ECLI:EU:C:2023:303•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 aprile 2023.#DIGI Communications NV contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék.#Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”) – Articolo 4, paragrafo 1 – Direttiva 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni”) – Articolo 7 – Attribuzione di diritti d’uso di frequenze – Procedura d’asta – Società holding non registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato – Esclusione dalla procedura di aggiudicazione – Diritto di ricorso contro la decisione di aggiudicazione.#Causa C-329/21.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 aprile 2023.#DIGI Communications NV contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék.#Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”) – Articolo 4, paragrafo 1 – Direttiva 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni”) – Articolo 7 – Attribuzione di diritti d’uso di frequenze – Procedura d’asta – Società holding non registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato – Esclusione dalla procedura di aggiudicazione – Diritto di ricorso contro la decisione di aggiudicazione.#Causa C-329/21.
ECLI:EU:C:2023:303Eu Chamb 05 C20 apr 2023
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
20 aprile 2023 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”) – Articolo 4, paragrafo 1 – Direttiva 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni”) – Articolo 7 – Attribuzione di diritti d’uso di frequenze – Procedura d’asta – Società holding non registrata come fornitrice di servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato – Esclusione dalla procedura di aggiudicazione – Diritto di ricorso contro la decisione di aggiudicazione»
Nella causa C‑329/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest- Capitale, Ungheria), con decisione del 18 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2021, nel procedimento
DIGI Communications NV
contro
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
con l’intervento di:
Magyar Telekom Nyrt.,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: S. Beer, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o giugno 2022,
considerate le osservazioni presentate:
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per la DIGI Communications NV, da A. Keller e M. Gy. Wellmann, ügyvédek; |
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per la Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, da K. Géczi, A. Kovács e A. Lapsánszky, in qualità di agenti, nonché da G. Trinn, ügyvéd; |
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per il governo ungherese, da G. Koós, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da L. Malferrari e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva quadro»), dell’articolo 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), come modificata dalla direttiva 2009/140 (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni») e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la DIGI Communications NV e la Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (autorità nazionale per i media e le comunicazioni, Ungheria) (in prosieguo: la «NMHH») relativamente ad una decisione presa da quest’ultima, al termine di una procedura d’asta, con cui si aggiudicavano diritti di utilizzo delle frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e servizi aggiuntivi di banda larga senza fili (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione controversa»). |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva quadro
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3 |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», intitolato «Diritto di ricorso»: «Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione [in prosieguo: l’“ARN”], di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. (...)». |
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4 |
L’articolo 8 della direttiva in parola, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», enuncia ai suoi paragrafi 2 e 5: «2. Le [ARN] promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:
(...) 5. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le [ARN] applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l’altro: (...)
(...)». |
Direttiva «autorizzazioni»
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5 |
L’articolo 2 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Definizioni», è così formulato: «1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva [“quadro”]». 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva». |
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6 |
L’articolo 3 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del trattato. 2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7. (...) 3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’[ARN] da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell’attività». |
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7 |
L’articolo 6 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle radiofrequenze e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d’uso delle radiofrequenze, sono conformi all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”)». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni», intitolato «Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio»: «1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l’altro:
(...) 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della [direttiva “quadro”] e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa direttiva. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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9 |
Il 18 luglio 2019 la NMHH ha indetto una procedura d’asta avente ad oggetto l’aggiudicazione di diritti di utilizzo delle frequenze a sostegno dell’installazione della rete 5G e servizi aggiuntivi di banda larga senza fili (in prosieguo: la «procedura d’asta controversa»), secondo il disciplinare contenuto nella relativa documentazione pubblicata il medesimo giorno. |
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10 |
La DIGI Communications, società registrata nei Paesi Bassi e non iscritta in Ungheria in quanto fornitore di servizi di comunicazione elettronica, si è candidata a partecipare alla procedura d’asta controversa. La NMHH ha dichiarato tale candidatura formalmente invalida, giacché, secondo l’autorità in parola, la DIGI Communications aveva abusato del suo diritto di partecipare alla procedura d’asta e si era resa colpevole di un comportamento volto ad eludere la procedura in parola tentando di indurre l’autorità suddetta in errore. |
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11 |
La NMHH ha infatti ritenuto che la DIGI Communications si fosse candidata al posto della sua filiale ungherese DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, una società registrata in Ungheria che ivi fornisce servizi di comunicazione elettronica. Un’eventuale candidatura della summenzionata filiale sarebbe stata esclusa dalla procedura d’asta controversa in forza di una norma contenuta nella documentazione. |
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12 |
La NMHH ha proseguito la procedura d’asta controversa a seguito della sua decisione di escluderne la DIGI Communications. |
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13 |
Quest’ultima ha contestato tale provvedimento di esclusione in giudizio. Il suo ricorso è stato respinto in primo grado e, in secondo grado, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria). |
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14 |
Nel frattempo, la NMHH ha adottato la decisione di aggiudicazione controversa, con la quale ha concesso i diritti di utilizzazione delle frequenze oggetto della procedura d’asta controversa sono stati concessi a tre fornitori di servizi di comunicazione elettronica presenti sul mercato ungherese. |
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15 |
Con un ricorso proposto dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio, la DIGI Communications ha chiesto l’annullamento della decisione di aggiudicazione controversa, fondando la sua legittimazione ad agire sulla sua qualità di «impresa interessata», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro». |
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16 |
Il giudice del rinvio si pone interrogativi sull’interpretazione della suddetta disposizione, constatando l’assenza di definizione di tale nozione di «impresa interessata» nella direttiva «quadro» e facendo valere, segnatamente, le sentenze del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication (C‑426/05, EU:C:2008:103), e del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria (C‑282/13, EU:C:2015:24). Detto giudice fa riferimento, più specificamente, alle tre condizioni esaminate dalla Corte, nelle cause decise con le sentenze summenzionate, al fine di stabilire che un’impresa è interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro». |
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17 |
Secondo il giudice in parola, siffatte condizioni consistono nello stabilire, in primo luogo, che l’impresa di cui trattasi fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica e costituisce un concorrente dell’impresa o delle imprese destinatarie della decisione dell’ARN interessata, in secondo luogo, che la decisione in discussione è stata adottata nell’ambito di un procedimento volto a tutelare la concorrenza e, in terzo luogo, che suddetta decisione è idonea a incidere sulla posizione di tale impresa sul mercato. |
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18 |
In siffatto contesto, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
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19 |
Nelle sue osservazioni, la NMHH fa valere che le questioni pregiudiziali non sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale. Essa considera, in sostanza, che la questione dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» non si pone nella fattispecie di cui trattasi, tenuto conto del fatto che l’ordinamento giuridico ungherese prevede mezzi di ricorso a disposizione delle imprese che, come la DIGI Communications, sono escluse da una procedura d’asta come quella in discussione nel procedimento principale e che, avendo esperito detti mezzi di ricorso, non possono più essere considerate interessate da una decisione di chiusura di una siffatta procedura. |
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20 |
Secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, purché le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione chiesta non ha alcuna relazione con la realtà materiale o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal,C‑207/16, EU:C:2018:788, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
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21 |
Nella fattispecie, come risulta dalla decisione di rinvio, le questioni sottoposte vertono, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» e dell’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni». In aggiunta, l’interpretazione richiesta appare necessaria alla soluzione della controversia di cui al procedimento principale, la cui realtà effettiva non è, inoltre, contestata, e il giudice del rinvio, nella decisione in parola, ha fornito elementi di fatto e di diritto sufficienti per consentire alla Corte di fornire una risposta utile a tali questioni. Peraltro, gli argomenti dedotti dalla NMHH riguardano, in sostanza, l’ambito di applicazione nonché la portata e, pertanto, l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali vertono le questioni pregiudiziali. Argomenti di questo tipo, che riguardano il merito delle questioni sollevate, non possono condurre ad un’irricevibilità delle questioni [v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Proximus (Elenchi telefonici elettronici pubblici),C‑129/21, EU:C:2022:833, punto 59 e giurisprudenza ivi citata]. |
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22 |
Di conseguenza, si deve dichiarare che tali questioni sono ricevibili. |
Nel merito
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23 |
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenza del 14 maggio 2020, T-Systems Magyarország,C‑263/19, EU:C:2020:373, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
Sulla seconda questione
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24 |
Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni» debba essere interpretato nel senso che una procedura di selezione per l’attribuzione di diritti d’uso di frequenze e la decisione di aggiudicazione in esito a tale procedura sono volte a tutelare la concorrenza e, in caso di risposta affermativa a detta questione, se il fatto che una procedura del genere comprenda una fase di esame della conformità delle eventuali candidature al relativo capitolato d’oneri che può condurre all’esclusione definitiva di un candidato dalla procedura in parola possa essere considerato contrario all’obiettivo di cui trattasi. |
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25 |
Occorre, in primo luogo, rilevare, da un lato, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «autorizzazioni» richiede che gli Stati membri, quando valutano l’opportunità di limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, tengano adeguatamente conto dell’esigenza di favorire lo sviluppo della concorrenza. D’altro lato, il paragrafo 3 di tale articolo precisa che, qualora sia necessario concedere i diritti d’uso in parola solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, i quali devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva «quadro». |
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26 |
Come già dichiarato dalla Corte, l’articolo 8 della direttiva «quadro» impone agli Stati membri l’obbligo di assicurare che le ANR adottino tutte le misure ragionevoli intese a promuovere la concorrenza nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, vigilando affinché la concorrenza non sia falsata od ostacolata nel settore delle comunicazioni elettroniche ed eliminando gli ultimi ostacoli alla fornitura di detti servizi a livello dell’Unione (sentenza del 26 luglio 2017, Persidera,C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
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27 |
Inoltre, il quadro normativo applicabile nel caso di specie è, in particolare, fondato su un obiettivo di concorrenza effettiva e non falsata e mira allo sviluppo di quest’ultima, nel rispetto segnatamente dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità (sentenza del 26 luglio 2017, Persidera,C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 42). |
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28 |
Da quanto precede discende che una procedura come la procedura d’asta controversa e, di conseguenza, la decisione di aggiudicazione in esito a tale procedura sono volte a promuovere e a sviluppare una concorrenza effettiva e non falsata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. |
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29 |
Occorre, in secondo luogo, rilevare che il giudice del rinvio si propone di accertare se suddetto obiettivo di promuovere e sviluppare una concorrenza effettiva e non falsata sia rimesso in discussione dal fatto che, con una decisione distinta, l’ARN interessata ha rifiutato di registrare la candidatura dell’impresa che, per tale motivo, non è più destinataria della decisione di chiusura della procedura d’asta di cui trattasi. |
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30 |
Per quanto riguarda le procedure di assegnazione di diritti d’uso di frequenze, il quadro normativo applicabile nel caso di specie consente, in linea di principio, di limitare, a motivo di una scarsità delle medesime e per garantire una loro efficiente gestione, il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze (sentenza del 26 luglio 2017, Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punto 73). Gli Stati membri godono, a tale riguardo, nel rispetto degli obiettivi e degli obblighi stabiliti dal quadro normativo applicabile, di una libertà di scelta tra l’istituzione di procedure competitive o comparative, gratuite o onerose, dovendo il giudice nazionale verificare se la procedura di selezione sia conforme a suddetti obiettivi e a suddetti obblighi (sentenza del 26 luglio 2017, Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punti 65 e 66). |
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31 |
Ne consegue che gli Stati membri godono di un margine discrezionale, per quanto riguarda la natura e le modalità delle procedure di attribuzione di frequenze che essi organizzano, e che nulla consente di considerare, in linea di principio, che una siffatta procedura non possa comprendere una fase di esame della conformità delle eventuali candidature rispetto al capitolato d’oneri definito dall’ARN che comporti, se del caso, l’esclusione dalla procedura in parola di taluni dei soggetti che si sono candidati, a condizione che suddetta procedura, considerata nel suo insieme, possa essere ritenuta conforme ai requisiti e alle condizioni di cui all’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni». |
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32 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni» deve essere interpretato nel senso che una procedura di selezione per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze e la decisione di aggiudicazione in esito alla procedura in parola sono volte a promuovere e a sviluppare la concorrenza effettiva e non falsata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Il fatto che una procedura del genere comprenda una fase di esame della conformità delle eventuali candidature al capitolato d’oneri ad essa relativa non è contrario all’obiettivo di cui trattasi, a condizione che suddetta procedura sia, nel suo complesso, conforme ai requisiti e alle condizioni di cui al summenzionato articolo 7. |
Sulle questioni prima, terza e quarta
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33 |
Va anzitutto ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 4 della direttiva «quadro» costituisce espressione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, in forza del quale spetta ai giudici degli Stati membri garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (sentenza del 13 ottobre 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Petrotel, C‑231/15, EU:C:2016:769, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
Nell’ipotesi contemplata all’articolo 4 della direttiva «quadro», l’imperativo di conferire una tutela giurisdizionale effettiva, dal quale deriva l’articolo suddetto, deve applicarsi ugualmente agli utenti e alle imprese in capo ai quali possono scaturire diritti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, segnatamente dalle direttive sulle comunicazioni elettroniche, e che sono lesi nei loro diritti da una decisione di un’ARN (sentenza del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria,C 282/13, EU:C:2015:24, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
Inoltre, poiché le ARN, come ricordato al punto 26 della presente sentenza, hanno l’obbligo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva «quadro», di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, garantendo, in particolare, che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, una rigida interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», secondo cui tale disposizione non conferirebbe un diritto di ricorso a persone diverse dai destinatari delle decisioni delle ARN, sarebbe difficilmente compatibile con gli obiettivi generali e i principi di regolamentazione derivanti, per le ARN, dall’articolo 8 di detta direttiva, e, in particolare, con l’obiettivo di promozione della concorrenza (sentenza del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria,C‑282/13, EU:C:2015:24, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
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36 |
Quindi, secondo, una costante giurisprudenza, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» concerne sia il destinatario della decisione di cui trattasi sia le altre imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e che possono essere concorrenti di tale destinatario, nella misura in cui la decisione in oggetto possa incidere sulla loro posizione sul mercato (sentenza del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria,C-282/13, EU:C:2015:24, punto 37). |
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37 |
Tuttavia, contrariamente a quella che sembra essere la premessa del giudice del rinvio e come ha parimenti posto in rilievo l’avvocato generale, al paragrafo 24 delle sue conclusioni, suddetta giurisprudenza non permette di inferire che l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» sarebbe limitato, oltre a tali destinatari, alle sole imprese concorrenti dei destinatari parola. |
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38 |
Risulta, infatti, dalla formulazione letterale stessa della disposizione summenzionata che agli Stati membri è imposto l’obbligo di riconoscere un diritto di ricorso a qualunque utente e a qualunque impresa che, da un lato, «fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica» e che, dall’altro «si[a] interessat[o] dalla» la decisione di un’ARN che intende contestare, senza limitare il diritto in parola ai soli concorrenti del o dei destinatari di tale decisione. |
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39 |
Alla luce di quanto precede, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 23 della presente sentenza, si deve considerare che, con la prima, la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che conferisce un diritto di ricorso ad un’impresa:
al fine di contestare l’ulteriore decisione con cui la summenzionata ARN ha aggiudicato l’appalto interessato dalla procedura d’asta a terzi. |
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40 |
Al riguardo preme sottolineare che l’interpretazione della Corte dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» che, come ricordato al punto 33 della presente sentenza, costituisce un’espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, garantito dalle disposizioni dell’articolo 47 della Carta, deve tenere conto dell’importanza di tale diritto fondamentale quale risultante dal sistema messo in atto da quest’ultima nel suo complesso. In particolare, occorre tener conto che, se l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette limitazioni all’esercizio dei diritti consacrati da quest’ultima, tale disposizione esige, tuttavia, che ogni limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e che, in ossequio al principio di proporzionalità, questa sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ,C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 51). |
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41 |
Peraltro, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria,C‑282/13, EU:C:2015:24, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
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42 |
Nella fattispecie, si deve, in primo luogo, rammentare che né la direttiva «quadro» né la direttiva «autorizzazioni» contengono una definizione della nozione di «fornitore di servizi di comunicazione elettronica» (sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH,C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 55). Occorre, di conseguenza, per precisare la portata di siffatta nozione, fare riferimento al quadro normativo realizzato dalla direttiva «autorizzazioni», nonché agli obiettivi cui è volto il complesso delle disposizioni rilevanti. |
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43 |
Va ricordato che, secondo l’articolo 3 della direttiva «autorizzazioni», gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella direttiva in parola. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo 3, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale, la quale costituisce, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva stessa. |
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44 |
In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva «autorizzazioni», l’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto alle condizioni elencate nell’allegato della direttiva in parola, che devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. |
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45 |
Inoltre, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva suddetta, «[a]ll’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’[ARN] prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione». Il paragrafo 3 di tale articolo precisa, al riguardo, che la notifica di cui al detto paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’ARN, da una persona fisica o giuridica, segnatamente, «dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica». |
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46 |
Da quanto precede risulta che, in uno Stato membro quale, secondo le informazioni fornite nel corso dell’udienza dalla NMHH, l’Ungheria, che impone alle imprese interessate il deposito di una notifica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni», tali imprese devono presentare siffatta notifica soltanto prima di accingersi alla fornitura effettiva di servizi o di reti di comunicazione elettronica. Pertanto, non può escludersi che un’impresa la quale intenda accingersi ad un’attività del genere possa partecipare ad una procedura come la procedura d’asta controversa prima di depositare una siffatta notifica presso l’ARN interessata. |
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47 |
In considerazione di tale constatazione, riconoscere alle sole imprese che abbiano già depositato una notifica presso l’ARN competente la qualità di impresa che «fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica» per le finalità dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» equivarrebbe a escludere, in linea di principio, dalla tutela giurisdizionale ivi garantita qualsiasi nuovo attore che desiderasse integrare il mercato, compresi operatori che avessero preso l’iniziativa di partecipare, candidandosi, ad una procedura d’asta al fine di entrare effettivamente nello stesso. Orbene, una siffatta interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», in combinato disposto con le summenzionate disposizioni della direttiva «autorizzazioni», non rispetterebbe il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, dal momento che priverebbe gli operatori in parola di qualunque possibilità di contestare una decisione tale da arrecare loro pregiudizio, e sarebbe contraria tanto agli obiettivi al punto 26 della presente sentenza quanto alla giurisprudenza ivi citata ai punti da 33 a 36 della medesima. |
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48 |
Pertanto, per vedersi riconosciuta la qualità di impresa che «fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», un’impresa non deve necessariamente aver depositato, presso le autorità competenti dello Stato membro interessato, un notifica formale, nel caso in cui una notifica del genere fosse richiesta dal diritto di tale Stato membro in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni», né, più in generale, essere già presente sul mercato dello Stato membro in parola, purché l’impresa di cui trattasi soddisfi le condizioni oggettive alle quali è assoggettata, in suddetto Stato membro, l’autorizzazione generale di cui a quest’ultima disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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49 |
Si ritiene quindi che soddisfi i requisiti menzionati al punto precedente un’impresa che, pur non avendo ancora integrato il mercato, abbia partecipato, candidandosi, ad una procedura come la procedura d’asta controversa, purché soddisfi tali condizioni oggettive, e ciò indipendentemente dalla questione se possieda una filiale che, essa sì, è presente sul mercato. |
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50 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», ai sensi del quale un’impresa deve essere «interessata» dalla decisione di un’ARN che intenda contestare, si dovrà considerare che detta condizione sia soddisfatta nella misura in cui la decisione in parola possa incidere sulla posizione della summenzionata impresa sul mercato o quando i diritti che quest’ultima trae dal diritto dell’Unione siano potenzialmente lesi da simile decisione (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication,C‑426/05, EU:C:2008:103, punti 32 e 39, nonché del 22 gennaio 2015, T-Mobile Austria,C‑282/13, EU:C:2015:24, punto 37). Quindi, tale condizione è soddisfatta se i diritti dell’impresa in discussione sono potenzialmente lesi dalla decisione dell’ARN interessata a causa, da un lato, del suo contenuto e, dall’altro, dell’attività che detta impresa esercita o programma (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2008, Arcor,C‑55/06, EU:C:2008:244, punto 176). |
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51 |
Pertanto, un’impresa che abbia partecipato, candidandosi, a una procedura come la procedura d’asta controversa è interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», come interpretata dalla Corte nella giurisprudenza ricordata al punto precedente, da una decisione presa dall’ARN al termine di tale procedura. |
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52 |
In effetti, il passo concreto di una tale impresa, consistente nel candidarsi nell’ambito di una procedura d’asta al fine di entrare effettivamente sul mercato interessato da detta procedura, è sufficiente, in linea di principio, per dimostrare che la decisione con cui l’ARN chiude la procedura in parola aggiudicando a terzi i diritti d’uso di radiofrequenze che la suddetta impresa aveva auspicato di ottenere, ha, stante il suo contenuto, un’incidenza sull’attività considerata dalla stessa impresa e, di conseguenza, lede potenzialmente i diritti della medesima, ai sensi della disposizione summenzionata. |
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53 |
Il mero fatto che una tale impresa sia stata esclusa dalla procedura d’asta che ha portato alla decisione di aggiudicazione la quale ha posto fine a suddetta procedura con una decisione divenuta definitiva, ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare, non può privare l’impresa in parola della sua qualità di impresa interessata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro» dalla decisione di aggiudicazione di cui trattasi. |
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54 |
È d’uopo aggiungere che la Corte ha, senz’altro, già giudicato, nel contesto degli appalti pubblici di cui alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), che l’interesse ad agire di un concorrente escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto avverso la decisione di aggiudicazione di tale appalto non può essere tratto dalla circostanza che detto concorrente potrebbe eventualmente vedersi aggiudicare l’appalto nell’ipotesi in cui, a seguito di un annullamento della decisione in parola, l’amministrazione aggiudicatrice decidesse di avviare una nuova procedura di aggiudicazione (ordinanza del 17 maggio 2022, Estaleiros Navais de Peniche, C‑787/21, non pubblicata, EU:C:2022:414, punto 27). |
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55 |
Nondimeno, la direttiva in parola dispone, in sostanza, al suo articolo 2 bis, paragrafo 2, che gli offerenti e candidati debbano disporre di un diritto di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione se essi sono «interessati», nel senso che «non sono già stati definitivamente esclusi». Nella sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037, punti 72 e 75), la Corte ha quindi concluso nel senso della mancanza di interesse ad agire in capo a siffatti offerenti esclusi con riferimento alla summenzionata disposizione. |
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56 |
Orbene, si deve constatare che la direttiva «quadro» non contiene nessuna disposizione analoga all’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665. Pertanto, trattandosi di una disposizione che limita il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, e tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 40 della presente sentenza che sottolinea l’importanza del principio di proporzionalità in tale contesto, non si deve applicare il medesimo approccio per analogia ai fini dell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», dato che il legislatore non ha considerato necessario includere una disposizione del genere in quest’ultima direttiva. |
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57 |
Si deve pertanto considerare che, nel contesto di ricorso proposto, a titolo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», da parte di un’impresa al fine di contestare la decisione di aggiudicazione che pone fine alla procedura d’asta a cui detta impresa ha partecipato, candidandosi, ma dalla quale è stata esclusa con una decisione anteriore, divenuta definitiva, l’interesse ad agire dell’impresa in parola può discendere, segnatamente, dalla circostanza che quest’ultima potrebbe eventualmente partecipare a una nuova procedura d’asta relativa all’aggiudicazione dei medesimi diritti d’uso di radiofrequenze e, eventualmente, vedersi aggiudicati i medesimi, nell’ipotesi in cui, a seguito di un annullamento di suddetta decisione, l’amministrazione aggiudicatrice decidesse di attivare una procedura siffatta. |
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58 |
In terzo luogo, occorre, tuttavia, ricordare l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 185 e giurisprudenza ivi citata). |
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59 |
Pertanto, nel caso in cui un’impresa che sia stata esclusa da una procedura d’asta come la procedura d’asta controversa da una decisione dell’ARN divenuta definitiva a seguito di una decisione giudiziaria proponga un ricorso, a titolo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», al fine di contestare la decisione di aggiudicazione che pone fine a tale procedura, il ricorso di cui trattasi non deve ledere l’autorità di cosa giudicata connessa a suddetta decisione giudiziaria. |
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60 |
Si deve sottolineare, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’autorità di giudicato investe i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi da una pronuncia giudiziale (sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric,C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). Quindi, l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata nella fattispecie in esame dipende, in linea di principio, dalla portata del ricorso proposto dalla DIGI Communications al fine di contestare la decisione di aggiudicazione controversa e, dunque, dall’eventuale sovrapposizione tra detta portata e quella della pronuncia giudiziale con cui il suo ricorso di contestazione della decisione di escluderla dalla procedura d’asta controversa è stato definitivamente respinto. Più concretamente, come, rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale, al paragrafo 86 delle sue conclusioni, dipende dal punto se la DIGI Communications agisca contro la decisione di aggiudicazione controversa al fine di rimettere in discussione la sua esclusione da tale procedura d’asta, contestando l’applicazione nei suoi confronti di un criterio di esclusione illegittimo, oppure se rimetta in discussione la legittimità dell’assegnazione di frequenze per ragioni diverse da quelle che hanno motivato la sua esclusione dalla procedura in parola. |
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61 |
In considerazione del complesso dei motivi che precedono, si deve rispondere alla prima, terza e quarta questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «quadro», in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che conferisce un diritto di ricorso ad un’impresa:
al fine di contestare l’ulteriore decisione con cui l’ARN in discussione ha aggiudicato l’appalto interessato dalla procedura d’asta a terzi, a condizione che il ricorso proposto da tale impresa non leda l’autorità di cosa giudicata connessa a suddetta decisione giudiziaria. |
Sulle spese
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62 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.
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