ECLI:EU:C:2022:312•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2022.#« PRODEX » SIA contro Valsts ieņēmumu dienests.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts).#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci tariffarie – Sottovoce 4418 20 – Portata – Porte e loro telai, stipiti e soglie – Pannelli MDF e modanature – Regola generale 2 a), prima parte, per l’interpretazione della nomenclatura combinata – Oggetto incompleto o non finito – Nozione.#Causa C-72/21.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2022.#« PRODEX » SIA contro Valsts ieņēmumu dienests.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts).#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci tariffarie – Sottovoce 4418 20 – Portata – Porte e loro telai, stipiti e soglie – Pannelli MDF e modanature – Regola generale 2 a), prima parte, per l’interpretazione della nomenclatura combinata – Oggetto incompleto o non finito – Nozione.#Causa C-72/21.
ECLI:EU:C:2022:312Eu Chamb 08 C28 apr 2022
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
28 aprile 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci tariffarie – Sottovoce 441820 – Portata – Porte e loro telai, stipiti e soglie – Pannelli MDF e modanature – Regola generale 2 a), prima parte, per l’interpretazione della nomenclatura combinata – Oggetto incompleto o non finito – Nozione»
Nella causa C‑72/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 2 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2021, nel procedimento
«PRODEX» SIA
contro
Valsts ieņēmumu dienests,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la «PRODEX» SIA, da J. Kārkliņš, advokāts; |
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per il governo lettone, da K. Pommere, J. Davidoviča ed E. Bārdiņš, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da M. Salyková ed E. Kalniņš, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 441820 e delle voci tariffarie 4411 e 4412 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), nonché della prima parte della regola generale 2 a) per l’interpretazione di tale nomenclatura, contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «PRODEX» SIA (in prosieguo: la «Prodex») e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria, Lettonia; in prosieguo: l’«autorità tributaria»), in merito alla classificazione doganale di merci importate nella sottovoce 441820 della NC, come porte e loro telai, stipiti e soglie. |
Contesto normativo
Il SA
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3 |
Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione. |
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4 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ciascuna parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli o delle sottovoci del SA. |
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5 |
La regola generale 2 a) per l’interpretazione del SA prevede, alla sua prima parte, che qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito e, alla seconda parte, che tale riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. |
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6 |
La regola generale 3 per l’interpretazione del SA dispone quanto segue: «Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: (...)
(...)». |
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7 |
I punti I, V e VI della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 2 a) enunciano quanto segue:
(...)
(...)». |
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8 |
Il punto X della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 3 b) enuncia quanto segue: «Ai fini dell’applicazione della presente regola, le merci che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni vanno considerate “presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto”:
(...)». |
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9 |
Il terzo comma della nota esplicativa relativa alla voce 4412 del SA enuncia quanto segue: «I prodotti di questa voce restano classificati in questa voce, a prescindere dal fatto che siano stati o meno lavorati in modo da ottenere i profili ammessi per il legno della voce 44.09, cinti, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse da quelle quadrate o rettangolari, e che siano stati o meno lavorati in superficie, rivestiti o ricoperti (ad esempio, di tessuto, di materia plastica, di vernice, di carta o di metallo) o sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché tali lavorazioni non conferiscano loro il carattere essenziale di oggetti ricompresi in altre voci». |
La NC
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10 |
Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura. |
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11 |
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
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12 |
Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la versione della NC applicabile nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013. |
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13 |
Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, a tale regolamento di esecuzione: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(...)». |
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14 |
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione IX, intitolata «Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio», nella quale figura il capitolo 44, intitolato «Legno, carbone di legna e lavori di legno», la cui nota 4 enuncia quanto segue: «I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati od ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché essa non conferisca loro il carattere essenziale di oggetti ricompresi in altre voci». |
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15 |
La tabella dei dazi di tale capitolo 44, nella versione applicabile al procedimento principale, conteneva le seguenti voci:
*Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo». |
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16 |
Ai sensi delle note esplicative delle sottovoci da 44182010 a 44182080 della NC: «Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i pannelli ad asma spessa, in legno stratificato, a condizione che abbiano subito lavorazioni che li rendano esclusivamente utilizzabili come porte (che presentano, ad esempio, evacuazioni per manici, serramenti o gondi). Non rientrano in queste sottovoci i pannelli non lavorati, denominati anche “bozze di porte ad asma spessa”, anche se i loro bordi (in lunghezza o larghezza) sono placcati (voce 4412)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 23 settembre 2014, la Prodex ha dichiarato, ai fini della loro immissione in libera pratica, merci presentate come porte interne di legno di conifere con le loro intelaiature, i loro stipiti e le loro soglie, al codice NC 44182050, ad un’aliquota di dazi all’importazione dello 0%. |
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18 |
Con decisione del 7 settembre 2015, l’autorità tributaria ha constatato che le merci di cui trattasi, al momento della loro importazione, non presentavano le caratteristiche di un insieme per la vendita al minuto, chiaramente identificabile come singola unità. Tale autorità ne ha dedotto che tali merci non potevano essere classificate nella sottovoce 441820 della NC e che, pertanto, esse dovevano essere classificate separatamente nelle sottovoci 44111390 e 44111490 della NC come «pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”)», con un’aliquota del 7% dei dazi all’importazione, e nella sottovoce 44129985 come «legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato», con un’aliquota di dazi all’importazione del 10%. |
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19 |
La Prodex ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione dinanzi al giudice amministrativo. L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha respinto il ricorso proposto in appello. La Prodex ha quindi impugnato tale decisione di rigetto dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), ossia il giudice del rinvio. |
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20 |
Per risolvere la controversia che, secondo tale giudice, verte, in sostanza, sulla questione se le merci importate di cui trattasi siano porte o pannelli di legno, esso ritiene necessario, in primo luogo, determinare la portata della sottovoce 441820 della NC. Esso rileva, al riguardo, che la nota a piè di pagina relativa a tale sottovoce non precisa se un’intelaiatura, uno stipite o una soglia presentati senza porta possano del pari essere classificati in tale sottovoce. |
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21 |
Il giudice del rinvio constata che, secondo la Prodex, la voce 4418 della NC include non solo un insieme completo comprendente una porta con il suo telaio, i suoi stipiti e la sua soglia, ma anche ciascuno di tali oggetti considerati separatamente, in quanto oggetto finito, mentre l’autorità tributaria sostiene, fondandosi su una raccomandazione dell’OMD, che le merci di cui trattasi, da essa descritte come modanature e assi, non possono essere classificate nella voce 4418, dal momento che non sono presentate sotto forma di un assortimento di oggetti non montati per la vendita al minuto. |
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22 |
Tale giudice ritiene così necessario determinare le caratteristiche essenziali, ai sensi della prima parte della regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, che le merci di cui trattasi devono presentare per essere considerate intelaiatura, stipiti o soglia di porta e poter essere classificate nella sottovoce 441820 della NC. Esso rileva, da un lato, che se le merci importate dalla Prodex possono sembrare, a prima vista, semplici modanature e assi, le caratteristiche di tali merci tendono tuttavia a renderle utilizzabili unicamente ed esclusivamente come elementi di una porta e, dall’altro, che l’autorità tributaria, pur avendo rifiutato di classificare tali merci come componenti di porte, le ha assimilate a modanature destinate alla fabbricazione di porte e non a prodotti generici semifiniti in legno. Esso osserva, al riguardo, che i tipi di porte di legno ormai utilizzati non richiedono più un lavoro specifico importante come in passato, affinché il loro nesso diretto con una porta finita sia chiaramente percepibile sul piano visivo, e che esistono tecniche semplici per assemblare i diversi componenti che non necessitano di elementi di attacco specifici. |
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23 |
Per quanto riguarda la regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, il giudice del rinvio sottolinea che l’autorità tributaria e il giudice di primo grado si sono basati sulla seconda parte di tale regola, relativa agli articoli smontati o non montati, mentre la Prodex asserisce che alle merci di cui trattasi dovrebbe applicarsi la prima parte di detta regola, relativa agli articoli incompleti o non finiti. |
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24 |
Il giudice del rinvio osserva che, sebbene la prima parte della regola generale 2 a) venga interpretata nel senso che il livello di finitura richiesto delle merci è tale che l’unica azione che resta da effettuare, affinché tali merci siano assimilate ad un oggetto finito, è l’assemblaggio, non è affatto certo che tale disposizione sia applicabile alle merci di cui trattasi. Tale giudice sottolinea, tuttavia, che una siffatta interpretazione non può essere esclusa, tenuto conto dell’incertezza circa la coerenza di tale regola generale con le note di capitoli e talune note esplicative concernenti le merci di cui trattasi. |
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25 |
In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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26 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 441820 della NC, letta in combinato disposto con la prima parte della regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, debba essere interpretata nel senso che essa comprende, in quanto articoli distinti, merci descritte come pannelli e modanature in legno, il cui profilo e finitura decorativa indicano obiettivamente che essi sono destinati alla fabbricazione di telai, stipiti e soglie di porte, sebbene incompleti o non finiti. |
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27 |
In via preliminare occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Infatti, la qualificazione delle merci in questione ai fini della loro classificazione tariffaria è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, ordinanza del 27 febbraio 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, EU:C:2020:117, punti 35 e 39, e giurisprudenza ivi citata). |
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28 |
Occorre altresì precisare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, Flavourstream, C‑822/19, EU:C:2021:444, punto 34, e del 28 ottobre 2021, KAHL e Roeper, C‑197/20 e C‑216/20, EU:C:2021:892, punto 31). |
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29 |
Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA, da un lato, e della NC, dall’altro, non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono un valido orientamento per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
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30 |
Per quanto riguarda, anzitutto, la questione se gli oggetti cui si fa riferimento nella sottovoce 441820 della NC possano essere classificati in tale sottovoce come oggetti distinti, è giocoforza constatare, in primo luogo, che nulla nel testo di tale sottovoce impone che, a tal fine, le porte e i loro telai, stipiti e soglie siano presentati sotto forma di assortimento per la vendita al minuto. |
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31 |
In secondo luogo, si può dedurre dalla nota a piè di pagina relativa alla sottovoce 44182050 della NC – la quale precisa che una porta, accompagnata o meno dai suoi telaio, stipiti o soglia, «deve essere considerata un pezzo» — che un telaio, uno stipite o una soglia che non accompagni una porta è altresì da considerare come un pezzo distinto, classificabile in quanto tale in detta sottovoce. |
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32 |
In terzo luogo, i punti 1 e 2 della parte A delle linee guida della Commissione per la classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto (GU 2013, C 105, pag. 1) ricordano che, secondo la regola generale 3 b) per l’interpretazione del SA, letta alla luce del punto X) della nota esplicativa di tale regola, la prima condizione affinché merci diverse siano considerate presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto riguarda la circostanza che tali merci rientrino in voci diverse o in sottovoci diverse di una stessa voce. |
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33 |
Orbene, le porte e i loro telai, i loro stipiti e le loro soglie rientrano tutti nella sottovoce 441820, cosicché, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, essi non possono essere considerati merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto e possono quindi essere considerati merci distinte, rispetto a tale sottovoce. |
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34 |
Ne consegue che la sottovoce 441820 della NC deve essere interpretata nel senso che essa comprende un telaio, stipiti e una soglia di porta, in quanto oggetti singolarmente considerati. |
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35 |
Per quanto riguarda, poi, la questione se un oggetto incompleto o non finito, ai sensi della regola generale 2 a), prima parte, per l’interpretazione della NC, il cui testo coincide con quello della regola generale 2 a), prima parte, per l’interpretazione del SA, possa rientrare nella sottovoce 441820, occorre ricordare che, secondo tale regola, qualsiasi riferimento ad un oggetto in una determinata voce tariffaria comprende questo oggetto anche incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Come precisato dal punto I della nota esplicativa relativa alla regola generale 2 a) del SA, la prima parte di detta regola amplia quindi la portata delle voci che fanno riferimento ad un oggetto determinato. |
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36 |
Occorre precisare, a tal riguardo, che le note esplicative della NC relative a tale sottovoce precisano, a titolo di esempio, che possono essere classificati in detta sottovoce i pannelli di legno purché abbiano subito lavorazioni che li rendano esclusivamente utilizzabili come porte (e presentino, ad esempio, evacuazioni per manici o gondi), mentre i pannelli non lavorati denominati «bozze di porte ad asma spessa» devono essere classificati nella voce 4412. |
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37 |
Al contrario la nota 4, relativa al capitolo 44 della NC, letta in combinato disposto con il terzo comma della nota esplicativa relativa alla voce 4412 del SA, precisa che possono essere classificati nella voce 4412, come «legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato», gli oggetti che sono stati sottoposti ad una lavorazione, purché tale lavorazione non conferisca loro il carattere essenziale di oggetti di altre voci. |
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38 |
Ne consegue che, indipendentemente da eventuali ulteriori lavorazioni, come quelle menzionate dal giudice del rinvio nella sua terza questione pregiudiziale, le merci di cui trattasi, per poter essere classificate nella sottovoce 441820 della NC, in quanto oggetti incompleti o non finiti, ma che presentano, nello stato in cui si trovano, le caratteristiche essenziali degli oggetti rientranti in tale sottovoce, ai sensi della prima parte della regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, devono aver subito lavorazioni che li rendano esclusivamente utilizzabili come porte, telai, stipiti e soglie di porte. |
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39 |
Per contro, in mancanza di lavorazioni che consentano di ritenere che tali merci siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come porte e telai, stipiti e soglie, dette merci non possono essere classificate nella sottovoce 441820 e devono, se del caso, essere classificate nelle voci 4411 e 4412 della NC, in quanto pannelli di fibre di legno o legname compensato, impiallacciato o stratificato simili. |
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40 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che la sottovoce 441820 della NC, letta in combinato disposto con la prima parte della regola generale 2 a) per l’interpretazione della NC, deve essere interpretata nel senso che essa comprende, quali articoli distinti, merci descritte come pannelli e modanature in legno, il cui profilo e finitura decorativa indicano obiettivamente che essi sono destinati alla fabbricazione di telai, stipiti e soglie per porte, anche incompleti o non finiti, a condizione che tali merci abbiano subito lavorazioni che le rendono esclusivamente utilizzabili come tali e che esse presentino quindi le caratteristiche essenziali degli oggetti finiti. |
Sulle spese
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41 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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La sottovoce 441820 della nomenclatura combinata, letta in combinato disposto con la prima parte della regola generale 2 a) per l’interpretazione di tale nomenclatura, contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che essa comprende, quali articoli distinti, merci descritte come pannelli e modanature in legno, il cui profilo e finitura decorativa indicano obiettivamente che essi sono destinati alla fabbricazione di telai, stipiti e soglie per porte, anche incompleti o non finiti, a condizione che tali merci abbiano subito lavorazioni che le rendono esclusivamente utilizzabili come tali e che esse presentino quindi le caratteristiche essenziali degli oggetti finiti. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
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