ECLI:EU:C:2022:1026•Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022.#Parlamento europeo contro Giulia Moi.#Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Principio del ne ultra petita – Oggetto della lite – Diritti della difesa – Articolo 232 TFUE – Modalità di funzionamento del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Impugnazione incidentale.#Causa C-246/21 P.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022.#Parlamento europeo contro Giulia Moi.#Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Principio del ne ultra petita – Oggetto della lite – Diritti della difesa – Articolo 232 TFUE – Modalità di funzionamento del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Impugnazione incidentale.#Causa C-246/21 P.
ECLI:EU:C:2022:1026Eu Chamb 06 C22 dic 2022
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
22 dicembre 2022 (*)
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Principio del ne ultra petita – Oggetto della lite – Diritti della difesa – Articolo 232 TFUE – Modalità di funzionamento del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Impugnazione incidentale»
Nella causa C‑246/21 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 aprile 2021,
Parlamento europeo, rappresentato da T. Lazian, S. Seyr e M. Windisch, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Giulia Moi, residente in [dato personale] (Italia), rappresentata da M. Pisano e P. Setzu, avvocati,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Kumin (relatore), e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 febbraio 2021, Moi/Parlamento (T‑17/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:51), con la quale quest’ultimo ha annullato, in primo luogo, la decisione del presidente del Parlamento del 2 ottobre 2018 che qualifica come «molestia psicologica» il comportamento della sig.ra Giulia Moi nei confronti di due suoi assistenti parlamentari accreditati (in prosieguo: la «decisione del presidente sulla situazione di molestie»), in secondo luogo, la decisione del presidente del Parlamento del 2 ottobre 2018, che impone alla sig.ra Moi, a titolo di sanzione per tale comportamento, la perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dodici giorni (in prosieguo: la «decisione sanzionatoria del presidente») e, in terzo luogo, la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 novembre 2018 che respinge il reclamo presentato dalla sig.ra Moi avverso la decisione sanzionatoria del presidente (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento»).
2 Con la sua impugnazione incidentale, la sig.ra Moi chiede l’annullamento o la riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sua domanda di risarcimento pecuniario nonché le altre domande di risarcimento.
I. Contesto normativo
3 L’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), prevede quanto segue:
«Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».
4 L’articolo 24 di tale Statuto così dispone:
«L’Unione [europea] assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».
5 L’articolo 11 del regolamento interno del Parlamento europeo, nella versione applicabile alla controversia (in prosieguo: il «regolamento interno del Parlamento»), intitolato «Interessi finanziari dei deputati e norme di comportamento», al paragrafo 3, prevede quanto segue:
«Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea], e salvaguarda la dignità del Parlamento. Inoltre, non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell’ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.
(...)
Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l’applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167».
6 L’articolo 166 di tale regolamento interno, intitolato «Sanzioni», ai paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue:
«1. In gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all’articolo 11, il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata.
Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In casi eccezionali, il Presidente può convocare il deputato interessato per un’audizione orale.
(...)
3. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:
(a) ammonizione;
(b) perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni;
(...)».
7 L’articolo 167 di detto regolamento interno, intitolato «Modalità di ricorso interno», così dispone:
«Il deputato interessato può presentare all’Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente a norma dell’articolo 166, paragrafi da 1 a 4, un ricorso interno che sospende l’applicazione della sanzione. L’Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso o, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione, annullare, confermare o modificare la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell’interessato. In assenza di decisione dell’Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta».
8 L’articolo 12 del regolamento interno sulle denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento, dall’altro, nonché sulla relativa prevenzione sul luogo di lavoro, come modificato il 6 luglio 2015 (in prosieguo: il «regolamento interno sulle molestie»), enuncia quanto segue:
«1. Sulla base del parere del [comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento, dall’altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro], il Presidente adotta una decisione motivata riguardo all’effettività delle molestie morali. Egli indica per iscritto a [tale] comitato le misure che intende prendere e informa opportunamente le parti interessate. Prima di adottare qualsiasi decisione che concluda per l’esistenza di una situazione di mobbing, il Presidente ascolta il deputato interessato.
(...)
3. Se del caso, il Presidente del Parlamento adotta una sanzione nei confronti del deputato interessato, conformemente agli articoli 11 e [166] del [regolamento interno del Parlamento]. L’audizione del deputato di cui al paragrafo 1 equivale a un’audizione[,] ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del [regolamento interno del Parlamento]».
II. Fatti
9 I fatti della controversia emergono dai punti da 1 a 16 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.
10 La sig.ra Moi è stata deputata al Parlamento nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019.
11 Dopo aver presentato una richiesta di assistenza sul fondamento dell’articolo 24 dello Statuto denunciando una situazione di lavoro difficile, due assistenti parlamentari accreditati della sig.ra Moi hanno presentato, il 27 e il 28 novembre 2017, una denuncia per molestie al comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento, dall’altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro, istituito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno sulle molestie (in prosieguo: il «comitato consultivo»).
12 Il comitato consultivo ha ascoltato i due assistenti parlamentari e la sig.ra Moi. Successivamente, con lettera del 22 maggio 2018, la presidente di tale comitato ha inviato al presidente del Parlamento un parere nel quale detto comitato concludeva per l’esistenza di «molestie» ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto.
13 Con lettera del 3 luglio 2018, notificata il giorno successivo, il presidente del Parlamento ha informato la sig.ra Moi delle conclusioni del comitato consultivo riguardo all’esistenza di molestie e l’ha invitata a presentare le sue osservazioni su tali conclusioni entro un termine fissato in tale lettera. La sig.ra Moi ha risposto a detto invito, entro tale termine, contestando l’esistenza di molestie.
14 Nella sua decisione sulla situazione di molestie, il presidente del Parlamento, dopo aver esaminato il parere del comitato consultivo e le osservazioni della sig.ra Moi, ha indicato che «concord[ava] con il [c]omitato consultivo, che [aveva] qualificato la situazione invocata dai due ricorrenti come molestia psicologica[,] ai sensi dello Statuto».
15 In pari data, il presidente del Parlamento ha adottato la decisione sulla sanzione, in cui, da un lato, ha affermato che la condotta della sig.ra Moi «viola[va] i principi e i valori cui il regolamento [interno del Parlamento] si riferi[va], in particolare l’articolo 2 [TUE] e gli articoli 1 (rispetto della dignità umana) e 31 (diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, ha indicato di aver «deciso di impor[le] (...), per la sua condotta nei confronti dei due assistenti parlamentari accreditati, qualificata come molestia psicologica la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di [dodici] giorni».
16 La decisione del presidente sulla situazione di molestie e la decisione sanzionatoria del presidente sono state notificate alla sig.ra Moi.
17 Il 16 ottobre 2018, conformemente all’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento, la sig.ra Moi ha presentato presso l’Ufficio di presidenza del Parlamento un ricorso interno avverso la decisione sanzionatoria del presidente. Nell’ambito di tale ricorso, essa ha contestato il fatto che la sua condotta nei confronti dei due assistenti parlamentari accreditati potesse essere qualificata come «molestie» e, in subordine, ha chiesto che le fosse inflitta una sanzione più lieve.
18 Con la sua decisione, pronunciata il successivo 14 novembre in seduta plenaria e notificata lo stesso giorno alla sig.ra Moi, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha confermato la decisione sanzionatoria del presidente.
III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2019 la sig.ra Moi ha proposto un ricorso diretto, in via principale, a far annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, la decisione sanzionatoria del presidente nonché «ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale alla predetta sanzione», in via subordinata, a che il Tribunale voglia «ritenere eccessiva [o] sproporzionata la sanzione disciplinare [che le è stata] irrogata e per l’effetto derubricarla all’ipotesi di cui all’articolo 166, [paragrafo 3, lettera] a), del [regolamento interno del Parlamento]» e, in ogni caso, a far condannare il Parlamento a porre in essere una condotta riparatoria che il Tribunale determinerebbe in via equitativa, consistente nel pagamento di una somma di EUR 50 000 – ovvero nella misura maggiore o minore che quest’ultimo riterrebbe di giustizia – e che si disponga la notizia pubblica nella seduta plenaria a cura ed onere del presidente del Parlamento, nonché diretto alla condanna del Parlamento alle spese.
20 A sostegno della domanda di annullamento la sig.ra Moi ha dedotto tre motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, del principio del rispetto dei diritti della difesa, del dovere di imparzialità nonché del «diritto alla partecipazione e al contraddittorio», il secondo, su un difetto di motivazione e, il terzo, su uno sviamento di potere.
21 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha considerato, anzitutto, che, anche se la decisione del presidente sulla situazione di molestie non era espressamente menzionata tra gli atti di cui si chiedeva l’annullamento, né nella descrizione dell’oggetto del ricorso, né nelle conclusioni che vi erano formulate, dall’esposizione dei motivi risultava che la sig.ra Moi aveva chiaramente inteso contestare anche tale decisione.
22 Il Tribunale ha poi dichiarato che non si poteva considerare che la domanda di annullamento della decisione sanzionatoria del presidente né quella relativa alla decisione del presidente sulla situazione di molestie fossero state presentate tardivamente e che, di conseguenza, tali domande erano ricevibili.
23 Infine, il Tribunale ha accolto il primo motivo con il quale la sig.ra Moi faceva valere in particolare che, nel corso del procedimento che ha portato, da un lato, alla qualificazione del suo comportamento come costitutivo di molestie e, dall’altro, all’imposizione di una sanzione nei suoi confronti, ella non aveva avuto accesso, benché ne avesse fatto richiesta, né agli elementi del fascicolo d’indagine, né alle denunce depositate dai due assistenti parlamentari accreditati interessati, né alle dichiarazioni rese da questi ultimi dinanzi al comitato consultivo. Il Tribunale ha dichiarato che, nel caso di specie, era stato in tal modo violato il principio generale del rispetto dei diritti della difesa. Orbene, considerando che la legittimità di tutte le decisioni sulle quali verteva il ricorso di cui era investito era stata pregiudicata dalla violazione di tale principio, il Tribunale ha annullato tali decisioni senza ritenere necessario esaminare le altre censure sollevate nell’ambito di tale primo motivo, né gli altri motivi sollevati nel ricorso proposto dinanzi ad esso.
24 Per quanto concerne la domanda diretta alla derubricazione della sanzione disciplinare inflitta a quella prevista all’articolo 166, paragrafo 3, lettera a), del regolamento interno del Parlamento, vale a dire l’ammonizione, il Tribunale ha rilevato che tale domanda presentava carattere sussidiario rispetto alla domanda di annullamento e che, nella misura in cui quest’ultima era stata accolta, non occorreva statuire su detta domanda.
25 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento pecuniario e le altre domande di risarcimento, il Tribunale ha respinto tali domande.
26 Di conseguenza, con la sentenza impugnata, il Tribunale, statuendo in formazione collegiale ampliata, in primo luogo, ha annullato la decisione del presidente sulla situazione di molestie, la decisione sanzionatoria del presidente e la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, in secondo luogo, ha respinto il ricorso quanto al resto e, in terzo luogo, ha condannato il Parlamento alle spese.
IV. Conclusioni delle parti
A. Conclusioni dell’impugnazione
27 Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire definitivamente sulla controversia sottoposta al Tribunale, accogliendo le conclusioni presentate nel procedimento in primo grado;
– condannare la sig.ra Moi all’integralità delle spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.
28 La sig.ra Moi chiede che la Corte voglia:
– dichiarare l’impugnazione irricevibile e, in ogni caso, respingerla in quanto infondata, e
– condannare il Parlamento all’integralità delle spese relative ai due gradi di giudizio.
B. Conclusioni dell’impugnazione incidentale
29 La sig.ra Moi chiede, in sostanza, che la Corte voglia:
– annullare parzialmente o riformare la sentenza impugnata al fine di accertare il suo diritto al risarcimento;
– condannare pertanto il Parlamento, in primo luogo, a risarcire il danno subito, versandole la somma di EUR 50 000 o la somma, superiore o inferiore, che la Corte riterrà equa, in secondo luogo, a incaricare il presidente del Parlamento di proclamare la notizia dell’annullamento delle sanzioni precedentemente inflitte in seduta plenaria, in terzo luogo, a pubblicare la notizia sui quattro quotidiani nazionali italiani da essa scelti o, in quarto luogo, a qualsiasi altra forma di riparazione in forma specifica della lesa onorabilità e
– condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di giudizio.
30 Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione incidentale in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e
– condannare la sig.ra Moi all’integralità delle spese.
V. Sulle impugnazioni principale e incidentale
A. Sull’impugnazione principale
31 A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su un eccesso, da parte del Tribunale, dei suoi poteri giurisdizionali, il secondo, su una violazione dei diritti della difesa, il terzo, su una violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e, il quarto, su una violazione dell’articolo 232 TFUE.
32 La sig.ra Moi ritiene che l’impugnazione principale sia irricevibile in quanto, in primo luogo, il Parlamento non contesterebbe il principio sancito dal Tribunale, vale a dire il principio generale del rispetto dei diritti della difesa, il quale avrebbe nondimeno fondato l’accoglimento del suo ricorso in primo grado, e in quanto, in secondo luogo, il Parlamento non censurerebbe i punti essenziali della sentenza impugnata, ma si limiterebbe a ripetere argomenti già dedotti in primo grado e, pertanto, chiederebbe alla Corte di riesaminare i fatti, ciò che esulerebbe dalla competenza di quest’ultima nell’ambito dell’esame di un’impugnazione.
1. Sulla ricevibilità dell’impugnazione principale
33 Per quanto riguarda il primo di tali argomenti, è sufficiente rilevare che, poiché il Tribunale ha accolto, nella sentenza impugnata, il ricorso in primo grado per il motivo che i diritti della difesa della sig.ra Moi sarebbero stati violati dal Parlamento, quest’ultimo può legittimamente proporre impugnazione avverso tale sentenza sostenendo che la stessa sia viziata da errori di diritto.
34 Per quanto concerne il secondo di detti argomenti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte risulta che l’atto di impugnazione deve individuare con precisione gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Un’impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da tali disposizioni (sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 33).
35 Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuate dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
36 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla sig.ra Moi, l’impugnazione proposta dal Parlamento non costituisce la mera reiterazione degli argomenti già dedotti in primo grado. Al contrario, gli argomenti invocati dal Parlamento nella sua impugnazione sono diretti a contestare la sentenza impugnata, in particolare alla luce del rispetto dei diritti della difesa fatti valere dal Parlamento nonché di talune disposizioni del Trattato FUE. Inoltre, il Parlamento indica, nell’ambito della sua impugnazione, i punti contestati della sentenza impugnata e sviluppa un’argomentazione giuridica a sostegno delle sue domande, il che consente alla Corte di effettuare il controllo di legittimità della sentenza impugnata.
37 Ne risulta che l’impugnazione principale è ricevibile.
2. Sulla fondatezza dell’impugnazione principale
38 Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di impugnazione prima di esaminare, nell’ordine, il primo, il quarto e il terzo motivo di impugnazione.
a) Sul secondo motivo
1) Argomenti delle parti
39 Con il secondo motivo di impugnazione il Parlamento sostiene che il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa, poiché quest’ultimo ha considerato, ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, in primo luogo, che tale istituzione non aveva contestato il fatto che la sig.ra Moi aveva chiaramente inteso impugnare la decisione del presidente sulla situazione di molestie e, in secondo luogo, che detta istituzione aveva potuto individuare una siffatta domanda e rispondervi in maniera circostanziata.
40 Al contrario, il Tribunale non avrebbe in nessun momento invitato il Parlamento a esprimersi su un possibile ampliamento dell’oggetto della controversia. Così, pur avendo certamente sostenuto l’irricevibilità di taluni argomenti invocati dalla sig.ra Moi in primo grado, i quali vertevano sulla questione dell’esistenza di una situazione di molestie, il Parlamento non avrebbe in alcun momento considerato durante la fase scritta o la fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale che l’annullamento della decisione del presidente sulla situazione di molestie faceva parte dell’oggetto della controversia.
41 La sig.ra Moi sostiene che tale argomento del Parlamento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile per il motivo che il Parlamento, in violazione del principio generale e d’ordine pubblico secondo cui le eccezioni sul rito e le eccezioni sul merito dovrebbero essere sollevate e formalizzate dinanzi al Tribunale, avrebbe sollevato l’asserita violazione dei diritti della difesa per la prima volta dinanzi alla Corte e, pertanto, tardivamente. In ogni caso, detto argomento dovrebbe essere respinto in quanto infondato.
2) Giudizio della Corte
42 Per quanto riguarda l’asserita irricevibilità del secondo motivo di impugnazione, è sufficiente ricordare che i ricorrenti sono legittimati a proporre un’impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730, punto 17 e del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 77 nonché giurisprudenza ivi citata).
43 Pertanto, non si può addebitare al Parlamento di aver contestato solo in sede di impugnazione le valutazioni del Tribunale relative all’oggetto della domanda di annullamento, le quali figurano nella sentenza impugnata.
44 Per quanto concerne la fondatezza del secondo motivo di impugnazione, dai punti da 46 a 50 della comparsa di risposta depositata dinanzi al Tribunale, ai quali il Parlamento fa riferimento nella sua impugnazione, emerge che l’istituzione stessa ha interpretato il ricorso della sig.ra Moi nel senso che esso riguardava anche l’annullamento della decisione del presidente sulla situazione di molestie.
45 Infatti, al punto 47 di tale comparsa di risposta, il Parlamento ha sottolineato che «[t]ale decisione (...) non [figurava] formalmente tra gli atti di cui la ricorrente [in primo grado] [chiedeva] l’annullamento», ma che «gli argomenti ripresi ai punti da 25 a 59 del ricorso [in primo grado] [riguardavano] in realtà soltanto la legittimità di [detta] decisione». Poiché il Parlamento ha ritenuto che la medesima decisione fosse stata presentata tardivamente tra tali atti, esso ha chiesto al Tribunale di «respingere il ricorso come manifestamente irricevibile, nella parte in cui contesta la legittimità della decisione del presidente [sulla situazione di molestie]».
46 Orbene, dalle considerazioni che precedono risulta che, come rilevato dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, il Parlamento ha potuto individuare la domanda della ricorrente in primo grado diretta a contestare la decisione del presidente sulla situazione di molestie e ha potuto rispondervi in maniera circostanziata. In tali condizioni, non spettava al Tribunale invitare il Parlamento a pronunciarsi sulla questione se la domanda di annullamento di cui era investito vertesse anche su tale decisione.
47 Pertanto, il Parlamento è stato in grado di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa.
48 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto infondato.
b) Sul primo motivo
1) Argomenti delle parti
49 Con il primo motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che, ai punti 34, 37, 38 e 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ecceduto nei suoi poteri e ha pertanto statuito ultra petita, poiché ha incluso, nell’oggetto della controversia, la decisione del presidente sulla situazione di molestie e ha successivamente annullato quest’ultima.
50 Rilevando che tale decisione non era menzionata esplicitamente tra gli atti di cui si chiedeva l’annullamento, e ciò né nell’oggetto del ricorso, né nelle conclusioni di quest’ultimo, ma considerando tuttavia detta decisione un atto di cui era stato chiesto l’annullamento nell’ambito del ricorso di primo grado, il Tribunale avrebbe ampliato, di propria iniziativa, l’oggetto della controversia. Al fine di giustificare un siffatto eccesso dei suoi poteri giurisdizionali, il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi, al punto 34 della sentenza impugnata, sulla circostanza secondo cui i motivi dedotti dalla ricorrente in primo grado avrebbero reso evidente la sua intenzione di includere tra tali atti la decisione stessa. Infatti, la Corte avrebbe precisato, nella sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), che sono le conclusioni del ricorso in primo grado a definire i limiti dell’oggetto della controversia. Per quanto riguarda i motivi dedotti, essi costituirebbero solo il supporto necessario a tali conclusioni.
51 Inoltre, secondo il Parlamento, il Tribunale non poteva nemmeno giustificare, ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata, l’ampliamento dell’oggetto della domanda di annullamento presentata dalla sig.ra Moi con la circostanza che quest’ultima chiedeva, in particolare, l’annullamento di «qualsiasi altro atto precedente, connesso o successivo alla sanzione», dato che una siffatta domanda, non individuando gli atti di cui si chiedeva l’annullamento, non avrebbe soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale in quanto sarebbe stata imprecisa con riferimento al suo oggetto.
52 Inoltre, a differenza di quanto il Tribunale avrebbe considerato al punto 76 della sentenza impugnata, non sarebbe contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva il fatto che il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione sia limitato dalle domande delle parti come formulate nelle conclusioni, dato che tale principio non richiede affatto che detto giudice estenda la portata del proprio controllo agli elementi di una decisione che non rientrano nella controversia di cui è investito.
53 Secondo la sig.ra Moi, l’argomento del Parlamento dev’essere respinto in quanto irricevibile, per il motivo che tale istituzione chiederebbe alla Corte di riesaminare fatti già esaminati dal Tribunale. In subordine, essa ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato.
2) Giudizio della Corte
54 Nella misura in cui la sig.ra Moi sostiene che tale motivo è irricevibile, il suo argomento deve essere respinto per i motivi già rilevati ai punti da 34 a 36 della presente sentenza.
55 Per quanto riguarda la fondatezza di detto motivo, si deve ricordare che dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, in particolare dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, risulta che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/Commissione, C‑623/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:734, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
56 Pertanto, posto che il giudice di legittimità non può statuire ultra petita, l’annullamento che esso pronuncia non può essere più ampio di quello chiesto dal ricorrente (sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
57 Al riguardo, occorre altresì ricordare che, conformemente all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, all’articolo 120, lettere c) e d), del regolamento di procedura della Corte e all’articolo 76, primo comma, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale, nell’ambito di un ricorso diretto dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, l’atto introduttivo del ricorso deve contenere, in particolare, l’oggetto della controversia, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e le conclusioni del ricorrente.
58 Ne consegue che, nel sistema del contenzioso di legittimità dinanzi al giudice dell’Unione, sono le parti che hanno l’iniziativa del processo e che circoscrivono l’oggetto della controversia, in particolare, individuando nelle loro conclusioni l’atto, o la parte dell’atto, che intendono sottoporre al controllo giurisdizionale (sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 87).
59 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che l’identificazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dal contenuto del ricorso, in particolare dall’argomentazione sviluppata a sostegno dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale, purché tale atto riguardi, insieme all’atto oggetto delle conclusioni, una sola e medesima controversia e il convenuto abbia potuto procedere a tale identificazione e, di conseguenza, non sia stato pregiudicato nei suoi diritti di difesa (v., per analogia e in tal senso, sentenza del 2 marzo 1967, Simet e Feram/Alta Autorità, 25/65 e 26/65, EU:C:1967:4, pag. 53).
60 Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, è pacifico, come rilevato dal Tribunale al punto 34 della sentenza impugnata, che dall’esposizione dei motivi dedotti dalla sig.ra Moi in primo grado, in particolare a sostegno della sua domanda formulata nell’ambito della descrizione dell’oggetto del ricorso e diretta all’annullamento di «ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale» alla decisione sanzionatoria del presidente, emerge che la ricorrente in primo grado ha chiaramente inteso contestare la decisione del presidente sulla situazione di molestie.
61 In secondo luogo, come indicato al punto 47 della presente sentenza, il Parlamento è stato in grado di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, dato che tale istituzione ha identificato la domanda della ricorrente in primo grado diretta a contestare la decisione del presidente sulla situazione di molestie e ha avuto la possibilità di rispondervi in maniera circostanziata, possibilità di cui si è effettivamente avvalso.
62 In terzo luogo, il Tribunale ha affermato a più riprese, in particolare ai punti da 72 a 74 della sentenza impugnata, che la decisione sanzionatoria del presidente e quella sulla situazione di molestie erano inscindibilmente legate, senza che tale valutazione del Tribunale sia stata criticata dal Parlamento nell’ambito della sua impugnazione.
63 Così, da un lato, a tale punto 72, il Tribunale ha rilevato che l’esistenza di siffatti legami era stata riconosciuta, in particolare, dallo stesso presidente del Parlamento, autore di tali decisioni. Dall’altro lato, ai punti da 73 a 74 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la circostanza secondo cui la sig.ra Moi si era avvalsa della possibilità, prevista dal regolamento interno del Parlamento, di proporre un ricorso interno contro la decisione sanzionatoria del presidente non può avere l’effetto, alla luce della necessità di garantire un carattere effettivo al ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, di privare la sig.ra Moi di un controllo giurisdizionale nell’ambito del quale sarebbero esaminati tutti gli aspetti della situazione di cui trattasi, tenendo conto dei legami inscindibili che li uniscono.
64 Di conseguenza, si deve considerare che tali due decisioni devono essere ritenute come riguardanti una sola e medesima controversia, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 59 della presente sentenza.
65 Ciò comporta che, in applicazione di tale giurisprudenza, non si può contestare al Tribunale di aver statuito ultra petita nel caso di specie. Ne consegue che occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto infondato.
c) Sul quarto motivo
1) Argomenti delle parti
66 Con il quarto motivo di impugnazione, il Parlamento sostiene che, ai punti 12, 13, 63, 66, 129 e 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 232 TFUE non tenendo conto del suo potere di organizzare liberamente le proprie modalità di funzionamento concretizzate nelle sue norme interne che disciplinano la procedura relativa alle molestie per i casi che coinvolgono deputati. Pertanto, sostituendosi al Parlamento per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione di tali norme interne, il Tribunale avrebbe ecceduto le proprie competenze. Inoltre, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non potrebbe giustificare un siffatto superamento di competenze.
67 A tal riguardo, il Parlamento afferma, in primo luogo, che, ai punti 12 e 13 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente qualificato come «documento» sia la decisione del presidente sulla situazione di molestie sia la decisione sanzionatoria del presidente.
68 In secondo luogo, mentre il Tribunale avrebbe correttamente citato, ai punti da 60 a 62 della sentenza impugnata, gli articoli 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento nonché l’articolo 12 del regolamento interno sulle molestie, esso sarebbe incorso in un errore di diritto, ai punti 63 e 66 di tale sentenza, interpretando dette disposizioni in modo errato e, di conseguenza, ignorando il potere del Parlamento di organizzare liberamente le sue modalità di funzionamento. Pertanto, a differenza di quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 63 e 66, tali due decisioni, adottate in virtù di basi giuridiche differenti e soggette a mezzi di ricorso indipendenti, sarebbero necessariamente distinte.
69 In terzo luogo, dichiarando, ai punti 129 e 132 della sentenza impugnata, che l’Ufficio di presidenza del Parlamento aveva fondato la propria decisione su una valutazione che violava i diritti della difesa della sig.ra Moi, il Tribunale avrebbe ignorato i limiti della competenza di tale ufficio, quali previsti all’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento. Infatti, l’Ufficio di presidenza del Parlamento non sarebbe competente a verificare la legittimità della decisione del presidente sulla situazione di molestie.
70 La sig.ra Moi ritiene che il quarto motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.
2) Giudizio della Corte
71 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita erronea qualificazione, da parte del Tribunale, della decisione del presidente sulla situazione di molestie e della decisione sanzionatoria del presidente, come «documenti», si deve constatare che l’argomento del Parlamento deriva da una lettura erronea dei punti 12 e 13 della sentenza impugnata e, di conseguenza, deve essere respinto in quanto infondato.
72 Infatti, in tali punti, il Tribunale si limita a rammentare il contenuto delle due decisioni del 2 ottobre 2018 che costituiscono, come ha correttamente indicato nell’ambito di tale richiamo, «documenti», precisando al contempo che utilizzerà, nel prosieguo della sentenza impugnata, il termine «decisione» per designare ciascuna di tali decisioni, dato che, nel corso del procedimento, il Parlamento aveva già utilizzato tale termine. Di conseguenza, non si può contestare al Tribunale di aver qualificato dette decisioni in modo errato ai suddetti punti.
73 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita violazione, da parte del Tribunale, degli articoli 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento nonché dell’articolo 12 del regolamento interno sulle molestie e, di conseguenza, l’asserito fatto di ignorare il potere del Parlamento di organizzare liberamente le sue modalità di funzionamento, occorre rilevare che anche tale argomento del Parlamento deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
74 Infatti, ai punti 63 e 66 della sentenza impugnata, a differenza di quanto indicato dal Parlamento, il Tribunale non ha escluso la possibilità che i procedimenti interni del Parlamento relativi a molestie psicologiche diano luogo a due decisioni distinte, adottate su due basi giuridiche diverse, di cui solo la decisione sanzionatoria del presidente può essere oggetto di un ricorso interno.
75 In effetti, innanzitutto, a tale punto 63, il Tribunale si limita a considerare che dagli articoli 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento nonché dall’articolo 12 del regolamento interno sulle molestie, non risulta che «laddove riguardino membri [del Parlamento], da un lato, i procedimenti relativi a molestie debbano dare luogo, necessariamente, a decisioni distinte per la situazione di molestie e per la sanzione e, dall’altro, tali decisioni debbano essere assoggettate a regimi di ricorso differenziati».
76 Inoltre, il Parlamento non censura la motivazione sottesa a tale valutazione del Tribunale, che figura ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata.
77 Al punto 66 della sentenza impugnata il Tribunale considera poi che la distinzione operata dal Parlamento tra la decisione sanzionatoria del presidente e quella sulla situazione di molestie, anche supponendo che possa fondarsi sulle norme interne di tale istituzione, conduce a un trattamento asimmetrico di tali decisioni per quanto riguarda le possibilità di ricorso, benché esse siano inscindibilmente legate tra loro.
78 In tal senso, in detto punto 66, il Tribunale si limita a considerare che, anche supponendo che si debba seguire l’interpretazione del Parlamento delle disposizioni interne pertinenti, l’esistenza di due decisioni vertenti, rispettivamente, sulla situazione di molestie e sulla sanzione, non consentirebbe al membro del Parlamento interessato di beneficiare di un ricorso giurisdizionale effettivo.
79 Si deve inoltre rilevare che il Parlamento non deduce alcun argomento giuridico specifico che consenta di dimostrare sotto quale profilo le valutazioni del Tribunale contenute a detto punto 66 sarebbero errate. Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione, nella parte in cui riguarda il medesimo punto 66, deve essere respinto in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza.
80 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’asserito fatto che il Tribunale ha ignorato, ai punti 129 e 132 della sentenza impugnata, i limiti della competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, occorre rilevare che tali punti si inseriscono nell’ambito dell’esame del Tribunale relativo alle conseguenze della violazione, da parte del Parlamento, del principio del rispetto dei diritti della difesa e riguardano, più precisamente, la questione se la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento sia stata pregiudicata da tale violazione e se, di conseguenza, tale decisione debba essere annullata.
81 Pertanto, anzitutto, dopo aver rilevato, al punto 128 della sentenza impugnata, che, nella sua decisione, l’Ufficio di presidenza del Parlamento aveva ricordato che, conformemente all’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento, esso era unicamente competente a riesaminare solo la sanzione stessa, il Tribunale ha tuttavia considerato, al punto 129 di tale sentenza, che in tale decisione detto Ufficio aveva ammesso di aver proceduto a una verifica della regolarità del procedimento che aveva portato all’adozione della decisione del presidente sulla situazione di molestie.
82 Successivamente, ai punti 130 e 131 di detta sentenza, il Tribunale ha citato, a titolo illustrativo, i passaggi pertinenti della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento. Infine, al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che tale ufficio aveva fondato la sua decisione su una valutazione effettuata in violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, ciò che lo ha portato, al punto 133 di tale sentenza, ad annullare tale decisione.
83 Orbene, dalle considerazioni che precedono risulta che, pur avendo rammentato, al punto 128 della sentenza impugnata, i limiti del controllo spettante, ai sensi dell’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento, all’Ufficio di presidenza del Parlamento, il Tribunale, per effettuare il proprio controllo, si è fondato, ai punti da 129 a 131 di tale sentenza, sul contenuto della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, da cui emerge che tale Ufficio ha proceduto a una verifica della regolarità del procedimento che aveva portato all’adozione della decisione del presidente sulla situazione di molestie. Ai punti 132 e 133 di detta sentenza, il Tribunale ne ha tratto le conseguenze per statuire sulla legittimità di quest’ultima decisione.
84 Per quanto riguarda la valutazione del contenuto della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento così effettuata dal Tribunale, si deve ricordare che dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce pertanto, fatta salva l’ipotesi di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito dell’esame di un’impugnazione. Un tale snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 21° ottobre 2020, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
85 Orbene, il Parlamento non invoca alcuno snaturamento del contenuto della decisione del suo Ufficio di presidenza, come rammentato ai punti da 129 a 131 della sentenza impugnata, cosicché non si può, in ogni caso, contestare al Tribunale di aver ignorato i limiti del controllo spettante a tale Ufficio.
86 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.
d) Sul terzo motivo
1) Argomenti delle parti
87 Con il terzo motivo di impugnazione, il Parlamento contesta anzitutto al Tribunale di aver allineato, ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata, il dies a quo del termine di ricorso di annullamento relativo alla decisione del presidente sulla situazione di molestie su quello applicabile per quanto riguarda la decisione sanzionatoria del presidente, mentre tali due decisioni sarebbero fondate su disposizioni distinte e produrrebbero, ciascuna, effetti giuridici autonomi. Secondo il Parlamento, la decisione del presidente sulla situazione di molestie, che, peraltro, non sarebbe un atto preparatorio alla decisione sanzionatoria del presidente, avrebbe potuto essere oggetto di un controllo di legittimità indipendentemente da quest’ultima decisione. Orbene, la decisione del presidente sulla situazione di molestie non sarebbe stata contestata dalla sig.ra Moi entro i termini previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE e, di conseguenza, tale decisione sarebbe divenuta definitiva.
88 La giurisprudenza citata dal Tribunale a sostegno del suo ragionamento, ossia quella risultante dalle sentenze del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, e del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565, non sarebbe poi applicabile nel caso di specie in quanto, a differenza di ciò che avveniva per le decisioni di cui trattasi nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, la decisione del presidente sulla situazione di molestie non potrebbe formare oggetto di un ricorso amministrativo preliminare al ricorso giurisdizionale.
89 Infine, il Parlamento sostiene che, al punto 75 della sentenza impugnata, l’analisi del Tribunale sarebbe errata, dato che il fatto di riunire l’esame della legittimità della decisione del presidente sulla situazione di molestie a quello vertente sulla legittimità della decisione sanzionatoria del presidente non avrebbe, come rilevato dallo stesso Tribunale in tale punto, conseguenze amministrative e giurisdizionali soddisfacenti. In ogni caso, la facoltà per il giudice dell’Unione di procedere a una siffatta riunione dell’esame dei ricorsi non può fungere da giustificazione per disconoscere i termini di ordine pubblico, quali previsti dall’articolo 263 TFUE.
90 Secondo la sig.ra Moi il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
2) Giudizio della Corte
91 Occorre constatare che l’argomento del Parlamento riguardante i punti 76 e 77 della sentenza impugnata si basa sulla premessa secondo cui la decisione del presidente sulla situazione di molestie è un atto impugnabile destinato a produrre effetti giuridici autonomi, adottato su una base giuridica e soggetto a un regime di ricorsi propri, il quale deve pertanto essere oggetto di un controllo di legittimità indipendentemente dal controllo giurisdizionale vertente sulla decisione sanzionatoria del presidente.
92 A tal riguardo, si deve ricordare che, come indicato al punto 74 della presente sentenza, il Tribunale non ha escluso la possibilità che tanto la decisione del presidente sulla situazione di molestie quanto quella sanzionatoria costituiscano atti impugnabili destinati a produrre effetti giuridici autonomi, adottati su basi giuridiche diverse e soggetti a un regime di ricorsi propri. Ne consegue che l’argomento del Parlamento sviluppato a sostegno del terzo motivo di impugnazione si fonda su una premessa che, a differenza di quanto il Parlamento vorrebbe far credere, non è stata contraddetta dal Tribunale.
93 Inoltre, come risulta dai punti da 62 a 64 della presente sentenza, dal momento che tali due decisioni sono inscindibilmente legate, circostanza che, peraltro, non è stata contestata dal Parlamento nell’ambito della sua impugnazione, si deve considerare che esse riguardano un’unica controversia.
94 Orbene, è a causa dell’esistenza di tali legami, non contestati dal Parlamento, che il Tribunale ha considerato, ai punti 67 e 77 della sentenza impugnata, che il giudice dell’Unione, al fine di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nonché il principio di buona amministrazione della giustizia, deve poter esaminare le suddette due decisioni congiuntamente nell’ambito dell’esame di un ricorso di annullamento e che entrambe devono essere assoggettate allo stesso dies a quo quanto al termine di ricorso.
95 Per quanto concerne l’asserita erronea interpretazione delle sentenze del 21 febbraio 2018, LL/Parlamento (C‑326/16 P, EU:C:2018:83), e del 19 settembre 2018, Selimovic/Parlamento (T‑61/17, non pubblicata, EU:T:2018:565), si deve constatare che anch’essa deriva da una lettura errata della sentenza impugnata.
96 A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 52 della sentenza impugnata e, di conseguenza, al punto 77 di tale sentenza, il Tribunale ha applicato i principi giurisprudenziali derivanti da tali sentenze riguardo al termine per il ricorso di annullamento, non già alla decisione del presidente sulla situazione di molestie, bensì alla decisione sanzionatoria del presidente, essendo quest’ultima, come ricordato dal Tribunale ai punti 50 e 88 di detta sentenza, soggetta a un ricorso amministrativo in forza dell’articolo 167 del regolamento interno del Parlamento.
97 Infatti, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, a causa dell’esistenza di legami inscindibili tra la decisione del presidente sulla situazione di molestie e quella sanzionatoria, il termine di ricorso contro la prima ha iniziato a decorrere, come per la seconda, soltanto a partire dalla notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento adottata a seguito del ricorso interno, essendo quest’ultimo stato proposto avverso la decisione del presidente sulla sanzione conformemente a tale articolo 167.
98 Di conseguenza, a tale punto 77, il Tribunale non ha fatto altro che allineare il dies a quo del termine di ricorso di annullamento applicabile per quanto riguarda la decisione del presidente sulla situazione di molestie su quello applicabile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 52 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la decisione sanzionatoria del presidente.
99 Per quanto attiene all’argomento del Parlamento che contesta le valutazioni del Tribunale di cui al punto 75 della sentenza impugnata, come riportato al punto 89 della presente sentenza, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, nell’ambito dell’esame di un’impugnazione, censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam devono essere respinte in quanto inconferenti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale sentenza (sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
100 Orbene, poiché la motivazione del Tribunale esposta ai punti da 63 a 74 della sentenza impugnata, la quale, come risulta dalla presente sentenza, deve essere considerata fondata, è sufficiente a giustificare le considerazioni del Tribunale enunciate ai punti 76 e 77 di tale sentenza, si deve considerare che la valutazione del Tribunale, di cui al punto 75 di detta sentenza, è formulata ad abundantiam. Di conseguenza, l’argomento del Parlamento riguardante tale valutazione deve essere respinto in quanto inconferente.
101 Dalle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, infondato e, in parte, inconferente.
102 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione principale deve essere integralmente respinta.
B. Sull’impugnazione incidentale
103 A sostegno della sua impugnazione incidentale, la sig.ra Moi deduce due motivi, vertenti entrambi su una violazione dei diritti della difesa e del principio di separazione dei poteri tra gli organi dell’Unione nonché sulla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 76, lettera d), e dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
1. Sul primo motivo
a) Argomenti delle parti
104 Con il primo motivo di impugnazione incidentale, diretto contro i punti da 145 a 152 della sentenza impugnata, la sig.ra Moi sostiene che, dopo aver accertato i gravi soprusi commessi dal Parlamento nei suoi confronti, il Tribunale avrebbe dovuto logicamente concludere che il danno da essa subito doveva essere risarcito, quanto meno in via equitativa. Di conseguenza, respingendo la sua domanda di risarcimento pecuniario, il Tribunale avrebbe adottato una sentenza incoerente e illogica. Inoltre, a suo avviso, il fondamento del riconoscimento del danno morale da essa sofferto consisteva nella violazione, constatata dal Tribunale, dei suoi diritti della difesa e nel turbamento derivatone.
105 Il Parlamento ritiene che il primo motivo di impugnazione incidentale dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.
b) Giudizio della Corte
106 Come ricordato al punto 99 della presente sentenza, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito dell’esame di un’impugnazione, le censure mosse contro una motivazione di una sentenza del Tribunale formulata ad abundantiam devono essere respinte in quanto inconferenti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale sentenza (sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).
107 Orbene, l’argomento dedotto dalla sig.ra Moi a sostegno del primo motivo di impugnazione incidentale verte unicamente su una motivazione ad abundantiam, sviluppata ai punti da 145 a 151 della sentenza impugnata, poiché il punto 152 di tale sentenza si limita a concludere che la domanda di risarcimento pecuniario dev’essere respinta.
108 Ne consegue che, senza che occorra pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento al riguardo, tale argomento deve essere, in ogni caso, respinto in quanto inconferente.
2. Sul secondo motivo
a) Argomenti delle parti
109 Con il secondo motivo di impugnazione incidentale, diretto contro i punti da 154 a 156 della sentenza impugnata, la sig.ra Moi ritiene che il Tribunale abbia erroneamente declinato la propria competenza, per quanto attiene alle ingiunzioni da rivolgere al Parlamento, affermando che esso non poteva interferire nelle misure adottate da tale istituzione. In primo grado, essa non avrebbe chiesto che il Parlamento fosse condannato ad adottare un formale provvedimento amministrativo e/o di altra natura, ma solo che tale istituzione fosse condannata ad un facere di natura meramente materiale, consistente nel contattare gli organi di stampa e far pubblicare una rettifica diretta alla sua riabilitazione. Pertanto, la motivazione del Tribunale, in tali punti della sentenza impugnata, sarebbe palesemente illogica e contraddittoria, poiché quest’ultimo avrebbe adottato un’interpretazione errata del principio di separazione dei poteri e di assenza d’invasività delle decisioni giurisdizionali nei provvedimenti adottati dal Parlamento.
110 Il Parlamento ritiene che il secondo motivo di impugnazione incidentale dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.
b) Giudizio della Corte
111 Occorre rammentare che dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera c), e dall’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione incidentale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).
112 Orbene, la sig.ra Moi non invoca alcuna argomentazione giuridica al fine di dimostrare in che modo il Tribunale avrebbe violato, ai punti della sentenza impugnata oggetto di tale motivo, i suoi diritti della difesa o l’articolo 76, lettera d), e l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
113 Di conseguenza, occorre respingere tale secondo motivo in quanto irricevibile.
114 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere integralmente l’impugnazione incidentale.
Sulle spese
115 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
116 Poiché il Parlamento è rimasto soccombente nella sua impugnazione principale e la sig.ra Moi ha chiesto la condanna del medesimo alle spese, occorre condannarlo alle spese inerenti all’impugnazione principale.
117 Poiché la sig.ra Moi è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale e il Parlamento ha chiesto la condanna della medesima alle spese, occorre condannarla alle spese inerenti all’impugnazione incidentale.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.
2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese relative all’impugnazione principale.
3) La sig.ra Moi è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.
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Xuereb |
Kumin |
Ziemele |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 dicembre 2022.
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Il cancelliere |
Il presidente di sezione |
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A. Calot Escobar |
P.G. Xuereb |
* Lingua processuale: l’italiano.
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