ECLI:EU:C:2022:539•Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 7 luglio 2022.#Procedimento penale a carico di HYA e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni.#Causa C-348/21.
Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 7 luglio 2022.#Procedimento penale a carico di HYA e a.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al processo – Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Esame di testimoni a carico in assenza dell’imputato e del suo difensore nella fase predibattimentale del procedimento penale – Impossibilità di esaminare i testimoni a carico nella fase giudiziale di tale procedimento – Normativa nazionale che consente a un giudice penale di fondare la sua decisione sulla deposizione anteriore di detti testimoni.#Causa C-348/21.
ECLI:EU:C:2022:539Eu Cjeu7 lug 2022
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTHONY COLLINS
presentate il 7 luglio 2022 ( 1 )
Causa C‑348/21
HYA,
IP,
DD,
ZI,
SS
altra parte nel procedimento:
Spetsializirana prokuratura
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 – Onere della prova – Diritto di presenziare al processo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47, secondo comma e 48, paragrafo 2 – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Dichiarazioni rese da un testimone dinanzi a un giudice nella fase predibattimentale del procedimento penale in assenza degli imputati o dei loro rappresentanti – Impossibilità per gli imputati e per i loro rappresentanti di esaminare testimoni a carico nella fase dibattimentale del procedimento penale»
I. Introduzione
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1. |
Il diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo include il diritto di parteciparvi oppure il diritto di essere uno spettatore? Lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) chiede alla Corte di rispondere a tale questione nell’ambito del secondo di cinque rinvii pregiudiziali da esso proposti nel contesto dello stesso procedimento penale ( 2 ). |
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione europea
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2. |
Conformemente al suo articolo 1, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( 3 ), stabilisce norme minime comuni concernenti alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo. |
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3. |
I considerando da 9 a 11, 22, da 33 a 35, 47 e 48 della direttiva 2016/343 così recitano:
(…)
(…)
(…)
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4. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, rubricato «Onere della prova», stabilisce quanto segue: «Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile». |
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5. |
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, rubricato «Diritto di presenziare al processo», così dispone: «1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:
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6. |
L’articolo 13 della direttiva 2016/343, rubricato «Non regressione», prevede quanto segue: «Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato». |
B. Diritto bulgaro
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7. |
Ai sensi dell’articolo 12 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») ( 4 ), il procedimento giudiziario si svolge in regime di contraddittorio e la difesa dispone degli stessi diritti dell’accusa. |
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8. |
Dall’articolo 46, paragrafo 2, punto 1, e dall’articolo 52 dell’NPK risulta che la fase predibattimentale del procedimento penale è condotta dalle autorità inquirenti sotto la direzione e il controllo del pubblico ministero. |
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9. |
L’articolo 117 dell’NPK prevede quanto segue: «Tutti i fatti che un testimone ha percepito e che possono contribuire alla determinazione della verità oggettiva possono essere stabiliti con dichiarazioni di testimoni». |
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10. |
Nella decisione di rinvio, in riferimento all’articolo 107, paragrafo 1 e agli articoli 139 e 224 dell’NPK, si afferma che il testimone è sentito nella fase predibattimentale del procedimento penale, al fine di raccogliere prove, di regola in assenza della difesa. In riferimento all’articolo 280, paragrafo 2, dell’NPK, in combinato disposto con l’articolo 253 dello stesso, si dichiara altresì che il testimone è nuovamente sentito in udienza, in presenza della difesa, che ha quindi la possibilità di rivolgergli le proprie domande. |
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11. |
L’articolo 223, paragrafi 1 e 2, dell’NPK, rubricato «Audizione dei testimoni dinanzi al giudice», così dispone: «1) Qualora sussista il rischio che un testimone non possa comparire dinanzi al giudice a causa di una malattia grave, di un periodo prolungato di assenza dal paese o di altri motivi che ne rendano impossibile la comparizione al processo, nonché qualora sia necessaria l’assunzione di una testimonianza a futura memoria particolarmente importante per l’accertamento della verità oggettiva, l’audizione è effettuata dinanzi a un giudice dell’organo giurisdizionale di primo grado competente o dell’organo giurisdizionale di primo grado nella cui circoscrizione si svolge l’audizione. In tali circostanze, il fascicolo non è sottoposto al giudice. 2) L’autorità preposta alla fase predibattimentale garantisce la presenza del testimone e la possibilità per l’imputato e per il suo eventuale difensore, di partecipare allo svolgimento dell’audizione». |
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12. |
L’articolo 281, paragrafi 1 e 3, dell’NPK, rubricato «Lettura della deposizione», prevede quanto segue: «1) Le dichiarazioni rese da testimoni nella stessa causa dinanzi a un giudice nella fase predibattimentale o dinanzi a una diversa composizione dell’organo giurisdizionale sono oggetto di lettura nei seguenti casi: (…)
(…) 3) Alle condizioni previste all’articolo 281, paragrafo 1, punti da 1 a 6, le dichiarazioni di un testimone dinanzi all’autorità preposta alla fase predibattimentale sono oggetto di lettura qualora l’imputato e il suo difensore, se autorizzato o nominato, abbiano partecipato all’audizione. In caso di pluralità di convenuti, la lettura delle dichiarazioni dei testimoni relative ai capi d’accusa formulati nei loro confronti richiede il consenso degli imputati che non sono stati convocati all’audizione o che hanno debitamente motivato la loro mancata comparizione». |
III. Causa principale e questione pregiudiziale
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13. |
Lo Spetsializirana prokuratura (Pubblico Ministero specializzato, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di diverse persone per la loro presunta partecipazione a un’organizzazione criminale avente lo scopo di far attraversare illegalmente i confini bulgari a cittadini di paesi terzi, di aiutarli a entrare illegalmente nel territorio bulgaro e di accettare o versare tangenti nel contesto di tali attività. |
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14. |
Nella fase predibattimentale del procedimento penale le autorità inquirenti che assistevano il pubblico ministero hanno sentito cinque cittadini di paesi terzi, MM, RB, KH, HN e PR (in prosieguo, congiuntamente: i «testimoni»), il cui l’ingresso clandestino in Bulgaria sarebbe stato agevolato da cinque persone, ossia IP, DD, ZI, SS e HYA (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»). I primi tre imputati erano agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Sofia (Bulgaria). |
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15. |
Conformemente all’articolo 223 dell’NPK, i testimoni sono stati sentiti dinanzi a un giudice: MM, RB e PR sono comparsi il 30 marzo e il 12 aprile 2017, HN è comparso il 30 marzo 2017 e KH il 26 maggio 2017 ( 5 ). Tali audizioni si sono svolte prima che gli imputati fossero stati formalmente accusati e fosse loro consentito l’accesso a un difensore. IP, DD, SS e HYA sono stati arrestati la sera del 25 maggio 2017 ed è stata formulata un’imputazione nei loro confronti il giorno successivo ( 6 ), mentre ZI è stato arrestato e accusato il 31 maggio 2017. In seguito, gli imputati sono stati sottoposti a custodia cautelare ed è stata loro concessa l’assistenza di un difensore. |
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16. |
Dopo la formulazione dell’imputazione nei confronti degli imputati, il pubblico ministero non ha ritenuto necessario sentire i testimoni in presenza degli imputati o dei loro rappresentanti, nonostante fosse a conoscenza del fatto che erano stati adottati provvedimenti di espulsione nei confronti di quattro di loro, rendendo in tal modo improbabile la presenza di tali testimoni al processo degli imputati. |
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17. |
Il 21 luglio 2017 il pubblico ministero ha proceduto a una seconda audizione dei testimoni MM e RB. MM è stato sentito nuovamente il 22 novembre 2017. Tali audizioni non sono state condotte dinanzi a un giudice e gli imputati e i loro rappresentanti non vi hanno partecipato. |
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18. |
Il 18 gennaio 2018 e il 30 aprile 2018, rispettivamente, SS e DD hanno chiesto espressamente l’autorizzazione a esaminare MM. Il pubblico ministero non ha risposto a tali richieste ( 7 ). |
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19. |
Per effetto della loro presenza clandestina in Bulgaria e in parallelo con il procedimento penale, i testimoni MM, RB, HN e PR sono stati sottoposti a procedimenti amministrativi e collocati in un centro di accoglienza per migranti. Prima del loro rilascio, sono stati loro notificati provvedimenti di espulsione. KH, che è entrato nel paese il 25 maggio 2017, lo ha abbandonato il 29 maggio 2017, senza che nei suoi confronti fosse stato avviato un procedimento amministrativo. |
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20. |
Il 19 giugno 2020, il pubblico ministero specializzato ha depositato presso il giudice del rinvio l’atto di accusa nei confronti degli imputati. I tentativi del giudice del rinvio di rintracciare e citare testimoni ai fini della loro audizione in presenza degli imputati o dei loro rappresentanti si sono rivelati infruttuosi, poiché il loro luogo di residenza era ignoto (come nel caso di RB, HN e PR), poiché erano stati espulsi dalla Bulgaria (come nel caso di MM) o poiché avevano volontariamente lasciato il paese (come nel caso di KH). Il giudice del rinvio ha quindi concluso che non era possibile sentire i testimoni di persona, in presenza degli imputati o dei loro rappresentanti, e che non era possibile, per questi ultimi, esaminarli. |
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21. |
All’udienza del 9 aprile 2021, il pubblico ministero ha chiesto, ai sensi dell’articolo 281, paragrafo 1, dell’NPK, che fosse data lettura nel corso del processo degli imputati delle dichiarazioni rese dai testimoni dinanzi al giudice nel corso della fase predibattimentale del procedimento penale ( 8 ). In tal modo, le dichiarazioni sarebbero state acquisite alle prove sulla cui base il giudice statuisce in ordine alle accuse mosse nei confronti degli imputati. Gli imputati si sono opposti a tale istanza deducendo il motivo che essa li avrebbe privati del loro diritto a un processo equo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. |
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22. |
Il giudice del rinvio precisa che la prova offerta da tali testimoni costituisce il fondamento dell’imputazione ed è determinante ai fini della valutazione della colpevolezza degli imputati. Tuttavia, esso nutre dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione della procedura prevista all’articolo 281, paragrafo 1, dell’NPK, in combinato disposto con l’articolo 223 di quest’ultimo, ai sensi del quale, in assenza di un testimone al processo dell’imputato, le dichiarazioni rese da tale testimone dinanzi a un giudice nella fase predibattimentale del procedimento penale in assenza dell’imputato o del suo rappresentante possono essere lette nel corso del processo, senza che questi ultimi abbiano avuto la possibilità di esaminare detto testimone. |
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23. |
Il giudice del rinvio osserva che, in un processo penale, il giudice penale può basarsi sulle testimonianze rese in presenza dell’imputato o dei suoi rappresentanti. Conformemente all’articolo 281, paragrafi 1 e 3, del NPK, quando il giudice del dibattimento effettua la lettura delle dichiarazioni rese da un testimone durante la fase predibattimentale, tali dichiarazioni vengono acquisite alle prove nel fascicolo e possiedono lo stesso valore probatorio ad esse riconosciuto quando il testimone è presente al processo e risponde alle domande delle parti. Il giudice del rinvio precisa che, qualora vi sia il rischio che un testimone non sia in grado di comparire dinanzi al giudice del dibattimento, egli può essere sentito nella fase predibattimentale dinanzi a un giudice, il cui ruolo consiste nell’orientare l’audizione assicurandone la legittimità formale. Una volta che è stata formulata un’imputazione nei confronti dell’indagato, egli deve essere informato di tale audizione e deve essergli offerta la possibilità di parteciparvi. Tuttavia, al fine di eludere tale obbligo giuridico, le autorità inquirenti procedono sovente all’audizione di testimoni nel corso del periodo di 24 ore tra l’arresto dell’indagato e la sua imputazione formale ( 9 ). Ciò è quanto accaduto nel caso di specie ( 10 ). |
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24. |
Secondo il giudice del rinvio, il diritto dell’imputato di presenziare al processo, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, implica l’esercizio di tutti i diritti ad esso attribuiti nell’ambito di tale processo ai fini della sua difesa, ivi compreso il diritto di esaminare i testimoni a carico. Il giudice del dibattimento può quindi basarsi soltanto sulle prove acquisite in presenza degli imputati o dei loro rappresentanti. Nel caso di specie, sebbene gli imputati siano presenti al loro processo, essi assistono, in realtà, alla lettura delle dichiarazioni rese da testimoni a carico, senza avere la possibilità di esaminare tali testimoni. Con riferimento all’articolo 47, secondo comma, della Carta, il giudice del rinvio ritiene che gli imputati si trovino nella stessa posizione in cui si troverebbero se il pubblico ministero esaminasse tali testimoni in udienza in assenza degli imputati o dei loro rappresentanti. |
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25. |
Il giudice del rinvio osserva inoltre che, quando il pubblico ministero raccoglie elementi di prova nell’ambito di un procedimento incidentale quale quello previsto all’articolo 223 del NPK, senza la partecipazione della difesa, e utilizza tali elementi di prova per dimostrare la colpevolezza degli imputati al loro processo, esso imposta l’impianto probatorio della causa in modo tale da escludere qualsiasi possibilità per gli imputati o i loro rappresentanti di esaminare tali testimoni. Il giudice del rinvio chiede se, in tali circostanze. il pubblico ministero adempia correttamente l’obbligo ad esso imposto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 di provare la colpevolezza dell’imputato. Esso chiede altresì se il diritto a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta esiga che gli imputati dispongano di mezzi giuridici effettivi per difendersi dalle prove a carico addotte dalla pubblica accusa, in particolare della possibilità di esaminare i testimoni a carico. Il giudice del rinvio chiede quindi se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa. |
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26. |
Il giudice del rinvio non ritiene che la lettura, nel corso del processo degli imputati, delle dichiarazioni rese da un testimone nella fase predibattimentale del procedimento, senza che gli imputati abbiano avuto la possibilità di porre le proprie domande a tale testimone, sia in ogni caso incompatibile con il diritto dell’Unione. Sebbene tale procedimento violi il diritto dell’imputato di presenziare al processo, esso può essere necessario quando la comparizione del teste in udienza è oggettivamente impossibile, e purché il pubblico ministero agisca in buona fede e siano adottate misure compensative. |
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27. |
Nel caso di specie, la pubblica accusa era a conoscenza del fatto che i testimoni sarebbero stati espulsi dalla Bulgaria e che sarebbe stato loro difficile, se non impossibile, presenziare al processo. La pubblica accusa era dunque a conoscenza del fatto che le dichiarazioni rese dai testimoni dinanzi al giudice durante la fase predibattimentale, in risposta alle domande del pubblico ministero e in assenza degli imputati e dei loro rappresentanti, sarebbero state lette in udienza e avrebbero avuto lo stesso valore probatorio ad esse riconosciuto nel caso in cui gli imputati o i loro rappresentanti fossero stati presenti nel corso dell’audizione predibattimentale ( 11 ). Inoltre, il diritto nazionale non prevede mezzi per rimediare all’inerzia del pubblico ministero o al suo rifiuto di concedere agli imputati la possibilità di esaminare i testimoni delle cui dichiarazioni intende avvalersi. |
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28. |
In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con i considerando 33 e 34 di quest’ultima, e con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, una legge nazionale secondo cui il diritto dell’imputato a presenziare al processo è garantito e il pubblico ministero adempie regolarmente il suo obbligo di provare la colpevolezza dell’imputato se, nella fase giudiziale del procedimento penale, le dichiarazioni dei testimoni che non possono essere sentiti per motivi oggettivi sono acquisite dalla fase predibattimentale del procedimento, quando detti testimoni sono stati sentiti soltanto dalla pubblica accusa e senza la partecipazione della difesa, ma dinanzi a un giudice, e la pubblica accusa avrebbe potuto consentire la partecipazione della difesa a detta audizione già nella fase predibattimentale ma ha omesso di farlo». |
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29. |
DD, IP e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. |
IV. Valutazione giuridica
A. Rilevanza dell’articolo 6 della CEDU e degli articoli 47 e 48 della Carta
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30. |
Il giudice del rinvio ritiene che la situazione controversa nella presente causa potrebbe essere conforme al diritto dell’Unione qualora taluni dei requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») siano soddisfatti ( 12 ). In particolare, esso richiama la sentenza della Corte EDU nella causa Gani c. Spagna ( 13 ), in cui la Corte ha esaminato, alla luce dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, lettera d), della CEDU, la possibilità, per un giudice, di acquisire come prova dichiarazioni rese dall’unica testimone a carico nel corso della fase predibattimentale del procedimento, in circostanze in cui l’imputato e il suo difensore non avevano potuto esaminarla nel processo poiché soffriva di stress post-traumatico. |
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31. |
Svolgerò due osservazioni al riguardo. |
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32. |
In primo luogo, il giudice del rinvio attinge correttamente alla giurisprudenza della Corte EDU al fine di interpretare la direttiva 2016/343 ( 14 ). |
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33. |
Nel considerando 47 della direttiva 2016/343 si afferma che essa difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla Corte EDU, ivi compresi il diritto a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Dal considerando 48 della direttiva 2016/343 risulta che il livello di tutela che gli Stati membri sono tenuti ad offrire non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte EDU. L’esigenza di rispettare norme minime è strettamente connessa agli obiettivi di rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale ( 15 ). |
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34. |
Nel considerando 33 della direttiva 2016/343 si dichiara che il diritto degli imputati di presenziare al processo si basa sul diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 6 della CEDU, dall’articolo 47, secondo e terzo comma, e dall’articolo 48 della Carta. Ai sensi delle spiegazioni relative alla Carta ( 16 ), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, mentre l’articolo 48 della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU ( 17 ). Ne consegue che il diritto di ogni persona accusata di un reato di esaminare o far esaminare per suo conto i testimoni a carico, sancito all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU, fa parte dei diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Tali diritti esigono che la persona interessata sia posta in grado di far valere in modo adeguato il suo punto di vista sulle accuse mosse a suo carico ( 18 ) e costituiscono, più in generale, un aspetto specifico del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta ( 19 ). |
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35. |
In secondo luogo, tali osservazioni mi inducono a concludere che, oltre all’articolo 47, secondo comma, della Carta, direttamente richiamato dal giudice del rinvio, occorre tener conto anche dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta al fine di offrire una risposta utile alla questione sollevata dal giudice del rinvio ( 20 ). |
B. Questione pregiudiziale
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36. |
Il procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/343, poiché, come risulta dalla decisione di rinvio, esso concerne imputati perseguiti nell’ambito di un procedimento penale quali autori di reati e in relazione ai quali non è ancora intervenuta una decisione definitiva sulla colpevolezza ( 21 ). |
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37. |
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione mira a ridefinire la portata del rinvio pregiudiziale, sostenendo che la questione posta dal giudice del rinvio solleva, in sostanza, un problema di ammissibilità delle prove. Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto di rimanere in silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento. Tale obbligo, tuttavia è imposto «[f]atti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove» ( 22 ). |
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38. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, perlomeno nella misura in cui riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, non solleva alcuna questione concernente l’ammissibilità delle prove. Essa verte invece espressamente sul diritto degli imputati di presenziare al proprio processo, in un contesto in cui il giudice del rinvio desidera conoscere la portata e il contenuto precisi di tale diritto, nonché le conseguenze che ne possono derivare per lo svolgimento del processo degli imputati. In particolare, esso desidera sapere se tale diritto sia pienamente rispettato in circostanze in cui gli imputati possono presenziare al proprio processo per ascoltare le dichiarazioni rese da testimoni a carico nella fase predibattimentale, in loro assenza e in assenza dei loro rappresentanti, e acquisite agli atti senza che gli stessi, in quanto assenti, potessero rivolgere domande a tali testimoni. In altri termini, esso chiede se il diritto di presenziare al processo, quale garantito dalle citate disposizioni, includa necessariamente il diritto dell’imputato o dei suoi rappresentanti di partecipare al processo mediante l’esame dei testimoni a carico. |
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39. |
In subordine, la Commissione sostiene che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non trova applicazione in circostanze come quelle esposte nella decisione di rinvio. |
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40. |
La Commissione sostiene anzitutto che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 si applica soltanto nella fase dibattimentale del procedimento penale. Esso non disciplina, quindi, l’assunzione delle prove durante la fase predibattimentale, ivi compresa ogni questione concernente il diritto degli imputati e/o dei loro rappresentanti di presenziare all’audizione dei testimoni durante tale fase. |
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41. |
Tale argomento non mi convince. Come sottolineato nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla legittimità dell’applicazione dell’articolo 281, paragrafo 1, dell’NPK al processo degli imputati, e non sullo svolgimento del procedimento penale durante la fase predibattimentale. |
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42. |
In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 prevede il diritto dell’imputato di presenziare al proprio processo. In esso non è compreso il diritto degli imputati o dei loro rappresentanti di porre domande ai testimoni. |
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43. |
Sebbene né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 né altre disposizioni di tale direttiva menzionino il diritto dell’imputato di esaminare i testimoni a carico, l’interpretazione del diritto degli imputati di presenziare al proprio processo proposta dalla Commissione equivale a ridurre il loro ruolo a quello di semplici spettatori. Tale interpretazione priva di qualsiasi sostanza l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e rende privo di effetti, se non addirittura di senso, il diritto degli imputati di presenziare al proprio processo. Il giudice del rinvio ritiene giustamente che, qualora tale interpretazione prevalga, la situazione degli imputati sarebbe identica a quella in cui si troverebbero se il pubblico ministero procedesse all’audizione di detti testimoni nel corso del processo in assenza degli imputati o dei loro rappresentanti. |
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44. |
In ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte e della Corte EDU risulta che il diritto degli imputati di esaminare i testimoni a carico nel corso di un processo penale costituisce una parte essenziale del diritto di una persona di presenziare al proprio processo. |
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45. |
Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in una sentenza in cui essa ha interpretato l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, la Corte ha dichiarato che «lo svolgimento di un’udienza pubblica è un principio fondamentale sancito dall’articolo 6 della CEDU [, che] è di particolare importanza in materia penale, dove (..) l’interessato [può] esigere di essere “ascoltato” e di avere la possibilità, in particolare, di esporre oralmente i suoi motivi di difesa, di sentire le deposizioni a suo carico, di esaminare i testimoni in contraddittorio» ( 23 ). |
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46. |
Analogamente, in una causa che concerneva l’applicazione del principio dell’immediatezza del procedimento penale, ai sensi del quale il giudice deve avere conoscenza diretta e immediata della causa di cui è investito ( 24 ), la Corte ha statuito che coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato devono, in linea di principio, sentire di persona i testimoni e valutarne l’attendibilità, che la valutazione dell’attendibilità di un testimone è un’attività complessa, che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest’ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni, e che «uno degli elementi rilevanti di un processo penale equo è la possibilità per l’accusato di essere messo a confronto con i testimoni in presenza del giudice che da ultimo decide» ( 25 ). |
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47. |
In numerose occasioni, la Corte EDU ha avuto l’opportunità di interpretare il diritto delle persone accusate di un reato di esaminare o far esaminare per loro conto i testimoni a carico, quale sancito all’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU, che costituisce un aspetto specifico del diritto a un equo processo riconosciuto dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 26 ). È con riferimento a tali disposizioni che la Corte EDU valuta se un procedimento penale, considerato nel suo complesso, ivi compresa la modalità di assunzione delle prove, sia equo ( 27 ). |
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48. |
Secondo la Corte EDU, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU esigono, di regola, che, prima della pronuncia di una condanna nei confronti di persone accusate di un reato, tutti gli elementi di prova a loro carico siano prodotti in loro presenza nel corso di un’udienza pubblica, allo scopo di favorire il contraddittorio. L’impiego come mezzo di prova di dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini non è di per sé incompatibile con tali disposizioni, a condizione che siano sempre rispettati i diritti della difesa, i quali esigono che, di regola, all’imputato sia offerta una possibilità adeguata ed efficace di contestare ed esaminare i testimoni a carico ( 28 ). |
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49. |
La Corte EDU valuta mediante un triplice criterio la compatibilità con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU di procedimenti penali nel corso dei quali sono utilizzate a fini probatori le dichiarazioni di un testimone assente che non è stato esaminato nel corso del processo ( 29 ). |
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50. |
In primo luogo, deve sussistere un valido motivo per la mancata comparizione al processo del testimone a carico, come il decesso, lo stato di salute, il timore di testimoniare o l’impossibilità di rintracciarlo ( 30 ). |
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51. |
In secondo luogo, una condanna fondata esclusivamente o in misura decisiva su dichiarazioni di una persona che l’imputato non ha avuto la possibilità di esaminare o far esaminare per suo conto, nel corso delle indagini o durante il processo, limita i diritti della difesa in modo tale da rendere il processo incompatibile con le garanzie previste all’articolo 6 della CEDU ( 31 ). |
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52. |
In terzo luogo, la Corte EDU verifica l’esistenza di fattori di compensazione sufficienti, ivi comprese solide garanzie procedurali, per compensare gli svantaggi causati alla difesa dall’ammissione delle dichiarazioni di un testimone assente che non sono state assunte in contraddittorio e per garantire che il processo, valutato nel suo complesso, sia equo ( 32 ). In tale contesto, la Corte EDU esamina i seguenti elementi: l’approccio del giudice del dibattimento alla prova offerta dal testimone assente e non assunta in contraddittorio ( 33 ), la disponibilità e la forza di ulteriori elementi probatori nel processo ( 34 ), nonché le misure procedurali adottate per compensare l’impossibilità di effettuare il controesame del testimone direttamente nel corso del processo ( 35 ). |
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53. |
È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alla questione sollevata in ordine all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. |
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54. |
Come precisato dal giudice del rinvio, l’articolo 281, paragrafo 1, dell’NPK, in combinato disposto con l’articolo 223 dello stesso, consente al giudice investito di un procedimento penale, nel caso in cui un testimone non sia in grado di presenziare al processo per validi motivi, di tener conto, ai fini della determinazione della colpevolezza o dell’innocenza di un imputato, delle dichiarazioni rese da tale testimone dinanzi a un giudice durante la sua audizione da parte della pubblica accusa nella fase predibattimentale del procedimento, restando inteso che, se non è stata formulata un’imputazione nei confronti dell’indagato al momento dello svolgimento dell’audizione, questi non può parteciparvi. |
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55. |
Poiché, in pratica, tali disposizioni impediscono agli imputati o ai loro difensori di esaminare testimoni a carico nel corso del processo, esse possono ledere il diritto di tali persone di presenziare al proprio processo, garantito dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, nonché il diritto a un equo processo e i diritti della difesa sanciti, rispettivamente, all’articolo 47, secondo comma, e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. |
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56. |
Sebbene la Corte non sia tenuta ad applicare il triplice criterio elaborato dalla Corte EDU, esso offre un utile quadro concettuale in riferimento al quale è possibile valutare la compatibilità di procedure, come quelle descritte nella decisione di rinvio, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e dei diritti sanciti all’articolo 47, secondo comma, e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. |
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57. |
La normativa nazionale cui fa riferimento il giudice del rinvio sembra soddisfare il requisito della prima parte di tale criterio, poiché la prova del testimone a carico è ammessa soltanto in presenza di un valido motivo per l’assenza del testimone durante il processo. La questione se la pubblica accusa sia in grado di dimostrare che l’assenza dei testimoni nelle circostanze del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio è giustificata da un motivo valido rientra nella competenza di quest’ultimo. |
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58. |
Spetta parimenti al giudice del rinvio l’applicazione della seconda parte del criterio elaborato dalla Corte EDU alla luce dei fatti che gli sono sottoposti. Qualora esso constati che la prova offerta dai testimoni assenti è decisiva per determinare la colpevolezza degli imputati, ne consegue che la normativa nazionale da esso richiamata limita i diritti di difesa di tali persone in misura incompatibile con le garanzie previste all’articolo 6 della CEDU. |
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59. |
Quanto alla terza parte di tale criterio, gli elementi di cui dispone la Corte tendono a rivelare l’insufficienza dei fattori di compensazione previsti per ovviare agli svantaggi causati agli imputati dall’ammissione di una prova testimoniale non assunta in contraddittorio, che potrebbero garantire l’equità del processo valutato nel suo complesso. Secondo il giudice del rinvio, le dichiarazioni di testimoni rese dinanzi a un giudice conformemente all’articolo 223 dell’NPK e lette ai sensi dell’articolo 281, paragrafo 1, dell’NPK possiedono lo stesso valore probatorio di dichiarazioni rese da testimoni presenti al processo ed esaminati sia dalla pubblica accusa, sia dalla difesa. In particolare, non esiste alcun obbligo per l’accusa, dopo aver sentito un testimone dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 223 dell’NPK in assenza della difesa, di sentire nuovamente tale testimone, in presenza della difesa, durante la fase predibattimentale ( 36 ). Inoltre, la difesa non ha alcuna possibilità di contestare il rifiuto dell’accusa di accogliere una richiesta di esaminare testimoni nella fase predibattimentale o di esigere che essa risponda a una richiesta in tal senso. |
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60. |
Per quanto concerne l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, anch’esso richiamato nella questione pregiudiziale, tale disposizione è uno dei cinque articoli contenuti nel capo 2 della direttiva, dedicato alla presunzione di innocenza. Come risulta dal considerando 22 di tale direttiva, tale disposizione impone agli Stati membri di assicurare che l’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incomba alla pubblica accusa. |
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61. |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 serve quindi a stabilire la ripartizione dell’onere della prova nel processo penale. A differenza di quanto suggerito dal giudice del rinvio, tale disposizione non contiene un requisito ai sensi del quale, per dimostrare la colpevolezza degli imputati, la pubblica accusa può presentare soltanto le prove ottenute nel rispetto della legge, ivi compreso l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. L’oggetto della direttiva 2016/343, quale definito al suo articolo 1, non si prefigge lo scopo di disciplinare tali questioni. |
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62. |
Ritengo pertanto che l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 non sia pertinente rispetto ai fatti del caso di specie e che non occorra quindi rispondere alla richiesta del giudice del rinvio di interpretare tale disposizione. |
V. Conclusione
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63. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dallo Spetsializiran nakazatele sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nei seguenti termini: È incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, e con l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una legge nazionale secondo cui il diritto dell’imputato a presenziare al processo è garantito se, nella fase giudiziale del procedimento penale, sono acquisite le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale del procedimento da testimoni che non possono essere sentiti per motivi oggettivi, quando detti testimoni sono stati sentiti soltanto dalla pubblica accusa e senza la partecipazione della difesa, ma dinanzi a un giudice, e la pubblica accusa avrebbe potuto consentire la partecipazione della difesa a detta audizione nella fase predibattimentale, ma ha omesso di farlo. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) V. ordinanza del 25 marzo 2022, IP e a. (Accertamento dell’esattezza dei fatti nel procedimento principale) (C‑609/21, non pubblicata, EU:C:2022:232); C‑347/21, DD (Nuova audizione di un teste) (GU 2021, C 338, pag. 12), C‑349/21, HYA e a. (Motivazione dell’autorizzazione di intercettazioni telefoniche) (GU 2021, C 338, pag. 13) e C‑269/22, I.P. e a.
( 3 ) GU 2016, L 65, pag. 1.
( 4 ) DV n. 86 del 28 ottobre 2005.
( 5 ) Dalle ore 15.05 alle ore 15.50.
( 6 ) Tra le ore 17.40 e le ore 20.20.
( 7 ) Nelle sue osservazioni, DD sostiene di aver chiesto al pubblico ministero l’autorizzazione a sentire MM e RB e che tali richieste sono state espressamente respinte.
( 8 ) V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
( 9 ) Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge sul Ministero dell’Interno) (DV n. 53, del 27 giugno 2014), in combinato disposto con l’articolo 73 di quest’ultimo, una persona sospettata di aver commesso un reato può essere trattenuta per un periodo massimo di 24 ore. Di regola, alla scadenza di tale termine è formulata un’imputazione nei suoi confronti.
( 10 ) V. il caso di KH, di cui al paragrafo 15 delle presenti conclusioni.
( 11 ) Il giudice del rinvio osserva che, ai sensi del diritto nazionale, le dichiarazioni di un testimone che è stato sentito dinanzi a un giudice o meno, in presenza dell’accusa e della difesa, e le dichiarazioni di un testimone che è stato sentito unicamente in presenza dell’accusa, ma dinanzi a un giudice, possiedono lo stesso valore probatorio.
( 12 ) V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
( 13 ) Corte EDU, 19 febbraio 2013 (CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, §§ 39 e 41). La decisione di rinvio cita espressamente l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU e le sentenze della Corte EDU che interpretano tale disposizione.
( 14 ) V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo di un imputato espulso dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:157, paragrafo 51). Analogamente, nelle sue conclusioni nella causa Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (C‑338/20, EU:C:2021:683, paragrafo 82), l’avvocato generale Bobek ha rilevato che «la Corte non ha ancora avuto l’occasione di produrre un corpus giurisprudenziale sul diritto a un processo equo altrettanto ampio e dettagliato quanto quello sviluppato dalla Corte EDU» e che «[t]uttavia, nelle sue decisioni finora pronunciate, la Corte ha sovente citato espressamente le sentenze della Corte EDU relative all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU e ha “incorporato” nell’ordinamento giuridico dell’Unione i principi che ne derivano».
( 15 ) Considerando 10 della direttiva 2016/343.
( 16 ) GU 2007, C 303, pag. 17.
( 17 ) Inoltre, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Le spiegazioni relative a tale disposizione indicano che il significato e la portata dei diritti così garantiti sono determinati dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU che li interpreta (v. anche sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C‑205/15, EU:C:2016:499, punto 41).
( 18 ) Conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Sofiyska rayonna prokuratura e a. (Processo di un imputato espulso dal territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:157, paragrafo 54).
( 19 ) Infatti, nella sua sentenza del 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna, la Corte EDU ha dichiarato che «l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della [CEDU] costituisce un aspetto specifico del diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, che deve essere preso in considerazione in ogni valutazione dell’equità del procedimento» (CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, § 36). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gambino e Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:208, paragrafo 92).
( 20 ) Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli, sicché la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento (sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19, EU:C:2021:335, punto 30). Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene che il diritto dell’imputato di partecipare all’audizione di un testimone è, in linea di principio, tutelato dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta.
( 21 ) L’articolo 2 della direttiva 2016/343 stabilisce che quest’ultima si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale, in ogni fase di tale procedimento, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.
( 22 ) Articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.
( 23 ) Sentenza del 13 febbraio 2020, Spetsializirana prokuratura (Udienza in assenza dell’imputato) (C‑688/18, EU:C:2020:94, punto 36).
( 24 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gambino e Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:208, paragrafo 44).
( 25 ) Sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628, punti 42 e 43).
( 26 ) V. nota 19 delle presenti conclusioni.
( 27 ) Corte EDU, 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna (CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, § 37 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, §§ 100 e 101 e giurisprudenza ivi citata).
( 28 ) Corte EDU, 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna (CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, § 38 e giurisprudenza ivi citata), e del 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 105 e giurisprudenza ivi citata).
( 29 ) Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 107). Analogamente, nella sua sentenza Gambino e Hyka, la Corte ha statuito che «per stabilire se sia possibile utilizzare come prova il verbale della testimonianza di una vittima, gli Stati membri devono esaminare se l’audizione della medesima possa essere determinante ai fini del giudizio sull’imputato e accertarsi, con garanzie procedurali sufficienti, che la produzione delle prove nel contesto del procedimento penale non pregiudichi l’equità di tale procedimento, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, né i diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa» (sentenza del 29 luglio 2019, C‑38/18, EU:C:2019:628, punto 55).
( 30 ) Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito (CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, §§ 119 e 120), e del 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 119 e giurisprudenza ivi citata).
( 31 ) Corte EDU, 19 febbraio 2013, Gani c. Spagna (CE:ECHR:2013:0219JUD006180008, § 38 e giurisprudenza ivi citata).
( 32 ) Ibidem (§§ 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).
( 33 ) La Corte EDU esamina, in particolare, se il giudice del dibattimento abbia trattato con cautela la prova offerta dal testimone assente e non assunta in contraddittorio, se abbia dimostrato consapevolezza del fatto che le dichiarazioni di un testimone assente rivestono un peso minore e se abbia fornito una motivazione dettagliata quanto al motivo per cui ha ritenuto detta prova attendibile, alla luce degli altri elementi di prova disponibili (Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 126).
( 34 ) Ibidem, § 128.
( 35 ) Secondo la Corte EDU, una garanzia importante è aver offerto agli imputati o al loro difensore la possibilità di esaminare il testimone durante la fase delle indagini. Essa ha dichiarato, a tal riguardo che, «qualora le autorità inquirenti [ritengano], nella fase istruttoria, che un testimone non sarà sentito nel corso del processo, [è] indispensabile dare alla difesa l’opportunità di rivolgere domande alla vittima nel corso delle indagini preliminari» (Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 130).
( 36 ) Tranne nel caso in cui il nuovo esame si svolga dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 223 del NPK, dopo che sia stata formulata un’imputazione nei confronti dell’indagato. Non risulta che vi sia l’obbligo di procedere a un siffatto nuovo esame.
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