ECLI:EU:C:2023:24•Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 gennaio 2023.#Fluvius Antwerpen contro MX.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen.#Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni imponibili - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di “cessione di beni a titolo oneroso” - Articolo 9, paragrafo 1 - Attività economica - Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Cessione di beni - Consumo illegale di energia elettrica - Principio di neutralità dell’IVA - Fatturazione al consumatore di un’indennità che include il prezzo dell’energia elettrica consumata - Regolamentazione regionale di uno Stato membro - Soggetto passivo - Entità sui generis incaricata da comuni - Nozione di “ente di diritto pubblico” - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I - Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica - Nozione di “carattere trascurabile dell’attività”.#Causa C-677/21.
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 12 gennaio 2023.#Fluvius Antwerpen contro MX.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen.#Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni imponibili - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di “cessione di beni a titolo oneroso” - Articolo 9, paragrafo 1 - Attività economica - Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Cessione di beni - Consumo illegale di energia elettrica - Principio di neutralità dell’IVA - Fatturazione al consumatore di un’indennità che include il prezzo dell’energia elettrica consumata - Regolamentazione regionale di uno Stato membro - Soggetto passivo - Entità sui generis incaricata da comuni - Nozione di “ente di diritto pubblico” - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I - Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica - Nozione di “carattere trascurabile dell’attività”.#Causa C-677/21.
ECLI:EU:C:2023:24Eu Cjeu12 gen 2023
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
del 12 gennaio 2023 ( 1 )
Causa C‑677/21
Fluvius Antwerpen
contro
MX
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Soggetto passivo – Consumo illegale di energia elettrica – Fatturazione dell’energia elettrica consumata illegalmente da parte del gestore di distribuzione della rete competente – Nozione di “attività economica” – Nozione di “altro ente di diritto pubblico” – Carattere trascurabile delle attività di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva IVA»
I. Introduzione
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1. |
Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è chiamata ad esaminare le conseguenze sotto il profilo del diritto in materia di IVA di un «furto di energia elettrica». Il giudice del rinvio si chiede infatti se l’utente illegale di energia elettrica debba pagare l’energia elettrica consumata comprensiva dell’IVA dovuta oppure solo il cosiddetto prezzo netto privo di IVA. Nel caso di specie, ha avuto luogo un prelievo illegale di energia elettrica per uso personale presso l’indirizzo di residenza, prelievo che è stato scoperto dal gestore della rete di distribuzione ed è stato successivamente fatturato al «ladro di energia elettrica». |
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2. |
La Corte è pertanto investita della questione fondamentale se al consumatore che agisce illegalmente debba essere addebitata l’IVA al pari del consumatore che agisce in maniera conforme alla legge, qualora egli consumi energia elettrica in quantità corrispondente, oppure se lo stesso possa «risparmiarsi» l’IVA. Ciò dipende, in sostanza, unicamente dalla questione se anche una fornitura «involontaria» al consumatore da parte di un soggetto passivo costituisca un’operazione imponibile e soggetta ad imposta ai sensi del diritto in materia di IVA. |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
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3. |
Il contesto normativo dell’Unione è costituito dalla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») ( 2 ). |
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4. |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA prevede quanto segue: «Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
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5. |
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA dispone quanto segue: «Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità». |
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6. |
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA, così recita: «1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono trascurabili». |
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7. |
L’articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA stabilisce quanto ricorre una cessione: «1. Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. 2. Oltre all’operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:
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8. |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva IVA ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e precisa quanto segue: «Sono assimilati a beni materiali l’energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili». |
B. Normativa belga
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9. |
La direttiva IVA è stata attuata in Belgio dal codice IVA. Inoltre, disposizioni sulla fornitura di energia e sulla corrispondente fatturazione sono contenute nel decreto fiammingo sull’energia. |
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10. |
L’articolo 5.2.3, § 1, del decreto sull’energia prevede che se a un cliente privato viene comunicata la risoluzione del contratto dal suo fornitore di energia, ad esempio per inadempimento, e il cliente in parola non stipula un nuovo contratto presso un altro fornitore di energia, questi viene rifornito dal gestore della rete di distribuzione. |
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11. |
Dal 1o maggio 2018, a seguito della modifica della legge sull’energia e del decreto sull’energia, esistono disposizioni speciali che disciplinano il prelievo illegale di energia e la relativa indennità. Esse sono contenute attualmente nell’articolo 1.1.3, 40° /1 in combinato disposto con l’articolo 5.1.2 della legge sull’energia e l’articolo 4.1.2 del decreto sull’energia. |
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12. |
L’articolo 1.1.3, 40° /1, della legge sull’energia definisce la nozione di frode energetica come ogni azione illecita di un soggetto, tanto attiva quanto passiva, che si accompagna all’ottenimento di un vantaggio indebito. |
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13. |
L’articolo 5.1.2 della legge sull’energia stabilisce inoltre che i costi sostenuti dal gestore della rete di distribuzione per ovviare alla frode energetica di cui all’articolo 1.1.3, 40° /l, i costi per la disattivazione di cui al paragrafo precedente, la regolarizzazione dell’allacciamento o del sistema di misurazione, il nuovo allacciamento, il vantaggio indebitamente ottenuto, i costi per il vantaggio illegalmente ottenuto e gli interessi sono a carico dell’utente della rete di cui trattasi. A ciò si aggiunge il fatto che il gestore della rete o il soggetto dal medesimo incaricato recupera i costi di cui sopra, nonché il vantaggio indebitamente ottenuto e gli interessi, direttamente dall’utente della rete. |
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14. |
L’articolo 4.1.2. § 1, del decreto sull’energia prescrive il modo in cui deve essere calcolato il vantaggio indebito e quali elementi ne facciano parte. Il vantaggio indebitamente ottenuto riguarda pertanto, inter alia, le spese eluse per l’energia fornita (articolo 4.1.2. § 1, terzo comma, 4° decreto sull’energia). |
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15. |
L’articolo 4.1.2. § 3, del decreto sull’energia prevede inoltre che l’indennità addebitata per il vantaggio indebitamente ottenuto venga fissata con modalità ben determinate e comprenda imposte, accise e IVA. |
III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
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16. |
La persona fisica MX (in prosieguo: il «convenuto») è stata citata in giudizio dal gestore della rete di distribuzione, la Fluvius Antwerpen (in prosieguo: la «Fluvius») per il pagamento dell’importo di EUR 813,41 (IVA inclusa) per il consumo di energia elettrica nel periodo dal 7 maggio 2017 al 7 agosto 2019. |
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17. |
Stando alle informazioni pubbliche disponibili su Internet, il gestore della rete di distribuzione Fluvius sembra essere una persona giuridica di diritto pubblico incaricata, quale associazione di diversi comuni, dell’espletamento di compiti di interesse pubblico. Di questi ultimi fa parte, inter alia, la gestione della rete di distribuzione di energia elettrica e gas ai sensi delle disposizioni fiamminghe. Secondo la Fluvius, sussiste per contro una personalità di diritto civile, che viene definita dal Regno del Belgio come forma giuridica sui generis. |
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18. |
La Fluvius fatturava alla convenuta la fornitura di energia elettrica per un importo di EUR 813,41, di cui EUR 131,45 EUR a titolo di IVA. Tale fatturazione non aveva luogo in quanto la Fluvius forniva energia elettrica al convenuto sulla base dell’obbligo di servizio pubblico in forza dell’articolo 5.2.3., § 1, del decreto sull’energia. Essa aveva luogo perché il convenuto prelevava energia al proprio indirizzo di residenza senza stipulare un contratto con un fornitore commerciale di energia e senza avere in precedenza ricevuto comunicazione della risoluzione contrattuale da un (altro) fornitore di energia commerciale a tale indirizzo. Il giudice del rinvio ritiene che il prelievo di energia elettrica dalla rete senza stipulare un contratto commerciale e senza informarne il gestore della rete di distribuzione possa essere considerato un’azione illecita che si accompagna all’ottenimento di un vantaggio indebito, e che costituisca dunque una frode energetica. |
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19. |
La fatturazione avveniva dopo che la Fluvius, trascorso un certo periodo, aveva constatato tale prelievo di fatto (in prosieguo: il «prelievo illegale»). In base a un raffronto del contatore all’inizio del prelievo illegale e alla fine del medesimo, per il consumo in tale periodo veniva fatturato un importo di EUR 813,41, di cui EUR 131,45 a titolo di IVA. |
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20. |
Per il periodo di fatturazione sono rilevanti le norme in materia di allacciamento della Fluvius. Tali norme nulla dicono, tuttavia, circa l’ammontare dell’indennità che verrà addebitata in caso di prelievo illegale né tantomeno sulla questione se detta indennità verrà assoggettata ad IVA. Viene unicamente indicato, alla rubrica «Prelievo illegale di energia e indennità per la regolarizzazione», che il consumo, tanto registrato quanto eventualmente non registrato, come conseguenza di un prelievo illegale, sarà addebitato dal gestore di distribuzione della rete a colui che effettua il prelievo. |
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21. |
La Fluvius ritiene che il gestore della rete possa fatturare un prelievo all’utente anche quando esso ha luogo senza contratto di fornitura. Su tale prelievo illegale, ai sensi del codice IVA belga, dovrebbe essere riscossa l’IVA. Ai sensi di tale codice, infatti, si configura una cessione soggetta ad IVA in caso di trasferimento della proprietà di un bene a fronte del pagamento di un’indennità, in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome, e, più in generale, sulla base di una legge, di un decreto, di un’ordinanza, di una decisione o di un regolamento amministrativo. |
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22. |
Prima del 1o maggio 2018, non esisteva un testo legislativo che stabilisse espressamente se doveva essere imputata l’IVA sulla somma – il giudice del rinvio la definisce indennità – dovuta da chi prelevava energia illegalmente. Dal 1o maggio 2018, a seguito della modifica della legge sull’energia e del decreto sull’energia, esistono invece norme al riguardo, le quali prevedono anche la fatturazione dell’IVA. Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se tali norme, le quali prevedono la riscossione dell’IVA, violino la direttiva IVA. |
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23. |
Il Vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio) ha deciso pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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24. |
Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Fluvius, il Regno del Belgio e la Commissione europea. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. |
IV. Analisi
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25. |
Con la prima e con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il prelievo illegale di energia elettrica a danno del gestore della rete di distribuzione sia un’operazione imponibile e soggetta ad imposta ai sensi del diritto in materia di IVA. L’articolo 15 della direttiva IVA definisce l’energia elettrica un bene materiale. Poiché esso viene consumato dal convenuto, viene in considerazione la sussistenza di una cessione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 o paragrafo 2 della direttiva IVA (al riguardo sub A.). Nel caso in cui ricorra una fornitura di energia elettrica imponibile e soggetta ad imposta, il giudice del rinvio chiede inoltre se ciò comporti che la Fluvius eserciti un’attività economica (al riguardo sub B.) e se eventualmente l’articolo 13 della direttiva IVA escluda nuovamente un’imponibilità (al riguardo sub C.). |
A. Prelievo illegale di energia elettrica quale cessione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 o paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA (prima e seconda questione)
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26. |
Le prime due questioni sono intese a chiarire se e in base a quale disposizione ricorra, nella specie, una cessione a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA. Se il convenuto si fosse comportato in modo conforme alla legge, nessuno dubiterebbe dell’esistenza di una fornitura di energia elettrica (energia elettrica ai sensi dell’articolo 15 della direttiva IVA) imponibile e soggetta ad imposta. La questione si pone pertanto unicamente in quanto il convenuto ha prelevato l’energia elettrica senza avere stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con un fornitore di energia elettrica e senza che ricorressero i presupposti per un rapporto giuridico ex lege a carattere obbligatorio come quello di un «servizio universale» da parte del gestore della rete di distribuzione. |
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27. |
Ai sensi del diritto belga, sussiste di conseguenza un «furto di energia elettrica» a danno del gestore della rete di distribuzione, il quale lo ha tuttavia scoperto e desideri vedere adesso pagata dal «ladro» l’energia elettrica prelevata. Il decreto belga sull’energia applicabile lo definisce come il vantaggio indebito del corrispondente utente («ladro»), il quale può essere fatturato quale indennità. In altri Stati membri si parlerebbe forse di indennizzo o addirittura di risarcimento del danno. |
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28. |
Tutti i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 15 della direttiva IVA, in effetti, ricorrono. Ai sensi di tali disposizioni, sono soggette ad IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Il luogo di cessione era il Belgio, la Fluvius era un gestore della rete di distribuzione assoggettato ad IVA (la questione se lo stesso abbia anche agito in quanto tale verrà esaminata per il terzo quesito sub B.) e l’energia elettrica viene equiparata ad un bene materiale in forza dell’articolo 15 della direttiva IVA. |
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29. |
Con il prelievo dell’energia elettrica, anche il potere dispositivo (ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA) passava dalla Fluvius al convenuto, il quale consumava immediatamente l’energia elettrica. La Fluvius poteva non essere d’accordo con tale consumo, ma non poteva neanche impedirlo. Pertanto, si può sostenere che la Fluvius abbia oggettivamente effettuato – anche se probabilmente contro la sua volontà – una cessione di beni al convenuto. In cambio, il convenuto è tenuto adesso a pagare una somma di denaro in funzione dell’entità energia elettrica consumata, cosicché anche tale cessione è stata effettuata a titolo oneroso. |
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30. |
Prima facie, la direttiva IVA non tratta l’utente illegale di energia elettrica (nella specie, il convenuto) diversamente dall’utente di energia elettrica che rispetta la legge. Entrambi (l’uno per contratto, l’altro a norma di legge) devono pagare un prezzo per il consumo dell’energia elettrica oggettivamente avvenuto, il quale include l’IVA. Né la natura di imposta sui consumi dell’IVA né il principio di neutralità o il principio di proporzionalità ostano a tale conclusione. Al contrario, il principio di neutralità impone, in linea di principio, la parità di trattamento di attività legittime e illegittime ( 3 ). |
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31. |
Ciononostante, il giudice del rinvio in Belgio ritiene evidentemente possibile che siffatto prelievo illegale di energia elettrica da parte del convenuto costituisca un’operazione non imponibile. In tal caso, ai sensi della direttiva IVA, al convenuto non potrebbe essere imputata l’IVA. Si pone pertanto la questione decisiva di stabilire se una fornitura di energia elettrica tecnicamente imponibile e soggetta ad IVA debba essere trattata come non imponibile solo in quanto il consumatore si è procurato esso stesso illegalmente l’oggetto della fornitura (nella specie, l’energia elettrica), ma è ciononostante obbligato – non contrattualmente bensì a norma di legge – a pagare in cambio una somma equiparabile in funzione del consumo. |
1. La tassazione di attività illegali nel diritto in materia di IVA
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32. |
A quanto mi consta, la Corte non si è espressa finora sulla questione dell’acquisizione illegale di un bene di consumo da parte del destinatario della prestazione. Esiste tuttavia una consolidata giurisprudenza sull’approccio da adottare nei confronti di attività illegali del prestatore nel diritto in materia di IVA. |
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33. |
Ai sensi di tale giurisprudenza, il principio della neutralità fiscale osta, nell’ambito del prelievo IVA, ad una differenziazione generalizzata tra le transazioni lecite e quelle illecite ( 4 ). Una differenziazione è consentita, secondo la Corte, solo nei casi in cui, date le particolari caratteristiche di alcune merci, è esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito ed uno illecito ( 5 ). |
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34. |
In ogni caso, una simile eccezione «res extra commercium» non ricorre nella specie. L’energia elettrica non è una merce la cui commercializzazione è vietata a causa della sua natura o delle sue caratteristiche. Di conseguenza, una fornitura legale e illegale di energia elettrica devono essere trattate in maniera identica sotto il profilo dell’IVA. |
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35. |
È vero che la giurisprudenza ha riguardato finora soltanto le attività illegali del prestatore. Tuttavia, anche i destinatari della prestazione possono svolgere un’attività imprenditoriale, ed essere dunque concorrenti. Qualora essi non abbiano diritto alla detrazione integrale dell’IVA, la non imposizione delle loro attività illegali rappresenterebbe per gli stessi un vantaggio concorrenziale e violerebbe pertanto il principio della neutralità fiscale. Di conseguenza, l’acquisizione illegale di un bene di consumo da parte del destinatario della prestazione deve essere trattato allo stesso modo della sua acquisizione legale. |
2. Natura dell’IVA quale imposta generale sui consumi
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36. |
A favore della parità di trattamento del consumo legale e illegale di energia elettrica depone anche la natura dell’IVA quale imposta generale sui consumi. Essa è intesa a tassare la capacità del consumatore, la quale si manifesta nel suo impiego di patrimonio per ottenere un beneficio consumabile ( 6 ) L’energia elettrica consumata illegalmente costituisce un siffatto beneficio consumabile. Nella specie, il «ladro di energia elettrica» deve impiegare a tal fine anche del denaro. |
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37. |
Qualora in generale debba essere tassato l’onere finanziario per il consumo di un bene di consumo da parte del consumatore finale, non può allora fare alcuna differenza il fatto che tale consumo sia avvenuto illecitamente ed eventualmente senza conoscenza da parte del prestatore o persino contro la sua volontà, fintantoché a tal fine abbia dovuto essere impiegato del denaro. |
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38. |
Tale approccio è desumibile già dalla giurisprudenza della Corte. In alcune decisioni, la Corte ha stabilito che ricorre una cessione o una prestazione di servizi a titolo oneroso se esiste un nesso diretto fra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto ( 7 ). Determinante a tale fine era l’esistenza di un rapporto tra la portata dei benefici e l’importo del corrispettivo ( 8 ). Dal momento che nella specie la portata energia elettrica prelevata illegalmente (ossia del beneficio) presenta un rapporto diretto con la somma reclamata dalla Fluvius, sussisterebbe una fornitura di energia elettrica a titolo oneroso da parte della Fluvius al convenuto. |
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39. |
Su ciò non inciderebbe il fatto che la Corte abbia successivamente posto maggiormente l’accento sul fatto che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» soltanto quando tra il prestatore e il destinatario della prestazione intercorra un rapporto giuridico ( 9 ). La Corte non ha infatti risolto finora la questione della qualità che un siffatto rapporto giuridico dovrebbe avere. Nell’ambito di applicazione di un’imposta generale sui consumi, esso deve essere interpretato piuttosto estensivamente ( 10 ). Non deve appunto trattarsi di un rapporto giuridico contrattuale «normale»; neanche un cosiddetto debito d’onore, infatti, ha potuto impedire il nesso tra la prestazione e il corrispettivo pagato «sull’onore» ( 11 ). |
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40. |
Di conseguenza, è sufficiente un qualsivoglia rapporto giuridico tra il prestatore e il destinatario della prestazione. Si tratterà perlopiù di un rapporto giuridico contrattuale, un rapporto giuridico previsto per legge non è tuttavia escluso. Determinante è il nesso diretto tra il pagamento del denaro e un bene di consumo concreto ( 12 ). La Corte ha pertanto ritenuto sussistente una cessione a titolo oneroso anche quando, a causa della risoluzione anticipata, doveva essere pagata una «penale», corrispondente al prezzo che avrebbe dovuto essere versato anche senza risoluzione ( 13 ) Lo stesso valeva per l’utilizzo di un parcheggio da parte dell’utente in violazione del contratto ( 14 ). |
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41. |
Anche nel caso di specie sussiste un nesso diretto tra il pagamento del denaro e il consumo energia elettrica prelevata. In forza del decreto sull’energia, il quale disciplina la remunerazione per tale elettricità, ricorre senza dubbio un rapporto giuridico, segnatamente un rapporto giuridico previsto per legge tra il gestore della rete di distribuzione (Fluvius) e il consumatore (convenuto). |
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42. |
È difficilmente spiegabile anche alla luce dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali perché al consumatore di energia elettrica onesto venga addebitata un’imposta che il consumatore di energia elettrica disonesto (illegale) non deve sostenere, sebbene esista un mercato comune per tali prestazioni ed entrambi impieghino denaro per lo stesso beneficio consumabile. Non sono in ogni caso ravvisabili motivi oggettivi che giustificherebbero tale disparità di trattamento. |
3. Conclusione a contrario dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA
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43. |
Tale conclusione viene confermata da una lettura a contrario dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA. Quest’ultimo stabilisce che è considerata cessione di beni il trasferimento della proprietà di un bene (si tratta del prototipo di un’acquisizione del potere dispositivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA) anche qualora esso avvenga in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge e debba essere pagata un’indennità. |
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44. |
È vero che, nel caso di specie – diversamente da quanto sostenuto dal Belgio – i presupposti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA non ricorrono. L’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA presuppone, infatti, che il trasferimento della proprietà di un bene avvenga in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge ( 15 ). Il caso classico di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA è pertanto l’espropriazione dietro pagamento di un’indennità. |
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45. |
Tuttavia, nella specie, il trasferimento della proprietà su un bene (qui l’energia elettrica) avviene non in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge, bensì in forza del prelievo illegale da parte del convenuto e l’immediato consumo. La Fluvius è unicamente costretta di fatto a tollerare siffatto prelievo. Per contro, il pagamento da parte del convenuto è dovuto a norma di legge (qui in forza del decreto sull’energia). |
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46. |
Alla base dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA si trova tuttavia la valutazione secondo cui deve essere irrilevante se il soggetto passivo trasferisca volontariamente un bene di consumo a titolo oneroso o se tale trasferimento avvenga involontariamente ma sempre a titolo oneroso. Tale approccio diviene ancora più evidente nell’allora proposta di sesta direttiva della Commissione. L’articolo 5, paragrafo 2, recitava ivi ancora che è considerata una cessione: «f) il trasferimento, dietro pagamento di un indennizzo, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome, qualora la cessione volontaria del predetto bene sia assoggettabile all’imposta» ( 16 ). Da ciò emergeva più chiaramente che il legislatore è, in sostanza, interessato alla parità di trattamento nel caso di fornitura identica ai consumatori. Non dovrebbero fare alcuna differenza il motivo e il fondamento del trasferimento di un bene di consumo dietro pagamento di un corrispettivo. |
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47. |
Tale valutazione continua ad essere ravvisabile nel testo dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA. Essa può essere senz’altro trasposta, a mio avviso, anche al caso in oggetto. Qualora il proprietario dell’energia elettrica (la Fluvius) non possa impedire il trasferimento di proprietà effettuato tramite il prelievo illegale, ma riceva tuttavia a norma di legge una remunerazione in funzione del consumo, ciò depone nel senso di una cessione (forzata) a titolo oneroso, la quale è soggetta ad IVA. Ciò vale in particolare laddove l’operazione sarebbe soggetta ad IVA nel caso in cui il proprietario energia elettrica dovesse avere ceduto quest’ultima volontariamente (ossia per contratto). |
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48. |
Infatti, se già un trasferimento della proprietà che avviene contro la volontà, perché la legge lo prescrive, costituisce una cessione, ciò vale a maggior ragione per un trasferimento della proprietà che avviene parimenti contro la volontà, ma la legge prescriva non il medesimo bensì un obbligo di remunerazione. In entrambi i casi il proprietario è obbligato ad accettare la perdita della proprietà ed ottiene in cambio una remunerazione ovvero un’indennità da parte del destinatario della prestazione (consumatore). |
4. Conclusione intermedia
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49. |
Ritengo pertanto – al pari della Commissione – che già i requisiti di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA siano soddisfatti. Con il prelievo dell’energia elettrica è stata posta in essere (più precisamente: tollerata) una fornitura energia elettrica da parte della Fluvius, la quale deve essere remunerata a norma di legge. Sussiste pertanto una cessione a titolo oneroso. |
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50. |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA deve pertanto essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia elettrica costituisce una cessione di beni a titolo oneroso, qualora la remunerazione da pagare a norma di legge sia configurata in funzione del consumo come nel caso di un prelievo legale. Il consumatore di energia che agisce disonestamente non può ricevere un trattamento più favorevole sotto il profilo dell’IVA rispetto al consumatore di energia che agisce onestamente. |
B. Approvvigionamento mediante un prelievo illegale di energia elettrica quale attività economica di un gestore della rete di distribuzione come la Fluvius (terza questione)
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51. |
La terza questione del giudice del rinvio riguarda l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un gestore della rete di distribuzione, il quale di norma non funge da fornitore di energia elettrica, debba essere considerato un soggetto passivo anche in relazione alle quantità di energia elettrica prelevate illegalmente. |
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52. |
Si tratta di chiarire, in definitiva, come debbano essere classificate le attività a titolo oneroso che non fanno parte dell’attività principale vera e propria. Per le persone fisiche tale questione si pone più spesso, poiché essa attiene, in sostanza, alla delimitazione tra l’attività imprenditoriale (e quindi anche soggetta ad IVA) e privata (non soggetta ad IVA). Sembra tuttavia poco plausibile che la fornitura a titolo oneroso di energia elettrica da parte di un gestore della rete di distribuzione, il quale deve compensare altrimenti a proprie spese le quantità di energia elettrica mancanti, debba costituire un’attività non imprenditoriale (o persino privata). |
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53. |
Nella specie, infatti, la fornitura di energia elettrica è direttamente connessa all’attività di gestore della rete di distribuzione. Sembra che in Belgio il gestore della rete di distribuzione debba compensare a proprie spese le minori quantità di energia elettrica risultanti dal prelievo illegale di energia elettrica da parte di terzi. Di conseguenza, già la legge (nella specie il decreto sull’energia) imputa all’attività economica della Fluvius tale rischio delle forniture «inconsapevoli» che hanno luogo nell’ambito di un rapporto giuridico previsto per legge. In tal modo, si concretizza presso la medesima un rischio imprenditoriale tipico della sua attività quale gestore della rete di distribuzione. |
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54. |
Di conseguenza, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato nel senso che anche la fornitura di energia elettrica da parte di un gestore della rete di distribuzione costituisce un’attività economica del medesimo se e in quanto in essa si concretizza un rischio della sua attività economica quale gestore della rete di distribuzione. |
C. Sulla qualità di soggetto passivo di un gestore della rete di distribuzione di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA (quarta questione)
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55. |
La quarta questione consta di due parti. Con la prima parte della quarta questione si chiede se «l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la Fluvius è un ente (inteso come «altro ente di diritto pubblico», dal momento che in molte versioni linguistiche dell’articolo 13 non viene utilizzato tale termine). Si tratta di una questione con cui si chiede la valutazione del contesto fattuale concreto, per il quale è competente unicamente il giudice del rinvio. |
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56. |
Per rispondere ad una questione riformulata, ossia se un gestore della rete di distribuzione con la forma giuridica della Fluvius debba essere considerato un «altro ente di diritto pubblico», non vengono forniti alla Corte sufficienti elementi di fatto. Qualora la Fluvius, come affermato dalla stessa, dovesse ad esempio essere una persona di diritto privato, la sussistenza di un «altro ente di diritto pubblico» è esclusa. |
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57. |
È difficilmente conciliabile con il testo della direttiva interpretare la nozione di «ente di diritto pubblico» nel senso di un «ente di diritto privato». Ciò vale a maggior ragione se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA, deve effettivamente essere «interpretato restrittivamente» ( 17 ). Tuttavia, nella causa Saudaçor, la Corte sembra avere ritenuto possibile che una società di capitali di diritto privato possa essere considerata, in determinate circostanze, un «altro ente di diritto pubblico» ( 18 ). La Corte ha peraltro formulato i requisiti a tal fine in maniera tale (inserimento nella pubblica amministrazione, esercizio della pubblica autorità, poteri sovrani) ( 19 ) che essi non possono in realtà mai sussistere nel caso di una società di capitali di diritto privato. |
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58. |
Stando alle informazioni pubbliche disponibili su Internet, il gestore della rete di distribuzione Fluvius sembra tuttavia essere una persona giuridica di diritto pubblico incaricata, quale associazione di diversi comuni, dell’espletamento di compiti di interesse pubblico. In tal caso si può tuttavia parlare senz’altro di un «altro ente di diritto pubblico» e la prima parte della quarta questione del giudice del rinvio non è spiegabile. |
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59. |
Nella seconda parte della quarta questione, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva IVA. Quest’ultimo prevede che gli enti di diritto pubblico, anche quando esercitano attività in quanto pubbliche autorità, sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda determinate attività elencate nell’allegato I (l’erogazione di energia elettrica rientra tra le medesime – v. punto 2). Ciò vale anche quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza (secondo comma). A tale imponibilità di base viene tuttavia fatta un’eccezione al terzo comma «quando [tali attività] (…) sono trascurabili». Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di quest’ultima eccezione. |
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60. |
Esso sembra manifestamente prendere le mosse dalla premessa errata secondo cui, con riguardo ad attività trascurabili ai sensi dell’allegato I, l’imponibilità delle operazioni debba essere negata di per sé. L’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva IVA costituisce tuttavia una disposizione applicabile soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 13, paragrafo 1. Essa è unicamente intesa a garantire che organismi di diritto pubblico che svolgono siffatte attività tipiche di fornitura ai consumatori elencate all’allegato I debbano essere trattati di per sé come soggetti passivi, anche qualora essi dovessero operare al riguardo in quanto pubbliche autorità. Se pertanto già non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 13, paragrafo 1 (attività in quanto pubbliche autorità) o al secondo comma (assenza di distorsioni della concorrenza di una certa importanza) della direttiva IVA, il terzo comma e l’eccezione ivi prevista per le attività trascurabili non rilevano affatto. |
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61. |
Il giudice del rinvio non chiarisce perché tuttavia la fornitura di energia elettrica di cui all’allegato I, punto 2 da parte della Fluvius nella sua qualità di gestore della rete di distribuzione debba costituire un’attività che la Fluvius esercita in quanto pubblica autorità (articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA). La circostanza che la Fluvius debba agire in giudizio dinanzi ad un giudice civile per ottenere il corrispettivo della cessione di elettricità depone piuttosto in senso contrario. È parimenti impossibile per la Corte valutare se il non assoggettamento di tali forniture provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza (articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA). Ciò dipenderebbe probabilmente dalla portata delle forniture di energia elettrica, le quali non sono state neanche comunicate dal giudice. Le cifre prodotte dalla Fluvius depongono piuttosto nel senso di una distorsione della concorrenza. |
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62. |
Qualora il giudice del rinvio dovesse ciononostante pervenire alla conclusione che l’erogazione di energia elettrica nell’ambito del prelievo illegale sia un’attività che la Fluvius esercita in quanto pubblica autorità e il cui non assoggettamento non provoca neanche distorsioni della concorrenza di una certa importanza, il terzo comma sarebbe effettivamente applicabile. In tal caso, la Fluvius, a causa delle forniture di energia elettrica contemplate dall’allegato I, dovrebbe essere considerata soggetto passivo, a meno che tale attività non sia trascurabile. Tuttavia, persino in un caso del genere, tale eccezione di cui al terzo comma, a mio avviso, non interverrebbe. |
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63. |
Come ho già illustrato in altra sede ( 20 ) l’articolo 13 della direttiva IVA si basa sulla premessa che attività esercitate in quanto pubblica autorità dallo Stato in qualità di creditore d’imposta non devono essere nuovamente assoggettate a imposta da quest’ultimo al fine di perseguire la neutralità sul piano della concorrenza ( 21 ) Di norma, in base all’analisi tipologica richiesta, tali «funzioni» non costituiscono attività economiche ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA. |
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64. |
Qualora siano tali, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva, quale regime semplificato, impedisce, a determinate condizioni, che sorgano obblighi tributari (di registrazione, dichiarazione e versamento) a carico dello Stato. Di conseguenza, «attività trascurabili» ai sensi del terzo comma possono sussistere solo qualora il principio di semplificazione sia ancora pertinente. Ciò presuppone che a causa delle sole attività trascurabili ai sensi dell’allegato I sorgano adesso particolari obblighi di versamento, registrazione e dichiarazione per l’ente di diritto pubblico. |
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65. |
Ciò non avviene nel caso di specie, poiché la Fluvius è un soggetto passivo già a causa dell’attività di gestore della rete di distribuzione. L’imponibilità delle forniture di energia elettrica avvenute tramite il prelievo illegale non comporta il sorgere di obblighi supplementari che devono essere evitati mediante un regime semplificato. Tale approccio restrittivo è conforme alla giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato restrittivamente ( 22 ). |
V. Conclusione
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66. |
Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dal Vredegerecht te Antwerpen (giudice di pace di Anversa, Belgio):
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( 1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 2 ) Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 (GU 2006, L 347, pag. 1) nella versione vigente negli anni controversi (maggio 2017-agosto 2019).
( 3 ) Kokott J., EU Tax Law, 2022, pag. 127; § 3, punti 33 e segg. e 36 e segg. e la giurisprudenza ivi citata.
( 4 ) V., ex multis, sentenze del 10 novembre 2011, Rank Group (C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 45); del 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling (C‑439/04 e C‑440/04, EU:C:2006:446, punto 50), e del 29 giugno 1999, Coffeeshop Siberië (C‑158/98, EU:C:1999:334, punti 14 e 21).
( 5 ) Ciò varrebbe, ad esempio, per stupefacenti e denaro falso. V. sentenze del 29 giugno 1999, Coffeeshop Siberië (C‑158/98, EU:C:1999:334, punto 21); dell’11 giugno 1998, Fischer (C‑283/95, EU:C:1998:276, punto 21); del 28 maggio 1998, Goodwin e Unstead (C‑3/97, EU:C:1998:263, punto 9); del 2 agosto 1993, Lange (C‑111/92, EU:C:1993:345, punto 16); del 6 dicembre 1990, Witzemann (C‑343/89, EU:C:1990:445, punto 19), e del 5 luglio 1988, Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat (289/86, EU:C:1988:360, punto 20). Di opinione espressamente diversa, tuttavia, ad esempio, il Tribunale federale svizzero, sentenza del 3 maggio 2007 - A-1342/2006, BVGE-2007-23, punto 5.5.1 e segg. (sulle sostanze stupefacenti).
( 6 ) V., a titolo esemplificativo, sentenze del 3 maggio 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264, punto 23); dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a. (C‑283/06 e C‑312/06, EU:C:2007:598, punto 37 – «è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti»), e del 18 dicembre 1997, Landboden-Agrardienste (C‑384/95, EU:C:1997:627, punti 20 e 23 – «Si deve tener conto unicamente della natura dell’impegno assunto: per rientrare nel sistema comune dell’IVA, detto impegno deve implicare un consumo»).
( 7 ) Sentenza dell’8 marzo 1988, Apple and Pear Development Council (102/86, EU:C:1988:120, punto 12). Parimenti, sentenze del 29 luglio 2010, Astra Zeneca UK (C‑40/09, EU:C:2010:450, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata) e del 16 ottobre 1997, Fillibeck (C‑258/95, EU:C:1997:491, punto 12).
( 8 ) Sentenza dell’8 marzo 1988, Apple and Pear Development Council (102/86, EU:C:1988:120, punto 15). V. anche sentenza del 16 ottobre 1997, Fillibeck (C‑258/95, EU:C:1997:491, punto 16).
( 9 ) Sentenza del 3 marzo 1994, Tolsma (C‑16/93, EU:C:1994:80, punto 14). Analogamente, sentenze del 2 maggio 2019, Budimex (C‑224/18, EU:C:2019:347, punto 30), e dell’11 maggio 2017, Posnania Investment (C‑36/16, EU:C:2017:361, punto 31).
( 10 ) Per un’interpretazione ampia v. anche le mie conclusioni nella causa MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:413, paragrafi 34 e segg.).
( 11 ) Sentenza del 17 settembre 2002, Town & County Factors (C‑498/99, EU:C:2002:494, punto 16 e segg.).
( 12 ) In tal senso anche sentenza del 20 gennaio 2022, Apcoa Parking Danmark (C‑90/20, EU:C:2022:37, punto 37 e segg.).
( 13 ) Sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17, EU:C:2018:942, punto 41 e segg.).
( 14 ) Sentenza del 20 gennaio 2022, Apcoa Parking Danmark (C‑90/20, EU:C:2022:37, punti 33 e 34).
( 15 ) Sentenze del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto) (C‑604/19, EU:C:2021:132, punto 56), e del 13 giugno 2018, Gmina Wrocław (C‑665/16, EU:C:2018:431, punto 37).
( 16 ) Proposta di sesta direttiva della Commissione in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, COM(73) 950 del 20 giugno 1973.
( 17 ) Sentenze del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto) (C‑604/19, EU:C:2021:132, punto 77); del 22 febbraio 2018, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. (C‑182/17, EU:C:2018:91, punto 54); del 29 ottobre 2015, Saudaçor (C‑174/14, EU:C:2015:733, punto 49), e del 16 settembre 2008, Isle of Wight Council e a. (C‑288/07, EU:C:2008:505, punto 60).
( 18 ) Sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor (C‑174/14, EU:C:2015:733, punti 61 e 68).
( 19 ) Sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor (C‑174/14, EU:C:2015:733, punto 56 e segg.).
( 20 ) V. le mie conclusioni nella causa Gmina O. (C‑612/21, EU:C:2022:874, paragrafo 62).
( 21 ) V., sulla problematica dell’«autoimposizione dello Stato», le mie conclusioni nella causa Gemeente Borsele e Staatssecretaris van Financiën (C‑520/14, EU:C:2015:855, paragrafo 23 e segg.).
( 22 ) Sentenze del 25 febbraio 2021, Gmina Wrocław (Conversione del diritto di usufrutto) (C‑604/19, EU:C:2021:132, punto 77); del 22 febbraio 2018, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. (C‑182/17, EU:C:2018:91, punto 54); del 29 ottobre 2015, Saudaçor (C‑174/14, EU:C:2015:733, punto 49), e del 16 settembre 2008, Isle of Wight Council e a. (C‑288/07, EU:C:2008:505, punto 60).
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