Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2024.#Repubblica federale di Germania e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012‑2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori.#Cause riunite C-794/21 P e C-800/21 P.

ECLI:EU:C:2024:796Eu Chamb 03 C26 set 2024

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 settembre 2024 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il periodo 2012-2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri prelievi obbligatori»

Nelle cause riunite C‑794/21 P e C‑800/21 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte, rispettivamente, il 16 e il 17 dicembre 2021,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa C‑794/21 P,

procedimento in cui le altre parti sono:

Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG, con sede in Dresda (Germania),

Infineon Technologies AG, con sede in Neubiberg (Germania),

rappresentate da L. Assmann e M. Peiffer, Rechtsanwälte,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, C. Kovács e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

e

Infineon Technologies AG, con sede in Neubiberg,

Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG, con sede in Dresda,

rappresentate da L. Assmann e M. Peiffer, Rechtsanwälte,

ricorrenti nella causa C‑800/21 P,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, C. Kovács e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti, assistiti da H. Heinrich, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione nella causa C‑794/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, Infineon Technologies Dresden e Infineon Technologies/Commissione (T‑233/19 e T‑234/19; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:647), con la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi della Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG e della Infineon Technologies AG (in prosieguo, congiuntamente: le «società Infineon») diretti all’annullamento della decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 del regolamento StromNEV (GU 2019, L 14, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Con la loro impugnazione nella causa C‑800/21 P, le società Infineon chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.

3

Con le sue impugnazioni incidentali, proposte in ciascuna delle cause C‑794/21 P e C‑800/21 P, la Commissione europea chiede anch’essa l’annullamento della sentenza impugnata.

Contesto normativo

4

Il considerando 39 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), così recita:

«Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato. È pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso».

5

L’articolo 1, lettera h), di tale regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

h)

“interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

6

L’articolo 32 di detto regolamento, intitolato «Pubblicazione delle decisioni», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 9».

Fatti e decisione controversa

7

I fatti all’origine della controversia, quali esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

Sulle misure legislative e regolamentari in questione

Sul sistema di oneri di rete prima dell’introduzione delle misure controverse

8

L’articolo 21 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sull’approvvigionamento energetico), come modificato dal Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (legge sulla nuova disciplina delle disposizioni nel settore dell’energia), del 26 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1554), e precedente alle modifiche apportate dal Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (legge sullo sviluppo del mercato dell’energia elettrica), del 26 luglio 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 1786) (in prosieguo: l’«EnWG 2011»), prevedeva, tra l’altro, che gli oneri di rete dovessero essere ragionevoli, non discriminatori, trasparenti e calcolati sulla base dei costi di una gestione efficiente della rete.

9

L’articolo 24 dell’EnWG 2011 autorizzava il governo federale tedesco a stabilire, mediante regolamento, disposizioni dettagliate per quanto riguarda, da un lato, la definizione del metodo generale di determinazione degli oneri di rete e, dall’altro, la regolamentazione dei casi particolari di utilizzo della rete nonché le condizioni alle quali l’autorità di regolamentazione poteva autorizzare o vietare oneri di rete individuali.

10

L’articolo 17 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete), del 25 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 2225; in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2005»), definisce il metodo di calcolo che i gestori di rete devono utilizzare per determinare gli oneri generali. Si tratta di un metodo in due fasi consistente, innanzitutto, nel determinare i vari elementi di costo annuali di tutte le reti e, poi, nel calcolare gli oneri generali sulla base dei costi annui totali delle reti.

11

La determinazione degli oneri generali tiene conto dei seguenti due elementi, vale a dire la «funzione di simultaneità», che riflette la probabilità che il consumo individuale di un utilizzatore contribuisca al carico di punta annuo del livello di rete interessato, e il livello massimo di entrate per gestore, fissato dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di regolamentazione delle reti, Germania) (in prosieguo: la «BNetzA») sulla base di un’analisi comparativa con altri gestori di rete, volta ad evitare che i costi derivanti da inefficienze siano recuperati attraverso gli oneri di rete.

12

L’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005 prevede oneri individuali per categorie di utilizzatori i cui profili di consumo e di carico sono molto diversi da quelli degli altri utilizzatori (in prosieguo: gli «utilizzatori atipici»). Tali oneri tengono conto, conformemente al principio secondo cui gli oneri di rete riflettono i costi della rete, del contributo di tali utilizzatori atipici alla riduzione o alla prevenzione di un aumento di tali costi.

13

Al riguardo, l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento StromNEV 2005 istituisce oneri individuali per le seguenti due categorie di utilizzatori atipici:

–

gli utilizzatori il cui contributo ai costi di picco può differire significativamente dal carico di punta annuo simultaneo di tutti gli altri utilizzatori collegati allo stesso livello di rete, vale a dire gli utilizzatori che consumano sistematicamente energia elettrica durante periodi al di fuori dal carico di punta (in prosieguo: i «consumatori non di punta»); e

–

gli utilizzatori il cui consumo annuo di energia elettrica rappresenta almeno 7000 ore di utilizzo e più di 10 gigawattora (in prosieguo: i «consumatori di carico di base»).

14

Fino alla sua modifica da parte dell’EnWG 2011, il regolamento StromNEV 2005 prevedeva che i consumatori non di punta e i consumatori di carico di base erano soggetti a oneri individuali calcolati secondo la «metodologia del percorso fisico» elaborata dalla BNetzA. Tale metodologia teneva conto dei costi di rete generati dai consumatori non di punta e dai consumatori di carico di base, con un contributo minimo equivalente al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»). Quest’ultimo garantiva un corrispettivo per il funzionamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero inferiori a tale contributo minimo o persino vicini allo zero.

Sulle misure controverse

15

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall’EnWG 2011, a partire dal 1o gennaio 2011, data di applicazione retroattiva di tale disposizione, gli oneri individuali per i consumatori di carico di base sono stati aboliti e sostituiti da un’esenzione totale dagli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»), concessa con un’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione competente, vale a dire la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del Land interessato. Il costo di detta esenzione gravava sui gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati.

16

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV 2005, come modificato dall’EnWG 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano tenuti a rimborsare ai gestori del sistema di distribuzione le perdite di entrate risultanti dall’esenzione controversa e dovevano compensare, tra di loro, i costi relativi a tale esenzione, mediante una compensazione finanziaria conformemente all’articolo 9 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore ed energia elettrica), del 19 marzo 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 1092), di modo che ognuno sopportasse il medesimo onere finanziario calcolato a seconda della quantità di energia elettrica che forniva ai consumatori finali collegati alla propria rete.

17

A partire dal 2012, la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8-11-024) (in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Secondo tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione percepivano, presso i consumatori finali o i fornitori di energia elettrica, un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti provocata dall’esenzione controversa.

18

L’importo del supplemento controverso era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del meccanismo, è stato fissato direttamente dalla BNetzA.

19

Tali disposizioni non si applicavano ai costi dell’esenzione controversa per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasmissione e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative a tale esenzione per detto anno.

Sul sistema degli oneri di rete successivo alle misure controverse

20

Nel corso del procedimento amministrativo che ha portato alla decisione controversa, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giurisdizionali dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 6 ottobre 2015. Tale esenzione è stata successivamente abrogata, a decorrere dal 1o gennaio 2014, dal regolamento StromNEV 2005, come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia), del 14 agosto 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 3250) (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2013»). Il regolamento StromNEV 2013 ha reintrodotto, per il futuro, gli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% degli oneri generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7000, 7500 e 8000 ore di utilizzo annuale della rete).

21

Il regolamento StromNEV 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora beneficiato dell’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013. Invece degli oneri individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione, a tali consumatori di detti oneri forfettari.

Sul procedimento amministrativo e sulla decisione controversa

22

A seguito di varie denunce, il 4 maggio 2013 la Commissione ha pubblicato la sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti basato sulle misure controverse (GU 2013, C 128, pag. 43).

23

Al termine di un procedimento nel corso del quale la Repubblica federale di Germania e altri interessati hanno presentato le loro osservazioni, la Commissione ha adottato, il 28 maggio 2018, la decisione controversa.

24

Con tale decisione, la Commissione ha constatato che, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, la Repubblica federale di Germania aveva concesso illegalmente aiuti di Stato mediante l’esenzione controversa.

25

Più in particolare, la Commissione ha concluso che l’importo degli aiuti di Stato corrispondeva ai costi di rete generati nel 2012 e nel 2013 dai consumatori di carico di base esentati o, laddove tali costi fossero inferiori al contributo minimo, a quest’ultimo.

26

Inoltre, la Commissione ha rilevato che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno, poiché non rientranti in alcuna delle eccezioni previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, e che essi non potevano essere considerati compatibili neppure per altre ragioni.

27

Di conseguenza, la Commissione ha deciso quanto segue:

–

l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui i consumatori di carico di base erano stati esentati dagli oneri di rete, corrispondenti ai costi di rete da essi generati, o dal contributo minimo, laddove tali costi fossero inferiori a detto contributo;

–

l’aiuto in questione era stato messo in atto dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed era incompatibile con il mercato interno;

–

l’aiuto individuale, concesso nell’ambito del regime in questione, non costituiva un aiuto di Stato se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni stabilite da un regolamento relativo agli aiuti «de minimis», adottato a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1); e

–

la Repubblica federale di Germania, da un lato, era obbligata a recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno, concessi in base al regime di aiuti in questione, compresi gli interessi, e, dall’altro, era tenuta ad annullare tutti i pagamenti in sospeso a titolo di tale regime a partire dalla data di adozione della decisione controversa.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

28

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2019, le società Infineon hanno proposto, ciascuna, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

29

Con decisione del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 15 maggio 2019, le cause T‑233/19 e T‑234/19 sono state riunite.

30

Con decisione del presidente della Sesta Sezione del Tribunale del 30 agosto 2019, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni di dette società, conformemente alla domanda di tale Stato membro.

31

A sostegno del loro ricorso, le società Infineon hanno dedotto un motivo unico, vertente sull’assenza di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esenzione controversa non sarebbe stata finanziata mediante risorse statali.

32

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili, poi ha respinto tale motivo e, di conseguenza, i ricorsi di annullamento nel loro insieme.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

33

Con la sua impugnazione nella causa C‑794/21 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di annullamento in quanto infondato;

–

annullare la decisione controversa; e

–

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

34

Le società Infineon chiedono alla Corte di accogliere l’impugnazione nella causa C‑794/21 P.

35

La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑794/21 P e di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

36

Con la loro impugnazione nella causa C‑800/21 P, le società Infineon chiedono che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

annullare la decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

–

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

37

La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione nella causa C‑800/21 P e di condannare la Commissione alle spese.

38

La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑800/21 P e di condannare le società Infineon alle spese.

39

Con le sue impugnazioni incidentali nelle cause C‑794/21 P e C‑800/21 P, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

dichiarare irricevibili i ricorsi di annullamento nelle cause riunite T‑233/19 e T‑234/19;

–

nella causa C‑794/21 P, condannare, da un lato, la Repubblica federale di Germania alle spese sostenute dinanzi alla Corte e, dall’altro, le società Infineon alle spese sostenute dinanzi al Tribunale; e

–

nella causa C‑800/21 P, condannare le società Infineon alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale.

40

Le società Infineon e la Repubblica federale di Germania chiedono il rigetto delle impugnazioni incidentali e la condanna della Commissione alle spese.

41

Con decisione del presidente della Corte del 18 aprile 2023, le cause C‑794/21 P e C‑800/21 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulle impugnazioni incidentali

42

Le impugnazioni incidentali proposte dalla Commissione sono dirette a contestare la ricevibilità del ricorso di primo grado, il che costituisce una questione preliminare a quelle relative al merito sollevate nelle impugnazioni principali. Le impugnazioni incidentali devono dunque essere esaminate per prime (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punto 43).

43

A sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione deduce due motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

44

Con il primo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione contesta al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, adottando un’interpretazione estensiva della nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente ritenuto che qualsiasi pubblicazione nella Gazzetta ufficiale corrisponda a tale nozione, indipendentemente dalla questione se una tale pubblicazione condizioni l’entrata in vigore dell’atto di cui trattasi conformemente all’articolo 297 TFUE e se essa sia prevista dal Trattato stesso.

45

In primo luogo, l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione (C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punti da 34 a 40), nonché dalle ordinanze del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a. (C‑426/18 P, EU:C:2019:89, punto 22), e del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione (C‑230/19 P, EU:C:2019:685, punto 15). Con tale giurisprudenza, la Corte avrebbe stabilito un parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE, nel senso che la pubblicazione dell’atto di cui trattasi costituisce il dies a quo del termine di ricorso solo qualora condizioni l’entrata in vigore di tale atto e qualora sia prevista dal Trattato stesso.

46

Tale approccio sarebbe confermato da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.

47

Per quanto riguarda, da un lato, il tenore letterale di tale disposizione, la Commissione afferma che, in tutte le versioni linguistiche, ad eccezione della versione in lingua tedesca, i termini «pubblicazione» e «notificazione» figurano tanto all’articolo 263, sesto comma, TFUE, quanto all’articolo 297 TFUE, il che dimostra l’esistenza di un parallelismo tra queste due disposizioni.

48

Per quanto riguarda, dall’altro lato, lo spirito e la finalità dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i termini di ricorso fissati da tale disposizione contribuirebbero all’obiettivo della certezza del diritto. Se un singolo volesse impugnare un atto, dovrebbe farlo, in linea di principio, entro due mesi dalla data in cui la versione definitiva del suo contenuto è stata portata a sua conoscenza. Per contro, per gli atti di portata generale che non hanno destinatari, tale data sarebbe quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per gli atti che designano un destinatario, detta data sarebbe quella della notifica al destinatario. Solo in via eccezionale e subordinata, trattandosi di un atto che non deve essere né pubblicato né notificato, la presa di conoscenza potrebbe costituire un evento che fa decorrere il termine di ricorso. Perciò, il parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE garantirebbe che una successiva pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale a fini informativi non comporti una proroga dei termini di ricorso e, pertanto, un’incertezza giuridica.

49

In secondo luogo, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una decisione della Commissione di concludere un procedimento di indagine formale non può essere assimilata a una «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Essa non costituirebbe quindi il dies a quo del termine di ricorso.

50

Da un lato, una tale decisione sarebbe indirizzata allo Stato membro interessato e sarebbe notificata solo a quest’ultimo. Conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, essa entrerebbe in vigore con tale notificazione e non con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, la quale sarebbe volta soltanto a informare il pubblico, ivi compresi i beneficiari dell’aiuto presso i quali lo Stato membro interessato dovrebbe recuperare tale aiuto ancor prima della pubblicazione della decisione. Dall’altro lato, detta pubblicazione deriverebbe non già dal Trattato FUE, bensì dall’articolo 32 del regolamento 2015/1589, letto alla luce del suo considerando 39. In tali circostanze, per determinare il dies a quo del termine di ricorso di cui dispone un’impresa beneficiaria per impugnare una decisione di concludere il procedimento di indagine formale, occorrerebbe basarsi sull’effettiva presa di conoscenza di detta decisione. In mancanza di una preventiva presa di conoscenza dimostrabile, la data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale varrebbe come presa di conoscenza effettiva sulla base di una finzione giuridica.

51

In terzo luogo, la Commissione deduce una serie di argomenti che, a suo avviso, corroborano la sua interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.

52

Sotto un primo profilo, essa si basa sull’impianto sistematico di tale disposizione per sostenere che la pubblicazione e la notificazione di un atto sono poste su un piano di parità e che la presa di conoscenza costituisce un evento sussidiario rispetto alle prime due. Tale rapporto di sussidiarietà sarebbe interrotto dall’interpretazione effettuata dal Tribunale, dal momento che, se la pubblicazione ai sensi dell’articolo 32 del regolamento 2015/1589 equivalesse a una pubblicazione ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 1, TFUE, il termine di ricorso dovrebbe iniziare a decorrere, anche nei confronti dello Stato membro interessato e nonostante la notificazione, dalla data di tale pubblicazione.

53

Sotto un secondo profilo, la Commissione è del parere che l’interpretazione accolta dal Tribunale conduca a una disparità delle armi tra le imprese presso le quali viene recuperato un aiuto e i loro concorrenti che non hanno ricevuto un aiuto. Mentre le prime riceverebbero in pratica una copia della decisione da parte dello Stato membro interessato, le seconde dovrebbero attendere la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32 del regolamento 2015/1589, cosicché i termini di ricorso effettivi per tali imprese sarebbero diversi. Questa interpretazione condurrebbe altresì a una disparità tra la Commissione e le imprese presso le quali l’aiuto deve essere recuperato. Infatti, per rispondere al ricorso di un’impresa beneficiaria, la Commissione disporrebbe di un termine di due mesi mentre, a causa di detta interpretazione, tali imprese beneficerebbero di un termine più lungo per preparare il loro ricorso.

54

Sotto un terzo profilo, il Tribunale si baserebbe su una lettura erronea della sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (C‑122/95, EU:C:1998:94). Infatti, a differenza della decisione controversa, la decisione in questione nella causa che ha dato luogo alla summenzionata sentenza non avrebbe designato alcun destinatario.

55

Sotto un quarto profilo, il punto 39 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rilevato che le società Infineon potevano soggettivamente aspettarsi la pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, violerebbe il carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso.

56

La Repubblica federale di Germania e le società Infineon replicano che il primo motivo è infondato.

Giudizio della Corte

57

Con il primo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione contesta la fondatezza delle valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata. A suo avviso, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato in tali punti, il termine di ricorso di annullamento della decisione controversa decorreva, per le società Infineon, a partire non già dalla data di pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale, bensì dalla data della presa di conoscenza effettiva di detta decisione da parte di tali società.

58

Al riguardo, occorre constatare che, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità della Commissione relativa all’asserita tardività del ricorso di annullamento della decisione controversa proposto dalle società Infineon.

59

Da una lettura complessiva dei punti da 37 a 39 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che il termine di ricorso decorresse, nel caso di specie, dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019, e che detto termine sia stato rispettato.

60

A sostegno di tale considerazione, il Tribunale ha ricordato, al punto 38 di detta sentenza, che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo di detto termine è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione dell’atto. Pur sottolineando che la pubblicazione non era un presupposto per l’efficacia della decisione controversa, esso ha rilevato, al punto 39 della medesima sentenza, che tale decisione doveva essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, cosicché le società Infineon potevano legittimamente aspettarsi che detta decisione sarebbe stata pubblicata.

61

Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, «[i] ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

62

Dalla formulazione di tale disposizione, in particolare dalle espressioni «secondo i casi» e «in mancanza», risulta chiaramente che il dies a quo del termine di ricorso è determinato in funzione della situazione di cui trattasi e che i tre criteri idonei a far decorrere tale termine seguono un ordine gerarchico.

63

Pertanto, il termine di ricorso di annullamento inizia a decorrere, in via principale, dalla pubblicazione dell’atto o dalla notificazione di quest’ultimo al ricorrente. Tali due criteri principali sono collocati, nell’impianto sistematico di detta disposizione, su un piano di parità, nel senso che nessuno di detti criteri è subordinato rispetto all’altro (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 38).

64

Per contro, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C‑122/95, EU:C:1998:94, punto 35), il che non è del resto contestato nel caso di specie.

65

Nella fattispecie, la decisione controversa, che conclude un procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato, designava quale destinatario lo Stato membro interessato, ossia alla Repubblica federale di Germania, ed è stata notificata al medesimo, conformemente all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE. Correlativamente, tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

66

In un’ipotesi del genere, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per il destinatario dell’atto al quale doveva essere notificato, vale a dire lo Stato membro interessato, il termine di ricorso di annullamento decorre dalla data di tale notificazione, e ciò anche se l’atto è altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 37).

67

Per contro, da un’interpretazione letterale, teleologica e contestuale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, letto alla luce della giurisprudenza della Corte, risulta che il termine di ricorso di annullamento decorre, per gli altri interessati, come le società Infineon, dalla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale, anche quando tale pubblicazione deriva non già dall’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, bensì da una disposizione di diritto derivato, quale l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

68

Infatti, in primo luogo, occorre constatare che il tenore letterale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE menziona la «pubblicazione» degli atti in generale (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punto 31). Pertanto, tale tenore letterale non correda detta nozione di alcuna condizione specifica, in particolare quanto al fondamento giuridico dell’obbligo di pubblicazione.

69

Su tale punto, è vero che, come affermato dalla Commissione, la Corte ha dichiarato, in particolare, che la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, riguarda una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale che condiziona l’entrata in vigore dell’atto ed è prevista dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, punto 36; ordinanze del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a., C‑426/18 P, EU:C:2019:89, punto 22, nonché del 5 settembre 2019, Fryč/Commissione, C‑230/19 P, EU:C:2019:685, punto 15).

70

Tuttavia, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Commissione, non se ne può dedurre che la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, si limiti a tale ipotesi.

71

Infatti, i precedenti citati al punto 69 della presente sentenza non possono essere letti isolatamente, ma si integrano in una giurisprudenza della Corte che ha interpretato la nozione di «pubblicazione», ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, in modo ampio. Pertanto, rientrano in tale nozione, oltre all’ipotesi di cui a detto punto 69, una pubblicazione dell’atto impugnato nella Gazzetta ufficiale che deriva non da un obbligo imposto dal Trattato, bensì da una prassi costante delle istituzioni dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, C‑122/95, EU:C:1998:94, punti 36 e 39) o da una disposizione di diritto derivato, quale l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 (v., in tal senso, ordinanza del 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commissione, C‑501/07 P, EU:C:2008:652, punto 23), o ancora una pubblicazione sul sito Internet di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione qualora essa sia prevista dal diritto derivato (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, punti da 30 a 32).

72

In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di ricorso ai sensi di tale disposizione sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne. Essi sono stati istituiti allo scopo di preservare la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1967, Muller-Collignon/Commissione, 4/67, EU:C:1967:51, pag. 438; del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21; ordinanze del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 52, nonché del 31 gennaio 2019, Iordăchescu/Parlamento e a., C‑426/18 P, EU:C:2019:89, punto 21).

73

Orbene, da un lato, per quanto riguarda una decisione come la decisione controversa, la quale conclude un procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato, risulta che, a differenza della data in cui si è avuta conoscenza, la data della pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale può essere stabilita, nell’interesse della certezza del diritto, in modo obiettivo e con certezza rispetto a tutti gli interessati cui tale decisione non è stata notificata. È irrilevante, al riguardo, che questi ultimi abbiano potuto prendere conoscenza di tale atto anteriormente alla sua pubblicazione.

74

Ciò spiega peraltro il fatto che, nell’impianto sistematico generale dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e nell’interesse della certezza del diritto, la data di pubblicazione prevale su quella in cui si è avuta conoscenza, la quale è, come ricordato al punto 64 della presente sentenza, un criterio subordinato di decorrenza del termine di ricorso. Pertanto, non è possibile condividere quanto suggerito, in realtà, dalla Commissione, ossia invertire il rapporto tra tali due criteri di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

75

Dall’altro lato, contrariamente alle allegazioni della Commissione, l’interpretazione accolta ai punti 67 e 71 della presente sentenza è parimenti idonea a evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia e a garantire, in tal modo, la parità delle armi dei beneficiari dell’aiuto di Stato e delle imprese concorrenti. Infatti, per l’insieme di tali interessati, il termine di ricorso inizia a decorrere dalla stessa data, vale a dire quella della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, poiché la Commissione è l’autrice di una tale decisione ed è responsabile della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, essa non può validamente trarre argomenti da un’asserita disparità delle armi a suo danno.

76

In terzo luogo, per quanto riguarda il contesto, la struttura dei Trattati depone parimenti contro il parallelismo rigoroso, suggerito dalla Commissione, tra le nozioni di «pubblicazione» utilizzate rispettivamente all’articolo 263, sesto comma, e all’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Invero, è sufficiente constatare, al riguardo, che, sebbene tali due disposizioni rientrino nel titolo I della parte sesta del Trattato FUE, esse non disciplinano il medesimo oggetto. Mentre la prima figura nel suo capo 1, dedicato alle istituzioni, e, più specificamente, nella sua sezione 5, dedicata alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la seconda si inserisce nel suo capo 2, dedicato agli atti giuridici dell’Unione e alle loro procedure di adozione.

77

Per tutte queste ragioni, si deve concludere che il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, che il termine di ricorso iniziava a decorrere, per le società Infineon, dalla data di pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale.

78

Pertanto, il primo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

79

Con il secondo motivo dedotto a sostegno delle sue impugnazioni incidentali, la Commissione contesta al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto al punto 42 della sentenza impugnata.

80

Affermando, a tale punto 42, che «non è stato dimostrato che, nel caso di specie, le [società Infineon] fossero state “inconfutabilmente” a conoscenza della decisione [controversa]» prima della pubblicazione di quest’ultima, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e gli elementi di prova. Sarebbe infatti evidente, alla luce degli elementi dedotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale, che dette società erano venute a conoscenza dell’esistenza della decisione controversa prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al più tardi il 26 settembre 2018.

81

La Repubblica federale di Germania ritiene che, poiché il primo motivo delle impugnazioni incidentali non è fondato, il secondo motivo sia irrilevante ai fini dell’esito delle presenti impugnazioni. Le società Infineon ritengono che il secondo motivo sia infondato.

Giudizio della Corte

82

Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «in ogni caso, non è stato dimostrato che, nel caso di specie, le [società Infineon] fossero state “inconfutabilmente” a conoscenza della decisione [controversa]».

83

Al riguardo, l’espressione «in ogni caso» indica che tale punto della motivazione della sentenza impugnata è svolto ad abundantiam. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, gli argomenti rivolti contro punti della motivazione svolti ad abundantiam in una decisione del Tribunale non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono dunque inconferenti (sentenza del 21 dicembre 2023, United Parcel Service/Commissione, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

84

Pertanto, il secondo motivo dedotto a sostegno delle impugnazioni incidentali deve essere respinto in quanto inconferente.

85

Di conseguenza, le impugnazioni incidentali devono essere integralmente respinte.

Sulle impugnazioni principali

86

A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑794/21 P, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dalle società Infineon, deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

87

A sostegno della loro impugnazione nella causa C‑800/21 P, le società Infineon deducono due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, il secondo, su snaturamento del diritto nazionale nonché dei fatti. La Repubblica federale di Germania sostiene il primo motivo dedotto dalle società Infineon.

Sul motivo unico nella causa C‑794/21 P e sul primo motivo nella causa C‑800/21 P

88

Con il motivo unico nella causa C‑794/21 P e con il primo motivo nella causa C‑800/21 P, rispettivamente, la Repubblica federale di Germania e le società Infineon contestano al Tribunale il fatto di aver violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso ha erroneamente ritenuto che l’esenzione controversa costituisca un aiuto concesso mediante «risorse statali», ai sensi di tale disposizione.

89

Il motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania è suddiviso in tre parti che riguardano, la prima, il criterio giuridico che consente di valutare l’esistenza di una misura concessa mediante «risorse statali», la seconda, l’esistenza di un prelievo obbligatorio e, la terza, il controllo statale.

90

Il primo motivo dedotto dalle società Infineon può essere suddiviso in quattro censure, le prime tre delle quali vertono, in sostanza, sul criterio giuridico di cui al punto precedente della presente sentenza e, la quarta, sull’esistenza di un prelievo obbligatorio.

Sul criterio giuridico che consente di valutare l’esistenza di una misura concessa mediante «risorse statali»

– Argomenti delle parti

91

La Repubblica federale di Germania, con la prima parte del suo motivo unico, e le società Infineon, con le prime tre censure del loro primo motivo, contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver applicato un criterio giuridico errato per valutare la natura statale delle risorse di cui trattasi.

92

In primo luogo, nell’ambito delle sue memorie depositate dinanzi alla Corte, la Repubblica federale di Germania ha contestato i punti da 63 a 65 e 77 della sentenza impugnata sulla base del rilievo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, al fine di determinare la natura statale o meno delle risorse, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e il controllo statale sui fondi o sui gestori di tali fondi sono due elementi che «fanno parte di un’alternativa», cosicché era sufficiente verificare se il supplemento controverso fosse un onere obbligatorio assimilabile a un prelievo parafiscale. Si tratterebbe, al contrario, di criteri cumulativi, come risulterebbe dalla giurisprudenza derivante, in particolare, dalle sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, punti 66, 69, 70, 72 e 75), del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 72), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), nonché del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./Commissione (C‑850/19 P, EU:C:2021:740).

93

Inoltre, secondo la Repubblica federale di Germania, tale interpretazione del Tribunale, fondata su criteri alternativi, sarebbe in contraddizione con i punti da 98 a 110 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe esaminato l’esistenza di un controllo statale, pur avendo già concluso per l’esistenza di un onere obbligatorio.

94

In secondo luogo, ad avviso della Repubblica federale di Germania, tale approccio del Tribunale non sarebbe suffragato neppure dagli articoli 30 e 110 TFUE, che riguarderebbero essenzialmente la soppressione e il divieto delle misure protezionistiche.

95

In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, secondo la quale si dovrebbe presumere che qualsiasi prelievo abbia un’origine statale, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti da tale disposizione, è errata in diritto. Detta interpretazione porterebbe a una conseguenza non prevista dai Trattati, vale a dire che qualsiasi regolamentazione dei prezzi di mercato condurrebbe ad un utilizzo di risorse statali e dovrebbe quindi essere notificata, conformemente all’articolo 108 TFUE. Orbene, una regolamentazione del genere rientrerebbe nell’ambito di applicazione della libera circolazione delle merci e non delle norme relative agli aiuti di Stato.

96

Dal canto loro, le società Infineon contestano al Tribunale il fatto di aver erroneamente preso in considerazione, al punto 63 della sentenza impugnata, due elementi principali per valutare il carattere statale delle risorse, vale a dire, da un lato, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e, dall’altro, il controllo statale sulla gestione del sistema.

97

A sostegno di tale affermazione, dette società sottolineano, in primo luogo, che, secondo costante giurisprudenza, solo un aiuto il cui finanziamento «abbia un costo per lo Stato» costituisce un aiuto concesso mediante «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Non sarebbe quindi sufficiente che una misura statale imponga in modo obbligatorio l’uso di risorse private.

98

In secondo luogo, dette società affermano che il criterio pertinente per distinguere le risorse statali dalle risorse private è costituito dall’esistenza di un nesso sufficientemente diretto con il bilancio dello Stato. Una ridistribuzione obbligatoria di risorse private, che sarebbe imposta da misure statali, non dovrebbe, in mancanza di un tale nesso, rientrare nella nozione di «risorse statali».

99

In terzo luogo, l’esistenza di detto nesso dovrebbe essere accertata caso per caso alla luce della giurisprudenza della Corte, giurisprudenza che il Tribunale avrebbe disatteso. Secondo tale giurisprudenza, detto nesso esisterebbe quando lo Stato si avvale di prerogative dei pubblici poteri ai fini della riscossione del contributo obbligatorio, ad esempio quando fissa direttamente l’importo di tale contributo dalla legge nei confronti dei debitori di detto contributo o prevede sanzioni amministrative in caso di inosservanza dell’obbligo di pagamento. Un nesso potrebbe ancora essere accertato quando un’eventuale eccedenza dei fondi raccolti deve essere versata al bilancio dello Stato, quando lo Stato fornisce una garanzia pubblica o quando la società di gestione appartiene allo Stato. Per contro, mancherebbe un nesso sufficientemente diretto tra il contributo obbligatorio e il bilancio dello Stato qualora lo Stato non rinunci ad alcuna risorsa o qualora gli oneri obbligatori conservino il loro carattere privato per tutto il loro percorso. Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata, un regime obbligatorio istituito dalla legge non sarebbe quindi sufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

100

La Commissione ritiene che la prima parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania sia, in quanto tale, inconferente. Essa sostiene che le prime tre censure del primo motivo dedotto dalle società Infineon sono dirette soltanto ad esporre la loro interpretazione, peraltro erronea, della giurisprudenza della Corte e dovrebbero essere esaminate congiuntamente alla quarta censura.

– Giudizio della Corte

101

La Repubblica federale di Germania e le società Infineon contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver applicato un criterio giuridico errato per determinare se gli importi risultanti dal supplemento controverso hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

102

Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone che siano cumulativamente soddisfatte quattro condizioni, vale a dire che esista un intervento dello Stato o «mediante risorse statali», che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che detto intervento conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che il medesimo intervento falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

103

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, da costante giurisprudenza risulta che una misura può essere qualificata come intervento dello Stato o come aiuto concesso «mediante risorse statali» qualora, da un lato, essa sia concessa direttamente o indirettamente mediante tali risorse e, dall’altro, sia imputabile ad uno Stato membro (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

104

Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione relativa al fatto che il vantaggio sia concesso «mediante risorse statali», la Corte, nella sua giurisprudenza, ha elaborato due criteri che consentono di stabilire che fondi mediante i quali viene concesso un vantaggio tariffario, in virtù della normativa nazionale, costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti 34, 38, 39 e 42).

105

In tal senso, in primo luogo, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 38).

106

Secondo la giurisprudenza della Corte che precisa tale criterio, importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono equivalenti a un prelievo gravante sull’energia elettrica e hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per essere considerati come tali, i fondi devono provenire da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi ed essere gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, indipendentemente dalla questione se il meccanismo di finanziamento rientri, in senso stretto, nella categoria dei prelievi di natura tributaria nel diritto nazionale. Per contro, non è sufficiente che i gestori di rete trasferiscano sul prezzo di vendita dell’energia elettrica ai loro clienti finali l’onere derivante dai costi supplementari provocati dal loro obbligo di acquistare elettricità prodotta a partire da talune fonti di energia alle tariffe fissate dalla legge, ove tale compensazione risulti non già da un obbligo legale, ma soltanto da una prassi. Infatti, in un caso del genere, il prelievo non potrebbe essere considerato obbligatorio (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti da 34 a 37 nonché giurisprudenza ivi citata).

107

In secondo luogo, il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse possano essere qualificate come «risorse statali», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).

108

I criteri menzionati ai punti da 105 a 107 della presente sentenza costituiscono criteri alternativi che consentono di stabilire che una misura è concessa «mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 42), come riconosciuto dalla Covestro e dalla Repubblica federale di Germania all’udienza di discussione in risposta a un quesito della Corte relativamente alla portata della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1).

109

Ne consegue, sotto un primo profilo, che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere, ai punti da 63 a 65 e 77 della sentenza impugnata, che il carattere statale delle risorse, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, possa essere dimostrato sulla base di due condizioni alternative relative, l’una, all’esistenza di un onere obbligatorio gravante sui consumatori o sui clienti finali e, l’altra, al controllo statale sulla gestione del sistema e, in particolare, sui fondi o sui gestori di tali fondi. Tenuto conto delle risposte fornite dalla Repubblica federale di Germania all’udienza di discussione, tutti gli argomenti di tale Stato membro diretti a contestare tale valutazione devono essere respinti.

110

Inoltre, nella misura in cui le società Infineon affermano, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto applicare un criterio relativo all’esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra il bilancio dello Stato e il supplemento controverso, occorre constatare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte esposta ai punti da 105 a 107 della presente sentenza, nessuna delle alternative correttamente accolte dal Tribunale menziona un siffatto criterio. Nell’ambito delle presenti impugnazioni, tali società contestano soltanto l’esistenza di un onere obbligatorio, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 105 della presente sentenza, che deve essere valutata alla luce degli elementi rilevati al punto 106 della medesima. Questi ultimi sono stati determinati dalla giurisprudenza della Corte riprodotta ai punti da 55 a 62 della sentenza impugnata e riassunti ai punti da 34 a 37 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), senza che ciò sia specificamente contestato nell’ambito delle presenti impugnazioni. Orbene, le società Infineon non dimostrano e neppure sostengono che il Tribunale abbia omesso di tenere debitamente conto di tali elementi. In ogni caso, occorre aggiungere che, come risulta dai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettivamente inteso verificare, sulla base di tale giurisprudenza, se il supplemento controverso fosse imposto dallo Stato e integralmente ripercosso, in base a un obbligo legale, sui debitori finali di tale supplemento.

111

Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto afferma la Repubblica federale di Germania, non si può contestare al Tribunale il fatto di aver ritenuto opportuno esaminare, ai punti da 98 a 110 della sentenza impugnata, l’esistenza di un controllo statale sui fondi percepiti a titolo del supplemento controverso o sui gestori di rete, dopo aver constatato, al punto 97 di detta sentenza, l’esistenza di un prelievo parafiscale o di un onere obbligatorio che implica l’utilizzo di risorse statali.

112

È vero che il Tribunale avrebbe potuto evitare tale esame relativo all’esistenza di un controllo statale, tenuto conto della natura alternativa dei due criteri da esso esaminati. Tuttavia, nulla osta a che, segnatamente per motivi di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale prosegua il suo ragionamento con considerazioni ad abundantiam, come, nel caso di specie, quelle relative all’esistenza di un controllo statale, così come la Corte ha fatto al punto 41 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1).

113

Sotto un terzo profilo, nella misura in cui la Repubblica federale di Germania afferma che sarebbe contrario agli obiettivi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presumere che qualsiasi prelievo abbia un’origine statale, il suo argomento si basa su una premessa e su una lettura erronee della sentenza impugnata.

114

Infatti, da un lato, come risulta dal punto 105 della presente sentenza, non sono i fondi alimentati mediante qualsiasi imposta, ma solo quelli alimentati mediante un prelievo obbligatorio, previsto dalla normativa nazionale, gestito e ripartito conformemente a tale normativa, a poter costituire «risorse statali», ai sensi di tale disposizione. Dall’altro lato, come rilevato al punto 110 della presente sentenza, il Tribunale si è appunto adoperato, come risulta dai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, per verificare se il supplemento controverso fosse imposto dallo Stato e integralmente ripercosso, in base a un obbligo legale, sui debitori finali di tale supplemento.

115

Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda l’argomento sviluppato dalla Repubblica federale di Germania in merito agli articoli 30 e 110 TFUE, occorre constatare che, al punto 86 della motivazione della sentenza impugnata, svolto ad abundantiam, introdotto dalla locuzione avverbiale «[p]eraltro», il Tribunale ha tenuto conto della giurisprudenza relativa a tali disposizioni. Esso ne ha dedotto che la qualità del debitore del prelievo era irrilevante, nei limiti in cui il prelievo ha per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con tale prodotto. Esso ha aggiunto che l’elemento decisivo è allora costituito dal fatto che le entità destinatarie del prelievo non sono semplicemente vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie, ma sono incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale.

116

Poiché detto punto della motivazione è svolto ad abundantiam, l’argomento che lo censura è inconferente.

117

In ogni caso, si deve ritenere che il Tribunale abbia fatto riferimento alla giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 110 TFUE non già per valutare il supplemento controverso alla luce di tali disposizioni, bensì per corroborare la sua analisi di detto supplemento alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Non si può pertanto contestare al Tribunale il fatto di aver confuso i regimi giuridici distinti derivanti, rispettivamente, dalle prime due di queste disposizioni del Trattato FUE e dalla terza di esse.

118

Dai punti della motivazione che precedono risulta che la prima parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania nonché le prime tre censure del primo motivo dedotto dalle società Infineon devono essere respinte in quanto, in parte, inoperanti e, in parte, infondate.

Sull’esistenza di un prelievo obbligatorio

– Argomenti delle parti

119

La Repubblica federale di Germania, con la seconda parte del suo motivo unico, e le società Infineon, con la quarta censura del loro primo motivo, affermano, in sostanza, che, ai punti da 78 a 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE qualificando il supplemento controverso come prelievo parafiscale o come onere obbligatorio che implica l’utilizzo di risorse statali, ai sensi di tale disposizione.

120

La Repubblica federale di Germania afferma, da un lato, che, in particolare ai punti 78, 83, 84 e 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente constatato che il rapporto tra il fornitore e il consumatore finale di energia elettrica non era determinante per concludere nel senso dell’esistenza di un onere obbligatorio, per il motivo erroneo che il supplemento controverso è riscosso non già sul consumo di energia elettrica, bensì sull’utilizzo della rete. Dall’altro lato, ai punti 85 e da 87 a 90 di tale sentenza, il Tribunale si sarebbe erroneamente riferito, e senza alcuna motivazione, all’obbligo di prelievo e ne avrebbe erroneamente dedotto un obbligo di pagamento del supplemento controverso previsto dalla legge nazionale. In assenza di un obbligo legale di pagamento di tale supplemento, la riscossione di quest’ultimo potrebbe aver avuto luogo solo sulla base delle norme di diritto civile. Il ragionamento del Tribunale per giungere a tale constatazione e a tale deduzione sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte.

121

Le società Infineon ritengono che il Tribunale abbia erroneamente reputato che il supplemento controverso costituisse una risorsa statale, sebbene tale supplemento non presenti un nesso sufficientemente diretto con il bilancio dello Stato e rimanga, di conseguenza, una risorsa privata.

122

Dunque, sotto un primo profilo, non esisterebbe alcun onere obbligatorio imposto da un atto di esercizio di poteri pubblici e nessun obbligo legale di pagamento gravante sul debitore del supplemento. Fino al 2012, i gestori di rete non sarebbero stati tenuti, ma semplicemente legittimati a percepire detto supplemento. A partire da quell’anno, la riscossione di tale supplemento sarebbe stata regolamentata, esclusivamente, dalla decisione della BNetzA del 2011, decisione che non avrebbe dato luogo a un obbligo legale di pagamento. Con tale decisione, lo Stato sarebbe intervenuto solo indirettamente in un rapporto di diritto civile tra i gestori del sistema e gli utilizzatori della rete. Inoltre, poiché tali utilizzatori non sono destinatari di detta decisione, essi non sarebbero da essa vincolati. Del resto, essi non possono essere assimilati a consumatori finali di energia elettrica. Pertanto, il supplemento controverso, riscosso nel corso di una fase intermedia, non costituirebbe un onere obbligatorio per il consumatore finale di energia elettrica. Al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe trascurato l’importanza di una ripercussione di detto supplemento sul consumatore finale.

123

Sotto un secondo profilo, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso, al punto 75 della sentenza impugnata, che l’invalidità della decisione della BNetzA del 2011 non era determinante poiché quest’ultima sarebbe stata effettivamente applicata. Priva di fondamento giuridico nel diritto tedesco, tale decisione non sarebbe mai stata valida poiché il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) l’avrebbe annullata con effetto retroattivo alla data della sua adozione. Orbene, solo misure statali valide consentirebbero di stabilire un nesso con il bilancio dello Stato. Un nesso del genere non può essere dimostrato sulla base dei soli effetti prodotti dalla decisione della BNetzA del 2011. Del resto, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato tardivo l’argomento delle società Infineon relativo alla nullità di detta decisione e presentato nella loro risposta ai quesiti del Tribunale.

124

Sotto un terzo profilo, l’importo del supplemento controverso non è imposto dallo Stato, ma deve essere calcolato dai gestori di rete privati a proprio rischio. Come il Tribunale avrebbe constatato al punto 95 della sentenza impugnata, la Commissione ha riconosciuto che le perdite risultanti dai crediti irrecuperabili in caso di insolvenza dell’utilizzatore della rete erano sopportate dal gestore di rete. Orbene, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che tale aspetto non sia essenziale per determinare se siano state impegnate risorse statali.

125

Sotto un quarto profilo, il supplemento controverso conserverebbe il suo carattere privato per tutto il suo percorso. I gestori di rete lo percepirebbero sulla base del contratto di utilizzo della rete, che rientra in un rapporto di diritto privato. Non sarebbe prevista alcuna sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento di detto supplemento. Lo Stato non fornirebbe alcuna garanzia pubblica in caso di mancato pagamento o nell’ipotesi in cui le risorse raccolte non fossero sufficienti a coprire le esenzioni dagli oneri di rete. Lo Stato non avrebbe alcun potere diretto o indiretto di disporre delle somme riscosse, ma si limiterebbe a monitorare l’uso regolare di tale supplemento.

126

La Commissione replica che gli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania si fondino su una lettura erronea della sentenza impugnata e della giurisprudenza della Corte e che essi siano, in ogni caso, inconferenti. Essa ritiene che la quarta censura del primo motivo dedotto dalle società Infineon sia, in sostanza, infondata.

– Giudizio della Corte

127

In via preliminare, occorre constatare che la quarta censura sollevata dalle società Infineon è inconferente. Infatti, con tale censura, dette società contestano, in sostanza, le valutazioni dedicate dal Tribunale all’esistenza di un’imposta o altri prelievi obbligatori, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 105 della presente sentenza. Per contro, dette società non contestano affatto le valutazioni dedicate dal Tribunale all’esistenza di un controllo statale, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 107 della presente sentenza, nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑800/21 P. Orbene, tenuto conto della natura alternativa di questi due criteri, rilevata al punto 108 della presente sentenza, l’esistenza di un controllo statale è di per sé sufficiente a giustificare la conclusione secondo cui il supplemento controverso implica l’utilizzo di risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

128

Ciò detto, le società Infineon, nella loro comparsa di risposta depositata nell’ambito della causa C‑794/21 P, hanno reiterato, in sostanza, gli argomenti sottesi alla loro quarta censura dedotta a sostegno del primo motivo della loro impugnazione nella causa C‑800/21 P. Orbene, nella causa C‑794/21 P, la seconda parte del motivo unico della Repubblica federale di Germania, relativa all’esistenza di un’imposta o altri prelievi obbligatori, non può essere immediatamente respinta in quanto inconferente, dal momento che quest’ultima contesta altresì, con la terza parte di tale motivo, le valutazioni relative all’esistenza di un controllo statale. In tali circostanze, occorre tener conto degli argomenti dedotti dalle società Infineon nell’ambito della causa C‑794/21 P.

129

In via principale, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 105 della presente sentenza, i fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa costituiscono «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

130

Nel caso di specie, dopo aver valutato, ai punti da 78 a 96 della sentenza impugnata, il supplemento controverso, il Tribunale ha concluso, al punto 97 di tale sentenza, che detto supplemento implicava l’utilizzo di risorse statali. A sostegno di tale conclusione, esso ha rilevato che la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori della rete e di trasferire i corrispondenti introiti ai gestori del sistema di trasmissione. Esso ha altresì ritenuto che il meccanismo di tale supplemento garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di detto supplemento era adattato all’importo delle risorse richieste a causa di tale esenzione. Esso ha inoltre sottolineato che tale importo era determinato secondo una metodologia fissata dalla decisione della BNetzA del 2011, con la precisazione che, per il 2012, tale decisione ha fissato l’importo iniziale del medesimo supplemento.

131

La Repubblica federale di Germania e le società Infineon contestano tali valutazioni con quattro serie di argomenti.

132

In primo luogo, occorre esaminare l’argomento con cui le società Infineon contestano al Tribunale il fatto di aver dedotto l’obbligo di riscossione del supplemento controverso dalla decisione della BNetzA del 2011, mentre tale decisione è stata dichiarata nulla dai giudici tedeschi.

133

Al riguardo, innanzitutto, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’argomento relativo all’assenza di effetti della decisione della BNetzA del 2011 è stato dedotto tardivamente dinanzi ad esso.

134

Tale constatazione è scevra di errori di diritto.

135

Invero, è pacifico che, dinanzi al Tribunale, le società Infineon hanno dedotto tale argomento solo nella fase di una risposta a quesiti posti dal Tribunale. Detto argomento non può, inoltre, essere considerato un ampliamento del motivo unico dedotto nel ricorso in primo grado e vertente sull’assenza di un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che tale motivo non metteva in discussione, in quanto tale, l’esistenza di effetti prodotti dalla decisione della BNetzA del 2011, ma mirava a criticare le valutazioni che la Commissione ha tratto da tale decisione. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente applicato le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura dichiarando che lo stesso argomento era irricevibile a causa della sua tardività.

136

Poi, in ogni caso, occorre rilevare che gli argomenti di cui al punto 132 della presente sentenza non possono essere accolti.

137

Infatti, né l’eventuale illegalità di un regime di aiuti, alla luce in particolare del diritto nazionale, né il suo annullamento revocano al medesimo il carattere di «aiuto di Stato», in quanto, nonostante tale illegalità o annullamento, detto regime ha prodotto effetti nella pratica (v., in tal senso, sentenze del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 38, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 69), come il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato a buon diritto al punto 75 della sentenza impugnata. Del resto, come il Tribunale ha altresì correttamente rilevato in tale punto, l’efficacia delle norme in materia di aiuti di Stato sarebbe considerevolmente indebolita se l’applicazione delle medesime potesse essere esclusa per il solo fatto che una misura di aiuto, applicata in pratica, è stata successivamente dichiarata nulla ab initio. Pertanto, è irrilevante, al riguardo, che l’eventuale annullamento del regime di aiuti sia retroattivo, dal momento che, durante un certo periodo, il regime è stato effettivamente applicato nella pratica (v., per analogia, sentenza del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C‑286/12, EU:C:2012:687, punti 44 e 45).

138

In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania e le società Infineon affermano che il Tribunale ha erroneamente constatato l’esistenza di un obbligo di pagamento del supplemento controverso a carico dei consumatori finali, i quali, inoltre, sono stati erroneamente definiti come comprendenti gli utilizzatori della rete.

139

Anzitutto, per quanto riguarda l’individuazione dei debitori finali del supplemento controverso, il Tribunale ha ritenuto, al punto 83 della sentenza impugnata, che tale supplemento riguardava unicamente il rapporto tra i gestori di rete e gli utilizzatori della rete, in quanto detto supplemento è riscosso a seguito non già del consumo di energia elettrica, bensì dell’utilizzo della rete. Esso ne ha dedotto, al punto 84 di tale sentenza, che la questione se i fornitori di energia elettrica fossero a loro volta obbligati a ripercuotere detto supplemento sui consumatori finali di energia elettrica era priva di pertinenza. A suo avviso, infatti, i debitori finali del supplemento erano gli utilizzatori della rete, vale a dire i fornitori stessi nonché i consumatori finali direttamente collegati alla rete, e non gli altri consumatori finali.

140

Al riguardo, la considerazione secondo cui il supplemento controverso è riscosso a seguito dell’utilizzo della rete e quella secondo cui gli utilizzatori della rete devono essere considerati consumatori finali rientrano in una valutazione di fatto. Orbene, non spetta alla Corte controllare una siffatta valutazione, in assenza di una qualsivoglia allegazione di snaturamento.

141

Infatti, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi non costituisce, quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

142

Poi, per quanto riguarda l’esistenza di un obbligo di pagamento in capo agli utilizzatori della rete, dai punti 85 e da 87 a 89 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha fatto proprie le valutazioni della Commissione secondo le quali la decisione della BNetzA del 2011 imponeva ai gestori del sistema di distribuzione l’obbligo di riscossione e di ripercussione del supplemento controverso e che tale decisione prevedeva di trasferire mensilmente gli introiti derivanti da tale supplemento ai diversi gestori di sistemi di trasmissione. Esso ne ha concluso che il supplemento controverso, istituito da un’autorità amministrativa mediante una misura regolamentare, aveva carattere obbligatorio nei confronti degli utilizzatori della rete.

143

Dalle constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, che non spetta alla Corte controllare, risulta che la decisione della BNetzA del 2011 obbligava i gestori del sistema di distribuzione a riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori della rete. È altresì pacifico, alla luce delle constatazioni di fatto del Tribunale ai punti 12, 67 e 94 della sentenza impugnata, che non spetta alla Corte controllare, che tale decisione prevedeva il metodo secondo cui l’importo del supplemento controverso doveva essere determinato, ogni anno, dai gestori del sistema di trasmissione.

144

Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 106 della presente sentenza, si deve ritenere che importi risultanti da un prelievo obbligatorio che, come il supplemento controverso, è imposto da una misura regolamentare, la quale individua i soggetti, eventualmente privati, incaricati della riscossione di tale prelievo presso debitori parimenti individuati da tale misura e definisce il metodo, anche se generale, che consente di determinare l’importo di detto prelievo e il suo adeguamento annuale, hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, poiché il medesimo prelievo trova la sua fonte in una misura regolamentare, che obbliga i gestori di rete a riscuoterlo, non si può affermare che esso sia il risultato di una mera prassi.

145

È irrilevante, al riguardo, che la misura regolamentare preveda soltanto un obbligo di riscossione del supplemento controverso a carico dei gestori di rete senza identificare esplicitamente un obbligo di pagamento di detto supplemento a carico degli utilizzatori della rete. L’effetto utile dell’obbligo legale di riscossione di detto supplemento implica, infatti, necessariamente un obbligo simmetrico di prelievo a carico dei suoi debitori.

146

Da quanto precede risulta altresì che la circostanza che un prelievo come il supplemento controverso sia riscosso ad un «livello intermedio», senza ripercussione obbligatoria da parte dei fornitori di energia elettrica sui loro clienti finali, non è un elemento decisivo ai fini della qualificazione di tale supplemento come imposta o prelievo obbligatorio, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 105 della presente sentenza.

147

Inoltre, nella misura in cui le società Infineon traggono argomento dall’assenza di qualsiasi obbligo di riscossione del supplemento controverso prima del 2012, è sufficiente constatare che, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, la decisione controversa riguarda solo il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

148

In terzo luogo, per quanto riguarda la compensazione dei costi generati dall’esenzione controversa, da un lato, il Tribunale, riferendosi alla decisione della BNetzA del 2011, ha fatto propria, ai punti 91, 92 e 95 della sentenza impugnata, la constatazione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa secondo cui il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete che le loro perdite di entrate derivanti dall’esenzione controversa fossero integralmente compensate, poiché l’importo di tale supplemento era adattato all’importo delle risorse richieste a causa di tale esenzione.

149

Orbene, la valutazione secondo cui il metodo di determinazione dell’importo del supplemento controverso previsto dalla decisione della BNetzA del 2011 doveva consentire di coprire la totalità dei costi connessi all’esenzione controversa rientra in una valutazione di fatto del Tribunale che non spetta alla Corte controllare in sede di impugnazione in assenza di una qualsivoglia allegazione di snaturamento, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 141 della presente sentenza.

150

Dall’altro lato, per quanto riguarda le perdite di entrate dovute ad un’insolvenza, sopportate economicamente dai gestori del sistema di distribuzione, il Tribunale ha giudicato, al punto 95 della sentenza impugnata, che una tale perdita non costituisce una perdita di entrate ai sensi del regime in questione ed è giustificata dal fatto che i rapporti tra i gestori di rete e i debitori finali del supplemento controverso sono rapporti di diritto privato.

151

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione possono essere considerati «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25, nonché del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 54).

152

Pertanto, e nella misura in cui tali enti, al pari dei gestori di rete, sono soggetti a un obbligo di riscossione dei prelievi di cui trattasi, la circostanza che i rapporti tra tali gestori e i debitori finali del supplemento controverso siano rapporti di diritto privato non osta a che i fondi alimentati mediante tale supplemento siano considerati risorse statali. Lo stesso vale per la circostanza che le perdite di entrate, ivi compresi i mancati pagamenti del supplemento controverso, sono sopportate, in caso di insolvenza, da detti gestori. In ogni caso, le società Infineon non hanno presentato alcun argomento diretto, specificamente, a dimostrare che la considerazione formulata dal Tribunale secondo cui perdite del genere non costituiscono una perdita di entrate ai sensi del regime in questione è viziata da un errore di diritto.

153

In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti delle società Infineon relativi all’assenza di sanzione o di garanzia pubblica in caso di mancato pagamento del supplemento controverso nonché alla circostanza che lo Stato non ha il potere di disporre direttamente degli importi riscossi, è sufficiente constatare che, alla luce della giurisprudenza citata al punto 106 della presente sentenza, tali elementi non sono strettamente indispensabili per constatare l’esistenza di un’imposta o altri prelievi obbligatori che implicano l’utilizzo di risorse statali, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 105 della sentenza di cui trattasi.

154

Alla luce dei punti della motivazione che precedono, la seconda parte del motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania, sostenuta dalle società Infineon, deve essere respinta in quanto infondata. La quarta censura del primo motivo dedotto dalle società Infineon è inconferente, cosicché tale motivo deve essere integralmente respinto.

Sul controllo statale

– Argomenti delle parti

155

Con la terza parte del suo motivo unico, la Repubblica federale di Germania contesta, in sostanza, al Tribunale il fatto di essere incorso in un errore di diritto dichiarando che esiste un controllo statale sui fondi derivanti dal supplemento controverso.

156

La Commissione ritiene che tale parte sia infondata e, in ogni caso, inconferente.

– Giudizio della Corte

157

Come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 104 a 108 della presente sentenza, l’esistenza di un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa e l’esistenza di un controllo statale sulle somme di cui trattasi costituiscono due criteri alternativi che consentono di individuare «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

158

Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 97 della sentenza impugnata, che il supplemento controverso costituiva un prelievo parafiscale o un onere obbligatorio implicante l’uso di «risorse statali», ai sensi di tale giurisprudenza. Come risulta dai punti da 127 a 154 della presente sentenza, la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che tale constatazione del Tribunale sia viziata da un errore di diritto.

159

Orbene, detta constatazione è, di per sé, sufficiente per ritenere che la misura in questione fosse concessa mediante «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminare se le somme in questione fossero sotto controllo statale.

160

Pertanto, la terza parte del motivo unico della Repubblica federale di Germania è inconferente.

161

Dall’insieme dei punti della motivazione che precedono risulta che il motivo unico dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑794/21 P deve essere integralmente respinto in quanto, in parte, inconferente e, in parte, infondato.

Sul secondo motivo nella causa C‑800/21 P

Argomenti delle parti

162

Le società Infineon sostengono che il Tribunale ha snaturato i fatti e il diritto nazionale a più riprese.

163

In primo luogo, contrariamente alle affermazioni di cui ai punti 12, 66, 93 e 99 della sentenza impugnata, la BNetzA non avrebbe fissato l’importo del supplemento controverso. Tale supplemento sarebbe, al contrario, determinato dai gestori di rete, come risulterebbe dai considerando 61, 75 e 123 della decisione controversa.

164

In secondo luogo, contrariamente a quanto avrebbe constatato il Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata, la BNetzA non avrebbe imposto ai gestori del sistema di trasmissione un metodo molto dettagliato di calcolo di detto supplemento. La decisione della BNetzA del 2011 conterrebbe, al riguardo, solo requisiti molto generali, come risulterebbe dai considerando 61, 75 e 123 della decisione controversa.

165

In terzo luogo, contrariamente a quanto constatato ai punti 93, 99 nonché 106 e seguenti della sentenza impugnata, le perdite di entrate dei gestori di rete derivanti dalle esenzioni dagli oneri di rete non sarebbero integralmente finanziati mediante il supplemento controverso. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, a questo proposito, del fatto che la decisione della BNetzA del 2011 riguarda unicamente misure di riscossione nei confronti degli utilizzatori della rete insolventi che non soddisfano le condizioni per l’esenzione dagli oneri di rete. Per contro, i gestori di rete sopporterebbero le conseguenze del mancato pagamento del supplemento controverso da parte degli utilizzatori della rete.

166

In quarto luogo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 85 della sentenza impugnata, i gestori di rete non sarebbero obbligati a riscuotere il supplemento controverso in virtù del diritto nazionale. Da un lato, la decisione della BNetzA del 2011 sarebbe stata dichiarata nulla e non avrebbe potuto produrre effetti giuridici. Dall’altro, in virtù del diritto nazionale, detta decisione non potrebbe produrre alcun effetto nei confronti degli utilizzatori della rete.

167

La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Giudizio della Corte

168

Come ricordato al punto 141 della presente sentenza, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Dal momento che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova, la valutazione di tali fatti ed elementi non costituisce, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

169

Pertanto, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, che, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (sentenze del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 79, e del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, punto 20 nonché giurisprudenza ivi citata). Uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 80).

170

Inoltre, il ricorrente che alleghi uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento (sentenze del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 99, nonché del 28 aprile 2022, Yieh United Steel/Commission, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, punto 53).

171

Nel caso di specie, occorre constatare che, sebbene, con il loro secondo motivo, le società Infineon contestino al Tribunale vari snaturamenti degli elementi di diritto nazionale e di fatto, esse si limitano tuttavia ad enunciare le affermazioni riprodotte ai punti da 163 a 166 della presente sentenza. Senza la minima spiegazione né dimostrazione, esse deducono così asserite contraddizioni tra le affermazioni del Tribunale e quelle contenute nella decisione controversa o il contenuto della decisione della BNetzA del 2011. Affermazioni così vaghe non possono essere sufficienti a dimostrare l’esistenza di uno snaturamento.

172

Ne consegue che occorre respingere il secondo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione nella causa C‑800/21 P in quanto manifestamente infondato.

173

Di conseguenza, poiché tutti i motivi dedotti a sostegno delle impugnazioni principali nelle cause C‑794/21 P e C‑800/21 P sono stati respinti, tali impugnazioni devono essere integralmente respinte.

Sulle spese

174

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, resi applicabili al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e che, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

175

Nel caso di specie, la Repubblica federale di Germania e le società Infineon sono rimaste soccombenti in tutte le loro conclusioni riguardanti, rispettivamente, l’impugnazione principale nella causa C‑794/21 P e l’impugnazione principale nella causa C‑800/21 P, mentre la Commissione è rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni relative alle impugnazioni incidentali in tali cause.

176

Di conseguenza, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie decidendo che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali sono respinte.

 

2)

La Repubblica federale di Germania, la Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG, la Infineon Technologies AG e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.