ECLI:EU:C:2022:829•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2022.#VB contro Comune di Portici.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di veicoli a motore – Veicolo immatricolato in uno Stato membro – Conducente residente nello Stato membro di immatricolazione del veicolo e in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che vieta alle persone residenti da più di 60 giorni nel territorio di quest’ultimo di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero.#Causa C-777/21.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 ottobre 2022.#VB contro Comune di Portici.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di veicoli a motore – Veicolo immatricolato in uno Stato membro – Conducente residente nello Stato membro di immatricolazione del veicolo e in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che vieta alle persone residenti da più di 60 giorni nel territorio di quest’ultimo di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero.#Causa C-777/21.
ECLI:EU:C:2022:829Eu Chamb 08 C19 ott 2022
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
19 ottobre 2022 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione di veicoli a motore – Veicolo immatricolato in uno Stato membro – Conducente residente nello Stato membro di immatricolazione del veicolo e in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che vieta alle persone residenti da più di 60 giorni nel territorio di quest’ultimo di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero»
Nella causa C‑777/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Napoli (Italia), con decisione dell’11 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2021, nel procedimento
VB
contro
Comune di Portici,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone VB al Comune di Portici (Italia) in merito ad una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta a VB per aver circolato in Italia con un veicolo immatricolato in Grecia.
Contesto giuridico
3 L’articolo 93, commi 1‑bis e 7‑bis, del Codice della strada italiano, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice della strada»), prevede quanto segue:
«1-bis Salvo quanto previsto dal comma 1‑ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre [60] giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
(…)
7-bis Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1‑bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2 842. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. (…)»
Procedimento principale e questione pregiudiziale
4 Con verbale del 6 febbraio 2020, la Polizia municipale di Portici (Italia) ha accertato che VB, residente in Italia dal 7 marzo 2017, circolava con una motocicletta immatricolata in Grecia, in violazione dell’articolo 93, comma 1‑bis, del codice della strada. In conformità all’articolo 93, comma 7‑bis, di tale codice, essa ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria all’interessato ed ha proceduto al sequestro della motocicletta.
5 Con ricorso del 4 maggio 2020, VB ha proposto opposizione contro tale decisione amministrativa dinanzi al Giudice di pace di Napoli (Italia), facendo valere, segnatamente, che l’articolo 93, comma 1‑bis, del codice della strada era incompatibile con varie disposizioni del Trattato FUE, e in particolare con gli articoli 49 e 56 TFUE. VB ha altresì sottolineato che egli possedeva la doppia cittadinanza italiana e greca; che egli era residente sia in Italia, nel Comune di Portici, sia in Grecia, ad Atene; che egli era iscritto al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Atene e al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli (Italia); che esercitava la professione di avvocato sia in Italia che in Grecia, e che utilizzava la motocicletta sequestrata in questi due Stati membri, anche per motivi inerenti alla sua professione.
6 Il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso, dichiarando, segnatamente alla luce della sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux (C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775), che non sussisteva alcun conflitto tra la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e il diritto dell’Unione.
7 VB ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Tribunale di Napoli (Italia), giudice del rinvio, ribadendo, in sostanza, i medesimi argomenti che aveva sollevato in primo grado.
8 Il giudice del rinvio ritiene che la normativa nazionale sia contraria agli articoli 49 e 56 TFUE, nella misura in cui essa non prevede, tra le eccezioni al divieto stabilito dall’articolo 93, comma 1‑bis, del codice della strada, il caso del lavoratore autonomo residente in Italia da oltre 60 giorni e che, per ragioni inerenti alla sua professione, circoli con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, sia in Italia che in quest’altro Stato membro.
9 Secondo il giudice del rinvio, le circostanze della controversia di cui al procedimento principale sono simili a quelle che hanno portato alla sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux (C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punti da 34 a 43). Invero, in quest’ultima causa il veicolo apparteneva alle società che impiegavano i lavoratori autonomi di cui si trattava, mentre nell’odierno procedimento principale il veicolo è di proprietà del lavoratore autonomo stesso, che lo utilizza, nell’esercizio della sua professione, per circolare sia nel suo Stato membro di residenza che nello Stato membro di immatricolazione del veicolo, dove egli ha un altro domicilio professionale e un’altra residenza. Tuttavia, questa differenza non farebbe venir meno il contrasto con gli articoli del Trattato FUE, e la normativa nazionale in questione non sarebbe giustificata neppure da altri interessi, come quello della lotta contro l’evasione fiscale, per i motivi già indicati nella sentenza della Corte sopra citata.
10 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE la normativa dello Stato italiano (nella specie, l’articolo 93, commi 1‑bis e 7‑bis, del [codice della strada]), che vieta ad un lavoratore autonomo, residente in Italia da oltre 60 giorni, di circolare nel suddetto Stato con un veicolo immatricolato in altro Stato membro e da lui abitualmente utilizzato per spostarsi e circolare nei due Stati membri, quello di residenza e quello di immatricolazione, al fine di esercitare la sua professione (oltre che per motivi inerenti alla sua vita privata)».
Sulla questione pregiudiziale
11 A norma dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
12 Tale disposizione va applicata nella presente causa.
13 Con la sua questione, il giudice del rinvio si chiede se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale, la quale vieti ad un lavoratore autonomo residente in uno Stato membro da più di 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, nel caso in cui detto lavoratore autonomo sia residente anche in quest’altro Stato membro e utilizzi abitualmente il veicolo per spostarsi e circolare nei due Stati membri.
Sull’esistenza di una restrizione di una libertà fondamentale
14 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di «stabilimento», ai sensi del Trattato FUE, ha una portata assai ampia e implica la possibilità per un cittadino dell’Unione di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine e di trarne vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 25, nonché del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C‑646/15, EU:C:2017:682, punto 27).
15 Inoltre, a norma dell’articolo 57, primo comma, TFUE, le disposizioni di tale Trattato relative alla libera prestazione dei servizi, come l’articolo 56 TFUE, trovano applicazione soltanto qualora non siano applicabili quelle relative alla libera circolazione delle persone, e segnatamente quelle concernenti il diritto di stabilimento.
16 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che VB esercita la propria attività professionale di lavoro autonomo in Italia in maniera stabile e continuativa dall’anno 2017. Pertanto, salva la verifica da parte del giudice del rinvio, occorre considerare che VB ricade sotto le disposizioni relative alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE.
17 Precisato quanto sopra, occorre ricordare che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività professionali di qualsiasi natura sull’intero territorio dell’Unione europea ed osta alle misure che potrebbero penalizzare detti cittadini qualora essi intendano esercitare un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C‑232/01, EU:C:2003:535, punto 15, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 34).
18 Pertanto, delle disposizioni che impediscano ad un cittadino dell’Unione di lasciare il proprio Stato membro di origine per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal fare ciò, costituiscono ostacoli a tale libertà, quand’anche esse si applichino indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C‑232/01, EU:C:2003:535, punto 16, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 35).
19 In tale contesto, la Corte ha già statuito che una normativa nazionale, la quale imponga a dei lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro l’obbligo di immatricolare in tale Stato veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, sancita dall’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 36, nonché del 31 maggio 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, punto 21).
20 Nel caso di specie, l’articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada fa divieto a chiunque abbia stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare nel territorio di tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero.
21 Risulta da tale normativa, da un lato, che un lavoratore autonomo che, avendo esercitato la propria libertà di circolazione, risieda in Italia da più di 60 giorni, come VB, e che sia proprietario di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, dove egli è pure residente, è tenuto a far immatricolare tale veicolo in Italia qualora intenda circolare con il veicolo stesso in quest’ultimo Stato membro. Dall’altro lato, e più in generale, la normativa suddetta vieta de facto ad un tale lavoratore di utilizzare la rete stradale italiana, 60 giorni dopo aver fissato la propria residenza in tale Stato, con un veicolo che egli guida, a qualsiasi titolo, e che è immatricolato in un altro Stato membro.
22 Pertanto, una normativa come quella in discussione nel procedimento principale è idonea a ostacolare le condizioni di esercizio di un’attività economica ed è, per tale ragione, suscettibile di dissuadere un cittadino dell’Unione dall’esercitare il proprio diritto di libera circolazione, sicché essa costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE.
Sulla giustificazione della restrizione
23 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, una restrizione ad una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue un legittimo obiettivo compatibile con detto Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In un’ipotesi del genere occorre, inoltre, che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 1991, Säger, C‑76/90, EU:C:1991:331, punto 15; del 31 maggio 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, punto 29, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
24 Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale sarebbe essenzialmente giustificata dall’obiettivo di evitare che le persone residenti in Italia eludano l’obbligo di pagare la tassa di immatricolazione e l’imposta sui veicoli a motore a titolo dell’utilizzazione di veicoli in Italia e, più in generale, possano sottrarsi ai controlli del fisco nonché al pagamento delle sanzioni amministrative per le infrazioni legate alla circolazione stradale.
25 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo della lotta contro le frodi fiscali nei settori della tassa di immatricolazione e dell’imposta sui veicoli a motore, occorre constatare che, salvo alcune eccezioni non pertinenti nel caso di specie, la tassazione dei veicoli a motore non è stata oggetto di armonizzazione. Gli Stati membri sono dunque liberi di esercitare la propria competenza fiscale in tale settore, purché la esercitino rispettando il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 40). A questo proposito, l’immatricolazione appare come il naturale corollario dell’esercizio della suddetta competenza fiscale (sentenza del 21 marzo 2002, Cura Anlagen, C‑451/99, EU:C:2002:195, punto 41).
26 La Corte ha così statuito, in sostanza, che uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 41; del 31 maggio 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, punto 23, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
27 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio individuare lo Stato membro nel cui territorio la motocicletta in discussione nel procedimento principale è destinata, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzata o viene, di fatto, utilizzata in questo modo, stante che gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte non permettono da soli di effettuare tale valutazione.
28 Se dovesse risultare che la motocicletta in questione nel procedimento principale è essenzialmente utilizzata nel territorio greco, la condizione prevista al punto 26 della presente ordinanza non sarebbe soddisfatta. Pertanto, il collegamento con l’Italia del veicolo già immatricolato in uno Stato membro sarebbe di minore intensità, di modo che sarebbe necessaria un’altra giustificazione della restrizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 44, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, punto 34).
29 Se invece la condizione prevista al punto 26 della presente ordinanza fosse soddisfatta, occorrerebbe inoltre che l’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo, circostanza questa la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
30 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo attinente all’esigenza di un’identificazione affidabile dei proprietari dei veicoli in caso di infrazione al codice della strada allo scopo di assicurare il pagamento delle sanzioni amministrative per le infrazioni legate alla circolazione del veicolo, la Corte ha già statuito che una normativa come quella in discussione nel procedimento principale non è idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin‑Lux, C‑151/04 e C‑152/04, EU:C:2005:775, punto 48, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C‑274/20, EU:C:2021:1022, punto 37).
31 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale vieti ad un lavoratore autonomo residente in uno Stato membro da più di 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora il veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente, né sia, di fatto, utilizzato in questo modo.
Sulle spese
32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale vieti ad un lavoratore autonomo residente in uno Stato membro da più di 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, qualora il veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente, né sia, di fatto, utilizzato in questo modo.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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