Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 gennaio 2022.#Commissione europea contro Repubblica slovacca.#Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti.#Causa C-683/20.

ECLI:EU:C:2022:22Eu Chamb 08 C13 gen 2022

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

13 gennaio 2022 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti»

Nella causa C‑683/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 17 dicembre 2020,

Commissione europea, rappresentata da R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Passer (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, non avendo elaborato piani d’azione e non avendo comunicato alla Commissione sintesi dei piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all’allegato alla presente sentenza, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU 2002, L 189, pag. 12), in combinato disposto con l’allegato VI di tale direttiva.

Contesto normativo

2

Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2002/49, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

n)

“asse stradale principale”, una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni di veicoli;

o)

“asse ferroviario principale”, una ferrovia, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di 30000 treni;

(...)

t)

“piani d’azione”, i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

(...)».

3

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Piani d’azione», così prevede:

«(...)

2.   Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2013 le autorità competenti mettano a punto piani d’azione, relativi in particolare alle priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

(...)

5.   I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.

(...)

7.   Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle proposte di piani d’azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d’azione, i risultati di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione del pubblico.

Qualora l’obbligo di avviare una procedura di partecipazione del pubblico sancito dalla presente direttiva coincida con quello di un’altra normativa [dell’Unione], gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni».

4

L’articolo 10 della suddetta direttiva, intitolato «Raccolta e pubblicazione di dati da parte degli Stati membri e della Commissione», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d’azione di cui all’allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8».

5

L’allegato V della direttiva 2002/49 stabilisce i requisiti minimi per i piani d’azione.

6

L’allegato VI della stessa direttiva prevede i dati da trasmettere alla Commissione, tra cui, in particolare, per gli assi stradali e ferroviari principali e per gli aeroporti principali, «[u]na sintesi del piano d’azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all’allegato V e che non superi le 10 cartelle».

Procedimento precontenzioso

7

Il 25 giugno 2010 le autorità slovacche hanno comunicato alla Commissione, attraverso il portale elettronico Reportnet della Rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), un elenco di agglomerati urbani, di assi stradali e ferroviari principali e di aeroporti principali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/49. Il 16 gennaio 2014 esse hanno aggiornato tale elenco per quanto riguarda gli assi ferroviari principali.

8

Il 27 marzo 2015, dopo un primo scambio di lettere, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità slovacche, nell’ambito del procedimento EU Pilot 7453/15/ENVI, una richiesta relativa all’attuazione della direttiva 2002/49.

9

Il 26 maggio 2015 le autorità slovacche hanno risposto a tale richiesta e, il 24 luglio 2015, hanno aggiornato i dati per gli agglomerati urbani e gli assi stradali principali.

10

Il 29 aprile 2016 la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca una lettera di diffida in cui constatava diversi inadempimenti agli obblighi che incombevano a tale Stato membro in forza della direttiva 2002/49, in particolare l’obbligo, previsto all’articolo 8, paragrafo 2, di elaborare piani d’azione, nonché l’obbligo, previsto all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con gli allegati V e VI della medesima direttiva, di trasmettere alla Commissione sintesi di tali piani d’azione.

11

Con lettera del 17 giugno 2016 la Repubblica slovacca ha risposto alla lettera di diffida.

12

Il 15 giugno 2017, dopo aver esaminato tale risposta e le informazioni presentate successivamente ad essa, la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca un parere motivato. In tale parere essa ha constatato, tra l’altro, che lo Stato membro in questione non aveva elaborato piani d’azione per 462 assi stradali principali e sedici assi ferroviari principali, in violazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato V della direttiva 2002/49, e non aveva trasmesso, per tali assi stradali e ferroviari principali, le sintesi dei piani d’azione, in violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con gli allegati V e VI di tale direttiva. La Commissione ha impartito alla Repubblica slovacca un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del suddetto parere per adottare le misure necessarie a porre fine a tali inadempimenti.

13

Con lettera del 24 luglio 2017 la Repubblica slovacca ha dichiarato di non essere stata in grado di adempiere pienamente e tempestivamente agli obblighi derivanti dalla direttiva 2002/49 perché i gestori delle infrastrutture stradali e gli operatori ferroviari non avevano rispettato i loro obblighi di legge entro i termini prescritti. Tale Stato membro ha, inoltre, precisato alla Commissione che erano in corso di elaborazione 17 piani d’azione riguardanti assi stradali principali.

14

Il 21 agosto e il 10 settembre 2020 le autorità slovacche hanno trasmesso alla rete Eionet nuove informazioni riguardanti, rispettivamente, gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali.

15

Ritenendo che la Repubblica slovacca non si sia conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VI della direttiva 2002/49, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

16

Pur riconoscendo che la Repubblica slovacca ha compiuto progressi nell’attuazione della direttiva 2002/49 dall’avvio del procedimento, la Commissione sostiene che tale Stato membro è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di trasmetterle sintesi dei piani d’azione per 445 assi stradali principali, fuori dagli agglomerati, e sedici assi ferroviari principali, fuori dagli agglomerati, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VI della direttiva 2002/49. In assenza d’indicazione contraria, la Commissione ne deduce che la Repubblica slovacca non ha elaborato piani d’azione per tali assi e che è, quindi, venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

17

La Repubblica slovacca riconosce di aver adempiuto in ritardo agli obblighi derivanti dall’articolo 8, paragrafo 2, e dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49. Ritiene, tuttavia, che l’oggetto del presente ricorso sia venuto meno.

18

Infatti, dopo aver trasmesso alla Commissione, il 10 settembre 2020, un documento intitolato «Piano d’azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 – Sintesi», datato luglio 2013, e, il 31 dicembre 2020, un documento intitolato «Piano d’azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall’amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 – Sintesi», datato novembre 2020, non sussisterebbe alcun preteso inadempimento.

19

In sede di replica, la Commissione contesta la pertinenza di tali documenti. Tali documenti darebbero atto, infatti, di consultazioni pubbliche effettuate durante l’anno 2020. Poiché le consultazioni pubbliche devono, conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, precedere l’adozione dei piani d’azione, tali documenti non potrebbero riferirsi a piani d’azione riguardanti il periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Si tratterebbe verosimilmente di documenti recenti relativi ad una situazione passata. Orbene, dall’interpretazione sistematica delle disposizioni della direttiva 2002/49 risulterebbe che un piano d’azione deve essere adottato in tempo utile per coprire un periodo futuro. In particolare, dal sistema di obblighi istituito dalla direttiva suddetta, segnatamente dall’articolo 8, paragrafo 5, della stessa, deriverebbe che, al più tardi dopo cinque anni, i piani d’azione sono riesaminati e, se del caso, riveduti. Di conseguenza, l’adozione, nel 2020, del piano d’azione che avrebbe dovuto essere elaborato nel 2013 non può portare alla conformità con la direttiva 2002/49. Se fosse possibile adottare piani d’azione dopo la scadenza del periodo al quale si riferiscono, la direttiva 2002/49 sarebbe priva di effetto utile.

20

La Commissione aggiunge che, in ogni caso, la questione se la Repubblica slovacca abbia adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49 deve essere valutata in funzione della situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, nella specie il 15 agosto 2017. Orbene, sarebbe pacifico che, a tale data, la Repubblica slovacca non aveva ancora predisposto piani d’azione per 445 assi stradali principali e sedici assi ferroviari principali.

21

La Repubblica slovacca respinge tale argomentazione della Commissione, che essa ritiene illogica e confusa. Dalla direttiva 2002/49 discenderebbe che i piani d’azione che tale Stato membro era tenuto a elaborare per sedici assi ferroviari principali e per 445 assi stradali principali prima del 18 luglio 2013 dovevano fondarsi sui dati dell’anno 2011 e contenere le misure per gli anni dal 2013 al 2018. La Repubblica slovacca avrebbe assolto, a posteriori, tale obbligo. I requisiti formulati dalla Commissione in sede di replica comporterebbero, in pratica, che la Repubblica slovacca debba rinunciare a cercare, anche solo a posteriori, di adempiere l’obbligo previsto all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49 e contemplato dal presente ricorso, imponendole al contempo di tentare di adempiere un altro obbligo, ossia quello previsto all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49, per la cui inosservanza non è stato proposto alcun ricorso nei suoi confronti. In altri termini, gli argomenti della Commissione significherebbero che uno Stato membro, qualora non abbia adempiuto i propri obblighi entro il termine fissato da tale direttiva, non potrebbe mai farlo.

22

Nell’ipotesi in cui la Commissione contestasse alla Repubblica slovacca, nella replica, la violazione dell’obbligo di procedere in tempo utile a una consultazione pubblica sui piani d’azione, di cui all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, e dell’obbligo di riesaminare o di rivedere i piani d’azione entro cinque anni dalla data di approvazione, previsto all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49, la Repubblica slovacca ritiene che tali censure siano irricevibili.

23

Peraltro, la Repubblica slovacca rileva, innanzitutto, che, anche se i piani d’azione oggetto del ricorso sono stati messi a punto solo nel 2020, ciò non significa che nessuna misura di lotta contro il rumore ambientale sia stata adottata relativamente agli assi stradali e ferroviari di cui trattasi dopo il 2013. A tale proposito, essa menziona diverse misure di ammodernamento delle ferrovie o dirette immediatamente a ridurre le fonti di rumore.

24

La Repubblica slovacca avrebbe, poi, piena cognizione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49. Conformemente a tale disposizione, essa afferma di aver elaborato e trasmesso alla Commissione diverse sintesi di piani d’azione relativi alla situazione per l’anno 2016.

25

Infine, la Repubblica slovacca sottolinea di non essere certamente l’unico Stato membro ad aver tardato nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

Giudizio della Corte

26

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e non possono essere presi in considerazione dalla Corte i cambiamenti successivamente intervenuti [v. sentenza del 27 gennaio 2021, Commissione/Austria (IVA – Agenzie di viaggi), C‑787/19, non pubblicata, EU:C:2021:72, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

27

Nel caso di specie, la Repubblica slovacca non contesta il fatto che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 15 agosto 2017, essa non aveva elaborato piani d’azione per gli assi stradali e ferroviari principali, di cui all’allegato alla presente sentenza, né comunicato alla Commissione sintesi di tali piani d’azione.

28

Per quanto riguarda i documenti intitolati «Piano d’azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 – Sintesi» e «Piano d’azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall’amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 – Sintesi», la Repubblica slovacca non nega di averli trasmessi alla Commissione, rispettivamente, il 10 settembre e il 31 dicembre 2020, ovvero dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato. Quanto al primo di questi due documenti, essa precisa, peraltro, che l’indicazione dell’anno 2013 (v. punto 18 della presente sentenza) vi è stata conservata poiché tale documento era inizialmente dovuto per il 2013. Conferma, tuttavia, che esso è stato completato solo nel 2020, dopo la consultazione pubblica.

29

Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, tali documenti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione dell’esistenza, alla data suddetta, degli inadempimenti allegati.

30

Peraltro, si deve constatare che l’affermazione della Repubblica slovacca relativa all’irricevibilità di taluni argomenti della Commissione si basa su una lettura erronea delle memorie di tale istituzione.

31

Infatti, come rileva la stessa Repubblica slovacca, la Commissione non chiede alla Corte di constatare un inadempimento di obblighi diversi da quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

32

In realtà, la Commissione si è riferita agli obblighi di rivedere i piani d’azione e di consultare il pubblico sulle proposte di piani d’azione, sanciti all’articolo 8, paragrafi 5 e 7, di tale direttiva, nel solo contesto dei documenti menzionati al punto 28 della presente sentenza, e ciò al fine di dimostrare, in particolare, che tali documenti sono stati adottati recentemente e, in ogni caso, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, fatto non contestato, nell’ambito del presente procedimento, dalla Repubblica slovacca.

33

Nella misura in cui quest’ultima sottolinea di non essere certamente l’unico Stato membro ad aver tardato nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, è sufficiente ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che uno Stato membro non può giustificare il suo inadempimento degli obblighi derivanti dal trattato FUE con il fatto che, a loro volta, altri Stati membri non hanno adempiuto e non adempiono ai loro obblighi (sentenza del 18 novembre 2010, Commissione/Spagna, C‑48/10, non pubblicata, EU:C:2010:704, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34

In tali circostanze, il ricorso deve essere accolto.

35

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che non avendo, da un lato, elaborato piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all’allegato alla presente sentenza, e, dall’altro, comunicato alla Commissione sintesi di detti piani d’azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, in combinato disposto con l’allegato VI di quest’ultima.

Sulle spese

36

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica slovacca, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo, da un lato, elaborato piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all’allegato alla presente sentenza, e, dall’altro, comunicato alla Commissione europea sintesi di detti piani d’azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l’allegato VI di quest’ultima.

 

2)

La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

 

Firme

Allegato

Assi stradali principali

Numero di identificazione nazionale Numero di identificazione unico

90269 SK_b_rd001

90260 SK_b_rd002

90290 SK_b_rd003

90290 SK_b_rd004

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40 SK_b_rd053

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410 SK_b_rd080

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430 SK_b_rd085

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430 SK_b_rd088

440 SK_b_rd089

446 SK_b_rd090

470 SK_b_rd091

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Assi ferroviari principali

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( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.

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