazioni «favorevoli» connesse, unicamente o essenzialmente, alle 25 discussioni relative alla determinazione dei prezzi, riguardo alle quali si è già ricordato, ai precedenti punti 110 e 569, che la contestazione non è suffragata ed è quindi irricevibile. |
|
693 |
Occorre pertanto esaminare se, supponendole dimostrate, le implicazioni «favorevoli» di tali discussioni siano idonee ad ostare alla qualificazione come «restrizione per oggetto» di tutti i comportamenti di cui trattasi, riguardo ai quali risulta dalla decisione impugnata che essi assumono la forma di scambi di informazioni commerciali sensibili ma anche di coordinamento dei prezzi nonché di coordinamento delle attività di negoziazione (punti 614 e 616 della decisione impugnata). |
|
694 |
A tale proposito, l’argomento della Credit Suisse basato, essenzialmente, sulla prima relazione Compass Lexecon, presentata da tale banca durante il procedimento amministrativo, non può essere accolto. |
|
695 |
In primo luogo, occorre rilevare che, secondo il punto 96 della sentenza del 14 settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione (Google Android) (T‑604/18, con impugnazione pendente, EU:T:2022:541), il valore probatorio di dichiarazioni o relazioni presentate su richiesta di una parte per sostenere le sue affermazioni da un terzo che si avvale della qualità di perito deve esser valutata sotto diversi aspetti. Da un lato, il loro autore deve provvedere ad esporre le sue qualifiche ed esperienze e a spiegare in che modo esse siano rilevanti per emettere un parere sulla questione esaminata. D’altro lato, il contenuto di tale parere deve esporre le ragioni per le quali esso merita di essere preso in considerazione, che si tratti dell’affidabilità della metodologia utilizzata o della pertinenza della risposta fornita a tale questione ai fini della presente causa. È alla luce di questi principi e delle osservazioni presentate dalle parti al riguardo che il Tribunale ha esaminato tali documenti nella presente causa. |
|
696 |
Orbene, per quanto riguarda la seconda di tali condizioni, è giocoforza constatare che, nonostante l’invito rivolto dal Tribunale alla Credit Suisse ad indicare le ragioni per le quali la prima relazione Compass Lexecon meritava di essere presa in considerazione, tale banca non ha fornito precisazioni. |
|
697 |
Inoltre, si può rilevare che la descrizione del settore delle obbligazioni SSA effettuata ai punti da 3.4 a 3.24 di tale relazione non è corredata da quasi alcun riferimento a documenti idonei a suffragare la fondatezza di tale descrizione. Analogamente, per quanto riguarda la descrizione del ruolo di market maker, i punti 3.32 e 3.33 di detta relazione menzionano il ruolo centrale dei market maker utilizzando come esempio il mercato delle obbligazioni societarie (corporate bonds) e prendendo in considerazione un testo della Commissione che sottolinea espressamente la differenza tra il mercato delle obbligazioni societarie e quello delle obbligazioni SSA. |
|
698 |
In secondo luogo, le conclusioni raggiunte dalla prima relazione Compass Lexecon non sono idonee a dimostrare le implicazioni «favorevoli» comprovate delle comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi né, a fortiori, le implicazioni «favorevoli» comprovate di tutti i comportamenti di cui trattasi, i quali non si riducono a tali comunicazioni. |
|
699 |
Infatti, la suddetta relazione non conclude affatto che le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi presenterebbero implicazioni «favorevoli» comprovate. |
|
700 |
Al contrario, dai punti 4.1 e 4.4 di detta relazione risulta che, pur constatando che tali comunicazioni possono portare ad un coordinamento dei prezzi, essa si limita ad indicare che, «consentendo ai market maker di fissare il prezzo dell’obbligazione in modo più efficace, le discussioni sui prezzi e lo scambio di “informazioni commerciali sensibili” tra i market maker possono essere neutre sotto il profilo della concorrenza o perfino favorevoli alla concorrenza». |
|
701 |
Inoltre, i punti 4.27 e 4.47 della prima relazione Compass Lexecon nonché il punto A.39 di tale relazione subordinano le possibili implicazioni neutre o «favorevoli» delle comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi al fatto che «gli operatori del mercato abbiano un accesso comparabile alle informazioni sulle reali condizioni del mercato» o che «vi sia una percentuale sufficiente di operatori informati sul mercato». |
|
702 |
In sostanza, la prima relazione Compass Lexecon rileva possibili implicazioni neutre o «favorevoli» delle comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi (distinte da quelle dirette a coordinare comportamenti) solo quando tali comunicazioni rendono il mercato trasparente o più trasparente almeno per un numero sufficiente di operatori del mercato delle obbligazioni SSA. |
|
703 |
Orbene, nel caso di specie, come giustamente rilevato dalla Commissione al punto 742 della decisione impugnata, i comportamenti di cui trattasi hanno generato un’asimmetria informativa significativa tra, da un lato, le quattro banche coinvolte nell’infrazione controversa e, dall’altro, le altre banche operanti sul mercato delle obbligazioni SSA. Essa ha quindi constatato un’asimmetria derivante dal fatto che ciascuna delle banche coinvolte nell’infrazione controversa era a conoscenza dei prezzi che le altre banche interessate avrebbero indicato, nonché dei flussi commerciali e delle preferenze specifiche di clienti, di cui le loro banche concorrenti, non coinvolte nell’infrazione controversa, non erano affatto a conoscenza. |
|
704 |
Tale constatazione, dalla quale discende che le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi non avevano implicazioni «favorevoli» comprovate, è confermata, in definitiva, anche dalle stesse Crédit agricole e Credit Suisse. |
|
705 |
Infatti, facendo valere il fatto che le banche coinvolte nell’infrazione controversa rappresentavano solo una piccola percentuale dei market maker attivi sul mercato delle obbligazioni SSA, esse ammettono implicitamente che nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni richieste dalla prima relazione Compass Lexecon affinché le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi possano eventualmente generare implicazioni neutre o «favorevoli». |
|
706 |
Atteso che le implicazioni «favorevoli» di tali comunicazioni non sono comprovate, lo stesso vale per le implicazioni «favorevoli» degli altri comportamenti di cui trattasi, riguardo ai quali la Crédit agricole e la Credit Suisse non hanno sostenuto in maniera circostanziata e, pertanto, non hanno dimostrato che essi avessero siffatte implicazioni. |
|
707 |
In tali circostanze, si deve constatare che la Credit Suisse e a fortiori la Crédit agricole non hanno dimostrato che i comportamenti di cui trattasi, considerati nel loro insieme – così come quelli riguardanti solo le «comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi» – avessero implicazioni «favorevoli» tali da mettere in discussione la qualificazione come «restrizione per oggetto». |
|
708 |
La Commissione ha quindi giustamente respinto, al punto 713 della decisione impugnata, l’argomento relativo agli effetti proconcorrenziali o positivi dei comportamenti di cui trattasi. |
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al carattere «necessario», «legittimo», «positivo» o «inerente ed essenziale» dei comportamenti di cui trattasi
|
709 |
Come indicato nel precedente punto 678, la Crédit agricole e la Credit Suisse sono state invitate, mediante misure di organizzazione del procedimento, a precisare il fondamento concettuale o giurisprudenziale delle loro affermazioni relative in particolare al carattere «necessario», «legittimo», «positivo» o «inerente ed essenziale» dei comportamenti di cui trattasi. |
|
710 |
Né le risposte a tali misure di organizzazione del procedimento né le udienze hanno consentito al Tribunale di determinare con precisione i fondamenti esatti di tali censure. |
|
711 |
È in tale contesto che occorre esaminare gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse, nell’ipotesi in cui consentissero di mettere in discussione la qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto». |
|
712 |
Nella misura in cui la Crédit agricole e la Credit Suisse fanno valere il carattere «necessario» dei comportamenti di cui trattasi e, quindi, verosimilmente, dell’eccezione delle restrizioni accessorie (ancillary restraints) a un’operazione principale, si deve ricordare che, se un’operazione o una determinata attività non rientra nell’ambito di applicazione del principio di divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, per la sua neutralità o per il suo effetto positivo sul piano della concorrenza, neppure una restrizione dell’autonomia commerciale di uno o più partecipanti a tale operazione o a tale attività rientra nel citato principio di divieto qualora detta restrizione sia obiettivamente necessaria per l’attuazione di tale operazione o attività e proporzionata agli obiettivi dell’una o dell’altra (v. sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 89 e giurisprudenza citata). |
|
713 |
Pertanto, occorre appurare anzitutto se la realizzazione dell’attività di cui trattasi risulterebbe impossibile in mancanza della restrizione in questione (sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 91). |
|
714 |
Orbene, nel caso di specie, la Crédit agricole e la Credit Suisse non hanno in alcun modo dimostrato che l’attività di negoziazione di obbligazioni SSA, o quella di market maker di obbligazioni SSA, sarebbe stata impossibile in assenza dei comportamenti di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 155). |
|
715 |
Il mero fatto asserito dalla Credit Suisse che, in ragione del carattere non liquido e opaco del mercato delle obbligazioni SSA, la prestazione di servizi di immediatezza richieda un certo grado di cooperazione nonché flussi regolari di informazioni commerciali sensibili tra market maker non può mettere in discussione tale constatazione. |
|
716 |
Al contrario, da un lato, la stessa Credit Suisse ammette che, in particolare, lo scambio di informazioni sulle posizioni di inventario dei market maker consente di trovare «più facilmente» possibilità di transazioni tra operatori finanziari, il che tende a dimostrare che, almeno per questo tipo di comportamenti, gli scambi di informazioni non erano obiettivamente necessari per l’esercizio dell’attività delle banche nel settore delle obbligazioni SSA. |
|
717 |
A tale proposito, occorre inoltre rammentare che la circostanza che un’attività sia semplicemente resa più difficilmente realizzabile o meno redditizia in assenza della restrizione in oggetto non può essere considerata tale da conferire a tale restrizione il carattere «obiettivamente necessario» richiesto per poter essere qualificata come accessoria (sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 91). |
|
718 |
Dall’altro lato, come già rilevato ai precedenti punti da 703 a 705, i comportamenti di cui trattasi erano adottati da un numero limitato di banche attive nel settore delle obbligazioni SSA, dal che può desumersi con sufficiente certezza che tutte le banche attive in tale settore erano in grado di esercitare la loro attività senza ricorrere a siffatti comportamenti. |
|
719 |
Nella misura in cui la Crédit agricole e la Credit Suisse fanno valere il carattere «legittimo», «positivo» o «inerente ed essenziale al corretto funzionamento del mercato e ad una più ampia prestazione di servizi ai clienti», occorre rilevare che, supponendo che tale argomento si distingua da quello relativo alle implicazioni «favorevoli» o necessarie di tutti i comportamenti di cui trattasi o di una loro parte, esso sembra poter essere inteso nel senso che si riferisce alla soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 97). |
|
720 |
Orbene, la Crédit agricole non fornisce elementi idonei a dimostrare che il ragionamento sviluppato in detta sentenza debba essere trasposto alla presente causa [v., per analogia, sentenza del 27 febbraio 2020, Commissione/Belgio (Contabili),C‑384/18, EU:C:2020:124, punto 49]. |
|
721 |
A tal riguardo, il fatto, evocato dalla Credit Suisse e respinto dalla Commissione ai punti da 707 a 713 della decisione impugnata, che, nel mercato non liquido e opaco delle obbligazioni SSA, le banche interessate fossero sistematicamente svantaggiate sul piano informativo rispetto alle controparti che non avevano una presenza permanente sul mercato (smart money clients) e che, pertanto, esse dovessero compensare tale carenza di informazioni cercando informazioni presso un certo numero di fonti, in particolare presso operatori finanziari di altre banche, anche supponendo che sia dimostrato, non può ostare alla qualificazione come «restrizione per oggetto». |
|
722 |
Infatti, come risulta dai punti 124, 127 e 128 della sentenza del 25 marzo 2021, Lundbeck/Commissione (C‑591/16 P, EU:C:2021:243), e come è stato rilevato in sostanza al punto 737 della decisione impugnata, non si può accettare che le imprese tentino di porre rimedio agli effetti di situazioni di fatto che esse ritengono troppo sfavorevoli, come eventuali asimmetrie di rischio esistenti tra gli operatori di un mercato, mediante pratiche collusive finalizzate a correggere tali svantaggi. Invero, simili situazioni di fatto non possono legittimare una violazione dell’articolo 101 TFUE né tanto meno un comportamento che è stato considerato sufficientemente dannoso per la concorrenza per essere qualificato come «restrizione per oggetto». |
|
723 |
Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie in quanto, in primo luogo, i comportamenti di cui trattasi hanno danneggiato tutti i tipi di clienti delle banche interessate e non solo i clienti «esperti» (smart money clients), come risulta dal punto 710 della decisione impugnata e non è contestato dalla Credit Suisse. |
|
724 |
In secondo luogo, come rilevato dalla Commissione al punto 709 della decisione impugnata, senza che la Credit Suisse lo contesti, i fattori esterni che influiscono sul prezzo delle obbligazioni SSA sono gli eventi politici ed economici che incidono sui rischi di credito relativi a un paese, a una regione o a un settore, nonché la probabilità di una nuova emissione di obbligazioni da parte di uno stesso emittente. Inoltre, non vi è alcun motivo per cui, nell’epoca attuale delle informazioni istantanee e delle comunicazioni elettroniche, uno specifico gruppo di investitori abbia un migliore accesso a tali informazioni. Infine, la grande maggioranza degli investitori gestisce una gamma di attivi che comprendono azioni, obbligazioni e valute, mentre gli operatori di obbligazioni SSA si specializzano in una categoria di titoli e si presume che siano ben informati degli eventi esterni rilevanti. |
|
725 |
In terzo luogo, le banche interessate non agivano sul mercato delle obbligazioni SSA solo in qualità di market maker ed era chiaro che il loro ruolo di operatore non consisteva solo nel «promuovere la liquidità per supportare i loro clienti che intendevano negoziare obbligazioni SSA», come la Commissione ha giustamente considerato ai punti da 690 a 697 della decisione impugnata. |
|
726 |
Quest’ultimo motivo, considerato congiuntamente al fatto, constatato al punto 19 della decisione impugnata, che sul mercato delle obbligazioni SSA non esistevano market maker designati ufficialmente e che quindi le banche interessate esercitavano tale attività in maniera volontaria senza essere soggette all’obbligo di quotare prezzi bidirezionali e di negoziare con controparti, giustifica inoltre che le banche interessate non possano far valere il loro ruolo di market maker e il rischio ad esso associato per impedire la qualificazione di «restrizione per oggetto», come la Commissione ha giustamente considerato ai punti 712 e 713 della decisione impugnata. |
|
727 |
Inoltre, la giurisprudenza menzionata nel precedente punto 719 non si applica in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco di restringere, quanto meno potenzialmente, la concorrenza limitando la libertà di azione di alcune imprese, presentano, rispetto a detta concorrenza, un grado di nocività che consente di ritenere che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, restringerla o falsarne il gioco. Pertanto, solo se, al termine dell’esame del comportamento di cui al caso di specie, emerge che esso non ha per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, occorre poi stabilire se esso possa ricadere in detta giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 69; del 4 settembre 2014, API e a., da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punto 49; del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punti 51, 53, 56 e 57, e del 21 dicembre 2023, European Superleague Company,C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 186). |
|
728 |
Tale constatazione non può essere messa in dubbio dal rinvio effettuato dalla Credit Suisse, senza ulteriori spiegazioni, all’intera sentenza del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120), o al punto 137 della sentenza del 12 dicembre 2014, Eni/Commissione (T‑558/08, EU:T:2014:1080). |
|
729 |
Pertanto, la Credit Suisse non può far utilmente valere il fatto che i comportamenti di cui trattasi avessero per obiettivo di consentire alle quattro banche destinatarie della decisione impugnata nonché ai loro clienti di procurarsi liquidità a prezzi migliori. |
|
730 |
A tal riguardo, occorre altresì ricordare che l’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi diretti dei consumatori, ma anche quelli dei concorrenti, nonché la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 125 e giurisprudenza citata). |
|
731 |
Orbene, nel caso di specie, come ha rilevato in sostanza la Commissione al punto 742 della decisione impugnata, non vi è alcun dubbio che, sebbene le quattro banche destinatarie della decisione impugnata e, per il loro tramite, i loro clienti, avessero un chiaro interesse ai comportamenti di cui trattasi, questi ultimi arrecavano pregiudizio non solo ai concorrenti delle banche interessate sul mercato delle obbligazioni SSA e ai loro clienti, ma anche alla concorrenza in quanto tale. |
|
732 |
La Commissione ha quindi giustamente respinto, ai punti da 704 a 713 nonché da 735 a 737 della decisione impugnata, gli argomenti della Crédit agricole e della Credit Suisse tratti dal carattere «necessario», «legittimo», «positivo» o «inerente ed essenziale» dei comportamenti di cui trattasi per impedire la qualificazione degli stessi come «restrizione per oggetto». |
4) Conclusione sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto»
|
733 |
Dopo avere valutato i comportamenti di cui trattasi tenendo debitamente conto del loro tenore, degli obiettivi da essi perseguiti e del contesto economico nel quale si inserivano, la Commissione ha giustamente dichiarato, al punto 749 della decisione impugnata, che gli accordi e/o le pratiche concordate descritti nella sezione 4.2 della decisione impugnata dovevano essere qualificati come «restrizione per oggetto» e che non le spettava quindi dimostrarne gli effetti anticoncorrenziali, in particolare quelli relativi al grado di incertezza esistente sul mercato delle obbligazioni SSA e derivante dagli scambi di informazioni commerciali sensibili in questione. |
|
734 |
Pertanto, occorre respingere il primo motivo della Crédit agricole e il primo motivo della Credit Suisse in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. |
4. Sul quarto motivo della Crédit agricole e sul terzo motivo della Credit Suisse, relativi a una carenza di motivazione e ad errori nella determinazione dell’importo della loro rispettiva ammenda
|
735 |
Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende irrogate a ciascuna delle banche interessate, la Commissione ha rilevato, in una prima fase, che tali banche avevano violato l’articolo 101 TFUE intenzionalmente o quanto meno per negligenza, sicché tale istituzione poteva infliggere loro un’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (punti da 874 a 886 della decisione impugnata). |
|
736 |
In una seconda fase, nell’ambito dell’applicazione degli orientamenti e più specificamente della determinazione del valore delle vendite che serve come punto di partenza per il calcolo dell’importo di base delle ammende (punti da 13 a 18 degli orientamenti), la Commissione ha dichiarato, senza essere contraddetta sul punto dalle ricorrenti, che i prodotti finanziari come le obbligazioni SSA non generano vendite nel senso abituale del termine e che, di conseguenza, era appropriato nella fattispecie calcolare un valore sostitutivo del valore delle vendite (punti 889 e 890 della decisione impugnata). |
|
737 |
In una terza fase, la Commissione ha calcolato l’importo di base dell’ammenda per ciascuna delle banche interessate, anzitutto, applicando una percentuale del 16% del loro rispettivo valore sostitutivo a titolo della gravità dell’infrazione controversa (in prosieguo: il «coefficiente moltiplicatore di gravità») (punti da 1 a 23 degli orientamenti) (sezione 8.2.4.1; punti da 939 a 949 della decisione impugnata), poi moltiplicandola per un coefficiente di durata specifico per ciascuna di esse (in prosieguo: il «coefficiente moltiplicatore di durata») (punto 24 degli orientamenti) (sezione 8.2.4.2; punti 950 e 951) e, infine, aggiungendovi un importo supplementare del 16% a titolo dissuasivo (punto 24 degli orientamenti) (sezione 8.2.4.3; punti da 952 a 954). |
|
738 |
In una quarta fase, la Commissione ha proceduto all’adeguamento dell’importo di base calcolato per ciascuna delle banche interessate (punti da 27 a 35 degli orientamenti). A tale titolo, essa non ha preso in considerazione circostanze aggravanti o circostanze attenuanti nei confronti di nessuna di tali banche. Per contro, ha moltiplicato l’importo di base della BofA e della Crédit agricole per un coefficiente specifico di dissuasione, rispettivamente, di 1,3 e di 1,2 (in prosieguo: il «coefficiente di dissuasione specifico») (punti 30 e 31 degli orientamenti) (punti da 955 a 966 della decisione impugnata). |
|
739 |
Nell’ambito delle parti prima, terza, quarta e quinta del quarto motivo della Crédit agricole nonché nell’ambito del terzo motivo, composto da quattro parti, della Credit Suisse, le ricorrenti contestano l’importo di base delle ammende loro inflitte, e ciò essenzialmente per cinque ragioni. |
|
740 |
In primo luogo, nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo, la Credit Suisse contesta alla Commissione di avere violato il suo obbligo di motivazione relativamente ai dati utilizzati per calcolare il valore sostitutivo. |
|
741 |
In secondo luogo, nell’ambito della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole e nell’ambito della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse, le ricorrenti contestano alla Commissione la violazione degli orientamenti per quanto riguarda le modalità di determinazione del valore sostitutivo. |
|
742 |
In terzo luogo, nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo, la Crédit agricole contesta alla Commissione la violazione del punto 13 degli orientamenti, del principio di buona amministrazione nonché del suo obbligo di motivazione, a causa della scelta di non prendere in considerazione il 2014 – ultimo anno intero di partecipazione di tale banca all’infrazione controversa – come periodo di riferimento per il calcolo del valore sostitutivo. |
|
743 |
In quarto luogo, nell’ambito della quarta parte del quarto motivo della Crédit agricole e nell’ambito della terza parte del terzo motivo della Credit Suisse, le ricorrenti contestano alla Commissione di essere incorsa in errori di valutazione nella determinazione del coefficiente moltiplicatore di gravità. |
|
744 |
In quinto luogo, nell’ambito della quinta parte del quarto motivo della Crédit agricole e nell’ambito della quarta parte del terzo motivo della Credit Suisse, le ricorrenti contestano alla Commissione di essere incorsa in errori di valutazione nella determinazione del coefficiente moltiplicatore di durata. |
|
745 |
Inoltre, nell’ambito della seconda e della quarta parte del suo quarto motivo, la Crédit agricole contesta gli adeguamenti effettuati dalla Commissione sull’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta. |
|
746 |
Più precisamente, essa contesta alla Commissione di avere commesso, da un lato, una violazione del principio della parità di trattamento nella determinazione del coefficiente di dissuasione specifico e, dall’altro, errori di valutazione nell’esame delle circostanze attenuanti di cui essa avrebbe dovuto beneficiare. |
|
747 |
Tali censure saranno esaminate in successione e nell’ordine, enunciato ai precedenti punti da 739 a 746, che segue la metodologia definita negli orientamenti. Saranno quindi esaminati, in un primo momento, la determinazione dell’importo di base dell’ammenda e, in un secondo momento, gli adeguamenti di detto importo. |
a) Sulle censure relative all’importo di base delle ammende inflitte alla Crédit agricole e alla Credit Suisse
1) Sulle censure relative all’importo del valore sostitutivo
|
748 |
Come ricordato al precedente punto 736, la Commissione ha ritenuto che, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda di ciascuna delle banche interessate, fosse appropriato calcolare un valore sostitutivo. |
|
749 |
Tenuto conto della natura specifica delle obbligazioni SSA, la Commissione ha indicato, al punto 892 della decisione impugnata, che occorreva prendere come punto di partenza per il calcolo del valore sostitutivo il volume e il valore nozionale (in prosieguo: gli «importi nozionali») delle obbligazioni SSA che le banche interessate hanno scambiato durante il loro periodo individuale di partecipazione all’infrazione controversa. |
|
750 |
A tal fine, la Commissione ha preso in considerazione gli importi nozionali annualizzati delle obbligazioni SSA negoziate da ciascuna banca interessata con controparti situate nel SEE durante il suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa, secondo il seguente metodo: «[g]li importi nozionali negoziati nel periodo di partecipazione individuale all’intesa sono annualizzati mediante un fattore calcolato in funzione della durata della partecipazione individuale, dividendo il loro importo totale per il numero di mesi interi di partecipazione e moltiplicando poi tale media mensile per 12». Essa ha quindi deciso di non prendere in considerazione gli importi nozionali dell’ultimo anno intero di partecipazione di ciascuna banca all’infrazione controversa e si è discostata dal punto 13 degli orientamenti (punti 893 e 894 della decisione impugnata). |
|
751 |
Al punto 896 della decisione impugnata, la Commissione ha poi rilevato che le obbligazioni SSA venivano scambiate sul mercato secondario ad un prezzo che era espresso in percentuale del loro importo nozionale. Essa ne ha dedotto che il ricavo di tali operazioni si rifletteva nel differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di ciascuna obbligazione SSA acquistata e successivamente rivenduta dagli operatori finanziari (bid‑ask spread) e che occorreva prendere in considerazione detto differenziale ai fini del calcolo del valore sostitutivo. |
|
752 |
A tal scopo, la Commissione ha ritenuto che occorresse moltiplicare gli importi nozionali annualizzati considerati in relazione a ciascuna banca interessata per un fattore basato su tale differenziale denaro‑lettera (in prosieguo: il «fattore di adeguamento»), ossia un differenziale medio proprio di ciascuna banca e ridotto della metà, per tenere conto del fatto che ogni operazione di acquisto o di vendita effettuata da una banca rappresentava solo la metà di un’intera operazione di acquisto‑rivendita di un’obbligazione SSA (punti da 897 a 899 della decisione impugnata). |
|
753 |
Per costruire il fattore di adeguamento proprio di ciascuna banca, in primo luogo, la Commissione ha scelto di utilizzare 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative, emesse da otto emittenti e ripartite in cinque fasce di scadenza (da 0 a 3 anni, da 3 a 5 anni, da 5 a 7 anni, da 7 a 10 anni e a più di 10 anni), tenendo conto delle osservazioni effettuate dalle banche interessate a seguito della lettera relativa alle ammende (punti 902 e 931 della decisione impugnata). |
|
754 |
In secondo luogo, per ciascuna banca e per ogni giorno della sua partecipazione all’infrazione, la Commissione ha ricostituito un differenziale denaro‑lettera giornaliero, secondo il metodo indicato al punto 901 della decisione impugnata, nel modo seguente: |
|
755 |
Tale differenziale denaro‑lettera giornaliero consisteva quindi, per ciascuna banca interessata, in una media del differenziale denaro‑lettera giornaliero di ciascuna delle 33 categorie di obbligazioni SSA considerate, ponderata in funzione degli importi nozionali negoziati da tale banca per emittente e per maturità. |
|
756 |
Ai fini della determinazione del differenziale denaro‑lettera di ciascuna categoria di obbligazioni SSA rappresentativa, la Commissione ha utilizzato dati pubblici provenienti dalla piattaforma Bloomberg, che essa ha ritenuto appropriati e verificabili (punti 903, 926 e 927 della decisione impugnata). |
|
757 |
Tale piattaforma consente di conoscere, per ciascuna delle categorie di obbligazioni SSA rappresentative, il differenziale denaro‑lettera medio del mercato alla fine di ogni giornata (end‑of‑day spread), calcolato a partire dalla «Bloomberg BGN composite price source» (in prosieguo: i «dati BGN»), basata sulle quotazioni eseguibili e indicative di una serie di intermediari (punto 903 e nota 1060 della decisione impugnata). |
|
758 |
In terzo luogo, la Commissione ha calcolato, per ciascuna banca interessata, il differenziale denaro‑lettera finale effettuando la media semplice dei differenziali denaro‑lettera giornalieri, corrispondenti ai giorni della sua partecipazione all’infrazione controversa (804 giorni o 574 giorni lavorativi per la Crédit agricole e 1738 giorni o 1242 giorni lavorativi per la Credit Suisse), secondo il metodo indicato al punto 900 della decisione impugnata, nel modo seguente: |
|
759 |
Ai punti 904 e 905 della decisione impugnata, la Commissione ha quindi considerato, per la Crédit agricole, un differenziale denaro‑lettera finale dello [0,120% ‑ 0,140%] e quindi un fattore di adeguamento dello [0,060% ‑ 0,070%] (importo ridotto della metà), arrotondato al terzo decimale inferiore, corrispondente a un valore sostitutivo di EUR 6 501 321. Per la Credit Suisse, essa ha considerato un differenziale denaro‑lettera finale dello [0,190% ‑ 0,210%] e quindi un fattore di adeguamento dello [0,095% ‑ 0,105%] (importo ridotto della metà), arrotondato al terzo decimale inferiore, corrispondente a un valore sostitutivo di EUR 12 890 852. |
|
760 |
I dettagli di tali calcoli sono esposti in un allegato riservato della decisione impugnata, specifico per ciascuna banca interessata e notificato soltanto ad essa. |
|
761 |
È in tale contesto che, da un lato, la Credit Suisse contesta alla Commissione di avere violato il suo obbligo di motivazione, per avere omesso di fornirle gli elementi che le consentissero di valutare se il metodo di calcolo dell’ammenda fosse viziato da errori e, dall’altro, che la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano, in sostanza, alla Commissione di avere violato gli orientamenti, per il motivo che i dati utilizzati da tale istituzione non costituivano i «migliori dati disponibili» ai sensi del punto 15 degli orientamenti e non esprimevano quindi l’importanza economica dell’infrazione controversa. |
i) Sulla censura della Credit Suisse relativa al difetto di motivazione del calcolo dell’ammenda
|
762 |
Nell’ambito della prima parte del suo terzo motivo, la Credit Suisse contesta alla Commissione di avere violato il suo obbligo di motivazione, in quanto «la decisione impugnata non [le] fornisce informazioni sufficienti per riprodurre il calcolo del fattore di adeguamento». |
|
763 |
La Commissione avrebbe omesso, da un lato, di trasmetterle i dati BGN relativi alle obbligazioni SSA rappresentative prese in considerazione e, dall’altro, di aggiornare i riferimenti International Securities Identification Number (ISIN) di tali obbligazioni SSA, che sono stati modificati successivamente all’invio della lettera relativa alle ammende. |
|
764 |
Inoltre, la Credit Suisse afferma di aver tentato di riprodurre i calcoli della Commissione e di avere determinato un fattore di adeguamento non dello [0,095% ‑ 0,105%], come considerato dalla Commissione, bensì dello [0,095% ‑ 0,105%] (differenza di un millesimo di punto percentuale in meno). |
|
765 |
In sostanza, con la presente prima parte, la Credit Suisse contesta alla Commissione di non avere fornito i dati necessari per consentirle di verificare se la decisione impugnata – e più in particolare la parte della stessa relativa al calcolo del fattore di adeguamento – fosse inficiata da un vizio tale da compromettere la validità del calcolo dell’ammenda che le è stata inflitta. |
|
766 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione della Credit Suisse relativa alla mancata menzione dei riferimenti ISIN aggiornati nella decisione impugnata, occorre anzitutto rilevare che la Commissione non può validamente sostenere che «la giurisprudenza – [ossia la] sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 105) – non richiede che la decisione impugnata contenga informazioni che consentano alla Credit Suisse di riprodurre i [s]uoi calcoli». |
|
767 |
Infatti, oltre al fatto che il punto 105 della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), è più sfumato di quanto tende a suggerire la Commissione, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene tale istituzione non sia tenuta ad indicare tutti gli elementi numerici relativi a ciascuna fase intermedia del metodo di calcolo dell’ammenda inflitta sulla base dell’articolo 101 TFUE, le incombe tuttavia l’obbligo di spiegare la ponderazione e la valutazione che essa ha effettuato degli elementi considerati (v. sentenza del 10 luglio 2019, Commissione/Icap e a., C‑39/18 P, EU:C:2019:584, punto 31 e giurisprudenza citata). |
|
768 |
In tal senso, in un contesto analogo a quello del caso di specie, il Tribunale ha dichiarato che era essenziale che la motivazione della decisione impugnata consentisse alla parte ricorrente di verificare se il valore sostitutivo prescelto dalla Commissione fosse eventualmente inficiato da un vizio che permettesse di contestarne la validità (sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 346). |
|
769 |
Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella decisione impugnata e più in particolare nel suo allegato, la Commissione ha consentito alla Credit Suisse di individuare con precisione le obbligazioni SSA rappresentative prese in considerazione per il calcolo del fattore di adeguamento, sebbene essa non avesse menzionato i riferimenti ISIN aggiornati di tali obbligazioni SSA. |
|
770 |
Infatti, dall’allegato della decisione impugnata, intitolato «Annex to Decision AT.40346 SSA bonds (Credit Suisse) (confidential data)», emerge chiaramente che la Commissione ha posto la Credit Suisse in condizione di verificare la fondatezza dei suoi calcoli, indicando, oltre all’importo nozionale annualizzato delle transazioni di tale banca (tabella 1), gli elementi costitutivi del fattore di adeguamento, ossia la ponderazione per emittente (tabella 2), la ponderazione per scadenza (tabella 3) e la matrice di ponderazione (tabella 4). |
|
771 |
Inoltre, per quanto riguarda l’identificazione delle obbligazioni rappresentative utilizzate per calcolare il fattore di adeguamento della Credit Suisse, la Commissione ha fornito una tabella per ciascuna delle 33 categorie di obbligazioni SSA in questione (tabelle da 5 a 12), presentata nella forma seguente: |
|
772 |
Per ciascuna di queste 33 categorie di obbligazioni SSA, la Commissione ha identificato una serie di obbligazioni SSA specifiche che coprono i diversi periodi dell’infrazione controversa, il che l’ha portata ad identificare 88 obbligazioni SSA specifiche, come ha rilevato la Credit Suisse. |
|
773 |
Come giustamente sostenuto dalla Commissione, una presentazione siffatta consente di individuare, con sufficiente precisione, l’emittente dell’obbligazione SSA in questione, il tasso della cedola e la data di scadenza, per ciascun periodo dell’infrazione controversa identificato con la sua data di inizio e la sua data di cessazione, come ha peraltro espressamente ammesso la Credit Suisse al punto 82 della sua replica. |
|
774 |
Pertanto, non si può validamente contestare alla Commissione di essere venuta meno al suo obbligo di motivazione per non avere menzionato o non avere aggiornato, nella decisione impugnata, i riferimenti ISIN delle obbligazioni SSA rappresentative utilizzate per calcolare il fattore di adeguamento. |
|
775 |
Inoltre, si può rilevare che dalla relazione della Compass Lexecon del 7 luglio 2021, allegata al ricorso della Credit Suisse e intitolata «Economic report on the calculation of Credit Suisse’s bid‑ask spread adjustment factor» (Relazione economica sul calcolo del fattore di adeguamento del differenziale denaro‑lettera della Credit Suisse), emerge che, attraverso la decisione impugnata e il suo allegato o la lettera relativa alle ammende, tale banca è stata in grado di individuare con certezza il riferimento ISIN di 85 delle 88 obbligazioni SSA rappresentative utilizzate per calcolare il fattore di adeguamento. |
|
776 |
Per quanto riguarda le tre rimanenti obbligazioni SSA rappresentative, la Credit Suisse indica, nella medesima relazione, che ciascuna di esse poteva ricevere due identificatori ISIN. Essa rileva tuttavia che, «per ciascuna di esse, esisteva solo un riferimento ISIN che corrispondeva a un’obbligazione per la quale erano disponibili i dati relativi ai prezzi di acquisto e di vendita sulla BGN». |
|
777 |
Ne deriva che la Credit Suisse poteva comprendere, senza difficoltà, che la Commissione, la quale aveva indicato di avere estratto i dati considerati per calcolare il fattore di adeguamento dai dati BGN, aveva utilizzato le obbligazioni SSA per le quali erano disponibili i dati. |
|
778 |
Inoltre, dalla relazione della Compass Lexecon dell’11 febbraio 2022, intitolata «The inability to replicate the calculation of Credit Suisse's bid‑ask spread adjustment factor» (L’impossibilità di riprodurre il calcolo del fattore di adeguamento del differenziale denaro‑lettera della Credit Suisse), risulta che, «qualunque sia la combinazione degli ISIN di seguito utilizzati per tali obbligazioni rappresentative, il differenziale denaro‑lettera medio complessivo che calcoliamo è sempre [lo stesso]». |
|
779 |
Di conseguenza, nonostante eventuali imprecisioni della decisione impugnata e del suo allegato o della lettera relativa alle ammende che la stessa Credit Suisse ammette non modificare il risultato del suo calcolo, tale banca è stata posta in condizione di individuare tutte le obbligazioni SSA rappresentative considerate dalla Commissione per calcolare il fattore di adeguamento e di verificarne l’esattezza nonché la validità. |
|
780 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione della Credit Suisse relativa all’assenza, nella decisione impugnata, dei dati presi in considerazione nel calcolo del fattore di adeguamento – ossia i dati BGN delle obbligazioni SSA rappresentative considerate per calcolare detto fattore –, neppure tale circostanza consente di concludere che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivazione della decisione impugnata. |
|
781 |
A tale proposito, occorre rammentare che la motivazione di un atto dell’Unione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, da un lato, l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, dall’altro, deve essere debitamente preso in considerazione il fatto che l’atto che arreca pregiudizio è stato emanato in un contesto noto al suo destinatario (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 104 e giurisprudenza citata). |
|
782 |
Orbene, nel caso di specie, si è già constatato al precedente punto 774 che la decisione impugnata ha identificato con sufficiente precisione le obbligazioni SSA rappresentative prese in considerazione per il calcolo del fattore di adeguamento. |
|
783 |
Inoltre, come risulta dal punto 927 della decisione impugnata e non è stato contestato dalla Credit Suisse, i dati BGN sono dati pubblici e, quindi, accessibili alla Credit Suisse. |
|
784 |
Pertanto, non occorreva che la Commissione menzionasse, nella decisione impugnata, tutti i dati BGN giornalieri di tutte le obbligazioni SSA rappresentative considerate per calcolare il fattore di adeguamento. |
|
785 |
Peraltro, il fatto che la Credit Suisse non sia stata in grado di riprodurre il calcolo della Commissione relativo al fattore di adeguamento non può, nella fattispecie, dimostrare che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata su tale punto. |
|
786 |
Infatti, nella controreplica e senza essere contraddetta dalla Credit Suisse in udienza, la Commissione ha indicato, in modo molto dettagliato, che il diverso risultato ottenuto da tale banca traeva origine da due errori di calcolo di quest’ultima, derivanti dall’erronea applicazione delle tabelle 5 e 8 dell’allegato della decisione impugnata, relative alle categorie di obbligazioni SSA emesse, rispettivamente, dalla BEI e dalla BNG. |
|
787 |
Infine, supponendo che, contrariamente al titolo e al tenore letterale della prima parte del suo terzo motivo, la Credit Suisse invochi il fatto che la Commissione non le ha trasmesso durante il procedimento amministrativo i dati BGN delle obbligazioni SSA rappresentative considerate per calcolare il fattore di adeguamento e i riferimenti ISIN aggiornati delle stesse, una censura siffatta non presenta alcun nesso con il difetto di motivazione della decisione impugnata, asserito nell’ambito della presente parte. |
|
788 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere in quanto infondata la prima parte del terzo motivo della Credit Suisse. |
ii) Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative a violazioni degli orientamenti
|
789 |
Nell’ambito delle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative a violazioni degli orientamenti nella determinazione del valore sostitutivo, queste due banche, considerate congiuntamente o isolatamente, contestano alla Commissione, anzitutto, di essersi basata su una serie di obbligazioni SSA rappresentative e quindi di non essere ricorsa a una metodologia di calcolo del differenziale denaro‑lettera basata sui dati delle loro proprie transazioni (secondo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole e secondo argomento della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse); inoltre, di avere proceduto a una ponderazione fissa delle obbligazioni SSA considerate per l’intero periodo dell’infrazione e per tutte le banche interessate ai fini del calcolo del differenziale denaro‑lettera finale di ciascuna di tali banche (primo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole) e, infine, di avere utilizzato i dati BGN, che sovrastimerebbero i differenziali denaro‑lettera delle obbligazioni SSA (terzo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole e primo argomento della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse). In subordine, la Credit Suisse contesta alla Commissione di averle attribuito importi nozionali di altre banche (terzo argomento della seconda parte del suo terzo motivo). |
|
790 |
Queste quattro censure saranno esaminate in successione. |
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al rifiuto della Commissione di ricorrere a una metodologia di calcolo del differenziale denaro‑lettera basata sui dati delle loro proprie transazioni
|
791 |
In limine, occorre rammentare che, come già rilevato ai precedenti punti da 748 a 760, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto opportuno, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, fare ricorso a un valore sostitutivo, determinato moltiplicando gli importi nozionali annualizzati delle obbligazioni SSA scambiate da ciascuna banca interessata nel suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa per un fattore di adeguamento, calcolato considerando il 50% di un differenziale denaro‑lettera finale proprio di ciascuna di tali banche, calcolato effettuando la media semplice del differenziale denaro‑lettera giornaliero ponderato di 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative scambiate nel periodo della sua partecipazione a detta infrazione. |
|
792 |
Dal punto 902 della decisione impugnata, letto congiuntamente ai punti da 18 a 22 delle lettere relative alle ammende, inviate alla Crédit agricole e alla Credit Suisse, e alle quali detto punto rinvia, emerge che la Commissione ha preso in considerazione un campione di 33 categorie di obbligazioni SSA emesse da otto emittenti che figurano tra i primi dieci emittenti per importi nozionali negoziati per almeno tre banche e ripartite in cinque fasce di scadenza. Essa spiega tale scelta con motivi attinenti al numero rilevante di emittenti di obbligazioni SSA sul mercato, alcuni dei quali di dimensioni molto ridotte, e attinenti a ragioni pratiche, rilevando nel contempo che, per ogni giorno del periodo dell’infrazione, le obbligazioni SSA rappresentative selezionate sono le stesse per tutte le banche e provengono dalla ripartizione degli importi nozionali negoziati per scadenza e per emittente fornita dalle banche. |
|
793 |
Ai punti 930 e 931 della decisione impugnata, la Commissione ha inoltre indicato di avere adeguato la ponderazione degli emittenti e delle scadenze utilizzati nel suo campione rispetto a quella inizialmente adottata in ciascuna lettera relativa alle ammende, per tenere conto delle osservazioni formulate su tali lettere dalla BofA, dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse. |
|
794 |
A questo proposito, per quanto riguarda la Crédit agricole, la Commissione ha indicato di avere tenuto conto della ripartizione per emittenti e per scadenze delle obbligazioni SSA detenute da tale banca, come comunicata da quest’ultima. Detta ripartizione è presentata nelle tabelle 2 e 3 dell’allegato della decisione impugnata comunicate non da detta banca in allegato al ricorso, bensì dalla Commissione in allegato al controricorso. Queste due tabelle, intitolate «Weight per issuer (Crédit agricole)» e «Weight per maturity (Crédit agricole)» si presentano come segue: |
|
795 |
I dati contenuti in tali tabelle 2 e 3 sono stati incrociati dalla Commissione per stabilire la sua matrice di calcolo del fattore di adeguamento, presentata nella tabella 4 dell’allegato della decisione impugnata e alla quale sono stati applicati i dati BGN per ogni giorno di partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa. |
|
796 |
Inoltre, la Commissione ha indicato, nell’allegato della decisione impugnata, di non avere incluso nel campione le obbligazioni SSA emesse dall’Agence Française de Développement (Agenzia francese per lo sviluppo, AFD), che è presente solo nella top 10 degli emittenti della Crédit agricole e non in quella delle altre parti. |
|
797 |
Per quanto riguarda la Credit Suisse, la Commissione ha fornito precisazioni analoghe a quelle menzionate nei precedenti punti 794 e 795, senza tuttavia che tale banca le contesti nel suo ricorso. |
|
798 |
Nell’ambito del secondo argomento della terza parte del suo quarto motivo, la Crédit agricole sostiene che la Commissione si è discostata dal punto 15 degli orientamenti, in quanto non ha utilizzato i «migliori dati disponibili» ricorrendo a un campione di 33 categorie di obbligazioni SSA, che essa ritiene rappresentative, ma di cui non spiega il carattere effettivamente rappresentativo delle obbligazioni SSA negoziate da tale banca. |
|
799 |
Così, secondo la Crédit agricole, quasi per il 99% le obbligazioni SSA considerate dalla Commissione «non sono mai state negoziate da [tale banca] durante il suo periodo di partecipazione all’asserita infrazione o non sono state negoziate il giorno in cui si suppone fossero rappresentative», sicché le obbligazioni SSA prese in considerazione nei suoi confronti non rifletterebbero la sua reale attività di negoziazione. |
|
800 |
Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le obbligazioni SSA effettivamente negoziate dalla Crédit agricole nel suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa, tanto più che avrebbe avuto a disposizione i dettagli di queste ultime e un approccio siffatto non avrebbe richiesto molti più calcoli. In alternativa, la Commissione avrebbe potuto semplicemente selezionare le obbligazioni negoziate con maggior frequenza dalla Crédit agricole nel suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa, il che avrebbe del pari richiesto relativamente poco lavoro supplementare e avrebbe condotto ad un risultato molto più rappresentativo. |
|
801 |
Nello stesso senso, nell’ambito del secondo argomento della seconda parte del suo terzo motivo, la Credit Suisse sostiene che la Commissione avrebbe dovuto basare il calcolo del suo differenziale denaro‑lettera finale sui dati delle sue proprie transazioni, secondo la metodologia alternativa contenuta nella relazione Compass Lexecon dell’8 gennaio 2021, intitolata «Economic response to the EC’s Letter» (Risposta economica alla lettera della Commissione; in prosieguo: la «seconda relazione Compass Lexecon»), prodotta da tale banca durante il procedimento amministrativo e in allegato al suo ricorso. |
|
802 |
Tale metodologia, che la Commissione ha respinto ai punti 923 e 924 della decisione impugnata, rifletterebbe il fatto che il mercato delle obbligazioni SSA è un mercato fuori borsa e che i differenziali denaro‑lettera della Credit Suisse sono inferiori a quelli risultanti dai dati BGN. |
|
803 |
Infatti, la metodologia alternativa proposta dalla Credit Suisse sarebbe basata sui dati delle operazioni di tale banca che, in un determinato periodo, sono state oggetto di almeno un acquisto e una vendita, ossia operazioni «perfettamente equilibrate» quando gli importi teorici delle operazioni di acquisto e di vendita erano identici, oppure operazioni «parzialmente equilibrate» quando detti importi erano diversi. Utilizzando tali dati, la Credit Suisse ha calcolato, per ogni obbligazione SSA e per ogni orizzonte temporale, un prezzo medio di acquisto e un prezzo medio di vendita basati sulla media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni interamente o parzialmente equilibrate. Inoltre, essa ha preso in considerazione la differenza tra i prezzi medi di acquisto e di vendita per stimare il differenziale denaro‑lettera che avrebbe potuto effettivamente ottenere. |
|
804 |
Peraltro, secondo la Credit Suisse, la sua metodologia alternativa non presentava le carenze menzionate dalla Commissione ai punti 923 e 924 della decisione impugnata. In primo luogo, il tempo medio di 107 minuti tra le operazioni giornaliere di acquisto e di vendita delle operazioni«parzialmente equilibrate» non sarebbe sufficiente a rendere la sua metodologia di calcolo meno appropriata di quella della Commissione. In secondo luogo, il fatto che le operazioni «parzialmente equilibrate» non riguardino gli stessi importi non porterebbe ad una misura falsata. Infatti, i differenziali tra le operazioni «equilibrate» e quelle «parzialmente equilibrate» sarebbero molto simili, il che comporterebbe una distorsione moderata. In terzo luogo, l’affermazione della Commissione secondo cui le «transazioni equilibrate» non costituiscono un campione rappresentativo sarebbe inesatta, tenuto conto della similitudine dei differenziali denaro‑lettera menzionati nella frase precedente, e sarebbe irrilevante, dato che «i prezzi mediani risultanti dai dati BGN sono molto prossimi ai prezzi mediani dei dati delle transazioni reali della Credit Suisse». In quarto luogo, nella sua precedente prassi decisionale la Commissione sarebbe già ricorsa ai dati relativi alle vendite effettive, preferendoli a dati disponibili pubblicamente. |
|
805 |
Con tutti gli argomenti esposti nei precedenti punti da 798 a 804, la Crédit agricole e la Credit Suisse contestano, in sostanza, alla Commissione il principio del ricorso a un campione di obbligazioni SSA come riferimento per calcolare il fattore di adeguamento delle ammende inflitte nella decisione impugnata, nonché, per quanto riguarda la Crédit agricole, il carattere non motivato e inappropriato del campione di 33 categorie di obbligazioni SSA considerate da tale istituzione. |
|
806 |
A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che il punto 15 degli orientamenti impone alla Commissione di utilizzare i «migliori dati disponibili» al fine di determinare il valore delle vendite di un’impresa, quale definito al punto 13 di tali orientamenti, e fatto salvo il punto 16 degli stessi. |
|
807 |
Pertanto, nel contesto del caso di specie, in cui la Commissione ha scelto di discostarsi dal punto 13 degli orientamenti e, quindi, si è astenuta dal determinare l’importo di base dell’ammenda utilizzando il valore delle vendite dei beni o servizi realizzate dall’impresa in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, il punto 15 di detti orientamenti non può essere direttamente applicabile. |
|
808 |
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende in caso di violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza del 10 luglio 2019, Commissione/Icap e a., C‑39/18 P, EU:C:2019:584, punto 25). |
|
809 |
Se è vero che la Commissione si è autolimitata nell’esercizio di tale potere discrezionale adottando gli orientamenti, tuttavia essa ha facoltà di discostarsene, purché ne fornisca le giustificazioni (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Commissione/Icap e a., C‑39/18 P, EU:C:2019:584, punto 29 e giurisprudenza citata). |
|
810 |
A questo proposito, la Corte ha dichiarato che il metodo descritto dagli orientamenti, basato sul valore delle vendite dei prodotti in questione in relazione all’infrazione per la fissazione dell’importo di base delle ammende da infliggere può talvolta rivelarsi inadeguato alle circostanze specifiche di una causa e, in una situazione di tal genere, la Commissione è legittimata a ricorrere a un metodo di calcolo diverso da quello descritto negli orientamenti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Commissione/Icap e a., C‑39/18 P, EU:C:2019:584, punto 27). |
|
811 |
Ne consegue che, purché essa non solo motivi, ma anche giustifichi la sua scelta in modo giuridicamente sufficiente, la Commissione non può essere privata della possibilità di ricorrere, al fine di determinare l’importo di base di un’ammenda, ad un metodo che prenda in considerazione campioni rappresentativi dell’attività delle imprese interessate. |
|
812 |
Il fatto che i dati ricavati da tali campioni rappresentativi non siano identici ai dati ricavati dall’analisi delle loro proprie transazioni è inerente al metodo adottato e non può ostare a che la Commissione ricorra a un metodo di calcolo siffatto, purché i campioni presi in considerazione risultino effettivamente rappresentativi. |
|
813 |
A tal riguardo, si deve rilevare che la giurisprudenza ammette che il valore delle vendite di cui al punto 13 degli orientamenti non sia né debba costituire un quadro perfettamente esatto dell’importanza dell’infrazione di cui trattasi, il che vale allo stesso modo per un valore sostitutivo del valore delle vendite. |
|
814 |
Infatti, pur confermando la metodologia fissata dalla Commissione al punto 13 degli orientamenti, la Corte riconosce, da un lato, che la frazione di fatturato riferibile alle merci o ai servizi oggetto dell’infrazione è atta solo a fornire un’indicazione della gravità di tale infrazione e a rifletterne l’importanza economica e, dall’altro, che non le si deve attribuire un peso eccessivo (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione,C‑510/06 P, EU:C:2009:166, punti 74 e 76 e giurisprudenza citata). |
|
815 |
Nello stesso senso, il Tribunale ha dichiarato che la fissazione di un’ammenda in applicazione dell’articolo 101 TFUE non è un esercizio aritmetico preciso (sentenze del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione,T‑11/06, EU:T:2011:560, punto 266, e del 15 luglio 2015, SLM e Ori Martin/Commissione, T‑389/10 e T‑419/10, EU:T:2015:513, punto 436). |
|
816 |
Tuttavia, qualora la Commissione, nell’esercizio del suo ampio potere di valutazione della metodologia per il calcolo di un’ammenda, abbia scelto di discostarsi dagli orientamenti non nella loro interezza – come il punto 37 l’autorizza a fare – ma solo, come nel caso di specie, dal punto 13, essa non può sottrarsi ai principi guida e alla logica sottesa a detti orientamenti (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punti 324 e 345) e, in particolare, al principio espresso al punto 15 degli stessi. |
|
817 |
Pertanto, nell’attuazione della metodologia da essa definita, le spetta, in particolare, assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili, sotto il controllo approfondito, in diritto e in fatto, del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione,C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 62, e del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 348). |
|
818 |
È in tale contesto che occorre valutare se la Commissione abbia motivato e giustificato in modo giuridicamente sufficiente il fatto di avere escluso la metodologia prevista al punto 13 degli orientamenti, per sostituirla con una metodologia che l’ha portata a calcolare un valore sostitutivo moltiplicando gli importi nozionali annualizzati di ciascuna delle banche interessate per un fattore di adeguamento, calcolato sulla base del campione di 33 categorie di obbligazioni SSA descritto al punto 902 della decisione impugnata. |
|
819 |
A tale proposito, in primo luogo, si deve constatare che, ai punti da 887 a 890 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato, senza che tale spiegazione sia stata contestata dalle ricorrenti, le ragioni per le quali è ricorsa a un valore sostitutivo come punto di partenza per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda. |
|
820 |
Per quanto riguarda il ricorso a un campione di 33 categorie di obbligazioni SSA emesse dagli otto emittenti menzionati nel punto 902 della decisione impugnata, dai precedenti punti da 792 a 796 risulta che la Commissione ha adempiuto il suo obbligo di motivazione relativamente non solo alle ragioni per le quali ha scelto tali otto emittenti di obbligazioni SSA e ha escluso alcuni altri emittenti, segnatamente quelli che figurano nella top 10 della Crédit agricole, ma altresì alle ragioni per le quali ha preso in considerazione le date di maturità delle obbligazioni SSA emesse da detti otto emittenti. |
|
821 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, la fondatezza della scelta delle 33 categorie di obbligazioni SSA considerate dalla Commissione e quindi la loro rappresentatività, si deve rilevare che la Credit Suisse non le contesta. Dal canto suo, la Crédit agricole non mette in discussione la rappresentatività di tale campione per tutte le banche coinvolte nell’infrazione controversa, ma sostiene che detto campione non è rappresentativo della propria attività. |
|
822 |
Orbene, sotto un primo profilo, dalla colonna «Selected issuers» della tabella 2 dell’allegato alla decisione impugnata, riprodotta al precedente punto 794 e non contestata dalla Crédit agricole, risulta che gli emittenti considerati dalla Commissione corrispondono al 78,8% degli emittenti di obbligazioni SSA presenti nel portafoglio di tale banca. |
|
823 |
Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato della decisione impugnata, riprodotte nei precedenti punti 794 e 795 e che la Crédit agricole parimenti non contesta, emerge che la matrice di calcolo adottata dalla Commissione l’ha portata ad applicare, agli otto emittenti di obbligazioni SSA considerati per tutte le banche interessate, una ponderazione delle scadenze specifica per ciascuna di tali banche e definita in base ai dati trasmessi dalle stesse durante il procedimento amministrativo. |
|
824 |
Pertanto, il campione di 33 categorie di obbligazioni SSA scelto dalla Commissione presenta un carattere sufficientemente rappresentativo, in particolare, dell’attività della Crédit agricole, tanto più che, in altre fasi del calcolo dell’ammenda, la Commissione ha ulteriormente individualizzato il valore sostitutivo utilizzato per ciascuna banca. |
|
825 |
Infatti, il fattore di adeguamento utilizzato per ciascuna banca viene moltiplicato per gli importi nozionali annualizzati propri di ciascuna banca, i quali comprendono tutte le obbligazioni SSA che esse hanno scambiato e non solo gli importi nozionali delle 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative considerate dalla Commissione per il calcolo del fattore di adeguamento. |
|
826 |
Inoltre, la constatazione della sufficiente rappresentatività delle 33 categorie di obbligazioni SSA considerate dalla Commissione non è messa in discussione dall’affermazione della Crédit agricole secondo cui per quasi il 99% tali obbligazioni SAA «non sono mai state negoziate da [tale banca] nel suo periodo di partecipazione all’asserita infrazione o non sono state negoziate il giorno in cui si suppone fossero rappresentative». |
|
827 |
Infatti, è giocoforza constatare che tale affermazione non è suffragata da alcun elemento di prova, in particolare numerico, che consenta al Tribunale di valutarne la fondatezza. |
|
828 |
Se, con tale argomento, la Crédit agricole fa valere il fatto, non dimostrato, che essa non ha negoziato o ha poco negoziato ciascuna delle 86 – e non, per quanto la riguarda, 88 – obbligazioni SSA specifiche prese in considerazione nell’ambito di ciascuna delle 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative, come presentate nei precedenti punti 771 e 772, si deve rilevare che tale banca non dimostra in che modo i prezzi di acquisto o di vendita delle diverse obbligazioni SSA specifiche considerate per ciascuna di queste 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative differirebbero dal prezzo di acquisto o di vendita di altre obbligazioni SSA emesse dal medesimo emittente e aventi la stessa scadenza nonché la stessa maturità di quelle considerate per ciascuna delle 33 categorie suddette. |
|
829 |
Inoltre, tenuto conto degli elementi a disposizione del Tribunale e, in particolare, delle tabelle da 2 a 4 dell’allegato della decisione impugnata, che sono state elaborate sulla base dei dati numerici comunicati dalla stessa Crédit agricole durante il procedimento amministrativo e che tale banca non contesta, la fondatezza della censura della Crédit agricole risulta ancor meno comprovata in quanto la rappresentatività di un’obbligazione SSA implica che una banca può aver negoziato altre obbligazioni SSA senza che la metodologia seguita dalla Commissione possa essere criticata. |
|
830 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, le metodologie di calcolo alternative proposte dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse, occorre constatare che queste due banche criticano la Commissione per non avere adottato una metodologia di calcolo del fattore di adeguamento basata sulle loro proprie transazioni e che, in subordine, la Crédit agricole contesta a tale istituzione di non avere adottato una metodologia basata sulle obbligazioni SSA negoziate con maggior frequenza da detta banca durante il suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa. |
|
831 |
Sotto un primo profilo, una metodologia basata sulle transazioni della Crédit agricole e della Credit Suisse porterebbe la Commissione, come essa ha giustamente rilevato al punto 923 della decisione impugnata, a calcolare un differenziale denaro‑lettera medio ricorrendo a operazioni di acquisto‑vendita e/o di vendita‑acquisto che non sono comparabili, sotto almeno due aspetti. |
|
832 |
Risulta infatti dai punti 2.10 e 2.12 della seconda relazione Compass Lexecon che la metodologia alternativa proposta dalla Credit Suisse si basa essenzialmente su operazioni parzialmente equilibrate (partially balanced trades), le quali sono definite come operazioni relative ad obbligazioni che, nel corso di un determinato periodo (un giorno, una settimana o un mese), sono state sia acquistate che vendute dagli operatori della Credit Suisse. |
|
833 |
Orbene, da un lato, la stessa Credit Suisse ammette, nel suo argomento relativo all’utilizzo dei dati BGN da parte della Commissione, che è importante tenere conto dei volumi negoziati, i quali possono influire sul differenziale denaro‑lettera delle obbligazioni SSA negoziate. |
|
834 |
Di conseguenza, il confronto tra operazioni di acquisto‑vendita di importi diversi può falsare il calcolo del differenziale denaro‑lettera, difetto da cui non è inficiata la metodologia della Commissione in base alla quale essa confronta importi aggregati dalla piattaforma Bloomberg, come risulta dalla nota 1084 della decisione impugnata. |
|
835 |
Dall’altro lato, come rileva in sostanza la Commissione al punto 923 della decisione impugnata, tenuto conto della volatilità dei prezzi delle obbligazioni SSA, ammessa dalla Credit Suisse, il confronto dei corsi delle obbligazioni SSA che possono essere separati «da un giorno, da una settimana o da un mese» (secondo la definizione delle operazioni parzialmente equilibrate data dalla seconda relazione Compass Lexecon) è idoneo a falsare il calcolo del differenziale denaro‑lettera. |
|
836 |
A tale proposito, il fatto sottolineato dalla Credit Suisse che il tempo medio tra le operazioni di acquisto e di vendita nelle transazioni giornaliere parzialmente equilibrate sarebbe di 107 minuti non è sufficiente a compensare tale debolezza. |
|
837 |
Infatti, esso non consente di stabilire quale sia il tempo medio per le transazioni settimanali o mensili parimenti incluse nelle transazioni parzialmente equilibrate, né quale sia la percentuale delle transazioni giornaliere parzialmente equilibrate rispetto alle transazioni settimanali e mensili parzialmente equilibrate. |
|
838 |
Orbene, la metodologia della Commissione non è inficiata neppure da tale difetto. Infatti, essa porta a confrontare importi relativi ai prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni SSA aggregati dalla piattaforma Bloomberg e calcolati nello stesso momento, ossia a fine giornata, come risulta dal punto 921 della decisione impugnata, e ciò non è contestato dalla Credit Suisse. |
|
839 |
Sotto un secondo profilo, la metodologia basata sulle loro proprie transazioni, proposta dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse, porterebbe la Commissione a basarsi su un campione di operazioni la cui rappresentatività non è dimostrata. |
|
840 |
Infatti, dalle affermazioni della Crédit agricole, riportate al punto 926 della decisione impugnata, risulta che tale banca non poteva di disporre di tutti i prezzi delle sue transazioni. Durante il procedimento amministrativo, essa ha fatto valere che, «in mancanza di prezzi di transazione reali che consentano di calcolare il differenziale denaro‑lettera, occorre utilizzare gli indici dei differenziali di prezzo (come il BGN) che sono al contempo specifici per l’obbligazione e specifici per un determinato periodo». |
|
841 |
Analogamente, dal punto 2.12 della seconda relazione Compass Lexecon risulta che, a seconda dei periodi, le operazioni parzialmente equilibrate della Credit Suisse, prese come riferimento per elaborare detta relazione, rappresenterebbero solo tra il 14,2 e il 59,2% delle operazioni di tale banca, fermo restando che le operazioni interamente equilibrate ne rappresenterebbero solo tra l’1 e il 2%. |
|
842 |
Orbene, la Credit Suisse non può validamente far valere una metodologia di calcolo alternativa basata su dati che, in alcuni momenti della sua partecipazione all’infrazione controversa, riguardano operazioni rappresentative solo del 15% circa di tutte le operazioni di tale banca. |
|
843 |
La Credit Suisse non può neppure fondatamente concludere che, quando le transazioni parzialmente equilibrate rappresentano una parte significativa di tutte le operazioni («tra il 14,2% e il 59,2%» secondo il punto 2.27 della seconda relazione Compass Lexecon), essa può presumere che l’insieme delle transazioni per le quali sono stati calcolati i differenziali sia rappresentativo di tutte le transazioni in questione. |
|
844 |
Su questo punto, al contrario, la metodologia della Commissione non è inficiata da tale difetto, giacché, come risulta dal punto 903 della decisione impugnata, essa ha preso in considerazione un campione di obbligazioni SSA rappresentative del portafoglio di ciascuna banca, sia quanto ai loro emittenti, sia quanto alle loro scadenze. Pertanto, detta metodologia tende a rappresentare l’intera attività delle banche sanzionate e non semplicemente le loro operazioni parzialmente equilibrate. |
|
845 |
Sotto un terzo profilo, una metodologia basata sui dati di transazioni della Crédit agricole e della Credit Suisse priverebbe la Commissione della possibilità di mantenere un fattore unitario per il suo metodo di calcolo del valore sostitutivo tra tutte le banche interessate – ossia il campione di 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative applicabile indistintamente a tutte le suddette banche –, sebbene l’importo di base di un’ammenda sia inteso non solo ad evidenziare l’importanza economica dell’infrazione controversa, ma anche il peso relativo di ciascuna impresa partecipante all’infrazione controversa, come risulta dal punto 6 degli orientamenti. |
|
846 |
Sotto un quarto profilo, una metodologia basata sui dati di transazioni delle banche interessate comporterebbe anche l’esecuzione di calcoli di complessità ben superiore a quella dei calcoli già complessi effettuati nel caso di specie, sebbene la rappresentatività delle obbligazioni SSA utilizzate, constatata al precedente punto 824, garantisca per l’appunto che i dati presi in considerazione rimangano rilevanti per il calcolo dell’ammenda e consentano di esprimere l’importanza economica dell’infrazione controversa con il grado di precisione richiesto dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 813. |
|
847 |
Infatti, la metodologia basata sui dati di transazioni delle banche interessate equivarrebbe ad imporre alla Commissione di identificare ed applicare individualmente, per ciascuna banca interessata, un differenziale di rendimento specifico per ciascuna operazione identificata per ogni giorno di partecipazione di detta banca all’infrazione controversa, come dimostra la proposta della Crédit agricole di adottare una «metodologia (...) basata sui dati delle transazioni [di tale banca] riguardanti obbligazioni che, in un determinato periodo, sono state oggetto di almeno un acquisto e una vendita». |
|
848 |
Inoltre, essa imporrebbe alla Commissione di identificare, per ciascuna delle banche interessate e ciascuna operazione, transazioni corrispondenti di acquisto e di vendita idonee a consentirle di calcolare un differenziale denaro‑lettera rappresentativo, in un contesto nel quale, come rilevato ai precedenti punti 833 e 835, l’importo delle operazioni ha un impatto sul prezzo delle stesse e la volatilità infragiornaliera del prezzo delle obbligazioni SSA rende difficile, se non impossibile, qualsiasi corrispondenza tra operazioni avvenute in momenti diversi. |
|
849 |
Orbene, una metodologia siffatta – qualora non rendesse eccessivamente difficile, se non impossibile, il calcolo del fattore di adeguamento – farebbe gravare sulla Commissione un onere amministrativo sproporzionato (v., per analogia, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa Pilkington Group e a./Commissione, C‑101/15 P, EU:C:2016:258, paragrafo 37). |
|
850 |
Sotto un quinto profilo, il fatto che, nel caso che ha dato luogo alla decisione C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], la Commissione abbia potuto utilizzare i dati delle banche interessate non poteva imporle di ricorrere a tali dati nella decisione impugnata. Oltre alle differenze esistenti tra i due casi, rilevate dalla Commissione al punto 924 della decisione impugnata, secondo costante giurisprudenza tale istituzione non è vincolata dalla sua prassi amministrativa precedente (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione,C‑510/06 P, EU:C:2009:166, punto 82 e giurisprudenza citata). |
|
851 |
Per quanto riguarda il metodo sussidiario proposto dalla Crédit agricole, si deve rilevare che esso si basa su una selezione di obbligazioni SSA, il che, secondo la stessa Crédit agricole, violerebbe il punto 15 degli orientamenti. Per di più, oltre al fatto che la Crédit agricole non identifica le obbligazioni SSA che essa ritiene rappresentative, tale metodo sarebbe inficiato dagli stessi difetti menzionati nei precedenti punti da 831 a 850. |
|
852 |
Pertanto, utilizzando il campione di 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative, indicato al punto 902 della decisione impugnata, per determinare il valore sostitutivo che serve come base per il calcolo delle ammende inflitte alle banche interessate, la Commissione non ha ecceduto il margine di discrezionalità riconosciutole per la definizione del metodo di calcolo delle ammende, in un contesto nel quale il valore delle vendite non costituiva un indicatore adeguato ai fini del calcolo di detto importo di base, il che non è contestato dalle ricorrenti. |
|
853 |
Come la Commissione ha rilevato correttamente al punto 933 della decisione impugnata, la metodologia descritta nei punti da 889 a 905 della decisione impugnata è chiara e coerente e consente una determinazione trasparente e fattibile del valore sostitutivo. Essa può essere applicata in modo coerente a tutte le parti e il livello di dettaglio inerente a ciascun elemento è appropriato per un calcolo efficace, credibile e comprensibile del valore sostitutivo. |
|
854 |
Inoltre, come essa ha del pari validamente considerato al punto 936 della decisione impugnata, le metodologie alternative proposte dalla Crédit agricole e dalla Credit Suisse non possono essere più appropriate di quella adottata dalla Commissione nella decisione impugnata. |
|
855 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere in quanto infondati il secondo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole e il secondo argomento della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse. |
– Sulla censura della Crédit agricole relativa all’utilizzo di ponderazioni fisse delle obbligazioni SSA considerate per l’intero periodo dell’infrazione e per tutte le banche interessate ai fini del calcolo del differenziale denaro‑lettera di ciascuna di tali banche
|
856 |
Nell’ambito del primo argomento della terza parte del suo quarto motivo, quale risulta dal suo ricorso, la Crédit agricole contesta alla Commissione di «[avere] calcolato [il] differenziale denaro‑lettera [finale] utilizzando ponderazioni fisse su tutti i periodi rilevanti per tutte le banche, e non soltanto sul periodo pertinente applicabile alla [Crédit agricole]», e, «[p]erciò, [di] non [avere] tenuto conto delle variazioni del modello di transazione, sia in generale sia per quanto riguarda le transazioni della stessa [Crédit agricole]». |
|
857 |
Tale censura della Crédit agricole, diretta in sostanza contro il punto 933 della decisione impugnata, deriva da un’errata comprensione della metodologia adottata e applicata dalla Commissione, quale risulta in particolare dai punti 902 e 903 della decisione impugnata. |
|
858 |
Come emerge dal punto 903 della decisione impugnata, è certamente vero che la Commissione ha utilizzato il medesimo campione composto da 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative al fine di calcolare il valore sostitutivo per tutte le banche interessate e che la ripartizione delle obbligazioni SSA per emittente e per scadenza per una medesima banca rimaneva la stessa per tutto il suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa. Tuttavia, dal medesimo punto 903 risulta che, per ciascuna parte e per ogni giorno lavorativo del rispettivo periodo di infrazione, la Commissione ha calcolato un differenziale denaro‑lettera giornaliero sulla base di una media ponderata di tali 33 categorie di obbligazioni SSA rappresentative. |
|
859 |
Per quanto riguarda in particolare la Crédit agricole, ciò risulta chiaramente anche dalla colonna «Rescaled weights» della tabella 2 dell’allegato della decisione impugnata, letta congiuntamente alle tabelle 3 e 4 del medesimo allegato, riprodotte nei precedenti punti 794 e 795. |
|
860 |
Tali tabelle evidenziano il fatto che, sebbene le obbligazioni SSA di riferimento fossero le stesse per tutte le banche interessate durante l’intero periodo dell’infrazione e la ripartizione delle obbligazioni SSA per emittente e per scadenza in relazione a una medesima banca rimanesse la stessa per tutto il suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa, tale ripartizione era specifica per ciascuna banca e ha dato luogo alla determinazione di un differenziale denaro‑lettera giornaliero che era quindi parimenti specifico ad essa e, conseguentemente, teneva conto delle peculiarità della sua attività di negoziazione. |
|
861 |
Inoltre, nella misura in cui, nella sua replica, la Crédit agricole indica che il suo argomento era inteso a criticare la mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, della «ponderazione intergiornaliera», è giocoforza constatare che tale argomento – supponendo che possa essere considerato ricevibile nonostante la sua presentazione tardiva – non può essere accolto. |
|
862 |
Infatti, nell’ambito di detto argomento, la Crédit agricole si limita, sulla base di un esempio – secondo le stesse parole di tale banca – «ipotetico», ad affermare che, in caso di variazione significativa dell’intensità di negoziazione di una banca da un giorno all’altro, il metodo adottato dalla Commissione tenderebbe a sovrastimare l’attività delle banche. Orbene, detta banca non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che la sua attività presentasse siffatte caratteristiche nel suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa. |
|
863 |
Alla luce di quanto precede, il primo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole deve essere respinto in quanto infondato. |
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al ricorso ai dati BGN
|
864 |
Al punto 903 della decisione impugnata e nella nota 1060 a cui tale punto rinvia, la Commissione ha indicato che «i dati sui differenziali denaro‑lettera (...) per [le] 33 [categorie di] obbligazioni rappresentative sono stati raccolti a partire dalla fonte di prezzi compositi Bloomberg BGN [, descritta come] un prezzo composito in tempo reale per le obbligazioni societarie e di Stato». |
|
865 |
Al punto 918 della decisione impugnata, la Commissione ha giustificato il ricorso ai dati BGN nel modo seguente: «Per quanto riguarda la fonte di informazione sui differenziali [denaro‑lettera], la lettera [sulle ammende] spiega che, dopo l’analisi, (...) “[i] dati contenuti nel fascicolo non costituiscono un campione sufficiente di per sé a garantire che tutte le scadenze e tutti gli emittenti pertinenti dichiarati dalle parti nelle loro risposte alle richieste di informazioni della Commissione siano proporzionalmente rappresentati” e che la Commissione ha quindi raccolto dati sui differenziali tra i corsi di acquisto e di vendita presso la fonte di prezzi compositi Bloomberg BGN, su una base giornaliera, per le obbligazioni rappresentative. In altri termini, avendo provvisoriamente previsto di utilizzare sia i dati del suo fascicolo sia i dati pubblici e avendo stabilito che i dati del fascicolo non erano sufficientemente rappresentativi, la Commissione ha scelto la fonte di dati più appropriata per calcolare i differenziali denaro‑lettera applicabili». |
|
866 |
Nella nota 1084 del punto 921 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, «sebbene, per i prezzi attuali, i prezzi Bloomberg BGN siano prezzi in tempo reale e siano calcolati infragiornalmente man mano che arrivano nuove quotazioni (...), per i prezzi storici sono disponibili solo il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di fine giornata». |
|
867 |
Nella nota 1085 del medesimo punto della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto quanto segue: «[L]a Commissione ha utilizzato solo i corsi di acquisto e di vendita della Bloomberg BGN per calcolare i differenziali denaro‑lettera giornalieri. I corsi di acquisto e di vendita della Bloomberg BGN sono stimati nello stesso momento (fine giornata). Di conseguenza, il calcolo di un differenziale denaro‑lettera effettuato sottraendo il corso di acquisto della Bloomberg BGN dal corso di vendita della Bloomberg BGN non soffre di uno sfasamento temporale che potrebbe falsare il risultato. Tuttavia, tale differenziale denaro‑lettera di fine giornata non può essere applicato ai prezzi infragiornalieri (...). Per contro, l’approccio della Commissione consiste nell’utilizzare il differenziale denaro‑lettera di fine giornata medio di una specifica obbligazione rappresentativa per l’intero periodo di partecipazione all’infrazione e nell’applicarlo agli importi nozionali negoziati». |
|
868 |
Nell’ambito del terzo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole e nell’ambito del primo argomento della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse, le ricorrenti contestano alla Commissione di avere utilizzato i dati BGN, che sarebbero inadeguati ai fini del calcolo del valore sostitutivo. Tali dati gonfierebbero il prezzo al quale le transazioni sono state effettivamente eseguite dalle banche interessate e, pertanto, il fattore di adeguamento calcolato sulla base di dette transazioni. |
|
869 |
A tal riguardo, la Crédit agricole afferma in particolare che, su un «campione limitato» di operazioni, i differenziali denaro‑lettera effettivamente ottenuti sono circa quattro volte inferiori ai differenziali denaro‑lettera di fine giornata risultanti dai dati BGN. Ciò costituirebbe la prova che detti differenziali denaro‑lettera sarebbero artificiosamente più elevati dei differenziali denaro‑lettera effettivi. In siffatte circostanze, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tali «migliori dati disponibili», anche se potevano essere utilizzati solo a titolo indicativo, in particolare «riducendo il differenziale denaro‑lettera finale secondo un fattore appropriato». |
|
870 |
Dal canto suo, la Credit Suisse critica la Commissione per avere utilizzato i dati BGN, che si baserebbero su una «metodologia esclusiva» non precisata e opaca. Inoltre, tali dati sembrerebbero riflettere le quotazioni iniziali e le stime dei prezzi piuttosto che i differenziali delle operazioni effettuate, il che può fornire solo i differenziali massimi che tale banca può sperare di ottenere quando negozia con i clienti, come risulterebbe dalla seconda relazione Compass Lexecon. I dati BGN sarebbero inoltre incompleti in quanto non prenderebbero in considerazione i volumi di transazioni potenziali che possono avere un impatto sui differenziali denaro‑lettera. Oltre a ciò, essi sovrastimerebbero i differenziali ottenuti quando la Credit Suisse effettua transazioni con altri market maker, come risulterebbe parimenti dalla seconda relazione Compass Lexecon. Peraltro, la Credit Suisse ritiene che la Commissione non possa escludere la fonte di dati più appropriata per il motivo che un’altra parte dell’intesa non può produrre gli stessi dati. |
|
871 |
Come rilevato al precedente punto 807, il punto 15 degli orientamenti non è direttamente applicabile nel caso di specie, in quanto la Commissione si è discostata dal metodo di calcolo delle ammende previsto al punto 13 di tali orientamenti. |
|
872 |
Tuttavia, quando la Commissione, nell’esercizio del suo ampio potere di valutazione del metodo di calcolo di un’ammenda abbia definito, correttamente nel caso di specie, un metodo di calcolo delle ammende alternativo a quello previsto dal punto 13 di detti orientamenti, le spetta comunque, nell’attuazione di tale metodologia, assicurarsi di prendere in considerazione i migliori dati disponibili. |
|
873 |
Occorre quindi stabilire se i dati BGN utilizzati dalla Commissione per determinare il differenziale denaro‑lettera finale costituissero i migliori dati disponibili nell’attuazione della metodologia da essa definita. |
|
874 |
In tale contesto e tenuto conto della motivazione sviluppata dalla Commissione nella decisione impugnata (punti 903 e 918) e, in particolare, di quella con cui essa ha respinto gli argomenti fatti valere dalle banche interessate durante il procedimento amministrativo (punti da 919 a 929), queste ultime non possono limitarsi ad affermare che i dati utilizzati dalla Commissione sono inficiati da una o più carenze, ma, al contrario, devono dimostrare che, nell’ambito della metodologia legittimamente determinata da tale istituzione, esistono effettivamente dati migliori di quelli da essa considerati e che questi ultimi sono effettivamente disponibili (v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione, T‑105/17, EU:T:2019:675, punto 324). |
|
875 |
A tal riguardo, occorre rilevare che la Crédit agricole afferma essenzialmente che, alla luce di uno studio che essa non produce dinanzi al Tribunale ed essa stessa ammette riguardare un «campione limitato» di operazioni, la Commissione avrebbe dovuto privilegiare non i dati BGN, bensì i differenziali reali ai quali le transazioni sono state eseguite da tale banca e che avrebbero dovuto essere calcolati basandosi «a titolo indicativo» sul summenzionato «campione limitato», al fine di determinare un fattore di riduzione del differenziale denaro‑lettera «appropriato». |
|
876 |
Orbene, siffatti elementi imprecisi e non sufficientemente suffragati non sono idonei a dimostrare che fosse disponibile un set di dati completi e coerenti diverso da quello composto dai dati BGN utilizzati dalla Commissione, né a fortiori che detta serie fosse migliore di quest’ultima. |
|
877 |
Al contrario, il fatto che la Crédit agricole abbia basato la sua censura solo su un «campione limitato» di dati tende a dimostrare che essa – e a fortiori la Commissione – non era in grado di individuare e documentare con precisione le operazioni da essa stessa realizzate. |
|
878 |
A tal riguardo, il Tribunale non può non rilevare che, come risulta dal punto 926 della decisione impugnata, durante il procedimento amministrativo la Crédit agricole ha peraltro affermato che, «in assenza di prezzi di transazione reali che consentano di calcolare il differenziale denaro‑lettera, occorre utilizzare gli indici dei differenziali di prezzo (come il BGN) che sono sia specifici per l’obbligazione sia specifici per un determinato periodo», che «[u]na fonte appropriata per tali dati è il fornitore di dati Bloomberg, il quale fornisce, per ciascuna obbligazione e per ogni giornata, il corso di acquisto e il corso di vendita di fine giornata» e che «[l]a differenza fra tali corsi di vendita e di acquisto fornisce, per ciascuna obbligazione e per ogni giornata, un differenziale denaro‑lettera di fine giornata specifico per ciascuna obbligazione», il che non è contestato da tale banca. |
|
879 |
Inoltre, sebbene lo studio cui fa riferimento la Crédit agricole sia in linea con gli argomenti sollevati da tale banca durante il procedimento amministrativo, dal punto 925 della decisione impugnata risulta che la Commissione li ha giustamente respinti, essenzialmente per il motivo che, nell’ambito della metodologia proposta da detta banca, a causa della volatilità dei prezzi infragiornalieri, il prezzo di acquisto di un’obbligazione non può essere comparato al prezzo di acquisto di un’operazione inversa eseguita lo stesso giorno. |
|
880 |
Infine, se la Crédit agricole intendeva basare i propri argomenti sullo studio economico prodotto nell’allegato A.10 del suo ricorso, doveva indicare i punti precisi di detto studio che suffragavano i presenti argomenti e non limitarsi a segnalare l’esistenza del medesimo nell’introduzione del suo ricorso sotto il titolo «Contesto del ricorso» e a menzionarlo nella replica nell’ambito della sua censura relativa ad un errore della Commissione quanto al periodo di riferimento preso in considerazione per calcolare l’ammenda che le è stata inflitta (prima parte del suo quarto motivo). |
|
881 |
Al pari della Crédit agricole, la Credit Suisse afferma che, per determinare il suo fattore di adeguamento, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare non i dati BGN, bensì i differenziali ai quali le operazioni sono state eseguite da tale banca. |
|
882 |
A sostegno della sua affermazione, la Credit Suisse solleva diverse censure riguardo ai dati BGN, che occorre esaminare in successione. |
|
883 |
Anzitutto, occorre respingere la censura relativa al fatto che la Commissione avrebbe escluso i differenziali reali ai quali le transazioni sono state eseguite da detta banca a vantaggio dei dati BGN per il motivo che un’altra parte dell’intesa non poteva produrre gli stessi dati. |
|
884 |
Tale censura deriva da una lettura erronea del punto 918 della decisione impugnata. Detto punto enuncia che il ricorso ai dati BGN è giustificato dal fatto che i dati contenuti nel fascicolo della Commissione non forniscono un campione sufficiente di per sé a garantire che tutte le scadenze e tutti gli emittenti pertinenti dichiarati dalle parti nelle loro risposte alle richieste di informazioni della Commissione fossero proporzionalmente rappresentati. |
|
885 |
Deve parimenti essere respinta la censura della Credit Suisse secondo cui il modo in cui sono stati elaborati i dati BGN è ignoto, il che rende incerta la portata che deve essere loro attribuita. |
|
886 |
È certamente vero che, come rileva la Credit Suisse e come risulta dai documenti elaborati dalla piattaforma Bloomberg, il modo in cui sono stati elaborati i dati BGN è parzialmente ignoto. Tuttavia, questo elemento non può privare la Commissione della possibilità di ricorrere a tali dati nel caso di specie. |
|
887 |
Infatti, da un lato, come risulta dai punti 33, 220 o 725 della decisione impugnata, i dati forniti dalla suddetta piattaforma costituiscono dati ai quali gli operatori finanziari danno molto credito, in quanto, come rileva la Credit Suisse, le piattaforme come Bloomberg raccolgono informazioni di mercato per poi trasmetterle a tutti gli operatori del mercato. |
|
888 |
Dall’altro lato, come risulta dalla nota 1060 della decisione impugnata, che fa riferimento a un documento elaborato dalla piattaforma Bloomberg, i dati BGN costituiscono una fonte che si basa su prezzi eseguibili e indicativi di una serie di operatori e indica i prezzi disponibili per raggiungere un consenso e che, come rileva la Commissione, è elaborata da un soggetto terzo rispetto al procedimento. |
|
889 |
Pertanto, non si può validamente sostenere che, essendo parzialmente ignoto il modo in cui sono stati elaborati, i dati di riferimento costituiti dai dati BGN non possono essere utilizzati dalla Commissione, in particolare quando la Credit Suisse non ha affatto menzionato piattaforme di mercato che forniscano informazioni più esatte o più pertinenti rispetto alla piattaforma Bloomberg. |
|
890 |
Dev’essere parimenti respinta la censura della Credit Suisse basata sui termini del punto 1.8 della seconda relazione Compass Lexecon e secondo la quale i dati BGN «sembrerebbero riflettere le quotazioni iniziali e stime dei prezzi più che i differenziali denaro‑lettera delle transazioni». |
|
891 |
Infatti, da tale relazione non emerge con sufficiente certezza che il vero scopo dei dati BGN sia quello evocato dai suoi autori, segnatamente in assenza di riferimenti bibliografici e contrariamente alla definizione adottata dalla Commissione sulla base di un documento elaborato dalla piattaforma Bloomberg. |
|
892 |
Inoltre, si deve rilevare che l’affermazione ripresa dalla Credit Suisse di detta relazione è accompagnata dalla seguente avvertenza redazionale: «as such, we understand that», che limita notevolmente il valore probatorio di detta affermazione, la quale non è suffragata in altro modo. |
|
893 |
Per quanto riguarda, infine, le censure relative al fatto che i dati BGN non prenderebbero in considerazione l’impatto dei volumi scambiati sui prezzi delle obbligazioni SSA o sovrastimerebbero i differenziali ottenuti dalla Credit Suisse quando effettua transazioni con altri market maker, è giocoforza constatare che esse non appaiono prive di fondamento. |
|
894 |
Tuttavia, tale constatazione non può, nel caso di specie, privare la Commissione della possibilità di ricorrere ai dati BGN e, pertanto, invalidare l’importo del fattore di adeguamento calcolato utilizzandoli. |
|
895 |
Infatti, da un lato, alla Commissione non può essere opposto il fatto di avere utilizzato dati che non riflettono esattamente i differenziali reali ai quali le transazioni sono state eseguite dalla Credit Suisse, quando appunto tale istituzione non disponeva di dati esatti sufficientemente rappresentativi, come risulta dal punto 918 della decisione impugnata, non contestato dalla Credit Suisse, e, di conseguenza, ha dovuto ricorrere a una metodologia basata su dati alternativi necessariamente meno precisi al fine di ricostituire un valore sostitutivo. |
|
896 |
È peraltro in tal senso che il punto 16 degli orientamenti prevede che, «[q]ualora i dati resi disponibili da un’impresa non siano completi o attendibili, la Commissione può determinare il valore delle vendite di tale impresa sulla base dei dati parziali ottenuti e/o di qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata». |
|
897 |
Dall’altro lato, dai precedenti punti da 831 a 850 nonché 854 risulta che una metodologia basata sui dati di transazioni delle banche interessate non può risultare più appropriata di quella adottata dalla Commissione nella decisione impugnata. |
|
898 |
Pertanto, nell’ambito della metodologia stabilita dalla Commissione e la cui legittimità è stata confermata al precedente punto 852, i dati BGN devono essere considerati i migliori dati disponibili, in particolare alla luce delle dichiarazioni della Crédit agricole relative all’attendibilità di tali dati ai fini del calcolo del fattore di adeguamento, menzionate nel punto 926 della decisione impugnata e ricordate al precedente punto 878. |
|
899 |
Di conseguenza, occorre respingere il terzo argomento della terza parte del quarto motivo della Crédit agricole e il primo argomento della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse. |
– Sulla censura della Credit Suisse relativa alla sovrastima del suo valore sostitutivo a causa della presa in considerazione nei suoi confronti di importi nozionali di altre banche
|
900 |
Nell’ambito del terzo argomento della seconda parte del suo terzo motivo, svolto in subordine nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenga che la Commissione potesse legittimamente utilizzare i dati BGN, la Credit Suisse contesta alla Commissione di avere sovrastimato gli importi nozionali che sono stati presi in considerazione nei suoi confronti, attribuendole erroneamente importi negoziati da altre banche, e di avere respinto i suoi argomenti al riguardo nei punti 928 e 929 della decisione impugnata. |
|
901 |
Includere negli importi nozionali della Credit Suisse le operazioni con le quali tale banca acquista liquidità (liquidity sourcing) (pagando il prezzo ad un altro market maker) porterebbe ad attribuirle transazioni per le quali essa non poteva ottenere ricavi. Infatti, un market maker otterrebbe un margine solo sulla transazione con un cliente. A questo proposito, la Credit Suisse afferma che il prezzo pagato da un rivenditore al suo fornitore non viene aggiunto al calcolo del valore delle vendite. |
|
902 |
Inoltre, tale presa in considerazione negli importi nozionali delle operazioni di acquisto di liquidità, che rappresenterebbero dal 37,8 al 41% del totale delle operazioni della Credit Suisse, porterebbe a contabilizzare due volte la stessa transazione quando le operazioni sono effettuate tra due banche che hanno partecipato all’infrazione controversa. |
|
903 |
Con il presente argomento, la Credit Suisse contesta, in sostanza, alla Commissione di avere incluso negli importi nozionali (e non nel calcolo del fattore di adeguamento), utilizzati nel suo caso, le operazioni relative all’acquisto di liquidità che costituirebbero, a suo avviso, operazioni di approvvigionamento che non devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore delle vendite. |
|
904 |
Se è vero che, nell’ambito della determinazione di un «valore delle vendite» ai sensi del punto 13 degli orientamenti, al fine di stabilire l’importo di base dell’ammenda deve essere preso in considerazione solo l’importo delle vendite dell’impresa interessata, e quindi il prezzo totale che tale impresa ha applicato ai suoi clienti sul mercato di beni o servizi interessato (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2018, Kühne + Nagel International e a./Commissione, C‑261/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:56, punti 66 e 67), ciò non può valere tuttavia nel caso di specie, tenuto conto della metodologia adottata dalla Commissione per determinare il fattore di adeguamento. |
|
905 |
Infatti, nell’ambito della metodologia adottata dalla Commissione, ricordata ai precedenti punti da 748 a 759, tale istituzione ha determinato un fattore di adeguamento corrispondente alla metà del differenziale denaro‑lettera medio specifico per ogni banca, per tenere conto del fatto che ogni operazione di acquisto o di vendita effettuata da una banca rappresentava solo la metà di un’intera operazione di acquisto‑rivendita di un’obbligazione SSA (punti da 897 a 899 della decisione impugnata). |
|
906 |
Ne consegue, come risulta in particolare dal punto 11 della lettera relativa alle ammende e dalla nota 1054 della decisione impugnata, che, in ragione delle specificità della negoziazione delle obbligazioni SSA, la Commissione ha inteso determinare il valore sostitutivo non già prendendo in considerazione nei confronti del venditore l’intero differenziale denaro‑lettera di ciascuna operazione di vendita di obbligazioni SSA – il che le avrebbe impedito di includere negli importi nozionali delle banche interessate le operazioni relative agli acquisti di obbligazioni SSA – bensì considerando metà del differenziale denaro‑lettera dell’operazione nei confronti del venditore e metà del differenziale denaro‑lettera dell’operazione nei confronti dell’acquirente. |
|
907 |
Pertanto, in applicazione di tale metodologia, la cui validità è stata constatata al precedente punto 852, la Commissione non aveva altra scelta che includere negli importi nozionali di ciascuna banca interessata non solo le sue operazioni di vendita, ma anche le sue operazioni di acquisto, comprese quelle relative ad acquisti di liquidità che peraltro, per la maggior parte, se non nella loro totalità, avrebbero portato ad una successiva operazione di vendita. |
|
908 |
Inoltre, sul piano contabile, il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione la metà del differenziale denaro‑lettera medio applicato all’importo totale dell’operazione equivale a tenere conto di un differenziale denaro‑lettera medio totale applicato alla metà dell’importo dell’operazione, il che esclude qualsiasi doppia contabilizzazione dell’importo nozionale di tale operazione, da un lato, in capo all’acquirente e, dall’altro, in capo al venditore. |
|
909 |
Infine, nella misura in cui la Credit Suisse afferma che le operazioni di acquisto di liquidità effettuate con le banche che hanno partecipato all’infrazione controversa non avrebbero dovuto essere prese in considerazione nei suoi importi nozionali, occorre ricordare che, nell’ambito degli orientamenti, la nozione di «valore sostitutivo», al pari di quella di «valore delle vendite», è intesa ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione controversa ed il peso dell’impresa interessata nell’infrazione medesima (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, InnoLux/Commissione,C‑231/14 P, EU:C:2015:451, punto 50 e giurisprudenza citata). |
|
910 |
Ne consegue che la determinazione del valore sostitutivo implica la presa in considerazione di tutte le operazioni realizzate sul mercato interessato dall’infrazione, come avviene per la determinazione del valore delle vendite [v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2018, Panalpina World Transport (Holding) e a./Commissione, C‑271/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:59, punto 30 e giurisprudenza citata], e ciò per ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione controversa, come risulta dal punto 10 degli orientamenti. |
|
911 |
Orbene, tenuto conto della metodologia adottata dalla Commissione, ricordata ai precedenti punti da 748 a 759 e in base alla quale essa ha determinato, per ciascuna banca interessata, il valore sostitutivo moltiplicando i suoi importi nozionali per il suo fattore di adeguamento determinato sulla base di metà del suo proprio differenziale denaro‑lettera medio, è logico che, per un’operazione di acquisto di liquidità effettuata da una banca che ha partecipato all’infrazione controversa con un’altra banca che ha parimenti partecipato a tale infrazione, la Commissione abbia preso in considerazione gli importi nozionali corrispondenti a detta operazione per ciascuna di tali banche, come ha fatto per ogni operazione di acquisto di liquidità effettuata da una banca che ha partecipato all’infrazione controversa con un’altra banca che non vi ha partecipato. |
|
912 |
È vero che tale metodologia porta a prendere in considerazione l’importo nozionale scambiato in una determinata operazione di acquisto di liquidità sia per il venditore dell’obbligazione SSA in questione sia per il suo acquirente. |
|
913 |
Tuttavia, questa duplice presa in considerazione deriva dai principi stessi che disciplinano la determinazione delle ammende ai sensi degli orientamenti e in particolare del loro punto 10, applicato al contesto specifico del caso di specie in cui la Commissione ha determinato il valore sostitutivo tenendo conto non solo delle operazioni di vendita, ma anche delle operazioni di acquisto. |
|
914 |
Inoltre, escludere dal calcolo del valore sostitutivo una parte delle operazioni che rientrano indiscutibilmente nell’ambito di applicazione dell’intesa contestata avrebbe la conseguenza di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell’infrazione controversa, pregiudicando così l’obiettivo del perseguimento e della sanzione efficace delle infrazioni all’articolo 101 TFUE (v., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 77). |
|
915 |
La Commissione ha quindi correttamente ritenuto, al punto 929 della decisione impugnata, che, nell’ambito della metodologia che essa aveva legittimamente definito e che era intesa a determinare un valore sostitutivo rappresentativo del complesso dell’attività delle banche interessate e in particolare di quella della Credit Suisse, occorresse includere negli importi nozionali considerati nei confronti di tale banca le operazioni relative ad acquisti di liquidità, comprese quelle effettuate tra le banche che avevano partecipato all’infrazione controversa. |
|
916 |
Pertanto, il terzo argomento della seconda parte del terzo motivo della Credit Suisse deve essere respinto in quanto infondato. |
2) Sulla censura della Crédit agricole relativa alla scelta della Commissione di non considerare il 2014 come periodo di riferimento per il calcolo del valore sostitutivo
|
917 |
Ai sensi del punto 13 degli orientamenti, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, in linea di massima la Commissione (...) prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione». |
|
918 |
Ai punti 894 e 935 della decisione impugnata, la Commissione ha tuttavia deciso, ai fini del calcolo del valore sostitutivo, di discostarsi dal punto 13 degli orientamenti. |
|
919 |
In tal senso, essa ha indicato «che [era] più appropriato basare il valore sostitutivo annualizzato sul valore delle vendite effettivamente realizzate dalle [banche interessate] nei mesi corrispondenti alla loro rispettiva partecipazione all’infrazione» e che, «[p]ertanto, gli importi nozionali scambiati durante il loro periodo di partecipazione individuale all’intesa [sono stati] annualizzati in funzione della durata della loro rispettiva partecipazione, dividendo la totalità [degli importi nozionali scambiati da una banca durante il suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa] per il numero di mesi interi di partecipazione alla stessa e moltiplicando poi tale media mensile per 12». |
|
920 |
La Commissione ha giustificato tale scelta con tre motivi, vale a dire le dimensioni variabili del mercato delle obbligazioni SSA, la forte volatilità dei differenziali denaro‑lettera nel periodo dell’infrazione e i periodi diversi nei quali le banche interessate sono state coinvolte nell’infrazione controversa. |
|
921 |
Inoltre, al punto 895 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che gli importi nozionali annualizzati scambiati riflettevano l’importanza economica dell’infrazione controversa ed il peso relativo di ciascuna impresa in tale infrazione, indipendentemente dal loro periodo di partecipazione individuale. |
|
922 |
Nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo, la Crédit agricole sostiene che, utilizzando una media annualizzata degli importi nozionali delle obbligazioni SSA scambiate da tale banca nel suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa e non solo gli importi nozionali scambiati da detta banca nel 2014 – ultimo anno intero di partecipazione della medesima banca all’infrazione controversa –, la Commissione ha violato il punto 13 degli orientamenti, il principio di buona amministrazione nonché il suo obbligo di motivazione. |
|
923 |
A sostegno di tale parte, la Crédit agricole afferma nel suo ricorso che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha specificato né la natura né l’entità dell’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera. Essa non avrebbe neppure spiegato in che modo il ricorso a una media annualizzata degli importi nozionali delle obbligazioni SSA scambiate fosse necessario nel caso di specie, in particolare per quanto riguarda la sua partecipazione, che è iniziata dopo il periodo di forte volatilità del 2011. Oltre a ciò, la Crédit agricole ritiene che l’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera evocata dalla Commissione non giustificasse lo scostamento dal punto 13 degli orientamenti. Ciò avrebbe dovuto valere a maggior ragione in quanto, nel caso della Crédit agricole, il differenziale tra, da un lato, gli importi nozionali annualizzati e, dall’altro, gli importi nozionali scambiati nel 2014 sarebbe stato di appena il 10%. |
|
924 |
Nella sua replica, la Crédit agricole aggiunge che la giustificazione della Commissione relativa ai diversi periodi di partecipazione all’infrazione controversa delle diverse banche interessate è priva di senso e contraria alla prassi decisionale di tale istituzione. |
|
925 |
Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata relativamente alla scelta della Commissione di discostarsi dal punto 13 degli orientamenti, è giocoforza constatare che dai punti 894 e 935 della decisione impugnata, la cui sostanza è ricordata ai precedenti punti da 918 a 921, emergono in modo chiaro e non equivoco le ragioni di tale scelta, consentendo così alle banche interessate di conoscere le giustificazioni di detta scelta e al Tribunale di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas,C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 74 e giurisprudenza citata). |
|
926 |
È certamente vero che, come affermato dalla Crédit agricole, nella decisione impugnata la Commissione non ha dimostrato la natura né l’entità dell’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera da essa invocata. |
|
927 |
Tuttavia, sarebbe eccessivo esigere una motivazione specifica per ciascun elemento quantitativo sul quale si basa il ragionamento della Commissione, giacché esso appare, come constatato ai precedenti punti da 765 a 788, chiaro e non equivoco (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punti 108 e 111 e giurisprudenza citata). |
|
928 |
Ciò è vero a maggior ragione nel caso di specie in quanto, da un lato, la Crédit agricole ha sollevato dinanzi al Tribunale diversi argomenti che mettono in discussione l’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera sui quali la Commissione si era basata e quest’ultima è stata in grado di fornire giustificazioni nella fase istruttoria del presente procedimento (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 110). |
|
929 |
Dall’altro lato, non si può ragionevolmente ritenere che l’assenza di precisazioni relative alla natura e all’entità della variabilità dei differenziali denaro‑lettera delle obbligazioni SSA abbia privato la Crédit agricole, operatore del mercato delle obbligazioni SSA, della facoltà di valutare essa stessa se la constatazione obiettiva, effettuata ai punti 894, 899 e 935 della decisione impugnata e relativa all’elevata volatilità del mercato delle obbligazioni SSA nel periodo dell’infrazione, fosse comprovata o, al contrario, erronea. |
|
930 |
Pertanto, la Crédit agricole non può validamente far valere un difetto di motivazione della decisione impugnata relativamente alle ragioni che hanno giustificato la scelta della Commissione di discostarsi dal punto 13 degli orientamenti e di prendere in considerazione non gli importi nozionali scambiati da tale banca nel 2014, bensì una media annualizzata degli importi nozionali scambiati da detta banca in tutto il suo periodo di partecipazione all’infrazione controversa. |
|
931 |
Per quanto riguarda, poi, la fondatezza della scelta effettuata dalla Commissione, occorre ricordare che il punto 13 degli orientamenti autorizza la Commissione a derogare alla regola relativa alla presa in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, delle vendite realizzate dall’impresa interessata nell’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione controversa, purché detta istituzione giustifichi tale deroga in modo giuridicamente sufficiente (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2014, Pilkington Group e a./Commissione, T‑72/09, non pubblicata, EU:T:2014:1094, punti 212 e 213 e giurisprudenza citata). |
|
932 |
Nel caso di specie, ai punti 894 e 935 della decisione impugnata la Commissione ha giustificato la sua scelta di derogare alla regola fissata al punto 13 degli orientamenti con tre motivi, ricordati al precedente punto 920. |
|
933 |
Orbene, come risulta dal precedente punto 923, per contestare il carattere giustificato della deroga al punto 13 degli orientamenti della Commissione, la Crédit agricole si è limitata, nel suo ricorso, a contestare il secondo motivo addotto dalla Commissione, ossia quello relativo all’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera delle obbligazioni SSA nel periodo dell’infrazione. |
|
934 |
Ne consegue che il primo e il terzo motivo, riguardanti la variazione delle dimensioni del mercato delle obbligazioni SSA durante il periodo dell’infrazione e i diversi periodi di partecipazione all’infrazione delle banche interessate, devono essere considerati definitivamente comprovati e pertinenti al fine di giustificare, nel caso di specie, la deroga al punto 13 degli orientamenti. |
|
935 |
A tal riguardo, occorre rilevare che è vero che la Crédit agricole, nella sua replica, ha contestato il terzo motivo addotto dalla Commissione. |
|
936 |
Tuttavia, dal momento che non è stato dedotto nell’ambito del ricorso, tale argomento, che presenta carattere di novità, non si fonda su elementi di fatto o di diritto emersi durante il procedimento e non può essere inteso come un ampliamento dell’argomento relativo all’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera delle obbligazioni SSA, è tardivo e, pertanto, irricevibile ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2019, Commune de Fessenheim e a./Commissione, T‑751/17, EU:T:2019:330, punto 60). |
|
937 |
Ciò precisato, si deve constatare che dagli elementi di prova trasmessi dalla Commissione a seguito di una misura di organizzazione del procedimento e che vertono su un campione di obbligazioni SSA (BEI e CADES) con scadenza da 0 a 3 anni e da 7 a 10 anni, risulta che, nel periodo dell’infrazione, tali obbligazioni SSA hanno effettivamente registrato forti differenziali denaro‑lettera, in particolare tra la fine del 2011 e la fine del 2013. |
|
938 |
Tale circostanza, considerata congiuntamente al fatto, non contestato, che le dimensioni del mercato delle obbligazioni SSA erano variate durante il periodo dell’infrazione, evidenzia che l’annualizzazione degli importi nozionali – che portava a tenere conto, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, dell’intero periodo dell’infrazione di ciascuna banca interessata – era necessaria per riflettere l’importanza economica di tale infrazione, come rilevato dalla Commissione al punto 895 della decisione impugnata. |
|
939 |
Infatti, considerare soltanto l’ultimo anno di partecipazione di ciascuna banca all’infrazione controversa avrebbe portato la Commissione a sottostimare l’importanza economica di tale infrazione, non tenendo affatto conto degli anni 2012 e 2013, durante i quali l’impatto di detta infrazione è stato più rilevante a causa, in particolare, dell’elevata volatilità dei differenziali denaro‑lettera. |
|
940 |
Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della Crédit agricole relativo, in sostanza, al fatto che la sua partecipazione all’infrazione – iniziata l’11 gennaio 2013 e terminata il 24 marzo 2015 – è avvenuta in un periodo soggetto a una minore volatilità dei differenziali denaro‑lettera, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a non derogare al punto 13 degli orientamenti nei suoi confronti. |
|
941 |
Infatti, non assoggettare la Crédit agricole all’annualizzazione dei suoi importi nozionali avrebbe portato la Commissione a non prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo di base della sua ammenda, lo stesso periodo di riferimento utilizzato per le altre banche interessate, il che le avrebbe impedito di irrogare ammende che riflettessero il peso relativo di ciascuna delle banche interessate nell’infrazione controversa, come risulta in sostanza dal punto 895 della decisione impugnata. |
|
942 |
Inoltre, tenuto conto del fatto che il 2013 e anche l’inizio del 2014 sono stati segnati da una volatilità dei differenziali denaro‑lettera certamente molto meno accentuata di quella degli anni 2012 e 2013, ma più accentuata di quella del periodo decorrente dall’inizio del 2014, calcolare l’importo di base dell’ammenda della Crédit agricole sulla base degli importi nozionali scambiati da quest’ultima solo nel 2014 avrebbe comportato, a scapito delle altre banche che hanno partecipato all’infrazione controversa, una violazione del principio della parità di trattamento. |
|
943 |
In tale ipotesi, la Crédit agricole sarebbe stata l’unica banca per la quale l’importo di base dell’ammenda sarebbe stato calcolato sulla base di un anno soggetto a una modesta volatilità dei differenziali denaro‑lettera, e ciò sebbene essa abbia partecipato all’infrazione controversa anche nel 2013, che è stato segnato da una volatilità non trascurabile dei differenziali denaro‑lettera delle obbligazioni SSA. |
|
944 |
Infine, la Crédit agricole non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che gli importi nozionali annualizzati non siano, per motivi specificamente connessi alla sua situazione, rappresentativi delle sue effettive dimensioni e della sua potenza economica né dell’entità dell’infrazione da essa commessa (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2014, Esso e a./Commissione, T‑540/08, EU:T:2014:630, punto 96 e giurisprudenza citata). |
|
945 |
A tal riguardo, il fatto, sottolineato dalla Crédit agricole, che il valore sostitutivo annualizzato preso in considerazione nei suoi confronti differisca appena del 10% rispetto agli importi nozionali scambiati da tale banca nel 2014 non può essere sufficiente. |
|
946 |
Pertanto, nel caso di specie, la Commissione poteva derogare, senza incorrere in errore, al punto 13 degli orientamenti ai fini del calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte alle banche interessate e, in particolare, alla Crédit agricole. |
|
947 |
Per quanto riguarda, infine, la violazione del principio di buona amministrazione asserita dalla Crédit agricole, è giocoforza constatare che essa non è dimostrata con argomenti autonomi rispetto a quelli addotti per censurare la scelta della Commissione di non considerare il 2014 come periodo di riferimento per il calcolo del valore sostitutivo, sicché deve essere esclusa, per gli stessi motivi esposti nei precedenti punti da 931 a 946. |
|
948 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima parte del quarto motivo della Crédit agricole. |
3) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di gravità (punti da 20 a 23 degli orientamenti)
|
949 |
Ai punti 940 e 941 della decisione impugnata, la Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di gravità dell’infrazione del 16%. |
|
950 |
Essa ha giustificato tale coefficiente moltiplicatore di gravità essenzialmente con il fatto che l’infrazione controversa ha riguardato l’intero SEE e ha assunto la forma di accordi di fissazione dei prezzi, di scambi collusivi di informazioni, di spartizioni del mercato e di ripartizioni della clientela, comportamenti che costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. |
|
951 |
Nell’ambito della quarta parte del quarto motivo della Crédit agricole e nell’ambito della terza parte del terzo motivo della Credit Suisse, le ricorrenti contestano il coefficiente moltiplicatore di gravità del 16% applicato dalla Commissione. |
|
952 |
In primo luogo, per quanto riguarda la Crédit agricole, tale banca afferma che la Commissione non era legittimata ad applicare un coefficiente di gravità comune a tutte le banche che avevano partecipato all’infrazione controversa e avrebbe dovuto applicare nei suoi confronti un coefficiente moltiplicatore di gravità «più appropriato». |
|
953 |
Secondo la Crédit agricole, per rispettare il principio della parità di trattamento nonché per conformarsi alle sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 129), e dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 90), si imponeva un coefficiente moltiplicatore di gravità individualizzato e inferiore. Secondo tali sentenze, la Commissione dovrebbe tenere conto, in sede di determinazione del coefficiente moltiplicatore di gravità, della durata dell’infrazione controversa, del comportamento – eventualmente secondario – delle imprese interessate, del loro ruolo nella creazione di tale infrazione, del profitto da esse realizzato e delle loro rispettive dimensioni. |
|
954 |
Orbene, la Crédit agricole avrebbe partecipato all’infrazione meno a lungo delle altre banche e non avrebbe contribuito a crearla. Inoltre, il suo operatore sarebbe stato meno attivo di quelli delle altre banche. Infine, la Crédit agricole sarebbe solo un «operatore molto piccolo» del mercato delle obbligazioni SSA, sul quale tale banca sarebbe entrata solo nel 2012/2013. |
|
955 |
A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che la Crédit agricole non può utilmente invocare le sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 129), e dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 90), in quanto esse non sono state pronunciate nell’ambito di ricorsi diretti contro decisioni adottate in un’epoca in cui il calcolo delle ammende inflitte sulla base dell’articolo 101 TFUE era disciplinato da orientamenti, con i quali la Commissione si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale. |
|
956 |
Infatti, come risulta espressamente dalle sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158), e dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), il calcolo delle ammende è effettuato sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 1962, 13, pag. 204) – ripreso in sostanza all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 –, e non sulla base degli orientamenti, in particolare dei loro punti da 20 a 23 (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Team Relocations e a./Commissione, T‑204/08 e T‑212/08, EU:T:2011:286, punto 87). |
|
957 |
Ne consegue che le sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158), e dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), non possono imporre alla Commissione, in fase di determinazione del coefficiente moltiplicatore di gravità (punti da 20 a 23 degli orientamenti), di prendere in considerazione elementi diversi dalla gravità intrinseca dell’infrazione controversa, che, in ogni caso e come previsto dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Team Relocations e a./Commissione, T‑204/08 e T‑212/08, EU:T:2011:286, punto 87), sono stati debitamente presi in considerazione in altre fasi del calcolo dell’ammenda irrogata a tale banca. |
|
958 |
Inoltre, occorre rammentare che, se è vero che, nell’ambito del calcolo delle ammende irrogate sulla base dell’articolo 101 TFUE, la Commissione non può esimersi dal rispetto del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione,T‑311/94, EU:T:1998:93, punto 309), sia dal punto 22 degli orientamenti sia dalla giurisprudenza ad esso relativa risulta tuttavia che il coefficiente moltiplicatore di gravità riflette, in linea di principio, la gravità dell’infrazione controversa e non la gravità relativa della partecipazione a tale infrazione di ciascuna delle imprese interessate [v., in tal senso, nella vigenza degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), sentenza del 12 novembre 2009, Carbone‑Lorraine/Commissione, C‑554/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:702, punti 27 e 29; nella vigenza degli orientamenti, sentenze del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione,T‑352/09, EU:T:2012:673, punto 58, e del 14 maggio 2014, Reagens/Commissione, T‑30/10, non pubblicata, EU:T:2014:253, punto 240]. |
|
959 |
Pertanto, la valutazione di circostanze individuali è effettuata, in linea di principio, non nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, vale a dire al momento della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, bensì nell’ambito dell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 103). |
|
960 |
È del resto in tal senso che i punti da 19 a 22 degli orientamenti prevedono la determinazione del coefficiente moltiplicatore di gravità per l’infrazione di cui trattasi e non per ciascuna impresa che vi abbia partecipato. |
|
961 |
Nel caso di specie, un coefficiente moltiplicatore di gravità del 16% per un’infrazione come quella constatata nella decisione impugnata non può essere considerato inappropriato o sproporzionato. |
|
962 |
Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione ai punti da 939 a 941 della decisione impugnata, l’infrazione controversa ha riguardato l’intero SEE e ha assunto la forma di accordi di fissazione dei prezzi, di scambi collusivi di informazioni, di spartizioni del mercato e di ripartizioni della clientela, comportamenti che costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. |
|
963 |
Inoltre, un coefficiente moltiplicatore di gravità del 16% è significativamente inferiore al limite superiore della forbice prevista ai punti 21 e 23 degli orientamenti per le restrizioni della concorrenza che assumono una forma siffatta. |
|
964 |
Infatti, la Commissione ha indicato ai punti 21 e 23 degli orientamenti che essa considererà in generale una proporzione che può raggiungere il 30% del valore delle vendite, ma che, per le infrazioni quali gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati – qualificazione adottata nella decisione controversa – la proporzione considerata si situerà generalmente «sui valori più alti previsti». |
|
965 |
Oltre a ciò, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Crédit agricole, il coefficiente moltiplicatore di gravità applicato nei suoi confronti non rivela alcuna violazione del principio della parità di trattamento. |
|
966 |
Infatti, le caratteristiche specifiche di tale banca nonché le caratteristiche pertinenti della sua partecipazione all’infrazione controversa sono state debitamente prese in considerazione in altre fasi del calcolo dell’ammenda, conformemente all’obbligo della Commissione di tenere conto del comportamento individuale adottato dall’impresa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punti 99, 100, 105 e 106). |
|
967 |
Pertanto, la durata più breve della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa, così come il fatto che essa non abbia partecipato alla sua creazione – elemento che è strettamente connesso alla durata della sua partecipazione a tale infrazione – hanno indotto la Commissione ad applicare nei suoi confronti un coefficiente di durata di 2,20 anni, mentre esso era di 3,28 anni per la BofA, di 4,75 anni per la Credit Suisse e di 4,18 anni per la Deutsche Bank, come risulta dal punto 951 della decisione impugnata. |
|
968 |
Analogamente, le dimensioni inferiori della Crédit agricole sono state prese in considerazione a titolo del valore sostitutivo, che, a motivo del volume minore degli importi nozionali scambiati da detta banca, era molto inferiore a quello delle altre banche, come risulta dal punto 905 della decisione impugnata. |
|
969 |
Infine, nella fattispecie, la Commissione non aveva motivo di prendere in considerazione il fatto che, durante l’infrazione controversa, l’operatore della Crédit agricole sia stato meno attivo degli operatori delle altre banche. |
|
970 |
Infatti, oltre al fatto che la Crédit agricole non afferma, né a fortiori dimostra, di avere soddisfatto le condizioni di cui al punto 29, terzo trattino, degli orientamenti, secondo costante giurisprudenza, le modalità passive di partecipazione all’infrazione, come la presenza di un’impresa a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, rappresentano una complicità idonea a far sorgere la sua responsabilità nell’ambito dell’articolo 101 TFUE, dal momento che il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta (v. sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punto 28 e giurisprudenza citata). |
|
971 |
Pertanto, è senza commettere errori che la Commissione ha potuto applicare, in particolare nei confronti della Crédit agricole, un coefficiente moltiplicatore di gravità del 16%. |
|
972 |
Tale conclusione vale allo stesso modo per la Credit Suisse e non è messa in discussione dall’argomento di tale banca con cui essa si limita ad affermare, in un unico punto del suo ricorso, che «l’ammenda [che le è stata] inflitta (...) sopravvaluta notevolmente la gravità dell’infrazione [in quanto] la Commissione non ha dimostrato che le comunicazioni relative alla determinazione dei prezzi siano anticoncorrenziali per oggetto (seconda parte del primo motivo)», che «non esisteva un piano d’insieme che perseguisse lo stesso obiettivo comune prima e dopo il febbraio 2013 (prima parte del secondo motivo)», che «[essa] non era a conoscenza delle comunicazioni bilaterali asseritamente anticoncorrenziali effettuate da altre banche dopo il febbraio 2013 e non avrebbe potuto ragionevolmente prevederle» (seconda parte del secondo motivo), e che «la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che il comportamento successivo al febbraio 2013 fosse continuativo (terza parte del secondo motivo)». |
|
973 |
Infatti, queste quattro censure corrispondono esattamente a quelle formulate dalla Credit Suisse e respinte dal Tribunale nell’ambito della seconda parte del primo motivo nonché della prima, della seconda e della terza parte del suo secondo motivo, alle quali peraltro tale banca rinvia espressamente. |
|
974 |
Ne consegue che la quarta parte del quarto motivo della Crédit agricole e la terza parte del terzo motivo della Credit Suisse devono essere respinte in quanto infondate. |
4) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di durata (punto 24 degli orientamenti)
|
975 |
Ai punti 950 e 951 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato di avere calcolato il coefficiente moltiplicatore di durata, previsto al punto 24 degli orientamenti, sulla base del numero di giorni di partecipazione di ciascuna banca interessata all’infrazione controversa, quale determinato al punto 842 di detta decisione. |
|
976 |
La Commissione ha quindi applicato un coefficiente moltiplicatore di durata di 2,20 anni nei confronti della Crédit agricole in ragione di una durata della sua partecipazione all’infrazione controversa di 804 giorni, e un coefficiente moltiplicatore di durata di 4,75 anni nei confronti della Credit Suisse in ragione di una durata della sua partecipazione all’infrazione controversa di 1738 giorni. |
|
977 |
Nell’ambito della quinta parte del quarto motivo della Crédit agricole e nell’ambito della quarta parte del terzo motivo della Credit Suisse, le ricorrenti contestano il coefficiente moltiplicatore di durata applicato nei loro confronti. |
i) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di durata di 2,20 anni applicato nei confronti della Credit agricole
|
978 |
Con la quinta parte del suo quarto motivo, la Crédit agricole contesta alla Commissione di avere applicato un coefficiente moltiplicatore di durata di 2,20 anni per il motivo che tale banca avrebbe partecipato all’infrazione controversa dal 10 gennaio 2013 al 24 marzo 2015. |
|
979 |
Orbene, come essa avrebbe dimostrato nell’ambito del suo primo e del suo secondo motivo, la sua partecipazione all’infrazione controversa dopo la fine del 2013 o, al più tardi, dopo l’inizio del 2014 non sarebbe dimostrata. |
|
980 |
Infatti, la Commissione avrebbe ignorato o trascurato vari elementi determinanti relativi alla durata dell’infrazione. In primo luogo, la diminuzione del numero di prove disponibili a partire dalla fine di ottobre 2013 dimostrerebbe la cessazione dell’infrazione controversa ben prima della data considerata dalla Commissione, il che sarebbe confermato dall’assenza di discussioni tra l’operatore della Crédit agricole e l’operatore della BofA, dopo il passaggio di quest’ultimo dalla Deutsche Bank alla BofA nel primo semestre del 2014. In secondo luogo, i comportamenti contestati – o, quanto meno, gli scambi di informazioni – non avrebbero avuto un oggetto anticoncorrenziale e sarebbero stati troppo distanziati durante il 2013 e all’inizio del 2014. |
|
981 |
A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che il coefficiente moltiplicatore di durata utilizzato per determinare l’importo di un’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 101 TFUE non ha alcun rapporto con la gravità e, quindi, con la natura anticoncorrenziale per oggetto o per effetto dell’infrazione che giustifica l’irrogazione di tale ammenda. |
|
982 |
Pertanto, l’argomento della Crédit agricole relativo all’assenza di oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti di cui trattasi – peraltro respinto in precedenza – deve essere disatteso. |
|
983 |
Per il resto, è giocoforza constatare che gli argomenti della Crédit agricole, relativi all’assenza di carattere continuato dell’infrazione controversa e ad un errore della Commissione quanto alla data di cessazione della partecipazione di tale banca a detta infrazione, sono già stati respinti nell’ambito della risposta al suo secondo motivo. |
|
984 |
Tuttavia, è stato constatato al precedente punto 145 che la Commissione non poteva validamente basarsi sulla discussione del 10 gennaio 2013 e che, pertanto, l’inizio della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa doveva essere fissato all’11 gennaio 2013. |
|
985 |
Orbene, tenuto conto del fatto che il calcolo del coefficiente moltiplicatore di durata da parte della Commissione ha dato luogo ad un arrotondamento al secondo decimale inferiore (in particolare per la Credit Suisse e la Deutsche Bank) e che la riduzione di un giorno della durata della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa – da 804 a 803 giorni – implica una riduzione di detto coefficiente da 2,20 a 2,19, si deve constatare un errore nel calcolo del coefficiente moltiplicatore di durata applicato a tale banca. |
|
986 |
Pertanto, occorre accogliere la quinta parte del quarto motivo della Crédit agricole. |
ii) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di durata di 4,75 anni applicato nei confronti della Credit Suisse
|
987 |
Con la quarta parte del suo terzo motivo, la Credit Suisse contesta alla Commissione di avere applicato un coefficiente moltiplicatore di durata di 4,75 anni, per il motivo che tale banca avrebbe partecipato all’infrazione controversa dal 21 giugno 2010 al 24 marzo 2015. Orbene, come essa avrebbe dimostrato nell’ambito della quarta parte del suo secondo motivo, la sua partecipazione all’infrazione dopo l’agosto 2014 non sarebbe dimostrata. |
|
988 |
Poiché la quarta parte del secondo motivo della Credit Suisse è stata respinta, lo stesso deve valere per la quarta parte del suo terzo motivo. |
b) Sulle censure relative all’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Crédit agricole
|
989 |
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda della Crédit agricole, effettuato dalla Commissione ai sensi della sezione 2 degli orientamenti, tale banca contesta alla Commissione, nell’ambito, rispettivamente, di un segmento della quarta parte del suo quarto motivo e della seconda parte del suo quarto motivo, di essere incorsa, da un lato, in errori di valutazione nell’esame delle circostanze attenuanti e, dall’altro, di avere violato il principio della parità di trattamento nel determinare il coefficiente di dissuasione specifico che le è stato applicato (punto 30 degli orientamenti). |
|
990 |
Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella quarta parte del suo quarto motivo, la Crédit agricole non sviluppa alcun argomento a sostegno dell’allegazione relativa ad errori di valutazione nell’esame delle circostanze attenuanti e si limita a criticare la valutazione effettuata dalla Commissione del coefficiente moltiplicatore di gravità dell’infrazione controversa fissato al punto 941 di detta decisione. |
|
991 |
Pertanto, conformemente all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, tale argomento relativo ad errori di valutazione nell’esame delle circostanze attenuanti, sviluppato nella quarta parte del suo quarto motivo, deve essere respinto in quanto irricevibile. |
|
992 |
Di conseguenza, nell’ambito della contestazione degli adeguamenti dell’importo di base dell’ammenda, saranno esaminate solo le censure della Crédit agricole relative all’adeguamento effettuato a titolo del coefficiente di dissuasione specifico (punto 30 degli orientamenti) e vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento. |
|
993 |
A sostegno della sua allegazione, la Crédit agricole afferma che, al punto 964 della decisione impugnata, la Commissione non poteva, senza violare il principio della parità di trattamento, applicare ad essa nonché alla BofA un coefficiente di dissuasione specifico – rispettivamente di 1,2 e di 1,3 – ai sensi del punto 30 degli orientamenti in ragione dell’entità del loro fatturato rispettivamente di circa EUR 55 ed EUR 73 miliardi nel 2020, senza farlo invece in relazione alla Credit Suisse, la quale tuttavia, per il medesimo anno, ha realizzato un fatturato significativo di circa EUR 21 miliardi. |
|
994 |
A tal riguardo, la Corte ha già statuito che, come risulta dal punto 30 degli orientamenti, di cui peraltro la Crédit agricole non asserisce l’illegittimità, la circostanza che il fatturato di un’impresa sia particolarmente elevato rispetto a quello di altre imprese che hanno partecipato all’intesa giustifica, per garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, un aumento della stessa in funzione della potenza economica dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione,C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 102, e ordinanza del 2 febbraio 2012, Elf Aquitaine/Commissione, C‑404/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:56, punto 86 e giurisprudenza citata). |
|
995 |
Inoltre, se è vero che, in una data decisione, la Commissione non può esimersi dal rispetto dal principio della parità di trattamento nella determinazione dei coefficienti moltiplicatori di dissuasione specifici (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Versalis e Eni/Commissione, T‑103/08, non pubblicata, EU:T:2012:686, punto 324), tuttavia le imprese interessate non possono criticare la determinazione di tali coefficienti in ragione della mancanza di un’esatta proporzionalità tra essi e il fatturato delle diverse imprese interessate (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Dow Chemical e a./Commissione, C‑499/11 P, EU:C:2013:482, punti 88 e 91, e del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punti 302 e 303). |
|
996 |
Nel caso di specie, dal punto 964 della decisione impugnata risulta espressamente che i coefficienti moltiplicatori di dissuasione specifici fissati dalla Commissione in relazione alla BofA e alla Crédit agricole sono stati determinati in funzione dell’importanza relativa dei fatturati di tali imprese. |
|
997 |
Inoltre, la Crédit agricole non contesta che, nel 2020, il fatturato della Credit Suisse, certo non menzionato in detto punto 964, ma che la Crédit agricole ha comunicato nel suo ricorso, era nettamente inferiore al suo nonché a quello della BofA. |
|
998 |
Infatti, il fatturato della Credit Suisse era inferiore di 3,38 volte a quello della BofA e di 2,62 volte a quello della Crédit agricole, il che implica che, tra le banche che hanno partecipato all’infrazione controversa, la Credit Suisse aveva una potenza economica nettamente inferiore. |
|
999 |
Ne consegue che, al fine di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda nei confronti della BofA e della Crédit agricole, la Commissione ben poteva applicare loro un coefficiente di dissuasione specifico e, senza violare il principio della parità di trattamento, non applicare tale coefficiente alla Credit Suisse. |
|
1000 |
Pertanto, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo della Crédit agricole in quanto infondata. |
|
1001 |
Alla luce di quanto precede, il quarto motivo della Crédit agricole e il terzo motivo della Credit Suisse sono respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. |
5. Conclusione sui motivi diretti all’annullamento della decisione impugnata
|
1002 |
Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo di annullamento dedotto dalla Crédit agricole nella causa T‑386/21 nonché tutti i motivi di annullamento dedotti dalla Credit Suisse nella causa T‑406/21 sono respinti. |
|
1003 |
Pertanto, nella causa T‑406/21, il primo e il secondo capo delle conclusioni formulati dalla Credit Suisse e diretti, in sostanza, all’annullamento totale o parziale dell’articolo 1, lettera d), della decisione impugnata, nonché all’annullamento totale o, in subordine, parziale dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettera d), di tale decisione devono essere respinti. |
|
1004 |
Poiché la Credit Suisse non chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 (v. punti 46 e da 67 a 69 supra), il ricorso proposto da tale banca nella causa T‑406/21 deve essere integralmente respinto. |
|
1005 |
Per contro, dall’esame del secondo e del terzo motivo dedotti dalla Crédit agricole risulta che la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata constatata nella decisione impugnata è dimostrata solo a partire dall’11 gennaio 2013 e che la Commissione è quindi incorsa in errore nel considerare, all’articolo 1, lettera c), di detta decisione, che tale impresa ha partecipato a un’infrazione unica e continuata a partire dal 10 gennaio 2013. |
|
1006 |
Di conseguenza, e come risulta dall’esame del quarto motivo, la Commissione ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 nel considerare, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta nell’articolo 2, lettera c), della decisione impugnata, che l’infrazione commessa dalla Crédit agricole era durata 2,20 anni. |
|
1007 |
Ne deriva che il primo e il secondo capo delle conclusioni formulati dalla Crédit agricole devono essere accolti parzialmente e che, da un lato, l’articolo 1, lettera c), della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui, in tale disposizione, la Commissione dichiara che la Crédit agricole ha partecipato a un’infrazione unica e continuata a decorrere dal 10 gennaio 2013 e, dall’altro, l’articolo 2, lettera c), della medesima decisione deve essere annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda a carico della Crédit agricole in EUR 3 993 000. |
|
1008 |
Poiché le illegittimità constatate nella causa T‑386/21 incidono sulla determinazione dell’importo dell’ammenda e la Crédit agricole chiede, nell’ambito del secondo capo delle sue conclusioni, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, le conseguenze che occorre trarre da dette illegittimità devono essere esaminate dal Tribunale a titolo della sua competenza estesa al merito. |
F. Sulla domanda della Crédit agricole relativa all’esercizio della competenza estesa al merito
|
1009 |
Nell’ambito del secondo capo delle sue conclusioni presentato in subordine, la Crédit agricole chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. |
|
1010 |
Nell’esercizio della propria competenza estesa al merito prevista all’articolo 261 TFUE e all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il giudice dell’Unione è abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la propria valutazione per la determinazione dell’importo di tale sanzione a quella della Commissione, autrice dell’atto in cui detto importo è stato inizialmente fissato (v. sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 75 e giurisprudenza citata) e, conseguentemente, ad annullare, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda inflitta. |
|
1011 |
Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa a titolo della propria competenza estesa al merito, spetta al giudice dell’Unione valutare esso stesso le circostanze della fattispecie e il tipo di infrazione di cui trattasi. Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che siano prese in considerazione, per ciascuna impresa sanzionata, la gravità dell’infrazione in questione nonché la sua durata, nel rispetto dei principi, in particolare, di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle sanzioni e di parità di trattamento, senza che il giudice dell’Unione sia vincolato dalle regole indicative definite dalla Commissione nei suoi orientamenti, anche se queste ultime possono guidarlo (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti 89 e 90). |
|
1012 |
A tale proposito, si deve rilevare che il Tribunale ha constatato, ai precedenti punti 145, 551, 984 e 1005, che la Commissione aveva erroneamente considerato il 10 gennaio 2013 quale data di inizio della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa, il che implicava che tale data dovesse essere fissata all’11 gennaio 2013. Tuttavia, con riserva delle implicazioni di tale constatazione sulla durata della partecipazione della suddetta banca all’infrazione controversa nonché sul coefficiente moltiplicatore di durata applicato alla medesima banca, il Tribunale ha respinto in quanto infondate le censure sollevate da detta banca e dirette contro gli altri elementi relativi alla determinazione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, in particolare quelli relativi alla gravità dell’infrazione controversa. |
|
1013 |
In tale contesto, il Tribunale ritiene di poter fare proprie, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, le valutazioni giuridicamente fondate effettuate dalla Commissione ai punti da 868 a 949 e da 952 a 971 della decisione impugnata. |
|
1014 |
Spetta tuttavia ad esso stabilire se, tenuto conto della metodologia di calcolo del valore sostitutivo, la riduzione della durata della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa da 574 giorni lavorativi a 573 giorni lavorativi imponga di modificare l’importo dell’ammenda inflitta a tale banca. |
|
1015 |
Infatti, detta riduzione implica non solo una riduzione degli importi nozionali annualizzati presi in considerazione dalla Commissione, ma altresì una valutazione delle conseguenze della soppressione dei dati relativi al 10 gennaio 2013 sul calcolo del differenziale denaro‑lettera finale di tale banca, da cui dipende direttamente il fattore di adeguamento adottato nei suoi confronti. |
|
1016 |
Spetta del pari al Tribunale esaminare se il coefficiente moltiplicatore di durata applicato alla Crédit agricole, come prospettato nel precedente punto 985, imponga di modificare l’importo dell’ammenda inflitta a tale banca. |
|
1017 |
Tuttavia, tenuto conto in particolare della regola dell’arrotondamento al terzo decimale inferiore adottata dalla Commissione per il calcolo del fattore di adeguamento (v. punto 759 supra), ma anche della durata – ancorché leggermente ridotta – della partecipazione della Crédit agricole all’infrazione controversa e della gravità di quest’ultima, il Tribunale ritiene che non occorra riformare l’importo dell’ammenda irrogata a tale banca per l’infrazione unica e continuata di cui all’articolo 1 di detta decisione per il periodo dall’11 gennaio 2013 al 24 marzo 2015. |
|
1018 |
Pertanto, l’importo dell’ammenda inflitta alla Crédit agricole deve essere fissato in EUR 3993000. |
IV. Sulle spese
|
1019 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
|
1020 |
La Crédit agricole, rimasta quasi totalmente soccombente, dev’essere condannata alle spese nella causa T‑386/21, conformemente alla domanda della Commissione. |
|
1021 |
La Credit Suisse, rimasta totalmente soccombente, dev’essere condannata alle spese nella causa T‑406/21, conformemente alla domanda della Commissione. |
|
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
|
|
|
|
Svenningsen Tomljenović Mac Eochaidh Martín y Pérez de Nanclares Stancu Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2024. Firme |
Indice
|
I. Fatti |
|
|
A. Sul settore della obbligazioni SSA |
|
|
1. Prezzo di un’obbligazione SSA sul mercato secondario |
|
|
a) Formazione del prezzo sul mercato secondario |
|
|
b) Prezzi bidirezionali proposti dai market maker |
|
|
2. Posizioni di negoziazione e rischio di negoziazione |
|
|
3. Scambi tra banche tramite intermediari |
|
|
B. Sul procedimento che ha dato luogo alla decisione impugnata |
|
|
C. Sulla decisione impugnata |
|
|
1. Sulla constatazione dell’infrazione controversa |
|
|
2. Sull’irrogazione di ammende |
|
|
3. Sul dispositivo |
|
|
II. Conclusioni delle parti |
|
|
III. In diritto |
|
|
A. Sulle richieste di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico |
|
|
B. Sull’oggetto dei ricorsi della Crédit agricole e della Credit Suisse |
|
|
1. Sul ricorso della Crédit agricole |
|
|
2. Sul ricorso della Credit Suisse |
|
|
C. Sull’oggetto dell’infrazione constatata nella decisione impugnata |
|
|
D. Sulla ricevibilità delle censure dirette contro l’interpretazione delle discussioni esaminate nella decisione impugnata |
|
|
1. Sulle eccezioni di irricevibilità relative alle censure della Crédit agricole |
|
|
2. Sulle eccezioni di irricevibilità relative alle censure della Crédit Suisse |
|
|
E. Sulle domande di annullamento della Crédit agricole e della Credit Suisse |
|
|
1. Sul terzo motivo della Crédit agricole, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza |
|
|
2. Sul secondo motivo della Crédit agricole e sul secondo motivo della Credit Suisse, relativi ad errori nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come infrazione unica e continuata |
|
|
a) Osservazioni preliminari |
|
|
b) Sull’esistenza di accordi e/o di pratiche concordate aventi carattere anticoncorrenziale |
|
|
1) Sulle discussioni il cui carattere anticoncorrenziale è comprovato |
|
|
2) Sul carattere anticoncorrenziale delle discussioni che la Crédit agricole e la Credit Suisse sono legittimate a contestare |
|
|
i) Sulle discussioni che la Crédit agricole è legittimata a contestare |
|
|
– Sulla discussione del 18 gennaio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 31 gennaio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 15 febbraio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 19 marzo 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 21 marzo 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 24 maggio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 3 giugno 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 10 luglio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 25 luglio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 6 agosto 2014 |
|
|
– Sulla discussione del 12 marzo 2015 |
|
|
ii) Sulle discussioni che la Crédit Suisse è legittimata a contestare |
|
|
– Sulla discussione del 28 settembre 2010 |
|
|
– Sulla discussione dell’8 febbraio 2012 |
|
|
– Sulla discussione del 10 gennaio 2013 |
|
|
– Sulla discussione del 12 marzo 2015 |
|
|
– Sul messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015 |
|
|
3) Conclusione sulle discussioni esaminate nella decisione impugnata |
|
|
c) Sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata |
|
|
1) Sul carattere unico dell’infrazione constatata |
|
|
i) Sull’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale prima e durante il febbraio 2013 |
|
|
ii) Sulla prosecuzione del piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale dopo il febbraio 2013 |
|
|
2) Sul carattere continuato dell’infrazione constatata |
|
|
i) Sulla terza parte del secondo motivo della Credit Suisse, relativa all’assenza di prove del carattere continuato dell’infrazione controversa dopo il febbraio 2013 |
|
|
ii) Sulla seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole, nella misura in cui mira a dimostrare l’assenza di carattere continuato dell’infrazione constatata |
|
|
d) Sulla partecipazione della Crédit agricole e della Credit Suisse all’infrazione unica e continuata constatata |
|
|
1) Sulla prima parte del secondo motivo dedotto dalla Crédit agricole, vertente formalmente sull’assenza di un contributo da parte sua a un piano d’insieme |
|
|
i) Sul contributo intenzionale della Crédit agricole a un piano d’insieme |
|
|
ii) Sulla conoscenza, da parte della Crédit agricole, di tutti gli altri comportamenti attuati o previsti dalle altre banche interessate |
|
|
2) Sulla seconda parte del secondo motivo della Credit Suisse, relativa ad errori quanto alla sua conoscenza delle discussioni bilaterali tra gli operatori di altre banche o quanto al fatto che essa poteva ragionevolmente prevederli |
|
|
e) Sulla durata della partecipazione della Crédit agricole e della Credit Suisse all’infrazione unica e continuata controversa |
|
|
1) Sulla seconda parte del secondo motivo della Crédit agricole, nella misura in cui mira a dimostrare l’assenza di continuità della sua partecipazione all’infrazione constatata |
|
|
2) Sulla quarta parte del secondo motivo della Credit Suisse, relativa al fatto che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione ad un qualsiasi comportamento illecito dopo l’agosto 2014 |
|
|
f) Conclusione sul secondo motivo della Crédit agricole e sul secondo motivo della Credit Suisse |
|
|
3. Sul primo motivo della Crédit agricole e sul primo motivo della Credit Suisse, relativi ad errori nella qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come restrizione per oggetto |
|
|
a) Osservazioni preliminari relative all’oggetto e al fondamento delle censure formulate dalle ricorrenti |
|
|
1) Sulle censure della Crédit agricole |
|
|
2) Sulle censure della Credit Suisse |
|
|
b) Sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto» |
|
|
1) Osservazioni preliminari |
|
|
2) Sul grado di dannosità per la concorrenza necessario per qualificare un comportamento come «restrizione per oggetto» |
|
|
3) Sulla valutazione dei comportamenti di cui trattasi da parte della Commissione |
|
|
i) Sulle censure relative alla valutazione del contesto economico dei comportamenti di cui trattasi da parte della Commissione |
|
|
– Sulla censura della Crédit Agricole, relativa alla mancata valutazione del contesto economico dell’infrazione controversa |
|
|
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative alla valutazione erronea del contesto economico dell’infrazione controversa |
|
|
ii) Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al carattere non sufficientemente dannoso per la concorrenza dei comportamenti di cui trattasi |
|
|
iii) Sulle censure relative al carattere, in sostanza, «giustificato» dei comportamenti di cui trattasi |
|
|
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative agli effetti proconcorrenziali dei comportamenti di cui trattasi |
|
|
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al carattere «necessario», «legittimo», «positivo» o «inerente ed essenziale» dei comportamenti di cui trattasi |
|
|
4) Conclusione sulla qualificazione dei comportamenti di cui trattasi come «restrizione per oggetto» |
|
|
4. Sul quarto motivo della Crédit agricole e sul terzo motivo della Credit Suisse, relativi a una carenza di motivazione e ad errori nella determinazione dell’importo della loro rispettiva ammenda |
|
|
a) Sulle censure relative all’importo di base delle ammende inflitte alla Crédit agricole e alla Credit Suisse |
|
|
1) Sulle censure relative all’importo del valore sostitutivo |
|
|
i) Sulla censura della Credit Suisse relativa al difetto di motivazione del calcolo dell’ammenda |
|
|
ii) Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative a violazioni degli orientamenti |
|
|
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al rifiuto della Commissione di ricorrere a una metodologia di calcolo del differenziale denaro‑lettera basata sui dati delle loro proprie transazioni |
|
|
– Sulla censura della Crédit agricole relativa all’utilizzo di ponderazioni fisse delle obbligazioni SSA considerate per l’intero periodo dell’infrazione e per tutte le banche interessate ai fini del calcolo del differenziale denaro‑lettera di ciascuna di tali banche |
|
|
– Sulle censure della Crédit agricole e della Credit Suisse relative al ricorso ai dati BGN |
|
|
– Sulla censura della Credit Suisse relativa alla sovrastima del suo valore sostitutivo a causa della presa in considerazione nei suoi confronti di importi nozionali di altre banche |
|
|
2) Sulla censura della Crédit agricole relativa alla scelta della Commissione di non considerare il 2014 come periodo di riferimento per il calcolo del valore sostitutivo |
|
|
3) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di gravità (punti da 20 a 23 degli orientamenti) |
|
|
4) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di durata (punto 24 degli orientamenti) |
|
|
i) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di durata di 2,20 anni applicato nei confronti della Credit agricole |
|
|
ii) Sulle censure relative al coefficiente moltiplicatore di durata di 4,75 anni applicato nei confronti della Credit Suisse |
|
|
b) Sulle censure relative all’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Crédit agricole |
|
|
5. Conclusione sui motivi diretti all’annullamento della decisione impugnata |
|
|
F. Sulla domanda della Crédit agricole relativa all’esercizio della competenza estesa al merito |
|
|
IV. Sulle spese |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.