Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2023.#Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E. e S.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi).#Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Competenza dello Stato membro che ha rilasciato al richiedente il titolo di soggiorno – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “titolo di soggiorno” – Tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.#Causa C-568/21.

ECLI:EU:C:2023:683Eu Chamb 01 C21 set 2023

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 settembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Competenza dello Stato membro che ha rilasciato al richiedente il titolo di soggiorno – Articolo 2, lettera l) – Nozione di “titolo di soggiorno” – Tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche»

Nella causa C‑568/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 25 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2021, nel procedimento

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

E.,

S.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per E. e S., da F. Wijngaarden, advocaat;

–

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;

–

per il governo austriaco, da J. Schmoll e V. Strasser, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, inizialmente da L. Grønfeldt e W. Wils, successivamente da W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») e, dall’altro, E. e S., che agiscono in nome proprio nonché in nome dei loro figli minorenni, in merito al rigetto delle loro domande di protezione internazionale.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 500, pag. 95; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»):

«L’istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e l’invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono per consenso vicendevole».

4

L’articolo 4 di tale convenzione stipula quanto segue:

«1.   Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario.

2.   Lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d’un gradimento».

5

L’articolo 5, paragrafo 1, di detta convenzione è così formulato:

«Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente».

6

L’articolo 9 della medesima convenzione così dispone:

«1.   Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario.

2.   Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta».

7

L’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna ha il seguente tenore:

«Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:

a.

la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;

b.

l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d’essere membro d’una tale famiglia;

(…)».

Diritto dell’Unione

8

Ai sensi dei considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III:

«(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

9

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

c)

“richiedente”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

(…)

l)

“titolo di soggiorno”: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

(…)».

10

Gli articoli da 7 a 15 di detto regolamento figurano nel capo III di quest’ultimo, intitolato «Criteri per determinare lo Stato membro competente». L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Gerarchia dei criteri», al paragrafo 1 così dispone:

«I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo».

11

L’articolo 12 del regolamento Dublino III, intitolato «Rilascio di titoli di soggiorno o visti», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo».

12

L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Presentazione di una richiesta di presa in carico», al paragrafo 1, primo comma, così enuncia:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2».

13

L’articolo 29 di detto regolamento, intitolato «Modalità e termini», al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:

«Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

E. e S. nonché i loro figli minorenni sono cittadini di un paese terzo. Il padre è stato membro della missione diplomatica del suo paese presso lo Stato membro X e ha abitato nel territorio di quest’ultimo con sua moglie e i loro figli. Durante tale soggiorno sono state loro rilasciate tessere diplomatiche dal Ministero degli Affari esteri di tale Stato membro.

15

Dopo aver lasciato lo Stato membro X, E. e S. hanno presentato, nei Paesi Bassi, domande di protezione internazionale.

16

Il 31 luglio 2019 il Segretario di Stato ha ritenuto che lo Stato membro X fosse competente, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, per l’esame di tali domande, dal momento che le tessere diplomatiche rilasciate dalle autorità di tale Stato membro costituivano titoli di soggiorno. Il 25 settembre 2019 lo Stato membro X ha accettato le richieste di presa in carico.

17

Con decisioni del 29 gennaio 2020 il Segretario di Stato ha rifiutato di esaminare le domande di protezione internazionale presentate da E. e S. con la motivazione che lo Stato membro X era competente per l’esame di queste ultime.

18

E. e S. hanno proposto ricorsi avverso tali decisioni dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi). A sostegno di tali ricorsi, essi hanno fatto valere che lo Stato membro X non era competente per l’esame delle loro domande, in quanto le autorità di tale Stato membro non avevano mai rilasciato loro un titolo di soggiorno. È in forza del loro status diplomatico che avrebbero beneficiato di un diritto di soggiorno, tratto direttamente dalla Convenzione di Vienna.

19

Con sentenza del 20 marzo 2020 il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha accolto i ricorsi considerando che il Segretario di Stato aveva erroneamente ritenuto lo Stato membro X competente per l’esame delle domande di protezione internazionale. Tale giudice ha sottolineato che le tessere diplomatiche rilasciate dalle autorità di tale Stato membro non potevano essere considerate un’autorizzazione al soggiorno, in quanto E. e S. disponevano già di un diritto di soggiorno in detto Stato membro in forza della Convenzione di Vienna.

20

Il Segretario di Stato ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), giudice del rinvio, facendo valere che le tessere diplomatiche rilasciate a E. e a S. dallo Stato membro X rientrano nella nozione di «titolo di soggiorno», ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III.

21

Il Raad van State (Consiglio di Stato) precisa che è pacifico che le autorità dello Stato membro X hanno rilasciato tessere diplomatiche a E. e a S. e che tali tessere erano ancora valide al momento in cui questi ultimi hanno depositato le loro domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Inoltre, lo Stato membro X ha rilasciato tali tessere diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna, posto che il Regno dei Paesi Bassi e lo Stato membro X sono parti di tale convenzione.

22

Secondo tale giudice, la determinazione dello Stato membro competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate da E. e S. presuppone che si dia risposta alla questione di stabilire se una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro a titolo della Convenzione di Vienna costituisca un titolo di soggiorno, ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III.

23

Orbene, la risposta a tale questione non potrebbe essere dedotta direttamente né da tale disposizione né dal sistema istituito da tale regolamento né dalle norme pertinenti del diritto internazionale pubblico. Inoltre, la giurisprudenza della Corte relativa a detto regolamento non offrirebbe ulteriori chiarimenti al riguardo e sembrerebbe che le prassi degli Stati membri divergano su tale punto.

24

In simili circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, parte iniziale e lettera l), del regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della [Convenzione di Vienna] configura un titolo di soggiorno ai sensi di tale disposizione».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

25

Il governo austriaco mette in dubbio la ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che l’interpretazione richiesta del regolamento Dublino III sarebbe priva di reale utilità ai fini della soluzione della controversia principale. Infatti, nel caso di specie, il Regno dei Paesi Bassi sarebbe divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale di cui trattasi in quanto, sebbene lo Stato membro X abbia accettato le richieste di presa in carico dei resistenti nel procedimento principale, il trasferimento dei richiedenti verso quest’ultimo Stato membro non avrebbe avuto luogo entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento.

26

A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 46 nonché giurisprudenza citata).

27

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione di una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 47 nonché giurisprudenza citata).

28

Si deve anche ricordare che, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III, il trasferimento del richiedente dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento.

29

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, quando ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza di primo grado, il Segretario di Stato, tenuto conto della futura scadenza del termine di trasferimento, ha chiesto la concessione di provvedimenti provvisori e che tale domanda è stata accolta.

30

In tali circostanze, risulta che all’appello proposto dal Segretario di Stato è stato riconosciuto un effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III, cosicché il termine di sei mesi previsto da tale disposizione inizierà a decorrere solo dopo che il giudice del rinvio avrà pronunciato la sua decisione definitiva su tale appello.

31

Di conseguenza, non risulta manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione chiesta dal giudice del rinvio non sarebbe necessaria al medesimo per dirimere la controversia di cui è investito. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è pertanto ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

32

Per rispondere alla questione sollevata, occorre ricordare, in via preliminare, che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (sentenza del 22 giugno 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, punto 38 e giurisprudenza citata).

33

Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III, la nozione di «titolo di soggiorno» è definita come «qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio». Inoltre, secondo tale disposizione, sebbene detta nozione comprenda «i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento», essa esclude per contro i «visti e [le] autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi [di tale] regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno».

34

I resistenti nel procedimento principale e il governo austriaco deducono, in sostanza, dai termini impiegati dal legislatore dell’Unione che la nozione di «titolo di soggiorno» comprende solo gli atti adottati formalmente da un’amministrazione nazionale e che consentono, in modo costitutivo, a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato. Per contro, pur costituendo documenti formalmente rilasciati da un’amministrazione nazionale, le tessere diplomatiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, si limiterebbero, in linea di principio, a riflettere i diritti e i privilegi di cui beneficiano i loro titolari in forza della Convenzione di Vienna. Esse rivestirebbero quindi un carattere puramente dichiarativo e non potrebbero rientrare nella nozione di «titolo di soggiorno», ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III.

35

Al riguardo, occorre sottolineare che, come risulta dall’impiego dei termini «qualsiasi permesso» all’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III, la nozione di «titolo di soggiorno», ai sensi di tale disposizione, è concepita in modo estensivo. In particolare, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, la definizione che tale disposizione fornisce di tale nozione non fa riferimento al carattere costitutivo o dichiarativo del permesso, né esclude espressamente le tessere diplomatiche rilasciate a titolo della Convenzione di Vienna.

36

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce detta disposizione, occorre rilevare che la nozione di «titolo di soggiorno» è determinante per l’applicazione dell’articolo 12 del regolamento Dublino III, il quale prevede, al paragrafo 1, che, se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro che lo ha rilasciato è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

37

Tale articolo 12 fa parte del capo III del regolamento Dublino III, relativo ai criteri di determinazione dello Stato membro competente. Al riguardo, dalla giurisprudenza risulta che l’applicazione dei diversi criteri contenuti negli articoli da 12 a 14 di tale regolamento deve, in generale, consentire di attribuire allo Stato membro che è all’origine dell’ingresso o del soggiorno del cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri la competenza a esaminare la domanda di protezione internazionale presentata da tale cittadino, e ciò tenendo conto del ruolo ricoperto da tale Stato membro con riferimento alla presenza di detto cittadino nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, punti 87 e 91).

38

Nel caso di specie, i resistenti nel procedimento principale fanno valere che il ruolo svolto dallo Stato membro X con riferimento alla loro presenza nel territorio degli Stati membri sarebbe trascurabile in quanto, conformemente alla Convenzione di Vienna, uno Stato accreditatario non sarebbe libero, a parte in alcuni casi particolari, di rifiutare l’ingresso e il soggiorno nel suo territorio ai membri di una missione diplomatica designati dallo Stato accreditante.

39

Al riguardo, se è vero che, in forza dell’articolo 2 della Convenzione di Vienna, l’invio di missioni diplomatiche permanenti avviene per mutuo consenso, allo Stato accreditatario sono tuttavia riconosciute talune prerogative quanto all’ammissione nel suo territorio di persone in qualità di membri del personale diplomatico di una missione.

40

In particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna prevede che lo Stato accreditatario possa, in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile, prevedendo inoltre che una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario. Tale articolo 9 aggiunge, al paragrafo 2, che, ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.

41

Inoltre, dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Vienna risulta che lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare come capo di missione presso lo Stato accreditatario abbia ricevuto il gradimento di tale Stato, posto che lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d’un gradimento.

42

Inoltre, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, sebbene lo Stato accreditante possa, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, uno degli Stati accreditatari vi si può opporre espressamente.

43

Infine, l’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna prevede, in particolare, che la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione, nonché l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione sono notificati al ministero competente dello Stato accreditatario.

44

In tali circostanze, il rilascio di una tessera diplomatica a una persona da parte di uno Stato membro rappresenta l’accettazione da parte di quest’ultimo del soggiorno di tale persona nel suo territorio in quanto membro del personale diplomatico di una missione, e dimostra così il ruolo ricoperto da tale Stato membro con riferimento alla presenza di detta persona nel territorio degli Stati membri.

45

L’interpretazione della nozione di «titolo di soggiorno» nel senso che essa comprende una tessera diplomatica rilasciata ai sensi della Convenzione di Vienna corrisponde anche all’economia generale dei criteri enunciati agli articoli da 12 a 14 del regolamento Dublino III, dal momento che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, detto articolo 12 si applica in via prioritaria.

46

Per quanto riguarda la finalità perseguita dal regolamento Dublino III, i considerando 4 e 5 di quest’ultimo sottolineano l’importanza di un meccanismo chiaro e pratico per determinare lo Stato membro competente, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate e che consenta che tale Stato membro sia determinato rapidamente.

47

Orbene, il fatto di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, il rilascio di una tessera diplomatica contribuisce all’obiettivo di celerità nel trattamento di una simile domanda.

48

Inoltre, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la finalità del regolamento Dublino III ricordata al punto 46 della presente sentenza sarebbe messa in discussione se cittadini di paesi terzi che beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dalla Convenzione di Vienna potessero scegliere in quale Stato membro presentare una domanda di protezione internazionale.

49

In ogni caso, il fatto che una tessera diplomatica sia qualificata come «titolo di soggiorno», ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III, riguarda unicamente la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e non incide sul diritto di soggiorno diplomatico. Inoltre, una simile qualificazione non pregiudica la decisione successiva sulla concessione o meno della protezione internazionale da parte di tale Stato membro.

50

Infine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, è irrilevante il riferimento fatto dai resistenti nel procedimento principale all’esclusione delle persone aventi uno status giuridico disciplinato dalla Convenzione di Vienna dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

51

Infatti, da un lato, il regolamento Dublino III non prevede una simile esclusione dal suo ambito di applicazione né contiene norme derogatorie concernenti gli effetti da ricollegare al rilascio di una tessera diplomatica per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

52

Dall’altro, sebbene la direttiva 2003/109 non riguardi le persone che non sono destinate a stabilirsi in maniera duratura nel territorio degli Stati membri, tale circostanza non impedisce a questi ultimi di rilasciare loro titoli di soggiorno, ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III.

53

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, lettera l), del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna configura un «titolo di soggiorno» ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

una tessera diplomatica rilasciata da uno Stato membro in forza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964, configura un «titolo di soggiorno» ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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