Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 9 aprile 2025 (Estratti).#Hypo Vorarlberg Bank AG contro Comitato di risoluzione unico.#Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Principio della certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di irretroattività – Eccezione di illegittimità.#Causa T-336/20.

ECLI:EU:T:2025:383Eu Chamb Extd 08 T9 apr 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

9 aprile 2025 ( *1 )

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltati – Principio della certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Principio di irretroattività – Eccezione di illegittimità»

Nella causa T‑336/20,

Hypo Vorarlberg Bank AG, con sede in Bregenz (Austria), rappresentata da G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da D. Ceran e C. Flynn, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio, J. Etienne e G. Bartram, in qualità di agenti;

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Bauerschmidt e E. d’Ursel, in qualità di agenti,

e dalla

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, D. Petrlík, K. Kecsmár (relatore), S. Kingston e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 27 giugno 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

1

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Hypo Vorarlberg Bank AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/79 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), del 7 dicembre 2022, che revoca la decisione SRB/ES/2020/16 del SRB, del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016 di Banco Cooperativo Español, SA, Hypo Vorarlberg Bank AG (già Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG) e Portigon AG al Fondo di risoluzione unico, e che calcola i loro contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

I. Fatti

2

La ricorrente è un ente creditizio con sede in Austria.

3

Con la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: i «contributi ex ante»), per l’anno 2016 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2016»), degli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

4

Con la decisione SRB/ES/SRF/2016/13, del 20 maggio 2016, relativa alla correzione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016 al SRF, che integra la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, il SRB ha rettificato il calcolo dei contributi ex ante degli enti per il periodo di contribuzione 2016.

5

Il 19 marzo 2020, il SRB ha adottato la decisione SRB/ES/2020/16 (in prosieguo: la «decisione del 19 marzo 2020»), con la quale ha sostituito le decisioni menzionate nei precedenti punti 3 e 4 (in prosieguo: le «decisioni iniziali»). Secondo i punti 7 e 8 della decisione del 19 marzo 2020, quest’ultima mirava a porre rimedio ai vizi procedurali e al difetto di motivazione delle decisioni iniziali, che il Tribunale aveva constatato nelle sentenze del 28 novembre 2019, Banco Cooperativo Español/CRU (T‑323/16, EU:T:2019:822), del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16, EU:T:2019:823), e del 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824), le quali annullavano le decisioni iniziali per quanto riguardava, in particolare, la ricorrente.

6

Il 7 dicembre 2022, il SRB ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha revocato e sostituito la decisione del 19 marzo 2020. Secondo i punti da 19 a 22 della decisione impugnata, quest’ultima mirava a porre rimedio al difetto di motivazione della decisione del 19 marzo 2020 che il SRB aveva constatato a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), nonché delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/Portigon e Commissione (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162), vertenti sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2017.

7

Il 20 dicembre 2022, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Austria), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente.

II. Decisione impugnata

8

La decisione impugnata comprende un corpo accompagnato, per quanto riguarda la ricorrente, da quattro allegati.

9

Il corpo della decisione impugnata descrive, nelle sezioni da 3 a 10, la procedura di determinazione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016, applicabile a tutti gli enti.

10

Più in particolare, nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al SRF (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2016 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»).

11

Il SRB ha spiegato di aver fissato detto livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,05% dell’ammontare dei depositi protetti, calcolato alla fine dell’anno, dell’insieme degli enti nel 2015, quale ottenuto a partire dai dati comunicati dagli enti stessi in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

12

Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha descritto la metodologia da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2016. Al riguardo esso ha precisato, al punto 95 di detta decisione, che, per tale periodo, il 60% dei contributi ex ante era stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati dagli enti autorizzati sul territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), e conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63. La parte restante dei contributi ex ante (vale a dire il 40%) è stata calcolata sulla «base dell’unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM o MRU) (in prosieguo: la «base dell’unione» e gli «Stati membri partecipanti»), ai sensi degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81.

13

Peraltro, il SRB ha calcolato i contributi ex ante degli enti, come la ricorrente, passando per le seguenti fasi principali.

14

Nella prima fase del calcolo dei contributi ex ante, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’ammontare delle passività dell’ente stesso, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, rapportato alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività totali dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo.

15

Nella seconda fase del calcolo dei contributi ex ante, il SRB ha proceduto a un adattamento del contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014. Esso ha valutato detto profilo di rischio sulla base delle quattro categorie di rischio menzionate all’articolo 6 del regolamento delegato 2015/63, che sono composte da indicatori di rischio. Per classificare gli enti in funzione del loro livello di rischio, anzitutto, il SRB ha stabilito, per ciascun indicatore di rischio applicato per il periodo di contribuzione 2016, taluni intervalli (panieri) all’interno dei quali sono stati raggruppati gli enti, conformemente all’allegato I, sotto il titolo «Fase 2», punto 3, di detto regolamento delegato. Agli enti assegnati a uno stesso intervallo è stato attribuito un valore comune per l’indicatore di rischio, detto «valore discretizzato». Combinando i valori discretizzati per ciascun indicatore di rischio, il SRB ha calcolato il «fattore di correzione per il rischio» del singolo ente (in prosieguo: il «fattore di correzione»). Moltiplicando il contributo annuale di base dell’ente per il fattore di correzione dello stesso, il SRB ha ottenuto il «contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio» di detto ente.

16

Il SRB ha poi sommato tutti i contributi annuali di base corretti in funzione dei profili di rischio per ottenere un «denominatore comune» utilizzato per calcolare la parte di livello-obiettivo annuale che ciascun ente doveva versare.

17

Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto tra il contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio, da un lato, e il denominatore comune, dall’altro.

18

L’allegato I della decisione impugnata contiene la scheda individuale della ricorrente, che include i risultati del calcolo del suo contributo ex ante (in prosieguo: la «scheda individuale»). Tale scheda espone l’importo del contributo annuale di base della ricorrente nonché il valore del suo fattore di correzione, sia a livello dell’unione che a livello nazionale, menzionando, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervallo cui la ricorrente è stata assegnata. La scheda individuale espone inoltre i dati che sono stati utilizzati ai fini del calcolo dei contributi ex ante di tutti gli enti interessati, quantificati dal SRB sommando o combinando i dati individuali di tutti questi enti. Infine, detta scheda contiene i dati dichiarati dalla ricorrente nel formulario di dichiarazione e utilizzati nel calcolo del suo contributo ex ante.

19

L’allegato II della decisione impugnata comprende i dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante, in forma sintetica ed aggregata. Detto allegato precisa, segnatamente, l’importo complessivo dei contributi ex ante che gli enti interessati sono tenuti a versare per ciascuno di questi Stati membri ed elenca, peraltro, per ciascun indicatore di rischio, il numero di intervalli, il numero di enti rientranti in ciascuno di essi nonché i valori minimi e massimi di detti intervalli. Per ragioni di riservatezza, nel caso di intervalli relativi alla base nazionale, detti valori sono diminuiti o aumentati di un importo casuale, mantenendo la ripartizione originale degli enti.

20

L’allegato IIIb della decisione impugnata esamina le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso della procedura di consultazione condotta dal SRB tra il 24 ottobre e l’8 novembre 2022, prima dell’adozione della decisione impugnata.

III. Conclusioni delle parti

21

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata, compresi i relativi allegati, nella parte che la riguarda;

–

condannare il SRB alle spese dell’intero procedimento e, in subordine, in ogni caso, alle spese sostenute per quanto riguarda la decisione del 19 marzo 2020.

22

Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere parzialmente gli adattamenti del ricorso in quanto irricevibili e respingere integralmente il ricorso in quanto infondato;

–

condannare la ricorrente alle spese;

–

in subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non avrebbe dovuto essere adottata con effetto retroattivo, annullare tale decisione unicamente in questa misura o annullare unicamente il suo articolo 4 e confermarla quanto al resto;

–

in ulteriore subordine, in caso di annullamento integrale della decisione impugnata, mantenere gli effetti di tale decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi a partire dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva.

23

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea chiedono che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso;

–

condannare la ricorrente alle spese.

IV. In diritto

24

Nel ricorso, la ricorrente ha dedotto quattro motivi contro la decisione del 19 marzo 2020. Con il primo, il secondo e il terzo motivo, essa ha dedotto una violazione delle forme sostanziali a causa di una comunicazione incompleta di tale decisione e di un difetto di motivazione di quest’ultima, nonché la violazione del diritto di essere ascoltati. Con il quarto motivo, la ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità del regolamento delegato 2015/63 e, in subordine, eccezioni di illegittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014.

25

Nella memoria di adattamento, depositata ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente deduce dieci motivi contro la decisione impugnata, vertenti:

–

il primo, su una violazione dell’articolo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 15, 296 e 298 TFUE e degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a causa della mancata comunicazione della decisione impugnata nella sua interezza;

–

il secondo, su una violazione del principio della certezza del diritto, a causa dell’adozione della decisione impugnata con effetto retroattivo;

–

il terzo, sul fatto che il SRB abbia determinato il livello-obiettivo annuale in violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59, dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, in quanto il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016 sarebbe eccessivo;

–

il quarto, su una violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta, per l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata;

–

il quinto, su una violazione delle forme sostanziali e del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta nonché dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta, in particolare in quanto il sistema di contributi ex ante sarebbe poco chiaro e la decisione impugnata non conterrebbe una motivazione comprensibile quanto all’esercizio dei margini di discrezionalità del SRB;

–

il sesto, su una violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59, dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 806/2014, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63 nonché dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di proporzionalità, per il motivo che la decisione impugnata non rifletterebbe la situazione di fatto esistente al momento della sua adozione;

–

il settimo, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), della Carta, per l’inosservanza del diritto di essere ascoltati;

–

l’ottavo, su un’eccezione di illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, fondata sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del principio di certezza del diritto, degli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta, del principio di proporzionalità e dell’articolo 290 TFUE;

–

il nono, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81, fondata sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, nonché su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, fondata sulla violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE;

–

il decimo, su un’eccezione di illegittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014, fondata sulla violazione dell’articolo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 15, 296 e 298 TFUE, degli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta, dell’obbligo di motivazione e del principio di certezza del diritto.

26

Occorre esaminare anzitutto i motivi con i quali la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità, vale a dire il nono, il decimo e l’ottavo motivo, poi i motivi vertenti direttamente sulla legittimità della decisione impugnata.

27

Peraltro, il SRB eccepisce l’irricevibilità, da un lato, del terzo e del nono motivo, menzionati al precedente punto 25, in quanto la loro presentazione per la prima volta nella memoria di adattamento sarebbe contraria all’articolo 86 del regolamento di procedura, e, dall’altro, di taluni altri motivi e censure, che non rispetterebbero le condizioni previste all’articolo 76 del regolamento di procedura. Tali eccezioni di irricevibilità saranno esaminate di seguito nell’ordine indicato al precedente punto 26.

A. Sulle eccezioni di illegittimità

1.   Sul nono motivo, vertente sulle eccezioni di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81

28

Con il nono motivo, dedotto per la prima volta nella sua memoria di adattamento, la ricorrente solleva eccezioni di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81. Tale motivo si articola, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, sul fatto che l’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81 violi i limiti delle competenze di esecuzione fissati all’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, la seconda, sul fatto che il regolamento n. 806/2014 non contenga alcuna giustificazione riguardo alla scelta di attribuire la competenza di esecuzione prevista all’articolo 70, paragrafo 7, di detto regolamento al Consiglio anziché alla Commissione, in violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

29

Il SRB, sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, fa valere che il presente motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché esso avrebbe dovuto essere sollevato sin dalla proposizione del ricorso relativo alla decisione del 19 marzo 2020. La sua inclusione, per la prima volta, nella memoria di adattamento violerebbe l’articolo 86 del regolamento di procedura. In ogni caso, esso dovrebbe essere respinto in quanto infondato. Inoltre, secondo il Parlamento, il nono motivo si basa su motivazioni prive di chiarezza.

30

In udienza, la ricorrente ha fatto valere, da un lato, che essa poteva sollevare, nella sua memoria di adattamento, qualsiasi motivo nuovo, senza limitazioni, e, dall’altro, che, riguardo all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, la decisione impugnata conteneva elementi nuovi rispetto a quella del 19 marzo 2020 che le avevano consentito, per la prima volta, di valutare l’incidenza dell’applicazione di tale disposizione sulla sua situazione individuale.

31

Per contro, la ricorrente non ha sostenuto, in udienza, che la decisione impugnata conteneva elementi nuovi rispetto a quella del 19 marzo 2020 per quanto riguardava l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81 e dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014.

a)   Sulla ricevibilità

32

Anzitutto, occorre esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’articolo 86 del regolamento di procedura debba essere interpretato nel senso che le consente di sollevare per la prima volta, nella sua memoria di adattamento, qualsiasi motivo nuovo, senza alcuna limitazione.

33

In proposito, l’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede, nella sua versione applicabile alla memoria di adattamento depositata nella presente causa, che «[q]uando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente può, prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo». La memoria di adattamento contiene, se del caso, i «motivi e gli argomenti adattati», come precisato dall’articolo 86, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

34

Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, le conclusioni delle parti sono caratterizzate, in linea di principio, dalla loro immutabilità. L’articolo 86 del regolamento di procedura costituisce una codificazione di una giurisprudenza preesistente relativa alle eccezioni cui tale principio di invariabilità può andare soggetto (v. sentenza del 9 novembre 2017, HX/Consiglio, C‑423/16 P, EU:C:2017:848, punto 18 e giurisprudenza citata).

35

La Corte ha già dichiarato che, in quanto eccezione al principio di invariabilità dell’istanza, l’articolo 86 del regolamento di procedura deve essere interpretato restrittivamente (sentenza del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione, C‑114/17 P, EU:C:2018:753, punto 54).

36

Dalla formulazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura risulta che tale disposizione consente al ricorrente di «adattare» il suo ricorso «per tener conto [dell’]elemento nuovo» costituito dalla sostituzione o modifica dell’atto inizialmente impugnato e di presentare, a tal fine, conclusioni nonché, se del caso, motivi e argomenti «adattati». Pertanto, poiché detta disposizione riguarda solo un «adattamento» del ricorso iniziale, la finalità di un siffatto adattamento è limitata alla presa in considerazione degli elementi nuovi connessi alla sostituzione o alla modifica dell’atto inizialmente impugnato, vale a dire, in particolare, gli elementi nuovi contenuti nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato. Di conseguenza, l’articolo 86 del regolamento di procedura non può essere interpretato nel senso che consente al ricorrente di sollevare per la prima volta, in una memoria di adattamento, qualsiasi motivo nuovo, sebbene gli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si basa gli fossero già noti al momento della presentazione del suo ricorso e non siano stati modificati nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato.

37

L’interpretazione contraria, sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale essa potrebbe sollevare per la prima volta, nella sua memoria di adattamento, qualsiasi motivo nuovo, senza alcuna limitazione, contrasta non solo con la formulazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ma anche con la giurisprudenza citata al precedente punto 35, la quale impone un’interpretazione restrittiva dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

38

L’interpretazione accolta al precedente punto 36 è corroborata dal regime procedurale al quale è soggetta la memoria di adattamento in forza delle norme previste all’articolo 86 del regolamento di procedura. Da tali norme discende che l’adattamento del ricorso si inserisce nella continuità di un procedimento già esistente, quale inizialmente delimitato dall’atto introduttivo del giudizio. Ciò è dimostrato, in particolare, da un lato, dall’articolo 86, paragrafo 6, del regolamento di procedura, secondo il quale la fase scritta del procedimento, in caso di adattamento del ricorso, comporta un solo scambio di memorie.

39

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 7, del regolamento di procedura, l’adattamento del ricorso consente alle parti intervenienti di «integrare» le loro memorie di intervento. Per contro, tale disposizione non consente la presentazione di nuove domande di intervento a seguito di un adattamento del ricorso. Infatti, ogni istanza di intervento deve essere presentata entro un termine di sei settimane che decorre dalla pubblicazione dell’atto introduttivo del giudizio, conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 79 del medesimo regolamento, mentre l’adattamento del ricorso non è oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’adattamento del ricorso si inserisce quindi in un procedimento caratterizzato dall’immutabilità delle parti già costituite.

40

L’interpretazione accolta al precedente punto 36 è confermata, inoltre, dal contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 86 del regolamento di procedura. Tale disposizione fa parte, insieme agli articoli 84 e 85, dello stesso capo del regolamento di procedura, intitolato «Motivi, prove e adattamento del ricorso». Sebbene ciascuno di tali articoli abbia il proprio ambito di applicazione, tutti si inseriscono nel medesimo contesto normativo consistente, in sostanza, nel preservare il principio di immutabilità del procedimento, pur prevedendo eccezioni a tale principio, la cui portata è strettamente circoscritta. Pertanto, ai sensi degli articoli 84 e 85 del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi e la presentazione di prove o di offerte di prova in corso di causa sono, in linea di principio, vietate, a meno che non siano debitamente giustificate.

41

La conclusione di cui al precedente punto 36 è corroborata altresì dall’interpretazione teleologica dell’articolo 86 del regolamento di procedura, il quale persegue obiettivi di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale, in quanto consente al ricorrente, in caso di sostituzione o di modifica dell’atto inizialmente impugnato con un atto avente il medesimo oggetto, di proseguire il procedimento senza essere obbligato a proporre un nuovo ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 6 marzo 2024, BSW— management company of BMC holding/Consiglio, T‑258/22, non pubblicata, EU:T:2024:150, punto 52 e giurisprudenza citata).

42

L’articolo 86 del regolamento di procedura offre quindi al ricorrente una scelta tra, da un lato, l’adattamento del suo ricorso e, dall’altro, la proposizione di un nuovo ricorso diretto all’annullamento dell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato. Il ricorrente che decide di proseguire il procedimento già avviato, adeguando il proprio ricorso sulla base dell’articolo 86, si colloca nella continuità di un ricorso esistente, con tutti i vincoli che ne derivano rilevati ai precedenti punti 36, 38 e 39, beneficiando al contempo dell’economia procedurale prevista da tale disposizione. Per contro, il ricorrente che decide di proporre un nuovo ricorso, diretto all’annullamento dell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato, non subirà detti vincoli, ma rinuncerà allora all’economia processuale sottesa all’articolo 86 del regolamento di procedura.

43

Anche la giurisprudenza della Corte corrobora la conclusione di cui al precedente punto 36. Infatti, la Corte ha già dichiarato che spetta al Tribunale, quando esamina la ricevibilità della memoria di adattamento di un ricorso, verificare se l’atto impugnato mediante l’adattamento del ricorso presenti, rispetto all’atto impugnato mediante l’atto introduttivo del giudizio, differenze sostanziali tali da richiedere un adattamento dei motivi e degli argomenti dedotti a sostegno dell’atto introduttivo del ricorso (sentenza del 24 gennaio 2019, Haswani/Consiglio, C‑313/17 P, EU:C:2019:57, punto 38). Se ne deve dedurre che le differenze tra l’atto impugnato mediante l’atto introduttivo del giudizio e l’atto impugnato mediante l’adattamento del ricorso costituiscono un fattore pertinente ai fini della valutazione della ricevibilità della memoria di adattamento e, di conseguenza, della ricevibilità dei motivi e degli argomenti presentati per la prima volta in una siffatta memoria.

44

Le considerazioni che precedono non sono rimesse in discussione dal fatto che il Tribunale ha avuto occasione di considerare che l’adattamento del ricorso era un atto processuale equivalente alla proposizione di un’azione di annullamento mediante un ricorso [v. ordinanza del 18 luglio 2016, Arbuzov/Consiglio, T‑195/16, non pubblicata, EU:T:2016:445, punto 20 e giurisprudenza citata, e sentenza del 16 giugno 2021, Lucaccioni/Commissione, T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 70 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. Infatti, in quella sentenza e in quella ordinanza, la memoria di adattamento e il ricorso iniziale sono stati considerati equivalenti ai soli fini della valutazione, da un lato, dei requisiti formali e sostanziali che tali atti dovevano soddisfare, quali risultavano in particolare dall’articolo 76 del regolamento di procedura, e, dall’altro, di un’eventuale situazione di litispendenza (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Saure/Commissione, T‑448/21, non pubblicata, EU:T:2022:525, punto 20). Per contro, nulla in tali decisioni consente di ritenere che l’adattamento del ricorso sia equivalente, sotto tutti gli altri aspetti, alla proposizione di un nuovo ricorso.

45

Analogamente, nella sentenza del 24 maggio 2023, Meta Platforms Ireland/Commissione (T‑452/20, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:277, punti 29 e 30), il Tribunale ha rilevato, in merito alla ricevibilità di un capo delle conclusioni contenuto nella memoria di adattamento, da un lato, che quest’ultimo rientrava in un capo delle conclusioni già presentato, in subordine, nell’atto introduttivo del giudizio e, dall’altro, che l’articolo 86 del regolamento di procedura non imponeva alla parte ricorrente di spiegare specificamente le ragioni per le quali essa aveva deciso di formulare un capo di conclusioni non contenuto, in quanto tale, nel ricorso né le ragioni per le quali essa non aveva potuto formulare tale capo delle conclusioni nell’atto introduttivo del giudizio, diretto contro la decisione iniziale. Tuttavia, così facendo, il Tribunale non ha dichiarato che l’articolo 86 del regolamento di procedura autorizzasse la presentazione, per la prima volta, nella memoria di adattamento, di qualsiasi motivo nuovo, senza alcuna limitazione. Esso ha soltanto constatato l’assenza di un obbligo per la parte ricorrente di fornire una motivazione specifica, nella sua memoria di adattamento, delle ragioni che l’avevano indotta ad adeguare l’uno o l’altro capo delle conclusioni presentato in tale memoria.

46

Peraltro, è giocoforza constatare che nessuna delle cause che hanno dato luogo alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 44 e 45 riguardava la questione se un ricorrente fosse legittimato a sollevare per la prima volta, in una memoria di adattamento, un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE nei confronti di atti di portata generale sulla base dei quali erano state adottate sia la decisione inizialmente impugnata sia la decisione oggetto della memoria di adattamento.

47

Al riguardo, occorre rilevare che una siffatta eccezione di illegittimità modifica le caratteristiche essenziali del ricorso di annullamento, in quanto è diretta contro altre istituzioni dell’Unione, diverse dal convenuto, che sono le autrici dell’atto di portata generale di cui trattasi e alle quali per prime spetta difenderne la legittimità. Orbene, tali altre istituzioni non sono più autorizzate a presentare un’istanza di intervento in tale fase avanzata del procedimento (v. punto 39 supra). La ricevibilità di una tale eccezione sollevata per la prima volta nella memoria di adattamento deve quindi essere subordinata ai limiti fissati all’articolo 86 del regolamento di procedura, quali ricordati al precedente punto 36, e non può essere ammessa incondizionatamente, a rischio di ledere, in modo generale e sistematico, i diritti della difesa delle istituzioni autrici dell’atto di portata generale che ne sia oggetto.

48

Tale valutazione non è rimessa in discussione dal fatto che gli autori degli atti oggetto delle presenti eccezioni di illegittimità, vale a dire il Parlamento e il Consiglio, erano già intervenuti nella presente causa, in quanto si tratta solo di una circostanza congiunturale, mentre l’interpretazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura è una questione di diritto.

49

Tutto ciò considerato, si deve concludere che l’articolo 86 del regolamento di procedura non consente al ricorrente di sollevare per la prima volta, in una memoria di adattamento, un’eccezione di illegittimità nei confronti di un atto di portata generale, sebbene gli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si basa gli fossero già noti al momento della presentazione del suo ricorso e non siano stati modificati nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato.

50

Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato le eccezioni di illegittimità nei confronti dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81 e dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 solo nella memoria di adattamento.

51

Occorre quindi esaminare se gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano le eccezioni di illegittimità menzionate al precedente punto 50 fossero già noti alla ricorrente al momento della presentazione del suo ricorso e se non siano stati modificati nell’atto che sostituisce o modifica l’atto di cui era inizialmente chiesto l’annullamento.

52

Al riguardo, risultava già dai punti 31 e 32 della decisione del 19 marzo 2020, di cui la ricorrente chiedeva l’annullamento nel suo atto introduttivo del giudizio, che il SRB aveva applicato la metodologia di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81.

53

Nella decisione impugnata, il SRB ha ripreso, in sostanza, gli stessi motivi, come risulta dai punti 94 e 95 di tale decisione, senza modificarne la sostanza e senza aggiungervi nuovi elementi sostanziali.

54

Nei limiti in cui il nono motivo verte su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2015/81, è giocoforza constatare che il SRB non ha fatto riferimento a tale disposizione né nella decisione del 19 marzo 2020 né nella decisione impugnata, cosicché non si può ritenere che quest’ultima decisione abbia apportato un qualsivoglia nuovo elemento per quanto riguarda l’applicazione di tale disposizione.

55

Nei limiti in cui il nono motivo verte su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione 2015/81, occorre rilevare che il SRB ha ripreso, ai punti 113 e 165 della decisione impugnata, in sostanza, gli stessi motivi esposti ai punti 58, 64 e 65 della decisione del 19 marzo 2020 per quanto riguarda detta disposizione.

56

Quanto all’eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, vertente sul fatto che tale regolamento non conterrebbe una giustificazione della scelta di attribuire la competenza di esecuzione al Consiglio, anziché alla Commissione, in violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, occorre constatare, da un lato, che l’articolo 70, paragrafo 7, di detto regolamento non è esplicitamente menzionato, quale base giuridica del regolamento di esecuzione 2015/81, né nella decisione del 19 marzo 2020 né nella decisione impugnata. Dall’altro lato, nessuna di queste due decisioni contiene precisazioni sull’obbligo di giustificazione derivante dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, cui fa riferimento la ricorrente nell’ambito della sua eccezione di illegittimità. Non si può quindi ritenere che la decisione impugnata abbia apportato un qualsivoglia nuovo elemento al riguardo.

57

Ne consegue che la decisione impugnata non fa emergere alcun nuovo elemento sostanziale per quanto riguarda l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni controverse.

58

Tale constatazione non è rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente, in udienza, secondo cui l’allegato II della decisione impugnata conteneva dati statistici relativi al calcolo dei contributi ex ante per ciascuno Stato membro partecipante, in forma sintetica e aggregata, mentre tali dati per tutti gli Stati membri partecipanti non figuravano nella decisione del 19 marzo 2020. Secondo la ricorrente, è solo alla luce di tali dati completi che essa avrebbe potuto comprendere che, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, i contributi ex ante erano calcolati in parte su base nazionale e in parte sulla base dell’unione e comprendere altresì quale conseguenza ciò potesse avere sul calcolo del suo contributo individuale.

59

Orbene, è sufficiente rilevare al riguardo, da un lato, che già dal testo della decisione del 19 marzo 2020 risultava che i contributi ex ante di cui trattasi erano calcolati su base nazionale e sulla base dell’unione, in proporzione, rispettivamente, al 60% e al 40%. Dall’altro lato, come giustamente sostenuto dal SRB in udienza, la decisione del 19 marzo 2020 comprendeva anche un allegato II contenente gli importi utilizzati per il calcolo del contributo ex ante sulla base nazionale e dell’unione, nella misura in cui tali cifre erano pertinenti per il contributo ex ante della ricorrente. In proposito, occorre rilevare che tali importi sono identici a quelli contenuti nella seconda e nella terza colonna della pagina 1 dell’allegato II della decisione impugnata per quanto riguarda l’Austria e il livello-obiettivo annuale adottato ai fini del calcolo del contributo ex ante per l’anno di contribuzione in questione.

60

Per quanto concerne le altre disposizioni la cui legittimità è contestata nell’ambito del nono motivo, interrogata al riguardo in udienza, la ricorrente non ha individuato alcun elemento nuovo concreto riguardante la loro applicazione nella decisione impugnata rispetto a quella del 19 marzo 2020.

61

In considerazione di quanto precede, si deve constatare che gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano le eccezioni di illegittimità erano già noti al momento della presentazione del ricorso e non sono stati modificati nella decisione impugnata.

62

Pertanto, il nono motivo deve essere respinto in quanto irricevibile per tardività.

b)   Sul rilievo d’ufficio dell’illegittimità del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81

63

In udienza, la ricorrente ha fatto valere che, in ogni caso, il nono motivo doveva essere considerato come un motivo di ordine pubblico che il Tribunale sarebbe tenuto a rilevare d’ufficio, in quanto, nella sua sentenza del 29 maggio 2024, Hypo Vorarlberg Bank/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑395/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:333), quest’ultimo aveva accolto, da un lato, l’eccezione di illegittimità, sollevata dalla ricorrente in tale causa, nei confronti dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e, di conseguenza, del regolamento di esecuzione 2015/81, in quanto atto privo di base giuridica, e, dall’altro, l’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/81, per il motivo che, nell’adottarlo, il Consiglio aveva ecceduto le sue competenze di esecuzione.

64

In proposito, occorre ricordare che l’inapplicabilità di una disposizione constatata in via incidentale nell’ambito di un’eccezione di illegittimità ha autorità di cosa giudicata solo nei confronti delle parti della controversia (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, non pubblicata, EU:C:1974:16, punto 36; del 5 ottobre 2000, Consiglio/Busacca e a., C‑434/98 P, EU:C:2000:546, punto 26, e del 25 ottobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, punto 157 e giurisprudenza citata).

65

Così, nella sentenza del 29 maggio 2024, Hypo Vorarlberg Bank/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑395/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:333, punti 43 e 86), il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, il regolamento di esecuzione 2015/81 e, ad abundantiam, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento di esecuzione erano inapplicabili «al caso di specie», vale a dire nella causa che ha dato luogo a tale sentenza.

66

Pertanto, il rilievo d’ufficio di un’eccezione di illegittimità per il motivo che, in un’altra causa, il Tribunale ha accolto un’eccezione analoga, debitamente sollevata da una delle parti della controversia, equivarrebbe a violare l’articolo 277 TFUE, da cui risulta che l’inapplicabilità di una disposizione, constatata in via incidentale nell’ambito di un’eccezione di illegittimità, vale solo inter partes. L’interpretazione contraria, sostenuta dalla ricorrente, avrebbe la conseguenza di attribuire a tale disposizione un effetto più ampio di quello ivi previsto, il che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza citata al precedente punto 64.

67

Inoltre, è vero che dalla giurisprudenza risulta che l’incompetenza dell’autore di un atto che arreca pregiudizio costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d’ufficio (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 45 e giurisprudenza citata). Tuttavia, tale giurisprudenza non trova applicazione nel caso di specie. Infatti, il nono motivo non riguarda l’eventuale incompetenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio, bensì l’asserita incompetenza dell’autore dell’atto di portata generale sulla base del quale l’atto lesivo è stato adottato.

68

Orbene, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non può esaminare d’ufficio la questione dell’eventuale illegittimità dell’atto di portata generale in base al quale l’atto che arreca pregiudizio è stato adottato, in quanto tale illegittimità non è di ordine pubblico (sentenza del 27 settembre 2005, Common Market Fertilizers/Commissione, T‑134/03 e T‑135/03, EU:T:2005:339, punto 52).

69

Pertanto, il Tribunale non può rilevare d’ufficio, nella presente causa, l’illegittimità del regolamento n. 806/2014 né quella del regolamento di esecuzione 2015/81.

[omissis]

B. Sui motivi relativi alla legittimità della decisione impugnata

[omissis]

1.   Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59, dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale

212

Il presente motivo riguarda una violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59, dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, in quanto il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016 sarebbe troppo elevato.

213

Tale motivo si articola, in sostanza, in tre censure.

214

In primo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che nessuna disposizione del diritto applicabile impone che il livello-obiettivo finale corrisponda all’1% dei depositi protetti del 2023.

215

In secondo luogo, la ricorrente fa valere il fatto che l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, devono essere intesi nel senso che il livello-obiettivo annuale non può superare l’1% dei depositi protetti dell’anno precedente.

216

In terzo luogo, la ricorrente considera che, a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non può superare il 12,5% del livello-obiettivo finale (in prosieguo: il «massimale del 12,5%»). Orbene, secondo la ricorrente, dalla decisione impugnata risulta che il livello-obiettivo finale ammonta a EUR 56 miliardi. Poiché il SRB ha riscosso circa EUR 7,01 miliardi per il periodo di contribuzione 2016, il massimale del 12,5% sarebbe stato superato.

217

Il SRB eccepisce l’irricevibilità delle tre censure per il motivo che la loro inclusione, per la prima volta, nella memoria di adattamento viola l’articolo 86 del regolamento di procedura, poiché tutti i dati sui quali esse si basano erano già noti alla ricorrente o pubblicamente noti al momento in cui quest’ultima ha presentato il ricorso. Esso contesta altresì la fondatezza del presente motivo.

a)   Sulla prima censura, vertente sul fatto che nessuna disposizione del diritto applicabile impone che il livello-obiettivo finale sia pari all’1% dei depositi protetti del 2023

218

La ricorrente afferma, in sostanza, che il SRB ha determinato il livello-obiettivo finale rispetto all’importo dei depositi protetti del 2023, mentre era tenuto a prendere in considerazione i depositi protetti dell’anno precedente il periodo di contribuzione.

219

In proposito, occorre ricordare che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 enuncia che, «al termine [del] periodo iniziale[,] il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti».

220

Anzitutto, dalla formulazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 risulta che la data di fine del periodo iniziale non è determinante soltanto per fissare la data in cui i mezzi finanziari disponibili del SRF devono raggiungere almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti, ossia il livello-obiettivo finale, ma anche per precisare l’importo di tali depositi che deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo di detto livello-obiettivo.

221

Dai lavori preparatori del regolamento n. 806/2014 risulta, poi, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento è fondato su un approccio dinamico del livello-obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo deve essere determinato in considerazione dell’importo dei depositi protetti al termine del periodo iniziale. Infatti, al punto 4.3.2 della motivazione della sua proposta COM(2013) 520 final, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione di tale regolamento, la Commissione ha spiegato che il livello-obiettivo finale era un livello dinamico che sarebbe aumentato in caso di crescita del settore bancario.

222

Infine, la necessità di tenere conto dell’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti si spiega con l’obiettivo della riscossione dei contributi ex ante, che consiste nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM affinché esso possa adempiere le sue funzioni, come risulta dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014 (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). L’obiettivo del SRM consiste, conformemente al considerando 12 di detto regolamento, nel rafforzare a sua volta la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e nell’impedire alle eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti.

223

In proposito, dal punto 4.3.2 della motivazione della proposta COM(2013) 520 final risulta che più le dimensioni del settore bancario crescono nel tempo, più dovrebbero aumentare le risorse finanziarie da mettere a disposizione del SRF. Una stima di tali dimensioni consente quindi di prevedere l’ammontare dei mezzi finanziari che dovrebbero essere forniti al SRF affinché quest’ultimo possa, in caso di crisi del settore bancario, finanziare gli strumenti di risoluzione e assicurarne in tal modo l’efficace applicazione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, letto alla luce del considerando 101 del medesimo regolamento.

224

Orbene, nel contesto dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha optato per un approccio secondo il quale l’ammontare dei depositi protetti è inteso a stimare le dimensioni del settore bancario e a calcolare quindi le risorse finanziarie da mettere a disposizione del SRF. In quest’ottica, un eventuale aumento dell’ammontare dei depositi protetti tra l’inizio e la fine del periodo iniziale riflette un aumento delle dimensioni del settore bancario, il che implica un aumento dei mezzi finanziari necessari al SRF alla fine di tale periodo.

225

Pertanto, l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che l’importo del livello-obiettivo finale, previsto da tale disposizione, deve essere determinato in considerazione dell’importo dei depositi protetti previsto per la fine del periodo iniziale.

226

Ne consegue che occorre respingere la prima censura del presente motivo, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

b)   Sulla seconda censura, vertente sul fatto che il SRB avrebbe determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016 a un ottavo dell’1,05% dei depositi protetti dell’anno precedente

227

Per quanto riguarda la ricevibilità della seconda censura, secondo la quale il SRB sarebbe incorso in un errore nel determinare il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2016 a un ottavo dell’1,05% dei depositi protetti dell’anno precedente il periodo di contribuzione 2016, vale a dire l’anno 2015, tanto dal punto 30 della decisione del 19 marzo 2020 quanto dal punto 84 della decisione impugnata risulta che il SRB ha applicato un siffatto coefficiente per il periodo di contribuzione 2016.

228

In considerazione di quanto precede, in applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura, occorre constatare che gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la presente censura erano noti alla ricorrente al momento della presentazione del ricorso e che essi non sono stati modificati nella decisione impugnata, cosicché tale censura deve essere considerata irricevibile per tardività.

c)   Sulla terza censura, vertente sul fatto che i contributi annuali per il periodo di contribuzione 2016 superano il massimale del 12,5%

i) Sulla ricevibilità

229

Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non devono superare annualmente il 12,5% del livello-obiettivo finale. Per poter verificare se il massimale del 12,5% fosse stato rispettato, è stato necessario che la ricorrente disponesse di elementi di informazione sull’importo del livello-obiettivo finale. Orbene, nessun punto della decisione del 19 marzo 2020 conteneva una siffatta informazione. Analogamente, il SRB non ha presentato al Tribunale alcun elemento che dimostrasse che tale informazione risultava da elementi accessibili al pubblico prima del deposito dell’atto introduttivo. Per contro, la decisione impugnata ha esposto, per la prima volta, al punto 83, l’importo del livello-obiettivo finale stimato nel corso del periodo di contribuzione 2016, precisando che tale importo ammontava a EUR 56 miliardi (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale previsto»).

230

È quindi solo sulla base di tale nuovo elemento, vale a dire l’importo del livello-obiettivo finale previsto, che figurava per la prima volta nella decisione impugnata, che la ricorrente ha potuto verificare se il massimale del 12,5% fosse stato rispettato e far valere una violazione della disposizione menzionata al precedente punto 229.

231

In considerazione di quanto precede, in applicazione dell’articolo 86 del regolamento di procedura, occorre constatare che gli elementi di fatto e di diritto sui quali si basa la presente censura non erano noti alla ricorrente al momento della presentazione del ricorso, cosicché tale censura deve essere considerata ricevibile.

ii) Nel merito

232

Dal punto 48 della sentenza del 10 aprile 2024, Dexia/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑411/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:216), risulta che, quando calcola i contributi ex ante per un determinato periodo di contribuzione, il SRB è tenuto ad assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superi il 12,5% del livello-obiettivo finale previsto. Dal punto 38 di tale sentenza risulta altresì che detto massimale del 12,5% è applicabile durante il periodo iniziale.

233

A sostegno della sua argomentazione volta a dimostrare che il massimale del 12,5% è stato rispettato durante il periodo di contribuzione 2016, il SRB adduce che l’importo che dovrebbe essere preso in considerazione ai fini di tale verifica non è quello del livello-obiettivo annuale, bensì quello risultante dall’adeguamento di tale livello-obiettivo e che corrisponde quindi alla somma dei contributi ex ante effettivamente dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Poiché quest’ultima somma ammonterebbe a EUR 6,43 miliardi, essa rappresenterebbe l’11,48% del livello-obiettivo finale previsto, cosicché il massimale del 12,5% non sarebbe superato.

234

In proposito, in primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014 risulta che «ogni anno» il [SRB] calcola i singoli contributi per assicurare che i «contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti» non superino il 12,5% del livello-obiettivo finale. Ai sensi del quarto comma di tale disposizione, l’«importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti» non supera «annualmente» il 12,5% del livello-obiettivo finale.

235

Occorre quindi constatare che la nozione di «contributi dovuti» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014 si riferisce all’importo dei contributi che gli enti sono effettivamente tenuti a versare. Parimenti, la nozione di «importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti» ai sensi del quarto comma di tale disposizione rinvia alla somma dei singoli contributi ex ante di cui ciascun ente è effettivamente debitore.

236

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 è stato adottato, dal documento interistituzionale 8078/1/14 REV 1, del 27 marzo 2014, che fa parte dei lavori preparatori di tale regolamento, risulta che, nel corso del procedimento legislativo, il Consiglio aveva proposto di limitare annualmente i contributi «dovuti» da tutti gli enti al 10% del livello-obiettivo finale. Analogamente, pur concordando a portare tale massimale al 12,5%, il Parlamento e il Consiglio hanno sostenuto che il rispetto della soglia dovesse essere verificato alla luce dei contributi «dovuti» da tutti gli enti. Ne risulta che, nel corso del procedimento legislativo sfociato nell’adozione di detto regolamento, era stato previsto di fissare un massimale all’importo dei contributi ex ante che dovevano essere effettivamente pagati.

237

Tale interpretazione è confermata dal contesto normativo in cui si inserisce l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014. In effetti, tale disposizione è immediatamente seguita dall’articolo 70, paragrafo 3, di tale regolamento, che ha anch’esso come punto di riferimento l’importo dei contributi ex ante effettivamente dovuti. Tale articolo prevede infatti che la quota degli impegni di pagamento irrevocabili che possono essere accordati agli enti non superi il 30% dell’importo totale dei «contributi raccolti», intendendosi che il calcolo di tali impegni è effettuato sulla base dell’importo dei contributi ex ante che gli enti sono effettivamente tenuti a versare.

238

In terzo luogo, occorre ricordare che il Tribunale ha già dichiarato che l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 aveva l’obiettivo di limitare, per ogni anno considerato individualmente, l’importo dei contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti [sentenza del 10 aprile 2024, Dexia/SRB (Contributi ex ante 2022), T‑411/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:216, punto 54].

239

In considerazione di quanto precede, l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 deve essere interpretato nel senso che il rispetto del massimale del 12,5% deve essere verificato tenendo conto dell’importo dei contributi ex ante effettivamente dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

240

Nel caso di specie, occorre constatare che, sebbene, secondo il punto 84 della decisione impugnata, l’importo del livello-obiettivo annuale fosse di EUR 7007654704, la somma dei contributi ex ante effettivamente dovuti da detti enti, per il periodo di contribuzione 2016, era di EUR 6423923918. Tale importo risulta dalla prima pagina dell’allegato II della decisione impugnata, da cui risulta altresì che quest’ultimo importo tiene conto sia della «detrazione dei contributi 2015» sia delle «rettifiche per rideterminazioni e revisioni conformemente all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63».

241

In tali circostanze, occorre constatare che la decisione impugnata ha fissato l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti a un importo che non supera il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale previsto nel corso del periodo di contribuzione 2016, come è prescritto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014.

242

Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti sollevati dalla ricorrente in udienza.

243

In primo luogo, la ricorrente non può sostenere che il contributo per il 2015 costituisce un anticipo sul contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2016 o una «nota di credito», per cui doveva essere incluso in tale contributo. Da un lato, il contributo per l’anno 2015 è stato riscosso dagli Stati membri sulla base dell’articolo 103 della direttiva 2014/59, e quindi prima dell’istituzione del regime dei contributi ex ante da parte del regolamento n. 806/2014. Dall’altro lato, nulla in tale regolamento indica che occorra tener conto, ai fini dell’applicazione del massimale del 12,5%, di un siffatto contributo, riscosso prima dell’istituzione di tale regime.

244

In secondo luogo, la ricorrente non può sostenere che l’interpretazione esposta ai precedenti punti 234 e 235 violi il principio della parità di trattamento in quanto solo gli enti che hanno pagato un contributo nel 2015 potrebbero beneficiare del rispetto del massimale del 12,5%. Al riguardo, la ricorrente non ha sufficientemente spiegato se la violazione di tale principio derivasse da un trattamento diverso di situazioni analoghe o da un trattamento identico di situazioni diverse. Inoltre, dalla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 risulta che il rispetto del massimale del 12,5% è verificato globalmente, alla luce dei contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, cosicché non può sussistere una situazione in cui, per un determinato periodo di contribuzione, il massimale sia rispettato per taluni enti e superato per altri.

245

In considerazione di quanto precede, occorre respingere la terza censura del presente motivo, nonché il terzo motivo nella sua interezza.

[omissis]

C. Conclusione

367

Dal momento che nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente è fondato, il ricorso dev’essere respinto nel suo complesso.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

 

Kornezov

Petrlík

Kecsmár

Kingston

Spangsberg Grønfeldt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 aprile 2025.


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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