ECLI:EU:T:2026:219•Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 marzo 2026.#Air Canada contro Commissione europea.#Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del Tribunale – Rifiuto della Commissione di versare interessi sull’eccedenza – Termine di prescrizione – Dies a quo – Interruzione – Ricevibilità – Nozione di “interessi” – Tasso applicabile.#Causa T-310/21.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 marzo 2026.#Air Canada contro Commissione europea.#Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del Tribunale – Rifiuto della Commissione di versare interessi sull’eccedenza – Termine di prescrizione – Dies a quo – Interruzione – Ricevibilità – Nozione di “interessi” – Tasso applicabile.#Causa T-310/21.
ECLI:EU:T:2026:219Eu Chamb Extd 09 T25 mar 2026
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici)
25 marzo 2026 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Riduzione dell’importo dell’ammenda da parte del Tribunale – Rifiuto della Commissione di versare interessi sull’eccedenza – Termine di prescrizione – Dies a quo – Interruzione – Ricevibilità – Nozione di “interessi” – Tasso applicabile»
Nella causa T‑310/21,
Air Canada, con sede in Saint-Laurent, Québec (Canada), rappresentata da T. Soames e I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avvocati, nonché T. Johnston, barrister,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, M. Domecq, T. Isacu de Groot e L. Wildpanner, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici),
composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, L. Truchot, H. Kanninen (relatore), M. Sampol Pucurull e T. Perišin, giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:
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l’ordinanza del 5 luglio 2022 che unisce al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione; |
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la decisione del 10 agosto 2023, adottata in applicazione dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e dopo aver sentito le parti, di sospendere il procedimento in attesa della decisione conclusiva del giudizio nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488); |
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le osservazioni delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 e il 29 luglio 2024 sulle conseguenze da trarre dalla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), per la presente causa, |
in seguito all’udienza del 5 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso la Air Canada, ricorrente, chiede, in via principale, sul fondamento dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito per il rifiuto della Commissione europea di versarle gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE in esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), o, in subordine, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione del 25 marzo 2021 che le rifiuta il versamento di interessi al tasso legale. |
I. Fatti
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2 |
La ricorrente è una compagnia di trasporto aereo attiva sul mercato del trasporto aereo di merci. |
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3 |
Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione C(2010) 7694 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione del 9 novembre 2010»). |
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4 |
La decisione del 9 novembre 2010 comprendeva 21 destinatari, tra cui la ricorrente. Tale decisione constatava, nella sua motivazione, un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo. Secondo tale motivazione, i destinatari di detta decisione avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci nel SEE e in Svizzera. |
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5 |
Gli articoli da 1 a 4 della decisione del 9 novembre 2010 imputano ai destinatari di detta decisione i comportamenti che caratterizzano tale infrazione unica e continuata. |
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6 |
L’articolo 5 della decisione del 9 novembre 2010 riguarda le ammende. Per quanto attiene alla presente controversia, tale articolo dispone quanto segue: «Per le infrazioni di cui agli articoli da 1 a 4 [della decisione 9 novembre 2010] sono inflitte le seguenti ammende:
(…) Le ammende inflitte devono essere pagate in euro entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione (…). Dopo la scadenza di tale termine, saranno automaticamente dovuti gli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui è stata adottata la [decisione del 9 novembre 2010], maggiorato di 3,5 punti percentuali. Qualora un’impresa di cui all’articolo 1 [della decisione del 9 novembre 2010] presenti un ricorso, tale impresa deve coprire l’importo dell’ammenda al più tardi entro la data di scadenza, fornendo una garanzia bancaria accettabile o effettuando il pagamento dell’ammenda a titolo provvisorio conformemente all’articolo 85 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione». |
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7 |
Il 6 gennaio 2011 la ricorrente ha presentato un ricorso di annullamento contro la decisione del 9 novembre 2010. |
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8 |
Il 10 febbraio 2011 la ricorrente ha pagato a titolo provvisorio l’importo totale dell’ammenda che le era stata inflitta all’articolo 5 della decisione del 9 novembre 2010. |
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9 |
Con sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), il Tribunale ha annullato la decisione del 9 novembre 2010 nella parte che riguardava la ricorrente. |
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10 |
Il 5 febbraio 2016 la Commissione ha informato la ricorrente della sua decisione di rimborsarle un importo corrispondente all’ammenda che essa aveva versato a titolo provvisorio (EUR 21037500), maggiorato di un rendimento garantito (EUR 468540,80) (in prosieguo: la «decisione del 5 febbraio 2016»). Essa ha precisato che tale importo di EUR 21506040,80 sarebbe stato «oggetto di uno storno in data odierna». |
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11 |
La ricorrente ha percepito tale importo l’8 febbraio 2016. |
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12 |
Il 4 febbraio 2021 la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera nella quale chiedeva il pagamento dei seguenti importi:
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13 |
Il 25 marzo 2021 la Commissione ha notificato alla ricorrente la decisione di non accogliere la sua domanda descritta al precedente punto 12 (in prosieguo: la «lettera del 25 marzo 2021»), in quanto tale domanda era prescritta in applicazione dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
II. Conclusioni delle parti
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14 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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15 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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III. In diritto
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16 |
Poiché la ricorrente ha presentato in via principale la domanda di risarcimento, è tale domanda che occorre esaminare per prima. |
A. Sulla domanda di risarcimento danni
1. Sui motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione
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17 |
Nelle sue osservazioni sulle conseguenze da trarre, per la presente causa, dalla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Commissione ha indicato di mantenere i due motivi di irricevibilità sollevati nella sua eccezione, vertenti, il primo, sulla prescrizione dell’azione di risarcimento ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, il secondo, sull’inadeguatezza del mezzo del ricorso per risarcimento danni per contestare l’esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994). |
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18 |
Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di irricevibilità. |
a) Sul secondo motivo di irricevibilità, vertente sull’inadeguatezza del mezzo del ricorso per risarcimento danni per contestare l’esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11)
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19 |
La Commissione fa valere, in sostanza, che la ricorrente ha esperito un mezzo di ricorso inadeguato per contestare l’esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994). Essa avrebbe dovuto proporre un ricorso di annullamento contro la decisione con la quale la Commissione ha fissato la somma che doveva esserle rimborsata, vale a dire l’importo principale dell’ammenda indebitamente pagata maggiorato del rendimento prodotto, anziché proporre un ricorso per risarcimento danni. |
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20 |
La Commissione aggiunge che la domanda di risarcimento costituisce un aggiramento del termine previsto all’articolo 263 TFUE per contestare la decisione di rimborso. Infatti, tale decisione risale al febbraio 2016, mentre il presente ricorso per risarcimento danni è stato proposto solo nel giugno 2021. |
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21 |
La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione. |
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22 |
Occorre ricordare che, quando il ricorrente chiede, come nel caso di specie, il pagamento di interessi dovuti ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE a seguito di una sentenza di annullamento, il danno lamentato deriva dall’illecita omissione, da parte della Commissione, di adottare un provvedimento che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta, in violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione [ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 51]. |
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23 |
Dall’articolo 266, primo comma, TFUE emerge infatti che l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto con effetto ex tunc comporta. Ciò implica, in particolare, il pagamento delle somme indebitamente percepite in base a tale atto nonché il versamento di interessi (v. sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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24 |
L’articolo 266 TFUE non prevede mezzi di ricorso particolari per garantire l’esecuzione delle sentenze dei giudici dell’Unione. Se un singolo ritiene che l’atto adottato in sostituzione dell’atto annullato non sia conforme alla motivazione e al dispositivo della sentenza, egli può proporre un nuovo ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. Il ricorso per carenza previsto dall’articolo 265 TFUE costituisce, al contrario, il mezzo appropriato per far constatare l’illegittima astensione di un’istituzione dall’adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2014, Editions Odile Jacob/Commissione, T‑471/11, EU:T:2014:739, punto 71 e giurisprudenza citata). Il ricorso per risarcimento danni previsto dall’articolo 268 TFUE e dall’articolo 340, secondo comma, TFUE mira, dal canto suo, ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un illecito commesso nell’esecuzione di una decisione di un giudice dell’Unione. |
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25 |
Peraltro, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso per risarcimento danni è stato istituito come un ricorso autonomo avente la sua particolare funzione nell’ambito del sistema dei mezzi di ricorso e subordinato a condizioni di esercizio definite con riferimento al suo oggetto specifico (v., in tal senso, ordinanza del 21 giugno 1993, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, C‑257/93, EU:C:1993:249, punto 14 e giurisprudenza citata; sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 59, e ordinanza del 3 febbraio 2025, Kerkosand/Commissione, T‑216/24, non pubblicata, EU:T:2025:142, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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26 |
Tuttavia, anche se una parte può agire mediante un’azione risarcitoria senza essere costretta da nessun precetto a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che le arreca pregiudizio, essa non può tuttavia aggirare per questa via l’irricevibilità di una domanda avente ad oggetto la stessa illegittimità e diretta agli stessi fini pecuniari (v. sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 50 e giurisprudenza citata). |
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27 |
Pertanto, un ricorso per risarcimento danni dev’essere dichiarato irricevibile laddove sia, in realtà, diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e laddove avrebbe per effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, l’azzeramento degli effetti giuridici della decisione medesima. Ciò si verifica nel caso in cui il ricorrente cerchi, mediante una domanda di risarcimento danni, di ottenere un risultato identico a quello che gli avrebbe procurato l’accoglimento di un ricorso di annullamento che ha omesso di proporre in tempo utile (v. sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 51 e giurisprudenza citata). |
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28 |
Occorre pertanto stabilire se, come sostiene la Commissione, ammettere la ricevibilità della domanda di risarcimento danni nel caso di specie equivarrebbe ad aggirare, cosa che la giurisprudenza esposta ai precedenti punti da 24 a 27 vieta, l’omessa contestazione, da parte della ricorrente, mediante un ricorso di annullamento proposto entro il termine di ricorso previsto all’articolo 263 TFUE, della decisione del 5 febbraio 2016. |
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29 |
A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che il mero silenzio di un’istituzione non può, in linea di massima, essere assimilato a un rifiuto implicito, salvo quando tale conseguenza sia espressamente prevista da una disposizione del diritto dell’Unione. Senza escludere che, in circostanze specifiche, tale principio possa non trovare applicazione, di modo che il silenzio o l’inerzia di un’istituzione possano essere eccezionalmente considerati come aventi valore di decisione implicita di diniego, la Corte ne ha dedotto che l’atto con il quale la Commissione rimborsa ad un’impresa il solo importo principale dell’ammenda indebitamente pagata senza prendere esplicitamente posizione sul pagamento degli interessi non costituiva una decisione implicita di diniego di pagamento di detti interessi impugnabile con un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punto 45). |
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30 |
Orbene, da un lato, nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede che il silenzio della Commissione costituisca una decisione implicita di rifiuto nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Dall’altro, non risulta che il silenzio della Commissione fosse assimilabile ad una decisione implicita di rifiuto nelle circostanze della presente causa. Infatti, nella decisione del 5 febbraio 2016 indirizzata alla ricorrente, la Commissione si è limitata ad indicare l’importo che intendeva versare. Essa ha certamente precisato che non solo avrebbe rimborsato l’ammenda versata a titolo provvisorio, ma anche che tale importo sarebbe stato maggiorato di un rendimento garantito. Da detta decisione del 5 febbraio 2016 nonché dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra la ricorrente e la Commissione tra il 23 dicembre 2015 e il 17 febbraio 2016 riguardante il rimborso risulta che la Commissione non si è mai pronunciata esplicitamente sul versamento degli interessi quali richiesti dalla ricorrente nella presente causa. Nell’ambito del presente procedimento, essa non ha fatto valere alcuna circostanza specifica che giustifichi di considerare eccezionalmente tale decisione come una decisione implicita di diniego degli interessi e, del resto, nessun elemento del fascicolo consente di individuarne una. |
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31 |
In circostanze del genere, è l’atto che, al pari della lettera del 25 marzo 2021 nel caso di specie, oppone un rifiuto esplicito alla domanda di versamento degli interessi che costituisce l’atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento [v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punto 47, e ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punto 43]. |
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32 |
Di conseguenza, si deve considerare che la decisione del 5 febbraio 2016 non si è pronunciata sul pagamento degli interessi e, pertanto, non poteva essere considerata come un rifiuto di versare questi ultimi impugnabile mediante un ricorso di annullamento. La Commissione sostiene quindi erroneamente che la proposizione di un ricorso per risarcimento danni costituisce un aggiramento dell’omissione della ricorrente di agire mediante un ricorso di annullamento avverso detta decisione. |
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33 |
Pertanto, occorre respingere il secondo motivo di irricevibilità. |
b) Sul primo motivo di irricevibilità, vertente sulla prescrizione dell’azione di risarcimento
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34 |
La Commissione sostiene che il ricorso per risarcimento danni è prescritto ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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35 |
Essa ritiene che, anche supponendo che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere al più tardi l’8 febbraio 2016, data del rimborso, il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sia scaduto al più tardi l’8 febbraio 2021. Inoltre, anche supponendo che il termine di prescrizione non fosse ancora scaduto e che la lettera del 25 marzo 2021 abbia avuto l’effetto di interrompere tale termine, essa avrebbe prorogato tale termine solo fino al 25 maggio 2021, conformemente all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti, quest’ultima disposizione rinvierebbe solo al termine di due mesi di cui all’articolo 263 TFUE e non anche al termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale. Ciò perché detto articolo 60 si applicherebbe solo ai termini processuali. Orbene, l’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevederebbe un termine di prescrizione e non un termine processuale. A sostegno della sua argomentazione, la Commissione invoca la sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punti 52, 54 e 56). |
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36 |
La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione e ritiene che il termine di due mesi di cui all’articolo 263 TFUE, al quale rinvia l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea per presentare un ricorso contro la risposta alla previa richiesta, debba essere aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura. Pertanto, il suo ricorso per risarcimento danni sarebbe stato proposto entro i termini impartiti. |
1) Sul dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di risarcimento
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37 |
L’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, così dispone: «Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta dall’istanza presentata dinanzi alla Corte di giustizia o dalla previa richiesta che la vittima può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. In quest’ultimo caso, il ricorso deve essere presentato nel termine di due mesi previsto dall’articolo 263 [TFUE]; si applicano, se del caso, le disposizioni dell’articolo 265, secondo comma, [TFUE]». |
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38 |
Secondo una giurisprudenza costante, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando sono soddisfatte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretizzato (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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39 |
In una situazione come quella del caso di specie, che ha ad oggetto il risarcimento di un danno corrispondente all’importo degli interessi dovuti sull’importo principale di un’ammenda indebitamente pagata, è l’asserita astensione della Commissione dal versare all’interessato interessi, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, ad essere all’origine del danno lamentato. Ne consegue che è tale astensione a costituire il «fatto», ai sensi dell’articolo 46, primo comma, prima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che fa decorrere il termine di prescrizione di cinque anni [v., in tal senso, ordinanze del 27 ottobre 2023, British Airways/Commissione, C‑138/23 P, non pubblicata, EU:C:2023:821, punto 57, e del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punti 40 e 51]. |
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40 |
Nel caso di specie, l’asserita astensione della Commissione dall’adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994) comporta si è concretizzata l’8 febbraio 2016 con il rimborso effettivo dell’importo principale dell’ammenda indebitamente pagata, il quale era maggiorato del rendimento garantito, senza tuttavia essere accompagnato dagli interessi menzionati al precedente punto 23. |
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41 |
Si deve quindi ritenere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere l’8 febbraio 2016, cosa su cui le parti, del resto, concordano. |
2) Sulla scadenza del termine di prescrizione dell’azione di risarcimento
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42 |
Ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la prescrizione è interrotta, in materia di responsabilità extracontrattuale, vuoi dall’istanza proposta dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, vuoi dalla previa richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. |
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43 |
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, in cui l’interessato presenta all’istituzione competente dell’Unione una domanda diretta al risarcimento del danno lamentato, sono possibili due ipotesi. La prima è quella in cui l’interessato presenta un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione senza attendere che l’istituzione competente si pronunci sulla sua domanda e prima della scadenza del termine previsto all’articolo 265, secondo comma, TFUE. La seconda è quella in cui l’istituzione competente respinge la previa domanda o non vi risponde entro il termine previsto all’articolo 265, secondo comma, TFUE, nel qual caso l’interruzione del termine è acquisita solo se tale domanda è seguita da un’istanza presentata entro i termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 263 e 265 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1967, Kampffmeyer e a./Commissione, 5/66, 7/66, da 13/66 a 16/66 e da 18/66 a 24/66, non pubblicata, EU:C:1967:31, pag. 337, e ordinanza del 4 agosto 1999, Fratelli Murri/Commissione, T‑106/98, EU:T:1999:163, punto 29). In queste due ipotesi, è alla data di ricezione della previa domanda da parte dell’istituzione interessata che il termine di prescrizione si considera interrotto (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione, T‑8/95 e T‑9/95, EU:T:2007:298, punto 80 e giurisprudenza citata). |
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44 |
L’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea considera quindi diversi termini. Da un lato, esso fissa a cinque anni il termine di prescrizione. Dall’altro lato, nel caso di una previa domanda all’istituzione competente, esso rinvia al termine previsto dall’articolo 263 TFUE, precisando che, se del caso, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. |
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45 |
Come indicato al precedente punto 41, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere l’8 febbraio 2016. La ricorrente ha presentato la sua domanda preliminare il 4 febbraio 2021, ossia prima dell’8 febbraio 2021, data di scadenza del termine di prescrizione. La Commissione ha respinto la sua domanda il 25 marzo 2021. |
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46 |
La ricorrente ha proposto il presente ricorso il 2 giugno 2021, ossia due mesi e otto giorni dopo che la Commissione ha respinto la sua domanda preliminare il 25 marzo 2021. |
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47 |
Le parti controvertono sull’applicazione del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, di cui all’articolo 60 del regolamento di procedura, al termine di due mesi menzionato all’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante rinvio all’articolo 263 TFUE. |
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48 |
L’articolo 60 del regolamento di procedura prevede che i termini processuali siano aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. Tale termine è stato introdotto al fine di tener conto delle difficoltà incontrate dalle parti a causa della loro maggiore o minore distanza dalla sede della Corte (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 48). |
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49 |
Occorre anzitutto rilevare che il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non è un termine processuale. Esso è per sua natura diverso da un siffatto termine (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 49). Ne consegue che il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni non si applica a detto termine di prescrizione (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 59). |
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50 |
Quanto al termine di due mesi menzionato all’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante rinvio all’articolo 263 TFUE, si tratta di un termine diverso da quello di prescrizione. Esso riguarda un atto processuale che l’interessato deve compiere affinché il suo ricorso per risarcimento danni sia ricevibile a seguito dell’interruzione del termine di prescrizione. |
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51 |
Orbene, dalla giurisprudenza risulta che il riferimento, di cui all’articolo 46, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, al termine di due mesi previsto all’articolo 263 TFUE ha l’effetto di far applicare nel settore dell’interruzione della prescrizione le norme sul computo dei termini applicabili nell’ambito di quest’ultimo articolo (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2002, Schulte/Consiglio e Commissione, T‑261/94, EU:T:2002:27, punto 63 e giurisprudenza citata), il che include il termine in ragione della distanza previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 19 settembre 2001, Jestädt/Consiglio e Commissione, T‑332/99, EU:T:2001:218, punto 53). |
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52 |
Pertanto, poiché il termine istituito dall’articolo 263 TFUE è un termine processuale, conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura qualsiasi applicazione di tale termine deve essere aumentata di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. Di conseguenza, nella misura in cui l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea rinvia espressamente al termine istituito dall’articolo 263 TFUE e detto articolo 46 non contiene alcuna disposizione che osti all’applicazione dell’articolo 60 del regolamento di procedura, la mera assenza di riferimento a tale articolo 60 non può, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, impedire l’applicazione di detto articolo 60 al caso di specie. |
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53 |
In conclusione, si deve constatare che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla previa domanda della ricorrente il 4 febbraio 2021, prima della scadenza del periodo di cinque anni. Successivamente, quest’ultima ha proposto il suo ricorso nel termine di due mesi e dieci giorni successivi alla risposta della Commissione alla sua domanda il 25 marzo 2021. La domanda di risarcimento presentata nell’ambito del presente ricorso non è quindi prescritta. |
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54 |
Pertanto, il primo motivo di irricevibilità deve essere respinto. |
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55 |
Di conseguenza, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo insieme ed esaminare la fondatezza della domanda di risarcimento danni. |
2. Nel merito
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56 |
La ricorrente chiede, in sostanza, da un lato, il risarcimento del danno derivante dall’esecuzione incompleta da parte della Commissione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), in ragione del mancato versamento, l’8 febbraio 2016, della totalità degli interessi dovuti nell’ambito del rimborso dell’importo dell’ammenda indebitamente percepito e, dall’altro, il versamento degli interessi di mora calcolati sull’importo di tale risarcimento per il periodo successivo a tale data fino all’esecuzione della presente sentenza. |
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57 |
L’articolo 340, secondo comma, TFUE prevede che, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione debba risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. |
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58 |
Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subito dai soggetti lesi (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 32 e giurisprudenza citata). |
a) Sulla domanda di risarcimento in ragione dell’esecuzione incompleta della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11)
1) Sull’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli
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59 |
La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l’articolo 266, primo comma, TFUE rifiutando di versarle gli interessi diretti a risarcire forfettariamente la privazione del godimento della somma versata provvisoriamente a titolo dell’ammenda inflitta (in prosieguo: gli «interessi forfettari»). Dalla sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), risulterebbe che un siffatto rifiuto di pagamento costituisce una violazione sufficientemente qualificata di detto articolo. Il diritto ad una restituzione integrale sarebbe soddisfatto dal versamento di tali interessi al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato del 3,5%, vale a dire, nel caso di specie, il 4,5%. Tale tasso deriverebbe dall’applicazione dell’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag.1). Pertanto, essa chiede che la Commissione sia condannata a pagare la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che avrebbero dovuto essere corrisposti come interessi forfettari. Nelle sue osservazioni sulla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la ricorrente sostiene che tale sentenza conferma la sua posizione. |
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60 |
Nel controricorso e nella controreplica, la Commissione sostiene di non aver violato l’articolo 266 TFUE, e ancor meno di aver commesso una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione. A tal riguardo essa ricorda di aver rimborsato alla ricorrente l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi prodotti, conformemente all’articolo 85 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2342/2002, al fine di eliminare qualsiasi arricchimento senza causa. |
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61 |
Nelle sue osservazioni sulla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Commissione riconosce che tale sentenza risolve a favore della ricorrente la questione generale del diritto di quest’ultima a interessi forfettari e che il tasso di tali interessi potrebbe essere fissato con riferimento, tra l’altro, all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1), per il periodo compreso tra il pagamento dell’ammenda a titolo provvisorio e la decisione di rimborso. |
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62 |
La Commissione fa tuttavia valere che, pure se le sentenze del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), operano un’interpretazione giuridica corretta, il fatto di non averle rispettate, nel febbraio 2016, non costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione. I requisiti oggettivi del diritto dell’Unione non sarebbero stati chiaramente definiti al momento dell’adozione della decisione del 5 febbraio 2016, che dimostra così l’esistenza di una difficoltà di applicazione o di interpretazione. A suo avviso, la sentenza del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), avrebbe creato un diritto al rimborso interamente nuovo. Nella sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), tale questione non si sarebbe tuttavia posta, poiché la sentenza del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), è stata pronunciata prima che la Commissione procedesse al rimborso a favore della Deutsche Telekom il 19 febbraio 2019. |
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63 |
Nel caso di specie, la violazione sufficientemente qualificata contestata alla Commissione è quella dell’articolo 266 TFUE, in quanto essa non ha dato piena esecuzione alla sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994). |
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64 |
Per quanto riguarda la condizione relativa al comportamento illecito contestato all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato, si è ricordato, al precedente punto 58, che occorre dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. |
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65 |
L’articolo 266, primo comma, TFUE è una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. Infatti, tale disposizione prevede un obbligo assoluto e incondizionato dell’istituzione da cui emana l’atto annullato di adottare, nell’interesse della parte ricorrente vittoriosa, le misure che l’esecuzione della sentenza che dichiara tale atto nullo e non avvenuto con effetto ex tunc comporta, con corrispondente diritto della parte ricorrente al pieno rispetto di tale obbligo (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione, T‑201/17, EU:T:2019:81, punto 55). Ciò implica, in particolare, il rimborso delle somme indebitamente percepite sulla base di detto atto nonché il versamento di interessi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 57). |
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66 |
Risulta da costante giurisprudenza che il versamento di interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e, peraltro, dopo la pronuncia di detta sentenza di annullamento, a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza stessa (v. sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 52 e giurisprudenza citata). |
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67 |
Dall’articolo 266, primo comma, TFUE risulta quindi che, in caso di annullamento o di riduzione con effetto ex tunc, da parte di un giudice dell’Unione, di un’ammenda inflitta con una decisione della Commissione per violazione delle regole di concorrenza, tale istituzione è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la data del rimborso di quest’ultima (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 53). |
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68 |
Nel caso di specie, la Commissione era quindi tenuta non solo al rimborso dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, ma anche al pagamento di interessi, circostanza che essa non contesta. Infatti, essa ha effettivamente pagato interessi, vale a dire gli interessi prodotti. |
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Tuttavia, nella misura in cui gli interessi che devono essere pagati hanno carattere forfettario, la Commissione è tenuta, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, a versare all’interessato l’eventuale differenza tra l’importo degli interessi prodotti e gli interessi forfettari (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 64 e giurisprudenza citata). |
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70 |
Orbene, la ricorrente fa valere che gli interessi prodotti da essa percepiti sono inferiori agli interessi forfettari che le sono dovuti. |
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71 |
La Commissione sostiene tuttavia di non aver commesso un illecito qualificato versando alla ricorrente unicamente gli interessi prodotti. |
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72 |
Infatti, la Commissione fa osservare che, al momento del pagamento degli interessi nel caso di specie, nel 2016, essa si limitava ad applicare la giurisprudenza in vigore all’epoca. L’obbligo di pagare interessi forfettari risulterebbe solo dalla sentenza del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), pronunciata il 12 febbraio 2019. |
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73 |
La Commissione fa valere che la legittimità del suo comportamento deve essere valutata in funzione degli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento della sua adozione. Pertanto, nel caso di un cambiamento significativo della giurisprudenza successivo all’atto che sarebbe all’origine del danno, tale atto non costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione tale da far sorgere una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE. Il suo comportamento non potrebbe essere valutato facendo riferimento alla successiva evoluzione del diritto derivante dalle sentenze del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T‑201/17, EU:T:2019:81), del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), e dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488). |
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74 |
A tale riguardo occorre rilevare che, da un lato, una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli è dimostrata quando essa implica una violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione interessata, dei limiti posti al suo potere discrezionale (v. sentenza dell’11 gennaio 2024, Dyson e a./Commissione, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, punto 48 e giurisprudenza citata). |
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75 |
Dall’altro lato, quando un’istituzione dell’Unione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale diritto, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 103 e giurisprudenza citata). |
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76 |
Peraltro, soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consente il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 43 e giurisprudenza citata). |
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77 |
Occorre ricordare che l’illegittimità di un atto o di un comportamento che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere valutata in funzione degli elementi di diritto e di fatto esistenti al momento dell’adozione di tale atto o comportamento (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio,C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 39). |
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78 |
Infatti, la nozione di «violazione sufficientemente qualificata» è una nozione statica, fissata al momento dell’adozione dell’atto o del comportamento illecito di cui trattasi (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio,C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 55). In tal contesto, il grado di qualificazione richiesto dalla giurisprudenza quanto alla violazione di una norma di diritto dell’Unione commessa dall’istituzione in questione, in quanto intrinsecamente connesso a tale violazione, non può essere valutato in un momento diverso da quello in cui è stata commessa la violazione stessa (sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 45). |
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79 |
Orbene, la Corte ha sottolineato, nella sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punti da 52 a 57), basandosi su una giurisprudenza consolidata (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 30; v. anche sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, EU:T:2001:249, punti 53 e 54 e giurisprudenza citata), che il versamento di interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a indurre il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza di annullamento. |
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80 |
Infatti, secondo questa stessa giurisprudenza, la concessione di interessi sull’importo indebitamente versato appare come una componente indispensabile dell’obbligo di ripristino che grava sulla Commissione a seguito di una sentenza di annullamento o di merito. Questi ultimi hanno lo scopo di rimettere l’interessato nella situazione che avrebbe dovuto essere legalmente sua se l’atto annullato non fosse stato adottato, tenendo conto del fatto che tale ripristino è avvenuto solo dopo un lasso di tempo più o meno lungo durante il quale egli è stato privato del godimento della somma indebitamente pagata (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, EU:T:2001:249, punto 54). |
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81 |
Inoltre, sempre secondo questa stessa giurisprudenza, gli interessi devono essere calcolati sulla base di un tasso forfettario, calcolato con riferimento al tasso d’interesse legale, senza capitalizzazione, per il periodo compreso tra la data del versamento a titolo provvisorio dell’ammenda inflitta e quella del rimborso da parte della Commissione della somma indebitamente versata (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, EU:T:2001:249, punti 60 e 61). |
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82 |
Ne consegue che la Commissione non poteva ignorare le conseguenze da trarre dall’applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE al momento del rimborso dell’ammenda alla ricorrente, vale a dire nel febbraio 2016. Infatti, poiché da una giurisprudenza anteriore all’esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), risulta che il versamento di interessi mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento della somma indebitamente pagata, la Commissione avrebbe dovuto sapere che il solo versamento degli interessi prodotti con il rimborso della somma indebitamente versata a titolo di ammenda non costituiva necessariamente un’esecuzione completa di detta sentenza. |
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83 |
La Commissione sostiene tuttavia ancora che il suo eventuale errore dovrebbe, in ogni caso, essere considerato scusabile a causa della difficoltà di applicazione o di interpretazione dell’obbligo che le deriva dall’esecuzione di una sentenza di annullamento o di riforma dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 266, primo comma, TFUE. Orbene, tale argomento equivale a negare il carattere sufficientemente qualificato dell’illegittimità per gli stessi motivi menzionati ai precedenti punti da 60 a 62. |
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84 |
Pertanto, tenuto conto del suo rifiuto di versare interessi forfettari in ragione della privazione del godimento della somma indebitamente versata dalla ricorrente a titolo dell’ammenda per il solo motivo di aver già rimborsato gli interessi prodotti, senza assicurarsi che tale importo fosse almeno pari a quello degli interessi forfettari dovuti, occorre constatare che la Commissione è incorsa in una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE che può far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE. |
2) Sul danno
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85 |
Secondo una giurisprudenza costante, il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere reale e certo, circostanza che spetta alla parte ricorrente dimostrare (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 27 e giurisprudenza citata). Spetta a quest’ultima fornire prove concludenti tanto dell’esistenza quanto dell’entità del danno da essa lamentato (v. sentenza del 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31 e giurisprudenza citata). |
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86 |
Tuttavia, poiché gli interessi in questione hanno carattere forfettario, il ricorrente non è tenuto a provare l’esistenza di un danno al di là della semplice mancanza di versamento integrale di detti interessi (v., in tal senso, sentenze del 11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom, C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 62, e del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, EU:T:2001:249, punto 56). |
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87 |
Poiché la Commissione ha versato alla ricorrente, oltre all’importo indebitamente percepito a titolo di ammenda, gli interessi prodotti, l’esistenza di un danno e, se del caso, la sua entità, dipendono dalla differenza tra gli interessi forfettari che la Commissione avrebbe dovuto versare e tali interessi prodotti. |
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88 |
La ricorrente ritiene che il tasso d’interesse debba essere fissato sulla base del tasso previsto dall’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2342/2002, vale a dire il tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali. A suo avviso, la sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), conferma la sua posizione sul tasso d’interesse da applicare. |
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89 |
La ricorrente chiede un risarcimento dell’importo di EUR 4264896,70 corrispondente agli interessi forfettari calcolati sull’importo principale indebitamente pagato a titolo dell’ammenda (EUR 21037500), al tasso del 4,5% per il periodo compreso tra il 10 febbraio 2011 e l’8 febbraio 2016, previa detrazione dell’importo di EUR 468540,80 corrispondente agli interessi prodotti già versati dalla Commissione. |
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90 |
Nelle sue osservazioni sulla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Commissione rileva che la Corte ha dichiarato che il Tribunale non era incorso in un errore di diritto applicando «per analogia» un tasso d’interesse pari al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. |
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91 |
La Commissione afferma che esistono tuttavia ragioni non affrontate nella sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), per le quali un tasso inferiore a quello richiesto dalla ricorrente è sufficiente a compensare la privazione del godimento dei fondi versati a titolo provvisorio. Essa aggiunge che, sebbene il tasso d’interesse richiesto dalla ricorrente sia stato ammesso, al punto 84 di detta sentenza, in quanto «non appare irragionevole o sproporzionato», i termini adoperati in tale sentenza suggeriscono che non si tratti dell’unico tasso d’interesse ammissibile. In udienza, la Commissione ha fatto valere l’applicabilità nel caso di specie del regolamento n. 2342/2002. |
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92 |
Come esposto al precedente punto 87, occorre individuare il tasso d’interesse da applicare al fine di determinare l’esistenza di un danno in capo alla ricorrente e la sua entità. |
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93 |
In via preliminare, occorre rilevare che, nella sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 90), la Corte ha ricordato, certamente nell’ambito di un’osservazione de lege ferenda, gli obiettivi degli interessi forfettari. Secondo la Corte, il tasso applicabile a tali interessi non potrebbe limitarsi a compensare la svalutazione monetaria intervenuta durante il periodo per il quale gli interessi devono essere pagati, senza coprire il risarcimento forfettario al quale l’impresa che ha pagato tale ammenda ha diritto per il fatto di essere stata privata per un certo periodo del godimento dei fondi corrispondenti all’importo indebitamente percepito dalla Commissione. |
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94 |
Dalla giurisprudenza risulta che, ai fini della determinazione dell’importo degli interessi forfettari che devono essere versati a un’impresa che ha pagato un’ammenda inflitta dalla Commissione, a seguito dell’annullamento o della riduzione di tale ammenda, l’istituzione deve applicare il tasso fissato a tal fine dalla normativa finanziaria dell’Unione in vigore durante il periodo di privazione del godimento dell’importo di cui trattasi e, più precisamente, dalle disposizioni di tale normativa relative al tasso d’interesse per i crediti non rimborsati alla data limite (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom,C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 78 e giurisprudenza citata). |
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95 |
Nella sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 83), la Corte ha certamente osservato che né l’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 né alcun’altra disposizione di tale regolamento fissavano il tasso degli interessi corrispondente a una compensazione forfettaria come quella in questione in quel caso di specie. In tali circostanze, al punto 84 di detta sentenza, la Corte non ha considerato erronea l’applicazione da parte del Tribunale, per analogia, del tasso d’interesse previsto all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, vale a dire il tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali, sebbene tale disposizione riguardi l’ipotesi di un ritardo di pagamento, ossia quella in cui un credito non è versato alla data limite prevista. A tal riguardo, la Corte ha inoltre considerato che tale tasso d’interesse non appariva irragionevole o sproporzionato rispetto alla finalità degli interessi in questione (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom,C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 84). |
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96 |
Al fine di statuire sul tasso d’interesse applicabile nel caso di specie, occorre anzitutto ricordare che la ricorrente ha pagato a titolo provvisorio l’ammenda il 10 febbraio 2011, quindi in vigenza del regolamento n. 2342/2002. Successivamente a tale pagamento, il regolamento n. 1605/2002 e il regolamento n. 2342/2002 sono stati sostituiti rispettivamente dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), e dal regolamento delegato n. 1268/2012. Questi ultimi sono entrati in vigore, rispettivamente, il 27 ottobre 2012 e il 1o gennaio 2013. La sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), e il rimborso dell’importo principale dell’ammenda e degli interessi prodotti alla ricorrente l’8 febbraio 2016 sono successivi all’entrata in vigore di tale nuova normativa. |
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97 |
A tal riguardo, occorre osservare che il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza del 19 gennaio 2022, Deutsche Telekom/Commissione (T‑610/19, EU:T:2022:15), è trasponibile alla presente causa. Infatti, sia l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012 sia l’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento n. 2342/2002 vertono sui tassi di interesse per i crediti non rimborsati alla data limite. La lettera a) di questi due paragrafi riguarda il caso in cui il credito ha come fatto generatore un appalto pubblico, mentre la lettera b) di tali paragrafi riguarda tutti gli altri casi e fissa il tasso d’interesse al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. |
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98 |
Pertanto, in assenza di disposizioni particolari nella normativa finanziaria che fissino il tasso d’interesse corrispondente alla compensazione forfettaria per la privazione del godimento della somma relativa all’importo dell’ammenda indebitamente percepita dalla Commissione, per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di quest’ultima e quella del suo rimborso da parte dell’istituzione, un’applicazione per analogia dell’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2342/2002 e dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012 consente di rispettare la finalità degli interessi di cui trattasi nella presente causa. |
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99 |
La Commissione ritiene tuttavia che esistano ragioni per le quali un tasso d’interesse inferiore a quello richiesto dalla ricorrente sia sufficiente a compensare detta privazione del godimento. A suo avviso, tale tasso dovrebbe essere quello applicato quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria in luogo del versamento dell’ammenda, ossia quello previsto all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002, che è sostanzialmente identico all’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012. |
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100 |
Orbene, occorre rilevare che, ai punti da 85 a 87 della sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Corte ha respinto un siffatto argomento. |
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101 |
La Commissione fa tuttavia valere che i motivi affermati dalla Corte non rispondono al suo argomento secondo cui, quando un’ammenda garantita da una garanzia bancaria è confermata dal Tribunale, il che porta a concludere che i fondi avrebbero dovuto essere messi a disposizione della Commissione a partire dalla data di scadenza del pagamento in forza della decisione che infligge l’ammenda, la Commissione sarà stata privata dell’utilizzo di tale importo per la durata della controversia. Secondo la Commissione, in tal caso, essa potrà reclamare solo il tasso d’interesse più basso fissato all’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 o all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002. |
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102 |
Occorre ricordare che l’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002 e l’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 si applicano alle ammende quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in luogo del pagamento. Pertanto, è giocoforza constatare che il legislatore ha previsto un onere di interessi specifico per tale fattispecie (sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom,C‑221/22 P, EU:C:2024:488, punto 85). |
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103 |
A tal riguardo occorre ancora ricordare che l’articolo 5 della decisione del 9 novembre 2010 prevedeva che, in caso di ricorso da parte di un’impresa sanzionata, quest’ultima potesse coprire l’ammenda alla scadenza fornendo una garanzia bancaria o procedendo al pagamento provvisorio dell’ammenda, conformemente all’articolo 85 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002. Il ricorso a una garanzia finanziaria rimaneva quindi un’alternativa al pagamento in contanti. |
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104 |
Occorre constatare che, in caso di ricorso ad una garanzia bancaria, la Commissione non si trova in una situazione analoga a quella del ricorrente che ha proceduto al pagamento provvisorio dell’ammenda. È vero che, nell’ambito di una garanzia bancaria, la Commissione è privata del godimento dell’importo corrispondente all’ammenda inflitta. Tuttavia, la scelta della garanzia bancaria non provoca alcun impoverimento della Commissione, in quanto la priva soltanto del beneficio immediato di fondi supplementari. Inoltre, la costituzione e il mantenimento della garanzia bancaria comportano un costo supplementare interamente sostenuto dalla parte debitrice dell’ammenda. |
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105 |
Per contro, il pagamento dell’ammenda a titolo provvisorio costituisce una perdita di fondi che il ricorrente deteneva e poteva utilizzare liberamente. Ne consegue un impoverimento immediato equivalente all’importo dell’ammenda inflitta. D’altro lato, sebbene la Commissione riceva immediatamente l’importo corrispondente all’ammenda inflitta, essa non può disporne liberamente fino all’esaurimento di tutti i mezzi di ricorso, come risulta dall’articolo 85 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2342/2002 e dall’articolo 90, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 1268/2012. Tale indisponibilità dei fondi corrispondenti all’ammenda inflitta è peraltro una conseguenza dell’esercizio del diritto di ricorso del ricorrente al fine di controllare la legittimità della decisione che infligge l’ammenda. |
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106 |
Ne consegue che, in caso di rigetto del ricorso avverso la decisione che infligge l’ammenda, l’interesse previsto all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002 e all’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 che l’impresa deve pagare alla Commissione non è paragonabile all’interesse forfettario che quest’ultima deve versare a seguito di una pronuncia del giudice dell’Unione che accerta l’illegittimità della sua decisione. |
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107 |
Ne consegue altresì che la Commissione non si trova nella stessa situazione se, in attesa della decisione giudiziaria, il debitore di un’ammenda ricorre a una garanzia finanziaria o invece procede al pagamento provvisorio dell’ammenda. Così, tale differenza di situazione della Commissione in funzione della scelta effettuata dal debitore dell’ammenda non può giustificare, nel caso di specie, l’applicazione del tasso d’interesse invocato dalla Commissione. |
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108 |
Pertanto, occorre respingere l’argomento della Commissione relativo all’esistenza di un tasso d’interesse adeguato inferiore a quello menzionato al precedente punto 101. |
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109 |
Di conseguenza, occorre fissare il tasso d’interesse valido nel caso di specie mediante l’applicazione, per analogia, del tasso previsto all’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2342/2002 e all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, vale a dire il tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento nel febbraio 2011, vale a dire l’1% maggiorato di 3,5 punti percentuali, dunque il 4,5%. |
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110 |
Da quanto precede risulta che l’importo degli interessi forfettari ammonta, applicando un tasso d’interesse del 4,5% sull’importo di EUR 21037500 per il periodo dal 10 febbraio 2011 all’8 febbraio 2016, a EUR 4733437,50. Il danno subito dalla ricorrente corrisponde quindi alla differenza tra tale importo e gli interessi prodotti (EUR 468540,80), ossia EUR 4264896,70. |
3) Sul nesso di causalità
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111 |
La ricorrente fa valere che il danno da essa subito deriva direttamente dall’inadempimento, da parte della Commissione, dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Da un lato, essa sostiene che aveva il diritto di scegliere tra la costituzione di una garanzia bancaria, di cui la Commissione non ha dimostrato che sarebbe stata meno onerosa, e il pagamento provvisorio dell’ammenda. Dall’altro, essa sostiene di avere il diritto di presentare una domanda diretta al versamento degli interessi forfettari in qualsiasi momento, purché quest’ultimo sia anteriore alla prescrizione dell’azione di risarcimento. |
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112 |
La Commissione fa valere che l’importo degli interessi forfettari deve essere rifiutato o ridotto in ragione del fatto che la ricorrente si è astenuta dal limitare le sue perdite in contrasto con il principio fondamentale in tal senso. La ricorrente non avrebbe dimostrato che gli interessi forfettari da essa reclamati sono inferiori alla perdita che avrebbe subito se avesse costituito una garanzia bancaria invece di effettuare un pagamento provvisorio. Infatti, avendo avuto a disposizione la scelta tra queste due soluzioni per onorare l’ammenda, essa avrebbe dovuto optare, al momento del pagamento dell’ammenda a titolo provvisorio, per la soluzione che avrebbe limitato al massimo l’importo del suo danno in caso di annullamento dell’ammenda. |
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113 |
Occorre ricordare che il presupposto relativo al nesso causale richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, rapporto di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (v. sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion,C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, punto 52 e giurisprudenza citata). |
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114 |
In altri termini, anche nel caso di un eventuale contributo delle istituzioni al danno di cui si chiede il risarcimento, detto contributo potrebbe essere troppo remoto a causa di una responsabilità incombente ad altre persone, eventualmente alla parte ricorrente (v. sentenza del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, T‑577/14, EU:T:2017:1, punto 117 e giurisprudenza citata). |
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115 |
A tal riguardo è stato altresì dichiarato che, in sede di esame del nesso di causalità tra il comportamento contestato all’istituzione dell’Unione e il danno lamentato dalla persona lesa, occorre verificare se quest’ultima, a rischio di dover sopportare il proprio stesso danno, abbia dato prova, come singolo accorto, di una ragionevole diligenza per evitare il danno o per limitarne la portata. Infatti, tale nesso di causalità può essere interrotto da un comportamento negligente del soggetto leso, qualora risulti essere siffatto comportamento la causa determinante del danno (v. ordinanza del 4 giugno 2012, Azienda Agricola Bracesco/Commissione, T‑440/09, non pubblicata, EU:T:2012:269, punti 39 e 40 e giurisprudenza citata). |
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116 |
Come risulta dai precedenti punti da 65 a 84, a seguito della sentenza del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), la Commissione era tenuta a rimborsare alla ricorrente l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato di interessi forfettari. |
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117 |
Nel caso di specie, la Commissione ha versato solo l’importo degli interessi prodotti e ha quindi violato il suo obbligo di versare interessi forfettari in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Pertanto, tale inadempimento presenta un nesso causale sufficientemente diretto con il danno subito dalla ricorrente (v. supra punti da 92 a 110). |
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118 |
A tal riguardo la Commissione non può contestare alla ricorrente di aver liberamente scelto di pagare provvisoriamente l’ammenda invece di costituire una garanzia bancaria. Infatti, la scelta della ricorrente di pagare l’ammenda provvisoriamente è conforme alla decisione del 9 novembre 2010, in particolare al suo articolo 5, paragrafo 4, e non può spezzare il nesso di causalità tra l’illegittimità constatata e il danno subito. |
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119 |
Di conseguenza, sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione e il danno subito dalla ricorrente. |
b) Sugli interessi di mora
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120 |
Da un lato, la ricorrente chiede, a titolo di interessi di mora, nell’ambito della sua domanda di risarcimento, interessi moratori senza capitalizzazione sulla somma di EUR 4264896,70, corrispondente agli interessi forfettari richiesti, per il periodo compreso tra il 9 febbraio 2016 e il 4 febbraio 2021, allo stesso tasso d’interesse ricordato al precedente punto 88, vale a dire un importo di EUR 958550,14. |
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121 |
Dall’altro lato, la ricorrente chiede il versamento degli interessi composti, al tasso d’interesse ricordato al precedente punto 88, sulla somma dovuta il 4 febbraio 2021, ossia la somma di EUR 5223446,84 (EUR 4264896,70 + EUR 958550,14), fino al completo pagamento da parte della Commissione. |
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122 |
Per quanto riguarda gli interessi menzionati al precedente punto 120, la Commissione fa valere che la ricorrente ha ritardato all’eccesso la presentazione della sua previa richiesta ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, cosicché il suo credito principale di EUR 4264896,70, che rappresenta gli interessi reclamati per il periodo compreso tra il pagamento provvisorio dell’ammenda e la decisione di rimborso, aumenterebbe di EUR 958550, ossia di oltre il 20%. Tale aumento non sarebbe imputabile a una qualsiasi colpa della Commissione che possa essere presa in considerazione ai sensi dell’articolo 340 TFUE, ma sarebbe interamente dovuto all’inerzia della ricorrente. A suo avviso, la ricorrente non ha dato prova della diligenza ragionevole al fine di limitare la portata del proprio danno, data la tardività della sua domanda preliminare a norma dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti, il termine di prescrizione previsto da tale articolo non può giustificare la sua omissione colposa per il periodo successivo al rimborso dell’ammenda da parte della Commissione. Nelle sue osservazioni sulla sentenza dell’11 giugno 2024, Commissione/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), la Commissione rileva che tale questione non si è posta in detta sentenza. |
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123 |
Occorre ricordare che, trattandosi di una domanda basata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione prevista dall’articolo 340, secondo comma, TFUE, dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di circostanze particolari, l’obbligo di pagare gli interessi di mora sorge a partire dalla sentenza che constata l’obbligo di risarcire il danno (v. sentenze del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, T‑577/14, EU:T:2017:1, punto 178 e giurisprudenza citata, e del 19 gennaio 2022, Deutsche Telekom/Commissione, T‑610/19, EU:T:2022:15, punto 141 e giurisprudenza citata). |
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124 |
Pertanto, come risulta altresì dalla sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punti da 122 a 124 e 129), la concessione di interessi di mora per un periodo anteriore alla pronuncia della sentenza è possibile in circostanze particolari. |
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125 |
Orbene, nel caso di specie, da un lato, l’obbligo della Commissione di corredare con interessi forfettari il rimborso dell’ammenda versata a titolo provvisorio dalla ricorrente deriva direttamente dall’articolo 266 TFUE e il mancato godimento della somma corrispondente a detti interessi è iniziato al momento di detto rimborso (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punti da 122 a 124 e 129, e dell’8 marzo 2023, Campine e Campine Recycling/Commissione, T‑94/20, non pubblicata, EU:T:2023:110, punti da 105 a 108). |
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126 |
Dall’altro lato, nella sua lettera alla Commissione del 4 febbraio 2021, la ricorrente ha chiaramente ricordato a quest’ultima gli obblighi che le derivano dall’articolo 266 TFUE nonché dalla giurisprudenza e ha chiesto la capitalizzazione degli interessi fino al completo pagamento da parte della Commissione (v. supra punto 12). |
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127 |
Pertanto, poiché le circostanze particolari descritte ai precedenti punti 125 e 126 erano soddisfatte alla data della domanda preliminare della ricorrente, presentata nella lettera inviata alla Commissione il 4 febbraio 2021, occorre concedere interessi di mora sull’importo di EUR 4264896,70 a decorrere dal 5 febbraio 2021 fino al completo pagamento da parte della Commissione. Per contro, non sussiste alcuna circostanza particolare che giustifichi la concessione di interessi di mora per il periodo compreso tra la data del rimborso dell’ammenda, l’8 febbraio 2016, e la data della domanda preliminare, il 4 febbraio 2021, dato che il ritardo nella presentazione di detta domanda preliminare è imputabile al solo comportamento della ricorrente. |
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128 |
Quanto al tasso d’interesse applicabile, occorre applicare l’articolo 99, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), applicabile al momento della domanda preliminare ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nella presente causa. In conformità di tale disposizione, gli interessi di mora concessi alla ricorrente devono essere calcolati sulla base del tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento il 4 febbraio 2021, vale a dire lo 0% maggiorato di 3,5 punti percentuali, vale a dire, nel caso di specie, il 3,5%. |
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129 |
Di conseguenza, occorre riconoscere alla ricorrente interessi di mora sull’importo di EUR 4264896,70, al tasso d’interesse del 3,5% a decorrere dal 5 febbraio 2021 e fino al completo pagamento da parte della Commissione. |
c) Conclusione sulla domanda di risarcimento danni
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130 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre condannare la Commissione a versare alla ricorrente una compensazione a titolo di risarcimento del danno causatole dalla violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE e consistente nella mancata riscossione di interessi forfettari al tasso del 4,5% sull’importo dell’ammenda indebitamente versata, per il periodo compreso tra il versamento dell’ammenda a titolo provvisorio il 10 febbraio 2011 e il rimborso dell’ammenda indebitamente versata l’8 febbraio 2016, previa detrazione dell’importo degli interessi già versati dalla Commissione al momento del rimborso dell’ammenda. L’importo di tale risarcimento ammonta a EUR 4264896,70. Occorre altresì riconoscere alla ricorrente interessi di mora su tale importo di EUR 4264896,70, al tasso d’interesse del 3,5% a decorrere dal 5 febbraio 2021 e fino al completo pagamento da parte della Commissione. |
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131 |
La domanda di risarcimento danni è respinta quanto al resto, cosicché occorre esaminare anche la domanda di annullamento presentata in subordine. |
B. Sulla domanda di annullamento
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132 |
La ricorrente chiede, in subordine, l’annullamento della lettera del 25 marzo 2021 con la quale la Commissione ha respinto la sua domanda di versamento degli importi corrispondenti agli interessi forfettari e agli interessi di mora. Il motivo unico della ricorrente verte sull’errore della Commissione nel ritenere che la domanda di pagamento degli interessi fosse prescritta. |
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133 |
La Commissione eccepisce l’irricevibilità della domanda di annullamento della ricorrente per mancanza di interesse ad agire e, in subordine, il carattere confermativo della lettera del 25 marzo 2021. |
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134 |
La Commissione sostiene che la ricorrente non ha alcun interesse a chiedere l’annullamento della lettera del 25 marzo 2021. A suo avviso, la ricorrente non riesce a spiegare in che modo il ricorso di annullamento le procurerebbe un vantaggio. La domanda di annullamento sarebbe inoperante anche se la ricorrente avesse ragione sostenendo che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere alla data della presunta astensione illegittima della Commissione dal versarle interessi forfettari. Inoltre, l’annullamento della lettera del 25 marzo 2021, sulla base dell’articolo 263 TFUE, non può creare un qualsivoglia obbligo per la Commissione di pagare alla ricorrente gli interessi da essa reclamati. |
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135 |
La ricorrente sostiene di conservare un interesse all’annullamento della lettera del 25 marzo 2021. L’accertamento di una sua illegittimità potrebbe servire da fondamento ad un eventuale ricorso per risarcimento danni diretto a risarcire il danno causato da tale lettera. Essa avrebbe un interesse a contestarla anche al fine di evitare che l’asserita illegittimità si ripeta in futuro. Inoltre, da un annullamento di detta lettera risulterebbe che la Commissione sia tenuta a riesaminare la propria risposta sull’esecuzione della sentenza di annullamento ai sensi dell’articolo 266 TFUE e quindi ad applicare in modo conforme il diritto dell’Unione versandole gli interessi ad essa dovuti. |
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136 |
Da una giurisprudenza costante risulta che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato al giorno in cui il ricorso viene proposto. Esso deve altresì perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale (v. sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione,C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42 e giurisprudenza citata). |
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137 |
Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, in altri termini, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. ordinanza del 25 novembre 2014, Global Steel Wire/Commissione, T‑429/10 e T‑578/10, non pubblicata, EU:T:2014:1008, punto 18 e giurisprudenza citata). |
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138 |
Orbene, le conclusioni dirette all’annullamento del rifiuto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione di riconoscere un diritto al risarcimento che un ricorrente fa peraltro valere ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE devono essere respinte in quanto irricevibili, qualora il ricorrente non dimostri, in linea di principio, alcun interesse a presentare siffatte conclusioni oltre alla sua domanda di risarcimento danni (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 1972, Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit e Grands Moulins de Paris/Commissione, 9/71 e 11/71, EU:C:1972:52, punti da 9 a 11, e del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP Sahel Niger, T‑371/22, EU:T:2024:494, punto 63 e giurisprudenza citata). |
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139 |
Occorre rilevare che, nella lettera del 25 marzo 2021, la Commissione si pronuncia sulla dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di risarcimento previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, individuandola nella data del pagamento provvisorio dell’ammenda da parte della ricorrente. La Commissione ha quindi ritenuto che tale azione fosse prescritta e ha dunque respinto per tale motivo la domanda della ricorrente. |
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140 |
Si deve constatare che, con la sua domanda di annullamento, la ricorrente cerca in realtà di ottenere lo stesso risultato pecuniario della sua domanda di risarcimento. Pertanto, la ricorrente non dimostra di avere un interesse ad ottenere l’annullamento della lettera del 25 marzo 2021 oltre alla soddisfazione della sua domanda di risarcimento, come rivela anche il carattere sussidiario della domanda di annullamento stessa. |
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141 |
Pertanto, la domanda di annullamento deve essere respinta in quanto irricevibile, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata in subordine. |
IV. Sulle spese
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142 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, di detto regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. |
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143 |
Nel caso di specie, poiché ciascuna parte è rimasta parzialmente soccombente, occorre condannarle a sopportare ciascuna le proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici) dichiara e statuisce: |
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Papasavvas Truchot Kanninen Sampol Pucurull Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2026. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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