ECLI:EU:C:2023:361•Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 27 aprile 2023.#Altice Group Lux Sàrl contro Commissione europea.#Impugnazione - Concorrenza - Controllo delle concentrazioni tra imprese - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Eccezione di illegittimità - Articolo 4, paragrafo 1 - Obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni - Articolo 7, paragrafo 1 - Obbligo di sospensione delle concentrazioni - Ambito di applicazione - Nozione di “realizzazione” di una concentrazione - Articolo 14, paragrafo 2 - Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità - Competenza estesa al merito.#Causa C-746/21 P.
Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 27 aprile 2023.#Altice Group Lux Sàrl contro Commissione europea.#Impugnazione - Concorrenza - Controllo delle concentrazioni tra imprese - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Eccezione di illegittimità - Articolo 4, paragrafo 1 - Obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni - Articolo 7, paragrafo 1 - Obbligo di sospensione delle concentrazioni - Ambito di applicazione - Nozione di “realizzazione” di una concentrazione - Articolo 14, paragrafo 2 - Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità - Competenza estesa al merito.#Causa C-746/21 P.
ECLI:EU:C:2023:361Eu Cjeu27 apr 2023
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentate il 27 aprile 2023 ( 1 )
Causa C‑746/21 P
Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notificazione preventiva – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per l’omessa notificazione e per la realizzazione di una concentrazione prima che essa sia stata dichiarata compatibile con il mercato interno – Principio di proporzionalità – Snaturamento dei fatti»
I. Introduzione
|
1. |
L’impugnazione di cui trattasi riguarda il «gun jumping», ovvero l’inosservanza degli obblighi di notificazione e di sospensione previsti dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») ( 2 ). Tale regolamento prevede che le imprese partecipanti a una fusione debbano notificare alla Commissione europea una concentrazione che rientra nel sistema di deposito obbligatorio. Esso vieta loro anche di realizzare una concentrazione prima che la Commissione l’abbia autorizzata. Il regolamento n. 139/2004 conferisce alla Commissione il potere di infliggere ammende alle parti che violano questi due obblighi. L’esercizio di tale potere ha dato origine alla presente impugnazione. |
II. Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
|
2. |
Il 9 dicembre 2014, la New Altice Europe BV (in prosieguo: la «Altice») ha firmato un contratto di acquisizione di azioni ( 3 ) (in prosieguo: lo «SPA») con la Oi SA (in prosieguo: il «venditore») in forza del quale la Altice avrebbe assunto il controllo esclusivo della PT Portugal (in prosieguo: l’«impresa oggetto dell’operazione») ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004. Tale contratto includeva accordi restrittivi, in particolare la clausola 6, paragrafo 1, lettera b), volta a disciplinare la gestione dell’impresa oggetto dell’operazione tra la data della firma e la data della conclusione, a norma della quale il venditore si impegnava ad astenersi dall’intraprendere talune azioni e decisioni di carattere commerciale senza la previa autorizzazione della Altice (in prosieguo: gli «accordi precedenti alla conclusione») ( 4 ). |
|
3. |
A seguito di contatti preliminari con la Commissione, la Altice ha ufficialmente notificato la concentrazione il 25 febbraio 2015. Il 20 aprile 2015 la Commissione ha dichiarato l’operazione compatibile con il mercato interno, subordinatamente al rispetto di taluni impegni. |
|
4. |
Il 24 aprile 2018 la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 2418 final (caso M.7993 – Altice/PT Portugal) (in prosieguo: la «decisione controversa»). Essa ha inflitto alla Altice ammende pari a EUR 62250000 per aver realizzato una concentrazione prima della sua autorizzazione, violando così l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, e a EUR 62250000 per aver realizzato una concentrazione prima della sua notificazione, il che costituiva una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento stesso ( 5 ). La Commissione ha constatato che gli accordi precedenti alla conclusione conferivano alla Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’operazione, che la Altice aveva effettivamente esercitato tale influenza e che aveva proceduto a una serie di scambi di informazioni con l’impresa oggetto dell’operazione in tale contesto ( 6 ). |
|
5. |
La Altice ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. Con sentenza del 22 settembre 2021 ( 7 ), il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 a EUR 56025000, ma ha respinto il ricorso quanto al resto. I punti da 1 a 29 della sentenza impugnata forniscono precisazioni sui fatti a fondamento del ricorso. |
|
6. |
Nella sua impugnazione, la Altice chiede che la Corte voglia:
|
|
7. |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
|
|
8. |
Il Consiglio, che ha esaminato solo il primo motivo di impugnazione, chiede alla Corte di:
|
III. Motivi di impugnazione
|
9. |
I sei motivi di impugnazione sono articolati in tre categorie. Il primo e il secondo motivo contestano la legittimità e l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 e la loro applicazione ai fatti della presente causa. Il terzo, quarto e quinto motivo vertono sulla questione se la Altice abbia realizzato la concentrazione. Il sesto motivo contesta l’importo delle ammende irrogate dalla Commissione. |
A. Primo e secondo motivo: legittimità e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004
1. Sintesi degli argomenti delle parti
|
10. |
Nell’ambito del primo motivo, la Altice sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto l’eccezione, fondata sull’articolo 277 TFUE, con la quale essa contestava l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 a causa della loro illegittimità. |
|
11. |
La Altice afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 non consentono alla Commissione di infliggere una seconda ammenda alla stessa persona per una condotta già sanzionata ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 sono sproporzionati e ridondanti, e pertanto illegittimi, perché l’articolo 7, paragrafo 1, vieta qualsiasi realizzazione anticipata di una concentrazione e persegue lo stesso obiettivo dell’articolo 4, paragrafo 1. Tale anomalia trae origine dalla riforma del regolamento n. 139/2004. Nella sua formulazione precedente, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 prevedeva un obbligo di notificazione, mentre la versione attuale contiene un obbligo di sospensione. |
|
12. |
Nell’ambito del secondo motivo, la Altice sostiene che, anche se la sua eccezione ai sensi dell’articolo 277 TFUE dovesse essere respinta, il Tribunale ha commesso un errore valutando che la Commissione potesse infliggere ammende distinte per le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 nelle circostanze del caso di specie. Essa invoca gli stessi argomenti dedotti nel primo motivo, vale a dire che le disposizioni in questione perseguono gli stessi obiettivi e pertanto violano il divieto di doppia sanzione e di concorso di leggi. In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguano obiettivi autonomi, il principio del concorso di infrazioni osta all’irrogazione di due ammende distinte ai sensi delle disposizioni di cui trattasi. In tali circostanze, il Tribunale avrebbe altresì dovuto considerare la proporzionalità delle ammende. |
|
13. |
La Commissione e il Consiglio non condividono tali argomenti. |
2. Valutazione
|
14. |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ( 8 ), ossia la versione precedente del regolamento n. 139/2004, richiedeva la notificazione delle concentrazioni entro una settimana dalla conclusione dell’accordo, dalla pubblicazione dell’offerta d’acquisto o dall’acquisizione di una partecipazione di controllo. Tale periodo iniziava a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati. L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 4064/89 prevedeva che una concentrazione non potesse essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive, fatta salva la proroga di tale divieto. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 4064/89 conferiva alla Commissione il potere di infliggere ammende varianti da 1000 a 50000 ecu quando le parti avevano omesso di notificare un’operazione di concentrazione conformemente all’articolo 4. L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 4064/89 prevedeva che la Commissione potesse infliggere ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti in caso di violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, del medesimo regolamento. |
|
15. |
Il regolamento n. 139/2004 prevede un obbligo di notificazione e un obbligo di sospensione (o di non realizzazione) che si differenziano da quelli della versione precedente per i seguenti aspetti sostanziali. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», stabilisce che l’obbligo di notificazione sorge dopo la conclusione dell’accordo pertinente (o la comunicazione dell’offerta d’acquisto) ma prima che inizi la realizzazione della concentrazione. L’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 è intitolato «Sospensione della concentrazione»: ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, una concentrazione non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato interno. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, la Commissione può infliggere ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale per l’omessa notificazione di una concentrazione e per la sua realizzazione anticipata ( 9 ). |
|
16. |
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Altice, le disposizioni pertinenti del regolamento n. 139/2004 sono simili, sotto il profilo sostanziale, a quelle della versione precedente: esse distinguono l’obbligo di notificazione e l’obbligo di non realizzazione e ammettono l’irrogazione di ammende per la violazione di ciascuno degli obblighi di cui trattasi. Le differenze tra le due versioni non consentono, a mio avviso, di trarre conclusioni sull’interpretazione del regolamento n. 139/2004 tali da suffragare la posizione sostenuta dalla Altice. |
|
17. |
In base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, l’obbligo di notificazione sorge (i) dopo la conclusione dell’accordo, e (ii) prima della realizzazione della concentrazione. La disposizione in esame non impone un obbligo di sospensione in quanto tale. Il titolo e il testo di tale articolo si concentrano sull’obbligo di notificazione, un requisito procedurale che si cristallizza quando sono soddisfatte le due condizioni summenzionate. Fatto salvo un termine di prescrizione di tre anni ( 10 ), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004, consente alla Commissione di infliggere ammende qualora essa constati l’inosservanza di tale disposizione. La Commissione deve valutare i fatti per stabilire, tra l’altro, se, quando e come si è verificata la realizzazione, poiché essa è una delle condizioni che determinano la sussistenza di una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. L’altra condizione è la conclusione del relativo accordo. |
|
18. |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 riguarda l’obbligo di sospendere le concentrazioni. Esso prevede che le parti non possano realizzare concentrazioni prima che queste ultime siano notificate, né prima che siano state dichiarate compatibili con il mercato interno. Fatto salvo un termine di prescrizione di cinque anni ( 11 ), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004 consente alla Commissione di infliggere ammende in caso di violazione di tale divieto. La Commissione deve valutare i fatti per accertare se e quando la concentrazione è stata realizzata. La portata e la durata della realizzazione sono fattori rilevanti per determinare l’importo di qualsiasi ammenda da infliggere per il mancato rispetto di tale obbligo ( 12 ). Nell’ambito di una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, la conclusione di un accordo non è necessariamente decisiva, poiché essa non costituisce un requisito formale di tale disposizione ( 13 ). |
|
19. |
La Corte ha osservato che l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 139/2004 prevede la possibilità di infliggere ammende distinte nel caso in cui le violazioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 siano commesse contemporaneamente, realizzando una concentrazione prima della sua notificazione ( 14 ). Qualora la Commissione sospetti che le parti (i) non abbiano notificato una concentrazione in tempo utile e (ii) l’abbiano realizzata prima dell’autorizzazione, è probabile che vi sia una sovrapposizione tra le circostanze di fatto che essa deve sottoporre ad indagine in base a (i) e (ii), vale a dire la natura e i tempi delle misure adottate dalle parti che possono equivalere a una realizzazione ( 15 ). |
|
20. |
Come osservato ai punti 56, 57, 60, 63 e 64 della sentenza impugnata, a mio avviso correttamente, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 impongono obblighi diversi: il primo prevede una notificazione tempestiva, mentre il secondo vieta una realizzazione anticipata; essi perseguono pertanto obiettivi autonomi ( 16 ). Si riferiscono a comportamenti diversi, sebbene l’esistenza di tali comportamenti possa, in taluni casi, essere stabilita con riferimento ad alcuni degli stessi fatti. |
|
21. |
Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 hanno obiettivi autonomi, il primo non può essere considerato ridondante alla luce del secondo. Come sottolineato ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte ( 17 ), una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non comporta sempre una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Se la notificazione è stata presentata in tempo utile, i partecipanti a una concentrazione possono adottare misure per realizzare tale concentrazione dopo la notificazione ma prima dell’autorizzazione, nel qual caso può essere rilevante solo l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. |
|
22. |
La disciplina delle concentrazioni mira a garantire che esse non conducano a modifiche durature della struttura del mercato tali da ridurre la concorrenza. Il regolamento n. 139/2004 istituisce un sistema di controllo esclusivo delle concentrazioni di dimensione comunitaria e vieta quelle che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva. Incentivare l’osservanza sia dell’obbligo di notificazione che dell’obbligo di sospensione, consentendo l’irrogazione di ammende in caso di violazione di uno o di entrambi gli obblighi, garantisce che le concentrazioni vengano individuate ed evita i problemi che sorgono sciogliendo quelle che creano problemi. È pertanto evidente l’importanza di rispettare ciascuno degli obblighi di cui trattasi nell’ambito del regime obbligatorio di notificazione e autorizzazione preventiva stabilito dal regolamento n. 139/2004 ( 18 ). La Altice non ha addotto alcun argomento convincente in grado di inficiare tale approccio. Tale conclusione riflette il ragionamento nella sentenza impugnata ed è in linea con la giurisprudenza della Corte a cui tale sentenza fa riferimento nel respingere l’eccezione di illegittimità della Altice in relazione all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. |
|
23. |
Infine, non condivido l’affermazione della Altice secondo cui il Tribunale non ha esaminato i suoi argomenti e gli elementi di prova che la stessa ha dedotto in merito al divieto di doppia sanzione e al concorso di leggi o reati. La Altice ha presentato tali argomenti dinanzi al Tribunale apparentemente sulla base del presupposto che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 «tutela[no] lo stesso interesse giuridico» ( 19 ). I punti 56 e 57 della sentenza impugnata hanno affrontato tale presupposto prima di respingere gli argomenti in esame ( 20 ). |
|
24. |
Aggiungo che, nella misura in cui si riferiscono a nozioni quali il «concorso di leggi», il «falso conflitto (conflitto apparente)», nonché il «principio di consumazione», le memorie della Altice non sono precise ( 21 ). Secondo la Altice, tali nozioni correlate e il divieto di «doppia sanzione» che esse sembrano implicare, rientrano nelle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e costituiscono pertanto principi generali del diritto dell’Unione. La Altice ha presentato al Tribunale, a titolo di prova, cinque pareri giuridici per dimostrare come i sistemi penali di Belgio, Spagna, Francia, Italia e Portogallo interpretano e applicano tali nozioni. Da tali pareri emergono due temi. In primo luogo, gli ordinamenti penali degli Stati membri menzionati contengono una serie di norme applicabili in situazioni in cui, ad esempio, la «stessa condotta» o gli «stessi fatti» determinano la violazione di più disposizioni giuridiche, le condotte sono collegate da un «nesso logico» o da un «intento analogo», un reato comprende una condotta che è oggetto di un altro reato, i «reati generali» sono inclusi in «reati specifici» o sono considerati sussidiari rispetto a questi ultimi, e i «reati gravi» assorbono i «reati meno gravi». In secondo luogo, le leggi nazionali applicabili a tali situazioni si basano su principi di equità processuale, legalità, proporzionalità delle sanzioni e ne bis in idem ( 22 ), o sono espressione di tali principi, tutti consolidati nel diritto dell’Unione ( 23 ). |
|
25. |
Allo stato attuale, quasi tutti i riferimenti alle nozioni invocate dalla Altice si trovano in sentenze relative alla realizzazione di concentrazioni. Solo un esiguo numero di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo le menzionano incidentalmente nell’ambito di riferimenti al diritto nazionale. In assenza di definizioni precise e comuni di tali nozioni, di un consenso sul fatto che esse e le conseguenze che ne derivano facciano parte delle tradizioni giuridiche degli Stati membri e di un’indicazione del fatto che esse colmino una lacuna identificabile nel diritto dell’Unione, non sono convinto che sia utile o saggio applicare o accogliere tali nozioni nell’ambito della presente causa. |
|
26. |
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il primo motivo di impugnazione. |
|
27. |
Poiché la Altice invoca gli stessi argomenti nell’ambito del secondo motivo, ne consegue che esso deve essere respinto per le medesime ragioni. |
|
28. |
Esaminerò gli argomenti dedotti dalla Altice sulla proporzionalità delle ammende nell’ambito del sesto motivo. |
B. Terzo, quarto e quinto motivo: realizzazione della concentrazione
1. Terzo motivo: nozione di realizzazione
a) Sintesi degli argomenti
|
29. |
Il presente motivo riguarda gli accordi precedenti alla conclusione. Esso è composto da tre parti. Anzitutto, la Altice sostiene che la sentenza impugnata confonde la nozione di concentrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 e quella di realizzazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, dello stesso. Essa afferma che la realizzazione sarebbe potuta avvenire solo con il trasferimento delle azioni dell’impresa oggetto dell’operazione alla Altice, che ha avuto luogo dopo che la Commissione aveva dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato interno. Tale fatto è ulteriormente dimostrato dalla circostanza che se la Commissione avesse vietato la concentrazione o se le parti avessero deciso di abbandonare l’operazione, non sarebbe stato necessario adottare misure ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004 per ripristinare la situazione della concorrenza esistente prima della firma dello SPA ( 24 ). La sentenza impugnata travisa gli argomenti della Altice su tale punto ( 25 ). |
|
30. |
In secondo luogo, la sentenza impugnata incorre in un errore nel ritenere che gli accordi precedenti alla conclusione costituissero una realizzazione parziale, in quanto il Tribunale non ha confutato l’affermazione che tali accordi non costituivano una modifica duratura del controllo. Essi sono durati meno di cinque mesi e lo SPA ha fissato una precisa data di scadenza per gli stessi. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche quando ha ritenuto irrilevanti le considerazioni esposte al punto 49 della sentenza Ernst & Young. |
|
31. |
In terzo luogo, la Altice sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, per essere accessori ai sensi della comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni ( 26 ), gli accordi precedenti alla conclusione devono preservare il valore della società oggetto dell’operazione. Nella fattispecie, gli accordi precedenti alla conclusione rientravano nell’ambito di applicazione di tale comunicazione in quanto hanno svolto un ruolo legittimo nel garantire l’integrità dell’impresa acquisita tra la firma e la conclusione e hanno posto i fondamenti per la sua integrazione nella Altice ( 27 ). |
|
32. |
La Commissione osserva che la Altice non ha contestato le conclusioni della sentenza impugnata, secondo cui essa aveva realizzato la concentrazione esercitando in realtà un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’operazione (e non avendo la possibilità di esercitare tale influenza) prima che la Commissione l’avesse dichiarata compatibile con il mercato interno. Dal momento che le constatazioni relative all’esercizio effettivo di un’influenza determinante sono sufficienti a giustificare il dispositivo della sentenza impugnata, vale a dire il «rigetto del ricorso quanto al resto», il motivo basato sulla possibilità della Altice di esercitare un’influenza determinante è inconferente e dovrebbe essere respinto su tale fondamento. In ogni caso, essa contesta tutti gli argomenti dedotti da Altice a sostegno del terzo motivo. |
b) Valutazione
|
33. |
Non condivido l’affermazione della Commissione in base a cui il terzo motivo di impugnazione è in tutto o in parte inconferente. La Altice ha contestato la conclusione contenuta nella decisione controversa secondo la quale gli accordi precedenti alla conclusione le attribuivano la possibilità di esercitare un’influenza determinante. Gli argomenti e le conclusioni del Tribunale a tale riguardo non erano sovrabbondanti e fanno parte del ragionamento che ha portato al rigetto del ricorso ( 28 ). |
|
34. |
La giurisprudenza della Corte stabilisce due punti essenziali per quanto riguarda la prima parte del terzo motivo. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 limita il divieto di realizzazione alle concentrazioni quali definite all’articolo 3 dello stesso ( 29 ). Ai sensi di quest’ultima disposizione, si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito di una fusione o di un’acquisizione, laddove il controllo menzionato è costituito dalla possibilità conferita da diritti, contratti o altri mezzi, di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa. Una concentrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 si verifica non appena i partecipanti a una concentrazione attuino operazioni che contribuiscono a modificare in modo duraturo il controllo sull’impresa-obiettivo ( 30 ). Tali punti si applicano parimenti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. |
|
35. |
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Altice, nelle disposizioni pertinenti del regolamento n. 139/2004 o nell’interpretazione che ne ha dato la Corte non vi sono elementi che indichino che la possibilità di esercitare un’influenza determinante sia conferita solo mediante un trasferimento di azioni dell’impresa oggetto dell’operazione all’acquirente. Tale circostanza emerge inoltre dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004 e dalla comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( 31 ). Il Tribunale ha pertanto correttamente stabilito che poteva verificarsi una modifica duratura del controllo perché lo SPA conferiva alla Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’operazione a partire dalla data della firma dello stesso ( 32 ). |
|
36. |
L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004 prevede che la Commissione possa ordinare alle imprese di dissolvere la concentrazione mediante la cessione di azioni o altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore. Come correttamente osservato dal Tribunale ( 33 ), tale disposizione non definisce la nozione di concentrazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Altice, essa non definisce neppure la nozione di realizzazione. Pertanto, la Altice erroneamente sostiene, sulla base di ciò, che la realizzazione si verifica solo nelle circostanze in cui la Commissione può ordinare misure di dissoluzione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004. |
|
37. |
Anche la tesi sostenuta dalla Altice secondo cui il punto 87 della sentenza impugnata ha travisato il suo argomento è priva di fondamento. La Altice spiega di aver fatto riferimento, al punto 47 del suo ricorso dinanzi al Tribunale, alla realizzazione, mentre il punto 87 della sentenza impugnata si riferisce all’argomento della Altice secondo cui solo le operazioni che richiedono l’adozione di misure di dissolvimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004 stabiliscono l’esistenza di una concentrazione ( 34 ). Come rilevato al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, tale disposizione non definisce le nozioni di concentrazione o di realizzazione. La conclusione del Tribunale è, in ogni caso, corretta anche se si sostituisce il termine «realizzazione» con il termine «concentrazione» ( 35 ). |
|
38. |
Per quanto riguarda la seconda parte del motivo di cui trattasi, i punti 85 e da 94 a 97 della sentenza impugnata valutano la durata degli accordi precedenti alla conclusione. Il Tribunale ha operato una distinzione tra le misure che contribuiscono a una modifica del controllo, le quali non devono essere durature, e la stessa modifica del controllo, che per costituire una concentrazione deve essere duratura. Tale analisi è corretta alla luce della giurisprudenza della Corte ( 36 ). È quindi irrilevante che la Altice si sia basata sugli accordi precedenti alla conclusione per esercitare il controllo sull’impresa oggetto dell’operazione per quattro mesi e undici giorni. |
|
39. |
Nelle particolari circostanze del caso di specie, inoltre, eventuali dubbi sul carattere duraturo della modifica del controllo sono sciolti dall’osservazione che il trasferimento di azioni in base allo SPA ha direttamente portato a termine la modifica del controllo sull’impresa oggetto dell’operazione, che si è verificata quando lo SPA è stato firmato e la Altice ha effettivamente esercitato un’influenza determinante su alcuni aspetti dell’attività dell’impresa oggetto dell’operazione sulla base degli accordi precedenti alla conclusione. Una volta che le azioni dell’impresa oggetto dell’operazione sono state trasferite alla Altice, per quest’ultima non è più stato necessario basarsi sugli accordi contrattuali per controllare l’attività dell’impresa oggetto dell’operazione. I fatti non suffragano quindi la tesi sostenuta dalla Altice secondo cui la modifica del controllo era stata temporanea. |
|
40. |
Per quanto riguarda l’argomento della Altice basato sull’applicazione dei criteri enunciati al punto 49 della sentenza Ernst & Young, tale punto stabilisce che la realizzazione di operazioni che non presentano un vincolo funzionale diretto con la realizzazione di una concentrazione e non sono quindi necessarie ai fini di un cambiamento del controllo, non rientrano nell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004. La Altice sostiene che gli accordi precedenti alla conclusione non erano necessari, non avevano alcun legame funzionale con il trasferimento di azioni e pertanto non rientravano nell’ambito di applicazione di tale disposizione. |
|
41. |
La Commissione sottolinea correttamente che nella situazione prevista al punto 49 della sentenza Ernst & Young, descritta in modo più dettagliato ai punti 47 e 48 della stessa, la concentrazione viene realizzata attraverso «operazioni parziali successive» e «operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve». Come osservato ai punti da 98 a 100 della sentenza impugnata, tale situazione di fatto non sussisteva nel caso di specie. I criteri di cui al punto 49 della sentenza Ernst & Young per valutare se le operazioni accessorie o preparatorie costituiscano la realizzazione di una concentrazione mediante una serie di operazioni non sono pertanto pertinenti. |
|
42. |
Per quanto riguarda la terza parte, non condivido la tesi sostenuta dalla Altice secondo cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, per essere accessori a norma della comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, gli accordi precedenti alla conclusione debbano preservare il valore dell’attività oggetto dell’acquisizione. I punti 102 e 103 della sentenza impugnata hanno lasciato aperta la possibilità di utilizzare criteri diversi dalla conservazione del valore dell’impresa. Al punto 104, la Commissione osserva che la Altice non ha presentato elementi diretti a dimostrare che sussisteva un rischio per l’integrità commerciale dell’impresa oggetto dell’operazione anziché per il suo valore. L’argomento della Altice si basa quindi su una lettura erronea della sentenza impugnata. |
|
43. |
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo di impugnazione. |
2. Quarto motivo: nozione di diritti di veto
a) Sintesi degli argomenti
|
44. |
La Altice sostiene che ai punti da 91 a 169 della sentenza impugnata il Tribunale ha commesso un errore nell’esaminare gli accordi precedenti alla conclusione, che la decisione controversa descrive come tali da conferire alla Altice «diritti di veto» su decisioni strategiche che incidono sull’impresa oggetto dell’operazione. La Altice si basa sui punti 18 e 54 della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale, in base ai quali il controllo può essere acquisito su base contrattuale solo se l’impresa in questione gode di «diritti di veto sulle decisioni economiche strategiche», ossia «[de]l potere di impedire l’adozione di decisioni strategiche». Secondo la Altice, lo SPA non le conferiva tale potere, in quanto solo gli accordi precedenti alla conclusione richiedevano il suo consenso. Il rifiuto di tale consenso non poteva «indurre una situazione di stallo» perché l’unico rimedio per l’inosservanza degli accordi precedenti alla conclusione era un risarcimento del danno subito. Il Tribunale è pertanto incorso in un errore di diritto respingendo la censura con la quale essa contesta la decisione controversa. |
|
45. |
Per le stesse ragioni, la Altice sostiene, in subordine, che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova quando ha concluso che gli accordi precedenti alla conclusione conferivano diritti di veto alla Altice. Ciò significa, a sua volta, che la valutazione di cui ai punti da 170 a 215 della sentenza impugnata in relazione alla sezione 4.2.1 della decisione controversa, che si basa sulla conclusione che la Altice aveva un diritto di veto su tali decisioni strategiche, è errata. Il Tribunale ha quindi erroneamente concluso che gli accordi precedenti alla conclusione comportavano una realizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. |
|
46. |
La Commissione non condivide tali argomenti. |
b) Valutazione
|
47. |
Nell’ambito del presente motivo vengono lamentati errori ai punti da 91 a 215 della sentenza impugnata. In contrasto con i requisiti di carattere procedurale indicati dalla Corte ( 37 ), un riferimento così ampio non le consente di determinare quali elementi della sentenza impugnata siano contestati dalla Altice ( 38 ). All’udienza, la Altice ha individuato nei punti 111, 114, da 123 a 125 e 131 della sentenza impugnata i principali punti da essa contestati. |
|
48. |
La Altice si basa sui punti 18 e 54 della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale per sostenere che il Tribunale, quando ha accolto la conclusione della Commissione secondo cui gli accordi precedenti alla conclusione conferivano alla Altice diritti di veto in alcuni settori, è incorso in un errore di diritto. In particolare, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di diritto di veto contenuta in tale comunicazione. |
|
49. |
La comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale fornisce indicazioni per consentire alle imprese di stabilire, prima di qualsiasi contatto con la Commissione, se e in quale misura le operazioni che intendono compiere potrebbero essere soggette al sistema di controllo delle concentrazioni dell’Unione europea. Ciò non pregiudica l’interpretazione che la Corte o il Tribunale possono dare ( 39 ). |
|
50. |
Esaminerò anzitutto il punto 54 della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale, che introduce la sezione relativa all’acquisizione del controllo esclusivo. Una lettura attenta di tale sezione indica che essa analizza due situazioni distinte. I punti da 54 a 60 trattano l’acquisizione del controllo esclusivo di diritto attraverso i diritti di voto, in genere mediante l’acquisizione della partecipazione di maggioranza o di minoranza nell’impresa oggetto dell’operazione. Il punto 61 riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di fatto mediante l’acquisto di attivi o per via contrattuale. I riferimenti presenti nel punto 54 alla possibilità di un azionista di «impedire con il suo veto decisioni strategiche», di «impedire l’adozione di decisioni strategiche» e agli azionisti che possono «indurre una situazione di stallo» figurano nell’ambito dei diritti di voto connessi alle azioni. Non si propongono quindi di fornire una definizione o una descrizione dei diritti di veto determinanti per la valutazione dei diritti di origine contrattuale in questione. Il Tribunale ha pertanto correttamente dichiarato che il punto 54 di tale comunicazione non è pertinente nell’ambito della valutazione degli accordi precedenti alla conclusione ( 40 ). |
|
51. |
Il punto 18 della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale stabilisce che onde conferire il controllo su base contrattuale, «il contratto deve determinare un controllo della gestione e delle risorse dell’altra impresa analogo a quello derivante dall’acquisizione di quote o di attivi». Sono forniti vari esempi, l’ultimo dei quali si riferisce ai «diritti di veto» nell’ambito di contratti che portano «ad una situazione di controllo congiunto qualora sia il proprietario degli attivi sia l’impresa che controlla la gestione godono di diritti di veto sulle decisioni economiche strategiche». Due decisioni in materia di concentrazioni citate nella nota 22 della comunicazione di cui trattasi illustrano tale affermazione. Il primo caso riguarda l’acquisizione di un gruppo di alberghi. Una delle imprese, un’impresa comune, era proprietaria degli alberghi. L’altra impresa li gestiva in base a un contratto di gestione. Le imprese dovevano approvare i piani aziendali della società di gestione per gli hotel. Se le parti non fossero riuscite a raggiungere un accordo, avrebbero sottoposto la controversia a un arbitro esterno, evitando così il possibile verificarsi di una situazione di stallo ( 41 ). |
|
52. |
Da tale panoramica risulta chiaramente che la locuzione «diritto di veto» è utilizzata in tale parte della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale per descrivere una situazione in cui i partecipanti a un’operazione concordano sulla necessità del consenso dell’acquirente per alcune decisioni economiche che incidono sull’impresa oggetto dell’operazione. Nella misura in cui la sentenza impugnata ha espressamente o implicitamente accolto l’uso della locuzione «diritto di veto» nella decisione controversa per descrivere quanto stabilito nell’ambito degli accordi precedenti alla conclusione, essa non contiene alcun errore. |
|
53. |
Il motivo dedotto in subordine dalla Altice, fondato su argomenti analoghi, in base a cui il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, mette in realtà in discussione la valutazione dei fatti da parte di tale giudice, il che non è ammesso in caso di impugnazione ( 42 ). Inoltre, esso si basa sulla premessa che gli accordi precedenti alla conclusione non conferissero «diritti di veto», premessa che propongo alla Corte di respingere per le ragioni indicate ai paragrafi da 50 a 52 delle presenti conclusioni. |
|
54. |
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il quarto motivo di impugnazione. |
3. Quinto motivo: scambio di informazioni
a) Sintesi degli argomenti
|
55. |
La Altice deduce tre linee argomentative per contestare le conclusioni del Tribunale in materia di scambio di informazioni. |
|
56. |
Con la prima parte del quinto motivo, la Altice sostiene che i punti 226, 235 e 236 della sentenza impugnata snaturano il significato dei punti 470, 479 e 482 della decisione controversa, affermando che tali punti non hanno stabilito che gli scambi di informazioni tra la Altice e l’impresa oggetto dell’operazione hanno violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. L’interpretazione del Tribunale di tali punti non è ragionevole, in quanto il testo della decisione controversa conferma chiaramente che la Commissione aveva concluso che gli scambi di informazioni, in quanto tali, costituivano l’esercizio di un’influenza determinante. |
|
57. |
Nell’ambito della seconda parte del quinto motivo, la Altice sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che gli scambi di informazioni potevano violare l’articolo 101 TFUE, che prevede un sistema di applicazione ex post. La conclusione che gli scambi di informazioni rientrano nel sistema di controllo ex ante previsto dal regolamento n. 139/2004 quando essi avvengono in situazioni che determinano sostanzialmente una concentrazione, ma si trasformano in violazioni dell’articolo 101 TFUE quando non si ha una modifica del controllo, è anomala e incompatibile con la giurisprudenza della Corte, secondo la quale l’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 non dovrebbe limitare quello del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] ( 43 ). |
|
58. |
La terza parte del quinto motivo afferma che la sentenza impugnata non spiega in che modo gli scambi di informazioni sarebbero stati necessari per conseguire una modifica duratura del controllo o per presentare un vincolo diretto con la realizzazione della concentrazione quando la Altice ha acquisito le azioni dell’impresa oggetto dell’operazione. Il Tribunale non avrebbe quindi rispettato i requisiti enunciati al punto 49 della sentenza Ernst & Young. |
|
59. |
La Commissione contesta tali argomenti. |
b) Valutazione
|
60. |
Per quanto riguarda l’asserito snaturamento degli elementi di prova, spetta al Tribunale accertare i fatti. Salvo che vi sia un’inesattezza materiale nei suoi accertamenti, non vi è alcun errore di diritto che la Corte di giustizia sia chiamata a valutare ( 44 ). |
|
61. |
Il punto 470 della decisione controversa osserva che «la ricezione di tali informazioni sensibili e granulari (...) al di fuori di qualsiasi accordo di “clean team” poneva la Altice nella posizione di poter agire come se già controllasse [l’impresa oggetto dell’operazione] e avesse quindi il diritto di chiedere e ricevere tali informazioni». Il punto 473 della decisione controversa, ossia il paragrafo conclusivo della sezione che include il punto 470, così recita: «la Commissione ritiene che la richiesta e l’ottenimento, da parte della Altice, di informazioni strategiche sui KPI [indicatori chiave di prestazione] e sulla futura strategia in materia di prezzi dell’impresa oggetto dell’acquisizione contribuiscano a dimostrare che la Altice ha esercitato un’influenza determinante (…)» ( 45 ). |
|
62. |
Il punto 479 della decisione controversa è il primo paragrafo della sezione intitolata «Conclusione sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 139/2004]». Esso afferma che le disposizioni dello SPA e il comportamento della Altice a partire dalla data della firma, descritto nella sezione 4.2 della decisione controversa, equivalevano a una realizzazione anticipata dell’operazione. La sezione 4.2, intitolata «L’influenza di Altice sull’impresa oggetto dell’acquisizione», comprende i punti da 178 a 478. Tale sezione esamina anzitutto il ruolo della Altice nelle decisioni commerciali dell’impresa oggetto dell’acquisizione (sezione 4.2.1., punti da 178 a 377) e poi gli scambi di informazioni sensibili sul piano commerciale tra la Altice e l’impresa oggetto dell’acquisizione (sezione 4.2.2., punti da 378 a 478). Il punto 482 conclude che tutti i comportamenti descritti nella sezione 4.2 costituivano l’esercizio effettivo di un’influenza determinante. |
|
63. |
Dal testo dei punti 470, 479 e 482 della decisione controversa emerge pertanto chiaramente che la Commissione non ha concluso che gli scambi di informazioni tra la Altice e l’impresa oggetto dell’operazione violassero, di per sé, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Il contesto in cui si inseriscono tali punti conferma tale tesi. Il Tribunale non ha quindi snaturato i fatti quando ha affermato che la Commissione non aveva concluso che lo scambio di informazioni fosse di per sé sufficiente per dimostrare una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 ( 46 ) e che la Commissione aveva correttamente concluso, al punto 478 della decisione controversa, che gli scambi di informazioni avevano contribuito a dimostrare che la Altice aveva esercitato un’influenza determinante su taluni aspetti dell’attività dell’impresa oggetto dell’operazione ( 47 ). |
|
64. |
Gli argomenti sollevati dalla Altice nell’ambito della seconda parte del motivo di cui trattasi, relativi all’applicazione dell’articolo 101 TFUE, sono fondamentalmente errati. Fatta eccezione per la censura basata sull’asserito snaturamento degli elementi di prova di cui alla prima parte del motivo in esame, che propongo alla Corte di respingere, la Altice non ha contestato la conclusione del Tribunale secondo cui gli scambi di informazioni hanno contribuito a dimostrare che la Altice aveva esercitato un’influenza determinante su alcuni aspetti dell’attività dell’impresa oggetto dell’operazione. Gli scambi di informazioni erano inerenti al funzionamento delle disposizioni relative al consenso negli accordi precedenti alla conclusione ed erano parte integrante dell’esercizio da parte della Altice di un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’operazione ( 48 ). Sarebbe illogico, se non addirittura illegittimo ( 49 ), che la Commissione non tenesse conto degli scambi di informazioni nell’ambito della valutazione delle altre condotte previste dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e li valutasse invece separatamente ai sensi dell’articolo 101 TFUE. |
|
65. |
L’argomento riguardante l’applicazione delle considerazioni enunciate al punto 49 della sentenza Ernst & Young deve quindi essere respinto per le ragioni esposte al paragrafo 41 delle presenti conclusioni. |
|
66. |
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il quinto motivo di impugnazione. |
C. Sesto motivo: valutazione delle ammende
|
67. |
La Altice articola il sesto motivo in quattro parti. Esse possono essere ricondotte a quattro titoli generali: (i) se le infrazioni siano state commesse per negligenza; (ii) la motivazione del Tribunale; (iii) l’affermazione che, dal momento che le infrazioni sono diverse, soprattutto in termini di durata, gli importi delle ammende dovrebbero essere diversi, e (iv) la proporzionalità delle ammende, considerate separatamente e cumulativamente. |
1. Prima parte: violazioni commesse per negligenza
a) Sintesi degli argomenti
|
68. |
La Altice sostiene che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale ai punti da 279 a 296 della sentenza impugnata, le violazioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non sono state commesse per negligenza. La giurisprudenza riconosce che la portata dell’obbligo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 non è chiara. Gli accordi precedenti alla conclusione nei contratti di acquisizione di azioni sono una prassi corrente nelle fusioni e nelle acquisizioni. È stata anche la prima volta in cui la Commissione ha dichiarato che siffatte tipologie di accordi e di scambi di informazioni nel periodo compreso tra la firma dello SPA e il trasferimento delle azioni costituivano una realizzazione. La Altice sostiene inoltre di non aver ostacolato il possibile rilevamento della concentrazione da parte della Commissione, in quanto ha presentato alla Commissione il progetto di SPA insieme al progetto di formulario CO. |
|
69. |
La Commissione contesta tali argomenti. |
b) Valutazione
|
70. |
I punti da 279 a 296 della sentenza impugnata hanno esaminato gli argomenti con i quali la Altice deduceva l’illegittimità delle ammende a causa della mancanza di negligenza o di dolo da parte sua. Dopo una breve sintesi degli argomenti al punto 279, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, le ammende possono essere inflitte per infrazioni commesse intenzionalmente o per negligenza. Esso ha poi illustrato l’interpretazione che la giurisprudenza aveva dato di tale disposizione. I punti da 284 a 290 della sentenza impugnata hanno valutato gli elementi e le prove in base a cui la Commissione ha concluso che la Altice aveva agito per negligenza. Il Tribunale ha respinto gli argomenti della Altice che contestavano tale valutazione. Le conclusioni di cui ai punti da 284 a 290 della sentenza impugnata non sono oggetto della presente impugnazione. La Altice contesta solo le conclusioni contenute nei punti 292 e 293, che prendono in considerazione i suoi argomenti sulla mancanza di chiarezza della disposizione giuridica in questione e sull’assenza di precedenti. |
|
71. |
Come correttamente osservato ai punti 282, 292 e 293 della sentenza impugnata, secondo una giurisprudenza consolidata, la condizione relativa alla negligenza è soddisfatta qualora l’impresa di cui trattasi non possa ignorare il carattere del proprio comportamento, a prescindere dalla sua consapevolezza di violare le norme dell’Unione ( 50 ). Il fatto che un comportamento con le stesse caratteristiche non sia stato esaminato in passato non significa che un’impresa non possa essere ritenuta responsabile per aver tenuto un siffatto comportamento ( 51 ). |
|
72. |
La Altice non contesta di avere un’esperienza significativa nelle operazioni di concentrazione. Soprattutto, prove documentali di tale periodo dimostrano che la società era stata informata del rischio che il suo comportamento costituisse «gun jumping», o, in altri termini, «l’anticipazione di una decisione dell’Autorità garante della concorrenza agendo come se l’autorizzazione fosse stata concessa» ( 52 ). Esistono numerosi elementi di prova che suffragano la conclusione che i partecipanti alla concentrazione intendevano realizzare e, di fatto, hanno realizzato l’operazione prima della notificazione e dell’autorizzazione, ignorando esplicite indicazioni che essa avrebbe violato le norme applicabili. Le misure adottate erano più che preparatorie e andavano oltre la conservazione del valore dell’impresa oggetto dell’operazione. Esse non erano soggette a misure di salvaguardia quali accordi di non divulgazione o il ricorso ad accordi di «clean team». Il fatto che la Altice suggerisca che tale metodo di procedere è una prassi normale nell’ambito di fusioni e acquisizioni desta preoccupazione e merita l’attenzione della Commissione. |
|
73. |
L’argomento secondo cui la Altice non ha ostacolato il possibile rilevamento della concentrazione da parte della Commissione, in quanto essa ha presentato il progetto di SPA insieme al progetto di formulario CO non è, a mio avviso, rilevante per stabilire se l’infrazione sia stata commessa per negligenza. Ciò può essere tutt’al più pertinente ai fini della valutazione della gravità della violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 ( 53 ). |
2. Seconda parte: motivazione relativa all’imposizione delle ammende
a) Sintesi degli argomenti
|
74. |
La Altice sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quando ha concluso che la decisione controversa conteneva una motivazione sufficiente per quanto riguarda l’importo delle ammende ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Il ragionamento esposto ai punti da 297 a 362 della sentenza impugnata, in particolare – come chiarito all’udienza – ai punti da 314 a 324, è insufficiente e contraddittorio. Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché, se la Commissione poteva infliggere due ammende distinte per la violazione di tali disposizioni, non era tenuta a valutare in modo distinto l’entità di ciascuna ammenda. |
|
75. |
La Commissione ritiene che la Corte debba dichiarare irricevibile tale argomento in quanto esso non soddisfa il requisito secondo cui l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui la Altice chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda ( 54 ). |
b) Valutazione
|
76. |
La Commissione sottolinea correttamente che l’argomento della Altice è conciso. Tuttavia, esso contiene dettagli sufficienti per consentire alla Commissione di presentare una difesa e alla Corte di valutarla. |
|
77. |
Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la valutazione del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti in esame va risolta alla luce sia del suo tenore che del contesto in cui è stata adottata ( 55 ). |
|
78. |
I punti da 315 a 324 della sentenza impugnata contengono i motivi per i quali il Tribunale ha respinto l’argomento della Altice secondo cui le ammende sono illegittime per insufficiente motivazione nella decisione controversa. Il Tribunale ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, la Commissione può infliggere ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata e che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nel determinare l’ammontare dell’ammenda la Commissione deve tener conto del tipo, della gravità e della durata dell’infrazione. Il punto 319 della sentenza impugnata afferma che, ai punti da 568 a 599 della decisione controversa, la Commissione ha chiarito quali fossero il tipo, la gravità e la durata di tali infrazioni. I punti da 320 a 322 della sentenza impugnata sintetizzano la motivazione della decisione controversa. Il punto 323 conclude che tale motivazione era sufficiente perché ha consentito alla Altice di difendersi e al Tribunale di esercitare il suo sindacato. |
|
79. |
Dal testo dei punti da 320 a 323 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse valutato separatamente il tipo, la gravità e la durata di ciascuna infrazione. Secondo la Commissione entrambe le infrazioni nuocevano all’efficacia del regolamento n. 139/2004, entrambe erano gravi ed erano state commesse quantomeno per negligenza, ma la loro durata era diversa. |
|
80. |
Il Tribunale ha quindi esaminato congiuntamente gli elementi comuni delle infrazioni e ha valutato separatamente gli elementi differenti. L’approccio adottato dal Tribunale era appropriato. Esso non contraddice la sua conclusione che la Commissione poteva infliggere due ammende. In assenza di orientamenti dettagliati sul calcolo delle ammende, che definiscano, ad esempio, la ponderazione attribuita ai tre diversi criteri e le basi iniziali o i fattori di moltiplicazione per uno o più di essi, il Tribunale poteva riconoscere come sufficiente la motivazione della decisione controversa su tale punto ( 56 ). |
|
81. |
In risposta all’affermazione che la decisione controversa mancava di trasparenza nel calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 139/2004, vorrei formulare le seguenti osservazioni. Ad oggi la Commissione ha inflitto siffatte ammende solo in un esiguo numero di casi, il che significa che lo ha fatto in una limitata serie di circostanze in cui le imprese hanno violato l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 ( 57 ). È difficile quantificare in termini puramente monetari il pregiudizio che deriva da tali infrazioni ( 58 ). Se la Commissione adottasse un approccio basato sul pregiudizio, la realizzazione illegittima di una concentrazione problematica sarebbe, con ogni probabilità, sanzionata più severamente di quella di una concentrazione non problematica. Tale approccio potrebbe essere in contrasto con il principio secondo cui, poiché tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione e dichiarate compatibili con il mercato interno prima di essere realizzate, tutte le violazioni di tale norma dovrebbero essere sanzionate allo stesso modo. Le fusioni sono eventi eccezionali nella vita di un’impresa. Esse comportano un notevole rischio a livello finanziario e sotto il profilo della reputazione e sono molto dispendiose in termini di costi di acquisizione, finanziamento, oneri e tempo per la gestione ( 59 ). Se fosse possibile valutare con precisione l’importo delle ammende, le imprese potrebbero includere il rischio connesso all’inosservanza nell’analisi costi-benefici di una concentrazione. Inoltre, non è semplice rilevare violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Se la Commissione può venire a conoscenza di alcuni aspetti, come la pubblicità e il marketing, attraverso informazioni di dominio pubblico, altre strategie di realizzazione anticipata comportano modifiche che è improbabile siano rilevate dall’esterno ( 60 ). L’insieme delle considerazioni che precedono sottolinea l’importanza dell’efficacia dissuasiva quando la Commissione è chiamata a stabilire l’ammontare delle ammende per comportamenti vietati in tale settore. L’efficacia dissuasiva è senza dubbio maggiore quando l’importo delle ammende che la Commissione potrebbe infliggere in un singolo caso presenta un certo grado di imprevedibilità. Allo stato attuale, purché il processo decisionale della Commissione rispetti i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e l’obbligo di motivazione e purché i suoi esiti siano soggetti a un efficace sindacato giurisdizionale, non ritengo che il mantenimento di strutture di mercato concorrenziali e il pieno rispetto del regime di controllo delle concentrazioni dell’Unione sarebbero favoriti da una maggiore trasparenza nel calcolo delle ammende per le violazioni del regolamento n. 139/2004 ( 61 ). |
3. Terza parte: differenze tra le infrazioni che si riflettono nell’importo delle ammende
a) Sintesi degli argomenti
|
82. |
La Altice sostiene che i punti da 320 a 324 della sentenza impugnata contengono un errore di diritto in quanto affermano che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 può comportare l’irrogazione di due ammende distinte di importo identico per due infrazioni asseritamente autonome, nonostante esse siano diverse per tipo, gravità e durata. La Altice ritiene che una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 sia meno grave di una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in quanto la prima è istantanea mentre la seconda è continuata. Il punto 343 della sentenza impugnata non spiega perché non si possa fare un confronto tra la durata delle due infrazioni. Tale conclusione sarebbe, inoltre, errata in diritto in quanto nel regolamento n. 139/2004 non vi sono elementi che la suffraghino. Se un’ammenda di EUR 62250000 è proporzionata per un’infrazione durata 137 giorni, l’ammenda per una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, durata solo un giorno, non dovrebbe essere superiore a EUR 450000. |
|
83. |
La Commissione contesta tali argomenti. |
b) Valutazione
|
84. |
Gli argomenti della Altice si basano su un’interpretazione errata della sentenza impugnata. I punti da 320 a 324 della stessa hanno esaminato se la motivazione della decisione controversa fosse sufficiente. Ciò risulta dal titolo che precede il punto 312 e dal testo di tale punto, che riassume gli argomenti della Altice. Lo stesso emerge altresì dal punto 314, che fa riferimento al secondo comma dell’articolo 296 TFUE, dalla giurisprudenza che interpreta tale articolo e dai due punti conclusivi di tale sezione, i punti 319 e 323, in base ai quali la motivazione nella decisione controversa era sufficiente. |
|
85. |
I punti della sentenza impugnata che la Altice contesta non riguardano la validità sostanziale dei motivi esposti nella decisione controversa. Pertanto, essi non possono essere impugnati sulla base del fatto che contengono un errore di diritto di tale natura. |
|
86. |
Per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione di cui al punto 343 della sentenza impugnata, tale punto, che figura nella sezione in cui è esaminata l’illegittimità delle ammende alla luce del principio di proporzionalità, afferma che tale confronto è impossibile perché «[un’infrazione istantanea] non ha durata». Tale motivazione, benché concisa, spiega la decisione del Tribunale su tale questione e consente di impugnare la decisione stessa, come ha fatto la Altice. |
|
87. |
Nel contestare nel merito tale conclusione, la Altice afferma che nessuna disposizione del regolamento n. 139/2004, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, o l’articolo 14, paragrafo 2, dello stesso, suffraga la conclusione del Tribunale. Non sono d’accordo. Come spiegato al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, l’obbligo di notificare una concentrazione, previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, è un obbligo procedurale che si concretizza quando sono soddisfatte le due condizioni stabilite in tale disposizione. È pertanto corretto affermare che la violazione della disposizione di cui trattasi è istantanea e non ha durata, il che rende impossibile paragonarla a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, poiché, come riconosce la Altice, quest’ultima violazione ha una durata. Alla luce di tale conclusione, non può essere accolto il suo argomento secondo cui l’importo dell’ammenda per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento dovrebbe essere ridotto a EUR 450000 ( 62 ). |
4. Quarta parte: proporzionalità delle ammende separatamente e cumulativamente
a) Sintesi degli argomenti
|
88. |
La Altice sostiene che l’irrogazione di un’ammenda di EUR 62250000 per una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, che è la stessa infrazione sanzionata in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, prima parte della frase, di detto regolamento, è sproporzionata. Essa afferma inoltre che ciascuna delle ammende è sproporzionata, poiché la Commissione aveva in precedenza inflitto ammende molto più basse per le violazioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Infine, la Altice asserisce che il punto 308 della sentenza impugnata afferma erroneamente che il fatto che essa abbia notificato l’operazione e proposto impegni prima della firma dello SPA «non può attenuare il carattere illecito del suo comportamento». La dichiarazione in questione snatura l’affermazione della Altice secondo cui, nel valutare il tipo e la gravità di ciascuna infrazione, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tali circostanze. |
|
89. |
La Commissione contesta tali argomenti. |
b) Valutazione
|
90. |
La giurisprudenza non suffraga la tesi della Altice secondo cui, quando nell’ambito di una stessa decisione vengono inflitte due ammende, è necessario valutare la proporzionalità di ciascuna di esse ( 63 ). Alla luce del ragionamento che propongo alla Corte di adottare per respingere i primi due motivi di impugnazione, l’argomento secondo cui la Altice è sanzionata due volte per la stessa condotta deve quindi essere respinto ( 64 ). |
|
91. |
A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, le ammende massime non possono superare il 10% del fatturato totale di un’impresa. La Commissione sottolinea che le ammende inflitte alla Altice rappresentano lo 0,5% del suo fatturato complessivo nell’anno che ha preceduto l’adozione della decisione controversa. La Altice non ha messo in discussione l’esattezza o la pertinenza con cui la Commissione ha tenuto conto di tale considerazione nel valutare la proporzionalità dell’ammenda alla luce del requisito della dissuasione. È chiaro che le precedenti ammende per infrazioni analoghe non hanno avuto un’efficacia dissuasiva sufficiente nei confronti della Altice, cosicché il suo argomento secondo cui l’irrogazione di ammende notevolmente più elevate è sproporzionata deve essere respinto. La prassi decisionale anteriore della Commissione non può neppure fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza ( 65 ). |
|
92. |
L’argomento della Altice secondo cui il Tribunale non ha «garantito che le ammende siano proporzionate» è manifestamente infondato per due motivi. In primo luogo, i punti da 332 a 349 della sentenza impugnata hanno esaminato l’argomento della Altice in base a cui le ammende erano illegittime alla luce del principio di proporzionalità. Fatta eccezione per il punto 343, la Altice non mette in discussione alcun elemento di tale valutazione ( 66 ). In secondo luogo, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha valutato la domanda volta a ottenere la riduzione dell’ammenda nell’ambito del motivo con cui la Altice deduceva la violazione del principio di proporzionalità. Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ha osservato di essere tenuto a «esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione», «tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie» al fine di «determinare un importo dell’ammenda che sia proporzionato, alla luce dei criteri che esso ritiene adeguati, alla gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente e che sia altresì sufficientemente dissuasivo» ( 67 ). Da quanto precede risulta che il Tribunale ha tenuto conto del principio di proporzionalità quando ha effettuato il controllo delle ammende nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. La Altice non contesta alcun particolare elemento di tale analisi. La sua affermazione secondo cui il Tribunale non ha considerato separatamente ciascuna infrazione è in realtà errata, dal momento che esso ha dichiarato che la circostanza attenuante si applicava solo all’ammenda relativa alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. |
|
93. |
La Altice sostiene che il punto 308 della sentenza impugnata travisa la sua affermazione secondo la quale, nel valutare il tipo e la gravità di ciascuna infrazione, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la Altice aveva notificato l’operazione e proposto impegni prima della firma dello SPA. Poiché la Altice non ha fornito ulteriori dettagli o argomenti giuridici che suffraghino l’esistenza di tale asserito errore, tale motivo non è conforme ai requisiti della Corte e su tale fondamento deve essere respinto ( 68 ). |
|
94. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il sesto motivo e, quindi, l’intera impugnazione. |
IV. Spese
|
95. |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
|
96. |
Poiché la Altice è rimasta soccombente, deve essere condannata alle proprie spese e a quelle della Commissione in relazione al presente procedimento, conformemente alla domanda della Commissione. |
|
97. |
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafi 1 e 2, dello stesso, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. |
|
98. |
Si dovrebbe pertanto statuire che il Consiglio sostenga le proprie spese nell’ambito della presente impugnazione. |
V. Conclusione
|
99. |
Per le suesposte ragioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
|
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) GU 2004, L 24, pag. 1.
( 3 ) Nella decisione controversa (definita al paragrafo 4 delle presenti conclusioni), esso è denominato «accordo relativo all’operazione».
( 4 ) V., per ulteriori dettagli, i punti da 58 a 66 della decisione controversa.
( 5 ) Articoli da 1 a 4 della decisione controversa.
( 6 ) Punti da 479 a 491 della decisione controversa.
( 7 ) Sentenza del 22 settembre 2021, Altice Europe/Commissione (T‑425/18, EU:T:2021:607) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 8 ) GU 1989, L 395, pag. 1.
( 9 ) Il Regolamento n. 139/2004 prevede varie deroghe ed eccezioni agli obblighi di notificazione e di sospensione che non sono pertinenti ai fini della presente impugnazione.
( 10 ) Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU 1974, L 319, pag. 1).
( 11 ) Ibidem.
( 12 ) Punto 595 della decisione controversa.
( 13 ) Ciò non significa che non si possa tener conto dei termini dell’accordo, qualora essi siano rilevanti per valutare se abbia avuto luogo una realizzazione.
( 14 ) Sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 106).
( 15 ) V., ad esempio, punto 490 della decisione controversa, in cui la Commissione si basa su elementi di prova prodotti nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 per valutare se sia stato violato l’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.
( 16 ) Sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti 103 e 104). La Altice osserva che gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 hanno l’obiettivo di garantire un controllo efficace delle concentrazioni. Come sottolinea il Consiglio, è più esatto descrivere tale obiettivo come l’obiettivo generale del regolamento n. 139/2004. L’approccio della Altice non offre alcun contributo alla valutazione approfondita della questione se gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, perseguano obiettivi autonomi.
( 17 ) Sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punti 101, 101 e 109).
( 18 ) V. considerando 21 e 26 del regolamento n. 4064/89. V. altresì sentenze del 31 maggio 2018, Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:371, punti 41 e 42 e giurisprudenza citata) (in prosieguo: la «sentenza Ernst & Young»), e del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 109).
( 19 ) Punto 51 della sentenza impugnata.
( 20 ) Punti da 51 a 67 della sentenza impugnata, relativi all’eccezione di illegittimità.
( 21 ) Mi risulta che la Altice non contesti i punti da 326 a 330 della sentenza impugnata, che riguardano l’applicazione del principio di diritto tedesco di «presa in considerazione» (Anrechnungsprinzip).
( 22 ) La Corte ha dichiarato che il principio del ne bis in idem non si applica quando la stessa autorità infligge sanzioni per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 in un’unica decisione, come nel caso di specie (sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione,C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 78). Alla richiesta di commentare tale sentenza, la Altice ha informato il Tribunale che non stava più portando avanti il motivo di impugnazione basato sul principio del ne bis in idem.
( 23 ) V., analogamente, il libro verde della Commissione sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione europea (COM/2004/0334 definitivo), sezione 3.1.1.7.
( 24 ) Punti da 69 a 89, 96, 132 e 144 della sentenza impugnata.
( 25 ) Punto 87 della sentenza impugnata.
( 26 ) GU 2005, C 56, pag. 24.
( 27 ) Punti da 102 a 105, 117, 120, 121, 130 e 131 della sentenza impugnata.
( 28 ) Sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punti 52 e 53 e giurisprudenza citata). Il fatto che la Commissione avrebbe potuto giungere alla medesima conclusione sulla violazione del regolamento n. 139/2004 senza invocare la possibilità della Altice di esercitare un’influenza determinante è una questione diversa.
( 29 ) Sentenza Ernst & Young, punti 43 e 44.
( 30 ) Sentenza Ernst & Young, punti da 45 a 47 e 52.
( 31 ) GU 2008, C 95, pag. 1, paragrafi da 18 a 21 e 61 (in prosieguo: la «comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale»).
( 32 ) Punti 77 e 84, ultima frase, della sentenza impugnata.
( 33 ) Punto 87 della sentenza impugnata.
( 34 ) Il corsivo è mio.
( 35 ) Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punti 30 e 31 e giurisprudenza citata).
( 36 ) Sentenza Ernst & Young, punto 52.
( 37 ) V., ad esempio, sentenza del 23 novembre 2021, Consiglio/Hamas (C‑833/19 P, EU:C:2021:950, punto 50 e giurisprudenza citata).
( 38 ) Tale osservazione vale anche per la seconda parte del sesto motivo di impugnazione.
( 39 ) Sentenza del 18 gennaio 2017, Toshiba/Commissione (C‑623/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:21, punti 67 e 71 e giurisprudenza citata).
( 40 ) Punti da 123 a 125 della sentenza impugnata.
( 41 ) Caso COMP/M.3858 – Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien del 20 luglio 2005, punti da 7 a 10. La seconda decisione in materia di concentrazione citata nella nota 22 della comunicazione sui criteri di competenza giurisdizionale (caso IV/M.126 – Accor/Wagon-Lits del 28 aprile 1992) non è sufficientemente dettagliata perché se ne possano trarre conclusioni utili ai fini della presente impugnazione.
( 42 ) Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punti 30 e 31 e giurisprudenza citata).
( 43 ) GU 2003, L 1, pag. 1.
( 44 ) Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punti 30 e 31 e giurisprudenza citata).
( 45 ) Il corsivo è mio. V. altresì punti 477 e 478 della decisione controversa.
( 46 ) Punto 226 della sentenza impugnata.
( 47 ) Punto 235 della sentenza impugnata.
( 48 ) Punti 49 e 50 della decisione controversa.
( 49 ) V. articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004.
( 50 ) V., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2013, Schenker & Co. e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404, punto 37 e giurisprudenza citata), e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 156 e giurisprudenza citata).
( 51 ) V., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione (C‑457/10 P, EU:C:2012:770, punto 164) e del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 43).
( 52 ) Punti da 286 a 289 della sentenza impugnata e punto 582 della decisione controversa.
( 53 ) Ciò è in linea con l’approccio adottato ai punti da 364 a 368 della sentenza impugnata.
( 54 ) Sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commissione (C‑649/15 P, EU:C:2017:835, punto 34 e giurisprudenza citata).
( 55 ) Sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione (C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza citata).
( 56 ) V., per analogia, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 181 e giurisprudenza citata) e del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione (C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punti 68 e 69 e giurisprudenza citata).
( 57 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Ernst & Young (C‑633/16, EU:C:2018:23, paragrafi 44 e 45). La Commissione ha inflitto ammende simboliche nel caso IV/M.920, Samsung/AST, decisione della Commissione del 18 febbraio 1998, e nel caso IV/M.969, A.P. Møller, decisione della Commissione del 10 febbraio 1999. Nel caso COMP/M.4994, Electrabel/Compagnie nationale du Rhône del 10 giugno 2009, e nel caso COMP/M.6850, Marine Harvest/Morpol del 30 settembre 2013, la Commissione ha inflitto ammende per un totale di EUR 20 milioni.
( 58 ) Entrambe le circostanze sono in contrasto con la situazione in relazione alle violazioni dell’articolo 101 TFUE.
( 59 ) Secondo le informazioni riportate sul sito Internet della Altice, l’impresa oggetto dell’operazione aveva un valore d’impresa di EUR 7,4 miliardi su base «cash free» e «debt free». Il corrispettivo in contanti era pari a EUR 5,6 miliardi. I costi relativi all’operazione ammontavano a EUR 122 milioni.
( 60 ) Il regime previsto dall’articolo 101 TFUE, che riconosce l’immunità dalle ammende o la riduzione del loro importo per gli informatori e le imprese che cooperano con la Commissione, elemento su cui quest’ultima fa affidamento per venire a conoscenza di eventuali violazioni di tale disposizione, non funzionerebbe nell’ambito delle concentrazioni.
( 61 ) Per una posizione contraria, v., ad esempio, Memeti, N., «Monetary Fines in EU Mergers: In Need for More Regulation», Market and Competition Law Review, aprile 2019, volume III, n. 1, pagg. da 209 a 233.
( 62 ) Sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 115).
( 63 ) Sentenza del 3 aprile 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17, EU:C:2019:283, punti 38 e 39).
( 64 ) V. paragrafi da 14 a 28 delle presenti conclusioni, in particolare il paragrafo 20, e sentenza del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149, punto 116).
( 65 ) V., per analogia, sentenza del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (C‑76/06 P, EU:C:2007:326, punto 60 e giurisprudenza citata).
( 66 ) V. paragrafo 86 delle presenti conclusioni.
( 67 ) Punti 350, 354, 355 e 363 della sentenza impugnata.
( 68 ) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.