ECLI:EU:C:2025:143•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2025.#D. K. e a.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Słupsku.#Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione.#Cause riunite C-647/21 e C-648/21.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2025.#D. K. e a.#Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Słupsku.#Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione.#Cause riunite C-647/21 e C-648/21.
ECLI:EU:C:2025:143Eu Chamb 05 C6 mar 2025
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 marzo 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione»
Nelle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia), con decisioni del 20 ottobre 2021, pervenute in cancelleria il 25 ottobre 2021, nei procedimenti penali a carico di
D.K. (C‑647/21),
M.C.,
M.F. (C‑648/21),
con l’intervento di:
Prokuratura Rejonowa w Bytowie,
Prokuratura Okręgowa w Łomży,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e E. Regan, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Prokuratura Rejonowa w Bytowie, da T. Rutkowska- Szmydyńska, Prokurator Regionalny w Gdańsku; |
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per la Prokuratura Okręgowa w Łomży, da A. Bałazy, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łomży; |
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per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; |
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per il governo danese, da D. Elkan, V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti; |
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per il governo svedese, da A.M. Runeskjöld e H. Shev, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da K. Herrmann, P. Stancanelli e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali promossi a carico di D.K. (causa C‑647/21) nonché di M.C. e M.F. (causa C‑648/21). |
Contesto normativo
Costituzione della Repubblica di Polonia
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3 |
L’articolo 178, paragrafo 1, della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia) prevede quanto segue: «I giudici, nell’esercizio delle loro funzioni, sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi». |
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4 |
L’articolo 179 di tale Costituzione così dispone: «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 180 di detta Costituzione: «1. I giudici sono inamovibili. 2. Un giudice non può essere rimosso o sospeso dalle sue funzioni, trasferito a un altro organo giurisdizionale o a un’altra funzione contro la sua volontà, se non in applicazione di una decisione giudiziaria e unicamente nei casi previsti dalla legge». |
Legge sull’ordinamento giudiziario
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6 |
L’articolo 11, paragrafo 3, dell’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge recante disciplina dell’ordinamento giudiziario), del 27 luglio 2001 (Dz. U. n. 98, posizione 1070), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sull’ordinamento giudiziario»), prevede quanto segue: «Il presidente di sezione è nominato dal presidente dell’organo giurisdizionale. (...) Prima di nominare il presidente di una sezione all’interno di un sąd okręgowy [(Tribunale regionale)] o di un sąd rejonowy [(Tribunale circondariale)], il presidente dell’organo giurisdizionale consulta il collegio del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)]». |
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7 |
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 2, di tale legge, i componenti del sąd okręgowy (Tribunale regionale) sono il presidente del tribunale, il collegio e il direttore del tribunale. |
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8 |
L’articolo 22a di detta legge così recita: «1. (...) Il presidente del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)] presso il sąd okręgowy [(Tribunale regionale)], previa consultazione del collegio del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)], stabilisce la ripartizione degli incarichi, specificando:
4. Il presidente del tribunale può decidere, in qualsiasi momento, una nuova ripartizione, totale o parziale, degli incarichi, qualora ciò sia motivato sulla base del paragrafo 1. (...) 4a. Il trasferimento di un giudice ad un’altra sezione è subordinato al suo consenso. 4b. Il trasferimento di un giudice ad un’altra sezione non è subordinato al suo consenso:
4c. Le disposizioni del paragrafo 4b, punti 1 e 2, non si applicano al giudice che, su un periodo di tre anni, sia stato trasferito a un’altra sezione senza il suo consenso. In caso di trasferimento di un giudice a un’altra sezione senza il suo consenso nel caso previsto al paragrafo 4b, punto 2, si tiene conto, in particolare, dell’anzianità dei giudici nella sezione dalla quale sono trasferiti. 5. Il giudice o il giudice ausiliario le cui attribuzioni siano state modificate, con conseguente variazione della delimitazione delle relative responsabilità, in particolare a causa di un trasferimento a una diversa sezione dell’organo giurisdizionale interessato, può presentare ricorso dinanzi alla [KRS] entro il termine di sette giorni dall’attribuzione delle sue nuove responsabilità. Il ricorso non può essere proposto nei seguenti casi:
6. Il ricorso di cui al paragrafo 5 è presentato tramite il presidente dell’organo giurisdizionale interessato che ha adottato la misura oggetto di detto ricorso. Detto presidente inoltra il ricorso alla [KRS] entro un termine di 14 giorni dal suo ricevimento, esprimendo il proprio parere sulla controversia. La [KRS] adotta una decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso presentato dal giudice, tenendo conto degli elementi menzionati al paragrafo 1. La decisione della [KRS] sul ricorso previsto al paragrafo 5 non necessita di motivazione. Avverso la decisione della [KRS] non può essere proposta impugnazione. Sino all’adozione della decisione succitata, il giudice o il giudice ausiliario continua a svolgere le funzioni già affidategli». |
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9 |
L’articolo 24, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone quanto segue: «Il presidente del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)] è nominato dal Ministro della Giustizia tra i giudici del sąd apelacyjny [(Corte d’appello)], del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)] o del sąd rejonowy [(Tribunale circondariale)]. Dopo aver nominato il presidente del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)], il Ministro della Giustizia lo presenta all’assemblea generale dei giudici del sąd okręgowy [(Tribunale regionale)]». |
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10 |
In conformità all’articolo 30, paragrafo 1, di tale legge, il collegio del sąd okręgowy (Tribunale regionale) è composto dal presidente del sąd okręgowy (Tribunale regionale) e dai presidenti dei sądy rejonowe (Tribunali circondariali) rientranti nella circoscrizione del sąd okręgowy (Tribunale regionale). |
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11 |
L’articolo 42a di detta legge così dispone: «1. Nell’ambito delle attività delle autorità giurisdizionali o degli organi di tali autorità, non è consentito mettere in discussione la legittimazione dei tribunali e delle corti, degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto. 2. Un organo giurisdizionale ordinario o un altro organo del potere pubblico non può accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare funzioni giurisdizionali derivante da tale nomina». |
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12 |
L’articolo 47a della legge sull’ordinamento giudiziario prevede quanto segue: «1. Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo aleatorio secondo le specifiche categorie delle stesse, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità. 2. Le cause delle specifiche categorie sono attribuite in misura uguale, a meno che la quota non sia ridotta per via delle funzioni svolte, della partecipazione all’attribuzione di cause di altre categorie, o per altri motivi di legge». |
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13 |
Ai sensi dell’articolo 47b di tale legge: «1. La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo in caso d’impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 47a. (...) 3. Le decisioni di cui [al paragrafo 1] sono adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice designato da quest’ultimo. 4. Il trasferimento ad altra sede di un giudice o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, nonché il termine di un distacco, non impediscono l’adozione di atti [procedurali] nelle cause che gli sono state assegnate nella sede dove attualmente presta servizio o esercita le sue funzioni, fino alla definizione di dette cause. 5. Il collegio del tribunale nel cui circondario il giudice viene trasferito o distaccato può, su richiesta del giudice o d’ufficio, revocare a tale giudice, in tutto o in parte, l’assegnazione delle cause di cui è investito, segnatamente in ragione della distanza tra la sede del tribunale e il luogo di nuova assegnazione o di distacco del giudice, in funzione dello stato d’avanzamento delle cause pendenti. Prima di adottare una decisione, il collegio del tribunale consulta i presidenti dei tribunali interessati. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis nel caso di trasferimento ad altra sezione del medesimo tribunale». |
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14 |
L’articolo 17, paragrafo 1, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’ordinamento giudiziario e di talune altre leggi), del 12 luglio 2017 (Dz. U. 2017, posizione 1452), è così formulato: «I presidenti e i vicepresidenti degli organi giurisdizionali nominati sulla base delle disposizioni della legge modificata dall’articolo 1, nella sua versione in vigore fino alla data odierna, possono essere revocati dal Ministro della Giustizia, entro un termine non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza osservare i requisiti previsti all’articolo 27 della legge modificata dall’articolo 1, come modificata dalla presente legge». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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15 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate dallo stesso giudice in occasione dell’esame di due procedimenti penali distinti. |
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16 |
Per quanto riguarda la causa C‑647/21, il procedimento principale trae origine da un procedimento penale promosso a carico di D.K. Con decisione del tribunale di primo grado, D.K. è stato condannato a una pena detentiva. Egli ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia), giudice del rinvio. In tale procedimento, poiché l’organo giudicante decide in formazione monocratica, la giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi è, al contempo, giudice relatrice e presidente della formazione giudicante. |
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17 |
Per quanto riguarda la causa C‑648/21, il procedimento principale trae origine da un procedimento penale promosso a carico di M.C. e M.F. Con decisione di un tribunale di primo grado, M.C. e M.F. sono stati condannati. Il giudice di secondo grado dinanzi al quale questi ultimi hanno interposto appello ha assolto M.C. e confermato la condanna di M.F. Il Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia) ha impugnato la decisione del giudice di secondo grado riguardante M.C. dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). Quest’ultimo ha annullato tale decisione e ha rinviato il procedimento dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), giudice del rinvio. In tale procedimento, la formazione giudicante è composta da tre giudici, che sono la presidente della formazione, il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e un terzo giudice. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dalla sola presidente della formazione, che è la stessa giudice della causa C‑647/21. |
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18 |
Nel settembre 2021, in un procedimento non connesso ai procedimenti principali, la giudice che ha presentato le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi ha emesso una decisione, con la quale ha chiesto al presidente della sezione d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) di riassegnare un procedimento a un altro giudice o di sostituire, nella formazione giudicante di tale procedimento, il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) con un altro giudice in carica. Ella ha motivato tale domanda con il fatto che il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) era stato nominato alle sue funzioni sulla base di una delibera della KRS nella sua nuova composizione. Pertanto, la presenza di un tale giudice all’interno della formazione giudicante violerebbe il diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell’articolo 47 della Carta nonché dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Il vicepresidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), anch’egli nominato su proposta della KRS nella sua nuova composizione, ha annullato la decisione contenente la citata domanda di tale giudice. |
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19 |
Nell’ottobre 2021, nell’ambito di un altro procedimento, detta giudice ha annullato una sentenza di un organo giurisdizionale di primo grado, emessa da una persona che era stata nominata giudice sulla base di una delibera della KRS nella sua nuova composizione. Ella ha fondato la sua decisione di annullamento, in particolare, sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e sull’articolo 47 della Carta. |
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20 |
L’11 ottobre 2021 il collegio del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), composto dal presidente di tale organo giurisdizionale e dai presidenti dei cinque sądy rejonowe (tribunali circondariali) appartenenti al distretto del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), ha adottato una delibera volta a revocare l’assegnazione alla giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi di una settantina di procedimenti che le erano stati attribuiti nell’ambito della Sesta Sezione penale d’appello, compresi i procedimenti principali (in prosieguo: la «delibera del collegio»). Secondo tale giudice, detta delibera non le era stata notificata e la motivazione di quest’ultima non era stata portata a sua conoscenza. Ella osserva che il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) l’ha semplicemente informata della revoca dell’assegnazione. Tale giudice aggiunge che quest’ultimo ha rifiutato, per due volte, di accogliere le sue domande di accesso al contenuto di detta delibera. |
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21 |
Il 13 ottobre 2021 il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha adottato un’ordinanza di trasferimento della giudice in questione dalla sezione d’appello di tale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale sono pendenti i procedimenti principali, alla sezione di primo grado di detto organo giurisdizionale (in prosieguo: l’«ordinanza di trasferimento»). Un altro giudice è stato trasferito al suo posto per far parte della sezione d’appello. |
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22 |
Secondo il giudice del rinvio, la motivazione dell’ordinanza di trasferimento si limita laconicamente a menzionare la necessità di garantire il corretto funzionamento delle due sezioni. Tale ordinanza farebbe altresì riferimento a un non meglio precisato carteggio tra il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e il presidente di una di tali sezioni. |
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23 |
Il 18 ottobre 2021 l’ordinanza di trasferimento è entrata in vigore. Tale ordinanza non contiene alcuna informazione sugli eventuali mezzi di ricorso. |
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24 |
In tali circostanze il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi possa continuare a svolgere funzioni giudicanti nel procedimento principale corrispondente alla causa C‑647/21, in qualità di giudice monocratico, e nel procedimento principale corrispondente alla causa C‑648/21, in qualità di presidente della formazione giudicante. |
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25 |
Secondo il giudice del rinvio, viste le circostanze, esposte ai punti da 18 a 23 della presente sentenza, che hanno condotto alla revoca dell’assegnazione alla giudice in parola dei procedimenti di cui la stessa era relatrice, compresi i procedimenti principali, esso deve chiarire se siffatti atti violino l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede se sia tenuto a ignorare la delibera del collegio e gli altri atti successivi, come la decisione di riattribuire a un altro giudice i procedimenti la cui assegnazione alla giudice di cui trattasi è stata revocata, compresi i procedimenti principali. |
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26 |
Il giudice del rinvio ritiene che la revoca dell’assegnazione alla giudice, che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, dei procedimenti che le erano stati attribuiti, nonché il suo trasferimento, violino i requisiti d’indipendenza e inamovibilità. Inoltre, le misure adottate nei confronti di detta giudice costituirebbero una reazione ai suoi tentativi di verificare se l’organo giurisdizionale di primo grado soddisfacesse il requisito di essere un tribunale costituito per legge e avrebbero lo scopo di impedire tentativi futuri in tal senso. |
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27 |
In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha deciso di sospendere l’esecuzione della delibera del collegio, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte, in ciascuno dei procedimenti principali, le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
Sulla riunione delle cause
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28 |
Con decisione del presidente della Corte del 29 novembre 2021, le cause C‑647/21 e C‑648/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale accelerato
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29 |
Il giudice del rinvio ha chiesto che i rinvii pregiudiziali di cui trattasi siano sottoposti a procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tali domande esso ha fatto valere, in sostanza, che l’applicazione di tale procedimento era giustificata alla luce del fatto che le questioni pregiudiziali vertono su questioni fondamentali di diritto polacco, in particolare di diritto costituzionale, ossia il principio d’inamovibilità dei giudici e il diritto delle parti in causa a un giudice precostituito per legge, imparziale e indipendente. Esso ha aggiunto che vi erano fondati motivi per ritenere che l’adozione di altri atti nei procedimenti principali avrebbe comportato il venir meno dei motivi per i quali era stato necessario deferire questioni alla Corte, e che l’applicazione delle risposte fornite da quest’ultima avrebbe potuto essere ostacolata, impedendo così di garantire l’effettività del diritto dell’Unione e la tutela giurisdizionale effettiva. |
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30 |
L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, il presidente della Corte può decidere, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento. |
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31 |
Occorre ricordare che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
Nel caso di specie il presidente della Corte ha deciso, il 29 novembre 2021, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di non accogliere le domande volte a che i rinvii pregiudiziali di cui trattasi siano sottoposti a procedimento accelerato. Infatti, gli argomenti addotti dal giudice del rinvio per giustificare tali domande sono di carattere generale e non precisano le ragioni specifiche che motivino il rapido trattamento di tali rinvii pregiudiziali. In particolare, la circostanza che le questioni sollevate riguardino questioni fondamentali di diritto polacco, in particolare di diritto costituzionale, non costituisce una situazione di urgenza straordinaria, condizione necessaria per giustificare un trattamento accelerato. Infine, il fatto che i procedimenti principali riguardino il diritto penale non giustifica, di per sé, il loro trattamento accelerato. |
Sulla sospensione delle cause e sulle domande di chiarimenti
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33 |
Il 18 ottobre 2022 la Corte ha sospeso le cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 fino alla pronuncia nelle cause riunite C‑615/20 e C‑671/20. Il 20 luglio 2023 la Corte ha notificato al giudice del rinvio la sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562), e gli ha chiesto di precisare se intendesse confermare le sue domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21. |
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34 |
Su istruzione del presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), la giudice che aveva trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi ha risposto, il 25 settembre 2023, che il giudice del rinvio intendeva confermare le sue domande di pronuncia pregiudiziale. |
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35 |
A causa di talune ambiguità riscontrate in tale risposta, la Corte ha rivolto a tale organo giurisdizionale una seconda domanda di chiarimenti, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. La Corte ha chiesto, in particolare, se la giudice che aveva trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi appartenesse ancora alle formazioni giudicanti investite dei procedimenti principali che hanno condotto ai rinvii pregiudiziali nelle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 e, in caso affermativo, in quale qualità. Il 17 ottobre 2023 il giudice del rinvio ha risposto a tale domanda per il tramite della giudice che ha effettuato il rinvio delle domande di cui trattasi. |
Sulla competenza della Corte
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36 |
Da un lato, il governo danese e la Commissione europea affermano, in sostanza, che l’articolo 47 della Carta non si applica ai procedimenti principali. In particolare, la Commissione rileva che, benché le domande di pronuncia pregiudiziale, e precisamente la formulazione delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, si riferiscano alla direttiva 2016/343, non verrebbe chiesta un’interpretazione di tale direttiva. |
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37 |
A tal proposito si deve rammentare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
L’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Nel caso di specie, per quanto concerne la domanda d’interpretazione dell’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio non ha dichiarato che i procedimenti principali riguardino l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione attuata a livello nazionale. Infatti, anche se le seconde questioni pregiudiziali si riferiscono alla direttiva 2016/343, tali questioni non sono sollevate alla luce delle disposizioni della citata direttiva e il giudice del rinvio non fornisce alcuna spiegazione relativamente al nesso che sussisterebbe tra detta direttiva e tali procedimenti. |
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40 |
Di conseguenza, la Corte non è competente a interpretare l’articolo 47 della Carta in quanto tale. |
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41 |
Dall’altro lato, la Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów, Polonia) e la Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża, Polonia) deducono, in sostanza, che le problematiche relative all’organizzazione giudiziaria degli Stati membri, come quelle poste nell’ambito delle questioni sollevate, in particolare per quanto riguarda la revoca dell’assegnazione a un giudice dei procedimenti che gli sono stati attribuiti, rientrano nella competenza esclusiva di questi ultimi, e non già nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione. Per contro, il governo polacco ha dichiarato in udienza che la Corte sarebbe, a suo avviso, competente a rispondere alle questioni pregiudiziali. |
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42 |
A tale riguardo, da una giurisprudenza costante discende che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri indubbiamente nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e che ciò può avvenire, in particolare, per quanto riguarda le norme nazionali relative all’adozione delle decisioni di nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 57 e giurisprudenza ivi citata]. |
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43 |
Inoltre, dal tenore letterale delle questioni sollevate risulta chiaramente che esse vertono sull’interpretazione non già del diritto polacco bensì, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE. |
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44 |
Ne consegue che la Corte è competente a pronunciarsi sulle domande di pronuncia pregiudiziale, ma non a interpretare l’articolo 47 della Carta in quanto tale. |
Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale
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45 |
La procura circondariale di Bytów e la procura regionale di Łomża contestano la ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale. Esse sostengono, in primo luogo, che la giudice del rinvio avrebbe presentato tali domande dopo l’adozione della delibera del collegio, ossia in una data in cui tale giudice, alla quale era stata quindi revocata l’assegnazione dei procedimenti principali, non sarebbe stata più legittimata ad adottare dette decisioni. In secondo luogo, esse osservano che le questioni pregiudiziali riguarderebbero la posizione individuale della giudice del rinvio e avrebbero pertanto carattere personale. In terzo luogo, esse affermano che le domande di pronuncia pregiudiziale non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura. Dal canto suo, in udienza, il governo polacco ha dichiarato che tali domande sarebbero ricevibili. |
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46 |
La Commissione sostiene, peraltro, che le terze questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili in quanto chiarire se esista un eventuale ricorso effettivo per l’imputato nei procedimenti principali non sarebbe né una questione preliminare sorta in limine litis, né una questione necessaria ai fini della pronuncia in tali procedimenti. |
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47 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. |
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48 |
Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
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49 |
A tal riguardo, la Corte ha già rilevato che una risposta a questioni pregiudiziali può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione, che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito delle controversie di cui essi sono investiti (sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). |
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50 |
Per quanto riguarda la prima censura d’irricevibilità, vertente sul fatto che la giudice di cui trattasi avrebbe proposto le domande di pronuncia pregiudiziale dopo che le è stata revocata l’assegnazione dei procedimenti principali occorre constatare, da un lato, che dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, alla data in cui tale giudice ha presentato dette domande di pronuncia pregiudiziale, vale a dire il 20 ottobre 2021, ella era investita dei procedimenti principali e, dall’altro, che, successivamente a detta revoca, il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), giudice del rinvio, non ha ritirato le citate domande di pronuncia pregiudiziale. |
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51 |
Infatti, nella sua risposta alla seconda domanda di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha confermato che la giudice di cui trattasi era, rispettivamente, la giudice relatrice e la presidente della formazione giudicante nei due procedimenti principali alla data in cui sono state adottate le decisioni di rinvio, vale a dire il 20 ottobre 2021. Il giudice del rinvio ha altresì precisato che è con ordinanza del 21 ottobre 2021, emessa dopo l’adozione di tali decisioni di rinvio, che il procedimento all’origine del rinvio pregiudiziale nella causa C‑648/21 è stato riassegnato a un altro giudice relatore, che in precedenza faceva parte della formazione a tre giudici competente per tale procedimento, e che è sempre il 21 ottobre 2021 che è stata modificata la composizione del giudice monocratico nel procedimento all’origine del rinvio pregiudiziale nella causa C‑647/21. Il giudice del rinvio ha confermato, inoltre, che questi due procedimenti sono stati sospesi per effetto delle domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi e sono sospesi da allora. |
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52 |
Per quanto riguarda la seconda censura d’irricevibilità, vertente sul fatto che le questioni pregiudiziali riguarderebbero, in sostanza, la posizione individuale della giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi e non avrebbero, quindi, alcun nesso con i procedimenti principali, occorre rilevare che il giudice del rinvio si trova di fronte, nell’ambito dei procedimenti principali, a questioni di natura procedurale su cui deve pronunciarsi in limine litis e la risposta alle quali dipende da un’interpretazione delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione su cui vertono tali questioni pregiudiziali. Infatti, dette questioni pregiudiziali mirano in sostanza a stabilire se, sulla base di dette disposizioni e di detti principi del diritto dell’Unione, la giudice in parola possa continuare a conoscere dei procedimenti principali, nonostante la delibera del collegio che le ha revocato l’assegnazione di questi ultimi. |
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53 |
Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questioni pregiudiziali dirette, in tal modo, a consentire a un giudice del rinvio di pronunciarsi, in limine litis, su difficoltà di ordine procedurale come quelle relative alla sua competenza a conoscere di una causa pendente dinanzi ad esso o, ancora, agli effetti giuridici che occorra o meno riconoscere a una decisione giurisdizionale che osti potenzialmente al proseguimento dell’esame di una siffatta causa da parte di detto giudice, sono ricevibili ai sensi dell’articolo 267 TFUE [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 47 e giurisprudenza ivi citata]. |
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54 |
Per quanto riguarda la terza censura d’irricevibilità, secondo la quale le domande di pronuncia pregiudiziale non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, è sufficiente osservare che, come risulta, rispettivamente, dai punti da 6 a 14 e da 15 a 26 della presente sentenza, tali domande di pronuncia pregiudiziale, come precisate dal giudice del rinvio nella sua risposta alle due domande di chiarimenti della Corte, contengono, per quanto riguarda una parte delle prime questioni e le seconde questioni, tutte le informazioni richieste da tale articolo 94, lettere a) e b), e, in particolare, il contenuto delle norme nazionali applicabili al caso di specie, un’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché il collegamento stabilito da tale giudice tra detta disposizione e le norme nazionali invocate sicché la Corte è, in tali limiti, in grado di statuire sulle questioni pregiudiziali. |
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55 |
Per quanto concerne la parte delle prime questioni che riguarda la composizione del collegio di un organo giurisdizionale, vale a dire il fatto che, da un lato, il Ministro della Giustizia, che è anche il procuratore generale, disponga del potere di nominare i presidenti dei sądy rejonowe (tribunali circondariali) che formano il collegio di un sąd okręgowy (tribunale regionale) e, dall’altro, alcuni membri del collegio siano stati nominati alle funzioni di giudice su proposta della KRS nella sua nuova composizione, la quale non presenterebbe sufficienti garanzie d’indipendenza, occorre ricordare che, dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento al procedimento previsto all’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale deve chiarire, nella stessa decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale e fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché sul collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. |
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56 |
Orbene, nel caso di specie, ad eccezione di alcune limitate spiegazioni sulla composizione del collegio di un organo giurisdizionale, le decisioni di rinvio non precisano a sufficienza il contesto giuridico nazionale relativo alla nomina dei membri di tale collegio. Esse non spiegano neppure perché sarebbe necessario che la Corte risponda alla parte delle prime questioni che riguarda la composizione del collegio di un organo giurisdizionale. In tali circostanze la Corte non dispone di elementi sufficienti che le consentano di rispondere utilmente a tale parte delle prime questioni, sicché le domande di pronuncia pregiudiziale non soddisfano, in tali limiti, le condizioni poste dall’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura. |
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57 |
Per quanto riguarda le terze questioni pregiudiziali, con le quali il giudice del rinvio s’interroga sull’esistenza di un eventuale ricorso effettivo per gli imputati nei procedimenti principali, occorre constatare che esse non sono questioni preliminari che si pongono in limine litis e non sono neppure necessarie ai fini della pronuncia nei procedimenti principali. In particolare, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che nei procedimenti principali si ponga la questione se sia possibile, per gli imputati, contestare la regolarità della formazione giudicante chiamata a conoscere dei procedimenti che li riguardano. |
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58 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili, ad eccezione della parte delle prime questioni che riguarda la composizione del collegio di un organo giurisdizionale, nonché delle terze questioni pregiudiziali. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime questioni
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59 |
In via preliminare occorre osservare anzitutto che, sebbene con le sue prime questioni pregiudiziali il giudice del rinvio si chieda formalmente se sia compatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE il fatto che un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, sia competente a revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che queste prime questioni vertono essenzialmente sulla normativa nazionale che disciplina il procedimento attraverso il quale può essere revocata l’assegnazione di procedimenti a un giudice. |
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60 |
Per contro, anche se il trasferimento della giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi dalla sezione d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), giudice del rinvio, dinanzi alla quale sono pendenti i procedimenti principali, alla sezione di primo grado di detto organo giurisdizionale costituisce un elemento importante da prendere in considerazione per comprendere la situazione prospettata dal giudice del rinvio nelle sue questioni, questo stesso fascicolo non consente di ritenere che le prime questioni debbano essere intese come vertenti anche sulla compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di una decisione di trasferimento o, più in generale, di una normativa che disciplina il procedimento di trasferimento, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali. |
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Alla luce di tali constatazioni, occorre considerare che, con le sue prime questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca, imponga l’obbligo di motivare la suddetta decisione e preveda la possibilità di un controllo giurisdizionale della citata decisione. |
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62 |
A tal riguardo occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19 TUE (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). |
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63 |
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che è stato sancito, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta. Quest’ultima disposizione deve pertanto essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di detto articolo 19, paragrafo 1, secondo comma (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
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64 |
Inoltre, nei casi in cui la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nelle presenti cause assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
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65 |
Ciò precisato occorre rammentare, in primo luogo, che ogni Stato membro deve, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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66 |
Tale requisito d’indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti alla persona dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). |
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Detto requisito d’indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione d’«imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punti 50 e 51 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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Se è vero che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza mira essenzialmente a salvaguardare l’indipendenza dei giudici dai poteri legislativo ed esecutivo conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, esso aspira, tuttavia, anche a tutelare i giudici contro indebite influenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). |
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Occorre inoltre sottolineare che l’esercizio della funzione giurisdizionale deve trovarsi al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme d’influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 53 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 62 nonché giurisprudenza ivi citata]. |
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Tali garanzie d’indipendenza e d’imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo in questione, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le persone possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 52). |
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71 |
Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì sottolineato che l’importanza fondamentale, segnatamente, dell’indipendenza giudiziaria e della certezza del diritto per lo Stato di diritto esige una particolare chiarezza delle norme applicate in ciascun caso e garanzie chiare per assicurare l’obiettività e la trasparenza nonché, soprattutto, per evitare qualsiasi parvenza di arbitrarietà nell’assegnazione di procedimenti particolari a determinati giudici (Corte EDU, 5 ottobre 2010, DMD GROUP, a.s. c. Slovacchia, CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66). |
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In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede altresì la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono tra, da un lato, l’accesso a un tale giudice e, dall’altro, le garanzie d’indipendenza e d’imparzialità dei giudici [v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante), C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata]. |
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73 |
Ciò posto, il riferimento a un «tribunale costituito per legge», che figura anche all’articolo 47, secondo comma, della Carta, riflette, in particolare, il principio dello Stato di diritto e riguarda non soltanto il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione dell’organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 121 e giurisprudenza ivi citata). |
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74 |
Pertanto, le norme di assegnazione e di riassegnazione dei procedimenti fanno parte della nozione di giudice «precostituito per legge», la quale impone non soltanto che sussista un fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche il rispetto della composizione dell’organo in ciascun procedimento nonché la sussistenza di ogni altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame del procedimento. |
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Di conseguenza, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede anche, a tal riguardo, che le norme che disciplinano la composizione delle formazioni giudicanti siano tali da escludere qualsiasi ingerenza indebita, nel processo decisionale relativo a un determinato procedimento, di soggetti estranei alla formazione giudicante investita di tale procedimento, dinanzi ai quali le parti non abbiano potuto esporre i loro argomenti (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 59). |
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76 |
Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, risulta che l’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un «ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale», senza ulteriori precisazioni. Se dunque è vero che il paragrafo 4 di tale articolo 47b prevede, in sostanza, che un giudice resta investito dei procedimenti che gli sono stati assegnati nonostante il suo trasferimento a un’altra sede o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, fino alla chiusura di tali procedimenti, il paragrafo 5 di detto articolo 47b enuncia che i suoi procedimenti possono essergli revocati su decisione del collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, senza stabilire criteri a tale scopo. Infine, in conformità al paragrafo 6 del medesimo articolo 47b, il collegio dell’organo giurisdizionale dispone altresì della possibilità di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice nell’ipotesi di trasferimento di quest’ultimo a un’altra sezione ma, anche in questo caso, senza che tale possibilità sia accompagnata da alcun criterio preciso. |
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77 |
Si deve quindi constatare che una normativa nazionale come quella descritta al punto precedente non solo non prevede criteri oggettivi che inquadrino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più dei suoi procedimenti, ma consente altresì al collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice senza che una simile decisione sia motivata. Infatti, il riferimento all’esistenza di un «ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale» è troppo vago per poter essere considerato idoneo a evitare qualsiasi arbitrarietà nella decisione di modifica di una formazione giudicante. Inoltre, il governo polacco ha confermato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto polacco non impone alcun obbligo di motivare le revoche dell’assegnazione di procedimenti a un giudice ai sensi dell’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’ordinamento giudiziario. |
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78 |
D’altronde, per quanto riguarda le revoche delle assegnazioni di cui trattasi nei procedimenti principali, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la delibera del collegio con la quale è stata revocata l’assegnazione dei procedimenti principali alla giudice di cui trattasi è priva di qualsiasi motivazione. |
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79 |
Per di più, tale delibera del collegio non appare giustificabile dall’ordinanza di trasferimento, con la quale il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha disposto, il 13 ottobre 2021 e in forza dell’articolo 22a, paragrafo 4, della legge sull’ordinamento giudiziario, il trasferimento della giudice che ha effettuato il rinvio delle domande di cui trattasi a un’altra sezione del medesimo organo giurisdizionale. |
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80 |
Infatti, da un lato, tale ordinanza è stata motivata laconicamente con riferimento alla necessità di «garantire il corretto funzionamento della sesta sezione penale d’appello e della seconda sezione penale» del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk). |
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Dall’altro lato, la delibera del collegio è stata adottata due giorni prima dell’ordinanza di trasferimento. |
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82 |
Peraltro, per quanto riguarda il trasferimento di un giudice, senza il suo consenso, a un altro organo giurisdizionale o il trasferimento di un giudice, senza il suo consenso, tra due sezioni di uno stesso organo giurisdizionale, la Corte ha già dichiarato che tali trasferimenti possono costituire un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie, dal momento che essi possono non soltanto incidere sulla portata delle attribuzioni dei magistrati interessati e sulla trattazione dei fascicoli loro affidati, ma anche avere conseguenze notevoli sulla loro vita e sulla loro carriera e, quindi, comportare effetti analoghi a quelli di una sanzione disciplinare [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 115]. |
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83 |
Ciò posto, analogamente, la revoca dell’assegnazione a un giudice dei procedimenti di cui è incaricato, senza che la normativa nazionale di cui trattasi stabilisca criteri oggettivi che consentano di inquadrare una simile possibilità di revoca e, per di più, senza nemmeno che la decisione di procedere a siffatta revoca debba essere motivata, non permette di escludere che tale revoca sia arbitraria o, addirittura, costituisca una sanzione disciplinare dissimulata. Ciò vale, a maggior ragione, quando una simile revoca è seguita dal trasferimento del giudice di cui trattasi a un’altra sezione dello stesso organo giurisdizionale. |
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84 |
Pertanto, misure organizzative di revoca dell’assegnazione di procedimenti, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, la cui attuazione non è disciplinata da criteri sufficientemente precisi e non è soggetta a un sufficiente obbligo di motivazione, possono generare dubbi quanto alla possibilità che la revoca dell’assegnazione dei procedimenti, seguita da un trasferimento, sia avvenuta in risposta a precedenti atti del giudice di cui trattasi. |
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85 |
Così, al fine di evitare di lasciare spazio all’arbitrarietà che potrebbe derivare da un procedimento non trasparente, in grado di ledere i principi d’indipendenza e inamovibilità dei giudici, occorre che le norme nazionali che disciplinano la revoca dell’assegnazione dei procedimenti prevedano criteri oggettivi chiaramente formulati, in base ai quali possa essere revocata l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, nonché l’obbligo di motivare le decisioni di revoca, in particolare nel caso di revoche senza il consenso del giudice di cui trattasi, al fine di garantire che l’indipendenza dei giudici non sia compromessa da indebite influenze esterne. |
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86 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle prime questioni sollevate dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione. |
Sulle seconde questioni
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87 |
Con le sue seconde questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi impongono a un tribunale nazionale e a ogni altra autorità dello Stato membro di cui trattasi di disapplicare, da un lato, una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti nonché, dall’altro lato, altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione dei summenzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
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88 |
A tal riguardo occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutti gli organi degli Stati membri di dare la loro piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può incidere sull’effetto riconosciuto a tali norme nel territorio di detti Stati [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 61 e giurisprudenza ivi citata]. |
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89 |
Detto principio impone dunque segnatamente a ogni giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione l’obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 62 e giurisprudenza ivi citata]. |
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90 |
Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, che pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento, in particolare, all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione e al requisito che questi ultimi siano precostituiti per legge, godono di una siffatta efficacia diretta che implica la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]. |
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91 |
Risulta altresì da una giurisprudenza costante che, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali che abbiano posto fine a un inadempimento constatato dalla Corte, spetta ai giudici nazionali adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto dell’Unione conformemente ai precetti contenuti nella sentenza che accerta tale inadempimento. Peraltro detti giudici, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sono tenuti a eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 64 e giurisprudenza ivi citata]. |
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92 |
Al fine di soddisfare gli obblighi ricordati ai punti da 88 a 91 della presente sentenza un giudice nazionale deve pertanto disapplicare un atto che, come la delibera del collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, in violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, abbia disposto la revoca dell’assegnazione a un giudice di tale organo giurisdizionale dei procedimenti a lui attribuiti, qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell’Unione [v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 65 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Poiché la valutazione finale dei fatti nonché l’applicazione e l’interpretazione del diritto nazionale, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sono di esclusiva competenza del giudice del rinvio, è a quest’ultimo che spetterà determinare, in via definitiva, le conseguenze concrete derivanti, nei procedimenti principali, dal principio ricordato al punto precedente. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la Corte può, in base al contenuto del fascicolo, fornire a tale giudice gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili a tal fine [sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 66 e giurisprudenza ivi citata]. |
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A tal riguardo, dalla risposta alle prime questioni risulta che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una normativa nazionale che disciplina la revoca dell’assegnazione dei procedimenti, come quella descritta dal giudice del rinvio. |
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95 |
Ciò posto, in una situazione del genere una formazione giudicante dev’essere legittimata a disapplicare qualsiasi delibera adottata sulla base di tale normativa e, quindi, a proseguire, nella medesima composizione, l’esame dei procedimenti principali, senza che le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione delle formazioni giudicanti del giudice nazionale possano opporvisi [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 72 e giurisprudenza ivi citata]. |
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96 |
Nella medesima situazione le autorità competenti a designare e modificare la composizione di detta formazione giudicante devono disapplicare una tale delibera [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni), C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punto 80]. |
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Alla luce di quanto precede occorre rispondere alle seconde questioni dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un tribunale nazionale di disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione dei summenzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione della formazione giudicante devono disapplicare una tale delibera. |
Sulle spese
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98 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
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