Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023.#TE e RU contro Stadt Frankfurt am Main e EF contro Stadt Offenbach am Main.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof e Verwaltungsgericht Darmstadt.#Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 – Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro – Rilascio da parte del primo Stato membro di un “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” a durata illimitata – Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni – Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE – Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto – Condizioni.#Cause riunite C-829/21 e C-129/22.

ECLI:EU:C:2023:525Eu Chamb 02 C29 giu 2023

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 giugno 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 – Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro – Rilascio da parte del primo Stato membro di un “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” a durata illimitata – Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni – Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE – Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto – Condizioni»

Nelle cause riunite C‑829/21 e C‑129/22,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Assia, Germania) (C‑829/21) e dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) (C‑129/22), con decisioni del 17 dicembre 2021 e del 21 febbraio 2022, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 24 dicembre 2021 e il 24 febbraio 2022, nei procedimenti

TE,

RU, legalmente rappresentata da TE,

contro

Stadt Frankfurt am Main (C‑829/21),

e

EF

contro

Stadt Offenbach am Main (C‑129/22),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Commissione europea, da A. Katsimerou e H. Leupold, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 14, paragrafo 1, dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, e dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (GU 2011, L 132, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2003/109»).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti, nella causa C‑829/21, TE e RU, legalmente rappresentata da TE, due cittadine ghanesi, alla Stadt Frankfurt am Main (città di Francoforte sul Meno, Germania) in merito al rifiuto di quest’ultima di rinnovare il permesso di soggiorno di TE e di rilasciare un permesso di soggiorno a RU, nonché, nella causa C‑129/22, EF, cittadino pakistano, alla Stadt Offenbach am Main (città di Offenbach am Main, Germania) in merito al rifiuto di quest’ultima di rinnovare il permesso di soggiorno di EF, essendo il rifiuto, in entrambi i casi, dovuto al fatto che TE ed EF hanno perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo concesso dalla Repubblica italiana e comprovato da un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata a causa della loro assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a sei anni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 4, 6, 10, 11, 17, 21 e 22 della direttiva 2003/109 sono così formulati:

«(4)

L’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale dell[’Unione europea] enunciato nel trattato.

(...)

(6)

La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. (...)

(...)

(10)

Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l’esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio del diritto di soggiorno.

(11)

Il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. (...)

(...)

(17)

L’armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. (...)

(...)

(21)

Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. (...)

(22)

Perché l’esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, i soggiornanti di lungo periodo dovrebbero godere nel secondo Stato membro dello stesso trattamento, alle condizioni definite dalla presente direttiva, di cui essi godono nello Stato membro in cui essi hanno acquisito lo status. (...)».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)

le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi; (…)

(...)».

5

L’articolo 2, lettere da b) a d) e g), di detta direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b)

“soggiornante di lungo periodo”, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7;

c)

“primo Stato membro”, lo Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo;

d)

“secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno.

(...)

g)

“permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo”, il titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro interessato al momento dell’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo».

6

Il capo II della direttiva in parola, comprendente gli articoli da 4 a 13 di quest’ultima, contiene un insieme di norme relative allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, in particolare in materia di conferimento e di perdita di tale status.

7

L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Permessi di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, fatto salvo l’articolo 9.

2.   Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza».

8

L’articolo 9 della stessa direttiva, intitolato «Revoca o perdita dello status», così dispone:

«1.   I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti:

(...)

c)

in caso di assenza dal territorio [dell’Unione] per un periodo di dodici mesi consecutivi.

(...)

4.   Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest’ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 23.

In ogni caso dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, l’interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel suddetto Stato membro.

In deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

5.   Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo.

Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio.

Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.

6.   In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno [UE] per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo.

(...)».

9

Il capo III della direttiva 2003/109, intitolato «Soggiorno negli altri Stati membri», contiene gli articoli da 14 a 23 della stessa.

10

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 così dispone:

«Il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo».

11

Ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro»:

«1.   Quanto prima e comunque entro tre mesi dall’ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

(...)

2.   Lo Stato membro può richiedere all’interessato di fornire prova di disporre di:

a)

risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. (...)

(...)

4.   La domanda è corredata da prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché dal loro permesso di soggiornante di lungo periodo e da un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

La prova di cui al primo comma può anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio.

(...)».

12

L’articolo 19 della suddetta direttiva, intitolato «Esame della domanda e rilascio di un titolo di soggiorno», al suo paragrafo 2 così dispone:

«Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro».

13

Ai sensi dell’articolo 20 della medesima direttiva, intitolato «Garanzie procedurali»:

«1.   Il provvedimento di diniego di un titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato all’interessato secondo le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l’interessato nonché i termini entro cui proporli.

(...)

2.   Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno l’interessato ha il diritto a proporre l’impugnativa nello Stato membro interessato».

14

L’articolo 22 della direttiva 2003/109, intitolato «Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riammissione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il titolo di soggiorno e obbligare l’interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

(...)

b)

quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16;

(...)».

Diritto tedesco

15

L’articolo 2, intitolato «Definizioni», del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«AufenthG»), al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Il requisito di un alloggio adeguato non va oltre quanto è sufficiente per alloggiare un richiedente alloggio in un alloggio sociale in locazione sovvenzionato dalle autorità pubbliche. (...)».

16

L’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, dell’AufenthG dispone che, in linea generale, il rilascio di un permesso di soggiorno presuppone che i mezzi di sostentamento siano garantiti.

17

Ai sensi dell’articolo 9a, paragrafo 2, punto 6, di tale legge, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato soltanto se lo straniero interessato dispone di un alloggio adeguato per sé stesso e per i suoi familiari che convivono con lui.

18

L’articolo 38a di detta legge, intitolato «Titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in altri Stati membri dell’Unione europea», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Un permesso di soggiorno è rilasciato a uno straniero titolare dello status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione europea se egli intende soggiornare per più di 90 giorni nel territorio tedesco. (...)».

19

L’articolo 51, paragrafo 9, primo comma, punto 4, della stessa legge stabilisce che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concesso dalle autorità tedesche, scade solo se lo straniero soggiorna al di fuori del territorio tedesco per un periodo di sei anni.

20

L’articolo 52, paragrafo 6, dell’AufenthG prevede che il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 38a di detta legge debba essere revocato se lo straniero perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑829/21

21

TE, cittadina ghanese, è entrata nel territorio tedesco dall’Italia il 3 settembre 2013.

22

Essa è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia con le diciture [durata] «illimitata» e «Soggiornante di Lungo Periodo – [UE]».

23

Ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, il 5 dicembre 2013, l’allora competente Ausländerbehörde der Stadt Offenbach (Ufficio stranieri della città di Offenbach, Germania) le ha rilasciato un permesso di soggiorno valido per la durata di un anno.

24

Il 5 agosto 2014 TE ha dato alla luce RU. Poiché quest’ultima era affetta da una patologia cardiaca molto grave che richiedeva operazioni ed esami di controllo, TE è stata costretta a porre fine alla sua attività lavorativa. A fronte di tale situazione, essa ha dovuto ricorrere a prestazioni sociali per sopperire alle necessità della sua famiglia.

25

Con decisioni del 30 gennaio 2015, l’Ufficio stranieri della città di Offenbach ha respinto le domande di TE e di RU, presentate il 12 novembre 2014, dirette a ottenere rispettivamente il rinnovo e il rilascio di un permesso di soggiorno, con la motivazione che i loro mezzi di sostentamento non erano garantiti, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, dell’AufenthG. Queste ultime sono state invitate a lasciare il territorio tedesco e sono state minacciate di allontanamento verso la Repubblica italiana per quanto riguarda TE e verso la Repubblica del Ghana per quanto riguarda RU.

26

Il ricorso proposto da TE e RU avverso tali decisioni è stato respinto dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) con sentenza del 20 novembre 2015.

27

TE e RU hanno chiesto di essere autorizzate a impugnare tale sentenza dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Assia, Germania), giudice del rinvio.

28

Con decisione dell’11 marzo 2016, tale giudice ha dichiarato l’appello ammissibile, ravvisando seri dubbi quanto alla fondatezza della decisione emessa in primo grado in considerazione della rilevanza delle cure mediche di cui RU aveva bisogno, circostanza che, secondo tale giudice, poteva costituire un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, dell’AufenthG.

29

A partire dal 1o novembre 2017, il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è stato sospeso.

30

Il 7 settembre 2020 la città di Francoforte sul Meno, nel frattempo divenuta convenuta in tale procedimento, ha riavviato quest’ultimo, sostenendo che non era più possibile rilasciare a TE un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG. Infatti, quest’ultima non avrebbe più soggiornato in Italia da oltre sei anni e quindi non sarebbe più stata titolare dello status di soggiornante di lungo periodo. Inoltre, non sarebbe nemmeno stato possibile rilasciare a TE un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 9a dell’AufenthG, poiché TE e RU avrebbero alloggiato in un appartamento finanziato dai servizi sociali, il che non avrebbe configurato un «alloggio adeguato» ai sensi di tale disposizione.

31

In tali circostanze, lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo superiore del Land Assia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 38a, paragrafo 1, dell’AufenthG, che ai sensi del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, nell’ipotesi di reinsediamento, il soggiornante di lungo periodo deve essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, sia conforme alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti della direttiva 2003/109, che si limitano a prevedere che un soggiornante di lungo periodo ha il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al capo III di tale direttiva.

2)

Se, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109, l’Ufficio stranieri, nel decidere su una domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 38a, paragrafo 1, dell’AufenthG, ove siano soddisfatte le altre condizioni per un rinnovo temporaneo e lo straniero disponga, in particolare, di risorse stabili e regolari, possa dichiarare, con conseguente perdita del diritto, che lo straniero nel frattempo, vale a dire dopo il reinsediamento nel secondo Stato membro, ha perso lo status giuridico di cui disponeva nel primo Stato membro, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva. Se la data rilevante ai fini della decisione sia quella dell’ultima decisione amministrativa o dell’ultima decisione giurisdizionale.

3)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione:

Se gravi sul soggiornante di lungo periodo l’onere di allegazione dei fatti al fine di stabilire se il suo diritto di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro non sia scaduto.

In caso di risposta negativa: se un giudice o un’autorità nazionale abbia il diritto di verificare se il permesso di soggiorno concesso al soggiornante di lungo periodo per una durata illimitata sia scaduto o se ciò sarebbe contrario al principio di diritto dell’Unione del reciproco riconoscimento delle decisioni amministrative.

4)

Se a una cittadina di uno Stato terzo entrata in Germania dall’Italia con un permesso di soggiorno concesso per una durata illimitata a soggiornanti di lungo periodo, che dispone di risorse stabili e regolari, possa essere contestata la mancata produzione di prove relativamente ad un adeguato alloggio, anche se la Repubblica federale di Germania non si è avvalsa dell’autorizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 e l’assegnazione di un alloggio sociale è stata necessaria per il solo motivo che finché tale cittadina di uno Stato terzo non dispone di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, essa non percepisce assegni familiari».

Causa C‑129/22

32

EF, cittadino pakistano, è entrato nel territorio tedesco dall’Italia il 1o aprile 2014.

33

Egli è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in Italia con le diciture [durata] «illimitata» e «Soggiornante di Lungo Periodo – [UE]».

34

Ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, il 10 luglio 2014 l’Ausländerbehörde des Landkreises Offenbach (Ufficio stranieri del circondario di Offenbach, Germania), competente a tale data, gli ha rilasciato un permesso di soggiorno valido per la durata di un anno.

35

Tale permesso di soggiorno è stato poi rinnovato a più riprese dalla città di Offenbach am Main, attualmente competente, da ultimo il 28 maggio 2019 con validità fino al 13 luglio 2021.

36

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, presentata da EF il 17 marzo 2021, è stata tuttavia respinta con decisione di tale città il 27 aprile 2021, per il motivo, in sostanza, che egli aveva perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in Italia perché non aveva più soggiornato sul territorio italiano da oltre sei anni.

37

Il 6 maggio 2021 EF ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania), giudice del rinvio, diretto, in particolare, ad obbligare la città di Offenbach am Main a rinnovare il suo permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG.

38

In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1)

Se un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109 da un primo Stato membro (nella fattispecie, la Repubblica italiana) possa chiedere al secondo Stato membro (nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania) il rinnovo di un titolo di soggiorno che gli è stato rilasciato in attuazione degli articoli 14 e seguenti della direttiva 2003/109, senza dover dimostrare il mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo.

In caso di risposta negativa:

2)

Se si debba ritenere che lo status di soggiornante di lungo periodo sia mantenuto nel secondo Stato membro per la sola ragione che il cittadino del paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso dal primo Stato membro per una durata illimitata, anche se non ha soggiornato per sei anni nel territorio dello Stato membro che gli ha concesso tale status.

In caso di risposta negativa:

3)

Se, nell’ambito del rinnovo del titolo di soggiorno, il secondo Stato membro sia legittimato a verificare la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 e, all’occorrenza, a negare il rinnovo, o se il primo Stato membro sia competente a constatare la perdita successiva di tale status.

In caso di risposta affermativa:

4)

Se, in tale ipotesi, l’esame del motivo di perdita dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, richieda una trasposizione nel diritto nazionale che specifichi le condizioni che determinano la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, o se sia sufficiente che il diritto nazionale preveda, senza alcun riferimento concreto a tale direttiva, che il secondo Stato membro possa negare il permesso di soggiorno “se il cittadino di un paese terzo perde il suo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione”».

39

Con decisione del presidente della Corte dell’8 novembre 2022, le cause C‑829/21 e C‑129/22 sono state riunite ai fini dell’eventuale fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime tre questioni nelle cause C‑829/21 e C‑129/22

40

Con le loro prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio nelle cause C‑829/21 e C‑129/22 chiedono, in sostanza, se la direttiva 2003/109 debba essere interpretata nel senso che uno Stato membro può rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno da esso rilasciato al cittadino di un paese terzo ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva per il motivo, previsto all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di quest’ultima, che, essendo stato assente dal territorio dello Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni, tale cittadino ha perso il diritto a tale status in quest’ultimo Stato membro e, in caso affermativo, a quali condizioni sia subordinata una siffatta decisione di diniego.

41

A tale riguardo, discende, in primo luogo, dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 che il beneficio del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel «primo Stato membro», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, è una condizione che deve essere previamente soddisfatta da un cittadino di un paese terzo che intenda soggiornare nel territorio del «secondo Stato membro», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della medesima direttiva, sulla base di un permesso di soggiorno rilasciato in forza delle disposizioni del capo III di quest’ultima. L’articolo 19, paragrafo 2, della medesima direttiva conferma l’esistenza di una siffatta condizione.

42

L’articolo 22 della direttiva 2003/109 conferma che tale condizione deve essere altresì soddisfatta affinché l’interessato possa ottenere il rinnovo di un siffatto permesso di soggiorno nel secondo Stato membro, dato che, quest’ultimo, conformemente al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo 22, può decidere di rifiutare il rinnovo di detto permesso qualora le condizioni previste agli articoli da 14 a 16 di tale direttiva non siano più soddisfatte.

43

Del resto, dall’articolo 15 della direttiva 2003/109 risulta che, contrariamente alle altre condizioni previste da detta disposizione, gli Stati membri non possono derogare alla condizione di cui al punto 41 della presente sentenza.

44

Il carattere imperativo di tale condizione deriva dal fatto che, come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro deriva dal diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro.

45

Ne consegue che, se il secondo Stato membro, in sede di esame di una domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109, constata che il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro per il motivo, in particolare, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, che egli è stato assente dal territorio del primo Stato membro da più di sei anni, tale constatazione osta a un siffatto rinnovo.

46

In secondo luogo, come confermato dal considerando 21 della direttiva 2003/109, nel sistema istituito da tale direttiva, spetta al secondo Stato membro, in cui il cittadino di un paese terzo intende soggiornare in base al diritto allo status di soggiornante di lungo periodo di cui gode nel primo Stato membro, verificare se tale cittadino soddisfi le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno o il suo rinnovo, tra le quali la condizione, posta all’articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, che esso disponga effettivamente di tale diritto nel primo Stato membro.

47

Pertanto, nell’ambito di una siffatta verifica, il secondo Stato membro può essere indotto a esaminare se il cittadino di un paese terzo interessato abbia perso il diritto a detto status a causa segnatamente del motivo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109.

48

Sebbene tale valutazione possa, se del caso, indurre il secondo Stato membro a constatare la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo e, di conseguenza, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109, a negare al cittadino di un paese terzo interessato il rinnovo del suo permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva, solo il primo Stato membro può procedere alla revoca di detto status e del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE o, se del caso, può applicare la procedura semplificata per poter ottenere nuovamente tale status, che deve essere stabilita dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, di detta direttiva.

49

In terzo luogo, per quanto riguarda la data rilevante per la valutazione, da parte del secondo Stato membro, della questione se sia soddisfatta la condizione posta dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 per il rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, tre date possono, prima facie, essere prese in considerazione.

50

Pertanto, come del resto osservato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, la data rilevante potrebbe essere o la data di deposito della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, o una data successiva precedente quella della decisione amministrativa relativa a tale domanda, o una data ancora più successiva, che si colloca tra la data di proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione amministrativa che respinge detta domanda e quella dell’adozione della decisione giudiziaria, quale ad esempio la data dell’ultima udienza, come suggerito dal giudice del rinvio nella causa C‑829/21.

51

Tuttavia, la sola data rilevante per la valutazione della condizione posta all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 è quella della presentazione, da parte del cittadino di un paese terzo interessato, della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva.

52

Infatti, ammettere che gli Stati membri dispongano, ai fini di una siffatta valutazione, della facoltà di prendere in considerazione una data successiva, che si colloca nel corso di un procedimento amministrativo o giurisdizionale, sarebbe contrario ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, in quanto l’accoglimento di una siffatta domanda di rinnovo del permesso di soggiorno potrebbe dipendere da circostanze imputabili non al richiedente stesso, ma principalmente all’amministrazione o ai giudici nazionali, quali la più o meno grande celerità con cui la domanda è trattata o si decide su un ricorso diretto contro una decisione di rigetto di una siffatta domanda [v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, Stato belga (Ricongiungimento familiare – Figli minorenni), C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19, EU:C:2020:577, punto 42].

53

In tale contesto, occorre sottolineare che, come risulta altresì dal considerando 10 della direttiva 2003/109, nell’ambito delle regole procedurali per l’esame della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il legislatore dell’Unione ha inteso garantire ai cittadini di paesi terzi interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

54

Ciò premesso, come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 55 e 56 delle sue conclusioni, se il secondo Stato membro ritiene che la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro a causa, ad esempio, del fatto che la scadenza del periodo di sei anni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 è intervenuta nel corso del procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo a detta domanda di rinnovo, nulla gli impedisce di adottare su tale base una nuova decisione che neghi tale rinnovo o revochi tale permesso di soggiorno in applicazione dell’articolo 22 di detta direttiva.

55

In quarto luogo, quanto all’onere della prova che la condizione di cui al punto 41 della presente sentenza è verificata ai fini del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109, in quanto il cittadino di un paese terzo interessato gode del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, tale prova incombe, in linea di principio, a tale cittadino.

56

Tuttavia, dall’articolo 15, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/109, letto alla luce del suo considerando 11, risulta che, per dimostrare che tale condizione è soddisfatta, è sufficiente, in linea di principio, che detto cittadino presenti al secondo Stato membro il suo permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE rilasciato dal primo Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, dato che tale permesso, se in corso di validità, consente allo stesso cittadino di dimostrare facilmente e immediatamente il suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo e la continuità di tale diritto. Pertanto, un siffatto permesso in corso di validità consente di presumere che tale cittadino disponga ancora del diritto a detto status.

57

In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che da una lettura combinata dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, risulta che un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo conferisce, in linea di principio, al suo titolare il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di Stati membri diversi da quello che gli ha concesso lo status di soggiornante di lungo periodo (sentenza del 17 luglio 2014, Tahir, C‑469/13, EU:C:2014:2094, punto 42).

58

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2003/109 prevede, al contrario, che in nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo, il che testimonia la natura dichiarativa di un siffatto permesso di soggiorno.

59

Nel caso di specie è pacifico che TE ed EF possiedono entrambi, nel primo Stato membro, ossia in Italia, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a durata illimitata e quindi in corso di validità, cosicché si deve presumere, a loro favore, che essi dispongano ancora del diritto allo status di soggiornanti di lungo periodo in detto Stato membro.

60

Tale presunzione, in quanto si impone al secondo Stato membro in sede di trattamento di una domanda di permesso di soggiorno o del suo rinnovo, si inserisce nello spirito di fiducia reciproca tra Stati membri la quale, come enunciato dal considerando 17 della direttiva 2003/109, è favorita dall’armonizzazione delle condizioni per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo contemplate da tale direttiva.

61

In quinto luogo, occorre precisare che tale presunzione non presenta tuttavia un carattere assoluto.

62

Infatti, tenuto conto della natura dichiarativa del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo già rilevata al punto 58 della presente sentenza, anche qualora il cittadino di un paese terzo interessato sia in grado di presentare al secondo Stato membro un siffatto permesso in corso di validità, tale Stato membro può essere indotto, in particolare in sede di trattamento di una domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109, a esaminare se la continuità del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo non debba essere messa in discussione alla luce di uno dei motivi di perdita di detto status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9 di tale direttiva.

63

Per poter mettere in discussione tale continuità, il secondo Stato membro dovrebbe tuttavia constatare l’esistenza di indizi sufficientemente concreti e concordanti che uno di tali motivi sia applicabile al caso ad esso sottoposto.

64

Per quanto riguarda, in particolare, il motivo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, costituisce indizio di tale perdita, che può giustificare una verifica da parte del secondo Stato membro della continuità del diritto a detto status, il fatto che, alla data di presentazione della sua domanda, siano trascorsi più di sei anni dall’arrivo dell’interessato nel territorio di tale Stato membro o dall’ottenimento del suo primo permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva in questo stesso Stato membro.

65

In sesto luogo, in presenza di simili indizi, il secondo Stato membro è tenuto a procedere a due tipi di verifiche supplementari per quanto riguarda specificamente il motivo di perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo previsto all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109.

66

Sotto un primo profilo, nel determinare l’applicabilità di questa disposizione, il secondo Stato membro deve tenere conto del fatto che qualsiasi presenza fisica dell’interessato nel territorio del primo Stato membro nel corso di un periodo di sei anni, anche se non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto, è sufficiente a impedire la perdita del suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo [v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109, sentenza del 20 gennaio 2022, Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo), C‑432/20, EU:C:2022:39, punto 47].

67

Una siffatta interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 si fonda, segnatamente, sulla necessità, già evidenziata al punto 53 della presente sentenza, di garantire ai cittadini di paesi terzi interessati, nell’ambito delle norme procedurali che disciplinano l’esame della domanda di acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, un livello adeguato di certezza del diritto [v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Landeshauptmann von Wien (Perdita dello status di soggiornante di lungo periodo), C‑432/20, EU:C:2022:39, punti da 38 a 40].

68

Pertanto, una presenza, anche di brevissima durata, del cittadino di un paese terzo interessato nel territorio del primo Stato membro nel corso del periodo di sei anni previsto da tale disposizione ha come conseguenza che la prescrizione stabilita da quest’ultima è interrotta e che un nuovo termine di sei anni inizia a decorrere dalla data in cui cessa ogni presenza di tale cittadino nel territorio del primo Stato membro.

69

Spetta quindi al secondo Stato membro, nell’ambito dell’esame di una domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109, esaminare esso stesso se esistano elementi che gli consentano di dedurre che il periodo di sei anni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva è scaduto alla data di presentazione della domanda dell’interessato e, in caso affermativo, comunicare a quest’ultimo tale circostanza, informandolo del fatto che tale termine può essere stato interrotto e che un nuovo termine di sei anni può aver iniziato a decorrere, qualora egli sia stato nel frattempo nuovamente presente nel territorio del primo Stato membro.

70

In tale contesto, il secondo Stato membro deve invitare il cittadino di un paese terzo interessato, qualora faccia valere una siffatta interruzione, a fornire elementi di prova idonei a dimostrare una presenza nel territorio del primo Stato membro nel corso di detto periodo di sei anni, anche qualora tale presenza sia durata alcuni giorni soltanto.

71

Sotto un secondo profilo, qualora dalle verifiche effettuate dal secondo Stato membro risulti che il cittadino di un paese terzo interessato si è assentato dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni, il secondo Stato membro deve altresì verificare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/109, se il primo Stato membro si sia avvalso, nella sua legislazione, della facoltà di cui a tale disposizione di prevedere, in deroga all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, che, «per motivi particolari», il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status in detto Stato membro «in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni» e, qualora ciò si verifichi, se, nel caso di specie, un siffatto motivo particolare sia dimostrato.

72

Per quanto riguarda questi due tipi di verifiche, il secondo Stato membro dovrà rivolgersi al primo Stato membro al fine di sollecitare la sua assistenza, dal momento che tali verifiche richiedono il ricorso a elementi di informazione di cui solo quest’ultimo Stato membro può disporre.

73

A tale riguardo, va ricordato che, nei rapporti tra Stati membri, occorre tener conto del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che obbliga gli Stati membri, in generale e quindi, in particolare, nell’ambito delle situazioni disciplinate dalla direttiva 2003/109, a rispettarsi e assistersi reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati.

74

Infine, è solo al termine di tali verifiche e alla luce di una valutazione di tutti gli elementi pertinenti che, se del caso, il secondo Stato membro può, unicamente ai fini della procedura di esame della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109, trarne la conclusione che, alla data della presentazione di tale domanda, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, il cittadino di un paese terzo interessato non disponeva più del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro e può, per tale motivo, rifiutare di rinnovare tale permesso di soggiorno, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

75

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime tre questioni nelle cause C‑829/21 e C‑129/22 dichiarando che la direttiva 2003/109, in particolare il suo articolo 22, paragrafo 1, lettera b), deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro può rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno da esso rilasciato al cittadino di un paese terzo ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva per il motivo, contemplato all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, che, essendo stato assente dal territorio dello Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni e poiché quest’ultimo Stato membro non si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della medesima direttiva, tale cittadino ha perso il diritto a tale status nel medesimo Stato membro, a condizione che il termine di sei anni sia stato raggiunto al più tardi alla data della presentazione della domanda di rinnovo di detto permesso e che tale cittadino sia stato previamente invitato a fornire la prova di eventuali presenze in detto territorio nel corso di tale periodo.

Sulla quarta questione nella causa C‑129/22

76

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio nella causa C‑129/22 chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109 debbano essere interpretati nel senso che recepisce debitamente tali disposizioni nel diritto nazionale il secondo Stato membro che attua queste ultime mediante due disposizioni distinte, laddove la prima disposizione riprende il motivo che comporta la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva e la seconda disposizione prevede che un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva debba essere revocato se il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che lo ha rilasciato, senza che tale disposizione contenga alcun riferimento concreto a uno dei motivi di perdita di detto diritto di cui all’articolo 9 della medesima direttiva.

77

A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il recepimento nel diritto nazionale di disposizioni del diritto dell’Unione quali quelle di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109 richiede che queste ultime siano attuate mediante disposizioni aventi la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per soddisfare il requisito della certezza del diritto [v., per analogia, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 87, nonché del 3 settembre 2020, Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Soggiornanti di lungo periodo), C‑503/19 e C‑592/19, EU:C:2020:629, punti 36 e 37].

78

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109, da tale giurisprudenza risulta altresì che, se così non fosse, lo Stato membro interessato non potrebbe invocare tale disposizione per respingere una domanda di un cittadino di un paese terzo diretta al rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109.

79

Orbene, recepisce tale articolo 22, paragrafo 1, lettera b), in conformità ai requisiti di specificità, di precisione e di chiarezza di cui alla giurisprudenza ricordata al punto 77 della presente sentenza, una disposizione nazionale come l’articolo 52, paragrafo 6, dell’AufenthG, la quale preveda che un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva deve essere revocato se il cittadino di un paese terzo interessato perde il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro, anche se tale disposizione nazionale non si riferisce espressamente ai motivi di perdita del diritto a detto status previsti dall’articolo 9 della direttiva 2003/109.

80

Infatti, da un lato, da una disposizione nazionale siffatta risulta inequivocabilmente che un tale permesso di soggiorno è revocato dal secondo Stato membro se l’interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che gli ha conferito tale diritto.

81

Dall’altro lato, la circostanza enunciata in tale disposizione nazionale che consente al secondo Stato membro di fondare una siffatta revoca, ossia il fatto che il cittadino di un paese terzo interessato abbia perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, può essere intesa nel senso che rinvia ai diversi motivi di perdita del diritto a detto status previsti all’articolo 9 della direttiva 2003/109, dal momento che lo Stato membro che ha concesso tale diritto può revocarlo solo per uno dei suddetti motivi.

82

Inoltre, recepisce l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 in conformità ai requisiti di specificità, di precisione e di chiarezza previsti dalla giurisprudenza richiamata al punto 77 della presente sentenza, una disposizione del diritto nazionale di uno Stato membro quale l’articolo 51, paragrafo 9, primo comma, punto 4, dell’AufenthG, la quale preveda che un cittadino di un paese terzo che beneficia del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro perde il diritto a tale status quando è assente dal territorio di detto Stato membro per un periodo di sei anni.

83

Pertanto, sulla base di detta disposizione di diritto nazionale che recepisce l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109, il secondo Stato membro può rifiutare di rilasciare al cittadino di un paese terzo un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva o può rifiutare il rinnovo di tale permesso se tale Stato membro constata che detto cittadino ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro per il motivo previsto all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva.

84

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C‑129/22 dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109 devono essere interpretati nel senso che recepisce debitamente tali disposizioni nel diritto nazionale il secondo Stato membro che attua queste ultime mediante due disposizioni distinte, laddove la prima disposizione riprende il motivo che comporta la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva e la seconda disposizione prevede che un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva debba essere revocato se il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che lo ha rilasciato, senza che tale disposizione contenga alcun riferimento concreto a uno dei motivi di perdita di detto diritto di cui all’articolo 9 della medesima direttiva.

Sulla quarta questione nella causa C‑829/21

85

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio nella causa C‑829/21 chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva o il rinnovo di un siffatto permesso può respingere tale domanda con la motivazione che detto cittadino non ha allegato alla sua domanda documenti comprovanti che egli dispone di un alloggio adeguato, sebbene tale Stato membro non abbia attuato tale disposizione.

86

A tale riguardo, come risulta dalla giurisprudenza della Corte già ricordata ai punti 77 e 78 della presente sentenza, spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, verificare che il suo diritto nazionale contenga una disposizione che attui l’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per soddisfare il requisito della certezza del diritto. Se dovesse risultare che così non è, il secondo Stato membro non potrebbe invocare tale disposizione per respingere la domanda di un cittadino di un paese terzo di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva o il rinnovo di tale permesso.

87

Orbene, nel caso di specie, secondo i termini stessi della sua quarta questione, il giudice del rinvio nella causa C‑829/21 osserva che «la Repubblica federale di Germania non si è avvalsa dell’autorizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109».

88

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C‑829/21 dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva o il rinnovo di un siffatto permesso non può respingere tale domanda per il motivo che detto cittadino non ha allegato alla sua domanda documenti comprovanti che egli dispone di un alloggio adeguato, qualora tale Stato membro non abbia attuato tale disposizione.

Sulle spese

89

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, e in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della stessa,

devono essere interpretati nel senso che:

uno Stato membro può rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno da esso rilasciato al cittadino di un paese terzo ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, come modificata, per il motivo, contemplato all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, come modificata, che, essendo stato assente dal territorio dello Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni e poiché quest’ultimo Stato membro non si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della medesima direttiva, come modificata, tale cittadino ha perso il diritto a tale status nel medesimo Stato membro, a condizione che il termine di sei anni sia stato raggiunto al più tardi alla data della presentazione della domanda di rinnovo di detto permesso e che tale cittadino sia stato previamente invitato a fornire la prova di eventuali presenze in detto territorio nel corso di tale periodo.

 

2)

L’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

devono essere interpretati nel senso che:

recepisce debitamente tali disposizioni nel diritto nazionale il secondo Stato membro che attua queste ultime mediante due disposizioni distinte laddove la prima disposizione riprende il motivo che comporta la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, come modificata, e la seconda disposizione prevede che un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di detta direttiva, come modificata, debba essere revocato se il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che lo ha rilasciato, senza che tale disposizione contenga alcun riferimento concreto a uno dei motivi di perdita di detto diritto di cui all’articolo 9 della medesima direttiva, come modificata.

 

3)

L’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, come modificata dalla direttiva 2011/51,

deve essere interpretato nel senso che:

lo Stato membro nel quale il cittadino di un paese terzo ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva, come modificata, o il rinnovo di un siffatto permesso non può respingere tale domanda per il motivo che detto cittadino non ha allegato alla sua domanda documenti comprovanti che egli dispone di un alloggio adeguato, qualora tale Stato membro non abbia attuato tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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