ECLI:EU:C:2023:319•Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 20 aprile 2023.#Syngenta Agro GmbH contro Agro Trade Handelsgesellschaft mbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita.#Causa C-830/21.
Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 20 aprile 2023.#Syngenta Agro GmbH contro Agro Trade Handelsgesellschaft mbH.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg.#Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita.#Causa C-830/21.
ECLI:EU:C:2023:319Eu Cjeu20 apr 2023
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 20 aprile 2023 ( 1 )
Causa C‑830/21
Syngenta Agro GmbH
contro
Agro Trade Handelsgesellschaft mbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articolo 28 – Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione – Articolo 1 – Paragrafo 1, lettere b) e f) dell’allegato I – Prescrizioni in materia di etichettatura – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita del preparato»
I. Introduzione
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1. |
Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011 ( 2 ). Il suddetto regolamento attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 ( 3 ) per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. |
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2. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Syngenta Agro GmbH (in prosieguo: la «ricorrente») e l’Agro Trade Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «convenuta») in merito all’importazione parallela in Germania di prodotti fitosanitari di cui è stata autorizzata l’immissione sul mercato, da parte della ricorrente, in altri Stati membri dell’Unione europea. |
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3. |
Nel caso di specie, si chiede alla Corte di stabilire in che misura le prescrizioni in materia di etichettatura che si applicano alla concessione di un’autorizzazione d’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, siano applicabili anche a una situazione di commercio parallelo di detto prodotto, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione europea
1. Regolamento n. 1107/2009
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4. |
I considerando 8, 9, 24, 31, 42, 44 e 45 del regolamento n. 1107/2009 enunciano quanto segue:
(...)
(...)
(...)
(...)
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5. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Oggetto e scopo», così recita: «(...) 3. Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola. (...)». |
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6. |
Il successivo articolo 3, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...)
(...)
(...)». |
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7. |
L’articolo 28 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso», prevede quanto segue: «1. Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti: (...)
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8. |
L’articolo 29 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Requisiti per l’autorizzazione all’immissione sul mercato», prevede: «1. Fatto salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6, soddisfa i seguenti requisiti: (...)». |
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9. |
L’articolo 33 di tale regolamento, intitolato «Domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione», così prevede: «1. Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un’autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto. (...) 3. La domanda è corredata dei seguenti elementi: (...)
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10. |
L’articolo 44 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Revoca o modifica di un’autorizzazione», ai paragrafi 1, 3 e 4, così dispone: «1. Gli Stati membri possono riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall’articolo 29 non sia più rispettato. (...) 3. Lo Stato membro revoca o modifica l’autorizzazione, a seconda dei casi, se:
4. Lo Stato membro che revochi o modifichi un’autorizzazione conformemente al paragrafo 3 ne informa immediatamente il titolare dell’autorizzazione, gli altri Stati membri, la Commissione [europea] e l’Autorità [europea per la sicurezza alimentare] (…)». |
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11. |
L’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Commercio parallelo», prevede quanto segue: «1. Un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro (Stato membro d’introduzione), se tale Stato membro stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento). La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro d’introduzione. 2. Il permesso di commercio parallelo è concesso con procedura semplificata (...) qualora il prodotto fitosanitario da introdurre sia identico ai sensi del paragrafo 3 (…). 3. I prodotti fitosanitari sono considerati identici ai prodotti di riferimento qualora:
4. La domanda di permesso di commercio parallelo comprende le seguenti informazioni:
(...). 5. Un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo è immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Per agevolare il monitoraggio e i controlli, nel regolamento di cui all’articolo 68 la Commissione stabilisce requisiti specifici di controllo per il prodotto da introdurre. 6. Il permesso di commercio parallelo è valido per la durata dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Se il titolare dell’autorizzazione del prodotto di riferimento chiede la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i requisiti di cui all’articolo 29 continuano ad essere rispettati, la validità del permesso di commercio parallelo scade alla data in cui sarebbe normalmente scaduta l’autorizzazione del prodotto di riferimento. 7. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al presente articolo, gli articoli 44, 45, 46 e 55 e l’articolo 56, paragrafo 4, e i capi da VI a X si applicano, per analogia, ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo. 8. Fatto salvo l’articolo 44, il permesso di commercio parallelo può essere revocato qualora l’autorizzazione del prodotto fitosanitario introdotto sia revocata nello Stato membro di provenienza per ragioni di sicurezza o di efficacia. 9. Qualora il prodotto non sia identico ai sensi del paragrafo 3 al prodotto di riferimento, lo Stato membro di introduzione può concedere l’autorizzazione richiesta solo per l’immissione sul mercato e l’impiego a norma dell’articolo 29. (...) 11. Fatto salvo l’articolo 63, le autorità degli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i permessi di commercio parallelo». |
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12. |
L’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Uso dei prodotti fitosanitari», così dispone: «I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all’articolo 31 e specificate sull’etichetta (...)». |
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13. |
L’articolo 56 di tale regolamento, intitolato «Informazioni sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili», al paragrafo 4 così stabilisce: «Il titolare di un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario comunica annualmente alle autorità competenti degli Stati membri che hanno autorizzato il prodotto in questione qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell’efficacia prevista, l’insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente». |
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14. |
L’articolo 65 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Etichettatura», così recita: «1. L’etichettatura dei prodotti fitosanitari risponde alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio della [direttiva 1999/45] e soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 79, paragrafo 4. (...)». |
2. Regolamento n. 547/2011
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15. |
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, la Commissione ha emanato il regolamento n. 547/2011. |
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16. |
L’articolo 1 del regolamento n. 547/2011 dispone quanto segue: «L’etichettatura dei prodotti fitosanitari è conforme alle prescrizioni dell’allegato I e contiene, se del caso, le frasi tipo sui rischi particolari per la salute umana o animale o per l’ambiente figuranti nell’allegato II e le frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell’ambiente figuranti nell’allegato III». |
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17. |
L’allegato I del regolamento n. 547/2011, intitolato «Prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 1», dispone quanto segue: «1) Le seguenti informazioni devono essere incluse in modo chiaro e indelebile sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari: (...)
(...)
(...)». |
3. Regolamento (CE) n. 1272/2008
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18. |
La direttiva 1999/45, di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 ( 5 ). |
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19. |
Il considerando 18 del regolamento n. 1272/2008 così recita: «Affinché i clienti siano informati dei pericoli, i fornitori di sostanze e miscele dovrebbero assicurare che queste siano etichettate e imballate in conformità del presente regolamento prima di immetterle sul mercato, secondo la classificazione derivata (...)». |
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20. |
L’articolo 1 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Scopo e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «1. Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli di cui all’articolo 4, paragrafo 8. A tal fine: (...)
(...)
(...)». |
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21. |
L’articolo 2 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: (...) 26. fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela; (...)». |
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22. |
Nel titolo III di tale regolamento, relativo alla «Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura», l’articolo 17 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Disposizioni generali», così dispone: «1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
(...)». |
B. Normativa tedesca
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23. |
L’articolo 49, paragrafo 4, prima frase, del Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (legge sulla protezione dei vegetali) disciplina il commercio parallelo dei prodotti fitosanitari nei seguenti termini: «Qualora il titolare dell’autorizzazione non utilizzi, per l’etichettatura ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, il numero di partita del titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente, esso è tenuto a tenere, e a conservare per un periodo di almeno cinque anni, la documentazione che dimostri la corrispondenza tra il numero di partita da esso utilizzato e quello del titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente». |
III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
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24. |
La ricorrente è una società di distribuzione del gruppo Syngenta, che produce e commercializza prodotti fitosanitari in Germania e in altri Stati membri dell’Unione europea. In qualità di operatore commerciale nel settore agricolo, la convenuta commercializza prodotti fitosanitari, in particolare prodotti fitosanitari importati parallelamente. |
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25. |
Tali prodotti importati parallelamente includono i prodotti fitosanitari della ricorrente. La convenuta li commercializza in Germania da Stati membri terzi, in taniche originali della ricorrente, non aperte, sostituendo l’etichettatura originaria con un adesivo proprio. Quest’ultimo contiene, tra l’altro, informazioni sulla convenuta in qualità di importatore e distributore, ma non sulla ricorrente quale titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario nello Stato membro di provenienza. La convenuta sostituisce altresì il numero di partita originario del produttore con il proprio numero di identificazione e tiene un registro che indica la corrispondenza tra il numero di identificazione da essa assegnato e il numero di partita originario. |
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26. |
In un ricorso dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo, Germania), investito della causa in primo grado, la ricorrente ha sostenuto che, con il suo comportamento, la convenuta ha violato l’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento n. 547/2011. La ricorrente ha quindi chiesto di vietare alla convenuta di immettere sul mercato tedesco i prodotti fitosanitari della ricorrente che erano stati importati parallelamente: i) se era stata rimossa l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione apposta sull’imballaggio originale e/o ii), se il numero di partita stampato sull’imballaggio originale era stato rimosso e sostituito da un altro numero di identificazione. In relazione a tali richieste, la ricorrente ha chiesto a detto giudice di imporre alla convenuta di fornirle informazioni, nonché la determinazione del risarcimento e il rimborso delle spese legali precontenziose. |
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27. |
Il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo) ha accolto il ricorso della ricorrente basato sul paragrafo 1, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011, relativamente alle informazioni sul nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione. Tuttavia, ha respinto le domande basate sul paragrafo 1, lettera f), del medesimo allegato, relativamente al numero di partita del preparato. Sia la ricorrente che la convenuta hanno impugnato tale sentenza dinanzi all’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania), il giudice del rinvio nella presente causa. |
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28. |
Nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio spiega che la violazione delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento n. 547/2011 potrebbe costituire un valido motivo per accogliere le richieste della ricorrente ai sensi della legge nazionale sulla concorrenza, vale a dire il Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge federale sulla concorrenza sleale). Tuttavia, esso nutre dubbi sulla corretta interpretazione del paragrafo 1, lettere b) e f), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011, in quanto tale regolamento non stabilisce alcuna norma specifica per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti fitosanitari che sono stati oggetto di commercio parallelo. Secondo il giudice del rinvio, mentre la formulazione di tali disposizioni potrebbe, come sostiene la ricorrente, avvalorare la tesi che è necessario indicare, sull’etichetta del prodotto importato, sia il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza sia il numero di partita del preparato originariamente attribuito, gli obiettivi del regolamento n. 1107/2009 in materia di commercio parallelo potrebbero altresì consentire un’interpretazione più ampia, come sostenuto dalla convenuta. |
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29. |
In tale contesto, l’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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30. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 2021. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti nel giudizio dinanzi al giudice del rinvio, dalla Repubblica di Grecia, dalla Repubblica d’Italia, dalla Repubblica d’Austria e dalla Commissione. Non si è svolta alcuna udienza. |
IV. Valutazione
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31. |
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento n. 547/2011, in particolare chiede se un importatore che introduce e immette sul mercato un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, sia obbligato a mantenere sull’etichetta il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione di tale prodotto nello Stato membro di provenienza (prima questione) e il numero di partita del preparato originariamente attribuito dal produttore (seconda questione), oppure se detto importatore possa sostituire tali riferimenti con i propri. |
A. Sulla prima questione
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32. |
La prima questione sottoposta dal giudice del rinvio riguarda l’interpretazione dell’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011. |
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33. |
In via preliminare, vorrei ricordare che, al fine di eliminare gli ostacoli al commercio, derivanti da livelli di protezione diversi negli Stati membri, il regolamento n. 1107/2009 stabilisce norme armonizzate relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 6 ). |
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34. |
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, l’immissione sul mercato è generalmente subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte dello Stato membro interessato. Il richiedente che desideri immettere sul mercato un prodotto fitosanitario deve presentare una domanda di autorizzazione a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto ( 7 ). Nell’ambito della procedura che porta al rilascio di tale autorizzazione, lo Stato membro deve esaminare se i requisiti stabiliti dal regolamento n. 1107/2009 per l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario – principalmente quelli di cui all’articolo 29 di tale regolamento – siano soddisfatti ( 8 ). |
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35. |
L’esame effettuato dallo Stato membro comprende anche le prescrizioni applicabili all’etichettatura dei prodotti fitosanitari. |
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36. |
A tal fine, il regolamento n. 1107/2009 prevede che la domanda di autorizzazione sia accompagnata da una bozza di etichetta ( 9 ). Le prescrizioni in materia di etichettatura applicabili ai prodotti fitosanitari sono quelle derivanti dal regolamento n. 1272/2008, che ha abrogato e sostituito la direttiva 1999/45 ( 10 ), nonché quelle definite nel regolamento n. 547/2011 dalla Commissione, a seguito dell’esplicito mandato conferito a tale riguardo dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 ( 11 ). In particolare, l’articolo 1 del regolamento n. 547/2011 stabilisce che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I dello stesso, il quale, a sua volta, impone che determinate informazioni siano incluse «in modo chiaro e indelebile» sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari. Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), di detto allegato, tali informazioni comprendono «il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione». |
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37. |
Da quanto precede risulta che, per ottenere un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, all’interno della sua domanda il richiedente di tale autorizzazione deve fornire, tra l’altro, una bozza di etichetta che indichi il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione ( 12 ). Solo se queste informazioni sono riportate sull’etichetta del prodotto in modo chiaro e indelebile, l’autorizzazione può essere concessa dallo Stato membro in cui il prodotto è destinato a essere immesso sul mercato. |
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38. |
L’obbligo di ottenere un’autorizzazione prima dell’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario prevede tuttavia diverse deroghe. Tali deroghe sono elencate nell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009, che riguarda, tra l’altro, l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo conformemente all’articolo 52 dello stesso. |
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39. |
Come spiega la Commissione, la direttiva 91/414/CEE ( 13 ), abrogata dal regolamento n. 1107/2009 ( 14 ), non conteneva alcuna disposizione esplicita relativa al commercio parallelo. Eppure, nella sentenza British Agrochemicals Association ( 15 ), la Corte ha stabilito che l’immissione sul mercato di uno Stato membro di un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato membro non dovrebbe richiedere un’autorizzazione supplementare, in particolare quando il prodotto corrisponde essenzialmente a un prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di introduzione ( 16 ). La Corte ha inoltre stabilito che il commercio parallelo di prodotti fitosanitari deve essere soggetto solo a una procedura semplificata, volta essenzialmente a garantire il rispetto dell’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente ( 17 ). |
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40. |
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 1107/2009 ha introdotto l’articolo 52 che, sotto il titolo «Commercio parallelo», mira a facilitare gli scambi di prodotti fitosanitari tra gli Stati membri ( 18 ). |
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41. |
In sostanza, l’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 riguarda le situazioni in cui un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) viene immesso sul mercato di un altro Stato membro (Stato membro d’introduzione) in cui esiste già un’autorizzazione per un prodotto identico (prodotto di riferimento) ( 19 ). Al riguardo, tale disposizione richiede la concessione di un permesso di commercio parallelo da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’introduzione, che viene rilasciato dopo una procedura semplificata in cui deve essere verificata la natura identica del prodotto oggetto del commercio parallelo e del prodotto di riferimento ( 20 ). |
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42. |
Il regolamento n. 1107/2009 tace, tuttavia, per quanto riguarda le prescrizioni in materia di etichettatura che si applicano ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo e, in particolare, per quanto riguarda la prima questione sollevata nel caso di specie, ossia se l’imballaggio di tali prodotti debba includere le informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza. |
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43. |
Per rispondere a questa domanda, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, nell’interpretare il diritto dell’Unione si deve tener conto della lettera delle disposizioni interessate, nonché del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte ( 21 ). |
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44. |
Per quanto riguarda l’interpretazione letterale, osservo che né la formulazione dell’articolo 1 del regolamento n. 547/2011 né quella del paragrafo 1, lettera b), del suo allegato I indicano se il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza debbano essere indicati sull’imballaggio di un prodotto fitosanitario al momento della sua importazione parallela nello Stato membro di introduzione. Neppure l’articolo 28 del regolamento n. 1107/2009 fornisce alcun chiarimento al riguardo. |
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45. |
Al contrario, l’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 dispone espressamente che il capo VII, intitolato «Imballaggio, etichettatura e pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti», si applichi ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo. Lo stesso articolo specifica che detto capo si applica «per analogia». |
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46. |
Osservo che il capo VII del regolamento n. 1107/2009 comprende, tra l’altro, l’articolo 65, paragrafo 1, che, come già indicato, stabilisce che l’etichettatura dei prodotti fitosanitari debba soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento n. 547/2011 ( 22 ). Dal combinato disposto dell’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 e dell’articolo 65, paragrafo 1, del medesimo regolamento, risulta pertanto che l’articolo 1 del regolamento n. 547/2011, nonché il paragrafo 1, lettera b), del suo allegato I, sono applicabili ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo. |
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47. |
Tuttavia, l’uso dell’espressione «per analogia» nella formulazione dell’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 non deve essere ignorato. Infatti, tale locuzione ( 23 ) suggerisce che le prescrizioni in materia di etichettatura applicabili all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, mediante un’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, possono essere adattate, se necessario, in modo da corrispondere alle caratteristiche specifiche del commercio parallelo di prodotti fitosanitari ( 24 ). |
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48. |
Di conseguenza, resta l’interrogativo se il commercio parallelo di un prodotto fitosanitario, come disposto dall’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, implichi che l’articolo 1 del regolamento n. 547/2011, nonché il paragrafo 1, lettera b), del suo allegato I, debbano essere interpretati e applicati diversamente nel contesto dell’immissione sul mercato di tale prodotto ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009. |
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49. |
Nelle loro memorie scritte le parti hanno espresso opinioni diverse al riguardo. Mentre il governo italiano e la ricorrente ritengono che le due situazioni debbano essere soggette a identiche prescrizioni in materia di etichettatura, compreso il riferimento al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza, la Repubblica greca, la Commissione e la convenuta ritengono, in sostanza, che l’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, da un lato, e il permesso di commercio parallelo, dall’altro, siano misure amministrative di natura diversa, con la conseguenza che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011 debba essere adeguato in sede di esame del commercio parallelo. Invito la Corte ad accogliere quest’ultima interpretazione. |
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50. |
Come già spiegato, l’obbligo di etichettatura con riferimento al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, che si applica alle situazioni disciplinate dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, deriva dal fatto che è proprio tale titolare a essere responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario nel territorio di uno Stato membro. Infatti, come risulta dalla lettura congiunta dell’articolo 3, punti 10 e 24, del regolamento n. 1107/2009, è la persona fisica o giuridica che viene autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, attraverso uno specifico provvedimento amministrativo, a immettere per la prima volta sul mercato il suddetto prodotto, una volta verificato il rispetto dei requisiti applicabili nell’ambito della procedura prevista da detto regolamento ( 25 ). |
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51. |
Al contrario, nel caso del commercio parallelo, in base all’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, è il titolare del permesso di commercio parallelo a essere responsabile dell’immissione in commercio del prodotto fitosanitario nel territorio dello Stato membro di introduzione, una volta valutato che il prodotto di introduzione e il prodotto di riferimento sono identici ( 26 ). Come la Corte ha ricordato nella sentenza Agrimotion ( 27 ), il permesso di commercio parallelo è di natura personale, il che significa, secondo la Corte, che solo il titolare di un permesso di commercio parallelo può immettere un prodotto fitosanitario sul mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso ( 28 ). |
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52. |
Ne consegue che, sebbene un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, da un lato, e un permesso di commercio parallelo rilasciato ai sensi dell’articolo 52 di detto regolamento, dall’altro, condividano un ruolo simile ( 29 ), la prima misura lega il titolare allo Stato membro di provenienza, mentre la seconda lega il titolare allo Stato membro di introduzione. In tale contesto, non si può ritenere che la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario nello Stato membro di provenienza faccia sorgere un diritto derivato per il titolare di tale autorizzazione nello Stato membro di introduzione. Inoltre, come sostiene la convenuta, atteso che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 ( 30 ), il commercio parallelo non richiede un’«autorizzazione» nello Stato membro di introduzione, ma solo il rilascio di un permesso di commercio parallelo, non si può ritenere che esista un «titolare di un’autorizzazione» in tale Stato membro per quanto riguarda, in particolare, il prodotto oggetto di commercio parallelo, il che significa pertanto che non è necessario alcun riferimento a un siffatto titolare sull’etichetta di detto prodotto. |
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53. |
Alla luce di quanto sopra, ritengo, in linea con la posizione adottata dalla Repubblica di Grecia, dalla Commissione e dalla convenuta, che il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011, relativo al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, debba essere inteso, in una situazione di commercio parallelo, come riferito al nome e all’indirizzo del titolare del permesso di commercio parallelo ( 31 ). |
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54. |
Mi preme sottolineare che l’interpretazione di cui sopra è coerente anche con il regolamento n. 1272/2008, che, come indicato, è applicabile anche all’etichettatura dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 ( 32 ). |
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55. |
Infatti, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento n. 1272/2008 afferma che lo scopo di tale regolamento è quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e la libera circolazione delle sostanze, prescrivendo l’obbligo per «i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato» ( 33 ). Più specificamente, nel Titolo III del regolamento n. 1272/2008, relativo alla «Comunicazione dei pericoli sotto forma di etichettatura», l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che una sostanza o una miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano «nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore». A sua volta, l’articolo 2, punto 26, del regolamento n. 1272/2008 definisce il termine «fornitore» come ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela. |
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56. |
Da tali disposizioni risulta che sull’etichetta di un prodotto fitosanitario deve essere indicato o il fabbricante o l’importatore del prodotto fitosanitario, ma non entrambi, il che esclude la tesi principale propugnata dalla ricorrente nel procedimento principale, ossia che sull’etichetta di tali prodotti devono figurare tanto le informazioni relative al titolare dell’autorizzazione che quelle relative al titolare del permesso di commercio parallelo. |
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57. |
Una lettura sistematica e contestuale delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1107/2009, tenendo conto anche del regolamento n. 1272/2008, porta a considerare che il nome e l’indirizzo del titolare di un’autorizzazione di un prodotto fitosanitario nello Stato membro di provenienza non devono essere indicati sull’etichetta di tali prodotti quando essi sono oggetto di commercio parallelo. Al contrario, una lettura combinata di tali disposizioni induce a ritenere che l’articolo 1 del regolamento n. 547/2011, insieme al paragrafo 1, lettera b), dell’allegato I dello stesso, deve essere interpretato nel senso che esso prescrive che sull’etichetta debbano essere indicati solo il nome e l’indirizzo del titolare del permesso di commercio parallelo. |
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58. |
Per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, è importante sottolineare che, secondo i considerando 8 e 9 del regolamento n. 1107/2009, tale regolamento persegue diversi obiettivi. Da un lato, esso ha lo scopo di garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell’agricoltura dell’Unione ( 34 ). Dall’altro, esso mira ad aumentare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari e la loro disponibilità negli Stati membri, eliminando le differenze tra i livelli di protezione negli Stati membri e armonizzando, in particolare, le norme relative al commercio parallelo di tali prodotti. Entrambi gli obiettivi sono espressamente ribaditi nell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, che fa riferimento anche all’obiettivo di migliorare la produzione agricola ( 35 ). |
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59. |
In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento n. 1107/2009, un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo deve essere immesso sul mercato e utilizzato solo in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni dell’autorizzazione del prodotto di riferimento. Ciò significa che il permesso di commercio parallelo deve contenere disposizioni, requisiti e condizioni equivalenti a quelli stabiliti nell’autorizzazione del prodotto di riferimento che mira, in particolare, a garantire la protezione della salute umana e animale e dell’ambiente nello Stato membro di introduzione ( 36 ). Seguendo una logica simile, l’articolo 52, paragrafo 6, del regolamento n. 1107/2009 stabilisce inoltre che la validità di un permesso di commercio parallelo è limitata alla validità dell’autorizzazione del prodotto di riferimento identico. |
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60. |
Di conseguenza, sia per il consumatore dello Stato membro di introduzione, sia per le autorità competenti dello stesso – alle quali è affidato il compito di garantire un’attuazione corretta, sicura e armonizzata dei requisiti stabiliti dal regolamento n. 1107/2009 ( 37 ) – le uniche informazioni pertinenti al fine di garantire che un prodotto oggetto di commercio parallelo sia immesso sul mercato e utilizzato nello stesso modo del prodotto di riferimento sono quelle relative al permesso di commercio parallelo ( 38 ). Tali informazioni comprendono il nome e l’indirizzo del titolare che, come indicato in precedenza, è l’unico responsabile dell’immissione in commercio di quel particolare prodotto fitosanitario nello Stato membro di introduzione ( 39 ). Da questo punto di vista, le informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza diventano, a mio avviso, superflue. |
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61. |
Inoltre, come sostiene la convenuta, l’obbligo di indicare il nome del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza potrebbe portare a un risultato tutt’altro che ideale per garantire la tutela della salute e dell’ambiente. In definitiva, tale indicazione potrebbe essere fuorviante per gli utilizzatori, che potrebbero essere indotti a cercare informazioni sui requisiti relativi all’applicazione del prodotto fitosanitario in questione nello Stato membro di provenienza, ritenendo che tali indicazioni siano vincolanti anche per loro. Tuttavia, come è stato osservato, le prescrizioni relative all’applicazione di un prodotto fitosanitario – riguardanti, ad esempio, le colture a cui deve essere applicato, le dosi, il numero di applicazioni e le condizioni di applicazione – possono differire in ogni Stato membro ( 40 ). Esiste quindi il rischio che il prodotto venga utilizzato in modo da rispettare le disposizioni, le prescrizioni e le condizioni dello Stato membro di provenienza, anziché quelle dello Stato membro di introduzione. |
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62. |
Sotto un secondo profilo, è vero che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 8, del regolamento n. 1107/2009, un permesso di commercio parallelo può essere revocato qualora l’autorizzazione del prodotto fitosanitario introdotto sia revocata nello Stato membro di provenienza per ragioni di sicurezza o di efficacia. In tale contesto, l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione in tale Stato membro sull’etichetta del prodotto fitosanitario può apparire rilevante. |
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63. |
Tuttavia, come sottolinea la Commissione, l’autorità competente che rilascia il permesso di commercio parallelo nello Stato membro di introduzione dispone delle informazioni necessarie per far risalire la provenienza di un prodotto importato direttamente dal titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza. Tali informazioni specifiche sono espressamente richieste dall’articolo 52, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento n. 1107/2009 e devono pertanto essere fornite al momento della domanda di permesso di commercio parallelo. |
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64. |
Pertanto, se l’autorizzazione per il prodotto fitosanitario introdotto viene revocata nello Stato membro di provenienza, informazione che deve essere trasmessa immediatamente alle autorità nazionali degli altri Stati membri ( 41 ), l’autorità competente dello Stato membro di introduzione può revocare il permesso di commercio parallelo interessato. Ciò significa che la potenziale compromissione della sicurezza o dell’efficacia del prodotto fitosanitario autorizzato nello Stato membro di provenienza non giustifica un’interpretazione divergente, secondo la quale l’etichetta di tale prodotto nello Stato membro di introduzione deve solo indicare il nome e l’indirizzo del titolare del permesso parallelo. |
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65. |
Sotto un terzo profilo, vale la pena notare che, in virtù dell’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009, gli articoli 44 e 56, paragrafo 4, di detto regolamento si applicano anche ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo. In base alla prima di queste ultime disposizioni, un permesso di commercio parallelo può essere ritirato o modificato in determinati casi, che riguardano essenzialmente situazioni in cui la salute umana e animale e l’ambiente potrebbero essere messi a rischio. A sua volta, la seconda di queste disposizioni stabilisce l’obbligo annuale di comunicare alle autorità competenti qualsiasi informazione disponibile circa la mancanza dell’efficacia prevista, l’insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente. In entrambi i casi, è al titolare del permesso di commercio parallelo che ciò si applica nel contesto del commercio parallelo ai fini della protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, il che giustifica l’indicazione del suo nome e indirizzo sull’etichetta del prodotto di cui trattasi. Per contro, il titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza non sembra svolgere alcun ruolo al riguardo. |
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66. |
Ne consegue che l’interpretazione da me proposta dell’articolo 1 del regolamento n. 547/2011 e del paragrafo 1, lettera b), del suo allegato I, che richiede, nel contesto del commercio parallelo, di indicare sull’etichetta di un prodotto fitosanitario le informazioni relative al titolare del permesso nello Stato membro di introduzione, anziché le informazioni relative al titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza, sembra soddisfare pienamente l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. |
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67. |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 di aumentare la libera circolazione dei prodotti fitosanitari, mi limito a rilevare che, a mio avviso, la suddetta interpretazione non è tale da vanificare in alcun modo questo obiettivo. Inoltre, non sembra avere alcun impatto (negativo) sugli obiettivi di salvaguardia della competitività e di miglioramento dell’agricoltura nell’Unione europea, definiti nel regolamento n. 1107/2009. |
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68. |
L’interpretazione teleologica delle disposizioni interessate dal commercio parallelo di prodotti fitosanitari non mette in discussione quella risultante dall’interpretazione contestuale e sistematica delle stesse disposizioni, come dimostrato al paragrafo 57 delle presenti conclusioni. Al contrario, la sola indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare del permesso di commercio parallelo consente di raggiungere un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, nel rispetto della libera circolazione dei prodotti fitosanitari, quali obiettivi generali del regolamento n. 1107/2009 ( 42 ). |
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69. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, devo concludere che nessuno dei metodi di interpretazione del diritto dell’Unione mi ha portato a ritenere che un prodotto fitosanitario oggetto di commercio parallelo, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009, debba riportare sull’etichetta il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza. Per contro, l’articolo 1 del regolamento n. 547/2011 in combinato disposto con il suo allegato I, paragrafo 1, lettera b), deve essere interpretato nel senso che un importatore che introduce e immette sul mercato un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, può sostituire le suddette informazioni con le proprie. |
B. Sulla seconda questione
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70. |
La seconda questione sottoposta dal giudice del rinvio riguarda l’interpretazione dell’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011. In particolare, come già indicato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni, detto giudice chiede di sapere se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, nell’ipotesi di commercio parallelo, il numero di partita del preparato originariamente attribuito dal produttore a un prodotto fitosanitario debba figurare come tale sul suo imballaggio. Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di stabilire se sia compatibile con il regolamento n. 1107/2009 e con il regolamento n. 547/2011 una disposizione nazionale che consente la sostituzione di tali informazioni da parte dell’importatore di un prodotto fitosanitario, qualora egli tenga una documentazione che dimostri la corrispondenza tra i numeri di partita. |
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71. |
Giova ricordare che il paragrafo 1 dell’allegato I del regolamento n. 547/2011 prescrive l’inclusione di talune informazioni «in modo chiaro e indelebile» sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari. Secondo il paragrafo 1, lettera f), di detto allegato, tali informazioni comprendono «il numero di partita del preparato e la data di produzione». Ai fini dell’interpretazione di detta disposizione, nella presente questione devono essere utilizzati gli stessi principi interpretativi applicati nell’ambito della prima questione ( 43 ). |
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72. |
Per quanto riguarda l’interpretazione letterale, va notato, in via preliminare, che il regolamento n. 547/2011 non contiene alcuna definizione dell’espressione «numero di partita». Tale definizione si rinviene tuttavia in altri atti legislativi dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti, ad esempio nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 ( 44 ), che stabilisce che il termine «lotto» deve essere inteso come la «quantità (...) di materiale di partenza, materiale di imballaggio o prodotto trasformato in un unico processo o in una serie di processi, in modo che se ne possa presumere l’omogeneità» ( 45 ). Il suddetto regolamento fa riferimento all’espressione «numero del lotto» come «una combinazione distintiva di numeri o lettere che identifica in modo univoco un lotto» ( 46 ). Entrambe le definizioni rispecchiano l’accezione di tali espressioni nel linguaggio comune, per cui, come giustamente sottolineato dal governo austriaco, possono essere considerate un punto di riferimento appropriato per l’interpretazione del paragrafo 1, lettera f), dell’allegato I di tale regolamento. |
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73. |
Per quanto riguarda quest’ultima disposizione, la semplice circostanza che essa richieda che sia indicato «il numero di partita del preparato» del prodotto fitosanitario sembra escludere che tale numero possa essere sostituito da un riferimento diverso. Inoltre, il paragrafo 1, lettera f), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011 non solo fa riferimento all’espressione «numero di partita», ma stabilisce anche che l’imballaggio del prodotto fitosanitario deve riportare il «numero di partita del preparato», che costituisce un’unità semantica più ampia. |
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74. |
Tale disposizione stabilisce quindi un nesso tra il numero di partita attribuito dal produttore a un prodotto fitosanitario, da un lato, e la formulazione specifica di tale prodotto, ossia il preparato o la soluzione concreti, dall’altro ( 47 ). A sua volta, tale nesso suggerisce che è effettivamente il numero di partita attribuito dal produttore del prodotto fitosanitario in questione l’unico riferimento che deve apparire sull’imballaggio di tale prodotto e non, ad esempio, un numero scelto a discrezione di un importatore parallelo. |
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75. |
Infine, se si tiene conto del fatto che il paragrafo 1, lettera f), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011 impone di riportare sull’imballaggio dei prodotti fitosanitari non solo il «numero di partita del preparato», ma anche la «data di produzione» di tale prodotto, diventa ancora più evidente la necessità di conservare i riferimenti originali attribuiti dal produttore del prodotto fitosanitario. |
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76. |
Come già spiegato, l’articolo 1 del regolamento n. 547/2011 e le disposizioni del suo allegato I devono, in virtù dell’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009, essere applicate «per analogia» al commercio parallelo di prodotti fitosanitari. Tuttavia, contrariamente all’analisi e alla conclusione che propongo alla Corte in merito alla prima questione nel caso di specie, ritengo che il requisito relativo al numero di partita originariamente attribuito non debba essere adattato nel contesto del commercio parallelo di prodotti fitosanitari in considerazione degli obiettivi generali del regolamento n. 1107/2009 e del regolamento n. 547/2011. |
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77. |
A questo proposito, devo ricordare che gli obiettivi perseguiti dalla prescrizione in materia di etichettatura di cui al punto 1, lettera f), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011, che sono coerenti anche con gli obiettivi generali del regolamento n. 1107/2009 ( 48 ), consistono nel consentire la tracciabilità di un prodotto, da un lato, e controlli mirati, dall’altro. Questa è anche la logica espressa dal documento di orientamento pubblicato dalla Commissione sul commercio parallelo di prodotti fitosanitari ( 49 ), che stabilisce che l’indicazione del numero di partita deve «agevolare le ispezioni e la tracciabilità dei prodotti oggetto di commercio parallelo» ( 50 ). |
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78. |
Per quanto riguarda specificamente questi obiettivi, il numero di partita del preparato consente di rintracciare in modo semplice ed efficiente i prodotti raggruppati nella stessa partita. Si presume peraltro che tutti i prodotti che condividono lo stesso numero di partita abbiano la stessa composizione e le stesse caratteristiche. Di conseguenza, come sostiene la ricorrente, in caso di anomalia nella produzione, i prodotti interessati possono essere ritirati dal mercato in modo mirato e immediato. Allo stesso tempo, esso garantisce che solo le unità del prodotto il cui numero di partita corrisponde alla partita interessata siano effettivamente ritirate dal mercato. |
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79. |
La tracciabilità sarebbe invece compromessa se un importatore parallelo fosse autorizzato a rimuovere il numero di partita del preparato originariamente attribuito e a sostituirlo con un proprio numero di identificazione. In tal caso, il numero di partita del preparato originariamente attribuito, che è l’unico riferimento rilevante ai fini della tracciabilità, dovrebbe essere determinato in primo luogo attraverso il confronto con i registri interni tenuti dall’importatore parallelo e l’eventuale ritiro di un prodotto dal mercato diventerebbe più complicato. A questo proposito, vorrei sottolineare che, a differenza delle informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, che sono a diretta disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di introduzione, tali autorità non hanno accesso diretto alle informazioni relative ai registri istituiti dall’importatore. Inoltre, la situazione è peggiore per i consumatori, che non hanno accesso ai registri interni dell’importatore parallelo e non possono, quindi, confrontare la partita cui si fa riferimento con il proprio prodotto. |
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80. |
Per quanto riguarda l’obiettivo delle ispezioni, è evidente che la sostituzione del numero di partita del preparato originariamente attribuito renderebbe anche più difficile l’esecuzione di controlli mirati. Tali controlli relativi all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari sono finalizzati a garantire un’applicazione corretta, sicura e armonizzata dei requisiti stabiliti dal regolamento n. 1107/2009 ( 51 ), al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. Poiché le autorità competenti dello Stato membro di introduzione non avrebbero accesso diretto ai registri istituiti dall’importatore parallelo, tale controllo sarebbe reso più difficile, anche in situazioni di urgenza. |
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81. |
Dalle considerazioni precedenti si evince che un’interpretazione teleologica che tenga conto dell’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 e del regolamento n. 547/2011 di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, suggerisce che il numero di partita del preparato originariamente attribuito non può essere escluso dall’imballaggio di un prodotto fitosanitario e sostituito da un altro riferimento, anche se l’importatore parallelo tiene traccia dei numeri di lotto e del riferimento corrispondente. |
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82. |
Per quanto riguarda l’obiettivo di facilitare la libera circolazione, la convenuta sostiene che l’obbligo per un importatore di conservare il numero di partita originariamente attribuito dai produttori di prodotti fitosanitari potrebbe generare un rischio di abuso da parte di questi ultimi. In sostanza, la convenuta sostiene che, se la provenienza dei prodotti oggetto di commercio parallelo potesse essere rintracciata da tali produttori, essi potrebbero facilmente ostacolare il commercio parallelo limitando, da soli o in accordo con i distributori nello Stato membro di provenienza, la fornitura di tali prodotti all’importatore. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, la suddivisione del mercato dell’Unione. |
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83. |
Tuttavia, a questo proposito, vorrei sottolineare brevemente che qualsiasi comportamento abusivo da parte di un produttore di un prodotto fitosanitario, nei termini descritti dalla convenuta – sia nello Stato membro di provenienza che in quello di introduzione – deve essere affrontato con i mezzi appropriati stabiliti dal diritto dell’Unione o dalla normativa nazionale, ad esempio l’articolo 101 TFUE o l’articolo 102 TFUE, che sono infatti citati dalla convenuta nelle sue osservazioni. Tale rischio non dovrebbe certo essere evitato a scapito dell’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, rendendo più difficile la rintracciabilità del prodotto in questione e l’esecuzione dei controlli mirati che spettano alle autorità competenti, come spiegato ai paragrafi da 77 a 81 supra. |
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84. |
Alla luce di quanto precede, devo concludere che l’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 547/2011, deve essere interpretato nel senso che un importatore che introduca un prodotto fitosanitario in uno Stato membro, sulla base di un permesso di commercio parallelo, è obbligato a mantenere il numero di partita del preparato originariamente attribuito dal produttore apposto sull’etichetta di tale prodotto e non può sostituirlo con un proprio riferimento, anche ove tale importatore tenga una documentazione che dimostri la corrispondenza tra i due numeri di partita. Inoltre, laddove una disposizione nazionale consenta tale sostituzione, essa dovrebbe essere considerata, a mio avviso, incompatibile con il diritto dell’Unione. |
V. Conclusione
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85. |
Sulla base dell’analisi sopra esposta, propongo alla Corte di rispondere alle due questioni pregiudiziali presentate dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania) nei termini seguenti:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento della Commissione dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU 2011, L 155, pag. 176).
( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (OJ 1999, L 200, pag. 1).
( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
( 6 ) V. considerando 9 del regolamento n. 1107/2009.
( 7 ) Articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.
( 8 ) V. articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009. V. altresì capo III, sezione 1, sottosezione 2, del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Procedura», in particolare l’articolo 36.
( 9 ) Articolo 33, paragrafo 3, lettera g), del regolamento n. 1107/2009.
( 10 ) Articolo 60 del regolamento n. 1272/2008.
( 11 ) V. altresì considerando 42 del regolamento n. 1107/2009.
( 12 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 10 e 24, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per «titolare dell’autorizzazione» si intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, ossia dell’atto amministrativo mediante il quale l’autorità competente di uno Stato membro autorizza l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario nel suo territorio.
( 13 ) Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1).
( 14 ) Articolo 83 del regolamento n. 1107/2009.
( 15 ) Sentenza dell’11 marzo 1999 (C‑100/96, EU:C:1999:129).
( 16 ) Ibidem (punti da 29 a 34). V. altresì sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Francia (C‑201/06, EU:C:2008:104, punto 34).
( 17 ) Sentenza dell’8 novembre 2007Escalier e Bonnarel (C‑260/06 e C‑261/06, EU:C:2007:659, punto 39 e segg.).
( 18 ) V. considerando 9 e 31 del regolamento n. 1107/2009.
( 19 ) Articolo 52, paragrafi 1, 3 e 9, del regolamento n. 1107/2009.
( 20 ) V. considerando 31 del regolamento n. 1107/ 2009 nonché articolo 52, paragrafi 3 e 9, di detto regolamento.
( 21 ) V., ex multis, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association (C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 27).
( 22 ) V. paragrafo 36 supra.
( 23 ) La locuzione «per analogia» è comunemente definita come «in modo simile a». V. in particolare, per quanto riguarda il termine inglese «correspondingly», la definizione del Cambridge Dictionary, all’indirizzo https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/correspondingly
( 24 ) V., in tal senso, le versioni francese e lettone dell’articolo 52, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009, che utilizzano rispettivamente l’espressione «mutatis mutandis» e l’espressione «attiecīgi piemēro».
( 25 ) V. note 8 e 12 delle presenti conclusioni.
( 26 ) Articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1107/2009. Tale procedura semplificata non comprende una valutazione dei requisiti sostanziali stabiliti dall’articolo 29 del regolamento n. 1107/2009, il che è, a mio avviso, una delle ragioni che spiegano la differenziazione nell’uso dei termini «autorizzazione» e «permesso» rispettivamente nell’articolo 28 e nell’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009.
( 27 ) Sentenza del 4 marzo 2021 (C‑912/19, EU:C:2021:173).
( 28 ) Ibidem (punto 29). V. altresì sentenza dell’8 novembre 2007Escalier e Bonnarel (C‑260/06 e C‑261/06, EU:C:2007:659, punto 42).
( 29 ) V., al riguardo, articolo 28, paragrafi 1 e 2, lettera e), del regolamento n. 1107/2009, che chiarisce che lo scopo di entrambe le misure è consentire l’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario.
( 30 ) V. altresì paragrafo 38 supra.
( 31 ) Per completezza, aggiungerei brevemente che una situazione di commercio parallelo non rientra nell’ambito di applicazione della seconda parte della frase del paragrafo 1, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011. Ai sensi di tale disposizione, oltre il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, deve essere indicato, se diverso, anche il nome e l’indirizzo del responsabile dell’imballaggio e dell’etichettatura finale del prodotto fitosanitario. Questa parte della frase del paragrafo 1, lettera b), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011 riguarda i grossisti a cui il titolare dell’autorizzazione vende i prodotti, a condizione che essi provvedano all’imballaggio. Atteso che i grossisti non sono soggetti a una procedura di autorizzazione, essi devono essere menzionati come responsabili dell’imballaggio e dell’etichettatura finale del prodotto fitosanitario, in aggiunta alla persona autorizzata all’immissione sul mercato.
( 32 ) Come indicato al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, il riferimento alla direttiva 1999/45 contenuto nell’articolo 65 del regolamento n. 1107/2009 deve ora essere inteso come effettuato al regolamento n. 1272/2008, che ha abrogato e sostituito tale direttiva.
( 33 ) V. altresì considerando 18 del regolamento n. 1272/2008.
( 34 ) V. altresì considerando 42 del regolamento n. 1107/2009, che si riferisce specificamente agli obiettivi delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite nello stesso regolamento.
( 35 ) V., ad esempio, sentenza del 4 marzo 2021, Agrimotion (C‑912/19, EU:C:2021:173, punto 33).
( 36 ) V., al riguardo, articolo 31 del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Contenuto delle autorizzazioni», in particolare i paragrafi 2, 3 e 4. V. altresì articolo 36, paragrafo 3, di detto regolamento.
( 37 ) V. considerando 45 e capo VIII del regolamento n. 1107/2009, intitolato «Misure di controllo».
( 38 ) L’articolo 52, paragrafo 11, del regolamento n. 1107/2009 stabilisce l’obbligo per le autorità degli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i permessi di commercio parallelo.
( 39 ) Come giustamente osservato dalla convenuta, il titolare del permesso di commercio parallelo è responsabile, in particolare, della fornitura della «scheda di dati di sicurezza» del prodotto fitosanitario oggetto del commercio parallelo, che è estremamente importante in caso di avvelenamento di un consumatore causato dal prodotto. V. articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1), come successivamente modificato, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1272/2008.
( 40 ) V. articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009, che consente agli Stati membri di imporre requisiti e condizioni di applicazione più rigorose nell’ambito delle misure nazionali di mitigazione del rischio.
( 41 ) V. articolo 44, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009.
( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, Vaselife International e Chrysal International (C‑445/18, EU:C:2019:968, punto 54).
( 43 ) V. paragrafo 43 supra.
( 44 ) Regolamento di esecuzione della Commissione del 2 agosto 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 279, pag. 1).
( 45 ) Articolo 2, lettera m), del regolamento di esecuzione 2021/1280.
( 46 ) Articolo 2, lettera p), del regolamento di esecuzione 2021/1280.
( 47 ) L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009 stabilisce che per «Preparati» si intende «miscele o soluzioni composte di due o più sostanze destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti». Vi è una maggiore corrispondenza linguistica tra la versione francese di detta disposizione, che fa riferimento al termine «préparations», da un lato, e la versione francese del paragrafo 1, lettera f), dell’allegato I del regolamento n. 547/2011, dall’altro, che fa riferimento a «le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation», ossia al «numero di lotto e alla data di produzione del preparato».
( 48 ) V. paragrafo 58 supra.
( 49 ) Documento di orientamento sul commercio parallelo di prodotti fitosanitari, SANCO/10524/2012, 14.7.2015 (versione 5.2).
( 50 ) Ibidem (paragrafo 4.4.1).
( 51 ) V. supra nota 37.
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