Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022.#Causa promossa da A.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus.#Rinvio pregiudiziale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Direttiva 91/477/CEE – Allegato I, parte III – Norme e tecniche di disattivazione – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 – Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco – Articolo 3 – Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale – Rilascio di un certificato di disattivazione – Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea – Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea – Articolo 7 – Riconoscimento reciproco.#Causa C-296/21.

ECLI:EU:C:2022:918Eu Chamb 03 C24 nov 2022

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 novembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Direttiva 91/477/CEE – Allegato I, parte III – Norme e tecniche di disattivazione – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 – Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco – Articolo 3 – Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale – Rilascio di un certificato di disattivazione – Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea – Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea – Articolo 7 – Riconoscimento reciproco»

Nella causa C‑296/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 26 aprile 2021, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2021, nel procedimento avviato da

A

con l’intervento di:

Helsingin poliisilaitos,

Poliisihallitus,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–

per A, inizialmente da lui stesso, successivamente da P. Snell;

–

per il Poliisihallitus, da M. Koponen e M. Lehtonen;

–

per il governo austriaco, da J. Schmoll e V.-S. Strasser, in qualità di agenti;

–

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–

per la Commissione europea, da M. Huttunen I. Söderlund e R. Tricot, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (GU 2008, L 179, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 91/477»), nonché degli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU 2015, L 333, pag. 62).

2

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento avviato da A il merito alla decisione dello Helsingin poliisilatos (polizia di Helsinki, Finlandia) di negare il riconoscimento dei certificati di disattivazione di armi da fuoco rilasciati in Austria e presentati in occasione del trasferimento di tali armi in Finlandia.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 91/477

3

La direttiva 91/477 è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 2021, L 115, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi, la controversia principale continua ad essere disciplinata dalle disposizioni della direttiva 91/477.

4

Secondo il terzo e il quarto considerando di tale direttiva, quest’ultima aveva lo scopo di ravvicinare le legislazioni sulle armi istituendo una normativa efficace che consentisse il controllo all’interno degli Stati membri dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e del loro passaggio in un altro Stato membro.

5

La direttiva 2008/51 ha modificato la direttiva 91/477 nella sua versione iniziale segnatamente al fine di integrare nel diritto dell’Unione il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmato, a nome della Comunità europea, il 16 gennaio 2002, dalla Commissione europea, conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001 (GU 2001, L 280, pag. 5).

6

I considerando 1, 11, 12 e 15 della direttiva 2008/51 così recitano:

«(1)

La direttiva [91/477] costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l’impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.

(...)

(11)

Per quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera a), dell’allegato I della direttiva [91/477] effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il protocollo [delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni] enuncia principi generali di disattivazione delle armi più esplicite. L’allegato I alla direttiva [91/477] dovrebbe essere quindi adeguato.

(12)

Data la sua particolare natura, è necessario che l’attività di armaiolo sia soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l’integrità e le competenze professionali degli armaioli.

(...)

(15)

Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri».

7

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477 era così formulato:

«1.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I.

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:

–

ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,

–

come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.

(...)

2.   Ai fini della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni».

8

L’allegato I, parte III, di tale direttiva prevedeva quanto segue:

«Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:

a)

sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione;

(...)

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un’autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all’arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto».

Regolamento di esecuzione 2015/2403

9

I considerando 2 e 3 del regolamento di esecuzione 2015/2403 recitano:

«(2)

Conformemente all’allegato I, parte III, primo paragrafo, lettera a), della direttiva [91/477], gli oggetti che corrispondono alla definizione di “armi da fuoco” non sono da includere in tale definizione se sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.

(3)

Nell’allegato I, parte III, secondo paragrafo, della direttiva [91/477] si impone agli Stati membri di adottare disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un’autorità competente, delle misure di disattivazione al fine di garantire che le modifiche apportate all’arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri sono altresì tenuti a prevedere il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile».

10

L’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Persone ed organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco», così dispone:

«La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità alla legislazione nazionale».

11

L’articolo 3 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri designano un’autorità competente per verificare che la disattivazione dell’arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I (“l’organismo di verifica”).

2.   Se l’organismo di verifica è altresì autorizzato a disattivare le armi da fuoco, gli Stati membri garantiscono una chiara separazione dei compiti e delle persone che li eseguono nell’ambito di tale organismo.

3.   La Commissione pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri, comprese informazioni dettagliate sugli stessi, il simbolo di ogni organismo nonché informazioni di contatto.

4.   Se la disattivazione dell’arma da fuoco è stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, l’organismo di verifica rilascia al proprietario dell’arma da fuoco un certificato di disattivazione redatto secondo il modello di cui all’allegato III. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia nella lingua dello Stato membro in cui è stato rilasciato, sia in inglese.

(...)».

12

L’articolo 6 di detto regolamento di esecuzione, intitolato «Misure di disattivazione supplementari», così dispone:

«1.   Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure sulla disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all’allegato I.

2.   La Commissione esamina a scadenza regolare, con il comitato istituito dalla direttiva [91/477], le misure supplementari adottate dagli Stati membri e valuta l’opportunità di rivedere le specifiche tecniche di cui all’allegato I a tempo debito».

13

L’articolo 7 del medesimo regolamento di esecuzione, intitolato «Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione [europea]», prevede quanto segue:

«1.   Le armi da fuoco disattivate possono essere trasferite unicamente in un altro Stato membro, a condizione che rechino il marchio unico comune e siano accompagnate da un certificato di disattivazione a norma del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri riconoscono i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se questi soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri che hanno introdotto misure supplementari in conformità dell’articolo 6 possono chiedere la prova che le armi da fuoco disattivate che devono essere trasferite nel loro territorio siano conformi a tali misure supplementari».

14

L’articolo 8 del regolamento di esecuzione 2015/2403, intitolato «Requisiti della notifica», recita:

«Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento, come pure le misure supplementari introdotte a norma dell’articolo 6. A tale scopo, gli Stati membri applicano le procedure di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1)]».

15

L’allegato I di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco» e che comprende tre tabelle, presenta le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere i diversi tipi di armi da fuoco e i loro elementi essenziali irreversibilmente inutilizzabili.

16

L’allegato III di detto regolamento di esecuzione contiene il modello di certificato per le armi da fuoco disattivate che gli organismi di verifica designati dagli Stati membri devono rispettare.

Diritto finlandese

17

L’articolo 91 dell’ampuma-aselaki (1/1998) [legge sulle armi da fuoco (1/1998), come modificata; in prosieguo: la «legge sulle armi da fuoco»] prevede che, qualora un’autorizzazione commerciale nel settore dell’armamento o un’autorizzazione di detenzione rilasciata per uso privato scadano o siano ritirate, la polizia deve prendere la decisione di sequestrare le armi da fuoco, dei loro componenti, delle cartucce e delle munizioni particolarmente pericolose, qualora queste non siano già state trasferite al titolare dell’autorizzazione adeguata. La polizia deve emanare un provvedimento di sequestro anche quando il possessore di armi da fuoco o parti di armi non autorizzate, cartucce non autorizzate o munizioni particolarmente pericolose, denuncia di propria iniziativa un oggetto alla polizia e lo consegna ad essa in custodia.

18

L’articolo 112 bis della legge sulle armi da fuoco, intitolato «Trasferimento e importazione in Finlandia di arma da fuoco disattivata», prevede che chiunque trasferisca o importi in Finlandia un’arma da fuoco disattivata sia tenuto, entro 30 giorni dal trasferimento o dall’importazione, a presentare l’arma da fuoco presso un’unità amministrativa locale della polizia o dell’amministrazione centrale di quest’ultima a fini di verifica.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19

Il 17 ottobre 2017 A, la cui attività commerciale consiste nel vendere articoli di guerra storici, ha trasferito tre fucili d’assalto provenienti dall’Austria verso la Finlandia.

20

Il 24 ottobre 2017, conformemente all’articolo 112 bis della legge sulle armi da fuoco, A ha presentato tali armi alla polizia di Helsinki come disattivate e ha prodotto i certificati di disattivazione emessi il 9 ottobre 2017 dalla società B, con sede in Austria.

21

Il 15 febbraio 2018 la polizia di Helsinki ha deciso di sequestrare le suddette armi in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, della legge sulle armi da fuoco. Infatti, essa ha ritenuto che la disattivazione di tali fucili d’assalto non avesse rispettato i requisiti tecnici previsti all’allegato I del regolamento di esecuzione 2015/2403. Di conseguenza, essa ha ritenuto che tali armi dovessero essere qualificate come armi da fuoco che richiedevano una licenza che ne autorizzasse il possesso.

22

A ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia) sostenendo che non spettava alla polizia di Helsinki verificare la disattivazione delle armi di cui trattasi, in quanto queste ultime provenivano dall’Austria, dove erano state disattivate. Da un lato, la polizia avrebbe dovuto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403 riconoscere il certificato di disattivazione rilasciato dalla società B. Dall’altro, A avrebbe presentato elementi che dimostrerebbero che la disattivazione delle armi di cui trattasi rispettava i requisiti di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione, vale a dire uno scambio di messaggi di posta elettronica con il Ministero della Difesa e degli Sport austriaco, con il quale quest’ultimo confermava che la società B, un armaiolo, era uno dei sedici organismi di verifica designati dall’Austria.

23

Il Poliisihallitus (amministrazione centrale della polizia) ha sostenuto che le armi in questione non potevano essere considerate disattivate, in quanto non solo la disattivazione effettuata era incompleta, ma anche perché il certificato di disattivazione era stato emesso dalla società B, la quale non sarebbe un’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e non figurerebbe nell’elenco redatto dalla Commissione previsto all’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento. A tal riguardo, essa ha sottolineato che l’autorità indicata in tale elenco della Commissione per l’Austria non era la società B, bensì il Ministero dell’Interno.

24

L’Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) ha respinto il ricorso di A con la decisione del 26 giugno 2019. Tale giudice ha infatti ritenuto che dagli articoli 3 e 8 del regolamento di esecuzione 2015/2403 risultasse che solo un certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica competente iscritto nell’elenco redatto dalla Commissione poteva essere considerato conforme a tale regolamento di esecuzione. In mancanza di un certificato di disattivazione rilasciato da un tale organismo, la polizia di Helsinki poteva procedere ad un’ispezione tecnica delle armi e, successivamente, al loro sequestro.

25

A ha proposto ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio nella presente causa.

26

Tale giudice nutre dubbi sotto quattro profili. In primo luogo, esso ritiene che il regime di riconoscimento reciproco istituito dal regolamento di esecuzione 2015/2403 manchi di chiarezza in quanto non prevede se l’iscrizione nell’elenco stabilito dalla Commissione, prevista all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, di un organismo designato da uno Stato membro sia automatica o se essa risulti da una decisione esplicita della Commissione.

27

In secondo luogo, esso si chiede se una persona giuridica di diritto privato quale una società commerciale possa rientrare nella qualificazione di «autorità competente» o di «organismo di verifica», ai sensi dell’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2403.

28

In terzo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito agli effetti giuridici generati dalla pubblicazione dell’elenco degli organismi di verifica di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione. Sebbene possa prevedere che la pubblicazione abbia solo un effetto informativo, tale giudice tende tuttavia a ritenere che tale pubblicazione abbia un effetto costitutivo di modo che, per essere riconosciuto, un certificato di disattivazione debba essere rilasciato da un organismo di verifica debitamente designato e le cui informazioni dettagliate figurano nell’elenco redatto dalla Commissione ai sensi di tale disposizione. Infatti, tale interpretazione sarebbe la più idonea a garantire l’uniformità del diritto dell’Unione ed eviterebbe il rischio di interpretazioni divergenti delle norme di disattivazione delle armi da fuoco tra le autorità dei diversi Stati membri.

29

Infine, in quarto luogo, poiché le autorità austriache avrebbero confermato, in una lettera ad A, di aver effettivamente designato la società B come «organismo di verifica», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2403, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) si chiede se, per compensare l’assenza di un organismo nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, un siffatto elemento di prova sia ammissibile per dimostrare la qualità di «organismo di verifica» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

30

Di conseguenza, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«In caso di un trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione e tenuto conto delle disposizioni della direttiva [91/477] e delle disposizioni del regolamento di esecuzione [2015/2403], in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento:

1)

se un organismo di verifica, confermato da un’autorità nazionale, che abbia rilasciato un certificato di disattivazione possa essere considerato quale organismo ai sensi della direttiva [91/477] e degli articoli 3 e 7 del regolamento [2015/2403] pur non essendo indicato nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, ove varie autorità di detto Stato membro abbiano comunicato al soggetto che ha trasferito le armi che l’organismo di verifica che ha rilasciato il certificato, operante nella forma giuridica di una società a responsabilità limitata (...), è autorizzato a farlo a norma del regolamento, e

2)

se, in luogo dell’iscrizione nell’elenco pubblicato sulla pagina Internet della Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento [2015/2403], possa essere parimenti prodotta – per l’accreditamento di un organismo di verifica designato da uno Stato membro ai fini della disattivazione di armi – una prova diversa ottenuta dalle autorità nazionali, cosicché un certificato di disattivazione rilasciato da detto organismo di verifica soddisferebbe i requisiti previsti nel regolamento [di esecuzione], di modo che uno Stato membro debba riconoscere un certificato di disattivazione rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [2015/2403]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 e l’articolo 3 del regolamento di esecuzione 2015/2403 ostino a che rientri nella nozione di «organismo di verifica», di cui al paragrafo 1 di tale disposizione, una persona giuridica di diritto privato quale una società commerciale, qualora tale persona giuridica non compaia nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 di detta disposizione.

32

Occorre, in primo luogo, esaminare la questione se la nozione di «organismo di verifica», ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione 2015/2403, sia tale da comprendere una persona giuridica di diritto privato quale una società commerciale. A tal riguardo, se è vero che l’allegato I, parte III, della direttiva 91/477, nonché tale articolo 3, menzionano la nozione di «autorità competente», che il paragrafo 1 di quest’ultima disposizione definisce «organismo di verifica», nessuna di tali disposizioni né alcun’altra disposizione di tale direttiva e di tale regolamento di esecuzione precisano cosa debba intendersi per «autorità competente» e «organismo di verifica».

33

Ciò premesso, poiché tali disposizioni non contengono, per tali nozioni, alcun rinvio al diritto nazionale, esse devono essere considerate nozioni autonome del diritto dell’Unione al fine di garantire un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.

34

In tale contesto, occorre rammentare che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio comune, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2019, Falck Rettungsdienste e Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

35

Anzitutto, per quanto riguarda i termini di tali disposizioni, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2403 nonché l’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 prevedono che gli Stati membri designino un’«autorità competente», denominata «organismo di verifica» da tale regolamento di esecuzione, per verificare che la disattivazione di un’arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I di detto regolamento di esecuzione e, pertanto, per garantire che le modifiche apportate a tale arma la rendano irreversibilmente inutilizzabile.

36

Nel loro senso abituale, le nozioni di «autorità» o di «organismo» devono essere intese nel senso che fanno riferimento a qualsiasi ente investito di un potere di una certa natura, di modo che è irrilevante la natura di diritto pubblico o di diritto privato di un siffatto ente. Sebbene dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2403 risulti che tale «organismo» ha ad oggetto la «verifica», una precisazione siffatta è solo indicativa della natura del potere esercitato da quest’ultimo, ossia il potere di verificare la sussistenza di una disattivazione dell’arma da fuoco effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione e, se del caso, il potere di rilasciare un certificato di disattivazione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento di esecuzione, e non fornisce alcuna precisazione sulla natura di diritto pubblico o di diritto privato del suddetto organismo.

37

Per contro, non si può dedurre da tali considerazioni che tali nozioni rientrano necessariamente in quella di «organismo pubblico», la quale fa specificamente riferimento allo Stato, agli enti territoriali nonché agli organismi istituiti dallo Stato o da tali enti per soddisfare esigenze di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer, C‑516/19, EU:C:2020:754, punto 47).

38

Ne consegue che enti sia pubblici sia privati possono rientrare nelle nozioni di «autorità competente» e di «organismo di verifica» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione nonché nell’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 di modo che una persona giuridica di diritto privato, ad esempio di una società commerciale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può costituire una siffatta «autorità competente» o un siffatto «organismo di verifica».

39

Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2403. Infatti, mentre l’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione prevede che la disattivazione delle armi da fuoco sia effettuata da enti pubblici o privati o da persone autorizzate a farlo conformemente alla legislazione nazionale, l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione prevede che, nel caso in cui un organismo di verifica cumuli anche la funzione di disattivazione di armi da fuoco, gli Stati membri devono garantire una separazione chiara dei compiti e delle persone che li esercitano all’interno di tale organismo. Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione risulta che l’operazione di verifica della disattivazione di un’arma da fuoco può essere affidata ad una persona giuridica di diritto privato.

40

Infine, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 91/477 e dal regolamento di esecuzione 2015/2403 confermano tale interpretazione.

41

Infatti, dal considerando 1 della direttiva 2008/51 risulta che la direttiva 91/477 mira a garantire un equilibrio tra l’esistenza di una certa libertà di circolazione per talune armi da fuoco e la necessità di inquadrare tale libertà con garanzie di sicurezza adeguate alla natura di tali oggetti, e ciò al fine di garantire un elevato livello di sicurezza pubblica (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Buhagiar e a., C‑267/16, EU:C:2018:26, punti da 49 a 52).

42

Tali garanzie si traducono, in primo luogo, al considerando 12 della direttiva 2008/51, nel requisito che incombe agli Stati membri di esercitare un controllo rigoroso sugli armaioli e, in particolare, nella verifica dell’onorabilità e delle competenze professionali di questi ultimi.

43

In secondo luogo, come risulta dal considerando 15 di tale direttiva, il legislatore ha inteso agevolare il tracciamento delle armi da fuoco e combattere efficacemente contro il traffico e la fabbricazione illeciti di queste ultime, nonché delle loro parti e munizioni, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

44

In terzo luogo, dai considerando 2 e 3 del regolamento di esecuzione 2015/2403 risulta che, per ovviare al rischio di riattivazione delle armi da fuoco non correttamente disattivate, spetta agli Stati membri designare un organismo di verifica incaricato di verificare e certificare che le modifiche apportate ad un’arma da fuoco la rendono irreversibilmente inutilizzabile, vale a dire che, conformemente all’allegato I, parte III, lettera a), della direttiva 91/477, tutte le parti essenziali di tale arma sono state rese definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.

45

Ne consegue che, alla luce dei rischi per la sicurezza pubblica che presentano le armi da fuoco disattivate, la libera circolazione di queste ultime può essere garantita solo con un rigoroso inquadramento delle condizioni relative alla loro disattivazione e con la garanzia che quest’ultima sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione 2015/2403, circostanza che spetta all’organismo di verifica designato dallo Stato membro interessato verificare.

46

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 43 a 49 delle sue conclusioni, non vi è motivo di ritenere che la designazione di una persona giuridica di diritto privato come «organismo di verifica», incaricato di verificare che la disattivazione delle armi da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I di tale regolamento di esecuzione e di rilasciare il relativo certificato, sia, in quanto tale, di natura tale da compromettere gli obiettivi perseguiti da tale direttiva e da tale regolamento di esecuzione, purché tale designazione sia accompagnata da un controllo effettivo e rigoroso di tale persona da parte delle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato, compresa, nel caso di un armaiolo come nel procedimento principale, la verifica della sua onorabilità e competenza professionale.

47

In secondo luogo, occorre stabilire se, per essere qualificata come «organismo di verifica», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2403, l’autorità competente menzionata in tale disposizione debba anche figurare nell’elenco pubblicato dalla Commissione in forza del paragrafo 3 di tale articolo.

48

A tal riguardo, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, spetta agli Stati membri designare l’organismo di verifica, mentre il paragrafo 3 di tale articolo prevede che la Commissione pubblichi sul suo sito Internet un elenco degli organismi di verifica designati dagli Stati membri nonché informazioni dettagliate sugli stessi, quali il loro simbolo e le informazioni di contatto.

49

Inoltre, dall’articolo 8 di detto regolamento di esecuzione risulta che gli Stati membri notificano alla Commissione ogni misura che essi adottano nel settore disciplinato dal regolamento di esecuzione 2015/2403.

50

Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta che ciascuno Stato membro è tenuto, nel rispetto del principio di leale cooperazione, a notificare immediatamente alla Commissione non solo le informazioni dettagliate sull’organismo di verifica da esso designato nonché il simbolo e le informazioni di contatto di tale organismo, ma anche a notificare qualsiasi modifica riguardante tali informazioni, in modo che l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione sia costantemente aggiornato e completo.

51

Infatti, come ricordato al punto 43 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha inteso promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri al fine di agevolare il tracciamento delle armi da fuoco e di combattere efficacemente contro il traffico e la fabbricazione illeciti di queste ultime nonché delle loro parti e munizioni.

52

Peraltro, quando armi da fuoco disattivate sono trasferite all’interno dell’Unione, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403 prevede che gli Stati membri riconoscano i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro, se tali certificati soddisfano le prescrizioni di cui al suddetto regolamento di esecuzione.

53

In tale contesto, la redazione e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/2403 rivestono un’importanza centrale e risulta quindi cruciale che tale elenco menzioni fedelmente tutti gli «organismi di verifica» designati dagli Stati membri e che le informazioni in esso contenute siano aggiornate senza indugio. La redazione di tale elenco mira proprio a consentire alle autorità di controllo dello Stato in cui armi da fuoco disattivate sono trasferite di poter garantire, mediante un meccanismo semplice, immediato ed efficace di pubblicità, che l’ente che ha rilasciato i certificati di disattivazione di cui trattasi sia effettivamente un «organismo di verifica» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione.

54

Pertanto, si deve ritenere che l’iscrizione di un «organismo di verifica» nell’elenco redatto dalla Commissione, la quale presuppone che ciascuno Stato membro notifichi a quest’ultima, conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione 2015/2403, le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, costituisca un requisito formale che deve essere rispettato affinché una persona giuridica di diritto privato, quale una società commerciale, sia considerata un «organismo di verifica» ai sensi dell’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 e dell’articolo 3 di detto regolamento di esecuzione.

55

Ne consegue che le indicazioni provenienti da un ente riportato in tale elenco, secondo le quali lo Stato membro da cui esso dipende ha designato un altro ente, che non figura in detto elenco, in quanto «organismo di verifica» non possono essere sufficienti per dimostrare che quest’ultimo ente costituisce un «organismo di verifica» ai sensi dell’allegato I, parte III, lettera a), della direttiva 91/477 e dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione 2015/2403.

56

Solo l’interpretazione della nozione di «organismo di verifica» risultante dal punto 54 della presente sentenza è tale da consentire alle autorità di vigilanza dello Stato in cui sono trasferite armi da fuoco disattivate di poter verificare, in modo immediato ed efficace, l’identità dell’organismo di verifica che ha rilasciato un certificato di disattivazione delle armi e, pertanto, di preservare un livello elevato di sicurezza pubblica assicurandosi della disattivazione delle armi da fuoco e premunendosi contro qualsiasi rischio di riattivazione di un’arma non correttamente disattivata.

57

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 e l’articolo 3 del regolamento di esecuzione 2015/2403 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona giuridica di diritto privato, quale una società commerciale, rientri nella nozione di «organismo di verifica», di cui al paragrafo 1 di quest’ultima disposizione, qualora tale persona giuridica compaia nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento.

Sulla seconda questione

58

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403 debbano essere interpretati nel senso che, qualora un certificato di disattivazione di un’arma da fuoco sia rilasciato da un organismo di verifica designato da uno Stato membro, lo Stato membro in cui è trasferita l’arma da fuoco disattivata sia tenuto a riconoscere detto certificato.

59

Occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione prevede che gli Stati membri riconoscano i certificati di disattivazione rilasciati da un altro Stato membro se tali certificati soddisfano le prescrizioni di cui al suddetto regolamento di esecuzione.

60

Dalla formulazione di tale disposizione risulta che il riconoscimento del certificato rilasciato da un «organismo di verifica», come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, non è né automatico né incondizionato, in quanto è subordinato alla condizione che tale certificato soddisfi le prescrizioni di cui al suddetto regolamento.

61

Infatti, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza pubblica, la libera circolazione di oggetti quali le armi da fuoco deve essere disciplinata da garanzie adeguate alla natura di tali oggetti, il che significa, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, che è necessario far fronte al rischio di riattivazione delle armi da fuoco non correttamente disattivate assicurandosi che tutte le parti essenziali di tali armi siano state rese definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.

62

A tal fine, le autorità dello Stato membro in cui viene trasferita un’arma da fuoco disattivata possono esercitare, oltre al controllo delle misure di disattivazione supplementari eventualmente adottate in forza dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione 2015/2403, una serie di controlli al momento della presentazione di tale arma e del certificato di disattivazione che l’accompagna.

63

A tal riguardo, in primo luogo, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, occorre che tale certificato di disattivazione sia rilasciato da un «organismo di verifica» designato da uno Stato membro e che compare nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione.

64

In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2015/2403 richiede che il certificato di disattivazione rilasciato rispetti il modello di formulario di cui all’allegato III di tale regolamento di esecuzione e che le informazioni ivi contenute siano redatte non soltanto nella lingua dello Stato membro in cui è rilasciato, ma anche in lingua inglese.

65

In terzo luogo, dall’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento di esecuzione risulta altresì che il rilascio di tale certificato è subordinato alla condizione che la disattivazione dell’arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione 2015/2403. Pertanto, il rilascio di detto certificato ha lo scopo specifico di concretizzare la constatazione dell’organismo di verifica secondo cui le operazioni di disattivazione sono state realizzate conformemente a tali specifiche tecniche, al fine di garantire che le parti essenziali di un’arma da fuoco siano state rese definitivamente inservibili e impossibili da rimuovere, sostituire o modificare ai fini di una qualsiasi riattivazione di quest’ultima.

66

In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, le autorità competenti dello Stato membro in cui viene trasferita un’arma da fuoco disattivata non sono tenute a riconoscere il certificato di disattivazione rilasciato da un organismo di verifica designato da un altro Stato membro e che accompagna tale arma, qualora dette autorità constatino, in occasione di un esame sommario dell’arma di cui trattasi, che tale certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni di cui a tale regolamento di esecuzione.

67

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’allegato I, parte III, della direttiva 91/477 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403 devono essere interpretati nel senso che, qualora un certificato di disattivazione di un’arma da fuoco sia rilasciato da un «organismo di verifica», lo Stato membro in cui è trasferita l’arma da fuoco disattivata è tenuto a riconoscere detto certificato, salvo che le autorità competenti di tale Stato membro constatino, in occasione di un esame sommario dell’arma di cui trattasi, che tale certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni di cui a tale regolamento di esecuzione.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’allegato I, parte III, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che una persona giuridica di diritto privato, quale una società commerciale, rientri nella nozione di «organismo di verifica», di cui al paragrafo 1 di quest’ultima disposizione, qualora tale persona compaia nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione.

 

2)

L’allegato I, parte III, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un certificato di disattivazione di un’arma da fuoco sia rilasciato da un «organismo di verifica», lo Stato membro in cui è trasferita l’arma da fuoco disattivata è tenuto a riconoscere detto certificato, salvo che le autorità competenti di tale Stato membro constatino, in occasione di un esame sommario dell’arma di cui trattasi, che tale certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni di cui a tale regolamento di esecuzione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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