ECLI:EU:C:2023:426•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2023.#Procedimento penale a carico di XN.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata.#Causa C-608/21.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2023.#Procedimento penale a carico di XN.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata.#Causa C-608/21.
ECLI:EU:C:2023:426Eu Chamb 04 C25 mag 2023
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
25 maggio 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Articolo 7 – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Esercizio effettivo dei diritti della difesa – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Comunicazione dei motivi della detenzione della persona indagata o imputata in un documento distinto – Momento in cui tale comunicazione deve essere effettuata»
Nella causa C‑608/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 17 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2021, nel procedimento penale di natura amministrativa a carico di
XN,
con l’intervento di:
Politseyski organ pri 02 RU SDVR,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per XN, da R. Rashkov, advokat; |
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per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo alla legittimità del provvedimento di trattenimento di XN. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 14, 22, 27 e 28 della direttiva 2012/13 così recitano:
(...)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2012/13 intitolato «Oggetto»: «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e [sull]’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva: «La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione». |
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6 |
L’articolo 6 della direttiva in parola, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. 2. Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate. 3. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato». |
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7 |
Il successivo articolo 7, relativo al «[d]iritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine», ai paragrafi 1 e 2, così dispone: «1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati. 2. Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato». |
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8 |
L’articolo 8 della direttiva 2012/13, intitolato «Verifica e ricorsi», al suo paragrafo 1, così recita: «Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato». |
Diritto bulgaro
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9 |
Ai sensi dell’articolo 22 del Zakon za administrativnite narushenia i nakazania (legge sulle infrazioni e sulle sanzioni amministrative, DV n. 92, del 28 novembre 1969): «L’adozione di misure amministrative coercitive è consentita ai fini della prevenzione e della cessazione di infrazioni amministrative e al fine della prevenzione e dell’eliminazione dei loro effetti negativi». |
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10 |
L’articolo 23 di tale legge è così formulato: «I casi in cui è consentita l’adozione di misure amministrative coercitive, la loro tipologia, le autorità chiamate ad assicurarne l’attuazione e le modalità della loro applicazione, oltre alla procedura di impugnazione, sono disciplinate nella legge pertinente o in un decreto». |
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11 |
L’articolo 72 dello Zakon za ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno, DV n. 53, del 27 giugno 2014), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al Ministero dell’Interno»), prevede quanto segue: «1) Le autorità di polizia possono trattenere una persona: 1. rispetto alla quale vi siano elementi per ritenere che abbia commesso un reato. (...) 4) La persona detenuta ha diritto di contestare la legittimità della detenzione dinanzi al rayonen sad [(Tribunale distrettuale, Bulgaria)] del luogo della sede dell’autorità. Il Tribunale si pronuncia immediatamente sull’impugnazione; avverso la sua decisione può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’Administrativnoprotsesualen kodeks [(codice di procedura amministrativa)] dinanzi al competente Administrativen sad [(Tribunale amministrativo)]. 5) A partire dal momento in cui è posta in stato di detenzione, la persona ha diritto a un difensore, fermo restando che la persona detenuta deve anche essere informata della possibilità di rinunciarvi e delle conseguenze che ne derivano, nonché del diritto di rifiutarsi di rendere dichiarazioni ove la detenzione sia disposta ai sensi del paragrafo 1, punto 1. (...)». |
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12 |
Ai sensi dell’articolo 73 di tale legge, la persona posta in stato di detenzione alle condizioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 4, di detta legge non può essere assoggettata a restrizioni diverse da quella relativa al diritto alla libera circolazione. In tal caso, la durata della detenzione non può eccedere le 24 ore. |
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13 |
L’articolo 74 della legge relativa al Ministero dell’Interno così dispone: «1) Per le persone indicate nell’articolo 72, paragrafo 1, viene emesso un provvedimento scritto di trattenimento. 2) Nel provvedimento di cui al paragrafo 1 devono essere indicati:
3) La persona detenuta compila una dichiarazione in cui indica di essere a conoscenza dei propri diritti e di voler o non voler esercitare i diritti conferitile dal paragrafo 2, punto 6, lettere da b) a f). Il provvedimento di trattenimento viene sottoscritto dall’organo di polizia e dalla persona detenuta. 4) Il rifiuto da parte della persona detenuta o l’impossibilità per detta persona di sottoscrivere il provvedimento di trattenimento sono confermati con la firma di un testimone. (...) 6) Alla persona detenuta deve essere consegnata una copia del provvedimento di trattenimento con firma di ricevimento». |
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14 |
L’articolo 21, paragrafo 1, dell’Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa, DV n. 30, dell’11 aprile 2006), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così dispone: «Un atto amministrativo individuale è la manifestazione di volontà – esplicita o espressa mediante azione oppure mediante omissione – di un’autorità amministrativa o di un’altra autorità oppure organizzazione a ciò autorizzata ex lege, di persone che svolgono funzioni pubbliche e di organizzazioni che erogano servizi pubblici, con cui vengono previsti diritti oppure obblighi o che incidono direttamente su diritti, libertà o interessi legittimi di singoli cittadini o organizzazioni, nonché il rifiuto di emanare un siffatto atto». |
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15 |
L’articolo 145 di tale codice prevede quanto segue: «1) Gli atti amministrativi possono essere oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale concernente la loro legittimità. 2) Sono impugnabili: 1. l’originario atto amministrativo individuale, compreso il rifiuto di emanare un atto siffatto; (...)». |
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16 |
L’articolo 1 dell’Ukaz no 904 za borba s drebnoto huliganstvo (decreto n. 904 in materia di contrasto degli episodi di teppismo di lieve entità), del 28 dicembre 1963 (DV n. 102, del 31 dicembre 1963), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue: «1) In caso di episodi di teppismo di lieve entità, ove il responsabile abbia compiuto 16 anni, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative: 1. detenzione sino a 15 giorni in una struttura del Ministero dell’Interno; 2. un’ammenda da 100 a 500 leva bulgari (BGN) (circa EUR da 50 a 255). 2) Per “episodi di teppismo di lieve entità” si intende, ai sensi del presente decreto, una condotta indecorosa che si concretizza nell’utilizzo di imprecazioni, insulti o altre oscenità proferiti in un luogo pubblico e davanti a più persone, con un atteggiamento e una condotta offensivi nei confronti dei cittadini, delle autorità o del pubblico, o in una lite, una rissa o altre condotte analoghe lesive dell’ordine e della quiete pubblica che, tuttavia, per il ridotto grado di pericolosità per il pubblico, non integrano un reato ai sensi dell’articolo 325 del codice penale». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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17 |
Il 2 settembre 2020 RK, agente di polizia del commissariato del 2° distretto di polizia presso la direzione degli affari interni della Capitale (Bulgaria), ha emesso un provvedimento che disponeva l’applicazione di una misura amministrativa coercitiva nei confronti di XN, ossia la detenzione di quest’ultimo per la durata massima di 24 ore per sospetta commissione di un reato. |
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18 |
Tale provvedimento, che recava la firma di RK, enunciava così i motivi in fatto e in diritto della detenzione di XN: «articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge relativa al Ministero dell’Interno» e «turbativa dell’ordine pubblico». XN si è rifiutato di apporre la sua firma su detto provvedimento. Sul retro di quest’ultimo era annotato che XN era stato rilasciato il 3 settembre 2020, alle ore 11:10, come confermato dalla firma da lui apposta. Immediatamente dopo il trattenimento di XN si è proceduto a una perquisizione personale di cui è stato redatto verbale e gli è stata presentata una dichiarazione che illustrava i diritti ai sensi degli articoli da 72 a 74 della legge relativa al Ministero dell’Interno affinché egli la compilasse. |
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19 |
Il 3 settembre 2020 XN ha contestato la legittimità del provvedimento di trattenimento dinanzi al Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio. |
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20 |
Nell’ambito dell’istruzione del fascicolo relativo a tale impugnazione sono state versate agli atti relazioni scritte delle autorità di polizia del 2, 3 e 4 settembre 2020, in cui si indicava che, il 2 settembre 2020 verso le 11:20, mentre stava partecipando ad azioni di protesta nell’area urbana di Sofia (Bulgaria), dinanzi all’edificio del Narodno Sabranie (Assemblea nazionale, Bulgaria), XN aveva tentato di rompere il cordone di polizia colpendo con mani e piedi gli scudi dei poliziotti e pronunciando nei loro confronti osservazioni ciniche, il che ha reso necessario il suo trattenimento. |
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21 |
Non è dimostrato che le relazioni scritte dei poliziotti del 2 e 3 settembre 2020 siano state messe a disposizione di XN, per sua conoscenza, al momento del suo trattenimento. |
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22 |
Nelle sue osservazioni scritte del 2 settembre 2020, XN ha dichiarato di essere stato presente alle azioni di protesta e, nel quadro della crescente tensione, di essere stato spinto dalla folla in direzione del cordone di polizia e di essere stato poi fermato dalle autorità del Ministero dell’Interno, che lo hanno sottoposto a violenza fisica illegittima. Egli ha negato di aver turbato l’ordine pubblico. |
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23 |
L’8 settembre 2020, su ordine di un pubblico ministero della circoscrizione di Sofia, un agente di polizia del commissariato del 2° distretto di polizia di tale città ha redatto, nei confronti di XN, una relazione di constatazione di «atti di teppismo di lieve entità», che ha sottoposto all’esame del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) e nella quale si affermava che XN nel compiere i fatti menzionati al punto 20 della presente sentenza, aveva commesso l’illecito amministrativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. 904, del 28 dicembre 1963, nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale. |
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24 |
Con decisione dell’8 settembre, emessa dal Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), XN è stato dichiarato non colpevole e assolto in mancanza di prove dell’illecito a lui contestato. Tale atto giurisdizionale è definitivo. |
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25 |
Il giudice del rinvio indica che, nell’ambito della causa di cui al procedimento principale, esso deve esaminare la legittimità del provvedimento di trattenimento di XN. |
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26 |
Esso precisa che un siffatto trattenimento di persone nei cui confronti sussistono elementi indicanti che hanno commesso un illecito costituisce una misura amministrativa coercitiva ai sensi dell’articolo 22 della legge sulle infrazioni e sulle sanzioni amministrative, avente natura di atto amministrativo individuale che ha l’obiettivo di evitare che la persona di cui trattasi fugga o commetta un reato. |
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27 |
Secondo la giurisprudenza nazionale, al fine di adottare una siffatta misura non è necessario aver raccolto prove incontestate che stabiliscano in modo categorico e indubitabile che la persona di cui trattasi si sia resa colpevole di un reato ai sensi del codice penale poiché tali prove devono essere dedotte nell’ambito di un procedimento penale e non di un procedimento amministrativo. È sufficiente che vi siano «informazioni», scritte o orali, che indichino che è stato commesso un reato e che giustifichino il sospetto che la persona di cui trattasi vi abbia, verosimilmente, preso parte. |
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28 |
Il giudice del rinvio rileva che, in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, punto 2, della legge relativa al Ministero dell’Interno, l’indicazione dei motivi in fatto e in diritto della detenzione costituisce la condizione principale di validità del provvedimento emesso da un’autorità di polizia. In proposito, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) interpreterebbe tuttavia la disposizione in parola nel senso che è lecito che tali informazioni siano contenute non già nel provvedimento scritto che dispone la detenzione, bensì in altri documenti che lo corredano, predisposti anteriormente o successivamente, anche se questi ultimi non sono comunicati alla persona interessata nel momento in cui viene limitata la sua libertà di circolazione. |
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29 |
Orbene, il giudice del rinvio considera che tale giurisprudenza del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) non è conforme all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 né all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. |
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30 |
Secondo il giudice del rinvio occorre infatti tener conto della circostanza che il diritto di accesso alla documentazione delle persone aventi lo status di «indagato», di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/13, non è stato recepito nel diritto bulgaro e dunque non è garantito a tali persone. Un simile accesso sarebbe garantito unicamente alle persone «imputate», in forza del Nakazatelno protsesualen kodeks (Codice di procedura penale). |
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31 |
Pertanto, in mancanza di un’informazione concreta relativa ai motivi in fatto e in diritto della detenzione, e alla luce della circostanza che il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, in cui compare tale motivazione, non le è garantito, la persona detenuta, sospettata di aver commesso un reato, sarebbe privata della possibilità di organizzare in maniera adeguata ed effettiva i propri diritti della difesa e di contestare dinanzi al giudice la legittimità dell’atto con cui è stata disposta la sua detenzione. |
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32 |
Il giudice del rinvio nutre dubbi, inoltre, sulla portata e sul grado di approfondimento delle informazioni riguardanti il comportamento illecito per il quale una persona arrestata è trattenuta che dovrebbero essere comunicate a tale persona in forza dell’articolo 6 della direttiva 2012/13. |
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33 |
Ciò premesso, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sull’applicabilità della direttiva 2012/13
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34 |
Il giudice del rinvio indica che, in diritto bulgaro, una detenzione sulla base dell’articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge relativa al Ministero dell’Interno, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una misura amministrativa coercitiva, avente natura di atto amministrativo individuale. Inoltre, sempre secondo tale organo giurisdizionale, la responsabilità di una persona per il reato per il quale è stata oggetto di un tale trattenimento è esaminata separatamente nell’ambito di un procedimento penale. Tenuto conto di tali elementi, occorre verificare se la direttiva 2012/13 sia applicabile alla causa di cui al procedimento principale. |
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35 |
Come indicato dal suo articolo 1, la direttiva 2012/13 stabilisce norme relative al diritto all’informazione delle persone indagate o imputate sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull’accusa elevata a loro carico. |
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36 |
Inoltre, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, tale direttiva si applica dal momento in cui le persone sono messe a conoscenza, dalle autorità competenti di uno Stato membro, del fatto di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione. |
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37 |
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il provvedimento di trattenimento di cui trattasi nel procedimento principale menziona, come motivo in fatto e in diritto di tale trattenimento, l’«articolo 72, paragrafo 1, punto 1, della legge relativa al Ministero dell’Interno» e la «turbativa dell’ordine pubblico». Tale disposizione prevede la detenzione delle persone nei cui confronti sussistono elementi che depongono nel senso che esse hanno commesso un illecito. Inoltre, dalle indicazioni del giudice del rinvio discende che l’illecito che XN era sospettato di aver commesso rientra nel codice penale. |
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38 |
Peraltro, indipendentemente dalle informazioni che sono state effettivamente comunicate a XN da parte delle autorità di polizia nazionali, si deve considerare che, in ragione del suo arresto e della sua detenzione, XN è stato informato che era sospettato di aver commesso un reato, cosicché tale condizione di applicazione della direttiva 2012/13, stabilita al suo articolo 2, paragrafo 1, è soddisfatta. |
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39 |
Da tali considerazioni discende che detta direttiva è applicabile alla causa di cui al procedimento principale. |
Sulla prima questione
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40 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato, incluse le informazioni relative al reato per la cui commissione sono indagate o imputate, può essere esposta in documenti diversi dall’atto che dispone il trattenimento e che sono comunicati a tali persone solo nell’ambito di un eventuale ricorso giurisdizionale diretto a contestare la legittimità della detenzione. |
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41 |
Occorre innanzitutto rilevare che, tenuto conto dell’oggetto di tale questione, non occorre interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/13. Tale disposizione richiede, infatti, che le informazioni fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6 di tale direttiva, siano verbalizzate secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato. Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge che tale obbligo di documentazione di informazioni presenti una qualsivoglia pertinenza per la risposta a detta questione. |
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42 |
Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, si deve tener conto non soltanto della lettera di tale disposizione, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 2 marzo 2023, Staatsanwaltschaft Graz (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie di Düsseldorf) (C‑16/22, EU:C:2023:148, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. |
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43 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione di tale articolo 6, paragrafo 2, esso dispone che gli Stati membri devono assicurare che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate. Tale disposizione non fornisce quindi nessuna indicazione sul momento in cui devono essere comunicati i motivi della detenzione. |
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44 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, si deve rilevare che il paragrafo 1 del medesimo articolo prevede, nella sua prima frase, l’obbligo per gli Stati membri di fornire alle persone indagate o imputate informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Nella sua seconda frase, si precisa che tali informazioni devono essere fornite «tempestivamente» e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. |
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45 |
A tal riguardo, dal considerando 28 di tale direttiva emerge che le informazioni fornite a tali persone relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite «in modo tempestivo», al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente. |
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46 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 enuncia un obbligo generale di informazione sul reato al quale si aggiunge l’obbligo d’informazione aggiuntivo, previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, qualora la persona indagata o imputata sia arrestata o detenuta, e che verte sui motivi che hanno giustificato il suo arresto o la sua detenzione. L’articolazione tra tali due disposizioni consente di concludere nel senso che il requisito temporale previsto al paragrafo 1 di tale articolo 6, secondo cui alla persona indagata o imputata devono essere fornite «tempestivamente» informazioni sul reato che la stessa è sospettata o accusata di aver commesso, si applica anche nel caso di un arresto o di una detenzione ai sensi del paragrafo 2 di tale medesimo articolo 6. |
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47 |
Per quanto attiene, in terzo luogo, all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2012/13, dal combinato disposto dell’articolo 1 e dei considerando 14 e 27 di tale direttiva, risulta che quest’ultima, stabilendo norme minime da applicare in materia di informazione delle persone indagate o imputate per un reato, persegue lo scopo di consentire loro di preparare la propria difesa e di garantire l’equità del procedimento [v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Dichiarazione dei diritti),C‑649/19, EU:C:2021:75, punto 58]. |
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48 |
La comunicazione tempestiva del reato che le persone indagate o imputate sono sospettate o accusate di aver commesso, prevista all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, contribuisce a garantire tale obiettivo, dal momento che essa consente a tali persone di predisporre in modo effettivo la propria difesa. |
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49 |
Quando le persone indagate o imputate sono arrestate o detenute, l’obiettivo di garantire l’equità del procedimento e di consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa richiede, inoltre, come emerge dal considerando 22 della direttiva 2012/13, che tali persone siano in grado di contestare in modo effettivo la legittimità dell’arresto o della detenzione, di ottenere un riesame della detenzione o di chiedere la libertà provvisoria laddove e nella misura in cui il diritto a una siffatta libertà provvisoria esista nello Stato membro interessato. A tal fine, esse devono disporre dei motivi del loro arresto o della loro detenzione tempestivamente. È il motivo per il quale l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 prevede la comunicazione di tali motivi, e l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva impone di mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta, o del suo avvocato, i documenti che sono essenziali ai fini di una siffatta impugnazione effettiva della legittimità di detto arresto o detenzione. |
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50 |
Inoltre, la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità con cui le informazioni menzionate al suo articolo 6 devono essere comunicate alla persona indagata o imputata. Tuttavia, tali modalità non possono arrecare pregiudizio all’obiettivo perseguito da tale articolo [v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio),C‑564/19, EU:C:2021:949, punto 128 e giurisprudenza ivi citata], in particolare a quello sotteso al paragrafo 2 di detto articolo, rammentato al punto precedente della presente sentenza. |
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51 |
Ne consegue che, purché l’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 sia garantito, le informazioni sui motivi dell’arresto o della detenzione delle persone indagate o imputate, comprese quelle sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, possono essere comunicate loro in documenti diversi dall’atto di trattenimento. |
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52 |
Infatti, di per sé, la circostanza che detto atto non contenga informazioni sufficienti sui motivi della detenzione non osta a che le persone arrestate o detenute possano contestare effettivamente la legittimità del loro arresto o della loro detenzione, a condizione che gli elementi che figurano in altri documenti redatti dalle autorità competenti e comunicati a tali persone consentano loro di comprenderne i motivi. |
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53 |
Inoltre, emerge già dalle considerazioni che figurano segnatamente ai punti 46 e 49 della presente sentenza che le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 devono essere tempestivamente comunicate alle persone arrestate o detenute, al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito da tale disposizione. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale, al paragrafo 44 delle sue conclusioni, ne discende che tali persone devono essere informate al più presto dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, ossia al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dall’inizio di tale privazione. |
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54 |
Di conseguenza, occorre che l’atto di trattenimento o i documenti diversi da tale atto che contengono le informazioni necessarie relative ai motivi dell’arresto o della detenzione siano comunicati al più presto alle persone arrestate o detenute. Il momento preciso di tale comunicazione potrà, tuttavia, essere determinato secondo le circostanze specifiche del contesto in cui si colloca la privazione della libertà. |
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55 |
Una siffatta interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 è corroborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5 della CEDU che è espressamente menzionata al considerando 14 della direttiva 2012/13. Infatti, tale Corte ha già giudicato che chiunque abbia diritto di proporre un ricorso al fine di ottenere una rapida decisione sulla legittimità della sua detenzione non può avvalersene efficacemente qualora non gli vengano rivelate il prima possibile, con sufficiente precisione, le ragioni per le quali è stato privato della sua libertà (Corte EDU, 12 aprile 2005, Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, CE:ECHR:2005:0412JUD003637802, § 413). |
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56 |
Inoltre, tale medesimo organo giurisdizionale ha giudicato che l’articolo 5 della CEDU enuncia, al suo paragrafo 2, una garanzia elementare secondo la quale ogni persona arrestata deve conoscere i motivi del suo arresto. Integrato nel sistema di protezione offerto da tale articolo, il paragrafo 2 di quest’ultimo obbliga a segnalare a una siffatta persona, in un linguaggio semplice e accessibile per quest’ultima, i motivi giuridici e fattuali della sua privazione della libertà, affinché essa possa criticarne la legittimità dinanzi a un tribunale in virtù del paragrafo 4 di detto articolo. Tale persona deve beneficiare di tali informazioni «nel minor tempo possibile», ma i funzionari che la privano della sua libertà possono non fornirle il quadro completo seduta stante. Per stabilire se essa abbia ricevuto abbastanza informazioni e in tempi sufficientemente brevi, si deve avere riguardo alle particolarità del caso di specie (Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 115). |
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57 |
Per quanto riguarda le circostanze specifiche della controversia di cui al procedimento principale, si deve rilevare che l’obiettivo perseguito dall’obbligo, previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, d’informare le persone indagate o imputate dei motivi della loro detenzione, obiettivo che consiste nel consentire alla persona interessata di impugnare effettivamente la legittimità della sua privazione di libertà, non può essere conseguito nel caso in cui le informazioni relative ai motivi di tale detenzione siano fornite solo dopo che tale persona ha presentato un ricorso per contestare la legittimità della sua detenzione. Occorre, infatti, evitare che detta persona sia tenuta a impugnare la legittimità del provvedimento di trattenimento per poter venire a conoscenza dei motivi di quest’ultimo, poiché, in un caso siffatto, essa non potrebbe predisporre in modo effettivo il proprio ricorso né valutare le possibilità di esito positivo di quest’ultimo. |
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58 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di una normativa nazionale secondo la quale la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato, comprese le informazioni sul reato per la cui commissione sono indagate o imputate, può essere esposta in documenti diversi dall’atto di trattenimento. Tale disposizione osta, invece, a che dette informazioni siano comunicate a tali persone solo nell’ambito di un eventuale ricorso giurisdizionale diretto a contestare la legittimità della detenzione e non al momento della privazione della libertà o entro un breve termine dopo l’inizio di tale privazione. |
Sulla seconda questione
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59 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 debba essere interpretato nel senso che esso richiede che la motivazione della detenzione comunicata alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato contenga elementi relativi al momento, al luogo e alle modalità del reato, alla partecipazione concreta di tali persone a quest’ultimo nonché alla qualificazione giuridica che ne discende. |
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60 |
Al pari della valutazione contenuta al punto 46 della presente sentenza, occorre rilevare che il criterio qualitativo previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttive 2012/13, secondo cui le informazioni devono essere fornite «con tutti i dettagli necessari», deve applicarsi altresì nel caso di un arresto o di una detenzione, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 6. |
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61 |
Il considerando 28 di tale direttiva precisa, a tal riguardo, che, una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa. |
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62 |
Pertanto, al fine di garantire l’obiettivo perseguito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona detenuta di contestare effettivamente la legittimità della sua detenzione devono esserle comunicate. |
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63 |
In particolare, da un lato, deve esserle comunicata la descrizione dei fatti pertinenti, noti alle autorità competenti e relativi al reato per la cui commissione detta persona è indagata o imputata. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, tale descrizione dovrebbe contenere, in aggiunta all’ora e al luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione dell’interessato a tale reato. |
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64 |
Dall’altro lato, è altresì necessario che figuri in tale comunicazione la qualificazione giuridica, provvisoriamente accolta dalle autorità competenti, del reato per la cui commissione la persona interessata è indagata o imputata, dal momento che detta qualificazione è tale da consentire a detta persona o al suo avvocato di comprendere meglio i motivi della detenzione e, se del caso, di contestarne effettivamente la legittimità dinanzi al giudice competente. |
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65 |
Occorre tuttavia rilevare che, come emerge dal considerando 28 della direttiva 2012/13, il grado di approfondimento delle informazioni di cui ai due punti precedenti deve essere adattato in base alla fase del procedimento penale al fine di non nuocere all’avanzamento di un’indagine in corso, garantendo al contempo alla persona arrestata o detenuta la comunicazione d’informazioni sufficienti affinché essa comprenda i motivi del suo arresto o della sua detenzione e possa, se del caso, contestarne effettivamente la legittimità. |
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66 |
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5 della CEDU, citata ai punti 55 e 56 della presente sentenza, corrobora l’interpretazione così illustrata dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, poiché essa richiede che la motivazione dell’arresto o della detenzione sia comunicata con sufficiente precisione (Corte EDU, 12 aprile 2005, Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, CE:ECHR:2005:0412JUD003637802, § 413) e contenga i motivi giuridici e fattuali della sua privazione della libertà, affinché la persona interessata possa criticarne la legittimità dinanzi a un tribunale in virtù del paragrafo 4 di tale articolo 5 (Corte EDU, 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 115). |
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67 |
La Corte europea dei diritti dell’uomo considera inoltre che, nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, la motivazione della decisione che dispone la detenzione costituisce un elemento pertinente quando si tratta di determinare se la detenzione che una persona subisce debba essere considerata o meno arbitraria. Pertanto, nell’ambito della prima parte di tale disposizione, che consente di detenere regolarmente una persona quando vi sono motivi plausibili di sospettare che essa abbia commesso un reato, tale organo giurisdizionale ha giudicato incompatibile con il principio di protezione contro l’arbitrarietà sancito a tale articolo 5, paragrafo 1, la totale assenza di motivazione di decisioni giudiziarie che autorizzano una detenzione per un periodo prolungato. Al contrario, esso ha giudicato che non si può ritenere che la detenzione provvisoria subita da un ricorrente abbia rivestito un carattere arbitrario se il giudice competente ha indicato taluni motivi che giustificano il mantenimento in detenzione dell’interessato, a meno che i motivi indicati siano estremamente laconici e privi di qualsivoglia riferimento a disposizioni giuridiche che dovrebbero fondare la detenzione controversa (Corte EDU, 22 ottobre 2018, S., V. e A. c. Danimarca, CE:ECHR:2018:1022JUD003555312, § 92, nonché giurisprudenza ivi citata). |
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68 |
Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, della CEDU non obbliga le autorità competenti a comunicare all’interessato, al momento del suo arresto, un elenco completo di tutte le accuse mosse a suo carico (Corte EDU, 19 aprile 2011, Gasiņš c. Lettonia, CE:ECHR:2011:0419JUD006945801, § 53). |
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69 |
Nel caso di specie, il giudice del rinvio spiega che, in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, punti da 2 a 4, della legge relativa al Ministero dell’Interno, il provvedimento che dispone un trattenimento deve contenere, tra altri elementi, i motivi in fatto e in diritto della detenzione, i dati identificativi della persona detenuta nonché la data e l’ora d’inizio della detenzione. |
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70 |
Occorre constatare che tali elementi sono idonei, a priori, a garantire un’informazione adeguata alla persona detenuta, dal momento che le consentono di comprendere i motivi della sua detenzione e, se del caso, di contestarne effettivamente la legittimità. |
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Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che le informazioni fornite in ciascun caso concreto siano sufficientemente complete, conformemente a quanto indicato ai punti da 63 a 65 della presente sentenza. |
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72 |
A tal riguardo, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che il provvedimento di trattenimento emesso nei confronti di XN enuncia i motivi di fatto e di diritto di tale trattenimento nei seguenti termini: «articolo 72, paragrafo 1, punto 1, [della legge relativa al Ministero dell’Interno]» e «turbativa dell’ordine pubblico». Orbene, queste sole informazioni non appaiono sufficienti al fine di rispettare i requisiti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 poiché esse non consentivano a XN di contestare effettivamente la legittimità di tale provvedimento. |
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73 |
Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che, in diritto bulgaro, l’accesso alla documentazione relativa all’indagine, di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/13, è garantito solo alle persone che hanno lo status di «imputato». Pertanto, la persona arrestata o detenuta che non rivesta formalmente tale status non può avere accesso ai documenti relativi alla causa in questione detenuti dalle autorità competenti. |
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74 |
A tal riguardo, occorre rammentare che il paragrafo 1 di tale articolo 7 prescrive di mettere a disposizione di una persona arrestata o detenuta, o del suo avvocato, i documenti che sono essenziali per impugnare effettivamente la legittimità del suo arresto o della sua detenzione, completando così l’obbligo d’informazione previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13. Orbene, tale articolo 7, paragrafo 1, si applica a ogni persona arrestata o detenuta in qualsiasi fase del procedimento penale e, pertanto, indipendentemente dallo status giuridico conferito a tale persona dal diritto nazionale. |
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75 |
In assenza di un’informazione sufficiente nel provvedimento di trattenimento, relativa ai motivi di tale trattenimento, richiesta dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13, e in assenza di accesso ai documenti che sono essenziali per impugnare effettivamente la legittimità del suo arresto o della sua detenzione, previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, una persona che, come XN, è detenuta per il motivo che è sospettata di aver commesso un reato, risulta privata delle informazioni sufficienti per poter impugnare effettivamente la legittimità della sua detenzione. |
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76 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la motivazione della detenzione delle persone indagate o imputate per aver commesso un reato contenga tutte le informazioni necessarie per consentire loro di contestare effettivamente la legittimità della loro detenzione. Pur tenendo conto della fase del procedimento penale al fine di non nuocere all’avanzamento di un’indagine in corso, tali informazioni devono contenere una descrizione dei fatti pertinenti noti alle autorità competenti, tra i quali figurano l’ora e il luogo noti dei fatti, la natura della partecipazione concreta di tali persone al reato contestato nonché la qualificazione giuridica accolta provvisoriamente. |
Sulle spese
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77 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
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